089G0082
089G0082
Ratifica ed esecuzione dell'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72a sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986. (LEGGE 11 febbraio 1989 n. 60)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 28/02/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72a sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Ratifica - art. 1
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione del Bureau internazionale del Lavoro, dove si e riunita il 4 giugno 1986, nella sua 72a sessione;
Dopo aver deciso di adottare alcune proposte di emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, questione compresa al punto 7 dell'ordine del giorno della sessione, adotta, il giorno 24 giugno 1986, l'atto seguente per la modifica della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, atto che sara' chiamato Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, 1986:
Articolo 1
A partire dalla data di entrata in vigore del presente atto di emendamento, le disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, il cui testo attualmente in vigore e riprodotto nella prima colonna dell'allegato al presente atto, avranno efficacia nella forma modificata che figura nella seconda colonna di detto allegato.
Ratifica - art. 2
Articolo 2
Due esemplari autentici del presente atto di emendamento saranno firmati dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale del Bureau internazionale del lavoro. Uno di detti esemplari sara' depositato presso gli archivi del Bureau internazionale del Lavoro e l'altro nelle mani del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione conformemente alle disposizioni dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il Direttore generale inviera' una copia certificata conforme di detto atto a ciascuno dei membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
Ratifica - art. 3
Articolo 3
1. Le ratifiche o accettazioni formali del presente atto di emendamento saranno comunicate al Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro, che ne informera' i Membri dell'Organizzazione.
2. Il presente atto di emendamento entrera' in vigore alla condizioni previste dall' art. 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente atto, il Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro ne informera' tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Allegato
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 1
4. La Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro puo' inoltre ammettere dei Membri nell'Organizzazione alla maggioranza dei due terzi dei delegati presenti alla sessione, ivi compresi i due terzi dei delegati governativi (presenti e votanti).
Tale ammissione diverra' effettiva quando il governo del nuovo Membro avra' comunicato al Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione.
(°) Le parole da sopprimere nelle disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 sono tra parentesi. Le modifiche e aggiunte da introdurre nelle disposizioni modificate sono sottolineate.
Disposizioni emendate (°)
Art. 1
4. La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro puo' inoltre ammettere dei Membri nell'Organizzazione alla maggioranza dei due terzi dei delegati presenti alla sessione, ivi compresi i due terzi dei delegati governativi che abbiano preso parte al voto. Tale ammissione diverra' effettiva quando il Governo del nuovo Membro avra' comunicato al Direttore Generale del Bureau internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione.
9. I poteri dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno sottoposti alla verifica della Conferenza, che potra', mediante una maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi (dai delegati presenti), rifiutare di ammettere ogni delegato o ogni consigliere tecnico che essa non riterra' essere stato designato conformemente alle disposizioni del presesente articolo.
(°) Le parole da sopprimere nelle disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 sono tra parentesi. Le modifiche e aggiunte da introdurre nelle disposizioni modificate sono sottolineate.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 3
9. I poteri dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno sottoposti alla verifica della Conferenza, che potra', mediante una maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi (dai delegati presenti), rifiutare di ammettere ogni delegato o ogni consigliere tecnico che essa non riterra' essere stato designato conformemente alle disposizioni del presesente articolo.
(°) Le parole da sopprimere nelle disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 sono tra parentesi. Le modifiche e aggiunte da introdurre nelle disposizioni modificate sono sottolineate.
Disposizioni emendate (°)
Art. 3
9. I poteri dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno sottoposti alla verifica della Conferenza, che potra', mediante una maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, rifiutare di ammettere ogni delegato o ogni consigliere tecnico che essa giudichera' non essere stato designato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 6
Ogni cambio di sede del Bureau internazionale del Lavoro sara' deciso dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi (dai delegati presenti).
Disposizioni emendate (°)
Art. 6
Ogni cambio di sede del Bureau internazionale del Lavoro sara' deciso dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 7
1. Il Consiglio di amministrazione sara' composto da 56 persone:
28 rappresentanti i governi;
14 rappresentanti i datori di lavoro e
14 rappresentanti i lavoratori.
2. Delle 28 persone rappresentanti i governi, dieci saranno nominate dai Membri di maggiore importanza industriale e 18 saranno nominate dai Membri designati a tal fine dai delegati governativi alla Conferenza, con esclusione dei delegati dei 10 membri suddetti.
3. Il Consiglio di amministrazione determinera', ogni volta che si riunira', quali sono i Membri di maggiore importanza industriale e stabilira' delle regole al fine di assicurare l'esame, mediante un comitato imparziale, di tutte le questioni relative alla designazione dei Membri di maggiore importanza industriale prima che il Consiglio di amministrazione prenda una decisione in proposito. Ogni ricorso formulato da un membro contro la dichiarazione del Consiglio di amministrazione che fissa quali sono i Membri di maggiore importanza industriale sara' deciso dalla Conferenza, ma un ricorso interposto dinanzi alla Conferenza non sospendera' l'applicazione della dichiarazione fintanto che la Conferenza non si sara' pronunciata.
4) Le persone rappresentanti i datori di lavoro e le persone rappresentanti i lavoratori, saranno eletti rispettivamente dai delegati dei datori di lavoro e dai delegati dei lavoratori alla Conferenza.
5) Il Consiglio sara' rinnovato ogni tre anni. Se, per una qualsiasi ragione, le elezioni per il Consiglio di amministrazione non hanno luogo al termine di detto periodo, il Consiglio di amministrazione rimarra' in funzione sino a che non si sara' proceduto a tali elezioni.
6). La Maniera per provvedere ai seggi vacanti, la designazione dei supplenti a ogni altra questione della stessa natura potranno essere regolate dal Consiglio con riserva di approvazione da parte della Conferenza.
7). Il Consiglio di amministrazione eleggera' nel suo seno un presidente e due vice-presidenti. Tra queste tre persone, una sara' una persona rappresentante un governo, le altre due saranno rispettivamente delle persone rappresentanti i datori di lavoro ed i lavoratori.
8.) Il Consiglio di amministrazione stabilira' il suo regolamento e si riunira' alle date che egli stesso fissera'.
Una sessione speciale dovra' essere tenuta ogni volta che (sedici) persone facenti parte del Consiglio avranno formulato una richiesta scritta a tal fine.
Disposizioni emendate (°)
Art. 7
1. Il Consiglio di amministrazione comprendera' 112 seggi:
- 56 riservati alle persone rappresentanti i governi;
- 28 riservati alle persone rappresentanti i datori di lavoro;
- 28 riservati alle persone rappresentanti i lavoratori.
2. Esso dovra' essere composto nella maniera piu' rappresentativa possibile tenendo conto dei diversi interessi geografici, economici e sociali in seno ai tre gruppi che lo costituiscono, senza tuttavia arrecare pregiudizio alla riconosciuta autonomia di tali gruppi.
3. Al fine di soddisfare alle esigenze definite al paragrafo 2 del presente articolo e di assicurare la continuita' del lavori, 54 dei 56 seggi riservati ai rappresentanti dei governi saranno attribuiti come segue:
a) Essi saranno ripartiti tra quattro regioni geografiche (Africa, America, Asia ed Europa) la cui delimitazione formera', se necessario, oggetto di accomondamento mediante mutuo accordo di tutti i governi interessati. Ognuna di tali regioni si vedra' attribuito un numero di seggi che terra' conto in eguale misura del numero degli Stati Membri che essa conta, dell'importanza della loro popolazione e delle loro attivita' economiche misurate mediante appropriati indici - prodotto nazionale lordo o contributi al bilancio dell'Organizzazione, restando inteso che nessuna di esse potra' disporre di meno di 12 seggi ne' di piu' di 15 seggi. Per l'applicazione della presente lettera, la ripartizione iniziale dei seggi sara' la seguente: Africa: tredici seggi; America: 12 seggi;
Asia ed Europa 15 e 14 seggi a turno.
