Monitoring Gesetzessammlung

082U0287

IT - Leggi di Ratifica

082U0287

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973. (LEGGE 27 aprile 1982 n. 287)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Ungheria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IX dell'accordo stesso.

Art. 3

I cittadini italiani ed i loro superstiti i cui diritti in materia pensionistica siano stati colpiti dalle misure ungheresi menzionate nell'articolo I, lettera a), dell'accordo, hanno la facolta' di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di una posizione assicurativa in relazione ai periodi di lavoro subordinato compiuto in Ungheria.
La costituzione di cui al comma precedente e' operata con le modalita' previste dall' articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall' articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' posto a carico dello Stato, che vi fara' fronte con gli stanziamenti previsti dall' articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 .

Art. 4

Le somme corrisposte dal Governo ungherese a norma dell'articolo III dell'accordo sono versate all'entrata del bilancio statale.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA - LA MALFA - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Agreement

AGREEMENT
between the italian Republic and the Hungarian Peoples Republic concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO
tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso
La Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese desiderose di dare assetto completo e definitivo alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Il presente Accordo definisce:
a) le rivendicazioni italiane concernenti i beni, i diritti e gli interessi italiani lesi da provvedimenti ungheresi di nazionalizzazione, liquidazione obbligatoria o da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi;
le rivendicazioni italiane nei confronti della Repubblica popolare ungherese o di persone fisiche o giuridiche ungheresi, che sorgano da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948; le rivendicazioni italiane nei confronti delle compagnie di assicurazione ungheresi in liquidazione obbligatoria sorgenti da contratti di riassicurazione conclusi anteriormente all'Accordo sui Pagamenti in data 16 dicembre 1948;
b) le rivendicazioni ungheresi nei confronti della Repubblica italiana o di persone fisiche o giuridiche italiane, sorgenti da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948.

Art. II

Articolo II.
Ai fini del presente Accordo, i beni, i diritti e gli interessi italiani, sono i beni, i diritti e gli interessi che, al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti ungheresi di cui all'articolo I/a del presente Accordo, appartenevano, direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, allo Stato italiano, a persone fisiche che erano cittadini italiani, o a persone giuridiche che avevano la sede in Italia, purche' abbiano gli stessi requisiti al momento della firma del presente Accordo.
Le rivendicazioni ungheresi in base all'articolo I/b del presente Accordo sono quelle che sorgono (da transazioni commerciali e finanziarie che il Governo ungherese ha presentato nei confronti del Governo italiano o di persone fisiche o giuridiche italiane e che al momento della firma del presente Accordo non sono ancora state definite.

Art. III

Articolo III.
Al fine di definire completamente e per sempre le rivendicazioni di cui all'articolo I/a, il Governo ungherese paga al Governo italiano la somma globale di 525.000.000, cioe' cinquecentoventicinquemilioni di lire italiane. Il pagamento di tale somma viene effettuato in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere pagata dal Governo ungherese novanta giorni dopo la entrata in vigore del presente Accordo, e i restanti 350.000.000 di lire italiane in rate uguali ad intervalli di dodici mesi dalla data del pagamento della prima rata.

Art. IV

Articolo IV.
L'adempimento degli impegni assunti in base all'articolo III del presente Accordo libera interamente la Repubblica popolare ungherese e le persone fisiche e giuridiche ungheresi dalle rivendicazioni di cui all'articolo I/a del presente Accordo.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica non potra' piu' rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/a del presente Accordo.

Art. V

Articolo V.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica popolare ungherese non potra' piu' rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/b del presente Accordo.

Art. VI

Articolo VI.
La ripartizione della somma di cui all'articolo III e' di esclusiva competenza e responsabilita' della Repubblica italiana, senza alcuna responsabilita' a riguardo della Repubblica popolare ungherese.

Art. VII

Articolo VII.
Il Governo italiano e il Governo ungherese si impegnano a cooperare in tutte le questioni relative all'esecuzione del presente Accordo, e a tal fine:
1. Allo scopo di facilitare la ripartizione della somma di cui all'articolo III, il Governo ungherese fornira', a richiesta del Governo italiano, il piu' presto possibile, tutti i documenti necessari e le informazioni concernenti le rivendicazioni della Repubblica italiana e delle persone fisiche e giuridiche italiane di cui all'articolo I/a del presente Accordo.
Il Governo italiano inoltrera' semestralmente relazioni sui titoli obbligazionari ungheresi emessi in valuta non ungherese e sulle azioni da esso indennizzate, specificando i numeri di serie dei titoli e attestando che tutti i predetti titoli indennizzati sono stati annullati mediante perforazione.
2. Il Governo italiano fornira' del pari, a richiesta del Governo ungherese, per quanto possibile, tutte le informazioni e i documenti necessari concernenti le rivendicazioni di cui all'articolo 1/b dell'Accordo.

Art. VIII

Articolo VIII.
Nello stabilire i beni, i diritti, e gli interessi di cui all'articolo I del presente Accordo, si e' tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 1 febbraio 1947.

Art. IX

Articolo IX.
L'Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in due originali, in lingua inglese, a Roma il 26 aprile 1973.
(Seguono le firme)

Accordo-Scambi di note

Dalla Delegazione
italiana
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
ho l'onore di confermare il nostro accordo sulla circostanza che il pagamento della somma globale di cui all'articolo III dell'Accordo, firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, relativamente alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, includa, fra l'altro, la piena e definitiva sistemazione delle rivendicazioni concernenti:
le azioni di compagnie bancarie ungheresi colpite dalla legge numero XXX del 4 dicembre 1947,
le rivendicazioni su beni, diritti e interessi lesi da una delle misure ungheresi di cui all'articolo I/a del presente Accordo, i debiti di debitori ungheresi in relazione ai titoli emessi prima del 15 settembre 1947.
I diritti da esigere da compagnie bancarie colpiti dalla legge ungherese n. XXX del 4 dicembre 1947 non sono inclusi nel detto Accordo e sono sottoposti alla legislazione ungherese. La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione.
Mario PEDINI
Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze
Dalla Delegazione
ungherese
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:
"Ho l'onore di confermare il nostro accordo sulla circostanza che il pagamento della somma globale di cui all'articolo III dell'Accordo, firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, relativamente alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, includa, fra l'altro, la piena e definitiva sistemazione delle rivendicazioni concernenti:
le azioni di compagnie bancarie ungheresi colpite dalla legge numero XXX del 4 dicembre 1947,
le rivendicazioni su beni, diritti e interessi lesi da una delle misure ungheresi di cui all'articolo I/a del presente Accordo,
i debiti di debitori ungheresi in relazione ai titoli emessi prima del 15 settembre 1947.
I diritti da esigere da compagnie bancarie colpiti dalla legge ungherese n. XXX del 4 dicembre 1947 non sono inclusi nel detto Accordo e sono sottoposti alla legislazione ungherese.
La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione".
Ho l'onore di informarLa che concordo sul contenuto della lettera sopra riportata e La prego di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione.
Vincze IMRE
Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Dalla Delegazione
italiana
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di dichiarare che dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Governo italiano non presentera' al Governo ungherese ne' per proprio conto ne' per conto dei propri cittadini alcun reclamo relativo a beni, diritti e interessi italiani in Ungheria, ne' appoggera' eventuali reclami; cio' riguarda tutte le misure adottate prima della firma del detto Accordo.
La prego di accusare cortesemente ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione.
Mario PEDINI
Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze
Dalla Delegazione
ungherese
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di dichiarare che dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Governo italiano non presentera' al Governo ungherese ne' per propria conto ne' per conto dei propri cittadini alcun reclamo relativo a beni, diritti e interessi italiani in Ungheria, ne' appoggera' eventuali reclami; cio' riguarda tutte le misure adottate prima della firma del detto Accordo.
La prego di accusare cortesemente ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione".
La prego di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione.
Vincze IMRE
Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Dalla Delegazione
italiana
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di informarLa che le due compagnie di assicurazione italiane "Assicurazioni generali" e "Riunione Adriatica di Sicurta'", le quali avevano filiali in Ungheria, allo scopo di rendere possibile al Governo italiano il raggiungimento di un accordo per la completa definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, hanno manifestato la propria intenzione - sebbene non riconoscano alcun obbligo per quanto attiene alla questione delle pensioni in favore del Governo ungherese o di ex impiegati delle loro filiali ungheresi - di pagare, entro 30 giorni dalla data della firma del detto Accordo, al Governo italiano, in favore del Governo ungherese, la somma globale di lire italiane 100.000.000 i. e. cento milioni di lire alle seguenti condizioni:
Con l'accettare tale somma globale - sebbene le pretese di pensione di ex impiegati ungheresi delle filiali in Ungheria delle due Compagnie di assicurazione italiane ammontino a circa quaranta milioni, per interessi, i. e. al tasso di scambio attuale a circa ottocento e quaranta milioni di lire - il Governo ungherese libera, all'entrata in vigore del detto Accordo, le due Compagnie di assicurazione italiane, da ogni obbligo nei confronti del Governo ungherese e nei riguardi degli ex impiegati delle loro ex filiali ungheresi in Ungheria, in quanto tali impiegati sono cittadini ungheresi.
Le procedure legali in corso iniziate contro le due Compagnie di assicurazione per le pensioni in questione dovranno cessare entro 60 giorni dalla data della firma del detto Accordo, e ognuna delle parti sosterra' le proprie spese.
Inoltre, il Governo ungherese, accettando la somma globale, si impegna, in nome proprio, e per conto dei summenzionati ex impiegati, a non avanzare piu', in merito, alcuna altra pretesa.
D'altro canto, il Governo ungherese non libera (dai propri obblighi), con la presente definizione, il possessore di beni di ex filiali ungheresi delle due Compagnie di assicurazione italiane e i suoi successori.
Il Governo italiano conferma il proprio accordo sulla definizione di cui sopra e dichiara che - tenendo conto della somma globale di 100.000.000 di lire italiane che devono essere pagate dalle due Compagnie di assicurazione italiane - la prima rata in base all'articolo III del suddetto Accordo viene ridotta a lire italiane 75.000.000.
PregandoLa di voler cortesemente confermare il Suo consenso in ordine alla definizione sopra menzionata, Le esprimo gli atti della mia piu' alta considerazione.
Mario Pedini
Sig. dott. Vincze Imre
Vice Ministro delle Finanze
Dalla Delegazione Ungherese
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di informarLa che le due compagnie di assicurazione italiane "Assicurazioni Generali" e "Riunione Adriatica di Sicurta'", le quali avevano filiali in Ungheria, allo scopo di rendere possibile al Governo italiano il raggiungimento di un accordo per la completa definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, hanno manifestato la propria intenzione - sebbene non riconoscano alcun obbligo per quanto attiene alla questione delle pensioni in favore del Governo ungherese o di ex impiegati delle loro filiali ungheresi - di pagare, entro 30 giorni dalla data della firma del detto Accordo, al Governo italiano, in favore del Governo ungherese, la somma globale di lire italiane 100.000.000 i. e. cento milioni di lire alle seguenti condizioni:
Con l'accettare tale somma globale - sebbene le pretese di pensione di ex impiegati ungheresi delle filiali in Ungheria delle due Compagnie di assicurazione italiane ammontino a circa quaranta milioni, per interessi, i. e. al tasso di scambio attuale a circa ottocento e quaranta milioni di lire - il Governo ungherese libera, all'entrata in vigore del detto Accordo, le due Compagnie di assicurazione italiane, da ogni obbligo nei confronti del Governo ungherese e nei riguardi degli ex impiegati delle loro ex filiali ungheresi in Ungheria, in quanto tali impiegati sono cittadini ungheresi.
Le procedure legali in corso iniziate contro le due Compagnie di assicurazione per le pensioni in questione dovranno cessare entro 60 giorni dalla data della firma del detto Accordo, e ognuna delle parti sosterra' le proprie spese.
Inoltre, il Governo ungherese, accettando la somma globale, si impegna, in nome proprio, e per conto dei summenzionati ex impiegati, a non avanzare piu', in merito, alcuna altra pretesa.
D'altro canto, il Governo ungherese non libera (dai propri obblighi), con la presente definizione, il possessore di beni di ex filiali ungheresi delle due Compagnie di assicurazione italiane e i suoi successori.
Il Governo italiano conferma il proprio accordo sulla definizione di cui sopra e dichiara che - tenendo conto della somma globale di 100.000.000 di lire italiane che devono essere pagate dalle due Compagnie di assicurazione italiane - la prima rata in base all'articolo III del suddetto Accordo viene ridotta a lire italiane 75.000.000.
PregandoLa di voler cortesemente confermare il Suo consenso in ordine alla definizione sopra menzionata, Le esprimo gli atti della mia piu' alta considerazione".
Ho l'onore di informarLa che concordo sul contenuto della lettera sopra riportata, e La prego di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione.
Vincze IMRE
Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Dalla Delegazione
ungherese
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
ho l'onore di confermare la nostra reciproca intesa secondo cui, in base alle disposizioni delle leggi in vigore, in materia, in entrambi i nostri Paesi, nessun compenso potra' essere preteso per i danni di guerra ai beni.
La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione.
Vincze IMRE
Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Dalla Delegazione
italiana
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:
"Ho l'onore di confermare la nostra reciproca intesa secondo cui, in base alle disposizioni delle leggi in vigore, in materia, in entrambi i nostri Paesi, nessun compenso potra' essere preteso per i danni di guerra ai beni.
La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione".
La prego di accettare le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Mario PEDINI
Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze
Dalla Delegazione
ungherese
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho il pregio di richiamare la Sua attenzione sul fatto che il liquidatore dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero mantiene un credito in favore della Magyar Nemzeti Bank, ed altresi' che alcuni depositi di Compagnie bancarie ungheresi sono detenuti da alcune banche italiane.
Le chiedo quindi che il Governo italiano si adoperi nel suo meglio acciocche' il credito della Magyar Nemzeti Bank verso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, venga trasmesso alla Magyar Nemzeti Bank entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del detto Accordo e che adotti tutte le misure necessarie in suo potere per rendere possibile il trasferimento in Ungheria dei depositi di banche ungheresi detenuti da banche italiane con le garanzie che saranno concordate e accettate dagli stessi istituti bancari.
La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Vincze IMRE
Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Dalla Delegazione
italiana
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho il pregio di richiamare la Sua attenzione sul fatto che il liquidatore dell'istituto nazionale per i cambi con l'estero mantiene un credito in favore della Magyar Nemzeti Bank, ed altresi' che alcuni depositi di Compagnie bancarie ungheresi sono detenuti da alcune banche italiane.
Le chiedo quindi che il Governo italiano si adoperi nel suo meglio acciocche' il credito della Magyar Nemzeti Bank verso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, venga trasmesso alla Magyar Nemzeti Bank entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del detto Accordo e che adotti tutte le misure necessarie in suo potere per rendere possibile il trasferimento in Ungheria dei depositi di banche ungheresi detenuti da banche italiane con le garanzie che saranno concordate e accettate dagli stessi istituti bancari.
La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia piu' alta considerazione".
A tale riguardo ho l'onore di informarLa che il Governo italiano provvedera' acciocche' il credito della Magyar Nemzeti Bank con l'istituto nazionale per i cambi con l'estero sia trasferito alla Magyar Nemzeti Bank entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del detto Accordo, e che prendera' tutte le misure in suo potere per rendere possibile il trasferimento in Ungheria dei depositi di banche ungheresi detenuti da banche italiane, con le garanzie che saranno concordate ed accettate dagli stessi istituti bancari.
La prego di accettare le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Mario PEDINI
Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze
Dalla Delegazione
italiana
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
con riferimento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di confermare che, in base alla nostra reciproca intesa, tutti i beni immobili italiani - situati in Ungheria e colpiti da una misura ungherese, di cui all'articolo I/a dell'Accordo - sono stati liquidati con la somma globale di lire italiane 525.000.000; di conseguenza, lo Stato ungherese diviene proprietario dei summenzionati beni immobili.
Il precedente possessore non avra' diritto di disporre di tali beni immobili.
La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Mario PEDINI
Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze
Dalla Delegazione
ungherese
Roma, 26 aprile 1973
Signore,
accuso ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di confermare che, in base alla nostra reciproca intesa, tutti i beni immobili italiani - situati in Ungheria e colpiti da una misura ungherese, di cui all'articolo I/a dell'Accordo - sono stati liquidati con la somma globale di lire italiane 525.000.000; di conseguenza, lo Stato ungherese diviene proprietario dei summenzionati beni immobili.
Il precedente possessore non avra' diritto di disporre di tali beni immobili.
La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia piu' alta considerazione".
Ho l'onore di informarLa che concordo sul contenuto della lettera sopra riportata, e La prego di accettare le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Vincze IMRE
Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
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