Monitoring Gesetzessammlung

077U0149

IT - Leggi di Ratifica

077U0149

Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975. (LEGGE 06 aprile 1977 n. 149)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 del trattato stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Trattato - art. 1

TRATTATO che modifica talune disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Sua Maesta' la Regina di Danimarca,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente dell'Irlanda,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord,
Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunita'
Economica Europea,
Considerando che il Protocollo sullo statuto della Banca Europea
per gli investimenti, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, ne costituisce parte integrante,
Considerando che la definizione dell'unita' di conto e i metodi di conversione applicabili tra quest'ultima e le monete degli Stati membri quali risultano dall'attuale testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 dello statuto della Banca non corrispondono piu' pienamente alla situazione delle relazioni monetarie internazionali,
Considerando che la futura evoluzione del sistema monetario
internazionale non e' previsibile e che di conseguenza, piuttosto che fissare subito una nuova definizione dell'unita' di conto nello statuto della Banca e' opportuno darle, soprattutto tenuto conto della sua posizione sui mercati dei capitali, il mezzo per adattare ai cambiamenti la definizione dell'unita di conto ed i metodi di conversione secondo condizioni adeguate,
Considerando che, affinche' siano possibili questi adattamenti
rapidi e flessibili, e' opportuno conferire al Consiglio dei Governatori della Banca la competenza per modificare, all'occorrenza, la definizione dell'unita' di conto ed i metodi di conversione applicabili tra questa e le varie monete,
Hanno deciso di modificare talune disposizioni del Protocollo sullo
statuto della Banca Europea per gli investimenti in seguito denominato "Protocollo" e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
WILLY DE CLERCQ, Ministro delle Finanze
Sua Maesta' la Regina di Danimarca:
PER HAEKKERUP, Ministro dell'Economia
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania
Dr. HANS APEL, Ministro federale delle Finanze
Il Presidente della Repubblica francese:
JEAN-PIERRE FOURCADE, Ministro dell'Economia e delle Finanze
Il Presidente dell'Irlanda:
CHARLES MURRAY, Segretario Generale Dipartimento delle Finanze
dell'Irlanda
Il Presidente della Repubblica italiana:
EMILIO COLOMBO, Ministro del Tesoro
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
L. J. BRINKHORST, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli
Affari Esteri
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord:
Sir MICHAEL PALLISER, K. C. M. G. , Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
ARTICOLO 1.
L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del Protocollo e'
completato dalla frase seguente:
"Il Consiglio dei Governatori, deliberando all'unanimita' su
proposta del Consiglio di Amministrazione, puo' modificare la definizione dell'unita' di conto".

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2.
L'articolo 7, paragrafo 4, del Protocollo e' completato dalla frase
seguente:
"Esso puo' inoltre, deliberando all'unanimita' su proposta del
Consiglio di Amministrazione, modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unita' di conto e viceversa.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3.
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera g) del Protocollo e'
sostituito dal testo seguente:
g) esercita i poteri e le attribuzioni previste agli articoli 4, 7, 14, 17, 26 e 27,".

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4.
Il presente Trattato sara' ratificato dalle Alte Parti contraenti in conformita' delle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5.
Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese
successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalita'.

Trattato - art. 6

ARTICOLO 6.
Il presente Trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a trasmetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Trattato.
FATTO a Bruxelles, addi' dieci luglio millenovecentosettantacinque.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
WILLY DE CLERCQ
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
PER HAEKKERUP
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
HANS APEL
Pour le President de la Republique francaise
JEAN-PIERRE FOURCADE
Thar ceann Uacftaran na heireann
CHARLES MURRAY
Per il Presidente della Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
L. J. BRINKHORST
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
MICHAEL PALLISER
Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI

Trattato - Allegato I

Allegato I
Parte di provedimento in formato grafico.

Trattato - Allegato II

Allegato II
Parte di provedimento in formato grafico.

Trattato - Allegato III

Allegato III
Parte di provedimento in formato grafico.

Trattato - Dichiarazione

Dichiarazione
Parte di provedimento in formato grafico.
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