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083U0305

IT - Leggi di Ratifica

083U0305

Convention CONVENTION SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RESULTANT DE L'IMMERSION DE DECHETS Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 02 maggio 1983 n. 305)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972 come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX della convenzione stessa.

Art. 3

Dopo l' articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , in materia di norme per la tutela delle acque dell'inquinamento e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art. 24 bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.
Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 maggio 1983 PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - DI GIESI CASALINUOVO ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RESULTANT DE L'IMMERSION DE DECHETS
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convezione.
CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE MATERIE
LE PARTI contraenti alla presente Convenzione,
RICONOSCENDO che l'ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l'umanita' e che tutta l'umanita' intera ha interesse a controllare affinche' l'ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse;
RICONOSCENDO che la capacita' del mare di trasformare e di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilita' di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate;
RICONOSCENDO che gli Stati hanno, in virtu' della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attivita', esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o delle zone situate al di la' dei limiti della loro giurisdizione nazionale;
FACENDO RIFERIMENTO alla Risoluzione 2749 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di la' dei limiti delle giurisdizioni nazionali;
CONSTATANDO che l'inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l'evacuazione attraverso l'atmosfera, dei corsi d'acqua, degli estuari, degli emissari e delle canalizzazioni, e che e' importante che gli Stati utilizzino i migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantita' dei residui nocivi da eliminare;
CONVINTE che una azione internazionale di controllo dell'inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico puo' e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di inquinamento marino appena sara' possibile; e
DESIDEROSE di migliorare la protezione dell'ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere degli accordi adeguati per completare la presente Convenzione;
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo I.
Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento marine causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marina, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.

Art. II

Articolo II.
Le Parti contraenti adotteranno, in conformita' ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilita' scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.

Art. III

Articolo III.
Ai fini della presente Convenzione:
1. a) per "scarico" si intende:
i) qualunque scarico deliberato nel mare di rifiuti e di altri materiali effettuato da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare;
ii) qualunque affondamento in mare di navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare.
b) Il termine "scarico" non prevede:
i) lo scarico in mare di rifiuti o altri materiali dovuti o provenienti dall'uso normale di navi, aeronavi, piattaforme e altre opere che si trovino in mare nonche' il loro equipaggiamento, fatta eccezione per i rifiuti o altri materiali trasportati da o trasbordati su navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare e che vengono utilizzati per lo scarico di questi materiali o provenienti dal trattamento di detriti residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeronavi, piattaforme o opere.
ii) lo scarico di materiali per scopi diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che un tale scarico non sia incompatibile con il fine della presente Convenzione.
c) Lo scarico di rifiuti o di altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dall'utilizzazione e dal trattamento in mare delle risorse minerali provenienti dal fondo marino non rientra nelle disposizioni della presente Convenzione.
2. Per "navi e aeronavi - si intendono dei veicoli che circolano sull'acqua, nell'acqua o nell'aria, di qualunque tipo. Questo termine include i veicoli su cuscino d'aria e i dispositivi galleggianti, ad autopropulsione oppure no.
3. Per "mare" si intendono tutte le acque marine ad eccezione delle acque interne degli Stati.
4. Per "rifiuti e altri materiali" si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura.
5. Per "autorizzazione specifica" si intende l'autorizzazione concessa per ogni singolo caso su preventiva richiesta presentata secondo le disposizioni previste agli Allegati II e III.
6. Per "autorizzazione generale" si intende l'autorizzazione preventivamente concessa secondo le disposizioni previste all'Allegato III.
7. Per "Organizzazione" si intende l'organismo designato dalle Parti contraenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo XIV, paragrafo 2.

Art. IV

Articolo IV.
1. In conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vietera' lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni:
a) lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell'Allegato I e' vietato;
b) lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell'Allegato II e' subordinate al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica;
c) lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale e' subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale.
2. Nessuna autorizzazione verra' rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell'Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato.
3. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potra' essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell'Allegato I. La detta Parte notifichera' alla Organizzazione tali misure di divieto.

Art. V

Articolo V.
1. Le disposizioni dell'articolo IV non vengono applicate qualora si renda necessario assicurare la tutela della vita umana o la sicurezza delle navi, aeronavi, piattaforme o altre opere in mare in casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o a qualunque altra causa e che mettono in pericolo delle vite umane o che costituiscono una diretta minaccia per una nave, un'aeronave, una piattaforma o altre opere in mare, con riserva che lo scarico risulti essere come il solo mezzo per far fronte alla minaccia e che comporti, con ogni probabilita', dei danni meno gravi di quelli che si verificherebbero senza il ricorso a detto scarico. Lo scarico verra' effettuato in modo da ridurre al minimo i rischi di danni alla vita umana nonche' alla fauna e alla flora marina verra' notificato al piu' presto all'Organizzazione.
2. Una Parte contraente puo' rilasciare una autorizzazione specifica in deroga all'articolo IV, paragrafo 1, lettera a), in casi di urgenza che presentano dei rischi inaccettabili per la salute dell'uomo e per i quali nessuna altra soluzione e' possibile.
Preventivamente, la Parte consultera' qualunque altro o tutti gli altri Paesi che ne potrebbero essere danneggiati nonche' l'Organizzazione che, dopo aver consultato le altre Parti e gli organismi internazionali interessati, raccomandera' nel piu' breve tempo possibile alla Parte le procedure le piu' adeguate da adottare, in conformita' alle disposizioni previste all'articolo XIV. La Parte seguira' queste raccomandazioni nella misura del possibile a seconda del tempo di cui essa dispone per prendere le misure necessarie e tenendo conto dell'obbligo generale di evitare di causare dei danni all'ambiente marino; essa comunichera' all'Organizzazione le misure da essa adottate. Le Parti si impegnano ad accordarsi mutua assistenza in tali circostanze.
3. Una Parte contraente puo' rinunciare ai suoi diritti ai sensi del paragrafo 2 al momento della ratifica o dell'adesione alla presente convenzione o successivamente.

Art. VI

Articolo VI.
1. Ciascuna Parte contraente designa una o piu' autorita' competenti per:
a) rilasciare le autorizzazioni specifiche che verranno preventivamente richieste per lo scarico dei materiali elencati nell'Allegato II nelle circostanze specificate nell'articolo V, paragrafo 2;
b) rilasciare le autorizzazioni generali che saranno preventivamente richieste per lo scarico di qualunque altro materiale;
c) registrare la natura e la quantita' di tutti i materiali il cui scarico viene autorizzato, nonche' il luogo e il metodo di scarico;
d) controllare, individualmente o in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini della presente Convenzione.
2. La o le autorita' competenti di una Parte contraente rilasceranno le preventive autorizzazioni generali o specifiche in conformita' alle disposizioni del precedente paragrafo i per i materiali destinati allo scarico:
a) caricati sul suo territorio;
b) caricati da una nave o una aeronave registrata sul suo territorio o battente la sua bandiera, qualora questo carico avvenga sul territorio di uno Stato non Parte alla presente Convenzione.
3. Nel rilasciare le autorizzazioni previste al precedente paragrafo 1, lettere a) e b), la o le autorita' competenti si conformeranno alle disposizioni dell'Allegato III, nonche' ai criteri, alle misure e condizioni ulteriori che ritengono pertinenti.
4. Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretariato istituito con un accordo regionale, all'Organizzazione e se del caso, agli altri Paesi, le informazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 1, nonche' i criteri, le misure e le condizioni da essa adottate in conformita' al precedente paragrafo 3.
La procedura da seguire e la natura di tali notifiche verranno stabilite mediante consultazioni tra le Parti.

Art. VII

Articolo VII.
1. Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste dall'applicazione della presente Convenzione a tutte:
a) le navi e aeronavi immatricolate sul suo territorio o battenti la sua bandiera;
b) le navi e aeronavi che caricano sul suo territorio o nelle sue acque territoriali dei materiali che devono essere scaricati;
c) le navi, aeronavi e piattaforme fisse o mobili che sono sotto la sua giurisdizione e che effettuano presumibilmente delle operazioni di scarico.
2. Ciascuna Parte adotta sul suo territorio le misure adeguate per prevenire e reprimere gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le Parti convengono di cooperare per l'elaborazione di procedure in vista dell'effettiva applicazione della presente Convenzione, sopratutto in alto mare, nonche' di procedure per segnalare navi e aeronavi avvistate mentre effettuano operazioni di scarico contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione non si applica alle navi ed aeronavi che godono dell'immunita' di Stato loro conferita dal diritto internazionale. Tuttavia ciascuna Parte contraente controlla, adottando misure adeguate, affinche' tali navi ed aeronavi di cui essa e' proprietaria o utilizzatrice agiscano in conformita' ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione e ne informino quindi l'Organizzazione.
5. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuna Parte di adottare altre misure, conformemente ai principi del diritto internazionale, al fine di prevenire lo scarico in mare.

Art. VIII

Articolo VIII.
Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti contraenti che hanno interessi comuni a proteggere l'ambiente marino di una determinata zona geografica cercheranno, tenendo conio delle caratteristiche regionali, di concludere degli accordi regionali compatibili con la presente Convenzione in vista di prevenire l'inquinamento ed in particolare quello causato da scarico.
Le Parti alla presente Convenzione cercheranno di agire in conformita' agli obiettivi e alle disposizioni di detti accordi regionali che verranno loro comunicati dall'Organizzazione. Le Parti contraenti cercheranno di collaborare con le Parti agli accordi regionali al fine di armonizzare delle procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni. Verra' riservata una particolare attenzione alla cooperazione nel settore del controllo e della ricerca scientifica.

Art. IX

Articolo IX.
Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno all'Organizzazione e agli altri organismi internazionali, l'assistenza alle Parti che la richiedano in materia di:
a) formazione del personale scientifico e tecnico;
b) fornitura di attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo;
c) distruzione e trattamento dei rifiuti e tutte le altre misure di prevenzione o di diminuzione dell'inquinamento dovuto a scarico, soprattutto nei confronti dei paesi interessati, agendo cosi' in conformita' ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.

Art. X

Articolo X.
In conformita' con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilita' degli Stati in materia di danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell'ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilita' e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.

Art. XI

Articolo XI.
Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno le procedure di soluzione delle controversie riguardanti la interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

Art. XII

Articolo XII.
Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istituzioni specializzate competenti e di altri organismi internazionali, delle misure di protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento dovuto a:
a) gli idrocarburi, ivi compresi i prodotti petroliferi, e i loro residui;
b) gli altri materiali nocivi o dannosi trasportati da navi per scopi diversi dallo scarico;
c) i rifiuti dovuti all'utilizzazione delle navi, aeronavi, piattaforme e altre opere collocate in mare;
d) gli agenti radioattivi di qualunque origine, ivi compresi quelli delle navi;
e) gli agenti destinati alla guerra biologica e chimica;
f) i rifiuti o altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'utilizzazione, dallo sfruttamento e dal trattamento in mare di risorse minerali provenienti dal fondale marino.
Le Parti cercheranno anche di promuovere, in seno alla organizzazione internazionale adeguata, la codificazione dei segnali che saranno adottati dalle navi utilizzate per lo scarico.

Art. XIII

Articolo XIII
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtu' della risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare nonche' la natura e il limite della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la sua bandiera.
Le Parti contraenti hanno deciso di consultarsi in occasione di una riunione che verra' convocata dalla Organizzazione dopo la Conferenza sul diritto del mare e in ogni caso non oltre il 1976 al fine di definire la natura e il limite dei diritti e degli obblighi di uno Stato costiero per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in una zona adiacente alle sue coste.

