090G0001
090G0001
Convention Convention Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 28 dicembre 1989 n. 422)
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la repressione dei reati direti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore dell'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione e dell'articolo 6 del protocollo stesso.
CAPO II
Art. 3
1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa e' punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto e' tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:
a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona e' punito con l'ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali e' punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. 6. Quando per le modalita' dell'azione e per la tenuita' del danno o il fatto e' lieve entita', le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.
Nota all'art. 3 della legge:
Il testo degli articoli 582 e 583 del codice penale e' il seguente:
"Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
"Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione personale e' grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale e' gravissima e si applica la reclusione dai sei a dodici anni se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacita' della favella;
4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso".
Art. 4
1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale , e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:
a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3;
b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;
c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della liberta' personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;
d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene;
e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non e' disposta l'estradizione verso uno Stato che sia parte della convenzione indicata nell'articolo 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell'articolo 3 sono previsti come piu' grave reato da altre disposizioni di legge.
Nota all'art. 4 della legge:
Il testo degli articoli da 6 a 11 del codice penale e' il seguente:
"Art. 6 (Reati commessi nel territorio dello Stato). - Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.
"Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalita' dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana.
Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero). - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico, non compreso fra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile querela della persona offesa occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto politico il delitto determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il cittadino, che fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della liberta' personale di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza a querela della persona offesa.
Nei casi previdenti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero o di uno
straniero, il colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia sempre che:
1) si trovi nel territorio dello Stato;
2) si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero alla reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
Art. 11 (Rinnovamento del giudizio). - Nel caso indicato all'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8 e 9 10 il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta".
Art. 5
1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per "installazione fissa" si intende qualunque isola ufficiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.
Art. 6
1. L'autorita' giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previsti dall'articolo 7 paragrafo 5, della convenzione indicata nell'articolo 1.
Art. 7
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione interna.
CAPO III
Art. 8
1. Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della convenzione indicata nell'articolo 1 e, limitatamente alla tutela penale delle installazioni fisse, il giorno dell'entrata in vigore per l'Italia, del protocollo pure indicato nell'articolo 1.
2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
Gli Stati Parte della presente Convenzione,
TENENDO PRESENTE gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonche' allo sviluppo di amichevoli relazioni e della cooperazione tra gli Stati,
RICONOSCENDO in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla liberta' ed alla sicurezza della propria persona cosi' come previsto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici,
PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per l'intensificazione, nel mondo intero, di atti di terrorismo di ogni genere che pongono a repentaglio o distruggono vite umane innocenti, mettono in pericolo le liberta' fondamentali e seriamente minacciano la dignita' delle persone,
CONSIDERANDO che atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, intralciano gravemente lo svolgimento dei servizi marittimi e indeboliscono la fiducia dei popoli della terra nella sicurezza della navigazione marittima,
CONSIDERANDO che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la comunita' internazionale nel suo insieme,
CONVINTI dell'urgente necessita' di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci e di natura pratica per prevenire ogni atto illecito diretto contro la sicurezza della navigazione marittima, e perseguire in giudizio e punire gli autori di tali reati,
RICHIAMANDO la Risoluzione 40/61 dell'Assemblea generale della Nazioni Unite del 9 dicembre 1985, con la quale fra l'altro "si invitano tutti gli Stati unilateralmente ed in collaborazione con altri Stati, nonche' gli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a contribuire alla eliminazione graduale delle cause di fondo del terrorismo internazionale ed a prestare una particolare attenzione a tutte le situazioni, - tra cui il colonialismo, il razzismo, le situazioni che rivelano violazioni massicce e flagranti dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' quelle legate alla occupazione straniera - che potrebbero suscitare gli atti di terrorismo internazionale e porre a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale",
RICORDANDO INOLTRE che la risoluzione 40/61 "inequivocabilmente condanna, in quanto criminali, tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo, ovunque siano perpetrati e chiunque ne siano i loro autori, in particolare gli atti che mettono in pericolo le relazioni amichevoli tra gli Stati e la loro sicurezza",
RICORDANDO ALTRESI' che con la risoluzione 40/61 l'Organizzazione marittima internazionale era invitata a "studiare il problema del terrorismo a bordo di navi o contro di esse, al fine di formulare raccomandazioni per l'adozione di opportune misure",
TENENDO PRESENTE la risoluzione A.584 (14), del 20 novembre 1985 dell'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale, che
richiedeva l'elaborazione di misure miranti a prevenire atti
illeciti che pongano a repentaglio la sicurezza delle navi e l'incolumita' dei loro passeggeri e dei loro equipaggi,
NOTANDO che gli atti dell'equipaggio i quali rientrano nella normale disciplina di bordo non sono presi in considerazione dalla presente Convenzione,
AFFERMANDO l'auspicabilita' di mantenere allo studio le norme rela- tive alla prevenzione ed al controllo degli atti illeciti contro le navi e persone che si trovano a bordo di esse, al fine di aggiornarle se necessario e, a questo fine, prendendo nota delle "Misure volte e prevenire gli atti illeciti contro passeggeri ed equipaggi a bordo di navi", raccomandate dal Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale,
AFFERMANDO inoltre che le questioni non regolate dalla presente Convenzione continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,
RICONOSCENDO la necessita' per tutti gli Stati, nella lotta contro gli atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, di rispettare rigorosamente le norme ed i principi del diritto internazionale generale,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO I
Ai fini della presente Convenzione, per "nave" si intende un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti.
Art. 2
Art. 2
1. La presente Convenzione non si applica:
a) alle navi da guerra; oppure
b) alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di
polizia; oppure
c) alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate.
2. La presente Convenzione e' senza pregiudizi per le immunita' di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.
Art. 3
Art. 3
1. Commette un reato chiunque illecitamente e intenzionalmente:
a) con la violenza o con la minaccia di violenza s'impadronisce di
una nave o ne esercita il controllo; oppure
b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave, se questo atto e' di natura tale da
pregiudicare la sicurezza della nave; oppure
c) distrugge una nave o causa ad una nave o al suo carico danni che sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della
navigazione della nave; oppure
d) colloca o fa collocare su una nave, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la nave o a causare alla nave o al suo carico danni che mettono in pericolo o sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione
della nave; oppure
e) distrugge o danneggia gravemente installazioni o servizi di navigazione marittima o ne altera gravemente il funzionamento, qualora uno qualunque di tali atti sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave; oppure
f) comunica informazioni che sa essere erronee, mettendo cosi' in
pericolo la sicurezza di navigazione di una nave; oppure
g) ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione, o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) ad f), del presente paragrafo.
2. Commette altresi' un reato chiunque:
a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1; oppure
b) istiga un'altra persona a commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1, se il reato e' effettivamente commesso, o si rende
altrimenti complice della persona che commette tale reato; oppure
c) minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1, se tale minaccia e' tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave in questione, sia tale minaccia o meno accompagnata, secondo la legislazione nazionale, da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.
Art. 4
Art. 4
1. La presente Convenzione si applica quando la nave naviga, o in base al suo itinerario di rotta, deve navigare in acque, attraverso acque o in provenienza da acque site al di la' dei limiti esterni del
mare territoriale di un solo Stato, oppure
oltre i limiti del suo mare territoriale con gli Stati adiacenti.
2. Se la Convenzione non si applica in conformita' con il paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili quando l'autore o il presunto autore del reato e' scoperto sul territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato di cui al paragrafo 1.
Art. 5
Art. 5
Ogni Stato Parte reprime i reati previsti all'articolo 3 con pene adeguate che tengono conto della natura grave di tali reati.
Art. 6
Art. 6
1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 3 quando il reato e' commesso:
a) contro o a bordo di una nave che, al momento della perpetrazione del reato, batte la bandiera di tale Stato; oppure
b) nel territorio di tale Stato, compreso il suo mare territoriale; oppure
c) da un cittadino di tale Stato
2. Uno Stato Parte puo' parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati:
a) quando il reato e' commesso da un apolide che ha la residenza
abituale in tale Stato; oppure
b) quando durante la perpetrazione del reato, un cittadino di tale
Stato e' stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure
c) quando il reato e' commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.
3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei
casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario Generale
dell'Organizzazione Marittima Internazionale (in appresso denominato "Segretario Generale"). Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tale caso di giurisdizione, ne da' notifica al Segretario Generale.
4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 3 nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione, in conformita' con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformita' con la legislazione nazionale.
Art. 7
Art. 7
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustificano ed in conformita' con la propria legislazione, ogni Stato Parte nel territorio del quale l'autore o l'autore presunto del reato si trovino provvede alla detenzione di questa persona, o prende ogni altro provvedimento necessario per assicurare la sua presenza nel territorio per tutto il periodo di tempo necessario all'inizio di un procedimento penale o di una procedura di estradizione.
2. Tale Stato procede immediatamente ad una richiesta preliminare per stabilire i fatti, in conformita' con la propria ligislazione.
3. Ogni persona nei cui confronti sono prese le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:
a) di comunicare senza ritardo con il piu' vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui e' cittadino, o dello Stato che e' altresi' abilitato a stabilire tale comunicazione oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato nel territorio del quale egli ha la sua residenza abituale;
b) di ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato.
