094G0665
094G0665
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991. (LEGGE 03 novembre 1994 n. 640)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN
CONTESTO TRANSFRONTALIERO
Gli Stati alla presente Convenzione
Consapevoli delle reciproche incidenze delle attivita' economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente.
Ribadendo la necessita' di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonche' durevole,
Risolute ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell'impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero,
Consapevoli della necessita' e dell'importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l'ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero;
Richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma), l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE,
Notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinche' la valutazione dell'impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale,
Consapevoli della necessita' di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell'impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualita' dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell'ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attivita', soprattutto in un contesto transfrontaliero,
Tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell'impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell'impatto ambientale (Settembre 1987, Varsavia (Polonia) et prendendo nota dei Fini e dei Principi della valutazione dell'impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990 Bergen, Norvegia),
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
DEFINIZIONI
Ai fini della presente convenzione,
i) l'espressione "Parti" significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti alla presente Convenzione,
ii) l'espressione "Parte di origine" indica la Parte (o le Parti) contraenti (i) alla presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attivita' prevista,
iii) l'espressione "Parte colpita" significa la Parte o le Parti contraenti della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attivita' prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
iv) l'espressione "parti interessate" indica la Parte d'origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;
v) l'espressione "attivita' prevista" indica ogni attivita' o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un'attivita', e per la cui esecuzione e' richiesta una decisione di un'Autorita' competente secondo ogni procedura nazionale applicabile,
vi) L'espressione "valutazione dell'impatto ambientale" indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attivita' prevista;
vii) L'espressione "impatto" significa ogni effetto ambientale di un'attivita' prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresi' gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori;
viii) L'espressione "impatto transfrontaliero" significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attivita' prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte,
ix) L'espressione "autorita' competente" significa l'autorita' (o le Autorita' nazionali) designata (e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorita' (o le Autorita' abilitata (e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attivita' prevista;
x) l'espressione "pubblica" indica una o piu' persone fisiche o morali.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le parti adottano individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere una impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attivita' previste:
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attivita' previste figuranti sulla lista contenuta nell'Appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II.
3. La Parte d'origine vigila affinche' in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un'attivita' prevista figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.
4. La Parte d'origine vigila, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione affinche' ogni attivita' propsota figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sia notificata alle Parti colpite.
5. Le Parti interessate su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o piu' delle attivita' proposte che non figurano nella lista contenuta all'Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell'opportunita' di procedere in tal modo, l'attivita' o le attivita' in questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un'attivita' proposta puo' avere un impatto pregiudizievole importante.
6. In conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilita' di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale delle attivita' proposte, e vigila affinche' le possibilita' offerte al pubblico della parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.
7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell'attivita' prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi.
8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.
9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti piu' rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.
10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attivita' che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
NOTIFICA
1. Se un'attivita' prevista iscritta sulla lista che figura all'Appendice I e' suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'Articolo 5, ne da' notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile ed al piu' tardi quando detta Parte da' avviso pubblico di tale attivita'.
2. La notifica contiene in particolare:
a) informazioni sull'attivita' prevista compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che potra' essere adottata;
c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente Articolo, in considerazione della natura dell'attivita' proposta. Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.
3. La Parte colpita risponde alla Parte d'origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest'ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica, le norme dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente Articolo e quelle degli Articoli da 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non e' pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale in base alla sua normativa ed alla sua prassi nazionale.
5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte d'origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:
a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenzario per la comunicazione di osservazioni;
b) informazioni pertinenti sull'attivita' prevista e sull'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.
6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest'ultima, ogni informazione che puo' ragionevolmente essere ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune qualora esista.
7. Se una Parte ritiene che un'attivita' proposta figurante nella lista contenuta all'Appendice I avrebbe su detta Parte una impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti interessate scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e' probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e' probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se queste Parti non possono raggiungere un accordo sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e' probabile, esse possono, l'una o l'altra, sottoporre la questione ad una Commissione d'inchiesta in conformita' con le disposizioni dell'Appendice IV affinche' quest'ultima pronunci un parere sulla eventualita' di un impatto trasnfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.
8. Le Parti interessate vigilano affinche' la popolazione della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informata dell'attivita' proposta ed abbia la possibilita' di fornulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all'Autorita' competente della Parte d'origine, sia direttamente sia, se del caso, tramite la Parte d'origine.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorita' competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II.
2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita tramite, come opportuno, un organo comune qualora esista, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinche' tale documentazione sia distribuita alle Autorita' ed al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinche' le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorita' competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all'attivita' proposta.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
CONSULTAZIONI IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l'impatto transfrontaliero che l'attivita' prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono portare:
a) su possibili alternative di sostituzione compresa una "opzione zero", nonche' su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine;
b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell'attivita' prevista;
c) su ogni altra questione pertinente relativa all'attivita' prevista.
Le Parti stabiliranno di comune accordo, all'inizio di tali consultazioni un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune appropriato qualora esista.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
DECISIONE DEFINITIVA
1. Le Parti vigilano affinche' all'atto di prendere una decisione definitiva sull'attivita' prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazioe dell'impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformita' con il paragrafo 8 dell'articolo 3 e del paragrafo 2 dell'articolo 4, come pure l'esito delle consultazioni di cui all'Articolo 5.
2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all'attivita' prevista nonche' i motivi e le considerazioni sulle quali essa e' fondata.
3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un'attivita' prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione e' stata presa su questa attivita' e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attivita', la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altri Parti) interessata (e). Qualora una delle parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO
1. Le Parti interessate determineranno a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l'attivita' che e' stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformita' con la presente Convenzione puo' avere. Ogni analisi successiva al progetto dovra' includere, in particolar modo il monitoraggio dell'attivita' e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole.
Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all'Appendice V.
2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l'attivita' prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE
Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
PROGRAMMI DI RICERCA
Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:
a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attivita' previste;
b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente;
c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attivita' previste al fine di attenuarne o di prevenirne l'impatto;
d) elaborare metodi che stimolino la creativita' nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;
e) elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico.
I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
STATUTO DELLE APPENDICI
Le Appendici allegate alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
RIUNIONE DELLE PARTI
1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei paesi della CEE per i problemi ambientali e dell'acqua. La prima riunione delle Parti e' convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento come possono ritenerlo necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato.
2. Le Parti seguono costantemente l'attuazione della presente Convenzione, e, avendo questo obiettivo in mente:
a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
b) si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o piu' di loro sono parti;
c) sollecitano se del caso, i servizi dei Comitati scientifici e degli organismi internazionali competenti riguardo a questioni metodologiche e tecniche pertinenti alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;
d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;
e) esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente Convenzione;
f) Prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
DIRITTO DI VOTO
1. Le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo le organizzazioni di integrazione economica regionale in settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
SEGRETARIATO
Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:
a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;
b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;
c) esercita ogni altra funzione che possa esser prevista nella presente Convenzione o che le Parti possono assegnarli.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per iscritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia distribuite alle Parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
3. Le Parti non lesinano alcun sforzo per pervenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta di emendamento allapresente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non ne e' derivato alcun accordo, l'emendamento e' adottato in ultima analisi con una voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla riunione.
4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformita' con il paragrafo 3 del presente Articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avra' ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti. In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di tale Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.
5. Ai fini del presente Articolo, l'espressione "Parti presenti e votanti" indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario.
6. Non si riterra' che la procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente Articolo costituisca un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Se una controversia sorge tra due o piu' Parti per quanto riguarda l'intepretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie da esse ritenuto accettabile.
2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte puo' comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente Articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalita' di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:
a) presentazione della controversia alla Corte Internazionale di giustizia;
b) arbitrato, in conformita' con la procedura definita all'Appendice VII.
3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di regolamento delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, la controversia puo' essere sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
FIRMA
La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa, in virtu' del paragrafo 8 della Risoluzione 36(IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d'integrazione economica regioonale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa che hanno delegato loro competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1 marzo 1991, e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE
1. La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie.
2. La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all'articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di depositario.
4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 16 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, e' soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o piu' Stati membri di tale organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilita' per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione.
5. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione.
Inoltre queste Organizzazioni informano il depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente Articolo lo strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale non ssara' considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.
3. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui all'Articolo 16, che ratifica accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
RECESSO
In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte puo' recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull'applicazione degli Articoli da 3 a 6 della presente Convenzione ad un'attivita' prevista che e' stata oggetto di una notifica in conformita' con il paragrafo 1 dell'Articolo 3 o di una domanda d'inchiesta in base al paragrafo 7 dell'articolo 3 anteriormente all'entrata in vigore del recesso.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
TESTI AUTENTICI
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione
Fatto a Espoo (Finlandia) il venti cinque febbraio mille novecento novantuno.
Convenzione-Appendice I
APPENDICE I
LISTA DELLE ATTIVITA'
1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio grezzo) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bituminoso al giorno.
2. Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica e' uguale o superiore a 300 megawatts e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non ecceda un kilowatt di carico termico continuo.)
3. Impianti destinati unicamente alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, alla eliminazione ed al trattamento di rifiuti radioattivi.
4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono piu' di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.
6. Impianti chimici integrati.
7, Costruzione di autostrade, di strade espresse*/ e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonche' di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2.100 metri.
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*/ Ai fini della presente Convenzione:
- per "autostrada" si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, ed in cui l'accesso alle proprieta' confinanti non e' consentito e che:
a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, e' costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione, o in via eccezionale, da altri mezzi;
b) non incrocia a livello ne' strada, ne' linea ferroviaria o tramviaria, ne' sentiero pedonale;
c) E' specificamente segnalata come autostrada.
- L'espressione "strada espressa (super strada)" indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale e' vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.
8. Oleodotti e gasdotti di grande sezione.
9. Porti commerciali nonche' vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di oltre 1 350 tonnellate.
10. Impianti di eliminazione di rifiuti: incineramento trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi.
11. Grandi dighe e serbatoi.
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora il vol- ume annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.
13. Impianti per la fabbricazione di carta e di pasta da carta che producano almeno 200 tonnellate asciugate all'aria al giorno.
14. Sfruttamento minerario su grande scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o di carbone.
15 Produzione di idrocarburi in mare:
16 Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi superfi.
Convenzione-Appendice II
APPENDICE II
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE
L'informazione che deve essere contenuta nella documentazione concernente la valutazione dell'impatto ambientale deve includere come minimo, in conformita' con l'Articolo 4:
a) una descrizione dell'attivita' prevista e del suo fine;
b) una descrizione, se del caso, di alternative ragionevoli (ad esempio per quanto concerne il sito d'installazione o la tecnologia) in sostituzione delle attivita' previste, compresa un'opzione "zero";
c) une descrizione dell'ambiente su cui l'attivita' prevista e le sue alternative di sostituzione potrebbero avere un impatto significativo importante,
d) una descrizione del potenziale impatto ambientale che puo' essere causato dall'attivita' prevista e dalle sue alternative di sostituzione, e valutazione della sua importanza,
e) una descrizione dei provvedimenti correttivi miranti a mantenere al minimo livello gli impatti ambientali pregiudizievoli, f) una indicazione specifica dei metodi di previsione e delle ipotesi di base selezionate nonche' dei dati ambientali pertinenti utilizzati,
g) l'individuazione di lacune esistenti nelle conoscenze e di incertezze constatate nella compilazione dei dati richiesti;
h) se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio e di gestione, nonche' eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;
i) un sommario non tecnico accompagnato, se del caso, da una presentazione visiva (carte, grafici, ecc).
Convenzione-Appendice III
APPENDICE III
CRITERI GENERALI VOLTI AD AGEVOLARE LA DETERMINAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE CAUSATO DA ATTIVITA' CHE NON COMPAIONO NELLA LISTA
ALL'APPENDICE I
1. Nel prendere in considerazione attivita' previste cui si applica il paragrafo 5 dell'articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l'attivita' prevista e' suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, basandosi in particolare su uno o piu' dei seguenti criteri:
a) Ampiezza: attivita' che, data la loro natura, hanno una grande ampiezza;
b) Sito: attivita' previste la cui realizzazione dovrebbe avvenire in una zona o in prossimita' di una zona particolarmente sensibile o importante dal punto di vista ecologico (come le zone umide di cui nella Convenzione di Ramsar, i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti che presentano un interesse scientifico particolare o i siti importanti dal punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attivita' la cui realizzazione e' prevista in siti dove le caratteristiche del progetto proposto potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazione;
c) Effetti: attivita' previste i cui effetti sono particolarmente complessi e potenzialmente pregiudizievoli, comprese le attivita' che hanno gravi effetti sull'uomo o sulle specie o organismi considerati come aventi un particolare valore; attivita' che pongono a repentaglio il prosieguo dell'utilizzazione o la potenziale utilizzazione di una zona colpita e attivita' che impongono un carico supplementare che l'ambiente non ha la capacita' di sostenere.
2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attivita' previste localizzate in prossimita' di una frontiera internazionale nonche' le attivita' previste il cui sito piu' distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza dal sito di progetto.
Convenzione-Appendice IV
APPENDICE IV
PROCEDURA D'INCHIESTA
1. La Parte richiedente (o le Parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa sottopone (sottopongono) ad una Commissione d'inchiesta costituita in conformita' con le disposizioni della presente Appendice, la questione di sapere se un'attivita' prevista che compare sulla lista all'Appendice I e' suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante.
L'oggetto dell'inchiesta e' indicato nella notifica. Il segretariato notifica immediatamente questa domanda d'inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. La Commissione d'inchiesta e' composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti cosi' nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d'inchiesta. Quest'ultimo(a) non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, ne' essere a servizio di una di esse o aver gia' trattato il caso in questione a quasiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d'inchiesta non e' stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa procede, a richiesta di una o dell'altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi.
4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra parte puo' informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che nominera' il presidente della Commissione d'inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All'atto della sua nomina il presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine, Presidente ne informa il Segretario della Commissione Economica per l'Europa che provvedera' a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.
5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.
6. La Commissione d'inchiesta puo' adottare ogni provvedimento necessario al fine dell'esercizio delle sue funzioni.
7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:
a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;
b) le consentono qualora necessario, di notificare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza.
8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che esse ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta.
9. Se una delle parti della procedura d'inchiesta non si presenta dinnanzi alla Commissione d'inchiesta e non espone il suo caso, l'altra parte puo' chiedere alla Commissione d'inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinnanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta.
10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d'inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri sono sostenute a parti uguali dalle parti alla procedura d'inchiesta.
La Commissione d'inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle parti.
11. Ogni parte la quale, ha un interesse di ordine materiale nei confrotni dell'oggetto della procedura d'inchiesta, che puo' essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d'inchiesta puo' intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d'inchiesta.
12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza di voti dei suoi membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette l'opinione della maggioranza dei suoi membri ed e' accompagnato, se del caso, da ogni opinione dissidente.
13. La Commissione d'inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale e' stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi.
14. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta e' basato su principi scientifici accettati. La Commissione d'inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.
Convenzione-Appendice V
APPENDICE V
ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO
Tale analisi ha come scopo in particolare:
a) di controllare se le condizioni stabilite negli atti di autorizzazione o di approvazione sono rispettate e se i provvedimenti correttivi di attenuazione sono efficaci;
b) di esaminare ogni impatto ai fini di una gestione corretta e per far fronte alle incertezze;
c) di verificare l'esattezza delle previsioni precedenti al fine di utilizzare l'esperienza acquisita per future attivita' dello stesso tipo.
Convenzione-Appendice VI
APPENDICE VI
ELEMENTI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE
1. Le Parti interessate possono stabilire, se del caso intese istituzionali o ampliare la portata delle intese istituzionali esistenti nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.
Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:
a) ogni criterio addizionale per l'attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sotto regione interessata;
b) intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una base di reciprocita' e di equivalenza;
c) l'armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale affinche' le norme ed i metodi relativi alla'applicazione della valutazione dell'impatto ambientale siano il piu' uniformi possibili;
d) la elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonche' il miglioramento e/o l'armonizzazione di questi metodi;
e) l'elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l'analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualita' ambientale al fine di fornire dati sulla valutazione dell'impatto ambientale, e/o il miglioramento di questi metodi e programmi;
f) la fissazione di soglie e di criteri piu' specifici per definire l'importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell'ampiezza delle attivita' previste che devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformita' con le norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero,
g) la realizzazione in comune se del caso, della valutazione dell'impatto ambientale, l'elaborazione di programmi comuni di monitoraggio la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l'armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilita' dei dati e delle informazioni ottenute.
Convenzione-Appendice VII
APPENDICE VII
Arbitrato
1. La Parte contraente (o le Parti contraenti) notificano al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtu' del paragrafo 2 dell'Articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l'oggetto dell'arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. Il tribunale arbitrale e' composto da tre membri. La Parte Contraente (o le Parti Contraenti) e l'altra Parte (o le altri Parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che e' il Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una della parti alla controversia ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, ne essere al servizio di una di esse, o essersi gia' occupato del caso per qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non e' stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa pro- cede, a richiesta di una delle parti della controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte puo' informarne il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All'atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro, di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Secretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.
5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformita' con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione.
6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.
7 Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri.
8. Il Tribunale puo' adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.
9. Le Parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:
a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;
b) lo mettono in grado, ove necessario, di notificare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.
10. Le Parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.
11. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim misure conservatorie.
12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l'altra parte puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere definitiva la sentenza.
Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato per fatto e per diritto.
13. Il Tribunale arbitrale puo' giudicare e decidere contro- ricorsi direttamente connessi all'oggetto della controversia.
14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle Parti.
15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell'oggetto della controversia un interesse di natura legale che puo' essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, puo' intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.
16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale e' stato istituito, a meno che non sia ritenuto necessario prolungare questo termine per una durata superiore a cinque mesi.
17. La sentenza del Tribunale arbitrale e' accompagnata da un esposto delle motivazioni, Essa e' definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle Parti alla controversia ed al Segretariato.
Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.
18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'esecuzione della controversia puo' essere sottoposta da una delle Parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza, oppure, se quest'ultimo non puo' esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.