Art. XIV

Articolo XIV
1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in quanto Stato depositario, convoca una riunione delle Parti contraenti non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, al fine di decidere sulle questioni di organizzazione.
2. Le Parti contraenti designano una Organizzazione competente, esistente al momento della riunione prevista dal precedente paragrafo, alla quale verranno affidate le funzioni di segretariato relative alla presente Convenzione. Ogni Parte alla presente Convenzione che non sia membro dell'Organizzazione partecipa in misura adeguata alle spese che l'Organizzazione sostiene per l'esercizio di dette funzioni.
3. Le funzioni del Segretariato dell'Organizzazione consistono soprattutto:
a) nella convocazione di riunioni consultive delle Parti contraenti, almeno una volta ogni due anni, e di riunioni speciali delle Parti in qualunque momento, su richiesta dei due terzi delle Parti;
b) la preparazione e l'assistenza, con il parere delle Parti contraenti e degli organismi internazionali competenti, per l'elaborazione e la messa in atto delle procedure menzionate al paragrafo 4, lettera e), del presente articolo;
c) l'esame delle richieste di informazione avanzate dalle Parti contraenti, le consultazioni con dette Parti e con gli organismi internazionali competenti e la comunicazione delle raccomandazioni alle Parti sulle questioni che sono collegate alla presente convenzione senza essere da essa specificatamente previste;
d) la comunicazione alle Parti interessate di tutte le notifiche ricevute dall'Organizzazione in conformita' alle disposizioni degli articoli IV paragrafo 3, V paragrafi 1 e 2, VI paragrafo 4, XV, XX e XXI.
Prima della designazione dell'Organizzazione, dette funzioni saranno assicurate, se del caso, da uno dei depositari, all'occorrenza il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.
4. Durante le riunioni consultive o speciali, le Parti contraenti procedono ad un esame costante dell'applicazione della presente Convenzione e possono in particolare:
a) sottoporre a revisione la presente Convenzione ed i suoi Allegati ed adottare degli emendamenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo XV;
b) invitare l'organismo o gli organismi scientifici competenti a collaborare con le Parti o con l'Organizzazione e a consigliarle su qualunque aspetto scientifico o tecnico riguardante la presente Convenzione ed in particolare il contenuto degli Allegati;
c) ricevere e studiare le relazioni redatte in virtu' dell'articolo VI paragrafo 4;
d) favorire la cooperazione con e tra le organizzazioni regionali interessate alla prevenzione dell'inquinamento marino;
e) elaborare o adottare, d'accordo con gli organismi internazionali competenti, le procedure previste dall'articolo V paragrafo 2, ivi compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione dei casi eccezionali e d'urgenza, nonche' le procedure di parere consultivo e di scarico in tutta sicurezza dei materiali in detti casi, ivi compresa la designazione delle zone di scarico adeguate, e formulare tutte le raccomandazioni in tal senso;
f) studiare ogni ulteriore misura eventualmente richiesta.
5. Durante la loro prima riunione consultiva, le Parti adotteranno il necessario regolamento interno.

Art. XV

Articolo XV.
1. a) Durante le riunioni delle Parti contraenti convocate in virtu' delle disposizioni dell'articolo XIV gli emendamenti della presente Convenzione vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione dell'emendamento presso l'Organizzazione. In seguito, l'emendamento entrera' in vigore nei confronti di ogni altra Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di approvazione di detto emendamento.
b) L'Organizzazione informa tutte le Parti di qualunque richiesta di riunione speciale presentata in virtu' delle disposizioni dell'articolo XIV e di qualunque emendamento adottato nel corso delle riunioni delle Parti nonche' della data in cui tali emendamenti entreranno in vigore per ciascuna Parte.
2. Gli emendamenti degli Allegati saranno basati su considerazioni d'ordine scientifico o tecnico. Gli emendamenti degli Allegati approvati da una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti durante una riunione convocata in virtu' delle disposizioni previste dall'articolo XIV avranno immediatamente effetto per ciascuna Parte contraente al momento della notifica della sua approvazione all'Organizzazione, e avranno effetto cento giorni dopo l'adozione da parte della riunione per tutte le altre Parti, ad eccezione di quelle che avranno dichiarato, prima di tale termine di cento giorni, di non essere in grado di accettare l'emendamento in quel momento. Le Parti cercheranno di notificare all'Organizzazione la loro approvazione di un emendamento il piu' presto possibile dopo la sua adozione da parte della riunione. Ogni Parte puo' in qualunque momento, sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di approvazione e l'emendamento che era prima oggetto di opposizione entrera' quindi in vigore per detta Parte.
3. Ogni approvazione o dichiarazione di opposizione ai sensi del presente articolo viene effettuata mediante deposito di uno strumento presso l'Organizzazione. L'Organizzazione notifica a tutte le Parti contraenti il ricevimento di detti strumenti.
4. Prima che l'Organizzazione venga designata, le funzioni amministrative che le sono affidate dalla presente Convenzione verranno temporaneamente assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in quanto uno dei depositari della presente Convenzione.

Art. XVI

Articolo XVI.
La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati a Londra, Citta' del Messico, Mosca e Washington dal 29 dicembre 1972 al 31 dicembre 1973.

Art. XVII

Articolo XVII.
La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Art. XVIII

Articolo XVIII.
La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati dopo il 31 dicembre 1973. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Art. XIX

Articolo XIX.
1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichera' la Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detta Parte, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. XX

Articolo XX.
I depositari informeranno le Parti contraenti:
a) delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformita' agli articoli XVI, XVII, XVII e XXI, e
b) della data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore, in applicazione dell'articolo XIX.

Art. XXI

Articolo XXI.
Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato a uno dei depositari che ne informera' subito tutte le Parti.

Art. XXII

Articolo XXII.
L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, e' depositato presso i Governi del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che ne trasmettono copie certificate conformi a tutti gli Stati.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi governi, firmano la presente Convenzione.
FATTO in quattro esemplari a Londra, Messico, Mosca e Washington, il 29 dicembre 1972.

Allegati-Allegato I

ALLEGATO I
1. I composti organo-allogenici.
2. Il mercurio e i suoi composti.
3. Il cadmio e i suoi composti.
4. Le plastiche non distruggibili e gli altri materiali sintetici non distruggibili, come per esempio le reti ed il cordame, suscettibili di galleggiare o di rimanere sulla superficie del mare in modo da costituire un intralcio materiale alla pesca, alla navigazione e agli altri usi legittimi del mare.
5. Il petrolio greggio, la nafta, il carburante diesel pesante e gli olii di lubrificazione, i fluidi idraulici nonche' le miscele contenenti questi prodotti caricate a bordo per essere scaricate.
6. I residui molto radioattivi e gli altri materiali molto radioattivi definiti dall'organismo internazionale competente, attualmente l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, come inadatti allo scarico a causa delle loro conseguenze sulla salute umana, sulla biologia o in altri settori.
7. I materiali prodotti per la guerra biologica e chimica sotto qualunque forma (solida, liquida, semi-liquida, gassosa o vivente).
8. I paragrafi da 1 a 7 del presente Allegato non si applicano alle sostanze che vengono rapidamente rese innocue in mare, da processi fisici, chimici o biologici, purche':
i) non alterino il gusto degli organismi marini commestibili;
ii) non presentino alcun pericolo per la vita dell'uomo ne' degli animali domestici.
In caso di dubbio sulla innocuita' di una sostanza, la Parte interessata potra' far ricorso alla procedura consultiva prevista dall'articolo XIV.
9. Il presente Allegato non si applica ai rifiuti ed ai materiali quali i fanghi di fogna e gli sterri di dragaggio, che contengono le sostanze definite nei precedenti paragrafi da 1 a 5 allo stato di contaminanti in traccia. Lo scarico di detti rifiuti e' sottoposto alle disposizioni degli Allegati II e III a seconda dei casi.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II
Le sostanze e i materiali il cui scarico necessita di precauzioni speciali sono elencate qui di seguito ai sensi dell'articolo VI, paragrafo I, lettera a).
A. I rifiuti contenenti quantita' notevoli dei seguenti materiali:
arsenico |
piombo | e i loro composti
rame |
zinco |
composti organosilicei
cianuri
fluoruri
pesticidi e sottoprodotti di pesticidi non previsti dall'Allegato I.
B. Per il rilascio di autorizzazioni in vista dello scarico di grandi quantita' di acidi e di basi, si terra' conto delle eventuali presenze in detti rifiuti delle sostanze elencate al paragrafo A e di altre sostanze:
berillio |
cromo | e i loro composti
nichelio |
vanadio |
C. I contenitori, i rifiuti metallici e gli altri rifiuti voluminosi suscettibili di depositarsi sul fondo marino e di costituire un serio ostacolo per la pesca o la navigazione.
D. I rifiuti radioattivi o altri materiali radioattivi non compresi nell'Allegato I. Per il rilascio di autorizzazioni di scarico di detti materiali, le Parti contraenti terranno in debito conto le raccomandazioni dell'organismo internazionale competente, attualmente l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III
Le disposizioni che devono essere prese in considerazione per fissare i criteri che regolano le autorizzazioni di scarico di materiali, secondo le disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 2, sono sopratutto le seguenti:
A. Caratteristiche e composizione del materiale.
1. Quantita' totale scaricata e composizione media del materiale (per esempio, un anno).
2. Forma, per esempio solida, fangosa, liquida o gassosa.
3. Proprieta' fisiche (quali solubilita' e densita), chimiche o biochimiche (quali richiesta di ossigeno, elementi nutritivi) e biologiche (quali presenza di virus, batteri, lieviti, parassiti).
4. Tossicita'.
5. Persistenza: fisica, chimica e biologica.
6. Accumulazione e trasformazione biologica nei materiali e nei sedimenti biologici.
7. Sensibilita' alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell'ambiente acquatico con altre materie organiche ed inorganiche sciolte.
8. Probabilita' di contaminazione e di altre alterazioni che diminuiscono il valore commerciale delle risorse marine (pesci, molluschi e crostacei, ecc.).
B. Caratteristiche dei luoghi di scarico e metodi di scarico.
1. Luogo (coordinate della zona di scarico, profondita' e distanza dalle coste), situazione in relazione ad altri luoghi (quali zone di interesse turistico, di uova di pesci, di coltivazione di pesci e di pesca, e di risorse sfruttabili).
2. Frequenza dello scarico del materiale (per esempio, giornaliera, settimanale, mensile).
3. Metodi di imballaggio e di confezione, se del caso.
4. Diluizione iniziale realizzata con il metodo di scarico suggerito.
5. Caratteristiche di dispersione (quali effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e il mescolamento verticale.
6 Caratteristiche dell'acqua (quali temperatura, pH, salinita', stratificazione, indici di inquinamento: soprattutto ossigeno sciolto [OD], richiesta biochimica di ossigeno [DBO], richiesta chimica di ossigeno [DCO], presenza di azoto sotto forma organica o minerale e soprattutto presenza di ammoniaca, di materiali in sospensione e di altri materiali nutritivi, produttivita).
7. Caratteristiche del fondale (quali la topografia, le caratteristiche geochimiche e geologiche, la produttivita' biologica).
8. Esistenza ed effetti di altri scarichi effettuati nella zona di scarico (per esempio, rilievi indicanti la presenza di metalli pesanti e tenore in carbonio organico).
9. All'atto del rilascio di una autorizzazione di scarico, le Parti contraenti cercheranno di stabilire se esiste una base scientifica di valutazione delle conseguenze dello scarico come indicato nel presente Allegato, tenendo anche conto delle variazioni stagionali.
C. Considerazioni e circostanze generali.
1. Eventuali conseguenze sulle zone di interesse turistico (quali la presenza di materiali galleggianti o arenati, torbidita', odori sgradevoli, decolorazione, schiuma).
2. Eventuali conseguenze sulla fauna e la flora marina, la pescicoltura e la conchiliocoltura, le riserve di pesce e le zone di pesca, la raccolta e la coltivazione di alghe.
3. Eventuali conseguenze sugli altri usi del mare (quali l'alterazione della qualita' dell'acqua per usi industriali, corrosione sottomarina delle opere in mare, alterazione del funzionamento delle navi da parte di materiale galleggiante, ostacoli alla pesca ed alla navigazione dovuti al deposito di rifiuti o di oggetti solidi sul fondo marino e protezione delle zone di particolare importanza dal punto di vista scientifico o della conservazione).
4. Possibilita' pratiche di ricorrere sulla terra ferma ad altri metodi di trattamenti, di rigetto o di eliminazione, o a trattamenti che inducono le nocivita' dei materiali prima del loro scarico in mare.