4. I diritti di cui al paragrafo 3 si eserciteranno nell'ambito delle leggi e regolamenti dello Stato del quale si trova l'autore o il presunto autore del reato, rimanendo tuttavia inteso che queste leggi e regolamenti debbono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del paragrafo 3.
5. Quando uno Stato Parte ha messo in stato di detenzione una persona in conformita' con le disposizioni del presente articolo, esso notifica immediatamente tale detenzione, nonche' le circostanze che la giustificano, agli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformita' con il paragrafo 1 dell'articolo 6 e, se lo ritenga opportuno, a tutti gli altri Stati interessati.
Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo comunica rapidamente le conclusioni pertinenti ai suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria giurisdizione.
Art. 8
Art. 8
1. Il capitano di una nave di uno Stato Parte (lo "Stato della bandiera") puo' consegnare alle Autorita' di ogni altro Stato Parte (lo "Stato destinatario") ogni persona nei confronti della
quale abbia fondati motivi di ritenere che essa ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 3.
2. Lo Stato della bandiera fa in modo che il capitano di una nave sia tenuto se cio' e' in pratica possibile, e possibilmente prima di rientrare nel mare territoriale dello Stato destinatario con a bordo una persona che egli intenda consegnare in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1, a notificare alle autorita' dello Stato destinatario il suo intento di consegnare tale persona e le ragioni che motivano questa decisione.
3. Lo Stato destinatario accettera' la consegna di tale persona, a meno che non abbia ragione di ritenere che la Convenzione non si applica ai fatti che motivano la consegna, ed agira' in conformita' con le disposizioni dell'articolo 7. Ogni rifiuto di accettare la consegna di una persona deve essere accompagnato dall'indicazione delle ragioni che lo motivano.
4. Lo Stato di bandiera fa in modo che il capitano della sua nave sia tenuto a comunicare alle autorita' dello Stato destinatario gli elementi di prova in suo possesso inerenti al presunto reato.
5. Uno Stato destinatario che ha accettato la consegna di una persona in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 puo' a sua volta richiedere allo Stato della bandiera di accettare la consegna di questa persona. Lo Stato della bandiera esamina tale richiesta, e, se ritiene di accedervi, agisce in conformita' con le disposizioni dell'articolo 7. Se lo Stato di bandiera, respinge la richiesta comunica allo Stato destinatario le ragioni che motivano tale decisione.
Art. 9
Art. 9
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica in qualsiasi maniera le norme del diritto internazionale relative all'esercizio della giurisdizione degli Stati in materia di indagini o di atti esecutivi a bordo di navi che non battono la loro bandiera.
Art. 10
Art. 10
Lo Stato Parte nel territorio del quale l'autore o il presunto autore del reato e' scoperto e' tenuto nei casi previsti dall'articolo 6, se non estrada la persona in questione, a sottoporre senza ritardo il caso, senza eccezioni di sorta a prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso o meno sul suo territorio, alle proprie autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo il procedimento previsto dalla propria legislazione. Dette autorita' prendono la loro decisione alle stesse condizioni che per ogni altro reato di natura grave prevista dalle leggi dello Stato.
2. Ad ogni persona nei confronti della quale e' aperto un procedimento in relazione ad uno dei reati previsti dall'articolo 3 sara' garantito un equo trattamento in tutte le fasi del procedimento, compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti per tale procedimento dalla legge dello Stato nel territorio del quale tale persona si trova.
Art. 11
Art. 11
1. I reati di cui all'articolo 3 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione di ogni trattato di estradizione in vigore fra Stati Parti alla presente Convenzione. Gli Stati Parti si impegnano a includere tale reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione che sara' concluso tra gli stessi.
2. Se uno Stato Parte il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte nei confronti del quale non e' vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha facolta' di considerare la presente Convenzione come base legale per l'estradizione per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3. L'estradizione sara' subordinata alle altre condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato Parte richiesto.
3. Gli Stati Parte che non subordinano, l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati previsti all'articolo 3 come casi di estradizione sui loro rapporti reciproci, alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
4. Se necessario, i reati di cui all'articolo 3 saranno considerati, ai fini dell'estradizione, tra Stati Parti, come commessi non solo nel luogo della loro perpetrazione, ma anche in un luogo soggetto alla giurisdizione dello Stato Parte che richiede l'estradizione.
5. Uno Stato Parte che riceve piu' di una richiesta di estradizione proveniente da Stati che hanno istituito la propria giurisdizione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 7, e che decide di non intentare l'azione penale, tiene debitamente conto, nel selezionare lo Stato verso il quale l'autore o il presunto autore della violazione deve essere estradato, degli interessi e delle responsabilita' dello Stato Parte del quale la nave batteva la bandiera al momento della perpetrazione del reato.
