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070U0418

IT - Leggi di Ratifica

070U0418

Convention Convention europeenne sur l'arbitrage commercial international Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 10 maggio 1970 n. 418)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo X della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - MORO - REALE - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

Convention europeenne sur l'arbitrage commercial international
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
I sottoscritti,
debitamente autorizzati,
riuniti sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa della Organizzazione delle Nazioni Unite,
avendo constatato che il 10 giugno 1958, alla conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Arbitrato commerciale internazionale, e' stata firmata a New York una Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere,
desiderosi, al fine di contribuire allo sviluppo del commercio europeo, di ovviare, nella misura del possibile, a certe difficolta' suscettibili di ostacolare l'organizzazione ed il funzionamento dell'arbitrato commerciale internazionale nelle relazioni tra persone fisiche o morali di paesi diversi dell'Europa,
hanno convenuto sulle seguenti disposizioni:
Articolo I
Campo di applicazione della Convenzione
1. La presente Convenzione si applica:
a) alle convenzioni d'arbitrato concluse per risolvere le controversie sorte o che potrebbero sorgere da operazioni di commercio internazionale, tra persone fisiche o morali aventi, al momento della conclusione della Convenzione, la loro residenza abituale oppure la loro sede in Stati contraenti diversi;
b) alle procedure e alle sentenze arbitrali basate sulle convenzioni di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo.
2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a) "convenzione d'arbitrato", sia una clausola compromissoria inserita in un contratto, sia un compromesso, contratto o compromesso firmati dalle Parti oppure contenuti in uno scambio di note, telegrammi o comunicazioni tramite telescriventi e, nei rapporti tra paesi le cui leggi non impongono la forma scritta alla Convenzione di arbitrato, ogni convenzione conclusa nelle forme ammesse da dette leggi;
b) "arbitrato", la soluzione di controversie non solo ad opera di arbitri nominati per casi determinati (arbitrato ad hoc); ma anche ad opera di istituzioni di arbitrato permanente;
c) "sede", il luogo dove si trova l'ente che ha concluso la convenzione d'arbitrato.

Art. II

Articolo II
Capacita' delle persone morali di diritto pubblico di sottomettersi all'arbitrato
1. Nei casi contemplati all'articolo I, paragrafo 1 della presente Convenzione, le persone qualificate dalla legge applicabile nei loro confronti come "persone morali di diritto pubblico", hanno la facolta' di concludere validamente delle convenzioni di arbitrato.
2. Ogni Stato puo' dichiarare, alla firma o alla ratifica della presente Convenzione o al momento dell'adesione, che detta facolta' e' subordinata alle condizioni esposte nella sua dichiarazione.

Art. III

Articolo III
Facolta' degli stranieri di essere arbitri
Gli stranieri possono essere designati come arbitri negli arbitrati previsti dalla presente Convenzione.

Art. IV

Articolo IV
L'organizzazione dell'arbitrato
1. Le Parti in una convenzione di arbitrato possono liberamente decidere:
a) che le loro controversie siano sottoposte ad una istituzione permanente di arbitrato; in tal caso, l'arbitrato si svolgera'
secondo il Regolamento dell'istituzione designata; oppure
b) che le loro controversie siano sottoposte ad una procedura arbitrale ad hoc; in tal caso, le Parti avranno fra l'altro la facolta':
i) di designare gli arbitri o di stabilire le modalita' secondo le quali gli arbitri verranno designati in caso di controversia;
ii) di determinare il luogo dell'arbitrato;
iii) di stabilire le regole di procedura da seguirsi dagli arbitri.
2. Se le Parti hanno deciso di sottoporre la soluzione delle loro controversie ad un arbitrato ad hoc e, entro trenta (30) giorni dalla data della notifica della richiesta d'arbitrato al convenuto, una delle Parti non ha designato il suo arbitro, quest'ultimo verra' designato, salvo accordo contrario, su richiesta dell'altra Parte, dal Presidente della Camera di commercio competente del paese in cui la Parte in difetto ha la sua residenza abituale oppure la sua sede al momento della presentazione della richiesta di arbitrato. Il presente paragrafo si applica pure alla sostituzione di arbitri designati da una Parte o dal Presidente della Camera di commercio di cui dianzi.
3. Se le Parti hanno deciso di sottoporre la soluzione delle loro controversie ad un arbitrato ad hoc affidato ad uno o piu' arbitri senza che la Convenzione d'arbitrato contenga l'indicazione sulle misure necessarie per l'organizzazione dell'arbitrato, quali quelle previste al paragrafo 1 del presente articolo, dette misure, qualora le Parti non si mettano d'accordo in proposito e salvo il caso contemplato al precedente paragrafo 2 saranno adottate dall'arbitro o dagli arbitri gia' designati. In mancanza di accordo fra le Parti sulla designazione dell'arbitro unico o in mancanza di accordo tra gli arbitri sulle misure da prendere, l'attore potra' rivolgersi, affinche' dette misure vengano prese, se le Parti hanno concordato il luogo dell'arbitrato, a sua scelta, sia al Presidente della Camera di commercio competente del paese nel quale si trova il luogo concordato tra le Parti, sia al Presidente della Camera di commercio competente del paese nel quale il convenuto ha la residenza abituale oppure la sede al momento della presentazione della richiesta d'arbitrato. Se le Parti non si sono accordate sul luogo dell'arbitrato, l'attore potra' rivolgersi, a sua scelta, sia al Presidente della Camera di commercio competente del paese nel quale il convenuto ha la sua residenza abituale o la sua sede al momento della presentazione della richiesta d'arbitrato, sia al Comitato speciale la cui composizione e modalita' di funzionamento sono specificate nell'Allegato alla presente Convenzione. Se l'attore non si avvale dei diritti che gli sono concessi ai sensi del presente paragrafo, detti diritti potranno essere esercitati dal convenuto oppure dagli arbitri.
4. Il Presidente oppure il Comitato speciale potranno procedere, secondo il caso:
a) alla designazione di un arbitro unico, di un arbitro presidente, di un superarbitro o di un terzo arbitro;
b) alla sostituzione di uno o piu' arbitri designati secondo una procedura diversa da quella prevista al paragrafo 2 del presente articolo;
c) alla scelta del luogo dell'arbitrato, restando inteso che gli arbitri comunque possono scegliere un altro luogo di arbitrato;
d) alla fissazione, diretta o per via di riferimento al regolamento di una istituzione arbitrale permanente, delle norme di procedura che dovranno essere osservate dagli arbitri, qualora gli arbitri in mancanza di accordo fra le Parti in proposito, non abbiano fissato le loro norme di procedura.
5. Se le Parti hanno deciso di sottomettere la soluzione delle loro controversie ad una istituzione arbitrale permanente, senza designare detta istituzione e non si mettono d'accordo su tale designazione, il richiedente potra' domandare detta designazione secondo la procedura prevista al precedente paragrafo 3.
6. Se la Convenzione di arbitrato non contiene nessuna indicazione circa il genere di arbitrato (arbitrato tramite una istituzione permanente di arbitrato o arbitrato ad hoc), al quale le Parti abbiano deciso di sottoporre la loro controversia, e se le Parti non si mettono d'accordo su tale questione, l'attore avra' la facolta' di ricorrere in proposito alla procedura prevista al precedente paragrafo 3. Il Presidente della Camera di commercio competente o il Comitato speciale potranno sia rinviare le Parti ad una istituzione permanente di arbitrato, sia invitare le Parti a designare i loro arbitri entro un termine che avranno loro fissato ed a convenire entro lo stesso termine le misure necessarie al funzionamento dell'arbitrato. In quest'ultimo caso saranno applicabili i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Qualora entro 60 giorni dal momento in cui una delle richieste elencate ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo gli sara' stata rivolta, il Presidente della Camera di commercio, designata ai sensi di uno dei detti paragrafi, non abbia dato seguito alla richiesta, il richiedente potra' rivolgersi al Comitato speciale affinche' questi assuma le funzioni che non sono state adempiute.

Art. V

Articolo V
Contestazione sulla competenza arbitrale
1. La Parte che intende sollevare una eccezione di incompetenza dell'arbitro, qualora si tratti di eccezioni fondate sull'inesistenza, la nullita' o la caducita' della Convenzione di arbitrato, deve farlo nella procedura arbitrale al piu' tardi al momento della presentazione delle sue difese di merito e, qualora si tratti di eccezioni tratte dal fatto che le questioni in litigio eccedono i poteri dell'arbitro, deve farlo non appena sara' stata sollevata, nel corso della procedura arbitrale, la questione che eccede i detti poteri. Qualora il ritardo delle Parti nel sollevare l'eccezione fosse dovuto ad una causa considerata dall'arbitro come valida, questi dichiara ricevibile l'eccezione.
2. Le eccezioni di incompetenza, considerate al precedente paragrafo 1 e che non siano state sollevate nei termini fissati dal detto paragrafo 1, non potranno piu' esserlo nel seguito della procedura arbitrale sempreche' si tratti di eccezioni che a norma del diritto applicabile dall'arbitro, possono essere sollevate unicamente dalle Parti ne' potranno esserlo nel corso di una procedura giudiziaria ulteriore sul merito o sull'esecuzione della sentenza qualora si tratti di eccezioni lasciate alla facolta' delle Parti in forza della legge determinato dalle regole sui conflitti del tribunale giudiziario investito del merito o dell'esecuzione della sentenza. Il giudice potra' tuttavia controllare la decisione con la quale l'arbitro abbia constatato la tardivita' dell'eccezione.
3. Salvi restando i controlli giudiziari ulteriori previsti dalla legge del foro, l'arbitro la cui competenza sia contestata non deve disinteressarsi del caso; egli ha il potere di pronunciarsi sulla propria competenza e sull'esistenza o validita' della Convenzione d'arbitrato o del contratto di cui detta convenzione fa parte.

Art. VI

Articolo VI
Competenza giudiziaria
1. L'eccezione tratta dall'esistenza di una0 Convenzione d'arbitrato e proposta dinanzi al tribunale giudiziario investito da una delle Parti alla Convenzione di arbitrato, deve essere sollevata dal convenuto sotto pena e di preclusione prima oppure al momento della presentazione delle sue difese di merito secondo che la legge del tribunale investito consideri l'eccezione di incompetenza come una questione di procedura o di merito.
2. I tribunali degli Stati contraenti, qualora abbiano a pronunciarsi sull'esistenza o la validita' di una Convenzione d'arbitrato, giudicheranno, per quel che riguarda la capacita' delle Parti, secondo la legge loro applicabile e per quel che riguarda le altre questioni:
a) secondo la legge alla quale le Parti hanno sottoposto la convenzione di arbitrato;
b) in mancanza di una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese nel quale la sentenza deve essere resa;
c) in mancanza di indicazione circa la legge alla quale le Parti hanno sottoposto la Convenzione, e se al momento della proposizione della questione innanzi ad un tribunale giudiziario non e' possibile prevedere quale sara' il paese, dove la sentenza dovra' essere resa, secondo la legge indicata dalle regole di conflitto del tribunale investito.
Il giudice investito potra' non riconoscere la Convenzione d'arbitrato qualora secondo la legge del Loro la controversia in questione non possa essere sottoposta all'arbitrato.
3. Qualora, prima di qualsiasi ricorso ad un tribunale giudiziario, una procedura di arbitrato sia stata introdotta, i tribunali giudiziari degli Stati contraenti, investiti successivamente di un'istanza sulla medesima vertenza tra le stesse Parti oppure di un'istanza sulla constatazione dell'inesistenza, della nullita' o della caducita' della convenzione d'arbitrato, si asterranno, salvo gravi motivi, dal pronunciarsi sulla competenza dell'arbitro fino alla pronuncia della sentenza arbitrale.
4. Una domanda di misure provvisorie o cautelari indirizzata ad una autorita' giudiziaria non deve essere considerata come incompatibile con la convenzione di arbitrato, ne' come una proposizione in merito, della causa, al tribunale giudiziario.

Art. VII

Articolo VII
Legge applicabile
1. Le Parti possono determinare liberamente la legge che gli arbitri dovranno applicare nel merito della controversia. In mancanza di indicazione ad opera delle Parti della legge da applicarsi, gli arbitri applicheranno la legge stabilita dalle regole di conflitto che gli arbitri giudicheranno appropriate al caso. In ambedue i casi gli arbitri terranno in considerazione le stipulazioni contrattuali e le consuetudini commerciali.
2. Gli arbitri giudicheranno in qualita' di "arbitri d'equita'" se tale e' il desiderio delle Parti e se la legge che regge l'arbitrato lo permette.

