070U1505
070U1505
Convention CONVENTION RELATIVE AU COMMERCE DE TRANSIT DES PAYS SANS LITTORAL Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 28 ottobre 1970 n. 1505)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 20 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo 2 chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 ottobre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - REALI - PRETI - VIGLIANESI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli COLOMBO
Convention
CONVENTION RELATIVE AU COMMERCE DE TRANSIT DES PAYS SANS LITTORAL
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo francese qui sopra riportato.
CONVENZIONE SUL COMMERCIO DI TRANSITO DEI PAESI SENZA LITORALE
New York, 8 luglio 1965
Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Ricordando che in base all'articolo 55 della Carta, le Nazioni Unite sono tenute a favorire condizioni di progresso economico, nonche' la soluzione dei problemi economici internazionali,
Prendendo atto della Risoluzione 1028 (XI) dell'Assemblea Generale riguardante i Paesi privi di litorale e lo sviluppo del commercio internazionale che riconosceva "... che e' necessario che i Paesi sprovvisti di litorale godano di adeguate agevolazioni di transito se si vuole favorire il commercio internazionale...". ed invitava i Governi degli Stati Membri "... a dare pieno riconoscimento, nel settore del commercio di transito, alle necessita' degli Stati Membri privi di litorale e, conseguentemente, ad accordare a detti Stati adeguate agevolazioni a tal fine, sia nell'ambito del diritto internazionale che in pratica, tenuto conto delle future necessita' che risulteranno dallo sviluppo economico dei Paesi privi di litorale",
Ricordando l'articolo 2 della Convenzione sull'Alto Mare che stabilisce che, essendo l'Alto Mare accessibile a tutte le Nazioni, nessuno Stato puo' pretendere in modo legittimo di poterne sottomettere una qualunque parte alla propria sovranita', nonche' l'articolo 3 della summenzionata Convenzione che stabilisce quanto segue:
"1. Per godere delle liberta' del mare nella stessa misura degli Stati rivieraschi, gli Stati sprovvisti di litorale dovrebbero poter accedere al mare liberamente. A tale scopo, gli Stati situati tra il mare ed uno Stato privo di litorale accorderanno, di comune accordo ed in conformita' delle Convenzioni internazionali in vigore:
a) ad uno Stato privo di litorale, su basi di reciprocita', il libero transito attraverso il loro territorio;
b) alle navi battenti bandiera di tale Stato, lo stesso trattamento riservato alle proprie navi o alle navi di ogni altro Stato, per quanto riguarda l'accesso ai porti marittimi e la loro utilizzazione.
2. Gli Stati situati tra il mare ed uno Stato privo di litorale regoleranno, di comune accordo con quest'ultimo, tenendo conto dei diritti dello Stato rivierasco o di transito e delle caratteristiche dello Stato senza litorale, tutte le questioni concernenti la liberta' di transito e l'eguaglianza di trattamento nei porti, nel caso in cui tali Stati non fossero gia' parti di Convenzioni internazionali in vigore".
Riaffermando i principi seguenti, adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite, sul commercio e lo sviluppo, restando inteso che tali principi sono interdipendenti e che ciascuno di essi deve essere interpretato tenendo conto degli altri:
Principio I.
Il riconoscimento del diritto di ogni Stato senza litorale di accedere liberamente al mare, costituisce un principio indispensabile per l'espansione del commercio internazionale e dello sviluppo economico.
Principio II.
Nelle acque territoriali e nelle acque interne, le navi battenti bandiera di uno Stato senza litorale devono avere gli stessi diritti e godere dello stesso trattamento riservato alle navi degli Stati rivieraschi diversi dallo Stato territoriale.
Principio III.
Per godere della liberta' dei mari su basi di uguaglianza con gli Stati rivieraschi, gli Stati sprovvisti di litorale devono poter accedere al mare liberamente.
A tale scopo, gli Stati situati tra il mare ed uno Stato privo di litorale dovranno, di comune accordo con tale Stato e in conformita' delle Convenzioni internazionali in vigore, accordare alle navi battenti bandiera di detto Stato, per quanto riguarda l'accesso ai porti marittimi e l'utilizzazione di detti porti, un trattamento identico a quello riservato alle proprie navi o alle navi di qualsiasi altro Stato.
Principio IV.
Allo scopo di promuovere pienamente lo sviluppo economico degli Stati senza litorale, tutti gli altri Stati devono accordare a tali Stati su basi di reciprocita', il diritto al transito libero e senza restrizioni, in modo che essi abbiano libero accesso al commercio regionale ed internazionale, in ogni circostanza e per tutti i prodotti.
Le merci in transito non devono essere sottoposte ad alcun dazio doganale.
I mezzi di trasporto in transito non devono essere sottoposti a tasse od oneri speciali superiori a quelli riscossi per l'impiego dei mezzi di trasporto del paese di transito.
Principio V.
Lo Stato di transito, mentre conservera' la piena sovranita' sul proprio territorio, avra' il diritto di adottare tutte le misure indispensabili, ad assicurare che l'esercizio del diritto al transito libero e senza restrizioni non abbia a pregiudicare in alcun modo i propri legittimi interessi, di qualsiasi genere essi siano.
Principio VI.
Allo scopo di accelerare l'evoluzione nel senso di un progresso universale in direzione della soluzione dei problemi speciali e particolari del commercio e dello sviluppo dei Paesi privi di litorale situati nelle varie zone geografiche, tutti gli Stati favoriranno la conclusione di accordi regionali, nonche' di altri accordi internazionali in tale campo.
Principio VII.
Le agevolazioni ed i diritti speciali accordati ai Paesi privi di litorale a motivo della loro particolare posizione geografica non rientrano nel campo di applicazione della clausola della Nazione piu' favorita.
Principio VIII.
I principi che governano il diritto di libero accesso al mare degli Stati privi di litorale non abrogheranno in alcun modo, gli accordi in vigore tra due o piu' parti contraenti sui problemi in questione, ne' costituiranno ostacolo alla conclusione di tali accordi in avvenire purche' questi ultimi non istituiscano un regime meno favorevole, ne' siano contrari alle disposizioni precitate.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione,
a) l'espressione "Stato privo di litorale" indica ogni Stato Contraente che sia sprovvisto di costa marittima;
b) l'espressione "trasporto in transito" indica il passaggio di merci, bagagli non accompagnati compresi attraverso il territorio di uno Stato Contraente, fra uno Stato privo di litorale ed il mare, a condizione che detto passaggio costituisca una parte di un tragitto complete iniziato o avente termine all'interno del territorio di detto Stato senza litorale e comprendente un trasporto marittimo che preceda o segua direttamente detto passaggio. Il trasbordo l'immagazzinamento, la rottura del carico o il cambiamento del modo di trasporto delle merci, come il montaggio, lo smontaggio o il rimontaggio di macchine od articoli voluminosi, non avranno l'effetto di escludere il passaggio delle merci dalla definizione del concetto di "Trasporto in transito" a condizione che tutte le operazioni di questo genere vengano intraprese al solo scopo di facilitare il trasporto Nessuna disposizione del presente comma potra' essere interpretata come suscettibile di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo di installare o di permettere di installare sul proprio territorio impianti permanenti di montaggio, smontaggio o rimontaggio;
c) l'espressione "Stato di transito" indica ogni Stato Contraente situato fra uno Stato senza litorale e il mare sia o meno tale Stato provvisto di costa marittima, attraverso il territorio del quale passino dei "trasporti in transito";
d) l'espressione "mezzi di trasporto" indica:
i) ogni materiale ferroviario, navi marittime e fluviali, nonche' i veicoli stradali;
ii) allorche' la situazione locale lo richiede, i facchini e gli animali da carico;
iii) previo accordo degli Stati Contraenti interessati, altri mezzi di trasporto, nonche' gli oleodotti ed i gaseodotti; allorche' sono utilizzati per trasporti in transito ai sensi del presente articolo.
Art. 2
Articolo 2
Liberta' di transito
1. La liberta' di transito sara' assicurata in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione per i trasporti in transito ed i mezzi di trasporto. Fatte salve le altre disposizioni della presente Convenzione, le misure di regolamentazione e di esecuzione adottate dagli Stati Contraenti, per quanto attiene ai trasporti effettuati attraverso il loro territorio, faciliteranno i trasporti in transito sulle strade in uso e reciprocamente accettabili per il transito agli Stati Contraenti in questione.
Compatibilmente con le disposizioni della presente Convenzione non verra' fatta alcuna discriminazione basata sul luogo di origine, provenienza, entrata, uscita o destinazione, o su qualsiasi circostanza relativa alla proprieta' delle merci o alla proprieta', al luogo di immatricolazione o alla bandiera delle navi, battelli, veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto utilizzati.
2. Le norme relative all'utilizzazione dei mezzi di trasporto, allorche' questi ultimi attraversano una parte o l'intero territorio di un altro Stato Contraente, saranno fissate di comune accordo fra gli Stati Contraenti interessati, tenendo conto delle Convenzioni internazionali multilaterali delle quali tali Stati sono parti.
3. Ogni Stato Contraente autorizzera', in conformita' alle proprie leggi, norme e regolamenti, il passaggio attraverso il proprio territorio o l'accesso ad esso alle persone i cui spostamenti sono necessari per i trasporti in transito.
4. Gli Stati Contraenti autorizzeranno il passaggio dei trasporti in transito attraverso le loro acque territoriali in conformita' dei principi di diritto internazionale consuetudinario o delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali che possano essere applicate, nonche' dei propri regolamenti interni.
Art. 3
Articolo 3
Dazi doganali e tasse speciali di transito
Nel territorio dello Stato di transito, i trasporti in transito non saranno sottoposti dalle Autorita' di detto Stato ne' a dazi doganali ne' ad ogni altro dazio o tassa esigibile a motivo dell'importazione o dell'esportazione, ne' ad alcuna tassa speciale a motivo del transito. Tuttavia, potranno essere riscossi in occasione di tali trasporti in transito, dei canoni aventi il solo scopo di coprire le spese amministrative e di sorveglianza imposte da tale transito.
L'entita' di tutti i canoni di tale genere dovra' corrispondere quanto piu' possibile alle spese da coprire e con riserva di tale condizione, i detti canoni dovranno essere applicati in conformita' della norma sulla non discriminazione enunciata al paragrafo I dell'articolo 2.
Art. 4
Articolo 4
Mezzi di trasporto e tariffe
1. Gli Stati Contraenti si impegnano a fornire, subordinatamente alle loro disponibilita', nei punti di entrata ed uscita, ed ove occorra nei punti di trasbordo, mezzi di trasporto e mezzi di manutenzione adeguati, affinche' i trasporti in transito abbiano ad effettuarsi senza ritardi ingiustificati.
2. Gli Stati contraenti si impegnano ad applicare ai trasporti in transito che utilizzino impianti gestiti o amministrati dallo Stato, tariffe o canoni che, tenuto conto delle condizioni dei trasporti e di considerazioni di concorrenza commerciale, siano equi sia per quanto riguarda il loro ammontare, che per quanto attiene alle loro condizioni di applicazione. Tali tariffe o canoni saranno fissati in modo da facilitare il piu' possibile i trasporti in transito e non dovranno essere superiori alle tariffe e ai canoni applicati dagli Stati Contraenti ai trasporti effettuati attraverso il loro territorio di merci appartenenti a Paesi aventi accesso al mare. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle tariffe ed ai canoni applicabili ai trasporti in transito che utilizzino impianti gestiti o amministrati da imprese o da privati nel caso in cui le tariffe o i canoni siano determinati o controllati dallo Stato. Ai fini del presente paragrafo, il termine "impianti" comprende i mezzi di trasporto, le installazioni portuali e le vie di comunicazione il cui uso sia gravato di tasse o canoni.
3. Nel caso in cui venissero creati dei servizi di trazione monopolizzati nelle vie navigabili utilizzate per il transito, l'organizzazione di tali servizi dovra' essere tale da non ostacolare il movimento di navi o battelli.
4. Le disposizioni del presente articolo dovranno essere applicate in base alle condizioni di non-discriminazione citate al paragrafo 1 dell'articolo 2.
Art. 5
Articolo 5
Metodi e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc.
1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad applicare misure amministrative e doganali che permettano lo svolgimento libero, ininterrotto e continuo dei trasporti in transito. All'occorrenza, intraprenderanno dei negoziati al fine di convenire le misure da adottare onde assicurare e facilitare il transito.
2. Gli Stati Contraenti si impegnano ad utilizzare una documentazione semplificata e metodi di rapida applicazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto e altre procedure amministrative relative ai trasporti in transito per tutto il percorso in transito sul loro territorio, ivi compreso ogni trasbordo, immagazzinamento, rottura di carico e cambiamento del modo di trasporto che abbia luogo nel corso di tale tragitto.
Art. 6
Articolo 6
Immagazzinamento di merci in transito
1. Le modalita' di immagazzinamento delle merci in transito nei punti di ingresso, uscita e soste intermedie negli Stati di transito potranno essere fissate mediante accordi tra gli Stati interessati.
Gli Stati di transito accorderanno condizioni di immagazzinamento che siano per lo meno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle merci in provenienza dal proprio territorio o a destinazione di quest'ultimo.
2. Le tariffe ed i canoni saranno fissati in conformita' dell'articolo 4.
Art. 7
Articolo 7
Ritardi o difficolta' nel trasporto in transito
1. Eccettuati i casi di forza maggiore, gli Stati Contraenti adotteranno tutte le misure necessarie ad evitare ritardi nel passaggio dei trasporti in transito o restrizioni a detto passaggio.
2. Nel caso in cui abbiano a prodursi ritardi o altre difficolta' nel trasporto in transito, le Autorita' competenti dello Stato o degli Stati di transito, nonche' le Autorita' dello Stato privo di litorale collaboreranno allo scopo di mettervi rapidamente fine.
Art. 8
Articolo 8
Zone franche ed altre facilitazioni doganali
Per agevolare il trasporto in transito, potranno essere disposte nei porti di ingresso ed uscita degli Stati di transito, delle zone franche o altre facilitazioni doganali mediante accordi fra tali Stati e gli Stati privi di litorale. Agevolazioni di questo tipo potranno del pari essere disposte a favore degli Stati senza litorale in altri Stati di transito sprovvisti di costa o di porti marittimi.
Art. 9
Articolo 9
Concessione di facilitazioni maggiori
La presente Convenzione non comporta in alcun modo l'abolizione di facilitazioni di transito maggiori di quelle previste dalle disposizioni in essa contenute e che, in condizioni compatibili con i principi da essa enunciati, fossero state convenute fra gli Stati Contraenti o accordate da uno di essi. Del pari, la Convenzione non impedira' in alcun modo agli Stati Contraenti di accordare simili facilitazioni in avvenire.
Art. 10
Articolo 10
Clausola della Nazione piu' favorita
1. Gli Stati Contraenti convengono che facilitazioni e speciali diritti accordati ai sensi della presente Convenzione agli Stati privi di litorale a motivo della loro particolare posizione geografica sono esclusi dal campo di applicazione della clausola della Nazione piu' favorita. Uno Stato privo di litorale che non sia parte della presente Convenzione, puo' rivendicare le facilitazioni ed i diritti speciali accordati agli Stati sprovvisti di litorale ai sensi della presente Convenzione, soltanto in base ad una clausola della Nazione piu' favorita figurante in un Trattato concluso tra il detto Stato privo di litorale e lo Stato Contraente che accorda i summenzionati diritti speciali e facilitazioni.
2. Se uno Stato Contraente accorda ad un Paese privo di litorale facilitazioni o diritti speciali maggiori di quelli previsti dalla presente Convenzione, tali facilitazioni o diritti speciali potranno essere limitati al detto Stato, a meno che il fatto di non accordarli ad un altro Stato sprovvisto di litorale non violi la clausola della Nazione piu' favorita contenuta in un trattato concluso tra questo altro Stato senza litorale e lo Stato Contraente che accorda i summenzionati diritti speciali o facilitazioni.
Art. 11
Articolo 11
Eccezioni alla Convenzione per motivi di salute pubblica o di sicurezza od allo scopo di assicurare la protezione della proprieta' intellettuale.
1. Nessuno Stato Contraente e' obbligato dalla presente Convenzione ad assicurare il transito di persone delle quali sia proibito l'ingresso nel proprio territorio o di merci di una categoria la cui importazione sia vietata, sia per ragioni di moralita', salute o sicurezza pubblica, sia come misura precauzionale contro le malattie di animali o piante o contro i parassiti.
2. Ogni Stato Contraente ha il diritto di prendere tutte le precauzioni e di adottare tutte le misure necessarie per accertarsi che le persone e le merci, ed in particolare le merci sottoposte a monopolio, siano realmente in transito, e che i mezzi di trasporto siano realmente utilizzati ai fini del passaggio delle summenzionate merci, nonche' per proteggere la sicurezza delle vie e dei mezzi di comunicazione.
3. Nulla nella presente Convenzione potra' pregiudicare le misure che uno Stato Contraente possa adottare in base alle disposizioni di una Convenzione internazionale generale a carattere mondiale o regionale alla quale partecipi, sia che detta Convenzione sia gia' stata conclusa alla data della presente Convenzione, sia che venga
conclusa ulteriormente, quando tali disposizioni riguardino
a) l'esportazione, l'importazione o il transito di particolari categorie di articoli quali gli stupefacenti o altri prodotti chimici
dannosi o le armi; o
b) la protezione della proprieta' industriale, letteraria od artistica, del nome commerciale, delle indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonche' la soppressione della concorrenza sleale.
Nulla nella presente Convenzione impedisce ad uno Stato Contraente di adottare tutti i provvedimenti necessari a proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
Art. 12
Articolo 12
Eccezioni in caso di gravi avvenimenti
Si potra' eccezionalmente, e per un periodo il piu' limitato possibile, derogare alle disposizioni della presente Convenzione mediante misure generali o particolari che ciascuno degli Stati Contraenti fosse obbligato ad adottare in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo la propria esistenza politica o la propria sicurezza, restando inteso che il principio della liberta' di transito deve essere osservato per quanto possibile durante detto periodo.
Art. 13
Articolo 13
Applicazione della Convenzione in periodo bellico
La presente Convenzione non determina i diritti ed i doveri dei belligeranti e dei neutrali in tempo di guerra. Essa restera' tuttavia in vigore in tempo di guerra compatibilmente con tali diritti e doveri.
Art. 14
Articolo 14
Obblighi legati alla Convenzione e diritti e doveri dei Membri delle Nazioni Unite
La presente Convenzione non impone ad alcuno degli Stati Contraenti obblighi che potrebbero contrastare con i suoi diritti e doveri in quanto Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 15
Articolo 15
Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate su basi di reciprocita'.
Art. 16
Articolo 16
Composizione delle controversie
1. Ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e che non venga composta entro un termine di nove mesi mediante negoziati o attraverso ogni altro mezzo pacifico, sara' sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra Parte.
La Commissione di arbitrato sara' formata di tre membri. Ciascuna delle Parti in controversia nominera' un membro della Commissione, mentre il terzo membro, che ne sara' il Presidente, sara' scelto di comune accordo tra le Parti. Se, entro un termine di tre mesi, le Parti non giungessero ad accordarsi sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verra' nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se una qualsiasi delle Parti non procedesse alla designazione richiesta entro un termine di tre mesi, il Presidente della. Corte Internazionale di Giustizia procedera' alla designazione o alle designazioni necessarie.
2. La Commissione di arbitrato decidera' a maggioranza semplice sulle questioni che le verranno sottoposte e le sue decisioni saranno vincolanti per le Parti.
3. Le Commissioni di arbitrato o gli altri Organismi internazionali incaricati della composizione delle controversie determinate dalla presente Convenzione informeranno gli altri Stati Contraenti, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, dell'esistenza e della natura delle controversie, nonche' dei termini della loro composizione.
Art. 17
Articolo 17
Firma
La presente Convenzione sara', sino al 31 dicembre 1965, aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di ogni Organizzazione specializzata, nonche' di ogni altro Stato che sia Parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e divenire Parte della Convenzione.
Art. 18
Articolo 18
Ratifica
La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 19
Articolo 19
Adesione
La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di ogni Stato appartenente ad una delle quattro categorie citate all'articolo 17.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 20
Articolo 20
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di almeno due Stati privi di litorale e di due Stati di transito provvisti di costa marittima.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione necessari per l'entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, effettuato da tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Art. 21
Articolo 21
Revisione
Su domanda di un terzo degli Stati Contraenti e con l'assenso della maggioranza degli Stati Contraenti, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indira' una Conferenza al fine di effettuare una revisione della Convenzione.
Art. 22
Articolo 22
Notifiche da parte del Segretario Generale
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie citate all'articolo 17:
a) le firme apposte alla presente Convenzione ed il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, in conformita' degli articoli 17, 18 e 19;
b) la data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore, in conformita' dell'articolo 20;
c) le domande di revisione, in conformita' dell'articolo 21.
Art. 23
Articolo 23
Testi facenti fede
L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne inviera copia certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie citate all'articolo 17.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a New York presso la sede delle Nazioni Unite, l'8 luglio 1965.
Per l'Afghanistan:
Abdul H. TABIBI
Per l'Albania:
Per l'Algeria:
Per l'Argentina:
Lucio GARCIA DEL SOLAR, 29 dicembre 1965
Per l'Australia:
Per l'Austria:
Per il Belgio:
oggetta alle riserve (1) specificate nella mia
lettera n. S.5036 del 30 dicembre 1965, indirizzata al Segretario-Generale delle Nazioni Unite.
G. SCHURMANS, 30 dicembre 1965
Per la Bolivia:
F. ORTIZ S., 29 dicembre 1965
Per il Brasile:
Jose' SETTE CAMARA, 4 agosto 1965
Per la Bulgaria:
Per la Birmania:
Per il Burundi:
Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia:
Con la seguente riserva:
Il Governo della Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 16
della Convenzione sul commercio di transito dei Paesi privi di
litorale, in base al quale i membri della Commissione di arbitrato possono essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, e dichiara che, in ogni singolo caso, il consenso
degli Stati contendenti e' necessario per la nomina dei membri
della Commissione di arbitrato da parte del Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
G. CHERNUSHCHENKO, 28 dicembre 1965.
Per la Cambogia:
Per il Camerun:
J. B. BELEOKEN, 10 agosto 1965.
Per il Canada:
Per la Repubblica Centro-Africana:
M. GALLIN-DOUATHE, 30 dicembre 1965
Per Ceylon:
Per il Ciad:
Per il Cile:
Con una riserva relativa all'articolo 16, nel senso che, in ogni vertenza con i Paesi americani sull'interpretazione o
sull'attuazione della presente Convenzione, il Cile procedera' in base a qualsiasi strumento inter-americano, concernente la
soluzione pacifica delle vertenze, che possa essere vincolante per il Cile 8 per l'altro Paese americano.
Renan FUENTEALBA, 20 dicembre 1965
Per la Cina:
Per la Colombia:
Per il Congo (Brazzaville):
Per il Congo (Repubblica Democratica del):
Per la Costarica:
Per Cuba:
Per Cipro:
Per la Cecoslovacchia:
Con riserve (2)agli articoli 16, 17, 19, 22 e
23, il cui testo viene qui allegato.
Milan KLUSAK, 10 dicembre 1965
Per il Dahoniey:
Per la Danimarca:
Per la Repubblica Dominicana:
Per l'Equador:
Per El Salvador:
Per l'Etiopia:
Per la Repubblica Federale di Germania:
Con le riserve (3) esposte nella ma nota del 20 dicembre 1965,
indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni
Unite, che e' qui unita:
Sigismund VON BRAUN, 20 dicembre 1965.
Per la Finlandia:
Per la Francia:
Per il Gabon:
Per il Ghana:
Per la Grecia:
Per il Guatemala:
Per la Guinea:
Per Haiti:
Per la Santa Sede:
Alberto GIOVANNETTI, 30 dicembre 1965
Per l'Honduras:
Per l'Ungheria:
Karoly CSATORDAY, 30 dicembre 1965
Per l'Islanda:
Per l'India:
Per l'Indonesia:
Per l'Iran:
Per l'Iraq:
Per l'Irlanda:
Per Israele:
Per l'Italia:
Piero VINCI, 31 dicembre 1965
Per la Costa d'Avorio:
Per la Giamaica:
Per il Giappone:
Per la Giordania:
Per il Kenia:
Per il Kuwait:
Per il Laos:
T. KHAMPAN
Per il Libano:
Per la Liberia:
Per la Libia:
Per il Liechtenstein:
Per il Lussemburgo:
Pierre WURTH, 28 dicembre 1965
Per il Madagascar:
Per il Malawi:
Per la Malaysia:
Per il Mali:
Per Malta:
Per la Mauritania:
Per il Messico:
Per Monaco:
Per la Mongolia:
Per il Marocco:
Per il Nepal:
Padma BAHADUR KHATRI
Per i Paesi Bassi:
J. G. DE BEUS, 30 dicembre 1965
Per la Nuova Zelanda:
Per il Nicaragua:
Per il Niger:
Per la Nigeria:
Per la Norvegia:
Per il Pakistan:
Per il Panama:
Per il Paraguay:
Miguel SOLANO LOPEZ, 23 dicembre 1965
Per il Peru':
Per le Filippine:
Per la Polonia:
Per il Portogallo:
Per la Repubblica di Corea:
Per la Repubblica del Vietnam:
Per la Romania:
Per il Ruanda:
C. MUDENGE, 23 luglio 1965
Per San Marino:
Franco FIORIO, 23 luglio 1965
Per l'Arabia Saudita:
Per il Senegal:
Per la Sierra Leone:
Per la Somalia:
Per la Repubblica Sudafricana:
Per la Spagna:
Per il Sudan:
Con riserva (4) riguardante l'articolo 2. La riserva e' allegata.
Abdul MAGID BASHIR EL-AHMADI, 11 agosto 1965
Per la Svezia:
Per la Svizzera:
Ernesto THALMANN, 10 dicembre 1965
Per la Siria:
Per la Tailandia:
Per il Togo:
Per Trinidad e Tobago:
Per la Tunisia:
Per la Turchia:
Per l'Uganda:
Apollo K. KIRONDE, 21 dicembre 1965
Per la Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina:
Con la seguente riserva:
Il Governo della Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 16 della
Convenzione sul commercio di transito dei Paesi privi di litorale, in base al quale i membri della Commissione di arbitrato possono
essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di
Giustizia, e dichiara che, in ogni singolo caso, il consenso degli Stati contendenti e' necessario per la nomina dei membri della
Commissione di arbitrato da parte del Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
S. SHEVCHENCO, 31 dicembre 1965.
Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:
Con la riserva:
Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 16
della Convenzione sul commercio di transito dei Paesi privi di
litorale, in base al quale i membri della Commissione di arbitrato possono essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, e dichiara che, in ogni singolo caso, il consenso
degli Stati contendenti e' necessario per la nomina dei membri
della Commissione di arbitrato da parte del Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
N. FEDORENKO, 28 dicembre 1965
Per la Repubblica Araba Unita:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:
Per la Tanzania:
Per gli Stati Uniti d'America:
Charles W. YOST, 30 dicembre 1965
Per l'Alto Volta:
Per l'Uruguay:
Per il Venezuela
Per le Samoa occidentali:
Per lo Yemen:
Per la Yugoslavia:
A. JELIC
Per lo Zambia:
F. M. MULIKITA, 23 dicembre 1965.
1 Testo delle riserve:
1. In merito all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, il Governo belga ritiene che l'esenzione si riferisca esclusivamente a dazi o tasse sulle importazioni o sulle esportazioni, e non a tasse su transazioni quale la tassa belga sul trasporto e i servizi ausiliari, che viene applicata anche al commercio interno.
2. Il Belgio puo' applicare l'articolo 4, paragrafo 1, solo per quanto riguarda i mezzi di trasporto e i miezzi di manutenzione di proprieta' dello Stato.
3. Il Governo Belga intende, nel depositare il proprio strumento di ratifica alla Convenzione, fare una riserva circa i diritti e gli obblighi del Belgio derivanti dalla propria adesione ad alcuni Trattati internazionali in merito a questioni economiche od al commercio.
2 Testo delle riserve:
(1) La Repubblica Socialista Cecoslovacca non si considera vincolata dall'articolo 16 che prevede una procedura obbligatoria di arbitrato per ogni vertenza che possa sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della Convenzione.
La Repubblica Socialista Cecoslovacca afferma che il consenso di tutte le Parti in controversia e' indispensabile in ogni singolo caso che sia sottoposto ad arbitrato.
(2) La Repubblica Socialista Cecoslovacca ritiene che gli articoli 17 e 19 abbiano carattere discriminatorio poiche', in base alle disposizioni in essi contenute, alcuni Stati sono stati privati della possibilita' di divenire Parti della Convenzione.
La Convenzione riguarda problemi che sono di grande interesse per tutti gli Stati; di conseguenza, deve essere aperta alla partecipazione di tutti gli Stati. In base al principio dell'eguaglianza della sovranita', nessuno Stato ha il diritto di escludere gli altri Stati dalla possibilita' di divenire Parti di una Convenzione di interesse generale.
(3) L'ultima riserva formulata si applica anche agli articoli 22 e 23 per le stesse ragioni.
3 Testo delle riserve:
In merito all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 5 ed all'articolo 7:
La Repubblica Federale di Germania parte dal presupposto che i normali controIli di frontiera che, in conformita' degli accordi internazionali e con la legislazione nazionale vigente, sono svolti in maniera adeguata e non discriminatoria, rispondano alle esigenze dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 5 e dell'articolo 7.
In merito all'articolo 2, paragrafo 2: la Repubblica Federale di Germania intende questa clausola nel senso che fintanto che non sono stati conclusi gli accordi in base all'articolo 2, paragrafo 2, verranno applicati i regolamenti interni dello Stato di transito.
In merito all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1: la Repubblica Federale di Germania non e' in grado di assumere gli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 6, paragrafo 1. Tuttavia considerando le condizioni dei trasporti della Repubblica Federale di Germania, si puo' esser certi che saranno disponibili per il traffico di transito sufficienti mezzi di trasporto e di manutenzione, nonche' attrezzature per l'immagazzinamento. Nel caso dovessero cio' nondimento sorgere difficolta', il Governo della Repubblica Federale di Germania sarebbe pronto a porvi rimedio.
In merito all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2:
La Repubblica Federale di' Germania non e' in grado di assumersi obblighi specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, e nell'articolo 6, paragrafo 2. Il Governo della Repubblica Federale di Germania e' tuttavia pronto, nell'ambito delle proprie possibilita', a far uso della propria influenza per quanto attiene alle tariffe e agli addebiti, allo scopo di facilitare il piu' possibile il traffico di trimsito.
4 Testo delle riserve:
Il Governo della Repubblica del Sudan non si riterra' vincolato dalla terza frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione riguardo al passaggio attraverso il proprio territorio di merci destinate a, o provenienti dal Sud Africa o dal Portogallo, o di merci la proprieta' delle quali potrebbe essere rivendicata dal Sud Africa o dal Portogallo. La riserva e' fatta in base allo spirito della Risoluzione S/5773 del Consiglio di Sicurezza, nella quale il Consiglio di Sicurezza condannava le politiche di apartheid del Governo della Repubblica del Sud Africa, la Risoluzione A/AC. 109/124 nella quale il Comitato Speciale condannava la politica coloniale del Portogallo ed il suo persistente rifiuto di mettere in pratica le Risoluzioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza e del Comitato Speciale, e la Risoluzione CM/Res.6(1) del Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione dell'Unita' Africana. Le riserve resteranno in vigore sino al termine della predominante situazione in Sud Africa o nelle Colonie portoghesi.
Ne' si considerera' la Repubblica del Sudan, quale membro della Lega Araba, vincolata dalla stessa clausola relativamente al passaggio attraverso il proprio territorio di merci destinate a/o provenienti da Israele.