093G0607
093G0607
Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'accordo ed alla convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991. (LEGGE 06 dicembre 1993 n. 570)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 4-1-1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) il protocollo di adesione del Regno di Spagna all'accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonche' l'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione del suddetto accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991;
b) il protocollo di adesione della Repubblica portoghese all'accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonche' l'accordo di adesione della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione del suddetto accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991;
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali con la Spagna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo, e agli atti internazionali con il Portogallo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 7, comma 2, dell'accordo.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
____________
Accordo - art. 1
ACCORDO
DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati della Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", nonche' la Repubblica italiana che ha ad essa aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, da un lato,
e il Regno di Spagna, d'altro lato,
Considerata la firma avvenuta a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Spagna all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,
hanno convenuto quanto segue :
Articolo 1
Con il presente Accordo, il Regno di Spagna aderisce alla Convenzione del 1990.
Accordo - art. 2
Articolo 2
1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda il Regno di Spagna: gli agenti del "Cuerpo Nacional de Policia" e del "Cuerpo de la Guardia Civil" nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, nonche', alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane.
2. L'autorita' di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 e', per il Regno di Spagna : "La Direcion General de la Policia".
Accordo - art. 3
Articolo 3
1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda il Regno di Spagna: gli agenti del "Cuerpo Nacional de Policia" e del "Cuerpo de la Guardia Civil" nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, nonche', alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane.
2. All'atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica francese e il Governo del Regno di Spagna formulano ciascuno una dichiarazione nella quale indicano, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990, le modalita' di esercizio del diritto di inseguimento sul proprio territorio.
3. All'atto della firma del presente Accordo, il Governo del Regno di Spagna formula una dichiarazione nei riguardi del Governo della Repubblica portoghese nella quale indica le modalita' di esercizio del diritto di inseguimento nel proprio territorio, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 e', per il Regno di Spagna: il Ministero della Giustizia.
Accordo - art. 5
Articolo 5
1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e del Regno di Spagna, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990. Nei confronti della Repubblica italiana il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione e non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo tra le altre Parti contraenti.
3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle parti contraenti.
Accordo - art. 6
Articolo 6
1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Spagna copia conforme alla Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua spagnola, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.
Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo del Regno di Spagna
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo della Repubblica italiana
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo del Regno di Spagna all'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990
I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito indicato come "l'Accordo", nonche' il Governo della Repubblica italiana che ha aderito a detto Accordo con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990,
ed il Governo del Regno di Spagna, d'altro lato,
considerando i progressi gia' realizzati in seno alle Comunita' Europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,
prendendo atto che il Governo del Regno di Spagna condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi attraverso dette frontiere,
hanno convenuto quanto segue :
Articolo 1
Con il presente protocollo, il Regno di Spagna aderisce all'Accordo quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Accordo - art. 2
Articolo 2
All'Articolo 1 dell'Accordo le parole "il Regno di Spagna" vengono aggiunte dopo le parole "la Repubblica federale di Germania".
Accordo - art. 3
Articolo 3
All'Articolo 8 dell' Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, le parole "del Regno di Spagna" vengono aggiunte dopo le parole "della Repubblica federale di Germania".
Accordo - art. 4
Articolo 4
1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.
2. Il presente Protocollo e' applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i cinque Stati firmatari dell'Accordo ed il Regno di Spagna avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti della Repubblica italiana il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data alla quale essa avra' espresso il proprio consenso ad essere vincolata dal presente protocollo e non prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo tra le altre Parti contraenti.
3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresi' ad essi la data della sua entrata in vigore.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Spagna copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua spagnola, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni degli altri testi dell'Accordo nelle versioni in lingua tedesca, francese, italiana, olandese.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.
Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo del Regno di Spagna
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo della Repubblica italiana
Per il Governo del Granducato del Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione
Dichiarazione comune relativa alle misure a breve termine previste al Titolo I dell'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese per l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990
In occasione della firma da parte del Governo del Regno di Spagna del Protocollo di adesione all'accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, al quale il Governo della Repubblica italiana ha aderito con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, le Parti contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al Titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i sei Governi vincolati dall'Accordo ed il Governo del Regno di Spagna alle medesime condizioni e secondo le stesse modalita' vigenti tra i sei Governi vincolati dal suddetto Accordo.
Dichiarazione del Governo del
Regno di Spagna relativa al Protocollo di adesione del Governo della Repubblica portoghese
All'atto della firma del presente Protocollo, il Governo del Regno di Spagna prende nota del contenuto del Protocollo di adesione del Governo della Republica portoghese all'Accordo di Schengen e delle dichiarazioni ad esso allegate.
Atto finale
ATTO FINALE
I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna accetta l'atto finale, il Processo-verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.
Il Regno di Spagna accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.
Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Spagna copia conforme dell'Atto finale, del Processo-verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
I testi dell'Atto finale, del Processo-verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua spagnola, sono annessi al presente Atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, al quale la Repubblica italiana ha aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 a Parigi, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni.
1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 5 dell'Accordo di adesione.
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.
Il presente Accordo di adesione entrera' in vigore tra i cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 ed il Regno di Spagna, solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in questi sei Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. Nei confronti della Repubblica italiana il presente Accordo di adesione entrera' in vigore solo quando le condizioni di applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo stesso e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.
2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.
Le Parti contraenti prendono atto che il Governo del Regno di Spagna s'impegna ad applicare il regime comune dei visti per quanto concerne i casi discussi nel corso della fase finale delle trattative di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990, al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.
3. Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati.
Le Parti contraenti prendono atto che il Governo del Regno di Spagna s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinche' la legislazione spagnola venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.
III. Le Parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni formulate dal Regno di Spagna :
1. Dichiarazioni relative alle citta' di Ceuta e Melilla.
a. I controlli esistenti all'ingresso del territorio doganale della Comunita' Economica Europea per le merci ed i viaggiatori in provenienza dalle citta' di Ceuta e Melilla continueranno ad essere esercitati in conformita' alle disposizioni del Protocollo n. 2 dell'Atto di adesione della Spagna alle Comunita' Europee.
b. Il regime specifico di esenzione dal visto in relazione al piccolo traffico frontaliero fra Ceuta e Melilla e le province marocchine di Tetouan e Nador continuera' ad essere applicato.
c. I cittadini marocchini che non risiedono nelle province di Tetouan o di Nador e che intendono entrare esclusivamente nel territorio delle citta' di Ceuta e Melilla, continueranno ad essere soggetti al regime dei visti. La validita' di tali visti sara' limitata a queste due citta', ed essi potranno consentire piu' ingressi ed uscite ( "visado limitado multiple" ), in conformita' alle disposizioni degli articoli 10 paragrafo 3 e 11 paragrafo 1 lettera a della Convenzione del 1990.
d. Il Regno di Spagna terra' conto, nell'applicazione di tale regime, degli interessi degli altri Stati membri.
e. In applicazione della propria legislazione e al fine di verificare se i passeggeri continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della Convenzione del 1990, in virtu' delle quali essi sono stati autorizzati ad entrare nel territorio nazionale dopo il controllo dei passaporti alla frontiera esterna, la Spagna manterra' i controlli (controlli d'identita' e dei documenti) nei collegamenti marittimi ed aerei in provenienza da Ceuta e Melilla, e che hanno come sola destinazione un altro punto del territorio spagnolo.
Allo stesso scopo, la Spagna manterra' il controllo dei voli interni e dei collegamenti regolari effettuati dai traghetti che partono dalle citta' di Ceuta e Melilla a destinazione di un altro Stato parte della Convenzione.
2. Dichiarazione relativa all'applicazione della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale ed alla Convenzione europea di estradizione.
Il Regno di Spagna s'impegna a rinunziare a far uso delle proprie riserve e dichiarazioni effettuate in occasione della ratifica della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, nella misura in cui sono incompatibili con la Convenzione del 1990.
3. Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990.
Il Governo del Regno di Spagna dichiara che, fatta eccezione per i frutti freschi di citrus e per le palme, esso applichera' dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, le agevolazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 di detta Convenzione.
Il Governo del Regno di Spagna dichiara che esso effettuera' un "pest risk assessment" entro il 1 gennaio 1992 relativo ai frutti freschi di citrus ed alle palme, il quale, qualora dimostri che sussiste un pericolo di introduzione o di propagazione di organismi nocivi, potra', se del caso, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990, motivare la deroga di cui all'articolo 121, paragrafo 2 di detta Convenzione.
4. Dichiarazione relativa all'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990
All'atto della firma del presente Accordo, il Governo del Regno di Spagna prende nota del contenuto dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione del 1990 nonche' dell'Atto finale e delle dichiarazioni allegati.
Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo del Regno di Spagna
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo della Repubblica italiana
Per il Governo del Granducato del Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO DI ADESIONE
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", nonche' la Repubblica italiana che ha ad essa aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, da un lato,
e la Repubblica portoghese, d'altro lato,
Considerata la firma avvenuta a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica portoghese all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,
hanno convenuto quanto segue :
Articolo 1
Con il presente Accordo, la Repubblica portoghese aderisce alla Convenzione del 1990.
Accordo - art. 2
Articolo 2
1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica portoghese : i membri della "Policia Juidiciaria", nonche', alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli agenti delle dogane, nella loro qualita' di agenti ausiliari del Pubblico Ministero.
2. L'autorita' di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 e', per la Repubblica portoghese: "La Direccao-geral da Policia Judiciaria".
Accordo - art. 3
Articolo 3
1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica portoghese : i membri della "Policia Judiciaria" nonche', alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi e il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli agenti delle dogane nella loro qualita' di agenti ausiliari del Pubblico Ministero.
2. All'atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica portoghese formula una dichiarazione nei riguardi del Governo di Spagna nella quale indica le modalita' di esercizio del diritto di inseguimento nel proprio territorio, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 e', per la Repubblica portoghese: il Ministero della Giustizia.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Ai fini dell'estradizione tra gli Stati parte della Convenzione di applicazione del 1990, la lettera c della dichiarazione formulata dalla Repubblica portoghese all'articolo 1 della Convenzione di estradizione del 13 dicembre 1957 va letta nel seguente modo:
La Repubblica portoghese non concedera' l'estradizione delle persone, la cui estradizione e' richiesta per un'infrazione passibile di una pena o di una misura di sicurezza a carattere perpetuo. Tuttavia l'estradizione sara' concessa se lo Stato richiedente assicura di promuovere, conformemente alla propria legislazione ed alla propria prassi in materia di esecuzione delle pene, quegli alleggerimenti nell'esecuzione della pena di cui potrebbe beneficiare l'estradando.
Accordo - art. 6
Articolo 6
Ai fini della mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati parte della Convenzione del 1990, la Repubblica portoghese non opporra' rifiuti fondati sul fatto che le infrazioni, oggetto della richiesta, sono passibili, conformemente alla legislazione dello Stato richiedente, di una pena o di una misura di sicurezza a carattere perpetuo.
Accordo - art. 7
Articolo 7
1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e della Repubblica portoghese e non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990. Nei confronti della Repubblica italiana il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione e non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo tra le altre Parti contraenti.
3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Accordo - art. 8
Articolo 8
1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica portoghese copia conforme alla Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua portoghese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo.
Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme delle Parti contraenti.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo della Repubblica italiana
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
Per il Governo della Repubblica portoghese
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo della Repubblica portoghese all'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990
I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito indicato come "l'Accordo", nonche' il Governo della Repubblica italiana, che ha aderito a detto Accordo con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990,
ed il Governo della Repubblica portoghese, d'altro lato,
considerando i progressi gia' realizzati in seno alle Comunita' Europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,
prendendo atto che il Governo della Repubblica portoghese condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi attraverso dette frontiere,
hanno convenuto quanto segue :
Articolo 1
Con il presente protocollo, la Repubblica portoghese aderisce all'Accordo quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Protocollo - art. 2
Articolo 2
All'Articolo 1 dell'Accordo le parole "e la Repubblica italiana" vengono sostituite con le parole "la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese".
Protocollo - art. 3
Articolo 3
All'Articolo 8 dell'Accordo le parole "e della Repubblica italiana" vengono sostituite con le parole "della Repubblica italiana e della Repubblica portoghese".
Protocollo - art. 4
Articolo 4
1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.
2. Il presente Protocollo e' applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i cinque Stati firmatari dell'Accordo ed il Governo della Repubblica portoghese avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti della Repubblica italiana il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data alla quale essa avra' espresso il proprio consenso ad essere vincolata dal presente protocollo e non prima della data di entrata in vigore del presente protocollo tra le altre Parti contraenti.
3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo; ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresi' ad essi la data della sua entrata in vigore.
Protocollo - art. 5
Articolo 5
Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica portoghese copia conforme all'Accordo nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua portoghese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni degli altri testi dell'Accordo nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.
Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo della Repubblica italiana
Per il Governo del Granducato del Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
Per il Governo della Repubblica portoghese
Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione
Dichiarazione comune relativa alle misure a breve termine previste al Titolo I dell'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese per l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990
In occasione della firma da parte del Governo della Repubblica portoghese del Protocollo di adesione all'accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, al quale il Governo della Repubblica italiana ha aderito con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, le Parti contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al Titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i sei Governi vincolati dall'Accordo ed il Governo della Repubblica portoghese alle medesime condizioni e secondo le stesse modalita' vigenti tra i sei Governi vincolati dal suddetto Accordo.
Dichiarazione del Governo della Repubblica portoghese relativa al Protocollo di adesione del Governo del Regno di Spagna
All'atto della firma del presente Protocollo, il Governo della Repubblica portoghese prende nota del contenuto del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Spagna all'Accordo di Schengen e delle dichiarazioni ad esso allegate.
Dichiarazione dei ministri
DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO
Il venticinque giugno millenovecentonovantuno, rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica portoghese hanno firmato a Bonn l'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Essi hanno preso atto che il rappresentante del Governo della Repubblica portoghese ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i Governi del Regno di Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali ha aderito il Governo della Repubblica italiana.
DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO
Il venticinque giugno millenovecentonovantuno, rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi bassi hanno firmato a Bonn l'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Essi hanno preso atto che il rappresentante del Governo del Regno di Spagna ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali ha aderito il Governo della Repubblica italiana.
Atto finale
ATTO FINALE
I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, la Repubblica portoghese accetta l'Atto finale, il Processo-verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.
La Repubblica portoghese accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.
Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica portoghese copia conforme all'Atto finale, del Processo-verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
I testi dell'Atto finale, del Processo-verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua portoghese, sono annessi al presente Atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 luglio 1990, alla quale la Repubblica italiana ha aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :
1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 7 dell'Accordo di adesione.
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.
Il presente Accordo di adesione entrera' in vigore tra i cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e la Repubblica portoghese, solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in questi sei Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno effettivi. Nei confronti della Repubblica italiana il presente Accordo di adesione entrera' in vigore solo quando le condizioni di applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo stesso e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.
2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.
3. Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati.
Le Parti contraenti prendono atto che una legge relativa alla protezione dei dati personali oggetto di un trattamento automatizzato e' stata pubblicata il 29 aprile 1991 dalla Repubblica portoghese.
Le Parti contraenti prendono atto che il Governo della Repubblica portoghese s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative affinche' la legislazione portoghese venga completata al fine di dare completa applicazione all'insieme delle disposizioni della Convenzione del 1990 relative alla protezione dei dati di natura personale.
III. Le Parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni formulate dalla Repubblica portoghese:
1. Dichiarazione relativa ai cittadini brasiliani che entrano in Portogallo in base all'Accordo di soppressione del visto tra il Portogallo ed il Brasile del 9 agosto 1960.
Il Governo della Repubblica portoghese si impegna a riammettere i cittadini brasiliani che, entrati nel territorio delle Parti contraenti attraverso il Portogallo in base all'Accordo di soppressione del visto tra il Portogallo ed il Brasile, vengano trovati in detto territorio oltre la durata di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della Convenzione del 1990.
Il Governo della Repubblica portoghese si impegna ad ammettere i cittadini brasiliani solo se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 della Convenzione del 1990 e ad adottare tutte le disposizioni affinche' i loro documenti di viaggio siano vidimati al momento del passaggio delle frontiere esterne.
2. Dichiarazione relativa alla Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
Il governo della Repubblica portoghese s'impegna a ratificare la Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, nonche' il relativo Protocollo aggiuntivo prima dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990 per il Portogallo.
3. Dichiarazione relativa all'adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente il regime di controllo all'esportazione della tecnologia e dei componenti dei missili.
Fondandosi sull'articolo 123 della Convenzione del 1990, la Repubblica portoghese s'impegna ad aderire alla Convenzione concernente il regime di controllo all'esportazione della tecnologia e dei componenti dei missili come formulata il 16 aprile 1991, il piu' presto possibile e non piu' tardi del momento dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990 per il Portogallo.
4. Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990.
Il Governo della Repubblica portoghese dichiara che, fatta eccezione per i frutti freschi di citrus, esso applichera' dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, le agevolazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 di detta Convenzione.
Il Governo della Repubblica portoghese dichiara che esso effettuera' un "pest risk assessment" entro il 1 gennaio 1992 relativo ai frutti freschi di citrus, il quale, qualora dimostri che sussiste un pericolo di introduzione o di propagazione di organismi nocivi, potra', se del caso, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, motivare la deroga di cui all'articolo 121, paragrafo 2 di detta Convenzione.
5. Dichiarazione relativa all'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990.
All'atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica portoghese prende nota del contenuto dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990 nonche' dell'Atto finale e delle dichiarazioni allegati.
Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo della Repubblica italiana
Per il Governo del Granducato del Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
Per il Governo della Repubblica portoghese
Parte di provvedimento in formato grafico