094G0744
094G0744
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991. (LEGGE 14 dicembre 1994 n. 711)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione medesima.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE ALGERINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed
Il Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Algeria:
1) l'imposta sugli utili industriali e commerciali;
2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali;
3) il canone e l'imposta sui risultati relativi alle attivita' di prospezione, di ricerca, di sfruttamento e di trasporto mediante canalizzazione degli idrocarburi;
4) l'imposta prelevata sui redditi delle imprese straniere di costruzione;
5) l'imposta sui redditi derivanti da crediti, depositi e cauzioni;
6) la tassa sull'attivita' professionale;
7) il versamento forfettario a carico dei datori di lavoro e di quelli obbligati al pagamento di una rendita;
8) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sugli emolumenti, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie;
9) l'imposta complementare sul reddito complessivo;
10) la tassa fondiaria sulle proprieta' edilizie;
11) l'imposta sui redditi derivanti dalle attivita' di promozione immobiliare;
12) l'imposta speciale sui plusvalori;
13) l'imposta unica sui trasporti privati;
14) il diritto fisso sui redditi dei pescatori marittimi, dei proprietari di pescherecci, degli esercenti lavori artigianali e degli armatori;
15) il contributo unico agricolo;
16) l'imposta di solidarieta' sul patrimonio immobiliare;
17) la tassa sulla proprieta' immobiliare ad uso commerciale;
18) la ritenuta alla fonte applicabile sui dividendi distribuiti alle persone fisiche e giuridiche che non hanno il loro domicilio fiscale o la loro sede sociale in Algeria.
(qui di seguito indicate quali "imposta algerina")
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte:
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Algeria" designa la Repubblica Democratica e Popolare Algerina;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano a seconda dei casi, l'Algeria o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
i. le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
ii. le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
i. per quanto concerne l'Algeria, il Ministro in carica delle Finanze.
ii. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
d) se i criteri che precedono non permettono di determinare lo Stato contraente di cui la persone e' residente, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizione del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) un magazzino di vendita;
g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
h) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attivita' di supervisione che vi si esercitano, quando detto cantiere o dette attivita' abbiano una durata superiore a tre mesi;
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili ( compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situate nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' (beni immobili) l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese effettivamente sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi/e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE
Allorche'
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizione del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato
contraente o ad un suo ente locale, o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato
contraente o ad un suo ente locale o ad istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che appartengono interamente a questo Stato contraente o ad un suo ente locale, o
c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi
(compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esso. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a
diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ad esclusione delle pellicole cinematografiche e delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive;
b) il 15 per cento negli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una societa' il cui patrimonio e' costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
a) se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso e' imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa, o
b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae
per un periodo o periodi di durata complessiva uguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili di detto altro Stato.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un'artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione, nonche' di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un'artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualita' sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazione dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica e' un residente di tale Stato che:
i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a un persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
PROFESSORI E RICERCATORI
Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato, al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attivita' non sono imponibili in detto primo Stato per un periodo non superiore a due anni.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
STUDENTI
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di questo Stato.
2. Per quanto concerne le borse di studio e le remunerazioni di un'attivita' dipendente alle quali non si applica il paragrafo 1, uno studente o un apprendista, di cui al paragrafo 1, avra' inoltre, per la durata dei suoi studi o della sua formazione, il diritto di beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta dei residenti dello Stato nel quale egli soggiorna.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato contraente, non trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale nonche' dai beni mobili relativi al loro esercizio e' imponibile soltanto nello Stato contraente dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
METODO PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Algeria riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in conformita' delle disposizione della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Algeria dedurra':
a) dall'imposta prelevata sui redditi del residente un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia;
b) dall'imposta prelevata sul patrimonio di tale residente, un ammontare corrispondente all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'atro caso non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Algeria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Algeria, ma l'ammontare della riduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Quando, in conformita' della legislazione di uno degli Stati contraenti ed ai fini dello sviluppo economico, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate per un periodo limitato, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli di cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole delle imposizioni a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagate da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
Convenzione - art. 26
Articolo 26
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti della autorita' competenti degli Stati contraenti.
5. Le autorita' competenti dei due Stati concorderanno lo scambio di informazioni, dei documenti e delle esperienze sui loro sistemi fiscali e sull'organizzazione dei loro rispettivi servizi fiscali.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorita' utilizzano tali informazioni sosltanto per questi fini. Essi possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessuna caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Convenzione - art. 28
Articolo 28
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Convenzione - art. 29
Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta per quanto concerne:
a) le imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) le altre imposte di periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano quelle piu' favorevoli previste da altre convenzioni particolari in vigore tra i due Stati contraenti.
Convenzione - art. 30
Articolo 30
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
In questo caso, la Convenzione cessera' di essere applicabile:
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al
piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione.
Firmata a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991, in duplice esemplare originale in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica italiana Democratica e Popolare Algerina
Parte di provvdimento in formato grafico
Protocollo
PROTOCOLLO
alla convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. I sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, resta inteso che non e' ammessa alcuna deduzione per le somme pagate, all'occorrenza, da una stabile organizzazione alla sede dell'impresa o ad altri suoi uffici a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti in corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti, di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attivita' di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione.
Parimenti, per la determinazione degli utili di una stabile organizzazione, non si tiene conto tra le spese sostenute dalla sede dell'impresa o da altri suoi uffici, dei canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti o di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attivita' di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti a favore della sede dell'impresa o di altri suoi uffici.
b) Le autorita' competenti dei due Stati contraenti faranno del loro meglio per regolare di comune accordo il problema della doppia imposizione economica derivante dall'articolo 9 della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 concernente la procedura amichevole.
c) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno" significa che la procedura amichevole non pregiudica la procedura contenziosa nazionale che deve costituire un ricorso preliminare quando la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.
d) Le imposte riscosse da uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, a richiesta dell'interessato, per la parte eccedente il limite previsto dalle disposizioni della presente Convenzione in relazione a dette imposte. Le domande di rimborso, da prodursi nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.
La presente disposizione non impedisce alle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo altre procedure per l'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni d'imposta cui da diritto la Convenzione.
e) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione le imprese italiane che concludono dei contratti di lavori di costruzione in Algeria possono beneficiare del sistema di imposta sul reddito delle imprese straniere di costruzione previsto dalla legislazione algerina alle stesse condizioni delle altre imprese straniere.
In pratica , le stesse notificano la loro opzioni per detto sistema di imposta all'Amministrazione fiscale algerina prima dell'inizio dei lavori, allegando una copia del contratto.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione.
Firmata a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991, in duplice esemplare originale in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica italiana Democratica e Popolare Algerina
Parte di provvedimento in formato grafico