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066U0794

IT - Leggi di Ratifica

066U0794

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966. (LEGGE 04 ottobre 1966 n. 794)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1967, si fara' fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 ottobre 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione- art. 1

ALLEGATO
Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto
Italo-Latino Americano I Governi della Repubblica italiana e delle Repubbliche Latino Americane di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru', Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela, Ricordando la comunanza del loro retaggio e dei loro interessi di ordine culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;
Constatando, nel pieno rispetto dell'indipendenza di ciascun Paese,
l'opportunita' di stimolare e coordinare i singoli contributi al progresso comune;
Riconoscendo il mutuo beneficio che essi trarrebbero dalla
creazione di una istituzione volta a promuovere la loro cooperazione culturale, scientifica, economica, tecnica e sociale;
Hanno deciso di fondare in Roma un Organismo internazionale,
denominato Istituto Italo-Latino Americano, che risponda a tali premesse e, a tal fine, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Membri e scopi dell'Istituto
1. E' costituito in Roma l'Istituto Italo-Latino Americano, del
quale sono membri l'Italia ed i Paesi latino-americani dopo che abbiano ratificato la presente Convenzione.
2. Gli scopi dell'Istituto sono i seguenti:
a) sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione sui
problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;
b) diffondere nei Paesi membri i risultati di detta ricerca e la documentazione relativa;
c) individuare, anche alla luce di detti risultati, le
possibilita' concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, ai fini dell'azione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

Convenzione- art. 2

Articolo 2
Attivita' dell'Istituto
Nel perseguire gli scopi indicati nell'articolo precedente,
l'Istituto:
a) organizzera', nella propria sede, un centro di studi e
documentazione ed una biblioteca specializzata sulla storia, le istituzioni ed i problemi latino-americani e sulle relazioni italo-latino americane;
b) promuovera', con i propri mezzi od in collaborazione con le
competenti Amministrazioni degli Stati membri, lo scambio di artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali ed in particolare:
i) invitera', accogliendoli eventualmente nella propria sede, persone delle dette categorie che siano cittadini di Paesi membri e che intendano svolgere attivita' di studio o di ricerca;
ii) fornira' assistenza a cittadini italiani o di altri Stati membri, che si rechino per gli stessi fini nei Paesi dell'America Latina;
iii) assistera' moralmente e materialmente i borsisti dei Paesi
membri che compiano studi specializzati in Italia, sotto gli auspici dell'Istituto o nel quadro dei normali scambi culturali;
c) curera' la pubblicazione, direttamente o sotto i propri
auspici, di studi e documenti concernenti le materie menzionate all'articolo 1;
d) favorira' incontri e lo scambio di dati, idee ed esperienze
fra artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali dei Paesi membri;
e) promuovera', secondo opportuni criteri di avvicendamento per temi e paesi, congressi, convegni, simposi, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;
f) svolgera' e promuovera' ogni altra attivita' o iniziativa
idonea ad assicurare il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo,

Convenzione- art. 3

Articolo 3
Organi
Sono organi dell'Istituto: il Presidente, il Consiglio dei
delegati, il Comitato esecutivo, composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, dai tre vice presidenti.

Convenzione- art. 4

Articolo 4
Il Consiglio dei delegati ed il presidente
1. Il Consiglio dei delegati e' composto di un delegato per
ciascuno degli Stati membri.
2. Ogni Stato rappresentato nel Consiglio ha diritto ad un voto.
3. Il presidente dell'istituto ed i tre vice presidenti sono eletti
dal Consiglio dei delegati fra i membri del Consiglio stesso per la durata di due anni.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, i vice
presidenti lo sostituiranno secondo l'ordine alfabetico dei Paesi e ciascuno per un periodo di otto mesi.
4. Il presidente dell'Istituto rappresenta l'Ente; convoca e dirige
le riunioni del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo.
5. Il Consiglio dei delegati si riunisce in sessione ordinaria per lo meno due volte all'anno; si riunisce in sessione straordinaria nei casi previsti dal suo regolamento ed inoltre su iniziativa del presidente o su proposta di un terzo dei membri del Consiglio stesso.
6. Le deliberazioni del Consiglio dei delegati sono valide quando e' presente la meta' piu' uno dei suoi membri.
Le deliberazioni su questioni di sostanza, messe allo ordine del
giorno con un preavviso di almeno un mese, sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti.
Quelle su questioni di procedura sono prese a maggioranza semplice;
in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Convenzione- art. 5

