078U0911
078U0911
Protocollo (LEGGE 21 dicembre 1978 n. 911)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese (Roma, 5 settembre 1963), firmato a Parigi il 14 maggio 1971, con scambio di note, effettuato a Bruxelles il 16 novembre 1976.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del protocollo medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - MALFATTI - PANDOLFI - PEDINI - SCOTTI - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA-VARESE, CONCLUSA A ROMA IL 5 SETTEMBRE 1963
Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato da sig. Ernesto Mario BOLASCO, Ministro plenipotenziario ed il Consiglio Superiore delle Scuole Europee, rappresentato da sig. Henri LEVARLET, Rappresentante del Consiglio Superiore.
Desiderosi di chiarire l'esatta portata dell'art. 7 della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio Superiore delle Scuole Europee per il funzionamento della Scuola Europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
L'art. 7 della Convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7: Il Direttore, i componenti del corpo insegnante, nonche' il personale amministrativo della Scuola, che non siano di nazionalita' italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della Scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunita':
a) liberta' di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per se', per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;
b) esenzione dalla imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attivita' presso la Scuola, nonche' dall'imposta sul valore locativo;
c) esenzione dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri per se', per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;
d) esenzione da ogni imposta diretta dovuta allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni sugli stipendi, emolumenti ed indennita' loro corrisposti dalla Scuola a titolo di retribuzione.
Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.
Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo dell'iscrizione anagrafica nel Comune ove fissa la propria dimora, il Ministero degli Affari Esteri rilascera' una speciale carta di identita' e di soggiorno".
Art. 2
Articolo 2
Il presente Protocollo aggiuntivo entrera' in vigore dieci giorni dopo che il Governo italiano avra' notificato al Consiglio Superiore delle Scuole Europee di aver adottato i provvedimenti necessari per consentirne l'esecuzione secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano, con effetto dalla stessa data (ottobre 1960, istituzione della Scuola) in cui fu dato effetto agli articoli da 4 a 9 della Convenzione.
FATTO a Parigi, il 14 maggio 1971 in due esemplari nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Consiglio Superiore della Repubblica italiana delle Scuole Europee
BOLASCO LEVARLET
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Protocollo-Scambio di note
Secondo originale
RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE COMUNITA EUROPEE
Bruxelles, 16 novembre 1976 Signor Presidente,
mi riferisco al protocollo aggiuntivo alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.
All'art. 1 di tale protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi in data 14 maggio 1971, sono menzionati ai commi b) e d) alcuni tributi (imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposte dirette) che sono stati aboliti in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria nel mio Paese, a decorrere dal 1 gennaio 1974.
Poiche' si rende necessario adeguare il protocollo al vigente ordinamento tributario italiano, propongo la seguente redazione dell'art. 1, del tutto identica, nella sostanza, al testo sottoscritto in data 14 maggio 1971, e nella quale sono stati unicamente eliminati i riferimenti ai tributi soppressi:
"L'art. 7 della convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963 e' sostituito dal seguente:
Art. 7. - Il direttore, i componenti del corpo insegnante, nonche' il personale amministrativo della scuola, che non siano di nazionalita' italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunita':
a) liberta' di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per se', per il coniuge e per gli altri membri
della famiglia a loro carico;
b) esenzione delle disposizioni che limitano l'immigrazione e delle formalita' di registrazione degli stranieri per se', per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;
c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per gli stipendi, emolumenti ed indennita' loro corrisposti dalla scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.
Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo dell'iscrizione anagrafica nel comune ove fissa la propria dimora, il Ministero degli affari esteri rilascera' una speciale carta di identita' e di soggiorno".
Il protocollo aggiuntivo, a norma dell'art. 2, produce i suoi effetti dall'ottobre 1960; ma per evitare che l'eliminazione dei riferimenti a tributi che sono stati in vigore da tale data sino al 31 dicembre 1973 possa portare eventualmente pregiudizio agli interessati, desidero assicurarLa che gli interessati stessi si intendono esenti dall'imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attivita' presso la Scuola, nonche' dall'imposta sul valore locativo, per il periodo in cui tali imposte erano previste dalla legislazione italiana.
Se Ella, signor rappresentante, approva, proporrei che questa lettera e la Sua risposta costituiscano parte integrante del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 14 maggio 1971.
Voglia gradire, signor rappresentante, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Sig. Henri LEVARLET Eugenio PLAJA
Rappresentante del Consiglio superiore
delle scuole europee - BRUXELLES
n./rif: 7011-L-76
SCUOLA EUROPEA
IL RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
1040 Bruxelles, le 16 novembre 1976
Signor ambasciatore,
con lettera del 16 novembre 1976, Ella mi ha comunicato quanto segue:
"mi riferisco al protocollo aggiuntivo alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.
All'art. 1 di tale protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi in data 14 maggio 1971, sono menzionati ai commi b) e d) alcuni tributi (imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposte dirette) che sono stati aboliti in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria nel mio Paese, a decorrere dal 1 gennaio 1974.
Poiche' si rende necessario adeguare il protocollo al vigente ordinamento tributario italiano, propongo la seguente redazione dell'art. 1, del tutto identica, nella sostanza, al testo sottoscritto in data 14 maggio 1971, e nella quale sono stati unicamente eliminati i riferimenti ai tributi soppressi:
"L'art. 7 della convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963 e' sostituito dal seguente:
Art. 7: Il direttore, i componenti del corpo insegnante, nonche' il personale amministrativo della scuola, che non siano di nazionalita' italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunita':
a) liberta' di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per se', per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;
b) esenzione delle disposizioni che limitano l'immigrazione e delle formalita' di registrazione degli stranieri per se', per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;
c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per gli stipendi, emolumenti ed indennita' loro corrisposti dalla scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.
Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo dell'iscrizione anagrafica nel comune ove fissa la propria dimora, il Ministero degli affari esteri rilascera' una speciale carta di identita' e di soggiorno.
Il protocollo aggiuntivo, a norma dell'art. 2, produce i suoi effetti dall'ottobre 1960; ma per evitare che l'eliminazione dei riferimenti a tributi che sono stati in vigore da tale data sino al 31 dicembre 1973 possa portare eventualmente pregiudizio agli interessati, desidero assicurarLa che gli interessati stessi si intendono esenti dall'imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attivita' presso la scuola, nonche' dall'imposta sul valore locativo, per il periodo in cui tali imposte erano previste dalla legislazione italiana.
Se Ella, signor rappresentante, approva, proporrei che questa lettera e fa Sua risposta costituiscano parte integrante del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 14 maggio 1971".
Ho l'onore di confermarLe che sono d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera costituisca unitamente alla mia presente risposta parte integrante del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 14 maggio 1971.
Voglia gradire, signor ambasciatore, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Signor Ambasciatore H. LEVARLET
Eugenio PLAJA
Rappresentante permanente d'Italia presso le Comunita europee
Rue de la Loi 74 1040 BRUXELLES