063U0526
063U0526
Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961. (LEGGE 02 marzo 1963 n. 526)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1941.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrate in vigore, in conformita', all'articolo 16 della Convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professione (Bruxelles, 8 giugno 1961)
CONVENTION DOUANIERE RELATIVE A L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MATERIEL PROFESSIONEL
Parte di provvedimento in formato grafico