6. Nell'esaminare una richiesta di estradizione avanzata ai sensi della presente Convenzione nei confronti del presunto autore di un reato, lo Stato richiesto tiene debitamente conto della possibilita' per questa persona di esercitare effettivamente i suoi diritti, cosi' come previsti al paragrafo 3 dell'articolo 7, nello Stato richiedente.
7. Le disposizioni di tutti i trattamenti e accordi di estradizione esistenti stipulati tra Stati Parti relative ai reati definiti nella presente Convenzione sono modificate tra gli Stati Parti nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.
Art. 12
Art. 12
1. Gli Stati Parti si accordano reciproca assistenza giudiziaria in tutta la misura del possibile per ogni procedimento penale relativo ai reati previsti nell'articolo 3, compreso l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
2. Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in conformita' con i trattati di assistenza giudiziaria eventualmente in vigore tra di loro.
In assenza di tali trattati, gli Stati Parti si prestano assistenza in conformita' con la propria legislazione nazionale.
Art. 13
Art. 13
1. Gli Stati Parti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 3, in particolare:
a) adottando ogni possibile misura per prevenire la preparazione nei loro rispettivi territori dei reati destinati ad essere perpetrati all'interno o all'esterno dei loro territori;
b) scambiando informazioni in conformita' con le disposizioni della loro legislazione nazionale e coordinando le misure, amministrative di altro genere oppurtune al fine di prevenire la perpetrazione dei reati di cui all'articolo 3.
2. Quando il viaggio di una nave e' stato ritardato o interrotto a causa della perpetrazione di un reato previsto all'articolo 3, lo Stato Parte nel territorio del quale si trovano la nave, i passeggeri o l'equipaggio, deve fare tutto il possibile per evitare che la nave, i suoi passeggeri, il suo equipaggio o il suo carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.
Art. 14
Art. 14
Ogni Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sara' commesso un reato previsto dall'articolo 3, fornisce, in conformita' con la propria legislazione nazionale, il piu' rapidamente possibile, ogni informazione utile in suo possesso agli Stati i quali, a suo parere, sono gli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformita' con l'articolo 6.
Art. 15
Art. 15
1. Ogni Stato Parte comunica il piu' rapidamente possibile al Segretario generale, in conformita' con la legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative:
a) alle circostante del reato;
b) alle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13;
c) alle misure adottate nei confronti dell'autore o del presunto autore del reato ed, in particolare, al risultato di ogni procedura di estradizione o altra procedura giudiziaria.
2. Lo Stato Parte nel quale un procedimento penale e' stato intentato contro il presunto autore del reato ne comunica, in conformita' con la propria legislazione nazionale, il risultato definitivo al Segretario generale.
3. Le informazioni comunicate in conformita' con i paragrafi 1 e 2 sono trasmesse dal Segretario generale a tutti gli Stati Parti, ai Membri dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'organizzazione"), agli altri Stati interessati ed alle Organizzazioni intergovernative internazionali appropriate.
Art. 16
Art. 16
1. Ogni controversia tra due o piu' Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un termine ragionevole, e' sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di essi.
Se le parti, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, non raggiungono un accordo sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi tra di loro puo' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso unilaterale ai sensi dello Statuto della Corte.
2. Ogni Stato puo' all'atto di firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, o aderirvi, dichiarare che non si considera vincolato da una qualunque o da tutte le disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati Parti non sono vincolati delle suddette disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che ha formulato tale riserva.
3. Ogni Stato che ha formulato una riserva in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 puo' in ogni tempo ritararla mediante notifica legalizzata al segretario generale.
Art. 17
Art. 17
1. La presente Convenzione e' aperta il 10 marzo 1988 in Roma alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, e dal 14 marzo 1988 e al 9 marzo 1989, presso la Sede dell'Organizzazione, alla firma di tutti gli Stati.
Essa rimane poi aperta per l'adesione.
2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione con:
a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica,
l'accettazione o l'approvazione; oppure
b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione oppure
c) adesione.
3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
Art. 18
Art. 18
1. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale quindici Stati hanno, o firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest'ultima dopo che sono state soddisfatte la condizione per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.
Art. 19
Art. 19
1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da uno Stato Parte in ogni momento successivo alla scadenza di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, o alla scadenza di un periodo di tempo piu' lungo se cosi' indicato nello strumento di denuncia.
Art. 20
Art. 20
1. L'Organizzazione puo' convocare una conferenza per la revisione della presente convenzione o l'adozione di emendamenti alla stessa.
