Monitoring Gesetzessammlung

094G0748

IT - Leggi di Ratifica

094G0748

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980. (LEGGE 14 dicembre 1994 n. 715)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli e annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Convention

Convention
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI ALCUNE
ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME
PRODUCENTI EFFETTI TRAUMATICI ECCESSIVI O CHE COLPISCONO
INDISCRIMINATAMENTE
Le altre Parti contraenti
Rammentando che ogni Stato ha il dovere, secondo la Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorso alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, sia in ogni altra maniera incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,
Rammentando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle ostilita',
Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo il quale il diritto delle delle parti ad un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di guerra non e' illimitato, e sul principio che vieta di utilizzare nei conflitti armati, armi, proiettili e materie, nonche' metodi bellici tali da causare mali superflui, Rammentando inoltre il divieto di utilizzare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o che si prevede potranno causare danni estesi, durevoli e gravi per l'ambiente naturale,
Confermando la loro determinazione secondo la quale, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli annessi o da altri accordi internazionali, le persone civili ed i combattenti debbono rimanere in ogni momento sotto la salvaguardia e la norma dei principi del diritto delle genti, cosi' come risultano dagli usi stabiliti, dai principi dell'umanita' e dalle esigenze della coscienza pubblica,
Desiderando contribuire alla distensione internazionale, alla cessazione della corsa agli armamenti ed all'instaurazione della fiducia tra gli Stati e di conseguenza alla concretizzazione delle aspirazione di tutti i popoli di vivere in pace,
Riconoscendo l'importanza di perseguire tutti gli sforzi sulla strada di un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,
Ribadendo la necessita' di perseguire la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati,
Auspicando vietare o limitare maggiormente l'impiego di alcune armi convenzionali e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in questo settore potrebbero agevolare i principali negoziati sul disarmo al fine di porre fine alla produzione, all'immagazzinaggio ed alla proliferazione di queste armi,
Sottolineando l'interesse che tutti gli Stati, in particolare per gli Stati importanti militarmente, divengano Parti alla presente Convenzione ed ai Protocolli allegati,
Considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decedere di esaminare l'eventuale ampliamento della portata dei divieti e dei limiti contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati
Considerando inoltre che il Comitato del disarmo puo' decidere di esaminare la questione dell'adozione di nuove misure per vietare o limitare l'impiego di alcune armi convenzionali,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Portata di applicazione
La presente Convenzione ed i Protocolli annessi si applicano ai casi previsti dall'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativi alla protezione delle vittime di guerra, compresa ogni situazione descritta al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I alle Convenzioni.

Accordo - art. 2

Articolo 2
Relazioni con altri accordi internazionali
Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli ivi allegati sara' interpretata nel senso di ridurre altri obblighi imposti alle Alte Parti Contraenti dal diritto umanitario applicabile in caso di conflitto armato.

Accordo - art. 3

Articolo 3
Firma
La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 10 aprile 1981.

Accordo - art. 4

Articolo 4
Ratifica, Accettazione, Approvazione Adesione
1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, di accettazione o approvazione da parte del firmatario. Ogni Stato che non ha firmato la Convenzione potra' aderirvi.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Depositario.
3. Ciascuno Stato potra' accettare di essere sottoposto ad uno qualunque dei Protocolli annessi alla presente Convenzione a patto che, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, di approvazione o di adesione della presente Convenzione esso notifichi al Depositario il suo consenso ad essere soggetto ad almeno due di questi Protocolli.
4. In ogni tempo dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione, uno Stato puo' notificare al Depositario il suo consenso ad essere vincolato da ogni Protocollo allegato a detta Convenzione, al quale non era ancora Parte.
5. Ogni Protocollo che vincola un'Alta Parte contraente fa parte integrante della presente Convenzione per quanto riguarda tale Parte.

Accordo - art. 5

Articolo 5
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Per ogni Stato che depone uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data di deposito di questo strumento.
3. Ciascuno dei Protocolli Allegati alla presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo secondo le disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione.
4. Per ogni Stato che notifica il suo consenso ad essere vincolato da un Protocollo annesso alla presente Convenzione, il Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale tale Stato avra' notificato il suo consenso ad essere cosi' vincolato.

Accordo - art. 6

Articolo 6
Divulgazione
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a divulgare il piu' ampiamente possibile nel loro paese, in tempo di pace come in periodi di conflitto armato, la presente Convenzione ed i Protocolli in annesso cui sono Parti ed in particolare ad includerne lo studio nei loro programmi d'istruzione militare in modo tale che tali strumenti vengano portati alla conoscenza delle loro forze armate.

Accordo - art. 7

Articolo 7
Rapporti con altri accordi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione
1. Se una delle Parti ad un conflitto non e' vincolata da un Protocollo annesso alla presente Convenzione, le Parti vincolate dalla presente Convenzione e da tale Protocollo annesso rimarranno vincolate tra di loro nelle loro relazioni reciproche.
2. Un'Alta Parte contraente e' vincolata dalla presente Convenzione e da ogni Protocollo allegato in vigore nei suoi confronti, in ogni situazione prevista dall'articolo primo, nei confronti di ogni Stato che non e' parte alla presente Convenzione o che non e' vincolato dal Protocollo annesso pertinente, se quest'ultimo Stato accetta ed applica la presente Convenzione o il Protocollo pertinente e lo notifica al Depositario.
3. Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti interessate di ogni notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. La presente Convenzione ed i Protocolli annessi dai quali un'Alta Parte contraente e' vincolata si applicano ad ogni conflitto armato contro tale Alta Parte contraente del tipo di cui al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di guerra:
a) Quanto l'Alta Parte contraente e' anche parte al Protocollo addizionale ed un'autorita' di cui al paragrafo 3 dell'articolo 96 di tale Protocollo si e' impegnata ad applicare le Convenzioni di Ginevra ed il Protocollo addizionale I secondo il paragrafo 3 dell'articolo 96 di tale Protocollo, impegnandosi anche ad applicare per quanto concerne tale conflitto, la presente Convenzione ed i Protocolli allegati pertinenti; oppure
b) Quanto l'Alta Parte contraente non e' parte al Protocollo addizionale, e d un'autorita' del tipo di cui al capoverso a) di cui sopra accetta ed applica per quanto riguarda tale conflitto gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra e della presente Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti.
Quest'accettazione e questa attuazione hanno nei confronti di tale conflitto i seguenti effetti:
i) le Convenzioni di Ginevra e la presente Convenzione ed i suoi Protocolli pertinenti entrano immediatamente in vigore per le Parti al conflitto;
ii) tale Autorita' esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi obblighi di un'Alta Parte contraente alle Convenzioni di Ginevra, alla presente Convenzione ed ai Protocolli pertinenti allegati;
iii) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i Protocolli pertinenti allegati vincolano ugualmente tutte le Parti al conflitto.
L'Alta Parte contraente e l'Autorita' possono anche convenire di accettare e di applicare su base reciproca gli obblighi enunciati nel protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra.

Accordo - art. 8

Articolo 8
Revisione ed emendamenti
1.a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente puo' in qualunque momento proporre emendamenti alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei protocolli allegati da cui e' vincolata. Ogni proposta di emendamento e' comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti chiedendo loro se sia opportuno convocare una conferenza per esaminarla. Se una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti e' d'accordo, il Depositario convoca il prima possibile una conferenza alla quale sono invitate tutte le Alte Parti contraenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione sono invitati alla Conferenza in qualita' di osservatori. b) Questa conferenza potra' approvare emendamenti che saranno adottati e che entreranno in vigore allo stesso modo della presente Convenzione e dei Protocolli allegati; tuttavia, gli emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati solo dalle Alte Parti contraenti e gli emendamenti ad un Protocollo allegato potranno essere adottati solo dalle alte Parti contraenti che sono vincolate da questo Protocollo. 2.a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente puo' in qualunque momento propone protocolli addizionali relativi ad altre categorie di armi convenzionali che non sono oggetto dei Protocolli allegati esistenti. Ogni proposta di Protocollo addizionale e' comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti secondo il capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo. Se una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti e' d'accordo, il Depositario convochera' il prima possibile una conferenza cui saranno invitati tutti gli Stati.
b) questa conferenza potra', con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza, approvare protocolli addizionali che saranno adottati allo stesso modo della presente Convenzione e che entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.
3.a) Se, 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nessuna Conferenza e' stata convocata secondo i capoversi a) del paragrafo 1 o a) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni Alta Parte contraente potra' pregare il Depositario di convocare una Conferenza alla quale tutte le Alte Parti contraenti saranno invitate per esaminare la portata e l'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati e studiare ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione saranno invitati alla Conferenza in qualita' di osservatori. La Conferenza potra' approvare emendamenti che saranno adottati ed entreranno in vigore in conformita' con il paragrafo b) del paragrafo precedente.
b) La Conferenza potra' inoltre esaminare ogni proposta di protocolli addizionali relativa ad altre categorie di armi convenzionali non coperte dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza potranno partecipare pienamente a questo esame. I protocolli addizionali saranno adottati allo stesso modo della presente Convenzione, vi saranno allegati ed entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.
c) Tale conferenza potra' esaminare la questione dell'opportunita' di prevedere la convocazione di una nuova Conferenza a richiesta di un'Alta Parte contraente se, dopo un periodo analogo a quello di cui al capoverso a) del paragrafo 3 del presente articolo, nessuna Conferenza e' stata convocata secondo i capoversi a) del paragrafo 1 o a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Accordo - art. 9

Articolo 9
Denuncia
1. Ogni Alta Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione o uno qualunque dei protocolli ad essa allegati notificando la sua decisione al Depositario.
2. La denuncia in tal modo formulata entrera' in vigore solo un anno dopo il ricevimento, da parte del Depositario, della notifica della denuncia. Se, tuttavia, allo scadere di quest'anno, l'Alta Parte contraente denunciante si trova nella situazione di cui all'articolo primo, essa rimarra' vincolata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione, ed in ogni caso fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di insediamento delle persone protette dalle norme del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di un Protocollo allegato alla presente Convenzione contenente disposizioni relative a situazioni in cui sono esercitate funzioni per il mantenimento della pace, di osservazione o funzioni analoghe nella regione interessata, fino al termine di tali funzioni.
3. Ogni denuncia della presente Convenzione si applichera' anche a tutti i Protocolli allegati i cui obblighi sono stati accettati dall'Alta Parte contraente.
4. La denuncia avra' effetto solo nei confronti dell'Alta Parte contraente denunciante.
5. La denuncia non avra' effetto su obblighi precedentemente contratti dall'Alta Parte contraente denunciante, relativamente ad un conflitto armato, ai sensi della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, per ogni atto commesso prima dell'entrata in vigore di detta denuncia.

Accordo - art. 10

Articolo 10
Depositario
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.
2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notifichera' a tutti gli Stati:
a) le firme apposte alla presente Convenzione secondo l'articolo 3;
b) gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione depositati secondo l'articolo 4;
c) le notifiche di accettazione degli obblighi dei protocolli allegati alla presente Convenzione, secondo l'articolo 4;
d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati secondo l'articolo 5;
e) le notifiche di denuncia ricevute secondo l'articolo 9 e le date alle quali entreranno in vigore.

Accordo - art. 11

Articolo 11
Testi autentici
L'originale della presente Convenzione e dei protocolli ad essa allegati, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sara' depositato presso il Depositario che fara' pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati.

Protocollo I

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE SCHEGGE NON INDIVIDUABILI
(PROTOCOLLO I)
E' vietato fare uso di qualunque arma il cui effetto principale e' di colpire mediante schegge non individuabili nel corpo umano attraverso raggi X.

Protocollo II - art. 1

Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi.
(PROTOCOLLO II)
Articolo primo
Portata di applicazione pratica
Il presente Protocollo concerne l'utilizzazione a terra di mine, trappole ed altri dispositivi definiti in appresso, comprese le mine installate per precludere l'accesso di spiagge o la traversata di canali navigabili o di corsi d'acqua, ma non si applica alle mine anti-nave utilizzate in mare o nei corsi di navigazione interni.

Protocollo II - art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo, si intende:
1. Per "mina" qualunque congegno posto sotto o sopra il suolo o altra superficie o in prossimita', e progettato in maniera tale da esplodere o scoppiare per via della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona o di un veicolo; e per "mina installata a distanza" ogni mina cosi' definita lanciata da un pezzo di artiglieria, un lancia-razzi, un mortaio o congegno simile, o sganciata da un'aeronave;
2. Per "trappola" ogni dispositivo o materiale progettato, costruito o adattato per uccidere o colpire e che funziona all'improvviso all'atto dello spostamento di un oggetto in apparenza innocuo o nel momento in cui ci si avvicina ad esso, oppure all'atto di effettuare un atto apparentemente senza pericolo;
3. Per "altri dispositivi" si intendono munizioni e i dispositivi installati manualmente e progettati per uccidere, ferire o danneggiare e che sono attivati mediante un comando a distanza o automaticamente dopo un certo periodo di tempo;
4. Per "obiettivo militare" quando si tratta di beni, ogni bene che per la sua natura, localizzazione, destinazione o utilizzazione fornisce un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre nel caso specifico un preciso vantaggio militare;
5. Per "beni di natura civile", tutti i beni che sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 4;
6. Per "registrazione" un'operazione di natura materiale, amministrativa e tecnica mirante a raccogliere, in vista di registrarle nei documenti ufficiali, tutte le informazioni che consentono di localizzare agevolmente i campi di mine, le mine e le trappole.

