Monitoring Gesetzessammlung

084U0967

IT - Leggi di Ratifica

084U0967

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffe'. (LEGGE 13 dicembre 1984 n. 967)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul caffe' adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffe'.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 61 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Agreement

INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 1983
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua inglese sopra riportato.
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1983 SUL CAFFE'
Preambolo
I Governi Parti al presente Accordo,
Riconoscendo che il caffe' riveste un'importanza eccezionale per la economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi d'esportazione e, di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico;
Considerando che una stretta collaborazione internazionale nel campo degli scambi di caffe' consentira' di stimolare la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffe', di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi produttori e paesi consumatori e di contribuire all'incremento del consumo;
Riconoscendo l'opportunita' di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni dei prezzi accentuate, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;
Convinti che l'applicazione di misure internazionali puo' aiutare a correggere gli effetti dello squilibrio e contribuire ad assicurare ai produttori entrate sufficienti per effetto di prezzi rimunerativi;
Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale in sede di attuazione degli accordi internazionali del 1962, del 1968 e del 1976 sul caffe', hanno convenuto quanto segue.
Articolo 1
Obiettivi
Gli obietti dell'Accordo sono i seguenti:
1) Realizzare un appropriato equilibrio tra l'offerta e la domanda di caffe' in condizioni che assicurino ai consumatori un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi e si produttori degli sbocchi di vendita a prezzi rimunerativi, e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo;
2) Evitare fluttuazioni eccessive dell'offerta mondiale, delle scorte e dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;
3) Contribuire a valorizzare le risorse produttive e ad aumentare e mantenere l'occupazione e il reddito nei paesi membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita piu' elevato e di migliori condizioni di lavoro;
4) Incrementare il potere d'acquisto dei paesi esportatori di caffe', mantenendo i prezzi a un livello conforme al disposto del paragrafo 1 del presente articolo e aumentando il consumo;
5) Promuovere e potenziare il consumo di caffe' con tutti i mezzi disponibili.
6) In linea generale, e tenuto conto delle connessioni esistenti fra il commercio del caffe' e la stabilita' economica dei mercati aperti ai prodotti industriali, favorire la cooperazione internazionale nel campo dei problemi mondiali del caffe'.

Accordo - art. 2

Articolo 2
Impegni generali dei Membri
1) I membri si impegnano a condurre la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 1. Essi si impegnano inoltre a conseguire detti obiettivi attenendosi strettamente agli obblighi e alle disposizioni del presente Accordo.
2) I membri riconoscono la necessita' di adottare delle politiche che consentano di mantenere i prezzi del caffe' a livelli tali da assicurare ai produttori una rimunerazione sufficiente, cercando nel contempo di ottenere per i consumatori dei prezzi che non siano di ostacolo a un congruo incremento del consumo. Non appena raggiunti tali obiettivi, i membri si asterranno dal prendere misure multilaterali che possano avere incidenze sui prezzi del caffe'.
3) I membri esportatori si impegnano a non adottare o a non mantenere in vigore alcuna misura governativa che dia nodo di vendere caffe' a paesi non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che, tenuto conto delle prassi commerciali normali, essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a dei membri importatori.
4) Il Consiglio procede periodicamente ad una verifica dell'attuazione di quanto e' disposto al paragrafo 3 del presente articolo e puo' chiedere ai membri di trasmettere le informazioni del caso, conformemente al disposto dell'articolo 53.
5) I membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte indispensabile di informazioni sugli scambi di caffe'. Nei periodi durante i quali i contingenti sono sospesi, i membri esportatori si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati di origine siano utilizzati in modo appropriato. D'altro canto, sebbene i membri importatori non siano tenuti ad esigere che le partite di caffe' siano accompagnate da certificati quando i contingenti non sono in vigore, essi coopereranno attivamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati riguardanti le spedizioni in provenienza da paesi esportatori, per far si che il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi membri.

Accordo - art. 3

Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1) Il termine "caffe'" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde o di caffe' torrefatto, e comprende il caffe' macinato, il caffe' liquido e il caffe' solubile. I termini suddetti sono cosi' definiti:
a) "Caffe' verde" designa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione;
b) "ciliegia di caffe' essiccata" designa il frutto essiccato della pianta del caffe'; l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
c) "caffe' pergamenato" designa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffe' pergamenato;
d) "caffe' torrefatto" designa il caffe' verde torrefatto a un qualsiasi grado, e comprende il caffe' macinato; l'equivalente in caffe' verde del caffe' torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffe' torrefatto;
e) "caffe' decaffeinato" designa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dal quale sia stata estratta la caffeina; l'equivalente in caffe' verde del caffe' decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,19 o 2,6 il peso netto del caffe' decaffeinato verde, torrefatto o solubile;
f) "caffe' liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffe' verde del caffe' liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffe' disidratati contenuti nel caffe' liquido;
g) "caffe' solubile" designa solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; l'equivalente in caffe' verde del caffe' solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffe' solubile.
2) "Sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffe' verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,5 libbre; la "libbra" equivale a 453,597 grammi.
3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.
4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione Internazionale del caffe'; con "Consiglio" si intende il consiglio internazionale del caffe'; con "comitato" si intende il comitato esecutivo.
5) Con il termine "membro" si intendono una parte contraente, anche quando essa e' un'organizzazione intergovernativa, come e' specificato al paragrafo 3 dell'articolo 4; un territorio o uno dei territori espressamente designati che sono stati dichiarati membro separato a norma dell'articolo 5; piu' parti contraenti, o piu' territori designati, o piu' parti contraenti e territori designati, che fanno parte dell'organizzazione in qualita' di gruppo membro, a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 7.
6) I termini "membro esportatore" e "paese esportatore" designano rispettivamente un membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
7) I termini "membro importatore" e "paese importatore" designano rispettivamente un membro o un paese importatore netto di caffe', vale a dire, un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
8) I termini "membro produttore" e "paese produttore" designano rispettivamente un membro o un paese che produce caffe' in quantita' sufficienti per avere una rilevanza commerciale.
9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.
10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.
11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore, in via provvisoria o definitiva.
12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffe' di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantita' prevista per i bisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
13) L'espressione "disponibilita' per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.
14) L'espressione "quantita' da esportare sotto contingente" designa la quantita' totale di caffe' che un membro e' autorizzato a esportare in applicazione delle diverse disposizioni dell'Accordo, all'infuori delle esportazioni fuori contingente effettuate conformemente al disposto dell'articolo 44.
15) Il termine "disavanzo" designa qualsiasi differenza tra la quantita' di caffe' che un membro esportatore ha il diritto di esportare molto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantita' di caffe', accertata nei primi sei mesi dell'annata caffearia
a) che sia disponibile per l'esportazione ad opera dello stesso paese membro e calcolata sulla base delle scorte e delle previsioni relative alla produzione;ovvero
b) che il paese membro dichiara di voler esportare a destinazione dei mercati sotto contingente nel corso dell'annata caffearia in questione.
16) L'espressione "sotto spedizione" designa la differenza tra la quantita' di caffe' che un membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantita' che il medesimo membro ha esportato in direzione dei mercati sottoposti a contingente durante l'annata considerata, a meno che questa differenza non rappresenti un "disavanzo" qual e' definito al paragrafo 15 del presente articolo.

Accordo - art. 4

Articolo 4
Membri dell'Organizzazione
1) Ciascuna parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, salvo quanto e' disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
2) In condizioni che saranno definite dal consiglio, un membro puo' cambiare di categoria.
3) Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "governo" esso si intende applicabile anche alla Comunita' economica europea o ad altre organizzazioni intergovernative aventi analoghe responsabilita' e prerogative per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare gli accordi sui prodotti primari.
4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensi', in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
5) A un'organizzazione intergovernativa come quella descritta, non e' applicabile il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 16; tuttavia essa puo' partecipare alle discussioni del comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni proprie della sua sfera di competenza e in deroga al disposto del paragrafo 3 dell'articolo 19, i voti di cui gli Stati membri sono autorizzati a disporre nel comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati membri.

Accordo - art. 5

Articolo 5
Partecipazione separata di territori designati
Ogni parte contraente importatrice netta di caffe' puo' ad ogni momento per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 64, dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffe'. In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non designati costituiscono un solo e medesimo membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualita' di membro distinto.

Accordo - art. 6

Articolo 6
Partecipazione iniziale in gruppo
1) Due o piu' parti contraenti esportatrici nette di caffe' possono dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di approvazione, di ratifica, di accettazione o di adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo. Puo' far parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, qualora il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2 dell'articolo 64. Le parti contraenti e i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilita', sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;
b) in seguito provare in forma conclusiva al Consiglio:
i) che il gruppo dispone dall'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffe', e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo; e
ii) che un precedente accordo internazionale sul caffe' li abbia riconosciuti come gruppo; ovvero
iii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffe' e una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.
2) Il gruppo membro costituisce un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun membro del gruppo sara' trattato come membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli:
a) articoli 11 e 12 e paragrafo 1 dell'articolo 20;
b) articoli 50 e 51;
c) articolo 67.
3) Le parti contraenti e i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresentera' al Consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 2 del presente articolo.
4) Il diritto di voto del gruppo si esercita nel modo seguente:
a) il gruppo membro ha come cifra di base il medesimo numero di voti di un solo paese membro entrato a titolo individuale nell'organizzazione. Il governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone;
b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i diversi membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un membro individuale dell'Organizzazione, e i voti della cifra di base rimangono in tal caso a disposizione del governo o dell'organizzazione che rappresenta il gruppo.
5) Qualsiasi parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo puo', mediante notifica al consiglio, ritirarsi dal gruppo stesso e divenire membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del consiglio.
Quando uno dei membri di un gruppo ci ritira da esso o cessa di essere membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex membri diviene un membro a se' stante. Un membro che abbia cessato di appartenere a un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore.

Accordo - art. 7

Articolo 7
Partecipazione successiva in gruppo
Due o piu' membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il consiglio accorda l'autorizzazione dopo avere preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1 dell'articolo 6. Dal momento in cui il consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6.

Accordo - art. 8

Articolo 8
Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffe'
1) L'Organizzazione internazionale del caffe' costituita con l'Accordo del 1962 continua a sussistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e di sorvegliarne il funzionamento.
2) L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo decisione diversa del consiglio deliberante maggioranza ripartita dei due terzi dei voti.
3) L'Organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del consiglio internazionale del caffe', del comitato esecutivo, del direttore esecutivo e del personale.

Accordo - art. 9

Articolo 9
Composizione del consiglio internazionale del caffe'
1) L'autorita' suprema dell'Organizzazione e' il consiglio internazionale del caffe', di cui fanno parte tutti i membri dell'Organizzazione.
2) Ciascun sembro nomina un proprio rappresentante titolare al consiglio e, ove lo desideri, uno o piu' rappresentanti supplenti.
Ciascun membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.

Accordo - art. 10

Articolo 10
Poteri e funzioni del consiglio
1) Il consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.
2) Il consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dai due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale il consiglio puo' contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate
3) Il consiglio provvede inoltre al sistematico aggiornamento della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.

Accordo - art. 11

Articolo 11
Elezione del presidente e dei vicepresidenti del consiglio
1) Il consiglio elegge per ogni annata caffearia un presidente, nonche' un primo, un secondo e un terzo vicepresidente.
2) Come regola generale, il presidente e il primo vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra quelli dei membri importatori, e il secondo e terzo vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. La ripartizione si alterna dell'una all'altra annata caffearia.
3) Ne' il presidente ne' il vicepresidente che funge da presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese membro.

Accordo - art. 12

Articolo 12
Sessioni del consiglio
Come regola generale, il consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del comitato esecutivo o di cinque membri o di uno o piu' membri che riuniscano almeno 200 voti. Le sessioni del consiglio sono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza. Le sessioni si svolgono nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, salvo diversa decisione del consiglio.

Accordo - art. 13

Articolo 13
Voti
1) Sia i membri esportatori che i membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1.000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ognuna categoria, come e' indicato nei paragrafi qui appresso.
2) Ogni membro dispone, come cifra di base, di cinque voti, a condizione che il totale non sia superiore a 150 voti per ciascuna categoria di membri. Qualora vi fossero piu' di 30 membri esportatori o piu' di 30 membri importatori la cifra di base attribuita a ciascun membro della categoria in causa verrebbe corretta in modo che il totale delle cifre di base non sia superiore a 150 per ciascuna categoria.
3) I membri esportatori che sono elencati nell'allegato a disporranno in aggiunta a voti della cifra di base, del numero di voti ad essi attribuito nella colonna 2 di detto allegato. Nel caso che uno dei membri esportatori ai quali si applica il disposto del presente paragrafo scelga di avere un contingente di base in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 31, il disposto del presente paragrafo non gli e' piu' applicabile.
4) Il resto dei voti dei membri esportatori viene ripartito tra i membri esportatori aventi un contingente di base proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive di caffe' verso i membri importatori durante i precedenti quattro anni civili.
5) Il resto dei voti dei membri importatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffe' nei quattro anni civili precedenti.
6) Il consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia sulla base del presente articolo, e la ripartizione cosi' fissata resta in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 7 del presente articolo.
7) Ove intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma degli articoli 26, 42, 45, 47, 55 o 58, il consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, sempre in base al disposto del presente articolo.
8) Nessun membro puo' disporre di piu' di 400 voti.
9) Non sono ammesse le frazioni di voto.

Accordo - art. 14

Articolo 14
Procedura di votazione del consiglio
1) Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non e' autorizzato a frazionarli. Esso puo' tuttavia disporre differentemente dei voti ad esso conferito per procura, conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2) Ogni membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, e ogni membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o piu' sedute del consiglio.
In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 8 dell'articolo 13.

Accordo - art. 15

Articolo 15
Decisioni del consiglio
1) Il consiglio adotta tutta le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
2) Per tutte le decisioni che il consiglio, a norma dell'accordo, deve adottare a maggioranza ripartita del due terzi, si applica la seguente procedura:
a) qualora la proposte non ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, la proposta, se il consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;
b) qualora, al secondo scrutinio, la proposta non ottenga ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, la proposta, se il consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;
c) qualora nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
d) se il consiglio non rimette una proposta in votazione, essa e' considerata respinta.
3) I membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il consiglio adotta in applicazione dell'Accordo.

Accordo - art. 16

Articolo 16
Composizione del comitato esecutivo
1) Il comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.
2) Ciascun membro del comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desidera, uno o piu' rappresentanti supplenti.
Ciascun membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
3) Il Presidente il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal consiglio e sono rielegibili. Il presidente e il vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto presidente, o un vicepresidente esercita le funzioni di presidente, il diritto di voto e' esercitato dal loro supplente. Di norma il presidente e il vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di membri per ogni annata caffearia.
4) Il comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, ma puo' riunirsi altrove.

Accordo - art. 17

Articolo 17
Elezione del comitato esecutivo
1) I membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i membri esportatori del comitato esecutivo, e i membri importatori dell'Organizzazione i membri importatori del comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle due categorie si effettuano secondo le disposizioni che seguono.
2) Ciascun membro vota per un solo candidato assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 13. Esso puo' assegnare a un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 14.
3) Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia, nessun candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
4) Qualora al primo scrutinio risultino eletti, in conformita' del disposto del paragrafo 3 del presente articolo, meno di otto candidati, si procede a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio, il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unita', e cio' fino a quando risultino eletti gli otto candidati.
5) Un membro che non ha votato per uno dei membri eletti conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, salvo per il disposto dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.
6) Si considera che ad un membro eletto vanno i voti da esso ricevuti all'atto della sua elezione, piu' i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun membro eletto.
7) Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un membro eletto sia maggiore di 499, i membri che hanno votato per il membro eletto in questione, o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun membro eletto non superino il numero limite di 499.

