051U1566
051U1566
Trattato (LEGGE 13 dicembre 1951 n. 1566)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Art. 1
Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran
Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maesta' Imperiale lo Chahinchah dell'Iran, animati da un uguale desiderio di stringere sempre piu' vincoli di tradizionale amicizia fra i due Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia ed hanno designato a tale scopo quali loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sua Eccellenza il Signor Alberto Rossi LONGHI, Ambasciatore
Straordinario e Plenipotenziario;
Sua Maesta' Imperiale lo Chahinchah dell'Iran;
Sua Eccellenza il Signor Mohsen RAIS, Ministro degli Affari
Esteri;
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle seguenti clausole:
Articolo 1
Pace inalterabile e amicizia sincera regneranno perpetuamente fra l'Italia e l'Iran cosi' come fra i cittadini dei due Paesi.
Art. 2
Articolo 2
Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo per continuare le loro
relazioni diplomatiche e consolari conformemente ai principi ed alla pratica del diritto comune internazionale.
Esse convengono che i Rappresentanti Diplomatici e Consolari di
ciascuna di Esse riceveranno sul territorio dell'altra, il trattamento consacrato dai principi e dalla pratica del diritto comune internazionale, che non potra' comunque, sotto condizione di reciprocita', essere inferiore al trattamento accordato ai Rappresentanti Diplomatici e Consolari della nazione piu' favorita.
Art. 3
Articolo 3
Le Alte Parti Contraenti, convinte che la migliore conoscenza
reciproca e' l'elemento essenziale e necessario per la comprensione fra i popoli, convengono di adoperarsi a sviluppare le relazioni culturali fra i due Paesi.
In tale spirito Esse s'impegnano a studiare tutte lo misure da
prendersi allo scopo di facilitare gli scambi reciproci nei vari campi della cultura, della scienza e dell'arte.
Art. 4
Articolo 4
Le Alte Parti Contraenti convengono di sottomettere ad una
procedura di regolamento pacifico, nelle condizioni che saranno fissate da una convenzione speciale, ogni vertenza, di qualsiasi natura essa sia, che sorgesse fra di Esse e che non avesse potuto essere risolta per via diplomatica.
Art. 5
Articolo 5
Il presente Trattato sara' ratificato dagli organi legislativi
delle Alte Parti Contraenti ed entrera' in vigore dopo trenta giorni dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Teheran.
Art. 6
Articolo 6
Il presente Trattato e' redatto in duplice esemplare in italiano, persiano e francese. In caso di vertenza il testo francese fara' fede.
In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Trattato ed ivi apposto i loro sigilli.
Fatto a Teheran, il 24 settembre 1950 corrispondente al 2 mehr
dell'anno 1329.
A. ROSSI LONGHI MOHSEN RAIS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Traité
Traite' d'amitie' entre l'Italie et l'Iran
Parte di provvedimento in formato grafico