Art. VIII

Articolo VIII
Motivazione della sentenza
Si presume che le Parti concordino che la sentenza arbitrale sia
motivata, salvo
a)che le Parti abbiano espressamente dichiarato che la sentenza non lo debba essere, o
b) che esse si siano sottoposte ad una procedura arbitrale nell'ambito della quale non e' d'uso motivare le sentenze, sempreche', in tal caso, le Parti o una di esse non chiedano espressamente prima della fine della udienza, o se non c'e' stata udienza, prima che sia redatta la sentenza, che la sentenza sia motivata.

Art. IX

Articolo IX
Annullamento della sentenza arbitrale
1. L'annullamento in uno Stato contraente di una sentenza arbitrale, retta dalla presente Convenzione, non costituira' ragione per rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione in un altro Stato contraente, a meno che questo annullamento sia stato pronunciato nello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza e' stata resa e per una delle seguenti ragioni:
a) le Parti alla convenzione d'arbitrato erano incapaci ai sensi della legge applicabile nei loro confronti, oppure detta convenzione non e' valida ai sensi della legge alla quale le Parti l'hanno sottoposta, oppure, in mancanza di indicazione al riguardo, ai sensi della legge del paese dove la sentenza e' stata resa; oppure
b) la Parte che chiede l'annullamento non e' stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato o non e' stata in grado, per un altro motivo, di far
valere le sue ragioni; oppure
c) la sentenza verte su una questione non contemplata nel compromesso o non considerata nella clausola compromissoria; oppure contiene delle decisioni che esorbitano dalle condizioni del compromesso o della clausola compromissoria. Tuttavia, se le disposizioni della sentenza, che si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato, possono essere disgiunte da quelle non sottoposte all'arbitrato, le prime potranno non essere annullate;
oppure
d) la costituzione del tribunale arbitrale o della procedura d'arbitrato non e' stata conforme all'accordo delle Parti o, in mancanza di accordo, alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione.
2. Nei rapporti fra gli Stati contraenti, che siano anche Parti della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul Riconoscimento e la Esecuzione delle Sentenze arbitrali straniere, il paragrafo 1 del presente articolo ha l'effetto di limitare alle sole cause di annullamento, che esso specifica, l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e) della Convenzione di New York.

Art. X

Articolo X
Disposizioni finali
1. La Presente Convenzione e' aperta alla firma e all'adesione dei Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e dei Paesi ammessi a tale Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.
2. I Paesi suscettibili di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa, in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione, possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione aderendo ad essa dopo la sua entrata in vigore.
3. La Convenzione sara' aperta alla firma fino al 31 dicembre 1961 incluso. Dopo questa data sara' aperta all'adesione.
4. La presente Convenzione sara' ratificata.
5. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
6. All'atto della firma della presente Convenzione oppure ratificandola o aderendovi, le Parti contraenti comunicheranno al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la lista delle Camere di Commercio e delle, altre istituzioni del loro paese, i cui presidenti assumeranno le funzioni affidate ai sensi dell'articolo IV della presente Convenzione ai Presidenti delle Camere di Commercio competenti.
7. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la validita' degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi o da concludere dagli Stati contraenti in materia di arbitrato.
8. La presente Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo che 5 paesi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. Per ogni paese che la ratifichera' o vi aderira' ulteriormente, la presente Convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione del detto paese.
9. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione tramite notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data della notifica ricevuta dal Segretario generale.
10. Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero delle Parti contraenti si trovi, in seguito alle denunce, ridotto a meno a cinque, la presente Convenzione cessera' di essere in vigore dalla data in cui l'ultima delle denunce avra' effetto.
11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' ai paesi di cui al paragrafo 1, come pure ai paesi diventati Parti contraenti, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo:
a) le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2;
b) le ratifiche e le adesioni ai sensi del paragrafo 1 e 2 del presente articolo;
c) le comunicazioni ricevute in conformita' del paragrafo 6 del presente articolo;
d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' al paragrafo 8 del presente articolo;
e) le denunce ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo;
f) l'abrogazione della presente Convenzione in conformita' del paragrafo 10 del presente articolo.
12. Dopo il 31 dicembre 1961, l'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale trasmettera' copie conformi a ciascuno dei paesi previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
In fede di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra il 21 aprile millenovecentosessantuno, in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e russo, i tre testi facendo ugualmente fede.
Per l'Albania:
Per l'Austria:
TREU
Per il Belgio:
A. J. HERMENT
Per la Bulgaria:
VELA LOUKANOVA
Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia:
A. M. SHELDOV
Per la Cecoslovacchia:
MILAN KLUSAK
Per Cipro:
Per la Danimarca:
TROLLE
Per la Repubblica Federale di Germania:
Dr. G. MOHR
A. BÜLOW
Per la Finlandia:
Per la Francia:
G. HOLLEAUX
Per la Grecia:
Per l'Ungheria:
J. SZITA
Per l'Islanda:
Per l'Irlanda:
Per l'Italia:
G. B. TOFFOLO
E. MINOLI
Per il Lussemburgo:
Per i Paesi Bassi:
Per la Norvegia:
Per la Polonia:
ALEKSANDER KOTLICKI
Per il Portogallo:
Per la Romania:
JACOB IONASCO
Per la Spagna:
Per la Svezia:
Per la Svizzera:
Per la Turchia:
HAYTA
Per la Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina:
A. BOIKO
Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:
G. BURGUCHEV
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'irlanda del Nord:
Per gli Stati Uniti d'America:
Per la Jugoslavia:
S. MAKLEDO

Convenzione-Allegato

ALLEGATO
COMPOSIZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO IV DELLA CONVENZIONE
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
1. Il Comitato speciale e di cui all'articolo IV della Convenzione sara' composto da due membri titolari e da un Presidente. Uno dei membri titolari sara' eletto dalle Camere di Commercio o dalle altre istituzioni designate in conformita' dell'articolo X, paragrafo 6 della Convenzione, dagli Stati nei quali al momento della apertura alla firma della Convenzione esistano comitati nazionali della Camera di Commercio Internazionale e i quali, al momento dell'elezione, saranno Parti alla Convenzione. L'altro membro sara' eletto dalle Camere di Commercio o altre istituzioni designate in conformita' dell'articolo X, paragrafo 6 della Convenzione dagli Stati dove, al momento dell'apertura della Convenzione alla firma, non esistono comitati nazionali della Camera di Commercio Internazionale, e i quali, al momento dell'elezione, saranno Parti della Convenzione.
2. Le persone chiamate a esercitare, alle condizioni previste al paragrafo 7 seguente, le funzioni di Presidente del Comitato speciale, saranno ugualmente elette dalle Camere di Commercio o dalle altre istituzioni come dal paragrafo 1 del presente Allegato.
3. Le Camere di Commercio o altre istituzioni, di cui al paragrafo 1 del presente Allegato, eleggeranno, nello stesso tempo e alle stesse condizioni previste per i Presidenti ed i membri titolari, dei supplenti per i casi di impedimento transitorio di detti Presidenti o membri titolari. In caso di impedimento permanente o di dimissioni di un Presidente o di un membro titolare, il supplente eletto per sostituirlo diventa, secondo il caso, Presidente o membro titolare e il gruppo delle Camere di Commercio o di altre istituzioni che aveva eletto il supplente diventato Presidente o membro titolare procedera' all'elezione di un nuovo supplente.
4. Le prime elezioni del Comitato avranno luogo entro 90 giorni dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.
Potranno ugualmente partecipare a queste elezioni le Camere di Commercio o altre istituzioni designate dagli Stati che siano firmatari anche se non sono ancora Parti della Convenzione. In caso di impossibilita' di procedere alle elezioni nel termine indicato, l'applicazione dei paragrafi da 3 a 7 dell'articolo IV della Convenzione sara' sospesa fino a quando si sara' preceduto alle elezioni nelle condizioni previste sopra.
5. Salvo le disposizioni del paragrafo 7 seguente, i membri del Comitato speciale saranno eletti per un periodo di 4 anni. Nuove elezioni dovranno aver luogo nei primi sei mesi del quarto anno dalle elezioni precedenti. Qualora una nuova procedura di elezione dei membri del Comitato speciale non abbia dato risultati, i membri precedentemente eletti continueranno ad esercitare le loro funzioni fino alla elezione di nuovi membri.
6. I risultati delle elezioni dei membri del Comitato speciale saranno comunicati al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale li notifichera' agli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo X della presente Convenzione come pure agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo X. Il Segretario generale notifichera' del pari ai detti Stati la eventuale sospensione e l'applicazione dei paragrafi da 3 a 7 dell'articolo IV della Convenzione, ai sensi del paragrafo 4 del presente Allegato.
7. Le persone elette come Presidente eserciteranno le loro funzioni a turno, ognuna durante due anni. La attribuzione delle funzioni della presidenza all'una delle due persone, durante il primo periodo di due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sara' decisa con estrazione a sorte. La presidenza sara' in seguito attribuita ogni volta per un nuovo periodo di due anni alla persona eletta come Presidente dal gruppo di Paesi diverso da quello che aveva eletto il Presidente rimasto in funzione nel periodo di due anni immediatamente precedenti.
8. Le richieste al Comitato speciale, previste ai paragrafi da 3 a 7 dell'articolo IV della Convenzione, saranno indirizzate al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa. Il Segretario esecutivo ne interessera' innanzi tutto il membro del Comitato speciale eletto dal gruppo di paesi diverso da quello che aveva eletto il Presidente in funzione al momento della presentazione della domanda. La soluzione proposta dal membro interessato in primo luogo sara' trasmessa dal Segretario esecutivo all'altro membro del Comitato e se questi l'accetta detta soluzione sara' considerata quale decisione del Comitato e verra' comunicata come tale dal Segretario esecutivo al richiedente.
9. Qualora i due membri del Comitato speciale interpellati dal Segretario esecutivo non arrivino ad un accordo sulla soluzione tramite corrispondenza, il Segretario esecutivo convochera' una riunione del Comitato speciale a Ginevra al fine di tentare di raggiungere una decisione unanime sulla questione. In mancanza di unanimita', la decisione del Comitato sara' presa alla maggioranza dei voti e sara' comunicata dal Segretario esecutivo al richiedente.
10. Le spese connesse con l'intervento del Comitato speciale in una vertenza sottoposta alla presente Convenzione saranno anticipate dal richiedente ed imputate da questi alle spese di procedura.

Convenzione-Atto finale

ATTO FINALE DELLA RIUNIONE SPECIALE DI PLENIPOTENZIARI INCARICATI DI NEGOZIARE E DI FIRMARE UNA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
1. Alla sua settima sessione, il Gruppo di lavoro speciale sull'arbitrato, costituito sotto gli auspici del Comitato per lo sviluppo del commercio della Commissione economica per l'Europa, ha messo a punto il testo di un progetto di Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale ed ha espresso il parere che il progetto del testo dovrebbe essere sottoposto ad una Riunione speciale di Plenipotenziari incaricati di negoziare e di firmare una Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (Documento TRADE/96, paragrafo 34 e Allegato I).
2. Dopo questa sessione, l'articolo IV del Progetto di Convenzione (organizzazione dell'arbitrato) ha dato luogo a certe divergenze di vedute.
3. Ai sensi della sua Risoluzione 7 (XV), adottata il 5 maggio 1960, la Commissione economica per l'Europa ha chiesto al Segretario esecutivo di convocare una Riunione speciale incaricata di redigere un testo comune dell'articolo IV affinche' un testo solo del progetto di Convenzione sia sottoposto ad una Riunione speciale dei Plenipotenziari.
4. La Riunione speciale incaricata di redigere un testo comune dell'articolo IV ha avuto luogo dall'8 al 12 agosto 1960 e dal 5 al 10 aprile 1961 ed ha messo a punto un testo comune.
5. In conformita' delle disposizioni della Risoluzione sopracitata, il Segretario esecutivo ha convocato una Riunione speciale di Plenipotenziari che ha avuto luogo alla Sezione europea delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 10 al 21 aprile 1961.
6. Alla riunione erano rappresentati i governi dei ventidue Stati seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Jugoslavia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, la Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
7. Le seguenti organizzazioni non governative erano rappresentate da osservatori: la Camera di Commercio internazionale e l'International Bar Association. Su invito del Segretario erano del pari presenti dei membri del Segretariato del Consiglio della Comunita' economica europea.
8. La Riunione e' stata aperta dal sig. Vladimir Velebit, Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
9. Il sig. J. Trolle, di Danimarca, e' stato eletto Presidente e il sig. M. V. Novak, di Cecoslovacchia, Vice Presidente.
10. Prendendo come base il progetto di Convenzione preparato dal Gruppo di lavoro speciale sull'arbitrato (Documento TRADE/96, Allegato I), come pure il testo redatto dalla Riunione speciale incaricata di preparare un testo comune dell'articolo IV (TRADE/WP. l/Documento di riunione n. 27) e il progetto delle clausole finali presentato dal Segretariato (Documento TRADE/WP.1/38), la Riunione ha preparato ed ha aperto alla firma, il 21 aprile 1961, la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale.
11. La Riunione ha deciso di redigere un rapporto nel quale sarebbero contenute alcune delle osservazioni, sorte nel corso della discussione, a proposito di alcuni articoli della Convenzione. Il rapporto nel quale sono contenute dette osservazioni (Documento E/ECE/TRADE/47) e' stato approvato dalla Riunione il 20 aprile 1961.
12. Il Governo dell'URSS considera che la presente Convenzione e' aperta alla firma o all'adesione di tutti gli Stati europei.
