Monitoring Gesetzessammlung

063U0526

IT - Leggi di Ratifica

063U0526

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961. (LEGGE 02 marzo 1963 n. 526)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1941.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrate in vigore, in conformita', all'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione

Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professione (Bruxelles, 8 giugno 1961)
CONVENTION DOUANIERE RELATIVE A L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MATERIEL PROFESSIONEL
Parte di provvedimento in formato grafico
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