074U0722
074U0722
Convention ALLEGATO CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 16 luglio 1974 n. 722)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali con annesso, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, e l'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 31 della convenzione e all'articolo VI dell'atto addizionale.
Art. 3
Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria e secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell'articolo 4 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui al precedente articolo 1.
Art. 4
Il decreto di cui all'articolo precedente dovra' rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'applicabilita' alle invenzioni concernenti le nuove varieta' vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere applicazioni agricole o industriali delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 , e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della convenzione;
b) la possibilita' per diritti esclusivi conferiti al costitutore della varieta' vegetale, oggetto di brevetto, di essere fatti valere unicamente nei confronti del materiale di propagazione e di riproduzione della varieta' brevettata, fatta eccezione per le novita' vegetali destinate prevalentemente ad uso ornamentale per le quali i diritti esclusivi potranno essere esercitati anche sulle novita' vegetali stesse;
c) la determinazione dei requisiti e delle condizioni di brevettabilita' delle nuove varieta' vegetali la quale non dovra' estendersi ai processi essenzialmente biologici per la costituzione delle varieta' stesse;
d) la non applicabilita' ai brevetti per ritrovati vegetali dell' articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ;
e) la determinazione dei generi e specie vegetali che, sin dall'entrata in vigore della convenzione, potranno beneficiare della protezione, dando facolta' al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di estendere successivamente, mediante decreto da emanare di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, la protezione ad altri generi e specie;
f) l'obbligo da parte del costitutore di attribuire alla varieta' vegetale da brevettare, una particolare denominazione;
g) la regolamentazione delle interferenze fra l'uso di tale denominazione e i diritti derivanti da marchi d'impresa dei quali sia eventualmente titolare il costitutore per la stessa varieta' vegetale e per varieta' similari;
h) la determinazione delle procedure alle quali lo Ufficio centrale brevetti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno attenersi per l'esame delle domande di brevetto per ritrovati vegetali, al fine di accertare se sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione del brevetto richiesto;
i) la determinazione delle modalita' con le quali saranno messe a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio centrale brevetti le domande di brevetto per ritrovati vegetali e gli allegati relativi per consentire ai terzi interessati di presentare eventuali osservazioni in merito;
l) la determinazione della durata del brevetto in trenta anni per le piante a fusto legnoso, e in quindici anni per tutte le altre specie e decorrenza della durata stessa dalla data di concessione del brevetto, fermo restando che gli effetti giuridici dello stesso risaliranno alla data di deposito della domanda;
m) la determinazione delle cause di nullita' e di decadenza dei brevetti per ritrovati vegetali;
n) l'applicabilita' delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849 , qualora il materiale di propagazione e di moltiplicazione non venga messo in commercio o comunque a disposizione degli utenti in misura adeguata ai bisogni del Paese e istituzione di licenze obbligatorie speciali per l'uso non esclusivo delle varieta' vegetali brevettate utilizzabili in vista di necessita' dell'alimentazione umana o del bestiame, nonche' di usi terapeutici o della produzione di medicinali, a condizione che sia corrisposto un equo compenso al titolare del brevetto;
o) la facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli accertamenti necessari, dell'opera di istituti di sperimentazione agraria e forestale e di istituti universitari.
Art. 5
Il decreto di cui al precedente articolo 3 dovra' altresi' stabilire:
a) le, aggiunte di apportare al n. 136 della tabella, allegato A, al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni, al fine di introdurre una tassa di esame di L. 100.000 per le domande di brevetto per varieta' vegetali, nonche' una tassa di domanda di L. 60.000 e una tassa di concessione di L. 200.000 per le licenze obbligatorie speciali;
b) le spese necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative concernenti la tutela dei ritrovati vegetali, spese alle quali si dovra' provvedere con le entrate derivanti dalle tasse previste alla lettera a) del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque setti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 luglio 1974 LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - TANASSI - BISAGLIA - DE MITA - GIOLITTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
ALLEGATO
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TESTO ITALIANO UFFICIALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE
(Firmata a Parigi il 2 dicembre 1961)
Gli Stati contraenti,
Consapevoli dell'importanza assunta dalla protezione delle nuove
piante, tanto per lo sviluppo dell'agricoltura sul loro territorio, quanto per la tutela degli interessi dei costitutori;
Coscienti dei problemi particolari posti dal riconoscimento e dalla
tutela del diritto del creatore in questo campo e segnatamente dalle limitazioni che le esigenze dell'interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un siffatto diritto;
Considerando che sarebbe assai auspicabile che questi problemi, cui
numerosi Stati accordano un'importanza legittima, siano risolti da ciascuno di essi conformemente a principi uniformi e ben definiti;
Desiderosi di attuare su detti principi un accordo che possa essere
condiviso da altri Stati aventi gli stessi interessi;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
(Scopo della convenzione; Costituzione di una Unione; Sede dell'Unione)(1)
(1) La presente convenzione persegue lo scopo di riconoscere e di assicurare al costitutore di una nuovi varieta' vegetale, oppure al suo avente causa, un diritto di cui la materia e le modalita' d'esercizio sono definiti qui di seguito.
(2) Gli Stati partecipanti alla presente convenzione, denominati in
appresso "Stati dell'Unione", costituiscono fra di loro un'Unione per la protezione delle nuove piante.
(3) La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e' Ginevra.
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(1) I titoli d'articolo sono stati aggiunti per facilitare
la ricerca dei disposti; il testo firmato (francese) non
reca titoli.
Art. 2
Articolo 2
(Forme di protezione; Significato di "varieta'")
(1) Ciascuno Stato dell'Unione puo' riconoscere il diritto del
costitutore, previsto nella presente convenzione, mediante la concessione di un titolo di protezione particolare o di un brevetto.
Nondimeno, uno Stato dell'Unione, la cui legislazione nazionale ammette la protezione sotto queste due forme, deve prevedere soltanto
una di esse per il medesimo genere o la medesima specie botanica.
(2) Il termine varieta', giusta la presente convenzione, s'applica a qualsiasi cultivar, clone, linea, ceppo, ibrido, che puo' essere coltivato e che soddisfa le disposizioni dei comma c) e d) del
paragrafo (1) dell'articolo 6.
Art. 3
Articolo 3
(Trattamento nazionale)
(1) Le persone fisiche e giuridiche, aventi il loro domicilio o la loro sede in uno degli Stati dell'Unione, godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto concerne il riconoscimento e la protezione del diritto del costitutore, del trattamento che le leggi rispettive di questi Stati accordano o accorderanno successivamente ai loro cittadini, senza pregiudicare i diritti specialmente previsti dalla presente convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalita' imposte ai loro cittadini.
(2) I cittadini degli Stati dell'Unione, che non hanno domicilio
ne' sede in uno di questi Stati, godono degli stessi diritti, con riserva dell'adempimento degli obblighi che possono loro essere imposti per consentire l'esame delle nuove varieta' che essi avrebbero ottenute e il controllo della loro moltiplicazione.
Art. 4
Articolo 4
(Generi e specie botanici che devono essere protetti;
Possibilita' di applicazione degli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale)
(1) La presente convenzione si applica a tutti i generi e specie
botanici.
(2) Gli Stati dell'Unione si obbligano a prendere ogni
provvedimento necessario per applicare progressivamente le disposizioni della presente convenzione al maggior numero di generi e specie botanici.
(3) Al momento dell'entrata in vigore della convenzione sul proprio
territorio, ciascuno Stato dell'Unione applica le disposizioni convenzionali ad almeno cinque generi figuranti nell'elenco allegato alla convenzione.
Esso si obbliga inoltre ad applicare le disposizioni suindicate ad altri generi dell'elenco, nei termini seguenti a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione sul suo territorio:
a) nel termine di tre anni, ad almeno due generi;
b) nel termine di sei anni, ad almeno quattro generi;
c) nel termine di otto anni, a tutti i generi figuranti
nell'elenco.
(4) Per i generi e le specie che non figurano nello elenco, gli
Stati dell'Unione che proteggono uno di questi generi o specie sono autorizzati, sia a limitare il godimento di siffatta protezione ai cittadini degli Stati dell'Unione che proteggono questo genere o specie come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di tali Stati, sia ad estendere il godimento di questa protezione ai cittadini di altri Stati dell'Unione o degli Stati membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati.
(5) Ciascuno Stato dell'Unione puo', al momento della firma della presente convenzione o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che, per quanto concerne la protezione delle nuove piante, applichera' gli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Art. 5
Articolo 5
(Diritti protetti; Scopo della protezione)
(1) Il diritto accordato al costitutore di una nuova varieta' o al suo avente causa ha per effetto l'obbligo di sottoporre previamente alla sua autorizzazione la produzione, ai fini di smercio commerciale, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa come tale di questa nuova varieta', come anche la messa in vendita e la commercializzazione di siffatto materiale. Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del costitutore si estende alle piante d'ornamento o a parti di esse, normalmente commercializzate a scopi diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui fossero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante d'ornamento o di fiori recisi.
(2) Il costitutore o il suo avente causa puo' subordinare
l'autorizzazione a condizioni che egli definisce.
(3) L'autorizzazione del costitutore o del suo avente causa non e' necessaria per l'impiego della nuova varieta' come materiale d'origine per la creazione d'altre nuove varieta', ne' per la commercializzazione di queste ultime. Per contro, l'autorizzazione e' necessaria qualora l'impiego reiterato della nuova varieta' sia necessario per la produzione commerciale di un'altra varieta'.
(4) Ciascuno Stato dell'Unione puo', sia nella propria
legislazione, sia in accordi particolari secondo l'articolo 29, accordare ai costitutori, per taluni generi e specie botanici, un diritto piu' esteso di quello definito nel paragrafo (1) del presente articolo e, in particolare, estensibile sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell'Unione che accorda un siffatto diritto ha la facolta' di limitarne il godimento ai cittadini degli Stati dell'Unione che accordano un diritto identico come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati.
Art. 6
Articolo 6
(Condizioni richieste per la protezione)
(1) Il costitutore di una nuova varieta' o il suo avente causa
fruisce della protezione prevista nella presente convenzione qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) Indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della
varieta' iniziale da cui procede, la nuova varieta' deve presentare una o piu' caratteristiche importanti che consentano di distinguerla nettamente da qualsiasi altra varieta' l'esistenza della quale, al momento in cui e' chiesta la protezione, e' notoria. Questa notorieta' puo' essere stabilita da differenti fatti, come: coltivazione o commercializzazione gia' in corso, iscrizione in un registro ufficiale di varieta' eseguita o in corso d'esecuzione, presenza in una collezione di riferimento o esatta descrizione in una pubblicazione.
Le caratteristiche che consentono di definire e di distinguere una nuova varieta' possono essere di natura morfologica o fisiologica. In tutti i casi, esse devono poter essere descritte e riconosciute con esattezza.
b) Il fatto che una varieta' abbia figurato in esperimenti, sia
stata presentata all'iscrizione o iscritta in un registro ufficiale, non puo' essere opposto al costitutore di questa varieta' o al suo avente causa.
Al momento in cui e' chiesta la protezione in uno Stato
dell'Unione, la nuova varieta' non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, sul territorio di questo Stato, ne', da piu' di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato.
c) La nuova varieta' dev'essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle peculiarita' della sua riproduzione sessuata o della sua moltiplicazione vegetativa.
d) La nuova varieta' dev'essere stabile nelle sue caratteristiche essenziali, in altri termini permanere conforme alla sua definizione, dopo ogni riproduzione o moltiplicazione oppure, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o di moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
e) La nuova varieta' deve ricevere una denominazione conforme alle disposizioni dell'articolo 13.
(2) La concessione della protezione d'una nuova varieta' non puo' essere subordinata a condizioni diverse da quelle suindicate, con riserva che il costitutore o il suo avente causa abbia soddisfatto le formalita' previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato, compreso il pagamento delle tasse.
Art. 7
Articolo 7
(Esame ufficiale della nuova varieta'; protezione provvisoria)
(1) La protezione e' accordata dopo un esame della nuova varieta' conformemente ai criteri definiti nello articolo 6. Detto esame dev'essere adeguato a ciascun genere o specie botanici, tenuto conto del suo sistema abituale di riproduzione o di moltiplicazione.
(2) Ai fini dell'esame, i servizi competenti di ciascuno Stato
possono esigere dal costitutore o dal suo avente causa qualsiasi informazione, documento, fittone o semente necessari.
(3) Durante il periodo compreso fra il deposito della domanda di
protezione di una nuova varieta' e la decisione che la concerne, qualsiasi Stato dell'Unione puo' prendere provvedimenti destinati a tutelare il costitutore o il suo avente causa da ogni abuso da parte di terzi.
Art. 8
Articolo 8
(Durata della protezione)
(1) Il diritto conferito al costitutore di una nuova varieta' o al suo avente causa e' accordato per una durata limitata. Quest'ultima non puo' essere inferiore a quindici anni. Per le piante come la vite, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali e le piante ornamentali, la durata minima e' di diciotto anni.
(2) La durata della protezione in uno Stato dell'Unione s'intende a
decorrere dalla data della concessione del titolo di protezione.
(3) Ciascuno Stato dell'Unione e' autorizzato a stabilire periodi di protezione piu' lunghi di quelli suindicati e a fissare durate diverse per talune categorie di vegetali, allo scopo di tener conto, in particolare, delle esigenze del regolamento sulla produzione e sul commercio delle sementi e dei fittoni.
Art. 9
Articolo 9
(Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti)
Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al costitutore o al suo avente causa puo' essere limitato soltanto per motivi d'interesse pubblico.
Se questa limitazione avviene allo scopo d'assicurare la diffusione
di nuove varieta', lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie affinche' il costitutore o il suo avente causa riceva una equa rimunerazione.
Art. 10
Articolo 10
(Annullamento e privazione dei diritti protetti)
(1) Il diritto del costitutore e' dichiarato nullo, in conformita' delle disposizioni della legislazione nazionale di ciascuno Stato dell'Unione, ove risulti che le condizioni stabilite nei comma a) e b) del paragrafo (1) dell'articolo 6 non erano effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione.
(2) E' spodestato del suo diritto il costitutore o il suo avente
causa che non sia in grado di presentare all'autorita' competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permetta d'ottenere una nuova varieta' avente le caratteristiche morfologiche e fisiologiche definite al momento della sua approvazione.
(3) Il costitutore o il suo avente causa puo' essere spodestato del
suo diritto:
a) se non presenta all'autorita' competente, entro un termine
prescritto e dopo avvertimento, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni giudicati necessari per il controllo della nuova varieta', o se non permette la verifica delle misure prese per la conservazione della varieta';
b) se non ha pagato, entro i termini prescritti, le tasse
eventualmente dovute per il mantenimento in vigore dei suoi diritti. (4) Il diritto del costitutore non puo' essere annullato e il
costitutore o il suo avente causa non puo' essere spodestato del suo diritto per motivi diversi da quelli indicati nel presente articolo.
Art. 11
Articolo 11
(Libera scelta dello Stato membro per il deposito della prima
domanda di protezione; Deposito in altri Stati membri;
Indipendenza di protezione nei diversi Stati membri).
(1) Il costitutore o il suo avente causa ha la facolta' di
scegliere lo Stato dell'Unione nel quale chiede, per la prima volta, la protezione del suo diritto su una nuova varieta'.
(2) Il costitutore o il suo avente causa puo' chiedere ad altri
Stati dell'Unione la protezione del suo diritto senza attendere che un altro titolo di protezione gli sia stato concesso dallo Stato dell'Unione nel quale e' stata fatta la prima domanda.
(3) La protezione chiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche, cui si applica la presente convenzione, e' indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa nuova varieta' in altri Stati appartenenti o non appartenenti all'Unione.
Art. 12
Articolo 12
(Diritto di priorita)
(1) Il costitutore o il suo avente causa, il quale ha regolarmente depositato una domanda per ottenere la protezione di una nuova varieta' in uno Stato dell'Unione, gode, per eseguire il deposito in altri Stati della Unione, di un diritto di priorita' sino al termine di dodici mesi. Questo termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non e' compreso nel termine.
(2) Per fruire delle disposizioni del paragrafo precedente, il
nuovo deposito deve comprendere una richiesta di protezione della varieta', la rivendicazione della priorita' della prima domanda e, nel termine di tre mesi, una copia dei documenti costituenti siffatta domanda, copia certificata conforme dall'amministrazione che l'ha ricevuta.
(3) Al costitutore o al suo avente causa e' concesso un termine di quattro anni, dopo la scadenza del termine di priorita', per fornire allo Stato dell'Unione, presso il quale e' stata depositata una domanda di protezione nelle condizioni previste al paragrafo (2), i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e dai regolamenti di questo Stato.
(4) Non possono essere opposti al deposito eseguito nelle
condizioni precedenti i fatti avvenuti durante il termine stabilito al paragrafo (1), come un altro deposito, la pubblicazione dell'oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Questi fatti non possono far nascere alcun diritto a favore di terzi, ne' alcun possesso personale.
Art. 13
Articolo 13
(Denominazione della nuova varieta)
(1) Una nuova varieta' dev'essere designata mediante una
denominazione.
(2) Questa denominazione deve permettere l'identificazione della
nuova varieta'; in particolare, essa non puo' essere composta da sole cifre.
La denominazione non deve poter indurre in errore o dar adito a
confusioni riguardo alle caratteristiche, al valore o all'identita' della nuova varieta' o all'identita' del costitutore. Essa deve, in particolare, essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designa, in qualsiasi Stato dell'Unione, varieta' preesistenti della stessa specie botanica o d'una specie vicina.
(3) Al costitutore o al suo avente causa non e' concesso di
depositare come denominazione di una nuova varieta' una designazione per la quale egli fruisce, in uno Stato dell'Unione, della protezione accordata ai marchi di fabbrica o di commercio, e che copre prodotti identici o analoghi secondo la legislazione sui marchi, ne' una designazione che possa dar adito a confusioni con questo marchio, salvo nel caso in cui egli si obblighi a rinunciare al suo diritto al marchio al momento in cui verra' eseguita la registrazione della denominazione della nuova varieta'.
Cio' nonostante, nel caso in cui il costitutore o il suo avente
causa procede al deposito della denominazione, questi non puo' piu', a decorrere dal momento in cui quest'ultima e' registrata, far valere diritti al marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suindicati.
(4) La denominazione della nuova varieta' e' depositata dal
costitutore o dal suo avente causa presso il servizio previsto nell'articolo 30. Ove risulti che questa denominazione non risponda alle esigenze dei paragrafi precedenti, il servizio nega la registrazione ed esige che il costitutore o il suo avente causa proponga, entro un termine prescritto, un'altra denominazione. La denominazione e' registrata simultaneamente alla concessione del titolo di protezione, conformemente alla disposizione dell'articolo 7.
(5) Una nuova varieta' puo' essere depositata negli Stati
dell'Unione soltanto con la medesima denominazione. Il servizio competente per la concessione del titolo di protezione in ciascuno Stato e' tenuto a registrare la denominazione cosi' depositata, a meno che esso accerti che tale denominazione non e' adatta nel detto Stato. In questo caso, esso puo' esigere che il costitutore o il suo avente causa proponga una traduzione della denominazione originaria o un'altra denominazione adatta.
