Monitoring Gesetzessammlung

085U0762

IT - Leggi di Ratifica

085U0762

Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977. (LEGGE 11 dicembre 1985 n. 762)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.
NOTA
Nota all'art. 1:
Le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sono state ratificate e rese esecutive in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1952 .

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente all'articolo 95 del I protocollo e dall'articolo 23 del II protocollo.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 dicembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocole

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT
1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS
ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
(Protocollo I)
Preambolo
Le Alte Parti contraenti
Proclamando il loro ardente desiderio di vedere la pace regnare fra i popoli,
Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,
Ritenendo tuttavia necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzarne l'applicazione,
Esprimendo la loro convinzione che nessuna disposizione del presente Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 puo' essere interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggressione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite,
Riaffermando, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l'origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Principi generali e campo di applicazione
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanita' e dai precetti della pubblica coscienza.
3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applichera' nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune a dette Convenzioni.
4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se' stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformita' della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
a) con le espressioni "I Convenzione", "II Convenzione", "III Convenzione" e "IV Convenzione" si intendono, rispettivamente, la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949. Con l'espressione "le Convenzioni" si intendono le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;
b) con l'espressione "Regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati" si intendono le regole enunciate negli accordi internazionali ai quali partecipano le Parti in conflitto, nonche' i principi e regole del diritto internazionale generalmente riconosciuti che sono applicabili ai conflitti armati;
c) con l'espressione "Potenza protettrice" si intende uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte nel conflitto che, designato da una Parte nel conflitto e accettato dalla Parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni assegnate alla Potenza protettrice ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo;
d) con il termine "sostituto" si intende una organizzazione che sostituisce la Potenza protettrice conformemente all'art. 5.

Art. 3

Articolo 3
Inizio e fine dell'applicazione
Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo:
a) le Convenzioni e il presente Protocollo si applicheranno fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo;
b) l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo cessera', sul territorio delle Parti in conflitto, alla fine generale delle operazioni militari e, nel caso dei territori occupati, alla fine dell'occupazione, salvo, nei due casi, per le persone la cui liberazione definitiva, il rimpatrio o lo stabilimento abbiano luogo in tempo successivo. Dette persone continueranno a beneficiare delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva, rimpatrio o stabilimento.

Art. 4

Articolo 4
Statuto giuridico delle Parti in conflitto
L'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonche' la conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effetto alcuno sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Sia l'occupazione di un territorio che l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non avranno effetto alcuno sullo statuto giuridico del territorio stesso.

Art. 5

Articolo 5
Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto
1. E' dovere delle Parti in un conflitto, fin dall'inizio del conflitto stesso, di assicurare il rispetto e l'esecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo mediante l'applicazione del sistema delle Potenze protettrici, incluse, fra l'altro, la designazione e l'accettazione di dette Potenze conformemente ai paragrafi seguenti. Le Potenze protettrici saranno incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.
2. Fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1, ciascuna delle Parti in conflitto designera' senza indugio una Potenza protettrice ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e autorizzera', del pari senza indugio e per gli stessi fini, l'attivita' di una Potenza protettrice che la Parte avversaria avra' designato e che essa avra' accettato come tale.
3. Se una Potenza protettrice non e' stata designata o accettata all'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1, il Comitato internazionale della Croce Rossa, senza pregiudizio del diritto di qualsiasi altra organizzazione umanitaria di agire similmente, offrira' i propri buoni uffici alle Parti in conflitto in vista della designazione senza indugio di una Potenza protettrice che sia gradita alle Parti in conflitto. A tale scopo, il Comitato potra', fra l'altro, chiedere a ciascuna Parte di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che detta Parte giudichi idonei ad agire a suo nome in qualita' di Potenza protettrice nei confronti di una Parte avversaria, e chiedere a ciascuna delle Parti avversarie di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che essa sarebbe disposta ad accettare come Potenza protettrice dell'altra Parte.
Dette liste dovranno essere comunicate al Comitato entro due settimane dalla ricezione della richiesta; esso le confrontera' e sollecitera' l'accordo di qualsiasi Stato il cui nome figurera' sulle due liste.
4. Se, malgrado quanto precede, non ci fossero Potenze protettrici, le Parti in conflitto accetteranno senza indugio l'offerta eventualmente fatta dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualsiasi altra organizzazione che offra tutte le garanzie di imparzialita' e di efficacia, dopo le debite consultazioni con le dette Parti e tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse, per agire in qualita' di sostituto. L'esercizio delle sue funzioni da parte di un tale sostituto sara' subordinato al consenso delle Parti in conflitto; queste ultime faranno di tutto per facilitare il compito del sostituto nell'assolvimento della sua missione in conformita' delle Convenzioni e del presente Protocollo.
5. In conformita' dell'articolo 4, la designazione e l'accettazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non produrranno alcun effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto ne' su quello di un qualsiasi territorio, incluso un territorio occupato.
6. Il mantenimento di relazioni diplomatiche fra le Parti in conflitto o il fatto di affidare ad uno Stato terzo la protezione degli interessi di una Parte e di quelli dei suoi cittadini conformemente alle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche non costituira' ostacolo alla designazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo.
7. Ogni volta che nel presente Protocollo si fara' menzione della Potenza protettrice, tale menzione indichera' anche il sostituto.

Art. 6

Articolo 6
Personale qualificato
1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l'aiuto delle Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso), di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo e, in particolare, le attivita' delle Potenze protettrici.
2. Il reclutamento e la formazione di detto personale rientrano nella competenza nazionale.
3. Il Comitato internazionale della Croce Rossa terra' a disposizione delle Alte Parti contraenti le liste delle persone in tal modo formate, che le Alte Parti contraenti avessero compilato e gli avessero a tal fine comunicato.
4. Le condizioni in base alle quali detto personale sara' impiegato fuori del territorio nazionale saranno oggetto, in ogni singolo caso, di accordi speciali fra le Parti interessate.

Art. 7

Articolo 7
Riunioni
Il depositario del presente Protocollo convochera', su richiesta di una o piu' delle Alte Parti contraenti e con l'approvazione della maggioranza di esse, una riunione delle Alte Parti contraenti per esaminare i problemi generali relativi all'applicazione delle Convenzioni e del Protocollo.

Art. 8

Articolo 8
Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
a) con i termini "feriti" e "malati" si intendono le persone, militari o civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacita' o infermita' fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da qualsiasi atto di ostilita'. Detti termini indicano anche le donne partorienti, i neonati e le altre persone che possono aver bisogno di cure mediche immediate, come gli invalidi e le donne incinte, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilita';
b) con il termine "naufraghi" si intendono le persone, militari o civili, che si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilita'. Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilita', continueranno ad essere considerate naufraghi durante il loro salvataggio fino a che esse non abbiano acquisito un altro statuto in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo;
c) con l'espressione "personale sanitario" si intendono le persone esclusivamente assegnate da una Parte in conflitto sia ai fini sanitari enumerati nel comma e, sia all'amministrazione di unita' sanitarie, sia ancora al funzionamento o all'amministrazione di mezzi di trasporto sanitario. Tali assegnazioni possono essere permanenti o temporanee. L'espressione comprende:
i) il personale sanitario, militare o civile, di una Parte in conflitto, incluso quello menzionato nella I e II Convenzione, e quello che e' assegnato a organismi di protezione civile;
ii) il personale sanitario delle Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e altre societa' nazionali volontarie di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate da una Parte in conflitto;
iii) il personale sanitario delle unita' o mezzi di trasporto sanitario indicato nell'articolo 9, paragrafo 2;
d) con l'espressione "personale religioso" si intendono le persone, militari o civili, quali i cappellani militari, che siano esclusivamente dedite al loro ministero e assegnate:
i) sia alle forze armate di una Parte in conflitto;
ii) sia alle unita' sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario di una Parte in conflitto;
iii) sia alle unita' sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario indicati nell'articolo 9, paragrafo 2;
iv) sia agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto.
L'assegnazione del personale religioso a dette unita' puo' essere permanente o temporanea e ad esso sono applicabili le disposizioni pertinenti del comma k;
e) con l'espressione "unita' sanitarie" si intendono gli stabilimenti e altre formazioni, militari o civili, organizzati per fini sanitari, ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento - compresi i primi soccorsi - dei feriti, malati e naufraghi, nonche' la prevenzione delle malattie. Essa comprende, fra l'altro, gli ospedali e altre unita' similari, i centri di trasfusione del sangue, i centri e istituti di medicina preventiva e i centri di approvvigionamento sanitario, nonche' i magazzini di materiale sanitario e di prodotti farmaceutici di dette unita'. Le unita' sanitarie possono essere fisse o mobili, permanenti o temporanee;
f) con l'espressione "trasporto sanitario" si intende il trasporto via terra, acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo;
g) con l'espressione "mezzo di trasporto sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto, militare o civile, permanente o temporaneo, destinato esclusivamente al trasporto sanitario e posto sotto la direzione di una autorita' competente di una Parte in conflitto;
h) con l'espressione "veicolo sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via terra;
i) con l'espressione "nave e imbarcazione sanitarie" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via acqua;
j) con l'espressione "aeromobile sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via aerea;
k) sono "permanenti" il personale sanitario, le unita' sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario assegnati esclusivamente a compiti sanitari per un periodo indeterminato. Sono "temporanei" il personale sanitario, le unita' sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario impiegati esclusivamente in compiti sanitari per periodi limitati e per tutta la durata di detti periodi. A meno che non siano diversamente qualificate, le espressioni "personale sanitario", "unita' sanitarie" e "mezzi di trasporto sanitario" comprendono personale, unita' e mezzi di trasporto che possono essere sia permanenti che temporanei;
l) con l'espressione "segno distintivo" si intende qualsiasi segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, su fondo bianco, quando esso e' usato per la protezione delle unita' e mezzi di trasporto sanitario o del personale sanitario e religioso e del relativo materiale;
m) con l'espressione "segnale distintivo" si intende qualsiasi segnale o messaggio specificato nel Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo e destinato esclusivamente all'identificazione delle unita' e mezzi di trasporto sanitario.

Art. 9

Articolo 9
Campo d'applicazione
1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applichera' a tutti coloro che sono colpiti da una delle situazioni previste nell'articolo 1, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo.
2. Le disposizioni pertinenti degli articoli 27 e 32 della I Convenzione si applicheranno alle unita' e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le navi-ospedale, alle quali si applica l'articolo 25 della II Convenzione), nonche' al rispettivo personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:
a) da uno Stato neutrale o da altro Stato non Parte nel conflitto;
b) da una societa' di soccorso riconosciuta e autorizzata da detto Stato;
c) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario.

Art. 10

Articolo 10
Protezione e cure
1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno rispettati e protetti.
2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con umanita' e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini piu' brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Fra di essi, non sara' fatta alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Art. 11

Articolo 11
Protezione della persona
1. La salute e l'integrita' fisica o psichica delle persone che si trovano in potere della Parte avversaria, o che sono internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della liberta' a causa di una delle situazioni previste nell'articolo 1, non saranno compromesse da atti o omissioni ingiustificati. Di conseguenza, e' vietato sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un qualsiasi intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e che non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute che la Parte responsabile dell'intervento applicherebbe in circostanze mediche analoghe ai propri cittadini che non sono privati della liberta'.
2. E', in particolare, vietato di praticare su dette persone, anche con il loro consenso:
a) mutilazioni fisiche;
b) esperimentazioni mediche o scientifiche;
c) prelevamenti di tessuti o organi per trapianti, a meno che detti interventi non siano giustificati alle condizioni previste nel paragrafo 1.
3. Deroghe al divieto indicato nel paragrafo 2 c possono essere ammesse quando si tratti di donazioni di sangue per trasfusioni o di cute per innesti, purche' dette donazioni siano volontarie e non risultino da misure di coercizione o di persuasione, e esse siano destinate a scopi terapeutici in condizioni compatibili con le norme mediche generalmente riconosciute e con i controlli effettuati nell'interesse sia del donatore che del ricevente.
4. Ogni atto o omissione volontaria che metta in grave pericolo la salute o l'integrita' fisica o psichica di una qualsiasi persona che si trova in potere di una Parte diversa da quella da cui dipende, e che o contravvenga ad uno dei divieti enunciati nei paragrafi 1 e 2, o non rispetti le tue condizioni prescritte nel paragrafo 3, costituira' una infrazione grave al presente Protocollo.
5. Le persone indicate nel paragrafo 1 hanno il diritto di rifiutare qualsiasi intervento chirurgico. In caso di rifiuto, il personale sanitario procurera' di ottenere una dichiarazione scritta in tal senso, firmata o riconosciuta dal paziente.
6. Ciascuna Parte in conflitto terra' una pratica sanitaria per ciascuna donazione di sangue per trasfusioni o di cute per innesti fatta dalle persone cui si riferisce il paragrafo 1, se tali donazioni sono effettuate sotto la responsabilita' di detta Parte.
Inoltre, ciascuna Parte in conflitto procurera' di tenere una documentazione di tutti gli interventi medici effettuati nei confronti delle persone internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della liberta' a causa di una delle situazioni indicate nell'articolo 1. Tali pratiche e documentazioni dovranno essere, in qualsiasi momento, a disposizione della Potenza protettrice per fini di controllo.

Art. 12

Articolo 12
Protezione delle unita' sanitarie
1. Le unita' sanitarie saranno rispettate e protette in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
2. Il paragrafo 1 si applichera' alle unita' sanitarie civili purche' rispondano ad una delle condizioni seguenti:
a) appartenere a una delle Parti in conflitto;
b) essere riconosciute e autorizzate dalla competente autorita' di una delle Parti in conflitto;
c) essere autorizzate conformemente agli articoli 9 paragrafo 2 del presente Protocollo, o 27 della I Convenzione.
3. Le Parti in conflitto sono invitate a comunicarsi reciprocamente l'ubicazione delle rispettive unita' sanitarie fisse. La mancanza di una tale comunicazione non dispensa alcuna delle Parti dall'osservare le disposizioni del paragrafo 1.
4. In nessuna circostanza, le unita' sanitarie saranno utilizzate per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi. Ogni volta che sia possibile, le Parti in conflitto cureranno che le unita' sanitarie siano situate in modo tale che gli attacchi contro obiettivi militari non le mettano in pericolo.

Art. 13

Articolo 13
Cessazione della protezione delle unita' sanitarie civili
1. La protezione dovuta alle unita' sanitarie civili potra' cessare solo nel caso in cui esse siano utilizzate per commettere, al di fuori della loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico.
Tuttavia, la protezione cessera' soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
2. Non saranno considerati atti dannosi per il nemico:
a) il fatto che il personale dell'unita' sia dotato di armi leggere individuali per la propria difesa o per quella dei feriti e dei malati ad esso affidati;
b) il fatto che l'unita' sia protetta da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;
c) il fatto che si trovino nell'unita' armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati e non ancora versate al servizio competente;
d) il fatto che appartenenti alle forze armate o altri combattenti si trovino in dette unita' per ragioni mediche.

Art. 14

Articolo 14
Limitazioni alla requisizione di unita' sanitarie civili
1. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare che le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile continuino ad essere soddisfatte nel territorio occupato.
2. Di conseguenza, la Potenza occupante non potra' requisire le unita' sanitarie civili, il loro equipaggiamento, il loro materiale o il loro personale fino a che detti mezzi siano necessari per soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, e per assicurare la continuita' del trattamento dei feriti e dei malati gia' in cura.
3. La Potenza occupante potra' requisire i mezzi sopra indicati purche' continui ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 2, e alle seguenti condizioni particolari:
a) che i mezzi siano necessari per assicurare un trattamento medico immediato e adeguato ai feriti e ai malati delle forze armate della Potenza occupante o dei prigionieri di guerra;
b) che la requisizione non ecceda il periodo di tempo in cui tale necessita' sussiste; e
c) che disposizioni immediate siano prese affinche' le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, nonche' quelle dei feriti e dei malati in cura colpiti dalla requisizione, continuino ad essere soddisfatte.

Art. 15

Articolo 15
Protezione del personale sanitario e religioso civile
1. Il personale sanitario civile sara' rispettato e protetto.
2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sara' fornita al personale sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a causa dell'attivita' bellica.
3. La Potenza occupante fornira' ogni assistenza al personale sanitario civile nei territori occupati, affinche' possa assolvere nel miglior modo la sua missione umanitaria. La Potenza occupante non potra' esigere da detto personale che tale missione si compia con priorita' a favore di chicchessia, salvo che per motivi sanitari.
Detto personale non sara' costretto ad attivita' incompatibili con la sua missione umanitaria.
4. Il personale sanitario civile potra' recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servigi siano indispensabili, con riserva delle misure di controllo e di sicurezza che la Parte in conflitto interessata ritenesse necessarie.
5. Il personale religioso civile sara' rispettato e protetto. Sono ad esso applicabili le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative alla protezione e all'identificazione del personale sanitario.

Art. 16

Articolo 16
Protezione generale della missione medica
1. Nessuno sara' punito per avere esercitato un'attivita' di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari dell'attivita' stessa.
2. Le persone che esercitano un'attivita' di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o ad effettuare lavori contrari alla deontologia o altre regole mediche volte a proteggere i feriti ei malati, o alle disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo, ne' ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole e disposizioni.
3. Nessuna persona che esercita un'attivita' di carattere medico dovra' essere costretta a dare a chiunque appartenga sia ad una Parte avversaria che alla stessa propria Parte, salvo nei casi previsti dalla legge di quest'ultima, informazioni concernenti i feriti e i malati che ha o ha avuto in cura, se essa ritiene che tali informazioni possano portare pregiudizio a costoro o alle loro famiglie. Nondimeno, dovranno essere rispettati i regolamenti che disciplinano la denuncia obbligatoria delle malattie contagiose.

Art. 17

Articolo 17
Ruolo della popolazione civile e delle societa' di soccorso
1. La popolazione civile dovra' rispettare i feriti, malati e naufraghi, anche se essi appartengono alla Parte avversaria, e non compiere contro di essi atto di violenza alcuno. La popolazione civile e le societa' di soccorso quali le Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) saranno autorizzate, anche nelle regioni invase o occupate, a raccogliere detti feriti, malati e naufraghi e a prodigare loro cure, anche di propria iniziativa.
Nessuno sara' molestato, perseguito, condannato o punito per tali atti umanitari.
2. Le Parti in conflitto potranno fare appello alla popolazione civile e alle societa' di soccorso indicate nel paragrafo 1 per raccogliere e curare i feriti, malati e naufraghi, e per ricercare i morti e indicare i luoghi in cui questi si trovano; esse accorderanno la protezione e le facilitazioni necessarie a chi avra' risposto a un tale appello. Nel caso in cui la Parte avversaria prenda o riprenda il controllo della regione, essa manterra' in vigore detta protezione e dette facilitazioni fino a che saranno necessarie.

Art. 18

Articolo 18
Identificazione
1. Ciascuna Parte in conflitto fara' in modo che sia il personale sanitario e religioso che le unita' e i mezzi di trasporto sanitari, possano essere identificati.
2. Ciascuna Parte in conflitto procurera' anche di adottare e attuare metodi e procedure che permettano di identificare le unita' e i mezzi di trasporto sanitari che utilizzano il segno distintivo e dei segnali distintivi.
3. Nel territorio occupato e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che possano svolgersi dei combattimenti, il personale sanitario civile e il personale religioso civile si faranno riconoscere per mezzo del segno distintivo e di una carta d'identita' che attesti il loro statuto.
4. Con il consenso dell'autorita' competente, le unita' e i mezzi di trasporto sanitari dovranno portare il segno distintivo. Le navi e imbarcazioni indicate nell'articolo 22 del presente Protocollo saranno contrassegnate in conformita' delle disposizioni della II Convenzione.
5. Oltre al segno distintivo, una Parte in conflitto potra', in conformita' del Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo, autorizzare l'uso di segnali distintivi per permettere l'identificazione delle unita' e mezzi di trasporto sanitari. A titolo eccezionale, nei casi particolari previsti nel detto Capitolo, i mezzi di trasporto sanitario potranno usare i segnali distintivi senza esporre il segno distintivo.
6. L'esecuzione delle disposizioni dei paragrafi 1 a 5 e' regolata dai Capitoli I a III dell'Allegato I al presente Protocollo. I segnali descritti nel Capitolo III di detto Allegato per uso esclusivo delle unita' e mezzi di trasporto sanitari, potranno essere usati, salvo le eccezioni previste nel detto Capitolo, soltanto per permettere l'identificazione delle unita' e mezzi di trasporto sanitari.
7. Le disposizioni del presente articolo non ammettono, in tempo di pace, un uso del segno distintivo piu' ampio di quello previsto nell'articolo 44 della I Convenzione.
8. Le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative al controllo dell'uso del segno distintivo e alla prevenzione e repressione del suo impiego abusivo, sono applicabili ai segnali distintivi.

Art. 19

Articolo 19
Stati neutrali e altri Stati che non sono Parti in conflitto
Gli Stati neutrali e gli altri Stati che non sono Parti in conflitto applicheranno le disposizioni pertinenti del presente Protocollo alle persone protette da questo Titolo che siano accolte o internate nel loro territorio, nonche' ai morti delle Parti in conflitto eventualmente raccolti.

Art. 20

Articolo 20
Divieto delle rappresaglie
Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.

Art. 21

Articolo 21
Veicoli sanitari
I veicoli sanitari saranno rispettati e protetti nel modo previsto dalle Convenzioni e dal presente Protocollo per le unita' sanitarie mobili.

Art. 22

Articolo 22
Navi-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio
1. Le disposizioni delle Convenzioni concernenti:
a) le navi descritte negli articoli 22, 24, 25 e 27 della II Convenzione;
b) le loro scialuppe di salvataggio e piccole imbarcazioni;
c) il loro personale e il loro equipaggio;
d) i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo,
si applicheranno anche quando dette navi, scialuppe o imbarcazioni trasportano civili feriti, malati e naufraghi che non appartengono a una delle categorie menzionate nell'articolo 13 della II Convenzione.
Tuttavia, i detti civili non potranno essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, ne' catturati in mare. Se si trovano in potere di una Parte in conflitto che non e' la propria, saranno loro applicabili la IV Convenzione e il presente Protocollo.
2. La protezione assicurata dalle Convenzioni alle navi descritte nell'articolo 25 della II Convenzione si estendera' alle navi-ospedale messe a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:
a) da uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte in detto conflitto; o
b) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario, purche' siano rispettate, nei due casi, le condizioni enunciate in detto articolo.
3. Le imbarcazioni descritte nell'articolo 27 della II Convenzione saranno protette anche se non sia stata fatta la notifica stabilita in detto articolo. Le Parti in conflitto sono tuttavia invitate a comunicarsi reciprocamente qualsiasi dato che faciliti la identificazione ed il riconoscimento di dette imbarcazioni.

Art. 23

Articolo 23
Altre navi e imbarcazioni sanitarie
1. Le navi e imbarcazioni sanitarie diverse da quelle indicate nell'articolo 22 del presente Protocollo e nell'articolo 38 della II Convenzione saranno, sia in mare che in altre acque, rispettate e protette nel modo previsto per le unita' sanitarie mobili dalle Convenzioni e dal presente Protocollo. Dato che tale protezione puo' essere efficace solo se risulta possibile identificarle e riconoscerle come navi o imbarcazioni sanitarie, tali navi dovrebbero portare il segno distintivo e conformarsi al massimo possibile alle disposizioni dell'articolo 43, secondo comma, della II Convenzione.
2. Le navi e imbarcazioni indicate nel paragrafo 1 resteranno soggette al diritto bellico. L'ordine di fermarsi, di allontanarsi o di prendere una determinata rotta potra' essere loro impartito da qualsiasi nave da guerra navigante in superficie che sia in grado di far eseguire l'ordine immediatamente, ed esse dovranno obbedire a qualsiasi ordine del genere. Tali navi e imbarcazioni non potranno essere distolte dalla loro missione sanitaria in nessun altro modo fino a che saranno necessarie per i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo di esse.
3. La protezione prevista nel paragrafo 1 cessera' soltanto alle condizioni enunciate negli articoli 34 e 35 della II Convenzione.
Qualsiasi rifiuto di obbedire a un ordine dato conformemente al paragrafo 2 costituira' un atto dannoso per il nemico ai sensi dell'articolo 34 della II Convenzione.
4. Una Parte in conflitto potra' notificare a una Parte avversaria, con il maggior anticipo possibile rispetto alla partenza, il nome, le caratteristiche, l'ora prevista di partenza, la rotta e la velocita' presunta della nave o dell'imbarcazione sanitaria, in particolare nel caso si tratti di navi di piu' di 2000 tonnellate lorde, e potra' comunicare tutte le altre informazioni atte a facilitarne l'identificazione e il riconoscimento. La parte avversaria dovra' accusare ricevuta di tali informazioni.
5. Le disposizioni dell'articolo 37 della II Convenzione si applicheranno al personale sanitario e religioso di dette navi e imbarcazioni.
6. Le disposizioni pertinenti della II Convenzione si applicheranno ai feriti, malati e naufraghi appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 13 della II Convenzione e nell'articolo 44 del presente Protocollo, che si trovano a bordo di dette navi e imbarcazioni sanitarie. I feriti, malati e naufraghi civili che non appartengono a nessuna delle categorie citate nell'articolo 13 della II Convenzione non potranno, se si trovano in mare, essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, ne' essere obbligati a lasciare dette navi o imbarcazioni; se, tuttavia, si trovano in potere di una Parte in conflitto che non e' la loro, saranno protetti dalla IV Convenzione e dal presente Protocollo.

Art. 24

Articolo 24
Protezione degli aeromobili sanitari
Gli aeromobili sanitari saranno rispettati e protetti conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Art. 25

Articolo 25
Aeromobili sanitari nelle zone non dominate dalla Parte avversaria
Nelle zone terrestri dominate di fatto da forze amiche o nelle zone marittime che non sono di fatto dominate da una Parte avversaria, e negli spazi aerei corrispondenti, il rispetto e la protezione degli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto non dipenderanno da un accordo con la Parte avversaria.
Tuttavia, una Parte in conflitto che impiega i propri aeromobili sanitari in dette zone potra', per maggiore sicurezza, fare alla Parte avversaria le notifiche previste nell'articolo 29, in particolare quando detti aeromobili effettuano voli che possono metterli a portata dei sistemi di armi terra-aria della Parte avversaria.

Art. 26

Articolo 26
Aeromobili sanitari nelle zone contatto o similari
1. Nelle parti della zona di contatto dominata di fatto da forze amiche, nonche' nelle zone il cui dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, e negli spazi aerei corrispondenti, la protezione degli aeromobili sanitari potra' essere pienamente efficace soltanto mediante un accordo preventivo fra le autorita' militari competenti delle Parti in conflitto, come previsto nell'articolo 29. Gli aeromobili sanitari che, in mancanza di un tale accordo, agiscono a loro proprio rischio, dovranno nondimeno essere rispettati quando saranno riconosciuti come tali.
2. Con l'espressione "zone di contatto" si intende qualsiasi zona terrestre in cui gli elementi avanzati delle forze opposte siano in contatto fra di loro, specialmente laddove essi sono esposti al tiro diretto proveniente da terra.

Art. 27

Articolo 27
Aeromobili sanitari nelle zone dominate dalla Parte avversaria
1. Gli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto continueranno ad essere protetti durante il tempo in cui sorvolano zone terrestri o marittime dominate di fatto da una Parte avversaria, a condizione di avere preventivamente ottenuto, per tali voli, l'accordo dell'autorita' competente di detta Parte avversaria.
2. Un aeromobile sanitario che sorvola una zona dominata di fatto da una Parte avversaria in assenza dell'accordo previsto nel paragrafo 1, o contravvenendo a un tale accordo, a causa di un errore di navigazione o di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovra' fare tutto il possibile per farsi identificare e informare la Parte avversaria della situazione in cui si trova. La Parte avversaria, non appena avra' riconosciuto detto aeromobile sanitario, dovra' fare ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'articolo 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere a un attacco.

Art. 28

Articolo 28
Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitari
1. E' vietato alle Parti in conflitto di utilizzare i propri aeromobili sanitari per cercare di ottenere un vantaggio militare nei confronti di una Parte avversaria. La presenza di aeromobili sanitari non dovra' essere utilizzata per cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo da un attacco.
2. Gli aeromobili sanitari non dovranno essere utilizzati per raccogliere o trasmettere informazioni di carattere militare, e non dovranno trasportare materiale destinato agli stessi scopi. E' loro vietato di trasportare, persone o carichi non compresi nella definizione data nell'articolo 8 comma f. Non si considerera' vietata la presenza a bordo di effetti personali delle persone trasportate o di materiale destinato esclusivamente a facilitare la navigazione, le comunicazioni e l'identificazione.
3. Gli aeromobili sanitari non potranno trasportare altre armi oltre quelle portatili e relative munizioni che siano state ritirate ai feriti, malati o naufraghi presenti a bordo, e che non siano state ancora versate al servizio competente, nonche' le armi leggere individuali occorrenti al personale sanitario presente a bordo per assicurare la propria difesa e quella dei feriti, malati e naufraghi ad esso affidati.
4. Salvo accordo preventivo con la parte avversaria, gli aeromobili sanitari non potranno essere utilizzati, nell'effettuare i voli indicati negli articoli 26 e 27, per ricercare feriti, malati e naufraghi.

Art. 29

Articolo 29
Notifiche e accordi concernenti gli aeromobili sanitari
1. Le notifiche indicate nell'articolo 25 e le richieste di accordo preventivo indicate negli articoli 26, 27, 28 paragrafo 4 e 31 dovranno indicare il numero previsto di aeromobili sanitari, i loro piani di volo e i loro mezzi di identificazione; con tali notifiche si dovra' intendere che ciascun volo sara' effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.
2. La Parte che riceve una notifica fatta in virtu' dell'articolo 25 dovra' accusarne ricevuta senza indugio.
3. La Parte che riceve una richiesta di accordo preventivo conformemente sia agli articoli 26, 27 o 31, sia all'articolo 28 paragrafo 4, dovra' notificare il piu' rapidamente possibile alla Parte richiedente:
a) o l'accettazione della richiesta;
b) o il rigetto della richiesta;
c) o una proposta ragionevole alternativa alla richiesta. Essa potra' anche proporre di vietare o di limitare altri voli nella zona durante il periodo considerato. Se la Parte che ha presentito la richiesta accetta le controproposte, essa dovra' notificare all'altra Parte il proprio accordo.
4. Le parti prenderanno le misure necessarie affinche' sia possibile fare dette notifiche e concludere detti accordi in modo rapido.
5. Le Parti prenderanno anche le misure necessarie affinche' il contenuto di dette notifiche e di detti accordi sia diffuso rapidamente alle unita' militari interessate, e queste siano istruite circa i mezzi di identificazione che saranno usati dagli aeromobili sanitari in questione.

Art. 30

Articolo 30
Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari
1. Agli aeromobili sanitari che sorvolano zone dominate di fatto dalla Parte avversaria, oppure zone il cui dominio non sia chiaramente stabilito, potra' essere intimato di atterrare o ammarare, a seconda dei casi, per permettere l'ispezione prevista nei paragrafi seguenti. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualsiasi intimazione del genere.
2. Se un aeromobile sanitario atterra o ammara su intimazione o per altri motivi, potra' essere sottoposto a ispezione soltanto per verificare gli elementi menzionati nei paragrafi 3 e 4. L'ispezione dovra' avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente.
La Parte che procede all'ispezione non dovra' esigere che i feriti e i malati siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Essa curera' in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato dei feriti e malati.
3. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
a) e' un aeromobile sanitario ai sensi dell'articolo 8 comma j, b) non contravviene alle condizioni prescritte nell'articolo 28, e
c) non ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile con quelli dei suoi occupanti che appartengono sia a una Parte avversaria, sia ad uno Stato neutrale o a un altro Stato non Parte in conflitto, sara' autorizzato a proseguire il volo senza ritardo.
4. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
a) non e' un aeromobile sanitario ai sensi dell'articolo 8 comma j,
b) contravviene alle condizioni prescritte nell'articolo 28, o
c) ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile potra' essere sequestrato. Le persone presenti a bordo saranno trattate in conformita' delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo. Nel caso in cui l'aeromobile sequestrato sia destinato come aeromobile sanitario permanente, esso potra' essere in seguito usato soltanto come aeromobile sanitario.

Art. 31

Articolo 31
Stati neutrali o altri Stati che non sono Parti in conflitto
1. Gli aeromobili sanitari non potranno ne' sorvolare il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, ne' atterrarvi o ammararvi, salvo in virtu' di un accordo preventivo. Se un tale accordo esiste, detti aeromobili saranno rispettati per tutta la durata del volo e in occasione di eventuali scali. Essi dovranno pero' obbedire a qualsiasi intimazione di atterrare o di ammarare, a seconda dei casi.
2. Un aeromobile sanitario che, in assenza di un accordo preventivo o contravvenendo alle disposizioni di un accordo, sorvola il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, sia per errore di navigazione, sia a causa di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovra' fare tutto il possibile per notificare il proprio volo e per farsi identificare. Il detto Stato, non appena avra' riconosciuto un tale aeromobile, dovra' compiere ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'articolo 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere ad un attacco.
3. Se un aeromobile sanitario, in virtu' di un accordo o nelle circostanze indicate nel paragrafo 2, atterra o ammara sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, in seguito a intimazione o per altri motivi, sara' soggetto a ispezione per stabilire se si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario.
L'ispezione dovra' avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovra' esigere che i feriti e malati che dipendono dalla Parte che impiega l'aeromobile siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione.
Essa curera' in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato di salute dei feriti e malati. Se l'ispezione rivela che si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso con le persone presenti a bordo, eccezion fatta di coloro che debbono essere presi in custodia in virtu' delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, sara' autorizzato a proseguire il volo e beneficera' di appropriate facilitazioni. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile non e' un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso sara' sequestrato e i suoi occupanti saranno trattati in conformita' delle disposizioni del paragrafo 4.
4. Ad eccezione di coloro che vengano sbarcati a titolo temporaneo, i feriti, malati e naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario con il consenso dell'autorita' locale sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, saranno, salvo intese diverse fra detto Stato e le parti in conflitto, presi in custodia da detto Stato se lo richiedono le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, in modo che essi non possano tornare a partecipare alle ostilita'. Le spese di spedalita' e di internamento saranno a carico dello Stato dal quale dipendono dette persone.
5. Gli stati neutrali o gli altri Stati non Parti in conflitto applicheranno in modo eguale a tutte le Parti in conflitto le eventuali condizioni e restrizioni relative al sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari, o all'atterraggio di detti aeromobili.

Art. 32

Articolo 32
Principio generale
Nell'applicazione della presente Sezione, le attivita' delle Alte Parti contraenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazionali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri.

Art. 33

Articolo 33
Persone disperse
1. Non appena le circostanze lo permettono e al piu' tardi non appena cessate le ostilita' attive, ciascuna Parte in conflitto dovra' ricercare le persone segnalate come disperse da una Parte avversaria. Allo scopo di facilitare le ricerche, detta Parte avversaria comunichera' tutte le informazioni utili su tali persone.
2. Allo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni previste nel paragrafo precedente, ciascuna Parte in conflitto dovra', per quanto riguarda le persone che non beneficiano di un regime piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni o del presente Protocollo:
a) registrare le informazioni indicate nell'articolo 138 della IV Convenzione relative a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilita' o della occupazione, siano state detenute, incarcerate o in qualsiasi altro modo tenute in cattivita' per un periodo superiore a due settimane, o che siano decedute nel corso di un periodo di detenzione;
b) facilitare al massimo possibile e, se necessario, effettuare la ricerca e la registrazione di informazioni su dette persone, se esse sono decedute in altre circostanze a causa delle ostilita' o della occupazione.
3. Le informazioni sulle persone segnalate come disperse in applicazione del paragrafo 1, e le richieste relative a dette informazioni saranno trasmesse sia direttamente, sia per il tramite della Potenza protettrice, dell'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa, o delle Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso). Se dette informazioni non sono trasmesse per il tramite del Comitato internazionale della Croce Rossa o della sua Agenzia centrale di ricerche, ciascuna Parte in conflitto fara' in modo che esse siano anche fornite all'Agenzia centrale di ricerche.
4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per mettersi d'accordo su delle disposizioni che permettano ad apposite squadre di ricercare, identificare e raccogliere i morti nelle zone dei campi di battaglia;
tali disposizioni potranno prevedere, occorrendolo, che dette squadre siano accompagnate da personale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito nelle zone che si trovano sotto il controllo di detta parte avversaria. Il personale di dette squadre dovra' essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente ai compiti in questione.

Art. 34

Articolo 34
Resti delle persone decedute
1. I resti delle persone decedute per cause connesse con l'occupazione, o nel corso di una detenzione derivante dall'occupazione o dalle ostilita'; e quelli delle persone che non erano cittadini del paese nel quale sono decedute a causa delle ostilita', debbono essere rispettati, e le tombe di tutte le dette persone saranno rispettate, curate e contrassegnate come previsto nell'articolo 130 della IV Convenzione, sempre che non rientrino in un trattamento piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo.
2. Non appena le circostanze e le relazioni fra le Parti avversarie lo permettono, le Alte Parti contraenti sul cui territorio sono situate le tombe e, all'occorrenza, altri luoghi in cui si trovano i resti delle persone decedute a causa delle ostilita', durante l'occupazione o nel corso di una detenzione, concluderanno accordi volti:
a) a facilitare l'accesso alle tombe dei membri delle famiglie delle persone decedute, e dei rappresentati dei servizi ufficiali di censimento delle tombe, e a stabilire le disposizioni di ordine pratico per detto accesso;
b) ad assicurare in permanenza la protezione e la manutenzione di dette tombe;
c) a facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti personali nel paese di origine, su richiesta di detto paese o su richiesta della famiglia, salvo che vi si opponga il paese stesso.
3. In mancanza degli accordi previsti nel paragrafo 2 b o c, e se il paese d'origine delle dette persone decedute non e' disposto ad assicurare la manutenzione di tali tombe a proprie spese, l'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe stesse potra' offrire facilitazioni per il ritorno dei resti nel paese di origine. Se una tale offerta non sia stata accettata cinque anni dopo essere stata fatta, l'Alta Parte contraente potra', dopo aver debitamente informato il paese d'origine, applicare le disposizioni previste dalla propria legislazione in materia di cimiteri e di tombe.
4. L'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe indicate nel presente articolo, e' autorizzata a esumare i resti unicamente:
a) alle condizioni definite nei paragrafi 2 c e 3; o
b) quando l'esumazione si impone per motivi di pubblica necessita', inclusi i casi di necessita' sanitaria e di indagini, nel qual caso l'Alta Parte contraente dovra', in ogni momento, trattare i resti delle persone decedute con rispetto ed informare il paese d'origine della sua intenzione di esumarli, fornendo precisazioni sul luogo previsto per la nuova inumazione.

Art. 35

Articolo 35
Regole fondamentali
1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non e' illimitato.
2. E' vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonche' metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.
3. E' vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si puo' attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

Art. 36

Articolo 36
Nuove armi
Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma, di nuovi mezzi o metodi di guerra, un'Alta Parte contraente ha l'obbligo di stabilire se il suo impiego non sia vietato, in talune circostanze o in qualunque circostanza, dalle disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra regola del diritto internazionale applicabile a detta Alta Parte contraente.

Art. 37

Articolo 37
Divieto della perfidia
1. E' vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile, nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia gli atti seguenti:
a) simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare, o simulare la resa;
b) simulare una incapacita' dovuta a ferite o malattia;
c) simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente;
d) simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.
2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell'avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti:
mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.

