Monitoring Gesetzessammlung

061U1375

IT - Leggi di Ratifica

061U1375

Convenzione (LEGGE 01 dicembre 1961 n. 1375)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 4 della Convenzione stessa.

Art. 3

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui alla Convenzione indicata nell'articolo 1 della presente legge si provvedera' a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto il Guardasigilli: GONELLA

Art. 1

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi (San Marino, 20 novembre 1958).
CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER
IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI STRADALI TRA I DUE PAESI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di San Marino,
desiderando promuovere lo sviluppo dei traffici tra i due Stati
mediante l'ampliamento della strada che unisce i due Paesi;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
La strada esistente tra Rimini ed il confine con la Repubblica di San Marino (Dogana) sara' allargata, a cura e spese del Governo italiano, in modo da portarla all'ampiezza di due corsie a senso unico, ciascuna larga sette metri, separate da una serie di aiuole divisionali, con banchine laterali per pedoni e ciclisti nei tratti ove cio' sia tecnicamente possibile.

Art. 2

Art. 2.
Il tratto di strada dal confine (Dogana) a Borgo sara' costruito, a
cura e spese del Governo italiano, con caratteristiche analoghe a quelle indicate nell'articolo precedente, in modo da rispondere alle necessita' del traffico turistico fra i due Stati.
Da Borgo la nuova strada si inserira' su quella anulare gia'
esistente nella citta' di San Marino e sulla quale verra' istituito il senso unico.

Art. 3

Art. 3.
Il Governo sammarinese si impegna a mettere a disposizione
dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) il terreno occorrente all'allargamento della strada esistente per portarla alle caratteristiche indicate nell'articolo precedente, libero da ogni gravame, diritto, vincolo ed onere qualsiasi.
Il Governo sammarinese si impegna ad amministrare il tratto di
strada compreso nel suo territorio ed alla relativa manutenzione.
Il Governo sammarinese si impegna inoltre a consentire in perpetuo il libero transito su tale strada a tutti i veicoli da e per il territorio della Repubblica italiana senza alcun onere, tassa, gravame, o balzello di qualsiasi genere, presente e futuro.

Art. 4

Art. 4.
La presente Convenzione sara' ratificata: essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la
presente Convenzione.
FATTO a San Marino, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di novembre dell'anno millenovecentocinquantotto.
Per il Governo della Repubblica di San Marino
FEDERICO BIGI
Per il Governo della Repubblica italiana
ALBERTO FOLCHI
Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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