(6) Quando la denominazione di una nuova varieta' e' depositata
presso il servizio competente di uno Stato dell'Unione, il servizio la comunica all'ufficio dell'Unione, previsto nell'articolo 15, il quale ne informa i servizi degli altri Stati dell'Unione. Gli Stati dell'Unione possono trasmettere, per il tramite del suddetto ufficio, le loro eventuali obiezioni allo Stato che ha fatto la comunicazione.
Il servizio competente di ciascuno Stato dell'Unione notifica ogni registrazione di denominazione di una nuova varieta' e ogni diniego di registrazione all'ufficio dell'Unione il quale ne informa i servizi competenti degli altri Stati dell'Unione. Le registrazioni sono parimenti notificate agli Stati membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale a cura dell'ufficio.
(7) Chiunque, in uno Stato dell'Unione, provvede alla messa in
vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa d'una nuova varieta', deve usare la denominazione di questa nuova varieta', anche dopo la scadenza della protezione di tale varieta', purche', conformemente alle disposizioni del paragrafo (10), a detta utilizzazione non si oppongano diritti anteriori.
(8) Dal giorno in cui un titolo di protezione e' stato concesso ad un costitutore o al suo avente causa in uno Stato dell'Unione:
a) la denominazione della nuova varieta' non puo', in nessuno
degli Stati dell'Unione, essere utilizzata come denominazione di un'altra varieta' della stessa specie botanica o d'una specie vicina;
b) la denominazione della nuova varieta' e' considerata come
designazione generica per questa varieta'. Di conseguenza, per una denominazione identica a quella della nuova varieta' o che possa dar adito a confusione con essa, nessuno, fatte salve le disposizioni del paragrafo (10), puo' chiederne la registrazione, ne' ottenere la protezione, a titolo di marchio di fabbrica o di commercio, per prodotti identici o simili, ai sensi della legislazione sui marchi, in uno Stato qualsiasi dell'Unione.
(9) Per lo stesso prodotto e' permesso aggiungere alla
denominazione della nuova varieta' un marchio di fabbrica o di commercio.
(10) Non sono pregiudicati i diritti precedenti di terzi, inerenti a segni distintivi dei loro prodotti o della loro azienda. Se, in virtu' di un diritto anteriore, l'impiego della denominazione di una nuova varieta' e' vietato a una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo (7), e' obbligata ad utilizzarlo, il servizio competente esige, ove occorra, che il costitutore o il suo avente causa proponga un'altra denominazione per la nuova varieta'.
Art. 14
Articolo 14
(Indipendenza della protezione dalle misure che regolano la produzione, il controllo e la commercializzazione)
(1) Il diritto riconosciuto al costitutore, secondo le disposizioni
della presente convenzione, e' indipendente dalle misure adottate in ciascuno Stato dell'Unione allo scopo di disciplinarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e dei fittoni.
(2) Nondimeno, queste ultime misure devono evitare, per quanto
possibile, di ostacolare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.
Art. 15
Articolo 15
(Organi dell'Unione)
Gli organi permanenti dell'Unione sono:
a) il consiglio;
b) il segretariato generale, denominato ufficio dell'Unione
internazionale per la protezione delle nuove piante. Questo ufficio e' posto sotto l'alta vigilanza della Confederazione svizzera.
Art. 16
Articolo 16
(Composizione del consiglio; Voto)
(1) Il consiglio e' composto dei rappresentanti degli Stati
dell'Unione. Ciascuno Stato dell'Unione nomina un rappresentante nel consiglio e un supplente.
(2) Rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da
assistenti o consulenti.
(3) Ciascuno Stato dell'Unione dispone di un voto nel consiglio.
Art. 17
Articolo 17
(Osservatori nelle riunioni del consiglio)
(1) Gli Stati firmatari della presente convenzione, che non l'hanno
ancora ratificata, sono invitati come osservatori alle riunioni del consiglio. I loro rappresentanti hanno voto consultivo.
(2) A dette riunioni possono parimenti essere invitati altri
osservatori o esperti.
Art. 18
Articolo 18
(Presidente e vicepresidente del consiglio)
(1) Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un primo vicepresidente. Esso puo' eleggere altri vicepresidenti. Il primo vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento.
(2) La durata del mandato presidenziale e' di tre anni.
Art. 19
Articolo 19
(Riunioni del consiglio)
(1) Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente.
(2) Esso tiene una sessione ordinaria una volta l'anno. Inoltre, il
presidente puo' riunire il consiglio di propria iniziativa; esso deve pero' riunirlo nel termine di tre mesi quando un terzo almeno degli Stati dell'Unione lo richieda.
Art. 20
Articolo 20
(Norme di procedura del consiglio; Regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione)
(1) Il consiglio stabilisce il suo regolamento interno.
(2) Il consiglio stabilisce il regolamento amministrativo e
finanziario dell'Unione, dopo aver sentito il Governo della Confederazione svizzera. Il Governo della Confederazione svizzera ne assicura l'esecuzione.
(3) Questi regolamenti e le loro modificazioni eventuali devono
essere adottati alla maggioranza dei tre quarti degli Stati dell'Unione.
Art. 21
Articolo 21
(Compiti del consiglio)
I compiti del consiglio sono i seguenti:
a) studiare i provvedimenti atti ad assicurare la tutela e a
favorire lo sviluppo dell'Unione;
b) esaminare il rapporto annuo d'attivita' dell'Unione e
stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
c) dare al segretario generale, le cui attribuzioni sono
stabilite nell'articolo 23, tutte le direttive necessarie, comprese quelle concernenti i collegamenti con i servizi nazionali;
d) esaminare ed approvare il bilancio di previsione dell'Unione e
stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ciascuno Stato membro;
e) esaminare ed approvare i conti presentati dal segretario
generale;
f) stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste in detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;
g) presentare al Governo della Confederazione svizzera le
proposte concernenti le nomine del segretario generale e dei funzionari superiori;
h) prendere, in generale, ogni decisione intesa al buon
funzionamento dell'Unione.
Art. 22
Articolo 22
(Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio)
Le decisioni del consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei
membri presenti, salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul bilancio di previsione e la determinazione dei contributi di ciascuno Stato. Nei due ultimi casi, la maggioranza richiesta e' quella dei tre quarti dei membri presenti.
Art. 23
Articolo 23
(Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilita' del segretario generale; Nomina del personale superiore)
(1) L'ufficio dell'Unione e' incaricato dello svolgimento dei
compiti affidatigli dal consiglio. Esso e' diretto dal segretario generale.
(2) Il segretario generale risponde davanti al consiglio; assicura l'esecuzione delle decisioni del consiglio.
Egli presenta il bilancio di previsione al consiglio per
approvazione e ne assicura l'esecuzione.
Egli rende conto annualmente al consiglio della gestione del
bilancio e presenta al consiglio stesso un rapporto sull'attivita' e sulla situazione finanziaria dell'Unione.
(3) Il segretario generale e i funzionari superiori sono nominati, su proposta del consiglio, dal Governo della Confederazione svizzera, che stabilisce le condizioni della loro assunzione.
Lo statuto e la rimunerazione del personale degli altri quadri
dell'ufficio dell'Unione sono stabiliti nel regolamento amministrativo e finanziario.
Art. 24
Articolo 24
(Funzione di controllo del Governo svizzero)
Il Governo della Confederazione svizzera controlla le spese
dell'ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove piante come anche i conti di quest'ultimo. Esso presenta al consiglio un rapporto annuo sul suo compito di controllo.
Art. 25
Articolo 25
(Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI)
Le modalita' della cooperazione tecnica e amministrativa
dell'Unione per la protezione delle nuove piante e delle Unioni amministrate dagli uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' industriale, letteraria e artistica saranno stabilite in un regolamento predisposto dal Governo della Confederazione svizzera d'intesa con le Unioni interessate.
Art. 26
Articolo 26
(Finanze)
(1) Le spese dell'Unione sono coperte mediante:
a) i contributi annui degli Stati dell'Unione;
b) la rimunerazione di prestazioni di servizi;
c) introiti diversi.
(2) Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli
Stati dell'Unione sono ripartiti in tre classi:
1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cinque unita'
2ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tre unita'
3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . una unita'
Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionalmente al numero
d'unita' della classe cui appartiene.
(3) Il valore dell'unita' di partecipazione e' ottenuto dividendo, per l'esercizio finanziario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati per il numero totale delle unita'.
(4) Ciascuno Stato dell'Unione indica, al momento della sua
accessione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell'Unione puo' dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un'altra classe.
Questa dichiarazione deve avvenire almeno sei mesi prima della fine
dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.
Art. 27
Articolo 27
(Revisione della convenzione)
(1) La presente convenzione e' sottoposta a revisioni periodiche
allo scopo di inserirvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.
(2) A tale scopo hanno luogo conferenze ogni cinque anni, a meno
che il consiglio, alla maggioranza dei cinque sesti dei membri presenti, non giudichi che una siffatta conferenza debba essere anticipata o posticipata.
(3) Le deliberazioni della conferenza sono valide solo se e'
rappresentata almeno la meta' degli Stati membri dell'Unione.
Per essere approvato, il testo riveduto della convenzione deve
raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati membri dell'Unione, rappresentati alla conferenza.
(4) Il testo riveduto entra in vigore - riguardo agli Stati
dell'Unione che l'hanno ratificato - quando e' stato ratificato dai cinque sesti degli Stati dell'Unione.
L'entrata in vigore ha luogo trenta giorni dopo il deposito
dell'ultimo strumento di ratifica. Tuttavia, se la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione, rappresentati nella conferenza, giudica che il testo riveduto contenga emendamenti di natura tale da escludere, per gli Stati dell'Unione, che non ratificherebbero detto testo, la possibilita' di permanere vincolati al testo precedente riguardo agli altri Stati dell'Unione, l'entrata in vigore del testo riveduto avviene due anni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica. In siffatto caso, il testo precedente cessa, da detta entrata in vigore, di vincolare gli Stati che hanno ratificato il testo riveduto.
Art. 28
Articolo 28
(Lingue dell'ufficio e del consiglio)
(1) L'ufficio dell'Unione usa, nello svolgimento dei suoi compiti, le lingue francese, tedesca e inglese.
(2) Le riunioni del consiglio come anche le conferenze di revisione
si tengono in queste tre lingue.
(3) Alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti, il
consiglio puo' decidere, se necessario, l'impiego di altre lingue.
Art. 29
Articolo 29
(Accordi particolari per la proiezione delle nuove piante)
Gli Stati dell'Unione si riservano la facolta' di concludere fra di
essi accordi particolari per la protezione delle nuove piante, nella misura in cui detti accordi non siano contrari alle disposizioni della presente convenzione.
Gli Stati dell'Unione che non sono parte di siffatti accordi
possono aderirvi su richiesta.
Art. 30
Articolo 30
(Applicazione della convenzione sul piano nazionale;
Accordi particolari per l'impiego in comune di servizi di esame). (1) Ciascuno Stato dell'Unione si obbliga a prendere ogni
necessario provvedimento per l'applicazione della presente convenzione.
In particolare esso si obbliga:
a) ad assicurare ai cittadini degli altri Stati dell'Unione i
ricorsi legali appropriati che permettono loro di tutelare efficacemente i diritti previsti dalla presente convenzione;
b) a istituire un servizio speciale di protezione delle nuove
piante oppure a incaricare di detta protezione un servizio gia' esistente;
c) ad assicurare la comunicazione al pubblico delle informazioni concernenti questa protezione e, come minimo, la pubblicazione periodica dell'elenco dei titoli concessi.
(2) Possono parimenti essere conclusi tra gli Stati dell'Unione
accordi particolari intesi all'eventuale impiego in comune di servizi incaricati di provvedere allo esame delle nuove varieta', previsto nell'articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e dei documenti di riferimento necessari.
(3) Resta inteso che al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, ciascuno Stato deve essere in grado, conformemente alla sua legislazione interna, di applicare le disposizioni della presente convenzione.
Art. 31
Articolo 31
(Firma e ratifica; Entrata in vigore)
(1) La presente convenzione e' aperta, fino al due dicembre
millenovecentosessantadue, alla firma degli Stati rappresentati alla conferenza di Parigi per la protezione delle nuove piante.
(2) La presente convenzione e' sottoposta a ratifica;
gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica francese, che notifica il deposito agli Stati firmatari. (3) Non appena sara' ratificata da tre Stati almeno, la convenzione
entra in vigore tra questi Stati trenta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica.
Riguardo a ciascuno degli Stati che la ratificheranno
successivamente, la convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica.
Art. 32
Articolo 32
(Adesione; Entrata in vigore)
(1) La presente convenzione e' aperta all'adesione degli Stati non firmatari alle condizioni previste nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo.
