075U0174
075U0174
Ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-73. (LEGGE 01 aprile 1975 n. 174)
Articolo 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi, adottati a Neuilly-sur-Seine:
a) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici - 9 dicembre 1971;
b) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico - 12 luglio 1972;
c) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma "Space-Lab" - 15 febbraio 1973;
d) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti per telecomunicazioni - 12 aprile 1973;
e) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e gli Stati Uniti d'America concernente un programma di cooperazione per lo sviluppo, l'acquisto e l'utilizzazione di un laboratorio spaziale in collegamento con il sistema di navetta spaziale - 14 agosto 1973;
f) accordo tra alcuni Stati europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma relativo al dispositivo di lancio "Ariane" - 21 settembre 1973;
g) accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo - 21 settembre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 14, 13, 14, 13, 14, XVI e 12 degli accordi stessi.
Art. 3
In conformita' di quanto stabilito dall' articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390 , riguardante l'autorizzazione alte spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge restano imputate alle disponibilita' previste dall'articolo 2 della legge predetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° aprile 1975 LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI - ORLANDO - DONAT-CATTIN - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: REALE
Arrangement
ALLEGATO
ARRANGEMENT ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE RECHERCHES SPATIALES E L'ORGANISATION EUROPEENNE DE RECHERCHES SPATIALES CONCERNANT L'EXECUTION D'UN PROGRAMME DE SATELLITES AERONAUTIQUES.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONI NON UFFICIALI
N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati negli accordi.
ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E LA ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITI AERONAUTICI.
I Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, della Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (in seguito denominati "i Partecipanti") e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (in seguito denominata "l'Organizzazione").
Considerato che vi sono buone ragioni per attendersi che un aumento del traffico aereo, da cui risulta il bisogno di un miglioramento dei servizi della circolazione aerea e in particolare delle comunicazioni ariaterra, renda necessario, da oggi al 1980, un potenziale operazionale di satelliti aeronautici al di sopra delle zone dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico e che, per raggiungere l'obiettivo desiderato, la messa in opera di un potenziale preoperazionale s'impone al piu' presto e, in ogni caso, all'inizio del 1975 al piu' tardi;
Considerando la proposta di memorandum di accordo tra l'Organizzazione, l'Amministrazione federale dell'aviazione (FAA) del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America, il Commonwealth dell'Australia, il Canada e il Giappone (in seguito denominato come "memorandum di accordo");
Considerando anche la risoluzione della conferenza spaziale europea, tenuta a Bruxelles nel luglio del 1970, riguardante un programma aeronautico;
Vista la dichiarazione, del 9 dicembre 1971, fatta dai rappresentanti al consiglio dell'Organizzazione dei Governi suindicati;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione, del 9 dicembre 1971, relativa all'accettazione della domanda concernente l'aiuto dell'Organizzazione per l'esecuzione del programma integrato nel suo quadro;
Considerando la necessita' di definire da una parte i diritti e i doveri tra i partecipanti e, dall'altra, quelli tra i partecipanti e l'Organizzazione,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
1. I partecipanti intraprendono, in cooperazione con degli Stati non membri dell'Organizzazione, un programma avente per scopo il progetto, lo sviluppo, la messa in opera e il funzionamento di un sistema preoperazionale di controllo del traffico aereo mediante satelliti, al fine di apportare un contributo significativo alla realizzazione di un tale sistema operante nell'oceano Atlantico e nell'oceano Pacifico e di acquisire l'esperienza necessaria per la messa a punto di un sistema operazionale.
2. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della Convenzione, apporta il suo aiuto e permette l'uso delle sue installazioni per la realizzazione del programma menzionato al paragrafo 1 di questo articolo.
Art. 2
Articolo 2
1. Il programma preoperazionale menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 1 (in seguito denominato "Programma comune d'Aerosat") si compone di un programma integrato e di un programma coordinato, che sono definiti e descritti all'allegato A del presente accordo.
2. Il principale obiettivo del programma comune d'Aerosat e' di fornire un servizio preoperazionale di controllo del traffico aereo a tutti coloro che ne usufruiscono. Con riserva del raggiungimento di questo obiettivo, la capacita' del programma comune di Aerosat puo' essere utilizzata, per scopi sperimentali, al di fuori di questo obiettivo principale.
Art. 3
Articolo 3
1. I partecipanti istituiscono un Consiglio direttivo di programma composto dai loro rappresentanti, che assicuri la responsabilita' di tutte le questioni europee relative al programma comune di Aerosat e che prenda tutte le decisioni riguardanti queste questioni.
2. Per problemi comuni a parecchi programmi dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo di programma ha il ruolo d'organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione al quale presenta ogni raccomandazione necessaria per permettere al Consiglio dell'Organizzazione di pronunciarsi su eventuali conflitti con la maggioranza di due terzi degli Stati membri.
3. Il Consiglio direttivo del programma ha per funzioni, in particolare, di:
a) definire le posizioni comuni e stabilire ogni necessaria istruzione per la delegazione europea del Consiglio di Aerosat, istituito in conformita' della proposta del memorandum di accordo;
b) determinare come devono essere rappresentati i Partecipanti al Consiglio di Aerosat;
c) stabilire stretti legami con le autorita' aeronautiche europee e contribuire ad armonizzare e coordinare la loro partecipazione al programma coordinato;
d) dare le necessarie direttive al direttore generale dell'Organizzazione concernenti l'esecuzione di progetti europei che rientrano nel quadro del programma integrato;
e) votare il bilancio annuale del programma;
f) fare applicare il memorandum di accordo, per quanto riguarda i diritti e i doveri dei Partecipanti europei;
g) emettere un parere, destinato ad essere trasmessa al Consiglio di Aerosat, su ogni domanda presentata da un Partecipante concernente l'utilizzazione della capacita' del sistema di satelliti aeronautici menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 2;
h) in conformita' con i regolamenti dell'Organizzazione, consigliare il direttore generale sull'attribuzione dei posti per l'ufficio del programma comune affinche' sia tenuto debito conto, in particolare, degli aspetti aeronautici del programma.
Art. 4
Articolo 4
Le decisioni del Consiglio direttivo del programma sono prese secondo il regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che s'applica mutatis mutandis, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente accordo.
Art. 5
Articolo 5
1. Il programma integrato e' eseguito sotto la responsabilita' del direttore generale, in conformita' con le disposizioni del presente accordo.
2. A meno che non sia diversamente convenuto nel presente accordo, l'Organizzazione esegue questo programma in conformita' con le regole e le procedure in vigore nell'Organizzazione.
3. In particolare, il direttore generale dell'Organizzazione:
a) fornisce il personale necessario per la partecipazione ai lavori dell'Ufficio del programma comune di Aerosat, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 del memorandum di accordo;
b) assicura, per conto dei Partecipanti, la registrazione e la gestione tecnica e amministrativa dei contratti o "sub-contratti", in conformita' con i regolamenti e le procedure dell'Organizzazione; tuttavia, la preferenza e' data, nella misura del possibile, all'esecuzione del lavoro sui territori dei Partecipanti, prendendo in considerazione le raccomandazioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.
Art. 6
Articolo 6
1. Le spese che risultano dall'esecuzione del programma integrato da parte dell'Organizzazione, ai sensi del presente accordo, sono sostenute dai partecipanti, in conformita' con le disposizioni previste dall'allegato B del presente accordo.
2. I Partecipanti contribuiscono al finanziamento del detto programma, in conformita' ai principi e alla tabella definiti nell'allegato B del presente accordo, e nei limiti di un quadro finanziario globale di 100 MUC, comprendente le percentuali indicate al comma a) e b) del paragrafo 1 dell'allegato B.
3. Il Consiglio direttivo del programma approva i bilanci annuali del programma integrato con la maggioranza dei due terzi.
Art. 7
Articolo 7
Con riserva delle disposizioni del memorandum di accordo:
a) i diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma integrato sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attivita';
b) la pubblicazione delle informazioni scientifiche derivanti dall'esecuzione del programma integrato e l'accesso a queste informazioni sono regolati dalle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione.
Art. 8
Articolo 8
L'Organizzazione prendera' tutte le misure contrattuali necessarie per diventare, per conto dei Partecipanti, coproprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del Programma integrato, come pure degli impianti ed equipaggiamenti acquistati per la sua esecuzione, fino alla fase preoperazionale compresa. Ogni cessione degli impianti o equipaggiamenti destinati all'Organizzazione dopo il termine del programma comune di Aerosat e' decisa dai Partecipanti d'intesa con il Consiglio della Organizzazione.
Art. 9
Articolo 9
1. I Partecipanti convengono, in vista della revisione del quadro finanziario globale accennato all'articolo 6, nel caso di variazione del livello dei prezzi, di applicare la procedura che allora sara' in vigore nell'Organizzazione.
2. Nel caso in cui l'importo previsto al paragrafo 2 dell'articolo 6 dovesse essere rivisto per motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, il Consiglio direttivo del programma decidera' circa le spese aggiuntive a carico dell'Organizzazione con la maggioranza dei due terzi dei Partecipanti qualora il costo cumulativo totale non superi i 155 milioni di dollari, indicati al paragrafo 2 dell'articolo 13 del memorandum di accordo.
3. Nel caso in cui questo costo cumulativo totale superasse i 155 milioni di dollari USA, indicati al paragrafo 2 dell'articolo 13 del memorandum di accordo, i Partecipanti che desiderassero nondimeno proseguire l'esecuzione del programma integrato si consulteranno e fisseranno le modalita' del suo proseguimento. Essi ne informeranno il Consiglio dell'Organizzazione, che prendera', all'uopo, ogni decisione necessaria. Gli altri Partecipanti si ritireranno dal programma, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15.
Art. 10
Articolo 10
1. I Partecipanti indennizzeranno l'Organizzazione per ogni responsabilita' nella quale potesse incorrere se la sua responsabilita' internazionale fosse coinvolta in conseguenza dell'esecuzione del programma integrato.
2. Ogni riparazione per danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro di questo programma sara' accreditata sui bilanci annuali del programma integrato.
Art. 11
Articolo 11
Le modalita' di esecuzione e di funzionamento del programma coordinato sono studiate dal Consiglio direttivo del programma in collegamento con le autorita' aeronautiche dei Partecipanti al citato programma. Nel caso in cui cariche relative al programma coordinato fossero affidate all'Organizzazione, le norme menzionate nel presente accordo sarebbero applicabili con riserva di eventuali disposizioni che dovranno essere stabilite dal Consiglio direttivo del programma.
Art. 12
Articolo 12
I Partecipanti prendono atto delle disposizioni del memorandum di accordo proposto e dei diritti e doveri che ne derivano per loro, ed esprimono il loro accordo perche' il Consiglio dell'Organizzazione autorizzi il direttore generale a firmarlo.
Art. 13
Articolo 13
1) Ogni controversia tra due o piu' partecipanti o tra alcuni partecipanti e l'Organizzazione riguardante la interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non possa essere risolta amichevolmente, sara' sottoposta, su richiesta di una delle parti della controversia, a un unico arbitro che sara' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato che e' Parte della controversia.
2) Le Parti all'accordo che non sono Parti nella controversia avranno il diritto di prendere parte al procedimento e la decisione dell'arbitro sara' vincolante per tutti i Partecipanti e per l'Organizzazione, abbiano essi preso parte o no al procedimento.
Art. 14
Articolo 14
1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti fino al 31 dicembre 1971.
2. Gli Stati diventano parti dell'accordo:
mediante firma senza riserva di ratifica o d'approvazione;
mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione, presso il Governo della Francia, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o di approvazione.
3. Il presente accordo entrera' in vigore quando sara' stato firmato dall'Organizzazione e quando gli Stati, la cui partecipazione, sulla base della tabella di cui all'allegato B, raggiunge i due terzi del totale dei contributi, sono diventati Parti all'accordo secondo i termini del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito di una dichiarazione notificante l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione sara' considerata come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.
5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo al 31 dicembre 1971 puo' divenire parte fin alla sua entrata in vigore a condizione che:
a) gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro consenso;
b) il Governo interessato depositi uno strumento di adesione presso il Governo della Francia.
6. A meno che il Consiglio direttivo del programma decida altrimenti all'unanimita', un Governo che diventa parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versera' un contributo uguale a quello che esso avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo al momento della sua entrata in vigore, e questo contributo sara' accreditato pro rata ai contributi dei partecipanti.
7. Il Governo di uno Stato non membro puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma; il Consiglio statuira' all'unanimita' su tale domanda d'intesa con il Consiglio direttivo del programma che decidera' all'unanimita' le condizioni per l'adesione.
Art. 15
Articolo 15
1. Se un Partecipante si ritira dal programma integrato, in virtu' delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9, egli e' tenuto a contribuire alle spese relative agli impegni il cui finanziamento e' stato precedentemente deciso.
2. Il ritiro dal programma prende effetto dalla data in cui il Partecipante che si ritira cessa di finanziare gli impegni di spesa relativi al programma, che sono decisi dal Consiglio direttivo del programma.
3. Il Partecipante che si ritira beneficia dei diritti conferiti ai Partecipanti il giorno della data effettiva del ritiro. A partire da questa data, non puo' scaturire per lui alcun diritto o dovere che risulti dalla parte del programma al quale egli non partecipa piu'.
Art. 16
Articolo 16
Gli allegati A e B del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Art. 17
Articolo 17
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti del memorandum di accordo, il presente accordo puo' essere emendato su domanda di uno o piu' Partecipanti. L'Organizzazione dispone ugualmente del diritto d'iniziativa in materia di emendamenti per le disposizioni che creano nei suoi confronti dei diritti e dei doveri.
Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.
2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti del memorandum di accordo, gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma secondo le disposizioni particolari contenute nelle clausole di revisione di detti allegati.
Art. 18
Articolo 18
Alla sua entrata in vigore, il Governo della Repubblica francese fara' registrare l'accordo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. 19
Articolo 19
Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Governi degli Stati membri dell'Organizzazione tutte le firme, ratifiche, adesioni e la data di entrata in vigore dell'accordo e tutti i suoi emendamenti.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Neuilly-sur-Seine, il 9 dicembre 1971, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale trasmettera' copie certificate conformi a ciascun Governo e all'Organizzazione.
(Seguono le firme)
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A
all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici.
1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA COMUNE DI SATELLITI AERONAUTICI (AEROSAT).
Il programma comune di Aerosat provvede allo sviluppo e all'utilizzazione di un potenziale aeronautico preoperazionale al di sopra degli oceani Atlantico e Pacifico con gli scopi descritti ai punti (a-f) del paragrafo 2 dell'articolo 1 del memorandum di accordo menzionato nel preambolo del presente accordo.
2. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA COMUNE D'AEROSAT.
Il programma comune d'Aerosat si compone di un programma integrato e di un programma coordinato.
Il programma integrato, che e' contemplato dal presente accordo tra i Partecipanti e l'Organizzazione, comprende gli elementi fondamentali menzionati ai punti (a-d) dell'articolo 2 del memorandum d'accordo, che sono:
lo sviluppo e la produzione dei satelliti;
i lanci;
gli impianti di controllo dei satelliti;
la gestione del programma.
Il programma coordinato comprende gli elementi fondamentali menzionati ai punti a) e b) dell'articolo 3 del memorandum d'accordo, cioe':
gli impianti degli utilizzatori al suolo;
l'equipaggiamento di volo.
3. - CALENDARIO.
Partendo dall'ipotesi che il memorandum d'accordo possa essere firmato dall'Organizzazione e dall'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti fine 1971-inizio 1972, il calendario indicativo per il programma integrato viene stabilito nel modo seguente:
attribuzione del contratto d'Aerosat: secondo semestre del 1972; date di lancio dei satelliti (vedere anche articolo 9 del memorandum d'accordo);
lancio del satellite n. 1: sopra l'oceano Atlantico appena possibile e in ogni caso non piu' tardi dell'aprile 1975;
lancio del satellite n. 2: sopra l'oceano Pacifico ad una data da fissarsi dal Consiglio d'Aerosat;
lancio del satellite n. 3: sopra l'oceano Atlantico prima della fine del 1976;
lancio del satellite n. 4: sopra l'oceano Pacifico prima della fine del 1977;
completamento del programma comune d'Aerosat: come indicato nell'articolo 13 del memorandum d'accordo.
4. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni del presente annesso possono essere rivedute mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B
all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici.
1. - COSTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO.
Il quadro finanziario globale di 100 milioni di unita' di conto (U.C.) fissato al paragrafo 2 dell'articolo 6 del presente accordo e' basato sui seguenti preventivi:
a) le spese dirette per il programma integrato per il periodo 1972-1979 sono valutate a:
In milioni
di U.C.
al livello dei
prezzi del 1971
1. Personale:
Organizzazione e ufficio del programma comune.................. 4,850
2. Funzionamento:
Spese di trasferimento dell'Organizzazione
e contributi al funzionamento
dell'ufficio del programma comune ..............................2,225
3. Immobilizzazione:
Installazione di un terminale a terra
di controllo dei satelliti (TTCS) e
di un centro di controllo di satelliti (CCS) ...................2,750
4. Gestione e mantenimento delle installazioni:
Gestione e mantenimento di un terminale
a terra di controllo dei satelliti
(TTCS) e di un centro di controllo di
satelliti (CCS)................................................ 3,150
5. Sviluppo:
Sviluppo di satellite e produzione di
sei unita di volo............................................. 37,000 5 dispositivi di lancio a 7,5 MUC (*) 18,750
Studi ed esperimenti.................................... 1,000 56,750
------------ Totale.........................69,725
b) le spese indirette, cioe' la quota parte del programma integrato sulle spese comuni e le spese di sostegno dell'Organizzazione, che dipendera' dall'ampiezza del programma globale dell'Organizzazione; questa quota parte e' attualmente valutata in 19,3 MUC.
(*) Benche' le stime del costo fatte nel memorandum d'accordo si applichino a sei dispositivi di lancio per quattro satelliti, i crediti che figurano espressamente nelle previsioni di bilancio della Organizzazione corrispondono a cinque dispositivi di lancio soltanto.
2. - TABELLA DEI CONTRIBUTI.
Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall'esecuzione del programma integrato dall'Organizzazione, alle condizioni del presente accordo, in conformita' con la tabella qui di seguito riportata:
Quote-parti di contributi
Stati %
Germania.............................................. 23,67
Belgio................................................ 3,75
Spagna................................................ 5,24
Francia............................................... 13,90
Italia................................................ 21,87
Paesi Bassi........................................... 4,71
Regno Unito........................................... 19,01
Svezia................................................ 4,64
Svizzera.............................................. 3,21
------
Totale... 100,00
3. - RAPPORTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE.
Il direttore generale dell'Organizzazione da' le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato di progresso sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle richieste di contributi, sulle spese incorse e sulle ultime valutazioni dei costi per il compimento del programma integrato, conformemente alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione inerenti ai conti (capitolo III, sezione VI del regolamento finanziario) e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione per quanto concerne i rapporti periodici da presentare ad esso (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
4. - REGOLE FINANZIARIE DA OSSERVARE.
Le spese dirette derivanti dall'esecuzione del programma integrato dall'Organizzazione, alle condizioni del presente accordo, sono imputate a un conto gestione "programma" che e' stabilito ed amministrato dall'Organizzazione conformemente alle relative disposizioni del regolamento finanziario. La quota parte del programma integrato sulle spese comuni e le spese di sostegno dell'Organizzazione e' fissata e attribuita al conto gestione "programma" conformemente ai principi e alle procedure adottati in materia dall'Organizzazione.
5. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente annesso possono essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente annesso possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a maggioranza di due terzi.
Art. 1
ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E LA ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI SULL'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITE METEOROLOGICO.
PREAMBOLO
I Governi della Repubblica federale tedesca, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (denominati qui di seguito "i Partecipanti"), Governi di Stati parti alla convenzione per la creazione di un'Organizzazione europea di ricerche spaziali, aperta alla firma a Parigi il 14 giugno 1962 (denominata qui di seguito "la convenzione") e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (denominata qui di seguito "l'Organizzazione"),
Considerati gli obiettivi elaborati dall'Organizzazione meteorologica mondiale come pure dal Consiglio internazionale delle unioni scientifiche riguardanti lo sviluppo della meteorologia nel quadro del programma della Veglia meteorologica mondiale e del programma di ricerca sull'atmosfera globale (GARP), che hanno per scopo il miglioramento dei servizi degli organismi meteorologici grazie alla coordinazione internazionale e all'impiego di tecniche avanzate, come pure l'interesse manifestato dagli organismi europei di meteorologia per una partecipazione dell'Europa alla realizzazione di questi obiettivi,
Desiderosi a questo fine di eseguire un programma europeo comprendente il progetto, lo sviluppo, la costruzione, la messa in orbita, la gestione e il controllo di un satellite preoperazionale di meteorologia, lo sviluppo e la messa in opera di installazioni al suolo associate, e inoltre di sviluppare in Europa la tecnologia in questo campo,
Riconoscendo l'interesse di utilizzare con il massimo di efficacia tutte le risorse disponibili e in particolare l'esperienza gia' acquisita in Europa nel campo dei satelliti meteorologici e tenendo conto specialmente della offerta fatta dal Governo francese all'Organizzazione alla 39ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione,
Considerata la dichiarazione del 9 maggio 1972 fatta dai rappresentanti al Consiglio dell'Organizzazione dei Governi succitati,
Considerata la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione adottata alla sua 47ª sessione relativa all'accettazione della domanda concernente l'esecuzione di questo programma nel quadro dell'Organizzazione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
I Partecipanti intraprendono un programma avente per scopo il progetto, lo sviluppo, la costruzione, la messa in orbita, la gestione e il controllo di un satellite preoperazionale meteorologico (Meteosat), nonche' lo sviluppo e la messa a punto di impianti al suolo associati, come definiti all'allegato A del presente accordo.
Art. 2
Articolo 2
1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma menzionato all'articolo 1 del presente accordo, in conformita' del calendario e delle disposizioni dell'allegato A del presente accordo.
2. Ai fini dell'esecuzione di questo programma, l'Organizzazione fa uso dei risultati degli studi intrapresi anteriormente nel quadro del programma nazionale francese, di alcuni mezzi e del personale forniti dal Centro nazionale di studi spaziali (qui di seguito denominati il "CNES") di Francia. Le condizioni e le modalita' secondo cui il CNES fornisce la sua assistenza, e secondo cui l'Organizzazione ne fa uso, sono determinate da un accordo che dovra' essere concluso tra l'Organizzazione e il CNES.
Art. 3
Articolo 3
1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilita' del programma e prende tutte le decisioni relative, in conformita' delle disposizioni del presente accordo.
2. Per i problemi che si riferiscono a piu' di un programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma ha il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta tutte le raccomandazioni necessarie.
3. Il Consiglio direttivo del programma e' anche incaricato di mantenere stretti legami con gli organismi meteorologici nazionali e internazionali, e di definire le norme di utilizzazione del sistema.
4. Il Consiglio direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che crede necessari per assicurare la buona esecuzione del programma.
Art. 4
Articolo 4
Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, le decisioni del Consiglio direttivo del programma di cui all'articolo 3 sono prese in conformita' del regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che si applica mutatis mutandis.
Art. 5
Articolo 5
Salvo pattuizione contraria del presente accordo, la Organizzazione esegue il programma in conformita' delle norme e delle procedure in vigore nell'Organizzazione. Essa consulta il CNES, ove necessario, nei settori dove una cooperazione e' prevista dall'accordo di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente accordo.
Art. 6
Articolo 6
1. Le spese derivanti dall'esecuzione del programma dall'Organizzazione ai termini del presente accordo sono sopportate dai Partecipanti, conformemente alle disposizioni dettagliate previste all'allegato B del presente accordo, e nei limiti di un quadro finanziario globale di 115 milioni di U.C. (al livello dei prezzi a meta' del 1971).
2. I bilanci annuali relativi al programma sono approvati con la maggioranza dei due terzi dal Consiglio direttivo del programma all'interno del quadro menzionato al paragrafo 1 del presente articolo o riveduto conformemente all'articolo 7.
Art. 7
Articolo 7
1. I Partecipanti convengono, in vista di consentire la revisione del quadro di cui all'articolo precedente in caso di variazione del livello dei prezzi, di applicare la procedura in vigore nell'Organizzazione all'epoca considerata.
2. Se il quadro deve essere rivisto per dei motivi che non siano una variazione del livello dei prezzi, le disposizioni seguenti sono applicabili:
a) se le eccedenze cumulative dei preventivi del costo al compimento del programma non oltrepassano il 20% dell'ammontare del quadro menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 6, il Consiglio direttivo di programma fissa le spese addizionali con la maggioranza di due terzi dei Partecipanti;
b) se le eccedenze cumulative dei preventivi del costo al compimento del programma sono superiori al 20% dell'ammontare di questo quadro, i Partecipanti che lo desiderano si possono ritirare dal programma con riserva delle disposizioni dell'articolo 17. Gli altri Partecipanti che desiderano proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalita' della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, ogni necessaria decisione.
Art. 8
Articolo 8
I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attivita'.
Art. 9
Articolo 9
1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma conformemente ai regolamenti e alle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, nella registrazione dei contratti e "sub-contratti" per l'esecuzione del programma, la preferenza e' data, per quanto possibile, all'esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.
2. Le somme versate dall'Organizzazione al CNES a titolo di spese relative al personale da esso messo a disposizione dell'Organizzazione e agli esperimenti dietro fattura che esso esegue, sono considerate ai fini del calcolo, come assegnate alla Francia per quanto concerne la ripartizione geografica dei contratti dell'Organizzazione.
Art. 10
Articolo 10
L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, e' proprietaria del satellite realizzato nel quadro del programma, come pure degli impianti ed equipaggiamenti acquistati per la sua esecuzione, fino alla fase preoperazionale inclusa.
Art. 11
Articolo 11
1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligazione cui essa andra' incontro se la sua responsabilita' internazionale e' impegnata come conseguenza dell'esecuzione del programma.
2. Ogni indennizzo per danni ricevuti dall'Organizzazione nel quadro del programma e' accreditata ai bilanci annuali del programma menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 6.
Art. 12
Articolo 12
1. Ogni controversia tra due o piu' Partecipanti o tra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non puo' essere regolata in via amichevole, e' sottoposta, su richiesta di una delle parti in lite, ad un unico arbitro che e' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte della controversia.
2. Le parti dell'accordo che non sono parti alla controversia hanno il diritto di partecipare al procedimento e la decisione dell'arbitro e' vincolante per tutti i Partecipanti e per l'Organizzazione, abbiano essi o no preso parte al procedimento.
Art. 13
Articolo 13
1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti fino al 30 settembre 1972.
2. Gli Stati divengono parti dell'accordo:
mediante firma senza riserva di ratifica o d'approvazione,
mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione.
3. Il presente accordo entra in vigore quando e' stato firmato dall'Organizzazione e quando gli Stati la cui partecipazione, conformemente alla tabella di cui all'allegato B, ammonta ai due terzi del totale dei contributi, sono diventati parti dell'accordo a termini del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione e' considerato come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.
5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo alla data del 30 settembre 1972 puo' divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo interessato deve depositare uno strumento d'adesione presso il Governo della Repubblica francese.
6. A meno che il Consiglio direttivo del programma non decida diversamente all'unanimita', un Governo che diviene parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo fin dalla sua entrata in vigore e questo contributo e' accreditato pro rata ai contributi dei partecipanti.
Art. 14
Articolo 14
Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma; il Consiglio decide all'unanimita' su questa domanda d'intesa con il Consiglio direttivo di programma che stabilisce alla unanimita' le condizioni di adesione.
Art. 15
Articolo 15
L'Organizzazione notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Consiglio direttivo del programma, il completamento del programma conformemente alle disposizioni del presente accordo, che decade alla ricezione di detta notifica.
Art. 16
Articolo 16
I Partecipanti possono decidere di sospendere l'esecuzione del programma a maggioranza di due terzi che rappresenti almeno due terzi dei contributi del programma.
Art. 17
Articolo 17
1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 7, notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Questo ritiro prende effetto alla data della notifica, su riserva delle disposizioni seguenti:
a) il Partecipante che si ritira e' tenuto a quietanzare nel modo convenuto l'ammontare dei suoi contributi al titolo del bilancio annuale in corso;
b) il Partecipante che si ritira e' tenuto ad onorare i crediti di pagamento corrispondenti ai crediti di impegno approvati e utilizzati alla data di notifica del suo ritiro;
c) il Partecipante che si ritira resta membro del Consiglio direttivo di programma fino all'adempimento dei suoi obblighi indicati qui sopra sub a) e b). Egli non ha diritto di voto se non sulle questioni che sono direttamente connesse a detti obblighi.
2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui il suo ritiro prende effetto.
Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o dovere puo' nascere, per il Partecipante che si ritira, dalla parte del programma cui esso non contribuisce piu', a meno che non si sia convenuto altrimenti tra esso e gli altri Partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione dell'Organizzazione si applicano mutatis mutandis.
3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, che ha aderito al programma in virtu' delle disposizioni dell'articolo 14, si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.
Art. 18
Articolo 18
Gli alleati A e B del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Art. 19
Articolo 19
1. Il presente accordo puo' essere riveduto a domanda di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.
2. Gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di detti annessi.
Art. 20
Articolo 20
Alla sua entrata in vigore, il Governo della Repubblica francese fara' registrare l'accordo, presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. 21
Articolo 21
Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai partecipanti e alla Organizzazione la data dell'entrata in vigore dell'accordo e degli emendamenti ad esso apportati, nonche' di tutti gli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Neuilly-sur-Seine il 12 luglio 1972, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno dei partecipanti e all'Organizzazione.
(Seguono le firme).
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A
all'accordo tra alcuni Sati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico.
1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DEL SATELLITE METEOROLOGICO EUROPEO.
Il programma provvede al progetto, allo sviluppo, alla costruzione, alla messa in orbita, alla gestione e al controllo di un satellite meteorologico geostazionario (METEOSAT), cosi' come allo sviluppo e alla messa in opera di impianti a terra associati. Questo sistema deve costituire un contributo dell'Europa al programma di ricerca globale sull'atmosfera (GARP) e alla Veglia meteorologica mondiale; esso deve soddisfare ai bisogni propri della comunita' meteorologica europea in materia di mezzi spaziali.
2. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.
Il programma che e' contemplato dal presente accordo si divide in due parti corrispondenti al settore spaziale e al settore terrestre.
2.1. - Settore spaziale.
Questa parte del programma comprende i seguenti elementi fondamentali:
(a) lo sviluppo di un satellite geostazionario destinato a:
una missione di osservazione per presa di immagini nelle bande infrarosse e visibili dello spettro elettromagnetico;
una missione di diffusione di queste immagini verso gli utenti;
una missione di raccolta dati emessi da stazioni automatiche, ivi compresa, quando cio' si giustifica, l'interrogazione di queste stazioni;
(b) la realizzazione di due unita' di volo di questo satellite e di una serie di pezzi di ricambio;
(c) il lancio di una unita' di volo la cui posizione sull'orbita geostazionaria sara' determinata dal Consiglio direttivo del programma.
2.2. - Settore terrestre.
Questa parte del programma e' costituita da: (*)
(a) la realizzazione di equipaggiamenti al suolo associati comprendente:
(i) una stazione di acquisizione di dati, di telecomandi e di ricerca (DATTS),
(ii) un centro di controllo delle operazioni (OCC),
(iii) un centro di informazioni e di collocazione dei dati (DRCC),
(iv) un centro di estrazione d'informazioni meteorologiche (MIEC),
(v) un terminale meteorologico (MT),
(vi) la realizzazione di un prototipo e di un dossier di fabbricazione di una stazione primaria di utilizzazione dei dati (PDUS)e di una stazione secondaria di utilizzazione dei dati (SDEUS), (vii) la realizzazione di equipaggiamenti prototipi di collegamento di piattaforme di raccolta di dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione di un dossier di fabbricazione di questi equipaggiamenti.
L'insieme degli equipaggiamenti definiti ai punti (i) - (iv) saranno designati sotto il nome di installazioni al suolo Meteosat (GFM);
(b) la preparazione del software per lo sfruttamento delle installazioni al suolo, escluso il software del MIEC;
(c) l'integrazione delle differenti installazioni del settore a terra (DATTS, OCC, DRCC, MIEC, terminale meteorologico (MT), PDS e SDUS) e il rodaggio del sistema corrispondente. La parte relativa al settore a terra non comprende:
il collegamento del terminale meteorologico (MT) con i centri meteorologici nazionali (MC),
il software del centro di estrazione di informazioni meteorologiche (MIEC) e tutte le modifiche che dovrebbero esservi apportate,
le spese di funzionamento del settore a terra personale, spese di affitto, beni di consumo) per la fase operazionale dopo il lancio del satellite e la verifica del buon funzionamento dell'insieme del sistema.
(*) La terminologia utilizzata e' spiegata nella tabella qui unita.
3. - CALENDARIO.
Il calendario indicativo per il programma e' stabilito come segue: avviamento della fase competitiva di definizione del progetto (PDP): dicembre 1972;
lancio del satellite: fine 1976.
4. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni del presente annesso possono essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.
Terminologia applicabile agli equipaggiamenti a terra
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B
all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di
ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali
concernente l'esecuzione di un programma di satellite
meteorologico.
1. - COSTO DEL PROGRAMMA.
Il pacchetto finanziario globale di 115 milioni di unita' di conto
fissato al paragrafo 1 dell'articolo 6 dell'accordo si basa sui
seguenti preventivi:
(a) le spese dirette per il programma per il periodo 1972-79 sono
valutate come segue e riferite indicativamente ai seguenti elementi:
In milioni di
unita di conto
al livello dei
prezzi a meta'
'
1971
(i) Fase di definizione (PDP).................... 3
(ii) Sviluppo del satellite e realizzazione di due
unita di volo e di una serie di pezzi di ricambio.... 53
(iii) Lancio di un satellite (avviatore Thor Delta) 8
(iv) Equipaggiamenti a terra comprendenti:
la realizzazione e la messa in opera di istalla-
zioni a terra Meteosat (GFM) comprendente una stazio-
ne d'acquisizione di dati, di raccolta e di teleco-
mando, un centro di controllo delle operazioni, un
centro di informazioni e di collocazione dei dati e
un centro di estrazione di informazioni meteorologi-
che, nonche di un terminale meteorologico, la realiz-
zazione di un prototipo e di un dossier di fabbrica-
zione di una stazione primaria di utilizzazione dei
dati e di una stazione secondaria di utilizzazione
dei dati, la realizzazione di equipaggiamenti proto-
tipi di collegamento delle piattaforme di raccolta di
dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione
di un dossier di fabbricazione di questi equipaggia-
menti, la preparazione del software per l'espletamen-
to delle istallazioni a terra (ad esclusione del Cen-
tro di estrazione di informazioni meteorologiche).... 14
(v) Margine di alea tecnico...................... 6
(vi) Spese dirette interne dell'Organizzazione
(personale, funzionamento, istallazione)............. 6
Totale... 90(*)
(b) le spese indirette, cioe' la quota parte del programma alle
spese comuni e alle spese di sostegno dell'Organizzazione, dipendente
dall'ampiezza del programma globale dell'Organizzazione; questa quota
parte e' attualmente valutata in 22,8 MUC.
2. - QUOTE DI CONTRIBUTI.
Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall'esecuzione
del programma dell'Organizzazione, a termini del presente accordo,
conformemente nelle proporzioni seguenti:
Quota-parte
di contribui
Stati %
Repubblica federale di Germania......................... 21,66
Belgio.................................................. 4,06
Danimarca............................................... 2,41
Francia................................................. 23,70
Italia.................................................. 15,07
Regno Unito............................................. 20,60
Svezia.................................................. 5,02
Svizzera................................................ 3,48
Totale... 100,00
(*) Queste spese non includono le spese di funzionamento del
settore a terra (personale, spese di affitto, beni di consumo) per la
fase operazionale dopo il lancio.
3. - RAPPORTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E
CONTRATTUALE.
Il direttore generale dell'Organizzazione da' le istruzioni
necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato di
avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulla
attribuzione dei contributi, sulle spese incorse e sulle ultime
valutazioni dei costi per il compimento del programma conformemente
alle disposizioni afferenti il regolamento finanziario della
Organizzazione relative ai conti (titolo III, sezione VI del
regolamento finanziario) ed alle disposizioni adottate dal Consiglio
dell'Organizzazione per quanto concerne i rapporti periodici da
presentarsi (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
4. - REGOLE FINANZIARIE DA OSSERVARE.
Le spese dirette derivanti dall'esecuzione del programma da parte
dell'Organizzazione, a termini del presente accordo, sono imputate ad
un conto gestione "Programma" che e' creato e amministrato
dall'Organizzazione conformemente alle disposizioni afferenti il
regolamento finanziario. La quota parte del programma delle spese
comuni e delle spese di sostegno della Organizzazione viene stabilita
e imputata al conto gestione "Programma" conformemente ai principi e
alle procedure adottati in materia dalla Organizzazione.
5. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo allegato possono
essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del
programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo allegato
possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a
maggioranza di due terzi.
Art. 1
ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E LA ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI CONCERNENTE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA SPACELAB.
PREAMBOLO
I Governi firmatari del presente accordo (di seguito chiamati "i Partecipanti") che sono i Governi degli Stati contraenti della Convenzione firmata il 14 giugno 1972 relativa alla fondazione di un'Organizzazione europea di ricerche spaziali (di seguito chiamata "La Convenzione"), e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (di seguito chiamata "l'Organizzazione"),
Vista l'offerta fatta dalle autorita' degli Stati Uniti all'Europa di partecipare al programma post-Apollo sviluppando uno o piu' moduli di ricerca e d'applicazione e facendo uso del sistema di navette spaziali orbitali,
Ricordando la risoluzione n. 3 della conferenza spaziale europea del 24 luglio 1970 relativa alla partecipazione al programma post-Apollo, nonche' all'accordo raggiunto dalla conferenza spaziale europea nella riunione di Bruxelles del 20 dicembre 1972 riguardante la realizzazione del programma Spacelab, che e' stato notificato alle autorita' degli Stati Uniti e in base al quale questo programma dovra' essere attuato in un primo momento dall'Organizzazione e successivamente dovra' essere portato avanti dalla costituenda Agenzia spaziale europea,
Considerando i vantaggi derivanti alla cooperazione internazionale da un attivo contributo dell'Europa alla realizzazione del piu' importante programma spaziale attualmente esistente, ed i vantaggi che deriveranno all'Europa dallo sviluppo della sua tecnologia spaziale grazie alla sua partecipazione a questo programma,
Facendo riferimento all'autorizzazione gia' data dal Consiglio dell'Organizzazione nel corso della sua 50ª sessione (ESRO/C/MIN/50), in base alla quale il direttore generale ha avviato la fase di definizione del progetto relativo al programma Spacelab,
Considerando il progetto di un memorandum di accordo (ESRO/C(73)2, rev. 1, allegato III) tra l'Organizzazione e la "National Aeronautics and Space Administration, (NASA) del Governo degli Stati Uniti (di seguito chiamato "il memorandum d'intesa"),
Tenuto conto della risoluzione relativa all'approvazione dell'attuazione del programma Spacelab nell'ambito dell'Organizzazione (ESRO/C/LIII/Ris. 1 - Finale),
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. I Partecipanti avviano ai sensi del presente accordo, ed in particolare dell'art. 5 di esso, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, un programma il cui oggetto e' la definizione, la progettazione, lo sviluppo e la costruzione dello Spacelab considerato come parte tecnicamente integrante del sistema di navette spaziali orbitali degli Stati Uniti e come contributo dell'Europa al programma post-Apollo assieme al quale esso dev'essere utilizzato.
2. I fini e gli elementi del programma Spacelab sono descritti nell'allegato A del presente accordo.
Art. 2
Articolo 2
Il programma menzionato all'art. 1 viene suddiviso in due fasi e precisamente in una fase di definizione, gia' iniziata, ed una fase di progettazione, sviluppo e costruzione.
1. Scopo della fase di definizione (sottofasi B1-B 3) dello Spacelab e' di fissare la configurazione dello Spacelab secondo le esigenze degli utilizzatori e definire i sottosistemi corrispondenti.
Sulla base dei risultati ottenuti alla conclusione della sottofase B 2 verranno elaborati una proposta tecnica ed un piano di sviluppo nonche' un'analisi dettagliata dei costi ed un preventivo dei costi per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione.
2. Gli elementi per l'analisi dettagliata dei costi ai sensi del comma primo dovranno essere a disposizione dei partecipanti il 12° agosto 1973 e verranno inviati anche agli altri Stati membri dell'Organizzazione.
3. La decisione di passare alla fase di progettazione, sviluppo e costruzione verra' presa in conformita' con le disposizioni dell'art.
5.
Art. 3
Articolo 3
1. L'Organizzazione attua il programma Spacelab, in applicazione delle disposizioni dell'art. VIII dell'accordo, conformemente al calendario ed alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo.
2. Ove il presente accordo non stabilisca diversamente l'Organizzazione realizzera' il programma secondo le disposizioni e le procedure vigenti nell'Organizzazione.
3. Ai fini della collaborazione con la NASA di cui all'art. 1 e per assicurare una perfetta integrazione dello Spacelab con gli altri elementi del sistema orbitale di navette spaziali, l'Organizzazione mettera' a punto sulla base dei memorandum d'intesa una struttura per la collaborazione ed il coordinamento con la NASA. Gli utilizzatori europei scientifici e tecnici saranno associati ai lavori dell'Organizzazione e della NASA.
Art. 4
Articolo 4
1. Un Direttorio di programmazione composto da rappresentanti dei Partecipanti e' responsabile per il programma e prende tutte le decisioni concernenti il programma stesso in conformita' con le disposizioni del presente accordo.
2. Per le questioni riguardanti piu' di un programma dell'Organizzazione il Direttorio di programmazione si consultera' con il Consiglio dell'Organizzazione, al quale presentera' tutte le raccomandazioni necessarie.
3. Il Direttorio di programmazione ha in particolare il compito:
a) di impartire al direttore generale dell'Organizzazione tutte le direttive necessarie per l'attuazione del programma ed in particolare per quanto concerne l'interfacie del programma con altre parti del sistema orbitale di navette spaziali degli Stati Uniti;
b) di fare in modo che l'Organizzazione allacci stretti rapporti con i futuri utilizzatori europei del sistema Spacelab;
c) di assicurare l'applicazione del memorandum d'accordo e di ogni altro documento giuridico pertinente per quanto concerne diritti e doveri dei partecipanti;
d) ove possibile, di prendere in esame almeno tre anni prima della conclusione dello Spacelab la regola di procedura per la realizzazione dei principi di cui all'art. 10 del presente accordo.
4. Il Direttorio di programmazione puo' creare gli organi consultivi che gli sembrino necessari per una buona attuazione del programma.
5. Ove il presente accordo non stabilisca diversamente, il Direttorio di programmazione prende le sue decisioni in conformita' con il Regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione che si applica mutatis mutandis.
Art. 5
Articolo 5
1. Il massimale finanziario del programma verra' stimato alla data della presentazione alla firma del presente accordo, sulla base degli elementi descritti all'allegato B di esso, a 308 milioni di unita' di conto (prezzi alla meta' del 1973). Questa somma verra' riesaminata alla fine della sottofase B 2 della fase di definizione.
I Partecipanti convengono che se nel corso di questo riesame le ipotesi finanziarie globali vengono confermate, essi proseguiranno il programma e daranno inizio alla sottofase B 3 della fase di definizione nonche' alla fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Se i preventivi di spesa vengono invece superati in maniera notevole, i Partecipanti che lo desiderano possono ritirarsi dal programma; invece quei Partecipanti che desiderano continuare il programma, si consulteranno tra loro e fisseranno le condizioni per il proseguimento del programma stesso.
2. I Partecipanti fissano per gli studi della fase di definizione che si conclude alla fine del 1973 un massimale finanziario di 10 milioni di unita' di conto. I Partecipanti concordano per il finanziamento di tali studi contributi conformi alla tavola contenuta nell'allegato B del presente accordo, tuttavia solo entro l'ammontare necessario per la realizzazione delle sottofasi B1 e B2 che si concludono alla fine del luglio 1973, al momento del riesame di cui al comma primo i Partecipanti decideranno se sbloccare l'ammontare del massimale finanziario corrispondente alla sottofase B3.
3. Nel fissare il massimale globale di questo programma ai sensi del comma primo i Partecipanti stabiliscono di comune accordo l'ammontare dei loro contributi.
4. I bilanci annuali relativi al programma vengono approvati con la maggioranza dei due terzi dal Direttorio di programmazione nell'ambito del massimale finanziario considerato.
Art. 6
Articolo 6
1. Per l'eventuale revisione del massimale globale del programma di cui all'art. 5, comma terzo, in caso di variazione dei prezzi i Partecipanti concordano di applicare la procedura vigente nell'Organizzazione in quel momento.
2. Se il massimale globale dev'essere rettificato per motivi diversi dalla variazione del livello dei prezzi, si applicano le disposizioni seguenti:
a) se l'aumento non supera il 70% del massimale globale del programma, nessun Partecipante ha il diritto di ritirarsi dal programma; in tal caso il Direttorio di programmazione fissa le spese supplementari con la maggioranza dei due terzi,
b) se il massimale finanziario globale viene superato di piu' del 20% complessivamente i Partecipanti, se lo desiderano, possono non ritirarsi dal programma, fatte salve le disposizioni dell'art. 17.
Quei Partecipanti che desiderano proseguire nella realizzazione del programma, si consulteranno e fisseranno le modalita' per il proseguimento del programma stesso. Essi ne riferiranno al Consiglio dell'Organizzazione che decidera' le disposizioni necessarie.
Art. 7
Articolo 7
I diritti della proprieta' intellettuale che derivano dall'attuazione del programma nonche' l'accesso alle informazioni tecniche da essa derivanti e la loro utilizzazione sono riservate ai Partecipanti, ove questo non sia in contrasto con le disposizioni del memorandum d'intesa; l'Organizzazione ha tuttavia il diritto di utilizzarle a titolo gratuito per l'insieme della sua attivita'.
Art. 8
Articolo 8
1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a stipulare i contratti necessari per la realizzazione del programma in conformita' con le disposizioni e con le procedure dell'Organizzazione. Nei limiti del possibile, tuttavia, nell'assegnazione dei contratti e sottocontratti per la realizzazione del programma si dovra' dare la precedenza in primo luogo alla realizzazione dei lavori nel territorio dei Partecipanti ed in secondo luogo ai lavori da attuarsi nel territorio degli altri Stati membri dell'Organizzazione, tenendo presente le decisioni del Consiglio in materia di politica contrattuale e di ripartizione dei lavori.
2. A tal fine la ripartizione geografica tra i Partecipanti dei contratti relativi al programma Spacelab deve corrispondere alle percentuali di contribuzione dei Partecipanti. Poiche' la parte dei lavori che devono essere realizzati sul territorio degli Stati non membri, sia nell'ambito di accordi diretti dell'Organizzazione che nel quadro di sottocontratti piazzati dal contrattante industriale principale, sara' presumibilmente per questo programma notevolmente grande, l'Organizzazione dovra' seguire il volume di questi accordi e sottoaccordi e garantire che essi siano esclusi dalla elaborazione di statistiche relative alla distribuzione geografica dei contratti tra i Partecipanti.
Art. 9
Articolo 9
1. L'Organizzazione, che agisce in nome dei Partecipanti, e' proprietaria degli elementi dello Spacelab realizzati nell'ambito del programma nonche' degli impianti e dell'equipaggiamento acquistati per la sua realizzazione.
2. Le modalita' in base alle quali gli elementi dello Spacelab realizzati in attuazione del presente accordo e descritti nell'allegato A possono essere messi a disposizione della NASA, verranno regolate nel memorandum d'intesa tra l'Organizzazione e la NASA e, se del caso, nell'accordo internazionale di cui all'art. 10 tra i Partecipanti ed il Governo degli Stati Uniti.
La decisione relativa ad una cessione degli impianti ed equipaggiamenti acquisiti spetta al Direttorio di programmazione di comune accordo con il Consiglio dell'Organizzazione.
Art. 10
Articolo 10
I Partecipanti intendono definire previa consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione, in un accordo con il Governo degli Stati Uniti le modalita' relative all'utilizzazione dello Spacelab e delle altre parti del sistema orbitale di navette spaziali nonche' in particolare delle navette spaziali, all'accesso alla tecnologia degli Stati Uniti nonche' ad ogni altra questione riguardante il presente accordo.
Art. 11
Articolo 11
1. I Partecipanti indennizzeranno l'Organizzazione per ogni obbligo che le puo' derivare se a seguito della realizzazione del programma verra' impegnata la sua responsabilita' di Organizzazione internazionale.
2. Ogni indennizzo per danni avvenuto dall'Organizzazione verra' accreditato sul bilancio annuale del programma di cui all'art. 5, comma quarto.
Art. 12
Articolo 12
I Partecipanti hanno preso atto delle disposizioni del previsto memorandum d'intesa con la NASA nonche' dei diritti e doveri che ne derivano e si dichiarano d'accordo sul fatto che il Consiglio dell'Organizzazione autorizzi il direttore generale a firmare il memorandum d'intesa nella stesura approvata dal Direttorio di programmazione e dal Consiglio. Ove questo memorandum d'intesa non entri in vigore ed a esso vengano apportate modifiche di rilievo, i Partecipanti si consulteranno sulle misure da prendersi.
Art. 13
Articolo 13
1. Ogni controversia tra due o piu' Partecipanti oppure tra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non possa essere risolta amichevolmente sara' sottoposto, su richiesta di una delle Parti in causa ad un unico arbitro che verra' designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' appartenere ad uno degli Stati parti della controversia, ne' avervi la residenza stabile.
2. Le Parti contraenti del presente accordo non interessate alla controversia possono prendere parte alla procedura; la decisione dell'arbitro e' vincolante per tutti i Partecipanti e l'Organizzazione sia che abbiano preso parte o meno alla procedura.
Art. 14
Articolo 14
1. Il presente accordo e' aperto alla firma da parte degli Stati membri dell'Organizzazione dal 1 marzo 1973 al 10 agosto 1973. Se a quella data il presente accordo, in conformita' con il comma terzo, sara' entrato in vigore, il termine per la firma si proroga al 23 settembre 1973.
2. Gli Stati diventano Parti contraenti del presente accordo:
mediante la firma senza riserve di ratifica o di approvazione
oppure
mediante deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese nel caso che l'accordo sia stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione.
3. Il presente accordo entra in vigore non appena sara' stato firmato dall'Organizzazione e non appena gli Stati, che secondo la tabella dell'allegato B corrispondono i due terzi dei contributi per la sottofase B2, sono diventati, in conformita' con il paragrafo 2, Parti contraenti del presente accordo.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenere appena possibile la ratifica o l'approvazione, equivale al deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.
5. I Governi degli Stati membri dell'Organizzazione che non avranno firmato l'accordo entro il 10 agosto 1973, possono aderire all'accordo anche dopo questa data, ove gli altri Governi contraenti diano la loro approvazione. In tal caso i Governi interessati dovranno depositare presso il Governo della Repubblica francese uno strumento di adesione; essi possono anche divenire Parti contraenti del presente accordo applicando il paragrafo 4 del presente articolo.
6. Ove il Direttorio di programmazione non disponga diversamente all'unanimita', i Governi che entrano a far parte del presente accordo in applicazione del paragrafo 5 pagano lo stesso contributo che se fossero state Parti contraenti all'entrata in vigore dell'accordo, i loro contributi, che devono comprendere anche un contributo alle spese della fase di definizione, verranno accreditati agli altri partecipanti pro-rata ai loro contributi al bilancio del programma.
Art. 15
Articolo 15
Il Governo di Stati non membri dell'Organizzazione puo' chiedere al Consiglio dell'Organizzazione l'adesione al programma; il Consiglio decide su queste domande all'unanimita' e d'accordo col Direttorio di programmazione che stabilisce all'unanimita' le modalita' d'adesione.
Art. 16
Articolo 16
Dopo aver consultato il Direttorio di programmazione l'Organizzazione notifica ai Partecipanti la conclusione del programma in conformita' col presente accordo la cui validita' ha fine al ricevimento di tale notifica.
Art. 17
Articolo 17
1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in conformita' all'art. 6, paragrafo 2, egli notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Il ritiro diviene effettivo il giorno della notifica fatte salve le disposizioni seguenti:
a) il partecipante che intende ritirarsi e' tenuto a versare nella maniera convenuta i suoi contributi al bilancio annuale corrente o anteriore;
b) il Partecipante che intende ritirarsi e' tenuto a pagare la sua parte nel bilancio dell'esercizio corrente o antecedente di crediti di pagamento corrispondenti agli impegni autorizzati ed utilizzati, relativamente alla fase di progettazione, sviluppo e costruzione;
c) il Partecipante che intende ritirarsi resta membro del Direttorio di programmazione fintantoche' non ha assolto ai suoi impegni di cui ai paragrafi a) e b).
Egli ha diritto di voto solo relativamente alle questioni che sono in stretto rapporto con tali impegni.
2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino al momento in cui ha effetto il suo ritiro.
Per quanto concerne disposizioni e sviluppi decisi dopo il suo ritiro, nessun diritto o dovere gli possono derivare da quella parte del programma al quale egli non contribuisce piu', ove non sia stato concordato diversamente tra lui e gli altri Partecipanti. L'art. XVII della convenzione dell'Organizzazione si applica mutatis mutandis.
3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, che ha aderito al Programma in applicazione dell'articolo 15, intende ritirarsi da esso, il presente articolo si applica mutatis mutandis.
Art. 18
Articolo 18
Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 19
Articolo 19
1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del memorandum d'intesa il presente accordo puo' essere modificato su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Le modifiche entrano in vigore non appena tutte le Parti hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.
2. Fatte salve le disposizioni pertinenti del memorandum d'intesa gli allegati del presente accordo possono essere modificati dal Direttorio di programmazione conformemente alle clausole di revisione contenute in tali allegati.
Art. 20
Articolo 20
Non appena il presente accordo e' entrato in vigore, il Governo della Repubblica francese lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformita' con l'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. 21
Articolo 21
Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti ed alla Organizzazione la data della sua entrata in vigore e dei suoi emendamenti nonche' il deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione e di adesione e delle dichiarazioni d'intenzione riguardo all'applicazione provvisoria dell'accordo.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti opportunamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Neuilly-sur-Seine il 15 febbraio millenovecentosettantatre, in lingue francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che verra' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmettera' copie certificate a tutti i Partecipanti ed all'Organizzazione.
(Seguono le firme).
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A
all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'attuazione di un programma Spacelab.
1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA SPACELAB.
Il programma Spacelab comprende la definizione, la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di moduli di laboratorio abitabili pressurizzati e di porta-strumenti non pressurizzati in vista dell'esecuzione di lavori di ricerca e d'applicazione nel quadro delle missioni della navetta. Il modulo di laboratorio ed il porta-strumenti saranno trasportati, insieme o separatamente, nel compartimento di carico utile della navetta fino ad una orbita terrestre e ritorno; essi sono fissati sui piani orbitali e vengono manovrati da esso per tutta la durata della missione.
Il modulo di laboratorio e' caratterizzato da una atmosfera pressurizzata che non rende necessario l'uso di uno scafandro, da grande adattabilita' per il ricevimento del materiale di laboratorio e d'osservazione a costi minimi per gli utilizzatori, da un accesso rapido per gli utilizzatori ed un disturbo minimo per le operazioni al suolo dell'orbiter della navetta.
Il porta-strumenti che accoglie i telescopi, le antenne ed altri strumenti ed apparecchi, destinati ad essere direttamente esposti nello spazio sara' di norma fissato al modulo di laboratorio e gli esperimenti saranno telecomandati dal modulo di laboratorio; tuttavia esso potra' anche essere fissato direttamente all'orbiter e comandato dalla cabina dell'orbiter stesso.
Una descrizione piu' dettagliata del progetto sara' inclusa nel piano di progetto preliminare elaborato congiuntamente alla NASA.
2 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.
2.1. - Fase di definizione (fase B).
Sottofase B1:
continuazione dell'analisi del progetto scelto;
identificazione dei sotto-sistemi critici dal punto di vista dei costi;
eventuale adattamento delle strutture industriali.
Sottofase B2:
elaborazione di una proposta tecnica relativa alla scelta di un sistema ed alla creazione di un opportuno piano di sviluppo con una analisi dettagliata dei costi, ed una stima dei costi da farsi da parte dell'Organizzazione per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione.
Sottofase B3:
Sulla base del sistema scelto alla fine della sottofase B2 si realizzeranno i lavori seguenti:
studio di progetto preliminare relativo ai sotto-sistemi corrispondenti;
analisi delle operazioni;
elaborazione di una proposta fissa per la fase di progettazione, sviluppo e costruzione. Questa sottofase termina con la scelta del contrattante principale per la fase seguente.
2.2. - Fase di progettazione, sviluppo e costruzione.
Preparazione delle specificazioni di dettaglio e dei progetti di fabbricazione per i singoli elementi dello Spacelab.
Sviluppo degli elementi dello Spacelab.
Sperimentazione, montaggio e verifica dello Spacelab completo.
Sono previsti per la consegna alla NASA: un'unita' di volo dello Spacelab, un modello funzionale dello Spacelab, due serie d'equipaggiamento al suolo dello Spacelab, nonche' gli eventuali pezzi di ricambio e l'opportuna documentazione.
3. - CALENDARIO.
Attualmente si prevede il seguente calendario:
Fase di definizione (fase B).
Sottofase B1:
meta' novembre 1972-fine gennaio 1973;
Sottofase B2:
inizio febbraio 1973-fine luglio 1973;
Sottofase B3:
inizio agosto 1973-fine 1973.
Fase di progettazione, sviluppo e costruzione.
Il primo volo dello Spacelab e' previsto per il 1979.
4.- CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni del presente allegato possono essere riviste per decisione unanime del Direttorio di programmazione.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B
all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'attuazione del programma Spacelab.
1. - COSTI DEL PROGRAMMA.
Il volume finanziario globale viene stimato a 308 milioni di unita' di conto (MUC) sulla base dei prezzi della meta' del 1973 e comprende gli elementi seguenti:
Fase di definizione; il massimale finanziario per questa fase e' stato fissato a 10 MUC e si suddivide come segue:
sottofase B2: 7 MUC;
sottofase B3: 3 MUC.
Fase di progettazione, sviluppo e costruzione: il massimale finanziario verra' fissato in conformita' coll'articolo 5 paragrafo 1 dell'accordo. I costi del contratto principale di realizzazione sono stimati a 175 MUC.
Spese interne (stimate a 30 MUC) ed una parte delle spese comuni e di mantenimento (stimate a 33 MUC).
Una riserva per spese supplementari, ivi compresa la tecnologia spaziale, fissata a 15 MUC, ed una voce stimata a 45 MUC per le modifiche derivanti dal programma di navette spaziali e che non sono coperte dal contratto principale di realizzazione.
2. - TABELLA DEI CONTRIBUTI.
(a) Ogni Partecipante contribuisce, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente accordo, conformemente alla tabella seguente valida per il 1973 alle spese derivanti dall'attuazione da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo della sottofase B2 della fase di definizione.
Quota di
Stati contribuzione
%
Repubblica federale tedesca............................ 52,55
Belgio................................................. 4,20
Spagna................................................. 2,80
Francia................................................ 10,00
Paesi Bassi............................................ 2,00
Regno Unito............................................ 6,30
Svizzera............................................... 1,00
Italia ed altri Stati.................................. 21,15
Totale... 100,00
(b) La tabella dei contributi per l'attuazione della sottofase B3 e della fase di progettazione, sviluppo e costruzione verra' stabilita dagli Stati contraenti del presente accordo alla conclusione della sottofase - B2 (vedi articolo 5 del presente articolo).
3. - RESOCONTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE.
Il direttore generale dell'Organizzazione impartisce, in conformita' con le disposizioni dell'ordinamento finanziario della organizzazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio dell'Organizzazione relativamente ai resoconti periodici che gli dovranno essere presentati (documento ESRO/C/306 add. 2 n. 1) Le direttive necessarie per la presentazione di resoconti sullo Stato e la distribuzione geografica dei lavori, sul ritiro dei contributi, sulle spese sostenute e sulle piu' recenti valutazioni dei costi complessivi del programma.
4. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.
Le spese dirette derivanti dall'attuazione del programma da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo vengono contabilizzate nel bilancio del programma che viene fissato e amministrato dall'Organizzazione in base alle disposizioni del suo ordinamento finanziario. La quota parte del programma relativa alle spese comuni ed alle spese di mantenimento della Organizzazione viene determinata e contabilizzata in base ai principi ed alle procedure adottate in materia dell'Organizzazione.
5. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere riviste per decisione unanime del Direttorio di programmazione. I paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivisti dal Consiglio direttivo del programma alla maggioranza di due terzi.
Art. 1
ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E' L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITI DI TELECOMUNICAZIONI.
PREAMBOLO
I Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera (qui di seguito denominati "i Partecipanti"), Governi di Stati parti della convenzione per la creazione di un'organizzazione europea di ricerche spaziali aperta alla firma il 14 giugno 1962 (qui di seguito denominata "la convenzione"), e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (qui di seguito denominata "l'Organizzazione"),
Considerando gli obiettivi elaborati (dopo aver consultato la Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni "CEPT" e l'Unione europea di radiodiffusione "UER" conformemente alle risoluzioni della conferenza dei Ministri per le poste e le telecomunicazioni "Bruxelles, aprile 1970 e Vienna, aprile 1972") che son quelli di mettere a disposizione delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (qui di seguito denominate "gli utenti"), a partire dal 1980, sicuri collegamenti spaziali capaci di smaltire una parte del traffico intra-europeo di telecomunicazioni pubbliche e gli scambi di programmi televisivi;
Considerando che il raggiungimento di questi obiettivi richiede rilevanti sforzi di sviluppo tecnologico che assicureranno lo sviluppo, dell'industria europea e la metteranno in grado di partecipare in maniera piu' competitiva alla realizzazione di altri sistemi di telecomunicazioni spaziali;
Desiderosi a tal fine di eseguire un programma europeo comprendente il progetto, lo sviluppo, la costruzione e la messa a punto di un settore spaziale sperimentale e preoperazionale di telecomunicazioni, e la messa a disposizione degli utenti di satelliti operazionali sicuri e inoltre di sviluppare in Europa la tecnologia in questo settore;
Avendo preso nota del completamento della fase preparatoria di detto programma, e ricordando, l'approvazione dell'esecuzione della fase sperimentale successiva data durante la 44ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione il 20 dicembre 1971 (ESRO/C/XLIII/RES. 3 (Final) capitolo 1.3);
Vista la dichiarazione del 13 aprile 1973 fatta dai Rappresentanti al Consiglio dell'Organizzazione dei Governi suddetti;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione adottata nella sua 56ª sessione relativa alla accettazione della domanda di esecuzione di tale programma nel quadro dell'Organizzazione;
Visto il memorandum dell'accordo tra l'Organizzazione e il Ministero delle comunicazioni del Canada relativo alla loro cooperazione nel settore della tecnologia spaziale avanzata, firmato il 18 maggio 1972,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
I Partecipanti intraprendono un programma, strutturato in fasi, avente per fine il progetto, lo sviluppo, la costruzione e la messa a punto di un settore spaziale sperimentale e preoperazionale di telecomunicazioni rispondente agli obiettivi degli utenti nonche', al suo completamento, la messa a disposizione di questi ultimi, di satelliti operazionali sicuri.
Gli elementi di tale settore spaziale sono descritti all'allegato A del presente accordo.
Art. 2
Articolo 2
1. Il programma menzionato al suddetto articolo primo si scagliona in due fasi. Esso e' stato preceduto da una fase preparatoria di definizione del programma (fase 1), attualmente terminata. Queste due fasi, la cui descrizione figura all'allegato A del presente accordo son le seguenti:
a) Una fase tecnologica e sperimentale, durante la quale sono sviluppate a terra e qualificate a bordo di satelliti sperimentali e preoperazionali le tecniche di comunicazioni e le tecnologie del veicolo richieste per il programma (fase 2). Questa fase potra' essere rivista in ogni momento adatto durante la sua esecuzione in vista dell'inclusione di una sottofase (2-bis) comprendente lavori addizionali sulle tecniche avanzate e studi specializzati.
b) Una fase di sviluppo di due unita' di volo operazionale e, se del caso, lancio e valutazione in orbita di un modello prototipo, nonche', a suo completamento, la messa a disposizione degli utenti potenziali di unita' di volo operazionali, l'una in orbita e l'altra a terra, a condizioni da definire tra i Partecipanti e gli utenti (fase 3).
2. Le decisioni di passaggio alla sottofase 2-bis e alla fase 3 sono prese conformemente alle disposizioni del sottoindicato articolo 5.
Art. 3
Articolo 3
1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma menzionato all'articolo primo di cui sopra, conformemente al calendario e alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo.
2. Salvo stipulazione contraria del presente accordo, l'Organizzazione esegue il programma in conformita' con le regole e procedure in vigore nell'Organizzazione.
Art. 4
Articolo 4
1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilita' del programma e prende tutte le decisioni relative, in conformita' con le disposizioni del presente accordo.
2. Per i problemi che si riferiscono a questo programma e ad un altro programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma svolge il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta tutte le necessarie raccomandazioni.
3. Il Consiglio direttivo del programma e' anche incaricato di mantenere stretti rapporti con gli organismi nazionali e internazionali di telecomunicazioni al fine di poter rispondere ad una eventuale riorientazione degli obiettivi operazionali del settore spaziale previsto; esso definisce le norme d'utilizzazione del settore spaziale della fase 2 a fini sperimentali e preoperazionali.
4. Il Consiglio direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che ritiene necessari per assicurare la buona esecuzione del programma.
5. Le decisioni del Consiglio direttivo del programma sono prese conformemente alle disposizioni del presente accordo. In mancanza di disposizioni espresse, le norme di voto fissate dalla convenzione o dal Regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione si applica mutatis mutandis.
Art. 5
Articolo 5
Le decisioni relative all'avviamento e al contenuto preciso della sottofase 2-bis e della fase 3 del programma sono prese dal Consiglio direttivo del programma alla maggioranza dei due terzi che rappresenti almeno i due terzi dei contributi al programma. Se la decisione relativa alla fase 3 non puo' essere presa, i Partecipanti che desiderano tuttavia proseguire l'esecuzione del programma si consultano e fissano le modalita' della Sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, tutte le disposizioni necessarie.
Art. 6
Articolo 6
1. Le spese risultanti dall'esecuzione del programma da parte dell'Organizzazione ai sensi del presente accordo sono sostenute dai Partecipanti conformemente alle disposizioni dettagliate previste all'allegato B del presente accordo e nei limiti dei pacchetti finanziari fissi relativi ad ogni fase come determinati in conformita' con le disposizioni del presente articolo.
2. I Partecipanti convengono di contribuire al finanziamento della fase 2 del programma sulla base di un pacchetto finanziario fisso di 115,1 milioni d'unita' di conto (al livello dei prezzi della meta' - 1972), al quale si aggiunge una parte di spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione attualmente stimate a 28 milioni d'unita' di conto.
3. Appena possibile durante la fase 2 e una volta soddisfatte le condizioni menzionate all'articolo 5 di cui sopra i Partecipanti determineranno, alla maggioranza menzionata al detto articolo 5, un pacchetto finanziario fisso relativo all'esecuzione della fase 3.
4. I bilanci annuali relativi al programma sono approvati alla maggioranza dei due terzi dal Consiglio direttivo del programma nel quadro del pacchetto finanziario fisso considerato.
Art. 7
Articolo 7
1. I partecipanti convengono, al fine di permettere la revisione del pacchetto finanziario fisso della fase considerata, di applicare la procedura in vigore all'Organizzazione in caso di variazione del livello dei prezzi.
2. Se un pacchetto fisso deve essere revisionato per altri motivi, diversi da una variazione del livello dei prezzi, si applicano le disposizioni seguenti:
a) Nella misura in cui non vi siano eccedenze cumulative di costi superiori al 20%0 dell'ammontare del pacchetto finanziario fisso della fase in corso, nessun Partecipante puo' ritirarsi dal programma e il Consiglio direttivo del Programma fissa le spese addizionali a maggioranza dei due terzi.
b) In caso di eccedenze cumulative di costi superiori al 20% dell'importo del pacchetto fisso considerato, i Partecipanti che lo desiderano possono recedere dal Programma sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 17. Coloro che volessero proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalita' della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, se del caso, tutte le disposizioni necessarie.
Art. 8
Articolo 8
I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma sono riservate ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle sue attivita'.
Art. 9
Articolo 9
I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma in conformita' dei regolamenti e delle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, al momento della registrazione dei contratti e sub-contratti per l'esecuzione del programma, la preferenza e' data, nel limite del possibile, all'esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.
Art. 10
Articolo 10
L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, e' proprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del programma nonche' degli impianti ed equipaggiamenti acquistati fino al termine della fase 3 per la sua esecuzione. Qualunque cessione degli impianti ed equipaggiamenti acquistati e' decisa dal Consiglio direttivo del programma in consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.
Art. 11
Articolo 11
1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo in cui essa incorra se la sua responsabilita' internazionale e' coinvolta a causa dell'esecuzione del programma.
2. Ogni risarcimento per danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma e' accreditato nei bilanci annuali del programma menzionati al paragrafo 4 dell'articolo 6.
Art. 12
Articolo 12
1. Ogni controversia tra due o piu' Partecipanti o tra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione, relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo, che non puo' essere regolata amichevolmente, e' sottoposta, a richiesta di una delle parti della controversia, ad un arbitro unico che e' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte della controversia ne' avere in questo Stato la sua residenza permanente.
2. Le parti all'Accordo che non sono parti della controversia hanno il diritto di prendere parte all'istanza, e la decisione dell'arbitro e' opponibile a tutti i Partecipanti e all'Organizzazione, abbiano essi preso parte o meno all'istanza.
Art. 13
Articolo 13
1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti dal 1° giugno 1973 fino al 21 settembre 1973.
2. Gli Stati divengono parti dell'accordo:
sia mediante firma senza riserva di ratifica d'approvazione, sia mediante deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato sotto riserva di ratifica o d'approvazione.
3. Il presente accordo entra in vigore quando e' stato firmato dall'Organizzazione e gli Stati la cui partecipazione, conformemente alla tabella che figura all'allegato B, raggiunge i due terzi del totale dei contributi, sono divenuti parte dell'accordo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione notificante l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e cercare di ottenerne, appena possibile, la ratifica o l'approvazione e' considerato come deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.
5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non abbia firmato l'accordo entro il 21 settembre 1973 puo' divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parti dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo interessato deve depositare uno strumento d'adesione presso il Governo della Repubblica francese.
6. A meno che il Consiglio direttivo del programma decida altrimenti all'unanimita', un Governo che diventa parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo fin dalla sua entrata in vigore e questo contributo e' accreditato agli altri Partecipanti nel bilancio del programma pro-rata dei loro rispettivi contributi.
Art. 14
Articolo 14
Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione domanda di adesione al programma; il Consiglio decide all'unanimita' su questa domanda in accordo con il Consiglio direttivo del programma che determina alla unanimita' le condizioni di adesione.
Art. 15
Articolo 15
L'Organizzazione da' notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Consiglio direttivo del programma, del completamento del programma conformemente alle disposizioni del presente accordo che scade fin dalla ricezione di questa notifica.
Art. 16
Articolo 16
I Partecipanti possono decidere di sospendere l'esecuzione del programma alla maggioranza dei due terzi che rappresenti due terzi almeno dei contributi al programma.
Art. 17
Articolo 17
1. Se un Partecipante desidera ritirarsi dal programma in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 e del paragrafo 2 b) dell'articolo 7, notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Il ritiro ha effetto dalla data di notifica sotto riserva delle disposizioni qui di seguito:
a) Il Partecipante che si ritira e' tenuto a versare nella maniera convenuta l'importo dei suoi contributi ai sensi del bilancio annuale in corso o dei bilanci precedenti.
b) Il Partecipante che si ritira e' tenuto a contribuire alla sua parte dei crediti di pagamento corrispondente ai crediti d'investimento approvati e utilizzati ai sensi del bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi precedenti e relativi ad ogni fase del programma la cui esecuzione e' in corso.
c) Il Partecipante che si ritira rimane membro del Consiglio direttivo del programma fino al compimento dei suoi obblighi previsti in a) e b) di cui sopra. Egli non ha diritto di voto se non sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi.
2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui il suo ritiro prende effetto.
Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o obbligo relativo al Partecipante che si ritira puo' derivare dalla parte del programma a cui esso non contribuisce piu', a meno che non ne sia diversamente convenuto tra esso e gli altri Partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione della Organizzazione s'applicano mutatis mutandis.
3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione che ha aderito al programma in virtu' delle disposizioni dell'articolo 14 si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo s'applicano mutatis mutandis.
Art. 18
Articolo 18
Gli allegati A e B al presente accordo ne sono parte integrante.
Art. 19
Articolo 19
1. Il presente accordo puo' essere rivisto su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.
2. Gli allegati al presente accordo possono essere rivisti dal Consiglio direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di tali allegati.
Art. 20
Articolo 20
Fin dall'entrata in vigore dell'accordo, il Governo della Repubblica francese lo fara' registrare presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. 21
Articolo 21
Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti e alla Organizzazione la data d'entrata in vigore dell'accordo e dei suoi emendamenti nonche' i depositi degli strumenti di ratifica, d'approvazione, d'adesione e d'applicazione provvisoria dell'accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo,
FATTO a Neuilly-sur-Seine, il 12 aprile 1973 nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all'Organizzazione.
(Seguono le firme).
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A
all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'esecuzione di un programma di satelliti di telecomunicazioni.
1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SATELLITI EUROPEI DI TELECOMUNICAZIONI.
Il programma ha per scopo la preparazione dell'installazione in Europa di un sistema operazionale di telecomunicazioni spaziali. Tale sistema fornira' collegamenti tramite satelliti che permettano di smaltire una parte sostanziale del traffico intra-europeo di telecomunicazioni previsto per il decennio 1980 al fine di rispondere agli obiettivi prevedibilmente richiesti dagli utenti.
Il satellite sara' concepito in modo che i suoi obiettivi siano raggiunti al costo piu' basso possibile; la considerazione di altri obiettivi sara' possibile soltanto nel caso in cui non ne risultino costi supplementari.
2. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.
Il programma e' strutturato in due fasi che sono le seguenti:
a) una fase tecnologica, durante la quale sono sviluppate a terra e qualificate a bordo di satelliti sperimentali e preoperazionali le tecniche di telecomunicazioni e le tecnologie del veicolo richieste per il programma (fase 2);
b) una fase di sviluppo di due unita' di volo operazionali e, se necessario, lancio e valutazione in orbita di un modello prototipo, nonche' a suo completamento, la messa a disposizione degli utenti potenziali di unita' di volo operazionali, l'una in orbita, l'altra a terra, a condizioni da definirsi tra i Partecipanti e gli utenti (fase 3).
E' stato preceduto da una fase preparatoria circa la definizione del programma (fase 1) e che si e' conclusa nel 1971.
2.1. - Fase 2 del programma.
La fase di sviluppo e sperimentazione tecnologica (fase 2), che si svolgera' dal 1972 al 1978, si concretizzera' essenzialmente, alla fine del 1976, con la satellizzazione di un veicolo sperimentale e preoperazionale, seguita dalla sua valutazione in orbita.
I lavori da eseguire durante questa fase riguardano le seguenti voci:
a) sistema di telecomunicazioni;
b) tecnologia di sostegno;
c) satelliti sperimentali;
d) studi sulle configurazioni operazionali.
2.1.1. - Sistema di telecomunicazioni.
I lavori della fase 2 relativi al sistema di telecomunicazioni comprendono:
a) studi del sistema globale riguardanti in particolare l'analisi delle tecniche di telecomunicazioni come PCM/PSK/TDMA (modulazione mediante impulsi codificati/modulazione mediante spostamento di fase/accesso multiplo mediante ripartizione nel tempo), riutilizzazione delle frequenze mediante diversificazione della polarizzazione, accesso multiplo mediante ripartizione nello spazio, modulazione della potenza irradiata dal satellite e commutazione di bordo;
b) studi di problemi di trasmissione quali i fenomeni che limitano l'efficienza del ripetitore del satellite, problemi d'interfase con le stazioni a terra;
c) esperimenti di propagazione che comportano misure radiometriche per la stesura di statistiche sull'attenuazione atmosferica di misure di propagazione sui collegamenti terrestri per lo studio degli effetti di depolarizzazione e di misure che utilizzino le boe del satellite al fine di consentire una analisi diretta dei fenomeni previsti;
d) studi sul settore a terra condotti in stretta collaborazione con gli utilizzatori per garantire il carattere ottimale del sistema satellite/attrezzature a terra che e' stato scelto.
2.1.2. - Tecnologia supplementare.
Questa parte della fase 2 comprende lo sviluppo e la qualificazione di materiali critici nei seguenti settori:
tecnologia delle telecomunicazioni;
strutture e meccanismi;
regolazione termica;
regolazione d'attitudine e correzione dell'orbita;
conversione dell'energia.
Questi materiali sono necessari per lo sviluppo dei satelliti sperimentali e preoperazionali (CTS e OTS) della fase 2 nonche' per la successiva attuazione della fase 3 e richiedono un lungo periodo di sviluppo,
2.1.3. - Satelliti sperimentali e preoperazionali.
La fase 2 deve terminare con gli esperimenti in orbita delle componenti sviluppate nel corso della fase "Tecnologia supplementare".
Tali esperimenti sono destinati a garantire:
la qualificazione in orbita dell'equipaggiamento delle telecomunicazioni a 11/14 GHZ;
la qualificazione in orbita del concetto di veicolo triassiale stabilizzato e fornito di pannelli solari orientabili nonche' di un equipaggiamento sviluppato nel quadro del programma della tecnologia supplementare e considerato critico;
la valutazione di tecniche di telecomunicazione previste per il sistema operazionale in collaborazione con gli utilizzatori.
Per tale fase sperimentale e preoperazionale saranno utilizzati due satelliti:
In conformita' con il Memorandum d'intesa firmato col Ministero delle comunicazioni del Canada, i materiali sviluppati dall'Organizzazione saranno sistemati a bordo del satellite per la tecnologia delle telecomunicazioni canadese che verra' messo in orbita nel corso del 1975.
L'equipaggiamento installato a bordo interessa i settori della tecnologia delle telecomunicazioni (amplificatori tubolari ad onde progressive ed amplificatori parametrici) e la conversione dell'energia (rete solare flessibile).
Il secondo e piu' importante elemento del programma sperimentale e preoperazionale sara' la messa in orbita alla fine del 1976 di un satellite sperimentale e preoperazionale denominato OTS (Orbital Test Satellite).
Tale satellite verra' lanciato da un vettore della classe Della 2814. L'OTS si presentera', nelle sue grandi linee, come veicolo a stabilizzazione triassiale, della durata di tre anni, di tipo modulare e fornito di pannelli solari orientati verso il sole; la sua attrezzatura per telecomunicazioni, comprendera' dei ripetitori della potenza di 20 W e di 40-120 MHZ di larghezza di banda con coperture d'antenna spotbeam (zona limitata) ed Eurobeam (Europa intera).
2.1.4. - Studi sulle configurazioni operazionali.
Nel corso della fase 2 del programma gli studi sulle configurazioni operazionali possibili verranno effettuati in collaborazione con i futuri utilizzatori in modo da consentire una scelta ottimale nel 1975-76.
2.1.5. - Sottofase (2-bis).
Nel caso che la revisione della fase 2 di cui all'art. 2 paragrafo 1 lettera a) dell'accordo porti alla costituzione di una sottofase 2-bis, tale sottofase avra' lo scopo di promuovere tecniche avanzate e studi specializzati in vista delle possibili configurazioni del satellite operazionale.
2.2. - Fase 3 del programma.
La successiva fase del programma, che prevede lo sviluppo e la costruzione di due unita' di volo del veicolo operazionale inizia al piu' presto possibile prima della conclusione della fase 2 del programma.
La decisione relativa all'inizio della fase 3 e' prevista per il 1975; si calcola che, tenuto conto degli esperimenti in orbita, 18 mesi di dati orbitali saranno disponibili al momento degli esami critici del veicolo operazionale. La conclusione della fase 3 e' prevista per il 1980.
3. - CALENDARIO.
Il calendario provvisorio e' il seguente:
Fase 1 - conclusa nel 1971.
Fase 2 - sviluppo delle tecnologie seguito dalla valutazione in orbita: 1972-1978.
Lo sviluppo del veicolo sperimentale e preoperazionale si effettuera' nel modo seguente:
fase A: settembre 1972-dicembre 1972;
fase B: aprile 1973-dicembre 1973;
fase C: gennaio 1974-inizio 1975;
fase D: inizio 1975-dicembre 1976;
Il lancio di tale veicolo e' previsto per la fine di dicembre 1976.
Fase 3 - sviluppo del satellite operazionale: 1975-1980 e successivamente, al di fuori della fase 3, operazioni orbitali in configurazione operazionale a partire dal 1980.
4. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni del presente allegato possono essere modificate in seguito a decisione unanime del Consiglio direttivo di programmazione.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B
all'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relative all'esecuzione di un programma di satelliti di telecomunicazioni.
1 - COSTO DEL PROGRAMMA.
La fase preparatoria di definizione del programma (fase 1) e' stata finanziata con i fondi stanziati dalla conferenza spaziale europea.
1.1. - Fase 2 del programma.
Il massimale finanziario fissato per la fase 2 del programma ammonta a 115,1 MUC, espresso sulla base dei prezzi della meta' del 1972. Tale ammontare corrisponde complessivamente alle spese dirette per il periodo 1972-1978, calcolate come segue:
In milioni di
unita di conto
sulla base dei
prezzi alla meta' del 1972
a) Spese interne dell'Organizzazione.................... 12,9
b) Sistema di telecomunicazioni.......................... 7,1
c) Tecnologia supplementare............................. 27,4
d) Spese dirette per i satelliti sperimentali e
preoperazionali (comprese le operazioni dell'OTS)....... 64,4
e) Studi sulle configurazioni operazionali............... 3,3
Totale... 115,1
Le spese indirette, cioe' la quota parte del programma alle spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione, dipendono dalla ampiezza del programma globale dell'Organizzazione e dal futuro metodo di ridistribuzione. Attualmente esse si calcolano di 28 MUC sulla base dei prezzi della meta' del 1972, supponendo che le spese indirette siano divise pro-rata tra tutti i programmi.
1.2. - Sottofase 2-bis).
Le spese dirette e il margine di rischio della sottofase 2-bis, nel caso che ne venisse decisa la realizzazione, sono attualmente calcolate di 11 MUC sulla base dei prezzi della meta' del 1972.
1.3. - Fase 3 del programma.
Il massimale finanziario indicativo previsto per la fase 3 del programma si compone come segue:
In milioni di unita di conto sulla base dei prezzi della meta'
del 1972
Min Max
a) Spese dirette per lo sviluppo e la co-
struzione di dette unita di volo del satellite
operazionale:
nel caso di una configurazione del sa-
tellite di 400 kg............................. 121
nel caso di una configurazione del sa-
tellite di 800 kg (il lancio di un modello
prototipo (GO) rimanendo escluso)............. 203 eventuale lancio di un modello prototipo
del satellite operazionale.................... 18
b) Quota parte delle spese comuni e di
sostegno dell'Organizzazione:
nel caso di una configurazione del sa-
tellite operazione di 400 kg.................. 34
nel caso di una configurazione del sa-
tellite operazionale di 800 kg (il lancio del
mod. prototipo rimanendo escluso)............. 55
c) Quota parte del margine di rischio glo-
bale dei programmi d'applicazione dell'orga-
nizzazione:
nel caso di una configurazione del sa-
tellite operazionale di 400 kg................ 5
nel caso di una configurazione del sa-
tellite operazionale di 800 kg................ 7 Totale... 160 283
2. - TAVOLA DEI CONTRIBUTI.
Ogni partecipante contribuira' alle spese risultanti dalla realizzazione del programma da parte dell'Organizzazione in base al presente accordo:
a) secondo la tavola seguente applicabile durante il periodo 1972-1974:
Quota parte di
contribuzione
Stati %
Repubblica federale di Germania....................... 25,01
Belgio................................................ 3,96
Danimarca............................................. 2,35
Francia............................................... 23,11
Italia................................................ 14,69
Paesi Bassi........................................... 2,50
Regno Unito........................................... 20,09
Svezia................................................ 4,90
Svizzera.............................................. 3,39
Totale... 100,00
b) Successivamente in base ad una tabella che verra' stabilita' secondo le abituali regole procedurali del Consiglio (art. XII, 1 (b) dell'accordo).
3. - RAPPORTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE.
Il direttore generale dell'Organizzazione in conformita' con le disposizioni afferenti all'ordinamento finanziario dell'Organizzazione ed alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione in ordine ai rapporti periodici che devono essergli presentati (documento ESRO/C/306 add. 2, Rev. 1) impartisce le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d'avanzamento e la distribuzione geografica dei lavori, il ritiro dei contributi, le spese affrontate e le ultime valutazioni dei costi complessivi per la realizzazione del programma.
4. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE DA OSSERVARE.
Le spese dirette derivanti dall'attuazione del programma da parte dell'Organizzazione in conformita' del presente accordo verranno contabilizzate in un conto spese di programma che sara' creato e gestito dall'Organizzazione secondo le disposizioni afferenti al sito regolamento finanziario. La quota parte del programma alle spese comuni ed alle spese di sostegno dell'Organizzazione sara' fissata e imputata al conto spese di programma in base ai principi ed alle procedure adottate in materia dalla Organizzazione.
5. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere sottoposte a revisione su decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere sottoposti a revisione dal Consiglio direttivo del programma con decisione presa a maggioranza dei due terzi.
Art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E ALCUNI GOVERNI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI PER UN PROGRAMMA COOPERATIVO RELATIVO ALLO SVILUPPO, L'ACQUISIZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI UN LABORATORIO SPAZIALE IN COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA DI NAVETTA SPAZIALE.
PREAMBOLO
Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Confederazione svizzera, parti dell'accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali relativo all'esecuzione del programma Spacelab, aperto alla firma il primo marzo 1973 (i citati Governi europei e ogni altro Governo che aderisca al presente accordo qui di seguito denominati i s<
Partners europei"),
Consapevoli della sfida che l'esplorazione spaziale rappresenta e delle possibilita' in essa racchiuse e convinti che la cooperazione internazionale per la messa a punto e l'utilizzazione di nuovi meccanismi in vista dell'esplorazione spaziale rafforzera' i legami di amicizia tra i Paesi interessati e, in generale, contribuira' al mantenimento della pace mondiale;
Ricordando con soddisfazione l'ampiezza considerevole della cooperazione che i Paesi interessati hanno gia' praticato e praticano attualmente nel settore spaziale;
Desiderosi di prolungare e di estendere la cooperazione gia' realizzata da tali Paesi nel settore spaziale;
Convinti ugualmente che una tale cooperazione procurera' dei vantaggi scientifici, tecnologici ed economici di cui beneficeranno essi stessi e nello stesso tempo l'umanita' intera;
Ricordando l'offerta fatta dal Governo degli Stati Uniti d'America all'Europa di cooperare al programma spaziale post-Apollo degli Stati Uniti;
Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America ha formulato una politica al fine di mettere a disposizione di altri paesi un aiuto per il lancio di missioni spaziali scientifiche e di applicazioni a scopi pacifici;
Prendendo atto della decisione della conferenza spaziale europea di partecipare al programma post-Apollo, decisione espressa nella risoluzione adottata a Bruxelles il 20 dicembre 1972;
Considerando che i Partners europei hanno incaricato l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (qui di seguito denominata "CERS/ESRO") di intraprendere, sotto forma di progetto speciale, lo sviluppo di un laboratorio spaziale (qui di seguito denominato "SL");
Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America ha affidato all'"Amministrazione nazionale della aeronautica e dello spazio" (qui di seguito denominata "NASA") lo sviluppo del programma di navetta spaziale;
Considerando che il concetto del "SL" e' essenziale allo sfruttamento completo della capacita' della navetta spaziale;
Avendo preso atto del memorandum d'accordo tra la NASA e il CERS/ESRO, stabilito ai fini dell'esecuzione di un programma cooperativo relativo allo sviluppo, l'acquisizione e l'utilizzazione di un SL in collegamento con il sistema di navetta spaziale,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Scopi ed obiettivi
Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei intraprendono un programma cooperativo relativo ad un sistema integrato di trasporto spaziale e di veicoli orbitali al fine di assicurare: 1) il progetto, lo sviluppo, la fabbricazione e la consegna della prima unita' di volo dello SL, elemento destinato a fare parte integrante della navetta spaziale; 2) l'utilizzazione dei sistemi di navetta spaziale e di SL a fini pacifici; 3) la fabbricazione e l'acquisto di SL supplementari; 4) appropriati scambi e interazione per lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi di navetta spaziale e di SL; e 5) l'esame delle possibilita' di espansione ed estensione, al momento opportuno, di tale cooperazione nella misura richiesta dell'interesse comune.
Art. 2
Articolo 2
Descrizione generale del programma di navetta spaziale e del programma SL
A. Il programma di navetta spaziale prevede essenzialmente la definizione, il progetto e lo sviluppo di una navetta spaziale che: servira' a mettere in orbita terrestre dei carichi utili completi; rimarra' in orbita per missioni la cui durata sara' dell'ordine di sette giorni o piu'; assicurera' la sorveglianza e il controllo di sicurezza degli elementi del carico utile durante tutta la missione; assicurera' al suo equipaggio posti a sedere e una abitabilita' completa, nonche' una circolazione agevole tra la navetta e lo SL.
B. Il programma SL prevede la definizione, il progetto, lo sviluppo e l'acquisizione di moduli di laboratorio abitabili e di piattaforme non pressurizzate (porta-strumenti) fissate alla navetta, che ne faccia parte integrante e che consenta l'esecuzione di lavori di ricerca e d'applicazione durante le missioni di uscita della navetta.
Art. 3
Articolo 3
Agenzie di cooperazione e messa in opera del programma
A. La NASA e' designata quale Agenzia di cooperazione incaricata dal Governo degli Stati Uniti d'America per mettere in opera la sua parte del programma cooperativo. Il CERS/ESRO, o l'organizzazione che gli succedera', e' designato quale agenzia di cooperazione dei Partners europei per mettere in opera la loro parte di detto programma.
B. Le disposizioni dettagliate relative alla messa in opera del programma cooperativo sono enunciate nel memorandum d'accordo tra la NASA e il CERS/ESRO, del 14 agosto 1973, e confermato dal presente accordo.
Dopo la creazione dell'organizzazione che succedera' al CERS/ESRO, detto memorandum sara' considerato come concluso tra la NASA e questa organizzazione.
Art. 4
Articolo 4
Obblighi dei Parteners europei
I Partners europei eseguiranno la loro parte del programma cooperativo nell'assolvimento dei seguenti obblighi:
1) progettare, sviluppare, fabbricare e consegnare uno SL ed equipaggiamento connesso conformemente alle specifiche e al calendario fissati di comune accordo;
2) creare in Europa i mezzi e l'infrastruttura necessari per assicurare la possibilita' di acquisto dal Governo degli Stati Uniti d'America, a dei prezzi ragionevoli, di tutti gli SL, elementi e pezzi di ricambio supplementari che saranno necessari a detto Governo;
3) assicurare la disponibilita' di una capacita' di sostentamento tecnologico che permetta allo SL di soddisfare il Governo degli Stati Uniti di America per quanto riguarda l'esecuzione delle immissioni e, 4) prendere gli accordi di circostanza necessari per permettere la produzione di SLs, di elementi e di pezzi di ricambio negli Stati Uniti nell'eventualita' in cui i Partners europei non riescano a terminare il primo SL o a produrre gli altri SL destinati ad essere acquistati dal Governo degli Stati Uniti d'America conformemente alle specifiche e al calendario convenuti a prezzi ragionevoli.
Art. 5
Articolo 5
Obblighi del Governo degli Stati Uniti d'America
Il Governo degli Stati Uniti d'America eseguira' la sua parte del programma cooperativo nell'assolvimento dei seguenti obblighi: 1) fornire le informazioni e avvisi pertinenti; 2) sotto riserva della sua disponibilita' e delle leggi e regolamenti americani applicabili in materia, fornire l'assistenza voluta e prendere delle misure in vista di assicurare l'esportazione delle tecnologie, ivi compresi know-how e hardware, che, di comune accordo, saranno riconosciuti necessari alla realizzazione e alla fabbricazione dello SL; 3) acquistare dai soli Partners europei tutti gli SL, elementi e pezzi di ricambio supplementari che avranno sostanzialmente la stessa concezione e le stesse capacita' del primo SL, che saranno necessari al Governo degli Stati Uniti d'America, in particolare per i bisogni che sorgono dai suoi programmi internazionali, e che saranno disponibili conformemente a calendari convenuti e a prezzi ragionevoli; 4) astenersi dal procedere allo sviluppo separato e indipendente di ogni SL che abbia sostanzialmente la stessa concezione e le stesse capacita' del primo SL, a meno che i Partners europei non riescano a produrre detti SL, elementi e pezzi di ricambio conformemente alle specifiche e calendari convenuti e a prezzi ragionevoli; 5) utilizzare il primo SL sviluppato in Europa quale parte integrante del sistema di navetta spaziale per l'esplorazione e l'utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico; e 6) tenere i Partners europei informati dei suoi piani relativi all'utilizzazione futura del sistema di navetta spaziale e, in particolare, delle concezioni future che potrebbero condurre a delle modifiche dell'attuale concezione dello SL, al fine di prolungare ed estendere al di la' del quadro del presente accordo la cooperazione stabilita dallo stesso.
Art. 6
Articolo 6
Accesso alla tecnologia e all'informazione
A. I Partners europei avranno accesso alla tecnologia, ivi compreso il kno-how, di cui dispone il Governo degli Stati Uniti d'America e che e' loro necessario per assolvere con successo i loro compiti nel quadro del programma cooperativo; agli stessi fini, il Governo degli Stati Uniti d'America avra' accesso alla tecnologia, ivi compreso il kno-how, di cui dispongono i Partners europei.
B. La tecnologia, ivi compreso il know-how, che le Parti avranno bisogno di ottenere l'una dall'altra per assolvere con successo i loro compiti nel quadro del programma cooperativo sara' definita in comune. Tuttavia, il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei si riservano ciascuno il diritto, in casi eccezionali, di fare in modo che la loro rispettiva tecnologia cosi' definita sia messa a disposizione sotto forma di hardware invece di know-how.
C. La tecnologia, ivi compreso il know-how, che sara' stata cosi' identificata e trasferita nel quadro del programma cooperativo e che dipende dalle norme di diritto comune in materia di licenze e di protezione della proprieta' industriale, non potra' essere messa a disposizione di beneficiari che non siano i Partners europei, i loro cittadini e il CERS/ESRO agenti per loro conto nel quadro del programma cooperativo, senza la approvazione espressa preliminare del Governo degli Stati Uniti d'America. Se i Partenrs europei, i loro cittadini o il CERS/ESRO desiderano utilizzare questa tecnologia, ivi compreso il know-how, a fini diversi dai compiti di sviluppo e di produzione previsti dal programma cooperativo e che non siano in collegamento con l'uso che essi faranno della navetta spaziale e dello SL, queste utilizzazioni potranno essere regolate caso per caso conformemente alle pratiche commerciali normali nonche' alle leggi e regolamenti americani applicabili.
D. Il Governo degli Stati Uniti d'America esaminera' caso per caso le domande d'accesso alla tecnologia americana, ivi compreso il know-how, andando al di la' di cio' che e' direttamente necessario per l'esecuzione del programma SL.
E. Ogni tecnologia, ivi compreso il know-how, trasferita dai Parteners europei al Governo degli Stati Uniti d'America o ai suoi cittadini nel quadro del programma cooperativo sara' sottoposta alle stesse condizioni per quanto riguarda la sua messa a disposizione e la sua utilizzazione.
F. L'accesso di cui sopra alla tecnologia, ivi compreso il know-how, s'effettuera' in modo tale da non ledere i diritti di proprieta' esistenti di persone o organismi negli Stati Uniti o in Europa.
G. Il Governo degli Stati Uniti d'America mettera' a disposizione dei Partners europei informazioni generali relative al progetto, allo sviluppo e all'utilizzazione del sistema di navetta spaziale di veicoli orbitali, in particolare quelli che sono necessari per la comprensione di questo sistema.
H. Nel caso in cui le informazioni richieste possano essere liberamente comunicate dalle agenzie del Governo degli Stati Uniti d'America, la loro messa a disposizione si fara' a titolo gratuito; negli altri casi, il Governo degli Stati Uniti d'America si sforzera' al massimo di facilitarne la comunicazione a condizioni favorevoli.
I. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei, pur essendo convinti che lo SL puo' essere realizzato nel quadro delle capacita' europee esistenti, riconoscono che alcuni elementi e alcuni servizi saranno probabilmente acquistati negli Stati Uniti su una base commerciale. Di conseguenza, il Governo degli Stati Uniti d'America avra' per principio, per quanto riguarda l'acquisto degli elementi e dei servizi legati alla realizzazione della navetta, che esso potra' procurarsi sul mercato, di tenere pienamente conto dei vantaggi offerti dall'Europa sul piano del costo, della qualita' o della disponibilita'.
J. Le disposizioni del presente articolo sono soggette alle leggi e regolamenti applicabili.
Art. 7
Articolo 7
Utilizzazione della navetta spaziale e dello SL
A. Il Governo degli Stati Uniti d'America, conformemente agli accordi e intese internazionali, mettera' la navetta spaziale a disposizione dei Partners europei e dei loro cittadini per le loro missioni SL (esperienze e applicazioni), su una base sia di cooperazione sia di rimborso spese.
B. Per quanto riguarda le missioni spaziali dei Partners europei, il Governo degli Stati Uniti d'America mettera' i detti Partners in grado di accedere agli SL sviluppati nel quadro del programma cooperativo e di utilizzarli per le esperienze o applicazioni proposte da essi su una base di rimborso spese, preferendole a quelle dei paesi terzi, considerando equo, in ragione della partecipazione dei Partners europei al programma cooperativo, di assicurare loro la priorita' in caso di limitazione del carico utile o di conflitti di calendari. Le esperienze o applicazioni proposte nel quadro della cooperazione saranno scelte in funzione del valore di ogni proposta conformemente alla politica costante degli Stati Uniti, beneficiando le proposte dei Partners europei di una priorita' nei confronti di quelle dei paesi terzi a condizione che il loro valore sia almeno uguale a quello delle proposte di detti Paesi.
I Partners europei avranno la possibilita' d'esprimere i loro punti di vista per quanto riguarda il giudizio di merito relativamente alle loro proposte di cooperazione.
C. L'utilizzazione commerciale delle navette spaziali e degli SL avra' luogo su una base non discriminatoria.
L'istituzione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o dei Partners europei di norme e condizioni relative all'utilizzazione commerciale degli esemplari di SL dara' luogo a scambi di vedute preliminari circa tali norme e condizioni e miranti ad armonizzare al massimo le rispettive politiche. Se, in casi eccezionali, questo scambio di vedute si rivelasse impossibile, esso dovrebbe aver luogo alla prima occasione.
D. Per assicurarsi l'integralita' dello sfruttamento e della gestione del sistema di navetta spaziale, il Governo degli Stati Uniti d'America avra' il pieno controllo del primo esemplare dello SL dopo la sua consegna al Governo stesso, ivi compreso il diritto di fissarne definitivamente l'utilizzazione a fini pacifici. Il Governo degli Stati Uniti d'America potra' apportare al primo esemplare dello SL tutte le modifiche che esso desiderera'. Tuttavia, se le modifiche previste sono importanti, i Partners europei dovranno esserne informati anticipatamente affinche' essi abbiano la possibilita' di esprimere le loro vedute e di fornire le prestazioni relative a tali modifiche.
E. Per cio' che riguarda il primo volo del primo esemplare dello SL, esso spettera' al Governo degli Sali Uniti d'America di fissare gli obiettivi degli esperimenti del sistema. Per cio' che riguarda gli esperimenti, gli obiettivi di questo primo volo saranno determinati in comune su una base di cooperazione. In seguito, i Partners europei e il CERS/ESRO saranno incoraggiati ad utilizzare in cooperazione questo primo esemplare dello SL durante tutto il suo periodo utilizzabile, non essendone tuttavia esclusa l'utilizzazione sulla base del rimborso spese. Comunque, il Governo degli Stati Uniti d'America utilizzera' il primo esemplare dello SI senza restrizione e gratuitamente.
F. Il Governo degli Stati Uniti d'America offrira' ai cittadini dei Partners europei possibilita' di far parte degli equipaggi naviganti del SL in collegamento con le loro missioni spaziali comportanti l'utilizzazione di uno SL. E' previsto che un europeo sia incluso tra i membri dell'equipaggio navigante del primo volo operazionale dello SL.
G. I risultati degli esperimenti della NASA e del CERS/ESRO che saranno stati effettuati durante le missioni dello SL eseguite su una base di cooperazione saranno messi gratuitamente a disposizione delle Parti del presente accordo, sotto riserva di tutti i diritti di proprieta' e delle priorita' abitualmente accordate ai diversi sperimentatori per lo sfruttamento e la pubblicazione anticipati dei dati ottenuti.
H. L'uso di navette spaziali o di SL da parte dei cittadini europei puo' essere concordato tramite il CERS/ESRO o il Partner europeo competente.
Art. 8
Articolo 8
Finanziamento
A. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei sopporteranno le spese della loro rispettiva partecipazione al programma cooperativo di cui al presente accordo.
B. Ne' il Governo degli Stati Uniti d'America ne' i Partners europei cercheranno di recuperare le spese pubbliche di ricerca e di sviluppo sostenute per la realizzazione degli elementi acquisiti dall'altra parte nel quadro del programma cooperativo.
C. Per cio' che riguarda le condizioni finanziarie relative ai servizi di lancio rimborsabili forniti da basi di lancio americane, i prezzi richiesti ai Partners europei, ai loro cittadini e al CERS/ESRO saranno calcolati sulla stessa base di quelli di carattere comparabile richiesti agli utenti privati americani.
Gli obblighi del Governo degli Stati Uniti d'America e quelli dei Partners europei sono soggetti alle loro rispettive procedure di finanziamento.
Art. 9
Articolo 9
Consultazioni e istituzione dei piani
A. Le Parti convengono di consultarsi in vista di facilitare la continuazione e l'allargamento della cooperazione nel settore dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.
B. Per dare ai Partners europei migliori possibilita' di determinare e di esprimere l'interesse che presenta per essi la preparazione e l'utilizzazione del sistema di navetta spaziale, e in particolare dello SL, il Governo degli Stati Uniti d'America associera' dei rappresentanti dei Partners europei, consultandoli ed invitandoli come osservatori, alla preparazione della definizione delle missioni ai fini dell'utilizzazione del sistema nonche' alla preparazione e alla gestione dello sviluppo generale del sistema.
C. Il Governo degli Stati Uniti d'America consultera' i Partners europei sulle misure appropriate che dovranno essere prese in caso di sospensione del programma di navetta spaziale e, conformemente alla politica americana e agli obiettivi definiti negli articoli 7 e 8, esso mettera' a disposizione dei Partners europei o del CERS/ESRO altri dispositivi di lancio esistenti per l'esecuzione delle missioni che i Partners europei studiano in vista dei voli dello SL.
Art. 10
Articolo 10
Circolazione delle persone e dei materiali
A. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei faciliteranno l'entrata e l'uscita dai loro territori per le persone e i materiali necessari alla realizzazione del programma cooperativo previsto nel presente accordo.
B. Il Governo dagli Stati Uniti d'America e i Partners europei si sforzeranno d'ammettere in franchigia di diritti di dogana e altre tasse i materiali che sono proprieta' governativa.
C. Il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei si sforzeranno d'accordare per i materiali che non sono proprieta' governativa: 1) l'entrata in franchigia di diritti di dogana e altre tasse; e 2) all'acquisto, l'esenzione dalle tasse nazionali e altre.
Art. 11
Articolo 11
Responsabilita'
A. Il Governo degli Stati Uniti d'America assume la piena responsabilita' dei danni causati ai suoi cittadini e ai suoi beni dall'applicazione del presente accordo.
I Partners europei assumono la piena responsabilita' dei danni causati ai loro cittadini, ai loro beni e, attraverso il CERS/ESRO, agli agenti e, ai beni di questa Organizzazione dall'applicazione del presente accordo.
B. In caso di danni subiti a seguito del lancio del volo o della discesa della navetta portatrice dello SL dai cittadini dei paesi che non sono parti del presente accordo, danni che mettono in gioco la responsabilita' comune del Governo degli Stati Uniti d'America e dei Partaers europei in piu' dei principi del diritto internazionale o della convenzione sulla responsabilita' internazionale per danni causati dagli oggetti spaziali, il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei convengono di consultarsi prontamente in vista di una divisione equa dei risarcimenti chiesti. Se non e' raggiunto un accordo entro 180 giorni, il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei agiranno prontamente perche' la divisione di questi risarcimenti sia regolata senza ritardo per via d'arbitrato, conformemente al modello di norme sulla procedura arbitrale elaborata nel 1958 dalla commissione di diritto internazionale.
C. Se questi danni risultanti dall'applicazione del presente accordo e non contemplati dalle disposizioni del paragrafo B di cui sopra sono causati a cittadini di paesi che non sono parti di detto accordo, la responsabilita' di questi danni sara' assunta dal Governo degli Stati Uniti d'America e/o i Partners europei, secondo la o le parti alle quali essa incombera' in virtu' della legislazione applicabile.
D. Per cio' che riguarda il primo SL da fornirsi da parte dei Partners europei, il Governo degli Stati Uniti d'America, malgrado le disposizioni del paragrafo A di cui sopra, assumera' la responsabilita' dei danni causati a questo primo SL dopo la sua accettazione da parte di detto Governo, ma esso non sara' responsabile dei danni sopravvenienti al momento del lancio, del volo o della discesa di una navetta spaziale.
Art. 12
Articolo 12
Controversie
La composizione di ogni controversia relativa alla messa in opera del programma cooperativo e' di competenza delle agenzie previste all'articolo 3 del presente accordo.
Una controversia puo' essere sottomessa per la sua composizione a un rappresentante del Governo degli Stati Uniti d'America e a un rappresentante dei Partners europei soltanto se, a parere del Governo degli Stati Uniti d'America o dei Partners europei, esso compromette gravemente e sostanzialmente l'esecuzione del programma cooperativo.
Se questi rappresentanti non riescano a comporre la controversia, essa potra' essere sottoposta ad un arbitrato la cui forma sara' fissata di comune accordo.
Art. 13
Articolo 13
Emendamenti
Il presente accordo puo', su iniziativa del Governo degli Stati Uniti d'America o dei Partners europei, essere emendato di comune accordo. Un emendamento entra in vigore quando il Governo degli Stati Uniti d'America e i Partners europei hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.
Art. 14
Articolo 14
Entrata in vigore e depositario
A. Il presente accordo sara' firmato il 14 agosto 1973 dal Governo degli Stati Uniti d'America e dai Partners europei.
Esso entrera' in vigore a tale data per il Governo degli Stati Uniti e per quei Partners europei che lo firmeranno senza riserva di ratifica o d'approvazione.
B. Per i Partners europei che non l'avranno firmato il 14 agosto 1973, il presente accordo restera' aperto alla firma durante il periodo dal 15 agosto 1973 al 24 settembre 1973. Esso entrera' in vigore, per i Partners europei che lo firmeranno durante tale periodo senza riserva di ratifica o d'approvazione, alla data della sua firma.
C. Per i Partners europei che firmeranno il presente accordo sotto riserva di ratifica o d'approvazione e conformemente alle disposizioni del paragrafo A o del paragrafo B di cui sopra, l'accordo entrera' provvisoriamente in applicazione alla data della firma. Esso entrera' in vigore per questi Partners europei alla data del deposito del loro strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo depositario.
D. Dopo il 24 settembre 1973, ogni nuova partecipazione al programma cooperativo sara' regolata dalle disposizioni dell'articolo 15.
E. Il Governo depositario sara' il Governo della Repubblica francese.
Art. 15
Articolo 15
Adesione di altri Governi
A. Con il consenso delle Parti, e sotto riserva delle condizioni che potranno essere fissate da esse di comune accordo, altri Governi potranno aderire al presente accordo a titolo di Partners europei.
Tuttavia, il consenso del Governo degli Stati Uniti d'America non e' necessario per l'adesione di un Governo attualmente membro del CERS/ESRO.
B. Un Governo puo' depositare il suo strumento di adesione dopo che le parti di cui al paragrafo A di cui sopra hanno notificato il loro consenso al Governo depositario, e l'adesione ha effetto alla data del deposito di detto strumento.
Art. 16
Articolo 16
Durata
Il presente accordo restera' in vigore fino al 10 gennaio 1985 e per cinque anni almeno dalla data del primo volo dello SL. Esso potra' essere esteso per tre anni, a meno che il Governo degli Stati Uniti d'America o i Partners europei non notifichino la loro intenzione di porvi fine prima del 1° gennaio 1985 o prima della scadenza dei cinque anni, secondo il caso. In seguito, esso potra' essere esteso per periodi successivi fissati di comune accordo tra le Parti.
Art. 17
Articolo 17
Registrazione
A. Il Governo depositario notifichera' ai firmatari e ai Governi aderenti, le firme, ratifiche o approvazioni e adesioni.
B. Il presente accordo sara' registrato dal Governo depositario conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Neuilly-sur-Seine, il 14 agosto 1973, nelle lingue tedesca, inglese e francese, ogni versione facente ugualmente fede, in un solo originale che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie certificate conformi ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme).
Art. I
ACCORDO TRA ALCUNI GOVERNI E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DEL RAZZO VETTORE "ARIANE".
PREAMBOLO
I Governi degli Stati membri della Conferenza Spaziale Europea firmatari del presente accordo (qui di seguito denominati i partecipanti, e l'organizzazione europea di ricerche spaziali stabilita dalla convenzione aperta alla firma il 14 giugno 1962 (in appresso denominate rispettivamente l'Organizzazione e la convenzione);
Richiamandosi alla risoluzione adottata dalla conferenza spaziale europea (CSE) il 20 dicembre 1972 al termine della quale la CSE da' il suo accordo di massima periche' venga iniziato, proseguito e gestito in un quadro europeo comune il progetto di realizzazione di un razzo vettore proposto dal governo francese in seguito all'abbandono del progetto Europa III e prendendo in considerazione le decisioni prese dalla Conferenza spaziale europea nella sua seduta del 31 luglio 1973;
Considerato che l'Agenzia spaziale europea a cui si richiama la predetta risoluzione (qui di seguito denominata Agenzia) e' destinata a fornire il quadro europeo comune di questo programma affidato, in modo transitorio all'organizzazione;
Considerato l'interesse che rappresenta per l'Europa la disponibilita' agli inizi degli anni 1980 di una capacita' propria ed economicamente competitiva di messa in orbita di satelliti, in particolare, di satelliti di applicazione;
Considerato il vantaggio per gli Stati europei di mantenere la competenza acquisita nel campo dei razzi vettori e di utilizzare la tecnologia spaziale esistente in questi stessi Stati;
Visto il progetto di sintesi in data 15 aprile 1973 sottoposto dal governo francese ai ministri della CSE;
Vista la dichiarazione in data 11 agosto 1973 fatta dai rappresentanti di consiglio dell'organizzazione dai governi menzionati (ESRO/C/LIX/Dec. 1);
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione presa nella sua 59ª seduta relativa all'accettazione della domanda concernente la esecuzione di questo programma nel quadro dell'Organizzazione, in attesa della costituzione dell'Agenzia spaziale curopac (ESRO/C/LIX/Rcs i),
Hanno conseguito quanto segue:
Articolo I
I partecipanti si impegnano ad intraprendere alle condizioni previste dal presente accordo, la prima fase di un programma, avente per scopo lo sviluppo, inclusa anche la certificazione, di un razzo vettore di satelliti denominato Ariane; questo razzo e' destinato a porre in orbita di trasferta dei carichi utili dell'ordine di 1500 kg e permette, grazie all'utilizzazione di un motore ad apogeo prestabilito, la messa in orbita geostazionaria di satelliti dell'ordine di 750 kg.
Questo programma comporta una seconda fase che avra' come fine la produzione di questo razzo e che verra' decisa ulteriormente.
Art. II
Articolo II
1. La fase di sviluppo di questo programma menz;onata all'articolo I verra' realizzata nel quadro dell'Agenzia di cui alla risoluzione della CSE del 20 dicembre 1972. In attesa della costituzione di detta Agenzia, questa fase viene iniziata nel quadro dell'Organizzazione in conformita' con le disposizioni contenute negli allegati del presente accordo.
2. Salvo clausola contraria del presente accordo o dell'accordo di cui al presente paragrafo 3, questa fase del programma sara' realizzata in conformita' alle regole e procedure in vigore nell'Organizzazione.
3. I partecipanti, tramite l'Organizzazione, affidano al Centro nazionale degli studi spaziali (CNES), istituto francese di diritto pubblico e a cio' investito dal Governo francese, l'esecuzione della prima fase del programma menzionato all'articolo I ed incaricano, per proprio conto, l'Organizzazione del controllo della sua esecuzione.
L'Organizzazione e il CNES stabiliscono un trattato che definisce le modalita' particolareggiate della loro cooperazione in vista della realizzazione dei fini del presente accordo.
Art. III
Articolo III
1. Gli obiettivi del programma menzionati all'articolo I, la descrizione del razzo vettore e quella della fase di sviluppo del programma sono contenuti nell'allegato A del presente accordo.
La decisione di procedere alla fase di produzione del programma verra' presa in conformita' alle disposizioni del seguente articolo V.
2. La tappa di definizione di sviluppo del programma ha per scopo di stabilire i dati specifici particolareggiati del razzo vettore sulle basi tecniche dell'allegato A del presente accordo, di stabilire un piano di sviluppo particolareggiato, di suddividere i lavori nell'industria e di adeguare il contributo finanziario di ogni partecipante al programma in conformita' alla procedura riportata nell'articolo X del presente accordo.
3. Gli elementi dell'analisi particolareggiata, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, permetteranno di realizzare la fase di sviluppo. Questa avra' termine quando verra' pronunziata la certificazione del razzo vettore a conclusione delle prove in volo.
Art. IV
Articolo IV
1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei partecipanti, si assume la responsabilita' del programma e prende ogni decisione a suo riguardo, in conformita' alle disposizioni del presente accordo.
2. Per i problemi riguardanti questo programma ed altro programma dell'Organizzazione, il Consiglio direttivo del programma funge da organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione al quale presenta tutte le raccomandazioni necessarie.
3. Il Consiglio direttivo del programma prende ogni decisione riguardante il programma stesso in conformita' con le disposizioni del presente accordo e in particolare:
a) controlla lo svolgimento del programma e in particolare della fase di sviluppo determinata dal piano di sviluppo sulla base dei rapporti che sono preparati dal CNES e che gli vengono presentati dal Direttore generale dell'Organizzazione;
b) controlla le prestazioni globali del razzo e i requisiti di garanzie di qualita' specifici del programma realizzate dal CNES sulla base dei rapporti che sono preparati dal CNES e che gli vengono sottoposti dal direttore generale dell'Organizzazione;
c) viene informato circa la suddivisione dei lavori tra i diversi partecipanti e, all'occorrenza, costituisce, nel corso della esecuzione della fase di sviluppo del programma, l'organo di ricorso se un partecipante desidera porre obbiezioni alla scelta del costruttore fatta dal CNES;
d) approva il rapporto di certificazione in volo del razzo vettore presentato dal CNES;
e) decide le condizioni di partecipazione a questa fase del programma, di Stati non membri dell'Organizzazione in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVII, paragrafo 2, del presente accordo;
f) vigila a cio' che l'Organizzazione stabilisca un coordinamento efficace con potenziali utenti del razzo e definisce le specificazioni d'interfaccia tra il razzo e i carichi utili.
4. Il Consiglio direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che egli ritiene necessari per portare a termine la sua missione.
5. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, le decisioni del Consiglio direttivo del programma vengono prese a maggioranza semplice dei partecipanti.
Art. V
Articolo V
1. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce gli elementi necessari alla decisione dei partecipanti di procedere alla fase di produzione del programma stesso.
Quelli, fra i partecipanti, che si sono dichiarati interessati a partecipare alla fase di produzione concludono un nuovo accordo che definisce il contenuto di questa fase, le modalita' finanziarie della sua esecuzione cosi' come l'attribuzione dei lavori che essi si sforzeranno di mantenere, nei limiti del possibile, identica a quella definita per la fase di sviluppo.
2. I partecipanti si sforzeranno di mantenere disponibili, nel corso della fase di produzione, i mezzi industriali messi in opera nel corso della fase di sviluppo e, sia che partecipino o meno al nuovo accordo, non porranno ostacoli all'utilizzazione di questi mezzi.
Art. VI
Articolo VI
1. Le spese derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma ai termini del presente accordo, sono sostenute dai partecipanti in conformita' alle disposizioni previste all'allegato B del presente accordo.
2. I partecipanti convengono di contribuire, sulla base di una copertura finanziaria stabile di 380.391.165 U.C.:
a) alle spese dirette come sono definite nell'allegato B, paragrafo I-a), del presente accordo relative alla fase di sviluppo del programma sulla base di un ammontare di 2060 milioni di franchi francesi che rappresentano 370.891.165 U.C., secondo il tasso di conversione in vigore al primo gennaio 1973 (un U.C. rappresentando 5,55419 franchi francesi;
b) alle spese interne della organizzazione previste all'allegato B, paragrafo 1-b) del presente accordo che ammontano a 2.500.000
U.C.; e
c) alle spese risultanti dalla manutenzione di impianti specifici che verrebbero creati o messi a disposizione della organizzazione per la esecuzione del programma alle condizioni menzionate all'articolo XII, paragrafo 2 del presente accordo sulla base di un ammontare di 7.000.000 di U.C.
Le spese del gruppo che si occupa del progetto e del personale di assistenza tecnico del CNES vengono assunte dal Governo francese.
3. I partecipanti contribuiscono alle spese sopra menzionate al paragrafo 2 secondo le tabelle dei contributi fissate nell'allegato B del presente accordo e con riserva delle disposizioni contenute nell'articolo VII. Quindi, nel caso venissero applicate le disposizioni dell'articolo VII, paragrafo 2, circa le spese previste dal paragrafo 2-a) sopra riportato, l'impegno totale dei partecipanti ammonterebbe a 454.569.398 U.C., nonostante le disposizioni del successivo articolo VII, paragrafi 1 e 2-b).
4. I bilanci annuali relativi alla fase di sviluppo del programma vengono approvati a maggioranza dei due terzi dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del peso dei voti menzionato ai paragrafi 2, 3 dell'allegato B, del Consiglio direttivo del programma allo interno della copertura finanziaria stabile prevista al paragrafo 2 del presente articolo. I partecipanti s'impegnano a mettere a disposizione della Organizzazione i fondi necessari alla esecuzione del programma secondo le procedure e lo scadenzario che figura all'allegato B del presente accordo. Un aggiornamento di questo scadenzario verra' presentato ogni anno al Consiglio direttivo del programma insieme con il bilancio.
Art. VII
Articolo VII
1. Salvo disposizioni particolari previste all'allegato B, paragrafo 2.4 del presente accordo, i partecipanti convengono, al fine di permettere la revisione delle somme menzionate all'articolo VI, paragrafo 2, nel caso di variazione del livello dei prezzi:
a) di applicare al contributo di ogni partecipante alle spese dirette previste dall'articolo VI, paragrafo 2-a), delle formule di revisione che utilizzino gli indici nazionali appropriati adottati dalla Organizzazione e
b) di applicare al contributo di ogni partecipante alle spese previste all'articolo VI paragrafo 2-b) e c), le regole normali in vigore nell'Organizzazione.
2. Se, su parere del Consiglio direttivo del programma, l'ammontare delle spese dirette previste all'articolo VI, paragrafo 1-a), deve essere revisionato per dei motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, sono da applicarsi le seguenti disposizioni:
a) nella misura in cui non vi siano spese aggiuntive superiori al 20 per cento di questo ammontare, eventualmente previsionato secondo le disposizioni del precedente paragrafo 1, sopra riferito, i partecipanti sono tenuti a contribuirvi in una misura proporzionale al loro contributo stabilito all'allegato B del presente accordo;
b) le spese aggiuntive superiori al 20 per cento di detto ammontare, sono assunte dal governo francese nella misura in cui non eccedono il 35%;
c) nessun partecipante puo' ritirarsi dal programma finche' rimangono valide le disposizioni del comma a) e del comma b) del presente paragrafo;
d) quando le spese aggiuntive eccedono il 35% dell'ammontare delle spese dirette previste all'articolo VI, paragrafo 2-a), eventualmente revisionate conformemente alle disposizioni del paragrafo I di cui sopra, sia di fatto, sia secondo le previsioni accettate dal Consiglio direttivo del programma, gli obblighi del Governo francese piu' sopra menzionati cessano e i partecipanti si accordano sul seguito da dare al programma;
e) il Governo francese riesaminera' il mantenimento dell'impegno previsto al comma b) piu' sopra riportato nel caso in cui i fondi necessari alla esecuzione del programma non potessero piu' essere messi a sua disposizione dall'Organizzazione per il venir meno di uno o piu' partecipanti.
Art. VIII
Articolo VIII
1. I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma sono riservate ai partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme dei suoi programmi.
Art. IX
Articolo IX
1. I partecipanti, attraverso la Organizzazione, mettono a disposizione del CNES i crediti di impegno e di pagamento necessari alla esecuzione della fase di sviluppo del programma, conformemente al bilancio approvato dal Consiglio direttivo del programma e alle disposizioni del paragrafo 2.4 dell'allegato B del presente accordo.
2. I contributi dei partecipanti saranno richiesti dalla Organizzazione sulla base delle sue regole in vigore e in conformita' alle disposizioni figuranti all'allegato B del presente accordo.
Art. X
Articolo X
1. Il CNES stipula i contratti necessari alla esecuzione della fase di sviluppo del programma. Al momento della stesura dei contratti e dei subcontratti per l'esecuzione di detta fase, la preferenza e' data alla esecuzione dei lavori in primo luogo sul territorio dei partecipanti e in secondo luogo sui territori degli altri Stati membri dell'Organizzazione o successivamente della Agenzia.
2. Il CNES sottopone al Consiglio direttivo del programma, prima della conclusione dello stadio di definizione, la divisione dei lavori sulla base dei contributi che figurano al paragrafo 2.1 dell'allegato B. Questa distribuzione prevede i lavori che offrono un interesse tecnologico definito, secondo la definizione accettata dal Consiglio direttivo del programma e che rappresentano l'80% dell'ammontare delle spese dirette menzionate all'articolo VI, paragrafo 2-a), di cui sopra.
3. Il CNES affida ai partecipanti dei contratti di un valore proporzionale al contributo dei partecipanti allo ammontare dei lavori piu' sopra definito. Se questo scopo non potesse essere raggiunto riguardo all'uno o a piu' partecipanti, si procedera' prima della conclusione dello stadio di definizione, a una riduzione proporzionale dei contributi del partecipante/i in questione. Se risultasse una mancanza di finanziamento della fase di sviluppo il governo francese e' responsabile di questo finanziamento. Riguardo alle spese aggiuntive menzionate all'articolo VII, paragrafo 2-a), il CNES si sforzera', al momento della stesura dei contratti, considerando la natura specifica del lavoro, la difficolta' di applicare le stesse regole di distribuzione geografica e la necessita' di assicurare un buon svolgimento della fase di sviluppo, di non pregiudicare il giusto ritorno dei partecipanti e di arrivare a una divisione dei lavori la piu' equa possibile.
4. I contratti che corrispondono a dei lavori che presentano un interesse tecnologico minore, come i lavori di infrastruttura o le forniture di materie consumabili, saranno redatti su una base competitiva. A tal fine il CNES rivolge delle richieste di offerta alle ditte i cui nomi saranno stati indicati dai partecipanti.
5. I contratti relativi a dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato non membro dell'Organizzazione non saranno presi in considerazione nel calcolo della distribuzione geografica dei contratti tra i partecipanti.
6. Le disposizioni contrattuali sono basate sui regolamenti e le procedure in vigore nel CNES. Tuttavia, l'Organizzazione definisce il contenuto delle clausole che garantiscono il rispetto dell'applicazione degli articoli VIII e XII del presente accordo.
7. I partecipanti prendono, in conformita' alle disposizioni del protocollo sui privilegi e immunita' dell'Organizzazione, tutte le misure in vista dell'esenzione dei contratti stipulati ai sensi del presente accordo dalle imposte fiscali e doganali, o, se del caso, del rimborso delle imposte gia' percepite.
Art. XI
Articolo XI
Il governo francese si fa garante del pagamento delle somme:
a) che saranno versate a beneficio del programma sotto il titolo Altre entrate da uno Stato membro della Organizzazione non firmatario del presente accordo e con il quale egli avra' concluso un accordo bilaterale compatibile con le disposizioni del presente accordo, ai fini dell'esecuzione di alcuni lavori nella fase di sviluppo del programma;
b) che figurano sotto la rubrica altri Stati nella tabella dell'allegato B, paragrafo 2, fintantoche' queste somme non saranno coperte in altro modo.
Nessun accordo bilaterale menzionato al paragrafo a) sopra riportato non dovra' in alcun caso creare degli obblighi nei confronti degli altri partecipanti al programma.
Tuttavia, per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo I dell'articolo X del presente accordo un tale Stato membro della Organizzazione viene considerato quale partecipante alla fase di sviluppo del programma.
Art. XII
Articolo XII
1. L'Organizzazione agendo per conto dei partecipanti e' proprietaria degli elementi del razzo Ariane delle installazioni e degli equipaggiamenti acquistati per la sua realizzazione e delle installazioni di lancio realizzate nel quadro del programma.
2. I partecipanti proprietari di installazioni che possano essere utilizzate ai fini del programma Ariane si impegnano a metterle a disposizione di detto programma a condizioni finanziarie limitatamente al rimborso delle spese marginali.
3. Gli elementi, strutture ed equipaggiamenti previsti al paragrafo I del presente articolo sono messi a disposizione dei partecipanti che agiscono nel quadro del loro programma o di un programma dell'organizzazione nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane lo permette.
In queste condizioni i canoni chiesti per questa utilizzazione non contemplano l'ammortamento di questi beni. Il Consiglio direttivo del programma fissa le relative condizioni.
4. L'organizzazione puo' mettere questi beni a disposizione di terzi non previsti nel paragrafo 3 del presente articolo, nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane e per i bisogni dei partecipanti lo permette, e nelle condizioni finanziarie che saranno fissate dal Consiglio direttivo del programma.
5. Qualsiasi cessione di elementi, iniziati ed equipaggiamenti acquistati e' decisa dal Consiglio direttivo del programma previa consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.
Art. XIII
Articolo XIII
1. Il razzo Ariane, quando sara' dichiarato operativo, sara' messo a disposizione della Organizzazione e dei partecipanti per le loro necessita' secondo una decisione dei partecipanti presa attraverso il Consiglio direttivo del programma, o attraverso un organo che venga stabilito nel quadro della Agenzia menzionata all'articolo 2, e secondo le disposizioni di un nuovo accordo di cui all'articolo V, paragrafo 1.
Le installazioni appartenenti al Governo francese e necessarie alla realizzazione dei lanci saranno anch'esse messe a disposizione della Organizzazione e dei partecipanti, in conformita' alle condizioni menzionate allo articolo 12, paragrafo 2, di cui sopra.
2. La decisione relativa alle condizioni secondo le quali dei modelli di volo del razzo vettore Ariane potrebbero essere messi a disposizione di altri Stati e di organizzazioni internazionali a fini pacifici, nonche' a quelle secondo le quali dei lanci potrebbero essere eseguiti per conto di questi Stati ed organizzazioni sara' presa alla maggioranza dei due terzi dei partecipanti con riserva delle disposizioni del nuovo accordo menzionato all'articolo V, paragrafo 1.
3. Le disposizioni che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alla fornitura di elementi, sottogruppi e componenti realizzati per la fase di sviluppo del programma.
Art. XIV
Articolo XIV
1. I partecipanti risarciscono l'Organizzazione per ogni obbligo ch'essa possa contrarre nel caso che la sua responsabilita' internazionale venga coinvolta in seguito alla esecuzione della fase di sviluppo del programma.
2. Ogni risarcimento per danno subito dall'Organizzazione nel quadro della fase di sviluppo del programma e' accreditato come entrata sui bilanci annui del programma menzionati al paragrafo 4 dell'articolo VI.
Art. XV
Articolo XV
1. Ogni controversia tra due o piu' partecipanti oppure tra uno o piu' partecipanti e l'Organizzazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non possa essere composta in via amichevole e' demandata, su richiesta di una delle parti alla controversia, ad un arbitro unico che e' nominato dal presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte della controversia ne' avere in questo Stato la sua residenza permanente.
2. Le parti dell'accordo che non sono parti della controversia hanno diritto di prendere parte all'istanza, e la decisione dell'arbitro e' vincolante per tutti i partecipanti e per l'Organizzazione, sia che essi abbiano preso parte o no alla istanza.
Art. XVI
Articolo XVI
1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri della Conferenza spaziale europea a partire dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973.
2. Gli Stati diventano parti dell'accordo:
sia con la firma senza riserva di ratifica o di approvazione, sia col deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione, presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o di approvazione.
3. Il presente accordo entrera' in vigore quando sara' stato firmato dalla Organizzazione e quando gli Stati, la cui partecipazione ammonta al 75% del totale del peso di voti menzionato al paragrafo 2.3 dell'allegato B, saranno diventati parti dell'accordo ai termini del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo il deposito presso il governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio o di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione, e' considerato come il deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione.
5. Il governo di uno Stato membro di una organizzazione che non abbia firmato l'accordo alla data del 30 novembre 1973 puo' dopo questa data diventare parte dell'accordo, a condizione che gli altri governi parti dell'accordo diano il loro assenso. In tal caso il governo interessato deve depositare uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese; puo' anche applicare le disposizioni menzionate nel paragrafo 4 del presente articolo, al fine di diventare parte del presente accordo. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimita' le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.
Art. XVII
Articolo XVII
1. Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione domanda di adesione al programma.
2. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce alla unanimita' sulla ricevibilita' della domanda che e' poi, in caso positivo sottoposta al Consiglio, il quale decide alla unanimita'. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimita' le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.
Art. XVIII
Articolo XVIII
I partecipanti possono decidere all'unanimita' di mettere fine al programma; in questo caso priorita' di acquisizione degli elementi, strutture, equipaggiamenti acquistati per l'esecuzione della fase di sviluppo di questo programma sara' data al partecipante che si impegnera' a proseguire per proprio conto questo programma od un programma affine.
Art. XIX
Articolo XIX
L'Organizzazione informa il Governo depositario della refiliazione del presente accordo. Questo ne da' notifica ai partecipanti.
Art. XX
Articolo XX
1. Se un partecipante desidera ritirarsi dalla fase di sviluppo del programma, in applicazione dell'art. VII, paragrafo 2-c), egli ne da' notifica all'Organizzazione.
Questo ritiro ha effetto a partire dalla data di notifica con riserva delle seguenti disposizioni:
a) il partecipante che si ritira e' tenuto a saldare nel modo stabilito l'ammontare dei suoi contributi al bilancio annuo in corso o dei bilanci precedenti;
b) il partecipante che si ritira e' tenuto a contribuire alla sua parte dei crediti di pagamento corrispondenti ai crediti di impegno votati e utilizzati in base al bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi precedenti relativi alla fase di sviluppo;
c) il partecipante che si ritira resta membro del Consiglio direttivo del programma fino al compimento dei suoi obblighi previsti ai precedenti commi a) e b).
Egli ha diritto di voto solo sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi.
2. Il partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data del suo ritiro effettivo. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o obbligo relativo al partecipante puo' nascere da quella parte del programma alla quale egli non contribuisce piu', a meno che non sia stato stabilito diversamente tra lui e gli altri partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione della Organizzazione si applicano mutatis mutandis.
3. Se uno Stato non membro della Organizzazione che ha aderito al programma in virtu' delle disposizioni dell'articolo XVII del presente accordo si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.
Art. XXI
Articolo XXI
Gli allegati A e B del presente accordo ne sono parte integrante.
Art. XXII
Articolo XXII
1. Il presente accordo puo' essere riveduto su richiesta di un partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le parti ne avranno notificato la accettazione al Governo depositario.
2. Gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma in conformita' alle disposizioni particolari delle clausole di revisione di tali allegati.
Art. XXIII
Articolo XXIII
Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo il Governo della Repubblica francese lo fara' registrare presso il Segretariato delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. XXIV
Articolo XXIV
Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai partecipanti e alla Organizzazione la data dell'entrata in vigore dell'accordo e dei suoi emendamenti, nonche' i depositi degli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo,
FATTO a Neuilly-sur-Seine il 21 settembre 1973, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare unico che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese la quale ne trasmettera' delle copie conformi autenticate a ciascuno dei partecipanti e all'Organizzazione.
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A
dell'accordo tra alcuni Governi europei e l'Organizzazione europea delle ricerche spaziali relativo all'esecuzione del razzo vettore Ariane.
1. - SCOPI DEL PROGRAMMA. I due obiettivi principali del programma Ariane sono:
1.1. - Il primo obiettivo e' quello di permettere di disporre in Europa all'inizio degli anni 1980, di una capacita' propria di messa in orbita dei satelliti gestazionari sviluppati nel quadro dei programmi dell'organizzazione o degli Stati europei.
Il razzo vettore Ariane sara' capace di porre in orbita di transfert dei carichi utili dell'ordine dei 1500 kg che permettano, con l'ausilio di un motore ad apogeo prestabilito, la messa in orbita geostazionaria di satelliti dell'ordine di 750 kg.
Egli mira soprattutto ad un mercato potenziale rappresentato dai 35 ai 50 satelliti geostazionari da 400 a 700-800 kg che gli studi europei prevedono per il prossimo decennio: satelliti europei, satelliti europei facenti parte di un sistema mondiale, satelliti per richieste di terzi.
Il razzo vettore Ariane e' destinato a lanciare qualora venga raggiunto lo scopo menzionato nel seguente paragrafo 12, i satelliti realizzati nel quadro del programma dell'organizzazione o degli Stati membri e il cui lancio avverra' dopo il primo novembre 1980.
1.2. - Il secondo obiettivo consiste nel determinare il razzo vettore e nell'organizzarne la produzione in modo da ottenere il costo di produzione economicamente competitivo.
Il costo di produzione di un razzo vettore e' stimato sui 51.000.000 di franchi francesi (escluse le tasse e alle condizioni economiche del primo gennaio 1973) nel caso di un ritmo di lancio di due razzi all'anno e di un ragionevole raggruppamento delle commesse.
A questo costo vanno aggiunte le spese di trasporto in Guiana, le spese del propellente e della squadra di lancio per un ammontare totale stimato sui 12.000.000 di franchi francesi alle stesse condizioni di cui sopra.
La quota delle spese del mantenimento del Centro spaziale della Guiana imputabile al costo del lancio del razzo, che potrebbe venire ad aggiungersi alle spese precedenti, sara' oggetto di un accordo separato.
2. - DESCRIZIONE DEL RAZZO VETTORE.
Il razzo vettore Ariane e' un veicolo composto di tre stadi. Misura 47,60 metri di altezza e pesa 202 tonnellate al decollo.
Il primo stadio L. 140, di un diametro di 3,80 metri, contiene 140 tonnellate di propellente (N2O4 e UDMH) contenuto in due serbatoi identici, separati e pressurizzati mediante gas caldi prelevati dai motori. Essi sono in acciaio mentre le strutture portanti sono in lega leggera. La sua propulsione viene assicurata da un gruppo di 4 motori Viking 2 a turbo pompa e con uggello a parete semplice raffreddata con velo liquido.
La spinta totale al decollo e' di 240 tonnellate e il tempo di combustione di 150 secondi.
Il secondo stadio L 33, di un diametro di 2,60 metri contiene 33 tonnellate del medesimo propellente in due serbatoi con fondo intermedio comune in lega leggera. Il propellente e' pressurizzato da elio immagazzinato ad alta pressione.
E' dotato di un motore Viking 4 derivato dal Viking 2 mediante l'adattamento dell'uggello per il funzionamento nel vuoto.
Il terzo stadio "H 8" di un diametro identico a quello L 33 contiene 8 tonnellate di idrogeno liquido e di ossigeno liquido in due serbatoi a fondo intermedio comune, termicamente protetti da isolante esterno.
Questi serbatoi sono fatti in lega leggera precisamente scelta per la sua resistenza alle basse temperature.
Lo stesso materiale e' stato scelto per L 33 i cui serbatoi hanno una forma simile. Questi serbatoi sono pressurizzati.
Lo stadio e' spinto da un motore HM 7 di 6 tonnellate di spinta.
La separazione degli stadi avviene a mezzo di funicelle trincianti e l'allontanamento e' ottenuto mediante dei razzi frenanti (stadio inferiore) e dei razzi di accelerazione (stadio superiore).
La cabina della strumentazione posta al di sopra del terzo stadio centralizza a mezzo di un calcolatore le funzioni di navigazione, di guida e di sequenza. Contiene inoltre delle attrezzature di telemisura, di telecomando, di traiettografia, di distruzione cosi' come la centrale di inerzia.
La testa ha una forma di bulbo per permettere di sistemare i satelliti prevedibili. Assicura al carico utile un diametro utile di 3 metri su un'altezza di 4.
La messa in orbita si effettua mediante iniezione diretta senza fase balistica intermedia, a 200 km di altitudine.
3. - FASE DI SVILUPPO.
La fase di sviluppo comprende uno stadio di definizione e lo sviluppo vero e proprio.
3.1. - Definizione.
E' iniziata il primo luglio 1973 e terminera' il 31 dicembre 1973.
Il primo trimestre di questo stadio e' dedicato agli studi particolareggiati del sistema e dei suoi annessi, nonche' alla messa a punto delle procedure particolareggiate di gestione del programma.
L'insieme della documentazione corrispondente comprende essenzialmente:
un documento che fissa l'organizzazione industriale;
un documento che fissa la procedura di controllo del progetto per i contratti e i subcontratti (regole per stabilire le clausole tecniche, l'organigramma tecnico, procedure di controllo dei costi e del calendario);
un documento che fissa la procedura di gestione della configurazione del razzo (regole per la stesura e l'aggiornamento delle specifiche tecniche particolareggiate del razzo e dei suoi elementi);
un documento che fissa la procedura di stesura e di controllo della documentazione tecnica e che stabilisce le tappe dello sviluppo cosi' come le revisioni del progetto del razzo;
le specifiche tecniche vere e proprie. Questa parte dei lavori e' riveduta e approvata dal CNES il 1° ottobre 1973. Il secondo trimestre della tappa di definizione e' essenzialmente dedicato alla trattativa dei contratti di sviluppo e alla scelta finale dei contraenti. Parallelamente a questa attivita' vengono eseguiti alcuni lavori di pre-sviluppo o di investimento sugli elementi critici della fase di sviluppo.
3.2. - Sviluppo.
Lo sviluppo si svolge in un periodo di sette anni e comprende tre periodi:
un periodo di circa tre anni che comprende lo sviluppo e la certificazione degli elementi degli stadi (motori, struttura, equipaggiamenti); questo periodo comprende inoltre la realizzazione di investimenti importanti (banchi di prova degli stadi, edifici di integrazione del razzo e luogo del lancio) nonche' l'esecuzione delle prove dinamiche del razzo;
un periodo di circa un anno e mezzo che corrisponde alla messa a punto e alla certificazione degli stadi cosi' come al collaudo di integrazione del razzo e del lancio;
un periodo di prova in volo per due anni e mezzo che comprende la preparazione e l'esecuzione di quattro prove in volo del razzo di cui due prove di messa a punto e due prove di certificazione.
I periodi precedenti suppongono che il presente accordo entri in vigore al piu' tardi il 30 novembre 1973 e che il finanziamento sia conforme alle condizioni indicate nell'allegato B.
3.3. - Carico utile.
I partecipanti beneficeranno di una opzione per il finanziamento dei lavori di sviluppo del carico utile destinato ai voli di prova del razzo.
4. - FASE DELLA PRODUZIONE.
La fase di produzione del razzo deve essere promossa due anni e mezzo prima dell'inizio della fase di utilizzazione operativa del veicolo ovvero verso la meta' dell'anno 1978. Il raggruppamento delle commesse cosi' come i tempi dei lanci saranno elementi determinanti del costo e della qualita' del razzo.
I particolari della fase di produzione saranno definiti nel nuovo accordo menzionato all'articolo V, paragrafo 1, del presente accordo.
5. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni del presente allegato possono essere rivedute per decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B
all'accordo fra alcuni Governi europei e l'Organizzazione europea di
ricerche spaziali relativo all'esecuzione del programma del razzo vettore Ariane.
1. - COSTO DEL PROGRAMMA.
Il costo totale del programma Ariane contemplato dal presente
accordo, in conformita' all'articolo VI, paragrafo 2, comprende i
seguenti elementi espressi (esenti di tasse alle condizioni
economiche in vigore il 1° gennaio 1973):
In unita'
di conto
a) le spese dirette relative alla
fase di sviluppo del programma per
le quali le stime seguenti sono sta-
te stabilite (in milioni di franchi
francesi):
stadi ed integrazione del vei-
colo completo....................... 1.586
prove al suolo e in volo...... 334
sistemazione del luogo di lan-
cio................................. 140
2.160 MF
che rappresentano in U.C. al tasso
di conversione in vigore il 1° gen-
naio 1973 (una U.C. corrispondente a
5,55419 FF)......................... 370.891.165
b) le spese interne dell'organiz-
zazione che sono stimate in......... 2.500.000
c) le spese relative agli impian-
ti specifici che saranno creati o
messi a disposizione della organiz-
zazione per l'esecuzione del pro-
gramma e che vengono stimate in..... 7.000.000
Totale... 380.391.165
d) il margine di rischio stabili-
to dal comma a) riportato sopra in
conformita all'articolo VII paragra-
fo 2 a) dell'accordo................ 74.178.233
Totale costituente l'impegno glo-
bale dei partecipanti, come menzio-
nato agli articoli VI e VII dell'ac-
cordo............................... 454.569.398
2. - CONTRIBUTI.
2.1. - Tabella dei contributi espressi in monete nazionali relativi
alla copertura finanziaria fissa menzionata al paragrafo 2
dell'articolo VI dell'accordo. (Vedere tabella che segue).
Parte di provvedimento in formato grafico
Ogni partecipante contribuisce nella sua moneta nazionale alle spese dirette della fase di sviluppo del programma per le somme menzionate nella colonna 2 della precedente tavola.
Nel caso dell'applicazione dell'articolo VII, paragrafo 2°), le spese aggiuntive alle quali i partecipanti sono tenuti a contribuire in moneta nazionale figurano alla colonna (6) della precedente tavola.
Ogni partecipanda contribuisce alle spese interne dell'organizzazione e alle spese relative agli impianti per le somme espresse in unita' di conto indicate nella precedente tavola ai tassi e in conformita' con le procedure in vigore nell'organizzazione.
2.2. - Scadenzario delle spese dirette della fase di sviluppo del programma.
Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti basato sulla data
iniziale del primo luglio 1973 per la fase di sviluppo del programma e' il seguente:
Impegni Pagamenti
1973................................ 100 30
1974................................ 300 180
1975................................ 360 280
1976................................ 360 330
1977................................ 350 330
1978................................ 330 330
1979................................ 200 320
1933................................ 60 260
Totale... 2060 2060
Le cifre sono espresse in milioni di franchi francesi al livello dei prezzi del 1° gennaio 1973.
2.3. - Peso di voto.
Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli VI, paragrafo 4 e XVI paragrafo 3 dell'Accordo e del paragrafo 5 del presente allegato sono presi in considerazione i pesi di voto seguenti:
Stati partecipanti Pesi di voto
Repubblica federale di Germania...................... 20,12
Belgio............................................... 5,00
Danimarca............................................ 0,50
Spagna............................................... 2,00
Francia.............................................. 62,50
Italia............................................... 1,74
Paesi Bassi.......................................... 2,00
Svezia............................................... 1,10
Svizzera............................................. 1,20
Altri Stati.......................................... 1,37 (1)
Altre entrate a titolo dell'articolo XI dell'accordo. 2,47 (2)
(1) Peso di voto da attribuire alla Francia finche' sono in vigore le disposizioni dell'articolo XI, paragrafo b), dell'accardo.
(2) Peso di voto attribuito alla Francia.
2.4. - Revisione dei contributi.
Per tenere conto delle variazioni del livello dei prezzi, i contributi nazionali alle spese dirette sono riveduti ogni anno, con applicazione alla ammontante rimanenza della percentuale delle variazioni dei prezzi sopravvenuti nel corso dei precedenti dodici mesi nel paese preso in considerazione. La prima revisione dell'ammontare delle spese dirette sara' stabilito al livello dei prezzi in vigore il 30 giugno 1973.
I contributi alle spese interne dell'Organizzazione e alle spese di mantenimento delle installazioni sono rivedute in conformita' ai regolamenti in vigore nell'Organizzazione.
In deroga alla regola sopra esposta, il contributo alla fase di sviluppo del programma:
a) della Repubblica federale di Germania sara' oggetto di una sola revisione con l'applicazione all'ammontare restante dovuto a partire dal 1° gennaio 1978, della percentuale delle variazioni intervenute nella Repubblica federale tedesca durante i 4 anni precedenti in conformita' alle regole dell'Organizzazione.
b) della Repubblica italiana sara' oggetto di una sola revisione con l'applicazione all'ammontare restante dovuto, a partire dal 1 gennaio 1978, della percentuale delle variazioni intervenute in Italia dal 1° gennaio 1973 in conformita' ai regolamenti dell'Organizzazione.
2.5. - Modo di pagamento dei contributi.
Con riserva delle disposizioni menzionate qui di seguito, ogni partecipante contribuira' annualmente alle spese derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma ai termini del presente accordo sulla base del suo impegno espresso nelle summenzionate tabelle. Il volume dell'impegno preso da ciascuno dei partecipanti per quanto riguarda le spese dirette della fase di sviluppo ed espresso nella sua moneta nazionale non viene modificato da eventuali cambiamenti di parita' che potrebbero intervenire nel corso del programma.
Ogni partecipante puo' essere chiamato a versare dei contributi anticipatamente alle spese effettivamente previste. Le somme cosi' disponibili vengono versate su un conto fruttifero a beneficio del programma.
Il volume dell'impegno preso da ciascuno dei partecipanti nei confronti delle spese menzionate al paragrafo 1-b) e c) del presente allegato ed espresso in unita' di conto segue i regolamenti dell'Organizzazione in materia di una eventuale modifica della parita' delle monete dei partecipanti.
La Repubblica federale tedesca si impegna a versare per 8 anni, il 10 gennaio di ogni anno a partire dal 10 gennaio 174 un contributo fisso di 40.000.000 di DM. Questo contributo puo' essere revisionato una volta sola secondo le disposizioni del precedente paragrafo 2.4.
Nel caso in cui le somme menzionate al paragrafo 1-d) del presente allegato non fossero totalmente necessarie per il programma, in ammontare proporzionato al suo contributo del bilancio non speso sara' rimborsato alla Repubblica federale tedesca, oppure detratto dal suo contributo dovuto per il 1981.
La Repubblica italiana si impegna a versare il 10 gennaio di ogni anno ad iniziare dal 10 gennaio 1975 per la durata del programma un ammontare forfettario di 5 miliardi di lire che non puo' essere revisionato con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo 2.4. Tale somma verra' versata secondo le seguenti modalita':
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 833.000.000 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 883.000.000 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 834.000.300 (a livello dei prezzi del 1 gennaio 1973)
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 625.000.000 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 625.000.000 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 625.000.000 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 625.000.000 (somme, rivalutate al 1° gennaio 1978).
Nel caso in cui le somme menzionate al paragrafo 1-d) del presente allegato non fossero totalmente necessarie per il programma, un ammontare proporzionato al suo contributo del bilancio non speso sara' rimborsato alla Repubblica italiana, oppure detratto dal suo contributo dovuto per il 1981.
I contributi verranno raccolti dall'Organizzazione secondo i propri regolamenti. Quest'ultima definisce con il CNES le procedure di trasferimento dei fondi necessari all'esecuzione del programma.
Se i fondi non sono messi a disposizione dal CNES sulle condizioni previste nel presente paragrafo, a causa della mancanza di un partecipante, quest'ultimo dovra' sostenere, in conformita' ai regolamenti dell'Organizzazione, gli aggravi finanziari che ne derivano.
3. - RAPPORTI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE.
Il direttore generale dell'Organizzazione prende le misure necessarie, in accordo con il CNES, per la presentazione dei rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla loro ripartizione geografica, sulle richieste di contributi, i conti trimestrali e annuali e le ultime valutazioni dei costi per il completamento del programma.
4. - REGOLE FINANZIARIE DA OSSERVARSI.
Il direttore generale dell'Organizzazione presenta al Consiglio direttivo del programma un bilancio annuale, basato in particolare sugli elementi forniti dal CNES per quanto concerne le spese dirette.
Le previsioni di bilancio comprendono l'ammontare globale dei crediti di impegno e dei crediti di pagamento che dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo del programma prima dell'apertura dell'esercizio finanziario. Le informazioni particolareggiate sul bilancio verranno fornite in un piano finanziario a parte.
5. - CLAUSOLE DI REVISIONE.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere rivedute per decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a maggioranza dei due terzi rappresentanti almeno i due terzi dei pesi di voto menzionati al precedente paragrafo 23.
(Seguono le firme).
Art. 1
ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI CONCERNENTE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI SATELLITE MARITTIMO.
PREAMBOLO
I Governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, della Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (qui di seguito denominati i Partecipanti), Governi di Stati contraenti della convenzione per la creazione di una Organizzazione europea di ricerche spaziali, aperta alla firma, a Parigi, il 14 giugno 1962 (qui di seguito denominata la Convenzione), e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (qui di seguito denominata l'Organizzazione);
Considerando che l'Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima (OMCI) ha riconosciuto che l'utilizzazione delle tecniche spaziali potrebbe migliorare considerevolmente le comunicazioni marittime, nonche' la sicurezza e la navigazione delle navi e delle altre unita' operanti in mare e l'efficacia e l'economia della navigazione marittima che assicura l'80% o del commercio mondiale internazionale;
Ritenendo che il raggiungimento di tali obiettivi richiede importanti sforzi di sviluppo tecnico che assicureranno il progresso dell'industria europea e la metteranno in grado di partecipare, in maniera piu' competitiva, alla realizzazione di altri sistemi spaziali, in particolare per applicazioni marittime;
Tenendo conto delle conclusioni della Conferenza spaziale europea svoltasi a Bruxelles il 31 luglio 1973;
Considerando le incertezze che ancora sussistono a proposito delle caratteristiche di un sistema pienamente operazionale nonche' il bisogno urgente di acquisire al piu' presto possibile, un'esperienza sperimentale e preoperazionale;
Considerando che la piattaforma che viene attualmente sviluppata da parte dell'Organizzazione per il suo programma di satellite di telecomunicazioni e' disponibile per gli scopi di un satellite sperimentale e preoperazionale, conformemente all'auspicio espresso nel preambolo dell'accordo fra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite di telecomunicazioni;
Vista la dichiarazione fatta dai rappresentanti al Consiglio dell'Organizzazione dei Governi succitati nel corso della 59ª sessione del Consiglio (ESRO/C/LIX/Dec. 2);
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione presa nel corso della sua 59ª sessione relativa all'accettazione della domanda concernente l'esecuzione di tale programma nel quadro dell'Organizzazione (ESRO/C/LIX/Ris. 2),
Hanno convenuto quanto segue;
Articolo 1
I Partecipanti intraprendono un programma, qui di seguito denominato il programma Marots, avente per scopo il concepimento, lo sviluppo, la costruzione, il lancio e il funzionamento in orbita di un sistema di satellite marittimo sperimentale e preoperazionale. Gli elementi di tale programma, che tiene debito conto delle direttive dell'OMCI, sono descritti nell'allegato A del presente accordo.
Art. 2
Articolo 2
1. Il programma Marots fornira' un settore spaziale per l'acquisizione di dati sperimentali e di una esperienza preoperazionale. Come configurazione base del satellite verra' utilizzata la configurazione del satellite denominata OTS (Orbital Test Satellite) che viene sviluppata separatamente nel quadro del programma di satellite di telecomunicazioni.
2. I Partecipanti convengono che essi si sforzeranno di stabilire, separatamente o in comune, al di fuori del presente accordo, le installazioni del settore terra, a terra e a bordo delle navi, necessarie per l'utilizzazione sperimentale e preoperazionale del settore spaziale stabilito ai termini del presente accordo.
Art. 3
Articolo 3
1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma Marots menzionato nell'articolo 1 di cui sopra, conformemente al calendario e alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo.
2. Salvo quanto diversamente stipulato nel presente accordo, l'Organizzazione esegue tale programma in conformita' con le regole e le procedure in vigore nell'Organizzazione.
3. Il programma Marots verru' eseguito in stretta cooperazione tra gli organismi utilizzatori dei Partecipanti.
Art. 4
Articolo 4
1. Un Direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilita' del programma Marots e prende tutte le decisioni ad esso relative, in conformita' con le disposizioni del presente accordo.
2. Per i problemi riguardanti tale programma ed ogni altro programma dell'Organizzazione, il Direttivo del programma esercita il ruolo di organo consultivo del Consiglio dell'Organizzazione, al quale presenta ogni raccomandazione necessaria.
3. Il Direttivo del programma e' parimenti incaricato di mantenere stretti rapporti con gli organismi nazionali e internazionali competenti nel campo marittimo e piu' particolarmente nel campo delle telecomunicazioni marittime. Esso definisce le regole di utilizzazione del settore spaziale che risultera' dal programma Marots, tenendo in considerazione i regolamenti nazionali e internazionali relativi.
4. Il Direttivo del programma puo' creare gli organi consultivi che ritiene necessari per assicurare la buona esecuzione del programma.
5. Le decisioni del Direttivo del programma vengono prese conformemente alle disposizioni del presente accordo. In mancanza di disposizioni espresse vanno applicate mutatis mutandis le regole di voto fissate dalla convenzione e dal regolamento di procedura del Consiglio dell'Organizzazione.
Art. 5
Articolo 5
1. Le spese derivanti dall'esecuzione del programma Marots da parte dell'Organizzazione, ai termini del presente accordo vengono sostenute dai Partecipanti conformemente alle dettagliate disposizioni previste nell'allegato B del presente accordo e nei limiti del quadro finanziario fisso menzionato nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. I Partecipanti convengono di contribuire al finanziamento del programma Marots sulla base di un quadro finanziario fisso di 75 milioni di unita' di conto (al livello dei prezzi meta-1973), che comprende una parte di spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione attualmente stimata in 12,1 milioni di unita' di conto.
3. I bilanci annuali relativi al programma Marots vengono approvati a maggioranza di 2/3 dei partecipanti dal Direttivo del programma nell'ambito di un quadro finanziario fisso.
4. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'irlanda del Nord si fa garante del pagamento delle somme che figurano sotto la rubrica Altri Stati della tabella dell'allegato B, paragrafo 2, fino a che tali somme non sono coperte in altro modo.
Art. 6
Articolo 6
1. I Partecipanti convengono, al fine di consentire la revisione del quadro finanziario fisso in caso di variazione dei prezzi, di applicare la procedura in vigore nell'Organizzazione.
2. Se il quadro finanziario deve essere revisionato per motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, le seguenti disposizioni sono applicabili:
a) qualora non vi sia il superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, nessun partecipante puo' ritirarsi dal programma e il Direttivo del programma decide le spese addizionali a maggioranza di 2/3;
b) in caso di superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, i Partecipanti che lo desiderano possono ritirarsi dal programma Marots salve le disposizioni dell'articolo 16. Coloro che vogliono proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalita' della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, all'occorrenza, tutte le disposizioni necessarie.
Art. 7
Articolo 7
I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione del programma Marots sono riservati ai Partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme delle proprie attivita'.
Art. 8
Articolo 8
1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma Marots, conformemente ai regolamenti e alle procedure dell'Organizzazione.
Tuttavia, nella assegnazione dei contratti e sotto-contratti per l'esecuzione del programma, la preferenza e' data, nella misura del possibile, alla esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori.
2. La ripartizione dei contratti deve riflettere quanto piu' e' possibile le percentuali di contribuzione dei Partecipanti, pur senza maggiorare indebitamente il costo di questo programma, restando inteso che qualsiasi inevitabile deficienza verra' compensata nell'assegnazione di contratti per altri programmi dell'Organizzazione.
Art. 9
Articolo 9
L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, e' proprietaria del settore spaziale realizzato, nonche' delle installazioni e attrezzature acquisite nel quadro del programma Marots. Qualsiasi cessione delle installazioni o attrezzature acquisite viene decisa dal Direttivo del programma in consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.
Art. 10
Articolo 10
1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo che essa venga ad assumere, se la sua responsabilita' internazionale e' impegnata a seguito dell'esecuzione del programma Marots.
2. Ogni compensazione per il danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma va accreditata nei bilanci annuali del programma menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 5.
Art. 11
Articolo 11
1. Ogni controversia fra due o piu' Partecipanti o fra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo e che non possa essere regolata in via amichevole, viene sottoposta, su richiesta di una delle parti in lite, ad un arbitro unico che viene nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte in lite, ne' avere la propria residenza permanente in tale Stato.
2. Le parti dell'accordo che non sono parti in lite hanno il diritto di partecipare al procedimento e la decisione dell'arbitro e' opponibile a tutti i Partecipanti e all'Organizzazione, abbiano preso o meno parte al procedimento.
Art. 12
Articolo 12
1. Il presente accordo e' aperto alla firma dei Partecipanti dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973.
2. Gli Stati divengono Parti contraenti di questo accordo:
sia con la firma senza riserva di ratifica o d'approvazione;
sia mediante il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo e' stato firmato con riserva di ratifica o d'approvazione.
3. Il presente accordo entrera' in vigore dopo che sara' stato firmato dall'Organizzazione e che gli Stati partecipanti la cui partecipazione, conformemente alla tabella figurante nell'allegato B, ammonta ai 2/3 del totale dei contributi, saranno divenuti parti dell'accordo ai termini del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio e di cercare di ottenerne al piu' presto possibile la ratifica o l'approvazione viene considerata come il deposito di uno strumento di ratifica o d'approvazione.
5. Il Governo di uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha firmato l'accordo alla data del 30 novembre 1973 puo' divenire parte dell'accordo dopo la sua entrata in vigore, a condizione che gli altri Governi parte dell'accordo diano il loro assenso. Il Governo in questione deve depositare uno strumento di adesione presso il Governo depositario menzionato nell'articolo 19.
6. A meno che il Direttivo del programma non decida altrimenti all'unanimita', un Governo che diviene Parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore, versa un contributo uguale a quello che avrebbe versato se fosse stato parte dell'accordo dalla sua entrata in vigore e tale contributo viene portato a credito degli altri Partecipanti nel bilancio del programma in rapporto all'ammontare dei loro rispettivi contributi.
Art. 13
Articolo 13
Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma Marots; il Consiglio decide all'unanimita' riguardo a tale domanda in accordo con il Direttivo del programma che determina all'unanimita' le condizioni di adesione.
Art. 14
Articolo 14
L'Organizzazione da' notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Direttivo del programma, dell'avvenuto completamento del programma Marots conformemente alle disposizioni del presente accordo che scade a ricezione di tale notifica.
Art. 15
Articolo 15
I Partecipanti possono decidere di porre fine all'esecuzione del programma a Marots a maggioranza di 2/3, la quale rappresenti almeno i 2/3 dei contributi per tale programma.
Art. 16
Articolo 16
1. Se un Partecipante desidera ritirarsi da tale programma in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2-b) dell'articolo 6 di questo accordo, esso notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Tale ritiro ha effetto alla data della notifica, salvo le disposizioni seguenti:
a) il Partecipante che si ritira e' tenuto a saldare nel modo convenuto l'ammontare dei propri contributi per il bilancio annuale in corso o i bilanci precedenti;
b) il Partecipante che si ritira e' tenuto a contribuire per la sua parte di crediti di pagamento corrispondente ai crediti di contratto approvati e utilizzati nel bilancio dell'anno finanziario in corso o nei bilanci anteriori;
c) il Partecipante che si ritira resta membro del Direttivo del programma fino al compimento dei propri obblighi indicati nei punti a) e b) di cui sopra.
Esso ha il diritto di voto solo sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi.
2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui ha effetto il suo ritiro. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro non puo' nascere alcun diritto o obbligo nei confronti del Partecipante che si ritira per quella parte del programma alla quale non contribuisce piu' a meno che non vi sia un accordo diverso tra lui e gli altri Partecipanti.
Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione dell'Organizzazione si applicano mutatis mutandis.
3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, il quale ha aderito al programma Marots, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 13 si ritira da tale programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mnutandis.
Art. 17
Articolo 17
Gli allegati A e B del presente accordo formano parte integrante di esso.
Art. 18
Articolo 18
1. Il presente accordo puo' essere riveduto su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario.
2. Gli allegati del presente accordo possono essere riveduti dal Direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di tali allegati.
Art. 19
Articolo 19
Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti e alla Organizzazione la data di entrata in vigore dell'accordo e degli emendamenti ad esso relativi, nonche' i depositi degli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo.
Art. 20
Articolo 20
Subito dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Governo depositario lo fara' registrare presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 120 della Carta delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a cio', hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Neuilly-sur-Seine il ventuno settembre millenovecentosettantatre, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato negli archivi del Governo depositano, il quale ne trasmettera' copie conformi autenticate a ciascuno dei Partecipanti e all'Organizzazione.
(Seguono le firme)
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A
all'accordo fra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo.
1. - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SATELLITE SPERIMENTALE ORBITALE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA.
Il programma "Marots" fornira' un settore spaziate per l'acquisizione di dati sperimentali e di un'esperienza pre-operazionale nel campo delle applicazioni spaziali ai fini marittimi.
2. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.
Il programma "Marots" ha per scopo la messa in orbita geostazionaria, al di sopra dell'oceano Atlantico, nel 1977, e la susseguente valutazione in orbita, di un satellite che fornisca adeguate capacita' e qualita' di comunicazioni per assicurare un potenziale pre-operazionale soddisfacente tra le navi e le stazioni costiere al fine di soddisfare ai seguenti requisiti:
a) Comunicazioni generali.
Il satellite consentira':
la valutazione di diverse configurazioni di terminali a bordo delle navi;
la valutazione dei collegamenti tra le navi e le stazioni costiere ai fini delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e di trasmissione dei dati e di fac-simili, utilizzando frequenze in banda L tra satellite e nave, diverse tecniche di modulazione e di trattamento del segnale e una gamma di rapporti segnale/rumore;
la dimostrazione della compatibilita' con le reti telefoniche e telegrafiche pubbliche;
la dimostrazione dell'accesso di numerose navi e stazioni costiere alle comunicazioni via satellite.
b) Soccorso, ricerca e salvataggio e sicurezza.
Il satellite consentira':
uno studio delle tecniche di accesso prioritario immediato alle comunicazioni di soccorso;
uno studio di attrezzature speciali di soccorso comprendente segnali di soccorso che diano la posizione;
la dimostrazione della diffusione di informazioni a tutte le navi e della trasmissione di dati meteorologici di rotta a singole stazioni mobili tramite satelliti.
c) Localizzazione radio.
Il satellite consentira' la valutazione delle tecniche di misurazione delle distanze per determinare le linee di posizione.
3. - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SATELLITE.
Il satellite sara' basato sul satellite sperimentale orbitale (OTS) in corso di sviluppo nel quadro del programma di satellite di tele-comunicazioni del CERS/ESRO, la concezione modulare di questo vincolo viene utilizzata per collocare una unita' di comunicazioni a scopi marittimi sulla piattaforma di base OTS.
Il satellite "Marots" sara' conseguentemente un veicolo stabilizzato su tre assi, di concezione modulare con pannelli solari orientati verso il sole e adatto ad un lancio mediante un veicolo della classe Della. La sua durata di funzionamento non sara' inferiore a tre anni.
L'unita' di comunicazioni consentira' le comunicazioni tra il satellite e le navi utilizzando le frequenze in banda L (1535 - 1542,5 MHz per i collegamenti satellite-nave e 1636,5 - 1644 MHz per i collegamenti nave-satellite). I collegamenti tra il satellite e le stazioni costiere utilizzeranno le frequenze assegnate per i servizi via satellite a 11 e 14 GHz oppure alternativamente a 4 e 6 GHz.
Il transponder di comunicazione sara' capace di fornire i quattro tipi seguenti di canali:
a) canali di comunicazioni per i collegamenti in fonia e a mezzo dati tra le stazioni costiere e le navi (canali di andata);
b) canali di comunicazioni per i collegamenti in fonia e a mezzo dati tra le navi e le stazioni costiere (canali di ritorno);
c) canali di accesso per i messaggi di accesso tra la stazione costiera e la nave (canale di andata);
d) canali di comunicazioni tra le stazioni costiere per collegare i messaggi in fonia e a mezzo dati ai fini del coordinamento della rete.
Alcuni dei canali indicati nei punti a) e b) dovranno avere una linearita' sufficiente per collegare i segnali telex e delle telescriventi multiple in frequenza, i segnali di misura della distanza e i segnali di soccorso.
La zona di copertura comprendera' la totalita' del settore terrestre visibile dalla posizione del satellite in orbita geostazionaria.
4. - ATTREZZATURE A TERRA COMPRESE NEL SETTORE SPAZIALE MAROTS.
Il settore spaziale Marots comprende i seguenti elementi a terra:
a) attrezzature di controllo dei satelliti (SCF - Satellite Control Facilities):
Un insieme di attrezzature di controllo dei satelliti (SCF) formato da un centro di controllo dei satelliti (SCC - Satellite Control Centre) collegato ad una stazione a terra di controllo dei satelliti (SCET - Satellite Control Earth Terminal) che sara' incaricato della telemetria, dell'inseguimento e di tutti i servizi di telecomando, nonche' delle funzioni di calibratura dei collegamenti.
b) Attrezzature sperimentali elettroniche (ETS - Electronic Test Set):
Alcune attrezzature sperimentali elettroniche (ETS) a sostegno della valutazione e della calibratura delle prestazioni del sistema che saranno capaci di trasmettere ai satelliti e di riceverne tutti i segnali di banda L.
5. - CALENDARIO.
Il progettato calendario di sviluppo del veicolo Marots e' il seguente:
fase A: ottobre 1973 - dicembre 1973;
fase B: gennaio 1974 - meta' 1974;
fase C/D: meta' 1974 meta' 1977.
Il lancio del satellite e' previsto per la meta' 1977.
6. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni del presente allegato possono essere rivedute con decisione unanime del Direttivo del programma.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B
all'accordo fra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo.
1. - COSTO DEL PROGRAMMA.
Il quadro finanziario fisso del programma Marots e' di 75 MUC al livello dei prezzi della meta' 1973. Tale somma comprende:
il totale delle spese dirette per il periodo 1973-1979 comprendente:
le spese interne dell'Organizzazione,
lo sviluppo e la realizzazione del satellite,
gli investimenti per il SCF/ETS e il suo funzionamento,
il veicolo di lancio e
gli studi;
e la quota del programma per le spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione. Tale quota dipendera' dall'ampiezza del programma globale dell'Organizzazione e dal metodo futuro di riassegnazione.
2. - TABELLA DEI CONTRIBUTI.
Ciascun partecipante contribuisce alle spese derivanti dall'esecuzione del programma Marots da parte dell'Organizzazione ai termini del presente Accordo conformemente alla tabella seguente:
Scala dei
contributi
Stati %
Repubblica federale di Germania........................... 20,00
Belgio.................................................... 1,00
Spagna.................................................... 1,00
Francia................................................... 12,50
Italia.................................................... 2,30
Regno Unito............................................... 58,50
Altri Stati (*)........................................... 4,70
Totale... 100,00
(*) Peso del voto da attribuire al Regno Unito fino a che valgano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo.
Il primo versamento del contributo dell'Italia verra' effettuato nel corso del mese di gennaio 1975.
3. - RAPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE.
Il direttore generale dell'Organizzazione da' le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d'avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle richieste di contributi, le spese incorse, e le ultime valutazioni dei costi per il completamento del programma Marots, conformemente alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Organizzazione per quanto riguarda i rapporti periodici da presentare (documenti ESRO/C/306, Add. 2, Rev. 1).
4. - NORME FINANZIARIE DA OSSERVARE.
Le spese dirette derivanti all'Organizzazione per l'esecuzione del programma Marots, ai termini del presente accordo, sono imputate al bilancio del programma che e' istituito e gestito dall'Organizzazione conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario. La quota del programma per le spese comuni e le spese di sostegno dell'Organizzazione viene fissata e imputata al bilancio del programma conformemente ai principi e alle procedure adottate in materia dall'Organizzazione.
5. - CLAUSOLA DI REVISIONE.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere rivedute con decisione unanime del Direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere rivedute dal Direttivo del programma a maggioranza di due terzi.