071U0831
071U0831
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965. (LEGGE 08 maggio 1971 n. 831)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - PRETI - BOSCO - ATTAGUILE - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Acte final
ALLEGATO
ACTE FINAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
VISANT A FACILITER LES VOYAGES ET LES
TRANSPORTS MARITIMES, 1965
Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato.
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA FACILITAZIONE DEI VIAGGI E TRASPORTI MARITTIMI, 1965.
1. Dal 24 marzo al 9 aprile 1965, su invito della Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima, si e' tenuta a Londra una conferenza allo scopo di redigere una Convenzione per facilitare il traffico marittimo internazionale.
2. I Governi dei cinquantasette Stati seguenti erano rappresentati alla Conferenza da delegazioni:
Algeria
Argentina
Australia
Belgio
Brasile
Bulgaria
Camerun
Canada'
Cina (Repubblica Cinese)
Colombia
Congo (Leopoldville)
Cecoslovacchia
Danimarca
Repubblica Dominicana
Ecuador
Repubblica Federale di Germania
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Honduras
Ungheria
India
Irlanda
Israele
Italia
Costa d'Avorio
Giappone
Corea
Libano
Repubblica Malgascia
Malaysia
Messico
Monaco
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Nicaragua
Nigeria
Norvegia
Panama
Filippine
Polonia
San Marino
Senegal
Spagna
Svezia
Trinidad e Tobago
Tunisia
Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina
Repubblica Araba Unita
Uruguay
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America
Venezuela
Jugoslavia
Zambia
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
3. I Governi dei seguenti Stati erano rappresentati alla Conferenza da osservatori:
Ceylon
Cile
Santa Sede
Iraq
Peru'
Romania
Sudan
Svizzera
Repubblica Araba Siriana
Tailandia
Turchia
4. Le seguenti Organizzazioni intergovernative erano rappresentate alla Conferenza da osservatori:
Nazioni Unite
Ufficio Internazionale del Lavoro
Organizzazione Internazionale della Sanita'
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura
Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile
Commissione Internazionale dell'Aviazione Civile
Commissione Oceanografica intergovernativa
Consiglio di cooperazione doganale
Ufficio Internazionale delle epizoozie
Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo.
5. Le seguenti Organizzazioni non governative hanno inviato osservatori alla Conferenza:
Camera di Commercio Internazionale
Camera di Navigazione Internazionale
Confederazione Internazionale dei Sindacati liberi
Organizzazione Internazionale per la standardizzazione
Federazione Internazionale di Navigazione
Unione Internazionale delle Organizzazioni Ufficiali di viaggio Unione Internazionale di Assicurazione Marittima.
6. La Conferenza ha eletto il Sig. G.E. do Nascimento e Silva, Capo della delegazione brasiliana, quale Presidente della Conferenza.
7. La Conferenza ha eletto, quali Vice-Presidenti il Sig. Marian Fila (Polonia), il Sig. F. van Ijsseldijk (Paesi Bassi), il Sig.
S.M.A. Banister (Regno Unito) e il Sig. D.E. Ogisi (Nigeria).
Segretario Generale della Conferenza e' stato il Signor Jean Roullier (Segretario Generale dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima), e Segretario Esecutivo della Conferenza e' stato il Sig. Roger Grosclaude (Capo del Segretariato delle relazioni esterne e questioni legali).
Per motivi di lavoro la Conferenza ha istituito i seguenti comitati:
Comitato Generale:
Presidente: Sig. R.W. Radford (Regno Unito),
Vice-Presidente: Sig. G.M.M. Duval (Repubblica Malgascia);
Comitato delle credenziali:
Presidente: Sig. M.J. Wilson (Australia);
Comitato di progettazione:
Presidente: Dr. V. Seferna (Cecoslovacchia),
Vice-Presidente: Sig. A. Hofman (Paesi Bassi);
Comitato sulle Dogane e problemi relativi:
Presidente: Sig. R.V. Mc Intyre (Stati Uniti d'America),
Vice-Presidente: Sig. C. Martelli (Italia);
Comitato per l'immigrazione:
Presidente: Dr. A. J. Fonteijn (Paesi Bassi),
Vice-Presidente: Sig. T. Takehira (Giappone);
Comitato per la sanita':
Presidente: Dr. Lembrez (Francia),
Vice-Presidente: Capitano G. Harine (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).
9. La Conferenza ha usato, come base delle discussioni, un progetto di Convenzione Internazionale sulla facilitazione del traffico Marittimo Internazionale ed Allegato, di cui era gia' in possesso prima che iniziassero i lavori, preparato da un Gruppo di Esperti e presentato dal Segretario Generale dell'Organizzazione Internazionale di consultazione.
A risultato delle proprie deliberazioni, come risulta dai documenti e dai rapporti dei rispettivi Comitati e delle Sessioni Plenarie, la conferenza ha redatto e aperto alla firma e alla accettazione una Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale.
La Convenzione assumera' d'ora innanzi, il nome di "Allegato A", e l'allegato alla Convenzione assumera' il nome di "Allegato B" al presente Atto finale.
10. La Conferenza ha adottato le seguenti Risoluzioni che sono aggiunte quali "Allegato C" al presente Atto finale e si riferiscono a:
1) Incoraggiamento delle accettazioni e delle adesioni alla Convenzione.
2) Accettazione di Norme.
3) Creazione di Comitati Nazionali e Regionali.
4) Creazione di un Gruppo di Lavoro ad hoc.
5) Futuro lavoro di facilitazione.
6) Facilitazione dei viaggi internazionali e turismo.
IN FEDE DI CHE i Delegati hanno firmato il presente Atto finale.
FATTO a Londra il 9 aprile 1965, in unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola.
Gli originali dell'Atto finale saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima che inviera' copia certificata conforme del presente strumento a ciascuno dei Governi invitati ad essere rappresentati alla Conferenza.
Art. I
ALLEGATO A
CONVENZIONE SULLA FACILITAZIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE
I Governi contraenti:
nell'intento di facilitare il traffico marittimo semplificando e riducendo al minimo formalita', richieste di documentazioni e procedure per l'arrivo, il soggiorno e la partenza delle navi impegnate in viaggi internazionali, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
I Governi contraenti si impegnano ad adottare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato, tutte le misure necessarie a facilitare e ad accelerare il traffico marittimo internazionale, nonche' ad impedire inutili ritardi a navi ed a persone e merci a bordo delle stesse.
Art. II
Articolo II
(1) I Governi contraenti si impegnano a collaborare, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, alla formulazione e all'applicazione di provvedimenti per la facilitazione dell'arrivo, soggiorno e partenza delle navi. Tali provvedimenti non saranno, per quanto possibile, meno favorevoli di quelli applicati ad altri mezzi di trasporto internazionale; tuttavia, tali provvedimenti potranno differire a seconda di necessita' particolari.
(2) I provvedimenti per la facilitazione del traffico marittimo internazionale adottati in base alla presente Convenzione ed al suo Allegato si applicano del pari alle navi di Stati rivieraschi e non rivieraschi i cui Governi siano Parti della presente Convenzione.
(3) Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra o alle imbarcazioni da diporto.
Art. III
Articolo III
I Governi contraenti si impegnano a collaborare nello assicurare il piu' alto grado di uniformita' possibile a tutte le formalita', richieste di documentazioni e procedure in tutte le questioni in cui una tale uniformita' sia suscettibile di facilitare e migliorare il traffico marittimo internazionale e s'impegnano, inoltre, a ridurre al minimo ogni modifica apportata alle formalita', alle richieste di documentazioni e procedure necessarie a soddisfare particolari esigenze interne.
Art. IV
Articolo IV
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, i Governi contraenti si impegnano a collaborare fra loro o tramite l'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") nelle questioni relative a formalita', richieste di documentazioni e procedure, nonche' alla loro applicazione al traffico marittimo internazionale.
Art. V
Articolo V
(1) Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato verra' interpretato come suscettibile di porre ostacoli all'applicazione di facilitazioni maggiori che un Governo contraente conceda o possa concedere, in futuro al traffico marittimo internazionale in base alle proprie leggi o in base alle disposizioni di ogni altro accordo internazionale.
(2) Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato sara' interpretato come suscettibile di precludere ad un Governo contraente l'applicazione temporanea di provvedimenti ritenuti da tale Governo necessari a preservare la moralita' pubblica, l'ordine e la sicurezza o a prevenire l'introduzione o la diffusione di malattie o flagelli per la salute pubblica, gli animali o le piante.
(3) Tutte le questioni per le quali la presente Convenzione non provvede espressamente, restano soggette alla legislazione dei Governi contraenti.
Art. VI
Articolo VI
Ai fini della presente Convenzione e del suo Allegato:
(a) "Norme" sono quei provvedimenti la cui uniforme applicazione da parte dei Governi contraenti in base alla Convenzione e' possibile e necessaria allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale;
(b) "Procedure consigliate" sono quei provvedimenti la cui applicazione e' auspicabile da parte dei Governi contraenti allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale.
Art. VII
Articolo VII
(1) L'Allegato alla presente Convenzione puo' essere emendato dai Governi contraenti, sia su proposta di uno di essi che nel corso di una conferenza indetta a tale scopo.
(2) Ogni Governo contraente puo' proporre un emendamento all'Allegato inviando un progetto di emendamento al Segretario Generale dell'Organizzazione (qui appresso indicato "Segretario-Generale"):
(a) su richiesta esplicita di un Governo contraente, il Segretario-Generale comunichera' direttamente ogni proposta di tal genere affinche' tutti i Governi contraenti le esaminino e vi aderiscano. Qualora non riceva tale richiesta esplicita, il Segretario-Generale, se lo ritiene opportuno, puo' procedere a consultazioni prima di comunicare la proposta ai Governi contraenti; (b) ogni Governo contraente notifichera' al Segretario-Generale, entro un anno dal ricevimento di tale comunicazione, se accetta o meno la proposta;
(c) ogni notifica di tal genere dovra' essere fatta per iscritto al Segretario-Generale che informera' tutti i Governi contraenti del suo ricevimento;
(d) ogni emendamento all'Allegato in base al presente paragrafo entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui l'emendamento verra' accettato dalla maggioranza dei Governi contraenti;
(e) Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi contraenti di ogni emendamento che entrera' in vigore in base al presente paragrafo, nonche' della data in cui tale emendamento entrera' in vigore.
(3) Una Conferenza dei Governi contraenti sara' indetta dal Segretario-Generale su richiesta di almeno un terzo di essi, allo scopo di esaminare gli emendamenti all'Allegato. Ogni emendamento adottato nel corso di detta Conferenza da una maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui il Segretario-Generale avra' notificato l'emendamento adottato ai Governi contraenti.
(4) Il Segretario-Generale notifichera' senza indugio a tutti i Governi firmatari l'adozione e l'entrata in vigore di ciascun emendamento in base al presente Articolo.
Art. VIII
Articolo VIII
(1) Ogni Governo contraente per il quale sia impossibile conformarsi ad una Norma uniformando ad essa le proprie formalita', richiesta di documentazioni o procedure, o che ritenga necessaria, per ragioni particolari, l'adozione di formalita', richieste di documentazioni o procedure, che differiscano da tale Norma, dovra' informarne il Segretario-Generale e notificargli le differenze esistenti tra la propria procedura e tale Norma. Detta notifica dovra' esser fatta il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per il Governo in questione, o dopo l'adozione di tali diverse formalita', richieste di documentazioni o procedure.
(2) La notifica di ogni differenza del genere nel caso di una modifica ad una Norma o di una Norma adottata di recente, verra' fatta da un Governo contraente al Segretario-Generale il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore di tale Norma modificata o adottata di recente, o dopo l'adozione di tali diverse formalita', richieste di documentazioni o procedure e puo' contenere un'indicazione dell'azione proposta per uniformare formalita', richieste documentazioni o procedure alla Norma modificata o adottata di recente.
(3) I Governi contraenti sono pregati di uniformare per quanto possibile le proprie, formalita', richieste di documentazioni e procedure alle procedure consigliate. Non appena un Governo contraente uniformera' le proprie formalita', richieste di documentazioni e procedure, ad ogni procedura consigliata, dovra' darne notifica al Segretario-Generale.
(4) Il Segretario-Generale informera' i Governi contraenti di ogni notifica effettuata in base al precedente paragrafo.
Art. IX
Articolo IX
Il Segretario-Generale indira' una Conferenza dei Governi contraenti per la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di non meno di un terzo dei Governi contraenti. Ogni revisione o notifica dovra' essere adottata dalla Conferenza con voto a maggioranza dei due terzi; successivamente ne verranno approntate copie certificate, conformi che verranno inviate dal Segretario-Generale a tutti i Governi contraenti per la loro accettazione. Un anno dopo l'accettazione della revisione o degli emendamenti da parte di due terzi dei Governi contraenti, ogni revisione o emendamento entrera' in vigore per tutti i Governi contraenti eccettuato per coloro i quali prima della sua entrata in vigore dichiarino di non accettare la revisione o l'emendamento.
Al momento dell'adozione, la Conferenza puo' decidere, con voto a maggioranza dei due terzi, che la revisione o la modifica e' di natura tale che ogni Governo contraente che abbia fatto tale dichiarazione e che non accetti la revisione o l'emendamento entro un anno dalla entrata in vigore, cessera', allo spirare di tale periodo, di essere Parte della Convenzione.
Art. X
Articolo X
(1) La presente Convenzione restera' aperta alla firma per sei mesi a partire dalla data di oggi e restera' poi aperta alla adesione.
(2) I Governi degli Stati Membri delle Nazioni Unite, o di ogni Organizzazione specializzata, o dell'Organizzazione Internazionale dell'Energia Atomica, o che siano Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia possono divenire Parti della presente Convenzione, mediante:
a) la firma senza riserva di accettazione;
b) la firma con riserva di accettazione, seguita dalla
accettazione; o
c) l'adesione.
L'accettazione o l'adesione si effettueranno mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario-Generale.
(3) Il Governo di ogni Stato che non abbia diritto a divenire Parte in base al paragrafo 2 del presente Articolo, puo' farne richiesta al Segretario generale e sara' ammesso a farne Parte in base al paragrafo 2, purche' la sua domanda sia stata approvata da due terzi dei Membri dell'Organizzazione diversi dai Membri associati.
Art. XI
Articolo XI
La presente Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data in cui i Governi di almeno dieci Stati l'avranno firmata senza riserva di accettazione o avranno depositato il proprio strumento di accettazione o di adesione. Essa entrera' in vigore per il Governo che la accetti o vi aderisca successivamente, sessanta giorni dopo il deposito dello strumento di accettazione o di adesione.
Art. XII
Articolo XII
Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di un Governo contraente, tale Governo potra' denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Segretario-Generale, il quale notifichera' a tutti i Governi contraenti il contenuto e la data del ricevimento di ogni notifica di tal genere.
Tale denuncia avra' efficacia un anno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario-Generale, o dopo altro periodo piu' lungo che sia specificato nella notifica stessa.
Art. XIII
Articolo XIII
(1) (a) Le Nazioni Unite, nei casi in cui amministrino un territorio, od ogni Governo contraente che cura le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultarsi il piu' presto possibile con detto territorio nel tentativo di estendere ad esso la presente Convenzione e potranno dichiarare, mediante notifica scritta inviata al Segretario-Generale, che la Convenzione verra' estesa a tale territorio.
(b) La presente Convenzione verra' estesa al territorio menzionato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di essa o da ogni altra data in essa specificata.
(c) Le disposizioni dell'Articolo VIII della presente Convenzione si applicheranno ad ogni territorio al quale venga estesa la Convenzione in base al presente Articolo; a tale scopo, l'espressione "le proprie formalita', richieste di documentazioni o procedure" includera' quelle in vigore in tale territorio.
(d) La presente Convenzione cessera' di venire estesa ad ogni territorio un anno dopo il ricevimento da parte del Segretario-Generale di una notifica a tale scopo; o in altra data piu' lontana che sia specificata in essa.
(2) Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi contraenti dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 del presente Articolo, specificando in ogni singolo caso la data a partire dalla quale la Convenzione e' stata estesa.
Art. XIV
Articolo XIV
Il Segretario-Generale informera' tutti i Governi firmatari, tutti i Governi contraenti e tutti i Membri della Organizzazione:
(a) delle firme apposte alla presente Convenzione e delle rispettive date;
(b) del deposito degli strumenti di accettazione e di adesione, nonche' delle date del loro deposito;
(c) della data in cui la Convenzione entra in vigore in base all'Articolo XI;
(d) di ogni notifica ricevuta in conformita' degli Articoli XII e XIII e della relativa data;
(e) della convocazione di ogni Conferenza in base agli Articoli VII e IX.
Art. XV
Articolo XV
La presente Convenzione, unitamente al suo Allegato, sara' depositata presso il Segretario-Generale che ne inviera' copia certificata conforme ai Governi firmatari ed ai Governi aderenti. Non appena la presente Convenzione entrera' in vigore, verra' registrata dal Segretario-Generale in base all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Art. XVI
Articolo XVI
La presente Convenzione ed il suo Allegato saranno redatti nelle lingue Inglese e Francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Verranno approntate traduzioni ufficiali nelle lingue Russa e Spagnola che verranno depositate unitamente agli originali firmati.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Londra il 9 aprile 1965.
Allegato B
ALLEGATO B
Capitolo 1. - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
A. Definizioni
Ai fini delle disposizioni del presente Allegato, ai termini elencati verranno attribuiti i significati seguenti:
Carico. Tutti i beni, le merci, le derrate e gli articoli di qualsiasi genere che sono trasportati su di una nave e che non siano la corrispondenza, le provviste della nave, i pezzi di ricambio della stessa, il suo armamento, gli effetti personali dell'equipaggio ed il bagaglio che viaggia con i passeggeri.
Effetti personali dell'equipaggio. Gli indumenti, gli articoli di uso giornaliero ed ogni altro oggetto comprese anche le valute appartenenti all'equipaggio che sono trasportati dalla nave.
Membro dell'equipaggio. Chiunque sia effettivamente impiegato a bordo durante il viaggio e svolga delle mansioni relative al funzionamento della nave o al servizio di bordo e sia incluso nella lista dell'equipaggio.
Corrispondenza. Le spedizioni di corrispondenza e di altri oggetti affidati da Amministrazioni postali e destinati ad essere consegnati ad altre Amministrazioni postali.
Bagaglio che viaggia con i passeggeri. I beni, che possono comprendere anche la valuta, che sono trasportati per conto di un passeggero che viaggia nella stessa nave, siano suoi beni personali o meno, purche' non vengano trasportati in base ad un contratto di trasporto o ad altro accordo del genere.
Pubbliche autorita'. Gli enti o i funzionari di uno Stato responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione delle leggi e dei regolamenti di tale Stato nei riguardi dell'interpretazione delle Norme e delle Procedure consigliate di cui al presente Allegato.
Armatore. Chiunque possegga o gestisca una nave, sia che si tratti di una persona, di un ente od altra persona giuridica, ed ogni persona che agisca in nome del proprietario o del gestore.
Armamento della nave. Gli oggetti, diversi dai pezzi di ricambio di una nave, che sono posti a bordo della stessa e che vengono usati su di essa, che siano removibili ma non siano materiali di consumo, inclusi gli accessori quali le barche di salvataggio, gli apparecchi di salvataggio, il mobilio e le attrezzature della nave e simili.
Pezzi di ricambio della nave. I materiali che servono per la riparazione e che vengono incorporati nella stessa nave sulla quale sono trasportati.
Provviste della nave. Le merci che sono adoperate sulla nave, inclusi i beni di consumo, le merci trasportate per essere vendute ai passeggeri o ai membri dello equipaggio, il carburante ed i lubrificanti, escluso l'armamento della nave ed i pezzi di ricambio della stessa.
Orario di arrivo. L'ora in cui la nave si ferma in porto sia all'ancora che attraccata alla banchina.
B. Disposizioni generali
Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo V della Convenzione, le disposizioni del presente Allegato non vietano alle Pubbliche Autorita' di adottare le misure del caso inclusa la richiesta di ulteriori informazioni, che possano essere ritenute necessarie nei casi di sospetta frode o per risolvere particolari situazioni in cui vi sia un grave pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica, o per prevenire l'introduzione o la diffusione di malattie od epidemie che mettono in pericolo la vita degli animali o delle piante.
1.1. Norma. Le Pubbliche Autorita' in ogni caso si limiteranno a chiedere che vengano fornite le informazioni essenziali, e ne ridurranno al minimo il numero. Ove sia fissata nell'Allegato una lista specifica di dettagli, le Pubbliche Autorita' non chiederanno che vengano forniti i dettagli che non ritengano essenziali.
1.2. Procedura consigliata. Nonostante che, per particolari motivi, dei documenti possono essere prescritti o richiesti separatamente in questo Allegato, le pubbliche autorita', tenendo presenti gli interessi di coloro che devono completare i documenti, nonche' gli scopi per i quali gli stessi devono essere usati, dovrebbero invece di richiedere due o piu' documenti, richiederne uno solo tutte le volte che cio' sia possibile e ne risulti una procedura semplificata.
Capitolo 2. - ARRIVO, SOSTA E PARTENZA DELLA NAVE
Il presente Capitolo contiene le disposizioni relative alle formalita' che sono richieste agli armatori dalle Pubbliche Autorita' all'arrivo, durante la sosta ed alla partenza della nave e non dovranno essere intese come suscettibili di eliminare l'esigenza di presentare all'esame delle competenti autorita', i certificati o gli altri documenti trasportati dalla nave e relativi all'immatricolazione della stessa, alla stazza, alla sicurezza, equipaggiamento e agli altri problemi relativi.
A. Generali
2.1. Norma. Le Pubbliche Autorita' non pretenderanno all'arrivo o alla partenza di navi alle quali si applica la presente Convenzione, la consegna di documenti diversi da quelli citati nel presente Capitolo.
I documenti in questione sono:
- Dichiarazione generale,
- Manifesto di carico,
- Dichiarazione delle provviste di bordo,
- Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio,
- Lista dell'equipaggio,
- Lista dei passeggeri,
- Il documento richiesto in base alla Convenzione Postale internazionale per la corrispondenza,
- Dichiarazione di sanita' marittima.
B. Contenuto e scopo dei documenti
2.2. Norma. La Dichiarazione generale sara' il documento base che fornira' alle Pubbliche Autorita' all'arrivo ed alla partenza le informazioni relative alla nave.
2.2.1. Procedura consigliata. Lo stesso tipo di Dichiarazione generale dovrebbe essere accettato sia all'arrivo che alla partenza della nave.
2.2.2. Procedura consigliata. Nella Dichiarazione generale le Pubbliche Autorita' non dovrebbero richiedere altre informazioni all'infuori delle seguenti:
- norme e descrizione della nave,
- nazionalita' della nave,
- informazioni relative all'immatricolazione,
- informazioni relative alla stazza,
- nome del capitano,
- nome ed indirizzo del raccomandatario,
- breve descrizione del carico,
- numero dei membri dell'equipaggio,
- numero dei passeggeri,
- brevi ragguagli sul viaggio,
- data ed ora dell'arrivo, o data della partenza,
- porto di arrivo o di partenza,
- posizione della nave in porto.
2.2.3. Norma. Le Pubbliche Autorita' accetteranno una Dichiarazione datata e firmata dal Comandante, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal comandante stesso.
2.3. Norma. Il manifesto di carico sara' il documento base che all'arrivo ed alla partenza fornira' alle Pubbliche Autorita' le informazioni relative al carico. Tuttavia, si potra' richiedere di fornire separatamente ulteriori particolari per ogni carico di natura pericolosa.
2.3.1. Procedura consigliata. Nel manifesto di carico le Pubbliche Autorita' non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:
a) all'arrivo:
- nome e nazionalita' della nave,
- nome del capitano,
- Porto di provenienza della nave,
- Porto ove viene redatta la dichiarazione,
- marche e numeri; numero e tipo dei colli; quantita' e natura delle merci,
- numero delle polizze di carico per il carico da scaricare nel porto in questione,
- Porti nei quali il carico che resta a bordo deve essere scaricato,
- Porto di primo imbarco delle merci spedite con polizza di carico;
b) alla partenza:
- nome e nazionalita' della nave,
- nome del capitano,
- Porto di destinazione,
- relativamente alle merci caricate nel Porto in questione: marche e numeri; numero dei colli; quantita' e natura delle merci,
- numeri delle polizze di carico per il carico caricato nel porto in questione.
2.3.2. Procedura consigliata. Per il carico, che resta a bordo, le Pubbliche Autorita' dovrebbero limitarsi a chiedere solo brevi dettagli relativi a pochi punti essenziali.
2.3.3. Norma. Le Pubbliche Autorita' accetteranno un manifesto di carico datato e firmato dal Capitano, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal Capitano stesso.
2.3.4. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero accettare, in luogo del Manifesto di carico, una copia della nota del carico, purche' contenga tutte le informazioni richieste in conformita' delle Procedure consigliate 2.3.1. e 2.3.2. e sia datata e firmata in conformita' della Norma 2.3.3.
Come alternativa, le Pubbliche Autorita' possono accettare una copia della polizza di carico firmata in conformita' della Norma 2.3.3. o copia certificata conforme, se la natura e la quantita' del carico lo rendono possibile e purche' ogni informazione in base alle Procedure consigliate 2.3.1. e 2.3.2. che non appaia in tali documenti sia anche fornita altrove e debitamente certificata.
2.3.5. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero permettere che i colli non inclusi nel Manifesto di carico in possesso del Capitano vengano omessi dalla Dichiarazione del carico purche' i particolari di tali colli siano forniti separatamente.
2.4. Norma. La Dichiarazione delle provviste di bordo sara' il documento base che fornira' alle Pubbliche Autorita' all'arrivo ed alla partenza della nave le informazioni relative alle provviste di bordo.
2.4.1. Norma. Le Pubbliche Autorita' accetteranno una Dichiarazione di provviste di bordo datata e firmata dal Capitano o da un altro Ufficiale della nave, debitamente autorizzato dal Capitano, che sia a personale conoscenza di quanto riguarda le provviste di bordo.
2.5. Norma. La Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio sara' il documento base che fornira' le informazioni richieste dalle Pubbliche Autorita' relativamente agli effetti personali dell'equipaggio. Tale documento non verra' richiesto alla partenza.
2.5.1. Norma. Le Pubbliche Autorita' accetteranno una Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio datata e firmata dal Capitano o da altro Ufficiale della nave debitamente autorizzato dal Capitano stesso. Le Pubbliche Autorita' possono altresi' richiedere ad ogni Membro dell'equipaggio, di apporre la propria firma o, nel caso in cui non ne sia capace, la sua croce sara' apposta sulla dichiarazione relativa ai propri effetti personali.
2.5.2. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero richiedere delle informazioni soltanto per quegli effetti personali dell'equipaggio che sono soggetti a dogana o a proibizioni o restrizioni.
2.6. Norma. L'elenco dei membri dell'equipaggio sara' il documento base che fornira' alle Pubbliche Autorita' le informazioni relative al numero e alla composizione dell'equipaggio, sia all'arrivo che alla partenza della nave.
2.6.1. Procedura consigliata. Per quanto concerne l'elenco dei membri dell'equipaggio, le Pubbliche Autorita' non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre le seguenti:
- nome e nazionalita' della nave,
- cognome,
- nome o nomi,
- nazionalita',
- grado o categoria,
- data e luogo di nascita,
- natura e numero del documento di identificazione,
- porto e data dell'arrivo,
- provenienza.
2.6.2. Norma. Le Pubbliche Autorita' accetteranno una lista dell'equipaggio datata e firmata dal Capitano o da altro Ufficiale della nave debitamente autorizzato dal Capitano stesso.
2.7. Norma. La lista dei Passeggeri sara' il documento base che fornira' alle Pubbliche Autorita' le informazioni su i passeggeri sia all'arrivo che alla partenza della nave.
2.7.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' non dovrebbero richiedere le liste dei passeggeri nel caso di brevi rotte marittime o di servizi misti nave-ferrovia tra Paesi vicini.
2.7.2. Procedura consigliata. Le pubbliche autorita' non dovrebbero richiedere le carte di imbarco e di sbarco oltre alle liste dei passeggeri nel caso di passeggeri i cui nomi figurino in tali liste.
Tuttavia, nel caso in cui le Pubbliche Autorita' debbano far fronte a speciali situazioni costituenti un grave pericolo per la salute pubblica, puo' venire richiesto ad una persona che compie un viaggio internazionale, di comunicare per iscritto il proprio indirizzo nel Paese di destinazione.
2.7.3. Procedura consigliata. Per quanto riguarda la lista dei passeggeri, le pubbliche autorita' non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:
- nome e nazionalita' della nave,
- cognome,
- nome o nomi,
- nazionalita',
- data di nascita,
- luogo di nascita,
- Porto di imbarco,
- Porto di sbarco,
- Porto e data di arrivo della nave.
2.7.4. Procedura consigliata. Una lista compilata dalle Compagnie di navigazione per proprio uso dovrebbe essere accettata in luogo della Lista dei Passeggeri, purche' detta lista contenga le informazioni richieste in base alla Procedura Consigliata 2.7.3. e sia datata e firmata in conformita' della Norma 2.7.5.
2.7.5. Norma. Le Pubbliche Autorita' accetteranno una Lista dei Passeggeri datata e firmata dal Capitano, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal Capitano stesso.
2.7.6. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero accertarsi che gli armatori notifichino loro all'arrivo la presenza di ogni passeggero clandestino scoperto a bordo.
2.8. Norma. Le Pubbliche Autorita' non richiederanno, all'arrivo o alla partenza di una nave delle dichiarazioni scritte relative alla corrispondenza che siano diverse da quelle prescritte dalla Convenzione Postale Universale.
2.9. Norma. La Dichiarazione di Sanita' Marittima sara' il documento base che fornira' alle Autorita' Sanitarie Portuali informazioni sulle condizioni sanitarie a bordo della nave durante il viaggio e all'arrivo in un porto.
C. Documenti richiesti all'arrivo
2.10. Norma. All'arrivo di una nave in porto le pubbliche autorita' non richiederanno altri documenti oltre ai seguenti:
- 5 copie della Dichiarazione Generale,
- 4 copie del Manifesto di carico,
- 4 copie della Dichiarazione delle provviste di bordo,
- 2 copie della Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio,
- 4 copie della lista dell'equipaggio,
- 4 copie della lista dei passeggeri,
- 1 copia della Dichiarazione di Sanita' Marittima.
D. Documenti richiesti alla partenza
2.11. Norma. Alla partenza di una nave da un porto, le pubbliche autorita' non dovranno richiedere altri documenti oltre i seguenti:
- 5 copie della Dichiarazione Generale,
- 4 copie del Manifesto di carico,
- 3 copie della Dichiarazione delle provviste di bordo,
- 2 copie della Lista dell'equipaggio,
- 2 copie della Lista dei Passeggeri.
2.11.1. Procedura consigliata. Alla partenza da un porto non dovrebbe essere richiesto un Manifesto di carico per il carico che e' stato oggetto di una Dichiarazione all'arrivo in quel Porto e che e' rimasto a bordo.
2.11.2. Procedura consigliata. Per le provviste di bordo che sono state oggetto di una dichiarazione all'arrivo della nave non dovrebbe essere richiesta una diversa dichiarazione alla partenza e questa vale anche per le merci che sono state spedite nel Porto se coperte da altro documento doganale presentato in tale Porto.
2.11.3. Norma. Ove le Pubbliche Autorita' richiedano alla partenza della nave delle informazioni relative all'equipaggio potra' essere accettata una copia della lista dell'equipaggio che era stata presentata all'arrivo purche' detta copia sia nuovamente firmata e munita della indicazione di ogni cambiamento apportato nel numero o nella composizione dell'equipaggio o dell'indicazione che non sono avvenuti cambiamenti.
E. Provvedimenti atti a facilitare le pratiche doganali relative al carico, ai passeggeri, all'equipaggio ed ai bagagli.
2.12. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero con la collaborazione degli armatori e delle amministrazioni portuali, provvedere a che il periodo di sosta della nave nel Porto sia ridotto allo stretto necessario e, a tale scopo, provvedere per lo svolgimento delle varie operazioni.
Esse dovranno inoltre riesaminare con frequenza tutte le procedure relative all'arrivo ed alla partenza delle navi, incluse le disposizioni concernenti l'imbarco, lo sbarco, il carico e lo scarico e le operazioni di rifornimento e simili. Esse dovranno inoltre prendere le misure necessarie affinche' le formalita' relative alle navi da carico ed al loro carico possano essere iniziate e concluse, per quanto possibile, nella zona di attivita'.
2.12.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero, in collaborazione con gli armatori e le amministrazioni portuali, adottare delle misure appropriate per le diverse operazioni cosi' da semplificare e facilitare le operazioni di carico e scarico e le formalita' per lo sdoganamento delle merci. Tali disposizioni dovrebbero concernere tutte le operazioni a partire dallo attracco della nave alla banchina: scarico; sdoganamento e, ove occorra, magazzinaggio e rispedizione del carico.
Dovrebbe esistere una comunicazione diretta e comoda tra magazzino e area doganale, ed entrambi dovrebbero essere situati in prossimita' della banchina, ed ove possibile, dovrebbe essere disponibile anche un sistema di convogliamento meccanico.
F. Scali successivi in due o piu' porti in uno stesso Stato
2.13. Procedura consigliata. Tenendo conto delle formalita' che sono effettuate all'arrivo di una nave nel primo Porto di scalo sul territorio di uno Stato, le formalita' e i documenti richiesti dalle Pubbliche Autorita' di ogni scalo successivo in detto Paese, ove non vi sia uno scalo intermedio in un Porto di un Paese diverso, dovrebbero essere ridotti al minimo.
G. Completamento dei documenti
2.14. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero, per quanto possibile, accettare i documenti previsti dal presente Allegato, ad eccezione di quelli previsti dalla Norma 3.7., indipendentemente dalla lingua in cui sono fornite le informazioni, restando inteso che ove lo ritengano necessario, le Pubbliche Autorita' possono richiedere una traduzione scritta od orale in una delle lingue ufficiali del proprio Paese o dell'Organizzazione.
2.15. Norma. Le predette Pubbliche Autorita' non richiederanno che i documenti di cui al presente capitolo, siano dattilografati.
Saranno accettate dichiarazioni manoscritte, ad inchiostro o a matita indelebile, purche' leggibili.
2.16. Norma. Le Pubbliche Autorita' del Porto di arrivo, scarico o transito di un Paese non pretenderanno che ogni documento relativo alla nave, al suo carico, alle sue provviste, ai passeggeri o all'equipaggio, di cui al presente capitolo, sia legalizzato, controllato e autenticato, da un loro rappresentante all'estero o che gli debba essere sottoposto in precedenza.
Tale disposizione non precludera' la necessita' della presentazione di un passaporto o di altro documento di identita' da parte di un passeggero o di un membro dell'equipaggio per il visto a scopi analoghi.
Capitolo 3. - ARRIVO E PARTENZA DELLE PERSONE
Il presente Capitolo contiene le disposizioni relative alle formalita' richieste dalle Pubbliche Autorita', all'equipaggio ed ai passeggeri all'arrivo o alla partenza di una nave.
A. Condizioni e formalita' d'arrivo e di partenza
3.1. Norma. Un passaporto in corso di validita' costituira' il documento base che fornira' alle pubbliche autorita' le informazioni relative ad ogni passeggero all'arrivo e alla partenza di una nave.
3.1.1. Procedura consigliata. I Governi contraenti dovrebbero, per quanto possibile, convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, di accettare dei documenti di identita' ufficiali in luogo dei passaporti.
3.2. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero adottare dei provvedimenti, in virtu' dei quali i passaporti dei passeggeri, o documenti ufficiali di identificazione accettati in luogo di questi, siano controllati dalle Autorita' di immigrazione una sola volta sia all'arrivo che alla partenza. Inoltre, all'arrivo ed alla partenza, potra' venir richiesta la presentazione di detti passaporti o documenti ufficiali di identificazione ai fini di controllo o di identificazione, nell'ambito delle formalita' doganali o altro.
3.3. Procedura consigliata. Dopo la presentazione individuale dei passaporti o dei documenti ufficiali di identificazione accettati in luogo dei primi, le Pubbliche Autorita' dovrebbero restituire immediatamente tali documenti dopo averli esaminati, anziche' trattenerli a fini di controllo supplementare, a meno che non vi sia un qualche ostacolo all'ammissione di un passeggero nel territorio.
3.4. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' non dovrebbero richiedere ai passeggeri all'imbarco o allo sbarco, od agli armatori che agiscano in loro nome, delle informazioni scritte diverse da quelle figuranti nei passaporti o documenti ufficiali di identificazione, a meno che non si rendano necessarie per completare i documenti previsti al presente Allegato.
3.5. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' che richiederanno ai passeggeri, allo sbarco e all'imbarco informazioni supplementari per iscritto diverse da quelle necessarie per completare i documenti previsti al presente Allegato, dovrebbero limitare le proprie domande ai fini di una piu' perfetta identificazione dei passeggeri alle voci figuranti alla procedura consigliata 3.6. (carta di imbarco o di sbarco). Le predette Autorita' dovrebbero accettare una Carta di imbarco o di sbarco compilata dal passeggero, senza pretendere che questa ultima sia completata o controllata dall'armatore. Detta Carta dovrebbe essere compilata in corsivo, in calligrafia leggibile, a meno che nel formulario non sia richiesto di scrivere in stampatello.
Dovrebbe essere richiesta ad ogni passeggero una sola copia della Carta di imbarco e sbarco, ed ove occorra, delle riproduzioni della stessa.
3.6. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' non dovrebbero richiedere, per le Carte di imbarco o sbarco, altre informazioni oltre alle seguenti:
- cognome,
- nome o nomi,
- nazionalita',
- numero del passaporto o di altro documento ufficiale di identificazione,
- data di nascita,
- luogo di nascita,
- professione,
- porto di imbarco e di sbarco,
- sesso,
- indirizzo nel Paese di destinazione,
- firma.
3.7. Norma. Ove sia richiesto alle persone che si trovano a bordo di una nave, di provare che esse sono immunizzate contro il colera, la febbre gialla o il vaiolo, le Autorita' Pubbliche accetteranno il certificato internazionale di vaccinazione o di rivaccinazione nelle forme previste dal Regolamento sanitario internazionale.
3.8. Procedura consigliata. La visita medica delle persone che si trovano a bordo di una nave o che ne sbarcano dovrebbe, di norma, essere limitata alle persone provenienti da una Regione nella quale sia in corso un'epidemia di una delle malattie per cui e' prevista la quarantena, per il periodo d'incubazione della malattia in questione (come e' previsto dal Regolamento sanitario internazionale).
Tuttavia, tutte queste persone possono venire sottoposte ad una visita medica supplementare, in conformita' delle disposizioni del Regolamento Sanitario Internazionale.
3.9. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero normalmente effettuare il controllo doganale dei bagagli, che viaggiano con i passeggeri, all'arrivo, con criterio selettivo e non vessatorio. Non dovrebbe, per quanto possibile, essere richiesta una dichiarazione scritta per i bagagli che accompagnano i passeggeri.
3.9.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero, quando sia possibile, rinunciare alle formalita' relative al controllo dei bagagli che accompagnano i passeggeri alla partenza.
3.9.2. Procedura consigliata. Allorche' il controllo dei bagagli che accompagnano un passeggero, all'uscita, non possa essere completamente evitato, detto controllo dovrebbe, di norma, limitarsi ad essere selettivo e non vessatorio.
3.10. Norma. Il libretto di navigazione in corso di validita' o il passaporto costituiscono il documento base che fornisce alle pubbliche Autorita', all'arrivo o alla partenza della nave, le informazioni relative a ciascun membro dell'equipaggio.
3.10.1. Norma. Per quanto riguarda il libretto di navigazione, le Pubbliche Autorita' non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:
- cognome,
- nome,
- data e luogo di nascita,
- nazionalita',
- connotati fisici,
- fotografia (autenticata),
- firma,
- data di scadenza (ove vi sia),
- Pubblica Autorita' che ha rilasciato il documento.
3.10.2. Norma. Quando un marinaio deve recarsi in un Paese o allontanarsene in qualita' di passeggero, con un qualsiasi mezzo di trasporto:
a) per raggiungere la propria nave o per trasferirsi su di un'altra;
b) per transitare, al fine di raggiungere la propria nave in un altro Paese, o tornare nel proprio Paese, o per ogni altro scopo approvato dalle Autorita' del Paese in questione, le Autorita' accetteranno il libretto di navigazione in corso di validita', in luogo del passaporto, allorche' detto documento garantisca la riammissione del portatore nel Paese che ha rilasciato il documento in questione.
3.10.3. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' non dovrebbero normalmente richiedere per i membri dell'equipaggio la presentazione di documenti individuali di identificazione, ne' altre informazioni supplementari a quelle contenute nel libretto di navigazione all'infuori di quelle che sono contenute nella lista dell'equipaggio.
B. Provvedimenti intesi a facilitare lo svolgimento delle formalita' relative al carico, ai passeggeri, all'equipaggio ed al bagaglio.
3.11. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero con il concorso degli armatori e delle amministrazioni portuali, adottare tutti i provvedimenti necessari per accelerare lo svolgimento delle formalita' sia per quanto riguarda i passeggeri, che per quanto riguarda l'equipaggio ed il bagaglio, nonche' provvedere a tale scopo il personale e le attrezzature sufficienti e curando particolarmente i dispositivi di carico, scarico ed inoltro dei bagagli (compresa l'utilizzazione di sistemi meccanizzati), nonche' i punti in cui i passeggeri rischiano di attendere piu' a lungo. Dovrebbero, inoltre, essere adottati provvedimenti per approntare, ove occorra, un passaggio coperto tra la nave e il luogo di controllo dei passeggeri e dell'equipaggio.
3.11.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero:
a) con il concorso degli armatori e delle amministrazioni portuali, adottare dei convenienti provvedimenti quali:
i) metodo di inoltro individuale e continuo di passeggeri e bagaglio;
ii) un sistema che permetta ai passeggeri di identificare e ritirare rapidamente i loro bagagli controllati non appena questi vengano posti nella zona ove possono venir reclamati;
b) assicurare che le amministrazioni portuali prendano i provvedimenti necessari:
i) perche' sia facilitato, ai passeggeri e al bagaglio, l'accesso ai mezzi di trasporto locali;
ii) perche' i locali nei quali si devono eseguire i vari controlli dell'equipaggio siano facilmente accessibili e il piu' vicino possibile gli uni agli altri.
3.12. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero richiedere agli armatori di accertarsi che il personale della nave prenda tutti i provvedimenti necessari per favorire un rapido svolgimento delle formalita' relative ai passeggeri e all'equipaggio, all'arrivo.
Detti provvedimenti possono consistere:
a) nell'invio, alle Pubbliche Autorita', di un messaggio che segnali, in anticipo, l'ora prevista per l'arrivo, nonche' le informazioni per ogni cambiamento dell'orario, compreso l'itinerario del viaggio ove tale informazione sia suscettibile di influenzare le formalita' di controllo;
b) nel tenere pronti i documenti di bordo per un rapido esamine;
c) nel preparare gli scalandroni e gli altri mezzi di imbarco e sbarco prima che la nave attracchi al molo o getti l'ancora;
d) nel predisporre una rapida ed ordinata adunata delle persone a bordo per il controllo dei documenti, lasciando liberi, a turno, all'occorrenza, i membri dell'equipaggio dai loro compiti essenziali nella sala macchine e altrove.
3.13. Procedura consigliata. Il cognome o i cognomi dovrebbero figurare per primi sui documenti concernenti i passeggeri e l'equipaggio; quando vengono usati tanto il cognome del padre che quello della madre, il cognome del padre dovrebbe figurare per primo.
Quando, per le donne sposate si fa uso del cognome del marito e di quello della moglie, il cognome del marito dovrebbe figurare per primo.
3.14. Norma. Le Pubbliche Autorita' dovranno procedere, senza ingiustificati ritardi, al controllo dei passeggeri e dell'equipaggio in vista della loro ammissione nel territorio dello Stato, allorche' tale controllo e' richiesto.
3.15. Norma. Le Pubbliche Autorita' si asterranno dall'infliggere sanzioni agli armatori nei casi in cui ritengano insufficienti i documenti che un passeggero presenta al controllo o quando un passeggero non puo' venire ammesso, per tale motivo, sul territorio dello Stato.
3.15.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero invitare gli armatori a prendere tutte le misure necessarie affinche' i passeggeri siano in possesso di tutti i documenti richiesti dai Governi contraenti ai fini del controllo.
Capitolo 4. SANITA' PUBBLICA E QUARANTENA, INCLUSE LE MISURE SANITARIE PER GLI ANIMALI E LE PIANTE
4.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' di uno Stato che non sia parte del Regolamento Sanitario Internazionale, dovrebbero cercare di applicare le disposizioni di detto Regolamento ai trasporti marittimi internazionali.
4.2. Procedura consigliata. I Governi contraenti che abbiano degli interessi comuni a motivo delle proprie condizioni sanitarie, geografiche, sociali ed economiche, dovrebbero concludere degli accordi particolari, in base all'articolo 104 del Regolamento Sanitario Internazionale, nel caso in cui tali accordi facilitino l'applicazione del Regolamento in questione.
4.3. Procedura consigliata. Qualora vengano richiesti certificati sanitari o documenti analoghi nel caso di spedizione di alcuni animali o di alcune piante o prodotti derivati, detti certificati o documenti dovrebbero essere redatti nel modo piu' semplice possibile e dovrebbero essere oggetto di larga diffusione; i Governi contraenti dovrebbero collaborare al fine di rendere tali documenti uniformi.
4.4. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero, per quanto possibile, accordare alla nave la libera pratica a mezzo radio e quando, sulla base delle informazioni ricevute dalla nave stessa prima del suo arrivo nel porto, l'Autorita' sanitaria del Porto di destinazione ritenga che l'ingresso della nave non causi la introduzione o la diffusione di una qualsiasi malattia che comporti la quarantena. Le Autorita' Sanitarie dovrebbero, per quanto possibile, essere autorizzate a salire a bordo prima ancora dell'ingresso della nave in porto.
4.4.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero cercare di ottenere la collaborazione degli armatori affinche' si conformino al principio in base al quale una malattia a bordo di una nave deve essere prontamente segnalata a mezzo radio all'Autorita' sanitaria del Porto di destinazione della nave, al fine di facilitare l'invio di personale medico specializzato e del materiale necessario allo svolgimento delle formalita' sanitarie all'arrivo.
4.5. Norma. Le Pubbliche Autorita' dovranno adottare i provvedimenti necessari affinche' tutte le agenzie di viaggio o gli altri organismi interessati possano fornire ai passeggeri, con sufficiente anticipo, la lista delle vaccinazioni richieste dalle Pubbliche Autorita' dei Paesi in questione, unitamente ai moduli dei certificati di vaccinazione conformi al Regolamento Sanitario Internazionale. Le Pubbliche Autorita' dovranno prendere i provvedimenti necessari affinche' le persone che effettuano le vaccinazioni utilizzino i certificati internazionali di vaccinazione o rivaccinazione, onde assicurare una uniforme accettazione.
4.6. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero fornire le attrezzature ed i servizi necessari alla vaccinazione e rivaccinazione, nonche' al rilascio dei certificati internazionali corrispondenti, nel maggior numero di porti possibile.
4.7. Norma. Le Pubbliche Autorita' si accerteranno che le misure di ordine sanitario e le formalita' ad esse relative siano iniziate senza indugio, completate rapidamente ed applicate indiscriminatamente.
4.8. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorita' dovrebbero mantenere, nel maggior numero possibile di porti, attrezzature e servizi sufficienti e permettere l'efficace applicazione delle misure sanitarie, comprese quelle relative alla quarantena degli animali e delle piante.
4.9. Procedura consigliata. Per tutte le cure mediche da fornire nei casi urgenti all'equipaggio ed ai passeggeri, dovrebbero essere previste nel maggior numero possibile di porti di ogni Stato delle attrezzature mediche facilmente accessibili.
4.10. Norma. Una nave che non sia infetta o sospetta di essere infetta di una malattia che comporti la quarantena non dovrebbe, a motivo di qualsiasi altra malattia o epidemia, essere impedita dall'Autorita' sanitaria portuale di caricare o scaricare merci, di imbarcare combustibili ed acqua, a meno che non ci si trovi di fronte ad un caso di emergenza che comporti un grave rischio per la salute pubblica.
4.11. Procedura consigliata. Le spedizioni via mare di animali, di prodotti animali grezzi, di derrate alimentari di origine animale e di prodotti vegetali comportanti la quarantena, dovrebbero essere permesse in determinate circostanze quando siano accompagnati da un certificato di quarantena compilato nella forma approvata dagli Stati interessati.
Capitolo 5. - DISPOSIZIONI VARIE
A. Cauzione e altre forme di garanzia
5.1. Procedura consigliata. Qualora le Pubbliche Autorita' richiedano agli armatori il deposito di cauzioni o altre forme di garanzia per coprire i loro obblighi in base alle leggi e ai regolamenti relativi alle dogane, alla immigrazione, alla salute pubblica, alla quarantena di animali o di piante, o ad altre leggi o regolamenti analoghi dello Stato, le predette Pubbliche Autorita' dovrebbero, per quanto possibile, autorizzare il deposito di un'unica cauzione globale o altra forma di garanzia.
B. Errori nei documenti e relative sanzioni
5.2. Norma. Le Pubbliche Autorita' dovranno autorizzare, senza peraltro causare ritardo alla partenza della nave, la correzione di errori in un documento previsto dal presente Allegato, qualora esse ritengano che detti errori siano stati commessi inavvertitamente, che si tratti di errori di scarso rilievo che non sono da imputarsi a negligenza ripetuta e che sono stati commessi senza l'intenzione di violare le leggi o i regolamenti, a condizione che i summenzionati errori siano stati rilevati prima che il controllo dei documenti sia terminato e vengano rettificati senza indugio.
5.3. Norma. Nel caso di errori rilevanti nei documenti di cui al presente Allegato e firmati dall'armatore, dal Capitano o in loro nome, non verranno inflitte sanzioni prima che le Pubbliche Autorita' abbiano dato a costoro l'opportunita' di provare che gli errori sono stati commessi inavvertitamente, che non sono da imputarsi a negligenza ripetuta e che sono stati commessi senza l'intenzione di violare le leggi o i regolamenti.
C. Servizi nei porti
5.4. Procedura consigliata. I servizi abituali delle Pubbliche Autorita' in un Porto, dovrebbero essere forniti a titolo gratuito durante il normale orario di lavoro (l'orario di servizio ordinario).
Le Pubbliche Autorita' dovrebbero cercare di stabilire, per i loro servizi portuali, dei normali orari di lavoro corrispondenti ai periodi in cui il lavoro e' piu' intenso.
5.4.1. Procedura consigliata. I Governi contraenti dovrebbero adottare tutte le misure idonee ad organizzare i normali servizi delle Pubbliche Autorita' nei porti cosi' da evitare di causare degli inutili ritardi alle navi dopo il loro arrivo o al momento della partenza, e di ridurre al minimo il periodo necessario per completare le formalita', a condizione che l'ora prevista per l'arrivo o la partenza della nave sia notificata alle Pubbliche Autorita' in tempo utile.
5.4.2. Norma. L'Autorita' sanitaria non percepira' alcun compenso per ogni visita medica od esame supplementare, batteriologico o altro, effettuato in qualunque momento del giorno o della notte, che possa essere utile per conoscere lo stato di salute della persona esaminata; ne' percepira' compensi per la visita di ispezione della nave a motivo di quarantena, a meno che l'ispezione non abbia per oggetto il rilascio di un certificato di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.
Non saranno del pari richiesti compensi per la vaccinazione di una persona che arrivi con una nave, ne' per il rilascio di un certificato di vaccinazione. Tuttavia, qualora si rendano necessarie misure diverse dalle predette nei confronti di una nave, dei suoi passeggeri o del suo equipaggio e vengano richiesti compensi, detti compensi dovranno essere in base ad una unica tariffa che dovra' essere uniforme su tutto il territorio dello Stato. Tali tariffe saranno imposte senza discriminazioni rispetto alla nazionalita', al domicilio o alla residenza della persona in questione o alla nazionalita', alla bandiera, all'immatricolazione o alla proprieta' della nave.
5.4.3. Procedura consigliata. Allorche' le Pubbliche Autorita' forniranno dei servizi al di fuori dei regolari orari di lavoro che sono previsti dalla procedura consigliata 5.4., dovrebbero farlo a delle condizioni ragionevoli e non eccedenti il costo reale dei servizi resi.
5.5. Norma. Allorche' il volume del traffico di un Porto lo giustifichi, le Pubbliche Autorita' dovranno provvedere a fornire i servizi necessari all'adempimento delle formalita' relative al carico ed ai bagagli, indipendentemente dal valore e dalla natura degli stessi.
5.6. Procedura consigliata. I Governi contraenti dovrebbero adottare provvedimenti mediante i quali un Governo possa accordare ad un altro Governo alcune facilitazioni prima del viaggio o durante la traversata, per ispezionare le navi, i passeggeri, i membri dell'equipaggio, i bagagli, le merci, nonche' i documenti relativi alla dogana, all'immigrazione, alla salute pubblica, (alla protezione zoofila e veterinaria), alla quarantena di animali o piante, quando tale provvedimento sia suscettibile di facilitare il completamento delle formalita' all'arrivo sul territorio di quest'ultimo Stato.
D. Carico non scaricato nel porto di destinazione previsto
5.7. Norma. Allorche' l'intero carico o parte del carico di cui al Manifesto di carico non viene scaricato nel porto di destinazione previsto, le Pubbliche Autorita' dovranno permettere che il Manifesto sia modificato e dovranno altresi' astenersi dall'infliggere sanzioni se hanno la certezza che il carico in questione non sia stato caricato a bordo della nave o, nel caso lo sia stato, che sia stato scaricato in un altro Porto.
5.8. Norma. Quando tutto il carico o parte di esso viene scaricato in un Porto diverso da quello previsto, per errore o per altro valido motivo, le Pubbliche Autorita' ne faciliteranno la rispedizione al luogo di destinazione. Tale disposizione non si applica tuttavia alle merci pericolose, vietate, o sottoposte a restrizioni.
E. Limitazioni della responsabilita' dell'armatore
5.9. Norma. Le Pubbliche Autorita' non richiederanno all'armatore di fornire particolari informazioni per uso di dette Autorita', su di una polizza di carico o una copia di essa, a meno che l'armatore non sia anche l'importatore o l'esportatore o agisca in loro nome.
5.10. Norma. Le Pubbliche Autorita' non riterranno l'armatore responsabile della presentazione o della precisione dei documenti richiesti all'importatore o all'esportatore in vista dello sdoganamento, a meno che non agisca egli stesso in qualita' di importatore o di esportatore, o a loro nome.
Allegato C
ALLEGATO C
RISOLUZIONI
RISOLUZIONE 1.
Necessita' di incoraggiare gli Stati ad approvare la convenzione o ad aderirvi
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi;
Riconoscendo che, per facilitare il traffico marittimo, e' auspicabile una maggiore semplificazione ed uniformita' nelle pratiche, formalita' e richieste di documentazioni all'arrivo, durante la sosta ed alla partenza delle navi che effettuano viaggi internazionali;
Decide:
1) che gli Stati rappresentati alla conferenza siano invitati ad approvare il piu' presto possibile la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale;
2) che l'organizzazione intergovernativa di consultazione marittima dovrebbe richiamare l'attenzione dei propri membri e dei membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualsiasi istituzione specializzata, dei membri dell'Ente internazionale per l'energia atomica e degli Stati Parti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, che non sono membri dell'Organizzazione, ne' parti della Convenzione, sull'opportunita' di collaborare a questi provvedimenti internazionali per la facilitazione dei viaggi e dei trasporti e ad invitarli a divenire Parti della Convenzione;
3) nella misura in cui le e' consentito, l'Organizzazione dovrebbe fornire ai Governi che non sono Parti della Convenzione, a richiesta di questi ultimi, le informazioni e i consigli utili per facilitare la loro accettazione della Convenzione o l'adesione ad essa.
ACCETTAZIONE DELLE NORME
RISOLUZIONE 2.
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi:
Riconoscendo che le disposizioni contenute nell'Allegato alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale, dovrebbero, per quanto possibile, essere adottate dai Governi contraenti,
Avendo, compilato le norme che fanno parte del presente Allegato allo scopo di facilitarne l'incorporazione nella legislazione nazionale,
Decide di richiamare l'attenzione dei Governi Contraenti e dei membri dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima sull'opportunita' di accettare le norme, nella misura del possibile, e di adattare ad esse le proprie procedure richieste di documentazioni e formalita'.
RISOLUZIONE 3.
Creazione di Comitati nazionali e regionali
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi,
Riconoscendo che i comitati nazionali e regionali esistenti contribuiscono largamente ad incoraggiare l'applicazione di vari provvedimenti che aiuteranno a raggiungere i fini della Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale;
Decide:
(1) di invitare i Governi contraenti a creare dei comitati nazionali e regionali ove gia' non esistano, al fine di incoraggiare la raccomandazione di misure di facilitazione, la loro adozione, nonche' la loro applicazione negli Stati interessati;
(2) di invitare inoltre tali Governi a notificare al Segretario-Generale dell'Organizzazione Intergovernativa di Consultazione Marittima, l'esistenza o la creazione di tali Comitati.
RISOLUZIONE 4.
Costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi,
Si congratula con l'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima per aver indetto la Conferenza Internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi e per aver preparato un progetto di Convenzione ed il suo Allegato;
Considerando che gli scopi dell'Organizzazione, come sono definiti all'Articolo 1 della Convenzione, sono fra gli altri, "l'istituzione di un sistema di collaborazione tra i Governi nel campo della regolamentazione e delle pratiche governative relative a problemi tecnici di ogni genere interessanti il commercio marittimo internazionale e l'incoraggiamento ad abbandonare le misure discriminatorie e le restrizioni inutili applicate dai Governi al commercio marittimo internazionale, allo scopo di porre indiscriminatamente le risorse dei servizi marittimi a disposizione del commercio internazionale".
Considerando che in base alla Convenzione sull'organizzazione intergovernativa di consultazione marittima, l'assemblea di tale organizzazione puo' creare tutti gli Organi ausiliari che ritiene necessari;
Ricordando le Risoluzioni A.29(II) e A.63(III) dell'Assemblea dell'Organizzazione relative ai provvedimenti destinati a facilitare i viaggi ed i trasporti,
Invita l'Organizzazione ad esaminare la possibilita' di costituire di tanto in tanto un gruppo di lavoro ad hoc con funzioni consultive e composto di esperti dei Governi parte della Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale, allo scopo di semplificare i compiti del Segretario-Generale ai sensi della presente Convenzione ed in particolare al fine di esaminare, ove occorra, gli emendamenti proposti dai Governi contraenti all'Allegato della Convenzione. Potranno essere invitati a partecipare ai lavori del gruppo di lavori ad hoc degli osservatori appartenenti ad organizzazioni intergovernative e ad organizzazioni non governative dotate di statuto consultivo presso l'Organizzazione.
RISOLUZIONE 5.
Futuri lavori sulle varie misure di facilitazione
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi, tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale e del suo Allegato,
Considerando l'opportunita' dell'adozione di nuove misure in alcuni campi al fine di includere nell'Allegato delle disposizioni adeguate, Decide di invitare il Segretario-Generale dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima ad adottare per il tramite del Gruppo di lavoro speciale composto di esperti dei Governi Parte della Convenzione ogni misura utile ad:
1) accelerare la messa a punto di modelli uniformi per i documenti previsti dal presente Allegato;
2) studiare particolari facilitazioni da accordare alle navi in crociere, a seguito dello sviluppo mondiale delle crociere;
3) studiare le particolari misure di cui dovrebbero beneficiare i passeggeri in transito, e mettere a punto le disposizioni tendenti a semplificare le formalita' che li riguardano;
4) prevedere le misure di facilitazione che potrebbero essere auspicabili per le navi utilizzate per scopi scientifici;
5) studiare i problemi particolari relativi alla quarantena delle piante e degli animali e, riconoscendo l'utilita' della cooperazione internazionale al fine di impedire la propagazione dei flagelli e delle malattie degli animali e delle piante, formulare delle disposizioni uniformi sugli aspetti di tali problemi che sono connessi con la semplificazione dei trasporti marittimi.
RISOLUZIONE 6.
Semplificazione delle formalita' relative al turismo ed ai viaggi internazionali
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e trasporti marittimi,
Riconoscendo che le raccomandazioni relative alla semplificazione delle formalita' adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul turismo ed i viaggi internazionali, tenutasi a Roma nel 1963, sono applicabili a tutti i mezzi di trasporto,
Considerando che l'applicazione di tali raccomandazioni puo' favorire in larga misura i viaggi ed i trasporti marittimi:
1) richiama l'attenzione degli Stati rappresentati alla Conferenza sulle raccomandazioni che figurano nel Rapporto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sul turismo e sui viaggi internazionali riguardanti la semplificazione delle formalita' governative per i viaggi internazionali;
2) invita, inoltre, tali Stati a studiare i mezzi per attuare ogni raccomandazione al fine di semplificare le formalita' e di raggiungere gli obiettivi della presente Conferenza.