052U1005
052U1005
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attivita' dell'Ente medesimo. (LEGGE 11 luglio 1952 n. 1005)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281 , e' ratificato con le modificazioni disposte nei seguenti articoli.
Art. 2
Il comprensorio di attivita' dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio dei seguenti comuni della, provincia di Avellino: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Conza della Campania, Greci, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano di Puglia, Teora, Vallata. ((1))
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AGGIORNAMENTO ((1))
La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005 , e successive modificazioni e integrazioni".
Art. 3
Per provvedere alle esigenze del territorio dei Comuni di cui al precedente articolo sara' costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per L'Irpinia.
Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facolta' e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005 , e successive modificazioni e integrazioni".
Art. 4
Sara' versata all'Ente, a cominciare dal 1952-53, fino al 1956-57, l'annua somma di lire 50 milioni perche' provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria.
Il versamento e' fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per l'esercizio 1952-53, il contributo predetto gravera' sui fondi del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - ZOLI - VANONI - PELLA - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI