Monitoring Gesetzessammlung

089G0105

IT - Leggi di Ratifica

089G0105

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. (LEGGE 21 febbraio 1989 n. 98)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 21/3/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione stessa.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Convention
Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONI NON UFFICIALE
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri, in particolare nel rispetto della certezza del diritto e dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Considerando che e' auspicabile estendere la protezione dei diritti e delle liberta' fondamentali di ciascuno, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, tenuto conto dell'intensificazione della circolazione attraverso le frontiere di dati a carattere personale
oggetto di elaborazioni automatizzate
Riaffermando nello stesso tempo il loro impegno in favore delle
liberta' di informazioni senza tener conto delle frontiere
Riconoscendo la necessita' di conciliare i valori fondamentali del rispetto della vita privata e della libera circolazione dell'informazione tra i popoli,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e scopo
Scopo della presente convenzione e' quello di garantire, sul territorio di ogni Parte, ad ogni persona fisica, qualunque siano la sua cittadinanza o residenza, il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, nei confronti dell'elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale che la riguardano ("protezione dei dati").

Convenzione - art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
a. "dati di carattere personale" significa: ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata)
b. "casellario automatizzato" significa: tutto l'insieme di
informazioni oggetto di un'elaborazione automatizzata
c. "elaborazione automatizzata" comprende le seguenti operazioni effettuate nel loro insieme o in parte grazie a procedimenti automatizzati: registrazioni di dati, applicazione ad essi di operazioni logiche e/o aritmetiche, loro modifica, cancellazione,
estrazione o diffusione
d. "responsabile del casellario" significa: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, l'ente o altro organismo competente, secondo il diritto nazionale, a decidere quale debba essere la finalita' del casellario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrati e quali operazioni siano ad essi applicabili.

Convenzione - art. 3

Articolo 3
Campo di applicazione
1. Le Parti si impegnano ad applicare la presente convenzione ai casellari ed alle elaborazioni automatizzate di dati a carattere personale nei settori pubblici e privati.
2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, comunicare tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa:
a. che non applichera' la presente convenzione a talune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale di cui verra' depositata una lista. Esso tuttavia non dovra' includere in detta lista le categorie di casellari automatizzati assoggettate secondo il suo diritto interno a disposizioni relative alla protezione dei dati.
Di conseguenza, esso dovra' emendare detta lista tramite una nuova dichiarazione qualora categorie supplementari di casellari automatizzati di dati di carattere personale siano assoggettate al
regime di protezione di dati
b. che esso applichera' la presente convenzione anche ad informazioni relative a gruppi, associazioni, fondazioni, societa', corporazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalita' giuridica
c. che applichera' le presente convenzione anche ai casellari di dati a carattere personale che non siano oggetto di elaborazione automatizzata.
3. Ogni Stato che ha esteso il campo di applicazione della presente Convenzione tramite una delle dichiarazioni di cui ai comma 2.b o c di cui sopra puo', nella citata dichiarazione, indicare che tali estensioni si applicheranno solamente ad alcune categorie di casellari a carattere personale la cui lista verra' depositata.
4. Ogni Parte che ha escluso alcune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale tramite la dichiarazione di cui al comma 2.a di cui sopra non puo' pretendere l'applicazione della presente convenzione a categorie simili da parte di una Parte che non le abbia escluse.
5. Nello stesso modo, ogni Parte che non ha proceduto ad una o all'altra delle estensioni di cui ai paragrafi 2.b e c. del presente articolo non puo' pretendere l'applicazione della presente convenzione su tali punti nei confronti di una Parte che abbia proceduto alle dette estensioni.
6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto dal momento dell'entrata in vigore della convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, se detto Stato le ha espresse al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, ovvero tre mesi dopo che queste siano state ricevute dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa nel caso in cui siano state formulate in un momento successivo. Dette dichiarazioni potranno essere ritirate in tutto o in parte con notifica rivolta al Segretario Generale del Consiglio di Europa. Il ritiro avra' effetto tre mesi dopo la data di ricevimento di una notifica di tal genere.

Convenzione - art. 4

Articolo 4
Obbligo delle Parti
1. Ogni Parte adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo.
2. Dette misure debbono essere adottate al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti.

Convenzione - art. 5

Articolo 5
Qualita' dei dati
I dati a carattere personale oggetto di un'elaborazione automatizzata sono:
a. ottenuti e elaborati in modo lecito e corretto
b. registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in una maniera non incompatibile con detti fini
c. adeguati, pertinenti e non eccessivi riguardo ai fini per i quali
vengono registrati
d. esatti e, se necessario, aggiornati;
e. conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono registrati.

Convenzione - art. 6

Articolo 6
Categorie speciali di dati
I dati di carattere personale indicanti l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altri credo, nonche' i dati a carattere personale relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno non preveda garanzie adatte. Lo stesso dicasi dei dati di carattere personale relativi alle condanne penali.

Convenzione - art. 7

Articolo 7
Sicurezza dei dati
Adeguate misure di sicurezza vengono adottate per la protezione di dati di carattere personale registrati nei casellari automatizzati contro la distribuzione accidentale o non autorizzata, ovvero la perdita accidentale cosi' come contro l'accesso ai dati, la modifica o la diffusione non autorizzate.

Convenzione - art. 8

Articolo 8
Ulteriori garanzie per la persona interessata
Ogni persona deve poter:
a. conoscere l'esistenza di un casellario automatizzato di dati a carattere personale, i suoi fini principali, nonche' l'identita' e la residenza abituale, ovvero la Sede amministrativa, del responsabile del casellario
b. ottenere ad intervalli di tempo ragionevoli e senza ritardo o spese eccessive la conferma dell'esistenza o meno nel casellario automatizzato dei dati di carattere personale ad essa relativi, come pure la trasmissione di tali dati in una forma intelligibile
c. ottenere, se del caso, la rettifica di tali dati o la loro cancellazione qualora questi siano stati elaborati in violazione delle disposizioni di diritto interno di esecuzione dei principi
fondamentali di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione
d. di disporre di una possibilita' di ricorso qualora non venga dato seguito ad una richiesta di conferma o, a seconda del caso, di comunicazione, rettifica, o cancellazione di cui ai paragrafi b. e c.
del presente articolo.

Convenzione - art. 9

Articolo 9
Eccezioni e restrizioni
1. Nessuna eccezione alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 della presente convenzione e' ammessa, tranne che entro i limiti di cui al presente articolo.
2. E' possibile derogare alle disposizioni degli articoli 5, 6 ed 8 della presente Convenzione qualora una tale deroga, prevista dal diritto della Parte, costituisca una misura necessaria in una societa' democratica:
a. alla protezione della sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato o alla repressione dei reati
b. alla protezione della persona interessata e dei diritti e delle liberta' altrui.
3. Restrizioni all'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi b. c. e d. dell'articolo 8 possono essere previste dalla legge per i casellari automatizzati di dati di carattere personale impiegati a fini statistici o per ricerche scientifiche, laddove non esista manifestamente il rischio di violare la vita privata delle persone interessate.

Convenzione - art. 10

Articolo 10
Sanzioni e ricorsi
Ogni Parte si impegna a fissare sanzioni e ricorsi adeguati relativi alle violazioni alle disposizioni del diritto interno di esecuzione dei principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo.

Convenzione - art. 11

Articolo 11
Estensione della protezione
Nessuna disposizione del presente capitolo verra' interpretata come limitante o pregiudicante la facolta' di ogni Parte di accordare alle persone interessate una protezione piu' estesa di quella prevista dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 12

Articolo 12
Movimento oltre frontiera di dati a carattere personale e diritto
interno
1. Le seguenti disposizioni si applicano al trasferimento attraverso le frontiere nazionali, indipendentemente dal sistema di trasmissione utilizzato, di dati a carattere persona le che siano oggetto di un'elaborazione automatizzata o siano raccolti al fine di essere successivamente sottoposti a tale elaborazione.
2. Una parte non puo', ai soli fini della protezione della vita privata, proibire o condizionare ad una autorizzazione speciale il movimento oltrefrontiera di dati a carattere personale destinati al territorio di un'altra Parte.
3. Tuttavia, ogni Parte ha la facolta' di derogare alle disposizioni del paragrafo 2:
a. nella misura in cui la sua legislazione prevede una regolamentazione specifica per alcune categorie di dati a carattere personale o di casellari automatizzati di dati a carattere personale, in ragione della natura di detti dati o casellari, tranne che se la regolamentazione dell'altra Parte offre una protezione equivalente
b. se il trasferimento e' effettuato a partire dal proprio territorio verso il territorio di uno Stato non contraente tramite il territorio di un'altra Parte, al fine di evitare che simili trasferimenti si traducano in un aggiramento della legislazione della Parte di cui all'inizio del presente paragrafo.

Convenzione - art. 13

Articolo 13
Cooperazione tra le Parti
1. Le Parti si impegnano ad accordarsi assistenza reciproca per l'attuazione della presente convenzione.
2. A tal fine:
a. ogni Parte designa una o piu' autorita' di cui comunica nome ed indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
b. ogni Parte che abbia designato piu' autorita' indica nella comunicazione di cui al comma precedente la competenza di ciascuna di esse.
3. Una autorita' designata da una Parte, su domanda di una autorita' designata da un'altra Parte:
a. fornira' le informazioni sul suo diritto e la sua pratica
amministrativa in materia di protezione dati
b. adottera', conformemente al suo diritto interno ed ai soli fini della protezione della vita privata, tutte le misure adeguate per fornire informazioni di fatto relative ad una data elaborazione effettuata sul suo territorio, ad eccezione tuttavia dei dati di carattere personale oggetto di tale elaborazione.

Convenzione - art. 14

Articolo 14
Assistenza alle persone interessate residenti all'estero.
1. Ogni Parte presta la propria assistenza ad ogni persona che abbia la residenza all'estero per l'esercizio dei diritti contemplati dal suo diritto interno in esecuzione dei principi di cui all'articolo 8 della presente convenzione.
2. Se detta persona risiede sul territorio di un'altra Parte, essa deve avere la facolta' di presentare la sua domanda tramite l'autorita' designata da tale Parte.
3. La domanda di assistenza deve contenere tutte le indicazioni necessarie in particolare relative a:
a. il nome, l'indirizzo ed ogni altro rilevante elemento di
identificazione relativo al richiedente
b. il casellario automatizzato dei dati a carattere personale cui la
domanda si riferisce o il responsabile di tale casellario
c. lo scopo della domanda.

Convenzione - art. 15

Articolo 15
Garanzie relative all'assistenza prestata dalle Autorita' designate 1. Una autorita' designata da una Parte che ha ricevuto alcune informazioni da un'autorita' designata da un'altra Parte, a corredo di una domanda di assistenza o in risposta ad una domanda di assistenza inoltrata da essa stessa, non potra' far uso di tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella domanda di assistenza.
2. Ogni Parte curera' che le persone che appartengono o che agiscono in nome dell'autorita' designata siano assoggettate a opportuni vincoli di segretezza o di riservatezza nei confronti di tali informazioni.
3. In nessun caso una autorita' designata sara' autorizzata a presentare, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, una domanda di assistenza in nome di una persona interessata che sia residente all'estero, di sua propria iniziativa e senza il consenso espresso di detta persona.

Convenzione - art. 16

Articolo 16
Rigetto delle domande di assistenza
Un'autorita' designata, cui sia rivolta una domanda di assistenza ai
sensi degli articoli 13 e 14 della presente Convenzione, puo' rifiutarsi di darle seguito solo se:
a. la domanda e' incompatibile con le competenze, nel campo della
protezione dei dati, delle autorita' abilitate a rispondere
b. la domanda non e' conforme alle disposizioni della presente
Convenzione
c. il dar seguito alla domanda sarebbe incompatibile con la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico della Parte che l'ha designata, o con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone che ricadono sotto la giurisdizione di tale Parte.

Convenzione - art. 17

Articolo 17
Spese e procedure di assistenza
1. L'aiuto reciproco che le Parti si accordano ai sensi dell'articolo 13, nonche' l'assistenza che esse prestano alle persone interessate che risiedono all'estero conformemente all'articolo 14, non dara' luogo al pagamento di spese e diritti diversi da quali relativi agli esperti e interpreti. Tali spese e diritti saranno a carico della Parte che ha designato l'autorita' che ha fatto la domanda di assistenza.
2. La persona interessata non deve essere tenuta a pagare, in relazione ai passi intrapresi per suo conto sul territorio di un'altra Parte, spese o diritti diversi da quelli esigibili dalle persone residenti sul territorio di detta Parte.
3. Le altre modalita' relative all'assistenza concernenti in particolare la forma e le procedure nonche' le lingue da impiegare saranno stabilite direttamente tra le Parti interessate.

Convenzione - art. 18

Articolo 18
Composizione del Comitato
1. Un Comitato consultivo e' costituito con l'entrata in vigore della presente convenzione.
2. Ogni Parte designa un rappresentante ed un supplente di tale Comitato. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non e' parte della convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore.
3. Il Comitato consultivo puo', con decisione presa all'unanimita', invitare ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte alla convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle sue riunioni.

Convenzione - art. 19

Articolo 19
Funzioni del Comitato
Il Comitato consultivo:
a. puo' fare proposte al fine di facilitare o migliorare
l'applicazione della convenzione
b. puo' fare proposte di emendamento alla presente convenzione
conformemente all'articolo 21
c. emette un parere su ogni proposta di emendamento alla presente convenzione che gli sia sottoposta conformemente all'articolo 21,
paragrafo 3
d. puo', dietro domanda di una Parte, esprimere un parere su ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 20

Articolo 2O
Procedura
1. Il Comitato consultivo e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Esso tiene la sua prima riunione entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione. Si riunisce in seguito almeno una volta ogni due anni e, in ogni caso, ogni volta che un terzo dei rappresentanti delle Parti richieda la sua convocazione.
2. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato consultivo.
3. Successivamente a ciascuna riunione, il Comitato consultivo sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui lavori svolti e sul funzionamento della convenzione.
4. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, il Comitato consultivo redige il suo regolamento interno.

Convenzione - art. 21

Articolo 21
Emendamenti
1. Eventuali emendamenti alla presente convenzione possono essere proposti da un Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal Comitato consultivo.
2. Ogni proposta di emendamento e' comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio D'Europa e ad ogni Stato non membro che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 23.
3. Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri e' comunicato al Comitato consultivo che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sullo emendamento proposto.
4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed ogni parere sottoposto dal Comitato consultivo e puo' approvare l'emendamento.
5. Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 4 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per accettazione.
6. Ogni emendamento approvato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo entrera' in vigore trenta giorni dopo che tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale circa la loro approvazione dello stesso.

Convenzione - art. 22

Articolo 22
Entrata in vigore
1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno nel mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprimera' il proprio assenso ad essere vincolato dalla convenzione, successivamente essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Convenzione - art. 23

Articolo 23
Adesione di Stati non membri
1. Successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla stessa con una decisione presa alla maggioranza quale prevista all'articolo 20 d. dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione - art. 24

Articolo 24
Clausola territoriale
1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori cui si applichera' la presente convenzione.
2. Ogni Stato puo', in qualsiasi altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta conformemente ai due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quel che concerne ogni territorio in essa indicato, con notifica rivolta al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Convenzione - art. 25

Articolo 25
Riserve
Non sono ammesse riserve alle disposizioni della presente convenzione.

Convenzione - art. 26

Articolo 26
Denuncia
1. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione dandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Convenzione - art. 27

Articolo 27
Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed ad ogni Stato che abbia aderito alla presente convenzione:
a. ogni firma
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione e di adesione
c. ogni data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 della stessa.
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione ad essa relativa.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 28 gennaio 1981, in francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' copia certificata conforme ad ogni Stato firmatario e aderente.
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