077U0179
077U0179
Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975. (LEGGE 23 marzo 1977 n. 179)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIII dell'accordo stesso.
Art. 3
Ai fini dell'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, ove necessario, operazioni di ricorso al mercato finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo - art. I
ACCORDO ISTITUTIVO
DI UN FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI
I Governi del Commonwealth dell'Australia, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Canada', del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica, della Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, d'Irlanda, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della Nuova Zelanda, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia,
Convinti della necessita':
- di evitare misure unilaterali che limiterebbero gli scambi commerciali internazionali o altre transazioni correnti, o stimolerebbero artificialmente le esportazioni visibili e invisibili correnti;
- di seguire politiche economiche appropriate, interne ed internazionali e, in particolare, politiche adeguate in materia di bilancia dei pagamenti, nonche' politiche di cooperazione intese a favorire lo sviluppo della produzione e la conservazione di energia;
Riconoscendo la funzione centrale svolta dal Fondo monetario internazionale per il finanziamento delle bilance dei pagamenti,
Considerando che, nella presente situazione economica, e' auspicabile completare, in casi eccezionali, le altre fonti di credito alle quali le Parti contraenti che incontrano serie difficolta' economiche hanno dovuto ricorrere;
Considerando, quindi, che e' necessario creare, per un periodo di tempo limitato, un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;
Considerando che una delle caratteristiche essenziali del presente Accordo e' di fare in modo che i rischi inerenti ai prestiti accordati dal Fondo di sostegno finanziario siano equamente ripartiti fra tutte le Parti contraenti;
Considerando che la Banca dei regolamenti internazionali e' disposta ad assistere il Fondo di sostegno finanziario nelle sue operazioni;
Considerando la Decisione, adottata dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici il 7 aprile 1975, che approva il testo del presente Accordo e ne raccomanda la firma ai suoi membri;
Convengono quanto segue:
Articolo I
IL FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI
Sezione 1. - Il Fondo
E' istituito un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui appresso denominato "Fondo"). Le funzioni del Fondo sono assolte conformemente alle disposizioni del presente Accordo e nell'ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui appresso denominata "OCSE"). I Paesi membri dell'OCSE che divengono membri del Fondo sono qui appresso denominati "membri".
Sezione 2. - Obiettivi
Gli obiettivi del Fondo sono:
a) incoraggiare e aiutare i membri:
i) a evitare misure unilaterali che limiterebbero gli scambi commerciali internazionali o altre transazioni correnti, o che stimolerebbero artificialmente le esportazioni visibili e invisibili correnti;
ii) a seguire politiche economiche appropriate, interne e internazionali e, in particolare, politiche adeguate in materia di bilancia dei pagamenti, nonche' politiche di cooperazione intese a favorire lo sviluppo della produzione e la conservazione di energia;
b) servire per un periodo di tempo limitato, data la situazione economica attuale, a completare, in casi eccezionali, le altre fonti di credito alle quali i membri che incontrano serie difficolta' economiche hanno dovuto ricorrere;
c) assicurare che i rischi inerenti ai prestiti concessi ai membri del Fondo siano equamente ripartiti fra tutti i membri, in proporzione alle loro quote e nei limiti di queste, indipendentemente dal modo di finanziamento dei prestiti.
A questi obiettivi si ispirano tutte le decisioni adottate in base al presente Accordo.
Accordo - art. II
Articolo II
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Fondo e' aperta ai Paesi membri dell'OCSE che diventano parti contraenti del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII.
Accordo - art. III
Articolo III
QUOTE E RESPONSABILITA' DEI MEMBRI
Sezione 1. - Determinazione delle quote
a) Ciascun membro ha una quota il cui ammontare figura nella tabella allegata al presente Accordo; il totale delle quote indicate nella tabella e' di 20 miliardi di Diritti speciali di prelievo (qui appresso denominati "DSP").
b) Le quote sono stabilite in termini di DSP, il cui metodo di valutazione e' specificato nell'articolo XIV.
Sezione 2. - Responsabilita' dei membri
La quota di un membro determina il limite massimo della responsabilita' finanziaria di detto membro rispetto agli obblighi contratti dal Fondo.
Accordo - art. IV
Articolo IV
RESPONSABILITA' DEL FONDO E DELL'OCSE
Sezione 1. - Responsabilita' del Fondo
La responsabilita' finanziaria del Fondo non supera l'importo dei propri averi e dei fondi che i membri sono tenuti a fornirgli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Sezione 2. - Responsabilita' dell'OCSE
Sull'OCSE non ricade alcuna responsabilita' per gli atti o per le omissioni del Fondo.
Accordo - art. V
Articolo V
PRESTITI
Sezione 1. - Facolta' di concedere prestiti
Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le operazioni del Fondo si limitano alla concessione di prestiti ai membri, mediante i fondi forniti conformemente alle disposizioni degli articoli VII, VIII e IX. La facolta' di concedere prestiti in base al presente articolo resta valida per un periodo di due anni a far data dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Sezione 2. - Requisiti per l'ottenimento di un prestito
a) Un membro che chiede un prestito al Fondo deve fare presente al Comitato di direzione:
i) che incontra serie difficolta' finanziarie con l'estero;
ii) che ha utilizzato in modo appropriato e nella piu' ampia misura le sue riserve e che ha fatto del suo meglio per ottenere capitali a condizioni ragionevoli da altre fonti;
iii) che ha utilizzato in modo appropriato e nella piu' ampia misura altri meccanismi di finanziamento multilaterali.
b) Il Comitato di direzione accerta che il membro richiedente un prestito al Fondo soddisfi i requisiti previsti al paragrafo a) della presente sezione e che le politiche di detto membro siano conformi agli obiettivi del Fondo specificati all'articolo I, sezione 2 a).
Sezione 3. - Importo, condizioni e modalita' dei prestiti
a) L'importo di ciascun prestito e' determinate conformemente alle disposizioni dell'articolo VI sezione 1.
b) I prestiti debbono essere rimborsati entro un periodo non superiore ai sette anni.
c) Le condizioni concernenti le politiche economiche richieste:
i) per risanare, in un periodo di tempo adeguato, la situazione finanziaria esterna del membro beneficiario di un prestito del Fondo (denominato qui appresso "il mutuatario"),
ii) per realizzare gli obiettivi del Fondo, sono concordate tra il mutuatario e il Fondo al momento della concessione del prestito.
d) Il Comitato di direzione puo' decidere che un prestito venga rateizzato e che la disponibilita' di ciascuna rata sia preventivamente sottoposta all'approvazione del Comitato di direzione, il quale decidera' dopo aver riconosciuto che le condizioni di cui al paragrafo c) della presente sezione sono state soddisfatte.
e) Il mutuatario si impegna a utilizzare i fondi ricevuti conformemente agli obiettivi del Fondo. Il Comitato di direzione esamina regolarmente le politiche economiche del mutuatario, nonche' l'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo c) della presente sezione.
f) Il Comitato di direzione determina il tasso di interesse dovuto su ciascun prestito concesso dal Fondo in base alle condizioni esistenti al momento della concessione del prestito e tenendo in debito conto il tasso di interesse pagato dal Fondo sulle risorse destinate a finanziare il prestito; il tasso del prestito concesso dal Fondo non puo' essere inferiore al tasso pagato dal Fondo.
g) Il Comitato di direzione puo' fissare un'adeguata commissione di servizio per coprire il costo delle operazioni di prestito.
Sezione 4. - Rimborsi anticipati
a) Se nell'accordo di prestito fra il mutuatario e il Fondo esistono disposizioni a tal fine e nella misura in cui i mutuanti che hanno fornito al Fondo i mezzi di finanziamento del prestito accettano un rimborso anticipato:
i) un mutuatario puo' rimborsare anticipatamente tutto o parte del saldo in essere di un prestito;
ii) un mutuatario la cui situazione di bilancia dai pagamenti si e' sostanzialmente migliorata da quando ha ricevuto il prestito puo' essere invitato, con decisione del Comitato di direzione adottata a maggioranza dei due terzi, escluso il voto del mutuatario, a rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito ricevuto.
b) Il Fondo destina ogni rimborso anticipato, effettuato a norma del paragrafo a) della presente sezione, al rimborso anticipato dei propri mutuanti che accettano tale rimborso, proporzionalmente alla loro parte nel finanziamento del prestito in questione.
Accordo - art. VI
Articolo VI
DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI PRESTITI
Sezione 1. - Procedure di decisione
a) La richiesta di prestito presentata al Fondo da un membro e' esaminata dal Comitato di direzione in base a una proposta del Consiglio consultivo.
b) La concessione di un prestito richiede un'unica decisione del Comitato di direzione sull'insieme dei seguenti punti:
i) il possesso da parte dell'eventuale mutuatario di tutti i requisiti richiesti;
ii) le condizioni del prestito indicate all'articolo V, sezione 3 c) e d);
iii) l'importo e la durata del prestito;
iv) il metodo o i metodi di finanziamento del prestito;
v) gli elementi in base ai quali sono determinati i tassi di interesse pagabili ai membri sui fondi da fornire mediante finanziamento diretto e applicabili ai fondi dati in prestito al mutuatario.
c) Se, con la concessione del prestito, il saldo in essere dei prestiti concessi dal Fondo al mutuatario:
i) non supera la quota del mutuatario, la decisione di concedere il prestito e' adottata a maggioranza dei due terzi;
ii) supera la quota del mutuatario, ma, non eccede il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito e' adottata a maggioranza del 90 per cento;
iii) supera il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito viene presa all'unanimita'.
d) Le maggioranze di cui al paragrafo c), i), ii) e iii) devono essere calcolate tenendo conto:
i) di tutti i membri, escluso l'eventuale mutuatario;
ii) dei membri chiamati a fornire il finanziamento, nel caso di finanziamento diretto o di concessione di garanzie individuali ai sensi dell'articolo VIII.
Sezione 2. - Esclusione dai richiami di quota per motivi di bilancia dei pagamenti
Prima della decisione prevista alla sezione 1 del presente articolo:
a) un membro puo' far presente al Comitato di direzione che non dovrebbe essergli rivolto un richiamo di quota ai sensi dell'articolo VIII, data la situazione in atto o prevedibile della sua bilancia dei pagamenti;
b) il Comitato di direzione decide, a maggioranza dei due terzi dei voti, esclusi quelli del membro che ha fatto tale domanda e del mutuatario, se il membro in questione debba essere escluso dal richiamo di quota.
Sezione 3. - Accordo di prestito
a) Il Comitato di direzione stabilisce il testo definitivo dell'accordo di prestito, specificando le modalita' precise di finanziamento e la data o le date alle quali debbono essere effettuati tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo. Cio' richiede il consenso dei membri che riuniscono in totale lo stesso potere di voto di quello previsto ai sensi dei paragrafi c) e d) della sezione 1 del presente articolo.
b) Se tutti i negoziati relativi all'assunzione di prestiti sul mercato da parte del Fondo non sono ultimati alla data o alle date suddette, tali negoziati possono protrarsi fino a raggiungere condizioni soddisfacenti.
Accordo - art. VII
Articolo VII
FINANZIAMENTO
Sezione 1. - Metodi di finanziamento
Il Fondo puo' usare, secondo le circostanze e le condizioni esistenti sui mercati dei capitali, i due metodi seguenti per finanziare i prestiti che esso concede:
a) richieste ai membri di fornire un impegno individuale riferentesi, a loro scelta:
i) a un finanziamento diretto,
oppure
ii) a una garanzia individuale per un prestito contratto dal Fondo;
b) richieste a tutti i membri di assicurare una garanzia collettiva per un prestito contratto dal Fondo.
Sezione 2. - Definizione della garanzia per i prestiti contratti dal Fondo
Ai fini del presente Accordo, si intende per "garanzia per un prestito contratto dal Fondo" (chiamata qui appresso "garanzia") l'impegno assunto da un membro di tenersi pronto a trasferire al Fondo, previa notifica di quest'ultimo ai sensi dell'articolo XIII, risorse per un importo eguale a quello della garanzia. Con tale garanzia, un membro non contrae alcun obbligo nei confronti dei terzi.
Sezione 3. - Definizione del termine "richiesta" o "richiamo di quota
Per richiesta o richiamo di quota si intende una notifica indirizzata dal Fondo a un membro:
a) con la quale viene chiesto a quest'ultimo:
i) di trasferire al Fondo risorse per un importo determinato, nel caso di richieste o richiami di quote effettuati ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 a), e dell'articolo XIII, sezioni 4 e 5 b),
oppure
ii) di assumere nei confronti del Fondo l'impegno indicato alla sezione 2 del presente articolo, nel caso di richieste o richiami di quote effettuati ai sensi dell'articolo VIII, sezioni 1 b) e 3 a), dell'articolo IX, sezione 1 b) e dell'articolo XIII, sezione 1 b);
b) con la quale viene indicato l'importo totale prelevato sulla quota del membro in seguito al richiamo, ivi compreso ogni altro importo, in aggiunta a quello previsto nel paragrafo a) della presente sezione, determinato conformemente all'articolo VIII, sezione 3 b).
Sezione 4. - Principio di proporzionalita'
a) I richiami di quote notificati ai membri per assicurare un finanziamento diretto o una garanzia individuale, o per partecipare a una garanzia collettiva, cosi' come i richiami di quote per trasferire dei fondi conformemente all'articolo XIII, sono proporzionali alle quote dei membri ai quali e' notificato il richiamo, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo b) della presente sezione, all'articolo X, sezione 3 b) e all'articolo XIII, sezione 5 b).
b) Un membro puo' accettare di assicurare un finanziamento diretto o una garanzia individuale, o di partecipare a una garanzia collettiva, per un importo superiore alla proporzione specificata al paragrafo a) della presente sezione, ma non superiore all'importo non richiamato della sua quota.
Sezione 5. - Moneta di trasferimento
a) Tutti i trasferimenti al Fondo sono fatti in una moneta effettivamente convertibile. Tali trasferimenti possono essere effettuati sotto forma di certificati o lettere di credito, pagabili a vista dal membro.
b) Ai fini del presente Accordo, per "moneta effettivamente convertibile" si intende la moneta di un membro che il Comitato di direzione dichiara convertibile nelle monete degli altri membri per le operazioni del Fondo.
Sezione 6. - Prestiti contratti dal Fondo
a) Ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, i prestiti del Fondo sono contratti sul territorio dei membri. Tali prestiti possono essere emessi o sui mercati interni dei capitali, ivi compresi gli istituti pubblici, o sui mercati internazionali dei capitali o presso istituzioni internazionali.
b) Per i prestiti contratti sui mercati interni o internazionali dei capitali, il Fondo, oltre a ottenere tutte le autorizzazioni legali necessarie, tiene debitamente conto delle condizioni del mercato e degli altri fattori rilevanti. Ogni progetto di prestito che il Fondo si propone di emettere sui mercati internazionali dei capitali deve essere esaminato favorevolmente dal membro sul cui territorio il prestito verra' emesso. Il Fondo, prima di contrarre un prestito sul mercato interno di un membro, deve ottenere l'autorizzazione di detto membro e, prima di contrarre un prestito sui mercati internazionali dei capitali, deve ottenere, se cio' gli e' richiesto, l'autorizzazione del membro nella cui moneta e' espresso il prestito.
c) Fatte salve le disposizioni del paragrafo b) della presente sezione, i membri debbono fare del loro meglio perche' le istituzioni finanziarie aventi sede sul loro territorio siano abilitate ad acquistare titoli emessi dal Fondo.
Sezione 7. - Menzione da riportare sui titoli
Ogni titolo emesso dal Fondo deve portare una menzione nella quale sia chiaramente indicato che non si tratta di un'obbligazione governativa.
Sezione 8. - Titolo di credito
Quando un membro trasferisce risorse al Fondo a seguito di un richiamo di quota o di una notifica da parte di questo, il Fondo emette in favore del membro che gli trasferisce delle risorse un titolo di credito che certifica il suo debito verso il predetto membro, per l'importo trasferito. Tale titolo puo' essere trasferito solo conformemente alle modalita' e condizioni approvate dal Comitato di direzione.
Accordo - art. VIII
Articolo VIII
FINANZIAMENTO MEDIANTE IMPEGNI INDIVIDUALI
Sezione 1. - Obblighi di finanziamento
Il membro al quale il Fondo rivolge una richiesta d'impegno individuale adempie i suoi obblighi:
a) trasferendo risorse al Fondo, nel caso di finanziamento diretto, oppure, a sua scelta,
b) assicurando una garanzia individuale per un prestito contratto dal Fondo, a nome di quest'ultimo, comprensiva della provvista di fondi occorrente al pagamento degli interessi e di altre spese, determinata conformemente alla sezione 3 a) del presente articolo.
Sezione 2. - Condizioni relative alle garanzie individuali
a) Se un membro assicura una garanzia ai sensi della sezione 1 b) del presente articolo, il Fondo cerca di ottenere le risorse necessarie sui mercati internazionali o interni dei capitali, conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, sezione 6 b). Se il Fondo non riesce a procurarsi in tal modo le risorse necessarie entro un termine ragionevole e a condizioni relativamente comparabili a quelle che puo' ottenere un mutuatario di buona reputazione, o a condizioni comunque accettabili da parte del Fondo, il membro che offre una garanzia individuale autorizza il Fondo a contrarre il prestito, previa consultazione fra il Fondo e detto membro, nella propria moneta e sul suo mercato interno dei capitali, ivi compresi i propri istituti pubblici, fino a concorrenza dell'importo della sua garanzia.
b) Il Fondo e' tenuto a rimborsare un prestito accompagnato da garanzia individuale ai sensi della sezione 1 b) del presente articolo solo nei limiti dell'importo di tale garanzia e ne' gli averi del Fondo ne' le quote degli altri membri possono essere soggetti a prelievi per i versamenti di interessi o per i rimborsi di capitale risultanti da tale prestito.
Sezione 3. - Provvista di fondi per il pagamento degli interessi ed altre spese
Nel caso in cui i richiami di quote ai sensi del presente articolo includano richiami per assicurare una garanzia individuale:
a) Il Comitato di direzione fissa per ciascun membro che assicura la garanzia un importo adeguato al pagamento degli interessi e di altre spese inerenti al prestito contratto dal Fondo, importo che viene incluso nella garanzia del membro in questione.
b) Il Comitato di direzione determina qual e', fra i membri che forniscono una garanzia individuale, quello per il quale l'importo fissato ai sensi del paragrafo a) della presente sezione risulta essere il piu' elevato in proporzione alla sua quota parte nel finanziamento del prestito. Il richiamo di quote a ciascuno degli altri membri include un importo che viene ad aggiungersi al finanziamento diretto o alla garanzia che ciascuno fornisce, importo calcolato in modo che le quote di tutti i membri chiamati ad assicurare il finanziamento (qualunque ne sia la forma) siano oggetto di un prelievo il cui importo deve rappresentare la stessa proporzione della loro quota parte nel finanziamento del prestito, come nel caso del membro per il quale e' stata determinata la proporzione piu' elevata nei termini sopraindicati.
Sezione 4. - Riduzione di una garanzia individuale
Man mano che il Fondo rimborsa un prestito accompagnato da garanzia individuale, questa e' ridotta nella proporzione rappresentata dal rimborso rispetto alla parte del prestito non ancora ammortizzata.
Sezione 5. - Rimborso anticipato di impegni individuali
Il Comitato di direzione puo' decidere, a maggioranza dei due terzi, di rimborsare prima della scadenza un finanziamento diretto e un prestito accompagnato da garanzia individuale, con l'accordo di tutti i membri che hanno assicurato il finanziamento. Per procurarsi i fondi necessari a un rimborso di questo genere, il Fondo puo' contrarre un prestito accompagnato da garanzia collettiva conformemente alle disposizioni dell'articolo IX.
Accordo - art. IX
Articolo IX
PRESTITI ACCOMPAGNATI DA GARANZIA COLLETTIVA DEI MEMBRI
Sezione 1. - Obblighi di finanziamento
a) Il Fondo puo' contrarre prestiti accompagnati da una garanzia collettiva per procurarsi i fondi necessari ai fini dell'articolo V, dell'articolo VIII, sezione 5, e dell'articolo X, sezione 3.
b) Le richieste per ottenere una garanzia collettiva sono notificate a tutti i membri e, salvo contraria decisione presa in base all'articolo VII, sezione 4 b), sono proporzionali alle loro quote. Tali richieste fanno obbligo a ciascun membro di assicurare una garanzia per:
i) la frazione della sua quota nell'importo del prestito
contratto dal Fondo;
ii) la provvista di fondi per il pagamento degli interessi e di
altre spese, di cui alla sezione 2 del presente articolo;
iii) la provvista di fondi per la ripartizione dei rischi, di
cui alla sezione 3 del presente articolo.
Sezione 2. - Provvista di fondi per il pagamento degli interessi e di altre spese
Il Comitato di direzione fissa un importo adeguato per il pagamento degli interessi e di altre spese inerenti ai prestiti contratti dal Fondo che rappresenti per ciascun membro la stessa proporzione della sua quota parte nel finanziamento del prestito.
Sezione 3. - Provvista di fondi per la ripartizione dei rischi
Il Comitato di direzione fissa l'importo relativo alla ripartizione dei rischi che rappresenta per ciascun membro la stessa percentuale non eccedente il 50 per cento della somma degli importi di cui alla sezione 1 b) i) e ii) del presente articolo. Un membro puo' tuttavia accettare un importo maggiore.
Sezione 4. Riduzione di garanzia collettiva
Man mano che il Fondo rimborsa un prestito accompagnato da garanzia collettiva, la garanzia di ciascun membro viene ridotta nella stessa proporzione del rimborso rispetto alla parte del prestito non ancora ammortizzata.
Accordo - art. X
Articolo X
FINANZIAMENTO DEI CREDITI DEI MEMBRI
Sezione 1. - Domanda di finanziamento
Un membro che ha fornito un finanziamento diretto al Fondo puo' far presente di soddisfare le condizioni per l'ottenimento di un prestito previste all'articolo V, oppure che conta di soddisfarle entro sei mesi. Detto membro, in base al presente articolo, puo' chiedere al Fondo un prestito eguale alla totalita' o a una parte del credito derivantegli dal predetto finanziamento diretto.
Sezione 2. - Finanziamento volontario
Prima di presentare tale domanda di prestito, un membro si adopera per ottenere, tramite il Fondo, che uno o piu' membri accettino di rilevare il suo credito verso il Fondo, derivante dal finanziamento diretto da esso fornito, oppure per ottenere un finanziamento da parte della Banca dei regolamenti internazionali.
Sezione 3. - Decisione concernente il finanziamento
a) Il Comitato di direzione si pronuncia rapidamente in merito alla richiesta del membro; se questa e' accettata, nella decisione vengono incluse le disposizioni concernenti il finanziamento dell'importo richiesto in base agli articoli VII, VIII e IX. Il tasso d'interesse dei prestiti concessi ai sensi del presente articolo viene fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo V, sezione 3 f),
b) Se, ai fini della presente sezione, viene deciso di procedere a richiami di quote per ottenere un finanziamento diretto o garanzie individuali a norma dell'articolo VIII, tali richiami, fatto salvo quanto e' disposto dall'articolo VI, sezione 2, sono notificati a tutti i membri, escluso quello che ha presentato la domanda, proporzionalmente all'importo non richiamato delle loro quote; tuttavia, per ottenere le risorse necessarie al finanziamento, vengono anche notificati richiami ai membri che sono stati esclusi dal richiamo precedente ai sensi dell'articolo VI, sezione 2, ivi compresi, se necessario, i mutuatari stessi in vista del rimborso dei prestiti contratti.
c) Le decisioni di cui alla presente sezione vengono adottate a maggioranza dei due terzi, esclusi i voti del membro che chiede il prestito.
Sezione 4. - Capacita' di contrarre prestiti
Un prestito concesso a un membro a norma del presente articolo non incide sulla sua capacita' di contrarne un altro ai sensi dell'articolo V.
Sezione 5. - Calendario dei rimborsi
Per i rimborsi di capitale e per i versamenti di interessi relativi alle risorse fornite conformemente alla sezione 3 del presente articolo, viene osservato lo stesso calendario previsto per il credito iniziale.
Accordo - art. XI
Articolo XI
DENOMINAZIONE, TASSI D'INTERESSE E CALENDARI DI RIMBORSO
Sezione 1. - Denominazione del finanziamento
Tutti i finanziamenti procurati al Fondo, tutte le relative, garanzie, cosi' come i rimborsi del capitale e i versamenti dei relativi interessi, sono espressi:
a) nel caso di finanziamento diretto, sia in DSP, sia nella moneta trasferita al Fondo in seguito a un richiamo di quota, a scelta del membro interessato;
b) nel caso di garanzie individuali e collettive, sia in DSP, sia nella moneta o nelle monete prese in prestito dal Fondo, secondo la decisione del Comitato di direzione.
Sezione 2. - Moneta nella quale viene effettuato il rimborso di un finanziamento
I rimborsi del capitale e i versamenti degli interessi dovuti dal Fondo per un finanziamento dallo stesso ricevuto vengono effettuati nella moneta in cui e' espresso il finanziamento o, nel caso di un finanziamento espresso in DSP, in una moneta effettivamente convertibile e accettabile dal Fondo e dal mutuante.
Sezione 3. - Denominazione e moneta di rimborso dei prestiti
I prestiti concessi dal Fondo, i rimborsi di capitale e i versamenti dei relativi interessi sono espressi nella stessa unita' di quella stabilita per il finanziamento del prestito, conformemente alla sezione 1 del presente articolo; i pagamenti al Fondo su tale prestito vengono effettuati nelle monete in cui il Fondo e' tenuto a pagare i mutuanti che hanno assicurato il finanziamento del prestito conformemente alla sezione 2 del presente articolo.
Sezione 4. - Utilizzo delle monete
Il Comitato di direzione tiene conto, per quanto possibile, del parere delle autorita' monetarie dei membri circa l'utilizzo delle loro rispettive monete nelle operazioni del Fondo.
Sezione 5. - Interessi
a) Le somme trasferite al Fondo in una data moneta, in seguito a un richiamo di quota fatto per un finanziamento diretto, fruttano interessi ai tassi che il Comitato di direzione determina, tenendo conto dei tassi che il Fondo paga, o dovrebbe pagare, all'occorrenza, per contrarre un prestito accompagnato da garanzie individuali nella stessa moneta.
b) il tasso d'interesse dei prestiti contratti dal Fondo e accompagnati da garanzie individuali o collettive e' determinato dal Comitato di direzione in relazione alle condizioni del mercato.
Sezione 6. - Determinazione dei calendari di rimborso
Il Comitato di direzione stabilisce un calendario dei rimborsi di capitale e dei versamenti di interessi relativi ai prestiti concessi dal Fondo, nonche' un calendario dei rimborsi di capitale e dei versamenti di interessi da effettuare ai mutuanti che provvedono al finanziamento di tali prestiti.
Accordo - art. XII
Articolo XII
PRELIEVI SULLE QUOTE
Sezione 1. - Importo prelevato sulla quota di un membro
L'obbligo per un membro di fornire un finanziamento in relazione alla sua quota e' ridotto a concorrenza dell'importo:
a) delle richieste o richiami di quota, notificati a detto membro, ai sensi dell'articolo VII, sezione 3;
b) di ogni richiamo di quota, o frazione di richiamo, notificato precedentemente ad un altro membro per un finanziamento diretto, che il suddetto membro consenta di rilevare conformemente all'articolo X, sezione 2;
c) dei richiami di quota notificati al detto membro per un trasferimento di risorse al Fondo conformemente all'articolo XIII, sezioni 4 e 5 b), onde consentire a quest'ultimo di soddisfare i suoi obblighi;
d) dei rimborsi relativi a qualsiasi prestito che detto membro abbia ricevuto dal Fondo, ai sensi dell'articolo X, salvo nella misura in cui la parte corrispondente del finanziamento diretto fornito dal predetto membro sia stata rimborsata.
Sezione 2. - Riduzione dell'importo prelevato sulla quota di un membro
L'obbligo per un membro di fornire un finanziamento in relazione alla sua quota e' ricostituito sino a concorrenza dell'importo:
a) dei rimborsi del finanziamento diretto fornito da detto membro, salvo nella misura in cui la parte corrispondente di qualsiasi prestito che il membro stesso ha ricevuto dal Fondo ai sensi dell'articolo X non sia stata rimborsata;
b) dei rimborsi del prestito contratto dal Fondo accompagnato dalla garanzia individuale assicurata da detto membro;
c) dei rimborsi del prestito contratto dal Fondo sulla partecipazione di detto membro a una garanzia collettiva;
d) delle riduzioni, in proporzione ai rimborsi del capitale, intervenute:
i) nella provvista di fondi per il pagamento degli interessi e di altre spese, nonche' in ogni altro importo supplementare, a norma dell'articolo VIII, sezione 3 b), o dell'articolo IX, sezione 2,
ii) nella provvista di fondi per la ripartizione dei rischi, a norma dell'articolo IX, sezione 3;
e) dei rimborsi a detto membro di trasferimenti effettuati al Fondo, a norma dell'articolo XIII;
f) di ogni richiamo di quota, o frazione di richiamo, notificato precedentemente a detto membro, per un finanziamento diretto, quando un altro membro accetti di rilevare il suo credito conformemente all'articolo X, sezione 2;
g) di qualsiasi prestito che detto membro riceva dal Fondo ai sensi dell'articolo X.
Sezione 3. - Valore in DSP dei prelievi sulle quote
Per il calcolo del valore in DSP degli importi di cui alle sezioni 1 e 2 del presente articolo, tali importi sono espressi in DSP al valore DSP della moneta considerata alla data in cui le risorse sono state trasferite al Fondo o alla data in cui il Fondo ha contratto un prestito accompagnato da garanzia.
Sezione 4. - Limiti degli importi prelevati sulla quota di un membro
La somma dei prelievi sulla quota di un membro, di cui alla sezione 1 del presente articolo, dopo deduzione delle ricostituzioni di cui alla sezione 2, non deve superare la quota di detto membro.
Accordo - art. XIII
Articolo XIII
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL FONDO
Sezione 1. - Procedure per l'adempimento degli obblighi
Se il Fondo non riceve alla scadenza un rimborso di capitale o un versamento di interessi dovuti per un prestito che ha concesso, esso ottiene le risorse necessarie all'adempimento dei suoi corrispondenti obblighi nei confronti dei mutuanti secondo le disposizioni del presente articolo; il Comitato di direzione decide:
a) sia di pagare in anticipo la totalita' del capitale non ammortizzato, degli interessi maturati e delle altre spese, mediante fondi ottenuti come previsto nel presente articolo;
b) sia di mantenere il prestito in vigore e, in conseguenza, di aumentare i richiami di quota nella misura necessaria a coprire in tutto o in parte gli interessi ancora da maturare e le altre spese.
Sezione 2. - Obblighi relativi a un prestito accompagnato da garanzia collettiva
Nel caso di obblighi verso mutuanti derivanti da un prestito accompagnato da garanzia collettiva, il Fondo ottiene le risorse necessarie all'adempimento dei suoi obblighi:
a) mediante il prelievo su tutti gli averi del conto previsto all'articolo XV;
b) invitando tutti i membri, escluso il mutuatario che alla scadenza non abbia effettuato il pagamento al Fondo, ad assolvere il loro impegno di garanzia collettiva, effettuando trasferimenti in misura proporzionale e a concorrenza dell'importo dei loro impegni ai sensi dell'articolo IX, sezione 1 b).
Sezione 3. - Obblighi relativi a un prestito accompagnato da una garanzia individuale
Nel caso di obblighi verso mutuanti derivanti da un prestito accompagnato da garanzia individuale ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 b), il Fondo ottiene le risorse necessarie all'adempimento di tali obblighi, invitando il membro interessato a trasferire fondi sino a concorrenza dell'importo della sua garanzia individuale.
Sezione 4. - Obblighi derivanti da impegni individuali
Nel caso di obblighi verso membri derivanti da un finanziamento diretto o da trasferimenti effettuati in relazione a una garanzia individuale, conformemente alla sezione 3 del presente articolo:
a) il Fondo ottiene le risorse necessarie all'adempimento dei suoi obblighi richiedendo a tutti i membri, escluso il mutuatario che alla scadenza non abbia effettuato il pagamento al Fondo, di trasferire fondi in misura proporzionale alla loro quota e fino a concorrenza dell'importo non richiamato di quest'ultima;
b) i fondi trasferiti dai membri conformemente alla presente sezione sono versati ai membri in misura proporzionale agli importi che avrebbero dovuto ricevere regolarmente per il rimborso del prestito considerato, o degli importi trasferiti dai membri a norma della sezione 3 del presente articolo.
Sezione 5. - Ripartizione dei rischi
Al fine di assicurare un'equa ripartizione dei rischi tra i membri, conformemente all'articolo I, sezione 2 c):
a) se uno qualsiasi dei membri ai quali sono stati rivolti gli inviti ai sensi della sezione 2 b) del presente articolo non trasferisce le risorse richieste, il Fondo invia nuove notifiche agli altri membri che hanno ricevuto le prime, chiedendo che facciano nuovi trasferimenti in misura proporzionale all'importo delle loro garanzie ai sensi dell'articolo IX, sezione 1 b), fino a che l'importo richiesto sia stato trasferito, con riserva dei limiti fissati dalle dette garanzie;
b) se uno qualsiasi dei membri ai quali sono stati notificati i richiami di quota ai sensi della sezione 4 del presente articolo non trasferisce gli importi richiamati, il Fondo notifica nuovi richiami agli altri membri ai quali si e' gia' rivolto, perche' provvedano a nuovi trasferimenti in misura proporzionale all'importo non richiamato delle loro quote sino a che l'importo richiesto sia stato trasferito e con riserva dei limiti fissati dalle dette quote.
Sezione 6. - Mancato adempimento degli obblighi
Se un membro non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente articolo, viene considerato inadempiente per l'importo dovuto. Ogni ritardo nel pagamento al Fondo comporta il versamento di un interesse e di una penalita' da fissarsi con decisione del Comitato di direzione.
Sezione 7. - Valore in DSP degli obblighi del Fondo verso i membri ai sensi delle sezioni 4 e 5 del presente articolo
a) Ai fini dei regolamenti previsti dal presente articolo, gli obblighi del Fondo ai sensi delle sezioni 4 e 5 del presente articolo ed espressi in moneta sono calcolati come se fossero stati espressi in DSP con decorrenza dalla data in cui il finanziamento corrispondente e' stato assicurato al Fondo. A tal uopo, l'obbligo espresso in una moneta e' convertito in DSP al valore in DSP di detta moneta alla data in cui il finanziamento sopracitato e' stato assicurato al Fondo e quindi riconvertito nella detta moneta al suo valore corrente in DSP.
b) Nella misura in cui l'importo dovuto dal Fondo ed espresso in una moneta differisce dall'importo in tale moneta calcolato conformemente al paragrafo a) della presente sezione e da regolarsi a norma del presente articolo, la differenza e' regolata conformemente alla sezione 8 del presente articolo.
Sezione 8. - Importi dovuti ai sensi del presente articolo e non regolati
I trasferimenti effettuati dai membri in seguito a richiami di quote o a inviti ricevuti da essi ai sensi del presente articolo, cosi' come gli importi non regolati ai sensi della sezione 7 b) del presente articolo:
a) conservano la stessa denominazione del credito o dell'impegno in relazione al quale e' stato effettuato il trasferimento;
b) vengono regolati in tutto o in parte quando il ritardo o l'inadempienza su un pagamento dovuto al Fondo sono stati eliminati in tutto o in parte con ripartizione dei regolamenti tra i creditori interessati effettuata in misura proporzionale ai loro crediti;
c) se ancora in essere alla data della liquidazione, vengono liquidati conformemente all'articolo XIX, sezione 2 b) e c).
Accordo - art. XIV
Articolo XIV
VALORE DELLE MONETE IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
Sezione 1. - Metodo di valutazione
Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in DSP e' calcolato secondo il metodo di valutazione che il Fondo monetario internazionale applica dal 1 luglio 1974.
Sezione 2. - Modifica del metodo di valutazione
a) Nel caso in cui il Fondo monetario internazionale modifichi il suo metodo di valutazione in vigore dal 1 luglio 1974, il Comitato di direzione puo' decidere di adottare il nuovo metodo di valutazione ai fini del presente Accordo, a condizione che esso sia compatibile con le disposizioni dell'articolo III, sezione 2.
b) Se il Comitato di direzione decide di adottarlo, tale metodo di valutazione modificato e' utilizzato soltanto per le transazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della decisione e per i crediti e gli obblighi derivanti da queste transazioni, a meno che il Comitato di direzione non decida diversamente a maggioranza del 90 per cento dei voti.
Accordo - art. XV
Articolo XV
CONTO ENTRATE E SPESE
Il Fondo copre tutti i costi relativi alle sue operazioni con le somme ricevute in pagamento di interessi o di altri oneri, ivi comprese le commissioni di servizio, e che non gli occorrono per effettuare pagamenti ai mutuanti. I fondi esistenti nel conto utilizzato a tali fini sono investiti secondo le decisioni del Comitato di direzione.
Accordo - art. XVI
Articolo XVI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Sezione 1. - Organi del Fondo
Gli organi del Fondo sono i seguenti:
a) un Comitato di direzione;
b) un Consiglio consultivo;
c) un Segretariato.
Sezione 2. - Il Comitato di direzione
a) Tutti i poteri del Fondo sono conferiti al Comitato di direzione, che e' responsabile del funzionamento del Fondo.
b) Il Comitato di direzione e' composto da tutti i membri del Fondo, che sono rappresentati da alti funzionari del settore finanziario. Ciascun membro designa un rappresentante e un supplente.
I supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato di direzione.
c) Il Comitato di direzione elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti.
d) Il Comitato di direzione svolge normalmente le sue funzioni presso la sede del Fondo e si riunisce ogni qualvolta lo esigono i lavori del Fondo.
e) Il numero prescritto per la validita' delle riunioni del Comitato di direzione e' di almeno il 75 per cento dei membri, purche' tale numero rappresenti non meno del 70 per cento sul totale dei voti dei membri.
f) Il Comitato di direzione riferisce al Consiglio dell'OCSE sulle attivita' del Fondo.
g) Il Comitato di direzione puo' stabilire ogni altro regolamento e norma procedurale che esso ritenga necessari ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
Sezione 3. - Rappresentanza della Comunita' Economica Europea
Un rappresentante della Commissione delle Comunita' Europee partecipa alle riunioni del Comitato di direzione e del Consiglio consultivo.
Sezione 4. - Relazioni con altre Organizzazioni internazionali
Il Comitato di direzione prende le disposizioni adeguate per assicurare il collegamento con il Fondo monetario internazionale e con la Banca dei regolamenti internazionali, nonche' la partecipazione di rappresentanti di dette istituzioni alle riunioni del Comitato di direzione e del Consiglio consultivo.
Sezione 5. - Regole di voto
a) Ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale alla sua quota e tale diritto di voto viene esercitato dal suo rappresentante al Comitato di direzione o, in sua assenza, dal suo supplente.
b) Il risultato di un voto e' determinato nel modo seguente:
i) solo i voti espressi sono presi in considerazione;
ii) salvo espresse disposizioni contrarie, tutte le decisioni del Comitato di direzione sono prese a maggioranza dei
voti;
iii) nessuna decisione di cui agli articoli VI, X, XIV, XVI e XX
puo' essere presa se la maggioranza richiesta non comporta
la meta' del numero dei membri votanti.
c) Il Comitato di direzione puo' prendere decisioni per corrispondenza o mediante qualsiasi altro rapido mezzo di comunicazione.
Sezione 6. - Il Consiglio consultivo
a) Il Comitato di direzione istituisce un Consiglio consultivo composto da funzionari finanziari designati dai membri e che agiscono in qualita' di esperti.
b) Il Comitato di direzione stabilisce a maggioranza dei due terzi il numero dei membri del Consiglio consultivo, che non deve superare la meta' del numero dei membri del Fondo.
c) Il Consiglio consultivo e' incaricato di preparare, sotto il controllo del Comitato di direzione, i lavori di quest'ultimo con l'ausilio del Segretariato e di eseguire qualsiasi altro compito affidatogli dal Comitato di direzione. Il Consiglio consultivo riferisce al Comitato di direzione sulle questioni da sottoporre a quest'ultimo per esame o decisione.
Sezione 7. - Il Segretariato
a) Il Segretariato dell'OCSE assicura il segretariato del Fondo e svolge le mansioni amministrative per il Fondo secondo le direttive del Comitato di direzione.
b) Tutte le spese sostenute dall'OCSE per il funzionamento del Fondo sono rimborsate da quest'ultimo, mediante prelievo dei fondi necessari sul conto di cui all'articolo XV.
Sezione 8. - Sede
La sede del Fondo e' stabilita presso la sede dell'OCSE a Parigi, Francia.
Sezione 9. - Autorita' designata
Ogni membro designa un'unica autorita' monetaria, sia essa il Tesoro, il Fondo di stabilizzazione, la Banca centrale o altra autorita' monetaria, come responsabile delle transazioni tra detto membro e il Fondo.
Sezione 10. - L'Agente
a) Il Fondo puo' concludere un accordo con la Banca dei regolamenti internazionali onde permettere a quest'ultima di agire in qualita' di agente del Fondo a fini amministrativi, e in particolare:
i) tenere la contabilita';
ii) incassare le somme dovute al Fondo;
iii) effettuare i pagamenti dovuti dal Fondo;
iv) depositare gli averi del Fondo.
b) L'accordo previsto al paragrafo a) della presente sezione puo' anche includere disposizioni concernenti i prestiti contratti dal Fondo ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 b) o dell'articolo IX.
c) L'agente sottopone periodicamente una relazione al Comitato di direzione, comprensiva di un conto di averi e di impegni nonche' di un conto di entrate e di spese.
Sezione 11. - Verifica contabile indipendente
Il Comitato di direzione prende le disposizioni necessarie affinche' i conti del Fondo siano verificati da revisori dei conti indipendenti e invia ad ogni membro una relazione su detta revisione nonche' uno stato delle operazioni del Fondo.
Accordo - art. XVII
Articolo XVII
CAPACITA', PRIVILEGI E IMMUNITA'
Sezione 1. - Oggetto dell'articolo
La capacita', i privilegi e immunita' definiti nel presente articolo sono riconosciuti al Fondo sul territorio di ciascun membro nella misura necessaria all'adempimento delle funzioni che gli sono conferite.
Sezione 2. - Capacita' del Fondo
Il Fondo ha personalita' giuridica e in particolare la capacita' di stipulare contratti e stare in giudizio.
Sezione 3. - Immunita' di giurisdizione
a) Il Fondo gode di una completa immunita' di giurisdizione, salvo nel caso di vertenze che intervengano nell'esercizio dei suoi poteri di contrarre prestiti o di comprare o vendere titoli, nel qual caso un'azione puo' essere intentata contro il Fondo dinanzi un tribunale competente nel territorio di un membro dove il Fondo ha sede o ha contratto prestiti o ha emesso titoli. In tali casi, il Comitato di direzione nomina un agente abilitato a ricevere ordini di comparizione in giudizio o citazioni, conformemente al diritto interno; in tutti gli altri casi esso ha la facolta' di nominare o meno un tale agente.
b) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) della presente sezione, nessuna azione puo' essere intentata contro il Fondo ne' da un membro, ne' da un organismo di un membro, ne' da una persona che agisca per conto di un membro o sia portatrice di suoi diritti o di diritti di un suo organismo. Per la composizione delle vertenze tra il Fondo e i suoi membri, questi ultimi ricorrono alle procedure speciali indicate nei contratti conclusi con il Fondo o nei regolamenti adottati dal Comitato di direzione ai sensi dell'articolo XVI, sezione 2 g).
c) Gli averi del Fondo, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da ogni forma di sequestro, sequestro conservativo o esecuzione forzata, fino a quando una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro il Fondo.
Sezione 4. - Averi del Fondo
Gli averi del Fondo, qualunque sia il luogo in cui si trovino e quale sia il detentore, sono esenti da indagini, requisizioni, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di esecuzione forzata, di sequestro o di provvedimento amministrativo.
Sezione 5. - Archivi del Fondo
Gli archivi del Fondo sono inviolabili.
Sezione 6. - Controlli dei cambi
Per quanto e necessario all'esecuzione delle operazioni del Fondo, gli averi del Fondo sono esenti da tutte le forme di restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria di carattere finanziario.
Sezione 7. - Imposizione fiscale
a) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, il Fondo, i suoi beni e i suoi redditi sono esenti da ogni imposta diretta, ma non dalle tasse per servizi pubblici.
b) Le obbligazioni o titoli emessi dal Fondo, ivi compresi i relativi dividendi o interessi, chiunque ne sia detentore, sono esenti da tutte le forme di imposizione:
i) che risultino discriminatorie nei confronti di detti titoli o obbligazioni solo a causa della loro origine,
oppure
ii) quando l'unica fonte di competenza fiscale per tale imposizione sia il luogo o la moneta in cui i titoli e le obbligazioni sono emessi, pagabili o pagati, oppure il luogo dove si trova un ufficio o un servizio del Fondo.
Sezione 8. - Rappresentanti e funzionari
Per quanto concerne i privilegi e le immunita':
a) i rappresentanti dei membri presso il Comitato di direzione e i membri del Consiglio consultivo sono considerati come rappresentanti presso un organo dell'OCSE;
b) gli agenti dell'OCSE, per gli atti che compiono o omettono di compiere in nome del Fondo, sono ritenuti agire in qualita' di agenti dell'OCSE.
Sezione 9. - Rinuncia all'immunita'
Il Comitato di direzione ha il diritto e il dovere di rinunciare ad ogni immunita' concessa a norma del presente articolo in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunita' intralci il corso della giustizia e in cui esso vi possa rinunciare senza pregiudizio per gli interessi del Fondo.
Accordo - art. XVIII
Articolo XVIII
PERIODO SUCCESSIVO ALL'ESTINZIONE DELLA FACOLTA' DI CONCEDERE PRESTITI
Durante il periodo compreso tra l'estinzione della facolta' di concedere prestiti, di cui alla sezione 1 dell'articolo V, e la liquidazione del Fondo, restano in vigore tutte le disposizioni del presente Accordo necessarie per far fronte agli obblighi del Fondo e ai debiti dello stesso contratti prima della estinzione della facolta' di concedere prestiti. Il Comitato di direzione puo' decidere all'unanimita' che durante il suddetto periodo nessuna delle altre disposizioni del presente Accordo venga applicata.
Accordo - art. XIX
Articolo XIX
LIQUIDAZIONE
Sezione 1. - Data della liquidazione
Dopo l'estinzione della facolta' del Fondo di concedere prestiti, il Fondo e' mantenuto in vita fino a quando non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti dei terzi e non sia venuto a scadenza l'ultimo rimborso di tutti i prestiti dallo stesso concessi.
A tale data, il Fondo e' liquidato, a meno che il Comitato di direzione non decida altrimenti a maggioranza del 70 per cento.
Sezione 2. - Procedure di liquidazione
Alla data della liquidazione le attivita' e le passivita' del Fondo sono liquidate conformemente alle seguenti norme:
a) Ogni saldo di conto di cui all'articolo XV viene ripartito fra i membri detentori di crediti ai sensi dell'articolo XIII, in proporzione a detti crediti. Qualsiasi somma residua nel conto dopo a ripartizione suddetta viene ripartita in proporzione alle loro quote fra tutti i membri, esclusi quelli che hanno obblighi finanziari in corso verso il Fondo.
b) Ogni credito di un membro nei confronti del Fondo o ogni impegno di un membro nei suoi riguardi, per rimborsi di capitale e pagamenti di interessi che non siano stati effettuati al Fondo alla data di scadenza, nonche' tutti i crediti od obblighi dei membri previsti nelle sezioni 1, 2, 4 e 5 dell'articolo XIII, se sono espressi in una moneta, vengono convertiti in DSP al valore corrente di tale moneta in DSP, annullati e sostituiti da crediti e debiti bilaterali calcolati nel modo seguente:
i) ciascun membro ha, verso ciascuno dei membri che
detengono un credito nei confronti del Fondo, un debito
bilaterale equivalente a una frazione di detto credito
eguale alla frazione rappresentata dalla quota del membro
cosi' debitore nella somma delle quote di tutti i membri;
ii) ciascun membro che ha un impegno nei confronti del Fondo ha verso ciascuno degli altri membri un debito bilaterale
equivalente a una frazione del detto impegno eguale alla
frazione rappresentata dalla quota di ciascuno di questi
ultimi membri nella somma delle quote di tutti i membri.
c) Ogni importo non regolato ai sensi della sezione 7 b) dell'articolo XIII viene annullato e sostituito da un credito o da un debito bilaterale nei confronti del membro a cui si riferisce l'importo non regolato.
d) I debiti bilaterali ai sensi dei paragrafi b) e c) suddetti fruttano interessi e vengono rimborsati secondo modalita' e condizioni da convenirsi tra le parti. Per i debiti indicati al paragrafo b), tali modalita' e condizioni includono la denominazione del debito.
Accordo - art. XX
Articolo XX
INTERPRETAZIONE
Qualsiasi questione d'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un membro e il Fondo, o tra membri, e' sottoposta a un comitato ad hoc di tre esperti nominati dal Comitato di direzione su proposta del suo Presidente. Il parere della maggioranza dei membri del comitato ad hoc e' adottato dal Comitato di direzione salvo decisione contraria di quest'ultimo.
Accordo - art. XXI
Articolo XXI
EMENDAMENTI
Il Comitato di direzione puo' proporre emendamenti al presente Accordo con decisione unanime dei membri votanti. Le condizioni di entrata in vigore di un emendamento sono specificate nella proposta del Comitato di direzione, che adotta le disposizioni necessarie per tener conto delle procedure costituzionali dei membri.
Accordo - art. XXII
Articolo XXII
APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Ciascun membro adotta le disposizioni necessarie, ivi comprese le disposizioni legislative, per l'applicazione del presente Accordo. In particolare ogni membro, all'atto in cui il presente Accordo entra in vigore nei suoi riguardi, deve aver adempiuto a tutte le condizioni necessarie per assolvere i suoi obblighi conformemente a una notifica o a un invito del Fondo ai sensi dell'articolo VII o dell'articolo XIII, e deve quindi aver preso tutte le disposizioni legislative o altri provvedimenti che gli permettano di effettuare immediatamente i pagamenti al Fondo; esso informa il Fondo dell'adozione di tali disposizioni.
Accordo - art. XXIII
Articolo XXIII
DISPOSIZIONI FINALI
Sezione 1. - Firma
Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti i Paesi membri dell'OCSE presso la sede dell'OCSE dal 9 aprile al 31 maggio 1975. Le firme sono sottoposte alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Paesi firmatari.
Sezione 2. - Entrata in vigore
a) Il decimo giorno successivo al giorno in cui i Paesi membri dell'OCSE che rappresentano almeno il 90 per cento delle quote, dopo aver osservato le loro procedure costituzionali e aver adempiuto le condizioni previste all'articolo XXII, hanno depositato presso il Segretario generale dell'OCSE uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure una notifica di consenso ad essere vincolati, il presente Accordo entra in vigore fra i suddetti Paesi membri.
b) Qualora le condizioni del paragrafo a) della presente sezione non siano state adempiute ma almeno quindici Paesi membri dell'OCSE, rappresentanti almeno il 60 per cento delle quote, abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure una notifica di consenso ad essere vincolati, questi Paesi membri possono decidere, con accordo unanime, che il presente Accordo entri in vigore tra di essi.
Sezione 3. - Adesione dopo l'entrata in vigore
Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo ai sensi dei paragrafi a) e b) della sezione 2 del presente articolo:
a) Per ogni Paese firmatario che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure una notifica di consenso ad essere vincolato entro i dodici mesi successivi alla scadenza del periodo di firma, il presente Accordo entra in vigore il decimo giorno successivo al giorno del deposito. Il Comitato di direzione fissa, d'accordo con ciascuno di questi Paesi, le condizioni relative agli obblighi finanziari o ai crediti connessi a tutti i prestiti che il Fondo puo' aver concesso.
b) I Paesi membri dell'OCSE possono diventare parti contraenti del presente Accordo quando siano trascorsi oltre dodici mesi dalla scadenza del periodo di firma, conformemente a quelle modalita' e condizioni che il Comitato di direzione stabilisce.
Sezione 4. - Notifica
Il Segretario generale dell'OCSE notifica a tutti i Paesi membri dell'OCSE il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure di notifica di consenso ad essere vincolati, nonche' l'entrata in vigore del presente Accordo o di qualsiasi emendamento relativo.
Sezione 5. - Testi facenti fede
Il testo originale del presente Accordo, le cui versioni francese, giapponese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca fanno egualmente fede, e' depositato presso il Segretario generale dell'OCSE che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascun Paese membro dell'OCSE.
Accordo - Allegato
ALLEGATO
QUOTE STABILITE AI SENSI DELL'ARTICOLO III DEL PRESENTE ACCORDO
MEMBRI Importo delle quote in milioni di Diritti speciali di prelievo Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germania (Repubblica Federale di) . . . . . Giappone. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . Norvegia. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuova Zelanda . . . . . . . . . . . . . . . Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . Portogallo. . . . . . . . . . . . . . . . . Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . Spagna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stati Uniti d'America . . . . . . . . . . . Svezia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svizzera. . . . . . . . . . . . . . . . . . Turchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 200 480 840 240 160 1.700 2.500 2.340 120 120 20 1.400 20 200 160 600 120 1.600 500 5.560 300 400 120 Totale . . . . 20.000
IN FEDE DI CHE, i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Parigi, addi' nove aprile millenovecentosettantacinque.
Per il Commonwealth dell'Australia:
R. J. CAMERON
Per la Repubblica d'Austria:
ANDROSCH
Per il Regno del Belgio:
W. DE CLERCO
Per il Canada:
JEAN CHRETIEN
Per il Regno di Danimarca:
PER HAEKKERUP
Per la Finlandia:
RALPH ENCKELL
Per la Repubblica Francese:
JEAN-PIERRE FOURCADE
Per la Repubblica Federale di Germania:
EGON EMMEL - HANS APEL
Per la Repubblica Ellenica:
J. VARVITSIOTIS
Per la Repubblica d'Islanda:
HENRIK SV. BJORNSSON
Per l'Irlanda:
RICHIE RYAN
Per la Repubblica italiana:
EMILIO COLOMBO
Per il Giappone:
MASAYOSHI OHIRA
Per il Granducato di Lussemburgo:
C. DUMONT
Per il Regno dei Paesi Bassi:
W. F. DUISENBERG - K. WESTERHOFF
Per la Nuova Zelanda:
PAUL GABITES
Per il Regno di Norvegia:
EINAR MAGNUSSEN
Per la Repubblica del Portogallo:
JOSE JOAQUIM FRAGOSO
Per la Spagna:
F. J. VALLAURE
Per il Regno di Svezia:
KJELL OLOF FELDT
Per la Confederazione Svizzera:
G. A. CHEVALLAZ
Per la Repubblica Turca:
Y. ERGENEKON (il 30-5-1975)
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
F. G. K. GALLAGHER
Per gli Stati Uniti d'America:
WILLAM E. SIMON
Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI