061U1657
061U1657
Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959. (LEGGE 08 dicembre 1961 n. 1657)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1950.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data dal Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 del medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI GONELLA - PELLA TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Protocollo
TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE
all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento (Strasburgo, 6 marzo 1950).
TROISIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL, A' L'ACCORD GENERAL
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITE' DU CONSEIL DE L'EUROPE
Parte di provvedimento in formato grafico