073U0866
073U0866
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. (LEGGE 22 novembre 1973 n. 866)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa alla proiezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 della convenzione stessa.
Art. 3
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1.
Art. 4
Il decreto di cui al precedente articolo dovra' rispondere ai seguenti criteri direttivi:
1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco;
2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 novembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - DE MITA - BERTOLDI - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convention
ALLEGATO
Convention internationale sur la protection des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.
Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.
Gli Stati contraenti, animati dal desiderio di proteggere i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
La protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione della presente convenzione potra' essere interpretata come lesiva di tale protezione.
Art. 2
Articolo 2
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato Contraente, nel territorio del quale la protezione e' richiesta, accorda, a norma della legislazione nazionale:
a) agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio;
b) ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio;
c) agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel suo territorio, per le emissioni radiodiffuse da stazioni emittenti situate in tale territorio.
2. Il trattamento nazionale sara' accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente convenzione.
Art. 3
Articolo 3
Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) "artisti interpreti o esecutori", gli attori, i cantanti, i musicisti i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;
b) "fonogramma", qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni;
c) "produttore di fonogrammi", la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni;
d) "pubblicazione", la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantita' sufficiente;
e) "riproduzione", la realizzazione di un esemplare o di piu' esemplari di una fissazione;
f) "emissione di radiodiffusione", la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico;
g) "reemissione", l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.
Art. 4
Articolo 4
Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;
b) l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;
c) l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello articolo 6.
Art. 5
Articolo 5
1. Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalita);
b) la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);
c) il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione).
2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sara' considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente.
3. Ogni Stato contraente puo', con una notifica depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applichera' ne' il criterio della pubblicazione, ne' il criterio della fissazione. Tale notificazione puo' essere depositata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prendera' effetto sei mesi dopo ii deposito.
Art. 6
Articolo 6
1. Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente;
b) l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente.
2. Ogni Stato contraente puo', con una notificazione depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non accordera' protezione alle emissioni se non quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente. Questa notificazione puo' essere fatta al momento della ratifica, della accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prendera' effetto sei mesi dopo il suo deposito.
Art. 7
Articolo 7
1. La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovra' consentire di porre ostacolo:
a) alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia gia' essa stessa una esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione;
b) alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata;
c) alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione:
(i) quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso;
(ii) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso;
(iii) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni.
2. (1) Spetta alla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione e' richiesta di provvedere alla protezione contro la reemissione, la fissazione a fini di radiodiffusione e la riproduzione di tale fissazione a fini di radiodiffusione, quando l'artista interprete o esecutore abbia permesso la radiodiffusione.
(2) Le modalita' di utilizzazione da parte degli organismi di radiodiffusione delle fissazioni fatte ai fini delle emissioni radiodiffuse saranno regolate dalla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione e' richiesta.
(3) Tuttavia la legislazione nazionale, nei casi previsti ai commi (1) e (2) del presente paragrafo, non potra' avere l'effetto di privare gli artisti interpreti o esecutori della capacita' di regolare, in via contrattuale, i loro rapporti con gli organismi di radiodiffusione.
Art. 8
Articolo 8
Ogni Stato contraente puo', con la propria legislazione nazionale, determinare le modalita' secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all'esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stesa esecuzione.
Art. 9
Articolo 9
Ogni Stato contraente puo', con la propria legislazione nazionale, estendere la protezione prevista dalla presente convenzione ad artisti che non eseguono opere letterarie od artistiche.
Art. 10
Articolo 10
I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.
Art. 11
Articolo 11
Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazionale, l'adempimento di formalita', a titolo di condizione per la protezione, in materia di fonogrammi, dei diritti sia dei produttori di fonogrammi, sia degli artisti interpreti o esecutori, sia degli uni e degli altri, tali esigenze saranno considerate come soddisfatte se tutti gli esemplari in commercio del fonogramma pubblicato, ovvero l'involucro che lo contiene, portano una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo tale da mostrare chiaramente che la protezione e' riservata. Inoltre, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare il produttore del fonogramma o il titolare della licenza accordata dal produttore (mediante il nome, il marchio od ogni altra adeguata indicazione), la menzione dovra' comprendere egualmente il nome del titolare dei diritti del produttore del fonogramma. Infine, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare i principali interpreti o esecutori, la menzione dovra' comprendere egualmente il nome della persona che, nel Paese in cui ha avuto luogo la fissazione, e' titolare dei diritti dei predetti artisti.
Art. 12
Articolo 12
Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, e' utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sara' versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale puo' determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.
Art. 13
Articolo 13
Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:
a) la reemissione delle loro emissioni;
b) la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;
c) la riproduzione:
(i) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni;
(ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni;
d) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto e' richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso.
