085U0131
085U0131
Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, gia' emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982. (LEGGE 05 marzo 1985 n. 131)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, gia' emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), di ciascuno dei due protocolli.
Art. 3
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito "per memoria" apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dei protocolli di cui al precedente articolo 1.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocollo
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE EMANATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964
I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica della Finlandia, della Repubblica francese, della Repubblica ellenica, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia, della Confederazione svizzera e della Repubblica turca;
Considerando auspicabile modificare la Convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa a Parigi il 29 luglio 1960 nel quadro dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica, ora Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, ed emendata del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964;
Hanno convenuto quanto segue:
I
La Convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, e' modificata come segue:
A. Il secondo paragrafo del preambolo e' sostituito dal testo seguente:
"Considerando che l'Agenzia dell'OCSE per l'energia nucleare, creata nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui di seguito denominata l' "Organizzazione"), ha il compito di promuovere nei Paesi partecipanti l'elaborazione e l'armonizzazione delle legislazioni riguardanti l'energia nucleare, particolarmente per quanto riguarda la responsabilita' civile e l'assicurazione sui rischi atomici;".
B. L'ultimo paragrafo del preambolo e' sostituito dal testo seguente:
"Convinti della necessita' di unificare le regole fondamentali applicabili nei differenti Paesi alla responsabilita' derivante da tali danni pur lasciando ai Paesi stessi la possibilita' di prendere, nell'ambito nazionale, le misure complementari che ritenessero necessarie;".
C. Il paragrafo (a) dell'articolo 1 e' sostituito dal testo seguente:
"(a) Ai fini della presente Convenzione:
(i) un "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purche' questi fatti o successione di fatti o qualsiasi danno cosi' causato provengano o risultino sia dalle proprieta' radioattive, o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o rifiuti radioattivi, sia da radiazioni ionizzanti emesse da un'altra sorgente qualsiasi di radiazioni che si trovi in un impianto nucleare;
(ii) "impianti nucleari" significa i reattori, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione di sostanze nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinaggio di sostanze nucleari eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali sostanze; e tutti quegli altri impianti nei quali si tengono combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi e che potranno essere di volta in volta designati come tali dal Comitato di direzione dell'energia nucleare dell'Organizzazione (qui di seguito indicato come "Comitato di direzione"). Ciascuna Parte contraente puo' decidere di considerare come impianto nucleare unico vari impianti nucleari dipendenti da un unico operatore e raggruppati nello stesso posto, come pure qualsiasi altro impianto che si trovi sul suddetto posto e dove siano tenute materie radioattive;
(iii) "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sara' di volta in volta designata come tale dal Comitato di direzione;
(iv) "prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari, ad esclusione da una parte dei combustibili nucleari e dall'altra, quando si trovano al di fuori di un impianto nucleare, dei radioisotopi che hanno raggiunto l'ultimo stadio di fabbricazione e che possono essere utilizzati a scopi industriali, commerciali, agricoli, medici, scientifici o didattici;
(v) "sostanze nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) ed i prodotti e rifiuti radioattivi;
(vi) "esercente" di un impianto nucleare significa la persona designata o riconosciuta dalle autorita' pubbliche competenti come l'esercente di tale impianto nucleare".
D. Il paragrafo (a) dell'articolo 3 e' sostituito dal testo seguente:
"(a) L'esercente di un impianto nucleare e' responsabile in virtu' della presente Convenzione:
(i) di qualsiasi danno alle persone; e
(ii) di qualsiasi danno alle cose, eccetto:
1. l'impianto nucleare stesso ed altri impianti nucleari, anche in fase di costruzione, che si trovano sul luogo ove e installato l'impianto stesso;
2. le cose che si trovano sullo stesso luogo e che sono o devono essere utilizzate in relazione all'uno o all'altro di questi impianti, se e stabilito che tale danno (qui di seguito indicato come "il danno") e' prodotto da un incidente nucleare che si sia verificato nell'impianto o che coinvolga delle sostanze nucleari provenienti da quest'impianto, salve restando le disposizioni dell'articolo 4".
E. Il paragrafo (c) dell'articolo 3 e' abrogato.
F. Il paragrafo (c) dell'articolo 4 e' sostituito dal testo seguente:
"(c) L'esercente responsabile ai termini della presente Convenzione deve consegnare al trasportatore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore o di chiunque abbia concesso una garanzia finanziaria ai termini dell'articolo 10. Tuttavia, una Parte contraente puo' escludere quest'obbligo per i trasporti che si svolgono esclusivamente all'interno del proprio territorio. Il certificato dovra' portare il nome e l'indirizzo di tale esercente, nonche' l'importo, il tipo e la validita' della garanzia. I dati forniti dal certificato non possono essere contestati dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato e' stato rilasciato. Il documento deve altresi' indicare le sostanze nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia e recare una dichiarazione dell'autorita' pubblica competente che la persona di cui trattasi e' un esercente nel senso inteso dalla presente Convenzione".
G. Il paragrafo (c) dell'articolo 5 e' sostituito dal testo seguente:
"(c) Se i combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi interessati da un incidente nucleare sono stati custoditi in diversi impianti nucleari e non sono custoditi in un impianto nucleare al momento in cui il danno si verifica, nessun altro esercente - eccetto quello dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati custoditi prima del danno, o l'esercente che li ha presi in carico successivamente o che se ne sia assunta la responsabilita' a norma di un contratto scritto - e' responsabile del danno".
H. Il paragrafo (c) dell'articolo 6 e' sostituito dal testo seguente:
"(c) (i) Le disposizioni emanate dalla presente Convenzione non pregiudicano la responsabilita':
1. di qualsiasi persona fisica che, per un'azione od un'omissione derivante dall'intenzione di arrecare un danno, ha determinato un danno risultante da un incidente nucleare, di cui l'esercente, ai termini dell'articolo 3 (a) (ii) (1) e (2) o dell'articolo 9, non e' responsabile ai sensi della presente Convenzione;
2. della persona debitamente autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto per un danno causato da un incidente nucleare, quando l'esercente non e' responsabile del danno stesso ai sensi dell'articolo 4 (a) (iii) o (b) (iii).
(ii) L'esercente non puo' essere ritenuto responsabile, al di fuori della presente Convenzione, di un danno causato da un incidente nucleare".
1. Il paragrafo (b) dell'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente:
"(b) L'ammontare massimo della responsabilita' dell'esercente per i danni prodotti da un incidente nucleare e' stabilito in 15.000.000 di diritti speciali di prelievo come definiti dal Fondo monetario internazionale e da esso utilizzati per le sue proprie operazioni e transazioni (qui di seguito indicati come "diritti speciali di prelievo"). Peraltro,
(i) un'altra cifra, piu' o meno elevata, puo' essere stabilita dalla legislazione di una Parte contraente, tenuto conto della possibilita' per l'esercente di ottenere l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria richiesta dall'articolo 10;
(ii) una Parte contraente puo', d'altra parte, fissare un ammontare meno elevato, tenendo conto della natura dell'impianto nucleare o delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolgerebbe, senza tuttavia che le cifre cosi' fissate possano essere inferiori a 5.000.000 di diritti speciali di prelievo. Le cifre previste in tale paragrafo possono essere convertite in valuta nazionale in cifre arrotondate".
J. Il paragrafo (c) dell'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente:
"(c) Il risarcimento dei danni arrecati al mezzo di trasporto sul quale si trovavano al momento dell'incidente le sostanze nucleari in causa, non potra' avere come conseguenza la riduzione della responsabilita' dell'esercente, per gli altri danni, ad un ammontare inferiore sia ai 5.000.000 di diritti speciali di prelievo sia a quelli dell'ammontare piu' elevato fissato dalla legislazione di una Parte contraente".
K. Il paragrafo (d) dell'articolo 8 e' sostituito dal testo seguente:
"(d) Nei casi previsti dall'articolo 13 (e) (ii), non si ha decadenza dell'azione di risarcimento, se, al termine previsto ai paragrafi (a), (b) e (c) del presente articolo,
(i) e' stata intentata un'azione, prima che il Tribunale di cui all'articolo 17 abbia preso una qualsiasi decisione, dinanzi ad uno dei tribunali tra i quali il Tribunale in parola puo' scegliere; se il Tribunale designa come tribunale competente un altro che non sia quello dinanzi al quale l'azione e' gia' stata intentata, esso puo' fissare un termine entro il quale l'azione deve essere intentata dinanzi al tribunale competente cosi' designato;
(ii) una domanda e' stata inoltrata presso una Parte contraente interessata, in vista della designazione del tribunale competente da parte del Tribunale ai sensi dell'articolo 13 (c) (ii), purche', dopo tale designazione, sia intentata un'azione entro il termine che sarebbe fissato dal suddetto Tribunale".
L. Il paragrafo (b) dell'articolo 15 e' sostituito dal testo seguente:
"(b) per quella parte della indennita' che comporti l'impiego di fondi pubblici e sia in eccesso dei 5.000.000 di diritti speciali di prelievo di cui all'articolo 7, l'applicazione di tali misure potra' esser soggetta a condizioni che potranno derogare alle disposizioni della presente Convenzione".
II
(a) Tra le Parti contraenti del presente Protocollo, le disposizioni dell'anzidetto Protocollo sono parte integrante della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare cosi' come e' stata emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 (qui di seguito indicata come "Convenzione"), che sara' denominata "Convenzione dei 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 6 novembre 1982".
(b) Il presente Protocollo sara' ratificato o confermato. Gli strumenti di ratifica del presente Protocollo saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; se del caso, la conferma del presente Protocollo gli sara' notificata.
(c) I firmatari del presente Protocollo che hanno gia' ratificato la Convenzione si impegnano a ratificare o confermare, appena possibile, il presente Protocollo. Gli altri firmatari del presente Protocollo si impegnano a ratificarlo o a confermarlo contemporaneamente alla loro ratifica della Convenzione.
(d) Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione conformemente a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione. Non sara' accettata alcuna adesione alla Convenzione se non accompagnata dall'adesione al presente Protocollo.
(e) Il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione.
(f) Il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici comunichera' a tutti i firmatari, come pure ai Governi aderenti, di aver ricevuto gli strumenti di ratifica e di adesione e la notifica delle conferme.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.
FATTO a Parigi, il 16 novembre 1982, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici che ne rilascera' copia conforme autenticata a tutti i firmatari ed ai Governi aderenti.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Protocollo
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA CON IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964
I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica della Finlandia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera,
Considerando che alcune disposizioni della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono state modificate dal Protocollo concluso a Parigi il 16 novembre 1982, di cui sono firmatari,
Considerando auspicabile modificare pure la Convenzione del 31 gennaio 1963, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1954,
Hanno convenuto quanto segue:
I
La Convenzione del 31 gennaio 1963, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, e' modificata come segue:
A. Il secondo paragrafo del preambolo e' sostituito dal testo seguente:
"Parti contraenti della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica, ora Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, quale e' stata modificata dal Protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964 e dal Protocollo concluso a Parigi il 16 novembre 1982 (qui di seguito denominata "Convenzione di Parigi")".
B. Il paragrafo (b) dell'articolo 2 e' sostituito dal testo seguente:
"(b) Qualsiasi Stato che sottoscriva o aderisca alla presente Convenzione puo', all'atto della firma o dell'adesione oppure al momento del deposito dell'atto, dichiarare di assimilare ai propri cittadini, ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo (a) (ii) (3), le persone fisiche, o alcune categorie di esse, che ai sensi della sua legislazione hanno la residenza abituale sul suo territorio".
C. L'articolo 3 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 3
(a) Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le Parti contraentisi impegnano a provvedere in modo che il risarcimento dei danni di cui all'articolo 2 sia effettuato sino a concorrenza di 300 milioni di diritti speciali di prelievo per incidente.
(b) Tale risarcimento viene effettuato:
(i) sino ad un importo di almeno 5 milioni di diritti speciali di prelievo, fissato a tal fine dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria;
(ii) fra l'importo di cui alla lettera precedente e l'importo di 175 milioni di diritti speciali di prelievo, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalla Parte contraente sul cui territorio e' installato l'impianto dell'esercente responsabile;
(iii) fra 175 e 300 milioni di diritti speciali di prelievo, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalle Parti contraenti secondo il criterio di ripartizione previsto dall'articolo 12.