13. I Governi del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi dichiarano che la presente Convenzione lascia i loro rispettivi paesi liberi di non applicarla, in tutto o in parte, nelle loro relazioni reciproche.
14. Salve restando le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 della Convenzione e del Paragrafo 13 del presente Atto finale, le delegazioni che hanno partecipato al negoziato per la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale dichiarano che i loro rispettivi paesi non hanno intenzione di avanzare delle riserve alla Convenzione.
15. La Riunione speciale di Plenipotenziari,
Considerato che le disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 dell'articolo IV hanno solo un carattere sussidiario,
raccomanda:
1) alle parti interessate all'arbitrato di inserire nella loro convenzione d'arbitrato almeno l'indicazione del luogo di arbitrato o del modo di arbitrato (arbitrato tramite una istituzione d'arbitrato permanente oppure arbitrato ad hoc);
2) ai Gruppi di lavoro incaricati dell'elaborazione delle Condizioni generali di vendita in seno alla Commissione economica per l'Europa, di non inserire la clausola bianca di arbitrato (convenzione d'arbitrato senza alcuna indicazione del luogo di arbitrato oppure del modo di arbitrato, arbitrato tramite una istituzione di arbitrato permanente oppure arbitrato ad hoc).
La Riunione raccomanda, inoltre, alle Camere di Commercio ed altre istituzioni previste all'articolo X, paragrafo 6 della Convenzione come pure al Comitato speciale di cui all'articolo IV della Convenzione, di accordarsi su ogni misura utile all'applicazione della presente Convenzione e allo sviluppo dell'arbitrato.
16. L'originale del presente Atto finale sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che trasmettera' delle copie conformi a ciascuno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo X della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale.
Fatto a Ginevra il 21 aprile 1961 in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e russa, ogni testo facendo ugualmente fede.
Per l'Austria:
TREU
A. ZEMBSCH
Per il Belgio:
A. J. HERMENT
P. JENARD
P. VAN REEPINGHEN
Per la Bulgaria:
V. LOUKANOVA
B. MINKOVSKI
Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia:
A. M. SHELDOV
Per la Cecoslovacchia:
MILAN KLUSAK
O. FABIAN
V. NOVAK
Per la Danimarca:
TROLLE
Per la Repubblica Federale di Germania:
Dr. G. MOHR
A. BÜLOW
Per la Finlandia:
K. V. MÄKELÄ
Per la Francia:
G. HOLLEAUX
GUY DE LACHARRIERE
Per l'Ungheria:
J. SZITA
I. SZASZ
Per l'Italia:
G. B. TOFFOLO
E. MINOLI
R. TRIOLI
Per il Lussemburgo:
I. BESSLING
Per i Paesi Bassi:
W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK
D. S. VAN HEUKELOM
Per la Polonia:
ALEKSANDER KOTLICKI
HENRYK TRAMMER
Per la Romania:
JACOB IONASCO
Per la Spagna:
GUILLERMO CEBRIAM
PEDRO TEMBOURY
Per la Svezia:
H. vox PLATEN
Per la Svizzera:
PIERRE JEAN POINTET
HENRI ZOELLY
Per la Turchia:
HAYTA
RABI KORAL
Per la Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina:
A. BOIKO
Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:
G. BURGUCHEV
Per la Jugoslavia:
S. MAKIEDO
V. KAPOR
DJ. LUPSIC
Il Presidente della Riunione Speciale di Plenipotenziari:
TROLLE
Il Vice Presidente della Riunione Speciale di Plenipotenziari:
V. NOVAK
Per il Segretario Esecutivo:
il Consigliere Giuridico della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite:
LAZARE KOPELMANAS
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