2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti alla Convenzione per provvedere alla revisione della convenzione o all'adozione di emendamenti alla stessa a richiesta di un terzo degli stati Parti che non siano inferiori a dieci.
3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sara' considerato avere ad oggetto la Convenzione cosi' come emandata.
Art. 21
Art. 21
1. La presente convenzione e' depositata presso il Segretario generale.
2. Il segretario generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, nonche' tutti i membri dell'organizzazione;
i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonche' della loro data;
ii) della data dell'entrata in vigore della presente convenzione;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione nonche' della data alla quale esso e' stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;
iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformita' con la presente Convenzione;
b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.
3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme e' trasmessa dal Depositario al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. 22
Art. 22
La presente convenzione e' redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione.
FATTO A ROMA il 10 marzo 1988
Art. 1
PROTOCOLLO PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DELLE PIATTAFORME FISSE SITUATE SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE
Gli Stati Parti del presente Protocollo,
ESSENDO PARTI della convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima,
RICONOSCENDO che le ragioni per le quali la Convenzione e' stata elaborata sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale,
TENENDO CONTO delle disposizioni della predetta convenzione,
AFFERMANDO che le questioni che non sono regolate dal presente Protocollo continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO 1
1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 e quelle degli articoli 10 e 16 della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (in appresso denominata la Convenzione) si applicano anche, mutatis mutandis, ai reati previsti all'articolo 2 del presente Protocollo quando tali reati sono commessi a bordo o contro piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.
2. Nei casi in cui il Protocollo non e' applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l'autore od il presunto autore del reato e' scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale e' situata la piattaforma fissa.
3. Ai fini del presente Protocollo, per "piattaforma fissa" se intende un'isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente:
a) s'impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo
con la violenza o con minaccia di violenza; oppure
b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa se questo atto e' di natura
tale da pregiudicare la sicurezza della piattaforma; oppure
c) distrugge una piattaforma fissa o vi causa danni di natura tale da
mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure
d) colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua
sicurezza; oppure
e) ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione, o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) e d), del presente paragrafo.
Commette altresi' reato chiunque:
a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1;
oppure
b) istiga un'altra persona a commettere uno di questi reati se il reato e' effettivamente commesso o se si rende altrimenti complice
della persona che commette tale reato; oppure
c) minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui lettere b) e c) del paragrafo 1, se tale minaccia e' tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia che tale minaccia sia o no accompagnata, secondo le legislazioni nazionali da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 2 quando il reato e' commesso:
a) contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa e' situata
sulla piattaforma continentale di tale Stato; oppure
b) da un cittadino di tale Stato.
2. Uno Stato Parte puo' parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati;
a) quando il reato e' commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato;
b) quando, durante la perpetrazione del reato un cittadino di tale
Stato e' stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure
c) quando il reato e' commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.
3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale dell'organizzazione marittima internazionale (in appresso denominato "Segretario generale"). Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tal caso di giurisdizione, ne da' notifica al segretario generale.
4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 2 nei casi in cui il preseunto si trova nel suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformita' con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. Il presente Protocollo non esclude giurisdizione penale esercitata in conformita' con la legislazione nazionale.
Art. 4
ARTICOLO 4
Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo del diritto internazionale concernenti le piattaforme fisse sit- uate sulla piattaforma continentale.
Art. 5
ARTICOLO 5
1. Il presente protocollo e' aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la sede dell'organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") del 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione. Esso rimane poi aperto per l'adesione.
2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo con:
a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione oppure;
b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione, oppure
c) adesione.
3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.
4. Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ha ratificato accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito, puo' divenire Parte al presente Protocollo.
Art. 6
ARTICOLO 6
1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo puo' entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.
2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest'ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.
Art. 7
ARTICOLO 7
1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario Generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo piu' lungo se cosi' indicato nello strumento di denuncia.
4. Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sara' considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.
Art. 8
ARTICOLO 8
1. L'Organizzazione puo' convocare una conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.
2. Il segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all'adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque.
3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sara' considerato avere ad oggetto il Protocollo cosi' come emandato.
Art. 9
ARTICOLO 9
1. Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonche' tutti i membri dell'organizzazione;
i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonche' la loro data;
ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonche' della data alla quale e' stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;
iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformita' con il presente Protocollo o in conformita' con la Convenzione, concernente il presente Protocollo;
b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.
3. All'atto di entrata in vigore del presente Protocollo una copia certificata conforme e' trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente Protocollo e' redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposito la loro firma al presente Protocollo.
FATTO A ROMA il 10 Marzo millenovecentoottantotto