Monitoring Gesetzessammlung

088G0445

IT - Leggi di Ratifica

088G0445

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986. (LEGGE 23 agosto 1988 n. 384)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 18/9/1988 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

Art. 3

1. La spesa di lire 180 miliardi complessivi prevista dall'articolo I del protocollo e' ripartita, in ragione di lire 78 miliardi per l'anno 1987 e di lire 34 miliardi annui dall'anno 1988 al 1990, come segue:
a) fornitura di beni per un importo di lire 39 miliardi per l'anno 1987 e di lire 17 miliardi annui dal 1988 al 1990;
b) contributi a fondo perduto per un importo di lire 22 miliardi per l'anno 1987 e di lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;
c) crediti finanziari per un importo di lire 17 miliardi per l'anno 1987 e di lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA, rimborsabili in diciotto anni, di cui 5 di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento.
2. Il Mediocredito centrale provvede alla gestione della somma di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per complessivi 90 miliardi di lire in base ad apposita convenzione da stipularsi fra detto Istituto ed il Ministero del tesoro.
3. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario confluiscono di diritto sulla dotazione degli esercizi successivi.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 78 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 34 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede quanto a lire 78 miliardi per l'anno 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del protocollo di cooperazione con Malta (180 miliardi nel quinquennio 1986-90)" e, quanto a lire 34 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Protocollo - art. I

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MALTA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro regione, hanno concordato quanto segue:
Articolo I
Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a fornire al Governo della Repubblica di Malta, sino al 1990, assistenza finanziaria economica e tecnica per un ammontare globale fino a 180 miliardi di lire, per gli scopi e secondo le modalita' di cui agli articoli che seguono.
A tale fine esso presentera' al Parlamento italiano i necessari provvedimenti legislativi.

Protocollo - art. II

Articolo II
L'assistenza dell'Italia verra' attuata come segue:
a) fino ad un importo di 90 miliardi di lire mediante la messa a disposizione di beni e prodotti primari - risultanti da una lista da concordare annualmente - necessari per favorire il processo di ricrescita economica dell'isola;
b) dei rimanenti 90 miliardi, mediante il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo identificati di comune accordo tra le Parti.

Protocollo - art. III

Articolo III
I fondi di cui al comma a) del precedente articolo II verranno erogati per un importo non superiore a lire 39 miliardi per il 1987 e a lire 17 miliardi annui dal 1988 al 1990.
I fondi di cui al comma b) verranno ripartiti come segue:
a) contributi a fondo perduto, per un importo non superiore a lire 22 miliardi per il 1987 e a lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;
b) crediti finanziari, per un importo non superiore a lire 17 miliardi per il 1987 e a lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA rimborsabili in diciotto anni, di cui 5 di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento annuo in rate semestrali.
Sara' previsto che le somme stanziate e non impegnate nell'anno di riferimento possano essere utilizzate negli anni successivi.

Protocollo - art. IV

Articolo IV
Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, i contributi ed i crediti finanziari di cui all'articolo III saranno utilizzati per il finanziamento relativo ad acquisto di beni o servizi italiani.
A tale scopo il Governo della Repubblica di Malta sottoporra' al Governo italiano, per le vie diplomatiche, i progetti alla cui esecuzione esso e' interessato, accompagnati da una documentazione sufficiente a permettere una stima dei costi e una individuazione dei mezzi tecnici necessari alla loro realizzazione. Una decisione in proposito sara' presa d'accordo tra i due Governi, entro due mesi dalla presentazione dei progetti stessi.
Tenuto conto della particolare importanza dei singoli progetti ai fini di un equo e stabile sviluppo dell'isola, il Governo italiano potra' autorizzare che una aliquota dei contributi annui sia corrisposta sotto forma di aiuto diretto al bilancio maltese da destinare al finanziamento dei costi locali di opere e lavori inerenti la realizzazione dei progetti concordati. Detta aliquota non potra' eccedere il 25 per cento dei fondi previsti per ciascun anno per i progetti approvati dalle parti nelle forme sopraindicate, tenuto anche conto dell'ultimo comma dell'articolo III. Tali somme verranno versate al Governo maltese entro trenta giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori di ciascun progetto, documentati anche per i costi locali sopportati, ai quali afferisce il predetto aiuto al bilancio.

Protocollo - art. V

Articolo V
Il presente protocollo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento degli adempimenti costituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti interni.
Esso rimarra' in vigore fino al 31 dicembre 1990 e potra' applicarsi anche ai progetti la cui priorita' sia stata gia' concordata tra le Parti e la cui esecuzione abbia avuto inizio non prima del 1° gennaio 1986.
FATTO a La Valletta il 20 novembre 1986 in due originali, nella lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
B. CRAXI
Per la Repubblica di Malta
C. MIFSUD BONNICI
Visto, p. il Ministro degli affari esteri
BONALUMI
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