Art. 14
Articolo 14
La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potra' essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere:
a) dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi;
b) dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi;
c) dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.
Art. 15
Articolo 15
1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente convenzione nei casi seguenti:
a) quando si tratti di utilizzazione privata;
b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualita';
c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 1, ogni Stato contraente ha la facolta' di prevedere nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limitazioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche.
Tuttavia, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni della presente convenzione.
Art. 16
Articolo 16
1. Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed e' ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede.
Tuttavia, uno Stato potra' in qualunque momento specificare, mediante notifica depositata presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite:
a) per quanto riguarda l'articolo 12:
(i) che non applichera' nessuna delle disposizioni di questo articolo;
(ii) che non applichera' le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda determinate utilizzazioni;
(iii) che non applichera' le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia cittadino di uno Stato contraente;
(iv) che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, limitera' l'estensione e la durata della protezione prevista in tale articolo a quelle relative alla protezione che quest'ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta dal cittadino dello Stato autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente del quale il produttore e' cittadino non accorda la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui la protezione e' accordata dallo Stato contraente autore della dichiarazione, questo fatto non pregiudichera' in alcun modo l'estensione della protezione stessa;
b) per quanto riguarda l'articolo 13, che non applichera' le disposizioni del comma d) di tale articolo; se uno Stato contraente fa una simile dichiarazione, gli altri Stati contraenti non saranno tenuti ad accordare il diritto previsto nel comma d) dell'articolo 13 agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel territorio dello Stato predetto.
2. Se la notifica prevista nel paragrafo 1 del presente articolo e' depositata in una data posteriore a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, essa non prendera' effetto che sei mesi dopo il suo deposito.
Art. 17
Articolo 17
Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo criterio della fissazione potra', mediante una notifica depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite contemporaneamente allo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che applichera' soltanto il criterio della fissazione ai fini dell'articolo 5, e questo stesso criterio della fissazione in luogo del criterio della nazionalita' del produttore ai fini del paragrafo 1, comma a), numeri (iii) e (iv), dell'articolo 16.
Art. 18
Articolo 18
Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, puo', mediante una nuova notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ridurne la portata o ritirarla.
Art. 19
Articolo 19
Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l'articolo 7 cessera' di essere applicabile ogni qualvolta un artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all'inclusione della sua esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e di suoni.
Art. 20
Articolo 20
1. La presente convenzione non fede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della convenzione per tale Stato.
2. Nessuno Stato contraente sara' tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione alle esecuzioni o alle emissioni di radiodiffusione effettuate, ovvero ai fonogrammi registrati, anteriormente alla data di entrata in vigore della convenzione per tale Stato.
Art. 21
Articolo 21
La protezione prevista nella presente convenzione non potra' beneficiare quella della quale possano altrimenti beneficiare gli
artisti interpreti o esecutori, i produttori
Art. 22
Articolo 22
Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purche' tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione diritti piu' estesi di quelli accordati dalla presente convenzione ovvero contengano altre disposizioni non contrarie a detta convenzione.
Art. 23
Articolo 23
La presente convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarra' aperta, fino alla data del 30 giugno 1962, alla firma degli Stati invitati alla Conferenza diplomatica sulla protezione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, che partecipano alla Convenzione universale sul diritto di autore o sono membri della Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
Art. 24
Articolo 24
1. La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica o accettazione degli Stati firmatari.
2. La presente convenzione sara' aperta all'adesione degli Stati invitati alla Conferenza indicata nell'articolo 23, nonche' all'adesione di qualunque Stato membro della Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato aderente partecipi alla convenzione universale sul diritto di autore ovvero sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
3. La ratifica, l'accettazione o l'adesione avverra' mediante il deposito di apposito strumento presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 25
Articolo 25
1. La presente convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
2. In seguito, la convenzione entrera' in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
Art. 26
Articolo 26
1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare, in conformita' delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente convenzione.
2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o di adesione, ciascuno Stato dovra' essere in grado, in conformita' della propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente convenzione.
Art. 27
Articolo 27
1. Ciascuno Stato potra', all'atto della ratifica, della accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente convenzione si estendera' a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso curi le relazioni internazionali, a condizione che la convenzione universale sul diritto d'autore o la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche sia applicabile a tali territori. Tale notifica produrra' effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.
2. Le dichiarazioni e le notifiche previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17 o all'articolo 18, possono estendersi a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui al paragrafo precedente.
Art. 28
Articolo 28
1. Ciascuno degli Stati contraenti avra' la facolta' di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio, sia a nome di uno qualunque o di tutti i territori considerati all'articolo 27.