Accordo - art. 18

Articolo 18
Competenza del comitato esecutivo
1) Il comitato esecutivo e' responsabile davanti al consiglio ed agisce in conformita' delle sue direttive generali.
2) Il consiglio puo' a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
a) voto del bilancio amministrativo e fissazione della quota, a norma dell'articolo 25;
b) sospensione del diritto di voto di un membro, a norma dell'articolo 45 o dell'articolo 58;
c) decisione arbitrale delle controversie, a norma dell'articolo 58;
d) fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'articolo 62;
e) decisione in merito all'esclusione di un membro dell'Organizzazione, a norma dell'articolo 66;
f) decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'articolo 68;
g) raccomandazione di un emendamento ai membri, a norma dell'articolo 69.
3) Il consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al comitato.

Accordo - art. 19

Articolo 19
Procedura di votazione del comitato esecutivo
1) Ciascun membro del comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 17. Il voto per procura non e' ammesso. Nessun membro del comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
2) Le decisioni del comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del consiglio.

Accordo - art. 20

Articolo 20
Numero legale alle riunioni del consiglio e del comitato
1) Il numero legale richiesto per le riunioni del consiglio e' costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti. Se non si raggiunge il numero legale all'ora fissata per l'inizio di una seduta del consiglio, il presidente di esso puo' decidere di ritardare l'apertura della seduta di almeno tre ore.
Qualora non sia ancora raggiunto il numero legale all'ora prevista per la nuova riunione, il presidente puo' di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta. La medesima procedura puo' essere ripetuta fino al raggiungimento del numero legale al momento fissato per l'inizio della seduta. I membri rappresentati per procura a norma del paragrafo 2 dell'articolo 14 sono considerati presenti.
2) Il numero legale richiesto per le riunioni del comitato esecutivo e' costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti.

Accordo - art. 21

Articolo 21
Direttore esecutivo e personale
1) Il consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del direttore esecutivo; queste sono equiparabili e quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.
2) Il direttore esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed e' responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo.
3) Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal consiglio.
4) Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
5) Nell'adempimento delle loro mansioni il direttore esecutivo e il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Accordo - art. 22

Articolo 22
Collaborazione con altre organizzazioni
Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, come pure con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziarlo che il consiglio riterra' opportune per conseguire gli obiettivi dell'Accordo. Il consiglio puo' invitare le suddette organizzazioni o qualsiasi altra organizzazione che si occupi di problemi caffeari, ad inviare osservatori alle proprie riunioni.

Accordo - art. 23

Articolo 23
Privilegi e immunita'
1) L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare e allineare beni immobili e mobili, nonche' di stare in giudizio.
2) Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel seguito denominato governo ospite) e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.
3) L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo e' indipendente dal presente Accordo. Esso puo' tuttavia estinguersi:
a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del governo ospite;
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
4) L'organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri membri quegli accordi in materia di privilegi e di immunita', che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del consiglio.
5) I governi dei paesi membri, a parte il governo ospite accordano all'Organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari e il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo - art. 24

Articolo 24
Disposizioni finanziarie
1) Le spese delle delegazioni in funzione al consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del consiglio o del comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano.
2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come e' indicato all'articolo 25. Il consiglio puo' inoltre esigere la corresponsione di emolumenti per determinati servizi.
3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Accordo - art. 25

Articolo 25
Votazione del bilancio e fissazione delle quote
1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il consiglio vota il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario seguente e ripartisce le quote di contribuzione dei membri al bilancio stesso.
2) Per ciascun esercizio finanziario la quota a carico di ciascun membro e' proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero di voti di cui esso dispone e il numero complessivo dei voti di tutti i membri riuniti. Tuttavia, nel caso che all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 6 dell'articolo 13, il consiglio adegua in conformita' le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei singoli membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente.
3) Il consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che diviene sembro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti che ad esso sono attribuiti e della frazione non decorsa dell'esercizio in corso; le quote fissate agli altri membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.

Accordo - art. 26

Articolo 26
Versamento delle quote
1) La quota di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili al primo giorno dell'esercizio.
2) Un membro che non abbia versato integralmente la sua quota di contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi durante i quali essa e' esigibile, perde, fino a quando non estingue il debito, il suo diritto di votare al consiglio e di votare o di far votare per suo conto al comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione contraria del consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi, il membro in causa non viene privato di nessuno degli altri diritti ad esso conferiti dal presente Accordo, ne' liberato dagli obblighi che questo gli pone.
3) Un membro il cui diritto di voto ala sospeso, in applicazione del disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero del disposto degli articoli 42, 45, 47, 55 o 58, e' ugualmente tenuto a versare la sua quota.

Accordo - art. 27

Articolo 27
Verifica e pubblicazione dei conti
Nel piu' breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, e' sottoposto al consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, debitamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.

Accordo - art. 28

Articolo 28
Disposizioni generali
1) Tutto le decisioni che il consiglio prende in applicazione delle disposizioni del presente capitolo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.
2) Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capitolo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal consiglio.
Quest'ultimo puo' tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo per periodi maggiori di dodici mesi.

Accordo - art. 29

Articolo 29
Mercati sottoposti al contingentamento
Ai fini del presente Accordo, il mercato mondiale del caffe' si divide in mercati dei paesi membri sotto contingente e in mercati dei paesi non membri fuori contingente.

Accordo - art. 30

Articolo 30
Contingenti di base
1) Ciascun membro esportatore ha diritto ad un contingente di base, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 32. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 35, i contingenti di base sono utilizzati per la ripartizione della quota fissa del contingente annuo, conformemente a quanto dispone il paragrafo 2 del predetto articolo.
2) Entro e non oltre il 30 settembre 1984, il consiglio stabilira' i contingenti di base per un periodo di almeno due anni, con effetto dal 1 ottobre 1984. Prima che scada questo periodo, il consiglio stabilira', se necessario, i contingenti di base per il restante periodo di applicabilita' dell'Accordo.
3) Ove il consiglio non riesca a stabilire contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2, e a meno che non decida altrimenti, i contingenti sono sospesi nonostante quanto e' disposto dall'articolo 33.
4) Dopo la loro sospensione a norma del precedente paragrafo 3 i contingenti di base possono essere ripristinati in qualsiasi momento, non appena il consiglio li avra' stabiliti a termini del paragrafo 2, sempreche' siano soddisfatte le relative condizioni previste dall'articolo 33 per quanto si riferisce ai prezzi.
5) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili all'Angola alle condizioni di cui all'Allegato 1.

Accordo - art. 31

Articolo 31
Membri esportatori ai quali non e' attribuito un contingente di base
1) Ad eccezione del Burundi e del Ruanda, i paesi membri di cui all'Allegato 2 dispongono insieme di un contingente d'esportazione pari al 4,2% del contingente annuo globale stabilito dal consiglio conformemente al disposto dell'articolo 34.
2) Il contingente di cui al precedente paragrafo 1 e' ripartito tra i membri figuranti nell'Allegato 2 in funzione delle percentuali specificate nella prima colonna dello stesso Allegato.
3) Qualsiasi membro esportatore che figuri nell'Allegato 2 puo' chiedere a qualsiasi momento al consiglio che venga ad esso assegnato un contingente di base. Allorche' un contingente di base venga assegnato ad uno dei paesi anzidetti la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo sara' ridotto in proporzione.
4) Nel caso che un paese esportatore aderisca all'Accordo e venga assoggettato al disposto del presente articolo il consiglio assegnera' al nuovo membro un contingente di base, mentre la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo verra' aumentata in proporzione.
5) Tra i membri che figurano nell'elenco di cui all'Allegato 2 sono soggetti al disposto degli articoli 36 e 37 soltanto quelli il cui contingente annuo e' superiore a 100.000 sacchi.
6) Il Burundi ed il Ruanda riceveranno ciascuno i seguenti contingenti annui d'esportazione:
a) per l'annata caffearia 1983-1984: 450.000 sacchi;
b) per le successive annate caffearie che rientrino nel periodo di applicabilita' del presente Accordo: 470.000 sacchi.
7) Ogni qualvolta il consiglio stabilira' i contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 30 la percentuale di cui al paragrafo 1 ed il quantitativo di cui alla lettera b) del paragrafo 6 del precedente articolo saranno ripresi in esame e potranno essere modificati.
8) Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 41. I disavanzi dichiarati dai membri esportatori di cui all'Allegato 2 saranno ripartiti, in proporzione ai loro contingenti annui, tra i membri figuranti all'Allegato 2, che alano capaci di esportare l'ammontare dei disavanzi e che siano disposti a farlo.

