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071U0804

IT - Leggi di Ratifica

071U0804

Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. (LEGGE 21 giugno 1971 n. 804)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 62 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 giugno 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Convenzione - art. 1

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
PREAMBOLO
Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalita' cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,
Sollecite di potenziare nella Comunita' la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,
Considerando che a tal fine e' necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,
Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei belgi:
Sig. Pierre HARMEL Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
Sig. Willy BRANDT, Vice-cancelliere, Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica francese:
Sig. Michel DEBRE, Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sig. Giuseppe MEDICI, Ministro degli Esteri;
Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo:
Sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli Esteri;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Esteri;
I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione: 1° - lo stato e la capacita' delle persone fisiche, il regime
patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
2° - i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;
3° - la sicurezza sociale;
4° - l'arbitrato.

Convenzione - art. 2

Articolo 2
Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalita', davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Convenzione - art. 3

Articolo 3
Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtu' delle norme enunciate alle sezioni 2 - 6 del presente titolo.
Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare:
- nel Belgio : l' articolo 15 del Codice civile ; le disposizioni degli articoli 52, 52-bis e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza;
- nella Repubblica federale di Germania: l' articolo 23 del Codice di procedura civile ;
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile ;
- in Italia: gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile ;
- nel Lussemburgo : gli articoli 14 e 15 del Codice civile ;
- nei Paesi Bassi : l' articolo 126, terzo comma e l' articolo 127 del Codice di procedura civile .

Convenzione - art. 4

Articolo 4
Se il convenuto non e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza e' disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.
Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo', indipendentemente dalla propria nazionalita' ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Convenzione - art. 5

Articolo 5
Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente:
1° - in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita;
2° - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice
del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;
3° - in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice
del luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto;
4° - qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di
restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale la azione penale e' esercitata; sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;
5° - qualora si tratti di una controversia concernente
l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi
altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

Convenzione - art. 6

Articolo 6.
Il convenuto di cui all'articolo precedente potra' inoltre essere citato:
1° - in caso di pluralita' di convenuti, davanti al giudice nella
cui circoscrizione e' situato il domicilio di uno di essi; 2° - qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata
di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale, sempreche' quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
3° - qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente
dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale.

Convenzione - art. 7

Articolo 7
In materia di assicurazioni, la competenza e' regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Convenzione - art. 8

Articolo 8
L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente, puo' essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui e' domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se piu' assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio.
Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore puo' inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che e' intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione.
L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o un'agenzia in uno di tali Stati, e' considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.

Convenzione - art. 9

Articolo 9
Inoltre l'assicuratore puo' essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilita' civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Convenzione - art. 10

Articolo 10
In materia di assicurazione di responsabilita' civile, l'assicuratore puo' altresi' esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui e' stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
Le disposizioni di cui agli articoli 7 - 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreche' essa sia possibile.
Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma e' competente anche nei loro confronti.

Convenzione - art. 11

Articolo 11
Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore puo' esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.

Convenzione - art. 12

Articolo 12
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:
1° - posteriori al sorgere della controversia o
2° - che consentano al contraente dell'assicurazione,
all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3° - che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un
assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui lo evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Convenzione - art. 13

Articolo 13
In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza e' regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Convenzione - art. 14

Articolo 14
Il venditore ed il mutuante domiciliati sul territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario.
L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio.
Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.

Convenzione - art. 15

Articolo 15
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:
1° - posteriori al sorgere della controversia o
2° - che consentano all'acquirente o al mutuatario di adire un
organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3° - che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il
mutuante e il mutuatario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Convenzione - art. 16

Articolo 16
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
1° - in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di
affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova;
2° - in materia di validita', nullita' o scioglimento delle
societa' o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio
di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
3° - in materia di validita' delle trascrizioni ed iscrizioni nei
pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4° - in materia di registrazione o di validita' di brevetti,
marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali e' prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il
deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati
effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
5° - in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello
Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

Convenzione - art. 17

Articolo 17
Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.
Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.
Se la clausola attributiva di competenza e' stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18
Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto e' comparso e' competente.
Tale norma non e' applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

Convenzione - art. 19

Articolo 19
Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara di ufficio la propria incompetenza.

Convenzione - art. 20

Articolo 20
Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e' citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza.
Al giudice e' fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sara' accertato che il convenuto e' stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che e' stato fatto tutto il possibile in tal senso.
Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta Convenzione.

Convenzione - art. 21

Articolo 21
Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.
Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza puo' sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.

Convenzione - art. 22

Articolo 22
Ove piu' cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito puo' sospendere il procedimento.
Tale giudice puo' inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.
Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame cosi' stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Convenzione - art. 23

Articolo 23
Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a piu' giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

Convenzione - art. 24

Articolo 24
I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorita' giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito e' riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

Convenzione - art. 25

Articolo 25
Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonche' la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

Convenzione - art. 26

Articolo 26
Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale puo' far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.
Se il riconoscimento e' richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice e' competente al riguardo.

Convenzione - art. 27

Articolo 27.
Le decisioni non sono riconosciute:
1° - se il riconoscimento e' contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2° - se la domanda giudiziale non e' stata notificata o
comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perche' questi possa presentare le proprie difese; 3° - se la decisione e' in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
4° - se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione
ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacita' delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato, che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate.

Convenzione - art. 28

Articolo 28
Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreche' nel caso contemplato dall'articolo 59.
Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorita' richiesta e' vincolata dalle costatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.
Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si puo' procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, 1°.

Convenzione - art. 29

Articolo 29
In nessun caso, la decisione straniera puo' formare oggetto di un riesame del merito.

Convenzione - art. 30

Articolo 30
L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale e' chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, puo' sospendere il procedimento se la decisione in questione e' stata impugnata.

Convenzione - art. 31

Articolo 31
Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva.

Convenzione - art. 32

Articolo 32
L'istanza deve essere proposta:
- in Belgio, al "tribunal de premiere instance" o "rechtbank van eerste aanleg";
- nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una
sezione del "Landgericht";
- in Francia, al Presidente del "tribunal de grande instance";
- in Italia, alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, al Presidente del "tribunal d'arrondissement";
- nei Paesi Bassi, al Presidente del "Arrondissementsrechtbank".
Il giudice territorialmente competente e' determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non e' domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza e' determinata dal luogo dell'esecuzione.

Convenzione - art. 33

Articolo 33
Le modalita' del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.
L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

Convenzione - art. 34

Articolo 34
Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fine del procedimento, presentare osservazioni.
L'istanza puo' essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.
In nessun caso, la decisione straniera puo' formare oggetto di un riesame del merito.

Convenzione - art. 35

Articolo 35
La decisione resa su istanza di parte e' comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalita' previste dalla legge dello Stato richiesto.

Convenzione - art. 36

Articolo 36
Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere puo' proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.
Se la parte e' domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine e' di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione e' stata fatta alla persona cui e diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non e' prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Convenzione - art. 37

Articolo 37
L'opposizione e' proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:
- in Belgio, davanti al "tribunal de premiere instance" o
"rechtbank van eerste aanleg";
- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo
"Oberlandesgericht";
- in Francia, davanti alla "cour d'appel";
- in Italia, davanti alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice"
giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti allo "Arrondissementsrechtbank".
La decisione resa sull'opposizione puo' costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica Federale di Germania, di una "Rechtsbeschwerde".

Convenzione - art. 38

Articolo 38
Il giudice dell'opposizione puo', su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera e' stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non e' scaduto; in quest'ultimo caso il giudice puo' fissare un termine per proporre tale impugnazione.
Il giudice puo' inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

Convenzione - art. 39

Articolo 39
In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, puo' procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui e' chiesta l'esecuzione.
La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

Convenzione - art. 40

Articolo 40
Se l'istanza viene respinta, l'istante puo' proporre opposizione:
- in Belgio, davanti alla "cour d'appel" o "Hof van Beroep";
- nella Repubblica Federale di Germania, davanti allo
"Oberlandesgericht";
- in Francia, davanti alla "cour d'appel";
- in Italia, davanti alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice"
giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti alla "Gerechtshof".
La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere e' chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non e' domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

Convenzione - art. 41

Articolo 41
La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 puo' costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica Federale di Germania, di una "Rechtsbeschwerde".

Convenzione - art. 42

Articolo 42
Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non puo' essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o piu' di essi.
L'istante puo' richiedere un'esecuzione parziale.

Convenzione - art. 43

Articolo 43
Le decisioni straniere che comminano una penalita' sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima e' stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

Convenzione - art. 44

Articolo 44
L'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione e' stata resa, gode di tale beneficio nella procedura di cui agli articoli 32 - 35 senza che sia necessario un esame in proposito.

Convenzione - art. 45

Articolo 45
Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non puo' essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualita' di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

Convenzione - art. 46

Articolo 46
La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:
1° - una spedizione che presenti tutte le formalita' necessarie alla sua autenticita';
2° - se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o
una copia certificata conforme del documento comprovante che
la domanda giudiziale e' stata notificata o comunicata al contumace.

Convenzione - art. 47

Articolo 47
La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:
1° - qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione e' esecutiva ed e' stata notificata;
2° - eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

Convenzione - art. 48

Articolo 48
Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2°, e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorita' giudiziaria puo' fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.
Qualora l'autorita' giudiziaria lo richieda e' necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione e' autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

Convenzione - art. 49

Articolo 49
Non e' richiesta alcuna legalizzazione o formalita' analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

Convenzione - art. 50

Articolo 50
Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza puo' essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico e' contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticita' dalla legge dello Stato di origine.
Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

Convenzione - art. 51

Articolo 51
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

Convenzione - art. 52

Articolo 52
Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui e' pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.
Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.
Tuttavia, per determinare il domicilio di una parte si applica la legge nazionale di quest'ultima se, a mente di detta legge, il domicilio della parte e' dipendente da quello di un'alta persona o
dalla sede di una autorita'

Convenzione - art. 53

Articolo 53
Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la sede della societa' e delle persone giuridiche e assimilata al domicilio.
Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

Convenzione - art. 54

Articolo 54
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore.
Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente. Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

Convenzione - art. 55

Articolo 55
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma e dall'articolo 56, la presente Convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o piu' di detti Stati, e cioe':
- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza
giudiziaria, sull'autorita' e l'esecuzione delle decisioni
giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonche'
sull'autorita' e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie,
delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il
Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca
esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni
giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana
sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e
degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
Federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri
titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962;
e, nella misura in cui sia in vigore
- il Trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo;
sulla competenza giudiziaria; sul fallimento, sull'autorita' e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze
arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

Convenzione - art. 56

Articolo 56
Il Trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non e' applicabile.
Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione - art. 57

Articolo 57
La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

Convenzione - art. 58

Articolo 58
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione conclusa il 15 giugno 1869 tra la Francia e la Confederazione elvetica sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.

Convenzione - art. 59

Articolo 59
La presente Convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto dall'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

Convenzione - art. 60

Articolo 60
La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonche' ai territori francesi d'oltremare.
Il Regno dei Paesi Bassi puo', al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee, che la presente Convenzione si applichera' al Surinam e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.

Convenzione - art. 61

Articolo 61
La presente Convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee.

Convenzione - art. 62

Articolo 62
La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.

Convenzione - art. 63

Articolo 63
Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' Economica Europea ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.
Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

Convenzione - art. 64

Articolo 64
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifichera' agli Stati firmatari:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60, secondo comma;
d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo;
e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.

Convenzione - art. 65

Articolo 65
Il Protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti e' allegato alla presente Convenzione, ne fa parte integrante.

Convenzione - art. 66

Articolo 66
La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata.

Convenzione - art. 67

Articolo 67
Ogni Stato contraente puo' chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunita' Europee convoca una conferenza di revisione.

Convenzione - art. 68

Articolo 68
La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alle presente Convenzione.
FATTO a Bruxelles, addi' ventisette settembre mille novecento
sessantotto
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Fur dem Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy BRANDT
Pour le President de la Republique francaise,
Michel DEBRE
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Giuseppe MEDICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre GREGOIRE
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS

Protocollo - art. I

PROTOCOLLO
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:
Articolo I
Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, 1°, puo' eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona, domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

Protocollo - art. II

Articolo II
Salvo disposizioni nazionali piu' favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.
Tuttavia, la giurisdizione adita puo' ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilita' di farsi difendere potra' non essere riconosciuta ne' eseguita negli altri Stati contraenti.

Protocollo - art. III

Articolo III
Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

Protocollo - art. IV

Articolo IV
Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalita' previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.
Sempreche' lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalita' contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

Protocollo - art. V

Articolo V
La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, 2° e all'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non puo' essere invocata nella Repubblica Federale di Germania.
In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente puo' essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli, articoli 68 e 72-74 del Codice di procedura civile concernenti la litis enunciatio.
Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtu' dell'articolo 6, 2°, e dell'articolo 10 sono riconosciute, ed eseguite nella Repubblica Federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli articoli 63 e 72 - 74 del Codice di procedura civile , dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

Protocollo - art. VI

Articolo VI
Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2 della Convenzione.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.
FATTO a Bruxelles, addi' ventisette settembre mille novecento sessantotto.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy BRANDT
Pour le President de la Republique francaise,
Michel DEBRE
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Giuseppe MEDICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre GREGOIRE
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS.

Dichiarazione comune

DICHIARAZIONE COMUNE
I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,
Al momento della firma della Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
Desiderosi di garantire un'applicazione quanto piu' possibile efficace delle disposizioni di detta Convenzione,
Solleciti di evitare divergenze di interpretazione della Convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,
Consci del fatto che nell'applicazione della Convenzione potrebbero eventualmente insorgere conflitti positivi o negativi di competenza, Si dichiarano pronti:
1. a studiare tali problemi e segnatamente ad esaminare la
possibilita' di attribuire talune competenze alla Corte di Giustizia: delle Comunita' Europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;
2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alle presente Dichiarazione comune.
FATTO a Bruxelles, addi' ventisette settembre mille novecento
sessantotto
Pierre HARMEL Willy BRANDT Michel DEBRE
Giuseppe MEDICI Pierre GREGOIRE J.M.A.H. LUNS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO
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