2. La denuncia si effettuera' mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.
3. La facolta' di denuncia prevista nel presente articolo non potra' essere esercitata da uno Stato contraente prima della scadenza di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione e' entrata in vigore nei riguardi di detto Stato.
4. Ciascuno degli Stati contraenti cessera' di partecipare alla presente convenzione dal momento in cui esso non sara' ne' parte della convenzione universale sul diritto d'autore ne' membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
5. La presente convenzione cessa di essere applicabile a ciascuno dei territori considerati all'articolo 27 dal momento in cui ne' la convenzione universale sul diritto d'autore, ne' la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, potranno essere ulteriormente applicate a tale territorio.
Art. 29
Articolo 29
1. Dopo che la presente convenzione sara' rimasta in vigore per cinque anni, ciascuno degli Stati contraenti potra', mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di revisionare la convenzione. Il Segretario notifichera' tale richiesta a tutti gli Stati contraenti. Se, entro il termine di sei mesi dalla data della notifica indirizzata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno la meta' degli Stati contraenti esprimera' il proprio assenso alla richiesta stessa, il Segretario generale ne informera' il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, i quali convocheranno una conferenza di revisione in collaborazione con il Comitato intergovernativo previsto all'articolo 32.
2. Ogni revisione della presente convenzione dovra' essere adottata con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti alla Conferenza di revisione a condizione che tale maggioranza comprenda i due terzi degli Stati che, alla data della Conferenza di revisione, fanno parte della convenzione.
3. Nel caso in cui sia adottata una nuova convenzione comportante revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a) la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica all'accettazione o all'adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione revisionata;
b) la presente convenzione restera' in vigore per cio' che concerne i rapporti con gli Stati contraenti che non parteciperanno alla nuova convenzione.
Art. 30
Articolo 30
Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sara' regolata per mezzo di negoziati, sara', a richiesta di una delle parti in causa, portata per la sua decisione dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, a meno che gli Stati in causa convengano su un diverso modo per regolarla.
Art. 31
Articolo 31
Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 17, non e' ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.
Art. 32
Articolo 32
1. E' istituito un Comitato intergovernativo con il compito:
a) di esaminare le questioni relative all'applicazione e al funzionamento della presente convenzione;
b) di raccogliere le proposte e di preparare la documentazione concernente le eventuali revisioni della convenzione.
2. Il Comitato sara' composto da rappresentanti degli Stati contraenti, scelti tenendo conto di un'equa ripartizione geografica.
Il numero dei membri del Comitato sara' di sei se quello degli Stati contraenti e' inferiore o uguale a dodici, di nove se il numero degli Stati contraenti e' da tredici a diciotto, e di dodici se il numero degli Stati contraenti supera i diciotto.
3. Il Comitato sara' costituito dodici mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, in seguito ad uno scrutinio organizzato tra gli Stati contraenti - i quali disporranno ciascuno di un voto - dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e dal Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conformemente alle norme che saranno state previamente approvate dalla maggioranza assoluta degli Stati contraenti.
4. Il Comitato eleggera' il suo presidente e il suo ufficio. Esso stabilira' un regolamento interno concernente in particolare il suo futuro funzionamento e il suo modo di rinnovamento; detto regolamento dovra' soprattutto assicurare l'avvicendamento tra i diversi Stati contraenti.
5. Il segretariato del Comitato sara' composto di funzionari dell'Ufficio internazionale del lavoro, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche designati rispettivamente dai Direttori generali e dal Direttore delle tre istituzioni interessate.
6. Le riunioni del Comitato, che sara' convocato ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri lo riterra' utile, saranno tenute successivamente presso le sedi rispettive dell'Ufficio internazionale del lavoro, della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
7. Le spese dei membri del Comitato saranno a carico dei rispettivi Governi.
Art. 33
Articolo 33
1. La presente convenzione e' redatta in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.
2. Saranno inoltre redatti i testi ufficiali della presente convenzione in lingua tedesca, italiana e portoghese.
Art. 34
Articolo 34
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ciascuno degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonche' il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche:
a) del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
b) della data di entrata in vigore della convenzione;
c) delle notifiche, delle dichiarazioni e di ogni altra comunicazione prevista nella presente convenzione;
d) di ogni caso in cui si verificasse una delle situazioni previste ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 28.
2. Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite informera' del pari il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche delle domande che gli verranno notificate ai termini dell'articolo 29, come pure di qualsiasi altra comunicazione pervenuta dagli Stati contraenti in merito alla revisione della presente convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Roma, il 26 ottobre 1961, in un solo esemplare in francese, in inglese e in spagnolo. Copie conformi saranno inviate a cura del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ad ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e al Direttore dett'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
(seguono le firme)
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO