Monitoring Gesetzessammlung

063U0534

IT - Leggi di Ratifica

063U0534

Convenzione (LEGGE 02 marzo 1963 n. 534)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia, e la Norvegia, per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Sambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 29 della Convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Art. 1

Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e Scambio di Note (Oslo, 25
agosto 1961).
Il Presidente della Repubblica italiana
e
Sua Maesta' il Re di Norvegia
animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
l'Ambasciatore d'Italia in Norvegia, Sua Eccellenza il Signor Guido
COLONNA di PALIANO,
Sua Maesta' il Re di Norvegia:
il Signor Ilarvard LANGE, Ministro degli affari esteri, i quali,
dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue.
Art. 1.
La presenta Convenzione si applica alle persone che sono residenti dell'Italia, o della Norvegia.

Art. 2

Art. 2.
1. La presente Convenzione e' applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte
prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili od immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sui redditi dei terreni;
2) l'imposta sui redditi dei fabbricati;
3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
4) l'imposta sui redditi agrari;
5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
6) l'imposta sulle societa';
7) l'imposta sulle obbligazioni;
8) le imposte regionali, provinciali, comunali, e camerali sul reddito.
b) per quanto concerne la Norvegia:
1) l'imposta nazionale sul reddito e sui patrimonio (inntekts og formuesskatt til staten);
2) l'imposta comunale sul reddito e sul patrimonio, inclusa la sovrimposta sui redditi piu' elevati tinntekts-og formuesskatt til kommunene, herunder tilleggsskatt pa storre inutekter);
3) l'imposta patrimoniale sui beni immobili (eiendomsskatt),
4) l'imposta sulla gente di mare (sjomannsskatt).
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di
natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alla loro legislazione fiscale.
5. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si metteranno
d'accordo per risolvere i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la Convenzione.

Art. 3

Art. 3.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
b) il termine "Norvegia" designa il Regno di Norvegia; tuttavia, le disposizioni della Convenzione non si applicano alle Svalbard e all'isola Jan Mayen, ne' ai territori dipendenti dalla Norvegia fuori d'Europa;
c) il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli enti collettivi aventi o no la personalita' giuridica;
d) le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" o
"impresa dell'altro Stato contraente" designano un'impresa gestita da un residente dell'uno o dell'altro Stato contraente;
e) il termine "pensione" designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate;
f) l'espressione "autorita' competenti" significa
i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze
(Direzione generale delle imposte dirette);
ii) per quanto concerne la Norvegia, il Ministero delle finanze
e delle dogane o una persona autorizzata dal detto Ministero.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno
degli Stati contraenti, ogni espressione non altrimenti definita avra', a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla, legislazione fiscale in vigore nel detto Stato.

Art. 4

Art. 4.
1. Ai fini della presente Convenzione, per "residente di uno Stato contraente" si intende ogni persona che, in virtu' della legislazione del detto Stato, assoggettata ad imposta nello Stato stesso, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.
2. Quando, in base alla disposizione dei precedente paragrafo 1,
una persona tisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) Detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale essa ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale i suoi rapporti personali ed economici sono piu' stretti (centro degli interessi vitali).
b) Se non e' possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.
c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa e' considerata residente dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'.
d) Se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati
contraenti ovvero non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo 1,
una persona giuridica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica alle societa' di persone e alle associazioni che, in base alle leggi nazionali che le disciplinano, non hanno la personalita' giuridica.
4. Le eredita' indivise (come contribuente) sono considerate
residenti dello Stato contraente del quale il de cujus era considerato residente al momento della morte.

Art. 5

Art. 5.
1. Il termine "stabile organizzazione" designa una Sede fissa di
affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse
naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassi i dodici mesi.
3. Non si considera che esista una stabile organizzazione se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa d'affari e' utilizzata ai soli fini di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
c) una sede fissa d'affari e' utilizzata, ai soli fini di
pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che hanno per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da una agente che goda di uno status indipendente di cui al successivo paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, a meno che l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia
una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in questo altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nel quadro della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente
controlli o e' controllata da una societa' che e' residente dell'altro Stato contraente ovvero effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, in se' e per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Art. 6.
1. I nazionali di uno stato contraente non sono soggetti nell'altro
Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) ogni persona fisica che possegga la nazionalita';di uno Stato contraente;
b) ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazione
costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.
4. La tassazione a carico delle stabili organizzazioni che
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione eseguita in confronto delle imprese di quest'altro Stato che svolgano la stessa attivita'.
Questa disposizione, non puo' essere interpretata come:
a) facente obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai
residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia;
b) apportante modifica al regime d'imposizione in Italia
dell'imposta sulle societa' a carico delle societa' di persone, associazioni, ecc, estere, tenute a detta imposta in conformita' alla legge italiana.
5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
6. Il termine "tassazione" designa nel presente articolo le imposte
di ogni natura o denominazione.

Art. 7

Art. 7.
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla
legge dello Stato contraente in cui i beni considerati sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti cui si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati come beni immobili.
3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto di beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti da imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano
anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 8

Art. 8.
1. Salve le disposizioni degli altri articoli della presente
Convenzione, gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non effettui operazioni industriali o commerciali, nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa effettua tali operazioni industriali o commerciali, l'imposta sugli utili dell'impresa puo' essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui questi utili sono attribuibili alla detta stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti effettua
operazioni industriali o commerciali nell'altro Stato contraente per mezzo di una, stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa indipendente che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzioni tutte le spese ovunque sostenute ragionevolmente attribuibili alla stabile organizzazione, incluse le spese di direzione e le spese generali d'amministrazione cosi' attribuibili.
4. Ai fini di questo articolo sara' considerato utile attribuibile ad una stabile organizzazione anche l'utile derivante dalla vendita, dal trasferimento dalla permuta, di tutto o di parte, del capitale investito nella stabile organizzazione.

Art. 9

Art. 9.
Quando:
a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al
capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Art. 10

Art. 10.
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. La medesima disposizione si applica nel caso in cui un'impresa di navigazione marittima o aerea di uno dei due Stati contraenti gestisca un'agenzia nel territorio dell'altro Stato contraente, limitatamente pero' all'attivita' della agenzia relativa alla vendita dei biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi o di aeromobili (appartenenti o no a detta impresa) inclusi i servizi di collegamento.
3. Nel caso in cui un'impresa di navigazione aerea di uno dei due Stati partecipi a un pool, ad un'impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano anche ai redditi che la detta impresa realizzi mediante la cooperazione sopra descritta.

Art. 11

Art. 11.
1. Salvo le disposizioni del successivo paragrafo 2, i dividendi
sono tassabili in ciascuno Stato contraente in conformita' alla propria legislazione.
2. Quando un residente di uno dei due Stati contraenti riceve
dividendi da fonti situate nell'altro Stato contraente e detti dividendi sono tassati in questo altro Stato, lo Stato contraente di cui la persona e residente ammettera' in deduzione dall'imposta che esso percepisce un ammontare uguale all'imposta versata, nell'altro Stato, purche' la somma dedotta non ecceda in rapporto all'imposta, totale (determinata prima di operare la deduzione) la percentuale che rappresentano i dividendi tassati nell'altro Stato in rapporto al reddito totale.
3. Ai fini del presente articolo lo Stato di cui il contribuente e'
residente considera pagato l'ammontare delle imposte che e' stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine
"dividendi" designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle quote di fondatore, delle obbligazioni partecipanti agli utili e di altre quote sociali analoghe, nonche' delle quote di societa' cooperative e di societa' a responsabilita' limitata.

Art. 12

Art. 12.
1. Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di
ogni altro prestito dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altro credito, provenienti dall'Italia ad un contribuente residente della Norvegia, sono stati assoggettati alle imposte italiane (inclusa la imposta sulle obbligazioni) la Norvegia ammettera' in detrazione dalla sua imposta un ammontare corrispondente alla imposta pagata in Italia.
2. Ai fini del presente articolo lo Stato di cui il contribuente e'
residente considera pagato l'ammontare delle imposte che e' stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato.
3. Nel caso che, successivamente alla firma della presente
Convenzione, venga istituita da parte della Norvegia un'imposta sugli interessi dovuta alla fonte, i due Stati contraenti dovranno iniziare trattative.

Art. 13

Art. 13.
1. I canoni e le altre remunerazioni per l'uso o il diritto all'uso
di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di procedimenti o di formule segrete o di ogni bene o diritto analogo, sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario e' residente.
2. Lo stesso trattamento dei canoni si applica ai diritti di
locazione e remunerazioni analoghe per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per la fornitura di informazioni concernenti esperimenti in materia industriale, commerciale o scientifica.
3. Il trattamento dei canoni non si applica ai pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento di miniere, cave o altre risorse naturali.
4. Se i canoni o le remunerazioni menzionate ai paragrafi 1 e 2
eccedono l'ammontare di un adeguato corrispettivo, lo Stato contraente di cui il contribuente e' residente ha il diritto di tassare detti canoni o remunerazioni soltanto per quella parte di essi che rappresenta un adeguato corrispettivo.
5. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai pagamenti ricevuti in corrispettivo della alienazione dei beni e diritti menzionati ai paragrafi 1 e 2.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano
quando il beneficiario dei canoni o altre remunerazioni abbia una stabile organizzazione o una sede fissa nello Stato contraente da cui provengono detti redditi. In tali casi, detto Stato ha il diritto di tassare questi redditi.

Art. 14

Art. 14.
1. Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate direttamente da, o
prelevate da fondi costituiti da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale ad una persona tisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato.
2. Alle remunerazioni e pensioni pagate come corrispettivo di
servigi attinenti all'esercizio di un'attivita' commerciale o industriale da parte di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o ente locale si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 19.

Art. 15

Art. 15.
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 14, le pensioni
e le altre remunerazioni similari, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario e' residente.

Art. 16

Art. 16.
1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 15 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni similari che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le
remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di
lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e
c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attivita' svolte a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 17

Art. 17.
I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae
dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita', indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di una tale sede, la parte di reddito che puo' essere attribuita a detta sede e' tassabile in questo altro Stato.

Art. 18

Art. 18.
Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi
che i professionisti dello spettacolo - quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti - e gli sportivi ritraggono dalle loro attivita' personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita', sono svolte.

Art. 19

Art. 19.
Le "tantiemes", i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
similari che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei sindaci di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in questo altro Stato.

Art. 20

Art. 20.
I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti che
ricevono una remunerazione per l'insegnamento da, essi impartito durante un periodo di residenza non eccedente i 2 anni nelle Universita' o nelle scuole o in altri istituti d'insegnamento situati nell'altro Stato contraente non sono assoggettati ad imposta, sulla detta remunerazione in questo altro Stato contraente.

Art. 21

Art. 21.
Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati
contraenti, che soggiornino nell'altro Stato contraente al solo fine di attendere ai loro studi o alla loro formazione professionale, ricevono per far fronte alle spese del loro mantenimento, dei loro studi o della loro formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato a condizione che le somme stesse provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.

Art. 22

Art. 22.
Ogni altro reddito diverso da quelli previsti nella presente
Convenzione e' tassabile soltanto nello Stato di cui il beneficiario e' residente.

Art. 23

Art. 23.
1. Il patrimonio costituito dai beni immobili, definiti ai sensi
del paragrafo 2 dell'articolo 7, e' tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione e' tassabile nello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonche' i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla loro gestione sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la imposta
italiana sulle societa' e l'imposta italiana sulle obbligazioni non sono considerate come imposte sul patrimonio.

Art. 24

Art. 24.
Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, quando in
conformita', alle disposizioni della presente Convenzione uno Stato contraente ha il diritto di tassare o puo' tassare un dato reddito e lo stesso reddito e' tassabile nell'altro Stato contraente in conformita' alla sua legislazione, questo altro Stato contraente deve esentare da imposta detto reddito ma puo', per calcolare lo ammontare dell'imposta sugli altri redditi, applicare la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile se tale reddito non fosse stato esentato.

Art. 25

Art. 25.
Quando un contribuente prova che le misure adottate dalle autorita'
fiscali degli Stati contraenti hanno comportato o comporteranno per lui una doppia imposizione contraria alle disposizioni della presente Convenzione egli ha diritto di sporgere reclamo nello Stato di cui e' residente. Il reclamo deve essere presentato entro il termine di un anno a partire dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata. Se il reclamo e' riconosciuto fondato, le autorita' competenti del detto Stato contraente si metteranno d'accordo con le autorita', competenti dello altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione in questione.

Art. 26

Art. 26.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (a condizioni che si tratti di informazioni consentite dalle legislazioni fiscali degli Stati contraenti) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o per evitare le frodi fiscali o per applicare le disposizioni interne intese a prevenire l'evasione nel campo delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate dovranno, essere tenute segrete e non potranno essere rivelate a persone diverse da quelle che si occupano dell'accertamento e (della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un procedimento industriale, commerciale o professionale.

Art. 27

Art. 27.
1. Le disposizioni della presente Convenzione, non possono essere interpretate nel senso di limitare in alcun modo le deduzioni, le esenzioni, le riduzioni o altre facilitazioni accordate o che saranno accordate secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti nella determinazione dell'ammontare delle imposte percepite da detto Stato contraente.
2. Nel caso che sorgano difficolta' o dubbi circa l'interpretazione
o l'applicazione della presente Convenzione, o in relazione alle Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno le questioni di comune accordo.

Art. 28

Art. 28.
Le autorita' competenti dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed applicare le disposizioni della presente Convenzione e possono comunicare direttamente tra loro al fine di rendere effettive le disposizioni della Convenzione.

Art. 29

Art. 29.
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore dal giorno dello
scambio degli strumenti di ratifica e avra' effetto per la prima volta:
con riguardo alle imposte sul reddito, per la tassazione dei
redditi afferenti all'anno 1960 e agli esercizi chiusi nel corso di detto anno;
con riguardo all'imposta sul patrimonio, per la tassazione del
patrimonio esistente al 1 gennaio 1961 o all'ultimo giorno dell'esercizio chiuso nel 1960.

Art. 30

Art. 30.
La presente Convenzione restera' in vigore per un periodo di cinque
anni e indefinitivamente dopo detto periodo, ma potra' essere denunciata da ciascuno degli Stati contraenti al termine del periodo di cinque anni o in qualsiasi altro momento successivo, a condizione che ne sia dato avviso almeno sei mesi prima della cessazione e, in ogni caso, la presente Convenzione cessera' di avere applicazione dal 1 gennaio successivo alla scadenza del termine di sei mesi. In caso di denuncia, gli effetti della Convenzione saranno limitati:
con riguardo alle imposte annuali sui redditi, a quelle che
saranno applicate sui redditi afferenti all'anno durante il quale la denuncia avra' avuto luogo o agli esercizi chiusi nel corso di detto anno;
con riguardo all'imposta sul patrimonio, per la tassazione del
patrimonio esistente al 1 gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale avra' luogo la denuncia o all'ultimo giorno dell'esercizio chiuso durante l'anno della denuncia.
A conferma di quanto sopra i sottoindicati, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatta a Oslo in doppio esemplare rispettivamente in lingua italiana
e in lingua norvegese, i due testi facendo egualmente fede, oggi 25 agosto 1961.
Per la Repubblica italiana
GUIDO COLONNA
Per il Regno di Norvegia
HALVARD LANGE

Scambio di Lettere

Oslo, 25 agosto 1961
Signor Ambasciatore,
In occasione della firma, in data odierna, della Convenzione tra il
Governo norvegese ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ho l'onore, in nome del Governo norvegese, di precisare che secondo l'interpretazione data dal Governo norvegese alle disposizioni dell'articolo VI, paragrafo 1, le disposizioni stesse non significano che i cittadini italiani possano rivendicare il particolare trattamento fiscale di cui godono i cittadini norvegesi e le persone aventi l'indigenato norvegese in virtu' delle disposizioni contenute nelle leggi fiscali norvegesi del 18 agosto 1911, numero 8, articolo 22, alinea 2, e del 18 agosto 1911, numero 9, articolo 17, alinea 2.
Qualora Ella accetti detta interpretazione della Convenzione,
La pregherei di darmene cortese conferma.
Propongo, nel caso di risposta affermativa, che la presente lettera
e la Sua risposta formino parte integrante della Convenzione.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia piu'
alta considerazione.
HALVARD LANGE
Eccellenza, Signor GUIDO COLONNA DI PALIANO
Ambasciatore d'Italia. - OSLO
AMBASCIATA D'ITALIA
Oslo, 25 agosto 1961
Signor Ministro degli affari esteri,
Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera, in data odierna,
relativa alla firma della Convenzione tra il Governo norvegese ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, in ordine alla quale mi ha comunicato quanto segue:
"In occasione della firma, in data odierna, della Convenzione tra il Governo norvegese ed il Governo italiano, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ho l'onore, in nome del Governo norvegese, di precisare che secondo l'interpretazione data dal Governo norvegese alle disposizioni dell'articolo VI, paragrafo 1, le disposizioni stesse non significano che i cittadini italiani possano rivendicare il particolare trattamento fiscale di cui godono i cittadini norvegesi e le persone aventi l'indigenato norvegese in virtu' delle disposizioni contenute nelle leggi fiscali norvegesi del 18 agosto 1911, numero 8, articolo 22, alinea 2, e del 18 agosto 1911, numero 9, articolo 17, alinea 2.
Qualora Ella accetti detta interpretazione della Convenzione, La
pregherei di darmene cortese conferma. Propongo, nel caso di risposta affermativa, che la presente lettera e la Sua risposta formino parte integrante della Convenzione".
Ho l'onore di confermare che il Governo italiano accetta detta
interpretazione, e che la Sua lettera e la mia risposta formano parte integrante della Convenzione.
Voglia gradire, Signor Ministro degli affari esteri,
l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
GUIDO COLONNA
A Sua Eccellenza il Signor HALVARD LANGE
Ministro degli affari esteri della Norvegia. - OSLO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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