Art. 38

Articolo 38
Emblemi riconosciuti
1. Vietato di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo del pari vietato di fare deliberatamente uso indebito, in un conflitto armato, di altri emblemi, segni o segnali protettori riconosciuti in campo internazionale, inclusi la bandiera di parlamentare e l'emblema protettore dei beni culturali.
2. E' vietato di fare uso dell'emblema distintivo delle Nazioni Unite fuori dei casi in cui l'uso sia autorizzato da detta Organizzazione.

Art. 39

Articolo 39
Segni di nazionalita'
1. E' vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri stati non Parti in conflitto.
2. E' vietato di fare uso delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari delle Parti avversarie durante gli attacchi o per dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare operazioni militari.
3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 37 paragrafo I d, potra' modificare le regole esistenti e generalmente riconosciute del diritto internazionale applicabile allo spionaggio o all'uso delle bandiere nella condotta dei conflitti armati sul mare.

Art. 40

Articolo 40
Quartiere
E' vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti, di minacciarne l'avversario o di condurre le ostilita' in funzione di tale decisione.

Art. 41

Articolo 41
Salvaguardia del nemico fuori combattimento
1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che e' fuori combattimento, potra' essere oggetto di attacco.
2. E' fuori combattimento qualsiasi persona:
a) che si trova in potere di una Parte avversaria,
b) che manifesta chiaramente l'intenzione di arrendersi, o
c) che ha perso conoscenza o e' comunque in stato di incapacita' a causa di ferite o malattia e, di conseguenza, impossibile a difendersi,
a condizione che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilita' e non tenti di evadere.
3. Quando persone che hanno diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condizioni eccezionali di combattimento che impediscono di sgomberarle come previsto nel Titolo III, Sezione I della III Convenzione, esse dovranno essere liberate e tutte le precauzioni possibili dovranno essere prese per garantire la loro sicurezza.

Art. 42

Articolo 42
Persone a bordo di aeromobili
1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile che fa naufragio potra' essere oggetto di attacco durante la discesa.
2. Al momento di toccare il suolo di un territorio controllato da una Parte avversaria, la persona che si sia lanciata in paracadute da un aeromobile che fa naufragio dovra' avere la possibilita' di arrendersi prima di essere oggetto di attacco, salvo che risulti manifesto che essa sta compiendo un atto ostile.
3. Le truppe aeroportate non saranno protette dal presente articolo.

Art. 43

Articolo 43
Forze armate
1. Le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze, gruppi e unita' armate e organizzate posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte, anche se quest'ultima e' rappresentata da un governo o da un'autorita' non riconosciuti da una Parte avversaria. Dette forze armate dovranno essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
2. I membri delle forze armate di una Parte in conflitto (diversi dal personale sanitario e religioso indicato nell'articolo 33 della III Convenzione), sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilita'.
3. La Parte in conflitto che incorpora nelle proprie forze armate una organizzazione paramilitare o un servizio armato incaricato di fare rispettare l'ordine, dovra' notificarlo alle altre Parti in conflitto.

Art. 44

Articolo 44
Combattenti e prigionieri di guerra
1. Ogni combattente, come definito nell'articolo 43, che cade in potere di una Parte avversaria e' prigioniero di guerra.
2. Sebbene tutti i combattenti siano tenuti a rispettare le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, le violazioni di dette regole non priveranno un combattente del diritto di essere considerato come tale o, se cade in Potere di una parte avversaria, del diritto di essere considerato prigioniero di guerra, salvo i casi previsti nei paragrafi 3 e 4.
3. Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilita', i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilita', un combattente armato non puo' distinguersi dalla popolazione civile, egli conservera' lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente:
a) durante ogni fatto d'armi; e
b) durante il tempo in cui e' esposto alla vista dell'avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare.
Gli atti che rispondono alle condizioni previste dal presente paragrafo non sono considerati come perfidi ai sensi dell'articolo 37 paragrafo 1 comma c.
4. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria senza riunire le condizioni previste dalla seconda frase del paragrafo 3, perdera' il diritto ad essere considerato prigioniero di guerra, ma beneficera', nondimeno, di protezione equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Convenzione e dal presente Protocollo. Tale protezione comprende protezioni equivalenti a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Convenzione nel caso in cui la persona in questione sia sottoposta a giudizio e condannata per qualsiasi reato eventualmente commesso.
5. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria mentre non partecipa ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco non perdera', a causa delle sue attivita' precedenti, il diritto ad essere considerato come combattente e prigioniero di guerra.
6. Il presente articolo non privera' nessuno del diritto ad essere considerato prigioniero di guerra ai sensi dell'articolo 4 della III Convenzione.
7. La presente articolo non vuole modificare la pratica, generalmente accettata dagli Stati, concernente il porto dell'uniforme da parte dei combattenti appartenenti alle unita' armate regolari in uniforme di una parte in conflitto.
8. Oltre alle categorie di persone indicate nell'articolo 13 della I e II Convenzione, tutti i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, quali sono definiti dall'articolo 43 del presente Protocollo, hanno diritto alla protezione concessa dalle dette Convenzioni, se essi sono feriti o malati o, nel caso della II Convenzione, se sono naufraghi in mare o in altre acque.

Art. 45

Articolo 45
Protezione delle persone che hanno preso parte alle ostilita'
1. Una persona che prende parte alle ostilita' e cade in potere di una Parte avversaria, si presume essere prigioniero di guerra e, di conseguenza, sara' protetta dalla III Convenzione, se rivendica lo statuto di prigioniero di guerra, o se risulta che essa ha diritto a tale statuto, oppure quando la Parte di cui dipende rivendica per lei detto statuto mediante notifica alla Potenza detentrice o alla Potenza protettrice. Se esiste un dubbio qualsiasi a proposito del suo diritto allo statuto di prigioniero di guerra, la persona stessa continuera' a beneficiare di detto statuto e, di conseguenza, della protezione della III Convenzione e del presente Protocollo, in attesa che il suo statuto sia determinato da un tribunale competente.
2. Se una persona caduta in potere di una Parte avversaria non e' trattenuta come prigioniero di guerra e deve essere giudicata da detta Parte per un reato connesso con le ostilita', essa potra' far valere il proprio diritto allo statuto di prigioniero di guerra davanti a un organo giudiziario, e ottenere che tale questione sia risolta. Quando la procedura applicabile lo consenta, la questione dovra' essere risolta prima che si decida sul reato. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento nel corso del quale detta questione deve essere risolta, salvo il caso eccezionale in cui il dibattito avviene a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato. In questo caso la Potenza detentrice deve informare la Potenza protettrice.
3. Ogni persona che, avendo preso parte alle ostilita', non ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non beneficia di un trattamento piu' favorevole conformemente alla IV Convenzione, avra' diritto, in ogni momento, alla protezione dell'articolo 75 del presente Protocollo. In territorio occupato, una tale persona, salvo che sia detenuta per spionaggio, dovra' beneficiare egualmente, malgrado le disposizioni dell'articolo 5 della IV Convenzione, del diritto di comunicazione previsto dalla detta Convenzione.

Art. 46

Articolo 46
Spie
1. Malgrado ogni altra disposizione delle Convenzioni o del presente Protocollo, un membro delle forze armate di una Parte in conflitto caduto in potere di una Parte avversaria mentre svolge attivita' di spionaggio, non avra' diritto allo statuto di prigioniero di guerra e potra' essere trattato come spia.
2. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto di detta parte, informazioni in un territorio controllato da una Parte avversaria, non sara' considerato come svolgente attivita' di spionaggio se, cio' facendo, riveste l'uniforme delle proprie forze armate.
3. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria, e che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di interesse militare in detto territorio, non sara' considerato come svolgente attivita' di spionaggio, salvo che, cio' facendo, egli agisca sotto falsi pretesti o in modo deliberatamente clandestino. Inoltre, detto residente non perdera' il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potra' essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato mentre svolge attivita' di spionaggio.
4. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che non sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria e che abbia svolto attivita' di spionaggio in detto territorio, non perdera' il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potra' essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato prima di aver raggiunto le forze armate alle quali appartiene.

Art. 47

Articolo 47
Mercenari
1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.
2. Con il termine "mercenario" si intende ogni persona:
a) che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato;
b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilita';
c) che prenda parte alle ostilita' spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte;
d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, ne' residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto;
e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e
f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.

Art. 48

Articolo 48
Regola fondamentale
Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonche' fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.

Art. 49

Articolo 49
Definizione degli attacchi e campo di applicazione
1. Con l'espressione "attacchi" si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa.
2. Le disposizioni del presente Protocollo concernenti gli attacchi si applicheranno a tutti gli attacchi, quale che sia il territorio su cui essi si svolgono, incluso il territorio nazionale appartenente ad una Parte in conflitto, ma che si trovi sotto il controllo di una Parte avversaria.
3. Le disposizioni della presente Sezione si applicheranno ad ogni operazione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile.
Esse si applicheranno, inoltre, a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incideranno altrimenti sulle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sul mare o in aria.
4. Le disposizioni della presente Sezione completano le regole relative alla protezione umanitaria enunciate nella IV Convenzione, in particolare nel Titolo II, e negli altri accordi internazionali che vincolano le Alte Parti contraenti, nonche' le altre regole del diritto internazionale relative alla protezione dei civili e dei beni di carattere civile contro gli effetti delle ostilita' su terra, sul mare e in aria.

Art. 50

Articolo 50
Definizione delle persone civili e della popolazione civile
1. E' considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell'articolo 4A 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell'articolo 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sara' considerata civile.
2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili.
3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualita'.

Art. 51

Articolo 51
Protezione della popolazione civile
1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile.
2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilita' e per la durata di detta partecipazione.
4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione "attacchi indiscriminati" si intendono:
a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o
c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo,
e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.
5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:
a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una citta', un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile;
b) gli attacchi dai quali ci si puo' attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili.
7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari. Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparto dagli attacchi o di coprire operazioni militari.
8. Nessuna violazione di tali divieti potra' dispensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell'articolo 57.

Art. 52

Articolo 52
Protezione generale dei beni di carattere civile
1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi ne' di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2.
2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
3. In caso di dubbio, un bene che e' normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumera' che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.

Art. 53

Articolo 53
Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto
Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, e' vietato:
a) compiere atti di ostilita' diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;
c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie.

Art. 54

Articolo 54
Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile
1. E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili.
2. E' vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo.
3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla Parte avversaria:
a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate;
b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condizione, tuttavia, di non
intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci
si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile
alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi.
4. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie.
5. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto per la difesa del proprio territorio contro l'invasione, deroghe ai divieti previsti dal paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in conflitto su detto territorio che si trovi sotto il suo controllo se lo esigono necessita' militari imperiose.

Art. 55

Articolo 55
Protezione dell'ambiente naturale
1. La guerra sara' condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si puo' attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione.
2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia.

Art. 56

Articolo 56
Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose
1. Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioe' le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimita' di dette opere o installazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile.
2. La protezione speciale contro gli attacchi prevista dal paragrafo 1 cessera':
a) nei riguardi delle dighe di protezione o di ritenuta, soltanto nel caso in cui esse siano utilizzate per scopi diversi dalla loro normale funzione e per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;
b) nei riguardi delle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, soltanto nel caso in cui esse forniscano corrente elettrica per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;
c) nei riguardi degli altri obiettivi militari situati su o in prossimita' di dette opere o installazioni, soltanto nel caso in cui essi siano utilizzati per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio.
3. In tutti i casi, la popolazione civile e le persone civili continueranno a beneficiare di tutte le protezioni che sono loro attribuite dal diritto internazionale, incluse le misure di precauzione previste nell'articolo 57. Se la protezione cessa e se una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1 viene attaccato, tutte le precauzioni praticamente possibili dovranno essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate.
4. E' vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1.
5. Le Parti in conflitto faranno di tutto per non collocare obiettivi militari in prossimita' delle opere o installazioni menzionate nel paragrafo 1. Nondimeno, gli apprestamenti costruiti al solo scopo di difendere contro gli attacchi le opere o installazioni predette, sono autorizzati e non saranno essi stessi oggetto di attacchi, a condizione che non siano utilizzati nella condotta delle ostilita', salvo che per le azioni difensive necessarie per rispondere agli attacchi contro le opere o istallazioni protette, e nell'intesa che il loro armamento sia limitato alle armi che possono servire solo a respingere un'azione nemica contro le opere o installazioni protette.
6. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto sono insistentemente invitate a concludere fra di loro altri accordi per assicurare una protezione supplementare ai beni che racchiudono forze pericolose.
7. Per facilitare l'identificazione dei beni protetti dal presente articolo, le Parti in conflitto potranno contrassegnarle mediante un distintivo speciale consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse come specificato nell'articolo 16 dell'Allegato I al presente Protocollo. L'assenza di una tale segnaletica non dispensa in nulla le Parti in conflitto dagli obblighi derivanti dal presente articolo.

Art. 57

Articolo 57
Precauzione negli attacchi
1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile.
2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni:
a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno:
i) fare tutto cio' che e' praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili ne' beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 52, e che le disposizioni del presente Protocollo non ne vietano l'attacco;
ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonche' i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;
iii) astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si puo' attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto previsto;
b) un attacco sara' annullato o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non e' militare o beneficia di una protezione speciale, o che ci si puo' attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovra' essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano.
3. Quando e' possibile una scelta fra piu' obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovra' cadere sull'obiettivo nei cui riguardi si puo' pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per le persone civili e per i beni di carattere civile.
4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna Parte in conflitto dovra' prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile.
5. Nessuna disposizione del presente articolo potra' essere interpretata nel senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, le persone civili o i beni di carattere civile.

Art. 58

Articolo 58
Precauzioni contro gli effetti degli attacchi
In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto:
a) senza pregiudizio dell'articolo 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo;
b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimita' di zone densamente popolate;
c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.

Art. 59

Articolo 59
Localita' non difese
1. E' vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, localita' non difese.
2. Le autorita' competenti di una Parte in conflitto potranno dichiarare localita' non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimita' o all'interno di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occupazione ad opera di una Parte avversaria. Una tale localita' dovra' rispondere alle seguenti condizioni:
a) tutti i combattenti, nonche' le armi e il materiale militare mobili dovranno essere stati sgomberati;
b) non sara' fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
c) le autorita' e la popolazione non commetteranno atti di ostilita';
d) non sara' svolta alcuna attivita' in appoggio a operazioni militari.
3. La presenza, in detta localita', di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non e' contraria alle condizioni poste dal paragrafo 2.
4. La dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo 2 sara' indirizzata alla Parte avversaria e stabilira' e indichera', nel modo piu' preciso possibile, i confini della localita' non difesa. La Parte in conflitto che riceve la dichiarazione ne accusera' ricevuta e trattera' la localita' come localita' non difesa, salvo che le condizioni poste dal paragrafo 2 non siano effettivamente soddisfatte, nel qual caso essa ne informera' senza indugio la Parte che avra' fatto la dichiarazione. Anche quando le condizioni poste dal paragrafo 2 non sono soddisfatte, la localita' continuera' a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
5. Le Parti in conflitto potranno stabilire accordi per la creazione di localita' non difese, anche se dette localita' non riuniscono le condizioni poste dal paragrafo 2. L'accordo dovrebbe stabilire e indicare, nel modo piu' preciso possibile, i confini della localita' non difesa; se necessario, potra' fissare le modalita' di controllo.
6. La Parte in potere nella quale si trova la localita' oggetto di un tale accordo dovra' contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della localita', e sulle strade principali.
7. Una localita' perdera' lo statuto di localita' non difesa quando non riunira' piu' le condizioni poste dal paragrafo 2 o dall'accordo menzionato nel paragrafo 5. In tale eventualita', la localita' continuera' a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Art. 60

Articolo 60
Zone smilitarizzate
1. E' vietato alle Parti in conflitto di estendere le operazioni militari alle zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zone smilitarizzate, se una tale estensione e' contraria alle disposizioni di detto accordo.
2. Detto accordo dovra' essere esplicito; potra' essere stipulato verbalmente o per iscritto, direttamente o per il tramite di una Potenza protettrice o di una organizzazione umanitaria imparziale, e consistere in dichiarazioni reciproche e concordanti. Potra' essere stipulato sia in tempo di pace che dopo l'apertura delle ostilita', e dovrebbe stabilire e indicare, nel modo piu' preciso possibile, i confini della zona smilitarizzata; potra' fissare, se necessario, le modalita' di controllo.
3. Oggetto di un tale accordo sara' normalmente una zona che risponda alle seguenti condizioni:
a) tutti i combattenti, nonche' le armi e il materiale militare mobili, dovranno essere stati sgomberati;
b) non sara' fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
c) le autorita' e la popolazione non commetteranno atti di ostilita';
d) ogni attivita' legata allo sforzo militare dovra' essere cessata.
Le Parti in conflitto si accorderanno circa l'interpretazione da dare alla condizione posta dal comma d, e circa le persone, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, che sia possibile ammettere nella zona smilitarizzata.
4. La presenza, in detta zona, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non e' contraria alle condizioni poste dal paragrafo 3.
5. La Parte in potere della quale si trova una tale zona deve contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della zona, e sulle strade principali.
6. Se i combattimenti si avvicinano ad una zona smilitarizzata, e se le Parti in conflitto hanno concluso un accordo in proposito, nessuna di esse potra' utilizzare tale zona per scopi legati alla condotta delle operazioni militari, ne' revocarne unilateralmente lo statuto.
7. Se una delle Parti in conflitto commette una violazione grave delle disposizioni dei paragrafi 3 o 6, l'altra Parte sara' sciolta dagli obblighi derivanti dall'accordo che conferisce alla zona lo statuto di zona smilitarizzata. In tale eventualita', la zona perdera' il suo statuto, ma continuera' a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Art. 61

Articolo 61
Definizione e campo di applicazione
Ai fini del presente Protocollo:
a) con l'espressione "protezione civile" si intende l'assolvimento di alcuni o di tutti i compiti umanitari qui di seguito elencati, che sono destinati a proteggere la popolazione civile dai pericoli delle ostilita' o delle calamita', e ad aiutarla a superare gli effetti immediati, nonche' ad assicurare le condizioni necessarie alla sopravvivenza. Tali compiti sono i seguenti:
i) servizio di allarme;
ii) sgombero;
iii) organizzazione di ricoveri;
iv) messa in opera di misure di oscuramento;
v) salvataggio;
vi) servizi sanitari, inclusi i primi soccorsi, e assistenza religiosa;
vii) lotta contro gli incendi;
viii) individuazione e segnalamento delle zone pericolose;
ix) decontaminazione e altre misure analoghe di protezione;
x) alloggiamenti e approvvigionamenti d'urgenza;
xi) aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine nelle zone sinistrate;
xii) ristabilimento urgente dei servizi di pubblica utilita' indispensabili;
xiii) trasporti funebri urgenti;
xiv) assistenza per la salvaguardia dei beni essenziali alla sopravvivenza;
xv) attivita' complementari necessarie all'assolvimento di uno qualsiasi dei compiti sopra elencati, i quali comprendono la pianificazione e l'organizzazione, ma non si limitano solo ad esse;
b) con l'espressione "organismi di protezione civile", si intendono gli stabilimenti e altre unita' creati o autorizzati dalle autorita' competenti di una Parte in conflitto per svolgere uno qualsiasi dei compiti menzionati nel comma a, ed esclusivamente assegnati e impiegati per tali compiti;
c) con il termine "personale" degli organismi di protezione civile si intendono le persone che una Parte in conflitto assegna esclusivamente all'assolvimento dei compiti elencati nel comma a, compreso il personale destinato esclusivamente all'amministrazione di detti organismi dall'autorita' competente di detta Parte;
d) con il termine "materiale" degli organismi di protezione civile si intendono l'equipaggiamento, gli approvvigionamenti e i mezzi di trasporto che detti organismi utilizzano per l'assolvimento dei compiti elencati nel comma a.

Art. 62

Articolo 62
Protezione generale
1. Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno rispettati e protetti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con particolare riguardo alle disposizioni della presente Sezione. Essi avranno il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, salvo il caso di necessita' militare imperiosa.
2. Le disposizioni del paragrafo I si applicheranno anche ai civili, che, senza appartenere agli organismi civili di protezione civile, rispondono ad un appello delle autorita' competenti e assolvono, sotto il controllo di queste, compiti di protezione civile.
3. Oli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonche' i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l'articolo 52. I beni utilizzati per scopi di protezione civile non potranno essere ne' distrutti ne' distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appartengono.

Art. 63

Articolo 63
Protezione civile nei territori occupati
1. Nei territori occupati, gli organismi civili di protezione civile riceveranno dalle autorita' tutte le facilitazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. In nessuna circostanza il loro personale sara' costretto ad attivita' che potrebbero ostacolare una confacente esecuzione di detti compiti. La Potenza occupante non potra' apportare alla struttura o al personale di detti organismi modifiche che potrebbero recare pregiudizio all'esatto assolvimento della loro missione. Tali organismi civili di protezione civile non saranno obbligati a dare priorita' ai cittadini o agli interessi di detta Potenza.
2. La Potenza occupante non obblighera', costringera' o incitera' gli organismi civili di protezione civile ad assolvere i loro compiti in modo comunque pregiudizievole per gli interessi della popolazione civile.
3. La Potenza occupante potra', per motivi di sicurezza, disarmare il personale della protezione civile;
4. La Potenza occupante non potra' distrarre dal loro impiego naturale ne' requisire edifici o materiale appartenenti a organismi di protezione civile oppure utilizzati da questi ultimi, se tale distrazione o requisizione puo' portare pregiudizio alla popolazione civile.
5. La Potenza occupante potra' requisire o distrarre detti mezzi, a condizione di continuare ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 4 e con riserva delle seguenti condizioni particolari:
a) che gli edifici o il materiale siano necessari per altri
bisogni della popolazione civile; e
b) che la requisizione o la distrazione duri solo fino a che sussiste tale necessita'.
6. La Potenza occupante non distrarra' ne' requisira' i ricoveri messi a disposizione della popolazione civile o che siano necessari ai bisogni di detta popolazione.

Art. 64

Articolo 64
Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamento
1. Gli articoli 62, 63, 65 e 66 si applicheranno anche al personale e al materiale degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati non Parti nel conflitto che assolvono i compiti di protezione civile elencati all'articolo 61 sul territorio di una Parte in conflitto, con il consenso e sotto il controllo di detta Parte. Tale assistenza sara' notificata appena possibile a ciascuna Parte avversaria interessata. In nessuna circostanza detta attivita' sara' considerata come una ingerenza nel conflitto. Essa dovra', comunque, essere esercitata tenendo conto gli interessi in materia di sicurezza delle Parti in conflitto interessate.
2. Le Parti in conflitto che ricevono l'assistenza menzionata nel paragrafo 1 e le Alte Parti contraenti che la concedono, dovrebbero facilitare, se del caso, il coordinamento internazionale di dette attivita' di protezione civile. In tali casi, le disposizioni del presente Capitolo si applicheranno agli organismi internazionali competenti.
3. Nei territori occupati, la Potenza occupante potra' escludere o ridurre le attivita' degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e di organismi internazionali di coordinamento, soltanto nel caso in cui essa sia in grado di assicurare un assolvimento adeguato dei compiti di protezione civile con i propri mezzi o con quelli del territorio occupato.

Art. 65

Articolo 65
Cessazione della protezione
1. La protezione cui hanno diritto gli organismi civili di protezione civile, il personale, gli edifici, i ricoveri e il materiale loro pertinenti, potra' cessare soltanto nel caso che essi commettano o siano utilizzati per commettere, al di fuori dei loro compiti specifici, atti dannosi per il nemico. In ogni caso, la protezione cessera' soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
2. Non saranno considerati come atti dannosi per il nemico:
a) il fatto di svolgere compiti di protezione civile sotto la direzione di autorita' militari;
b) il fatto che il personale civile di protezione civile cooperi con il personale militare nell'assolvimento di compiti di protezione civile, o che alcuni militari siano aggregati a organismi civili di protezione civile;
c) il fatto che l'assolvimento dei compiti di protezione civile possa incidentalmente essere profittevole per delle vittime militari, in particolare per quelle che sono fuori combattimento.
3. Nemmeno sara' considerato come atto dannoso per il nemico il porto di armi leggere individuali da parte del personale civile di protezione civile ai fini del mantenimento dell'ordine o della propria protezione. Tuttavia, nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi combattimenti terrestri, le Parti in conflitto adotteranno misure appropriate per limitare dette armi alle armi corte, quali le pistole o rivoltelle, allo scopo di facilitare la distinzione fra il personale della protezione civile e i combattenti. Ma anche se il personale della protezione civile porta altre armi leggere individuali in dette zone, esso dovra' essere rispettato e protetto non appena sara' stato riconosciuto come tale.
4. Il fatto che gli organismi civili della protezione civile siano militarmente organizzati, nonche' il carattere obbligatorio del servizio richiesto al loro personale, non privera' detti organismi della protezione conferita con il presente Capitolo.

Art. 66

Articolo 66
Identificazione
1. Ciascuna Parte in conflitto procurera' che i propri organismi di protezione civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano essere identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di compiti di protezione civile. I ricoveri messi a disposizione della popolazione civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo.
2. Ciascuna Parte in conflitto procurera' del pari di adottare e mettere in opera metodi e procedure che permettano di identificare i ricoveri civili, nonche' il personale, gli edifici e il materiale della protezione civile che usano il segno distintivo internazionale della protezione civile.
3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della protezione civile si fara' riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo internazionale della protezione civile e di una carta d'identita' attestante il suo statuto.
4. Il segno internazionale della protezione civile consiste in un triangolo equilatero blu su fondo arancio quando e' utilizzato per la protezione degli organismi di protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili.
5. Oltre al segno distintivo, le. Parti in conflitto potranno mettersi d'accordo sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di protezione civile.
6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 e' regolata dal Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo.
7. In tempo di pace, il segno descritto nel paragrafo 4 potra', con il consenso delle autorita' nazionali competenti, essere usato per identificare i servizi di protezione civile.
8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno le misure necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della protezione civile, e per prevenirne e reprimerne l'uso indebito.
9. L'identificazione del personale sanitario e religioso, delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario della protezione civile e' regolata dall'articolo 18.

Art. 67

Articolo 67
Membri delle forze armate e unita' militari assegnati agli organismi di protezione civile
1. I membri delle forze armate e le unita' militari assegnate agli organismi di protezione civile saranno rispettati e protetti, a condizione:
a) che detto personale e dette unita' siano assegnati in via permanente all'assolvimento di uno dei compiti indicati nell'articolo 61, e vi si dedichino in via esclusiva;
b) che, se ha ricevuto una tale assegnazione, detto personale non svolga altri compiti militari durante il conflitto;
c) che detto personale possa distinguersi chiaramente dagli altri membri delle forze armate portando bene in vista il segno distintivo internazionale della protezione civile, che dovra' essere di dimensioni appropriate, e che detto personale sia munito della carta d'identita' indicata nel Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo, attestante il suo statuto;
d) che detto personale e dette unita' siano dotati soltanto di armi leggere individuali per il mantenimento dell'ordine o per la propria difesa. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 3 si applicheranno anche in questo caso;
e) che detto personale non partecipi direttamente alle ostilita', e non commetta, o on sia impiegato per commettere, al di fuori dei compiti di protezione civile, atti dannosi per la Parte avversaria;
f) che detto personale e dette unita' svolgano i compiti di protezione civile unicamente sul territorio nazionale della propria Parte.
E' vietata la non osservanza delle condizioni enunciate nel comma e da parte di un qualsiasi membro delle forze armate che sia vincolato alle condizioni prescritte nel comma a e b.
2. Se cade in potere di una Parte avversaria, il personale militare che presta servizio negli organi di protezione civile sara' considerato prigioniero di guerra.
In territorio occupato, potra', nel suo interesse della popolazione civile di detto territorio, essere impiegato in compiti di protezione civile nella misura occorrente, a condizione pero', se si tratta di lavori pericolosi, che si offra volontario.
3. Gli edifici e i principali elementi del materiale e dei mezzi di trasporto delle unita' militari assegnate agli organismi di protezione civile dovranno essere chiaramente contrassegnati con il segno distintivo internazionale della protezione civile. Detto segno dovra' essere di dimensioni appropriate.
4. Gli edifici e il materiale delle unita' militari assegnate in via permanente agli organismi di protezione civile e destinati esclusivamente all'assolvimento di compiti protezione civile, se cadono in potere di una Parte avversaria continueranno ad essere soggetti al diritto bellico. Eccettuato il caso di necessita' militare imperiosa, non potranno pero' essere distratti dalla loro destinazione fino a che saranno necessari allo svolgimento dei compiti di protezione civile, salvo che siano state prese preventive disposizioni per provvedere in modo adeguato ai bisogni della popolazione civile.

Art. 68

Articolo 68
Campo di applicazione
Le disposizioni della presente Sezione si applicano alla popolazione civile ai sensi del presente Protocollo e completano gli articoli 23, 55, 59, 60, 61 e 62 e le altre disposizioni pertinenti della IV Convenzione.

Art. 69

Articolo 69
Bisogni essenziali nei territori occupati
1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'articolo 55 della IV Convenzione riguardo all'approvvigionamento di viveri e medicinali, la Potenza occupante assicurera' anche, nella misura consentita dai suoi mezzi e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale lattereccio, di alloggi di circostanza, delle altre provviste essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato, e degli arredi necessari al culto.
2. Le azioni di soccorso in favore della popolazione civile del territorio occupato sono regolate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 e 111 della IV Convenzione, nonche' dall'articolo 71 del presente Protocollo, e saranno attuate senza indugio.

Art. 70

Articolo 70
Azioni di soccorso
1. Allorche' la popolazione civile di un territorio che, senza essere territorio occupato, si trova sotto il controllo di una Parte in conflitto, sia insufficientemente approvvigionata per quanto riguarda il materiale e le derrate menzionate nell'articolo 69, saranno intraprese azioni di soccorso di carattere umanitario e imparziale, da svolgere senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, previo il gradimento delle Parti interessate a dette azioni di soccorso. Le offerte di soccorso che riuniscano le suddette condizioni non saranno considerate ne' come ingerenza nel conflitto armato, ne' come atti ostili. Nella distribuzione del soccorso, dovra' essere data priorita' alle persone, ad esempio i fanciulli, le donne incinte o partorienti e le madri che allattano, che debbono essere oggetto, secondo la IV Convenzione o il presente Protocollo, di un trattamento privilegiato o di una protezione speciale.
2. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti autorizzeranno e faciliteranno il passaggio rapido e senza ostacoli di tutti gli invii, materiali e personale di soccorso forniti conformemente alle prescrizioni di questa Sezione, anche se l'assistenza in questione e' destinata alla popolazione civile della Parte avversaria.
3. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti che autorizzano il passaggio di soccorsi, materiali e personale conformemente al paragrafo 2:
a) avranno il diritto di prescrivere le regole tecniche, compresi i controlli, alle quali detto passaggio deve essere subordinato;
b) potranno subordinare l'autorizzazione alla condizione che la distribuzione dei soccorsi sia effettuata sotto il controllo sul posto di una Potenza protettrice;
c) non distrarranno in alcun modo i soccorsi dalla loro destinazione, e non ne ritarderanno l'inoltro, salvo nel caso di necessita' urgente riguardante la popolazione civile interessata.
4. Le Parti in conflitto assicureranno la protezione degli invii di soccorsi e ne faciliteranno la rapida distribuzione.
5. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti interessate incoraggeranno e faciliteranno un coordinamento internazionale efficace delle azioni di soccorso menzionate nel paragrafo 1.

Art. 71

Articolo 71
Personale che partecipa alle azioni di soccorso
1. In caso di necessita', l'assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso potra' comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e la distribuzione degli invii; la partecipazione di detto personale sara' soggetta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgera' la propria attivita'.
2. Detto personale sara' rispettato e protetto.
3. La Parte che riceve invii di soccorso dara', nel miglior modo possibile, assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell'assolvimento della propria missione di soccorso. Le attivita' di detto personale di soccorso potranno essere limitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sottoposti a restrizioni, soltanto nel caso di necessita' militare imperiosa.
4. In nessuna circostanza il personale di soccorso potra' eccedere dai limiti della propria missione stabiliti dal presente Protocollo.
Esso dovra', in particolare, tener conto delle esigenze di sicurezza della Parte sul cui territorio presta i propri servigi. Si potra' porre fine alla missione di un qualsiasi membro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni.

Art. 72

Articolo 72
Campo di applicazione
Le disposizioni della presente Sezione completano le norme relative alla protezione umanitaria delle persone civili e dei beni di carattere civile che sono in potere di una Parte in conflitto, enunciate nella IV Convenzione, in particolare nei Titoli I e III, nonche' le altre norme applicabili del diritto internazionale che regolano la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo durante un conflitto armato di carattere internazionale.

Art. 73

Articolo 73
Rifugiati e apolidi
Le persone che, prima dell'inizio delle ostilita', sono considerate come apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti eccettuati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e III della IV Convenzione.

Art. 74

Articolo 74
Riunione delle famiglie divise
Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il piu' possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.

Art. 75

Articolo 75
Garanzie fondamentali
1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo, saranno trattate con umanita' in ogni circostanza e beneficeranno, come minimo, delle protezioni previste nel presente articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispettera' la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tutte le dette persone.
2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti, siano essi commessi da agenti civili o militari:
a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare:
i) l'omicidio;
ii) la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica;
iii) le pene corporali; e
iv) le mutilazioni;
b) gli oltraggi alla dignita' della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore;
c) la cattura di ostaggi;
d) le pene collettive; e
e) la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopracitati.
3. Ogni persona arrestata, detenuta o internata per atti connessi con il conflitto armato sara' informata senza ritardo, in una lingua che essa comprende, dei motivi per cui dette misure sono state prese.
Salvo il caso di arresto o di detenzione per un reato, detta persona sara' liberata nei piu' brevi termini possibili e, comunque, non appena saranno venute meno le circostanze che avevano giustificato l'arresto, la detenzione o l'internamento.
4. Nessuna condanna sara' pronunciata e nessuna pena sara' eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato connesso con il conflitto armato, se non in virtu' di una sentenza pronunciata da' un tribunale imparziale e regolarmente costituito, che si conformi ai principi generalmente riconosciuti di una procedura regolare comprendente le seguenti garanzie:
a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima o durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
b) nessuno potra' essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilita' penale individuale;
c) nessuno potra' essere accusato o condannato per azioni od omissioni che non costituivano reato secondo il diritto nazionale o internazionale a lui applicabile al momento della loro commissione.
Non potra', del pari, essere irrogata alcuna pena piu' grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato.
Se, dopo la commissione del reato, la legge prevedo l'applicazione di una. pena piu' leve, il reo dovra' beneficiarne;
d) ogni persona accusata di un reato si presumera' innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
e) ogni persona accusata di un reato avra' diritto ad essere giudicata in sua presenza;
f) nessuno potra' essere costretto a testimoniare contro se stesso o a dichiararsi colpevole;
g) ogni persona accusata di un reato avra' diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico, e di ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;
h) nessuno potra' essere processato ne' punito dalla stessa Parte per un reato che abbia gia' fatto oggetto di un giudizio definitivo di assoluzione o di condanna reso conformemente allo stesso diritto e alla stessa procedura giudiziaria;
i) ogni persona processata per un reato ha diritto a che la sentenza sia pronunciata pubblicamente;
j) ogni persona condannata sara' informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonche' dei termini per esercitare tale diritto.
5. Le donne private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato saranno custodite in locali diversi da quelli degli uomini. Esse saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne.
Tuttavia, se vi sono famiglie detenute o internate, si dovra' preservare la loro unita', alloggiandole, per quanto possibile, in uno stesso luogo.
6. Le persone arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato beneficeranno delle protezioni concesse dal presente articolo fino, alla loro liberazione definitiva, al loro rimpatrio o al loro stabilimento, anche dopo la fine del conflitto armato.
7. Affinche' non sussista alcun dubbio circa l'azione penale a carico delle persone accusate di crimini di guerra o di crimini contro l'umanita', saranno applicati i seguenti principi:
a) le persone accusate di tali crimini dovrebbero essere processate e giudicate conformemente alle regole del diritto internazionale applicabile;
b) ogni persona che non beneficia di un trattamento piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni o del presente Protocollo, dovra' ottenere il trattamento previsto nel presente articolo, indipendentemente dal fatto che i crimini di cui e' accusata costituiscono o no infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo.
8. Nessuna disposizione del presente articolo potra' essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione piu' favorevole che accordi, in virtu' delle regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore protezione alle persone comprese nel paragrafo 1.

Art. 76

Articolo 76
Protezione delle donne
1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore.
2. I casi delle donne incinte e delle madri di fanciulli in tenera eta' che dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato, saranno esaminati con priorita' assoluta.
3. Le Parti in conflitto cureranno il piu' possibile di evitare che la pena di morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tenera eta' che dipendono da esse, per reati connessi con il conflitto armato. Non saranno eseguite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati.

Art. 77

Articolo 77
Protezione dei fanciulli
1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protetti contro ogni forma di offesa al pudore. Le Parti in conflitto forniranno loro le cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a causa della loro eta' o per qualsiasi altro motivo.
2. Le Parti in conflitto adotteranno tutte le misure praticamente possibili affinche' i fanciulli di meno di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilita', in particolare astenendosi dal reclutarli nelle rispettive forze armate. Nel caso in cui reclutassero persone aventi piu' di 15 anni ma meno di 18 anni, le Parti in conflitto procureranno di dare la precedenza a quelle di maggiore eta'.
3. Se, in casi eccezionali e malgrado le disposizioni del paragrafo 2, fanciulli che non hanno compiuto 15 anni partecipano direttamente alle ostilita' e cadono in potere di una Parte avversaria, essi continueranno a beneficiare della protezione speciale concessa dal presente articolo, siano o no prigionieri di guerra.
4. Se sono arrestati, detenuti o internati per motivi connessi con il conflitto armato, i fanciulli saranno custoditi in locali separati da quelli degli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unita' familiari come previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 75.
5. Non saranno eseguite condanne a morte per un reato connesso con il conflitto armato irrogate a persone che non avevano 18 anni al momento della commissione del reato stesso.

Art. 78

Articolo 78
Sgombero dei fanciulli
1. Nessuna Parte in conflitto procedera' allo sgombero, verso un paese straniero, di fanciulli che non siano propri cittadini, salvo che si tratti di uno sgombero temporaneo reso necessario da ragioni imperiose attinenti alla salute o al trattamento medico dei fanciulli o, eccettuato il territorio occupato, alla loro sicurezza. Quando sia possibile prendere contatto con i genitori o i tutori, si chiedera' il loro consenso scritto per detto sgombero. Se cio' non e' possibile, si chiedera' il consenso scritto per tale sgombero alle persone cui la legge o la consuetudine attribuisce in via principale la custodia dei fanciulli.
Ogni sgombero di tale natura sara' controllato dalla Potenza protettrice d'intesa con le Parti interessate, ossia la Parte che procede allo sgombero, la Parte che riceve i fanciulli e le Parti in cui cittadini sono sgomberati. In ciascun caso, tutte le Parti in conflitto adotteranno le maggiori precauzioni possibili per evitare di compromettere lo sgombero.
2. Quando si procede ad uno sgombero nelle condizioni di cui al paragrafo 1, dovra' essere assicurata nel modo piu' continuo possibile l'educazione di ciascun fanciullo sgomberato, inclusa l'educazione religiosa e morale desiderata dai genitori.
3. Allo scopo di facilitare il ritorno nelle loro famiglie e nel loro paese dei fanciulli sgomberati conformemente alle disposizioni del presente articolo, le autorita' della Parte che procede allo sgombero e, quando opportuno, le autorita' del paese ospitante, compileranno, per ciascun fanciullo, una scheda corredata di fotografia che faranno pervenire all'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa. La scheda rechera', sempre che cio' sia possibile e non rischi di recare pregiudizio al fanciullo, le seguenti informazioni:
a) il cognome o i cognomi del fanciullo;
b) il nome o i nomi del fanciullo;
c) il sesso del fanciullo;
d) il luogo e la data di nascita (o, se la data non e' nota, l'eta' approssimativa);
e) il cognome e il nome del padre;
f) il cognome e il nome della madre ed eventualmente il suo cognome da ragazza;
g) i parenti prossimi del fanciullo;
h) la nazionalita' del fanciullo;
i) la lingua materna del fanciullo e ogni altra lingua da lui parlata;
j) l'indirizzo della famiglia del fanciullo;
k) qualsiasi numero d'identificazione attribuito al fanciullo;
l) lo stato di salute del fanciullo;
m) il gruppo sanguigno del fanciullo;
n) eventuali segni particolari;
o) la data e il luogo ove il fanciullo e' stato trovato;
p) la data in cui e il luogo dove il fanciullo ha lasciato il proprio paese;
q) eventuale religione del fanciullo;
r) l'indirizzo attuale del fanciullo nel paese ospitante;
s) se il fanciullo muore prima del suo ritorno, la data, il luogo e le circostanze della morte, e il luogo della sua inumazione.

Art. 79

Articolo 79
Misure di protezione dei giornalisti
1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell'articolo 50 paragrafo 1.
2. Essi saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili, e senza pregiudizio del diritto dei corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate, di beneficiare dello statuto previsto dall'articolo 4A. 4) della III Convenzione.
3. Essi potranno ottenere una carta d'identita' conforme al modello unito all'Allegato II del presente Protocollo. Tale carta, che sara' rilasciata dal governo dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale si trova l'agenzia o l'organo di stampa che li impiega, attestera' la qualifica di giornalista del suo titolare.

Art. 80

Articolo 80
Misure esecutive
1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio, tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo.
2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione.

Art. 81

Articolo 81
Attivita' della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie
1. Le Parti in conflitto accorderanno al Comitato internazionale della Croce Rossa tutte le facilitazioni in loro potere affinche' possa assolvere i compiti umanitari che gli sono attribuiti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo al fine di assicurare protezione e assistenza alle vittime dei conflitti; il Comitato internazionale della Croce Rossa potra' anche svolgere qualsiasi altra attivita' umanitaria in favore di dette vittime, con il consenso delle Parti in conflitto.
2. Le Parti in conflitto accorderanno alle loro rispettive organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) le facilitazioni necessarie allo svolgimento delle loro attivita' umanitarie in favore delle vittime del conflitto, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa.
3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno, nella maggiore misura possibile, l'assistenza che organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e la Lega delle Societa' della Croce Rossa forniranno alle vittime dei conflitti, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa.
4. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto accorderanno, per quanto possibile, facilitazioni simili a quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3, alle altre organizzazioni umanitarie indicate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, che siano debitamente autorizzate dalle Parti in conflitto e che esercitano la loro attivita' umanitaria conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.

Art. 82

Articolo 82
Consiglieri giuridici nelle forze armate
Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili, quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate.

Art. 83

Articolo 83
Diffusione
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il piu' largamente possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile.
2. Le autorita' militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilita' nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti.

Art. 84

Articolo 84
Leggi di applicazione
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il piu' rapidamente possibile, per il tramite del depositario e, all'occorrenza, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali del presente Protocollo, nonche' le leggi e i regolamenti che ritenessero di adottare per assicurarne l'applicazione.

Art. 85

Articolo 85
Repressione delle infrazioni al presente Protocollo
1. Le disposizioni delle Convenzioni relative alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi, completate dalla presente Sezione, si applicheranno alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi al presente Protocollo.
2. Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle Convenzioni costituiscono infrazioni gravi al presente Protocollo, se sono commessi contro persone in potere di una Parte avversaria protette dagli articoli 44, 45 e 73 del presente Protocollo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti dal presente Protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le unita' sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della Parte avversaria e protetti dal presente Protocollo.
3. Oltre alle infrazioni gravi definite nell'articolo 11, sono considerate infrazioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrita' fisica o alla salute:
a) fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili;
b) lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile, sapendo che l'attacco stesso causera' morti o feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 2 a iii;
c) lanciare un attacco contro opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, sapendo che l'attacco stesso causera' morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 2 a iii;
d) fare oggetto di attacco localita' non difese e zone smilitarizzate;
e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento;
f) usare perfidamente, in violazione dell'articolo 37, il segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, o altri segni protettori riconosciuti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo.
4. Oltre alle infrazioni gravi definite nel paragrafo precedente e nelle Convenzioni, sono considerate infrazioni gravi al Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle Convenzioni o del presente Protocollo:
a) il trasferimento da parte della Potenza occupante di una parte della propria popolazione civile nel territorio che essa occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato della totalita' o di una parte della popolazione del territorio stesso in violazione dell'articolo 49 della IV Convenzione;
b) qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o, dei civili;
c) la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignita' della persona;
d) il fatto di dirigere un attacco contro monumenti storici. opere d'arte o luoghi 41 culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza, distruzioni in grande scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad opera della Parte avversaria dell'articolo 53 comma b, e quando i monumenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimita' di obiettivi militari;
e) il fatto di privare una persona protetta dalle Convenzioni o indicata nel paragrafo 2 del presente articolo del diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente.
5. Con riserva dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, le infrazioni gravi a detti strumenti sono considerate come crimini di guerra.

Art. 86

Articolo 86
Omissioni
1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le infrazioni gravi, e prendere le misure necessarie per far cessare tutte le altre infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo che risultino da una omissione contraria al dovere di agire.
2. Il fatto che una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo sia stata commessa da un inferiore, non dispensa i superiori dalle loro responsabilita' penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o erano in possesso di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una tale infrazione, e se essi non hanno preso tutte le misure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione stessa.

Art. 88

Articolo 87
Doveri dei comandanti
1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti militari, per quanto riguarda i membri delle forze armate posti sotto il loro comando e le altre persone poste sotto la loro autorita', impediscano che siano commesse infrazioni alle Convenzioni e al presente Protocollo e, all'occorrenza, le reprimano e le denuncino alle autorita' competenti.
2. Allo scopo di impedire e reprimere le infrazioni, le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti, secondo il rispettivo livello di responsabilita', si assicurino che i membri delle forze armate posti sotto il loro comando conoscano i doveri che loro incombono in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo.
3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che ogni comandante venuto a conoscenza che i suoi dipendenti o altre persone poste sotto la sua autorita' stanno per commettere o hanno commesso una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo, adotti le misure necessarie per impedire tali infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo, e, quando occorra, promuova un'azione disciplinare o penale contro gli autori delle violazioni.

Art. 88

Articolo 88
Assistenza giudiziaria in materia penale
1. Le Alte Parti contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo.
2. Con riserva dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle Convenzioni e dall'articolo 85 paragrafo 1 del presente Protocollo, e quando le circostanze lo permettono, le Alte Parti contraenti coopereranno in materia di estrazione. Esse prenderanno in debita considerazione la richiesta dello Stato sul cui territorio e' avvenuta l'infrazione allegata.
3. In tutti i casi, la legge applicabile sara' quella dell'Alta Parte che riceve la richiesta. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti non incidono sugli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che regoli o regolera', in tutto o in parte, il campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 89

Articolo 89
Cooperazione
Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

Art. 90

Articolo 90
Commissione internazionale di accertamento dei fatti
1. a) Sara' costituita una Commissione internazionale di accertamento dei fatti, di seguito chiamata "la Commissione", composta di quindici membri di elevata moralita' e di riconosciuta imparzialita'.
b) Allorche' almeno venti Alte Parti contraenti avranno convenuto di accettare la competenza della Commissione conformemente al paragrafo 2, e successivamente a intervalli di cinque anni, il depositario convochera' una riunione dei rappresentanti di dette Alte Parti contraenti, allo scopo di eleggere i membri della Commissione.
In detta riunione, i membri della Commissione saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di persone, per compilare la quale ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' proporre un nome.
c) I membri della Commissione presteranno servizio a titolo personale ed eserciteranno il loro mandato fino alla elezione dei nuovi membri nella riunione successiva.
d) Al momento dell'elezione, le Alte Parti contraenti si assicureranno che ciascuna delle persone da eleggere possegga le qualita' richieste, e cureranno che una rappresentanza geograficamente equa sia assicurata in seno alla Commissione.
e) Nel caso in cui un posto diventi vacante, la Commissione stessa eleggera' un nuovo membro, tenendo debito conto delle disposizioni dei commi precedenti.
f) Il depositario mettera' a disposizione della Commissione i servizi amministrativi necessari all'assolvimento delle sue funzioni.
2. a) Le Alte Parti contraenti potranno, al momento della firma, ratifica o adesione al Protocollo, o successivamente in qualsiasi altro momento, dichiarare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di ogni altra Alta Parte contraente che accetti lo stesso obbligo, la competenza della Commissione per indagare sulle denunzie formulate da detta Alta Parte, come autorizza il presente articolo.
b) Le dichiarazioni sopra indicate saranno presentate al depositario che ne trasmettera' copia alle Alte Parti contraenti.
c) La Commissione sara' competente per:
i) indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo, o su qualsiasi altra infrazione grave delle Convenzioni o del presente Protocollo;
ii) facilitare, prestando i propri buoni uffici, il ritorno all'osservanza delle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.
d) In altre situazioni, la Commissione aprira' una indagine su richiesta di una Parte in conflitto soltanto con il consenso dell'altra o delle altre Parti interessate.
e) Con riserva delle precedenti disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni degli articoli 52 della I Convenzione, 53 della II Convenzione, 132 della III Convenzione e 149 della IV Convenzione continueranno ad applicarsi a qualsiasi presunta violazione del presente Protocollo.
3. a) A meno che le parti interessate non dispongano diversamente di comune accordo, tutte le indagini saranno effettuate da una Sezione composta di sette membri nominati come segue:
i) cinque membri della Commissione, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati dal Presidente della Commissione, in base ad un'equa rappresentanza delle regioni geografiche, previa consultazione delle Parti in conflitto;
ii) due membri ad hoc, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati rispettivamente da ciascuna di esse.
b) All'atto della ricezione di una richiesta di indagine, il Presidente della Commissione fissera' un termine conveniente per la costituzione di una Sezione. Se uno almeno dei due membri ad hoc non e' stato nominato nel termine fissato, il Presidente procedera' immediatamente alla nomina o alle nomine occorrenti per completare la composizione della Sezione.
4. a) La Sezione costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 per procedere ad un'indagine, invitera' le Parti in conflitto ad assisterla e a produrre prove. Essa potra' anche ricercare le altre prove che giudichera' pertinenti, e procedere a indagini sul posto.
b) Tutti gli elementi di prova saranno comunicati alle Parti interessate, che avranno il diritto di presentare alla Commissione proprie osservazioni.
c) Ciascuna Parte interessata avra' il diritto di discutere le prove.
5. a) La Commissione presentera' alle Parti interessate un rapporto sui risultati delle indagini della Sezione, con le raccomandazioni che riterra' opportune.
b) Se la Sezione non e' in grado di riunire prove sufficienti per giungere a conclusioni obiettive e imparziali, la Commissione fara' conoscere le ragioni di tale impossibilita'.
c) La Commissione non rendera' pubbliche le proprie conclusioni, salvo che glielo abbiano chiesto tutte le Parti in conflitto.
6. La Commissione stabilira' il proprio regolamento interno, comprese le norme concernenti la presidenza della Commissione e della Sezione. Il regolamento assicurera' che le funzioni del Presidente della Commissione siano esercitate in ogni momento e che, in caso di indagine, esse siano esercitate da persona che non sia cittadino di una delle Parti in conflitto.
7. Le spese amministrative della Commissione saranno coperte mediante contributi delle Alte Parti contraenti che avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 e mediante contributi volontari. La Parte o le Parti in conflitto che richiedono una indagine anticiperanno i fondi occorrenti per coprire le spese che saranno incontrate da una Sezione, e saranno rimborsate dalla Parte o dalle Parti contro cui vengono elevate le accuse, fino alla concorrenza del cinquanta per cento di dette spese. Se alla Sezione sono presentate controaccuse, ciascuna Parte anticipera' il cinquanta per cento dei fondi occorrenti.

Art. 91

Articolo 91
Responsabilita'
La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sara' tenuta, se del caso, al pagamento di una indennita'. Essa sara' responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.

Art. 92

Articolo 92
Firma
Il presente Protocollo sara' aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e restera' aperto durante un periodo di dodici mesi.

Art. 93

Articolo 93
Ratifica
Il presente Protocollo sara' ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Art. 94

Articolo 94
Adesione
Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Art. 95

Articolo 95
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratifichera' o vi aderira' successivamente, il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 96

Articolo 96
Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo
1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo.
2. Se una delle Parti in conflitto non e' legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest'ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.
3. L'autorita' che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all'articolo 1 paragrafo 4, potra' impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avra', in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti:
a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorita' nella sua qualita' di Parte in conflitto;
b) la detta autorita' esercitera' gli stessi diritti e assolvera' gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e
c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.

Art. 97

Articolo 97
Emendamenti
1. Ogni Alta Parte contraente potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sara' comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, decidera' se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto.
2. Il depositario invitera' a detta Conferenza le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Art. 98

Articolo 98
Revisione dell'Allegato I
1. Nel termine massimo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo e, successivamente, a intervalli di almeno quattro anni, il Comitato internazionale della Croce Rossa consultera' le Alte Parti contraenti a proposito dell'Allegato I al presente Protocollo e, se lo ritiene necessario, potra' proporre una riunione di esperti tecnici per sottoporre a revisione l'Allegato I e proporre gli emendamenti che apparissero opportuni. Salvo che, entro i sei mesi successivi alla comunicazione fatta alle Alte Parti contraenti di una proposta relativa a una tale riunione, vi si opponga un terzo di dette Parti, il Comitato internazionale della Croce Rossa convochera' la riunione in questione, alla quale invitera' anche osservatori delle organizzazioni internazionali interessate. La riunione sara' del pari convocata dal Comitato internazionale della Croce Rossa in ogni momento, su richiesta di un terzo delle Alte Parti contraenti.
2. Il depositario convochera' una conferenza delle Alte Parti contraenti e delle Parti delle Convenzioni per esaminare gli emendamenti proposti dalla riunione degli esperti tecnici se, a seguito della riunione stessa, lo richiede il Comitato internazionale della Croce Rossa o un terzo delle Alte Parti contraenti.
3. Gli emendamenti all'Allegato I potranno essere adottati dalla suddetta conferenza a maggioranza dei due terzi delle Alte Parti contraenti presenti e votanti.
4. Il depositario comunichera' alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Concezioni ogni emendamento in tal modo adottato.
L'emendamento sara' considerato come accettato allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla comunicazione, salvo che, nel corso di detto periodo, sia stata comunicata al depositario da almeno un terzo delle Alte Parti contraenti una dichiarazione di non accettazione.
5. Un emendamento considerato come accettato conformemente al paragrafo 4 entrera' in vigore tre mesi dopo la data di accettazione da Parte di tutte le Alte Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno fatto una dichiarazione di non accettazione conformemente allo stesso paragrafo. Ogni Parte che abbia fatto una tale dichiarazione potra' ritirarla in qualsiasi momento, nel qual caso l'emendamento entrera' in vigore per detta Parte tre mesi dopo il ritiro.
6. Il depositario fara' conoscere alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni l'entrata in vigore i ogni emendamento, le Parti vincolate da quest'ultimo, la data della sua entrata in vigore per ciascuna delle Parti, le dichiarazioni di non accettazione fatte conformemente al paragrafo 4 e i ritiri di tali dichiarazioni.

Art. 99

Articolo 99
Denunzia
1. Nel caso che un Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra' effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere di detto anno la Parte denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, l'effetto della denunzia rimarra' sospeso fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, comunque, fino a quando non avranno avuto termine le operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle Convenzioni o dal presente Protocollo.
2. La denunzia sara' notificata per iscritto al depositario, che la comunichera' a tutte le Alte Parti contraenti.
3. La denunzia avra' effetto soltanto nei riguardi della Parte denunziante.
4. Nessuna denunzia notificata ai sensi del paragrafo 1 incidera' sugli obblighi gia' contratti, in conseguenza del conflitto armato, dalla Parte denunziante in virtu' del presente Protocollo, per qualsiasi atto commesso prima che la denunzia stessa divenga effettiva.

Art. 100

Articolo 100
Notifiche
Il depositario informera' le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:
a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 93 e 94;
b) della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 95;
c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente agli articoli 84, 90 e 97;
d) delle dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 96 paragrafo 3, che saranno comunicate con il mezzo piu' rapido;
e) delle denunzie notificate conformemente all'articolo 99.

Art. 101

Articolo 101
Registrazione
1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
2. Il depositario informera' anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunzie ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Art. 102

Articolo 102
Testi autentici
L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sara' depositato presso il depositario, che fara' pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

Art. 1

Allegato I
Regolamento relativo all'identificazione
Articolo 1
Carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e permanente
1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e permanente, prevista nell'articolo 18 paragrafo 3 del Protocollo, dovrebbe:
a) portare il segno distintivo ed avere dimensioni tali da poter essere tenuta in tasca;
b) essere fatta di materiale il piu' resistente possibile;
c) essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale (in aggiunta, potrebbe essere redatta in altre lingue);
d) indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza della data, la sua eta' al momento del rilascio della carta), nonche' il suo numero di matricola se ne ha uno;
e) indicare la qualifica in base alla quale il titolare ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo;
f) recare la fotografia del titolare, nonche' la sua firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue;
g) recare il timbro e la firma dell'autorita' competente;
h) indicare le date di rilascio e di scadenza della carta.
2. La carta d'identita' sara' di un unico tipo per tutto il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, dello stesso tipo per tutte le Parti in conflitto. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello in una sola lingua della figura 1. All'inizio delle ostilita', le Parti, in conflitto si trasmetteranno un esemplare della carta d'identita' da esse usata, se tale carta differisce dal modello della figura 1. La carta d'identita' sara' compilata, se possibile, in due copie, di cui una destinata ad essere conservata dall'autorita' che la rilascia, la quale dovrebbe esercitare un controllo delle carte rilasciate.
3. In nessun caso, il personale sanitario e religioso, civile e permanente, potra' essere privato della carta d'identita'. In caso di perdita della carta, il titolare ha diritto ad ottenere un duplicato.

Art. 2

Articolo 2
Carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo
1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, dovrebbe, se possibile, essere analoga a quella prevista nell'articolo 1 del presente Regolamento. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello della figura 1.
Modello di carta d'identita' (formato: 74 mm x 105 mm)
Figura 1
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Quando le circostanze impediscono di rilasciare al personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, carte d'identita' analoghe a quella descritta nell'articolo 1 del presente Regolamento, detto personale potra' ricevere un certificato, firmato dall'autorita' competente, attestante che la persona alla quale viene rilasciato ha ricevuto una assegnazione in qualita' di personale temporaneo, e indicante, se possibile, la durata di tale assegnazione e il diritto del titolare al porto del segno distintivo. Tale certificato dovra' indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza, della data, la sua eta' al momento del rilascio del certificato) le funzioni del titolare, nonche' il suo numero di matricola se ne ha uno. Dovra' recare la firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue.

Art. 3

Articolo 3
Forma e natura
1. Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) dovra' avere le dimensioni richieste dalle circostanze. Le Alte Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o leone e sole ai modelli della figura 2.
2. Di notte o con visibilita' ridotta, il segno distintivo potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.
Figura 2
Segni distintivi in rosso su fondo bianco
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 4

Articolo 4
Uso
1. Il segno distintivo sara', per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile.
2. Con riserva delle istruzioni dell'autorita' competente, il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sara' dotato, per quanto possibile, di copricapo e abiti muniti del segno distintivo.

Art. 5

Articolo 5
Uso facoltativo
1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 6 del presente Regolamento, i segnali stabiliti nel presente capitolo per uso esclusivo delle unita' e mezzi di trasporto sanitari, non potranno essere utilizzati per altri scopi. L'impiego di tutti i segnali indicati nel presente capitolo e' facoltativo.
2. Gli aeromobili sanitari che, per mancanza di tempo o a causa delle loro caratteristiche, non possono essere contrassegnati col segno distintivo, possono usare i segnali distintivi autorizzati nel presente capitolo. Tuttavia, il metodo di segnalazione piu' efficace per un aeromobile sanitario ai fini della sua identificazione e del suo riconoscimento, consiste nell'impiego di un segnale visivo, sia esso il segno distintivo o il segnale luminoso definito nell'articolo 6, o ambedue, completato dagli altri segnali menzionati negli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 6

Articolo 6
Segnale luminoso
1. Il segnale luminoso, consistente in una luce blu intermittente, e' previsto ad uso degli aeromobili sanitari per segnalare la loro identita'. Nessun altro aeromobile potra' utilizzare detto segnale.
Il colore blu raccomandato si ottiene per mezzo delle seguenti coordinate tricromatiche:
limite dei verdi y = 0,065 + 0,805 x
limite dei bianchi y = 0,400 - x
limite dei porpora x = 0,133 + 0,600 y
La frequenza raccomandata della luce intermittente blu e' di 60 a 100 lampi al minuto.
2. Gli aeromobili sanitari dovrebbero essere dotati delle luci necessarie per rendere il segnale luminoso visibile in tutte le possibili direzioni.
3. In mancanza di un accordo speciale fra le Parti in conflitto, che riservi l'uso delle luci blu intermittenti all'identificazione dei veicoli, navi e imbarcazioni sanitari, l'impiego di detti segnali per altri veicoli e navi non e' vietato.

Art. 7

Articolo 7
Segnale radio
1. Il segnale radio consistera' in un messaggio radiotelefonico o radiotelegrafico preceduto da un segnale distintivo di priorita' stabilito e approvato da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Tale segnale sara' emesso tre volte prima dell'indicativo di chiamata del trasporto sanitario interessato. Il messaggio sara' emesso in inglese a intervalli appropriati, su una o piu' frequenze specificate come previsto nel paragrafo 3. L'uso del segnale di priorita' sara' riservato esclusivamente alle unita' e mezzi di trasporto sanitari.
2. Il messaggio radio, preceduto dal segnale distintivo di priorita' indicato nel paragrafo 1, dovra' contenere i seguenti elementi:
a) indicativo di chiamata del mezzo di trasporto sanitario;
b) posizione del mezzo di trasporto sanitario;
c) numero e tipo dei mezzi di trasporto sanitario;
d) itinerario previsto;
e) durata del viaggio e ora di partenza e di arrivo previste, secondo il caso;
f) altre informazioni quali l'altitudine di volo, le radio frequenze di ascolto, la terminologia convenzionale, i modi e codici dei sistemi di radar secondari di sorveglianza.
3. Per facilitare le comunicazioni indicate nei paragrafi 1 e 2, nonche' le comunicazioni indicate negli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo, le Alte Parti contraenti, le Parti in conflitto o una di queste ultime, agendo di comune accordo o separatamente, possono stabilire, conformemente alla Tavola di ripartizione delle bande di frequenza inclusa nel Regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e pubblicare le frequenze nazionali da esse scelte per tali comunicazioni. Dette frequenze dovranno essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conformemente alla procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.

Art. 8

Articolo 8
Identificazione mediante mezzi elettronici
1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), quale e' specificato nell'Allegato 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale e relativi aggiornamenti periodici, potra' essere utilizzato per identificare e seguire il movimento di un aeromobile sanitario. Il modo e il codice SSR da riservare all'uso esclusivo degli aeromobili sanitari stabiliti dalle Alte Parti contraenti, dalle Parti in conflitto o da una Parte in conflitto, di comune accordo o separatamente, conformemente a procedure che siano raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
2. Le Parti in conflitto potranno, mediante accordo speciale, adottare, per l'uso fra di loro, un sistema elettronico analogo per l'identificazione dei veicoli sanitari e delle navi e imbarcazioni sanitarie.

Art. 9

Articolo 9
Radiocomunicazioni
Il segnale di priorita' previsto nell'articolo 7 del presente Regolamento potra' precedere le apposite radiocomunicazioni delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario per l'applicazione delle procedure messe in opera conformemente agli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo.

Art. 10

Articolo 10
Utilizzazione dei codici internazionali
Le unita' e mezzi di trasporto sanitari potranno anche utilizzare i codici e segnali stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. Detti codici e segnali saranno in tal caso utilizzati conformemente alle norme, prassi e procedure stabiliti da dette Organizzazioni.

Art. 11

Articolo 11
Altri mezzi di comunicazione
Quando non sia possibile una radiocomunicazione bilaterale, potranno essere impiegati i segnali previsti nel Codice internazionale adottato dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, o nel corrispondente Allegato della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.

Art. 12

Articolo 12
Piani di volo
Gli accordi e notifiche relativi ai piani di volo indicati nell'articolo 29 del Protocollo saranno, per quanto possibile, formulati conformemente alle procedure stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

Art. 13

Articolo 13
Segnali e procedure per l'intercettazione degli aeromobili sanitari Se un aeromobile intercettatore viene impiegato per identificare un aeromobile sanitario in volo o per intimargli l'atterraggio in applicazione degli articoli 30 e 31 del Protocollo, dovrebbero essere utilizzati dall'aeromobile intercettore e dall'aeromobile sanitario le procedure normalizzate di intercettazione visiva e radio, prescritte nell'Allegato 2 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.

Art. 14

Articolo 14
Carta d'identita'
1. La carta d'identita' del personale della protezione civile indicata nell'articolo 66 paragrafo 3 del Protocollo, e' regolata dalle, disposizioni pertinenti dell'articolo 1 del presente Regolamento.
2. La carta d'identita' del personale della protezione civile potra' essere conforme al modello rappresentato nella figura 3.
3. Se il personale della protezione civile e' autorizzato a portare armi leggere individuali, la carta d'identita' dovrebbe indicarlo.
Figura 3
Modello di carta d'identita' (formato: 74 mm x 105 mm)
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 15

Articolo 15
Segno distintivo internazionale
1. Il segno distintivo internazionale della protezione civile, previsto nell'articolo 66 paragrafo 4 del Protocollo, e' un triangolo equilatero blu su fondo arancio. E' rappresentato nella figura 4 che segue:
Figura 4
Triangolo blu su fondo arancio
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Viene raccomandato:
a) se il triangolo blu si trova su una bandiera, un bracciale o una cotta *), che la bandiera, il bracciale o la cotta ne costituiscano il fondo arancio,
b) che uno dei vertici del triangolo sia rivolto verso l'alto, verticalmente,
c) che nessuno dei vertici del triangolo tocchi il bordo del fondo arancio.
3. Il segno distintivo internazionale avra' la grandezza richiesta dalle circostanze. Il segno sara', per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le direzioni e dalla maggiore distanza possibile. Con riserva delle istruzioni dell'autorita' competente, il personale della protezione civile sara' dotato, per quanto possibile, di copricapo e di abiti muniti del segno distintivo internazionale. Di notte e con visibilita' ridotta, il segno potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.
(*) Il testo francese e quello spagnolo usano rispettivamente i termini dossard e dorsal con il quale indicano un ritaglio applicato sulla schiena. Il testo inglese, invece, usa il termine tabard per indicare una cotta, ossia una specie di giubbetto senza maniche che copre il petto e la schiena. Si e' seguito l'esempio inglese e si e' usato il termine cotta, perche', dato lo scopo, che si vuole raggiungere con il segno distintivo in questione - rendere visibile una persona addetta alla protezione civile sia di fronte che di schiena - l'indumento piu' adatto da usare appare, appunto, una cotta, similmente a quanto viene praticato per il personale addetto alla manutenzione delle strade.

Art. 16

Articolo 16
Segno speciale internazionale
1. Il segno speciale internazionale per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose previste nel paragrafo 7 dell'articolo 56 del Protocollo, consiste in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo di eguali dimensioni, disposti sullo stesso asse e a distanza fra di loro pari al raggio, conformemente alla figura 5 che segue.
2. Il segno avra' la grandezza richiesta dalle circostanze. Potra', quando sia apposto su una grande superficie, essere ripetuto nel numero di volte richiesto dalle circostanze. Per quanto possibile, esso sara' apposto su bandiere o superfici piane in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile.
3. Su una bandiera la distanza fra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sara' eguale al raggio dei cerchi. La bandiera sara' rettangolare e il fondo bianco.
4. Di notte o con visibilita' ridotta, il segno potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.
Figura 5
Segno internazionale speciale per le opere e le installazioni che racchiudono forze pericolose
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Allegato II
Carta d'identita' per giornalista in missione pericolosa
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali
(Protocollo II)
Preambolo
Le Alte Parti contraenti,
Ricordando che i principi umanitari consacrati nell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 costituiscono il fondamento del rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale,
Ricordando del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale, Sottolineando la necessita' di assicurare una migliore protezione alle vittime dei conflitti armati in questione,
Ricordando che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanita' e delle esigenze della pubblica coscienza,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Campo di applicazione materiale
1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applichera' a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo non si applichera' alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.

Art. 2

Articolo 2
Campo di applicazione personale
1. Il presente Protocollo si applichera' a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell'articolo 1, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo (in seguito chiamati "distinzione di carattere sfavorevole").
2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto stesso, nonche' quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli articoli 5 e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di liberta'.

Art. 3

Articolo 3
Non intervento
1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per attentare alla sovranita' di uno Stato o alla responsabilita' del governo di mantenere o di ristabilire l'ordine pubblico nello Stato, o di difendere l'unita' nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi.
2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.

Art. 4

Articolo 4
Garanzie fondamentali
1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano piu' alle ostilita', siano esse private o no della liberta', hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore; delle convinzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanita' e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. E' vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti.
2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1:
a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, cosi' come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali;
b) le punizioni collettive;
c) la cattura di ostaggi;
d) gli atti di terrorismo;
e) gli oltraggi alla dignita' della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore;
f) la schiavitu' e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma;
g) il saccheggio;
h) la minaccia, di commettere gli atti suddetti.
3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente:
a) dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno la custodia;
b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise;
c) i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, ne' autorizzati a prendere parte alle ostilita';
d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni continuera' ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilita' e vengono catturati;
e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtu' della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilita' verso una zona piu' sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.

Art. 5

Articolo 5
Persone private della liberta'
1. Oltre a quelle contenute nell'articolo 4, saranno, come minimo, osservate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute:
a) i feriti e i malati saranno trattati conformemente all'articolo 7;
b) le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficeranno di garanzie di salubrita' e d'igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i pericoli del conflitto armato;
c) saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi;
d) potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i cappellani militari;
e) beneficeranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garanzie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale.
2. Coloro che sono responsabili dell'internamento o della detenzione delle persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle loro possibilita', le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse:
a) salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne;
b) le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potra' essere limitato dall'autorita' competente che lo ritenga necessario;
c) i luoghi d'internamento e di detenzione non saranno situati in prossimita' della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saranno sgombrate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato sempre che il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;
d) dette persone beneficeranno di assistenza sanitaria;
e) la loro salute e la loro integrita' fisica o psichica non sara' compromessa da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, e' vietato di sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute e applicate in circostanze mediche analoghe alle persone che godono della liberta'.
3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui liberta' sia limitata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saranno trattate con umanita' conformemente all'articolo 4 e ai paragrafi 1 a, c, d e 2 b del presente articolo.
4. Se viene deciso di rimettere in liberta' persone che ne erano state private, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone stesse.

Art. 6

Articolo 6
Azione penale
1. Il presente articolo si applichera' all'azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato.
2. Nessuna condanna sara' pronunciata e nessuna pena sara' eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtu' di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialita'. In particolare:
a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
b) nessuno potra' essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilita' penale individuale;
c) nessuno potra' essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potra', del pari, essere irrogata alcuna pena piu' grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, il reo dovra' beneficiarne;
d) ogni persona accusata di un reato si presumera' innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
e) ogni persona accusata di un reato avra' diritto ad essere giudicata in sua presenza;
f) nessuno potra' essere costretto a testimoniare contro se' stesso o a confessarsi colpevole.
3. Ogni persona condannata sara' informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonche' dei termini per esercitare tale diritto.
4. La pena di morte non sara' irrogata contro persone che al momento del reato avevano meno di diciotto anni, e non sara' eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera eta'.
5. Al termine delle ostilita', le autorita' al potere procureranno di concedere la piu' larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.

Art. 7

Articolo 7
Protezione e cure
1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti.
2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanita' e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini piu' brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sara' fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Art. 8

Articolo 8
Ricerche
Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d'armi, saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente.

Art. 9

Articolo 9
Protezione del personale sanitario e religioso
1. Il personale sanitario e religioso sara' rispettato e protetto.
Ricevera' tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sara' costretto ad attivita' incompatibili con la sua missione umanitaria.
2. Non si dovra' esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorita' a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.

Art. 10

Articolo 10
Protezione generale della missione medica
1. Nessuno sara' punito per avere esercitato una attivita' di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attivita' stessa.
2. Le persone che esercitano una attivita' di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, ne' ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni.
3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attivita' di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale.
4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attivita' di carattere medico potra' essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.

Art. 11

Articolo 11
Protezione delle unita' e mezzi di trasporto sanitari
1. Le unita' e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
2. La protezione dovuta alle unita' e mezzi di trasporto sanitari potra' cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria.
Tuttavia, la protezione cessera' soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Art. 12

Articolo 12
Segno distintivo
Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, su fondo bianco, sara', sotto il controllo dell'autorita' competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unita' e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovra' essere rispettato in ogni circostanza.
Non dovra' essere impiegato abusivamente.

Art. 13

Articolo 13
Protezione della popolazione civile
1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole.
2. ne' la popolazione civile in quanto tale, ne' le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilita' e per la durata di tale partecipazione.

Art. 14

Articolo 14
Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile
E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, e' vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione.

Art. 15

Articolo 15
Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose
Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioe' le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.

Art. 16

Articolo 16
Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto
Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e' vietato compiere atti di ostilita' diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.

Art. 17

Articolo 17
Divieto del trasferimento forzato di persone civili
1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potra' essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinche' la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrita', d'igiene, di sicurezza e di alimentazione.
2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.

Art. 18

Articolo 18
Societa' di soccorso e azioni di soccorso
1. Le societa' di soccorso situate nel territorio dell'Alta Parte contraente, quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) potranno offrire i propri servigi onde assolvere i loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile puo', anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i naufraghi.
2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvigionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

Art. 19

Articolo 19
Diffusione
Il presente Protocollo sara' diffuso il piu' largamente possibile.

Art. 20

Articolo 20
Firma
Il presente Protocollo sara' aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e restera' aperto durante un periodo di dodici mesi.

Art. 21

Articolo 21
Ratifica
Il presente Protocollo sara' ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Art. 22

Articolo 22
Adesione
Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Art. 23

Articolo 23
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo che siano stati depositati due strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratifichera' o vi aderira' successivamente, il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 24

Articolo 24
Emendamenti
1. Ogni Alta Parte contraente potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sara' comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, decidera' se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto.
2. Il depositario invitera' a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Art. 25

Articolo 25
Denunzia
1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra' effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell'articolo 1, la denunzia non avra' effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva.
2. La denunzia sara' notificata per iscritto al depositario, che la comunichera' a tutte le Alte Parti contraenti.

Art. 26

Articolo 26
Notifiche
Il depositario informera' le Alte Parti contraenti nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:
a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22;
b) della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 23;
c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 24.

Art. 27

Articolo 27
Registrazione
1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
2. Il depositario informera' anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Art. 28

Articolo 28
Testi autentici
L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sara' depositato presso il depositario, che fara' pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

Atto Finale

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA SULLA RIAFFERMAZIONE E LO SVILUPPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO APPLICABILE NEI CONFLITTI ARMATI
ATTO FINALE
1. La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, convocata dal Consiglio federale svizzero, ha svolto quattro sessioni a Ginevra (dal 20 febbraio al 29 marzo 1974, dal 3 febbraio al 18 aprile 1975, dal 21 aprile all'11 giugno 1976 e dal 17 marzo al 10 giugno 1977). Scopo della conferenza e' stato l'esame di due Progetti di Protocollo aggiuntivi elaborati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa a seguito di consultazioni ufficiali ed informali e destinati a completare le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949:
- Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle sorti dei feriti e degli infermi delle forze armate sul campo (I);
- Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle sorti dei feriti, degli infermi e dei naufraghi delle forze armate in mare (II);
- Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (III);
- Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (IV).
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha appoggiato l'impegno della Conferenza diplomatica adottando delle risoluzioni successive in materia di diritti dell'uomo nei conflitti armati.
2444 (XXIII) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
2597 (XXIV) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
2673 (XXV) Protezione dei giornalisti in missione rischiosa in zone di conflitto armato.
2674 (XXV) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
2675 (XXV) Principi fondamentali inerenti la protezione delle popolazioni civili in periodi di conflitto armato.
2676 (XXV) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
2677 (XXV) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
2852 (XXVI) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
2853 (XXVI) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
2854 (XXVI) Protezione dei giornalisti in missione rischiosa in zone di conflitto armato.
3032 (XXVII) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
3058 (XXVIII) Protezione dei giornalisti in missione rischiosa nelle zone di conflitto armato.
3076 (XXVIII) Il napalm e le altre armi incendiarie e tutti gli aspetti relativi al loro eventuale impiego.
3102 (XXVIII) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
3220 (XXIX) Assistenza e cooperazione nella ricerca di persone scomparse o decedute nel corso di conflitti armati.
3245 (XXIX) Diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato: protezione dei giornalisti in missione rischiosa nelle zone di conflitto armato.
3255 (XXIX) Il napalm e le altre armi incendiarie e tutti gli aspetti relativi al loro eventuale impiego.
3318 (XXIX) Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini in periodi di emergenza e di conflitto armato.
3319 (XXIX) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
3464 (XXX) Il napalm e le altre armi incendiarie e tutti gli aspetti relativi al loro eventuale impiego.
3500 (XXX) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
31/19 Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato.
31/64 Armi incendiarie ed altre armi convenzionali che possono essere oggetto di misure di divieto o limitazione per ragioni umanitarie.
2. Centoventiquattro Stati erano rappresentati alla prima sessione della Conferenza, 120 Stati alla seconda sessione, 107 Stati alla terza sessione e 109 Stati alla quarta sessione. I rappresentanti dei seguenti Stati hanno partecipato alla Conferenza:
AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD (prima sessione)
ALBANIA (prima sessione)
ALGERIA
GERMANIA, REPUBBLICA FEDERALE
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BELGIO
BENIN (prima e seconda sessione)
BIRMANIA
BOLIVIA
BOTSWANA (prima e seconda sessione)
BRASILE
BULGARIA
BURUNDI (prima e seconda sessione)
CANADA
CAPO VERDE (quarta sessione)
CILE
CINA (prima sessione)
CIPRO
COLOMBIA
CONGO (prima e seconda sessione)
COSTA RICA
COSTA D'AVORIO
CUBA
DANIMARCA
EL SALVADOR (prima e seconda sessione)
EGITTO
EMIRATI ARABI UNITI
IMPERO CENTRO AFRICANO (*)
(*) Ex Repubblica Centro-africana
EQUATORE
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
ETIOPIA (terza sessione)
FINLANDIA
FRANCIA
GABON (prima, seconda e terza sessione)
GAMBIA (prima, seconda e quarta sessione)
GHANA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA BISSAU (prima e seconda sessione)
HAITI (prima e seconda sessione)
ALTO VOLTA (prima, seconda e terza sessione)
HONDURAS
UNGHERIA
INDIA
INDONESIA
IRAK
IRAN
IRLANDA
ISLANDA
ISRAELE
ITALIA
JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE E SOCIALISTA (**)
(**) Ex Repubblica Araba Libica
GIAMAICA (terza e quarta sessione)
GIAPPONE
GIORDANIA
KAMPUCHEA DEMOCRATICA (prima e seconda sessione) (***)
(***) Ex Repubblica Kmera
KENYA (prima e quarta sessione)
KUWAIT
LESOTHO (seconda sessione)
LIBANO
LIBERIA (prima, seconda e terza sessione)
LIECHTENSTEIN
LUSSEMBURGO
MADAGASCAR
MALESIA (prima, seconda e quarta sessione)
MALI (prima, seconda e quarta sessione)
MALTA
MAROCCO
MAURIZIO
MAURITANIA
MESSICO
MONACO
MONGOLIA
MOZAMBICO (terza e quarta sessione)
NICARAGUA
NIGER (prima e seconda sessione)
NIGERIA
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
UGANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY (prima e seconda sessione)
PAESI BASSI
FILIPPINE
PERU'
POLONIA
PORTOGALLO
QATAR
REPUBBLICA ARABA SIRIANA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DI GUINEA (seconda sessione)
REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL VIETNAM (prima, seconda e terza sessione)
REPUBBLICA DOMINICANA (prima, seconda e quarta sessione)
REPUBBLICA DEL SUD VIETNAM (terza sessione)
REPUBBLICA DEL VIETNAM (prima e seconda sessione)
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM (quarta sessione)
REPUBBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DI BIELORUSSIA
REPUBBLICA SOCIALISTA SOVIETICA D'UKRAINA
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN
ROMANIA
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD
SAN MARINO
SANTA SEDE
SENEGAL
SOMALIA (quarta sessione)
SWAZILAND (terra e quarta sessione)
SUDAN
SRI LANKA
SVEZIA
SVIZZERA
CIAD (prima e seconda sessione)
CECOSLOVACCHIA
THAILANDIA
TOGO (prima sessione)
TRINITA' E TOBAGO
TUNISIA
TURCHIA
UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE
URUGUAY
VENEZUELA
YEMEN
YEMEN DEMOCRATICO (quarta sessione)
YUGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA (prima sessione)
3. La Conferenza, in virtu' della risoluzione 3 (1) adottata nel suo ambito, ha deciso altresi' di invitare i movimenti di liberazione nazionale riconosciuti dalle organizzazioni intergovernative regionali interessate a partecipare a pieno titolo ai suoi dibattiti ed a quelli delle sue principali Commissioni, con l'intendimento che solo alle delegazioni in rappresentanza di Stati fosse conferito il diritto di voto. Tale decisione e' stata adottata in quanto si e' ritenuto della massima importanza assicurare la piu' ampia partecipazione ai lavori della Conferenza che aveva un carattere preminentemente umanitario ed in quanto il successivo ampliamento e la codificazione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati costituiscono un dovere universale cui i movimenti di liberazione nazionale possono fornire il loro contributo positivo. I sottoindicati movimenti di liberazione nazionale hanno accettato il presente invito e sono stati rappresentati alla Conferenza:
African National Congress (Sud Africa) (ANC) (prima, seconda e terza sessione)
African National Council of Zimbabwe (Rhodesia) (ANCZ) (terza e quarta sessione)
Fronte di Liberazione del Mozambico (FRELIMO) (prima sessione)
Fronte nazionale di Liberazione dell'Angola (FLNA) (prima e seconda sessione)
Movimento popolare di Liberazione dell'Angola (MPLA) (prima e seconda sessione)
Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)
Panafricanist Congress (Sud Africa) (PAC) (prima, seconda e quarta sessione)
Seychelles People's United Party (SPUP) (prima sessione)
South West Africa People's Organization (SWAPO)
Zimbabwe African National Union (ZANU) (prima e seconda sessione) Zimbabwe African People's Union (ZAPU) (prima e seconda sessione).
4. Le sottoindicate organizzazioni erano rappresentate alla Conferenza in qualita' di osservatori:
Associazione medica mondiale
Comitato internazionale di registrazione delle frequenze
Comitato internazionale di medicina e di farmacia militari (CIMPM) Consiglio d'Europa
Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (FISE)
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Istituto Henry-Dunant
Istituto internazionale del diritto umanitario
Lega degli Stati arabi
Lega delle societa' della Croce Rossa
Sovrano Ordine di Malta
Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI)
Organizzazione dell'unita' africana (OUA)
Organizzazione degli Stati americani (OEA)
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)
Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima (OMCI)
Organizzazione internazionale di protezione civile (OIPC)
Organizzazione internazionale del lavoro (OIT)
Organizzazione mondiale della sanita' (OMS)
Programma alimentare mondiale (PAM)
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE)
Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
Il Gruppo di lavoro per lo sviluppo del diritto umanitario comprende:
Alleanza mondiale delle unioni cristiane femminili
Amnesty International
Associazione internazionale per la segnalazione marittima
Associazione internazionale dei giuristi democratici
Associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati
Comitato consultativo mondiale della societa' degli Amici
Commissione delle chiese per gli affari internazionali (Consiglio ecumenico delle chiese)
Commissione elettrotecnica internazionale
Commissione internazionale di giuristi
Commissione internazionale degli esploratori
Confederazione internazionale degli ex-prigionieri di guerra
Confederazione internazionale delle carita' cattoliche (Caritas Internationalis)
Conferenza cristiana per la pace
Confederazione mondiale delle religioni per la pace
Congresso del mondo islamico
Congresso ebraico mondiale
Consiglio consultativo delle organizzazioni ebraiche
Consiglio mondiale della pace
Dotazione Carnegie per la pace internazionale
Federazione mondiale della gioventu' democratica (FMJD)
Federazione mondiale degli ex combattenti
Federazione mondiale delle associazioni per le Nazioni Unite
Federazione mondiale dei lavoratori scientifici
Segretariato internazionale dei giuristi cattolici (Pax Romana)
Unione degli avvocati arabi
Unione internazionale per la protezione dell'infanzia
Unione internazionale della gioventu' socialista.
5. Il Comitato internazionale della Croce Rossa, che aveva elaborato due progetti di Protocolli aggiuntivi, e' stato associato ai lavori della Conferenza in qualita' di esperto.
6. La Conferenza ha eletto Presidente M. Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale della Confederazione svizzera.
7. La Conferenza ha eletto in qualita' di Vice-Presidenti i rappresentanti dei seguenti Stati:
Germania; Repubblica Federale d'Austria; Belgio; Canada; Cina;
Guinea-Bissau; Honduras (quarta sessione); Italia; Marocco;
Mauritania; Uganda; Panama; Filippine; Repubblica araba siriana;
Romania; Sri Lanka; Trinita' e Tobago (prima, seconda e terza sessione); Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; Uruguay;
Zaire.
8. La Conferenza ha costituito i seguenti organi:
Bureau della Conferenza
Presidente: il Presidente della Conferenza
Membri: il Presidente ed i Vice Presidenti della Conferenza, i Presidenti delle Commissioni principali e della Commissione plenaria ad hoc sulle armi convenzionali, del Comitato di redazione, della Commissione di verifica dei poteri ed il Segretario generale.
Commissione I
Presidenti: M. Edward Hambro (Norvegia) (prima e seconda sessione) M. Einar - Frederik Ofstad (Norvegia)(terza e quarta sessione)
Vice-Presidenti:
M.B. Akporode Clark (Nigeria)
M. Konstantin Obradovic (Jugoslavia)
Relatori
M. Miguel Marin Bosch (Messico)
(prima sessione) M. Antonio Eusebio de Icaza (Messico)
(seconda, terza e quarta sessione)
Commissione II
Presidenti
M. Tadeusz Mallik (Polonia) (prima sessione)
M. Stanislaw-Edward Nahlik (Polonia) (seconda, terza e quarta sessione)
Vice-Presidenti M. Osvaldo Salas (Cile)
(prima, seconda e quarta sessione)
M. Carlos Mackenney (Cile)
(terza sessione)
M. Nasim Shah (Pakistan)
(prima sessione)
M. Javed Khan (Pakistan)
(prima sessione)
M. Khalid Saleem (Pakistan)
(seconda e terza sessione)
M. C. Khurshid Hasan (Pakistan)
(quarta sessione)
Relatori M. Djibrilla Maiga (Mali)
(prima e seconda sessione)
M. El Hussein El Hassan (Sudan)
(terza e quarta sessione)
Commissione III
Presidente M. Hamed Sultan (Egitto)
Vice-Presidenti M. Geza Herczegh (Ungheria)
M. Mangalyn Dugersuren (Mongolia)
(prima, seconda e terza sessione)
M. Dugersurengi in Erdembileg (Mongolia)
(quarta sessione)
Relatori M. Richard Baxter (Stati Uniti d'America)
(prima, seconda e terza sessione)
M. George H. Aldrich (Stati Uniti d'America)
(seconda, terza e quarta sessione)
Commissione plenaria ad hoc sulle armi convenzionali
Presidenti M. Diego Garces (Colombia)
(prima, seconda e terza sessione)
M. Hector Charry Samper (Colombia)
(quarta sessione)
Vice-Presidenti M. Houchang Arnir-Mokri (Iran)
M. Mustapha Chelbi (Tunisia)
M. Nkeke Ndongo Manrgbau (Zaire)
(seconda sessione)
Relatori M. Frits Kalshoven (Paesi Bassi)
(prima, seconda e terza sessione)
M. Robert J. Akkerman (Paesi Bassi)
(terza sessione)
M. John G. Taylor (Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord)
(quarta sessione)
M. Martin R. Eaton (Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord)
(quarta sessione)
Comitato di redazione
Presidenti M. Abu Sayed Chowdhury (Bangladesh)
(prima e seconda sessione)
M. Iqbal Abdul Qarim Al-Fallouji (Irak)
(terza e quarta sessione)
Vice-Presidenti M. Mario Carias (Honduras)
(prima, seconda e terza sessione)
M. Rodrigo Valdez-Baquero (Ecuador)
(quarta sessione)
M.M. Sinkutu Kabuaye (Repubblica Unita di Tanzania)
Membri rappresentanti i seguenti Stati:
Algeria, Brasile, Francia, Indonesia, Libano, Repubblica Democratica Tedesca, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Svezia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Membri d'ufficio, conformemente all'articolo 47 del Regolamento interno: I Relatori delle Commissioni principali.
Commissione di verifica dei poteri
Presidenti M. Danilo Sanson Roman (Nicaragua)
(prima, seconda e terza sessione)
M. Gaston Cajina Mejicano (Nicaragua)
(quarta sessione)
Membri rappresentanti i seguenti Stati:
Australia, Stati Uniti d'America, Irak, Madagascar, Peru', Repubblica Unita del Camerun, Senegal, Cecoslovacchia, Tailandia.
9. M. Jean Humbert, Ambasciatore (Svizzera) ha assolto le funzioni di Segretario Generale.
10. La Conferenza ha affidato alle Commissioni principali l'esame di due progetti di Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La Conferenza ha altresi' istituito una Commissione plenaria ad hoc sulle armi convenzionali per l'esame inerente la questione del divieto o della limitazione dell'impiego delle armi convenzionali che potrebbero causare mali superflui o colpire indiscriminatamente. Il Comitato di redazione aveva il compito di riesaminare e coordinare la redazione di tutti i testi adottati dalle Commissioni principali.
11. Sulla base delle deliberazioni delle sedute plenarie (CDDH/SR.1 a 59), delle sedute delle Commissioni principali (CDDH/1/SR.I a 79;
CDDH/II/SR.1 a 101, CDDH/III/SR.1 a 60), delle sedute della Commissione ad hoc (CDDH/IV/SR.1 a 42) e nelle relazioni di tutte le Commissioni:
Prima sessione
CDDH/47/Rev.1
CDDH/48/Rev.1
CDDH/49/Rev.1
CDDH/50/Rev.1
CDDH/51/Rev.1
Seconda sessione
CDDH/219/Rev.1
CDDH/221/Rev.1
CDDH/215/Rev.1
CDDH/220/Rev.1
CDDH/218/Rev.2
Terza sessione
CDDH/234/Rev.1
CDDH/235/Rev.1
CDDH/236/Rev.1
CDDH/237/Rev.1
CDDH/233/Rev.2
Quarta sessione
CDDH/404/Rev.1
CDDH/405/Rev.1
CDDH/406/Rev.1
CDDH/407/Rev.1
CDDH/408/Rev.1
CDDH/409/Rev.1
la Conferenza ha elaborato i seguenti strumenti:
Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali (Protocollo I) ed Allegati I e II;
Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II).
12. I predetti Protocolli aggiuntivi sono stati adottati dalla Conferenza l'8 giugno 1977. Saranno presentati all'esame dei governi ed aperti alla firma il 12 dicembre 1977 a Berna, per un periodo di dodici mesi, conformemente alle disposizioni in essi contenute. Tali strumenti saranno altresi' aperti all'adesione, in conformita' alle disposizioni in essi contenute.
13. I predetti Protocolli aggiuntivi, il cui testo e' stato redatto nelle lingue inglese, arabo, spagnolo, francese e russo sono allegati al presente Atto Finale. La versione in lingua cinese dei Protocolli aggiuntivi verra' inserita successivamente.
14. La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti risoluzioni allegate al presente Atto Finale:
17 (IV) Impiego di taluni mezzi di identificazione elettronici e visivi sugli aeromobili sanitari tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo 1).
18 (IV) Impiego di segnali visivi per l'identificazione dei mezzi di trasporto sanitari tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo 1).
19 (IV) Impiego di radiocomunicazioni per l'annuncio e l'identificazione dei mezzi di trasporto sanitario tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo 1).
20 (IV) Protezione dei beni culturali.
21 (IV) Diffusione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati.
22 (IV) Seguito da dare ai lavori sul divieto o limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali.
23 (IV) Relazione della Commissione di verifica dei poteri.
24 (IV) Testimonianza di gratitudine al paese anfitrione.
FATTO A GINEVRA, il 10 giugno 1977, in inglese, arabo, spagnolo, francese e russo, l'originale ed i documenti allegati saranno depositati presso gli Archivi della Confederazione svizzera.
IN FEDE DI CIO', i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.

Risoluzioni

RISOLUZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA QUARTA SESSIONE
17 (IV). IMPIEGO DI ALCUNI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICI E VISIVI DA PARTE DI AEROMOBILI SANITARI TUTELATI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI (PROTOCOLLO 1).
La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977, considerando:
a) che allo scopo di evitare che siano attaccati da forze di combattimento, e urgente che gli aeromobili sanitari in volo siano muniti di mezzi di identificazione elettronici e visivi,
b) che il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR) permette di garantire la perfetta identificazione degli aeromobili e dei dettagli di volo,
c) che l'organizzazione della Aviazione Civile internazionale e' l'organizzazione internazionale piu' qualificata per indicare le modalita' ed i codici di radar secondari applicabili alla gamma delle circostanze previste,
d) che la Conferenza ha deciso che l'uso del segnale blu luminoso come mezzo di identificazione visivo debba essere riservato agli aeromobili addetti esclusivamente al trasporto sanitario, 1
Riconoscendo che la designazione preliminare di una modalita' e di un codice di radar secondario esclusivo e universale per l'identificazione di aeromobili sanitari puo' non essere possibile a causa dell'utilizzazione generalizzata del sistema di radar secondario.
1. Chiede al Presidente della Conferenza di trasmettere all'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale il presente documento con gli annessi documenti della Conferenza, ed invita tal Organizzazione:
a) a stabilire le procedure adeguate per la designazione, in caso di conflitto armato internazionale, di modalita' e di un codice di radar secondario esclusivo per gli aeromobili sanitari in questione, b) a notare che la Conferenza ha convenuto di riconoscere il segnale blu luminoso come un mezzo di identificazione degli aeromobili sanitari e di prevedere l'uso di tale segnale nei documenti della Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
2. Chiede sollecitamente ai Governi invitati alla Conferenza di cooperare pienamente a tale iniziativa nel quadro dei meccanismi di consultazione dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
Cinquantaquattresima seduta plenaria
7 giugno 1977
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1 Vedere l'annesso della presente risoluzione.

Allegato

ALLEGATO
Articoli 6 ed 8 del Regolamento di cui all'Annesso I del Protocollo
I
Articolo 6 - Segnale luminoso
1. Il segnale luminoso, consistente in un segnale luminoso blu, e' previsto all'uso di aeromobili sanitari per segnalare la loro identita'. Nessun altro aeromobile puo' utilizzare questo segnale. Il colore blu prescritto si ottiene per mezzo delle coordinate tricromatiche di cui a seguito:
limite dei verdi y = 0,065 + 0,805x
limite dei bianchi y = 0,400 - x
limite dei porpora x = 0,133 + 0,600y
La frequenza raccomandata delle accensioni luminose blu e' di 60 a 100 accensioni al minuto.
2. Gli aeromobili sanitari dovranno essere muniti dei segnali luminosi necessari per rendere il segnale luminoso visibile in tutte le direzioni possibili.
3. In mancanza di un accordo speciale tra le Parti in conflitto, che riserva l'uso dei segnali blu luminosi all'identificazione dei veicoli, dei navigli e delle imbarcazioni sanitarie, l'uso di tali segnali per altri veicoli o navigli non e' vietato.
Articolo 8 Identificazione attraverso mezzi elettronici
1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), come specificato all'Annesso 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'Aviazione civile internazionale periodicamente aggiornata, puo' essere utilizzato per identificare e seguire la rotta di un aeromobile sanitario. Le modalita' ed il codice SSR da riservarsi all'uso esclusivo degli aeromobili sanitari devono essere definiti dalle Parti contraenti, dalle Parti in conflitto o da una delle Parti in conflitto, per mutuo accordo o separatamente, conformemente alle procedure che saranno oggetto di una raccomandazione all'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
2. Le Parti in conflitto possono, in virtu' di un accordo speciale, adottare per loro uso e tra loro, un sistema elettronico analogo per l'identificazione dei veicoli sanitari, dei navigli e delle imbarcazioni sanitarie.
18 (IV). IMPIEGO DI SEGNALI VISIVI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SANITARIO TUTELATI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI (PROTOCOLLO 1)
La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977,
considerando:
a) che sia necessario migliorare l'identificazione visiva dei mezzi di trasporto sanitario allo scopo di evitare che siano attaccati,
b) che la Conferenza ha deciso che l'uso del segnale blu luminoso come mezzo d'identificazione visivo deve essere riservato agli aeromobili esclusivamente addetti ai trasporti sanitari,
c) che le Parti in un conflitto possono riservare, in virtu' di un accordo speciale, l'uso del segnale blu luminoso all'identificazione dei veicoli sanitari, cosi' come dei navigli e delle imbarcazioni sanitarie ma che, in mancanza di un tale accordo, l'uso di questi segnali da parte di altri veicoli o navigli non e' vietato,
d) che oltre al segno distintivo ad al segnale blu luminoso, altri mezzi di identificazione visivi, quali le segnalazioni a mezzo di bandiere o di combinazioni di raggi luminosi, possono eventualmente essere utilizzate per i trasporti sanitari,
e) che l'Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima e' l'organizzazione internazionale piu' qualificata per definire ed adottare un regolamento in materia di segnali visivi per l'ambiente marino, avendo rilevato che le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 riconoscono l'uso del segnale distintivo di cui le navi ospedale e le imbarcazioni sanitarie devono essere munite, ed avendo altresi' rilevato che tale uso non e' prescritto nei documenti pertinenti della Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima,
1. Chiede al Presidente della Conferenza di trasmettere all'Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima la presente Risoluzione, corredata dagli annessi documenti della Conferenza, ed invita questa Organizzazione:
a) a considerare che sia statuito, nei documenti pertinenti quali il Codice internazionale dei segnali, l'uso del segnale blu luminoso di cui all'Articolo 6 del Capitolo III del Regolamento contenuto nell'Annesso I del Protocollo I;
b) a prevedere il riconoscimento del segnale distintivo nei documenti pertinenti (rf. Articolo 3 del Capitolo II del suddetto Regolamento);
c) a considerare l'istituzione sia di un sistema unico di segnali a mezzo bandiera o di una combinazione di razzi illuminanti, di colore bianco, rosso e bianco, ad esempio, che potrebbero essere utilizzati sia come mezzi visivi aggiuntivi o sostitutivi per l'identificazione dei trasporti sanitari;
2. Chiede ai governi invitati alla Conferenza la piena ed immediata cooperazione a questa operazione nell'ambito dei meccanismi consultativi dell'Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima.
Cinquantaquattresima seduta plenaria
7 giugno 1977

Allegato

ALLEGATO
Articoli 3, 6, 10 e 11 del Regolamento contenuto nell'Allegato I
del Protocollo I
Articolo 3 - Forma e natura.
1. La grandezza del segnale distintivo (rosso su fondo bianco) puo' variare secondo le circostanze. Le Parti contraenti possono adottare, per quanto concerne la forma del segnale, la croce, la mezzaluna od il leone-e-sole, dei modelli di cui alle immagini 2.
2. Di notte o se la visibilita' e' ridotta, il segnale distintivo potra' essere acceso od illuminato; potra' altresi' essere composto di materiali che lo rendano riconoscibile con mezzi tecnici di segnalazione.
Fig. 2: Segnali distintivi in rosso su fondo bianco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Articolo 6 - Segnale luminoso.
1. Il segnale luminoso, consistente in un segnale blu luminoso, e' previsto per l'uso di aeromobili sanitari per segnalare la loro identita'. Nessun altro aeromobile puo' utilizzare questo segnale. Il colore blu prescritto si ottiene per mezzo delle coordinate tricromatiche di cui a seguito:
limite dei verdi 0,065 + 0,805x
limite dei bianchi y = 0,400 - x
limite dei porpora x = 0,133 + 0,600y
La frequenza raccomandata delle accensioni luminose blu e' di 600 a 100 accensioni al minuto.
2. Gli aeromobili sanitari dovrebbero essere muniti di fanali allo scopo di rendere il segnale luminoso visibile in tutte le possibili direzioni.
3. In mancanza di un accordo speciale tra le Parti in conflitto che limiti l'uso dei segnali blu luminosi all'identificazione dei veicoli, navi od imbarcazioni sanitarie, l'impiego di questi segnali da parte di altri veicoli o navigli non e' vietato.
Articolo 10 - Uso di codici internazionali.
Le unita' ed i mezzi di trasporto sanitari possono altresi' utilizzare i codici ed i segnali prescritti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. Tali codici e segnali possono essere utilizzati conformemente alle norme, consuetudini e procedure stabilite dalle suddette Organizzazioni.
Articolo 11 - Altri mezzi di comunicazione.
Allorche' una radiocomunicazione bilaterale non fosse possibile, possono essere utilizzati i segnali previsti dal Codice internazionale dei segnali adottato dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, oppure dal relativo Annesso della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 in materia di Aviazione Civile internazionale, periodicamente aggiornato.
19 (IV). IMPIEGO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI PER L'ANNUNCIO E L'IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SANITARI TUTELATI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI (PROTOCOLLO 1).
La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, Ginevra, 1974-1977,
considerando:
a) essenziale che mezzi di comunicazione distintivi sicuri vengano impiegati per permettere l'identificazione e segnalare i movimenti di mezzi di trasporto sanitario,
b) che le comunicazioni relative ai movimenti dei mezzi di trasporto sanitario non potranno essere oggetto di una adeguata ed opportuna attenzione a meno che il suddetto mezzo di trasporto venga segnalato per mezzo di un segnale prioritario, internazionalmente riconosciuto, quale le parole "Red Cross", "Humanity", "Mercy", o un'altra espressione tecnicamente e foneticamente riconoscibile,
c) che la grande diversita' di circostanze nelle quali puo' sopraggiungere un conflitto rende impossibile la scelta a priori delle frequenze radio ad adottarsi per le comunicazioni,
d) che le frequenze radio per la comunicazione di informazioni relative all'identificazione ed ai movimenti dei mezzi di trasporto sanitario debbono essere portate a conoscenza di tutte le Parti che possono utilizzare i mezzi di trasporto sanitario,
Avendo preso nota:
a) della raccomandazione n. 2 della Conferenza dei plenipotenziari dell'UIT (1973) relativa all'uso delle radiocomunicazioni per la segnalazione e l'identificazione dei navigli e degli aeromobili sanitari tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949,
b) della raccomandazione No. Mar 2-17 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1974), relativa all'uso delle radiocomunicazioni per i collegamenti, la segnalazione, l'identificazione e la radiolocalizzazione dei mezzi di trasporto tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 in materia di protezione delle vittime della guerra e da ogni provvedimento aggiuntivo delle suddette Convenzioni, cosi' come per la sicurezza dei navigli e degli aeromobili degli Stati che non sono Parti di un conflitto armato,
c) del memorandum del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB), organismo permanente della Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), relativo alla necessita' di un coordinamento, a livello nazionale, delle questioni relative alle radiocomunicazioni,
Riconoscendo:
a) che la designazione e l'impiego delle frequenze, compreso l'impiego delle frequenze per la segnalazione di soccorsi, le procedure d'impiego del servizio mobile, i segnali di soccorso, allarme, urgenza e sicurezza, l'ordine di priorita' delle comunicazioni nel servizio mobile sono disciplinate dal Regolamento delle radiocomunicazioni al legato alla Convenzione Internazionale delle telecomunicazioni;
b) che solamente una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni de l'UIT (CAMR) competente in materia potra' riesaminare il suddetto Regolamento;
c) che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, competente in materia, si riunira' nel 1979 e che le proposte redatte per iscritto inerenti la revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni devono essere presentate dai governi con circa un anno di anticipo sull'inizio della Conferenza;
1. Prende nota con soddisfazione che il punto di cui a seguito e' stato inserito nell'ordine del giorno della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, che si riunira' a Ginevra nel 1979:
"2.6 esaminare gli aspetti tecnici dell'impiego delle radiocomunicazioni per i collegamenti, la segnalazione, la identificazione e l'avvistamento per radio dei mezzi di trasporto sanitario tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai regolamenti aggiuntivi alle suddette Convenzioni";
2. Invita il Presidente della Conferenza a trasmettere a tutti i governi ed a tutte le organizzazioni invitate alla suddetta Conferenza il presente documento cosi' come i documenti allegati contenenti le raccomandazioni in materia di frequenze radio e la necessita' di un riconoscimento, sul piano internazionale, di un appropriato segnale di priorita', cui dovranno fornire risposta i lavori di una apposita conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni(1);
3. Chiede ai governi invitati alla suddetta Conferenza di avviare con la massima sollecitudine i preparativi necessari per la convocazione della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni che si riunira' nel 1979, in modo che il Regolamento delle radiocomunicazioni possa debitamente soddisfare le esigenze prioritarie in materia di comunicazioni per i mezzi di trasporto sanitario previsti nei casi di conflitto armato.
Cinquantaquattresima seduta plenaria
7 giugno 1977
(1) Vedere l'Annesso alla presente Risoluzione.

Allegato

ALLEGATO
Articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di cui all'Allegato I del
Protocollo I
Articolo 7 - Segnale Radio.
1. Il segnale radio consiste in un messaggio radiotelefonico o radiotelegrafico, preceduto da un segnale distintivo di priorita', che dovra' essere definito ed approvato da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Tale segnale e' emesso a tre riprese previa l'emissione del segnale distintivo di chiamata del trasporto sanitario in oggetto. Il messaggio e' emesso in inglese ad appropriati intervalli su una o piu' frequenze specificate, come previsto dal paragrafo 3. Il segnale di priorita' e' esclusivamente riservato alle unita' ed ai mezzi di trasporto sanitario.
2. Il messaggio radio, preceduto da un segnale distintivo di priorita' di cui al paragrafo 1, contiene gli elementi di cui a seguito:
a) segnale distintivo di chiamata del mezzo di trasporto sanitario;
b) posizione del mezzo di trasporto sanitario;
c) numero e tipo dei mezzi di trasporto sanitario;
d) itinerario previsto;
e) durata dell'itinerario e ora di partenza e di arrivo previste, secondo i casi;
f) altre informazioni quali l'altitudine del volo, le frequenze radioelettriche controllate, i linguaggi convenzionali, le modalita' ed i codici dei sistemi radar secondari di sorveglianza.
3. Allo scopo di facilitare le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, cosi' come le comunicazioni di cui agli Articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo, le Parti Contraenti, le Parti in un conflitto, o luna delle Parti in un conflitto, di comune accordo o separatamente, possono definire, conformemente alla tabella di ripartizione delle fasce di frequenza prescritte nel Regolamento delle radio-comunicazioni annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e pubblicare le frequenze nazionali scelte dalle Parti per le suddette comunicazioni. Tali frequenze debbono essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conformemente alla procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.
Articolo 8 - Identificazione tramite mezzi elettronici.
1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), come specificato all'Annesso 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'Aviazione civile internazionale aggiornata periodicamente, puo' essere utilizzato per identificare e seguire la rotta di un aeromobile sanitario. Le modalita' ed il codice SSR da riservarsi allo uso esclusivo degli aeromobili sanitari debbono essere definiti dalle Parti contraenti, le Parti in un conflitto, di comune accordo o separatamente, conformemente alle procedure oggetto di una raccomandazione dell'Organizzazione della Aviazione civile internazionale.
2. Le Parti in un conflitto possono, tramite uno speciale accordo, adottare per loro uso e tra loro un sistema elettronico analogo per l'identificazione dei veicoli sanitari e dei navigli ed imbarcazioni sanitari.
Articolo 9 - Radiocomunicazioni.
Il segnale di priorita' previsto dall'Articolo 7 del presente Regolamento potra' precedere le apposite radiocomunicazioni delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario in applicazione delle procedure adottate conformemente agli Articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo.
20 (IV). PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI
La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977,
esprimendo la soddisfazione per l'adozione dell'Articolo 53 relativo alla salvaguardia dei beni culturali e dei luoghi di culto come definiti nel suddetto articolo di cui al Protocollo aggiuntivo delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I),
riconoscendo che la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato ed il Protocollo aggiuntivo alla suddetta Convenzione firmati a L'Aja il 14 maggio 1954 costituiscono uno strumento di capitale importanza per la protezione internazionale del patrimonio culturale dell'umanita' intera nei confronti degli effetti dei conflitti armati e che l'adozione del sopracitato articolo non nuocera' in alcun modo all'applicazione della presente Convenzione,
invita con la massima sollecitudine gli Stati non ancora firmatari a diventare Parti della sopracitata Convenzione.
Cinquantacinquesima seduta plenaria
7 giugno 1977
21 (IV). DIVULGAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO APPLICABILE NEI CONFLITTI ARMATI.
La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977,
riconoscendo che una buona conoscenza del diritto internazionale umanitario costituisce un fattore essenziale per la sua effettiva applicazione,
persuasa che la divulgazione di tale diritto contribuisce alla promozione degli ideali umanitari ed a diffondere l'ideale della pace tra i Popoli:
1. Ricorda che in virtu' delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, le Parti Contraenti si impegnano a dare la maggiore divulgazione possibile alle disposizioni delle suddette Convenzioni e che i Protocolli aggiuntivi adottati da tale Conferenza riaffermano ed estendono tale obbligo;
2. invita gli Stati firmatari ad adottare tutti i provvedimenti atti ad assicurare una efficace divulgazione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e dei principi fondamentali che costituiscono la base di tale diritto, in particolare:
a) incoraggiando le autorita' competenti a formulare ed applicare - ove necessario avvalendosi della cooperazione e dei pareri del Comitato internazionale della Croce Rossa - le modalita' per l'insegnamento del diritto internazionale umanitario in funzione delle condizioni nazionali ed in particolare nel contesto delle forze armate e delle autorita' amministrative competenti;
b) avviando gia' in tempo di pace la formazione di personale qualificato per l'insegnamento del diritto internazionale umanitario e favorendo l'applicazione di tale diritto, con particolare riguardo agli Articoli 6 ed 82 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativi alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I);
c) raccomandando alle autorita' interessate di intensificare l'insegnamento del diritto internazionale umanitario nelle universita' (facolta' di diritto, di scienze politiche, di medicina, ecc.);
d) raccomandando alle autorita' competenti di introdurre nelle scuole secondarie o equivalenti l'insegnamento sui principi del diritto internazionale umanitario;
3. invita le Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna - Rosso, Leone - e - Sole - Rosso) a fornire il loro contributo alle rispettive autorita' governative allo scopo di contribuire efficacemente alla comprensione e divulgazione del diritto internazionale umanitario;
4. invita il Comitato internazionale della Croce Rossa a partecipare attivamente allo sforzo di divulgazione del diritto internazionale umanitario, in particolare:
a) pubblicando il materiale atto a favorire l'insegnamento del diritto internazionale umanitario e favorendo la circolazione di tutte le informazioni per la divulgazione delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi;
b) organizzando di propria iniziativa o su richiesta di governi o Societa' nazionali dei seminari e dei corsi sul diritto internazionale umanitario e collaborando a tale scopo con gli Stati e le istituzioni competenti.
Cinquantacinquesima seduta plenaria
7 giugno 1977
22 (IV). SEGUITO DA DARE AI LAVORI SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE
DELL'IMPIEGO DI TALUNE ARMI CONVENZIONALI
La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977,
Riunitasi a Ginevra per quattro sessioni, nel 1974, 1975, 1976 e 1977, avendo adottato dei nuovi regolamenti in materia di diritto umanitario relativi ai conflitti armati ed ai metodi ed i mezzi di guerra,
convinta che le sofferenze della popolazione civile e dei combattenti potrebbero essere notevolmente attenuate se si potesse pervenire a degli accordi sul divieto o sulla limitazione, per motivi umanitari, dell'impiego di armi convenzionali specifiche, in particolare di armi che possono essere considerate come eccessivamente nocive o in grado di colpire indiscriminatamente,
ricordando che la questione inerente la promulgazione di divieti o limitazioni, per motivi umanitari, dell'uso di armi convenzionali specifiche e' stata oggetto di approfondite discussioni in seno alla Commissione ad hoc sulle armi convenzionali della Conferenza, nel corso delle sue quattro sessioni, cosi' come durante le Conferenze di esperti governativi tenutesi sotto gli auspici del Comitato Internazionale della Croce Rossa a Lucerna, nel 1974, ed a Lugano, nel 1976,
ricordando a tale proposito le discussioni e le risoluzioni pertinenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, cosi' come gli appelli lanciati da numerosi Capi di Stato e di Governo,
avendo riscontrato a conclusione delle discussioni una convergenza circa l'interesse attribuito al divieto di impiego di armi convenzionali il cui effetto e' essenzialmente quello di provocare il ferimento con frammenti non individuabili ai raggi X ed avendo Constatato una ampia base di intesa per cio' che attiene le mine terrestri e le trappole
avendo altresi' cercato di ridurre ulteriormente le divergenze di vedute circa l'opportunita' di vietare o limitare l'impiego di armi incendiarie, compreso il napalm,
avendo esaminato gli effetti dell'impiego di altre armi convenzionali, quali i proiettili a piccolo calibro e talune armi esplosive ed a frammentazione, ed avendo iniziato ad esaminare la possibilita' di vietare o ridurre l'impiego delle suddette armi,
riconoscendo l'importanza del proseguimento di tali lavori con la debita sollecitudine motivata da evidenti considerazioni umanitarie, convinta che il proseguimento dei lavori dovrebbe basar si sull'intesa fino ad oggi riscontrata ed in pari tempo sulla ricerca di un nuovo terreno d'intesa e che si dovrebbe, per ogni singolo caso, ricercare il piu' ampio accordo possibile;
1. decide di inviare il Rapporto della Commissione ad hoc e le proposte presentate nella suddetta Commissione ai governi degli Stati rappresentati alla Conferenza, cosi' come al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
2. richiede che venga attentamente e dettagliatamente esaminata, nel piu' breve tempo, la suddetta documentazione, Cosi' come i rapporti delle Conferenze di esperti governativi di Lucerna e di Lugano;
3. raccomanda che una Conferenza di Governi sia convocata nel 1979, al piu' tardi, allo scopo di pervenire:
a) a degli accordi sul divieto o limitazione dell'impiego di armi convenzionali specifiche - comprese quelle che possono essere considerate come eccessivamente nocive o in grado di colpire indiscriminatamente - tenuto conto delle considerazioni umanitarie e di natura militare; e
b) ad un accordo sui meccanismi di revisione dei suddetti accordi e sull'esame di proposte di nuovi accordi della stessa natura;
4. Chiede con la massima sollecitudine di avviare delle consultazioni previo l'esame della suddetta questione nel corso della trentaduesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite allo scopo di pervenire ad un accordo sulle disposizioni da adottarsi in vista della preparazione di tale Conferenza;
5. Raccomanda che una riunione consultativa di tutti i governi interessati sia convocata a tale scopo in settembre-ottobre 1977;
6. Raccomanda altresi' che gli Stati partecipanti alle suddette consultazioni prendano in particolare in considerazione la creazione di un Comitato preparatorio atto a creare le migliori basi possibili per pervenire, nel corso della Conferenza, agli accordi di cui alla presente risoluzione;
7. Invita l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad adottare nel corso della sua trentaduesima sessione, sulla base dei risultati delle consultazioni svoltesi conformemente al paragrafo 4 della presente risoluzione, ogni ulteriore provvedimento che si ritenga opportuno per il buon svolgimento di tale conferenza nel 1979.
Cinquantasettesima seduta plenaria
9 giugno 1977
23 (IV). RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DEI POTERI.
La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione ed ampliamento del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977,
Approva il rapporto della Commissione di verifica dei poteri (1).
Cinquantasettesima seduta plenaria
9 giugno 1977
(1) Documento CDDH/409/Rev.1.
24 (IV). TESTIMONIANZA DI GRATITUDINE AL PAESE ANFITRIONE.
La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977,
essendosi riunita a Ginevra su invito del Governo svizzero,
avendo tenuto quattro sessioni nel 1974, 1975, 1976 e 1977, nel corso delle quali ha esaminato due progetti di Protocollo aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 che erano stati elaborati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa,
avendo beneficiato, nel corso delle quattro sessioni, delle strutture messe a disposizione sia dal Governo svizzero che dalle autorita' della Repubblica del Cantone di Ginevra e della Citta' di Ginevra,
profondamente riconoscente per l'ospitalita' tributata e la cordialita' dimostrata nei confronti dei partecipanti alla Conferenza, sia da parte del Governo svizzero che da parte delle autorita' e della popolazione della Repubblica del Cantone di Ginevra e della Citta' di Ginevra,
avendo concluso i suoi lavori con l'adozione dei due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e delle diverse risoluzioni.
1. Esprime la sua sincera gratitudine al Governo svizzero per l'appoggio che non ha cessato di fornire allo svolgimento dei lavori, ed in particolare a M. Pierre Graber, Presidente della Conferenza, Consigliere Federale, Capo del Dipartimento politico federale della Confederazione svizzera, i cui pareri ispirati a saggezza e fermezza hanno ampiamente contribuito al successo della Conferenza;
2. Esprime la propria sincera gratitudine alle autorita' ed alla popolazione della Repubblica del Cantone e della Citta' di Ginevra per la generosa ospitalita' e per la cordialita' dimostrata nei confronti della Conferenza e dei partecipanti;
3. Rende omaggio al Comitato internazionale della Croce Rossa cosi' come ai suoi rappresentanti ed esperti che con dedizione e pazienza hanno fornito i loro suggerimenti alla Conferenza su tutte le questioni sollevate nell'ambito dei progetti di Protocollo ed il cui attaccamento ai principi della Croce Rossa e' stato per la Conferenza una fonte di ispirazione;
4. Esprime il proprio riconoscimento all'Ambasciatore Jean Humbert, Segretario generale della Conferenza, ed a tutto il personale della Conferenza per l'efficace contributo prestato durante i quattro anni di durata della Conferenza.
Cinquantottesima seduta plenaria
9 giugno 1977
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