Monitoring Gesetzessammlung

094G0695

IT - Leggi di Ratifica

094G0695

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, d...

Premessa

Entrata in vigore della legge: 8/12/1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;
b) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto fi- nale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;
c) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;
d) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto fi- nale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

Art. 2

1. Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 125 dell'accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'accordo con la Bulgaria, dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica ceca e dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica slovacca, nonche' dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Romania e dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Accordo - art. 1

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993.
ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI ROMANIA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
qui di seguito denominati " Stati membri ", e
la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
qui di seguito denominate " Comunita' ",
da una parte,
e la Romania,
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunita', e i suoi Stati membri e la Romania e i valori comuni che condividono,
RICONOSCENDO che la Comunita' e la Romania desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Romania al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati in passato, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 22 ottobre 1990,
CONSIDERANDO le possibilita' di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Romania,
CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Romania si sono impegnati a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione,
RICONOSCENDO la necessita' di portare avanti e di completare, con l'assistenza della Comunita', il passaggio della Romania a un nuovo sistema politico ed economico che rispetti lo stato di diritto e i diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, che si basi su un sistema multipartitico con elezioni libere e democratiche e che proceda alla liberalizzazione dell'economia al fine di istituire un'economia di mercato,
CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Romania per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento "La sfida del cambiamento" della Conferenza CSCE di Helsinki e nella Carta europea dell'energia, CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunita' uno dei suoi fondamenti,
PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Romania, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn,
DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Romania un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale,
TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali,
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Romania in materia di libero scambio, e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,
CONSAPEVOLI della necessita' di creare le condizioni necessarie per la liberta' di stabilimento, per la liberta' di prestare servizi e per la libera circolazione dei capitali,
TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Romania e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo,
CONVINTI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,
DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,
COSCIENTI che l'obiettivo finale della Romania e' entrare a far parte della Comunita' e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuira' al raggiungimento di tale obiettivo,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
PER IL REGNO DEL BELGIO:
Willy CLAES,
Ministro degli Affari esteri;
PER IL REGNO DI DANIMARCA:
Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli Affari esteri;
PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Klaus KINKEL,
Ministro federale degli Affari esteri;
PER LA REPUBBLICA ELLENICA:
Michel PAPACONSTANTINOU,
Ministro degli Affari esteri;
PER IL REGNO DI SPAGNA:
Javier SOLANA,
Ministro degli Affari esteri:
PER LA REPUBBLICA FRANCESE:
Roland DUMAS,
Ministro di Stato,
Ministro degli Affari esteri;
PER L'IRLANDA:
Dick SPRING,
Ministro degli Affari esteri;
PER LA REPUBBLICA ITALIANA:
Emilio COLOMBO,
Ministro degli Affari esteri;
PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:
Jacques POOS,
Ministro degli Affari esteri;
PER IL REGNO DEI PAESI BASSI:
P. KOOIJMANS,
Ministro degli Affari esteri;
PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE:
J.M. DURAO BARROSO,
Ministro degli Affari esteri;
PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
Douglas HURD,
Ministro degli Affari esteri;
PER LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:
Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli Affari esteri del Regno di Danimarca,
Presidente in esercizio delle Comunita' economiche europee;
Leon BRITTAN,
Membro della Commissione;
H. VAN DEN BROEK,
Membro della Commissione;
PER LA ROMANIA:
Nicolae VACAROIU,
Primo ministro;
Teodor Viorel MELESCANU,
Ministro di Stato,
Ministro degli Affari esteri;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra. Obiettivi di tale associazione sono:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico della Romania;
- gettare le basi della cooperazione economica, sociale, finanziaria e culturale;
- sostenere gli sforzi della Romania volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato, e consolidarne la democrazia;
- creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Romania nella Comunita'. A tal fine, la Romania dovra' adoperarsi per soddisfare a tutti i requisiti.

Accordo - art. 2

TITOLO I
DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 2
Tra le parti si instaura un dialogo politico continuativo, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunita' e la Romania, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Romania e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione.
Il dialogo politico:
- favorisce la piena integrazione della Romania nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita'. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica;
- conduce a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti;
- contribuisce al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilita' in tutta Europa.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3
1. Tra le parti si svolgono le opportune consultazioni al massimo livello politico.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottomettergli.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4
Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:
- tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari rumeni, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunita' europee e la Commissione delle Comunita' europee, dall'altra;
- utilizzando appieno i canali diplomatici;
- inserendo la Romania nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato di associazione parlamentare.

Accordo - art. 6

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 6
La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono elementi essenziali della presente associazione.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7
1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato e il sostegno concesso dalla Comunita' tramite il presente accordo costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e l'andamento delle riforme economiche della Romania sulla base dei principi stabiliti nel preambolo.
3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano la seconda fase.
A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2.
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo III.

Accordo - art. 8

TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 8
1. Nel corso di un periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Comunita' e la Romania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio basata su obblighi reciproci ed equilibrati, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la Nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.
4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunita' e la Romania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Accordo - art. 9

CAPITOLO I
Prodotti industriali
ARTICOLO 9
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Romania elencati nei capitoli 25 - 97 della Nomenclatura combinata fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Le disposizioni degli articoli 10 - 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti originari della Romania diversi da quelli elencati negli allegati IIa, IIb e III sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIa sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati.
I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIb sono progressivamente ridotti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20% del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
3. I prodotti di origine rumena elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di massimali e contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno.
Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15% del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Romania e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore dell'accordo all'80 % del dazio di base;
- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 40 % del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0 % del dazio di base.
3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VI sono aboliti in base al calendario riportato nel suddetto allegato.
4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati IV, V E VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:
- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo all'80% del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 60% del dazio di base;
- sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 50% del dazio di base;
- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 35% del dazio di base;
- otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 20% del dazio di base;
- nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0% del dazio di base.
5. I prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VII beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni in Romania entro i limiti di contingenti annui aumentati progressivamente in conformita' a quanto previsto in tale allegato. I dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi eccedenti i massimali di cui sopra vengono progressivamente smantellati in base al calendario di cui al paragrafo 4.
6. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
7. Le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12
Le disposizioni relative all'abolizione dei dati doganali sulle importazioni si applicano anche ai dati doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13
1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Romania.
2. All'entrata in vigore del presente accordo, la Romania abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunita', fatta eccezione per la tassa dello 0,5 % ad valorem per le formalita' doganali, che sara' abolita in base al seguente calendario:
- al termine del terzo anno, la tassa e' ridotta allo 0,25 % ad valorem;
- entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la tassa e' eliminata.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14
1. La Comunita' e la Romania aboliscono progressivamente, entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e gli oneri di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Romania e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' all'entrata in vigore dell'accordo.
3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Romania all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato IX, che sono progressivamente ridotte e saranno eliminate entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15
Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.
Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16
Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti
tessili indicati nel prodotto stesso.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17
Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Romania.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Romania di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Comunita'.

Accordo - art. 19

CAPITOLO II
Agricoltura
ARTICOLO 19
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Romania.
2. Per " prodotti agricoli " si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1 - 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca,
definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91 .

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20
Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21
1. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Romania applicate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio nella forma esistente alla data della firma del presente accordo.
2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Romania elencati negli allegati XIa e XIb beneficiano della riduzione dei prelievi doganali entro i limiti dei contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nel suddetto allegato.
3. All'entrata in vigore dell'accordo, la Romania abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita'.
4. La Comunita' e la Romania si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIIa, XIIb e XIII, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.
5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunita', del ruolo dell'agricoltura nell'economia rumena, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunita' e la Romania esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
6. Vista la necessita' di una maggiore armonia tra le politiche agricole della Comunita' e della Romania, nonche' l'intenzione della Romania di diventare membro della Comunita', le parti si consultano regolarmente in sede di Consiglio di associazione sulla strategia e sulle modalita' pratiche delle rispettive politiche.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.

Accordo - art. 23

CAPITOLO III
Prodotti della pesca
ARTICOLO 23
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Romania coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24
1. La Comunita' e la Romania si riconoscono a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIV e XV in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni esposte nei suddetti allegati. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21.
2. Quando la situazione lo consentira', il Consiglio di associazione esaminera' la possibilita' di concludere un accordo sui prodotti della pesca tra le parti.

Accordo - art. 25

TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
CAPITOLO IV
Disposizioni comuni
ARTICOLO 25
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1, 2 o 3.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26
1. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' oneri di effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunita' e la Romania, ne' si aumentano quelli gia' applicati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunita' e la Romania, ne' si rendono piu' restrittive quelle esistenti.
3. Tutti i nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, tutti gli oneri d'effetto equivalente o tutti gli aumenti di tali dazi o oneri, e tutte le nuove restrizioni quantita- tive, tutti gli oneri di effetto equivalente o tutti gli aumenti di tali restrizioni o oneri introdotti in Romania successivamente all'inizio dei negoziati sono aboliti entro e non oltre l'entrata in vigore dell'accordo.
4. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Romania e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27
1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', in particolare, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Romania sanciti nel presente accordo.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29
La Romania puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione.
Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
La Romania informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Romania fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30
Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31
Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Romania, puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a
i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente;
o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficolta' per la parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33
Gli Stati membri e la Romania adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Romania rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione e' informato delle misure adottate a tale fine.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34
1. Nel caso in cui la Comunita' o la Romania assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.
2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Romania, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
Nella scelta delle misure si deve dare la priorita' a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.
a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non
abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia
stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando e' stata sollevata la questione, la parte importatrice
puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La
portata di dette misure non deve accedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte.
b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate.
c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.
Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione
necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli e' stata
sottoposta la questione, la parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.
d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Romania, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il Consiglio di associazione ne viene subito informato.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35
Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36
L'accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralita', da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla tutela delle risorse nazionali; alla protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37
Il protocollo n. 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Romania, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

Accordo - art. 38

TITOLO IV
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAPITOLO I
Circolazione dei lavoratori
ARTICOLO 38
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalita' rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo di- verse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in quel paese, la Romania accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39
1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro,
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di morte, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Romania accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro che sono legalmente occupati sul suo territorio e ai membri delle loro famiglie legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40
1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni adeguate per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 39.
2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Romania e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Romania o degli Stati membri.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori rumeni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi.
2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43
Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se cosi' si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi di favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessita' della Romania e della situazione dell'occupazione nella Comunita'. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44
Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Romania, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Romania nei modi specificati all'articolo 89.

Accordo - art. 45

CAPITOLO II
Stabilimento
ARTICOLO 45
1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini rumeni e per le attivita' di societa' e cittadini rumeni stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Romania accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari e per le attivita' di societa' e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVII. Qualora le leggi e i regolamenti esistenti in Romania all'entrata in vigore dell'accordo non accordino tale trattamento alle societa' e ai cittadini comunitari per alcune attivita' economiche, la Romania modifica dette leggi e regolamenti in modo da garantire tale trattamento entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
3. Per quanto riguarda i settori e gli aspetti specificati nell'allegato XVIII, fatta eccezione per le attivita' bancarie di cui alla legge n. 33 del 1991 , la Romania accorda progressivamente, e comunque entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini e alla proprie societa' per lo stabilimento di societa' e cittadini della Comunita'. Per quanto riguarda le suddette attivita' bancarie, il trattamento nazionale e' riconosciuto entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
4. Nel corso dei periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, la Romania non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa' e ai cittadini rumeni.
5. Ai fini del presente accordo,
a) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori
autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare
societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e
iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione
sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del
presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;
b) per "succursale" di una societa' si intende una societa' di fatto controllata dalla prima societa';
c) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, punto i), Il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunita' di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIII e l'inserimento di aspetti e questioni compresi negli allegati XVI e XVII nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 - 4 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.
Una volta scaduti i periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Romania e qualora se ne presentasse la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata di tali periodi di transizione per determinati aspetti o questioni.
7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, le societa' comunitarie stabilite in territorio rumeno hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda la proprieta' pubblica, i terreni e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. Tale diritto non comprende lo stabilimento ai fini di svolgere attivita' di compravendita o di agenzia nel settore delle proprieta' immobiliari e delle risorse naturali.
La Romania riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di societa' comunitarie stabilite in Romania entro e non oltre il termine dei primi cinque anni a partire dalla data in vigore del presente accordo.
La Romania riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualita' di lavoratori autonomi entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46
1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, ciascuna parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamenti non discriminino le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della parte in questione.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure necessarie per la conduzione della loro politica monetaria, o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela agli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano in base alla cittadinanza le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della parte in questione.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47
Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Romania l'avviamento e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate rispettivamente nella Romania e nella Comunita', il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione puo' adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48
Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad op- era di una delle parti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attivita' sul suo territorio di filiali e agenzie di societa' di un'altra parte non registrate nel territorio della parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle societa' registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi cautelari. La differenza di trattamento non eccede cio' che e' strettamente necessario in conseguenza di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, per motivi cautelari.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49
1. Ai fini del presente accordo, per "societa' comunitaria" e "societa' rumena" si intende una societa' o un' impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Romania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunita' o della Romania. Qualora tuttavia la societa' o l'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Romania dovesse avere solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunita' o della Romania, e' necessario che le sue attivita' siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Romania.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o societa' di navigazione degli stati membri o della Romania stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Romania e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Romania, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Romania in conformita' delle rispettive legislazioni.
3. Ai fini del presente accordo, per cittadino della Comunita' e della Romania si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Romania.
4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50
Ai fini del presente accordo, per " servizi finanziari " si intendono le attivita' descritte nell'allegato XVIII. Il Consiglio di associazione puo' ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVIII.

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51
Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Romania puo' introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari qualora determinati settori:
- siano in corso di ristrutturazione;
- siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Romania;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini rumeni in un determinato settore o ramo d'attivita' in Romania;
- o siano nuove industrie in Romania.
Le suddette misure:
(i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine
del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo;
(ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla
situazione;
(iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Romania successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti in Romania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura rispetto alle societa' o ai cittadini rumeni.
Su richiesta della Romania, in via eccezionale e qualora se ne presenti la necessita', il Consiglio di associazione puo' decidere di prolungare il periodo di cui al punto a) per un determinato settore e per un periodo limitato non superiore alla durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7.
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Romania riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo.
Prima di introdurre le suddette misure, la Romania consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Romania, fatta eccezione per quanto il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Romania consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.
Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Romania puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

Accordo - art. 53

TITOLO IV
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAPITOLO II
Stabilimento
ARTICOLO 53
1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Romania e dalla Comunita' hanno facolta' di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformita' della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Romania e nella Comunita', persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunita' e della Romania, purche' esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.
2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "societa'" , e' il seguente:
a) alti dirigenti superiori di una societa' principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti:
- direzione della societa' oppure di un dipartimento o di una
sottodivisione della stessa;
- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che
svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
- facolta' di procedere personalmente ad assunzioni e
licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale.
b) Persone impiegate da una societa' che possiedano un'elevata o non comune:
- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attivita' che
richieda specifiche conoscenze tecniche;
- preparazione essenziale per l'attivita' della societa', il
materiale di ricerca, i metodi e la gestione.
Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.
Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso la societa' interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica.
2. Esse non si applicano alle attivita' che nel territorio di ciascuna delle parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55
Le societa' che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprieta' da societa' o cittadini rumeni e da societa' o cittadini comunitari sono anch'esse interessate alle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

Accordo - art. 56

CAPITOLO III
Prestazione di servizitra la Comunita' e la Romania
ARTICOLO 56
1. Le parti si impegnano in conformita' alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o rumeni stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati tenendo
conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle parti.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Romania e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi.
3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Romania, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale. a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli
obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea.
Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in
concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2) In applicazione dei principi del punto 1), le parti:
a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di linea di una qualsiasi delle parti del presente
accordo non abbiano altrimenti una reale opportunita' di
esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato;
b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di rinfuse secche e di rinfuse liquide;
c) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o
discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4) Prima della conclusione degli accordi di cui al punto 3), le parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente nel giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.
5) Durante il periodo transitorio, la Romania adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.
6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58
Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contem- plate dal presente capitolo.

Accordo - art. 59

CAPITOLO IV
Disposizioni generali
ARTICOLO 59
1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.
2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una parte conceda all'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).
3. L'esclusione delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti in Romania conformemente alle disposizioni del Titolo IV, Capitolo II dagli aiuti statali concessi dalla Romania nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali e' considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del Titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.

Accordo - art. 60

TITOLO V
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI
CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPITOLO I
Pagamenti correnti e movimenti di capitale
ARTICOLO 60
Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzati in conformita' del presente accordo.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61
1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati membri e la Romania rispettivamente garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del Titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 7 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che si stabiliscono in Romania come lavoratori autonomi ai sensi del Titolo IV, capitolo II.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Romania, a decorrere dalla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunita' e della Romania e non rendono piu' restrittivi gli accordi esistenti.
4. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Romania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62
1. Nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63
In relazione alle disposizioni del presente capitolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilita' della valuta rumena ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale (FMI), la Romania puo' in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Romania nell'ambito del FMI.
La Romania applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Romania informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

Accordo - art. 64

CAPITOLO II
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
ARTICOLO 64
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Romania:
(i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
(ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Romania, o in una sua parte sostanziale;
(iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.
4. a) Ai fini dell'applicazione della disposizione del paragrafo 1, punto (iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Romania venga valutato tenendo conto del fatto che la Romania va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Romania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del
titolo III
- la disposizione del paragrafo 1, punto (iii) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio .
6. Se la Comunita' o la Romania ritengono che una particolare
pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1, e
- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,
esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto c) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.
7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65
1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione.
2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Romania abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Romania, secondo il caso, possono in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La comunita' o la Romania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, si applichino al funzionamento del presente accordo i principi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la liberta' di decisione degli imprenditori).

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67
1. La Romania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.
2. Entro la stessa scadenza, la Romania presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XIX, paragrafo 1) delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Romania riconosce un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo in base a qualsiasi accordo bilaterale.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68
1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese rumene definite dall'articolo 49 dell'accordo possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.
Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 49 del presente accordo, possono accedere alle proce- dure di aggiudicazione dei contratti in Romania, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese rumene.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese comunitarie stabilite in Romania a norma del capitolo II del titolo IV a titolo di succursali, definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalita' di cui all'articolo 55, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese rumene. Le imprese comunitarie stabilite in Romania a titolo di filiali ed agenzie, def- inite ai sensi dell'articolo 45, beneficiano di tale trattamento al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.
Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Romania di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Romania, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-59.

Accordo - art. 69

CAPITOLO III
Ravvicinamento delle legislazioni
ARTICOLO 69
Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Romania nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Romania a quella della Comunita'. La Romania deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70
Il ravvicinamento legislativo comprende in particolare i seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, previdenza sociale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della sa- lute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e ambiente.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71
La Comunita' fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attivita' di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti

Accordo - art. 72

TITOLO VI
COOPERAZIONE ECONOMICA
ARTICOLO 72
1. La Comunita' e la Romania avviano una cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Romania, rafforzando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.
2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Romania. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.
3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo.
4. Infine, si rivolge particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo equilibrato della regione.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73
Cooperazione industriale
1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:
- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato;
- la partecipazione della Comunita' alle iniziative dei settori pubblico e privato rumeni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
- la ristrutturazione dei singoli settori;
- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita;
- il trasferimento di tecnologia e know-how.
2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorita' stabilite dalla Romania, e puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know- how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese, e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74
Promozione e tutela degli investimenti
1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale in Romania.
2. La cooperazione si prefigge quanto segue:
- la creazione e miglioramento, in Romania, di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti,
- la conclusione di accordi tra Stati membri e Romania per la promozione e la tutela degli investimenti,
- l'applicazione di adeguate disposizioni per il trasferimento dei capitali,
- il miglioramento della tutela degli investimenti,
- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica in Romania,
- scambi di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75
Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformita' 1. Le parti cooperano al fine di ridurre le differenze nei settori della standardizzazione e delle procedure di valutazione della conformita'.
2. A tale scopo, la cooperazione punta a:
- promuovere il rispetto, da parte della Romania, delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli alimentari;
- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure per la valutazione delle conformita' europee;
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Romania ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC).
3. La Comunita' fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:
- scambi d'informazioni scientifiche e tecnologiche, anche sulle rispettive politiche e attivita' in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Romania ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.
Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.
2. Il Consiglio di associazione fissa procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle parti.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77
Istruzione e formazione
1. Le parti cooperano al fine di innalzare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Romania, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto della priorita' della Romania. Si creano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, quando sara' istituita, e sul programma TEMPUS). In questo contesto, si potrebbe anche contemplare una partecipazione della Romania ad altri programmi comunitari.
2. La cooperazione si concentrera' in particolare sui seguenti settori:
- riforma del sistema scolastico e di formazione rumeno;
- formazione iniziale, praticantato e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- cooperazione tra universita' e tra universita' e imprese e mobilita' di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- insegnamento delle lingue comunitarie;
- formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria e sviluppo di un'infrastruttura adeguata per la traduzione tra il romeno e le lingue comunitarie;
- sviluppo della teledidattica e delle nuove tecnologie di formazione;
- concessione di borse di studio e di ricerca;
- fornitura di materiali ed attrezzature per la formazione.
Al fine di promuovere l'integrazione della Romania rispetto al livello comunitario delle strutture scolastiche e degli istituti di ricerca, come sancito dall'articolo 76, la Comunita' prende misure adeguate per facilitare la cooperazione della Romania con le opportune istituzioni europee. Tale collaborazione puo' comprendere la partecipazione della Romania alle attivita' delle suddette istituzioni, nonche' l'apertura di filiali di tali istituzioni in Romania. Gli obiettivi dell'apertura di queste filiali dovrebbero concentrarsi sulla preparazione di studiosi, professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione a intervenire nel processo di integrazione europea e di cooperazione con le istituzioni comunitarie.

Accordo - art. 78

ARTICOLO 78
Agricoltura e settore agroindustriale
1. Scopo della cooperazione in questo settore e' ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale della Romania, cercando in particolare di:
- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, la gestione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione dell'impiego dei terreni agricoli, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- migliorare la produttivita', la qualita' e l'efficienza mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- promuovere la complementarita' nel settore agricolo;
- promuovere lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e della Romania;
- sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria e nel settore della tutela dei prodotti agroalimentari (compresi i trattamenti di ionizzazione), ai fini di una graduata armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli;
- creare e promuovere un'efficace cooperazione per quanto riguarda i sistemi informativi in campo agricolo;
- sviluppare e promuovere un'efficace cooperazione in materia di sistemi di assicurazione della qualita' compatibili con i modelli comunitari;
- scambiare informazioni relative alla politica agricola e legislativa;
- fornire assistenza tecnica e trasferire know-how alla Romania in merito al sistema di fornitura di latte alle scuole.
2. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi.

Accordo - art. 79

ARTICOLO 79
Energia
1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire progressiva integrazione dei mercati dell'energia in un ambito europeo.
2. La cooperazione comprende, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori:
- formulazione e pianificazione della politica energetica;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricita';
- settori dell'elettricita' e del gas, compresa la valutazione della possibilita' di interconnessione delle reti di fornitura;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, che potrebbe comprendere incentivi per la costituzione di joint venture;
- trasferimento di tecnologia e know how, ivi comprese, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficienti.

Accordo - art. 80

ARTICOLO 80
Cooperazione nel settore nucleare
1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione si concentra nei seguenti settori:
- misure industriali per la sicurezza operativa delle centrali nucleari rumene;
- sviluppo della formazione del personale direttivo e non degli impianti nucleari;
- sviluppo della legislazione e dei regolamenti rumeni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse;
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione;
3. La cooperazione comprende altresi' scambi d'informazione e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

Accordo - art. 81

TITOLO VI
COOPERAZIONE ECONOMICA
ARTICOLO 81
Ambiente
1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale, cui hanno riconosciuto carattere prioritario.
2. La cooperazione puntera' a combattere il deterioramento dell'ambiente, in particolare nei seguenti settori:
- controllo efficace dei livelli di inquinamento e sistemi di informazione sulla situazione ambientale;
- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
- riassetto ecologico;
- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti ed efficaci dal punto di vista ambientale e sicurezza degli stabilimenti industriali;
- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
- qualita' delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (Danubio, Mar Nero);
- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento chimico;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia della biodiversita';
- pianificazione dell'uso del territorio, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso di strumenti economici e fiscali;
- cambiamento del clima planetario;
- istruzione e consapevolezza ambientale.
3. La cooperazione avverra' principalmente tramite:
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'uso sicuro e non nocivo per l'ambiente delle biotecnologie;
- programmi di formazione;
- attivita' di ricerca comuni;
- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sara' stata creata dalla Comunita') e internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- studi di impatto ambientale.

Accordo - art. 82

ARTICOLO 82
Gestione delle risorse idriche
Le parti collaborano in numerosi settori della gestione delle risorse idriche, e in particolare:
- utilizzazione ecologica delle acque dei bacini idrografici, dei fiumi e dei laghi transfrontalieri;
- armonizzazione delle normative in materia e strumenti volti a disciplinare l'aspetto tecnico (direttive, limitazioni, standard, normative e logistica);
- modernizzazione della ricerca e sviluppo (R e S) e basi scientifiche della gestione delle risorse idriche.

Accordo - art. 83

ARTICOLO 83
Trasporti
1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Romania di:
- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito dei vettori comunitari per la Romania, su strada come per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita'.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni;
- la fornitura di risorse per sviluppare le infrastrutture dei trasporti in Romania.
3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:
- costruzione e ammodernamento della rete stradale, compresa la graduale agevolazione delle condizioni di transito;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali;
- ammodernamento, lungo le strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, delle vie navigabili, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana, per quanto riguarda i trasporti;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto su strada e per ferrovia, del trasporto plurimodale e del trasbordo;
- definizione di politiche di trasporto coerenti compatibili con quelle applicabili nella Comunita';
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti in conformita' a quanto previsto all'articolo 76.

Accordo - art. 84

ARTICOLO 84
Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive 1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:
- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti;
- attivita' di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia;
- designazione in entrambe le parti di organismi adeguati per attuare progetti comuni;
- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.
2. Queste attivita' si concentrano nei seguenti settori prioritari:
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni rumena e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni e dei servizi postali e radiotelevisivi nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana
- ammodernamento dei servizi postali e radiotelevisivi della Romania, ivi compresi gli aspetti legali e regolamentari.

Accordo - art. 85

ARTICOLO 85
Banche, assicurazioni, altri servizi finanziari e cooperazione nel settore della revisione dei conti
1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per incoraggiare la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Romania.
a) La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
- adozione di un sistema contabile compatibile con le norme
europee;
- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e
finanziari;
- sviluppo della vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
- compilazione di glossari terminologici;
- scambio di informazioni sulle leggi in vigore e in fase di
preparazione.
b) A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.
2. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di revisione dei conti in Romania, basati su metodi e procedure uniformi della Comunita'.

Accordo - art. 86

ARTICOLO 86
Politica monetaria
Su richiesta delle autorita' rumene, la Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Romania per giungere all'introduzione della piena convertibilita' del leu e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo rumeno a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresi' a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

Accordo - art. 87

ARTICOLO 87
Riciclaggio del denaro
1. Le parti istituiscono un ambito di cooperazione per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

Accordo - art. 88

ARTICOLO 88
Sviluppo regionale
1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:
- scambio di informazioni tra autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Romania per l'elaborazione di tali politiche;
- azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- programmi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone piu' povere;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

Accordo - art. 89

ARTICOLO 89
Cooperazione nel settore sociale
1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanita' e di sicurezza al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunita'. In particolare, la cooperazione comprende:
- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- informazione e di formazione;
- cooperazione nel settore della sanita'.
2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:
- organizzazione del mercato del lavoro;
- ammodernamento dei servizi di collocamento e di consulenza professionale,
- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.
La collaborazione in questo campo prende la forma di studi e di fornitura dei servizi di esperti, di informazioni e formazione.
3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale rumeno alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

Accordo - art. 90

ARTICOLO 90
Turismo
Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare:
- agevolando il turismo e incoraggiando gli scambi turistici tra giovani;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- esaminando le possibilita' di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra citta' ecc.);
- tramite la partecipazione della Romania alle opportune organizzazioni turistiche europee;
- armonizzando i sistemi statistici e le norme in materia di turismo;
- scambiandosi notizie e organizzando gli adeguati scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse relative al settore del turismo;
- tramite assistenza tecnica per lo sviluppo commerciale di infrastrutture che favoriscano il settore turistico.

Accordo - art. 91

ARTICOLO 91
Piccole e medie imprese
1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra PMI comunitarie e rumene.
2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:
- instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;
- fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;
- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).
3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92
Informazioni e comunicazioni
La Comunita' e la Romania prendono adeguate misure per stimolare un efficace scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti specializzati rumeni dati piu' specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'.

Accordo - art. 93

ARTICOLO 93
Tutela dei consumatori
1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori della Romania e della Comunita'.
2. A tal fine, la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilita' esistenti:
- scambi di informazioni e di esperti;
- accesso alle banche dati della Comunita';
- attivita' di formazione e assistenza tecnica.

Accordo - art. 94

ARTICOLO 94
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e la correttezza delle prassi commerciali, e a ravvicinare il sistema doganale rumeno a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- gli scambi di informazioni;
- l'introduzione del documento amministrativo unico e della Nomenclatura combinata;
- l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Romania;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto delle merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini.
Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra autorita' amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.

Accordo - art. 95

ARTICOLO 95
Cooperazione statistica
1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Romania.
2. In particolare, le parti cooperano al fine di:
- rafforzare l'apparato statistico della Romania;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica e sociale;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche;
- costruire banche dati.
3. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 96

ARTICOLO 96
Economia
1. La Comunita' e la Romania agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunita' e la Romania:
- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo;
- analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), in particolare, promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Romania, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Accordo - art. 97

ARTICOLO 97
Droghe
1. La cooperazione e' in particolare finalizzata a rendere piu' efficienti le politiche e le misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.
3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, che potrebbe essere destinata in particolare ai seguenti settori:
- elaborazione e attuazione delle normative nazionali;
- creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
- formazione di personale e ricerca;
- prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
La cooperazione in questo campo comprende assistenza tecnica e amministrativa al fine di stabilire norme adeguate contro l'uso illecito dei prodotti in questione, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare, la "Chemical Action Task Force" (CATF).
Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Accordo - art. 98

ARTICOLO 98
Pubblica amministrazione
Le parti promuovono la cooperazione tra autorita' della pubblica amministrazione, ivi compresa la creazione di programmi di scambi, al fine di migliorare la reciproca comprensione della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

Accordo - art. 99

TITOLO VII
COOPERAZIONE CULTURALE
ARTICOLO 99
1. Tenendo conto della dichiarazione solenne sull'Unione europea, le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Romania i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse.
Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare:
- gli scambi, non a fine commerciale, di artisti e opere d'arte;
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo;
- la divulgazione delle realizzazioni culturali eccezionali, ivi compresa la formazione di specialisti rumeni nel settore.
2. Le parti cooperano per la promozione del settore degli audiovisivi in Europa. In particolare, il settore degli audiovisivi rumeno potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e in conformita' delle disposizioni della Decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma. La Comunita' incoraggia il settore rumeno degli audiovisivi a partecipare agli opportuni programmi EUREKA.
Le parti coordinano, e se nel caso armonizzano, le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia europea degli audiovisivi.
La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

Accordo - art. 100

TITOLO VIII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 100
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 101, 102, 104 e 105, fatto salvo l'articolo 103, la Romania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far frante alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

Accordo - art. 101

ARTICOLO 101
Tale assistenza finanziaria e' coperta:
- sia nell'ambito dell'Operazione PHARE prevista dal Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio , e relative modifiche, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Romania e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo:
- dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della relativa disponibilita'; a seguito di consultazioni con la Romania, la Comunita' fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilita' dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Romania per gli anni successivi.

Accordo - art. 102

ARTICOLO 102
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le due parti. Le parti informano il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 103

ARTICOLO 103
1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto degli orientamenti operativi del G-24 e della disponibilita' di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Romania e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea:
- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della divisa rumena;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.
2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte della Romania in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilita' e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Romania e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Romania per quanto riguarda tale assistenza.

Accordo - art. 104

ARTICOLO 104
L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese e tenendo conto delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia rumena, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Romania.

Accordo - art. 105

ARTICOLO 105
Al fine di permettere un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Accordo - art. 106

TITOLO IX
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 106
E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 107

ARTICOLO 107
1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo rumeno.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo rumeno, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

Accordo - art. 108

ARTICOLO 108
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.
Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le due parti.

Accordo - art. 109

ARTICOLO 109
1. Ciascuna delle parti puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, ciascuna delle parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Accordo - art. 110

ARTICOLO 110
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo rumeno, normalmente alti funzionari.
Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figurano la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 108.

Accordo - art. 111

ARTICOLO 111
Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.
Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.

Accordo - art. 112

ARTICOLO 112
E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento rumeno e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Accordo - art. 113

ARTICOLO 113
1. Il Comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento rumeno.
2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento rumeno, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo - art. 114

ARTICOLO 114
Il Comitato parlamentare di associazione puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.
Il Comitato parlamentare di associazione e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.
Il Comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 115

ARTICOLO 115
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.

Accordo - art. 116

ARTICOLO 116
L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo - art. 117

ARTICOLO 117
1.Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Romania nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Romania non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini rumeni o tra aziende o imprese rumene.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 118

ARTICOLO 118
Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Romania non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso alla Romania nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Accordo - art. 119

ARTICOLO 119
1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro dell'accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 120

ARTICOLO 120
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

Accordo - art. 121

ARTICOLO 121
I protocolli nn. 1-7 e gli allegati I-XIX sono parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 122

ARTICOLO 122
Il presente accordo e' concluso per un periodo limitato.
Ciascuna delle parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo - art. 123

ARTICOLO 123
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Romania.

Accordo - art. 124

ARTICOLO 124
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo - art. 125

ARTICOLO 125
Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le proce- dure di cui al primo comma sono state completate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Romania sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990 e il protocollo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Romania firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990.

Accordo - art. 126

ARTICOLO 126
Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Romania, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini dell'applicazione del titolo III, articoli 64 e 67 del presente accordo e dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per "data di entrata in vigore dell'accordo", si intende:
- la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e
- il 1. gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.
2. Qualora l'accordo entri in vigore in data successiva al 1. gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n. 7.
Fatto a Bruxelles, addi' primo febbraio millenovecentonovantatre.

Accordo-Elenco Allegati

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato II

Allegato II a
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II b
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato VI

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato VII

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato VIII

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato IX

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato X

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato XI

Allegato XI a
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XI b
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Accordo-Allegato XII

Allegato XII a
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XII b
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Accordo-Allegato XIII

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato XIV

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato XV

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato XVI

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato XVII

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato XVIII

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato XIX

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Protocolli

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 2

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 3

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
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Protocollo 4

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Protocollo 4-Elenco allegati

Protocollo 4-Elenco allegati
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Protocollo 4-Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 4-Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 4-Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 4-Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 4-Allegato V

Protocollo 4-Allegato V
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 4-Allegato VI

Protocollo 4-Allegato VI
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 5

Protocollo 5
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 6

Protocollo 6
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 7

Protocollo 7
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

Atto finale
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993.
ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
qui di seguito denominati "Stati membri" , e
la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
qui di seguito denominate "Comunita'"
da una parte,
e la REPUBBLICA DI BULGARIA,
qui di seguito denominata "Bulgaria",
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e la Bulgaria e i valori comuni che condividono,
RICONOSCENDO che la Comunita' e la Bulgaria desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse e sulla reciprocita', la quale favorisca la partecipazione della Bulgaria al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati in passato, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato l'8 maggio 1990,
CONSIDERANDO le possibilita' di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Bulgaria,
CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Bulgaria si sono impegnati a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione,
RICONOSCENDO il carattere fondamentale della democratizzazione della Bulgaria, realizzata in modo pacifico e volta a costruire un nuovo sistema politico ed economico basato sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani, sul pluralismo politico e su un sistema multipartitico pluralista che preveda elezioni libere e democratiche e la creazione delle condizioni giuridiche ed economiche necessarie per lo sviluppo di un'economia di mercato, nonche' la necessita' di portare avanti e di completare tale processo, con l'assistenza della Comunita',
CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita', dai suoi Stati membri e dalla Bulgaria in difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, ivi compresi quelli delle persone appartenenti a gruppi minoritari, e per la piena applicazione di tutti gli altri principi e disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, e rispetto ai principi e alle disposizioni della Carta europea dell'energia,
DECISI a promuovere l'intensificazione dei contatti tra i rispettivi cittadini e il libero flusso delle informazioni e delle idee, come convenuto tra le parti nell'ambito della CSCE,
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, il quale abbia nella Comunita' uno dei suoi fondamenti,
PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Bulgaria, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn,
DESIDERANDO istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse per sviluppare e completare l'associazione,
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Bulgaria un appoggio determinante per il completamento del passaggio a un'economia di mercato e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale,
TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali,
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Bulgaria in materia di libero scambio, e in particolare per quanto concerne i principi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,
TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Bulgaria e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo,
CONVINTI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione e dell'ammodernamento tecnologico dell'economia bulgara,
DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,
COSCIENTI che l'obiettivo finale della Bulgaria e' entrare a far parte della Comunita' e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuira' al raggiungimento di tale obiettivo,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno
designato come plenipotenziari
IL REGNO DEL BELGIO:
Robert URBAIN,
Ministro del commercio estero e degli affari europei;
IL REGNO DI DANIMARCA:
Jorgen OSTROM MOLLER,
Segretario di Stato agli affari esteri;
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Klaus KINKEL,
Ministro federale degli affari esteri;
LA REPUBBLICA ELLENICA:
Michel PAPACONSTANTINOU
Ministro degli affari esteri;
IL REGNO DI SPAGNA:
Javier SOLANA,
Ministro degli affari esteri;
LA REPUBBLICA FRANCESE:
Elisabeth GUIGOU,
Ministro incaricato degli affari europei;
L'IRLANDA
Dick SPRING,
Ministro degli affari esteri
LA REPUBBLICA ITALIANA
Valdo SPINI,
Segretario di Stato agli affari esteri;
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:
Jacques POOS,
Ministro degli affari esteri;
IL REGNO DEI PAESI BASSI:
P. KOOIJMANS,
Ministro degli affari esteri;
LA REPUBBLICA PORTOGHESE:
J.M. DURAO BARROSO,
Ministro degli affari esteri;
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
Douglas HURD,
Ministro degli affari esteri e del Commonwealth;
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:
Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli affari esteri del Regno di Danimarca,
Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunita' europee;
Sir Leon BRITTAN,
Membro della Commissione delle Comunita' europee;
Hans VAN DEN BROEK,
Membro della Commissione delle Comunita' europee;
LA REPUBBLICA DI BULGARIA:
Luben BEROV,
Primo ministro e Ministro per gli affari esteri;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra.
2. Obiettivi di tale associazione sono:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti il quale consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Bulgaria, la quale copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le parti;
- promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Bulgaria:
- gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, nonche' dell'assistenza della Comunita' alla Bulgaria;
- sostenere gli sforzi della Bulgaria volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Bulgaria nella Comunita'. A tal fine, si istituiranno nuove regole, politiche e prassi conformi ai meccanismi del mercato e la Bulgaria dovra' adoperarsi per soddisfare tutti i requisiti;
- creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione.

Accordo - art. 2

TITOLO I
DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 2
Tra le parti si instaura un dialogo politico regolare, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunita' e la Bulgaria, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Bulgaria e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati sulle aspirazioni e sui valori comuni:
- favoriscono la piena integrazione della Bulgaria nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita'. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica;
- conducono ad una migliore reciproca comprensione e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti;
- permettono a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei propri processi decisionali;
- contribuiscono al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilita' in tutta Europa.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3
1. Tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e il Presidente della Repubblica di Bulgaria, dall'altra, si svolgono le opportune riunioni.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione. A questo spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottomettergli.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4
Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:
- tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari bulgari, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunita' europee e la Commissione delle Comunita' europee, dall'altra;
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti a livello bilaterale e multilaterale, ad esempio all'ONU, nelle riunioni della CSCE e in altri ambiti multilaterali;
- inserendo la Bulgaria nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato di associazione parlamentare.

Accordo - art. 6

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 6
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa ispira la politica interna ed estera delle parti e costituisce un elemento essenziale della presente associazione.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7
1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e i risultati ottenuti dalla Bulgaria nel processo di trasformazione in un'economia di mercato sulla base dei principi stabiliti nel preambolo.
3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le misure di attuazione delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2.
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al Titolo III.

Accordo - art. 8

TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 8
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bulgaria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
2. Per classificare le merci importate nella Comunita' si applica la Nomenclatura combinata delle merci. Per classificare le merci importate in Bulgaria si applica la tariffa doganale bulgara.
3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore del presente accordo.
4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunita' e la Bulgaria si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Accordo - art. 9

CAPITOLO I
Prodotti industriali
ARTICOLO 9
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Bulgaria elencati nei capitoli 25 - 97 della Nomenclatura combinata e della tariffa doganale bulgara,
fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I
2. Le disposizioni degli articoli 10 - 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti originari della Bulgaria diversi da quelli elencati negli allegati IIa, IIb e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato IIa sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati
I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato IIb sono progressivamente ridotti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20% del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di massimali o contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno.
Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15% del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Bulgaria e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:
- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi residui sono eliminati.
3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:
- tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base;
- sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 45% del dazio di base;
- sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 30% del dazio di base;
- otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 15% del dazio di base;
- nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi residui sono eliminati.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Bulgaria di prodotti originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalenti sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VII che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13
1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Bulgaria.
2. All'entrata in vigore del presente accordo, la Bulgaria abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunita', fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14
1. La Comunita' e la Bulgaria aboliscono progressivamente, entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e gli oneri di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Bulgaria e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' all'entrata in vigore del presente accordo.
3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Bulgaria all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato IX che sono abolite entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15
Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.
Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16
Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17
Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Bulgaria.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Bulgaria di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Comunita'.

Accordo - art. 19

CAPITOLO II
Agricoltura
ARTICOLO 19
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Bulgaria.
2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della Nomenclatura combinata e della tariffa doganale bulgara e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20
Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bulgaria applicate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3420/83 nella forma esistente alla data della firma del presente accordo.
2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Bulgaria elencati nell'allegato XI beneficiano della riduzione dei dazi doganali e dei prelievi doganali entro i limiti dei contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nel suddetto allegato.
3. Alle importazioni in Bulgaria dei prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nell'allegato XIIa non si applicano restrizioni quantitative.
I prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nell'allegato XIIb sono soggetti alle restrizioni quantitative specificate nel suddetto allegato.
4. La Comunita' e la Bulgaria si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.
5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunita' e delle regola della politica agricola della Bulgaria, del ruolo dell'agricoltura nell'economia bulgara, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunita' e la Bulgaria esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.

Accordo - art. 23

CAPITOLO III
Prodotti della pesca
ARTICOLO 23
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Bulgaria coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91 .

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24
Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.

Accordo - art. 25

CAPITOLO IV
Disposizioni comuni
ARTICOLO 25
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 o 3.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' oneri di effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunita' e la Bulgaria, ne' si aumentano quelli gia' applicati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunita' e la Bulgaria, ne' si rendono piu' restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Bulgaria e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27
1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', in particolare, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Bulgaria sanciti nel presente accordo.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29
La Bulgaria puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, quali sono definiti nel capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione.
Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
La Bulgaria informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Bulgaria fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uguali. Il Consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30
Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' prendere le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31
Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bulgaria, puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a
i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente;
o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficolta' per la parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33
Gli Stati membri e la Bulgaria adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Bulgaria rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34
1. Nel caso in cui la Comunita' o la Bulgaria assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.
2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, il piu' rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bulgaria, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
Nella scelta delle misure si deve dare la priorita' a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare in calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.
a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando e' stata sollevata la questione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte.
b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate.
c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.
Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione
necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia
preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli e' stata
sottoposta la questione, la parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.
d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bulgaria, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il Consiglio di associazione ne viene subito informato.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35
Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36
Il presente accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralita', da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla tutela delle risorse naturali esauribili; alla protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o alle norme rel- ative all'oro e all'argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37
Il protocollo n. 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Bulgaria, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

Accordo - art. 38

TITOLO IV
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI,
STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAPITOLO I
Circolazione dei lavoratori
ARTICOLO 38
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalita' bulgara legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo di- verse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in quel paese, la Bulgaria accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39
1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' bulgara legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro,
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di morte, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Bulgaria accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro che sono legalmente occupati sul suo territorio e ai membri delle loro famiglie legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40
1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni adeguate per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 39.
2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di cooperazione amministrativa le quali diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Bulgaria e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Bulgaria o degli Stati membri.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori bulgari accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi.
2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43
Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se cosi' si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessita' della Bulgaria e della situazione dell'occupazione nella Comunita'.
Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44
Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Bulgaria, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Bulgaria nei modi specificati all'articolo 89.

Accordo - art. 45

CAPITOLO II
Stabilimento
ARTICOLO 45
1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini bulgari e per le attivita' di societa' e cittadini bulgari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVa.
2. La Bulgaria:
i) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo
accordo, accorda un trattamento non meno favorevole di
quello concesso alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari,
fatta eccezione per i settori e i rami d'attivita'
specificati negli allegati XVb e XVc, per i quali tale
trattamento sara' concesso al piu' tardi entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7;
ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo,
accorda un trattamento non meno favorevole di quello
concesso alle proprie societa' e ai propri cittadini per le attivita' di societa' e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ai settori figuranti all'allegato XVd.
4. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 2 punto (i), la Bulgaria non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa' e ai cittadini bulgari.
5. Ai fini del presente accordo,
a) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori
autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare societa' che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo
e iniziative economiche non comprendono la ricerca o
l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il
diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte.
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;
b) per "succursale" di una societa' si intende una societa' di fatto controllata dalla prima societa';
c) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 2, punto (i), il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunita' di accellerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XVb e XVe e l'inserimento di aspetti e questioni compresi nell'allegato XVd nel campo di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, punto (i) del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.
Una volta scaduti i periodi transitori di cui al paragrafo 2, punto (i), il Consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Bulgaria e qualora se ne presentasse la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati agli allegati XVb e XVc.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46
1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, ciascuna parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamenti non discriminino le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della parte in questione.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure necessarie per la conduzione della loro politica monetaria, o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano in base alla cittadinanza le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della parte in questione.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47
Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Bulgaria l'avviamento e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate rispettivamente in Bulgaria e nella Comunita', il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione puo' adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48
Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad op- era di una delle parti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attivita' sul suo territorio di filiali e agenzie di societa' di un'altra parte non registrate nel territorio della parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle societa' registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi cautelari. La differenza di trattamento non eccede cio' che e' strettamente necessario in conseguenza di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, per motivi cautelari.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49
1. Ai fini del presente accordo, per "societa' comunitaria" e "societa' bulgara" si intende una societa' o un'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Bulgaria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunita' o della Bulgaria. Qualora tuttavia la societa' o l'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Bulgaria dovesse avere solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunita' o della Bulgaria, e' necessario che le sue attivita' siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Bulgaria.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o societa' di navigazione degli Stati membri o della Bulgaria stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Bulgaria e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Bulgaria, qualora le loro navi siano registrate rispettivamente in quello Stato membro o in Bulgaria in conformita' delle rispettive legislazioni.
3. Ai fini del presente accordo, per cittadino della Comunita' e della Bulgaria si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Bulgaria.
4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50
Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato XVb. Il Consiglio di associazione puo' ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVb.

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51
Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo o, per i settori di cui agli allegati XVb e XVc, nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Bulgaria puo' introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari qualora determinati settori:
- siano in corso di ristrutturazione; o
- siano in gravi difficolta', in particolare se dette difficolta' comportano gravi problemi sociali in Bulgaria; o
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini bulgari in un determinato settore o ramo d'attivita' in Bulgaria; o
- siano nuove industrie in Bulgaria.
Le suddette misure:
i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;
ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione;
iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Bulgaria successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti in Bulgaria nel momento in cui viene introdotta una determinata misura rispetto alle societa' o ai cittadini bulgari.
Su richiesta della Bulgaria, in via eccezionale e qualora se ne presenti la necessita', il Consiglio di associazione puo' decidere di prolungare il periodo di cui al punto (i) per un determinato settore e per un periodo limitato non superiore alla durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7.
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Bulgaria riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo.
Prima di introdurre le suddette misure, la Bulgaria consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Bulgaria, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Bulgaria consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.
Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, o, per i settori di cui agli allegati XVb e XVc, al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Bulgaria puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

Accordo - art. 53

ARTICOLO 53
1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Bulgaria e dalla Comunita' hanno facolta' di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformita' della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Bulgaria e nella Comunita', persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunita' e della Bulgaria, purche' esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.
2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "societa'", e' il seguente:
a) alti dirigenti superiori di una societa' principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti:
- direzione della societa' oppure di un dipartimento o di una
sottodivisione della stessa;
- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che
svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
- facolta' di procedere personalmente ad assunzioni e
licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale.
b) Persone impiegate da una societa' che possiedano un'elevata o non comune:
- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attivita' che
richieda specifiche conoscenze tecniche;
- preparazione essenziale per l'attivita' della societa', il
materiale di ricerca, i metodi o la gestione.
Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.
Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso la societa' interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica.
2. Esse non si applicano alle attivita' che nel territorio di ciascuna delle parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55
Le societa' che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprieta' da societa' o cittadini bulgari e da societa' o cittadini comunitari sono anch'esse interessate dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

Accordo - art. 56

CAPITOLO III
Prestazione di servizi tra la Comunita' e la Bulgaria
ARTICOLO 56
1. Le parti si impegnano in conformita' alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o bulgari stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle parti.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Bulgaria e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi.
3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Bulgaria, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale. a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli
obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea.
Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano
al principio della concorrenza leale su base commerciale.
b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2) In applicazione dei principi del punto 1), le parti:
a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di linea di una qualsiasi delle parti del presente
accordo non abbiano altrimenti una reale opportunita' di
esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato:
b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di rinfuse secche e di rinfuse liquide;
c) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o
discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4) Prima della conclusione degli accordi di cui al punto 3), le parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente nel giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore del presente accordo. 5) Durante il periodo transitorio, la Bulgaria adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.
6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58
Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contem- plate dal presente capitolo.

Accordo - art. 59

CAPITOLO IV
Disposizioni generali
ARTICOLO 59
1. Ai fini del titolo IV, il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione del presente accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.
2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV sono adattate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una parte conceda all'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).
In attesa dell'adesione della Bulgaria ad un futuro accordo GATS, e fatte salve le eventuali decisioni in merito del Consiglio di associazione,
i) la Comunita' riconosce alle societa' e ai cittadini bulgari un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai sensi delle disposizioni di un futuro accordo GATS alle societa' e ai cittadini degli altri membri di tale accordo;
ii) La Bulgaria riconosce alle societa' e ai cittadini della Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto dalla Bulgaria alle societa' e ai cittadini di qualsiasi paese terzo.
3. L'esclusione delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti in Bulgaria conformemente alle disposizioni del Titolo IV, Capitolo II dagli aiuti statali concessi dalla Bulgaria nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali e' considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del Titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.

Accordo - art. 60

TITOLO V
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE
DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI
CAPITOLO I
Pagamenti correnti e movimenti di capitale
ARTICOLO 60
Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzati in conformita' del presente accordo.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61
1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri e la Bulgaria rispettivamente garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 7 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che si stabiliscono in Bulgaria come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Bulgaria, a decorrere dalla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunita' e della Bulgaria e non rendono piu' restrittivi gli accordi esistenti.
3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alla Bulgaria di applicare restrizioni sugli investimenti all'estero da parte di societa' e cittadini bulgari. Cio' tuttavia non osta alla liquidazione o al rimpatrio degli investimenti effettuati in Bulgaria e dei profitti da essi derivati.
4. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Bulgaria al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62
1. Nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63
In relazione alle disposizioni del presente capitolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilita' della valuta bulgara ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale (FMI), la Bulgaria puo' in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo statuto della Bulgaria nell'ambito del FMI.
La Bulgaria applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Bulgaria informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

Accordo - art. 64

CAPITOLO II
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
ARTICOLO 64
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Bulgaria:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Bulgaria, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.
4. a) Ai fini dell'applicazione della disposizione del paragrafo 1, punto (iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Bulgaria venga valutato tenendo conto del fatto che la Bulgaria va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Bulgaria, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al titolo III, capitoli II e III:
- la disposizione del paragrafo 1, punto (iii) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio .
6. Se la Comunita' o la Bulgaria ritengono che una particolare
pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1, e
- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,
esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto (iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.
7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65
Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione.
2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Bulgaria abbiano, o corrano un imminente rischio di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Bulgaria, secondo il caso, possono, in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Bulgaria, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la liberta' di decisione degli imprenditori).

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67
1. La Bulgaria continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.
2. Entro la stessa scadenza, la Bulgaria presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XVI, paragrafo 1) di cui gli Stati membri sono parte o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68
1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese bulgare definite all'articolo 49 possono accedere alle proce- dure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.
Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie, definite all'articolo 49, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Bulgaria, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese bulgare.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese comunitarie stabilite in Bulgaria a norma del capitolo II del titolo IV a titolo di succursali, definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalita' di cui all'articolo 55, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese bulgare. Le imprese comunitarie stabilite in Bulgaria a titolo di filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 45, beneficiano di tale trattamento al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio.
Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Bulgaria di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Bulgaria, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-59.

Accordo - art. 69

CAPITOLO III
Ravvicinamento delle legislazioni
ARTICOLO 69
Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Bulgaria nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Bulgaria a quella della Comunita'. La Bulgaria deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70
Il ravvicinamento legislativo comprende in particolare i seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e ambiente.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71
La Comunita' fornisce alla Bulgaria l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attivita' di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

Accordo - art. 72

TITOLO VI
COOPERAZIONE ECONOMICA
ARTICOLO 72
1. La Comunita' e la Bulgaria avviano una cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bulgaria, rafforzando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.
2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Bulgaria. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.
3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, l'agricoltura e il settore agroindustriale, l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, lo sviluppo regionale e il turismo.
4. Infine, si rivolge particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo equilibrato della regione.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73
Cooperazione industriale
1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:
- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato;
- la partecipazione della Comunita' alle iniziative dei settori pubblico e privato bulgari volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
- la ristrutturazione dei singoli settori; a questo proposito, il Consiglio di associazione esamina in particolare i problemi relativi al settore del carbone e dell'acciaio e la conversione del settore della difesa;
- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, in particolare in taluni settori dell'industria leggera, dell'industria dei beni di consumo e dei servizi;
- il trasferimento di tecnologia e know-how.
2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorita' stabilite dalla Bulgaria, e puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know- how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese, e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74
Promozione e tutela degli investimenti
1. La cooperazione mira a mantenere, e se necessario migliorare, il quadro giuridico e un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale in Bulgaria. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti dall'estero e la privatizzazione in Bulgaria.
2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge:
- la conclusione degli opportuni accordi tra gli Stati membri e la Bulgaria per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione degli opportuni accordi tra gli Stati membri e la Bulgaria per evitare la doppia imposizione;
- l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimento di capitali;
- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;
- lo scambio di informazioni sulle opportunita' di investimento, tramite fiere ed esportazioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni;
- lo scambio di informazioni sulle leggi, sui regolamenti e sulle prassi amministrative nel campo degli investimenti.
3. La Bulgaria si atterra' alle norme sulle misure d'investimento collegate agli scambi quando esse saranno adottate nell'ambito del GATT.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75
Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformita'
1. Le parti cooperano al fine di ridurre le differenze nei settori della standardizzazione e delle procedure di valutazione della conformita'.
2. A tale scopo la cooperazione punta a:
- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure per la valutazione della conformita' europea;
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Bulgaria ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI E EOTC);
- sostenere la Bulgaria all'interno dei programmi europei nel settore delle misure e delle prove;
- promuovere gli scambi di informazioni tecnologiche e metodologiche nel campo del controllo qualita' e dei processi di produzione.
3. La Comunita' fornisce alla Bulgaria l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:
- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.
Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.
2. Il Consiglio di associazione fissa procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle parti.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77
Istruzione e formazione
1. La cooperazione si prefigge lo scopo di consentire uno sviluppo equilibrato delle risorse umane e di innalzare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Bulgaria, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorita' della Bulgaria. Si creano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, quando sara' istituita, e sul programma TEMPUS). In questo contesto si esamina anche l'opportunita' di una partecipazione della Bulgaria ad altri programmi comunitari.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- riforma del sistema scolastico e di formazione bulgaro;
- formazione iniziale, praticantato e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- cooperazione tra universita', cooperazione tra universita' e imprese e mobilita' di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- insegnamento delle lingue comunitarie e della lingua bulgara;
- formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.

Accordo - art. 78

ARTICOLO 78
Agricoltura e settore agroindustriale
1. Scopo della cooperazione in questo settore e' ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale della Bulgaria, cercando in particolare di:
- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, la gestione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- migliorare la produttivita' e la qualita' mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- ristrutturare, sviluppare e ammodernare le imprese di trasformazione e le loro tecniche di commercializzazione;
- promuovere la complementarita' nel settore agricolo;
- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e della Bulgaria;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria e nel settore della tutela dei prodotti agroalimentari (in particolare i trattamenti di ionizzazione), ivi comprese la legislazione e le ispezioni veterinarie e la legislazione relativa ai prodotti vegetali e fitosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;
- sviluppare aree, tecnologie e raccolti ecologicamente puliti;
- sviluppare e promuovere un'efficace cooperazione in materia di sistemi di assicurazione della qualita' compatibili con i modelli comunitari;
- promuovere uno sviluppo rurale integrato in Bulgaria;
- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola.
2. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi.

Accordo - art. 79

ARTICOLO 79
Energia
1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire la progressiva integrazione dei mercati dell'energia in un ambito europeo.
2. La cooperazione comprende, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricita';
- settori dell'elettricita' e del gas, compresa la valutazione della possibilita' di interconnessione delle reti di fornitura;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;
- trasferimento di tecnologia e know-how.

Accordo - art. 80

ARTICOLO 80
Sicurezza nucleare
1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione si concentra nei seguenti settori:
- miglioramento della sicurezza operativa delle centrali nucleari bulgare;
- valutazione della fattibilita' di riadattamento della centrale nucleare esistente dotata di reattori VVER-440;
- sviluppo della formazione del personale direttivo e non degli impianti nucleari;
- sviluppo della legislazione e dei regolamenti bulgari in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse;
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorte radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione.
3. La cooperazione comprende altresi' scambi d'informazioni e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

Accordo - art. 81

ARTICOLO 81
Ambiente
1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale, cui hanno riconosciuto carattere prioritario.
2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:
- controllo efficace dei livelli di inquinamento e sistemi di informazione sulla situazione ambientale;
- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e efficaci dal punto di vista ambientale e sicurezza degli stabilimenti industriali;
- gestione delle risorse idriche per quanto riguarda i corsi d'acqua posti lungo le frontiere, compresi quelli transnazionali, in conformita' con i principi del diritto internazionale e in particolare con le disposizioni della convenzione sulla protezione e sull'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali;
- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
- qualita' delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (ivi compresi il Danubio e il Mar Nero);
- efficace prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, in particolare per quanto riguarda le fonti di acqua potabile;
- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, della degradazione, della salinita' e dell'acidificazione del suolo;
- protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilita' ecologica nelle campagne;
- pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- gestione delle zone costiere;
- uso di strumenti economici e fiscali;
- cambiamento del clima planetario e sua prevenzione;
- istruzione e consapevolezza ambientale;
- attuazione di programmi regionali internazionali, relativi tra l'altro al bacino danubiano e al Mar Nero.
3. La cooperazione avviene principalmente tramite:
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite;
- programmi di formazione;
- armonizzazione delle legislazioni (norme comunitarie), dei regolamenti, degli standard, delle norme e della metodologia;
- cooperazione a livello regionale, compresa eventualmente l'esecuzione di programmi comuni a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la gestione, la protezione e la qualita' delle acque delle vie navigabili transfrontaliere; cooperazione nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sara' stata creata;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- studi di impatto ambientale;
- miglioramento della gestione ambientale, tra l'altro per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche.
4. Il protocollo n. 8 stabilisce le condizioni applicabili alla gestione, alla protezione e alla qualita' delle acque delle vie navigabili transfrontaliere.

Accordo - art. 82

ARTICOLO 82
Trasporti
1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Bulgaria di:
- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito dei vettori comunitari per la Bulgaria, su strada come per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita'.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni;
3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:
- trasporti su strada, compresa la graduale agevolazione delle condizioni di transito;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali;
- sviluppo di una rete stradale e ammodernamento, lungo le strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, delle vie navigabili, ferroviarie, per il trasporto combinato, portuali e aeroportuali;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto su strada e per ferrovia, del trasporto plurimodale e del trasbordo;
- definizione di politiche di trasporto coerenti compatibili con quelle applicabili nella Comunita';
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni in conformita' a quanto previsto all'articolo 76.

Accordo - art. 83

ARTICOLO 83
Telecomunicazioni e servizi postali
1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:
- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni e servizi postali;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti;
- attivita' di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia e di know-how in relazione a tutti gli aspetti delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- designazione in entrambe le parti di organismi adeguati per attuare progetti comuni;
- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.
2. Queste attivita' si concentrano nei seguenti settori prioritari:
- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni e dei servizi postali in Bulgaria, nonche' di strumenti e procedure giuridici e regolamentari;
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni bulgara e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse.

Accordo - art. 84

ARTICOLO 84
Banche, assicurazioni e altri servizi finanziari
1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per incoraggiare la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Bulgaria.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
- miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Bulgaria sulla base delle norme comunitarie;
- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;
- sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
- compilazione di glossari terminologici;
- scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge;
- la preparazione e la traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e bulgare.
3. A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.

Accordo - art. 85

ARTICOLO 85
Cooperazione nel settore della revisione dei conti e dei controlli finanziari
1. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione bulgara, ispirati ai metodi e alle procedure uniformi della Comunita'.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
- scambio di informazioni relative ai sistemi di revisione dei conti;
- unificazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;
- attivita' di formazione e consulenza.
3. A tal fine, la Comunita' fornisce la necessaria assistenza tecnica.

Accordo - art. 86

ARTICOLO 86
Politica monetaria
Su richiesta delle autorita' bulgare, la Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Bulgaria per giungere all'introduzione della piena convertibilita' del lev e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo bulgaro a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresi' a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

Accordo - art. 87

ARTICOLO 87
Riciclaggio del denaro
1. Le parti istituiscono un ambito di cooperazione per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

Accordo - art. 88

ARTICOLO 88
Sviluppo regionale
1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:
- scambio di informazioni tra autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Bulgaria per l'elaborazione di tali politiche;
- azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- studio di un'impostazione comune per lo sviluppo delle regioni della Bulgaria poste lungo i confini della Comunita';
- programmi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone piu' svantaggiate;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

Accordo - art. 89

ARTICOLO 89
Cooperazione nel settore sociale
1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanita' e di sicurezza al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunita'. In particolare, la cooperazione comprende:
- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- informazione e assistenza amministrativa e di altro genere alle imprese e attivita' di formazione;
- cooperazione nel settore della sanita'.
2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:
- organizzazione del mercato del lavoro;
- servizi di collocamento e di consulenza professionale;
- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.
La collaborazione in questo campo e' realizzata mediante azioni quali l'effettuazione di studi, la fornitura dei servizi di esperti, informazioni e formazione.
3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale bulgaro alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

Accordo - art. 90

ARTICOLO 90
Turismo
Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare:
- agevolando il settore turistico e, nei casi opportuni, riducendo le formalita' relative al turismo;
- assistendo la Bulgaria nella privatizzazione del settore turistico nonche' nell'elaborazione di politiche statali e aziendali efficienti al fine di istituire meccanismi legali, amministrativi e finanziari ottimali per un suo ulteriore sviluppo;
- intensificando gli scambi di informazione attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- esaminando la possibilita' di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra citta', ecc.);
- scambiandosi opinioni e organizzando gli adeguati scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse relative al settore del turismo.

Accordo - art. 91

ARTICOLO 91
Piccole e medie imprese
1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) soprattutto nel settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e bulgare.
2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:
- miglioramento, se del caso, delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;
- fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;
- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).
3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92
Informazione e settore degli audiovisivi
1. La Comunita' e la Bulgaria prendono adeguate misure per stimolare un efficace scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti specializzati bulgari dati piu' specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'.
2. Le parti cooperano per la promozione del settore degli audiovisivi in Europa. In particolare, il settore degli audiovisivi bulgaro potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e in conformita' delle disposizioni della Decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma.
La Comunita' incoraggia il settore bulgaro degli audiovisivi a partecipare agli opportuni programmi EUREKA.
Le parti coordinano, e se del caso armonizzano, le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia europea degli audiovisivi.
La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

Accordo - art. 93

ARTICOLO 93
Tutela dei consumatori
1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori della Bulgaria e della Comunita'.
2. A tal fine, la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilita' esistenti:
- scambi di informazioni e di esperti;
- accesso alle banche dati della Comunita';
- attivita' di formazione e assistenza tecnica.

Accordo - art. 94

ARTICOLO 94
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale bulgaro a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- gli scambi di informazioni;
- la creazione di adeguate infrastrutture ai passaggi di frontiera tra le parti;
- l'introduzione del documento amministrativo unico e della Nomenclatura combinata in Bulgaria;
- l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Bulgaria;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini;
- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.
Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra autorita' amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.

Accordo - art. 95

ARTICOLO 95
Cooperazione statistica
1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Bulgaria.
2. In particolare, le parti cooperano al fine di:
- rafforzare l'apparato statistico della Bulgaria;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche.
3. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 96

ARTICOLO 96
Economia
1. La Comunita' e la Bulgaria agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunita' e la Bulgaria:
- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo;
- analizzano in comune le questioni economiche di interesse reciproco, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), in particolare, promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Bulgaria, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Accordo - art. 97

ARTICOLO 97
Droghe
1. La cooperazione e' in particolare finalizzata a rendere piu' efficienti le politiche e le misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.
3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, che potrebbe essere destinata in particolare ai seguenti settori:
- elaborazione e attuazione delle normative nazionali;
- creazione o rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
- sviluppo dell'efficienza degli enti impegnati nella lotta contro il traffico illecito di droga;
- formazione di personale e ricerca;
- prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CAFT).
Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Accordo - art. 98

TITOLO VII
COOPERAZIONE CULTURALE
ARTICOLO 98
Tenendo conto della dichiarazione solenne sull'Unione europea, le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, possono essere estesi alla Bulgaria i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si possono sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse.
Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare:
- gli scambi, non a fine commerciale, di artisti e opere d'arte;
- la produzione cinematografica e il settore cinematografico, tenendo conto della cooperazione nel settore degli audiovisivi di cui all'articolo 92;
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo.
TITOLO VIII

Accordo - art. 99

COOPERAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 99
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 100, 101, 103 e 104, fatto salvo l'articolo 102, la Bulgaria beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

Accordo - art. 100

ARTICOLO 100
Tale assistenza finanziaria e' coperta:
- sia nell'ambito dell'Operazione PHARE prevista dal Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio , e relative modifiche, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Bulgaria e tenuto conto del disposto degli articoli 103 e 104 del presente accordo;
- dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della relativa disponibilita'; a seguito di consultazioni con la Bulgaria, la Comunita' fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilita' dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Bulgaria per gli anni successivi.

Accordo - art. 101

ARTICOLO 101
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le due parti. Le parti informano il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 102

ARTICOLO 102
1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto degli orientamenti operativi del G-24 e della disponibilita' di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Bulgaria e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea:
- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della divisa bulgara;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.
2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte della Bulgaria in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilita' e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Bulgaria e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Bulgaria per quanto riguarda tale assistenza.

Accordo - art. 103

ARTICOLO 103
L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese e tenendo conto delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia bulgara, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Bulgaria.

Accordo - art. 104

ARTICOLO 104
Al fine di permettere un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G 24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Accordo - art. 105

TITOLO IX
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 105
E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Esso si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 106

ARTICOLO 106
1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo bulgaro.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno dello stesso.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo bulgaro, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

Accordo - art. 107

ARTICOLO 107
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le due parti.

Accordo - art. 108

ARTICOLO 108
1. Ciascuna parte puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, ciascuna parte puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna parte in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Accordo - art. 109

ARTICOLO 109
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo bulgaro, normalmente alti funzionari.
Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figurano la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 107.

Accordo - art. 110

ARTICOLO 110
Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.
Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.

Accordo - art. 111

ARTICOLO 111
E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento bulgaro e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Accordo - art. 112

ARTICOLO 112
1. Il Comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento bulgaro:
2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento bulgaro, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo - art. 113

ARTICOLO 113
Il Comitato parlamentare di associazione puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.
Il Comitato parlamentare di associazione e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione:
Il Comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 114

ARTICOLO 114
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.

Accordo - art. 115

ARTICOLO 115
L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo - art. 116

ARTICOLO 116
1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Bulgaria nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Bulgaria non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini bulgari o tra aziende o imprese bulgare.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 117

ARTICOLO 117
Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Bulgaria non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso alla Bulgaria nel quadro del titolo IV e del titolo V, capitolo I non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Accordo - art. 118

ARTICOLO 118
1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che incombono loro nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo
2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 119

ARTICOLO 119
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

Accordo - art. 120

ARTICOLO 120
I protocolli nn. 1-8 e gli allegati I-XVI costituiscono parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 121

ARTICOLO 121
Il presente accordo e' concluso per un periodo limitato.
Ciascuna parte puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo - art. 122

ARTICOLO 122
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni indicate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Bulgaria.

Accordo - art. 123

ARTICOLO 123
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo - art. 124

ARTICOLO 124
Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state completate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Bulgaria sul commercio e la cooperazione economica e commerciale, firmato a Bruxelles l'8 maggio 1990.

Accordo - art. 125

ARTICOLO 125
Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Bulgaria, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini dell'applicazione del titolo III, articolo 64 e 67 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-7, per "data di entrata in vigore del presente accordo", si intende:
- la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e
- il 1 gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.
2. Se l'entrata in vigore e' successiva al 1. gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n. 7.
Fatto a Bruxelles, addi' otto marzo millenovecentonovantatre.

Accordo-Elenco Allegati

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Allegato IIa
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IIb
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VII

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VIII

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IX

Allegato IX
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Allegato X

Allegato X
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Allegato XI

Allegato XI a
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Allegato XI b
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Allegato XII

Allegato XII a
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Allegato XII b
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Allegato XIII

Allegato XIII a
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XIII b
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All. agli all. XIa e XIIIb

All. agli all. XIa e XIIIb
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Allegato XIV

Allegato XIV a
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Allegato XIV b
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XV

Allegato XV a
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XV b
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XV c
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XV d
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Allegato XVI

Allegato XVI
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocolli

Protocolli
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 1

Protocollo 1
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Protocollo 2

Protocollo 2
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Protocollo 2-Allegato I

Protocollo 2-Allegato I
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Protocollo 2-Allegato II

Protocollo 2-Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 2-Allegato III

Protocollo 2-Allegato III
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Protocollo 2-Allegato IV

Protocollo 2-Allegato IV
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 2-Allegato V

Protocollo 2-Allegato V
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Protocollo 3

Protocollo 3
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 3-Allegato I

Protocollo 3-Allegato I
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Protocollo 3-Allegato II

Protocollo 3-Allegato II
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Protocollo 3-Allegato III

Protocollo 3-Allegato III
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Protocollo 4

Protocollo 4
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Protocollo 4-Elenco Allegati

Protocollo 4-Elenco Allegati
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Protocollo 4-Allegato I

Protocollo 4-Allegato I
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Protocollo 4-Allegato II

Protocollo 4-Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 4-Allegato III

Protocollo 4-Allegato III
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Protocollo 4-Allegato IV

Protocollo 4-Allegato IV
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Protocollo 4-Allegato V

Protocollo 4-Allegato V
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Protocollo 4-Allegato VI

Protocollo 4-Allegato VI
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Protocollo 5

Protocollo 5
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 5-Allegato a

Protocollo 5-Allegato a
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Protocollo 5-Allegato b

Protocollo 5-Allegato b
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Protocollo 6

Protocollo 6
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 7

Protocollo 7
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Protocollo 8

Protocollo 8
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Atto finale

Atto finale
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA CECA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
qui di seguito denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunita'",
da una parte, e
LA REPUBBLICA CECA,
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e la Repubblica ceca e dei valori comuni che le Parti contraenti condividono;
RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica ceca desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Repubblica ceca al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 7 maggio 1990 tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca e con l'Accordo interinale tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca entrato in vigore il 1 marzo 1992;
RICONOSCENDO che, a seguito dello scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca avvenuto il 1 gennaio 1993, prima che entrasse in vigore l'Accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca, si e' reso necessario concludere due accordi europei separati con la Repubblica ceca e con la Repubblica slovacca;
CONSIDERANDO le opportunita' di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerta dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico nella Repubblica ceca;
CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica ceca si sono impegnati a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione;
RICONOSCENDO che si e' instaurato nella Repubblica ceca un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti degli appartenenti alle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche;
RICONOSCENDO che la Comunita' e' disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordinamento democratico e a sostenere la creazione nella Repubblica ceca di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato;
CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Repubblica ceca per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa;
CONSAPEVOLI dell'importanza dell'accordo europeo, in appresso denominato "accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunita' una delle sue pietre angolari;
PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia indissociabile dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica ceca, nonche' dell'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn;
DESIDERANDO istituire un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Repubblica ceca un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale;
TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Repubblica ceca in materia di libero scambio e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);
TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Repubblica ceca e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;
CONVINTI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;
COSCIENTI che l'obiettivo finale della Repubblica ceca e' entrare a far parte della Comunita' e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuira' al raggiungimento di tale obiettivo,
HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
PER IL REGNO DEL BELGIO:
Robert URBAIN,
Ministro del Commercio con l'estero e degli affari europei
PER IL REGNO DI DANIMARCA:
Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Klaus KINKEL,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA ELLENICA:
Michel PAPAKONSTANTINOU,
Ministro per gli Affari esteri
PER IL REGNO DI SPAGNA:
Javier SOLANA,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA FRANCESE:
Alain JUPPE,
Ministro per gli Affari esteri
PER L'IRLANDA:
Dick SPRING,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA ITALIANA:
Paolo BARATTA,
Ministro del Commercio con l'estero
PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:
Jacques POOS,
Ministro per gli Affari esteri
PER IL REGNO DEI PAESI BASSI:
Peter KOOIJMANS,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Jose' Manuel DURAO BARROSO,
Ministro per gli affari esteri
PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
David HEATHCOAT-AMORY,
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
PER LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:
Willy CLAES,
Ministro per gli Affari esteri del Regno del Belgio,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee
Sir Leon BRITTAN,
Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee
Hans VAN DEN BROEK,
Membro della Commissione delle Comunita' europee
PER LA REPUBBLICA CECA:
Josef ZIELENIEC,
Ministro per gli Affari esteri
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra.
2. Obiettivi del presente accordo sono:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Repubblica ceca;
- gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunita' alla Repubblica ceca;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Repubblica ceca nella Comunita'. A tal fine, la Repubblica ceca si adopera per soddisfare gradatamente ai necessari requisiti;
- promuovere la cooperazione culturale.

Accordo - art. 2

TITOLO I
DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 2
Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che esse intendono sviluppare ed intensificare come mezzo efficace per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra le Comunita' e la Repubblica ceca, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad istituire duraturi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati su valori ed aspirazioni comuni:
- favoriranno la piena integrazione della Repubblica ceca nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita'. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo portera' ad una maggiore convergenza politica;
- condurranno a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- contribuiranno al ravvicinamento delle posizioni delle Parti sulle questioni relative alla sicurezza.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3
A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione; a questo spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti riterranno utile sottomettergli.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4
Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:
- incontri, a seconda dell'opportunita', tra il presidente della Repubblica ceca, da una parte, e il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione delle Comunita' europee, dall'altra;
- incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari della Repubblica ceca, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunita' europee e la Commissione, dall'altra;
- utilizzando appieno i canali diplomatici;
- inserendo la Repubblica ceca tra i paesi regolarmente informati delle questioni trattate dalla cooperazione politica europea e scambiandosi informazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;
- qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare di associazione.

Accordo - art. 6

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 6
La politica interna ed esterna delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti dall'atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono parte integrante della presente Associazione.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7
1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Repubblica ceca nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo.
3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative al contenuto delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terra' conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2.
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.

Accordo - art. 8

TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 8
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Repubblica ceca istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le pro- gressive riduzioni previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes dalla Repubblica federativa ceca e slovacca al 29 febbraio 1992.
4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunita' e la Repubblica ceca si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Accordo - art. 9

CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI
ARTICOLO 9
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Repubblica ceca elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti nell'allegato I.
2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti originari della Repubblica ceca diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Repubblica ceca elencati nell'allegato II sono ridotti del 20% del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente Accordo e di un altro 20% del dazio di base un anno dopo. I dazi sono totalmente aboliti alla fine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
3. I prodotti originari della Repubblica ceca elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorre dall'entrata in vigore del presente Accordo, mediante riduzioni annuali del 15%. I dazi residui sono aboliti entro la fine del terzo anno.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Repubblica ceca sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VII sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 20% del dazio di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
5. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica ceca di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono progressivamente abolite entro la fine del periodo transitorio.
6. Le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica ceca di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13
All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Repubblica ceca aboliscono, nei loro scambi, tutte le tasse oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14
1. La Comunita' e la Repubblica ceca aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Repubblica ceca e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' all'entrata in vigore del presente accordo.
3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Repubblica ceca all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per le restrizioni elencate nell'allegato IX, che sono abolite entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15
Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.
Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16
Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17
Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica ceca.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Repubblica ceca, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Comunita'.

Accordo - art. 19

CAPITOLO II
AGRICOLTURA
ARTICOLO 19
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Repubblica ceca.
2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato 1, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91 .

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20
Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Repubblica ceca applicate ai sensi del regolamento CEE n. 288/82 nella forma esistente alla data della firma dell'accordo stesso.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Repubblica ceca elencati negli allegati XI a) o XI b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati.
3. Le importazioni nella Repubblica ceca di prodotti agricoli originari della Comunita' non sono soggette a restrizioni quantita- tive.
4. La Comunita' e la Repubblica ceca si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XII, XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.
5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunita' e delle regole di politica agraria della Repubblica ceca, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunita' e la Repubblica ceca esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.

Accordo - art. 23

CAPITOLO III
PRODOTTI DELLA PESCA
ARTICOLO 23
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Repubblica ceca coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24
All'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Repubblica ceca elencati nell'allegato XV beneficiano della riduzione dei dazi doganali prevista nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.

Accordo - art. 25

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 25
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1, 2 e 3.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica ceca, ne' vengono aumentati quelli gia' applicati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica ceca, ne' vengono rese piu' restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Repubblica ceca e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27
1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Repubblica ceca sanciti nel presente accordo.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29
La Repubblica ceca puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione.
Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
La Repubblica ceca informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Repubblica ceca fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30
Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31
Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate tali o in condizioni da provocare o minacciare di provocare:
- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Repubblica ceca, puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le pro- cedure specificate nell'articolo 34.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a
i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente;
o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le proce- dure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33
Gli Stati membri e la Repubblica ceca adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Repubblica ceca rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione sara' informato delle misure adottate a tal fine.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34
1. Nel caso in cui la Comunita' o la Repubblica ceca assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.
2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Repubblica ceca, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Nella scelta delle misure si deve dare la priorita' a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non
sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando e' stata sollevata la questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La
portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte.
b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate.
c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.
Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione
necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia
preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli e' stata
sottoposta la questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.
d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento
immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la
Comunita' o la Repubblica ceca, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le
misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35
Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di tutela delle risorse naturali esauribili, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37
Il protocollo n. 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Repubblica ceca, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

Accordo - art. 38

TITOLO IV
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO,
FORNITURA DI SERVIZI
CAPITOLO I
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
ARTICOLO 38
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalita' della Repubblica ceca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo di- verse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in quel paese, la Repubblica ceca accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39
1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' ceca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro,
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Repubblica ceca accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40
1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 39.
2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Repubblica ceca e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Repubblica ceca o degli Stati membri.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Repubblica ceca accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi.
2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43
Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se cosi' si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica nella Repubblica ceca e della situazione dell'occupazione nella Comunita'. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44
Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto nella Repubblica ceca, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale nella Repubblica ceca nei modi specificati all'articolo 88.

Accordo - art. 45

CAPITOLO II
STABILIMENTO
ARTICOLO 45
1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica ceca agevola l'insediamento di attivita' economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari.
A tal fine, essa:
i) accorda, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di imprese e cittadini comunitari di quello accordato alle imprese e ai cittadini della Repubblica ceca, fatta eccezione per i settori di cui agli allegati XVI a e XVI b, per i quali tale trattamento e' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7;
ii) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda alle attivita' delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica ceca un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle societa' e ai cittadini della Repubblica ceca;
iii) in deroga alle disposizioni dei punti i) e ii), il trattamento nazionale ivi menzionato si applica ai cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica ceca come lavoratori autonomi soltanto a decorrere dal sesto anno dell'entrata in vigore dell'accordo.
2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Repubblica ceca non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa' a ai cittadini cechi.
3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini della Repubblica ceca e concede alle attivita' delle societa' e dei cittadini cechi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini.
4. Ai fini del presente accordo,
a) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori
autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare
societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, di un'altra Parte.
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e
svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;
b) per "succursale" di una societa' si intende una societa' di fatto controllata dalla prima societa';
c) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i), ed iii) il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunita' di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XV a) e XVI b) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII c) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.
Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i) ed iii), il Consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Repubblica ceca e qualora se ne presentasse la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XVI a) ed XVI b).
6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attivita' di societa' e cittadini comunitari e della Repubblica ceca contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XVI c).
7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo le societa' comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ceca hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio.
La Repubblica ceca riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse si sono stabilite, entro la fine del sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.
La Repubblica ceca riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualita' di lavoratori autonomi, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui vi sono stabiliti, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46
1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), ciascuna parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della Parte in questione.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano per motivi di nazionalita' le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della Parte in questione.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47
Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Repubblica ceca l'avviamento e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate rispettivamente nella Repubblica ceca e nella Comunita', il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione puo' adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48
Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad op- era di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attivita' sul suo territorio di filiali e agenzie di societa' di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle societa' registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede cio' che e' strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), per motivi prudenziali.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49
1. Ai fini del presente accordo, per "societa' comunitaria" e "societa' della Repubblica ceca" si intende una societa' o un'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, della Repubblica ceca che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunita' o della Repubblica ceca. Qualora tuttavia la societa' o l'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica ceca abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunita' o della Repubblica ceca, e' necessario che le sue attivita' siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Repubblica ceca.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o societa' di navigazione degli Stati membri o della Repubblica ceca stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Repubblica ceca e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica ceca, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o nella Repubblica ceca in conformita' delle rispettive legislazioni.
3. Ai fini del presente accordo, per "cittadino della Comunita'" e "cittadino della Repubblica ceca" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Repubblica ceca.
4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50
Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato XVI a). Il Consiglio di associazione puo' ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVI a).

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51
Nel corso dei primi sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, per i settori di cui agli allegati XVI a) e XVI b), la Repubblica ceca puo' introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini della Comunita' qualora determinati settori:
- siano in corso di ristrutturazione,
- siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali nella Repubblica ceca,
- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini della Repubblica ceca in un determinato settore o ramo d'attivita' nella Repubblica ceca,
- o siano nuove industrie nella Repubblica ceca.
Le suddette misure:
i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine di sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7;
ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione, iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Repubblica ceca successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle societa' o ai cittadini della Repubblica ceca le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti nella Repubblica ceca nel momento in cui viene introdotta una determinata misura.
In caso di necessita' il Consiglio di associazione puo' eccezionalmente decidere, su richiesta della Repubblica ceca, di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato.
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Repubblica ceca riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo.
Prima di introdurre le suddette misure, la Repubblica ceca consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre nella Repubblica ceca, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Repubblica ceca consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.
Al termine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica ceca puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

Accordo - art. 53

ARTICOLO 53
1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Repubblica ceca e dalla Comunita' hanno facolta' di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformita' della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Repubblica ceca e nella Comunita', persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunita' e della Repubblica ceca, purche' esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.
2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", e' il seguente:
a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti:
- direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una
sottodivisione della stessa;
- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che
svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
- facolta' di procedere personalmente ad assunzioni e
licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale;
b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune:
- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attivita' che
richieda specifiche conoscenze tecniche;
- preparazione essenziale per l'attivita' dell'impresa, il
materiale di ricerca, i metodi o la gestione.
Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.
Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica.
2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attivita' che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55
Le societa' che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprieta' da societa' o cittadini della Repubblica ceca e da societa' o cittadini comunitari sono anch'esse beneficiarie dalle disposizioni del presente capitolo e dal capitolo III del presente titolo.

Accordo - art. 56

CAPITOLO III
PRESTAZIONE DI SERVIZI
TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA CECA
ARTICOLO 56
1. Le Parti si impegnano in conformita' alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Repubblica ceca stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Repubblica ceca e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi.
3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Repubblica ceca, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.
a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:
a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avessero altrimenti una reale opportunita' di esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato;
b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa;
c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
5. Durante il periodo transitorio, la Repubblica ceca adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.
6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58
Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contem- plate dal presente capitolo.

Accordo - art. 59

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 59
1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso.
La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.
2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).
3. L'esclusione delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica ceca conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Repubblica ceca nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali e' considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V.

Accordo - art. 60

TITOLO V
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI
DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPITOLO I
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE
ARTICOLO 60
Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformita' del presente accordo.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61
1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Repubblica ceca, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di cittadini comunitari che si stabiliscono nella Repubblica ceca come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Repubblica ceca, a decorrere dalla fine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunita' e della Repubblica ceca e non rendono piu' restrittivi gli accordi esistenti.
3. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Repubblica ceca al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62
1. Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Al termine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63
In relazione alle disposizioni del presente capitolo e in deroga alle disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilita' della valuta della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale, la Repubblica ceca puo' in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Repubblica ceca nell'ambito del FMI.
La Repubblica ceca applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo.
La Repubblica ceca informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

Accordo - art. 64

CAPITOLO II
CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO
ARTICOLO 64
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Repubblica ceca:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Repubblica ceca, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione di dette norme, le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1 sono trattate dalle Parti contraenti sui rispettivi territori secondo le rispettive legislazioni, fatto salvo il paragrafo 6.
4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica ceca venga valutato tenendo conto del fatto che la Repubblica ceca e' assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Repubblica ceca, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte
sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e
fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su
richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del Titolo III:
- le disposizioni del paragrafo 1, punto iii) non si applicano;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n 26/1962 .
6. Se la Comunita' o la Repubblica ceca ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo, e
- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,
esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.
7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65
1. Qualora uno o piu' Stati membri delle Comunita' o la Repubblica ceca abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Repubblica ceca, secondo il caso, possono in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Dette misure vengono progressivamente attenuate in correlazione con il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti e sono eliminate quando il loro mantenimento non e' piu' giustificato. La Comunita' o la Repubblica ceca, secondo il caso, comunicano senza indugio all'altra Parte l'introduzione delle misure in questione e, ove possibile, il calendario relativo alla loro abolizione.
2. Le Parti cercano tuttavia di evitare l'imposizione di misure restrittive a fini di bilancia dei pagamenti.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare la liberta' di decisione degli imprenditori.

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67
1. La Repubblica ceca continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.
2. Entro il medesimo termine, la Repubblica ceca presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973. La Repubblica ceca accede altresi' alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68
1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT.
2. All'entrata in vigore del presente accordo, le imprese della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle pro- cedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.
Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Repubblica ceca, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica ceca.
Le imprese comunitarie stabilite nella Repubblica ceca a norma del capitolo II del Titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica ceca.
Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Repubblica ceca di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Repubblica ceca, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 38 a 59.

Accordo - art. 69

CAPITOLO III
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
ARTICOLO 69
Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica della Repubblica ceca nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunita'. La Repubblica ceca deve pertanto adoperarsi affinche', nei limiti del possibile, la sua legislazione sia gradualmente resa compatibile con quella comunitaria.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70
Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori: legislazione doganale, diritto delle societa', legislazione bancaria, conti e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e norme nucleari, trasporti e ambiente.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71
La Comunita' fornisce alla Repubblica ceca l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti,
- comunicazione tempestiva delle informazioni, soprattutto sulla legislazione pertinente,
- organizzazioni di seminari,
- attivita' di formazione,
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

Accordo - art. 72

TITOLO VI
COOPERAZIONE ECONOMICA
ARTICOLO 72
1. La Comunita' e la Repubblica ceca avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Repubblica ceca, consolidando, per quanto possibile, i legami economici a favore di entrambe le Parti.
2. Si elaboreranno politiche ed altre misure finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Repubblica ceca e improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Queste politiche dovranno tener conto, fin dall'inizio, delle considerazioni ambientali, che a loro volta saranno connesse alle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso.
3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi in modo particolare sulle politiche e sulle misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo.
4. Infine, si rivolgera' particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo armonioso della regione.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
1. La cooperazione dovra' promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica ceca nei settori pubblico e privato, nonche' la cooperazione industriale tra operatori economici di entrambe le Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato.
2. Si cerchera' in particolare di:
- ristrutturare i singoli settori; in tale contesto, il Consiglio di associazione esaminera', in particolare, i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio e la riconversione dell'industria bellica;
- creare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita.
3. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorita' stabilite dalla Repubblica ceca e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese, inclusa la necessaria assistenza tecnica.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
1. Si cerchera' di creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale della Repubblica ceca.
2. Piu' specificatamente, la cooperazione si prefiggera' di:
- migliorare il contesto istituzionale per gli investimenti nella Repubblica ceca;
- far si' che gli Stati membri e la Repubblica ceca proroghino gli accordi di promozione e di tutela degli investimenti;
- applicare disposizioni appropriate per il trasferimento dei capitali;
- continuazione della deregolamentazione e miglioramento dell'infrastruttura economica;
- scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75
NORME INDUSTRIALI
E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
1. Le Parti coopereranno al fine di rendere la Repubblica ceca pienamente conforme alle normative tecniche comunitarie e alle proce- dure europee in materia di standardizzazione e di valutazione della conformita'.
2. A tale scopo, si cerchera' di:
- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformita';
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
- incoraggiare la partecipazione della Repubblica ceca ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).
3. La Comunita' fornira' alla Repubblica ceca l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
1. Le Parti promuoveranno la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative:
- scambi d'informazioni, sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.
Si fornira' la necessaria assistenza tecnica.
2. Il Consiglio di associazione fissera' procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verra' eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle Parti.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1. Le Parti coopereranno al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella Repubblica ceca, tenendo conto delle priorita' del paese. Si elaboreranno contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. In tale contesto, si prendera' in considerazione anche la partecipazione della Repubblica ceca ad altri programmi comunitari.
2. La cooperazione si concentrera' in particolare nei seguenti settori, secondo modalita' che le Parti dovranno determinare congiuntamente:
- riforma del sistema d'istruzione e di formazione nella Repubblica ceca;
- formazione iniziale, formazione sul lavoro e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri del settore pubblico e privato e dei funzionari di grado superiore, particolarmente in settori prioritari da determinare;
- cooperazione tra universita', cooperazione tra universita' e imprese e mobilita' per gli insegnanti, gli studenti, gli amministratori e i giovani;
- promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate;
- riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi.
3. Nel settore della traduzione, ci si concentrera' sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonche' sulla promozione delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.

Accordo - art. 78

ARTICOLO 78
AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE
1. Lo scopo della cooperazione in questo settore sara' quello di ammodernare l'agricoltura e il settore agroindustriale, cercando in particolare di:
- sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- migliorare la produttivita' e la qualita' mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing;
- promuovere la complementarita' nel settore agricolo;
- promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e della Repubblica ceca;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli.
2. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.

Accordo - art. 79

ARTICOLO 79
ENERGIA
1. Le Parti coopereranno, secondo i principi dell'economia di mercato, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici della Repubblica ceca e della Comunita', rivolgendo particolare attenzione alle proposte comunitarie per una Carta europea per l'energia e all'integrazione parallela di questi mercati con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, a livello nazionale e regionale;
- maggiore apertura del mercato energetico, compreso un transito piu' agevole del gas e dell'elettricita';
- studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche;
- miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- energia nucleare;
- elettricita' e gas, compresa, eventualmente, la possibilita' di allacciamenti con le reti europee;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture;
- trasferimento di tecnologia e di know-how, che puo' comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche piu' adeguate.

Accordo - art. 80

ARTICOLO 80
SICUREZZA NUCLEARE
1. Si cerchera' principalmente di garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare;
2. La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori:
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi ai ciclo del combustibile, salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione.
3. La cooperazione comprendera' altresi' scambi d'informazioni e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

Accordo - art. 81

ARTICOLO 81
AMBIENTE
1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione in materia di ambiente e di salute umana, che hanno incluso tra le priorita'.
2. La cooperazione sara' imperniata su quanto segue:
- monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali;
- lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria;
- produzione e consumo di energia duraturi, razionali ed ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali; sviluppo di tecnologie e tecniche di produzione adeguate;
- classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici;
- prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente delle sorgenti di acqua potabile e delle vie navigabili transfrontaliere;
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive);
- impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo; protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilita' ecologica delle campagne;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali e loro prevenzione;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- convenzioni internazionali in materia ambiente.
3. La cooperazione prende le seguenti forme:
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; sviluppo di sistemi di informazione sull'ambiente;
- programmi di formazione;
- attivita' di ricerca comuni;
- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sara' istituita dalla Comunita') e internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche.

Accordo - art. 82

ARTICOLO 82
TRASPORTI
1. Le Parti si svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Repubblica ceca di:
- ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- agevolare il transito stradale, ferroviario e fluviale comunitario nella Repubblica ceca, nonche' il trasporto combinato;
- definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita'.
2. In particolare, la cooperazione comprendera':
- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni;
- mezzi per potenziare le infrastrutture nella Repubblica ceca.
3. I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti:
- costruzione e modernizzazione delle infrastrutture per il trasporto stradale, agevolando gradatamente il transito;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali;
- modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- promozione del trasporto strada-ferrovia, containerizzazione, trasbordo e costruzione di terminali;
- sostituzione delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni a norma dell'articolo 76;
- elaborazione di misure legislative e attuazione di politiche in tutti i settori dei trasporti compatibili con le politiche dei trasporti applicabili nella Comunita'.

Accordo - art. 83

ARTICOLO 83
TELECOMUNICAZIONI
1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative:
- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe;
- formazione e consulenze;
- trasferimenti di tecnologia;
- designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni;
- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;
- sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali.
2. Queste attivita' si concentreranno nei seguenti settori prioritari:
- modernizzazione della rete di telecomunicazioni della Repubblica ceca e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

Accordo - art. 84

ARTICOLO 84
BANCHE, ASSICURAZIONI, ALTRI SERVIZI FINANZIARI E COOPERAZIONE
IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE
1. Le Parti collaboreranno allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella Repubblica ceca.
a) La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori:
- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme
europee;
- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e
finanziario;
- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei
servizi bancari e finanziari;
- traduzione delle legislazioni comunitaria e della Repubblica
ceca;
- compilazione di glossari di terminologia;
- scambi d'informazioni, in particolare sulla legislazione
proposta.
b) A tale scopo, si forniranno l'assistenza tecnica e la formazione necessarie.
2. Le Parti collaboreranno al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella Repubblica ceca secondo i metodi e le pro- cedure in vigore nella Comunita'.
a) Ci si concentrera' sui seguenti settori:
- creazione nella Repubblica ceca di un istituto supremo e
autonomo per la revisione contabile;
- creazione di unita' interne di revisione contabile presso gli
organismi governativi;
- scambi d'informazioni utili in materia di revisione contabile;
- uniformazione della documentazione pertinente;
- formazione e consulenze.
b) La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 85

ARTICOLO 85
POLITICA MONETARIA
Su richiesta delle autorita' della Repubblica ceca, la Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilita' della corona e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo della Repubblica ceca a quelle del Sistema monetario europeo. Si procedera' altresi' a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

Accordo - art. 86

ARTICOLO 86
RICICLAGGIO DEL DENARO
1. Le Parti convengono della necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprendera' un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

Accordo - art. 87

ARTICOLO 87
SVILUPPO REGIONALE
1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, si possono prendere le seguenti misure:
- scambi di informazioni delle autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale;
- assistenza alla Repubblica ceca per l'elaborazione di tali politiche;
- azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- definizione di azioni coordinate per sviluppare le zone transfrontaliere tra la Comunita' e la Repubblica ceca e altre zone della Repubblica ceca con forti disparita' regionali;
- programmi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

Accordo - art. 88

ARTICOLO 88
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'. La cooperazione comprende in particolare:
- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, formazione.
2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale.
La cooperazione in questo settore sara' realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonche' informazioni e formazione.
3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

Accordo - art. 89

ARTICOLO 89
TURISMO
Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare:
- agevolando il turismo;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- realizzando operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra citta', ecc.;
- organizzando scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo;
- sviluppando infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.

Accordo - art. 90

ARTICOLO 90
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese del settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e della Repubblica ceca.
2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:
- instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;
- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;
- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).
3. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari di formazione, di consulenza, tecnologici e commerciali.

Accordo - art. 91

ARTICOLO 91
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI
In questo settore, la Comunita' e la Repubblica ceca prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti specializzati nella Repubblica ceca dati piu' specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92
TUTELA DEI CONSUMATORI
1. Le Parti collaboreranno al fine di rendere il sistema della Repubblica ceca di tutela dei consumatori pienamente compatibile con quello della Comunita'.
2. Nei limiti delle possibilita' esistenti, la cooperazione comprendera':
- scambi di informazioni e assistenza di esperti;
- accesso alle banche dati della Comunita';
- formazione e assistenza tecnica.

Accordo - art. 93

ARTICOLO 93
DOGANE
1. La cooperazione cerchera' di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione e' prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale della Repubblica ceca a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprendera':
- gli scambi di informazioni;
- il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti;
- la connessione tra i regimi di transito della Comunita' e della Repubblica ceca;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini.
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 96, l'assistenza reciproca tra autorita' amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sara' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.

Accordo - art. 94

ARTICOLO 94
COOPERAZIONE STATISTICA
1. La cooperazione in questo settore servira' a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica ceca.
2. Le Parti coopereranno in particolare per:
- potenziare il sistema statistico della Repubblica ceca;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche.
3. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 95

ARTICOLO 95
ECONOMIA
1. La Comunita' e la Repubblica ceca agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunita' e la Repubblica ceca:
- si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo;
- analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Repubblica ceca, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia.

Accordo - art. 96

ARTICOLO 96
DROGHE
1. La cooperazione e' in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti.
2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.
3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Accordo - art. 97

TITOLO VII
COOPERAZIONE CULTURALE
ARTICOLO 97
1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale.
All'occorrenza, potranno essere estesi alla Repubblica ceca gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si svilupperanno ulteriori attivita' di reciproco interesse.
Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare:
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e localita' del patrimonio architettonico e culturale;
- la formazione degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo.
2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. Piu' in particolare, il settore audiovisivo della Repubblica ceca puo' partecipare alle iniziative avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformita' delle pro- cedure previste dagli enti responsabili della gestione di ciascuna attivita' e conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma.
Le Parti coordinano e, all'occorrenza, armonizzano le rispettive politiche concernenti la disciplina delle trasmissioni transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.

Accordo - art. 98

TITOLO VIII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 98
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 99, 100, 102 e 103, fatto salvo l'articolo 101, la Repubblica ceca beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti conformemente all'articolo 18 dello Statuto della Banca.

Accordo - art. 99

ARTICOLO 99
Tale assistenza finanziaria e' coperta da:
- gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n. 3906/89 , come modificato, finche' saranno applicabili; dopodiche' la Comunita' predisporra' sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Repubblica ceca e tenuto conto del disposto degli articoli 102 e 103;
- il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilita'; a seguito di consultazioni con la Repubblica ceca, la Comunita' fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilita' dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Repubblica ceca per gli anni successivi.

Accordo - art. 100

ARTICOLO 100
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 101

ARTICOLO 101
1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo della Repubblica ceca e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea:
- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della valuta della Repubblica ceca;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento ristrutturale, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti.
2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte del Governo della Repubblica ceca in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilita' e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Repubblica ceca e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica ceca per quanto riguarda tale assistenza.

Accordo - art. 102

ARTICOLO 102
L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo della Repubblica ceca e tenendo conto delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia della Repubblica ceca, della capacita' di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato.

Accordo - art. 103

ARTICOLO 103
Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Accordo - art. 104

TITOLO IX
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 104
E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 105

ARTICOLO 105
1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri nominati dal Governo della Repubblica ceca.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo della Repubblica ceca, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

Accordo - art. 106

ARTICOLO 106
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le due Parti.

Accordo - art. 107

ARTICOLO 107
1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.

Accordo - art. 108

ARTICOLO 108
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e di membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo della Repubblica ceca, normalmente alti funzionari.
Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 106.

Accordo - art. 109

ARTICOLO 109
Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni.
Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.

Accordo - art. 110

ARTICOLO 110
E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni del Parlamento della Repubblica ceca e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

Accordo - art. 111

ARTICOLO 111
1. Il Comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della Repubblica ceca.
2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica ceca, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo - art. 112

ARTICOLO 112
Il Comitato parlamentare di associazione puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.
Il Comitato parlamentare di associazione e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.
Il Comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 113

ARTICOLO 113
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuali, industriale e commerciale.

Accordo - art. 114

ARTICOLO 114
Il presente accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo - art. 115

ARTICOLO 115
1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica ceca nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica ceca non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini della Repubblica ceca o le loro aziende o imprese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 116

ARTICOLO 116
Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Repubblica ceca non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso alla Repubblica ceca nel quadro del Titolo IV e del capitolo I del Titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Accordo - art. 117

ARTICOLO 117
1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo stesso.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 118

ARTICOLO 118
Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro.

Accordo - art. 119

ARTICOLO 119
I protocolli dal n. 1 al n. 8 e gli allegati da I a XVII formano parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 120

ARTICOLO 120
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo - art. 121

ARTICOLO 121
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' economica europea, la Comunita' europea per l'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica ceca.

Accordo - art. 122

ARTICOLO 122
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ceca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo - art. 123

ARTICOLO 123
Il presente accordo e' approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'Accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica federativa ceca e slovacca sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 7 maggio 1990 e il Protocollo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federativa ceca e slovacca siglato a Bruxelles il 28 giugno 1991, anteriormente all'entrata in vigore.

Accordo - art. 124

ARTICOLO 124
1. Tenuto conto del fatto che a decorrere dal 1 marzo 1992 sono entrate in vigore, sotto forma di accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca firmato il 16 dicembre 1991, modificato dai protocolli aggiuntivi tra la Comunita' e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, disposizioni equivalenti a quelle di alcune parti dell'accordo e quindi dell'accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunita' e i suoi Stati membri e la Repubblica federativa ceca e slovacca in particolare in materia di circolazione di beni, le Parti concordano che alla luce di quanto sopra ai fini degli articoli 64, 66 e 67 del Titolo III del presente accordo e dei Protocolli n. 1 (fatta eccezione per l'articolo 3), 2, 3, 4, 5 e 6, per "data di entrata in vigore dell'accordo" si intende:
Fatto a Lussemburgo, addi' quattro ottobre millenovecentonovantatre.
Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

Accordo - art. 1

ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
qui di seguito denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunita'",
da una parte, e
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e la Repubblica slovacca e dei valori comuni che le Parti contraenti condividono;
RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica slovacca desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Repubblica slovacca al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica commerciale, firmato il 7 maggio 1990 tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca e con l'Accordo interinale tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca entrato in vigore il 1 marzo 1992;
RICONOSCENDO che, a seguito dello scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca avvenuto il 1 gennaio 1993, prima che entrasse in vigore l'Accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca, si e' reso necessario concludere due accordi europei separati con la Repubblica slovacca e con la Repubblica slovacca;
CONSIDERANDO le opportunita' di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerta dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico nella Repubblica slovacca;
CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica slovacca si sono impegnati a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione;
RICONOSCENDO che si e' instaurato nella Repubblica slovacca un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti degli appartenenti alle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche;
RICONOSCENDO che la Comunita' e' disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordinamento democratico e a sostenere la creazione nella Repubblica slovacca di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato;
CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Repubblica slovacca per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare nell'atto fi- nale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa;
CONSAPEVOLI dell'importanza dell'accordo europeo, in appresso denominato "accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunita' una delle sue pietre angolari;
PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia indissociabile dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica slovacca, nonche' dell'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn;
DESIDERANDO istituire un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Repubblica slovacca un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale;
TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Repubblica slovacca in materia di libero scambio e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);
TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Repubblica slovacca e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;
CONVINTI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;
COSCIENTI che l'obiettivo finale della Repubblica slovacca e' entrare a far parte della Comunita' e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuira' al raggiungimento di tale obiettivo,
HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
PER IL REGNO DEL BELGIO:
Robert URBAIN,
Ministro del Commercio con l'estero e degli affari europei
PER IL REGNO DI DANIMARCA:
Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Klaus KINKEL,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA ELLENICA:
Michel PAPAKONSTANTINOU,
Ministro per gli Affari esteri
PER IL REGNO DI SPAGNA:
Javier SOLANA,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA FRANCESE:
Alain JUPPE,
Ministro per gli Affari esteri
PER L'IRLANDA:
Dick SPRING,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA ITALIANA:
Paolo BARATTA,
Ministro del Commercio con l'estero
PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:
Jacques POOS,
Ministro per gli Affari esteri
PER IL REGNO DEI PAESI BASSI:
Peter KOOIJMANS,
Ministro per gli Affari esteri
PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Jose' Manuel DURAO BARROSO,
Ministro per gli affari esteri
PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
David HEATHCOAT-AMORY,
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
PER LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:
Willy CLAES,
Ministro per gli Affari esteri del Regno del Belgio,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee
Sir Leon BRITTAN,
Vicepresidente della commissione delle Comunita' europee
Hans VAN DEN BROEK,
Membro della Commissione delle Comunita' europee
PER LA REPUBBLICA SLOVACCA:
Vladimir MECIAR,
Primo Ministro
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra.
2. Obiettivi del presente accordo sono:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Repubblica slovacca;
- gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunita' alla Repubblica slovacca;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Repubblica slovacca nella Comunita'. A tal fine, la Repubblica slovacca si adopera per soddisfare gradatamente ai necessari requisiti;
- promuovere la cooperazione culturale.

Accordo - art. 2

TITOLO I
DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 2
Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che esse intendono sviluppare ed intensificare come mezzo efficace per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra le Comunita' e la Repubblica slovacca, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad istituire duraturi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati su valori ed aspirazioni comuni:
- favoriranno la piena integrazione della Repubblica slovacca nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita'. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo portera' ad una maggiore convergenza politica;
- condurranno a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- contribuiranno al ravvicinamento delle posizioni delle Parti sulle questioni relative alla sicurezza.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3
A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione; a questo spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti riterranno utile sottomettergli.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4
Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:
- incontri, a seconda dell'opportunita', tra il Presidente della Repubblica slovacca, da una parte, e il presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunita' europee, dall'altra;
- incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari della Repubblica slovacca, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunita' europee e la Commissione, dall'altra;
- utilizzando appieno i canali diplomatici;
- inserendo la Repubblica slovacca tra i paesi regolarmente informati delle questioni trattate dalla cooperazione politica europea e scambiandosi informazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;
- qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare di associazione.

Accordo - art. 6

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 6
La politica interna ed esterna delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono parte integrante della presente associazione.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7
1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Repubblica slovacca nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo.
3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative al contenuto delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terra' conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2.
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.

Accordo - art. 8

TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 8
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Repubblica slovacca istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le pro- gressive riduzioni previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes dalla Repubblica federativa ceca e slovacca al 29 febbraio 1992.
4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunita' e la Repubblica slovacca si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Accordo - art. 9

CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI
ARTICOLO 9
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Repubblica slovacca elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti nell'allegato I.
2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti della Repubblica slovacca diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente Accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato II sono ridotti del 20% del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente Accordo e di un altro 20% del dazio di base un anno dopo. I dazi sono totalmente aboliti alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.
3. I prodotti originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del terzo anno, dall'entrata in vigore del presente accordo.
Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, mediante riduzioni annuali del 15%. I dazi residui sono aboliti entro la fine del terzo anno.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Repubblica slovacca sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VII sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 20% del dazio di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
5. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono progressivamente abolite entro la fine del periodo transitorio.
6. Le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13
All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Repubblica slovacca aboliscono, nei loro scambi, tutte le tasse oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14
1. La Comunita' e la Repubblica slovacca aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Repubblica slovacca e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' all'entrata in vigore del presente accordo.
3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Repubblica slovacca all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per le restrizioni elencate nell'allegato IX, che sono abolite entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15
Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.
Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16
Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17
Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica slovacca.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Repubblica slovacca, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Comunita'.

Accordo - art. 19

CAPITOLO II
AGRICOLTURA
ARTICOLO 19
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Repubblica slovacca.
2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91 .

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20
Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21
1. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca applicate ai sensi del regolamento CEE n. 288/82 nella forma esistente alla data della firma dell'Accordo stesso.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca elencati negli allegati XI a) o XI b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati.
3. Le importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti agricoli originari della Comunita' non sono soggette a restrizioni quantita- tive.
4. La Comunita' e la Repubblica slovacca si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XII, XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.
5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunita' e delle regole di politica agraria della Repubblica slovacca, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunita' e la Repubblica slovacca esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.

Accordo - art. 23

CAPITOLO III
PRODOTTI DELLA PESCA
ARTICOLO 23
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Repubblica slovacca coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24
All'entrata in vigore del presente Accordo, i prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato XV beneficiano della riduzione dei dazi doganali prevista nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.

Accordo - art. 25

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 25
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, ne' vengono aumentati quelli gia' applicati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, ne' vengono rese piu' restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Repubblica slovacca e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27
1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28
1. Il presente Accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente Accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Repubblica slovacca sanciti nel presente Accordo.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29
La Repubblica slovacca puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'.
Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione.
Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
La Repubblica slovacca informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Repubblica slovacca fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30
Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31
Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate tali o in condizioni da provocare o minacciare di provocare:
- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Repubblica slovacca, puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le proce- dure specificate nell'articolo 34.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a
i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente;
o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le proce- dure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33
Gli Stati membri e la Repubblica slovacca adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Repubblica slovacca rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate.
Il Consiglio di associazione sara' informato delle misure adottate a tal fine.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34
1. Nel caso in cui la Comunita' o la Repubblica slovacca assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.
2. Nei casi specificati agli articolo 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Repubblica slovacca, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Nella scelta delle misure si deve dare la priorita' a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non
sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando e' stata sollevata la questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La
portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte.
b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate.
c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.
Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione
necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia
preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli e' stata
sottoposta la questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.
d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Repubblica slovacca, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35
Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente Accordo.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36
Il presente Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di tutela delle risorse naturali esauribili, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37
Il protocollo n. 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Repubblica slovacca, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

Accordo - art. 38

TITOLO IV
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO,
FORNITURA DI SERVIZI
CAPITOLO I
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
ARTICOLO 38
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalita' della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo di- verse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in quel paese, la Repubblica slovacca accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39
1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro,
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Repubblica slovacca accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40
1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 39.
2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Repubblica slovacca e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Repubblica slovacca o degli Stati membri.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Repubblica slovacca accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi.
2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43
Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se cosi' si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica nella Repubblica slovacca e della situazione dell'occupazione nella Comunita'. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44
Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto nella Repubblica slovacca, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale nella Repubblica slovacca nei modi specificati all'articolo 88.

Accordo - art. 45

CAPITOLO II
STABILIMENTO
ARTICOLO 45
1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica slovacca agevola l'insediamento di attivita' economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari.
A tal fine, essa:
i) accorda, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di imprese e cittadini comunitari di quello accordato alle imprese e ai cittadini della Repubblica slovacca, fatta eccezione per i settori di cui agli allegati XVI a e XVI b, per i quali tale trattamento e' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7;
ii) a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, accorda alle attivita' delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle societa' e ai cittadini della Repubblica slovacca;
iii) in deroga alle disposizioni dei punti i) e ii), il trattamento nazionale ivi menzionato si applica ai cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca come lavoratori autonomi soltanto a decorrere dal sesto anno dell'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Repubblica slovacca non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa' a ai cittadini slovacchi.
3. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini della Repubblica slovacca e con- cede alle attivita' delle societa' e dei cittadini slovacchi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini.
4. Ai fini del presente Accordo,
a) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e
svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare societa', che
controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non
comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, di un'altra Parte.
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle
persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;
b) per "succursale" di una societa' si intende una societa' di fatto controllata dalla prima societa';
c) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i), ed iii) il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunita' di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XV a) e XVI b) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII c) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.
Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i) ed iii), il Consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Repubblica slovacca e qualora se ne presentasse la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XVI a) ed XVI b).
6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attivita' di societa' e cittadini comunitari e della Repubblica slovacca contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XVI c).
7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo le societa' comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica slovacca hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio.
La Repubblica slovacca riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse si sono stabilite, entro la fine del sesto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
La Repubblica slovacca riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualita' di lavoratori autonomi, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui vi sono stabiliti, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46
1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), ciascuna parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della Parte in questione.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano per motivi di nazionalita' le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della Parte in questione.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47
Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Repubblica slovacca l'avviamento e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate rispettivamente nella Repubblica slovacca e nella Comunita', il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione puo' adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48
Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad op- era di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attivita' sul suo territorio di filiali e agenzie di societa' di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle societa' registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede cio' che e' strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), per motivi prudenziali.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49
1. Ai fini del presente Accordo, per "societa' comunitaria" e "societa' della Repubblica slovacca" si intende una societa' o un'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, della Repubblica slovacca che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunita' o della Repubblica slovacca. Qualora tuttavia la societa' o l'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica slovacca abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunita' o della Repubblica slovacca, e' necessario che le sue attivita' siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Repubblica slovacca.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o societa' di navigazione degli Stati membri o della Repubblica slovacca stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Repubblica slovacca e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica slovacca, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o nella Repubblica slovacca in conformita' delle rispettive legislazioni.
3. Ai fini del presente Accordo, per "cittadino della Comunita'" e cittadino della Repubblica slovacca" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Repubblica slovacca.
4. Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente Accordo.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50
Ai fini del presente Accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato XVI a). Il Consiglio di associazione puo' ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVI a).

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51
Nel corso dei primi sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, per i settori di cui agli allegati XVI a) e XVI b), la Repubblica slovacca puo' introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini della Comunita' qualora determinati settori:
- siano in corso di ristrutturazione,
- siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali nella Repubblica slovacca,
- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini della Repubblica slovacca in un determinato settore o ramo d'attivita' nella Repubblica slovacca,
- o siano nuove industrie nella Repubblica slovacca.
Le suddette misure:
i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine di sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7;
ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione, iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Repubblica slovacca successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle societa' o ai cittadini della Repubblica slovacca le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti nella Repubblica slovacca nel momento in cui viene introdotta una determinata misura.
In caso di necessita' il Consiglio di associazione puo' eccezionalmente decidere, su richiesta della Repubblica slovacca, di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato.
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Repubblica slovacca riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo.
Prima di introdurre le suddette misure, la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre nella Repubblica slovacca, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.
Al termine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica slovacca puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

Accordo - art. 53

ARTICOLO 53
1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Repubblica slovacca e dalla Comunita' hanno facolta' di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformita' della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Repubblica slovacca e nella Comunita', persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunita' e della Repubblica slovacca, purche' esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.
2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", e' il seguente:
a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti:
- direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una
sottodivisione della stessa;
- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che
svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
- facolta' di procedere personalmente ad assunzioni e
licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale;
b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune:
- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attivita' che
richieda specifiche conoscenze tecniche;
- preparazione essenziale per l'attivita' dell'impresa, il
materiale di ricerca, i metodi o la gestione.
Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.
Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica.
2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attivita' che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55
Le societa' che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprieta' da societa' o cittadini della Repubblica slovacca e da societa' o cittadini comunitari sono anch'esse beneficiarie dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

Accordo - art. 56

CAPITOLO III
PRESTAZIONE DI SERVIZI
TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA SLOVACCA
ARTICOLO 56
1. Le Parti si impegnano in conformita' alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Repubblica slovacca stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Repubblica slovacca e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi.
3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.
a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente Accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:
a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di linea di una qualsiasi delle Parti del presente Accordo non avessero altrimenti una reale opportunita' di esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato;
b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa;
c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
5. Durante il periodo transitorio, la Repubblica slovacca adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.
6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58
Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contem- plate dal presente capitolo.

Accordo - art. 59

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 59
1. Ai fini del titolo IV del presente Accordo, l'Accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'Accordo stesso.
La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.
2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente Accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).
3. L'esclusione delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Repubblica slovacca nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali e' considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V.

Accordo - art. 60

TITOLO V
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI
DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPITOLO I
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE
ARTICOLO 60
Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformita' del presente Accordo.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61
1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo gli Stati membri e la Repubblica slovacca, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di cittadini comunitari che si stabiliscono nella Repubblica slovacca come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, e la Repubblica slovacca, a decorrere dalla fine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunita' e della Repubblica slovacca e non rendono piu' restrittivi gli accordi esistenti.
3. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Repubblica slovacca al fine di promuovere gli obiettivi del presente Accordo.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62
1. Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Al termine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63
In relazione alle disposizioni del presente capitolo e in deroga alle disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilita' della valuta della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale, la Repubblica slovacca puo' in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Repubblica slovacca nell'ambito del FMI.
La Repubblica slovacca applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente Accordo. La Repubblica slovacca informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

Accordo - art. 64

CAPITOLO II
CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO
ARTICOLO 64
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Repubblica slovacca:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Repubblica slovacca, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione di dette norme, le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1 sono trattate dalle Parti contraenti sui rispettivi territori secondo le rispettive legislazioni, fatto salvo il paragrafo 6.
4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica slovacca venga valutato tenendo conto del fatto che la Repubblica slovacca e' assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Repubblica slovacca, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte
sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e
fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su
richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del Titolo III:
- le disposizioni del paragrafo 1, punto iii) non si applicano;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n 26/1962 .
6. Se la Comunita' o la Repubblica slovacca ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo, e
- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,
esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.
7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65
1. Qualora uno o piu' Stati membri delle Comunita' o la Repubblica slovacca abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Repubblica slovacca, secondo il caso, possono in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Dette misure vengono progressivamente attenuate in correlazione con il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti e sono eliminate quando il loro mantenimento non e' piu' giustificato. La Comunita' o la Repubblica slovacca, secondo il caso, comunicano senza indugio all'altra Parte l'introduzione delle misure in questione e, ove possibile, il calendario relativo alla loro abolizione.
2. Le Parti cercano tuttavia di evitare l'imposizione di misure restrittive a fini di bilancia dei pagamenti.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare la liberta' di decisione degli imprenditori.

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67
1. La Repubblica slovacca continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.
2. Entro il medesimo termine, la Repubblica slovacca presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973. La Repubblica slovacca accede altresi' alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68
1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT.
2. All'entrata in vigore del presente Accordo, le imprese della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.
Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Repubblica slovacca, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica slovacca.
Le imprese comunitarie stabilite nella Repubblica slovacca a norma del capitolo II del Titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica slovacca.
Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Repubblica slovacca di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 38 a 59.

Accordo - art. 69

CAPITOLO III
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
ARTICOLO 69
Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica della Repubblica slovacca nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunita'. La Repubblica slovacca deve pertanto adoperarsi affinche', nei limiti del possibile, la sua legislazione sia gradualmente resa compatibile con quella comunitaria.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70
Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori: legislazione doganale, diritto delle societa', legislazione bancaria, conti e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e norme nucleari, trasporti e ambiente.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71
La Comunita' fornisce alla Repubblica slovacca l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti,
- comunicazione tempestiva delle informazioni, soprattutto sulla legislazione pertinente,
- organizzazioni di seminari,
- attivita' di formazione,
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

Accordo - art. 72

TITOLO VI
COOPERAZIONE ECONOMICA
ARTICOLO 72
1. La Comunita' e la Repubblica slovacca avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Repubblica slovacca, consolidando, per quanto possibile, i legami economici a favore di entrambe le Parti.
2. Si elaboreranno politiche ed altre misure finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Repubblica slovacca e improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Queste politiche dovranno tener conto, fin dall'inizio, delle considerazioni ambientali, che a loro volta saranno connesse alle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso.
3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi in modo particolare sulle politiche e sulle misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo.
4. Infine, si rivolgera' particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo armonioso della regione.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
1. La cooperazione dovra' promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica slovacca nei settori pubblico e privato, nonche' la cooperazione industriale tra operatori economici di entrambe le Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato.
2. Si cerchera' in particolare di:
- ristrutturare i singoli settori; in tale contesto, il Consiglio di associazione esaminera', in particolare, i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio e la riconversione dell'industria bellica;
- creare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita.
3. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorita' stabilite dalla Repubblica slovacca e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese, inclusa la necessaria assistenza tecnica.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
1. Si cerchera' di creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale della Repubblica slovacca.
2. Piu' specificamente, la cooperazione si prefiggera' di:
- migliorare il contesto istituzionale per gli investimenti nella Repubblica slovacca;
- far si' che gli Stati membri e la Repubblica slovacca proroghino gli accordi di promozione e di tutela degli investimenti;
- applicare disposizioni appropriate per il trasferimento dei capitali;
- continuazione della deregolamentazione e miglioramento dell'infrastruttura economica;
- scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75
NORME INDUSTRIALI
E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
1. Le Parti coopereranno al fine di rendere la Repubblica slovacca pienamente conforme alle normative tecniche comunitarie e alle proce- dure europee in materia di standardizzazione e di valutazione della conformita'.
2. A tale scopo, si cerchera' di:
- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformita';
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
- incoraggiare la partecipazione della Repubblica slovacca ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).
3. La Comunita' fornira' alla Repubblica slovacca l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
1. Le Parti promuoverano la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative:
- scambi d'informazioni, sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Repubblica slovacca ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.
Si fornira' la necessaria assistenza tecnica.
2. Il Consiglio di associazione fissera' procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verra' eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle Parti.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1. Le Parti coopereranno al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella Repubblica slovacca, tenendo conto delle priorita' del paese. Si elaboreranno contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. In tale contesto, si prendera' in considerazione anche la partecipazione della Repubblica slovacca ed altri programmi comunitari.
2. La cooperazione si concentrera' in particolare nei seguenti settori, secondo modalita' che le Parti dovranno determinare congiuntamente:
- riforma del sistema d'istruzione e di formazione nella Repubblica slovacca;
- formazione iniziale, formazione sul lavoro e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri del settore pubblico e privato e dei funzionari di grado superiore, particolarmente in settori prioritari da determinare;
- cooperazione tra universita', cooperazione tra universita' e imprese e mobilita' per gli insegnanti, gli studenti, gli amministratori e i giovani;
- promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate;
- riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi.
3. Nel settore della traduzione, ci si concentrera' sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonche' sulla promozione delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.

Accordo - art. 78

ARTICOLO 78
AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE
1. Lo scopo della cooperazione in questo settore sara' quello di ammodernare l'agricoltura e il settore agroindustriale, cercando in particolare di:
- sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- migliorare la produttivita' e la qualita' mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing;
- promuovere la complementarita' nel settore agricolo;
- promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e della Repubblica slovacca;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli.
2. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.

Accordo - art. 79

ARTICOLO 79
ENERGIA
1. Le Parti coopereranno, secondo i principi dell'economia di mercato, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici della Repubblica slovacca e della Comunita', rivolgendo particolare attenzione alle proposte comunitarie per una Carta europea per l'energia e all'integrazione parallela di questi mercati con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, a livello nazionale e regionale;
- maggiore apertura del mercato energetico, compreso un transito piu' agevole del gas e dell'elettricita';
- studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche;
- miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- energia nucleare;
- elettricita' e gas, compresa, eventualmente, la possibilita' di allacciamenti con le reti europee;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture;
- trasferimento di tecnologia e di know-how, che puo' comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche piu' adeguate.

Accordo - art. 80

ARTICOLO 80
SICUREZZA NUCLEARE
1. Si cerchera' principalmente di garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare;
2. La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori:
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi ai ciclo del combustibile, salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione.
3. La cooperazione comprendera' altresi' scambi d'informazioni e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

Accordo - art. 81

ARTICOLO 81
AMBIENTE
1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione in materia di ambiente e di salute umana, che hanno incluso tra le priorita'.
2. La cooperazione sara' imperniata su quanto segue:
- monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali;
- lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria;
- produzione e consumo di energia duraturi, razionali ed ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali; sviluppo di tecnologie e tecniche di produzione adeguate;
- classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici;
- prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente delle sorgenti di acqua potabile e delle vie navigabili transfrontaliere;
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive);
- impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo; protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilita' ecologica delle campagne;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali e loro prevenzione;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- convenzioni internazionali in materia ambiente.
3. La cooperazione prende le seguenti forme:
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; sviluppo di sistemi di informazione sull'ambiente;
- programmi di formazione;
- attivita' di ricerca comuni;
- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sara' istituita dalla Comunita') e internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche.

Accordo - art. 82

ARTICOLO 82
TRASPORTI
1. Le Parti si svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Repubblica slovacca di:
- ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- agevolare il transito stradale, ferroviario e fluviale comunitario nella Repubblica slovacca, nonche' il trasporto combinato;
- definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita'.
2. In particolare, la cooperazione comprendera':
- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni;
- mezzi per potenziare le infrastrutture nella Repubblica slovacca.
3. I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti:
- costruzione e modernizzazione delle infrastrutture per il trasporto stradale, agevolando gradatamente il transito;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali;
- modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- promozione del trasporto strada-ferrovia, containerizzazione, trasbordo e costruzione di terminali;
- sostituzione delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni a norma dell'articolo 76;
- elaborazione di misure legislative e attuazione di politiche in tutti i settori dei trasporti compatibili con le politiche dei trasporti applicabili nella Comunita'.

Accordo - art. 83

ARTICOLO 83
TELECOMUNICAZIONI
1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative:
- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe;
- formazione e consulenze;
- trasferimenti di tecnologia;
- designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni;
- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;
- sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali.
2. Queste attivita' si concentreranno nei seguenti settori prioritari:
- modernizzazione della rete di telecomunicazioni della Repubblica slovacca e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

Accordo - art. 84

ARTICOLO 84
BANCHE, ASSICURAZIONI, ALTRI SERVIZI FINANZIARI E COOPERAZIONE
IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE
1. Le Parti collaboreranno allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella Repubblica slovacca.
a) La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori:
- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le
norme europee;
- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e
finanziario;
- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione
dei servizi bancari e finanziari;
- traduzione delle legislazioni comunitaria e della Repubblica
slovacca;
- compilazione di glossari di terminologia;
- scambi d'informazioni, in particolare sulla legislazione
proposta.
b) A tale scopo, si forniranno l'assistenza tecnica e la formazione necessarie.
2. Le Parti collaboreranno al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella Repubblica slovacca secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita'.
a) Ci si concentrera' sui seguenti settori:
- creazione nella Repubblica slovacca di un istituto supremo e
autonomo per la revisione contabile;
- creazione di unita' interne di revisione contabile presso gli
organismi governativi;
- scambi d'informazioni utili in materia di revisione contabile;
- uniformazione della documentazione pertinente;
- formazione e consulenze.
b) La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 85

ARTICOLO 85
POLITICA MONETARIA
Su richiesta delle autorita' della Repubblica slovacca, la Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilita' della corona e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo della Repubblica slovacca a quelle del Sistema monetario europeo. Si procedera' altresi' a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

Accordo - art. 86

ARTICOLO 86
RICICLAGGIO DEL DENARO
1. Le Parti convengono della necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprendera' un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

Accordo - art. 87

ARTICOLO 87
SVILUPPO REGIONALE
1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, si possono prendere le seguenti misure:
- scambi di informazioni delle autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale;
- assistenza alla Repubblica slovacca per l'elaborazione di tali politiche;
- azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- definizione di azioni coordinate per sviluppare le zone transfrontaliere tra la Comunita' e la Repubblica slovacca e altre zone della Repubblica slovacca con forti disparita' regionali;
- programmi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

Accordo - art. 88

ARTICOLO 88
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'. La cooperazione comprende in particolare:
- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, formazione.
2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale.
La cooperazione in questo settore sara' realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonche' informazioni e formazione.
3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

Accordo - art. 89

ARTICOLO 89
TURISMO
Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare:
- agevolando il turismo;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- realizzando operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra citta', ecc.;
- organizzando scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo;
- sviluppando infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.

Accordo - art. 90

ARTICOLO 90
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese del settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e della Repubblica slovacca.
2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:
- instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;
- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;
- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).
3. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari di formazione, di consulenza, tecnologici e commerciali.

Accordo - art. 91

ARTICOLO 91
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI
In questo settore, la Comunita' e la Repubblica slovacca prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti specializzati nella Repubblica slovacca dati piu' specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92
TUTELA DEI CONSUMATORI
1. Le Parti collaboreranno al fine di rendere il sistema della Repubblica slovacca di tutela dei consumatori pienamente compatibile con quello della Comunita'.
2. Nei limiti delle possibilita' esistenti, la cooperazione comprendera':
- scambi di informazioni e assistenza di esperti;
- accesso alle banche dati della Comunita';
- formazione e assistenza tecnica.

Accordo - art. 93

ARTICOLO 93
DOGANE
1. La cooperazione cerchera' di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione e' prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale della Repubblica slovacca a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente Accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprendera':
- gli scambi di informazioni;
- il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti;
- la connessione tra i regimi di transito della Comunita' e della Repubblica slovacca;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini.
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente Accordo, in particolare all'articolo 96, l'assistenza reciproca tra autorita' amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sara' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.

Accordo - art. 94

ARTICOLO 94
COOPERAZIONE STATISTICA
1. La cooperazione in questo settore servira' a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica slovacca.
2. Le Parti coopereranno in particolare per:
- potenziare il sistema statistico della Repubblica slovacca;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche.
3. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 95

ARTICOLO 95
ECONOMIA
1. La Comunita' e la Repubblica slovacca agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunita' e la Repubblica slovacca:
- si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo;
- analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Repubblica slovacca, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia.

Accordo - art. 96

ARTICOLO 96
DROGHE
1. La cooperazione e' in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti.
2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.
3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Accordo - art. 97

TITOLO VII
COOPERAZIONE CULTURALE
ARTICOLO 97
1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale.
All'occorrenza, potranno essere estesi alla Repubblica slovacca gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si svilupperanno ulteriori attivita' di reciproco interesse.
Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare:
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e localita' del patrimonio architettonico e culturale;
- la formazione degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo.
2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. Piu' in particolare, il settore audiovisivo della Repubblica slovacca puo' partecipare alle iniziative avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformita' delle pro- cedure previste dagli enti responsabili della gestione di ciascuna attivita' e conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma.
Le Parti coordinano e, all'occorrenza, armonizzano le rispettive politiche concernenti la disciplina delle trasmissioni transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.

Accordo - art. 98

TITOLO VIII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 98
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e in conformita' degli articoli 99, 100, 102 e 103, fatto salvo l'articolo 101, la Repubblica slovacca beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti conformemente all'articolo 18 dello Statuto della Banca.

Accordo - art. 99

ARTICOLO 99
Tale assistenza finanziaria e' coperta da:
- gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n. 3906/89 , come modificato, finche' saranno applicabili; dopodiche' la Comunita' predisporra' sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Repubblica slovacca e tenuto conto del disposto degli articoli 102 e 103;
- il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilita'; a seguito di consultazioni con la Repubblica slovacca, la Comunita' fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilita' dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Repubblica slovacca per gli anni successivi.

Accordo - art. 100

ARTICOLO 100
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 101

ARTICOLO 101
1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo della Repubblica slovacca e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea:
- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della valuta della Repubblica slovacca;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento ristrutturale, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti.
2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte del Governo della Repubblica slovacca in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilita' e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Repubblica slovacca e, quale obiettivo fi- nale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica slovacca per quanto riguarda tale assistenza.

Accordo - art. 102

ARTICOLO 102
L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo della Repubblica slovacca e tenendo conto delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia della Repubblica slovacca, della capacita' di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato.

Accordo - art. 103

ARTICOLO 103
Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Accordo - art. 104

TITOLO IX
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 104
E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente Accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 105

ARTICOLO 105
1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri nominati dal Governo della Repubblica slovacca.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo della Repubblica slovacca, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

Accordo - art. 106

ARTICOLO 106
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'Accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante Accordo tra le due Parti.

Accordo - art. 107

ARTICOLO 107
1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.

Accordo - art. 108

ARTICOLO 108
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e di membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo della Repubblica slovacca, normalmente alti funzionari.
Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 106.

Accordo - art. 109

ARTICOLO 109
Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni.
Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.

Accordo - art. 110

ARTICOLO 110
E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni del Parlamento della Repubblica slovacca e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

Accordo - art. 111

ARTICOLO 111
1. Il Comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della Repubblica slovacca.
2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica slovacca, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo - art. 112

ARTICOLO 112
Il Comitato parlamentare di associazione puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente Accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.
Il Comitato parlamentare di associazione e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.
Il Comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 113

ARTICOLO 113
Nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.

Accordo - art. 114

ARTICOLO 114
Il presente Accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo - art. 115

ARTICOLO 115
1. Nei settori coperti dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica slovacca nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica slovacca non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini della Repubblica slovacca o le loro aziende o imprese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 116

ARTICOLO 116
Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Repubblica slovacca non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso alla Repubblica slovacca nel quadro del Titolo IV e del capitolo I del Titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Accordo - art. 117

ARTICOLO 117
1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente Accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'Accordo stesso.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente Accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'Accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 118

ARTICOLO 118
Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente Accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Repubblica slovacca, dall'altro.

Accordo - art. 119

ARTICOLO 119
I protocolli dal n. 1 al n. 8 e gli allegati da I a XVII formano parte integrante del presente Accordo.

Accordo - art. 120

ARTICOLO 120
Il presente Accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo - art. 121

ARTICOLO 121
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' economica europea, la Comunita' europea per l'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica slovacca.

Accordo - art. 122

ARTICOLO 122
Il presente Accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo - art. 123

ARTICOLO 123
Il presente Accordo e' approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l'Accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica federativa ceca e slovacca sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 7 maggio 1990 e il Protocollo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federativa ceca e slovacca siglato a Bruxelles il 28 giugno 1991, anteriormente all'entrata in vigore.

Accordo - art. 124

ARTICOLO 124
1. Tenuto conto del fatto che a decorrere dal 1 marzo 1992 sono entrate in vigore, sotto forma di Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca firmato il 16 dicembre 1991, modificato dai protocolli aggiuntivi tra la Comunita' e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, disposizioni equivalenti a quelle di alcune parti dell'Accordo e quindi dell'Accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunita' e i suoi Stati membri e la Repubblica federativa ceca e slovacca in particolare in materia di circolazione di beni, le Parti concordano che alla luce di quanto sopra ai fini degli articoli 64, 66 e 67 del Titolo III del presente Accordo e dei Protocolli n. 1 (fatta eccezione per l'articolo 3), 2, 3, 4, 5 e 6, per "data di entrata in vigore dell'Accordo" si intende:
- il 1 marzo 1992 per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, e
- il 1 gennaio 1992 per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo in relazione alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
2. Qualora l'Accordo entri in vigore successivamente al 1 gennaio di un anno, si applicano le disposizioni del protocollo n. 7.
Fatto a Lussemburgo, addi' quattro ottobre millenovecentonovantatre.
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