Monitoring Gesetzessammlung

075U0645

IT - Leggi di Ratifica

075U0645

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973. (LEGGE 15 ottobre 1975 n. 645)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 ottobre 1975 LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI - GIOIA Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

CONVENTION ENTRE L'ITALIE ET LA SYRIE POUR EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS SUR LES REVENUS DERIVANT DE L'EXERCICE DE LA NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione.
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SIRIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
Animati dal desiderio di concludere una convenzione tra i due Paesi
per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente convenzione i seguenti termini hanno il
significato qui di seguito specificato:
1. Per "esercizio della navigazione marittima e aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto marittimo e aereo di persone, animali, merci e posta, ivi compresa la vendita di biglietti e similari per tale trasporto, esercitato dalle compagnie di navigazione marittima o aerea.
2. Per "compagnie italiane" s'intende lo Stato italiano, gli enti
pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Italia e non la loro residenza in Siria, nonche' le societa' di capitali e di persone costituitesi in conformita' con le leggi italiane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica italiana.
3. Per "compagnie siriane" s'intende lo Stato siriano e gli enti pubblici siriani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Siria e non la loro residenza in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituitesi in conformita' con le leggi siriane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica araba siriana.

Art. 2

Articolo 2
1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi derivanti
dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, la Siria e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da parte di compagnie siriane che esercitano tale attivita', dalle imposte sui redditi e da qualunque altra imposta sui redditi imponibili in Italia.
2. Il Governo siriano s'impegna ad esentare i redditi derivanti
dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra la Siria, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da parte di compagnie italiane che esercitano tale attivita', dalle imposte sui redditi e da qualunque altra imposta sui redditi imponibili in Siria.
3. L'esenzione fiscale prevista nei precedenti paragrafi del
presente articolo viene applicata anche in favore delle compagnie di navigazione marittima ed aerea che partecipano ai "pools" di qualsiasi specie.

Art. 3

Articolo 3
La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati dal 1 gennaio 1964.

Art. 4

Articolo 4
La presente convenzione rimarra' in vigore per un periodo
indeterminato, ma ciascuno dei due Governi potra' denunciarla con un preavviso scritto di sei mesi; in tal caso essa cessera' di produrre i suoi effetti a partire dal 1 gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.
FATTA a Damasco, in duplice esemplare, il 20 dicembre 1973, in
lingua francese.
(Seguono le firme).
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