092G0205
092G0205
Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. (LEGGE 10 febbraio 1992 n. 198)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 05-03-1992 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61 della convenzione medesima.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE
CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FATTA A LUGANO IL 16
SETTEMBRE 1988
PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
SOLLECITE di potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti,
CONSIDERANDO che, a tal fine, e' necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,
CONSAPEVOLI dei legami fra esse esistenti, sanciti in campo economico dagli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,
CONSIDERANDO l'esistenza della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, emendata dalle convenzioni di adesione a seguito dei successivi allargamenti delle Comunita' europee,
PERSUASE che l'estensione dei principi di detta convenzione agli Stati parti del presente strumento potenziera' la cooperazione giudiziaria ed economica in Europa,
DESIDEROSE di assicurare un'interpretazione quanto piu' uniforme possibile del presente strumento,
HANNO DECISO, in questo spirito, di stipulare la presente convenzione e HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1
La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. Sono esclusi dal campo di applicazione della
presente convenzione
1. lo stato e la capacita' delle persone fisiche, il regime
patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
2. i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;
3. la sicurezza sociale;
4. l'arbitrato.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalita', davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtu' delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo.
Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare:
- nel Belgio: l' articolo 15 del Codice civile (Code civil - Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek);
- in Danimarca: l'articolo 246, paragrafi 2 e 3, della Legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje);
- nella Repubblica federale di Germania: l' articolo 23 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung);
- in Grecia: l' articolo 40 del Codice di procedura civile (testo greco);
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil);
- in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda;
- in Islanda: l' articolo 77 del Codice di procedura civile (log um meofero einkamala i heraoi);
- in Italia: l' articolo 2 e l' articolo 4, nn. 1 e 2, del Codice di procedura civile ;
- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil);
- nei Paesi Bassi: l' articolo 126, terzo comma , e l' articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetbeck van Burgerlijke Rechtavordering);
- in Norvegia: l' articolo 32 del Codice di procedura civile (tvistemalsloven);
- in Austria: l'articolo 99 della Legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm);
- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Codigo de Processo Civil) e l'articolo 11 del Codice del processo del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho);
- in Svizzera: il foro del luogo del sequestro/for du lieu du sequestre/Gerichtsstand des Arrestortes ai sensi dell'articolo 4 della legge federale sul diritto internazionale privato/loi federale sur le droit international prive/Bundesgesetz uber das internationale Privatrecht;
- in Finlandia: la seconda, terza e quarta frase dell'articolo 1 del capitolo 10 del Codice di procedura civile (oikeudenkaymiskaari/rattegangsbalken);
- in Svezia: la prima frase dell'articolo 3 del capitolo 10 del Codice di procedura civile (Rattegangsbalken);
- nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata:
a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito,
b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto, ovvero
c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
Se il convenuto non e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza e' disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.
Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo', indipendentemente dalla propria nazionalita' ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente:
1. In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata, o deve essere
eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo e' quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua
attivita' e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua
attivita' in un solo paese, il luogo e' quello in cui si trova lo stabilimento dal quale e' stato assunto;
2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del
luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la
residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente
a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalita' di una delle parti;
3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del
luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto;
4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di
restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al
quale l'azione penale e' esercitata, sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;
5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente;
6. nella sua qualita' di fondatore, trustee o beneficiario di un
trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con
clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio;
7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento
della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui
hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice
nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo
a) e' stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure
b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma e' stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;
questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
Il convenuto di cui all'articolo precedente potra' inoltre essere citato:
1. in caso di pluralita' di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione e' situato il domicilio di uno di essi;
2. qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale, sempreche' quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal
contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale; 4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato.
Convenzione - art. 6-bis
Articolo 6 bis
Qualora, ai sensi della presente convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilita' nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtu' della legislazione interna di detto Stato, e' anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilita'.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
In materia di assicurazioni, la competenza e' regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, punto 5.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere convenuto:
1. davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure
2. in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure
3. se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.
Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli e' considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
Inoltre l'assicuratore puo' essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilita' civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
In materia di assicurazione di responsabilita' civile, l'assicuratore puo' altresi' essere chiamato in causa davanti al giudice presso cui e' stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreche' essa sia possibile.
Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma e' competente anche nei loro confronti.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore puo' essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione:
1. posteriore al sorgere della controversia o
2. che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3. che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un
assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni o
4. conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il
proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente o
5. che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o piu' rischi di cui all'articolo 12 bis.
Convenzione - art. 12-bis
Articolo 12 bis
I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti:
1. ogni danno
a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi
oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2. ogni responsabilita', salvo per danni all'integrita' fisica dei
passeggeri o ai loro bagagli,
a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a),
sempreche' la legislazione dello Stato contraente in cui
l'aeronave e' immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego od il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio;
4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti
punti da 1 a 3.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attivita' professionale, in appresso denominata "consumatore", la competenza e' regolata dalla presente sezione, salvo le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5:
1. qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, 2. qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di
un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,
3. qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se
a) la conclusione del contratto e' stata preceduta da una proposta
specifica o da una pubblicita' nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se
b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari
per la conclusione del contratto.
Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa e' considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.
La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto puo' essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il consumatore.
L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore puo' essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione:
1. posteriore al sorgere della controversia o
2. che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale
diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3. che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi
entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1. a)
in materia di diritti reali immobiliari e di contratti
d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato;
b) tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi
consecutivi hanno competenza anche i giudici dello Stato
contraente in cui il convenuto e' domiciliato, purche' il
conduttore sia una persona fisica e nessuna delle parti sia
domiciliata nel territorio dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato;
2. in materia di validita', nullita' o scioglimento delle societa' o persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato
contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
3. in materia di validita' delle trascrizioni ed iscrizioni nei
pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4. in materia di registrazione o di validita' di brevetti, marchi,
disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali e'
prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello
Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione
sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato
contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito
tra loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che
le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in
tale campo, e' ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola e' domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoche' il giudice o i giudici la cui competenza e' stata convenuta non abbiano declinato la competenza.
Il giudice o i giudici di uno Stato contraente, ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
3. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.
4. Se una clausola attributiva di competenza e' stata stipulata a
favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.
5. In materia di contratti individuali di lavoro una clausola
attributiva di competenza e' valida solo se posteriore al sorgere della controversia.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto e' comparso e' competente.
Tale norma non e' applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e' citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza.
Al giudice e' fatto obbligo di sospendere il procedimento fin quando non si sara' accertato che al convenuto e' stata data la possibilita' di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese, ovvero che e' stato fatto tutto il possibile in tal senso.
Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finche' sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
Se la competenza del giudice preventivamente adito e' stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
Ove piu' cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito puo' sospendere il procedimento.
Tale giudice puo' inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.
Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame cosi' stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a piu' giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorita' giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito e' riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonche' la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.
Convenzione - art. 26
Articolo 26
Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale puo' far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.
Se il riconoscimento e' richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice e' competente al riguardo.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
Le decisioni non sono riconosciute:
1. se il riconoscimento e' contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2. se la domanda giudiziale od un atto equivalente non e' stato
notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese;
3. se la decisione e' in contrasto con una decisione resa tra le
medesime parti nello Stato richiesto;
4. se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacita' delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;
5. se la decisione e' in contrasto con una decisione resa
precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorche' tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto.
Convenzione - art. 28
Articolo 28
Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreche' nel caso contemplato dall'articolo 59.
Il riconoscimento di una decisione puo' inoltre essere rifiutato in uno dei casi contemplati dall'articolo 54 ter, paragrafo 3 e dall'articolo 57, paragrafo 4.
Nell'accertamento delle competenze di cui ai commi precedenti, l'autorita' richiesta e' vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.
Salva l'applicazione delle disposizioni del primo e secondo comma, non si puo' procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1.
Convenzione - art. 29
Articolo 29
In nessun caso, la decisione straniera puo' formare oggetto di un riesame del merito.
Convenzione - art. 30
Articolo 30
L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e' chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente puo' sospendere il procedimento se la decisione in questione e' stata impugnata.
L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e' richiesto il riconoscimento di una decisione che e' stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione e' sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, puo' sospendere il procedimento.
Convenzione - art. 31
Articolo 31
Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
Tuttavia la decisione e' eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata.
Convenzione - art. 32
Articolo 32
1. L'istanza deve essere proposta:
Parte di provvedimento in formato grafico
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel Galles, alla "High Court of Justice" ovvero,
nel caso di un procedimento in materia di obbligazione
alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sara' trasmessa dal "Secretary of State";
b) in Scozia, alla "Court of Session" ovvero, nel caso di
procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Sher-
iff Court", alla quale l'istanza sara' trasmessa dal "Secretary of State";
c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice" ovvero, nel
caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare,
alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sara' trasmessa dal "Secretary of State".
2. Il giudice territorialmente competente e' determinato dal
domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se
tale parte non e' domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza e' determinata dal luogo dell'esecuzione.
Convenzione - art. 33
Articolo 33
Le modalita' del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.
L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.
Convenzione - art. 34
Articolo 34
Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.
L'istanza puo' essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28. In nessun caso, la decisione straniera puo' formare oggetto di un riesame del perito.
Convenzione - art. 35
Articolo 35
La decisione resa su istanza di parte e' comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalita' previste dalla legge dello Stato richiesto.
Convenzione - art. 36
Articolo 36
Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere puo' opporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.
Se la parte e' domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine e' di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione e' stata fatta alla persona cui e' diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non e' prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Convenzione - art. 37
Articolo 37
1. L'opposizione e' proposta, secondo le norme sul procedimento in
contraddittorio:
- in Belgio, davanti al "tribunal de premie're instance" o
"rechtbank van cerate aanleg";
- in Danimarca, davanti al "landsret";
- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo
"Oberlandesgericht";
- in Grecia, davanti all'"Testo in Greco"
- in Spagna, davanti alla "Audiencia Provinciall";
- in Francia, davanti alla "Cour d'appel";
- in Irlanda, davanti alla "High Court";
- in Islanda, davanti alla "he'radeltasdo'mari";
- in Italia, davanti alla Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour supe'rieure de justice"
giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti all'"arrondissementsrechtsbank";
- in Norvegia, davanti al "lagmannsrett";
- in Austria, davanti al "Landesgericht" o "Kreisgericht";
- in Portogallo, davanti al "Tribunal de Relacao";
- in Svizzera, davanti al "Tribunale cantonale"/"Tribunal
cantonal"/"Kantonsgericht";
- in Finlandia, davanti al "Hovioikeus/hovratt";
- in Svezia, davanti allo "Svea hovratt";
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Jus- tice"
ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court";
b) in Scozia, davanti alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court";
c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice"
ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates Court".
2. La decisione resa sull'opposizione puo' costituire unicamente
oggetto di:
- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia,
Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
- ricorso davanti al "hojesteret", con autorizzazione del ministro
della giustizia, in Danimarca;
- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda;
- ricorso davanti al "Haestire'ttur", in Islanda;
- ricorso (Kjaeremal or anke) davanti al "Hoyesteretts
Kjaeremalsutvalg or Hoyesterett", in Norvegia;
- "Revisionrekurs", in caso di un ricorso, e di "Berufung" (ricorso)
con facolta' di revisione, nel caso di un'opposizione, in Austria;
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo;
- ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale/recours
de droit public devant le tribunal federal/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht, in Svizzera;
- ricorso al "Korkein oikeus/hogsta domstolen", in Finlandia;
- ricorso davanti al "hogsta domstolen", in Svezia;
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.
Convenzione - art. 38
Articolo 38
Il giudice davanti al quale e' proposta l'opposizione ai sensi dell'articolo 37, primo comma puo', su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera e' stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non e' scaduto; in quest'ultimo caso il giudice puo' fissare un termine per proporre tale impugnazione.
Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine e' considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del primo comma.
Il giudice puo' inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.
Convenzione - art. 39
Articolo 39
In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, puo' procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui e' chiesta l'esecuzione.
La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.
Convenzione - art. 40
Articolo 40
1. Se l'istanza viene respinta, l'istante puo' proporre opposizione:
- in Belgio, davanti alla "Cour d'appel" o "hof van beroep";
- in Danimarca, davanti al "landsret";
- nella Repubblica federale di Germania, davanti
all'"Oberlandesgericht";
- in Grecia davanti all'"Testo in Greco"
- in Spagna, davanti alla "Audiencia Provincial";
- in Francia, davanti alla "Cour d'appel";
- in Irlanda, davanti alla "High Court";
- in Islanda, davanti alla "heradeltasdomari";
- in Italia, davanti alla Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour supe'rieure de justice"
giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti alla "gerechtshof";
- in Norvegia, davanti al "lagmannsrett";
- in Austria, davanti al "Landesgericht" o al "Kreisgericht";
- in Portogallo, davanti al "Tribunal de Relacao";
- in Svizzera, davanti al "Tribunale cantonale"/"Tribunal
cantonal"/"Kantonsgericht";
- in Finlandia, davanti al "hovioikeus/hovratt";
- in Svezia, davanti allo "Svea hovratt";
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Jus- tice"
ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court";
b) in Scozia, davanti alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court";
c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice"
ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court".
La parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere e' chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non e' domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.
Convenzione - art. 41
Articolo 41
La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 puo' costituire unicamente oggetto di:
- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
- ricorso davanti al "hojesteret", con l'autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;
- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda;
- ricorso davanti al "Haestire'ttur", in Islanda;
- ricorso (Kjaeremal or anke) davanti al "Hoyesteretts
kjaeremalsutvalg or Hoyesterett", in Norvegia;
- "Revisionsrekurs", in Austria;
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo;
- ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale/recours de droit public devant le tribunal federal/staatsrechtliche
Beschwerde beim Bundesgericht, in Svizzera;
- ricorso davanti al "korkein oikeus/hogsta domstolen", in Finlandia;
- ricorso davanti al "hogsta domstolen", in Svezia;
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.
Convenzione - art. 42
Articolo 42
Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non puo' essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o piu' di essi. L'istante puo' richiedere un'esecuzione parziale.
Convenzione - art. 43
Articolo 43
Le decisioni straniere che comminano una penalita' sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima e' stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.
Convenzione - art. 44
Articolo 44
L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32 a 35, dell'assistenza piu' favorevole o dell'esenzione piu' larga dalle spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza.
L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca o in Islanda da un'autorita' amministrativa puo' invocare nello Stato in cui l'istanza e' proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del ministero della giustizia danese o del ministero della giustizia islandese comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.
Convenzione - art. 45
Articolo 45
Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non puo' essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualita' di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.
Convenzione - art. 46
Articolo 46
La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:
1. una spedizione che presenti tutte le formalita' necessarie alla
sua autenticita';
2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una
copia certificata conforme del documento comprovante che la
domanda giudiziale od un atto equivalente e' stato notificato o comunicato al contumace.
Convenzione - art. 47
Articolo 47
La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:
1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione e' esecutiva ed e' stata notificata;
2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente
beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.
Convenzione - art. 48
Articolo 48
Qualora i documenti di cui agli articoli 46, punto 2, e 47, punto 2, non vengano prodotti, l'autorita' giudiziaria puo' fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.
Qualora l'autorita' giudiziaria lo richieda e' necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione e' autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.
Convenzione - art. 49
Articolo 49
Non e' richiesta alcuna legalizzazione o formalita' analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.
Convenzione - art. 50
Articolo 50
Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza puo' essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico e' contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticita' dalla legge dello Stato d'origine. Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.
Convenzione - art. 51
Articolo 51
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.
Convenzione - art. 52
Articolo 52
Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato contraente in cui e' pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.
Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.
Convenzione - art. 53
Articolo 53
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle societa' e delle persone giuridiche e' assimilata al domicilio.
Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.
Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato.
Convenzione - art. 54
Articolo 54
Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato di origine e, quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.
Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.
Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.
Convenzione - art. 54-bis
Articolo 54 bis
Per la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia e la Svezia e per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, la competenza in materia marittima e' determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei seguenti punti da 1 a 7. Tuttavia, tali disposizioni non saranno piu' applicabili in ciascuno di detto Stati allorche' in ciascuno di essi entrera' in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi d'alto mare, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.
1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato
contraente puo' essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi altra nave di sua proprieta' e' stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma e' stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei seguenti casi:
a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato;
b) quando la rivendicazione e' sorta in detto Stato;
c) quando la rivendicazione e' sorta durante un viaggio nel corso del
quale e' stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo;
d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti;
e) quando la rivendicazione e' sorta in seguito a salvataggio o
assistenza;
f) quando la rivendicazione e' garantita da ipoteca sulla nave di cui
e' stato operato il sequestro conservativo.
2. Puo' essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di
diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento di cui e' sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potra' essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.
3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario
quando tutte le quote di proprieta' appartengono alla stessa o alle stesse persone.
4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione
nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore puo' essere sequestrata in virtu' di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Cio' vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.
5. Si intende per "rivendicazione di diritto marittimo" una
rivendicazione originata da uno o piu' dei seguenti motivi:
a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo;
b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure
avvenuti in seguito alle operazioni di una nave;
c) assistenza e salvataggio;
d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;
e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratt
di noleggio, di carico o altro;
f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli
trasportati su una nave;
g) avaria comune;
h) cambio marittimo;
i) rimorchio;
j) pilotaggio;
k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo
funzionamento o manutenzione;
l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di
bacino;
m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio;
n) esborsi del capitano, compresi quelli effettuati da
spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di
una nave o del suo proprietario;
o) controversie sulla proprieta' di una nave;
p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di
proprieta', possesso, uso o profitti della stessa;
q) garanzia ipotecaria su una nave.
6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui alle lettere o) e p) del punto 5, l'espressione "sequestro conservativo" comprende, in Danimarca, il "forbud" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Low om rettens pleje).
7. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui alle lettere o) e p) del punto 5, il termine "sequestro" comprende, in Islanda, il "logbann" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa per tale rivendicazione conformemente al capitolo III della legge in materia di sequestro e ingiunzione (log um kyrrsetningu og logbann).
Convenzione - art. 54-ter
Articolo 54 ter
1. La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione da
parte degli Stati membri delle Comunita' europee della convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di
adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunita' europee, convenzioni e protocollo in appresso denominati "convenzione di Bruxelles".
Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:
a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente della
presente convenzione che non e' membro delle Comunita' europee ovvero qualora gli articoli 16 e 17 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di tale Stato contraente;
b) in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 21 e 22 della presente convenzione, ove siano state
proposte azioni in uno Stato contraente che non e' membro delle
Comunita' europee e in uno Stato contraente che e' membro delle Comunita' europee;
c) in materia di riconoscimento e di esecuzione, qualora lo Stato d'origine o lo Stato richiesto non sia membro delle Comunita' europee.
3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o
l'esecuzione possono essere rifiutati se la competenza sulla quale
si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla
presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione sono
richiesti contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente che non sia membro delle Comunita'
europee, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della
decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto.
Convenzione - art. 55
Articolo 55
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma, e dall'articolo 56, la presente convenzione sostituisce nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o piu' di detti Stati, e cioe':
- la convenzione tra la Francia e la Confederazione Svizzera sulla
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869;
- il trattato tra la Confederazione Svizzera e la Spagna
sull'esecuzione reciproca delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Madrid il 19 novembre 1896;
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera ed il Reich tedesco relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, firmata a Berna il 2 novembre 1929;
- la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la
Norvegia e la Svezia per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze, firmata a Copenaghen il 16 marzo 1932;
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Italia sul
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Roma il 3 gennaio 1933;
- la convenzione tra la Svezia e la Confederazione Svizzera sul
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Italia sul
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, firmata a Stoccolma il 15 gennaio 1936;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria
sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957;
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Belgio sul
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, firmata a Berna il 29 aprile 1959;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la
Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria
sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959;
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Confederazione
Svizzera sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Berna il 16 dicembre 1960;
- la convenzione tra la Norvegia e il Regno Unito per il
riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Londra il 12 giugno 1961;
- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul
riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961 ed il relativo protocollo, firmato a Londra il 6 marzo 1970;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;
- la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;
- la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica
d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;
- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 16 novembre 1971;
- la convenzione tra la Norvegia e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze e documenti esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Oslo il 17 giugno 1977;
- la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la
Norvegia e la Svezia per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977;
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria ed il Regno di Svezia
sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria ed il Regno di Spagna
sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 17 febbraio 1984;
- la convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Vienna il 21 maggio 1984 e
- la convenzione tra la Repubblica finlandese e la Repubblica
d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986;
Convenzione - art. 56
Articolo 56
Il trattato e le convenzioni elencati all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non e' applicabile.
Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.
Convenzione - art. 57
Articolo 57
1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni.
2. La presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione contemplata dal paragrafo 1 possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non e' parte di tale convenzione. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente convenzione.
3. Le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione contemplata dal paragrafo 1 sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente al titolo III della presente convenzione.
4. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o
l'esecuzione possono essere rifiutati se lo Stato richiesto non e' parte contraente di una convenzione contemplata dal paragrafo 1 e la persona contro la quale si richiedono il riconoscimento o l'esecuzione e' domiciliata in tale Stato, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione non siano possibili in base ad altra norma giuridica dello Stato richiesto.
5. Se una convenzione contemplata dal paragrafo 1 di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. E' comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
Convenzione - art. 58
Articolo 58
(Senza oggetto)
Convenzione - art. 59
Articolo 59
La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto all'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.
Tuttavia, nessuno Stato contraente puo' impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul
sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti
1. se la domanda verte sulla proprieta' o il possesso di tali beni, e' volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o e' relativa ad un'altra causa che li riguarda ovvero
2. se i beni costituiscono la garanzia di un credito che e' l'oggetto della domanda.
Convenzione - art. 60
Articolo 60
Possono partecipare alla presente convenzione:
a) gli Stati che, al momento dell'apertura alla firma della presente convenzione, sono membri delle Comunita' europee o dell'Associazione europea di libero scambio;
b) gli Stati che, dopo l'apertura alla firma della presente
convenzione, diventano membri delle Comunita' europee o dell'Associazione europea di libero scambio;
c) gli Stati invitati ad aderire, conformemente all'articolo 62,
paragrafo 1, lettera b).
Convenzione - art. 61
Articolo 61
1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri
delle Comunita' europee o dell'Associazione europea di libero scambio.
2. La convenzione e' sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari.
Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Consiglio federale svizzero.
3. La convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati, di cui uno Stato membro delle Comunita' europee ed uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.
4. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione
produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.
Convenzione - art. 62
Articolo 62
1. Possono aderire alla presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore:
a) gli Stati contemplati dall'articolo 60, lettera b),
b) gli altri Stati che, dietro richiesta di uno Stato contraente rivolta allo Stato depositario, siano stati invitati ad aderire. Lo Stato depositario invitera' lo Stato interessato ad aderire soltanto se, dopo averli informati del contenuto delle comunicazioni che tale Stato intende fare conformemente all'articolo 63, avra' ottenuto il consenso unanime degli Stati firmatari e degli Stati contraenti menzionati all'articolo 60, lettere a) e b).
2. Se uno Stato aderente desidera apportare precisazioni ai fini del protocollo n. 1, saranno avviati negoziati a tale scopo. Una conferenza di negoziato sara' convocata dal Consiglio federale svizzero.
3. Per quanto concerne ogni Stato aderente la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento d'adesione.
4. Tuttavia, per quanto riguarda uno Stato aderente di cui al
paragrafo 1, lettera a) o b), la convenzione produce effetti soltanto nelle relazioni tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano formulato obiezioni su tale adesione entro il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Convenzione - art. 63
Articolo 63
Ogni Stato aderente, al momento del deposito del proprio strumento di adesione, dovra' fare le comunicazioni richieste per l'applicazione degli articoli 3, 32, 37, 40, 41 e 55 della presente convenzione ed apportare, se del caso, le precisazioni stabilite nel corso dei negoziati ai fini del protocollo n. 1.
Convenzione - art. 64
Articolo 64
1. La presente convenzione e' conclusa per una durata iniziale di
cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.
2. Alla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, la convenzione sara' tacitamente rinnovata di anno in anno.
3. Dalla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, ogni Stato
contraente potra', in qualsiasi momento, denunciare la convenzione inoltrando una notifica al Consiglio federale svizzero.
4. La denuncia acquista efficacia alla fine dell'anno civile
successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica della denuncia da parte del Consiglio federale svizzero.
Convenzione - art. 65
Articolo 65
Sono allegati alla presente convenzione:
- un protocollo n. 1, relativo a taluni problemi di competenza, di
procedura e di esecuzione;
- un protocollo n. 2, relativo all'interpretazione uniforme della
convenzione;
- un protocollo n. 3, relativo all'applicazione dell'articolo 57.
Tali protocolli sono parte integrante della convenzione.
Convenzione - art. 66
Articolo 66
Ogni Stato contraente puo' chiedere la revisione della presente convenzione. A tal fine, una conferenza di revisione verra' convocata dal Consiglio federale svizzero entro sei mesi dalla domanda di revisione.
Convenzione - art. 67
Articolo 67
Il Consiglio federale svizzero notifichera' agli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e agli Stati che avranno aderito successivamente alla convenzione:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione,
b) le date d'entrata in vigore della presente convenzione per gli
Stati contraenti,
c) le denunce ricevute in conformita' dell'articolo 64,
d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I bis del protocollo n. 1,
e) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I ter del protocollo n. 1,
f) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del
protocollo n. 1,
g) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del
protocollo n. 1.
Convenzione - art. 68
Articolo 68
La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, islandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i quattordici testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Consiglio federale svizzero, che provvedera' a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati che saranno stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e a ciascuno Stato aderente.
Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.
Art. I
Protocollo N. 1
RELATIVO A TALUNI PROBLEMI DI COMPETENZA,
DI PROCEDURA E DI ESECUZIONE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALLA CONVENZIONE:
Articolo I
Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, punto 1, puo' eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.
Art. I-bis
Articolo I bis
1. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, che una decisione resa in un altro Stato contraente non viene riconosciuta ne' eseguita in Svizzera se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la competenza del giudice che ha reso la decisione si fonda
unicamente sull'articolo 5, punto 1 della presente convenzione;
b) al momento della proposizione dell'azione il convenuto era
domiciliato in Svizzera; ai fini del presente articolo si
considera domiciliata in Svizzera una societa' o altra persona giuridica che abbia la sede statutaria e il centro effettivo degli affari in Svizzera;
c) il convenuto propone opposizione contro il riconoscimento o
l'esecuzione della decisione in Svizzera, purche' non abbia
rinunciato ad avvalersi della dichiarazione prevista dal presente paragrafo.
2. Questa riserva non si applica nella misura in cui al momento della richiesta di riconoscimento o di esecuzione e' stata concessa una deroga all' articolo 59 della costituzione federale svizzera. Il Governo svizzero comunichera' tali deroghe agli Stati firmatari e agli Stati aderenti.
3. Questa riserva cessa di avere effetto il 31 dicembre 1999. Essa
puo' essere ritirata in qualsiasi momento.
Art. I-ter
Articolo I ter
Ogni Stato contraente puo', mediante dichiarazione fatta all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, riservarsi il diritto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 28, di non riconoscere ne' eseguire decisioni rese negli altri Stati contraenti se la competenza del giudice dello Stato di origine si fonda, in conformita' dell'articolo 16, punto 1 b, esclusivamente sul domicilio del convenuto nello Stato di origine e l'immobile e' situato nel territorio dello Stato che ha formulato la riserva.
Art. II
Articolo II
Salvo disposizioni nazionali piu' favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.
Tuttavia, la giurisdizione adita puo' ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilita' di farsi difendere potra' non essere riconosciuta ne' eseguita negli altri Stati contraenti.
Art. III
Articolo III
Per il procedimento relativo alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.
Art. IV
Articolo IV
Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalita' previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.
Sempreche' lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al Consiglio federale svizzero, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalita' contemplate dalla legge dello Stato richiesto.
Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.
Art. V
Articolo V
La competenza giudiziaria, contemplata dall'articolo 6, punto 2 e dall'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non puo' essere invocata nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente puo' essere chiamata a comparire davanti ai giudici:
- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli
articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;
- della Spagna, in applicazione dell' articolo 1482 del Codice civile ;
- dell'Austria, conformemente all' articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozestrasseordnung) concernente la "litis denuntiatio";
- della Svizzera, in applicazione delle opportune disposizioni
concernenti la litis denuntiatio dei codici cantonali di procedura civile.
Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtu' dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.
Art. V-bis
Articolo V bis
In materia di obbligazioni alimentari, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorita' giudiziaria" comprendono le autorita' amministrative danesi, islandesi e norvegesi.
In materia civile e commerciale, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorita' giudiziaria" comprendono l'"ulosotonhaltija/overexekuror" finlandese.
Art. V-ter
Articolo V ter
Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda, in Islanda, in Norvegia, in Portogallo o in Svezia, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave e' stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.
Art. V-quater
Articolo V quater
(Senza oggetto)
Art. V-qinquies
Articolo V quinquies
Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validita' di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.
Art. VI
Articolo VI
Gli Stati contraenti comunicheranno al Consiglio federale svizzero i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2.
Protocollo n.2 - art. 1
PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE UNIFORME DELLA CONVENZIONE
PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
VISTO l'articolo 65 della presente convenzione,
CONSIDERANDO il legame sostanziale esistente tra detta convenzione e la convenzione di Bruxelles; CONSIDERANDO che alla Corte di giustizia
delle Comunita' europee e'
stata riconosciuta dal protocollo del 3 giugno 1971 la competenza per deliberare sull'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles; AVENDO PIENA CONOSCENZA delle decisioni emesse dalla
Corte di
giustizia delle Comunita' europee sull'interpretazione della convenzione di Bruxelles fino al momento della firma della presente convenzione;
CONSIDERANDO che i negoziati che hanno portato alla conclusione di detta convenzione sono stati fondati sulla convenzione di Bruxelles alla luce di tali decisioni;
SOLLECITE, nella piena osservanza dell'indipendenza dei giudici, di impedire interpretazioni divergenti e conseguire l'interpretazione piu' uniforme possibile delle disposizioni della presente convenzione nonche' delle disposizioni di detta convenzione e di quelle della convenzione di Bruxelles la cui sostanza e' recepita in detta convenzione,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1
I giudici di ciascuno Stato contraente tengono debitamente conto, all'atto dell'applicazione e dell'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, dei principi definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in merito alle disposizioni di detta convenzione.
Protocollo n.2 - art. 2
Articolo 2
1. Le parti contraenti convengono di istituire un sistema di
scambio di informazioni per quanto riguarda le decisioni emesse in applicazione della presente convenzione, nonche' le decisioni pertinenti emesse in applicazione della convenzione di Bruxelles.
Tale sistema comporta:
- trasmissione a un organismo centrale da parte delle autorita'
competenti delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di ultima istanza e dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, nonche' di altre decisioni particolarmente importanti passate in giudicato ed emesse in applicazione della presente convenzione o della convenzione di Bruxelles;
- classificazione di tali decisioni da parte dell'organismo centrale,
compresa, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
- trasmissione da parte dell'organismo centrale del materiale
documentario alle autorita' nazionali competenti di tutti gli Stati firmatari e aderenti alla presente convenzione, nonche' alla Commissione delle Comunita' europee.
2. Organismo centrale e' il Cancelliere della Corte di giustizia
delle Comunita' europee.
Protocollo n.2 - art. 3
Articolo 3
1. E' istituito un Comitato permanente per gli scopi del presente protocollo.
2. Il Comitato e' composto di rappresentanti designati da ciascuno Stato firmatario e aderente.
3. Le Comunita' europee (Commissione, Corte di giustizia e
Segretariato generale del Consiglio) e l'Associazione europea di libero scambio possono partecipare alle riunioni in qualita' di osservatori.
Protocollo n.2 - art. 4
Articolo 4
1. A richiesta di una parte contraente il depositario della
presente
convenzione convoca il Comitato allo scopo di procedere a scambi di opinioni sul funzionamento della convenzione ed in particolare:
- sullo sviluppo della giurisprudenza comunicata conformemente
all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino;
- sull'applicazione dell'articolo 57 di detta convenzione.
2. Il Comitato puo' altresi', alla luce di questi scambi di
informazioni, esaminare l'opportunita' che venga intrapresa una revisione della presente convenzione su punti particolari, nonche' formulare raccomandazioni.
Protocollo n.3
PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 57
LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. Ai fini della convenzione le disposizioni che in materie
particolari disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute in atti delle istituzioni delle Comunita' europee saranno trattate alla stessa stregua delle convenzioni contemplate all'articolo 57, paragrafo 1.
2. Se uno Stato contraente ritiene che una disposizione contenuta in un atto delle istituzioni delle Comunita' europee sia incompatibile con la convenzione, gli Stati contraenti prenderanno senza indugio in considerazione emendamenti di detta convenzione in conformita' dell'articolo 66, salva restando l'applicazione della procedura prevista dal protocollo n. 2.
Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.
Dichiarazioni
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO MEMBRI DELLE
COMUNITA' EUROPEE SUL PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 57 DELLA CONVENZIONE
All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE,
PRENDENDO in considerazione gli impegni sottoscritti nei confronti degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,
SOLLECITI di non pregiudicare l'unita' dell'ordinamento giuridico definito dalla convenzione,
DICHIARANO che, al momento dell'elaborazione degli atti comunitari di cui al paragrafo 1 del protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 57, faranno tutto quanto in loro potere per garantire l'osservanza delle norme in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni stabilite dalla convenzione.
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO
CHE SONO MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE
All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA'
EUROPEE
DICHIARANO di considerare appropriato che la Corte di giustizia delle Comunita' europee, nell'interpretare la convenzione di Bruxelles, tenga debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza risultante dalla convenzione di Lugano.
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO
CHE SONO MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO
All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO,
DICHIARANO di considerare appropriato che i loro organi giurisdizionali, nell'interpretare la convenzione di Lugano, tengano debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee e degli organi giurisdizionali degli Stati membri delle Comunita' europee, relativa alle disposizioni della convenzione di Bruxelles la cui sostanza sia recepita nella convenzione di Lugano.
Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.
Atto finale
ATTO FINALE
I rappresentanti
DEL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA,
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA,
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL GOVERNO DELL'IRLANDA,
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DEL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA,
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DEL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FINLANDESE,
DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
riuniti a Lugano il sedici settembre millenovecentoottantotto nella conferenza diplomatica sulla competenza giurisdizionale in materia civile hanno constatato che nell'ambito di detta conferenza sono stati redatti e adottati i testi seguenti:
I. la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
II. i seguenti protocolli che sono parte integrante della
Convenzione:
- n. 1, relativo a taluni problemi di competenza, di procedura di esecuzione;
- n. 2, relativo all'interpretazione uniforme della Convenzione - n. 3, relativo all'applicazione dell'articolo 57.
III. le seguenti dichiarazioni:
- Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati
firmatari della convenzione di Lugano membri delle Comunita' europee sul protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 57 della convenzione;
- Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati firmatari
della convenzione di Lugano che sono membri delle Comunita' europee;
- Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati firmatari
della convenzione di Lugano che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio.
Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.