Accordo - art. 32

Articolo 32
Disposizioni relative all'adeguamento dei contingenti di base
1) Qualora un paese importatore, che non era parte all'Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', ne' all'Accordo internazionale del 1976 sul caffe' Successivamente alla sua proroga, divenga membro dell'Organizzazione, il consiglio adegua i contingenti di base risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30.
2) L'adeguamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo si effettua o in base alla media delle esportazioni dei singoli membri esportatori verso il paese membro importatore in questione, nel periodo dal 1976 al 1982, ovvero in base alla partecipazione proporzionale di ciascun membro esportatore alla media delle importazioni di detto paese, calcolata per lo stesso periodo.
3) Il consiglio sanziona i dati numerici sui quali e' calcolato l'adeguamento dei contingenti di base, e i criteri da applicare per l'attuazione di quanto e' disposto dal presente articolo.

Accordo - art. 33

Articolo 33
Disposizioni concernenti il mantenimento la sospensione ed il ripristino dei contingenti
1) Qualora il Consiglio non riesca a stabilire le condizioni necessarie affinche' il contingentamento funzioni conformemente a quanto previsto dai relativi articoli di cui al presente capitolo, e salvo che non disponga diversamente, i contingenti continueranno a restare in vigore all'inizio di un'annata caffearia, sempre quando la media mobile relativa a 15 giorni di prezzo indicativo composto sia pari od inferiore al prezzo massimo del margine, che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, stabilito dal consiglio per 1ª annata caffearia precedente conformemente al disposto dell'articolo 38.
2) Salvo che il consiglio non disponga altrimenti i contingenti sono sospesi non appena si verifichera' una delle seguenti condizioni
a) la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto resti, per trenta giorni consecutivi di mercato, superiore del 3,5% o piu' al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, sempreche' siano gia' stati applicati tutti gli adeguamenti verso l'alto in proporzione al contingente annuo globale stabilito dal consiglio; ovvero
b) la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto resti, per 45 giorni consecutivi di mercato, superiore del 3,5% o piu' al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, sempreche' tutti gli altri adeguamenti verso l'alto abbiano gia' trovato applicazione alla data in cui la media mobile di 15 giorni ha raggiunto il prezzo anzidetto.
3) Ove i contingenti siano sospesi per piu' di 12 mesi conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, il consiglio si riunira' per prendere in esame ed eventualmente rivedere il margine od i margini di prezzo stabiliti a termini dell'articolo 38.
4) A meno che il consiglio non disponga altrimenti i contingenti sono ripristinati conformemente al disposto del paragrafo 6 del presente articolo qualora la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto sia pari od inferiore ad un prezzo corrispondente al punto mediano (aumentato del 3,5%) tra il presso massimo che determina l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti ed il prezzo minimo che determina l'aggiustamento verso il basso del piu' recente margine di prezzo stabilito dal consiglio.
5) Ove i contingenti continuino a trovare applicazione conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo stabilira' immediatamente un contingente annuo globale sulla base dell'effettiva utilizzazione di caffe' sui mercati sotto contingente, calcolandolo in base ai criteri di cui all'articolo 34. Il contingente sara' quindi attribuito ai membri esportatori conformemente al disposto degli articoli 31 e 35. Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo i contingenti sono stabiliti per un periodo di quattro trimestri.
6) Quando sussistono le condizioni relative ai prezzi, indicate al precedente paragrafo 4 del presente articolo, i contingenti diventano effettivi il piu' rapidamente, possibile e, comunque, al piu' tardi, nel corso del trimestre successivo al periodo durante il quale le suddette condizioni si sono verificate. I contingenti sono stabiliti per un periodo di quattro trimestri, a meno che il presente Accordo non disponga diversamente. Ove il contingente annuo globale ed i contingenti trimestrali non siano gia' stati stabiliti dal consiglio, il direttore esecutivo stabilira', secondo le modalita' di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un contingente che sara' assegnato ai membri esportatori conformemente al disposto degli articoli 31 e 35.
7) Il consiglio e' convocato:
a) nel corso del primo trimestre dell'annata caffearia, sempreche' i contingenti continuino ad essere in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo;
b) nel corso del primo trimestre successivo al ripristino dei contingenti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo il consiglio stabilisce uno o piu' margini di prezzo e prende in esame ed, eventualmente, rivedo i contingenti per il periodo che esso considera opportuno che tale periodo non al periodo non sia superiore ai dodici mesi a decorrere, a seconda dei casi, dal primo giorno dell'annata caffearia, se il contingentamento continua, ovvero a decorrere dalla data in cui ha luogo il ripristino dei contingenti. Se nel corso del primo trimestre successivo alla avvenuta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo il consiglio non sara' in grado di stabilire uno o piu' margini di prezzo e non riuscira' a trovare un accordo sui contingenti, i contingenti decisi dal direttore esecutivo sono da considerarsi sospesi.

Accordo - art. 34

Articolo 34
Contingente annuo globale
Salvo quanto e' disposto dall'articolo 33, il consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo segnatamente conto dei seguenti elementi:
a) previsione del consumo annuo dei membri importatori;
b) previsione delle importazioni dei paesi membri da altri membri importatori e da paesi non membri;
c) previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi membri importatori e nei porti franchi;
d) osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 concernenti i disavanzi e la loro ridistribuzione;
e) esportazioni dei membri esportatori verso i membri importatori e i paesi non membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta di ripristinare i contingenti a norma del paragrafo 4 dell'articolo 33.

Accordo - art. 35

Articolo 35
Attribuzione dei contingenti annui
1) Tenuto conto della decisione presa ai sensi dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffe' necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 21, i contingenti annui dei membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base per l'annata caffearia 1983-1984 saranno ad esse attribuiti nelle proporzioni di cui all'allegato 3.
2) Tenuto conto della decisione presa in forza dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffe' necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 31, ai membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base saranno attribuiti, a decorrere dal 1 ottobre 1954, dei contingenti annui ripartiti secondo una quota fissa ed una quota variabile. La quota fissa corrisponde al 70% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31, e viene ripartita tra i membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. La quota variabile corrisponde al 30% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31. Dette percentuali possono essere modificate dal consiglio, ma la quota fissa non deve mai essere inferiore al 70%. Salvo quanto dispone il paragrafo 3 del presente articolo la quota variabile viene ripartita tra i membri esportatori sulla base del rapporto esistente tra le scorte verificate di ciascun membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i membri esportatori che dispongono di contingenti di base, fermo restando che nessun membro puo' ricevere una parte della quota variabile del contingente superiore al 40% del volume totale della quota variabile stessa, a meno che il consiglio non fissi un diverso limite.
3) Le scorte da considerare ai fini del presente articolo sono le scorte verificate in conformita' del regolamento pertinente sulla verifica delle scorte.