Risoluzione

RISOLUZIONE DELLA TERZA RIUNIONE CONSULTIVA SULLA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE [LDC Ris. 6 (III)] ADOTTATA IL 12 OTTOBRE 1978
LA TERZA RIUNIONE CONSULTIVA,
FACENDO RIFERIMENTO all'articolo XI della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti, in virtu' del quale "le Parti Contraenti esamineranno le procedure di soluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione",
RICORDANDO INOLTRE che la seconda Riunione consultiva ha ritenuto necessario esaminare, in occasione della terza Riunione consultiva proposte tendenti ad incorporare nella Convenzione delle disposizioni riguardanti la soluzione delle controversie al fine di elaborare ed eventualmente adottare dette disposizioni durante detta terza Riunione,
TENUTO CONTO dell'articolo X della Convenzione secondo il quale "in conformita' ai principi del diritto internazionale relativi alla responsabilita' degli Stati in materia di danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell'ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti Contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilita' e per la soluzione delle controversie riguardanti lo scarico",
AVENDO PRESENTI le disposizioni dell'articolo XIII secondo le quali le Parti Contraenti affermano che nessuna disposizione della Convenzione pregiudica la codificazione e la elaborazione del diritto del mare da parte della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ne' le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare, nonche' la natura e la sfera della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la propria bandiera, AVENDO ESAMINATO le disposizioni proposte nella relazione del Gruppo ad hoc di esperti giuridici sullo scarico di rifiuti riguardanti la soluzione delle controversie,
ADOTTA i seguenti emendamenti alla Convenzione, in conformita' alla lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV e del paragrafo 1) dell'articolo XV di detta Convenzione:
a) emendamenti all'articolo XI;
b) emendamenti alla lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV
e alla lettera a) del paragrafo 1) dell'articolo XV; e
c) una nuova Appendice, i cui testi sono riprodotti nel documento allegato alla presente risoluzione,
PREGA il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima di informare le Parti Contraenti circa i suddetti emendamenti in conformita' alla lettera b) del paragrafo 1) dell'articolo XV della Convenzione, PREGA ugualmente il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima di svolgere, oltre alle altre funzioni di segretariato, le funzioni previste in materia di soluzione delle controversie di cui all'Appendice della Convenzione,
INVITA le Parti Contraenti ad approvare tali emendamenti il piu' presto possibile.

Art. 1

ALLEGATO
Vengono riportati qui di seguito gli emendamenti adottati dalla terza Riunione consultiva a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti in conformita' all'articolo XV della Convenzione:
L'articolo XI della Convenzione e' sostituito dal seguente testo: "Ogni controversia tra due o piu' Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non si sia potuta risolvere per mezzo di negoziati o per altre vie, viene sottoposta alla Corte internazionale di giustizia di comune accordo fra le Parti alla controversia, o ad arbitrato su richiesta di una di esse. A meno che le Parti alla controversia non dispongano altrimenti, la procedura di arbitrato viene condotta in conformita' alle disposizioni dell'Appendice alla presente Convenzione".
La lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV e' sostituita dal seguente testo:
"a) sottoporre a revisione la presente Convenzione, i suoi Allegati e la sua Appendice ed adottare emendamenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo XV".
La prima frase della lettera a) del paragrafo 1) dell'articolo XV e' sostituita dal seguente testo:
"Nelle riunioni delle Parti Contraenti convocate in virtu' delle disposizioni dell'articolo XIV, gli emendamenti alla presente Convenzione ed alla sua Appendice vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti".
L'Appendice di cui all'articolo XI, modificato come sopra, e' riprodotta qui di seguito.
Articolo 1.
1. Su istanza presentata da una Parte Contraente ad un'altra l'arte Contraente, in applicazione dell'articolo XI della Convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale (qui di seguito chiamato il "tribunale"). L'istanza di arbitrato contiene l'oggetto della richiesta nonche' qualsiasi documento giustificativo a sostegno del caso esposto.
2. La Parte richiedente informa il Segretario generale della Organizzazione:
i) della sua richiesta di arbitrato;
ii) delle disposizioni della Convenzione la cui interpretazione e applicazione danno luogo, a suo avviso, alla controversia.
3. Il Segretario generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti Contraenti.

Art. 2

Articolo 2.
1. Il tribunale e' composto da un solo arbitro, se cosi' viene deciso dalle Parti alla controversia entro un termine di trenta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza di arbitrato.
2. In caso di decesso, di incapacita' o di assenza dell'arbitro, le Parti alla controversia possono designare un sostituto entro un termine di trenta giorni dal decesso, dall'incapacita' o dall'assenza.

Art. 3

Articolo 3.
Se le Parti ad una controversia non sono d'accordo su un tribunale composto alle condizioni previste dall'articolo 2 della presente Appendice, il tribunale viene allora composto da tre membri:
i) un arbitro nominato da ciascuna delle Parti alla controversia;
e
ii) un terzo arbitro, designato di comune accordo dai primi due, che assume la presidenza del tribunale.
2. Se il presidente del tribunale non viene designato entro un termine di trenta giorni dalla designazione del secondo arbitro, le Parti alla controversia sottopongono al Segretario generale dell'Organizzazione, entro un nuovo termine di trenta giorni, su richiesta di una delle Parti, un elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo. Il Segretario generale sceglie il piu' presto possibile il presidente nell'ambito di detto elenco. Non puo' scegliere un presidente che sia stato o che sia della nazionalita' di una delle Parti alla controversia, se non con l'accordo dell'altra Parte.
3. Se una delle Parti ad una controversia non ha provveduto, entro un termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di arbitrato, alla designazione di un arbitro che gli spetta conformemente alla lettera i) del paragrafo 1) del presente articolo, l'altra Parte puo' chiedere di sottoporre al Segretario generale della Organizzazione, entro un termine di trenta giorni, un elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo. Il Segretario generale sceglie al piu' presto il presidente del tribunale nell'ambito di tale elenco. Il presidente chiede allora alla. Parte che non ha designato l'arbitro di provvedervi. Se tale Parte non designa un arbitro entro quindici giorni dalla suddetta richiesta, il Segretario generale, su richiesta del Presidente, sceglie l'arbitro nell'ambito dell'elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo.
4. In caso di decesso, di incapacita' o di assenza di un arbitro, la Parte alla controversia, che lo ha designato, designa il suo sostituto entro un termine di trenta giorni dal decesso, dall'incapacita' o dalla assenza. Se non lo fa, la procedura prosegue con i rimanenti arbitri. In caso di decesso, di incapacita' o di assenza del presidente, il suo sostituto viene designato alle, condizioni previste dalla lettera ii) del paragrafo i e dal paragrafo 2 del presente articolo, entro novanta giorni dal decesso, dall'incapacita' o dall'assenza.
5. Il Segretario generale dell'Organizzazione dispone di un elenco di arbitri composto da persone qualificate designate dalle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' designare quattro persone, che non hanno necessariamente la sua nazionalita', da includere nell'elenco. Se le Parti alla controversia non sottopongono al Segretario generale entro i termini prescritti un elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo in virtu' delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Segretario generale sceglie, nell'ambito dell'elenco in suo possesso, l'arbitro o gli arbitri non designati.

Art. 4

Articolo 4.
Il tribunale puo' conoscere e decidere su richieste riconvenzionali direttamente legate all'oggetto della controversia.

Art. 5

Articolo 5.
Ciascuna Parte alla controversia si assume le spese sostenute per la preparazione della propria pratica. La spesa per il compenso dei membri del tribunale nonche' tutte le spese generali dovute all'arbitrato vengono divise in eguale misura tra le Parti alla controversia. Il tribunale registra tutte le spese sostenute e ne fornisce un dettagliato rendiconto finale alle Parti.

Art. 6

Articolo 6.
Ogni Parte Contraente di cui sia in causa un interesse di ordine giuridico puo', dopo aver avvertito per iscritto le Parti alla controversia che hanno avviato detta procedura, intervenire nella procedura di arbitrato, con l'accordo del tribunale ed a proprie spese. Ogni Parte che intervenga in tal senso puo' presentare prove, documenti o far conoscere oralmente le proprie argomentazioni sulle questioni che danno luogo all'intervento, in conformita' alle procedure stabilite in applicazione dell'articolo 7 della presente appendice, ma non le viene conferito alcun diritto riguardo alla composizione del tribunale.

Art. 7

Articolo 7.
Il tribunale costituito ai sensi della presente appendice fissa le proprie norme di procedura.

Art. 8

Articolo 8.
1. Ad eccezione dei casi in cui il tribunale e' composto da un solo arbitro, le decisioni del tribunale, sia sulla propria procedura che sul luogo delle sue riunioni, nonche' su tutte le questioni legate alla controversia ad esso sottoposta, vengono prese a maggioranza dei voti dei propri membri. Tuttavia, l'assenza o l'astensione di un membro del tribunale designato da una delle Parti alla controversia non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parita' dei voti, il voto del presidente e' determinante.
2. Le Parti alla controversia faciliteranno i lavori del tribunale; a tale scopo, in conformita' alla loro legislazione ed usando tutti i mezzi a loro disposizione, le Parti:
i) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;
ii) daranno al tribunale la possibilita' di entrare nei loro territori, di ascoltare i testimoni o esperti e di esaminare i luoghi.
3. Il fatto che una Parte alla controversia non si conformi alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce al tribunale di deliberare o di emettere la propria sentenza.

Art. 9

Articolo 9.
1. Il tribunale emette la sentenza entro un termine di cinque mesi dalla data della propria costituzione, a meno che non giudichi necessario prorogare tale termine per un periodo massimo non superiore a cinque mesi. La sentenza del tribunale e' motivata. Essa e' definitiva e senza possibilita' di appello e viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione che ne informa le Parti contraenti. Le Parti alla controversia debbono conformarvisi immediatamente.

Risoluzione

RISOLUZIONE DELLA TERZA RIUNIONE CONSULTIVA SULL'INCENERIMENTO IN MARE [LDC Ris. 5 (III)] adottata il 12 ottobre 1978
LA TERZA RIUNIONE CONSULTIVA,
FACENDO RIFERIMENTO alle disposizioni dell'articolo I della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti, in base alle quali le Parti contraenti debbono cercare di promuovere individualmente e collettivamente l'effettivo controllo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino,
TENUTO CONTO del ricorso all'incenerimento in mare in quanto metodo di distruzione di rifiuti contenenti sostanze altamente tossiche, e dei rischi di inquinamento marino e atmosferico che possono risultarne,
DESIDEROSA di prevenire tale inquinamento e di ridurre al minimo i pericoli che le operazioni d'incenerimento in mare potrebbero rappresentare per le altre navi, nonche' le perturbazioni che ne potrebbero derivare per le altre legittime utilizzazioni del mare,
RICONOSCENDO che gli attuali metodi d'incenerimento in mare sono un mezzo interinale di distruzione dei rifiuti in attesa della massa a punto di soluzioni migliori per l'ambiente, tenendo conto, in qualsiasi momento, delle migliori tecniche a disposizione.
AFFERMANDO che l'adozione di disposizioni obbligatorie relative al controllo dell'incenerimento in mare tende ad evitare un aumento delle quantita' e delle categorie di rifiuti o di altri materiali inceneriti in mare per i quali si dispone sulla terra ferma di altri metodi pratici di trattamento, di distruzione o di eliminazione,
RIAFFERMANDO che in virtu' delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo IV della Convenzione, le Parti contraenti possono applicare, sul piano nazionale, norme supplementari in materia di incenerimento in mare,
TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo VIII della Convenzione le Parti contraenti sono invitate a mettere a punto, nel quadro di convenzioni regionali, altri accordi che rispecchino le caratteristiche della zona geografica interessata,
RICORDANDO la decisione della seconda Riunione consultiva secondo la quale le disposizioni relative al controllo dell'incenerimento in mare dovrebbero essere obbligatoriamente applicate dalle Parti contraenti in seguito alla adozione di uno strumento giuridico nell'ambito della Convenzione (allegato II del documento LDC II/11), AVENDO ESAMINATO gli emendamenti proposti negli Allegati alla Convenzione per quanto riguarda il controllo dell'incenerimento in mare, cosi' come appaiono nella relazione del Gruppo ad hoc di esperti giuridici sullo scarico in mare,
ADOTTA i seguenti emendamenti degli Allegati alla Convenzione in conformita' alla lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV e al paragrafo 2) dell'articolo XV di tale Convenzione, e cioe':
a) l'aggiunta del paragrafo 10 all'Allegato I;
b) l'aggiunta del paragrafo E all'Allegato II; e
c) l'inserimento di una aggiunta all'Allegato I, contenente le norme relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali, i cui testi sono riprodotti nel documento allegato alla presente risoluzione,
INCARICA l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima di vigilare, in collaborazione con i Governi di Spagna, di Francia, del Regno Unito e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, affinche' i testi dei suddetti emendamenti vengano definiti entro il 1 dicembre 1978 in tutte le lingue ufficiali della Convenzione in nodo che siano conformi in ciascuna lingua, perche' diventino poi i testi facenti fede degli Allegati alla Convenzione in lingua inglese, spagnola, francese e russa,
DECIDE che ai fini della lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV e del paragrafo 2) dell'articolo XV della Convenzione, il 1 dicembre 1978 deve essere considerato come data dell'adozione degli emendamenti,
PREGA il Segretario generale dell'Organizzazione di informare le Parti contraenti dei suddetti emendamenti,
PREGA il Gruppo ad hoc sull'incenerimento in mare di elaborare un progetto di direttive tecniche relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali per la sua adozione in occasione della quarta Riunione consultiva,
INVITA le Parti contraenti ad applicare, nel frattempo, le direttive tecniche esistenti (che figurano nell'allegato II del documento LDC II/11, cosi' come e' stato emendato nell'allegato IV del documento IAS/9), nonche' la procedura di notifica di cui all'allegato 2 del documento LDC III/12.

Documento Aggiuntivo

Documento aggiuntivo
EMENDAMENTI RELATIVI ALL'INCENERIMENTO IN MARE DEGLI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO IN MARE DEI RIFIUTI
Il seguente paragrafo viene aggiunto all'Allegato I:
10. I paragrafi 1 e 5 del presente Allegato non si applicano alla distruzione, mediante incenerimento in mare, di rifiuti o di altri materiali menzionati in tali paragrafi. E' necessario ottenere anzitutto un'autorizzazione specifica per incenerire in mare tali rifiuti o altri materiali. Qualora le Parti contraenti concedano per messi speciali per l'incenerimento, esse applicano le Norme relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali contenute nell'aggiunta al presente Allegato (che fa parte integrante del presente Allegato) e tengono in debito conto le Direttive tecniche relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti ed altri materiali adottate dalle Parti Contraenti di comune accordo.
Il seguente paragrafo viene aggiunto all'Allegato II:
E. Qualora le Parti contraenti concedano autorizzazioni specifiche per l'incenerimento di sostanze e di materiali elencati nel presente Allegato, esse applicano le Norme relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali contenute nell'aggiunta all'Allegato I e tengono in debito conto le Direttive tecniche relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali adottate dalle Parti contraenti di comune accordo, entro i limiti previsti da tali norme e direttive.

Norme

AGGIUNTA
NORME RELATIVE AL CONTROLLO DELL'INCENERIMENTO
IN MARE DI RIFIUTI E DI ALTRI MATERIALI
PARTE PRIMA
Regola 1.
Definizioni.
Ai fini della presente aggiunta:
1) Per "impianto di incenerimento in mare" si intende una nave, una piattaforma o un'altra opera artificiale destinata ad effettuare operazioni d'incenerimento in mare.
2) Per "incenerimento in mare" si intende la combustione intenzionale di rifiuti o di altri materiali in impianti di incenerimento in mare per ottenere la loro distruzione termica.
Questa definizione non include le attivita' secondarie derivanti dall'uso normale di navi, piattaforme o altre opere artificiali.
Regola 2.
Campo d'applicazione.
1) La seconda parte delle presenti regole si applica ai rifiuti o ai seguenti altri materiali:
a) quelli menzionati al paragrafo i dell'Allegato I;
b) i pesticidi ed i loro sottoprodotti non menzionati all'Allegato I.
2) Le Parti contraenti devono innanzi tutto esaminare le possibilita' pratiche di ricorrere sulla terra ferma ad altri metodi di trattamento, di distruzione o di eliminazione, o a trattamenti che riducano la nocivita' di tali rifiuti o altri materiali, prima di rilasciare un'autorizzazione di incenerimento in mare in conformita' alle presenti regole.
L'incenerimento in mare non deve in alcun caso essere interpretato in modo tale da scoraggiare la ricerca di soluzioni preferibili sul piano dell'ambiente, e soprattutto la messa a punto di nuove tecniche.
3) L'incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali di cui al paragrafo 10 dell'Allegato I e al paragrafo E dell'Allegato II, diversi da quelli menzionati al paragrafo I della presente regola, deve essere controllato e giudicato soddisfacente dalla Parte contraente che rilascia la specifica autorizzazione.
4) L'incenerimento in mare di rifiuti o di altri materia i non menzionati ai paragrafi 1 e 3 della presente regola deve essere subordinato al rilascio di un'autorizzazione generale.
5) Per il rilascio di autorizzazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 della presente regola, le Parti contraenti devono tenere in debito conto tutte le disposizioni delle presenti regole e delle direttive tecniche relative al controllo dell'incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali applicabili ai rifiuti in questione.
PARTE SECONDA
Regola 3.
Approvazione ed ispezioni del sistema d'incenerimento.
1) Il sistema d'incenerimento di ciascun impianto d'incenerimento previsto in mare deve essere sottoposto alle ispezioni specificate qui di seguito. In conformita' alle disposizioni del paragrafo 1) dell'articolo VII della Convenzione, ogni Parte contraente che si proponga di rilasciare un permesso di incenerimento deve assicurarsi che siano state effettuate le ispezioni dell'impianto di incenerimento in mare che verra' utilizzato e che il sistema d'incenerimento risponda alle disposizioni contenute nelle presenti regole. Se la ispezione iniziale viene effettua a sotto la direzione di una Parte contraente, quest'ultima rilascia un'autorizzazione specifica sulla quale vengono indicati i collaudi richiesti. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un verbale di ispezione.
a) Deve essere effettuata una ispezione iniziale allo scopo di assicurarsi che nel corso delle operazioni d'incenerimento di rifiuti o di altri materiali il tasso di combustione ed il tasso di distruzione separino il 99,9 per cento.
b) Nell'ambito dell'ispezione iniziale, lo Stato sotto la cui direzione viene effettuata l'ispezione deve:
i) approvare l'ubicazione, il tipo ed il modo d'impiego degli apparecchi di misurazione della temperatura;
ii) approvare i dispositivi di campionatura dei gas, ivi compresi l'ubicazione dei punti di prelievo ed i sistemi di analisi, nonche' le modalita' di registrazione;
iii) assicurarsi che siano stati installati i dispositivi approvati per interrompere automaticamente l'arrivo dei rifiuti nell'inceneritore se la temperatura dovesse scendere al di sotto del minimo convenuto;
iv) assicurarsi che durante le normali operazioni d'incenerimento non esista, nell'ambito dell'impianto d'incenerimento, altro mezzo all'infuori dell'inceneritore per eliminare i rifiuti o gli altri materiali;
v) approvare i dispositivi che permettono di controllare e di registrare il tasso di alimentazione dei rifiuti e dei combustibili;
vi) controllare il rendimento del sistema d'incenerimento procedendo, con l'uso di rifiuti che presentino le caratteristiche di quelli che si prevede di incenerire, a collaudi, sotto sorveglianza continua e minuziosa, effettuati all'uscita del forno, con misurazioni circa i contenuti in 02, CC, CO, prodotti organoalogenati ed idrocarburi totali.
c) Il sistema d'incenerimento deve essere oggetto di ispezioni almeno ogni due anni, allo scopo di assicurarsi che l'inceneritore sia sempre conforme alle presenti regole. L'ispezione biennale deve essere effettuata sulla base di una valutazione dei dati di funzionamento e di manutenzione relativi ai due anni precedenti.
2) Al termine dell'ispezione, se questa e' stata soddisfacente e se il sistema d'incenerimento viene giudicato conforme alle presenti regole, viene rilasciato un certificato di approvazione da una delle Parti contraenti. Una Copia del verbale d'ispezione viene allegata al certificato di approvazione. Un certificato di autorizzazione rilasciato da una Parte contraente deve essere riconosciuto dalle altre Parti contraenti, a meno che non vi siano ragioni valide da far ritenere che il sistema d'incenerimento non sia conforme alle presenti regole. Una copia di ogni certificato di approvazione e di ogni rapporto d'ispezione deve essere inviata all'Organizzazione.
3) Dopo ogni ispezione non puo' essere apportato alcun cambiamento importante che possa modificare il funzionamento del sistema l'incenerimento senza l'autorizzazione della Parte contraente che ha rilasciato il certificato di approvazione.
Regola 4.
Rifiuti che richiedono lavori speciali.
1) Qualora una Parte Contraente abbia dei dubbi sulla distruttibilita' termica dei rifiuti o di altri materiali che si vuole incenerire, devono essere effettuati esperimenti pilota in laboratorio.
2) Qualora una Parte Contraente ritenga di autorizzare l'incenerimento di rifiuti o di altri materiali per i quali esistono dubbi sul loro tasso di combustione, il sistema di incenerimento deve essere sottoposto ad una sorveglianza continua e minuziosa come quella prevista per l'ispezione iniziale del sistema d'incenerimento in mare. Il campionamento delle particelle deve essere programmato tenendo conto della quantita' di particelle solide contenute nei rifiuti.
3) La temperatura di fiamma minima approvata deve essere quella specificata nella regola 5 a meno che i risultati dei collaudi ai quali e' sottoposto l'impianto d'incenerimento in mare non dimostrino che il tasso di combustione ed il tasso di distruzione fissati possano essere raggiunti mediante una temperatura piu' bassa.
4) I risultati dei collaudi speciali di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) della presente regola devono essere registrati e allegati al verbale d'ispezione. Copia di detti risultati deve essere inviata all'Organizzazione.
Regola 5.
Condizioni di funzionamento degli impianti d'incenerimento in mare.
1) Il funzionamento del sistema d'incenerimento deve essere controllato per assicurarsi che l'incenerimento dei rifiuti o di altri materiali non avvenga ad una temperatura di fiamma inferiore ai 1250° C, fatte salve le condizioni di cui alla disposizione 4.
2) Il tasso di combustione che deve essere di almeno 99,95±0,05% si ottiene con la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
3) Non devono esserci ne' fumo nero ne' fiamma al disopra del piano superiore dell'uscita del forno.
4) L'impianto d'incenerimento in mare deve essere permanentemente preparato a rispondere immediatamente agli appelli radioelettrici lanciati durante l'operazione d'incenerimento.
Regola 6.
Apparecchi e metodi di registrazione.
1) Gli impianti d'incenerimento in mare devono usare apparecchi o metodi di registrazione approvati in conformita' alla disposizione 3.
I seguenti dati minimi devono essere registrati nel corso di ogni operazione d'incenerimento e conservati ai fini dell'ispezione della Parte contraente che ha rilasciato l'autorizzazione:
a) temperatura misurata permanentemente mediante i dispositivi di misurazione della temperatura che sono stati approvati;
b) data e ora dell'incenerimento e natura dei rifiuti inceneriti;
c) posizione della nave ottenuta con mezzi di navigazione appropriati;
d) tasso d'alimentazione dei rifiuti e dei combustibili - per i rifiuti liquidi ed i combustibili, il tasso d'alimentazione deve essere registrato in modo continuo; quest'ultima disposizione non si applica alle navi in servizio al 1 gennaio 1979 o prima di tale data;
e) quantita' di CO e CO2 contenuta nei gas di combustione;
f) rotta e velocita' della nave.
2) A bordo dell'impianto in mare devono essere disponibili copie dei certificati d'autorizzazione e dei verbali d'ispezione di cui alla regola 3, nonche' copie di autorizzazione d'incenerimento concessi da una Parte contraente per i rifiuti o gli altri materiali destinati ad essere inceneriti nell'impianto di incenerimento.
Regola 7.
Controllo della natura dei rifiuti inceneriti.
Una richiesta di autorizzazione per l'incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali deve essere accompagnata da informazioni sufficientemente particolareggiate sulle loro caratteristiche in modo da essere conformi a quanto prescritto dalla regola 9.
Regola 8.
Luoghi d'incenerimento.
1) I criteri che regolano la scelta dei luoghi d'incenerimento sono determinati dai seguenti fattori, nonche' dalle osservazioni di cui all'Allegato III della Convenzione;
a) le caratteristiche di dispersione nell'atmosfera della zona, in particolar modo la velocita' e la direzione dei venti, la stabilita' atmosferica, la frequenza delle inversioni e delle nebbie, i tipi di precipitazioni e la loro importanza, l'umidita', in modo da determinare la possibile incidenza degli elementi inquinanti sfuggiti dall'impianto d'incenerimento in mare sull'ambiente circostante, rivolgendo una particolare attenzione all'eventualita' del trasporto atmosferico degli elementi inquinanti verso le zone costiere;
b) le caratteristiche di dispersione oceanica della zona in modo da valutare il possibile effetto degli elementi inquinanti scaricati nell'oceano in seguito all'azione che il "pennacchio>"
atmosferico esercita sulla superficie dell'acqua e viceversa;
c) l'esistenza di aiuti alla navigazione.
5) Le coordinate delle zone d'incenerimento designate in modo continuo devono avere una larga diffusione ed essere comunicate all'Organizzazione.
Regola 9.
Notifica.
Le Parti contraenti devono osservare le procedure di notifica adottate dalle Parti contraenti di comune accordo.
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