082U0285
082U0285
Accordo (LEGGE 27 aprile 1982 n. 285)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Citta' del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Art. 1
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ATTRAVERSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RAPPRESENTATO DAL SUO TITOLARE, ONOREVOLE DOTTOR GUIDO BODRATO, E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA DELL'EDUCAZIONE PUBBLICA RAPPRESENTATA DAL SUO TITOLARE, LIC. FERNANDO SOLANA, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI STUDI, DIPLOMI, TITOLI E GRADI ACCADEMICI
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani:
nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi;
in conformita' con l'articolo 1 dell'Accordo culturale firmato a Citta' del Messico l'8 ottobre 1965;
in base all'articolo 38 della legge organica dell'Amministrazione pubblica federale ed agli articoli 61, 62, 63, 65, comma 1, e 67 della legge federale sull'educazione degli Stati Uniti Messicani secondo cui compete al Ministero dell'educazione pubblica del Messico di convalidare gli studi effettuati in istituzioni che non fanno parte del sistema educativo nazionale, nonche' di promuovere un sistema internazionale reciproco di convalida ufficiale degli studi; hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Agli effetti del presente Accordo con l'espressione "riconoscimento" ("revalidacion") s'intende la validita' ufficiale concessa, esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi ai vari livelli, da uno degli Stati contraenti agli studi effettuati in istituzioni appartenenti al sistema educativo nazionale dell'altro Stato, nonche' ai certificati, diplomi, titoli e gradi accademici che attestino detti studi in conformita' al corrispondente ordinamento giuridico.
Art. 2
Art. 2.
Il riconoscimento degli studi tra gli Stati contraenti comprendera' certificati, diplomi, gradi e livelli di insegnamento specificati nell'allegato 1 al presente strumento.
I presupposti per il riconoscimento degli studi sono descritti nell'allegato 2 dello stesso strumento.
Art. 3
Art. 3.
In virtu' del riconoscimento i titolari dei certificati, diplomi, titoli e gradi ottenuti nell'altro Stato contraente acquisteranno gli stessi diritti di cui godono i titolari dei corrispondenti certificati, diplomi, titoli o gradi nazionali esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi.
Art. 4
Art. 4.
Il riconoscimento degli studi potra' ottenersi a condizione che i documenti che li certifichino siano stati rilasciati da istituzioni ufficialmente autorizzate dall'altro Stato contraente e che siano attestati da documenti debitamente legalizzati.
Art. 5
Art. 5.
I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli primario e secondario inferiore sono riconosciuti validi direttamente dai due Stati contraenti ai fini della prosecuzione degli studi nel livello successivo.
i titoli di studio conseguiti al termine del ciclo d'istruzione di secondo grado sono riconosciuti validi ai fini dell'accesso agli studi superiori esclusivamente per il loro proseguimento in quelle facolta' universitarie o altre istituzioni cui detti titoli diano accesso nello Stato che li ha rilasciati.
Per il riconoscimento dei titoli accademici gli Stati contraenti nomineranno un apposito gruppo di esperti al fine di esaminare e confrontare i singoli programmi di studio e le loro equivalenze e di sottoporre i risultati all'approvazione dei rispettivi Governi.
Art. 6
Art. 6.
Gli studi compiuti nelle scuole messicane di istruzione normale per insegnanti di scuole elementari saranno considerati equipollenti a quelli compiuti negli istituti magistrali italiani.
Art. 7
Art. 7.
Con l'espressione "studi parziali" si indica qualunque tipo di informazione scolastica che non costituisca ciclo o livello di studio completo per durata o per contenuto didattico-culturale, secondo quanto previsto dalla legislazione scolastica vigente nello Stato nel quale gli studi stessi sono stati seguiti.
La convalida degli studi parziali sara' concessa prendendo in considerazione le materie di insegnamento cosi' come la preparazione conseguita dall'interessato, in conformita' alle disposizioni applicabili dal sistema scolastico dello Stato che convalida.
Art. 8
Art. 8.
Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno scambiati gli strumenti di notifica relativi all'avvenuto espletamento dei rispettivi procedimenti interni previsti al riguardo.
Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e si intendera' tacitamente rinnovato per uguali periodi sempre che una delle Parti contraenti non lo denunci per iscritto almeno sei mesi prima del termine di scadenza.
Fatto a Citta' del Messico il 28 novembre 1980 in due originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica
italiana
Guido BODRATO
Ministro della pubblica istruzione
Per il Governo degli Stati uniti Messicani
FERNANDO SOLANA
Segretario della educazione pubblica
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Accordo-Allegato 1/A
ALLEGATO 1/A
SCHEMA DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO
CICLI REQUISITI DI DURATA CICLO SUCCESSIVO
AMMISSIONE
Scuola materna 3 anni di eta 3 anni Scuola elementare
Scuola elementare 6 anni di eta 5 anni Scuola secondaria
inferiore
Scuola secondaria Licenza elementare 3 anni Scuola secondaria
inferiore superiore
Scuola secondaria Diploma di scuola 3, 4 o 5 Istruzione
superiore secondaria inf. anni universitaria
Istruzione Diploma di scuola da 2 a 6 Corsi post-laurea:
universitaria secondaria sup. anni specializzazione, perfezionamento,
dottorato di
ricerca.
Accordo-Allegato 1/B
ALLEGATO 1/B
SCHEMA DEL SISTEMA SCOLASTICO MESSICANO
CICLI REQUISITI DI DURATA CICLO SUCCESSIVO AMMISSIONE
Istruzione 4 anni di eta' Da 1 a 3 Istruzione primaria
prescolare anni
Istruzione primaria 6 anni di eta' 6 anni Ciclo basico di
istruzione media
o abilitazione
al lavoro
Ciclo basico di Istruzione 3 anni Ciclo superiore di educazione media primaria istruzione media
superiore o
istruzione normale Secondaria generale
Secondaria tecnica
Ciclo superiore di Da 2 a 3
istruzione media anni
- Bachillerato Istruzione Da 2 a 3 Istruzione
generale media basica anni superiore
- Bachillerato 3 anni
tecnico
Istruzione normale Istruzione Da 3 a 4 Studi superiori di media basica anni secondo istruzione normale il tipo o la o "licenciatura"
istituzione
Istruzione Istruzione Da 4 a 6 Corsi post-laurea o superiore media superio- anni secondo di specializza-
re o istru- la carriera zione
zione normale professionale
e la istitu-
zione
Accordo-Allegato 2
ALLEGATO 2
CICLI DEGLI STUDI E PRESUPPOSTI PER IL LORO RICONOSCIMENTO
I. Nella Repubblica italiana l'istruzione elementare consta di cinque anni; l'istruzione secondaria comprende due cicli: la istruzione secondaria inferiore di tre anni e l'istruzione secondaria superiore di tre, quattro o cinque anni. L'istruzione superiore comprende i corsi di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e il dottorato di ricerca.
Negli Stati Uniti Messicani l'istruzione elementare consta di sei anni; l'istruzione secondaria di tre anni; il "bachillerato" di due o tre anni.
L'istruzione superiore comprende la "licenciatura", i gradi accademici di "maestria" e dottorato e i corsi di specializzazione.
II. A) Negli Stati Uniti Messicani saranno riconosciuti gli studi effettuati in Italia sempre che siano attestati da:
1) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione elementare;
2) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione secondaria nei suoi due cicli:
istruzione secondaria inferiore ed istruzione secondaria superiore, con elenco delle materie e degli esami superati;
3) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione superiore con elenco delle materie e degli esami superati.
B) Nella Repubblica italiana saranno riconosciuti gli studi effettuati negli Stati Uniti Messicani sempre che siano attestati da:
1) il certificato di istruzione elementare;
2) il certificato di istruzione secondaria con elenco delle materie e degli esami superati;
3) il certificato degli studi di "bachillerato" con elenco delle materie e degli esami superati;
4) il certificato degli studi di istruzione superiore con elenco delle materie e degli esami superati.