Articolo 5
Attribuzioni del Consiglio dei delegati
1. Il Consiglio dei delegati e' l'organo che dirige lo Istituto
nelle sue attivita', alla luce della presente Convenzione e mediante piani organici e periodici di lavoro idonei a consentire a tutti gli Stati membri l'effettiva partecipazione all'attivita' dell'Istituto ed ai benefici che se ne attendono nel quadro degli scopi indicati all'articolo 1.
2. Il Consiglio dei delegati adotta le seguenti decisioni:
a) elegge il presidente ed i vice presidenti;
b) nomina il segretario;
c) adotta il suo regolamento;
d) impartisce le direttive al segretario in merito al
perseguimento delle finalita' dell'Istituto, ai programmi di attivita' ed alla gestione del patrimonio sociale;
e) approva i bilanci;
f) approva i rapporti semestrali del segretario sull'attivita'
dell'Istituto;
g) stabilisce i criteri statistici per determinare i contributi degli Stati membri, secondo il par. 1 a) dell'articolo 9;
h) autorizza il presidente ad accettare legati, donazioni e
sovvenzioni;
i) prende qualsiasi altra decisione sulle materie menzionate
nella presente Convenzione.
3. Il Consiglio dei delegati formula proposte, voti e
raccomandazioni all'indirizzo dei Governi degli Stati membri, attraverso i competenti tramiti diplomatici, su ogni questione rientrante nelle finalita' e attivita' dell'Istituto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, ed, in particolare, in merito alle possibilita' di scambio, di assistenza reciproca od azione concertata o comune di cui al par. 2 c) dell'articolo 1.

Convenzione- art. 6

Articolo 6
Il Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo, la cui composizione e' indicata all'articolo
3, delibera sulle questioni ad esso devolute dal regolamento del Consiglio dei delegati.

Convenzione- art. 7

Articolo 7
Il Segretariato
1. Il Segretariato e' composto dal segretario e da tre vice
segretari.
2. Il segretario e' nominato dal Consiglio dei delegati, dura in
carica per un periodo di tre anni e puo' essere confermato per altro periodo. In questa materia il Consiglio dei delegati decide a maggioranza dei due terzi.
3. Su proposta del segretario, il Consiglio dei delegati nomina,
per un periodo di due anni, tre vice segretari di nazionalita' diversa tra loro e da quella del segretario, con il compito di coadiuvare quest'ultimo nell'espletamento delle sue funzioni.
4. Il personale direttivo necessario per il funzionamento
dell'Istituto e' selezionato tenendo conto in primo luogo della capacita' e, sempre che sia possibile, del criterio di una ripartizione equitativa fra gli Stati membri.

Convenzione- art. 8

Articolo 8
Funzioni del segretario
1. Il segretario, capo del Segretariato e responsabile del suo
funzionamento ed operato, cura e coordina la attivita' dell'Istituto, sotto la direzione del presidente ed alla luce della presente Convenzione; secondo le decisioni e le proposte del Consiglio dei delegati e le norme del regolamento; esercita infine le funzioni che il presidente, il Consiglio dei delegati ed il Comitato esecutivo gli affidano.
2. Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni
del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo e sottopone rapporti semestrali sull'attivita' dell'Istituto al Consiglio dei delegati.

Convenzione- art. 9

Articolo 9
Entrate dell'Istituto
1. L'Istituto e' finanziato:
a) con la quota annua obbligatoria degli Stati membri, nella
misura per ciascuno Stato, di una lira italiana per ogni cinque abitanti;
b) con una quota speciale annuale versata dall'Italia, che per
ciascuno dei primi due anni, 1967 e 1968, sara' di 250 milioni di lire italiane;
c) con donazioni, legati o sovvenzioni accettati dal presidente dell'Istituto, previa autorizzazione del Consiglio dei delegati;
2. Il versamento dei contributi da parte di ciascuno Stato verra' effettuato entro il primo trimestre dello anno al quale si riferisce la quota.
3. Lo Stato membro in arretrato per due anni consecutivi nel
pagamento dei contributi annui perde diritto al voto nel Consiglio dei delegati.

Convenzione- art. 10

Articolo 10
Sede
1. L'Istituto ha sede in Roma.
2. Il Governo della Repubblica italiana mettera' gratuitamente a
disposizione dell'Istituto i locali indispensabili al suo funzionamento e cioe' uffici, sale di rappresentanza, per convegni ed esposizioni, biblioteca, foresteria, e ne assumera' a proprio carico la manutenzione.
3. Il Governo della Repubblica italiana, mettera' a disposizione
dell'Istituto ed alle sue dipendenze impiegati subalterni e di servizio sino ad un massimo di venti persone.
4. Le Alte Parti Contraenti potranno contribuire allo ampliamento del fondo libri e documenti della Biblioteca dell'Istituto nonche' all'abbellimento della sede con mobili ed opere d'arte.

Convenzione- art. 11

Articolo 11
Personalita' giuridica
L'Istituto godra' della personalita' giuridica.

Convenzione- art. 12

Articolo 12
Emendamenti
1. Le proposte di emendamento alla presente Convenzione saranno
comunicate al presidente e da questi attraverso i tramiti diplomatici competenti, agli Stati membri, quattro mesi prima della sessione del Consiglio dei delegati nel cui ordine del giorno dovranno essere inscritte.
2. Gli emendamenti votati dal Consiglio dei delegati, a maggioranza
dei due terzi dei presenti, entreranno in vigore quando siano stati approvati da due terzi degli Stati membri; ciascun Governo comunichera' per iscritto la sua approvazione al Governo italiano, che la portera' a conoscenza degli altri Stati membri e del presidente dell'Istituto.

Convenzione- art. 13

Articolo 13
Entrata in vigore
La presente Convenzione entrera' in vigore quindici giorni dopo il deposito delle ratifiche, presso il Governo della Repubblica italiana, da parte di almeno sei delle Alte Parti Contraenti oltre l'Italia.
Per le Parti che effettueranno il deposito successivamente, la
Convenzione entrera' in vigore quindici giorni dopo il deposito stesso.

Convenzione- art. 14

Articolo 14
Relazione con altri Accordi
La presente Convenzione non limitera' i reciproci benefici che
discendono dagli Accordi stipulati dai Paesi membri tra loro o con altri.

Convenzione- art. 15

Articolo 15
Durata
1. La presente Convenzione restera' in vigore per dieci anni.
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra' denunciaria con preavviso di un anno, per mezzo di notifica scritta al Governo della Repubblica italiana che la portera' a conoscenza degli altri Paesi membri e del Presidente dell'Istituto.
2. Allo scadere dei dieci anni, la presente Convenzione si
intendera' automaticamente rinnovata per un altro periodo decennale, per tutti gli Stati che non abbiano notificato la volonta' di ritirarsi dall'Istituto al Governo della Repubblica italiana e, per suo tramite, alle Alte Parti Contraenti ed al presidente dell'Istituto, almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

Convenzione- art. 16

Articolo 16
Testi
I testi della presente Convenzione, nelle lingue italiana,
spagnola, portoghese e francese, sono ugualmente autentici.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, avendo depositato i
Pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sottoscrivono la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.
Fatto a Roma, il primo giugno mille novecento sessantasei, in unico
esemplare che sara' depositato negli Archivi del Governo della Repubblica italiana, che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
Per l'Argentina:
Luis M. DEFFERRARI
Per la Bolivia:
E. KEMPFP
Per il Brasile:
F. D'ALAMO LOUSADA
Per il Cile:
Oscar PINOCHET
Per la Colombia:
Juan LOZANO Y LOZANO
Per il Costa Rica:
Mario ECHANDI JIMENEZ
Per Cuba:
SUBIRANA
Per l'Ecuador:
Salvador LARA
Per El Salvador:
Roberto QUIROZ
Per il Guatemala:
R. AZURDIA PAIZ
Per Haiti:
J. DUVIGNEAUD
Per l'Honduras:
Eugenio MATUTE
Per l'Italia:
Amintore FANFANI
Per il Messico:
Rafael FUENTES
Per il Nicaragua:
Alfonso ORTEGA
Per il Panama:
Alicia B. DE GHITIS
Per il Paraguay:
Silvio LOFRUSCIO
Per il Peru':
C. MIRO QUESADA LAOS
Per la Repubblica Dominicana:
Eduardo READ BARRERAS
Per l'Uruguay:
Julio PONS
Per il Venezuela:
Antonio BRICERO LINARES
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI
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