(2) Le domande di adesione sono presentate al Governo della
Confederazione svizzera, che le notifica agli Stati dell'Unione.
(3) Le domande di adesione sono esaminate dal consiglio, tenuto
conto particolarmente delle disposizioni dell'articolo 30.
Tenuto conto della natura della decisione da prendere e in deroga alla norma osservata per le conferenze di revisione, l'adesione di uno Stato non firmatario risulta acquisita se la sua domanda e' accettata alla maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti.
Al momento del voto, i tre quarti degli Stati dell'Unione devono
essere rappresentati.
(4) In caso di decisione favorevole, lo strumento di adesione e'
depositato presso il Governo della Confederazione svizzera, il quale notifica il deposito agli Stati dell'Unione.
L'adesione prende effetto trenta giorni dopo il deposito di questo strumento.
Art. 33
Articolo 33
(Comunicazione dell'elenco dei generi e delle specie botanici proteggibili)
(1) Al momento della ratifica della convenzione da parte di uno
Stato firmatario, o al momento della presentazione della domanda di adesione di uno Stato non firmatario, ciascuno Stato indica, nel primo caso al Governo della Repubblica francese e, nel secondo caso, al Governo della Confederazione svizzera, l'elenco dei generi e delle specie per cui si obbliga ad applicare le disposizioni della convenzione alle condizioni previste all'articolo 4. Esso precisa inoltre, nel caso di generi o specie di cui al paragrafo (4) di detto articolo, se intende prevalersi della facolta' di limitazione ammessa da questa disposizione.
(2) Ciascuno Stato dell'Unione che decida successivamente
d'applicare le disposizioni della convenzione ad altri generi o specie, trasmette le stesse indicazioni di quelle previste nel paragrafo (1) del presente articolo al Governo della Confederazione svizzera e all'ufficio dell'Unione, almeno trenta giorni innanzi l'applicazione della sua decisione.
(3) Il Governo della Repubblica francese oppure, se del caso, il
Governo della Confederazione svizzera trasmette immediatamente a tutti gli Stati dell'Unione le indicazioni previste nei paragrafi (1) e (2) del presente articolo.
Art. 34
Articolo 34
(Territori)
(1) Ogni Stato dell'Unione dichiara, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, se la convenzione e' applicabile all'insieme oppure a una parte dei suoi territori o a uno, a parecchi o all'insieme degli Stati o territori per i quali e' abilitato a stipulare.
Successivamente esso puo', in qualsiasi momento e in virtu' di una notifica al Governo della Confederazione svizzera, completare questa dichiarazione. La notifica ha effetto trenta giorni dopo la ricezione da parte di quest'ultimo Governo.
(2) Il Governo che ha ricevuto le dichiarazioni e le notifiche
menzionate nel paragrafo (1) del presente articolo ne informa gli altri Stati dell'Unione.
Art. 35
Articolo 35
(Limitazione delle condizioni per la qualifica di novita)
Nonostante le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato dell'Unione,
senza che sorga un obbligo per gli altri Stati dell'Unione, ha la facolta' di limitare le condizioni richieste per la qualifica di novita' previste nell'articolo suddetto, per quanto concerne le varieta' di recente creazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione rispetto a detto Stato.
Art. 36
Articolo 36
(Nome transitorie concernenti la denominazione della varieta' e il marchio di commercio)
(1) Il costitutore di una nuova varieta' protetta in uno Stato
oppure il suo avente causa che, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione per uno Stato dell'Unione, beneficia in detto Stato della protezione della denominazione di questa varieta' come marchio di fabbrica o di commercio per prodotti identici o simili, ai sensi della legislazione sui marchi, puo' sia rinunciare alla protezione come marchio di fabbrica o di commercio, sia depositare una nuova denominazione per la varieta' invece della denominazione precedente. Se, entro un termine di sei mesi, una nuova denominazione non e' stata depositata, il costitutore o il suo avente causa non puo' piu' far valere diritti sul marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suddetti.
(2) Se per la varieta' e' registrata una nuova denominazione, il
costitutore o il suo avente causa puo' vietare l'impiego della denominazione anteriore alle persone che, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, erano tenute ad utilizzare la precedente denominazione, soltanto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione della registrazione della nuova denominazione.
Art. 37
Articolo 37
(Prescrizione di diritti preesistenti)
La presente convenzione non pregiudica i diritti acquisiti, sia in virtu' di legislazioni nazionali degli Stati dell'Unione, sia in virtu' di accordi conclusi fra gli Stati.
Art. 38
Articolo 38
(Composizione di vertenze)
(1) Qualsiasi vertenza sorta fra due o piu' Stati dell'Unione,
concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non e' stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, a domanda di uno degli Stati interessati, al consiglio il quale s'adopera ad ottenere un accordo fra detti Stati.
(2) Se un siffatto accordo non e' realizzato entro il termine di
sei mesi a decorrere dal momento in cui la vertenza e' stata sottoposta al consiglio, quest'ultima e' deferita a un tribunale arbitrale, a semplice domanda di uno degli Stati interessati.
(3) Il tribunale e' composto di tre arbitri.
Nel caso in cui due Stati siano parti della vertenza, ciascun Stato
designa un arbitro.
Nel caso in cui piu' di due Stati siano parti della vertenza, due degli arbitri sono designati di comune accordo dagli Stati interessati.
Se gli Stati interessati non hanno designato gli arbitri entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda di costituzione del tribunale e' stata loro notificata dall'ufficio dell'Unione, ciascuno degli Stati interessati puo' chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di provvedere alle necessarie designazioni.
Il terzo arbitro e' designato in ogni caso dal Presidente della
Corte internazionale di giustizia.
Se il Presidente e' cittadino di uno degli Stati litigiosi, il
vicepresidente provvede alle designazioni suddette, a meno che non sia egli stesso cittadino di uno degli Stati parte della vertenza. In quest'ultimo caso, spetta al membro della Corte che non e' cittadino di uno degli Stati parte della vertenza e che e' stato scelto dal Presidente di provvedere alle designazioni necessarie.
(4) La decisione arbitrale e' definitiva e coercitiva per gli Stati
interessati.
(5) Il tribunale stabilisce la sua procedura, a meno che gli Stati interessati dispongano altrimenti.
(6) Ciascuno Stato parte della vertenza assume le spese della
propria rappresentanza dinanzi al tribunale arbitrale; le altre spese sono imputate, in arti uguali, a ciascuno degli Stati.
Art. 39
Articolo 39
(Riserve)
Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, non
dev'essere espressa riserva alcuna.
Art. 40
Articolo 40
(Durata e denuncia della convenzione; Cessazione dell'applicazione della convenzione a taluni territori)
(1) La presente convenzione e' conclusa per una durata illimitata. (2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27 paragrafo (4), se uno Stato dell'Unione denuncia la convenzione, la denuncia ha effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui essa e' stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera agli altri Stati dell'Unione.
(3) Qualsiasi Stato dell'Unione puo', in ogni momento, dichiarare che la convenzione cessa d'essere applicabile a taluni dei suoi territori o degli Stati o territori per i quali ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 34. Questa dichiarazione ha effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui essa e' stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera agli altri Stati dell'Unione.
(4) Le denunce e le dichiarazioni non pregiudicano i diritti
acquisiti, nel quadro della presente convenzione, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nei paragrafi (2) e (3) del presente articolo.
Art. 41
Articolo 41
(Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzione)
(1) La presente convenzione e' redatta in un esemplare in lingua
francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese.
(2) Una copia certificata conforme e' trasmessa da questo Governo a
ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.
(3) Saranno predisposte traduzioni ufficiali della presente
convenzione nelle lingue inglese, italiana, olandese, spagnola, tedesca.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver
presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.
FATTA a Parigi, il due dicembre millenovecentosessantuno.
Per la Repubblica federale di Germania:
G. v. HAEFTEN
Joseph MURMANN
Hans SCHADE
Per il Belgio:
A. BAYOT
Per la Francia:
Henri FERRU
Per l'Italia:
Nella mia qualita' di plenipotenziario dichiaro che il Governo
della Repubblica italiana, prevalendosi della facolta' conferita dal paragrafo (5) dell'articolo 4 della presente convenzione, decide di applicare, per quanto concerne la protezione delle nuove piante; gli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
TALAMO
Per i Paesi Bassi:
F. E. NIJDAM
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:
Pierson DIXON - 26 novembre 1962
Per la Danimarca:
All'atto di firmare la presente convenzione, dichiaro che la mia
firma non vincola la Groenlandia ne' le Isole Feroe'.
E. BARTELS - 26 novembre 1962
Per la Svizzera:
Agostino SOLDATI - 30 novembre 1962
Convenzione-Allegato
ALLEGATO
LISTA PREVISTA ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO (3)
Specie da proteggere in ciascun genere
1 - Frumento - Triticum aestivum L. ssp. vulgare
(Vill, Hlost) Mac Kay
Triticum durum Desf
2 - Orzo - Hordeum vulgare L. s. lat.
3 - Avena - Avena sativa L.
o Riz Avena byzantina C. Koch
- Oryza sativa L.
4 - Granoturco - Zea mays L.
5 - Patate - Solanum tuberosum L.
6 - Piselli - Pisum sativum L.
7 - Fagiuoli - Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus coccineus L.
8 - Erba medica - Medicago sativa L.
Medicago varia Martyn
9 - Trifoglio - Trifolium pratense L.
10 - Loglio - Lolium sp.
11 - Lattuga - Lactuca sativa L.
12 - Melo - Malis domestica Borkh
13 - Rosa - Rosa hort
o Garofano Dianthus caryophyllus L.
Se la scelta riguarda due generi opzionali (numeri 3 o 13
suindicati), questi contano per un solo genere.
Convenzione-Raccomandazione
RACCOMANDAZIONE
La conferenza,
Considerando gli articoli 7 e 30 della convenzione;
Considerando che l'esame preliminare delle nuove piante
costituira', dai punti di vista tecnico e finanziario, per i singoli Stati dell'Unione un compito gravoso che e' possibile ed auspicabile alleggerire con l'organizzazione dell'esame preliminare su una base internazionale;
Considerando che questa cooperazione internazionale permettera'
l'estensione dell'Unione ad un maggior numero di Stati e ad un maggior numero di generi e specie botanici;
Raccomanda ai Paesi rappresentati alla conferenza di procedere,
appena possibile, agli studi necessari per la realizzazione dell'esame preliminare sul piano internazionale e per la conclusione degli accordi di cui all'articolo 30 della convenzione.
Convenzione-Dichiarazione
DICHIARAZIONE
Gli Stati firmatari dichiarano aver l'intenzione congiunta di
estendere le disposizioni della convenzione, appena essa sia entrata in vigore, ad almeno quindici generi il cui elenco sara' stabilito di comune accordo tra loro.
Per la Repubblica federale di Germania:
G. v. HAEFTEN Joseph MURMANN Hans SCHADE
Per la Francia:
Henri FERRU
Per i Paesi Bassi:
F. E. NIJDAM
Art. I
ATTO ADDIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 1972 CHE MODIFICA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE.
(1)
Gli Stati contraenti,
Considerato che, vista l'esperienza acquisita dopo l'entrata in
vigore della convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante del 2 dicembre 1961, il sistema di contribuzione degli Stati dell'Unione previsto in detta convenzione non consente una sufficiente differenziazione tra gli Stati dell'Unione per quanto concerne la quota di ciascuno di essi nei contributi totali,
Considerando inoltre che e' auspicabile modificare le disposizioni di questa convenzione concernenti, da un lato, i contributi degli Stati dell'Unione e, dall'altro, il diritto di voto nel caso di ritardo del pagamento di questi contributi,
Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 27 di detta
convenzione, Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
[Versione modificata dell'articolo 22 della convenzione (Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio)]
(2)
L'articolo 22 della convenzione internazionale per la protezione
delle nuove piante, del 2 dicembre 1961, denominata in appresso "Convenzione", e' sostituito dal testo seguente:
"Le decisioni del consiglio sono prese alla maggioranza semplice
dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul bilancio di previsione, la determinazione dei contributi di ciascuno Stato dell'Unione, la facolta' prevista nel paragrafo (5) dell'articolo 26, concernente il pagamento della meta' del contributo corrispondente alla classe V e per qualsiasi decisione relativa al diritto di voto secondo il paragrafo (6) dell'articolo 26. In questi quattro ultimi casi, la maggioranza richiesta e' quella dei tre quarti dei membri presenti".
Art. II
Articolo II
[Versione modificata dell'articolo 26 della convenzione (Finanze)]
L'articolo 26 della convenzione e' sostituito dal testo seguente:
"(1) Le spese dell'Unione sono coperte mediante:
a) i contributi annui degli Stati dell'Unione;
b) la rimunerazione di prestazioni di servizi;
c) introiti diversi.
(2) Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli
Stati dell'Unione sono ripartiti in cinque classi:
classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 unita' classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 unita' classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unita' classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 unita' classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unita'
Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionatamente al
numero d'unita' della classe cui appartiene.
(3) Il valore dell'unita' di partecipazione e' ottenuto dividendo, per l'esercizio finanziario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati dell'Unione per il numero totale delle unita'.
(4) Ciascuno degli Stati dell'Unione indica, al momento della sua accessione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell'Unione puo' dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un'altra classe.
Questa dichiarazione deve essere presentata al segretario generale dell'Unione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.
(5) A richiesta di uno Stato dell'Unione o di uno Stato che
presenta una domanda di adesione alla convenzione secondo l'articolo 22 ed esprime il desiderio d'essere assegnato alla classe V, il consiglio puo' decidere, allo scopo di tener conto di circostanze eccezionali, d'autorizzare questo Stato a pagare soltanto la meta' del contributo corrispondente alla classe V. Questa decisione rimane applicabile fino al momento in cui lo Stato interessato rinuncia alla facolta' accordata o dichiara che desidera essere assegnato ad un'altra classe oppure fino al momento in cui il consiglio abroga la sua decisione.
(6) Uno Stato dell'Unione, in mora con il pagamento dei suoi
contributi, non puo' esercitare il diritto di voto nel consiglio se l'ammontare degli arretrati e' pari o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due ultimi anni completi trascorsi, ma non e' esonerato dagli obblighi, ne' privato degli altri diritti risultanti dalla presente convenzione. Ciononostante, il consiglio puo' autorizzare detto Stato a esercitare il diritto di voto fino al momento in cui giudica che il ritardo risulti da circostanze eccezionali e inevitabili".
Art. III
Articolo III
(Applicazione del paragrafo (6) della versione modificata dell'articolo 26 della convenzione)
Le disposizioni del paragrafo (6) dell'articolo 26 della
convenzione sono applicabili soltanto se tutti gli Stati dell'Unione hanno ratificato il presente atto addizionale o vi hanno aderito.
Art. IV
Articolo IV
(Classi dei contributi degli Stati membri)
Gli Stati dell'Unione sono assegnati alla classe di cui al presente
atto addizionale che comprende il medesimo numero d'unita' di quella che hanno scelto in applicazione della convenzione, a meno che al momento del deposito del loro strumento di ratifica o adesione non esprimano il desiderio d'essere assegnati ad un'altra classe prevista nel presente atto addizionale.
Art. V
Articolo V
(Firma; Ratifica; Adesione)
(1) Il presente atto addizionale e' aperto alla firma degli Stati dell'Unione e degli Stati firmatari della convenzione fino al primo aprile millenovecentosettantatre.
(2) Il presente atto addizionale e' sottoposto a ratifica.
(3) Il presente atto addizionale e' aperto all'adesione degli Stati
non firmatari conformemente alle disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 32 della con(4) Dopo l'entrata in vigore del presente atto addizionale, uno Stato puo' aderire alla convenzione soltanto se aderisce simultaneamente al presente atto addizionale.
(5) Gli strumenti di ratifica del presente atto addizionale e gli strumenti di adesione a detto atto, degli Stati che hanno ratificato la convenzione o che la ratificano simultaneamente alla ratifica del presente atto addizionale o alla adesione ad esso, sono depositati presso il Governo della Repubblica francese. Gli strumenti di ratifica del presente atto addizionale e gli strumenti di adesione a detto atto, degli Stati che hanno aderito alla convenzione o che vi aderiscono simultaneamente alla ratifica del presente atto addizionale e alla adesione ad esso, sono depositati presso il Governo della Confederazione svizzera.
Art. VI
Articolo VI
(Entrata in vigore)
(1) Il presente atto addizionale entra in vigore conformemente al primo e secondo periodo del paragrafo (4) dell'articolo 27 della convenzione.
(2) Rispetto a qualsiasi Stato che deposita il suo strumento di
ratifica del presente atto addizionale o il suo strumento di adesione a detto atto dopo la data della sua entrata in vigore, il presente atto addizionale entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di questo strumento.
Art. VII
Articolo VII
(Riserve)
Non e' ammessa alcuna riserva al presente atto addizionale.
Articolo VIII
(Esemplare originale dell'atto addizionale;
Lingua e traduzioni ufficiali dell'atto addizionale;
Notifiche; Registrazione dell'atto addizionale)
(1) Il presente atto addizionale e' firmato in un esemplare
originale in lingua francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese.
(2) Il segretario generale dell'Unione, previa consultazione dei
Governi interessati, provvedera' a predisporre traduzioni ufficiali del presente atto addizionale, nelle lingue inglese, italiana, olandese, spagnuola e tedesca e nelle altre lingue che il consiglio dell'Unione puo' designare. In quest'ultimo caso, il segretario generale dell'Unione predispone parimenti una traduzione ufficiale della convenzione nella lingua designata.
(3) Il segretario generale dell'Unione trasmette ai Governi degli Stati di cui al paragrafo (1) dell'articolo V e al Governo di qualsiasi altro Stato che ne fa domanda due copie, certificate conformi dal Governo della Repubblica francese, del testo firmato del presente atto addizionale.
(4) Il segretario generale dell'Unione provvede alla registrazione del presente atto addizionale presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
(5) Il Governo della Repubblica francese notifica al segretario
generale dell'Unione le firme del presente atto addizionale ed i depositi presso detto Governo degli strumenti di ratifica e di adesione. Il Governo della Confederazione svizzera notifica al segretario generale dell'Unione il deposito, presso detto Governo, degli strumenti di ratifica e di adesione.
(6) Il segretario generale dell'Unione informa gli Stati
dell'Unione e gli Stati firmatari della convenzione sulle notifiche ricevute conformemente al paragrafo precedente come anche sull'entrata in vigore del presente atto addizionale.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato il presente atto addizionale.
FATTO a Ginevra, il dieci novembre millenovecentosettantadue.
Per la Repubblica federale di Germania:
Otto BARON VON STEMPEL
Ludwig PIELEN
Per il Belgio:
J. P. VAN BELLINGHEN
Per la Danimarca:
P. SKIBSTED
Per la Francia:
B. LACLAVIERE
Per l'Italia:
Pio ARCHI
Per i Paesi Bassi:
A. DE ZEEUW
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:
L. J. SMITH
Per la Svezia:
Ingemar HAEGGLOESF - 11 gennaio 1973
Per la Svizzera:
M. ROCHAIX
Visto, il capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi: MANZARI