(c) A tal fine, ciascuna Parte contraente deve:
(i) stabilire, conformemente all'articolo 7 della Convenzione di Parigi, in 300 milioni di diritti speciali di prelievo, l'importo massimo della responsabilita' dell'esercente e disporre che questa responsabilita' sia coperta dall'insieme dei fondi di cui al precedente paragrafo (b);
(ii) stabilire l'importo massimo della responsabilita' dell'esercente in un ammontare almeno pari a quello stabilito conformemente al precedente paragrafo (b) (i) e disporre che, oltre tale importo e fino a 300 milioni di diritti speciali di prelievo, i fondi pubblici di cui al precedente paragrafo (b) (ii) e (iii) siano corrisposti a titolo diverso dalla responsabilita' dell'esercente; ferme restando tuttavia le norme sostanziali e di procedura stabilite dalla presente Convenzione.
(d) I crediti derivanti dall'obbligo dell'esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese con i fondi resi disponibili ai sensi dei paragrafi (b) (ii), (iii) e (f) del presente articolo, divengono esigibili rei confronti dell'esercente medesimo soltanto nella misura e dal momento in cui tali fondi sono effettivamente assegnati.
(e) Nel dare esecuzione alla presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a non valersi della facolta', prevista dall'articolo 15 (b) delle Convenzione di Parigi, di stabilire condizioni particolari:
(i) per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi di cui al precedente paragrafo (b) (i):
(ii) diverse da quelle previste dalla, presente Convenzione, per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi pubblici di cui al precedente paragrafo (b) (ii) e (iii).
(f) Oltre agli importi di cui al paragrafo (b) possono essere corrisposti gli interessi e le spese di cui all'articolo 7 (g) della Convenzione di Parigi. Nella misura in cui tali interessi e spese vengono corrisposti a titolo di risarcimento imputabile sui fondi considerati:
(i) al paragrafo (b) (i) del presente articolo, essi sono a carico dell'esercente responsabile;
(ii) al paragrafo (b) (ii) del presente articolo, essi sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale e situato l'impianto nucleare di detto esercente;
(iii) al paragrafo (b) (iii) del presente articolo, essi sono a carico delle Parti contraenti nel loro insieme.
(g) Ai sensi della presente Convenzione, per "diritto speciale di prelievo" si intende il diritto speciale di prelievo come definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi menzionati nella presente Convenzione saranno convertiti nella valuta nazionale di una delle Parti contraenti secondo il valore di detta valuta alla data dell'incidente, a meno che un'altra data non sia fissata di comune accordo dalle Parti contraenti per un dato incidente. Il valore in diritti speciali di prelievo della valuta nazionale di una delle Parti contraenti e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato alla data in questione dal Fondo monetario internazionale per le sue proprie operazioni e transazioni".
D. L'articolo 4 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 4
(a) Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilita' di piu' esercenti, il cumulo di responsabilita' previsto all'articolo 5 (d) della Convenzione di Parigi opera, nella misura in cui entrano in gioco i fondi pubblici di cui all'articolo 3 (b) (ii) e (iii), solo a concorrenza della somma di 300 milioni di diritti speciali di prelievo.
(b) L'importo complessivo dei fondi pubblici, da corrispondere a norma dell'articolo 3 (b) (ii) e (iii), non puo' superare, nel caso di cui al paragrafo precedente, la differenza tra 300 milioni di diritti speciali di prelievo e la somma degli importi fissati per gli esercenti interessati, in conformita' all'articolo 3 (b) (i) oppure, nel caso di un esercente il cui impianto nucleare sia situato sul territorio di uno Stato non contraente della presente Convenzione, in conformita' all'articolo 7 della Convenzione di Parigi. Qualora piu' Parti contraenti siano tenute a corrispondere fondi pubblici conformemente all'articolo 3 (b) (ii), l'onere viene ripartito tra di esse proporzionalmente al numero degli impianti nucleari situati sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti che risultino coinvolte nell'incidente nucleare ed i cui esercenti siano responsabili".
E. L'articolo 8 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 8.
Le persone che beneficiano delle disposizioni della presente Convenzione hanno diritto all'integrale risarcimento del danno subito secondo le norme del diritto interno applicabile. Ciascuna Parte contraente puo' tuttavia fissare equi criteri di ripartizione per i casi in cui l'ammontare dei danni superi o si ritiene possa superare:
(i) 300 milioni di diritti speciali di prelievo, o
(ii) la somma piu' elevata che risulti disponibile per effetto di cumulo di responsabilita' ai sensi dell'articolo 5 (d) della Convenzione di Parigi, purche' non ne derivino, quale che sia l'origine dei fondi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, discriminazioni fondate sulla nazionalita', sul domicilio o sulla Presidenza della persona che ha subito il danno".
F. Il paragrafo (a) dell'articolo 10 e' sostituito dal testo seguente:
"(a) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti ha l'obbligo di informare le altre Parti contraenti di ogni incidente nucleare e delle circostanze in cui esso e' avvenuto non appena risulti che i danni causati da tale incidente superano o possono superare l'importo di 175 milioni di diritti speciali di prelievo. Le Parti contraenti adottano al piu' presto le misure necessarie per regolare le modalita' di tali loro rapporti".
G. Il paragrafo (b) dell'articolo 14 e' sostituito dal testo seguente:
"(b) Tuttavia, le disposizioni adottate da una Parte contraente conformemente agli articoli 2 e 9 della Convenzione di Parigi non sono opponibili ad un'altra Parte contraente, per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 (b) (ii) e (iii), se questa non vi abbia consentito".
H. L'allegato e' sostituito dal testo seguente:
Allegato
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982
I GOVERNI DELLE PARTI CONTRAENTI dichiarano che il risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare non coperto dalla Convenzione complementare per il solo fatto che l'impianto nucleare considerato, a motivo della sua utilizzazione, non e' incluso nell'elenco di cui all'articolo 2 della Convenzione complementare (ivi compreso il caso in cui detto impianto, non incluso nell'elenco, e' considerato da uno o piu', ma non da tutti i Governi, come non coperto dalla Convenzione di Parigi):
- e' effettuato senza alcuna discriminazione tra i cittadini delle Parti contraenti della Convenzione complementare;
- non e' limitato ad un ammontare che sia inferiore a 300 milioni di diritti speciali di prelievo.
Inoltre, questi Governi cercheranno di adeguare il piu' possibile, nel caso in cui gia' non lo siano, le norme sul risarcimento delle vittime di tali incidenti nucleari a quelle previste per gli incidenti relativi a impianti nucleari coperti dalla presente Convenzione".
II
(a) Tra le Parti contraenti del presente Protocollo, le disposizioni dell'anzidetto Protocollo sono parte integrante della Convezione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 (qui di seguito denominata "Convenzione"), che sara' denominata "Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982".
(b) Il presente Protocollo sara' ratificato o confermato. Gli strumenti di ratifica del presente Protocollo saranno depositati presso il Governo belga; la conferma del presente Protocollo gli sara' eventualmente notificata.
(c) I firmatari del presente Protocollo che hanno gia' ratificato la Convenzione s'impegnano a confermare appena possibile il presente Protocollo. Gli altri firmatari del presente Protocollo s'impegnano a ratificarlo o confermarlo contemporaneamente alla loro ratifica della Convenzione.
(d) Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione conformemente a questo disposto all'articolo 22 della Convenzione: Nessuna adesione alla Convenzione sara' accettata se non accompagnata dall'adesione al presente Protocollo.
(e) Il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 alla Convenzione.
(f) Il Governo belga comunichera' a tutti i firmatari, come pure ai Governi aderenti, di aver ricevuto gli strumenti di ratifica e di adesione e la notifica delle conferme.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo.
FATTO a Parigi, il 26 novembre 1982, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso il Governo belga che ne rilascera' copia conforme autenticata a tutti i firmatari ed ai Governi aderenti.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI