087U0107
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Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente l'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, e dello scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come gia' modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984. (LEGGE 02 marzo 1987 n. 107)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) lo scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983;
b) lo scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come gia' modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, e alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.
NOTE
Note al titolo e all'art. 1, comma 1, lettera b):
- L'accordo di Trieste del 31 marzo 1955 e' stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 19 dicembre 1956, n. 1588 .
- Lo scambio di note del 10 febbraio 1978 e' stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 843 .
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli atti stessi.
Art. 3
1. Restano ferme le disposizioni contenute nello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, di cui e' stata autorizzata la ratifica con la legge 17 febbraio 1971, n. 250 .
Nota all'art. 3:
Lo scambio di note ratificato con la legge n. 250/1971 , riguarda anch'esso le liste C e D annesse all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Allegato
Testo delle lettere sull'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste
(( Parte di provvedimento in formato grafico )) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'Avviso di rettifica (in G.U. 03/04/1987, n. 78) ha disposto la sostituzione della cartina allegata alla lettera del 18 febbraio 1983 del Ministro degli affari esteri italiano sulla istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, pubblicata a pag. 24 del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25/3/1987 .
Allegato
Traduzione non ufficiale
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
Testo delle note sulla modifica delle liste C e D allegato all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955
Parte di provvedimento in formato grafico