Monitoring Gesetzessammlung

006G0095

IT - Leggi di Ratifica

006G0095

Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003. (LEGGE 20 febbraio 2006 n. 94)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 16/3/2006 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO
ELABORATO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO I DELLA CONVENZIONE
CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL),
CHE MODIFICA DETTA CONVENZIONE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, parti contraenti
della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia
(Convenzione Europol), Stati membri dell'Unione europea,
CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del
27/11/2003,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) E' necessaria una revisione della convenzione Europol alla
luce delle discussioni in sede di Consiglio.
(2) Occorre dare all'Europol il necessario sostegno e la
possibilita' di funzionare efficacemente come punto focale della
cooperazione fra le polizie europee.
(3) Occorre apportare le necessarie modifiche alla convenzione
Europol per rafforzare in tal modo la funzione operativa di sostegno
dell'Europol alle autorita' di polizia nazionali.
(4) Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Europol ha un ruolo
fondamentale per quanto riguarda la cooperazione tra le autorita'
degli Stati membri nelle indagini sulla criminalita'
transfrontaliera, a sostegno della prevenzione della criminalita',
dell'analisi e delle indagini a livello di Unione. Il Consiglio
europeo ha invitato il Consiglio a dare all'Europol il necessario
sostegno,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
La Convenzione Europol e' modificata come segue:
1) L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 2
Obiettivo
1. L'obiettivo dell'Europol e' di migliorare, nel quadro della
cooperazione di polizia tra gli Stati membri ai sensi del trattato
sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente
convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e
la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere le forme
gravi di criminalita' internazionale, qualora vi siano indicazioni
concrete o ragionevoli motivi di ritenere che sia coinvolta una
struttura criminale organizzata e che due o piu' Stati membri siano
lesi in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravita'
e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri. Ai
sensi della presente convenzione sono considerati forme gravi di
criminalita' internazionale i seguenti reati: reati commessi o che
possono essere commessi nell'ambito di attivita' terroristiche che si
configurano in reati contro la vita, l'incolumita' fisica, la
liberta' delle persone e i beni, traffico illecito di droga,
attivita' illecite di riciclaggio di denaro, traffico illecito di
materie nucleari e radioattive, organizzazione clandestina di
immigrazione, tratta di esseri umani, criminalita' connessa con il
traffico di veicoli rubati nonche' i tipi di reato elencati
nell'allegato o forme specifiche di essi.
2. Su proposta del consiglio di amministrazione, il Consiglio
stabilisce all'unanimita' le priorita' dell'Europol al fine di
prevenire e combattere le forme gravi di criminalita' internazionale
che rientrano nel suo mandato.
3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalita' o per
aspetti specifici di una forma di criminalita' comprende i reati ad
essi connessi. Essa, tuttavia, non comprende i reati presupposto
delle attivita' illecite di riciclaggio di denaro, forme di
criminalita' rispetto alle quali l'Europol, ai sensi del paragrafo 1,
non e' competente.
Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo
le modalita' precisate agli articoli 8 e 10:
- i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli
atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;
- i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli
atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;
- i reati commessi per assicurare l'impunita' degli atti che
rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol.
4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono
tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti,
secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta
contro la criminalita'".
2) L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
a) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. inoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all'articolo
2, paragrafo 1, l'Europol puo', in funzione del personale e delle
risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal
consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante
consigli e attivita' di ricerca, in particolare nei seguenti settori:
1) formazione dei membri dei servizi competenti;
2) organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi
agevolando la fornitura di assistenza tecnica tra gli Stati membri;
3) metodi di prevenzione dei reati;
4) metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di
indagine."
b) e' aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Fatta salva la convenzione internazionale per la
repressione del falso nurnmario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929,
e del suo protocollo, l'Europol funge inoltre da punto di contatto
dell'Unione europea nei suoi contatti con i paesi terzi e le
organizzazioni per la repressione della falsificazione dell'euro."
3) L'articolo 4 e' modificato come segue:
a) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'unita' nazionale e' l'unico organo di collegamento tra
IEuropol e i servizi nazionali competenti. Gli Stati membri possono
tuttavia permettere contatti diretti tra i servizi nazionali
competenti designati e l'Europol purche' siano rispettate le
condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, compreso il
coinvolgimento preliminare dell'unita' nazionale.
Allo stesso tempo l'unita' nazionale riceve dall'Europol tutte le
informazioni scambiate nei contatti diretti tra l'Europol e i servizi
nazionali competenti designati. Le relazioni tra l'unita' nazionale e
i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale,
segnatamente dalle norme costituzionali."
b) Al paragrafo 5, le parole "quali sono enunciate nell'articolo
K.2, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea" sono sostituite
dalle seguenti: "riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla
salvaguardia della sicurezza interna".
c) Il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I capi delle unita' nazionali si riuniscono regolarmente
per assistere l'Europol, di loro propria iniziativa o su richiesta,
fornendo le loro consulenze."
4) E' inserito il seguente articolo:
"Articolo 6 bis
Trattamento delle informazioni da parte dell'Europol
A sostegno dello svolgimento delle sue funzioni, l'Europol puo'
procedere anche al trattamento di dati al fine di determinare la
pertinenza di tali dati per le funzioni svolte dall'Europol e se
possano essere inseriti nel sistema informatizzato delle informazioni
raccolte di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Le parti contraenti riunite in seno al Consiglio stabiliscono,
deliberando alla maggioranza di due terzi, le condizioni per il
trattamento dei dati, in particolare riguardo all'accesso a tali dati
e al loro uso, nonche' i termini per la loro memorizzazione e
cancellazione, che non possono essere superiori a sei mesi, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 14. Il consiglio di
amministrazione prepara le decisioni delle parti contraenti e
consulta l'autorita' di controllo comune di cui all'articolo 24."
5) L'articolo 9 e' modificato come segue:
a) al paragrafo 1 la prima frase e' sostituita dalla seguente:
"l. Le unita' nazionali, gli ufficiali di collegamento, il
direttore, i vicedirettori o gli agenti debitamente autorizzati hanno
il diritto di introdurre direttamente dati nel sistema di
informazione, come pure di richiamarli dal medesimo.";
b) e' aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Oltre alle unita' nazionali e alle persone indicate al
paragrafo 1, anche i servizi competenti a tal fine designati dagli
Stati membri hanno la facolta' di interrogare il sistema di
informazione dell'Europol. Il risultato della richiesta indica
tuttavia esclusivamente se i dati richiesti sono disponibili nel
sistema di informazione dell'Europol. Ulteriori informazioni possono
essere ottenute per il tramite dell'unita' nazionale Europol.
Le informazioni relative ai servizi competenti designati, e le
successive modifiche, sono trasmesse al Segretariato generale del
Consiglio che provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea."
6) L'articolo 10 e' modificato come segue:
a) al paragrafo 1 la parte introduttiva e' sostituita dalla
seguente:
"1. Ove cio' sia necessario per conseguire l'obiettivo di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol puo' memorizzare, modificare e
utilizzare in altri archivi, oltre ai dati non personali, dati
relativi ai reati di competenza dell'Europol, compresi i dati
relativi ai reati connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
secondo comma, ove siano destinati a lavori d'analisi specifici
concernenti:";
b) al paragrafo 2, il punto 1, e' sostituito dal seguente:
"1. gli analisti e gli altri agenti dell'Europol designati
dalla direzione dello stesso;";
c) dopo il paragrafo 2, punto 2, e' aggiunto il comma seguente:
"Soltanto gli analisti sono autorizzati a introdurre dati
nell'archivio in questione e a modificarli; tutti i partecipanti
possono ricercare dati nell'archivio";
d) il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora nel quadro di strumenti giuridici dell'Unione
europea o strumenti giuridici internazionali l'Europol abbia ottenuto
il diritto di interrogare in modo automatizzato altri sistemi di
informazione, puo' ricercare dati di carattere personale secondo tali
modalita' nel caso in cui cio' sia necessario per consentirgli di
adempiere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2.
L'utilizzazione di tali dati da parte dell'Europol e' disciplinata
dalle disposizioni di detti strumenti giuridici dell'Unione europea o
internazionali applicabili in materia.";
e) al paragrafo 8, la seconda frase e' sostituita dal testo
seguente:
"La diffusione o l'utilizzazione operativa dei dati comunicati
e' subordinata alla decisione dello Stato membro che ha trasmesso i
dati all'Europol. Se non e' possibile stabilire quale Stato membro ha
trasmesso i dati all'Europol, la decisione sulla diffusione o
utilizzazione operativa dei dati e' presa dai partecipanti
all'analisi. Uno Stato membro o un esperto associato che si aggiunge
a un'analisi in corso non puo', in particolare, diffondere o
utilizzare i dati senza il consenso preventivo dello Stato membro
inizialmente interessato.";
f) O e' aggiunto il paragrafo seguente:
"9. L'Europol puo' invitare esperti di Stati o organismi terzi
ai sensi del paragrafo 4 da associare alle attivita' di un gruppo di
analisi, se:
1) e' in vigore un accordo tra l'Europol e lo Stato o
l'organismo terzo, che contiene disposizioni appropriate sullo
scambio di' informazioni, compresa la trasmissione di dati personali,
nonche' sulla riservatezza delle informazioni scambiate;
2) l'associazione degli esperti dello Stato o organismo terzo
e' nell'interesse degli Stati membri;
3) lo Stato o l'organismo terzo e' direttamente interessato
dal lavoro di analisi; e se
4) tutti i partecipanti ai sensi del paragrafo 2 accettano che
gli esperti dello Stato o organismo terzo vengano associati alle
attivita' del gruppo di analisi.
L'associazione di esperti di uno Stato o organismo terzo alle
attivita' di un gruppo di analisi e' subordinata a un accordo tra
l'Europol e il suddetto Stato o organismo terzo. Le norme che
disciplinano tali accordi sono stabilite dal consiglio di
amministrazione che delibera alla maggioranza di due terzi dei suoi
membri.
Gli accordi tra l'Europol e uno Stato o organismo terzo sono
trasmessi all'autorita' di controllo comune di cui all'articolo 24 la
quale puo' formulare, all'attenzione del consiglio di
amministrazione, le osservazioni che reputa necessarie."
7) L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 12
Decisione costitutiva degli archivi
1. Per ciascun archivio automatizzato contenente dati di carattere
personale, che esso gestisce a norma dell'articolo 10 nell'ambito
delle sue funzioni, l'Europol deve stabilire, in una decisione
costitutiva, i seguenti elementi:
1) denominazione dell'archivio;
2) scopo dell'archivio;
3) categorie di persone su cui si archiviano dati;
4) tipo dei dati da memorizzare ed eventualmente i dati
strettamente necessari tra quelli enumerati all'articolo 6, prima
frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981;
5) i vari tipi di dati di carattere personale che servono per
accedere all'archivio nel suo insieme;
6) trasmissione o introduzione dei dati da memorizzare;
7) condizioni richieste per poter trasmettere i dati di carattere
personale dell'archivio, con precisazione dei destinatari e della
procedura da seguire;
8) frequenza dei controlli e durata dell'archiviazione;
9) modalita' relative alla stesura dei verbali.
2. Il consiglio di amministrazione e l'autorita' di controllo
comune di cui all'articolo 24 sono immediatamente avvertiti dal
direttore dell'Europol della decisione costitutiva dell'archivio e
ricevono comunicazione del fascicolo.
L'autorita' di controllo comune puo' formulare, all'attenzione del
consiglio di amministrazione, le osservazioni che reputa necessarie.
Il direttore dell'Europol puo' chiedere all'autorita' di controllo
comune di procedervi entro tempi determinati.
3. In qualsiasi momento il consiglio di amministrazione puo'
incaricare il direttore dell'Europol di modificare una decisione
costitutiva o di chiudere l'archivio. Il consiglio di amministrazione
decide la data in cui siffatta modifica o chiusura prendono effetto.
4. Gli archivi non possono essere conservati per piu' di tre anni.
Tuttavia, prima della scadenza di questo periodo, l'Europol prende in
esame la necessita' di conservazione degli archivi. Qualora
strettamente necessario allo scopo degli archivi, il direttore
dell'Europol puo' deciderne la conservazione per un altro triennio.
In tali casi si applica la procedura specificata nei paragrafi da 1 a
3."
8) L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 16
Disposizioni relative al controllo dei richiami
L'Europol fissa adeguati meccanismi di controllo che consentono di
verificare la legittimita' dei richiami effettuati nell'ambito del
sistema informatizzato di raccolte di informazioni di cui
all'articolo 6 e all'articolo 6 bis.
I dati cosi' ricavati possono essere utilizzati dall'Europol e
dalle autorita' di controllo di cui agli articoli 23 e 24 soltanto
allo scopo sopra indicato e sono cancellati dopo sei mesi, a meno che
i dati non siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di
amministrazione disciplina i dettagli relativi a tali meccanismi di
controllo, sentito il parere dell'autorita' di controllo comune".
9) L'articolo 18 e' modificato come segue: al paragrafo 1, il
punto 3), e' sostituito dal seguente:
"3) cio' sia ammesso dalle norme generali di cui al paragrafo 2;
tali norme possono prevedere una deroga al punto 2) in casi
eccezionali qualora il direttore dell'Europol consideri assolutamente
necessaria la trasmissione dei dati per salvaguardare gli interessi
essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi
dell'Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato
alla criminalita'. Il direttore dell'Europol tiene conto in tutti i
casi del livello di protezione dei dati dello Stato o dell'organismo
in questione ai fini di conciliare questo livello di protezione dei
dati con gli interessi di cui sopra".
10) All'articolo 21, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La necessita' di un'ulteriore conservazione dei dati di
carattere personale concernenti persone di cui all'articolo 10, punto
1) forma oggetto di esame annuale, che forma oggetto di
un'indicazione. La conservazione di tali dati negli archivi di cui
all'articolo 12 non puo' superare il periodo di esistenza degli
archivi".
11) All'articolo 22 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"4. I principi stabiliti nel presente titolo riguardo al
trattamento dell'informazione si applicano a dati contenuti in
dossier".
12) All'articolo 24, paragrafo 6, la frase "Queste sono trasmesse
al Consiglio secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato
sull'Unione europea" e' sostituita dalla seguente:
"Queste sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio;".
13) All'articolo 26, paragrafo 3, sono soppresse le parole "e del
titolo VI del trattato sull'Unione europea".
14) L'articolo 28 e' modificato come segue:
a) il punto 1 e' sostituito dal seguente:
"1) collabora alla fissazione delle priorita' per l'Europol per
quanto riguarda la lotta e la prevenzione delle forme gravi di
criminalita' internazionale nell'ambito del suo mandato (articolo 2,
paragrafo 2)";
b) sono inseriti i seguenti punti:
"3bis) collabora alla fissazione delle condizioni relative al
trattamento dei dati ai fini di stabilire se tali dati sono
pertinenti ai suoi compiti e possono essere inseriti nel sistema
informatizzato di raccolta di informazioni (articolo 6 bis)";
"4 bis) stabilisce deliberando alla maggioranza di due terzi dei
suoi membri le norme che disciplinano gli accordi relativi
all'associazione di esperti di uno Stato terzo o organismo terzo alle
attivita' di un gruppo di analisi (articolo 10, paragrafo 9)";
c) il punto 7 e' sostituito dal seguente:
"7) puo' impartire istruzioni al direttore dell'Europol di
modificare una decisione costitutiva di un archivio o chiudere il
suddetto archivio (articolo 12, paragrafo 3)";
d) e' inserito il seguente punto:
"l4 bis) adotta, deliberando a maggioranza dei due terzi dei
suoi membri, le norme che disciplinano l'accesso ai documenti
dell'Europol (articolo 32 bis)";
e) il punto 22 e' sostituito dal seguente:
"22) collabora a un'eventuale modifica della presente
convenzione o del relativo allegato (articolo 43)";
f) il paragrafo l0 e' sostituito dal seguente:
"10) Tenendo conto delle priorita' stabilite dal Consiglio
conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e delle informazioni
aggiornate fornite dal direttore dell'Europol di cui all'articolo 29,
paragrafo 3, punto 6, il consiglio di amministrazione adotta ogni
anno all'unanimita':
1) una relazione generale sulle attivita' svolte dall'Europol
nell'anno precedente;
2) una relazione sulle attivita' future dell'Europol, che tenga
conto delle necessita' operative degli Stati membri e delle incidenze
sul bilancio e sull'organico dell'Europol.
Queste relazioni sono presentate al Consiglio affinche' ne prenda
atto e le approvi. Esse sono trasmesse dal Consiglio per informazione
anche al Parlamento europeo".
15) All'articolo 29, paragrafo 3:
- il punto 6 e' sostituito dal seguente:
"6) l'invio periodico al consiglio di amministrazione di
informazioni aggiornate sull'attuazione delle priorita' di cui
all'articolo 2, paragrafo 2)";
- e' aggiunto il punto seguente: "7) tutti gli altri compiti
affidatigli dalla presente convenzione o dal consiglio di
amministrazione".
16) All'articolo 30, paragrafo 1, sono soppresse le parole:
"titolo VI del".
17) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 32 bis
Diritto di accedere ai documenti dell'Europol
Su proposta del direttore dell'Europol, il consiglio di
amministrazione adotta, deliberando a maggioranza dei due terzi dei
suoi membri, disposizioni riguardanti l'accesso ai documenti
dell'Europol per qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato
membro, tenendo conto dei principi e delle limitazioni di cui al
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 255
del trattato che istituisce la Comunita' europea".
18) L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 34
Informazione del Parlamento europeo
1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo conformemente alla
procedura di consultazione prevista dal trattato sull'Unione europea
in merito a un'iniziativa di uno Stato membro o a una proposta della
Commissione pertinente all'adozione di qualsiasi misura di cui
all'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 18, paragrafo 2,
all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafo 3,
all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1 e
all'articolo 42, paragrafo 2, oppure in occasione dell'eventuale
modifica della presente convenzione o dell'allegato.
2. La Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante possono
presentarsi dinanzi al Parlamento europeo per discutere di questioni
generali inerenti all'Europol. La Presidenza del Consiglio o il suo
rappresentante possono essere assistiti dal direttore dell'Europol.
Nei confronti del Parlamento europeo la Presidenza del Consiglio o il
suo rappresentante tengono conto degli obblighi di riservatezza e di
protezione del segreto.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo lasciano
impregiudicati i diritti dei parlamenti nazionali ed i principi
generali applicabili alle relazioni con il Parlamento europeo ai
sensi del trattato sull'Unione europea."
19) All'articolo 35, paragrafo 4, e' aggiunta la frase seguente:
"Il piano finanziario quinquennale e' trasmesso al Consiglio. Esso
e' trasmesso dal Consiglio per informazione anche al Parlamento
europeo."
20) All'articolo 39, paragrafo 4, la parte di frase a partire
dalle parole "della convenzione di Bruxelles" e' sostituita dalla
seguente:
"del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale".
21) All'articolo 42 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"3. L'Europol istituisce e mantiene una stretta cooperazione con
l'Eurojust qualora sia importante per l'espletamento dei compiti
dell'Europol e per il conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto
della necessita' di evitare un doppio sforzo. Gli elementi essenziali
di tale cooperazione sono determinati mediante un accordo da definire
conformemente alla presente convenzione e alle relative misure di
attuazione".
22) L'articolo 43 e' modificato come segue:
a) al paragrafo 1, le parole "dell'articolo K. 1, punto 9" sono
soppresse;
b) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Tuttavia, il Consiglio, che delibera all'unanimita', puo'
decidere, previa discussione in merito del consiglio di
amministrazione, di modificare l'allegato della presente convenzione
con l'aggiunta di altre forme gravi di criminalita' internazionale o
la modifica delle definizioni ivi contenute."
23) L'allegato e' modificato come segue:
a) Il titolo e' sostituito dal seguente:
sp; "ALLEGATO di cui all'articolo 2
Elenco delle altre forme gravi di criminalita' internazionale di
cui 1'Europol e' competente ad occuparsi integrando quelle gia'
previste nell'articolo 2, paragrafo 1, nel rispetto degli obiettivi
dell'Europol enunciati all'articolo 2, paragrafo 1":
b) Il paragrafo che inizia con le parole "a norma dell'articolo
2, paragrafo 2, inoltre" e' soppresso.
c) Nel paragrafo che inizia con le parole "per quanto riguarda le
forme di criminalita' menzionate all'articolo 2, paragrafo 2", i
termini "articolo 2, paragrafo 2" sono sostituiti da "articolo 2,
paragrafo 1".
d) Dopo le parole "firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990" e'
aggiunto il seguente trattino: "- traffico illecito di droga: i reati
quali elencati all'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle
Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope nonche' quelli che figurano nelle
disposizioni che modificano o sostituiscono tale convenzione".
24) All'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 18, paragrafo
2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 6, all'articolo 30, paragrafo 3,
all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35, paragrafi 5 e 9,
all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 1,
all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 2 e
all'articolo 43, paragrafo 1, le parole "secondo la procedura
prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea" sono
soppresse.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2
1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per
l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del
Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure
richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del
presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la
notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro
dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio
dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per
ultimo a detta formalita'.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3
Se il presente protocollo entra in vigore a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, prima che il protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (1) sia entrato in vigore a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo stesso, quest'ultimo protocollo si considera abrogato.
----------------
(1) GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4
1. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di qualsiasi
Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato
in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla
convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono
depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla
convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro
aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46,
paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia
entrato in vigore, esso entrera' in vigore per lo Stato membro
aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2,
paragrafo 3.
5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 2,
paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui
all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol, ma
successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al
paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione
Europol modificata in virtu' del presente protocollo, a norma
dell'articolo 46 della medesima.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e'
depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e
qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.
Fatto a Bruxelles, addi' ventisette novembre duemilatre.
Parte di provvedimento in formato grafico
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