b) i) In occasione della Conferenza internazionale del Lavoro i delegati governativi degli Stati Membri appartenenti alle diverse regioni previste alla lettera a) di cui sopra, o ad esse ricollegati per mutuo accordo, o che sono invitati alla corrispondente Conferenza regionale, alle condizioni previste al successivo paragrafo 4, formeranno i collegi elettorali incaricati di designare i Membri chiamati ad occupare i seggi spettanti a ciascuna delle dette regioni. Resta inteso che i delegati governativi degli Stati dell'Europa occidentale ed i delegati governativi degli Stati socialisti dell'Europa dell'est formeranno dei collegi elettorali separati. Essi si accorderanno per ripartire fra loro i seggi spettanti alla regione e designeranno separatamente i loro rappresentanti al Consiglio di amministrazione.
ii) Quando le particolarita' di una regione lo esigono, i governi di detta regione potranno convenire di suddividersi in sotto-regioni per designare separatamente i Membri chiamati ad occupare i seggi spettanti alla sotto-regione.
iii) Le designazioni saranno comunicate al collegio dei delegati governativi della Conferenza in modo che essa proclami i risultati.
Se in una ragione o in una sotto-regione, le operazioni elettorali o i loro risultati formano oggetto di contestazioni che non possono essere regolate a livello regionale, il collegio dei delegati governativi della Conferenza decidera' nel quadro delle disposizioni del protocollo applicabile.
c) Ogni collegio elettorale dovra' adottare le disposizioni necessarie affinche' un congruo numero di Membri destinati ad occupare i seggi assegnati alla regione siano scelti tenendo conto dell'importanza della loro popolazione e al fine di assicurare una
equa ripartizione geografica
considerando altri fattori come le attivita' economiche dei Membri in questione secondo le caratteristiche proprie della regione. Le modalita' per l'attuazione di detti principi saranno precisate in un protocollo convenuto tra i governi facenti parte del collegio elettorale che sara' depositato presso il Direttore generale del Bereau internazionale del Lavoro.
4. Ciascuno dei due seggi restanti sara' attribuito a turno all'Africa ed all'America da una parte e all'Asia ed all'Europa d'altra parte, al fine di permettere a dette regioni di assicurare in maniera non discriminatoria la partecipazione al processo elettorale degli Stati Membri che ne fanno geograficamente parte o che sono ad una regione ricollegati per mutuo accordo, o sono invitati alla corrispondente conferenza regionale, ma non sono ancora coperti ne da un protocollo di detta regione ne' da nessun altro; resta inteso che detti Stati non potranno beneficiare di un trattamento privilegiato rispetto ad analoghi Stati della regione. Quando il seggio aggiuntivo non viene utilizzato secondo le disposizioni che precedono, esso sara' assegnato dalla regione competente alla luce delle disposizioni del suo protocollo.
5. Le persone rappresentanti i datori di lavoro e le persone rappresentanti i lavoratori saranno elette rispettivamente dai delegati dei datori di lavoro e dai delegati dei lavoratori alla Conferenza.
6. Il Consiglio sara' rinnovato ogni tre anni. Se, per una qualsiasi ragione, le elezioni per il Consiglio di amministrazione non hanno luogo al termine di detto periodo, il Consiglio di amministrazione rimarra' in funzione sino a che non si sara' proceduto a tali elezioni.
7. La maniera per provvedere ai seggi vacanti, la designazione dei supplenti o ogni altra questione della stessa natura potranno essere regolate dal Consiglio con riserve di approvazione da parte della Conferenza.
8. Il Consiglio di amministrazione eleggera' nel suo seno un presidente e due vice-presidenti. Tra queste tre persone, una sara' una persona rappresentante un governo, le altre due saranno rispettivamente dalle persone rappresentanti i datori di lavoro ed i lavoratori.
9. Il Consiglio di amministrazione stabilira' il suo regolamento e si riunira' alle date che egli stesso fissera'. Una sessione speciale dovra' essere tenuta ogni volta che trentadue persone facenti parte del Consiglio avranno formulato una domanda scritta a tale fine.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 8
1. Un Direttore generale sara' posto a capo del Bureau internazionale del Lavoro; egli sara' (designato) dal Consiglio di amministrazione da cui ricevera' le istruzione e di fronte al quale sara' responsabile del buon andamento del Bureau nonche' dell'esecuzione di tutti gli altri compiti che gli saranno conferiti.
2.) Il Direttore generale o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.
Disposizioni emendate (°)
Art. 8
1. Un Direttore generale sara' posto a capo del Bareau internazionale del Lavoro; egli sara' nominato dal Consiglio di amministrazione che sottoporra' tale nomina all'approvazione della Conferenza internazione del Lavoro.
2. Il Direttore generale ricevera' le sue istruzioni dal Consiglio di amministrazione e sara' responsabile di fronte a quest'ultimo del buon andamento del Bureau nonche' della esecuzione di tutti gli altri compiti che gli saranno conferiti.
3. Il direttore Generale o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 13
2...
c) le disposizioni relative all'approvazione del bilancio dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nonche' alla quantificazione e riscossione delle contribuzioni, saranno adottate dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi (emessi dai delegati presenti) e prevederanno che il bilancio e gli accordi relativi alla ripartizione delle spese tra i Membri dell'Organizzazione saranno approvati da una commissione di rappresentanti governativi.
4. Un Membro dell'Organizzazione in ritardo nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione non puo' partecipare al voto alla Conferenza, al Consiglio di amministrazione o ad altra commissione, (o) alle elezione di Membri del consiglio di amministrazione, se l'ammontare dei suoi arretrati e uguale o superiore al contributo da esso dovuto per i due anni completi trascorsi. La Conferenza puo' tuttavia, con voto preso alla maggioranza dei due terzi dei suffragi (emessi dai delegati presenti), autorizzare tale Membro a partecipare al voto se essa accerta che il mancato pagamento e dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volonta'.
Disposizioni emendate (°)
Art. 13
c) le disposizioni relative all'approvazione del bilancio dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nonche' alla quantificazione e riscossione delle contribuzioni, saranno adottate dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi e prevederanno che il bilancio e gli accordi relativi alla ripartizione delle spese tra i Membri dell'Organizzazione siano approvati da una commissione di rappresentanti governativi.
4. Un membro dell'Organizzazione in ritardo nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione non puo' partecipare al voto della Conferenza, al Consiglio di amministrazione o ad altra commissione, ne' alle elezioni dei membri del Consiglio di amministrazione, se l'ammontare dei suoi arretrati e uguale o superiore al contributo da esso dovuto per i due anni completi trascorsi. La Conferenza puo' tuttavia, con voto preso alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, autorizzare detto Membro a partecipare al voto se essa accerta che il mancato pagamento e dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volonta'.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 16
2. Gli argomenti ai quali sara' stata fatta opposizione resteranno tuttavia inclusi all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai delegati presenti.
3. Ogni questione riguardo alla quale la Conferenza decide, alla stessa maggioranza dei due terzi, che essa deve essere esaminata (diversamente da quanto previsto dal paragrafo precedente), sara' portata all'ordine del giorno della sessione seguente.
Disposizioni emendate (°)
Art. 16
2. Gli argomenti ai quali sara' fatta opposizione resteranno tuttavia inclusi all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.
3. Ogni questione riguardo alla quale la Conferenza decide, alla stessa maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, che la questione stessa deve essere esaminata (diversamente da quanto previsto dal paragrafo precedente), sara' portata all'ordine del giorno della sessione seguente.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 17
2. La maggioranza semplice dei suffragi espressi (dai membri presenti della Conferenza) decidera' in tutti i casi in cui non e specificatamente prevista una maggioranza qualificata negli altri articoli della presente Costituzione o da ogni convenzione o altro atto che attribuisce i poteri alla Conferenza o da accordi finanziari o contabili adottati in virtu' dell'articolo 13.
3. Nessun voto e acquisito se il numero dei suffragi espressi e inferiore alla meta' del numero dei delegati presenti alla sessione.
Art. 17
2. La maggioranza semplice dei suffragi espressi (affermativi o negativi) decidera' in tutti i casi in cui non e specificatamente prevista una maggioranza qualificata negli altri articoli della presente Costituzione o da ogni altra Convenzione o altro atto che attribuisce i poteri alla Conferenza o da accordi finanziari o contabili adottati in virtu' dell'articolo 13.
3. Nei casi in cui la Costituzione prevede una maggioranza semplice dei suffragi, tale maggioranza non decidera' se non sara' costituita da almeno un quarto dei delegati presenti alla sessione della Conferenza; nel caso in cui la Costituzione prevede una maggioranza dei due terzi dei suffragi, tale maggioranza non decidera' se non sara' costituita da almeno un terzo dei delegati presenti alla sessione; nel caso in cui la Costituzione prevede una maggioranza di tre quarti, tale maggioranza non decidera' se non sara' costituita da almeno tre ottavi dei delegati presenti alla sessione.
4. Un voto sara' considerato come acquisito solo se almeno la meta' dei delegati presenti alla sessione e aventi diritto di voto avra' preso parte al voto.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 19
2. In entrambi i casi, perche' una convenzione o una raccomandazione siano adottate con voto finale dalla Conferenza, e richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti.
Disposizioni emendate (°)
Art. 19
2. In entrambi i casi, perche' una convenzione o una raccomandazione siano adottate con voto finale dalla Conferenza e richiesta una maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 21
1. Ogni progetto che, nello scrutinio finale, non ricevera' la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi (dai Membri presenti) puo' costituire oggetto di una convenzione particolare tra quei Membri dell'Organizzazione che lo desiderino.
Disposizioni emendate (°)
Art. 21
1. Ogni progetto che, nello scrutinio finale, non ricevera' la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi puo' costituire oggetto di una Convenzione particolare tra quei Membri dell'Organizzazione che lo desiderino.
Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)
Art. 36
Gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi (espressi dai delegati presenti) entreranno in vigore allorche' saranno stati ratificati o accettati dai due terzi dei Membri della Organizzazione (comprendenti cinque dei dieci Membri rappresentati al Consiglio d'amministrazione in qualita' di Membri di maggiore importanza industriale, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 7 della presente Costituzione).
Disposizioni emendate (°)
Art. 36
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi entreranno in vigore allorche' saranno stati ratificati o accettati dai due terzi dei Membri dell'Organizzazione.
2. Nel caso in cui un emendamento riguardi:
i) gli obiettivi fondamentali della Organizzazione enunciati nel Preambolo della Costituzione e nella Dichiarazione concernente gli scopi e gli obiettivi dell'Organizzazione allegata a detta Costituzione (Preambolo; art. 1; Allegato).
ii) la struttura permanente dell'Organizzazione e le funzioni dei suoi organi collegiali, la nomina e le responsabilita' del Direttore generale, cosi' come sono enunciate nella Costituzione (Artt. 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 e 17 );
iii) le disposizioni costituzionali relative alle Convenzioni e Raccomandazioni internazionali del lavoro (articoli da 19 a 35; articolo 37);
iv) le disposizioni del presente articolo, tale emendamento non sara' considerato adottato se non ricevera' i tre quarti dei suffragi espressi; esso non entrera' in vigore sino a quando non sara' stato ratificato o accettato dai tre quarti dei Membri dell'Organizzazione.
Il testo che precede e il testo autentico dell'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, 1986, debitamente adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua 72a sessione che si e tenuta a Ginevra e che e stata dichiarata chiusa il 25 giugno 1986.
In fede di che hanno apposto la loro firma, il 26 giugno 1986;
Il Presidente della Conferenza: Hugo Fernandez Faingold.
Il Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro: Francis Blanchard.
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(°) Le parole da sopprimere nelle disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 sono tra parentesi. Le modifiche e aggiunte da introdurre nelle disposizioni modificate sono sottolineate.