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070U1093

IT - Leggi di Ratifica

070U1093

Convention Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 10 maggio 1970 n. 1093)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 68 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - MORO - RESTIVO - PRETI - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra i quali i testi inglese e francese, qui sopra riportati.
Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati
PREAMBOLO
Gli Stati Contraenti,
Considerando la necessita' della cooperazione internazionale per lo sviluppo economico ed il ruolo svolto in tale campo dagli investimenti privati internazionali;
Avendo presente che in relazione a tali investimenti possono insorgere controversie tra gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti;
Riconoscendo che, mentre tali controversie dovrebbero normalmente formare oggetto di procedimenti legali nazionali, in taluni casi il regolamento di dette controversie mediante metodi internazionali puo' essere opportuno;
Ammettendo una particolare importanza alla creazione di meccanismi per la conciliazione e l'arbitrato internazionale ai quali gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti possano, se lo desiderano, sottoporre le loro controversie;
Desiderando istituire questi meccanismi sotto gli auspici della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;
Riconoscendo che il mutuo consenso delle parti di sottoporre le proprie controversie alla conciliazione o all'arbitrato mediante ricorso agli anzidetti meccanismi, costituisce un accordo avente forza obbligatoria che esige in particolare che ogni raccomandazione dei conciliatori sia presa in debita considerazione e che ogni sentenza arbitrale sia eseguita;
Dichiarando che nessuno Stato Contraente, per il solo fatto di aver ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione e senza suo consenso, sara' ritenuto in alcun caso obbligato a sottoporre una qualsiasi controversia alla conciliazione o all'arbitrato,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
(1) In virtu' della presente Convenzione e' istituito il Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti (in seguito denominato il Centro).
(2) Scopo del Centro e' di mettere a disposizione i mezzi per la conciliazione e l'arbitrato per regolare le controversie relative a investimenti insorte tra Stati Contraenti e cittadini di altri Stati Contraenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 2

Articolo 2
La sede del Centro e' quella della sede centrale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in seguito denominata la Banca). La sede puo' essere trasferita altrove su decisione del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 3

Articolo 3
Il Centro si compone del Consiglio di amministrazione e di un Segretario e tiene una lista di conciliatori e una lista di arbitri.

Art. 4

Articolo 4
(1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di un rappresentante di ciascuno Stato Contraente. Un sostituto puo' agire in qualita' di rappresentante nel caso di assenza del titolare da una riunione o di sua impossibilita' di agire.
(2) Salvo diversa designazione, il governatore e il sostituto-governatore della Banca, nominati dallo Stato Contraente, esercitano di diritto le funzioni rispettive di rappresentante e di sostituto.

Art. 5

Articolo 5
Il Presidente della Banca e' di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione (in seguito denominato il Presidente) senza avere diritto di voto. Se egli e' assente o impedito o se la presidenza della Banca e' vacante, la persona che lo sostituisce alla Banca esercita le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6

Articolo 6
(1) Senza pregiudizio dei poteri e delle funzioni attribuitigli dalle altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio d'amministrazione:
(a) adotta il regolamento amministrativo ed il regolamento finanziario del Centro;
(b) adotta il regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato;
(c) adotta i regolamenti di procedura relativi ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato (in seguito denominati Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato);
(d) approva gli accordi con la Banca relativi alla utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi della Banca stessa;
(e) stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario Generale e dei Segretari Generali aggiunti;
(f) adotta il bilancio annuale delle entrate e delle spese del Centro;
(g) approva il rapporto annuale sull'attivita' del Centro.
Le decisioni di cui alle lettere (a), (b), (c) e (f) di cui sopra, sono prese a maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio d'amministrazione.
(2) Il Consiglio d'amministrazione puo' istituire i comitati che esso reputa necessari.
(3) Il Consiglio d'amministrazione esercita egualmente ogni altra funzione che esso considera necessaria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 7

Articolo 7
(1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce una volta all'anno ed ogniqualvolta sia cosi' deciso dal Consiglio stesso, nonche' quando il Presidente o il Segretario Generale, a seguito di richiesta di almeno cinque membri del Consiglio, abbiano provveduto a convocarlo.
(2) Ciascun membro del Consiglio d'amministrazione dispone di un voto e, salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, ogni questione sottoposta al Consiglio e' decisa a maggioranza dei voti espressi.
(3) In tutte le sessioni del Consiglio d'amministrazione il quorum e' costituito dalla meta' piu' uno dei suoi membri.
(4) Il Consiglio d'amministrazione puo' adottare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, una procedura che autorizzi il Presidente a chiedere al Consiglio un voto per corrispondenza. La votazione sara' considerata valida soltanto se la maggioranza dei membri del Consiglio vi avra' partecipato entro i termini stabiliti da detta procedura.

Art. 8

Articolo 8
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione e di Presidente non sono remunerate dal Centro.

Art. 9

Articolo 9
Il Segretariato si compone del Segretario Generale, di uno o piu' Segretari Generali aggiunti e del personale.

Art. 10

Articolo 10
(1) Il Segretario Generale e i Segretari Generali aggiunti sono eletti, su designazione del Presidente, dal Consiglio d'amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per un periodo che non puo' eccedere i sei anni, e possono essere rieletti.
Il Presidente, dopo aver consultato i membri del Consiglio d'amministrazione, designa uno o piu' candidati per ciascuna carica. (2) Le cariche di Segretario Generale e di Segretario Generale aggiunto sono incompatibili con l'esercizio di una qualsiasi funzione politica. Salvo deroga accordata dal Consiglio d'amministrazione, il Segretario Generale ed i Segretari Generali aggiunti non possono occupare alcun altro impiego o esercitare altra attivita' professionale.
(3) In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale o se il posto e' vacante, il Segretario Generale aggiunto esercita le funzioni di Segretario Generale. Se vi e' piu' di un Segretario Generale aggiunto, il Consiglio d'amministrazione determina in anticipo l'ordine secondo il quale essi saranno chiamati ad esercitare tali funzioni.

Art. 11

Articolo 11
Il Segretario Generale rappresenta legalmente il Centro, lo dirige ed e' responsabile della sua amministrazione, ivi compreso il reclutamento del personale, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione. Egli esercita le funzioni di cancelliere ed ha il potere di autenticare le sentenze arbitrali rese in virtu' della presente Convenzione e di certificarne la conformita' delle copie.

Art. 12

Articolo 12
La lista dei conciliatori e la lista degli arbitri sono composte di persone qualificate, che siano state designate come previsto qui di seguito e che accettino di figurare in tali liste.

Art. 13

Articolo 13
(1) Ciascuno Stato Contraente puo' designare, per lo inserimento in ciascuna delle liste; quattro persone che non debbono essere necessariamente suoi cittadini.
(2) Il Presidente puo' designare dieci persone da inserire in ciascuna lista. Le persone cosi' designate per figurare nella medesima lista, devono essere ciascuna di nazionalita' diversa.

Art. 14

Articolo 14
(1) Le persone designate per l'inserimento nelle liste devono godere di un'alta reputazione morale, possedere una riconosciuta competenza in materia giuridica, commerciale, industriale e finanziaria e offrire ogni garanzia di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. E' particolarmente importante, per le persone designate per la lista degli arbitri, la competenza in materia giuridica.
(2) Il Presidente, nel fare le proprie designazioni, tiene anche conto dell'interesse a che siano rappresentati nelle dette liste i principali sistemi giuridici del mondo ed i principali settori della attivita' economica.

Art. 15

Articolo 15
(1) Le designazioni sono fatte per un periodo di sei anni e sono rinnovabili.
(2) In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri in una delle due liste, l'autorita' che ha proceduto alla designazione di tale persona puo' designare un sostituto per la residua durata del mandato.
(3) Le persone inserite nelle liste continuano a figurarvi sino alla designazione del loro successore.

Art. 16

Articolo 16
(1) Una stessa persona puo' figurare nelle due liste.
(2) Se una persona e' designata per l'inserimento in una stessa lista da piu' Stati Contraenti o da uno o piu' di essi e dal Presidente, si riterra' che tale persona sia stata designata dall'autorita' che l'ha fatto per prima; nel caso pero' che la persona in questione sia cittadina dello Stato che ha partecipato alla sua designazione; si riterra' che essa sia stata designata da tale Stato.
(3) Tutte le designazioni sono notificate al Segretario Generale ed hanno effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

Art. 17

Articolo 17
Se le spese di funzionamento del Centro non possono essere coperte dai diritti percepiti per l'utilizzazione dei propri servizi o mediante altre fonti di entrata, il disavanzo sara' a carico degli Stati. Contraenti, proporzionalmente alla loro sottoscrizione al capitale della Banca per quelli che ne sono membri e conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio d'amministrazione per quelli che non ne sono membri.

Art. 18

Articolo 18
Il Centro ha piena personalita' giuridica internazionale. La capacita' giuridica del Centro comprende la capacita':
(a) di stipulare contratti;
(b) di acquisire o alienare beni mobili ed immobili;
(c) di stare in giudizio.

Art. 19

Articolo 19
Allo scopo di assolvere i propri compiti, il Centro gode, sul territorio di ciascuno Stato Contraente, delle immunita' e dei privilegi definiti nella presente Sezione.

Art. 20

Articolo 20
Il Centro, i suoi beni ed i suoi averi non possono formare oggetto di alcuna azione giudiziaria, salvo che esso non rinunci a questa immunita'.

Art. 21

Articolo 21
Il Presidente, i membri del Consiglio d'amministrazione, le persone che agiscono in qualita' di conciliatori, di arbitri o di membri del comitato previsto dall'articolo 52, par. (3) ed i funzionari e gli impiegati del Segretariato.
(a) non possono essere oggetto di procedimenti legali in relazione ad atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il Centro rimuova questa immunita';
(b) godono, quando non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, delle stesse immunita' in materia di immigrazione, di registrazione degli stranieri, di obblighi militari o di prestazioni analoghe, e godono dello stesso trattamento, per quanto riguarda le restrizioni valutarie ed in materia di viaggi, che sono accordati dagli Stati Contraenti ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango comparabile di altri Stati Contraenti.

Art. 22

Articolo 22
Le disposizioni dell'articolo 21 si applicano alle persone che partecipano ai procedimenti in conformita' di questa Convenzione in qualita' di parti, agenti; consiglieri, avvocati, testimoni o esperti; tuttavia, quanto disposto alla lettera (b) dello stesso articolo si applica soltanto in relazione ai loro trasferimenti ed al loro soggiorno nel Paese nel quale si svolge il procedimento.

Art. 23

Articolo 23
(1) Gli archivi del Centro sono inviolabili ovunque essi si trovino.
(2) Ciascuno Stato Contraente accorda al Centro, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle altre organizzazioni internazionali.

Art. 24

Articolo 24
(1) Il Centro, i suoi averi, i suoi beni, i suoi introiti come pure le sue operazioni autorizzate dalla presente Convenzione sono esenti da ogni imposta e diritto doganale. Il Centro e inoltre esente da ogni obbligo relativo all'esazione o al pagamento di imposte o di diritti doganali.
(2) Salvi i casi in cui gli interessati siano cittadini del Paese in cui esercitano le loro funzioni, nessuna imposta e' esigibile sulle indennita' pagate dal Centro al Presidente o ai membri del Consiglio d'amministrazione o sugli stipendi, emolumenti o altre indennita' corrisposte dal Centro ai funzionari o impiegati del Segretariato.
(3) Nessuna imposta e' esigibile sugli onorari o indennita' corrisposti alle persone che agiscono in qualita' di conciliatori, arbitri o membri del Comitato previsto all'articolo 52, par. (3), nei procedimenti contemplati dalla presente Convenzione, se tale imposta non ha altra base giuridica che il luogo in cui si trova il Centro, quello in cui si svolge il procedimento o quello in cui sono pagati gli onorari o le indennita' anzidetti.

Art. 25

Articolo 25
(1) Rientrano nella competenza del Centro le controversie di natura giuridica, tra uno Stato Contraente (o ente pubblico od organismo dipendente dallo Stato stesso, che esso indica al Centro) e il cittadino di un altro Stato Contraente, le quali siano in relazione diretta con un investimento e che le parti abbiano consentito per iscritto di sottoporre al Centro. Quando le parti hanno dato il loro consenso, nessuna di esse puo' ritirarlo unilateralmente.
(2) "Cittadino di un altro Stato Contraente" significa:
(a) ogni persona fisica che possieda la nazionalita' di uno Stato Contraente diverso da quello che e' parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato, come pure alla data in cui la richiesta e' stata registrata conformemente all'articolo 28, par. (3), o all'articolo 36, par. (3), ad esclusione di ogni persona che, all'una o all'altra di tali date, possieda egualmente la nazionalita' dello Stato Contraente che e' parte nella controversia.
(b) ogni persona giuridica che possieda la nazionalita' di uno Stato Contraente diverso dallo Stato che e' parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato ed ogni persona giuridica che possieda la nazionalita' dello Stato Contraente, parte nella controversia alla stessa data, e che le parti abbiano convenuto, ai fini della presente Convenzione, di considerare come avente la nazionalita' di un altro Stato Contraente a causa del controllo esercitato su di essa da interessi stranieri.
(3) Il consenso di un ente pubblico o di un organismo dipendente da uno Stato Contraente non puo' essere dato che dopo l'approvazione dello Stato stesso, a meno che tale Stato notifichi al Centro che tale approvazione non e' necessaria.
(4) Ogni Stato Contraente puo', al momento della ratifica, accettazione od approvazione della Convenzione o in un momento successivo, notificare al Centro la o le categorie di controversie che esso considera suscettibili di essere sottoposte o meno alla competenza del Centro. Il Segretario Generale trasmette immediatamente la notifica a tutti gli Stati Contraenti.
La notifica in questione non e' assimilabile al consenso richiesto ai sensi del par. (1).

Art. 26

Articolo 26
Il consenso delle parti a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione viene considerato, salvo stipulazione contraria, come implicante la rinuncia ad ogni altra forma di ricorso. Uno Stato Contraente puo' esigere, come condizione al suo consenso a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, che siano esauriti i ricorsi amministrativi o giudiziari interni.

Art. 27

Articolo 27
(1) Nessuno Stato Contraente accordera' la protezione diplomatica o avanzera' rivendicazioni internazionali in relazione ad una controversia che uno dei suoi cittadini ed un altro Stato Contraente hanno convenuto di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, salvo il caso in cui l'altro Stato Contraente non si conformi alla sentenza resa rispetto a tale controversia.
(2) Agli effetti del par. (1), la protezione diplomatica non comprende quei passi diplomatici informali che abbiano il solo scopo di facilitare la soluzione della controversia.

Art. 28

Articolo 28
(1) Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri istituire un procedimento di conciliazione deve indirizzare una domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte.
(2) La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identita' delle parti ed il loro consenso a far ricorso alla conciliazione conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato.
(3) Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo il caso in cui, sulla base delle informazioni contenute nella domanda, egli ritenga che la controversia ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

Art. 29

Articolo 29
(1) La Commissione di conciliazione (in seguito denominata la Commissione) e' costituita non appena possibile dopo la registrazione della domanda di cui allo articolo 28.
(2) (a) La Commissione e' composta di un conciliatore unico o di un numero dispari di conciliatori nominati conformemente all'accordo tra le parti.
(b) In caso di mancato accordo tra le parti sul numero dei conciliatori e sulle modalita' della loro nomina, la Commissione comprende tre conciliatori; ciascuna parte nomina un conciliatore ed il terzo, che funge da Presidente della Commissione, e' nominato d'accordo tra le parti.

Art. 30

Articolo 30
Se la Commissione non viene costituita entro i 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale conformemente all'articolo 28, par. (3) o entro il diverso termine convenuto tra le parti, il Presidente, su richiesta della parte piu' diligente e, se possibile, dopo consultazione delle parti, nomina il conciliatore o i conciliatori non ancora designati.

Art. 31

Articolo 31
(1) I conciliatori possono essere scelti, al di fuori della lista dei conciliatori, salvo il caso di nomina da parte del Presidente, previsto dall'articolo 30.
(2) I conciliatori nominati al di fuori della lista dei conciliatori devono possedere le qualita' previste dallo articolo 14, par. (1).

Art. 32

Articolo 32
(1) La Commissione e' giudice della propria competenza.
(2) Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella della Commissione, deve essere esaminata dalla Commissione, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito.

Art. 33

Articolo 33
Ogni procedura di conciliazione e' condotta in conformita' con le disposizioni della presente Sezione e, salvo diverso accordo tra le parti, col Regolamento di conciliazione in vigore alla data in cui esse hanno convenuto il ricorso alla conciliazione. La Commissione risolve ogni questione procedurale non prevista dalla presente Sezione o dal Regolamento di conciliazione o da qualsiasi regola concordata tra le parti.

Art. 34

Articolo 34
(1) E' compito della Commissione di chiarire i punti di contrasto tra le parti e di sforzarsi di condurle ad una soluzione reciprocamente accettabile. A tale scopo la Commissione puo', in una qualsiasi fase della procedura e ripetutamente, raccomandare alle parti i termini di una soluzione. Le parti debbono collaborare in buona fede con la Commissione al fine di consentirle di adempiere il proprio compito e debbono tenere nel massimo conto le sue raccomandazioni.
(2) Se le parti si mettono d'accordo, la Commissione redige un verbale in cui si indicano i punti in contestazione e si prende atto dell'accordo fra le parti. Se, in una qualsiasi fase del procedimento la Commissione stima che non vi sia alcuna possibilita' di accordo tra le parti, essa chiude la procedura e redige un verbale in cui annota che la controversia e' stata sottoposta alla conciliazione e constata che le parti non hanno raggiunto un accordo. Se una delle parti non si presenta o manca di partecipare al procedimento, la Commissione chiude la procedura e redige un verbale in cui constata che una delle parti e' stata assente o si e' astenuta dal partecipare al procedimento.

Art. 35

Articolo 35
Salvo diverso accordo fra le parti, nessuna di esse, in occasione di un'altra procedura, che si svolga dinanzi ad arbitri, ad un tribunale od in altro modo, puo' invocare le opinioni espresse, le dichiarazioni o le offerte di composizione fatte dall'altra parte durante la procedura, come pure il verbale o le raccomandazioni della Commissione.

Art. 36

Articolo 36
(1) Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri iniziare una procedura di arbitrato deve indirizzare domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte.
(2) La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identita' delle parti ed il loro consenso a sottoporsi all'arbitrato, conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato.
(3) Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo che, in considerazione delle informazioni ivi contenute, egli ritenga che la domanda ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

Art. 37

Articolo 37
(1) Il Tribunale arbitrale (in seguito denominato il Tribunale) e' costituito non appena possibile dopo la registrazione della domanda conformemente all'articolo 36.
(2) (a) Il Tribunale si compone di un arbitro unico o di un numero dispari di arbitri nominati conformemente all'accordo tra le parti. (b) In difetto di accordo tra le parti sul numero degli arbitri e sulle modalita' della loro nomina, il Tribunale e' composto di tre arbitri; ciascuna parte nomina un arbitro ed il terzo, che funge da presidente del Tribunale, e' nominato d'accordo tra le parti.

Art. 38

Articolo 38
Se il Tribunale non e' stato costituito nei 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale, conformemente all'articolo 36, paragrafo (3) o nel diverso termine concordato tra le parti, il Presidente, su istanza della parte piu' diligente e, se possibile, dopo aver consultato le parti, nomina l'arbitro o gli arbitri non ancora designati. Gli arbitri nominati dal Presidente conformemente alle disposizioni del presente articolo non devono essere cittadini dello Stato Contraente parte nella controversia o dello Stato Contraente il cui cittadino e' parte nella controversia.

Art. 39

Articolo 39
La maggioranza degli arbitri deve essere costituita da cittadini di Stati diversi dallo Stato Contraente parte nella controversia e dello Stato Contraente il cui cittadino e' parte nella controversia; tuttavia tale disposizione non si applica se l'arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale sono nominati d'accordo tra le parti.

Art. 40

Articolo 40
(1) Gli arbitri possono essere scelti al di fuori della lista degli arbitri, salvo nel caso di nomina da parte del Presidente, conformemente all'articolo 38.
(2) Gli arbitri nominati al di fuori della lista degli arbitri debbono possedere i requisiti previsti dallo articolo 14, par. (1).

Art. 41

Articolo 41
(1) Il Tribunale e' giudice della propria competenza.
(2) Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella del Tribunale, deve essere esaminata dal Tribunale, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito.

Art. 42

Articolo 42
(1) Il Tribunale si pronuncia sulla controversia conformemente alle norme di diritto convenute tra le parti. In difetto di accordo tra le parti, il Tribunale applica la legge dello Stato Contraente parte nella controversia - ivi comprese le norme relative ai conflitti di legge - come pure i principi di diritto internazionale in materia.
(2) Il Tribunale non puo' rifiutarsi di giudicare eccependo il silenzio o l'oscurita' della legge.
(3) Le disposizioni dei precedenti paragrafi non pregiudicano la facolta' del Tribunale, se le parti sono d'accordo in tal senso, di statuire ex aequo et bono.

Art. 43

Articolo 43
Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, se lo stima necessario, puo', in qualsiasi fase del procedimento:
(a) chiedere alle parti di produrre documenti o altri mezzi di
prova, e
(b) fare i sopralluoghi e procedere alle indagini che esso ritenga necessari.

Art. 44

Articolo 44
Ogni procedimento arbitrale e' condotto in conformita' con le disposizioni della presente Sezione e, salvo diverso accordo tra le parti, col Regolamento di arbitrato in vigore alla data in cui esse hanno convenuto il ricorso all'arbitrato. Il Tribunale risolve ogni questione procedurale non prevista dalla presente Sezione o dal Regolamento di arbitrato o da qualsiasi regola concordata tra le parti.

Art. 45

Articolo 45
(1) Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni, non puo' essere interpretato come ammissione delle pretese della controparte.
(2) Se una parte non si presenta o si astiene dal far valere le proprie ragioni in ogni fase della procedura, la controparte puo' chiedere al Tribunale di considerare le deduzioni sottopostegli e di rendere la sentenza. Il Tribunale, nel notificare alla parte assente o astenuta la richiesta rivoltagli, deve accordarle un termine di grazia prima di emettere la sentenza, a meno che esso non sia convinto che la parte stessa non ha l'intenzione di presentarsi o di far valere le proprie ragioni.

Art. 46

Articolo 46
Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, su istanza di una di esse, deve decidere su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali, riferentesi direttamente all'oggetto della controversia, a condizione che tali domande rientrino nei limiti dello accordo tra le parti nonche' nella competenza del Centro.

Art. 47

Articolo 47
Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo esigano, puo' raccomandare tutte le misure cautelari atte a salvaguardare i diritti delle parti.

Art. 48

Articolo 48
(1) Il Tribunale decide su tutte le questioni a maggioranza dei voti dei suoi membri.
(2) La sentenza e' resa per iscritto; essa e' firmata dai membri del Tribunale che hanno votato a suo favore.
(3) La sentenza deve rispondere a tutte le deduzioni sottoposte al Tribunale e deve essere motivata.
(4) Ogni membro del Tribunale puo' far allegare alla sentenza sia il suo parere personale - condivida egli o meno l'avviso della maggioranza - sia la menzione del suo dissenso.
(5) Il Centro non pubblica alcuna sentenza senza il consenso delle parti.

Art. 49

Articolo 49
(1) Il Segretario Generale invia sollecitamente alle parti copie certificate conformi della sentenza. Si considera che la sentenza sia stata resa il giorno dell'invio di tali copie.
(2) Su istanza di una delle parti, da presentarsi entro 45 giorni dall'emanazione della sentenza, il Tribunale, dopo notifica all'altra parte, puo' statuire su tutte le questioni sulle quali abbia omesso di pronunciarsi nella sentenza e correggere ogni errore materiale contenuto nella sentenza. La sua decisione fa parte integrante della sentenza ed e' notificata alle parti nelle stesse forme previste per la sentenza. I termini previsti all'articolo 51, par. (2) e all'articolo 52, par. (2) decorrono dalla data in cui e' stata presa la decisione corrispondente.

Art. 50

Articolo 50
(1) Ogni controversia che insorga tra le parti circa il significato o la portata della sentenza puo' formare oggetto di una domanda di interpretazione, da inviarsi per iscritto al Segretario Generale da una o dall'altra parte.
(2) Se possibile, la domanda e' sottoposta al Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilita', viene costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo.
Il Tribunale se stima che le circostanze lo esigano, puo' decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda d'interpretazione.

Art. 51

Articolo 51
(1) Ciascuna delle parti puo' chiedere per iscritto a Segretario Generale la revisione della sentenza sul fondamento della scoperta di un fatto di natura tale de esercitare un'influenza decisiva sulla sentenza a condizione che, prima della pronuncia della sentenza, tale fatto fosse ignoto al Tribunale e alla parte istante e che l'ignoranza, da parte di quest'ultima, non fosse dovuta a sua negligenza.
(2) La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del fatto nuovo e, comunque entro tre anni dall'emanazione della sentenza.
(3) Se possibile, la domanda e' sottoposta allo stesso Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilita', e' costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo. (4) Il Tribunale, se stima che le circostanze lo esigano, puo' decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda di revisione. Se, nella sua domanda, la parte ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza, l'esecuzione e' provvisoriamente sospesa sino a che il Tribunale non abbia pronunciato la propria decisione sulla domanda.

Art. 52

Articolo 52
(1) Ciascuna delle parti puo' domandare, per iscritto al Segretario Generale l'annullamento delle sentenze per uno o piu' dei seguenti motivi:
(a) vizio nella costituzione del Tribunale;
(b) manifesto eccesso di potere da parte del Tribunale;
(c) corruzione di un membro del Tribunale;
(d) inosservanza grave di una norma procedura fondamentale;
(e) difetto di motivazione della sentenza.
(2) La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data della sentenza, salva l'ipotesi di domanda di annullamento per corruzione, nel qual caso la domanda dev'essere presentata entro 120 giorni dalla scoperta della corruzione, e comunque entro tre anni dalla data della sentenza.
(3) Ricevuta la richiesta, il Presidente nomina immediatamente, tra le persone che figurano nella lista degli arbitri, un Comitato ad hoc di tre membri. Nessun componente di tale Comitato puo' essere scelto tra i membri del Tribunale che ha emesso la sentenza, ne' possedere la medesima cittadinanza di uno di questi ultimi, ne' quella dello Stato parte, nella controversia o dello Stato il cui cittadino e' parte nella controversia, ne' essere stato designato per figurare nella lista degli arbitri da uno di detti Stati, ne' aver esercitato le funzioni di conciliatore nella stessa controversia. Il Comitato ha il potere di annullare in tutto o in parte la sentenza per uno dei motivi enumerati al par. (1) del presente articolo.
(4) Le disposizioni di cui agli articoli 41-45, 48, 49, 53 e 54 ed ai capitoli VI e VII si applicano mutatis mutandis alla procedura davanti al Comitato.
(5) Il Comitato, se stima che le circostanze lo esigano, puo' decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda di annullamento. Se, nella sua domanda, la parte ricorrente chiede la sospensione della sentenza, l'esecuzione e' provvisoriamente sospesa sino a che il Comitato non abbia pronunciato la propria decisione sulla domanda.
(6) Se la sentenza e' annullata, la controversia, su domanda della parte piu' diligente, e' sottoposta ad un nuovo Tribunale costituito conformemente alla Sezione 2ª del presente capitolo.

Art. 53

Articolo 53
(1) La sentenza e' vincolante per le parti e non puo' formare oggetto di appello od altro ricorso, al di fuori di quelli previsti dalla presente Convenzione. Ciascuna parte deve eseguire la sentenza nei termini stabiliti, salvo che l'esecuzione della stessa sia sospesa in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione.
(2) Ai fini della presente Sezione, il termine "sentenza" comprende ogni decisione concernente l'interpretazione, revisione o annullamento della sentenza pronunciata ai sensi degli articoli 50, 51 o 52.

Art. 54

Articolo 54
(1) Ogni Stato Contraente riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformita' alla presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso. Uno Stato Contraente che abbia una costituzione federale puo' assicurare l'esecuzione della sentenza per il tramite dei suoi tribunali federali e puo' disporre che tali tribunali considerino la sentenza alla stregua di un giudizio definitivo dei tribunali di uno degli Stati costituenti la federazione.
(2) Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza sul territorio di uno Stato Contraente, la parte interessata deve presentarne copia, certificata conforme dal Segretario Generale, al tribunale nazionale competente o ad una qualsiasi altra autorita' che lo Stato Contraente abbia designato a questo fine. Ciascuno Stato Contraente notifica al Segretario Generale il tribunale competente o le autorita' che esso designa al fine anzidetto e lo informa delle eventuali modifiche.
(3) L'esecuzione della sentenza e' disciplinata dalle norme sulla esecuzione delle sentenze in vigore nello Stato nel territorio del quale l'esecuzione e' richiesta.

Art. 55

Articolo 55
Nessuna disposizione dell'articolo 54 puo' essere interpretata come eccezione al diritto vigente in uno Stato Contraente in materia di immunita' dello Stato stesso, o di uno Stato estero, dall'esecuzione.

Art. 56

Articolo 56
(1) La composizione della Commissione o del Tribunale, dopo la loro costituzione e l'inizio del procedimento, non puo' essere modificata.
Tuttavia, in caso di decesso, incapacita' o dimissioni di un conciliatore o di un arbitro, si provvede alla conseguente vacanza secondo le disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.
(2) Ogni membro di una Commissione o di un Tribunale continua ad esercitare le sue funzioni in tale qualita' anche se il suo nome non figura piu' sulla lista.
(3) Se un conciliatore o un arbitro nominato da una parte si dimette senza il consenso della Commissione o del Tribunale di cui e' membro, il Presidente provvede alla vacanza scegliendo una persona nell'apposita lista.

Art. 57

Articolo 57
Una parte puo' domandare alla Commissione o al Tribunale la ricusazione d'uno dei suoi membri per ogni motivo che implichi una mancanza manifesta dei requisiti previsti dall'articolo 14, par. (1).
Una parte in un procedimento arbitrale puo', inoltre, domandare la ricusazione di un arbitro se egli non soddisfa le condizioni previste dalla Sezione 2ª del capitolo IV per la nomina nel Tribunale Arbitrale.

Art. 58

Articolo 58
Gli altri membri della Commissione o del Tribunale, secondo il caso, si pronunciano sulla domanda di ricusazione di un conciliatore o di un arbitro. Tuttavia, in caso di parita' di voti o qualora la domanda di ricusazione riguardi un conciliatore od un arbitro unico ovvero la maggioranza della Commissione o del Tribunale, la decisione e' presa dal Presidente. Se la domanda e' riconosciuta fondata, il conciliatore o l'arbitro oggetto della decisione e' sostituito conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.

Art. 59

Articolo 59
I diritti a carico delle parti per l'utilizzazione dei servizi del Centro sono fissati dal Segretario Generale conformemente ai regolamenti adottati in materia dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 60

Articolo 60
(1) Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale fissa gli onorari e le spese dei suoi membri entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e dopo consultazione col Segretario Generale.
(2) In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo precedente, le parti possono fissare in anticipo, d'accordo con la Commissione o il Tribunale, gli onorari e le spese dei rispettivi membri.

Art. 61

Articolo 61
(1) Nei procedimenti di conciliazione gli onorari e le spese dei membri della Commissione come pure i diritti dovuti per l'utilizzazione dei servizi del Centro sono ripartiti in egual misura tra le parti. Ciascuna parte sostiene tutte le altre spese in cui essa incorre in relazione al procedimento.
(2) Nei procedimenti d'arbitrato il Tribunale determina, salvo diverso accordo fra le parti, l'ammontare delle spese in cui le stesse sono incorse in relazione al procedimento e decide le modalita' di ripartizione e di pagamento delle spese stesse, degli onorari e spese del Tribunale e dei diritti dovuti per l'utilizzazione dei servizi del Centro. Tale decisione fa parte integrante della sentenza.

Art. 62

Articolo 62
I procedimenti di conciliazione e di arbitrato si svolgono presso la sede del Centro, salvo quanto qui appresso disposto.

Art. 63

Articolo 63
Se le parti cosi' decidono, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato possono svolgersi:
(a) sia nella sede della Corte permanente d'arbitrato o di altra istituzione appropriata, pubblica o privata, con la quale il Centro abbia stipulato accordi a tal fine;
(b) sia in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale, dopo consultazione col Segretario Generale.

Art. 64

Articolo 64
Ogni controversia che insorga fra Stati Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione della presente Convenzione e che non sia risolta in via amichevole e' portata innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia su domanda di una qualsiasi parte nella controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano in un'altra procedura di risoluzione.

Art. 65

Articolo 65
Ogni Stato Contraente puo' proporre modifiche alla presente Convenzione. Il testo delle modifiche proposte deve essere comunicato al Segretario Generale almeno 90 giorni prima della riunione del Consiglio d'amministrazione, nel corso della quale le proposte modifiche verranno esaminate, e deve essere da lui immediatamente trasmesso a tutti i membri del Consiglio d'amministrazione.

Art. 66

Articolo 66
(1) Se il Consiglio d'amministrazione lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la modifica proposta e' distribuita a tutti gli Stati Contraenti per la ratifica, accettazione o approvazione. Ciascuna modifica entra in vigore 30 giorni dopo che il depositario della presente Convenzione ha inviato agli Stati Contraenti una notifica per informarli che tutti gli Stati Contraenti hanno ratificato, accettato o approvato la modifica.
(2) Nessuna modifica puo' portare pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ad uno Stato Contraente, ad un ente pubblico od organismo dipendente da tale Stato o ad un suo cittadino, a seguito dell'accettazione della competenza del Centro che abbia avuto luogo prima della entrata in vigore della modifica.

Art. 67

Articolo 67
La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri della Banca. Essa e' inoltre aperta alla firma di ogni altro Stato parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia che il Consiglio d'amministrazione, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, abbia invitato a firmare la Convenzione.

Art. 68

Articolo 68
(1) La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
(2) La presente Convenzione entrera' in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Stato che depositera' successivamente il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, essa entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito.

Art. 69

Articolo 69
Ogni Stato Contraente deve adottare le misure legislative o di altra natura che siano necessarie allo scopo di dare esecuzione sul proprio territorio alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 70

Articolo 70
La presente Convenzione si applica a tutti i territori che uno Stato Contraente rappresenta sul piano internazionale, fatta eccezione per quelli esclusi dallo Stato stesso mediante notifica indirizzata al depositario della presente Convenzione sia al momento della ratifica, accettazione o approvazione, sia ulteriormente

Art. 71

Articolo 71
Ciascuno Stato Contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario della presente Convenzione. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.

Art. 72

Articolo 72
Nessuna notifica effettuata da uno Stato Contraente in virtu' degli articoli 70 e 71 puo' portare pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione allo Stato in questione, ad un ente pubblico od organismo da detto Stato dipendente o ad un suo cittadino, in seguito alla accettazione della competenza del Centro, data da uno di essi prima della ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.

Art. 73

Articolo 73
Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione e di ogni modifica alla stessa devono essere depositati presso la Banca, la quale agira' quale depositario della presente Convenzione. Il depositario trasmettera' copia della presente Convenzione, certificata conforme, a tutti gli Stati membri della Banca e ad ogni altro Stato invitato a firmare la Convenzione.

Art. 74

Articolo 74
Il depositario registrera' la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e dei relativi regolamenti adottati dall'Assemblea Generale.

Art. 75

Articolo 75
Il depositario notifichera' a tutti gli Stati firmatari le informazioni riguardanti:
(a) le firme in conformita' dell'articolo 67;
(b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione in conformita' dell'articolo 73;
(c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' dell'articolo 68;
(d) le esclusioni dall'applicazione territoriale, in conformita' dell'articolo 70;
(e) la data di entrata in vigore di ogni modifica alla presente Convenzione, in conformita' dell'articolo n. 66;
(f) le denuncie, in conformita' dell'articolo 71.
FATTO a Washington in inglese, spagnolo e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che restera' depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la quale, apponendo la propria firma qui di seguito attesta di accettare di assolvere le funzioni demandatele dalla presente Convenzione.
Per la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo:
GEORGE D. WOODS, Presidente; A. BROCHES, Consigliere Generale - 18 marzo 1965.
Per la Tunisia:
RACHID DRISS - 5 maggio 1965.
Per il Regno Unito:
PATRICK DEAN - 26 maggio 1965.
Per la Giamaica:
NEVILLE ASHENHEIM - 23 giugno 1965.
Per la Repubblica della Costa d'Avorio:
D. AGOUSSI - 30 giugno 1965.
Per il Pakistan:
G. AHMED - 6 luglio 1965.
Per la Nigeria:
S. O. ADEBO - 13 luglio 1965.
Per la Repubblica Islamica di Mauritania:
AHMED BABA OULD AHMED MISKE - 30 luglio 1965
Per la Repubblica del Niger:
ILLA SALIFOU - 23 agosto 1965.
Per la Repubblica Centrafricana:
MICHEL GALLIN-DOUATHE - 26 agosto 1965.
Per gli Stati Uniti:
HENRY H. FOWLER - 27 agosto 1965.
Per la Liberia:
J. CHARLES HANSFORD - 3 settembre 1965.
Per la Repubblica del Dahomey:
LUIS IGNACIO-PINTO - 10 settembre 1965.
Per la Repubblica dell'Alto Volta:
J. BOREMA KABORE - 16 settembre 1965.
Per l'Etiopia:
YILMA DERESSA - 21 settembre 1965.
Per la Repubblica del Gabon:
A. G. ANGUILE - 21 settembre 1965.
Per la Repubblica Federale del Camerun:
JACQUES M. KUOH - 23 settembre 1965.
Per il Giappone:
RYUJI TAKEUCHI - 23 settembre 1965.
Per la Svezia:
G. E. STRÄNG - 25 settembre 1965.
Per la Somalia:
A. M. ADAN - 27 settembre 1965.
Per la Sierra Leone:
GERSHON B. O. COLLIER - 27 settembre 1965.
Per il Nepal:
S. K. UPADHYAY - 28 settembre 1965.
Per il Granducato di Lussemburgo:
P. WERNER - 28 settembre 1965.
Per la Danimarca:
TORBEN RONNE - 11 ottobre 1965.
Per il Regno del Marocco:
D'AHMED LARAKI - 11 ottobre 1965.
Per la Malaysia:
ONG YOKE LIN - 22 ottobre 1965.
Per l'Italia:
SERGIO FENOALTEA - 18 novembre 1965.
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