089G0385
089G0385
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987. (LEGGE 28 agosto 1989 n. 309)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 5/9/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dalle lettere stesse.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 agosto 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto il Guardasigilli: VASSALLI
Scambio Lettere
Scambio Lettere
Parte di provvedimento in formato grafico
L'AMBASCIATORE Gerusalemme, 7 gennaio 1987
Eccellenza,
ho l'onore di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutesi dall'8 al 10 gennaio 1986 fra i rappresentanti dei due Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato.
I lavoratori che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato.
Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Sua Eccellenza
Shimon Peres
Vice Primo Ministro e
Ministro degli Affari Esteri
Gerusalemme
Le autorita' competenti dei due Stati possono prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, presa in considerazione la durata delle attivita' e tenendo conto della eta' dei lavoratori, l'applicazione della legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attivita' si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi.
Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette intese siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la Sua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un Accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cessera' di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.
I tre testi d questo Scambio di Note in inglese, italiano ed ebraico fanno ugualmente fede, in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello inglese prevarra'.
Mi avvalgono di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espressione della mia piu' alta considerazione.
Giovanni Dominedo'
Ambasciatore d'Italia in Israele TRADUZIONE NON UFFICIALE
Il Vice Primo Ministro
e Ministro degli Affari Esteri
Gerusalemme, 7 gennaio 1987
Eccellenza,
ho l'onore di riferirmi alla Sua Nota del 7 gennaio 1987 che propone che un Accordo sia raggiunto tra i nostri due Paesi concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente Sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, del seguente tenore:
"Eccellenza,
ho l'onore di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutasi dall'8 al 10 gennaio 1986 fra i rappresentanti dei due Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato.
I lavoratori che hanno la loro residenza sul territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla Legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato.
Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la Legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Le autorita' competenti dei due Stati possono prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, presa in considerazione la durata delle attivita' e tenendo conto della eta' dei lavoratori, l'applicazione della legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attivita' si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi.
Sua Eccellenza
Sig. Giovanni Dominedo'
Ambasciatore d'Italia
in Israele
Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette intese siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la sua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cessera' di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.
I tre testi di questo scambio di note in inglese, italiano ed ebraico sono autentici e in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello inglese prevarra'.
Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espressione della mia piu' alta considerazione.
Giovanni Dominedo'
Ambasciatore d'Italia in Israele"
In risposta, ho l'onore di informare V.E. che la proposta di cui sopra e' accettabile al Governo dello Stato d'Israele, e pertanto si concorda che la Nota di V.E. in inglese ed italiano e questa corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cessera' di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.
Voglia gradire, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Shimon Peres