Accordo - art. 36

Articolo 36
Contingenti trimestrali
1) Immediatamente dopo l'attribuzione dei contingenti annui a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35, e con riserva di quanto dispone l'articolo 31, il consiglio attribuisce a ciascun membro esportatore dei contingenti trimestrali, al fine di assicurare un afflusso ordinato di caffe' sul mercato mondiale durante tutto il periodo per il quale sono fissati i contingenti.
2) A meno che il Consiglio non disponga altrimenti tali contingenti corrispondono, di norma, al 25% del contingente annuo di ciascun membro. Il consiglio puo' autorizzare la modifica dei contingenti trimestrali di due o piu' membri a condizione che cio' non modifichi a sua volta il contingente globale previsto per il trimestre di cui trattasi. Qualora, nel corso di un determinato trimestre, le esportazioni di un membro non raggiungano il contingente al quale esso ha diritto per quel trimestre, il saldo non utilizzato si aggiunge al suo contingente del trimestre successivo.
3) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' per cio' che riguarda l'attuazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 33.
4) Qualora, per circostanze di carattere eccezionale, un membro esportatore consideri che il limite previsto al paragrafo 2 del presente articolo puo' recare grave pregiudizio alla sua economia, il consiglio puo', su richiesta del membro stesso, adottare le misure del caso a norma dell'articolo 56.
Il membro in causa deve fornire la prova del pregiudizio e dare adeguate garanzie per cio' che riguarda il mantenimento della stabilita' dei prezzi.
In nessun caso, tuttavia, il consiglio autorizza un membro ad esportare piu' del 35% del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, piu' del 65% nel corso dei due primi trimestri e piu' dell'85% nel corso dei tre primi trimestri.

Accordo - art. 37

Articolo 37
Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali
1) Qualora lo esiga la situazione del mercato, il consiglio puo' modificare i contingenti annui e trimestrali attribuiti a norma degli articoli 33, 35 e 36. Salvo quanto disposto dai paragrafi le 2 dell'articolo 35, e tolti i casi previsti dall'articolo 31 e dal paragrafo 3 dell'articolo 39, i contingenti dei singoli membri esportatori vengono modificati secondo una medesima percentuale.
2) Nonostante il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio, ove giudichi che la situazione del mercato lo esige, puo' adattare i contingenti trimestrali dei membri esportatori per il trimestre in corso e per i trimestri a venire, senza tuttavia modificare i contingenti annui.

Accordo - art. 38

Articolo 38
Misure concernenti i prezzi
1) Il consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.
2) Sulla base di detto sistema, il consiglio puo' fissare dei margini di prezzo e dei prezzi differenziali per i principali gruppi di caffe', nonche' un margine di prezzi composti.
3) Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del presente articolo, il consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti in quel momento, e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione:
- dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori;
- dalle modifiche del sistema monetario internazionale;
- dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel mondo;
- da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo.
Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati.

Accordo - art. 39

Articolo 39
Altre misure di adeguamento dei contingenti
1) Quando e' in vigore il contingentamento, il consiglio si riunisce per lo scopo specifico di istituire un meccanismo di adeguamento proporzionale dei contingenti, in relazione ai movimenti del prezzo indicativo composto, secondo i termini dell'articolo 38.
2) Il sistema in parola comprende disposizioni concernenti i margini di prezzo, il numero dei giorni di mercato al quale si riferiranno i calcoli, nonche' il numero e il volume degli adeguamenti.
3) Il consiglio puo' predisporre un meccanismo di adeguamento dei contingenti in funzione dei movimenti dei prezzi dei principali gruppi di caffe' e, a tal fine, avviera' uno studio di fattibilita'.
Decidera' inoltre se sia opportuno che simile meccanismo diventi gia' operante nel corso dell'annata caffearia 1983-1984. Il consiglio si pronuncera' inoltre in merito alla applicabilita' dello stesso meccanismo ogniqualvolta fissera' un margine di prezzi indicativi composti conformemente al disposto del precedente paragrafo 1.

Accordo - art. 40

Articolo 40
Quote di contingenti non coperte ed ipospedizioni
1) Quando i contingenti sono in vigore all'inizio di una determinata annata caffearia ciascun membro esportatore dichiara tutte le quote che non potra' coprire dei quantitativi che ha diritto di esportare sotto contingente affinche' durante la stessa annata caffearia le quantita' corrispondenti alle quote non coperte possano essere ridistribuite tra i membri esportatori in grado di esportarle e disposti a farlo. Un quantitativo pari a qualsiasi quota non coperta e non dichiarata nel corso del primo semestre della annata caffearia e, di conseguenza, non distribuita nel corso della stessa, sara' aggiunto al contingente dell'anno successivo e distribuito unicamente ai membri che non abbiano avuto disavanzi non coperti e non dichiarati.
2) Speciali disposizioni possono essere prese allorche' i contingenti siano introdotti nel corso dell'annata caffearia.
3) Prima dello scadere dell'annata caffearia 1983-1984 il consiglio stabilira' una normativa agli effetti del presente articolo al fine di dare esecuzione alla dichiarazione e alla ridistribuzione delle quote di contingenti non coperte, nonche' all'accertamento delle ipospedizioni.

Accordo - art. 41

Articolo 41
Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro
Quando due o piu' paesi formano un gruppo membro a norma dell'articolo 1 o dell'articolo 7, i contingenti di base di detti paesi o, se del caso, i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capitolo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.

Accordo - art. 42

Articolo 42
Osservanza del contingentamento
1) I membri esportatori adottano le misure necessarie ad assicurare il rispetto assoluto di tutte le disposizioni del presente Accordo che riguardano il contingentamento. Il consiglio puo' esigere da detti membri che, in aggiunta alle misure da essi eventualmente decise di propria iniziativa, essi adottino misure complementari ai fini di una applicazione effettiva del contingentamento previsto dal presente Accordo.
2) I membri esportatori non oltrepassano i contingenti annui e trimestrali a loro attribuiti.
3) Qualora un membro esportatore oltrepassi il suo contingente di un dato trimestre, il consiglio riduce uno o piu' dei contingenti successivi del membro in questione di una quantita' pari al 110% del quantitativo esportato in piu'.
4) Qualora un membro esportatore oltrepassi una seconda volta il suo contingente trimestrale, il consiglio procede ad una medesima riduzione come quella prevista al paragrafo 3 del presente articolo.
5) Qualora un membro esportatore oltrepassi il suo contingente trimestrale una terza volta o un maggior numero di volte, il consiglio applica la riduzione prevista al paragrafo 3 del presente articolo e sospende i diritti di voto del membro in causa fino a quando abbia deciso se sussistano le condizioni per escludere il membro stesso dall'Organizzazione, conformemente al disposto dell'articolo 66.
6) Le riduzioni di contingenti previste ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerate alla stregua di quote non coperte ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 40.
7) Il consiglio applica le disposizioni dei paragrafi 1 - 5 del presente articolo non appena viene in possesso degli elementi di prova necessari.

Accordo - art. 43

Articolo 43
Certificati di origine e altri certificati
1) Tutto il caffe' esportato da un membro e' provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del consiglio, da un organo qualificato scelto dal membro in questione e approvato dall'Organizzazione.
2) Qualora i contingenti siano divenuti effettivi, tutto il caffe' riesportato da un membro e' provvisto di un certificato di riesportazione valido. I certificati di riesportazione sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del consiglio, da un organo qualificato scelto dal membro in questione e approvato dall'Organizzazione, e attestano che il caffe' cui essi si riferiscono e' stato importato in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
3) Il regolamento citato nel testo del presente articolo contiene disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento stesso ai gruppi di membri importatori che formano un'unione doganale.
4) Il consiglio puo' adottare un regolamento concernente la stampa, la convalida, il rilascio e l'uso dei certificati, e prendere le disposizioni necessarie per il rilascio di marche per l'esportazione di caffe' dietro versamento di un diritto il cui ammontare sara' fissato dal consiglio stesso. L'apposizione di dette marche sui certificati di origine puo' costituire uno dei mezzi prescritti per la loro convalida. Il consiglio puo' adottare analoghe disposizioni per la convalida di altre forme di certificati e per il rilascio di altri tipi di marche di esportazione, a condizioni da stabilirsi.
5) Ciascun membro comunica all'organizzazione il nome dell'organo governativo da esso designato per l'adempimento delle funzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo dopo che il membro interessato abbia fornito la prova che l'organo in questione e' qualificato per assumere in conformita' dai regolamenti stabiliti in applicazione del presente Accordo, le responsabilita' che incombono al membro, e che esso e' disposto a farlo.
Il consiglio puo' in qualsiasi momento dichiarare, con decisione motivata, di non poter piu' riconoscere un determinato organo non governativo. Il consiglio prende, direttamente o per il tramite di un organismo mondiale di reputazione internazionale, i provvedimenti atti a consentirgli di accettare in qualsiasi momento che le diverse forme di certificati sono rilasciate e utilizzate correttamente, e di verificare i quantitativi di caffe' esportati dai singoli membri.
Gli organi non governativi designati come uffici competenti per la certificazione del paragrafo 5 del presente articolo, conserva i registri dei certificati rilasciati, nonche' i documenti sui quali, si e' fondato il rilascio per almeno quattro anni. Prima di essere autorizzati a fungere da uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo, gli organi non governativi devono impegnarsi a tenere i registri suddetti a disposizione dell'Organizzazione per eventuali ispezioni.
7) Se il contingentamento e' in vigore, i membri vietano, salvo per quanto e' disposto nell'articolo 44 e nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 45, l'importazione di qualsiasi partita di caffe' non accompagnata da un certificato valido, stabilito secondo la formula appropriata e rilasciato in conformita' del regolamento adottato dal consiglio.
8) A piccoli quantitativi di caffe', nella forma che il consiglio potra' determinare, nonche' al caffe' destinato ad essere consumato direttamente a bordo delle navi, degli aerei e di tutti gli altri mezzi di trasporto internazionali, non si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
9) A prescindere da quanto disposto dal paragrafo 5 dell'articolo 2 e dai paragrafi 2 e 7 del presente articolo, il consiglio pub chiedere ai membri di applicare il disposto di questi paragrafi quando i contingenti non sono in vigore.
10) Il consiglio adottera' norme sull'incidenza del contingentamento o dell'adeguamento dei contingenti sui contratti stipulati ancor prima che i contingenti siano stati fissati o adeguati.

Accordo - art. 44

Articolo 44
Esportazione ruderi contingente
1) Come e' indicato nel disposto dell'articolo 29, le esportazioni di caffe' verso paesi che non partecipano al presente Accordo non vengono imputate sui contingenti. Il consiglio puo' emanare un regolamento concernente in particolare le modalita' di effettuazione o di sorveglianza di tali scambi, il trattamento della deviazione e della riesportazione verso paesi membri di caffe' destinato a paesi non membri, e le eventuali sanzioni da applicare, nonche' i documenti che devono accompagnare le esportazioni sia verso i paesi membri che verso i paesi non membri.
2) Le esportazioni di semi di caffe' come materia prima per trasformazioni industriali per usi diversi dal consumo umano come bevanda o come alimento, non sono imputate sui contingenti, a condizione che il membro esportatore provi validamente al consiglio che tale caffe' in seme cosi' esportato avra' effettivamente l'uso indicato.
3) Il consiglio puo', su richiesta di un membro esportatore, decidere che le esportazioni di caffe' effettuate da quel membro per fini umanitari e non commerciali non siano imputabili sul suo contingente.

Accordo - art. 45

Articolo 45
Regolamentazione delle importazioni
1) Per impedire che paesi non membri aumentino le loro esportazioni a detrimento dei membri esportatori, tutti i membri, quando e' in vigore il contingentamento, limitano le loro importazioni annuo di caffe' da paesi non membri e non aderenti all'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', a una quantita' pari alla media annua delle loro importazioni di caffe' da paesi non membri, per il periodo dell'anno civile 1971 all'anno civile 1974 incluso, ovvero dall'anno civile 1972 all'anno civile 1974 incluso. Qualora un paese non membro aderisca all'Accordo il limite stabilito per ciascun membro in forza della limitazione annua di caffe' in provenienza da paesi non membri e' adeguato di conseguenza e diventa applicabile a decorrere dall'annata caffearia successiva.
2) Quando e' in vigore il contingentamento, i membri limitano altresi' le loro importazioni annue di caffe' da ogni paese non membro che era parte dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe' o all'Accordo internazionale del 1976 sul caffe' dopo la sua proroga, a una quantita' non superiore ad una determinata percentuale della media delle importazioni annue da quel paese non membro nel corso delle annate caffearie 1976/1977 al 1981/1982.
Durante l'annata caffearia 1983/84 tale percentuale sara' del 70%, mentre nelle annate caffearie 1984/85 - 1988/89 corrispondera' al rapporto esistente tra la parte fissa e il contingente annuo globale a norma del paragrafo 1 dell'articolo 35.
3) Il consiglio procedera', prima dello spirare dell'annata caffearia 1983/1984, alla revisione dei limiti quantitativi conseguenti all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto e tal fine di annate di riferimento piu' recenti rispetto a quelle indicate nel paragrafo anzidetto.
4) Gli obblighi definiti nei precedenti paragrafi del presente articolo si intendono senza pregiudizio degli obblighi contrari, sia bilaterali che multilaterali che i membri importatori hanno contratto nei confronti dei paesi non membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni membro importatore che ha contratto tali obblighi contrari li assolva in modo da attenuare il piu' possibile il conflitto con gli obblighi definiti nei paragrafi precedenti. Il membro che si trova nelle condizioni descritte adotta il piu' rapidamente possibile misure atte a conciliare i suoi obblighi con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed espone in forma circostanziata al consiglio la natura degli obblighi in questione e le misure da esso adottate per attenuare o annullare il conflitto.
5) Qualora un membro importatore non si conformi alle disposizioni del presente articolo, il consiglio puo' sospendere sia il suo diritto di votare al consiglio che il suo diritto di voto diretto o delegato al comitato esecutivo.

Accordo - art. 46

Articolo 46
Misure relative al caffe' trasformato
1) I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi comprese la trasformazione di caffe' e l'esportazione del caffe' trasformato.
2) In questa ottica, i membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri membri.
3) Qualora un membro consideri che il disposto del paragrafo 2 del presente articolo non e' osservato, essa avvia consultazioni con gli altri membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 57. I membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, una delle due parti puo' sottoporre la questione al consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 58.
4) Nessuna disposizione del presente Accordo potra' infirmare il diritto dei singoli membri ad adottare le misure occorrenti per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffe' trasformato, o, se del caso, per risanare, la situazione.

Accordo - art. 47

Articolo 47
Propaganda
1) I membri si impegnano ad incoraggiare il consumo del caffe' in tutti i modi possibili.
2) A tal fine il Fondo di propaganda continuera' e funzionare e sara' amministrato da un comitato di cui fanno parte tutti i membri esportatori.
3) Entro e non oltre il 31 marzo 1984 il comitato approvera' il proprio statuto alla maggioranza dei 2/3 dei voti. Tutte le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei 2/3 dei voti.
4) Il Comitato stabilira' nel proprio statuto i mezzi da impiegare per prestare assistenza ai membri esportatori al fine di stimolare il loro consumo interno.
5) Il Comitato prevedera' anche nel proprio statuto consultazioni sulle attivita' di propaganda da condurre insieme ad appositi enti nei paesi membri importatori interessati.
6) Il Comitato puo' chiedere ai membri esportatori di versare un contributo obbligatorio. Al finanziamento del Fondo possono partecipare anche altri membri, alle condizioni che saranno approvate dal Comitato stesso.
7) Le risorse del Fondo saranno utilizzate esclusivamente per finanziare campagne di propaganda, per patrocinare ricerche e studi interessanti il consumo di caffe' e per far fronte alle spese amministrative afferenti alla esecuzione delle attivita' di propaganda.
8) Il contributo di cui al paragrafo 6 del presente articolo e' pagabile in dollari USA e sara' depositato in un conto speciale denominato "Conto del Tondo di propaganda" e messo a disposizione del comitato.
9) Il contributo stabilito dal Comitato e' da versarsi alle condizioni che verranno stabilite a tal fine. Le sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo sono le seguenti:
a) se un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, sara' automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al Comitato;
b) ne il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perdera' anche il proprio diritto di voto in seno al comitato esecutivo ed al Consiglio;
c) se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi al paese membro di cui trattasi sara' assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non e' ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato il direttore esecutivo tratterra' i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffe' per il quale il contributo e' dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo portera' il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potra' modificare od annullare il provvedimento preso.
Il direttore esecutivo svincolera' i bolli in questione non appena l'intero pagamento sara' effettuato.
10) Il comitato approva tutti i piani e programmi di propaganda almeno sei mesi prima della data d'inizio dell'esecuzione. In caso di mancata approvazione i fondi non impegnati saranno restituiti ai paesi membri, salvo decisione contraria del comitato.
11) Il direttore esecutivo presiede il comitato a trasmette al consiglio periodiche relazioni sulle attivita' inerenti alla propaganda.

Accordo - art. 48

Articolo 48
Eliminazione degli ostacoli
1) I membri riconoscono che e' estremamente importante realizzare nel piu' brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo.
2) I membri riconoscono che alcune misure vigenti possono. In misura diversa, intralciare lo sviluppo del consumo del caffe', in particolare:
a) alcuni regimi di importazione applicabili al caffe', ivi compresi le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie altre regole amministrative o pratiche commerciali;
b) taluni regimi di esportazione per quanto riguarda i sussidi diretti o indiretti e altre regole amministrative o pratiche commerciali;
c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne di carattere legislativo o amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.
3) Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, i membri si adoperano affinche' siano ridotte le tariffe sul caffe' o siano adottate altra misure intese a e rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
4) In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a ricercare i mezzi piu' idonei per ridurre gradualmente e, ove possibile, eliminare gli intralci allo sviluppo del commercio o del consumo, di cui al paragrafo 2, nonche' per diminuirne sostanzialmente gli effetti.
5) Tenuto conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4, i membri comunicano ogni anno al consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
6) Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo e lo sottopone al consiglio.
7) Per conseguire gli obiettivi contemplati nel presente articolo il consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai membri. Questi lo informano, appena possibile, delle misure da essi adottate per tradurre in atto le raccomandazioni in parola.

Accordo - art. 49

Articolo 49
Miscele e succedanei
1) I membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffe', di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffe'.
I membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffe' verde come materia prima di base.
2) Il consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto dalle disposizioni del presente articolo.
3) Il direttore esecutivo presenta periodicamente al consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.

Accordo - art. 50

Articolo 50
Politica in materia di produzione
1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, i membri esortatori si impegnano ad adottare e attuare una politica in fatto di produzione.
2) Il consiglio stabilira', alla maggioranza ripartita dei due terzi, procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cuti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriate misure di diversificazione o di incentivo alla diversificazione, nonche' le modalita' secondo le quali i membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.
3) Il consiglio puo' fissare un contributo a carico dei membri esportatori, onde consentire dell'Organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non puo' essere superiore a 2 centesimi USA per secca esportato a destinazione dei paesi membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.

Accordo - art. 51

Articolo 51
Politica relativa alle scorte
1) Al fine di completare le disposizioni del capitolo VII e dell'articolo 50, il consiglio definisce, a maggioranza ripartita del due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffe' nei paesi membri produttori.
2) Il consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffe' che i membri esportatori detengono individualmente. I membri interessati facilitano tale indagine annuale.
3) I membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti ed adeguati per la conservazione delle scorte di caffe'.
4) Il consiglio intraprende uno studio sulla possibilita' di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un accordo sulle scorte internazionali.

Accordo - art. 52

Articolo 52
Collaborazione con la categoria interessata
1) L'Organizzazione resta in stretto collegamento con le organizzazioni non governative del settore preposte al commercio internazionale del caffe', nonche' con gli esperti in materia di caffe'.
2) I membri impostano l'azione che essi espletano nel quadro del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendita discriminatorie. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi della professione.

Accordo - art. 53

Articolo 53
Informazione
1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di caffe' nel mondo;
b) qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
2) Il consiglio ha facolta' di chiedere ai membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attivita', in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati e di imprese che producono, lavorano o smerciano caffe'.
I membri trasmettono in forma il piu' possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.
3) Qualora un membro non fornisca o abbia difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni, statistiche o altri dati di cui il consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'Organizzazione, questo ultimo puo' esigere che il membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre fornire al riguardo un'assistenza tecnica, il consiglio puo' adottare le misure necessarie.
4) A completamento delle disposizioni previste al paragrafo 3 dal precedente articolo, il direttore esecutivo ha facolta', previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del consiglio, di sospendere il rilascio di bolli o altre autorizzazioni equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.

Accordo - art. 54

Articolo 54
Studi
1) Il consiglio ha facolta' di promuovere studi riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe'; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo del caffe'; la possibilita' di incrementare il consumo del caffe' nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffe', in particolare per quanta riguarda le ragioni di scambio.
2) L'Organizzazione ha facolta' di esaminare la possibilita' di stabilire norme minime per le esportazioni di caffe' dei membri produttori.

Accordo - art. 55

Articolo 55
Fondo speciale
1) E' costituito un fondo speciale per consentire all'Organizzazione adottare e finanziare le ulteriori misure che fossero necessarie per provvedere all'attuazione delle clausole dell'Accordo che riguardano il funzionamento dello stesso e, in particolare, la verifica del volume delle scorte di cui al paragrafo 2 dell'articolo 51.
2) I contributi al Fondo sono versati dai paesi membri esportatori in proporzione alle rispettive esportazioni di direzione dei membri importatori.
3) Al momento in cui il direttore esecutivo presenta il bilancio amministrativo di cui all'articolo 25 sottopone al tempo stesso il piano delle attivita' da finanziarsi attraverso il bilancio del Fondo, il quale sara' approvato dai membri esportatori alla maggioranza dei 2/3 dei voti.
4) Il contributo che ciascun paese membro esportatore e' tenuto a versare e' calcolato sulla base del bilancio del fondo speciale; e' pagabile in dollari USA ed esigibile alla stessa data in cui sono esigibili i contributi al bilancio amministrativo.
5) Il fondo e' gestito e amministrato da un comitato composto dei membri esportatori che fanno parte del comitato esecutivo, con la cooperazione del direttore esecutivo; i relativi conti sono soggetti a verifica annuale ad opera di un esperto ufficiale, cosi' come previsto dall'articolo 27 per i conti dell'Organizzazione.
6) I contributi stabiliti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo sono pagabili alle condizioni stabilite dal comitato.
Lo sanzioni per il mancato pagamento dei contributi sono le seguenti:
a) sa un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, verra' automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al comitato;
b) se il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perdera' anche il proprio diritto di voto in meno al comitato esecutivo ed al consiglio;
c) se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi, al paese membro di cui trattasi sara' assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non e' ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato, il direttore esecutivo tratterra' i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffe' per il quale il contributo e' dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo portera' il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potra' modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolera' i bolli in questione non appena l'intero pagamento sara' effettuato.

Accordo - art. 56

Articolo 56
1) Il consiglio ha facolta', a maggioranza ripartita dei due terzi, di esonerare un membro da un obbligo nei seguenti cari: circostanze eccezionali o critiche, evento di forma maggior, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori in amministrazione fiduciaria.
2) Nell'accordare una dispensa a un membro, il consiglio indica esplicitamente le modalita', le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato dall'obbligo di cui trattasi.
3) Salvo decisione contraria del consiglio, ove la dispensa implichi aumento del quantitativo annuo che il paese membro di cui trattasi e' autorizzato ad esportare sotto contingente, i contingenti annui di tutti gli altri membri esportatori che hanno diritto a un contingente di base saranno proporzionalmente adeguati in modo che il contingente annuo globale resti invariato.
4) Il consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa dagli obblighi relativi ai contingenti, quando siano esclusivamente fondate sul fatto che nel corso di uno o piu' anni esiste nel paese membro richiedente una produzione esportabile superiore al volume delle esportazioni ad esso consentite, ovvero proveniente dal fatto che il paese membro in parola non ha ottemperato al disposto degli articoli 50 e 51.
5) Il consiglio puo' adottare delle norme in merito alle procedure ed ai criteri da seguire ai fini della concessione delle dispense.

Accordo - art. 57

Articolo 57
Consultazioni
Ogni membro accoglie favorevolmente a osservazioni presentate da un altro membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il direttore esecutivo istituisca una commissione, o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione puo' essere sottoposta al consiglio in virtu' dell'articolo 58. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i membri.

Accordo - art. 58

Articolo 58
Controversie e Ricorsi
1) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi membro che sia parte della controversia, deferita al consiglio, che decidera' in merito.
2) Quando una controversia e' deferita al consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, o piu' membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia.
3) a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal consiglio, tale commissione si compone di:
i) due persone designate dai membri esportatori, e cioe' un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico;
ii) due persone designate dai membri importatori, in base agli stessi criteri;
iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei commi I) e II) o, in caso di disaccordo, dal presidente del consiglio.
b) I cittadini dei paesi che sono parti dal presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.
c) I membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.
d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
4) Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
5) Il consiglio delibera su ogni Controversia nel sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo arbitrato.
6) Se un membro contesta ad un altro membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al consiglio che decide in merito.
7) Un membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice.
Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
8) Qualora il consiglio constati che un membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale membro dispone in seno al consiglio, nonche' il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dalla Organizzazione, in virtu' dell'articolo 66.
9) Un membro puo' chiedere un parere preliminare al comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il consiglio esamini il caso.

Accordo - art. 59

Articolo 59
Firma
Il presente Accordo sara' depositato, dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1983 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinche' ala firmato sia dalle parti contraenti dell'Accordo internazionale del 1976 del caffe', ovvero dal prorogato Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', sia dai governi invitati alle sessioni del consiglio internazionale del caffe' tenute per la negoziazione del presente Accordo.

Accordo - art. 60

Articolo 60
Ratifica, accettazione approvazione
1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
2) Fatti salvi i casi previsti all'articolo 61, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 30 settembre 1983 il consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.

Accordo - art. 61

Articolo 61
Entrata in vigore
1) Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1983 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno venti membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri esportatori, e almeno 10 membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri importatori, secondo la ripartizione, alla data del 30 settembre 1983, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi Momento dopo il 1 ottobre 1983, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
2) L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1983. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe', prorogato mediante protocollo, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro e non oltre il 30 settembre 1983, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1983 incluso.
Il consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1983, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrera' in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1983, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, possono decidere, di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrera' definitivamente in vigore tra loro.

Accordo - art. 62

Articolo 62
Adesione
1) Il governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o membro di una delle istituzioni specializzate puo', prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal consiglio.
2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
L'adesione ha effetto a decorrere dalle data del deposito dello strumento.

Accordo - art. 63

Articolo 63
Nessuna delle disposizioni dell'Accordo puo' costituire oggetto di riserve.

Accordo - art. 64

Articolo 64
Applicazione a territori designati
1) Ogni governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o talaltro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
2) Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intenda autorizzare tale o tali oltre di questi territori a far parte di un gruppo membro costituito a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7, puo' farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.
3) Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo puo', in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile ad un determinato territorio, da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica.
4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1 diviene indipendente, il governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo.
Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine prescritto per l'esecuzione della notifica.

Accordo - art. 65

Articolo 65
Recesso volontario
Ogni parte contraente puo' in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.

Accordo - art. 66

Articolo 66
Esclusione
Ove il consiglio ritenga che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale membro dalla Organizzazione. Il consiglio notifica immediatamente la decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 90 giorni dopo la decisione del consiglio, tale membro cessa di far parte dell'Organizzazione internazionale del caffe' e, qualora sia parte contraente, di essere parte dell'Accordo.

Accordo - art. 67

Articolo 67
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione
1) In caso di recesso o di esclusione di un membro, il consiglio procede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da tal membro, il quale e' d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 69, il consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo.
2) Il membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, al momento della cassazione dell'Accordo.

Accordo - art. 68

Articolo 68
Durata, a cadenza o risoluzione
1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni, sino al 30 settembre 1989, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o risolto in forza del paragrafo 3.
2) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1987 il consiglio da facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58% dei membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovi negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente o un territorio che e' membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data.
3) Il consiglio deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dai voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il consiglio delibera.
4) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il consiglio continuera' a funzionare finche' e' necessario per liquidare l'organizzazione, chiudere la contabilita' e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.

Accordo - art. 69

Articolo 69
Emendamenti
1) Il consiglio puo', con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo.
Tale emendamento produce effetti cento giorni dopo che parti contraenti rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano come minimo l'85% dei voti dei membri esportatori, e parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono come minimo l'80% dei voti dei membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato.
2) Qualora una parte contraente o un territorio che e' membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.
3) Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri di cui il consiglio e' investito a termini dell'Accordo per procedere alla revisione di qualsiasi allegato a quest'ultimo.

Accordo - art. 70

Articolo 70
Disposizioni supplementari e transitorie
1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe', cosi' come e' stato prorogato.
2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe':
a) tutte le misure adottate in virtu' del prorogato Accordo internazionale del 1876, che siano in vigore al 30 settembre 1983 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
b) tutte le decisioni che il consiglio dovra' adottare nel corso dell'annata caffearia 1982-1983, per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1983-1984, verranno prese nel corso della annata caffearia 1982-1983; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.

Accordo - art. 71

Articolo 71
Testi dell'Accordo facenti fede
I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e portoghese, fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo governo, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

Allegato 1

ALLEGATO 1
REPUBBLICA POPOLARE D'ANGOLA
1. Entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno l'Angola notifica tal direttore esecutivo il quantitativo di caffe' che ritiene Disponibile per l'esportazione nel corso dell'annata caffearia successiva. Il quantitativo notificato costituisce il contingente dell'Angola per quell'annata caffearia, a condizione che non superi il volume che l'Angola avrebbe avuto il diritto di esportare a termini degli articoli 30 e 35 dell'Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', e a condizione che il quantitativo indicato del paese membro sia confermato dal direttore esecutivo.
2. Il contingente annuo dell'Angola, stabilito conformemente a quanto disposto dal precedente paragrafo 1, e' dispensato dagli adeguamenti dei contingenti verso l'alto o verso il basso ed e' dedotto dal contingente annuo globale stabilito dal Consiglio a termini dell'articolo 34 prima della attribuzione dei contingenti annui ai membri esportatori che hanno diritto al contingente di base in forza dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35.
3. Se il quantitativo di caffe' che l'Angola dichiara come disponibile per l'esportazione nel corso di una determinata annata caffearia supera il contingente cui avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 30 e 35 dell'Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', le procedure previste dal presente allegato sono sospese. Un contingente di base e' allora stabilito per l'Angola e questo stesso contingente sara' soggetto a tutte le disposizioni dell'Accordo che sono applicabili ai membri esportatori aventi diritto ad un contingente di base.

Accordo - Allegato 2

ALLEGATO 2
ESPORTATORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato 3

ALLEGATO 3
ALIQUOTE RISPETTIVE DEI PAESI MEMBRI NEL CONTINGENTE GLOBALE DEI MEMBRI ESPORTATORI AVENTI DIRITTO AD UN CONTINGENTE DI BASE NEL CORSO DELLA ANNATA CAFFEARIA 1983-1984
Paese membro esportatore Aliquota TOTALE 100,00 ARABICA DOLCI DI COLOMBIA 20,12 Colombia 16,28 Kenya 2,48 Tanzania 1,36 ALTRI ARABICA DOLCI 23,36 Costa Rica 2,16 El Salvador 4,48 Ecuador 2,17 Guatemala 3,47 Honduras 1,49 India 1,24 Messico 3,65 Nicaragua 1,28 Papua-Nuova Guinea 1,16 Peru' 1,31 Repubblica dominicana 0,95 BRASILE ED ALTRI ARABICA 33,45 Brasile 30,83 Etiopia 2,62 ROBUSTA 23,07 Indonesia 4,55 Oamcaf 11,96 Uganda 4,44 Zaire 2,12
Nota:
In quanto membro esportatore avente diritto ad un contingente di base le Filippine avranno, per l'annata caffearia 1983-1984, un contingente annuo di 470.000 sacchi, che sara' soggetto a tutti gli adeguamenti applicabili ai contingenti dei membri esportatori che hanno diritto ad un contingente di base conformemente alle disposizioni dell'Accordo.
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