Monitoring Gesetzessammlung

077U0674

IT - Leggi di Ratifica

077U0674

Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975. (LEGGE 08 agosto 1977 n. 674)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quinto accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 49 dell'accordo stesso.

Art. 3

La spesa derivante dall'esecuzione della presente legge e' valutata in annue lire 19 milioni, a decorrere dal 1 luglio 1976.
Al complessivo onere di L. 28.500.000, relativo al periodo 1 luglio 1976-31 dicembre 1977, si provvede:
quanto a L. 14.500.000 con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976;
quanto a L. 14.000.000 con riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - DONAT-CATTIN - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Cinquieme Accord

CINQUIEME ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ETAIN
Parte di provvedimento in formato grafico

Quinto Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, fra cui il lesto in lingua francese.
QUINTO ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO STAGNO
PREAMBOLO
I paesi partecipanti consapevoli:
a) del grande aiuto che gli accordi sui prodotti possono apportare allo sviluppo economico, segnatamente nei paesi produttori in via di sviluppo, contribuendo a garantire la stabilita' dei prezzi e a promuovere l'incremento regolare degli introiti di esportazione e l'espansione dei mercati delle materie prime;
b) della Comunita' e dell'interdipendenza degli interessi dei paesi produttori e dei paesi consumatori e dell'importanza di una cooperazione continua tra di essi per conseguire gli obiettivi e i principi delle Nazioni Unite e della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo e per risolvere i problemi relativi allo stagno mediante un accordo internazionale su questo prodotto, vista la funzione che l'Accordo internazionale sullo stagno puo' svolgere nell'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale;
c) dell'importanza eccezionale dello stagno per numerosi paesi la cui economia dipende largamente dall'esistenza di eque e favorevoli condizioni per la produzione, il consumo o il commercio dello stagno d) della necessita' di proteggere e di stimolare la prosperita' e l'espansione dell'industria dello stagno, particolarmente nei paesi produttori in via di sviluppo onde garantire approvvigionamenti di stagno sufficienti per salvaguardare gli interessi dei consumatori;
e) dell'importanza, per i paesi produttori di stagno, di mantenere e di accrescere il loro potere di acquisto all'importazione
e
f) dell'interesse di rendere piu' razionale l'impiego dello stagno, tanto nei paesi in via di sviluppo che nei paesi industrializzati al fine di contribuire alla conservazione delle risorse mondiali di stagno.
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1.
(Oggetto).
Il presente Accordo ha per oggetto:
a) di stabilire un equilibrio tra la produzione ed il consumo mondiale di stagno e di attenuare le gravi difficolta' che un'eccedenza o una penuria di stagno anticipate o effettive potrebbero provocare;
b) di impedire eccessive fluttuazioni del prezzo dello stagno e degli introiti d'esportazione procurati dallo stagno;
c) di prendere disposizioni che contribuiscano ad accrescere gli introiti che i paesi produttori, particolarmente quelli in via di sviluppo ricavano dalle loro esportazioni di stagno, in modo da procurare a questi paesi le risorse necessarie per l'accelerazione del loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori;
d) di assicurare condizioni che permettano di ottenere un ritmo dinamico e in aumento della produzione di stagno sulla base di introiti remunerativi per i produttori che contribuiscano a garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi per i consumatori e ad assicurare un equilibrio a lungo termine tra la produzione ed il consumo;
e) di impedire la disoccupazione o un'estesa sottoccupazione ed altre gravi difficolta' che uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di stagno potrebbe provocare;
f) di promuovere un impiego piu' diversificato dello stagno e il miglioramento del trattamento in loco, particolarmente nei paesi produttori in via di sviluppo;
g) di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una penuria di stagno, le opportune misure per garantire un incremento della produzione di stagno ed un'equa ripartizione dello stagno-metallo per attenuare le gravi difficolta' che i paesi consumatori potrebbero incontrare;
h) di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una eccedenza di stagno, le opportune misure per attenuare le gravi difficolta' che i paesi produttori potrebbero incontrare;
i) di prendere in considerazione la liquidazione, da parte di taluni governi, delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali e di adottare i provvedimenti atti ad evitare tutte le incertezze e difficolta' che potrebbero manifestarsi;
j) di prendere costantemente in considerazione la necessita' di valorizzare e di sfruttare nuovi giacimenti di stagno e di promuovere, tra l'altro, grazie ai mezzi di assistenza tecnica e finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, i metodi piu' efficaci di estrazione, di concentrazione e di trattamento dei minerali di stagno;
k) di promuovere l'espansione del mercato dello stagno nei paesi produttori in via di sviluppo in modo da permettere loro di svolgere una funzione piu' importante nella commercializzazione dello stagno; e
l) di proseguire l'opera intrapresa dal Consiglio internazionale dello stagno ai sensi del quarto Accordo internazionale sullo stagno (qui di seguito denominato quarto Accordo) e di quelli precedenti.

Quinto Accordo - art. 2

ARTICOLO 2.
(Definizioni).
Ai fini del presente Accordo bisogna intendere per
STAGNO, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" e' reputato non contenere a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento e b) la materia che e' stata eliminata durante il trattamento;
STAGNO-METALLO, lo stagno raffinato di buona qualita' di titolo uguale o superiore al 99,75%;
SCORTA REGOLATRICE, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo X del presente Accordo;
STAGNO-METALLO DETENUTO, gli averi in stagno-metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistano per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato;
TONNELLATA, la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi;
PERIODO DI CONTROLLO, un periodo che il Consiglio ha dichiarato tale e per il quale e' stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate;
TRIMESTRE, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre;
ESPORTAZIONI NETTE, la quantita' esportata alle condizioni enunciate nella parte I dell'allegato C del presente Accordo, meno la quantita' importata, determinata conformemente alla parte II del suddetto allegato;
PAESE PARTECIPANTE, un paese il cui governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o vi ha aderito, o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o di aderirvi, o un territorio o piu' territori la cui partecipazione separata e' diventata effettiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 o, secondo il contesto, il governo di tale paese o di tale territorio o di detti territori o un'organizzazione di cui all'articolo 54;
PAESE PRODUTTORE, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore;
PAESE CONSUMATORE, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore;
PAESE CONTRIBUENTE, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice;
MAGGIORANZA SEMPLICE, quella che e' riunita quando una mozione e' appoggiata dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti;
MAGGIORANZA RIPARTITA SEMPLICE, quella che e' riunita quando una mozione e' appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori;
MAGGIORANZA RIPARTITA DEI DUE TERZI, quella che e' riunita quando una mozione e' appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori;
ENTRATA IN VIGORE, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, ai sensi dell'articolo 50, o definitiva, ai sensi dell'articolo 49;
ESERCIZIO FINANZIARIO, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente;
UNA SESSIONE puo' comportare una o piu' sedute del Consiglio.

Quinto Accordo - art. 3

ARTICOLO 3.
(Il Consiglio).
a) Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuera' ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quinto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'applicazione delle disposizioni di detto Accordo.
b) A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sode a Londra.

Quinto Accordo - art. 4

ARTICOLO 4.
(Partecipazione al Consiglio).
a) Il Consiglio e' composto di tutti i paesi partecipanti.
b) i) Ciascun paese partecipante e' rappresentato nel Consiglio da un delegato e ciascun paese puo' designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio;
ii) Un delegato supplente e' abilitato ad agire e a votare in nome del delegato in assenza di quest'ultimo o in altre circostanze speciali.
c) Ogni paese partecipante costituisce un solo membro del Consiglio, fatta salva l'eccezione prevista all'articolo, 53.

Quinto Accordo - art. 5

ARTICOLO 5.
(Categorie di partecipanti).
a) Ciascun membro del Consiglio e' dichiarato dal Consiglio, con il consenso del paese interessato, essere un paese produttore o un paese consumatore, non appena il Consiglio sia stato avvisato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che questo membro ha depositato il proprio strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, conformemente all'articolo 48 o all'articolo 52, o la notifica della sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi, conformemente all'articolo 50 o all'articolo 52.
b) La classificazione in paesi produttori e paesi consumatori viene effettuata rispettivamente sulla base della produzione mineraria interna e del consumo di stagno-metallo, restando inteso che:
i) la classificazione di un paese produttore, che sia un importante consumatore di stagno-metallo proveniente dalla propria produzione mineraria interna, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue esportazioni di stagno;
ii) la classificazione di un paese consumatore, la cui produzione mineraria interna rappresenta una importante percentuale dello stagno che esso consuma, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue importazioni di stagno.
c) Ciascun governo puo' far conoscere, nello strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o nella notifica della sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, o di aderirvi, a quale categoria di paesi partecipanti esso ritiene di dover appartenere.
d) Nella prima sessione ordinaria che esso terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'Allegato A e alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'allegato B; il calcolo dei suffragi sara' fatto separatamente ed i diritti di voto dovranno essere quelli che sono indicati negli allegati A e B del presente Accordo, restando inteso che a questo scopo non vengono applicate le disposizioni dell'articolo 13.

Quinto Accordo - art. 6

ARTICOLO 6.
(Cambiamento di categoria).
a) Quando la situazione di un paese partecipante e' passata da quella di paese consumatore a quella di paese produttore, o viceversa, il Consiglio, a richiesta di questo paese o di propria iniziativa con il consenso del paese in parola, prende in considerazione questa nuova situazione e determina, il quantitativo o la percentuale che sarebbero applicabili ai fini degli allegati pertinenti, del presente Accordo.
b) Il Consiglio fissa la data alla quale entreranno in vigore il quantitativo o la percentuale, o l'uno e l'altra, che esso ha adottati conformemente al paragrafo a) del presente articolo.
c) A decorrere dalla data fissata dal Consiglio in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, il paese partecipante interessato cessa di fruire dei diritti e privilegi o di essere tenuto a rispettare gli obblighi che il presente Accordo riconosce o impone ai paesi della categoria cui questo paese apparteneva precedentemente, ad eccezione degli obblighi finanziari o di altra natura non soddisfatti che era tenuto a rispettare nella categoria precedente, e fruisce dei diritti e privilegi ed e' tenuto a rispettare tutti gli obblighi che il presente Accordo riconosce o impone ai paesi della categoria a cui questo paese ormai appartiene, restando inteso che:
i) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese produttore diventa un paese consumatore, esso conserva tuttavia il diritto di partecipare, alla fine del presente Accordo, alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle
disposizioni degli articoli 25 e 26; e
ii) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese consumatore diventa un paese produttore, le condizioni imposte dal Consiglio a detto paese saranno altrettanto eque per il paese in parola che per gli altri paesi produttori gia' partecipanti al presente Accordo.

Quinto Accordo - art. 7

ARTICOLO 7.
(Poteri e funzioni del Consiglio).
Il Consiglio:
a) Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti necessari all'amministrazione e all'esecuzione del presente Accordo.
b) Riceve dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiede, qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta regolatrice che esso ritiene necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente al presente Accordo.
c) Puo' chiedere ai paesi partecipanti di fornire tutti i dati disponibili concernenti la produzione di stagno, i costi di produzione dello stagno, il livello della produzione di stagno, il consumo di stagno, il commercio internazionale e le giacenze di stagno, nonche' qualsiasi altra informazione necessaria per una soddisfacente amministrazione del presente Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo 44 relative alla sicurezza nazionale; i paesi devono compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste.
d) Ha il potere di contrarre prestiti per le necessita' del conto amministrativo fissato all'articolo 16 o per le necessita' del conto della scorta regolatrice come previsto all'articolo 24.
e) Pubblica, dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attivita' durante detto esercizio.
f) Pubblica, dopo la fine di ciascun trimestre, ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, salvo decisione contraria del Consiglio, una situazione indicante il quantitativo di stagno-metallo detenuto alla fine del trimestre in parola.
g) Prende ogni opportuna disposizione ai fini di consultazioni e di cooperazione con:
i)L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti - in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo - le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate; e
ii) I paesi non partecipanti che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano Parti contraenti dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.

Quinto Accordo - art. 8

ARTICOLO 8.
(Procedure del Consiglio).
Il Consiglio:
a) Stabilisce il proprio regolamento interno.
b) Puo' prendere ogni misura che ritiene necessaria per consigliare il Presidente esecutivo quando il Consiglio non e' riunito in sessione.
c) Puo' istituire i comitati che reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e puo' fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno.
d) i) Puo' delegare, in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedano una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti:
- la fissazione dei contributi di cui all'articolo 19;
- il prezzo minimo e il prezzo massimo di cui agli articoli 27 e 31;
- la modalita' del controllo delle esportazioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36;
- le misure da prendere nel caso di penuria di stagno di cui all'articolo 40;
ii) Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato di tutti i comitati e ne designa i membri;
iii) Puo' revocare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri a tutti i comitati o annullarne l'istituzione.

Quinto Accordo - art. 9

ARTICOLO 9.
(Statistiche e studi).
Il Consiglio:
a) Procede, almeno una volta per trimestre, a una valutazione della produzione e del consumo probabili di stagno durante il trimestre o i trimestri successivi ai fini di stimare la posizione statistica globale dello stagno durante il periodo considerato e a tal fine puo' tener conto di tutti gli altri fattori pertinenti.
b) Prende le disposizioni necessarie per lo studio continuo dei costi di produzione dello stagno, del livello della produzione di stagno, delle tendenze dei prezzi, delle tendenze del mercato e dei problemi a breve e lungo termine dell'industria mondiale dello stagno; a tal fine, esso intraprende da eseguire gli studi che gli sembrano opportuni sui problemi dell'industria dello stagno.
c) Si tiene al corrente delle nuove utilizzazioni dello stagno e della messa a punto di prodotti sostitutivi che potrebbero surrogare lo stagno nelle sue utilizzazioni tradizionali.
d) Incoraggia rapporti piu' stretti con le organizzazioni che svolgono lavori di ricerca, sull'esplorazione efficace, sulla produzione, sulla trasformazione e sull'utilizzazione dello stagno o si dedicano a queste attivita', e una piu' ampia partecipazione a dette organizzazioni.
e) Procede a uno studio di altri mezzi destinati a completare o a sostituire le attuali modalita' di finanziamento della scorta regolatrice.

Quinto Accordo - art. 10

ARTICOLO 10.
(Presidente esecutivo e Vicepresidente del Consiglio).
a) Il Consiglio, alla maggioranza ripartita dei due terzi e con scheda scritta, designa un Presidente esecutivo indipendente, che puo' avere la cittadinanza di uno dei paesi partecipanti. La designazione del Presidente esecutivo sara' iscritta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria che il Consiglio terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
b) Non potra' essere designato Presidente esecutivo chiunque abbia esercitato funzioni attive nell'industria o nel commercio dello stagno nei cinque anni precedenti la sua designazione; inoltre, il Presidente esecutivo deve soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 12.
c) Le disposizioni del paragrafo b) del presente articolo non ostacolano la designazione di un membro del personale del Consiglio come Presidente esecutivo.
d) Il Consiglio fissa la durata del mandato del Presidente esecutivo, nonche' le condizioni alle quali esercita le sue funzioni.
e) Il Presidente esecutivo presiede alle sessioni e sedute del Consiglio; esso non partecipa al voto.
f) Ogni anno il Consiglio elegge due Vicepresidenti scelti rispettivamente fra i rappresentanti dei paesi produttori e fra i rappresentanti dei paesi consumatori. I due Vicepresidenti sono denominati rispettivamente primo Vicepresidente e secondo Vicepresidente. Il primo Vicepresidente e' scelto alternativamente fra i paesi produttori e fra i paesi consumatori.
g) In caso di dimissione o d'incapacita' permanente del Presidente esecutivo, il Consiglio designa un nuovo Presidente esecutivo conformemente alla procedura di cui al paragrafo a) del presente articolo. In attesa di tale designazione o durante le assenze momentanee del Presidente esecutivo, il primo Vicepresidente, o, se necessario, il secondo Vicepresidente, lo sostituisce con la sola funzione di presiedere alle sessioni e sedute, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. Il Consiglio dovra' anche prevedere nel suo regolamento interno la designazione di un capo provvisorio del servizio amministrativo responsabile dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, conformemente all'articolo 12, durante l'assenza momentanea del Presidente esecutivo o nell'attesa della nomina del nuovo Presidente esecutivo in applicazione del presente paragrafo.
h) Quando un Vicepresidente agisce in qualita' di Presidente esecutivo non partecipa al voto; il diritto di voto del paese che egli rappresenta puo' essere esercitato conformemente alle disposizioni del comma ii) del paragrafo b) dell'articolo 4 e del paragrafo c) dell'articolo 14.

Quinto Accordo - art. 11

ARTICOLO 11.
(Sessioni del Consiglio).
a) Il Consiglio tiene quattro sessioni ordinarie l'anno. Il Consiglio puo' anche, se necessario, tenere delle sessioni straordinarie.
b) Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera' a Londra la prima sessione ordinaria del Consiglio in virtu' del presente Accordo. Tale sessione avra' inizio non oltre otto giorni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
c) Il Presidente esecutivo o, in caso di impedimento di quest'ultimo, il Capo provvisorio del servizio amministrativo, previa consultazione del primo Vicepresidente e in suo nome, convoca una sessione del Consiglio se un paese partecipante ne fa domanda o qualora le disposizioni dell'Accordo lo esigano. Il Presidente esecutivo puo' inoltre convocare di propria iniziativa una sessione del Consiglio.
d) Salvo decisione contraria del Consiglio, le sessioni hanno luogo presso la sede del Consiglio. Esse sono indette con un preavviso di almeno sette giorni, salvo in caso di sessioni convocate conformemente all'articolo 31.
e) A ciascuna sessione o seduta del Consiglio, il quorum e' reputato raggiunto quando i delegati presenti detengono i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori e i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori. Se in una qualunque sessione del Consiglio, il quorum suindicato non e' raggiunto, e' convocata una nuova sessione dopo un termine di almeno sette giorni; in questa nuova sessione il quorum sara' reputato raggiunto se i delegati presenti detengono insieme piu' di 1.000 voti.

Quinto Accordo - art. 12

ARTICOLO 12.
(Il personale del Consiglio).
a) Il Presidente esecutivo designato conformemente all'articolo 10 e' responsabile davanti al Consiglio dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio.
b) Il Presidente esecutivo e' inoltre responsabile della direzione dei servizi amministrativi e del personale.
c) Il Consiglio nomina un Direttore della scorta regolatrice (in appresso denominato "il Direttore") e un Segretario e stabilisce le condizioni di lavoro e i compiti di questi due funzionari.
d) Il Consiglio impartisce istruzioni al Presidente esecutivo sul modo in cui il Direttore della scorta regolatrice deve assolvere le responsabilita' enunciate nel presente Accordo.
e) Il Presidente esecutivo e' assistito dal personale che il Consiglio reputa necessario. Tutto il personale, compresi il Direttore e il Segretario del Consiglio, e' responsabile davanti al Presidente esecutivo. Le modalita' di assunzione e le condizioni di lavoro del personale devono essere approvati dal Consiglio.
f) Ne' il Presidente esecutivo, ne' i membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio e nel trasporto dello stagno, nelle attivita' pubblicitarie concernenti lo stagno o in qualsiasi altra attivita' riferentesi allo stagno.
g) Nell'esercizio delle loro funzioni, ne' il Presidente esecutivo ne' i membri del personale devono sollecitare ne' accettare istruzioni da alcun governo ne' da alcuna persona o autorita' diversa dal Consiglio o da qualsiasi altra persona che agisca in nome del Consiglio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Essi si astengono da qualsiasi azione che possa portare pregiudizio alla loro posizione di funzionari internazionali che sono responsabili unicamente davanti al Consiglio. Ogni paese partecipante s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Presidente esecutivo e dei membri del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
h) Ne' il Presidente esecutivo, ne' il Direttore, ne' il Segretario del Consiglio, ne' alcun altro membro del personale del Consiglio possono divulgare informazioni concernenti l'esecuzione o l'amministrazione del presente Accordo, fatto salvo quanto il Consiglio puo' autorizzare o quanto e' loro necessario per rispettare debitamente i loro obblighi ai sensi del presente Accordo.

Quinto Accordo - art. 13

ARTICOLO 13.
(Percentuali e voti).
a) I paesi produttori detengono insieme 1.000 voti. Ogni paese produttore riceve un numero iniziale di cinque voti; il resto e' diviso tra i paesi produttori in una proporzione per quanto possibile vicina alla percentuale di ciascun paese produttore come indicato all'allegato A o stabilito altrimenti in conformita' del presente articolo.
b) I paesi consumatori detengono insieme 1.000 voti. Ogni paese consumatore riceve un numero iniziale di cinque voti o, se vi sono piu' di 30 paesi consumatori, il maggior numero intero in modo che il numero iniziale complessivo di voti non superi 150; il resto e' diviso tra i paesi consumatori in una proporzione per quanto possibile vicina alla percentuale di ogni paese consumatore, come indicato nell'allegato B o stabilito altrimenti in conformita' del presente articolo.
c) Nessun paese partecipante puo' avere di piu' di 450 voti.
d) Non vi sono frazioni di voto.
e) Se conseguentemente al fatto che uno o piu' dei governi dei paesi elencati nell'allegato A o nell'allegato B non hanno ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o non vi hanno aderito o notificato la loro intenzione di ratificarlo, di approvarlo, di accettarlo o di aderirvi o conseguentemente al fatto che un paese partecipante ha cambiato categoria in applicazione dell'articolo 6 o per il ritiro di un paese partecipante o in applicazione di una qualsiasi disposizione del presente Accordo, il totale delle percentuali dei paesi produttori o dei paesi consumatori diviene inferiore a 100 o se il totale dei loro voti rispettivi diventa inferiore a 1.000, la differenza delle percentuali e dei voti e' ripartita tra gli altri paesi produttori o consumatori, secondo il caso, in una proporzione per quanto possibile vicina alle percentuali che essi gia' detengono in modo che i totali rispettivi delle percentuali dei paesi produttori e dei paesi consumatori siano entrambi 100 e i totali rispettivi dei loro voti entrambi 1.000.
f) i) Se prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, il governo di un paese che non e' elencato nell'allegato A o B ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o vi ha aderito, o ha notificato la sua intenzione di ratificarlo, di
approvarlo, di accettarlo o di aderirvi, o
ii) se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il governo di un paese non ancora paese partecipante lo ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce, o notifica la sua intenzione di ratificarlo, di approvarlo, di accettarlo o di aderirvi, o se il cambiamento di categoria di un paese partecipante in applicazione dell'articolo 6 e' stato approvato,
il Consiglio stabilisce una percentuale per questo paese e adegua la percentuale degli altri paesi partecipanti in proporzione delle loro percentuali precedenti in modo che i totali rispettivi dei paesi produttori e dei paesi consumatori siano entrambi 100 e i totali rispettivi dei loro voti entrambi 1.000. Salvo il caso previsto al paragrafo i) del precedente articolo, una percentuale fissata in applicazione del presente paragrafo prende effetto alla data fissata dal Consiglio ai fini del presente articolo come se si trattasse di una delle percentuali indicate, secondo il caso, nell'allegato A o nell'allegato B.
g) i) Il Consiglio riesamina le percentuali dei paesi produttori elencate nell'allegato A e le adegua conformemente alle norme dell'allegato F. Salvo al momento del primo adeguamento, che sara' effettuato durante la prima sessione ordinaria del Consiglio, la percentuale di un paese produttore non sara' ridotta nel corso di un qualsiasi periodo di 12 mesi di piu' di un decimo del suo valore all'inizio di tale periodo;
ii) In ogni decisione che si propone di prendere conformemente alle norme dell'allegato F, il Consiglio tiene debitamente conto di ogni situazione che un paese produttore qualsiasi abbia dichiarato eccezionale e puo', a maggioranza ripartita di due terzi, rinunziare all'esatta applicazione di dette norme oppure modificarle;
iii) Il Consiglio puo', occasionalmente, a maggioranza ripartita di due terzi, apportare delle modifiche alle norme dell'allegato E e tale revisione prende effetto come se fosse stata inclusa in detto allegato;
iv) Le percentuali risultanti dalla procedura descritta nel presente paragrafo sono pubblicate e prendono effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre che segue la data della decisione presa dal Consiglio; esse sostituiscono le percentuali indicate all'allegato A.
h) Nella sua prima sessione ordinaria, il Consiglio rivedra' l'allegato B e pubblichera' l'allegato riveduto che sara' immediatamente applicabile ai fini del presente articolo; successivamente nel corso di sessioni tenute durante il secondo trimestre di ciascun anno civile, il Consiglio rivedra' le cifre del consumo di stagno di ogni paese consumatore durante ognuno dei tre anni civili precedenti e pubblichera' le percentuali rivedute che competono a ciascun paese consumatore e che saranno la media delle suddette cifre di consumo; queste percentuali si applicheranno ai fini del presente articolo a decorrere dal 1 luglio successivo come se si trattasse delle percentuali indicate all'allegato B.
i) Quando, in applicazione del paragrafo f) del presente articolo, le percentuali dei paesi produttori sono state proporzionalmente adeguate durante un periodo di controllo deciso dal Consiglio in applicazione dell'articolo 33, il Consiglio pubblica il piu' presto possibile la tabella riveduta delle percentuali che entrera' in vigore, ai fini dell'articolo 33, a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo al periodo nel corso del quale e' stata presa la decisione di rivedere le percentuali.

Quinto Accordo - art. 14

ARTICOLO 14.
(Procedura di voto del Consiglio).
a) Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un delegato non puo' scindere i suoi voti. Un delegato che si astiene e' considerato come se non avesse votato.
b) Salvo disposizione contraria, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza ripartita semplice.
c) Ogni membro puo', nelle forme che saranno approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro membro a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i suoi diritti di voto nel corso di una sessione o seduta del Consiglio.

Quinto Accordo - art. 15

ARTICOLO 15.
(Privilegi e immunita).
a) In ciascun paese partecipante vengono concesse al Consiglio tutte le agevolazioni di cambio necessarie all'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo.
b) Il Consiglio ha personalita' giuridica. Esso ha in particolare la capacita' di concludere contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonche' di stare in giudizio.
c) In ciascun paese partecipante il Consiglio fruisce, per quanto la legislazione in vigore in tale paese lo consenta, degli esoneri fiscali sui suoi averi, redditi ed altri beni, che possono essere necessari per l'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo.
d) Lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio nel territorio del Regno Unito continueranno ad essere oggetto della Convenzione di stabilimento firmata a Londra il 9 febbraio 1972 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale dello stagno.

Quinto Accordo - art. 16

ARTICOLO 16.
(Conti funzionari).
a) i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto della scorta regolatrice.
ii) Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del direttore, del Segretario e del personale vengono imputate al conto amministrativo.
iii) Tutte le spese dovute unicamente a transazioni o a operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, e' imputata dal Direttore il conto della scorta regolatrice.
iv) L'imputazione al conto della scorta regolatrice di qualsiasi altra categoria di spesa e' determinata dal Presidente esecutivo.
b) Il Consiglio non e' responsabile delle spese sostenute dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri.

Quinto Accordo - art. 17

ARTICOLO 17.
(Contributi in contanti - monete di pagamento).
Il versamento in contanti dei paesi partecipanti nel conto amministrativo in virtu' degli articoli 19 e 58, i versamenti in contanti dei paesi contribuenti nel conto della scorta regolatrice in virtu' degli articoli 21, 22 e 23, i versamenti in contanti dal conto amministrativo ai paesi partecipanti in virtu' dell'articolo 58 e i versamenti in contanti dal conto della scorta regolatrice ai paesi contribuenti in virtu' degli articoli 21, 22, 23 e 25 sono calcolati in lire sterline e fatti in lire sterline o, a scelta del paese interessato, il loro controvalore puo' essere versato al tasso di cambio in vigore alla data del pagamento in qualsiasi moneta liberamente convertibile in lire sterline sul mercato dei cambi a Londra.

Quinto Accordo - art. 18

ARTICOLO 18.
(Verifica dei conti).
a) Il Consiglio nomina dei verificatori di conti che sono incaricati di verificare i suoi libri contabili.
b) Il Consiglio pubblica, al piu' presto possibile dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, il conto amministrativo e il conto della scorta regolatrice verificati da verificatori indipendenti, restando inteso che i conti della scorta regolatrice saranno pubblicati soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Quinto Accordo - art. 19

ARTICOLO 19.
(Il bilancio).
a) Il Consiglio approvera', nella prima sessione ordinaria che terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il bilancio dei contributi e delle spese corrispondenti al conto amministrativo per il periodo che intercorre tra la data dell'entrata in vigore del presente Accordo e la fine del primo esercizio finanziario. In seguito, esso approva un bilancio annuo analogo per ogni esercizio finanziarie. Qualora ad un momento qualsiasi nel corso di un esercizio finanziario, il saldo restante nel conto amministrativo appaia, a causa di circostanze impreviste che si sono verificate o che rischiano di verificarsi, insufficiente per far fronte alle spese amministrative del Consiglio, quest'ultimo puo' approvare il bilancio supplementare necessario per il resto di detto esercizio.
b) Sulla base dei bilanci menzionati al paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio fissa in lire sterline il contributo al conto amministrativo di ogni paese partecipante che e' tenuto a versare tutto il suo contributo al Consiglio appena viene informato della cifra stabilita. I paesi partecipanti che detengono 21 o piu' voti alla data della fissazione del loro contributo pagano ciascuno l'1 per cento del bilancio totale ed i paesi partecipanti che detengono 20 voti o meno alla data della fissazione del loro contributo pagano ciascuno i tre decimi dell'1 per cento del bilancio totale. Per quella parte del bilancio che non e' finanziata mediante detti pagamenti, ogni paese partecipante versa per ciascun voto che detiene alla data della fissazione del suo contributo due millesimi dell'importo totale richiesto.
c) Ogni paese partecipante che entro i sei mesi successivi alla data in cui e' stato informato dell'ammontare del suo contributo al conto amministrativo non ha provveduto al versamento, puo' essere privato del suo diritto di voto dal Consiglio. Se detto paese non ha versato il proprio contributo entro i 12 mesi che seguono la data dell'avviso, puo' essere privato dal Consiglio di ogni altro diritto che possiede in virtu' dell'Accordo, restando inteso che, non appena ricevuta la somma del contributo dovuto, il Consiglio consentira' che il paese interessato eserciti nuovamente i diritti di cui esso fosse stato privato ai sensi del presente paragrafo.

Quinto Accordo - art. 20

ARTICOLO 20.
(Costituzione della scorta regolatrice).
a) Sara' costituita una scorta regolatrice il cui importo totale sara' composto dei contributi versati dai paesi produttori conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dai contributi versati dai paesi consumatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
b) Le risorse della scorta regolatrice possono essere completate mediante prestiti contratti sul mercato dei capitali e da disposizioni analoghe a quelle stipulate all'articolo 24.
c) Ai fini del presente articolo, ogni quota di un contributo versato in contanti e' considerata equivalente alla quantita' di stagnometallo che avrebbe potuto essere acquistata al prezzo minimo esistente alla data in cui tale quota e' stata richiesta conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 o versata come contributo in applicazione dell'articolo 22.

Quinto Accordo - art. 21

ARTICOLO 21.
(Contributi dei paesi produttori).
a) i) I paesi produttori versano alla scorta regolatrice dei contributi o in contanti o in stagno-metallo o contemporaneamente di entrambi pari all'equivalente di 20.000 tonnellate di stagno-metallo;
l'equivalente di 7.500 tonnellate di questo contributo e' esigibile alla data di entrata in vigore del presente Accordo;
ii) Il Consiglio decide quale parte del contributo iniziale e dei contributi successivi sara' dovuta in contanti e quale in stagno-metallo;
iii) Fatte salve le disposizioni del comma iv), i contributi iniziali verranno versati alla data della prima sessione ordinaria del Consiglio ai sensi del presente Accordo;
iv) I paesi produttori pagano la parte in contante di ogni contributo dovuto alla data fissata dal Consiglio e consegnano la parte dovuta in stagno-metallo nei tre mesi che seguono questa decisione;
v) Nonostante le disposizioni del comma iii), il Consiglio puo' fissare iii ogni momento la data o le date alle quali deve essere versato tutto o parte del saldo del contributo globale nonche' l'ammontare dei versamenti. Il Consiglio puo' tuttavia autorizzare il Presidente esecutivo a chiedere tali versamenti con almeno quattordici giorni di preavviso;
vi) Se, in un momento qualsiasi, il Consiglio detiene nel conto della scorta regolatrice averi in contanti per un importo superiore al totale della somma dei contributi iniziali richiesti ai sensi del comma i) e di qualsiasi contributo aggiuntivo ricevuto ai sensi dell'articolo 22, il Consiglio puo' autorizzare il rimborso di tali eccedenze ai paesi produttori proporzionalmente ai contributi che essi avranno versati in virtu' del presente articolo. Su richiesta di un paese produttore, l'ammontare del rimborso al quale esso ha diritto puo' essere mantenuto nella scorta regolatrice. I saldi che devono essere ancora versati sui contributi globali dovuti ai sensi del comma i) saranno maggiorati dell'ammontare di questi versamenti ma non dell'ammontare di ogni rimborso autorizzato, ma mantenuto nella scorta regolatrice.
b) I contributi dovuti ai sensi del paragrafo a) del presente articolo possono, se il paese contribuente interessato vi acconsente, essere effettuati mediante il trasferimento di stagno-metallo dalla scorta regolatrice costituita in virtu' del quarto Accordo.
c) I contributi di cui al paragrafo a) del presente articolo vengono suddivisi tra i paesi produttori secondo le percentuali indicate all'allegato A, previo esame ed adeguamento nel corso della prima sessione ordinaria del Consiglio, conformemente al paragrafo g) dell'articolo 13.
d) i) Se, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, o in un secondo tempo, un paese elencato nell'allegato A deposita uno strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione dell'Accordo o uno strumento di adesione a quest'ultimo, o dichiara la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o di aderirvi, o se un paese consumatore ha cambiato categoria per diventare un paese produttore conformemente all'articolo 6, il contributo di questo paese e' determinato dal Consiglio secondo la percentuale indicata per questo paese all'allegato A;
ii) I contributi fissati conformemente alle disposizioni del comma i) saranno effettuati alla data del deposito dello strumento o alla data fissata dal Consiglio ai sensi del paragrafo b) dell'articolo 6;
iii) A questo riguardo, il Consiglio puo' decidere che alcuni rimborsi, il cui totale non sara' superiore all'ammontare di qualsiasi contributo ricevuto in virtu' del comma i), verranno fatti agli altri paesi produttori o paesi consumatori. Se il Consiglio decide che tali rimborsi devono essere fatti del tutto o in parte in stagno-metallo, esso puo' proporre le condizioni che ritiene necessarie. Su richiesta di un paese produttore, il rimborso al quale esso ha diritto puo' essere mantenuto nella scorta regolatrice.
e) i) Durante un periodo di controllo delle esportazioni, un paese produttore che, per versare un contributo ai sensi del presente articolo, desiderasse esportare quantita' di stagno prelevate da scorte situate entro i confini del suo territorio, puo' chiedere al Consiglio l'autorizzazione di esportare le quantita' desiderate in supplemento al quantitativo delle esportazioni autorizzate che gli fosse stato accordato in virtu' dell'articolo 34;
ii) Il Consiglio esamina ogni richiesta cosi' formulata e puo' approvarla alle condizioni che ritiene necessario imporre. Se tali condizioni vengono osservate e se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati con lo stagno-metallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36 non sono applicabili a dette esportazioni.
f) I contributi di stagno-metallo possono essere accettati dal Direttore nei depositi ufficialmente autorizzati dalla Borsa dei metalli di Londra o in qualsiasi altro posto stabilito dal Consiglio.
Le qualita' di stagno consegnate sono qualita' registrate presso la Borsa dei metalli di Londra e da essa riconosciute.

Quinto Accordo - art. 22

ARTICOLO 22.
(Contributi addizionali).
a) I paesi consumatori possono, a condizioni stabilite dal Consiglio, versare alla scorta regolatrice dei contributi in contanti o in stagno-metallo o in entrambi contemporaneamente, fino ad un importo addizionale equivalente a 20.000 tonnellate di stagno-metallo. Nonostante le condizioni che saranno state imposte in applicazione del presente paragrafo, il Consiglio puo' rimborsare al paese che ha versato un contributo alla scorta regolatrice in applicazione del presente paragrafo tutto o parte di tale contributo.
Se il rimborso avviene in stagno-metallo, integralmente o parzialmente, il Consiglio puo' porre le condizioni che ritiene necessarie.
b) Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975, puo' versare alla scorta regolatrice dei contributi in contanti o in stagno-metallo o di entrambi contemporaneamente, con riserva dell'accordo del Consiglio e a condizioni che riguardano in particolare le modalita' di rimborso. Questi contributi vengono ad aggiungersi ai contributi di cui al paragrafo a) dell'articolo 21 e al paragrafo a) del presente articolo.
c) Il Presidente esecutivo rende noto ai paesi partecipanti il ricevimento di ogni contributo ricevuto conformemente ai paragrafi a) e b) del presente articolo ed informa inoltre tutti i paesi non partecipanti che abbiano versato un contributo conformemente al paragrafo b) del presente articolo del ricevimento di qualsiasi contributo analogo.
d) Allo scadere di un termine di 30 mesi civili dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio fara' il bilancio dei risultati ottenuti concernenti i contributi addizionali di cui ai paragrafi a) e b) del presente articolo e potra' decidere di far convocare una conferenza di negoziazione nei sei mesi successivi alla data della decisione del Consiglio ai fini di emendare il presente Accordo, in tutto o in parte, mediante un Protocollo o qualsiasi altro strumento internazionale appropriato. Se prende questa decisione, il Consiglio chiedera' al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di convocare tale Conferenza di negoziazione.

Quinto Accordo - art. 23

ARTICOLO 23.
(Penalita' relative ai contributi).
a) Il Consiglio stabilisce le penalita' da applicare nei confronti dei paesi che non abbiano soddisfatto gli obblighi che incombono loro ai sensi del comma v) del paragrafo a) dell'articolo 21.
b) Se un paese produttore viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 21, il Consiglio puo' privarlo interamente o parzialmente dei diritti e privilegi che il presente Accordo gli conferisce e puo' anche chiedere agli altri paesi produttori di colmare il disavanzo in contanti o in stagno-metallo, o in entrambi contemporaneamente.
c) Se una parte del disavanzo deve essere colmata in stagno-metallo, i paesi produttori che colmano questo disavanzo saranno autorizzati ad esportare le quantita' richieste oltre al quantitativo delle esportazioni autorizzate che fosse stato loro concesso in virtu' dell'articolo 34. Se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati con lo stagnometallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36 non sono applicabili a dette esportazioni.
d) Il Consiglio puo', ad ogni momento e alle condizioni che esso stabilisce
i) Dichiarare che e' stato ovviato alla mancanza;
ii) Ripristinare i diritti e i privilegi del paese interessato; e iii) Rimborsare agli altri paesi produttori il contributo supplementare che essi hanno versato conformemente al paragrafo
b) del presente articolo con un interesse il cui tasso sara' fissato dal Consiglio, tenuto conto dei tassi d'interesse praticati sul piano internazionale, restando inteso che per la parte del contributo supplementare effettuato in stagno-metallo, l'interesse e' calcolato sulla base di un prezzo adeguato dello stagno-metallo alla data della decisione presa dal Consiglio in applicazione del paragrafo b) del presente articolo su un mercato riconosciuto convenuto dal Consiglio. Se tali rimborsi o parte di essi sono effettuati in stagno-metallo, il Consiglio puo' porre le condizioni che ritiene necessarie.

Quinto Accordo - art. 24

ARTICOLO 24.
(Prestiti contratti per la scorta regolatrice).
a) Il Consiglio puo', per le necessita' della scorta regolatrice e con la garanzia dei "warrants" di stagno detenuti da detta scorta, contrarre prestiti per le somme che ritiene necessarie, restando inteso che l'importo massimo di tali prestiti nonche' le modalita' e condizioni alle quali essi sono concessi, saranno stati approvati a maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori e all'unanimita' dei suffragi espressi dai paesi produttori.
b) Il Consiglio puo', a maggioranza ripartita di due terzi, adottare ogni altra disposizione che ritiene opportuna ai fini di contrarre prestiti per le necessita' della scorta regolatrice o per completare le risorse di quest'ultima.
c) Fatte salve le disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, tutti gli oneri derivanti da tali prestiti e disposizioni sono imputati nel conto della scorta regolatrice, ma il Consiglio puo' decidere che i paesi partecipanti che non versano contributi, possano partecipare al pagamento di detti oneri. Il Presidente esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo. L'applicazione del presente paragrafo e' prevista in relazione alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 22.
d) Nessun obbligo sara' imposto ad un paese partecipante in applicazione del presente articolo senza il consenso dello stesso.
e) Qualora le risorse finanziarie fossero messe direttamente a disposizione del Consiglio, il Consiglio puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di modificare gli importi stabiliti al paragrafo a) dell'articolo 21 e al paragrafo a) dell'articolo 22.

Quinto Accordo - art. 25

ARTICOLO 25.
(Procedura di liquidazione).
a) Tutte le operazioni della scorta regolatrice previste agli articoli 28, 29, 30 e 31, oppure al paragrafo b) dell'articolo 26 cesseranno alla data in cui il presente accordo prendera' fine. Il Direttore non procedera' piu' in seguito a nuovi acquisti di stagno-metallo e potra' vendere stagno-metallo soltanto se le disposizioni dei paragrafi b), c) o i) del presente articolo lo autorizzano.
b) A meno che il Consiglio non sostituisca altre disposizioni a quelle del presente articolo, il Direttore, per la liquidazione della scorta regolatrice, prendera' le misure previste ai paragrafi c), d), e), f), g), h), i) e j) del presente articolo.
c) Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore procedera' a una stima di tutte le spese dovute alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle disposizioni del presente articolo e riservera', mediante prelievo sul saldo del conto della scorta regolatrice, la somma che ritiene sufficiente a coprire tali spese. Qualora il saldo del conto della scorta regolatrice non basti a coprire tali spese, il Direttore vendera' la quantita' di stagno-metallo necessaria per procurarsi i fondi supplementari di cui ha bisogno.
d) Fatte salve le condizioni menzionate nel presente Accordo e conformemente a queste ultime, la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice verra' rimborsata.
e) i) La parte di ogni paese contribuente sara' fissata conformemente al paragrafo f) del presente articolo;
ii) Su richiesta di tutti i paesi contribuenti, il Consiglio dovra' modificare il paragrafo f) del presente articolo.
f) Per stabilire la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice, il Direttore procedera' come segue:
i) I contributi alla scorta regolatrice di ogni paese contribuente ad esclusione di qualsiasi contributo o parte di contributo che sia stato versato conformemente all'articolo 22 e che sia stato rimborsato conformemente al medesimo articolo, saranno valutati; a tale scopo il valore di un contributo o parte di contributo effettuato in metallo da parte di un paese contribuente sara' calcolato al prezzo minimo praticato alla data in cui tale contributo e' stato richiesto e verra' aggiunto ai contributi totali versati in contanti da parte di detto paese;
ii) Il valore di tutto lo stagno-metallo detenuto dal Direttore alla data di scadenza del presente Accordo sara' calcolato sulla base di un prezzo appropriato dello stagno-metallo a questa data su un mercato riconosciuto convenuto dal Consiglio; dopo aver accantonato in riserva la somma di cui al paragrafo c) del presente articolo, l'importo di questo valore sara' aggiunto al totale dei contanti da lui detenuti alla stessa data;
iii) Qualora il totale calcolato conformemente al comma ii) sia superiore alla somma totale di tutti i contributi versati alla scorta regolatrice da tutti i paesi contribuenti, calcolata conformemente al comma i), l'eccedenza sara' ripartita tra i paesi contribuenti in proporzione dei contributi totali versati alla scorta regolatrice da ciascuno di essi, moltiplicati per il numero di giorni durante i quali essi erano rimasti a disposizione del Direttore sino alla scadenza del presente Accordo. A tale scopo, i contributi in stagno-metallo saranno valutati conformemente alle disposizioni del comma i) e ogni contributo individuale in metallo o in contanti sara' moltiplicato per il numero di giorni durante i quali esso e' rimasto a disposizione del Direttore. Per calcolare il numero di giorni durante i quali un contributo e' rimasto a disposizione del Direttore non sara' tenuto conto ne' del giorno in cui il contributo e' stato da lui percepito ne' del giorno in cui scade il presente Accordo L'importo dell'eccedenza cosi' attribuita ad ogni paese contribuente sara' aggiunto al totale dei contributi di tale paese, calcolato conformemente al comma i). Nella ripartizione di tale eccedenza, un contributo di un paese che e' stato privato dei suoi diritti non sara' considerato essere stato a disposizione del Direttore durante il periodo di privazione di detti diritti;
iv) Qualora il totale calcolato conformemente al comma ii) sia inferiore alla somma totale di tutti i contributi versati alla scorta regolatrice da parte di tutti i paesi contribuenti, il disavanzo sara' ripartito tra i paesi contribuenti in modo proporzionale ai loro contributi globali. L'importo del disavanzo addebitato ad ogni paese contribuente sara' detratto dal totale dei contributi di detto paese; tali contributi saranno calcolati conformemente al comma i);
v) Il risultato dei calcoli di cui sopra sara' considerato, per ogni paese contribuente, come la parte di tale paese nella scorta regolatrice.
g) Fatte salve le disposizioni del paragrafo c) del presente articolo, ogni paese contribuente ricevera' la parte che gli spetta dei fondi e dello stagno-metallo disponibili per ripartizione, conformemente al paragrafo f), rimanendo inteso che se un paese contribuente ha perso, conformemente agli articoli 19, 23, 36, 45, 46 o 56 una parte o la totalita' dei suoi diritti a partecipare al prodotto della liquidazione, la sua parte nel rimborso sara' ridotta proporzionalmente e la rimanenza sara' suddivisa tra gli altri paesi contribuenti proporzionalmente alla loro parte nella scorta regolatrice.
h) Il rapporto tra lo stagno-metallo e i contanti attribuiti conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) e g) del presente articolo sara' lo stesso per ciascuno dei paesi contribuenti.
i) Ogni paese contribuente ricevera' i contanti che gli sono attribuiti conformemente alla procedura enunciata al paragrafo f), cioe' secondo i casi:
i) Lo stagno-metallo attribuito ad ogni paese partecipante potra' essergli trasferito mediante consegne di cui il Consiglio fissera' il numero e la periodicita' nel corso di un periodo di tempo comunque
non superiore a ventiquattro mesi; o
ii) Su richiesta del paese contribuente, la quantita' di stagno corrispondente a questa o quella consegna potra' essere venduta e il prodotto netto della vendita versato a detto paese.
j) Quando la totalita' dello stagno-metallo sara' stata liquidata conformemente alle disposizioni del paragrafo i) del presente articolo, il Direttore suddividera' tra i paesi contribuenti, secondo le proporzioni attribuite a ciascuno di essi conformemente al paragrafo c) del presente articolo, l'eventuale saldo della somma accantonata in riserva conformemente ai paragrafi e) e f) del presente articolo.

Quinto Accordo - art. 26

ARTICOLO 26.
(Liquidazione della scorta regolatrice e controllo delle esportazioni).
a) Quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, fissa il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi, il Consiglio decide, tenendo conto dell'esame effettuato per l'eventuale rinnovo del presente Accordo conformemente al paragrafo c) dell'articolo 57, se e' necessario ridurre la quantita' di stagnometallo detenuta a tale data nella scorta regolatrice. In tal caso, il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate potra' essere fissato al livello inferiore alla cifra alla quale il Consiglio, in altre circostanze, avrebbe fissato il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per il periodo suddetto che verra' deciso dal Consiglio.
b) Nel quadro delle istruzioni del Consiglio, il Direttore potra' prelevare dalla scorta regolatrice per venderli ad un prezzo qualsiasi ma non inferiore al prezzo minimo, delle quantita' di stagno-metallo pari alle quantita' di cui il Consiglio avra' ridotto, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, i quantitativi totali delle esportazioni autorizzate.

Quinto Accordo - art. 27

ARTICOLO 27.
(Prezzo minimo e prezzo massimo).
a) Ai fini del presente Accordo e' istituito per lo stagno-metallo un prezzo minimo e un prezzo massimo che saranno espressi in dollari della Malaysia o in qualsiasi altra moneta che il Consiglio potra' decidere. Il margine tra il prezzo minimo e il prezzo massimo sara' diviso in tre quote.
b) I prezzi minimo e massimo iniziali e le quote tra questi due prezzi saranno quelli che erano in vigore durante il quarto Accordo alla data di scadenza di detto Accordo.
c) Il Consiglio potra', in una sessione qualsiasi, fissare i limiti di una qualunque delle quote di cui al paragrafo a) del presente articolo.
d) i) Nella prima sessione ordinaria che terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e sulla base di studi continui, in qualsiasi momento o conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, il Consiglio esaminera' se il prezzo minimo e il prezzo massimo siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo e potra' allora rivedere entrambi i prezzi o uno dei due. Se il Consiglio non fissa i nuovi prezzi minimi, e massimi nella sua prima sessione ordinaria dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, i prezzi minimi e massimi e le quote tra questi prezzi resteranno identici a quelli che saranno in vigore alla scadenza del quarto Accordo,
ii) Nel far cio', il Consiglio terra' conto dell'evoluzione a breve termine e delle tendenze a medio termine della produzione di stagno, dei costi di produzione dello stagno e del livello della produzione e del consumo dello stagno dell'esistente capacita' di produzione mineraria, dell'incidenza dei prezzi in vigore sul mantenimento di una capacita' di produzione mineraria sufficiente per l'avvenire e di qualsiasi altro fattore pertinente che influenzi gli andamenti del prezzo dello stagno.
e) Il Consiglio pubblichera', non appena possibile, i prezzi minimo o massimo riveduti, ivi compresi i prezzi provvisori o riveduti fissati conformemente all'articolo 31, nonche' ogni revisione della divisione del margine.

Quinto Accordo - art. 28

ARTICOLO 28.
(Funzionamento della scorta regolatrice).
a) Conformemente all'articolo 12 e nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo e delle istruzioni del Consiglio, il Direttore e' responsabile dinnanzi al Presidente esecutivo del funzionamento della scorta regolatrice.
b) Ai fini del presente articolo, il prezzo del mercato dello stagno e' il corso dello stagno sul mercato riconosciuto dal Consiglio alla scadenza del quarto Accordo o qualsiasi altro prezzo che il Consiglio puo' decidere in qualsiasi momento.
c) Se il prezzo del mercato dello stagno
i) e' pari o superiore al prezzo massimo, il Direttore, salvo istruzioni del Consiglio di operare diversamente e fatti salvi gli articoli 29 e 31, offrira' in vendita, al prezzo del mercato, su mercati riconosciuti, lo stagno di cui dispone, fino a quando il prezzo del mercato dello stagno scende al di sotto del prezzo massimo o fino ad esaurimento dello stagno di cui dispone;
ii) e' situato nella parte superiore del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' effettuare sui mercati riconosciuti delle operazioni al prezzo del mercato se e' necessario per impedire al prezzo del mercato di salire troppo bruscamente a condizione che tali operazioni si concludano con vendite nette di stagno;
iii) e' situato nella parte mediana del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' effettuare operazioni soltanto con un'autorizzazione speciale del Consiglio;
iv) e' situato nella parte inferiore del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' effettuare sui mercati riconosciuti delle operazioni al prezzo del mercato per impedire al prezzo del mercato di scendere troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si concludano con acquisti netti di stagno;
v) e' pari o inferiore al prezzo minimo, il Direttore, se dispone di fondi necessari, salvo istruzioni del Consiglio di operare diversamente e fatte salve le disposizioni degli articoli 29 e 31, fa offerte di acquisto su mercati riconosciuti al prezzo minimo fino a quando il prezzo del mercato dello stagno e' superiore al prezzo minimo o fino ad esaurimento dei fondi di cui dispone.
d) Ai fini del presente articolo, i mercati riconosciuti sono reputati essere il mercato dello stagno degli stretti di Penang, la Borsa dei metalli di Londra e/o ogni altro mercato che il Consiglio puo' riconoscere occasionalmente per il funzionamento della scorta regolatrice.
e) Il Direttore non puo', ai sensi del paragrafo c) del presente articolo, effettuare operazioni a termine che non siano liquidate prima della data in cui scade il presente Accordo o prima di qualsiasi altra data dopo la scadenza del presente Accordo, secondo come decidera' il Consiglio.

Quinto Accordo - art. 29

ARTICOLO 29.
(Limitazione o sospensione delle operazioni della scorta regolatrice).
a) Nonostante le disposizioni dei commi ii) e iv) del paragrafo c) dell'articolo 28, il Consiglio puo' limitare o sospendere le operazioni a termine sullo stagno quando lo ritiene necessario per conseguire gli obiettivi del presente Accordo.
b) Nonostante le disposizioni dei commi i) e v) del paragrafo c) dell'articolo 28, il Consiglio, se e' riunito in sessione, puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta regolatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti al Direttore da detti commi non consenta di conseguire gli obiettivi del presente Accordo.
c) Quando il Consiglio non e' riunito in sessione, il Presidente esecutivo ha il potere di limitare o di sospendere le operazioni in virtu' del paragrafo b) del presente articolo.
d) Il Presidente esecutivo puo' in ogni momento revocare la limitazione o la sospensione decisa in virtu' del paragrafo c) del presente articolo.
e) Il Presidente esecutivo, immediatamente dopo aver deciso di limitare o di sospendere le operazioni della scorta regolatrice in virtu' del paragrafo c) del presente articolo, convoca una sessione del Consiglio allo scopo di esaminare questa decisione. Detta sessione si svolge entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data della limitazione o della sospensione.
f) Il Consiglio puo' confermare o revocare ogni limitazione o sospensione decise in virtu' del paragrafo c) del presente articolo.
Se il Consiglio non prende una decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono o continuano senza limitazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.
g) Fino a quando una limitazione o una sospensione, delle operazioni della scorta regolatrice, decise in virtu' del presente articolo, rimane in vigore, il Consiglio deve riesaminare questa decisione ad intervalli non superiori a sei settimane. Se nel corso di una sessione organizzata a tale scopo il Consiglio non si pronuncia per il mantenimento della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono.

Quinto Accordo - art. 30

ARTICOLO 30.
(Altre operazioni della scorta regolatrice).
a) Il Consiglio puo' autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a tale scorta o per conto di questa. Il Consiglio puo' anche autorizzare il Direttore ad acquistare stagno dai Paesi contribuenti alla scorta regolatrice del quarto Accordo sulla loro parte della liquidazione della scorta regolatrice conformemente a detto Accordo.
Le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo 28 non sono applicabili all'acquisto o alla vendita di stagno per i quali un'autorizzazione e' stata data conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.
b) Nonostante le disposizioni degli articoli 28 e 29, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti per far fronte alle spese di esecuzione risultanti dalle sue operazioni, a vendere al prezzo corrente le quantita' di stagno necessarie per coprire tali spese.

Quinto Accordo - art. 31

ARTICOLO 31.
(La scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio).
a) Il Presidente esecutivo puo', di sua iniziativa, o deve, su richiesta di un paese partecipante, convocare immediatamente il Consiglio per esaminare i prezzi minimi e massimi se egli o il Paese partecipante ritengono, a seconda dei casi, che delle modifiche dei tassi di cambio rendano tale revisione necessaria. Le sessioni di cui al presente paragrafo possono essere convocate con un preavviso inferiore a sette giorni.
b) Nelle circostanze previste al paragrafo a) del presente articolo, il Presidente esecutivo puo', in attesa della sessione del Consiglio di cui sopra, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta regolatrice se detta limitazione o sospensione gli sembrano necessarie per impedire che il Direttore compri o venda stagno in quantita' che rischiano di compromettere il conseguimento delle finalita' dell'Accordo.
c) Una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice in applicazione del presente articolo, puo' essere confermata, emendata o revocata dal Consiglio. Se il Consiglio non prende alcuna decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono qualora esse siano state limitate o sospese.
d) Entro trenta giorni a decorrere dalla sua decisione di confermare, emendare o revocare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice in applicazione del presente articolo, il Consiglio esamina l'opportunita' di fissare prezzi minimi e massimi provvisori e puo' fissare questi prezzi. Se il Consiglio non fissa prezzi minimi e massimi provvisori in applicazione del presente paragrafo, restano in vigore i prezzi minimi e massimi esistenti fatte salve le disposizioni del paragrafo f) del presente articolo.
e) Entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data alla quale ha fissato i prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio li riprende in considerazione e puo' fissare nuovi prezzi minimi e massimi. Se il Consiglio non fissa nuovi prezzi minimi e massimi in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimi e massimi provvisori restano in vigore.
f) Se il Consiglio non fissa prezzi minimi e massimi provvisori conformemente alle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, esso puo' nel corso di qualsiasi ulteriore sessione determinare l'entita' dei prezzi minimi e massimi.
g) Le operazioni della scorta regolatrice riprendono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28, sulla base dei prezzi minimi e massimi che saranno stati fissati conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) o f) del presente articolo, a seconda dei casi.

Quinto Accordo - art. 32

ARTICOLO 32.
(Modalita' del controllo delle esportazioni).
a) Il Consiglio puo' occasionalmente fissare le quantita' di stagno che possono essere esportate dai Paesi produttori conformemente al presente articolo e puo' dichiarare un periodo di controllo; con la stessa decisione fissa il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo. Nel determinare tale quantitativo, il Consiglio tiene conto delle stime di produzione e di consumo effettuate in applicazione del paragrafo a) dell'articolo 9, delle quantita' di metallo e di contanti detenute nella scorta regolatrice, del volume, della disponibilita' e dell'evoluzione probabile delle altre scorte di stagno, del commercio dello stagno, e del prezzo corrente dello stagno-metallo e di ogni altro fattore pertinente.
b) Il Consiglio deve inoltre adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno-metallo tra il prezzo minimo e il prezzo massimo. Il Consiglio cerca anche di mantenere disponibili nella scorta regolatrice quantita' sufficienti di stagno-metallo e di contanti per correggere qualsiasi differenza che dovesse presentarsi tra l'offerta e la domanda.
c) La limitazione delle esportazioni in virtu' del presente Accordo durante ogni periodo, di controllo e' subordinata ad una decisione del Consiglio; nessuna limitazione delle esportazioni e' applicata durante un qualsiasi periodo a meno che il Consiglio abbia dichiarato tale periodo come periodo di controllo e non abbia fissato per esso un quantitativo totale di esportazioni autorizzate.
d) Il Consiglio puo' dichiarare periodi di controllo e fissare quantitativi totali di esportazioni autorizzate, nonostante la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni degli articoli 29 o 31.
e) Un quantitativo totale di esportazioni autorizzate, fissate in precedenza ai sensi del paragrafo a) del presente articolo, puo' essere aumentato ma non diminuito dal Consiglio nel corso del periodo di controllo al quale si riferisce.
f) Quando il Consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, ha dichiarato un periodo di controllo e fissato il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo, esso puo' contemporaneamente invitare ogni paese che sfrutta nel suo territorio o nei suoi territori miniere di stagno, ad applicare durante detto periodo alle esportazioni di stagno che esso effettuera' sulla sua produzione, una limitazione la cui entita' sara' stabilita di comune accordo tra il Consiglio e il paese interessato. Il Consiglio puo' anche consultarsi con i paesi consumatori di stagno per rendere piu' efficace il controllo degli approvvigionamenti di stagno sui mercati internazionali.

Quinto Accordo - art. 33

ARTICOLO 33.
(Periodi di controllo).
a) I periodi di controllo corrispondono a trimestri, rimanendo inteso che, ogni volta che la limitazione delle esportazioni e' stabilita per la prima volta nel corso della durata di applicazione del presente Accordo o e' nuovamente stabilita dopo un intervallo durante il quale le esportazioni non sono state limitate, il Consiglio puo' dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi e non inferiore a due mesi, con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre.
b) Il Consiglio dichiara un periodo di controllo soltanto se ritiene che il quantitativo della scorta regolatrice sara' probabilmente, all'inizio del predetto periodo, di almeno 10.000 tonnellate di stagno-metallo, salvo che:
i) Se e' dichiarato un periodo di controllo per la prima volta dopo un intervallo nel corso del quale non era in vigore alcuna limitazione delle esportazioni, il quantitativo fissato ai fini del presente paragrafo e' di 5.000 tonnellate e che
ii) Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi puo', per ogni periodo di controllo, riesaminare le quantita' richieste di 10.000 o 5.000 tonnellate, a seconda dei casi, per tener conto della capacita' totale della scorta regolatrice in tale momento.
c) Un quantitativo totale di esportazioni autorizzate divenuto effettivo non cessa di esserlo per tutta la durata del periodo di controllo cui si riferisce soltanto per il motivo che gli averi della scorta regolatrice sono diventati inferiori al quantitativo minimo di stagno-metallo previsto al paragrafo b) del presente articolo o a qualsiasi altro quantitativo che gli fosse stato sostituito, conformemente a detto paragrafo.
d) Il Consiglio puo' annullare un periodo di controllo dichiarato prima della sua entrata in vigore o porvi fine mentre e' in corso.
Questo periodo non sara' considerato periodo di controllo ai fini del paragrafo f) dell'articolo 32 e dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo a) dell'articolo 36.
e) Nonostante le disposizioni del presente articolo, se, in virtu' del quarto Accordo, e' stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo ed e' ancora in vigore al momento della scadenza di tale Accordo:
i) Si riterra' che un periodo di controllo con inizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo sia stato dichiarato in virtu' del presente Accordo;
ii) Il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo sara' allo stesso livello trimestrale di quello che e' stato fissato in virtu' del quarto Accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo a meno che e sino a quando tale quantitativo venga modificato dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 32: rimanendo inteso che, se, al momento della prima sessione ordinaria tenuta dal Consiglio conformemente al presente Accordo, il quantitativo detenuto nella scorta regolatrice e' inferiore a 10.000 tonnellate, il Consiglio esaminera' la situazione durante la sua prima sessione ordinaria e che se non verra' adottata la decisione di prorogare il periodo di controllo, il periodo in questione cessera' di essere periodo di controllo.

Quinto Accordo - art. 34

ARTICOLO 34.
(Ripartizione del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate).
a) Il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per un periodo qualsiasi di controllo e' suddiviso tra i paesi produttori proporzionalmente alla cifra della loro produzione o delle loro esportazioni, secondo il caso, per i quattro ultimi trimestri consecutivi che hanno preceduto il periodo di controllo e che non sono stati dichiarati periodo di controllo. Nella ripartizione del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate effettuata conformemente al presente paragrafo, il Consiglio tiene debitamente conto di tutte le circostanze di cui alla regola 6 dell'allegato F o di tutte le circostanze definite eccezionali da un paese produttore in applicazione della regola 9 dell'allegato F, e puo', con il consenso degli altri paesi produttori, utilizzare per il paese interessato la cifra della sua produzione o delle sue esportazioni, secondo il caso, per un altro periodo determinato dal Consiglio.
b) i) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio puo', con l'accordo di un paese produttore, ridurre la parte di detto paese nel quantitativo totale delle esportazioni autorizzate e ridistribuire l'importo della riduzione tra gli altri paesi produttori proporzionalmente alle percentuali di questi paesi o, se le circostanze lo richiedono, diversamente;
ii) La quantita' di stagno determinata secondo le disposizioni del comma i) per ogni paese produttore durante un periodo qualsiasi di controllo e', ai fini del presente articolo, considerato costituire il quantitativo delle esportazioni autorizzate per questo paese
durante detto periodo di controllo
c) Ogni paese produttore prende le misure che possono rivelarsi necessarie per fare osservare le disposizioni del presente articolo e assicurarne l'applicazione in modo che le sue esportazioni corrispondano il piu' esattamente possibile al quantitativo delle sue esportazioni autorizzate durante ogni periodo di controllo.
d) i) Se un paese produttore ritiene di non essere verosimilmente in grado di esportare durante un qualsiasi periodo di controllo la quantita' di stagno che il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare nel corso di detto periodo di controllo, esso e' tenuto a fare al Consiglio una dichiarazione a tale scopo, il piu' presto possibile e al piu' tardi entro i due mesi dell'anno civile successivi alla data in cui detto quantitativo e' diventato effettivo;
ii) Se il Consiglio ha ricevuto una tale dichiarazione o se ritiene che un paese produttore non sia verosimilmente in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, la quantita' di stagno che il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, il Consiglio puo' prendere le misure che a suo parere garantiranno l'esportazione effettiva del quantitativo totale richiesto dalle esportazioni autorizzate.
e) Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' decidere che le esportazioni di stagno di un paese produttore comprendano lo stagno contenuto in una materia qualunque proveniente dalla produzione mineraria di detto paese.

Quinto Accordo - art. 35

ARTICOLO 35.
(Luogo di esportazione).
Si ritiene che lo stagno sia stato esportato se, per un paese di cui all'allegato C, le formalita' indicate in detto allegato e inerenti al nome del paese considerato sono state adempiute, rimanendo inteso che:
i) Il Consiglio puo' periodicamente rivedere l'allegato C con il consenso del paese interessato e tale revisione prende effetto come se essa fosse stata inclusa nel predetto allegato;
ii) Se un paese produttore esporta stagno in condizioni diverse da quelle considerate all'allegato C, il Consiglio decide se ritenere che tale stagno sia stato esportato ai fini del presente Accordo e, in caso affermativo, fissa la data in cui si presume che tale esportazione abbia avuto luogo.

Quinto Accordo - art. 36

ARTICOLO 36.
(Penalita' relative al controllo delle esportazioni).
a) i) Le esportazioni nette di stagno di ciascun paese produttore durante ogni periodo di controllo sono limitate, salvo disposizione contraria del presente Accordo, al quantitativo delle esportazioni autorizzate del predetto paese durante tale periodo di controllo;
ii) Se, nonostante le disposizioni del comma i), le esportazioni nette di stagno di un paese produttore durante un periodo di controllo superano di piu' del 5 per cento il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo, il Consiglio puo' esigere che tale paese versi alla scorta regolatrice un contributo supplementare non superiore alla quantita' delle sue esportazioni eccedenti il quantitativo delle esportazioni autorizzate. Tale contributo viene effettuato, a scelta del Consiglio, sotto forma di stagno-metallo, oppure in contanti, oppure in stagno-metallo e contanti nelle proporzioni decise dal Consiglio e anteriormente alla data o alle date fissate dal Consiglio. La parte del contributo eventualmente versata in contanti e' calcolata al prezzo minimo in vigore alla data della decisione del Consiglio. La parte del contributo eventualmente versata in forma di stagno-metallo e' compresa nel quantitativo delle esportazioni autorizzate di tale paese per il periodo di controllo nel corso del quale viene effettuato detto contributo e non costituisce un supplemento del quantitativo summenzionato;
iii) Se, nonostante le disposizioni del comma i), il totale delle esportazioni nette di un paese produttore durante quattro periodi di controllo successivi compreso, se del caso, il periodo di controllo di cui al comma ii), supera di piu' dell'1 per cento il totale delle sue esportazioni autorizzate per tali periodi, il quantitativo delle esportazioni autorizzate di questo paese puo', durante ciascuno dei quattro periodi di controllo susseguenti, essere ridotto di un quarto del quantitativo totale esportato in eccesso, oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di ogni frazione superiore ad un quarto ma che non superi la meta'. Tale riduzione prende effetto durante il periodo di controllo successivo a quello nel corso del quale il Consiglio ha preso la decisione e a decorrere da esso;
iv) Se dopo i summenzionati quattro periodi di controllo successivi durante i quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un paese e' stato superiore al quantitativo delle sue esportazioni autorizzate come indicato nel comma iii), il totale delle esportazioni nette di stagno di tale paese, durante altri quattro periodi di controllo successivi qualsiasi, che non comprenderanno nessuno dei periodi di controllo di cui al comma iii), supera il totale dei quantitativi di esportazioni autorizzate per i predetti quattro periodi di controllo, il Consiglio puo', oltre alla riduzione imposta al quantitativo delle esportazioni autorizzate di questo paese conformemente alle disposizioni del comma iii), dichiarare detto paese decaduto in una parte dei suoi diritti a partecipare alla liquidazione della scorta regolatrice; tale parte, la prima volta, non puo' superare la meta' dei diritti di partecipazione in questione. Il Consiglio puo' in qualsiasi momento e alle condizioni che esso determina, restituire a tale paese la parte dei diritti che gli sono stati tolti;
v) Il paese produttore che ha esportato una quantita' di stagno superiore al suo quantitativo di esportazioni autorizzate e al quantitativo autorizzato da altre disposizioni del presente articolo deve prendere entro brevi termini tutte le opportune disposizioni per ovviare alla sua infrazione all'Accordo. Il fatto di non aver preso dette disposizioni o qualsiasi ritardo in proposito e' preso in considerazione dal Consiglio quando decide in merito alle misure da prendere in applicazione del presente paragrafo.
b) Ai fini dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo a) del presente articolo, tutti i periodi di controllo per i quali sono stati fissati quantitativi totali di esportazioni autorizzate, tutte le quantita' esportate in eccedenza di detti quantitativi di esportazioni autorizzate e ogni penalita' imposta ai sensi dell'articolo 33 del quarto Accordo, saranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, considerati come fissati, esportati o imposti in virtu' del presente articolo

Quinto Accordo - art. 37

ARTICOLO 37.
(Esportazioni speciali).
a) In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo, puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, autorizzare l'esportazione (qui di seguito denominata "esportazione speciale") di una quantita' determinata di stagno in supplemento al quantitativo menzionato al paragrafo a) dell'articolo 34 a condizione che esso consideri:
i) che l'esportazione speciale prevista e' destinata ad essere
versata ad una scorta governativa e
ii) che l'esportazione speciale prevista non sara' verosimilmente impiegata a fini commerciali o industriali per tutta la durata di applicazione del presente Accordo.
b) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' sottoporre le esportazioni speciali alle condizioni che ritiene necessarie.
c) Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39 e le condizioni imposte dal Consiglio ai sensi del paragrafo b) del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando sono applicate le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36.
d) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' modificare in qualsiasi momento le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo; resta inteso che detta modifica non deve pregiudicare nessuna delle operazioni effettuate da un paese in virtu' di una autorizzazione ricevuta, ne' le condizioni gia' imposte ai sensi del paragrafo b) del presente articolo.

Quinto Accordo - art. 38

ARTICOLO 38.
(Depositi speciali).
a) Un paese produttore puo' effettuare in qualsiasi momento, previo accordo del Consiglio, depositi speciali di stagno-metallo presso il Direttore. Un deposito speciale non si considera parte della scorta regolatrice; esso non e' a disposizione del Direttore.
b) Se un paese produttore ha informato il Consiglio della propria intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno-metallo proveniente dal suo territorio, esso e' autorizzato, purche' fornisca le prove che il Consiglio puo' ritenere necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati da convertire in stagno-metallo che forma oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati in supplemento al quantitativo delle esportazioni autorizzate concessogli ai sensi dell'articolo 34; le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36 non sono applicabili a dette esportazioni purche' il suddetto paese produttore si sia attenuto alle disposizioni dell'articolo 39.
c) Il Direttore accetta i depositi speciali soltanto in determinati luoghi che ritiene opportuni.
d) Il Presidente esecutivo avvisa i paesi partecipanti di aver ricevuto tali depositi speciali, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data dell'avvenuto deposito.
e) Un paese produttore che abbia effettuato un deposito speciale di stagno-metallo puo' procedere al ritiro totale o parziale di tale deposito per raggiungere in tutto o in parte il proprio quantitativo di esportazioni autorizzate per un periodo qualsiasi di controllo. In questo caso, il quantitativo ritirato dal deposito speciale si considera esportato ai fini dell'articolo 33 durante il periodo di controllo durante il quale il ritiro e' stato effettuato.
f) Durante ogni trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, un deposito speciale resta a disposizione del paese che lo ha effettuato, fatte salve unicamente le disposizioni del paragrafo h) dell'articolo 39.
g) Tutte le spese derivanti da un deposito speciale spettano al paese che lo ha effettuato e non sono a carico del Consiglio.

Quinto Accordo - art. 39

ARTICOLO 39.
(Scorte nei paesi produttori).
a) i) Le scorte di stagno di un paese produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C da' per tale paese non possono superare in nessun momento, durante un periodo di controllo, il quantitativo indicato per tale paese nell'allegato D;
ii) Tali scorte non comprendono lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito all'allegato C;
iii) Il Consiglio puo' modificare l'allegato D; qualora, tuttavia, esso aumenti in tal modo il quantitativo indicato nell'allegato D per un determinato paese, puo' imporre condizioni relative al periodo e alla esportazione ulteriore di tali quantita' addizionali.
b) Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 36 del quarto Accordo e ancora vigente alla scadenza del detto Accordo, nonche' tutte le condizioni imposte in merito, si considerano come autorizzate o imposte dal presente Accordo, salvo decisione contraria presa dal Consiglio nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo.
c) Qualsiasi deposito speciale effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 viene detratto dall'importo delle scorte che in virtu' del presente articolo, possono sussistere nel paese produttore interessato durante un periodo di controllo.
d) i) Se in uno qualsiasi dei paesi produttori di cui all'allegato E, il minerale di stagno e' necessariamente estratto dal suo giacimento naturale contemporaneamente agli altri minerali citati in tale allegato e se, pertanto, la limitazione delle scorte prescritte al paragrafo a) del presente articolo pone senza alcun motivo valido dei limiti all'estrazione di questi altri minerali, detto paese puo' tenere scorte supplementari di concentrati di stagno purche' il suo governo certifichi che tale stagno e' stato estratto esclusivamente in associazione con questi altri minerali e che esso resta effettivamente in tale paese; resta inteso che in nessun momento la relazione tra la scorta supplementare e il quantitativo totale degli altri minerali estratti superera' la proporzione indicata all'allegato E;
ii) Salvo consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte supplementari puo' iniziate solo dopo la liquidazione di tutto lo stagnometallo della scorta regolatrice; in seguito tali scorte possono essere esportate soltanto in ragione di un quarantesimo del totale, ovvero di duecentocinquanta tonnellate, secondo la piu' elevata di tali due cifre, per trimestre.
e) I paesi di cui all'allegato D o all'allegato E fissano, consultandosi con il Consiglio, le norme applicabili al mantenimento, alla protezione e al controllo di tutte le scorte supplementari la cui costituzione sia stata approvata conformemente al presente articolo.
f) Con l'accordo del paese produttore interessato, il Consiglio puo' modificare gli allegati D e E.
g) Ogni paese produttore trasmette al Consiglio, ad intervalli stabiliti da quest'ultimo, relazioni concernenti le scorte di stagno presenti nel suo territorio che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C da' per tale paese. Queste relazioni non comprendono lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito all'allegato C. Esse indicano separatamente le scorte possedute in virtu' delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo.
h) Ogni paese che possiede depositi speciali in virtu' dell'articolo 38 o che sia autorizzato ad aumentare i propri quantitativi in applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo comunichera' al Consiglio, non oltre dodici mesi prima della scadenza del presente Accordo, le misure che esso prevede di adottare per smerciare tali depositi speciali ed esportare tutto o parte di questi quantitativi aumentati, senza includere pero' le scorte supplementari la cui esportazione e' disciplinata dalle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo; esso consultera' il Consiglio onde trovare il mezzo migliore per effettuare le esportazioni senza disorganizzare, nei limiti del possibile, il mercato dello stagno e conformemente alle disposizioni concernenti la liquidazione della scorta regolatrice in virtu' dell'articolo 26. Il paese produttore in causa terra' debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.

Quinto Accordo - art. 40

ARTICOLO 40.
(Misure da adottare in caso di penuria di stagno).
a) Qualora, in un qualsiasi momento in cui il prezzo si trovi nella quota superiore o al di sotto, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, il Consiglio
i) puo', in applicazione del paragrafo a) dell'articolo 32 e del paragrafo d) dell'articolo 33, porco fine al controllo delle esportazioni eventualmente in vigore e raccomandare il livello che le
scorte non dovrebbero superare; e
ii) raccomanda ai paesi partecipanti di adottare ogni misura che possa assicurare l'aumento piu' rapido possibile dei quantitativi di stagno che essi possono mettere a disposizione.
b) Il Consiglio fissa il periodo di tempo durante il quale le misure prescritte nel presente articolo resteranno in vigore; questi periodi di tempo corrispondono a trimestri, restando inteso che quando le misure considerate sono applicate per la prima volta ai sensi del presente Accordo o lo sono nuovamente dopo un intervallo nel corso del quale non vi e' stata penuria riconosciuta, il Consiglio puo' dichiarare periodo di applicabilita' di dette misure qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi e non inferiore a un mese che scade il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre.
c) Il Consiglio puo' annullare le misure prese in applicazione del presente articolo prima della loro entrata in vigore o revocarle nel corso dell'esecuzione o prorogarle di trimestre in trimestre.
d) Viste le stime della produzione e del consumo effettuate dal Consiglio ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 9, e tenuto conto delle quantita' di stagno-metallo e di contanti detenuti nella scorta regolatrice, nonche' di ogni altro fattore pertinente, in particolare del grado di utilizzazione della capacita' di produzione, della disponibilita' di altre scorte di stagno e della tendenza dei prezzi correnti, il Consiglio procede a tutti gli studi atti a permettergli di valutare la domanda e le disponibilita' totali di stagno per il periodo di penuria dichiarata e i periodi ulteriori che esso determinera'.
e) Il Consiglio puo', alla maggioranza ripartita dei due terzi, invitare i paesi partecipanti a rendere insieme ad esso disposizioni in grado di garantire ai paesi consumatori un'equa ripartizione degli approvvigionamenti di stagno disponibili.
f) Il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai paesi produttori in merito alle misure appropriate, che non siano incompatibili con gli accordi internazionali sul commercio, al fine di garantire che, in caso di penuria, venga data la preferenza sugli approvvigionamenti di stagno disponibili ai paesi consumatori che partecipano al presente Accordo.
g) Il Consiglio, durante ciascuna delle sessioni che terra' durante il periodo di validita' del presente articolo, esaminera' il risultato delle misure prese in applicazione di detto articolo dopo l'ultima sessione.

Quinto Accordo - art. 41

ARTICOLO 41.
(Obblighi generali dei membri).
a) Per tutta la durata d'applicazione del presente Accordo i paesi partecipanti faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e collaboreranno a tal fine.
b) I paesi partecipanti accettano di considerarsi vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adottera' in applicazione del presente Accordo.
c) Fatta salva la portata generale del paragrafo a) del presente articolo, i paesi partecipanti osserveranno in particolare le seguenti condizioni:
i) Fino a quando saranno disponibili approvvigionamenti sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessita', essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali determinate, tranne in circostanze in cui tali divieti o restrizioni non saranno incompatibili con altri accordi internazionali sul commercio;
ii) Essi creeranno condizioni favorevoli al passaggio della produzione di stagno dalle imprese a reddito minimo alle imprese a reddito maggiore;
iii) Essi favoriranno il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.

Quinto Accordo - art. 42

ARTICOLO 42.
(Eque norme di lavoro).
I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare l'abbassamento del tenore di vita e l'instaurazione nel commercio mondiale di condizioni di sleale concorrenza, essi avranno cura di garantire nell'industria dello stagno eque norme di lavoro.

Quinto Accordo - art. 43

ARTICOLO 43.
(Liquidazione delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali).
a) Un paese partecipante che desideri liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali deve consultare in proposito il Consiglio con sufficiente preavviso.
b) Quando un paese partecipante comunica la propria intenzione di liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali, il Consiglio inizia senza indugio consultazioni ufficiali in merito con il paese interessato, per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo.
c) Il Consiglio esamina periodicamente lo stato delle operazioni di liquidazione e puo' rivolgere raccomandazioni al paese partecipante che le effettua. Il paese partecipante in questione tiene debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
d) Le operazioni di liquidazione delle scorte costituite a fini non commerciali sono effettuate tenendo debitamente conto della necessita' di proteggere per quanto possibile i produttori, i trasformatori ed i consumatori di stagno dalla disorganizzazione dei loro mercati abituali e dalle conseguenze pregiudizievoli che la liquidazione puo' avere sull'investimento di capitali destinati alla ricerca e allo sfruttamento di nuove fonti di approvvigionamento, nonche' sulla prosperita' e l'espansione dell'industria mineraria dello stagno nei paesi produttori. Gli importi e la durata delle operazioni di liquidazione saranno tali da non ostacolare indebitamente nei paesi produttori la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno e da non ledere gravemente l'economia dei paesi produttori partecipanti.

Quinto Accordo - art. 44

ARTICOLO 44.
(Sicurezza nazionale).
a) Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata:
i) Come un obbligo per il paese partecipante di fornire informazioni la cui diffusione sarebbe, a suo parere, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
ii) Come un impedimento al paese partecipante di prendere, isolatamente od insieme ad altri paesi, tutte le misure che ritiene necessarie per la protezione degli interessi essenziali della propria sicurezza allorche' tali misure interessino il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o il commercio di altre merci destinate direttamente o indirettamente all'approvvigionamento delle forze armate di qualsiasi paese, oppure siano prese in tempo di guerra o in altri casi di grave tensione internazionale;
iii) Come un impedimento al paese partecipante di concludere o di applicare qualsiasi accordo intergovernativo o qualsiasi altro accordo stipulato a nome di un paese ai fini definiti nel presente paragrafo concluso dalle forze armate o per esse, al fine di soddisfare le necessita' essenziali della sicurezza nazionale di uno o piu' paesi parti di tale accordo;
iv) Come un impedimento al paese partecipante di adottare qualsiasi misura derivante dagli obblighi che gli incombono in virtu' della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
b) Appena possibile i paesi partecipanti notificheranno al Presidente esecutivo qualsiasi misura adottata in merito allo stagno in applicazione delle disposizioni del comma ii) oppure iv) del paragrafo a) del presente articolo; il Presidente esecutivo ne avvisera' gli altri paesi partecipanti.
c) Qualsiasi paese partecipante che ritenga che nell'ambito del presente Accordo i suoi interessi economici siano gravemente lesi da misure adottate da uno o piu' altri paesi partecipanti, fatta eccezione per le misure prese in tempo di guerra, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, potra' indirizzare al Consiglio una denuncia.
d) Ricevuta la denuncia, il Consiglio procedera' ad un esame dei fatti e decidera', a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi consumatori e a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi produttori, se la denuncia presentata e' fondata e, in caso affermativo, lo autorizzera' a ritirarsi dal presente Accordo.

Quinto Accordo - art. 45

ARTICOLO 45.
(Denunce).
a) Qualsiasi denuncia contro un paese partecipante che abbia commesso un'infrazione al presente Accordo in merito alla quale esso non contiene nessuna disposizione, sara' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta del paese querelante.
b) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, si potra' constatare un'infrazione al presente Accordo da parte di un paese partecipante soltanto se una risoluzione e' stata adottata a tal scopo. La constatazione di tale infrazione dovra' specificare la natura e la portata dell'infrazione medesima.
c) Se ai termini del presente articolo, il Consiglio constata che un paese partecipante ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso potra' privare il paese in causa dei diritti di voto e degli altri diritti a meno che non sia prevista altrove nell'Accordo un'altra sanzione, fino a che tale paese non avra' posto rimedio all'infrazione o adempiuto in un altro modo ai propri obblighi.
d) Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente Accordo" comprende ogni infrazione ad una qualsiasi condizione imposta dal Consiglio od ogni mancanza nel soddisfare gli obblighi imposti dal Consiglio ad un paese partecipante conformemente all'Accordo.

Quinto Accordo - art. 46

ARTICOLO 46.
(Controversie).
a) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non possa essere risolta mediante negoziato e' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta di qualsiasi paese partecipante.
b) Se una controversia e' stata deferita al Consiglio ai sensi del presente articolo, la maggioranza dei paesi partecipanti o qualsiasi paese partecipante che abbia, in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare una decisione, l'opinione del Comitato consultivo, di cui al paragrafo c) del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia.
c) i) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimita' dei suffragi espressi, il Comitato consultivo e' composto di:
Due persone designate dai paesi produttori, una delle quali possieda una grande esperienza sui problemi oggetto della controversia e l'altra sia un giurista qualificato e con vasta esperienza;
Due persone con analoghe qualifiche, designate dai paesi consumatori; e
Un presidente scelto all'unanimita' (alle quattro persone convenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo.
ii) I membri del Comitato consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzione da nessun governo.
iii) Le spese del Comitato consultivo sono a carico del Consiglio.
d) L'opinione motivata del Comitato consultivo e' presentata all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi utili.

Quinto Accordo - art. 47

ARTICOLO 47.
(Firma).
Il presente Accordo sara' presentato alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 1 luglio 1975 al 30 aprile 1976 incluso, alla firma delle Parti al quarto Accordo internazionale sullo stagno e dei governi invitati alla conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975.

Quinto Accordo - art. 48

ARTICOLO 48.
(Ratifica, approvazione, accettazione).
Il presente Accordo e soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Un governo firmatario che ha l'intenzione di ratificare, approvare o accettare il presente Accordo puo' dichiarare la sua intenzione di farlo. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione e le dichiarazioni di intenzione di ratificare, approvare o accettare saranno depositate presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Quinto Accordo - art. 49

ARTICOLO 49.
(Entrata in vigore definitiva).
a) Per i governi che abbiano depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo a decorrere dal momento in cui dopo il 30 giugno 1976, detti strumenti saranno stati depositati dai governi rappresentanti almeno sei dei paesi produttori che detengano insieme almeno 950 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato A ed almeno nove dei paesi consumatori che detengano insieme almeno 300 dei voti la cui ripartizione indicata all'allegato B.
b) Per ogni governo che depositi uno strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione dopo l'entrata in vigore a titolo definitivo dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore a titolo definitivo alla data in cui tale strumento sara' depositato.
c) Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 50, esso entrera' in vigore a titolo definitivo per i governi dei paesi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo, a decorrere dal momento in cui gli strumenti di ratifica, approvazione, accettazione o adesione saranno stati depositati da detti governi.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50.
(Entrata in vigore provvisoria).
a) i) Se il presente Accordo non e' entrato definitivamente in vigore il 1 luglio 1976 o se il quarto Accordo e' prorogato, il giorno successivo alla scadenza del quarto Accordo, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio per i governi che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che abbiano comunicato l'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o di aderirvi, a condizione che detti strumenti o dette dichiarazioni siano state depositate dai governi rappresentanti almeno sei dei paesi produttori che detengano insieme almeno 950 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato A e almeno nove dei paesi consumatori che detengano insieme almeno 300 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato B.
ii) Per ogni governo che avra' depositato uno strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che avra' dichiarato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi mentre e' in vigore a titolo provvisorio, l'Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio alla data di deposito di tale strumento o di tale dichiarazione.
b) Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente ai sensi dell'articolo 49, nei sei mesi successivi allo scadere del quarto Accordo, il Presidente esecutivo convochera' al piu' presto possibile una o piu' sessioni del Consiglio per esaminare la situazione. Tuttavia se l'entrata in vigore rimane provvisoria, l'Accordo verra' a scadere al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio.

Quinto Accordo - art. 51

ARTICOLO n. 51
(Scadenza delle dichiarazioni d'intenzione).
Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo definitivo conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo c) dell'articolo 49 o se un governo che abbia dichiarato la propria intenzione di ratificare, di approvare e di accettare l'Accordo o di aderirvi, non deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione entro novanta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore definitiva, detto governo cessera' di far parte dell'Accordo restando inteso che:
i) Il Consiglio potra' prorogare, su richiesta del governo interessato, il termine di cui sopra;
ii) Che detto governo potra' cessare di far parte dell'Accordo prima della scadenza del termine di cui sopra o del suo periodo di proroga, mediante un preavviso di almeno trenta giorni dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Quinto Accordo - art. 52

ARTICOLO 52.
(Adesione).
a) Ogni governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975, o ogni partecipante al quarto Accordo avra' il diritto di aderire al presente Accordo alle condizioni che fissera' il Consiglio. Negli strumenti di adesione che essi depositeranno, tali governi dichiareranno di accettare tutte queste condizioni.
b) Per quanto concerne i diritti di voto e gli obblighi finanziari, le condizioni fissate dal Consiglio dovranno essere le stesse tanto nei confronti dei governi desiderosi di aderire all'Accordo che nei confronti degli altri governi gia' partecipanti all'Accordo.
c) In occasione dell'adesione al presente Accordo di un paese produttore, il Consiglio:
i) Fissa, col consenso del paese, i quantitativi e le percentuali da iscrivere per questo paese negli allegati D e E, secondo i casi; e
ii) Fissera' anche, allo scopo di controllare le esportazioni, le condizioni da indicare a fronte sul suo nome nell'allegato C. I quantitativi, le percentuali e le condizioni cosi' fissate saranno valide come se fossero tutte iscritte in detti allegati.
d) Ogni governo di cui al paragrafo a) del presente articolo che abbia l'intenzione di aderire al presente Accordo puo' notificare la sua intenzione di aderire all'Accordo.
e) Il Consiglio istituito in virtu' del quarto Accordo puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, fissare le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo, restando inteso che il Consiglio istituito in virtu' del presente Accordo e il governo o i governi interessati confermeranno dette condizioni.
f) L'adesione avra' luogo tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Quinto Accordo - art. 53

ARTICOLO 53.
(Partecipazione separata).
Un governo, quando deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o quando notifica la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi, o in ogni momento successivo, puo' proporre la partecipazione separata in qualita' di paese produttore o in qualita' di paese consumatore, secondo il caso, di ogni territorio o di territori interessati alla produzione o al consumo di stagno per i quali questo governo assume le relazioni internazionali e al quale l'Accordo e' o sara' applicabile quando entrera' in vigore. Tale partecipazione separata sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio e alle condizioni che avra' la facolta' di fissare.

Quinto Accordo - art. 54

ARTICOLO 54.
(Organizzazioni intergovernative).
a) Ogni menzione della parola governo negli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 e' considerata riferita a un'organizzazione intergovernativa che abbia responsabilita' per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi su prodotti di base.
b) Un'organizzazione di questo tipo non ha di per se' diritto di voto, ma in caso di votazione su problemi di sua competenza, e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri ed a esprimerli collettivamente. In questo caso, gli Stati membri dell'organizzazione in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente i loro diritti di voto.

Quinto Accordo - art. 55

ARTICOLO 55.
(Emendamenti).
a) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori, puo' raccomandare ai paesi partecipanti di apportare emendamenti al presente Accordo.
Nella sua raccomandazione, il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei paesi partecipanti dovra' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite se ratifica, approva o accetta oppure se rifiuta l'emendamento raccomandato.
b) Il Consiglio puo' prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo a) del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione.
c) Se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti, esso entrera' in vigore dopo che l'ultima ratifica, approvazione o accettazione sara' stata depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
d) Un emendamento non entrera' in vigore se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, non sara' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dai paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori.
e) Se allo scadere del termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato dai passi partecipanti in nome dei paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dei paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori:
i) L'emendamento entrera' in vigore per i paesi partecipanti ad opera dei quali e' stata notificata la ratifica, l'approvazione o l'accettazione allo scadere dei tre mesi successivi al ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'ultima ratifica, approvazione o accettazione necessaria per ottenere la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori;
ii) Ogni paese partecipante che non abbia ratificato, approvato o accettato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cessera' a tale data di partecipare all'Accordo a meno che detto paese partecipante non dimostri al Consiglio, nella prima sessione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, approvare o accettare l'emendamento a causa di difficolta' di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prorogare per detto paese partecipante il termine di ratifica, di approvazione o di accettazione finche' queste difficolta' siano state superate.
f) Se un paese consumatore ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso puo', anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si ritira dall'Accordo.
Tale ritiro sara' effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio puo', in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalita' che riterra' eque, autorizzare detto paese ad annullare la sua notifica di ritiro.
g) Qualsiasi emendamento al presente articolo entrera' in vigore soltanto se e' stato ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti.
h) Le disposizioni del presente articolo non modificano i poteri conferiti dall'Accordo per quanto riguarda la revisione di uno qualsiasi degli allegati all'Accordo e non hanno effetto relativamente all'applicazione di qualsiasi altro articolo del presente Accordo che preveda una procedura specifica per la modifica dell'Accordo.

Quinto Accordo - art. 56

ARTICOLO 56.
(Ritiro).
Ogni paese partecipante che si ritira dal presente Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice ai sensi dell'articolo 25, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza dell'Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 57, a meno che il ritiro abbia luogo:
i) Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo
44 o del paragrafo f) dell'articolo 55 oppure
ii) Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Quinto Accordo - art. 57

ARTICOLO 57.
(Durata, rinnovo o fine).
a) Salvo disposizioni contrarie previste al presente articolo o al paragrafo b) dell'articolo 50, l'Accordo avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.
b) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potra' prolungare la durata dell'Accordo di uno o piu' periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi.
c) Il Consiglio, in una raccomandazione rivolta ai paesi partecipanti, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunichera' loro se e' necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e, in caso affermativo, in quale forma; esso esaminera' in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo.
d) i) In qualsiasi momento ogni paese partecipante potra' dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la fine al presente Accordo;
ii) Se il Consiglio approva tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomandera' ai paesi partecipanti di porre fine al presente Accordo;
iii) Se i paesi partecipanti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e i due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori notificano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo prendera' fine alla data fissata dal Consiglio; tale data non potra' essere posteriore ad un periodo di sei mesi a decorrere dalla, trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti paesi partecipanti.

Quinto Accordo - art. 58

ARTICOLO 58.
(Procedura da seguire alla fine dell'Accordo).
a) Il Consiglio rimarra' in funzione finche' necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo b) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonche' di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtu' dell'articolo 39 e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtu' del presente Accordo o in virtu' del quarto Accordo; il Consiglio avra' i poteri ed esercitera' le funzioni che il presente Accordo gli conferisce nella misura a tale fine necessaria.
b) Alla fine del presente Accordo:
i) La scorta regolatrice verra' liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo 25;
ii) Il Consiglio fissera' l'importo degli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prendera', se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo, previsto all'articolo 19, le risorse necessarie per onorare tali impegni;
iii) Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo;
iv) Se il Consiglio e' prorogato, esso conservera' i suoi archivi, la sua documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti;
v) Se il Consiglio non e' prorogato, ma e' istituito un organismo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnera' a tale organismo i suoi archivi, la documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti e potra', alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organismo tutto o parte degli altri attivi, oppure disporne come riterra' opportuno;
vi) Se il Consiglio non e' prorogato e non e' istituito nessun organismo successore, il Consiglio cedera' i suoi archivi, la documentazione statistica, nonche' tutti gli altri documenti al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad un'altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterra' opportuno; il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sara' venduto o realizzato come decidera' il Consiglio;
vii) Il prodotto del realizzo degli attivi non monetari e tutti gli altri attivi monetari rimanenti saranno allora suddivisi fra tutti i paesi partecipanti proporzionalmente ai contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtu' dell'articolo 19.

Quinto Accordo - art. 59

ARTICOLO 59.
(Testi che fanno fede).
I testi del presente Accordo in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal loro governo o dalle loro autorita' hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma.
(Seguono le firme)

Quinto Accordo-Allegato A

ALLEGATO A
PERCENTUALI E VOTI DEI PAESI PRODUTTORI
Parte di provvedimento in formato grafico

Quinto Accordo - Allegato B

ALLEGATO B
PERCENTUALI E VOTI DEI PAESI CONSUMATORI
Parte di provvedimento in formato grafico

Quinto Accordo - Allegato C

ALLEGATO C
PARTE I.
CONDIZIONI ALLE QUALI SI RITIENE CHE LO STAGNO SIA STATO ESPORTATO PER LE NECESSITA' DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
AUSTRALIA.
Lo stagno e' considerato esportato alla data del "Restricted Goods Export Permit" rilasciato in applicazione dei "Customs (Prohibited Exports) Regulations".
BOLIVIA.
Lo stagno e' considerato esportato quando ha subito il controllo delle autorita' doganali boliviane ai fini del pagamento dei dazi di esportazione.
INDONESIA.
Lo stagno e' considerato esportato dall'indonesia quando e' stato sdoganato e/o quando i concentrati di stagno sono stati consegnati alla fonderia e pesati da quest'ultima sotto il controllo delle dogane e le autorita' doganali hanno rilasciato un certificato doganale per tale stagno. Detto stagno non comprende lo stagno successivamente importato in Indonesia per il consumo interno.
MALAYSIA.
Lo stagno e' considerato esportato dalla Malaysia nel momento in cui il dipartimento reale delle dogane e delle imposte dirette della Malaysia ha pesato i concentrati o, se i concentrati vengono fusi prima del pagamento del dazio all'esportazione, ha pesato il metallo ai fini del pagamento di detto dazio.
REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA.
Lo stagno e' considerato esportato quando i concentrati sono stati consegnati alla fonderia, pesati e controllati per il pagamento del canone; resta inteso che lo stagno non consegnato alla fonderia sara' considerato esportato quando e' stata redatta da parte della "Nigerian Railway Corporation" una lettera di vettura in cui si constata la consegna a tale compagnia dei concentrati destinati all'esportazione.
TAILANDIA.
Lo stagno e' considerato esportato dalla Tailandia quando il dipartimento delle risorse minerarie ha redatto un certificato ufficiale nel quale si attesta che i concentrati sono stati consegnati ad una fonderia in Tailandia e pesati; resta inteso che lo stagno da esportare non consegnato ad una fonderia sara' considerato esportato dalla Tailandia quando il dipartimento delle risorse minerarie ha rilasciato un permesso di esportazione per detto stagno.
ZAIRE (REPUBBLICA DELLO)
Lo stagno e' considerato esportato quando e' stata stabilita da parte di un trasportatore affiliato al Comitato interno dei trasportatori della Repubblica dello Zaire una polizza di carico che constata la consegna dello stagno a detto trasportatore.
Se, per un qualsiasi motivo, tale polizza di carico non e' stata stabilita per una determinata spedizione, il quantitativo di stagno cosi' spedito e' considerato esportato ai fini del presente Accordo quando i documenti di esportazione sono stati rilasciati dall'Amministrazione delle dogane della Repubblica dello Zaire.
OSSERVAZIONE GENERALE
Tutto lo stagno trasportato da un paese produttore durante un periodo di controllo sara' considerato esportato e trattato come parte del quantitativo delle esportazioni autorizzate di detto paese per tale periodo di controllo, salvo:
a) nelle condizioni menzionate nel presente allegato per
l'Australia o
b) nella maniera che puo' fissare il Consiglio, in applicazione del comma ii) dell'articolo 35, a meno che le condizioni citate nel presente allegato accanto al nome del paese produttore interessato non siano state soddisfatte per detto stagno prima dell'inizio del periodo di controllo.
PARTE II.
IMPORTAZIONI NEI PAESI PRODUTTORI
Per determinare le esportazioni nette ai sensi dell'articolo 35, le importazioni detraibili dalle esportazioni durante un periodo di controllo saranno costituite dalle quantita' importate nel paese produttore interessato nel corso del trimestre immediatamente precedente la dichiarazione del periodo di controllo in questione, restando inteso che lo stagno importato per essere fuso e riesportato non sara' preso in considerazione.

Quinto Accordo - Allegato D

ALLEGATO D
SCORTE DEI PAESI PRODUTTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 39
PAESE Tonnellate

Quinto Accordo - Allegato E

ALLEGATO E
SCORTE SUPPLEMENTARI NECESSARIAMENTE ESTRATTE
Parte di provvedimento in formato grafico

Quinto Accordo - Allegato F

ALLEGATO F
NORME PER L'ADEGUAMENTO DELLE PERCENTUALI ATTRIBUITE Ai Paesi PRODUTTORI
NORMA 1.
Il primo adeguamento delle percentuali attribuite ai paesi produttori avra' luogo durante la prima sessione ordinaria che il Consiglio terra' in virtu' del presente Accordo. Nonostante le disposizioni della norma 2, tale adeguamento sara' fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri immediatamente precedenti l'inizio di un periodo di controllo per i quali sono noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni paese produttore. Le nuove percentuali dei paesi produttori saranno fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno di ciascuno di essi nel corso di detti quattro trimestri.
Le ulteriori operazioni di adeguamento delle percentuali sono effettuate ad intervalli di un anno a decorrere dal primo adeguamento, a patto che nessun periodo posteriore ai trimestri considerati dalle disposizioni della presente norma sia stato dichiarato periodo di controllo.
Per questi ulteriori adeguamenti, effettuati in applicazione della presente norma, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente:
i) per il secondo adeguamento, le, percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di ventiquattro mesi civili consecutivi per i quali siano noti i dati; e
ii) per il terzo e per tutti gli ulteriori adeguamenti, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale della produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di trentasei mesi civili consecutivi per il quale siano noti i dati.
NORMA 2.
Qualora un periodo sia dichiarato periodo di controllo, le percentuali saranno modificate soltanto al termine di un nuovo periodo di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo. L'adeguamento successivo ha allora luogo a partire dal momento in cui sono noti i dati della produzione di stagno in ciascun paese produttore per i quattro trimestri consecutivi in oggetto; gli adeguamenti sono in seguito effettuati ad intervalli di un anno fino a quando nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo.
Per ogni ulteriore adeguamento effettuato in applicazione della presente norma, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente:
i) per il primo adeguamento successivo ad un periodo di controllo, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla somma della produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di dodici mesi civili consecutivi, per il quale siano noti i dati e per i quattro trimestri che hanno i immediatamente preceduto il periodo di controllo previsto;
ii) per il secondo adeguamento, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato nel frattempo dichiarato periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di ventiquattro mesi civili consecutivi per il quale siano noti i dati;
iii) per ciascun adeguamento ulteriore, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato dichiarato nel frattempo periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di trentasei mesi civili consecutivi, per il quale siano noti i dati.
NORMA 3.
Ai sensi delle presenti norme, gli adeguamenti si ritengono effettuati ad intervalli di un anno se hanno avuto luogo nello stesso trimestre dell'anno civile dei precedenti adeguamenti.
NORMA 4.
Ai sensi delle presenti norme, tutti i paesi produttori comunicano al Consiglio i dati della loro produzione per il periodo piu' recente di dodici mesi nei tre, mesi successivi all'ultimo mese di detto periodo. Se un paese non ha comunicato, tali dati, si calcola la sua produzione per un periodo di dodici mesi moltiplicando per dodici la quantita' media prodotta mensilmente, quale essa risulta dai dati noti per detto periodo.
NORMA 5.
I dati sulla produzione di stagno di un paese produttore per ogni periodo anteriore al quarantadue mesi precedenti la data di un adeguamento non sono considerati ai fini di tale adeguamento, come non lo sono i dati sulla produzione di stagno durante un periodo di controllo.
NORMA 6.
Il Consiglio puo' ridurre la percentuale attribuita a qualsiasi paese produttore che non abbia esportato tutto il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate fissato in conformita' del paragrafo a) dell'articolo 34 od ogni quantitativo superiore da esso accettato conformemente al paragrafo b) di detto articolo. Per pronunciarsi in merito, il Consiglio accetta come circostanza attenuante il fatto che il paese produttore interessato ha rinunciato, conformemente al paragrafo b) dell'articolo 34, ad una parte del quantitativo delle sue esportazioni autorizzate, ad una data che consente agli altri paesi produttori di prendere ogni misura necessaria per colmare tale disavanzo, o il fatto che il paese produttore interessato, pur non avendo esportato il quantitativo fissato in conformita' del paragrafo d) dell'articolo 34, ha tuttavia esportato tutto il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate fissato conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo b) dell'articolo 34.
NORMA 7.
Qualora la percentuale attribuita ad un paese produttore sia ridotta conformemente alla norma 6, la percentuale cosi' resa disponibile e' ripartita tra gli altri paesi produttori in modo proporzionale alle percentuali in vigore alla data in cui il Consiglio decide tale riduzione.
NORMA 8.
Se, in applicazione delle norme che precedono, la percentuale di un paese produttore scende al di sotto della cifra minima autorizzata in virtu' della condizione di cui al comma i) del paragrafo g) dell'articolo 13, essa viene ricondotta a tale cifra minima e le percentuali degli altri paesi produttori sono ridotte proporzionalmente, in modo che il totale delle percentuali sia di nuovo uguale a cento.
NORMA 9.
Ai sensi del comma ii) del paragrafo g) dell'articolo 13 e del paragrafo a) dell'articolo 34 i seguenti avvenimenti possono essere considerati circostanze eccezionali una catastrofe nazionale, uno sciopero molto esteso che abbia paralizzato l'industria per l'estrazione dello stagno per un lungo periodo, una grave interruzione dell'approvvigionamento di energia o dei trasporti sulla principale via di comunicazione verso la costa o verso il luogo di esportazione quale definito all'allegato C.
NORMA 10.
Ai sensi delle presenti norme, il calcolo relativo ai paesi produttori che sono grandi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna, sara' basato sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria di stagno.
NORMA 11.
Nel presente allegato l'espressione "produzione di stagno" e' da considerarsi come riferentesi esclusivamente alla produzione mineraria; non sara' dunque, tenuto conto della produzione delle fonderie.
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