Protocollo II - art. 3

Articolo 3
Limitazioni generali per l'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi
1. Il presente articolo si applica
a) alle mine;
b) alle trappole;
c) agli altri dispositivi.
2. E' vietato in qualunque circostanza dirigere le armi che sono oggetto del presente articolo contro la popolazione civile in generale o contro civili individualmente, a titolo sia offensivo, difensivo o di rappresaglia.
3. E' vietato l'uso indiscriminato delle armi che sono oggetto del presente articolo. Per uso indiscriminato s'intende un'installazione di queste armi:
a) diversamente che su un obiettivo militare, o tale che queste armi non siano dirette contro tale obiettivo; oppure
b) che implichi un metodo o mezzo di trasporto verso il bersaglio tale da escludere che siano dirette contro uno specifico obiettivo militare; oppure
c) da cui ci si puo' attendere che causino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite a persone civili, danni a beni a carattere civile o una combinazione di queste perdite e danni, che sarebbero eccessive rispetto al vantaggio militare concreto previsto.
4. Tutte le precauzioni possibili saranno adottate per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente articolo.
Per precauzioni possibili, si intendono le precauzioni fattibili o che e' possibile in pratica adottare, tenendo conto di tutte le condizioni contingenti del momento ed in particolare di considerazioni di natura umanitaria e di ordine militare.

Protocollo II - art. 4

Articolo 4
Limitazione all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza, trappole ed altri dispositivi in zone abitate
1. Il presente articolo si applica:
a) alle mine diverse dalle mine installate a distanza;
b) alle trappole; e
c) ad altri dispositivi.
2. E' vietato utilizzare le armi cui si applica il presente articolo in ogni citta', villaggio o zona dove esista un'analoga concentrazione di persone civili e dove i combattimenti tra forze terrestri non sono iniziati o non sembrano imminenti, a meno che:
a) esse siano poste su un obiettivo militare o nelle immediate vicinanze di un obiettivo militare appartenente ad una Parte avversa o sotto il suo controllo; oppure
b) vengano adottati provvedimenti per proteggere la popolazione civile dai loro effetti, ad esempio affiggendo avvisi, appostando sentinelle, divulgando avvisi o installando recinzioni.

Protocollo II - art. 5

Articolo 5
Limiti all'uso di mine installate a distanza
1. E' vietato l'uso di mine installate a distanza salvo che queste mine sono installate unicamente in una zona che rappresenta un obiettivo militare o che contiene obiettivi militari ed a meno che:
a) la loro ubicazione sia registrata con esattezza in conformita' con il capoverso a) del paragrafo 1 dell'articolo 7; oppure
b) si utilizzi per ciascuna di esse un meccanismo efficace di neutralizzazione, vale a dire un meccanismo di autoscatto, concepito per disattivarle o per provocarne l'autodistruzione qualora si possa ritenere che non serviranno piu' ai fini militari per i quali sono state installate, o un meccanismo teleguidato progettato per disattivarle o distruggerle quando la mina non serve piu' ai fini militari per i quali e' stata installata.
2. E' necessario dare un preavviso effettivo riguardo al lancio o allo sganciamento di mine installate a distanza che potrebbero avere effetti per la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.

Protocollo II - art. 6

Articolo 6
Divieto d'impiego di alcune trappole
1. Fatte salve le regole del diritto internazionale applicabili ai conflitti armati relative al tradimento ed alla perfidia, e' vietato in ogni circostanza utilizzare:
a) trappole aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, espressamente progettati e costruiti per contenere una carica esplosiva e che producono una detonazione quando sono spostati o quando sono avvicinati da una persona; oppure
b) trappole che sono agganciate o associate in qualunque modo:
i) ad emblemi, segni o segnali di protezione internazionalmente riconosciuti;
ii) a malati, feriti o morti;
iii) a luoghi d'inumazione o d'incineramento o a tombe
iv) a impianti, materiale, forniture o trasporti sanitari;
v) a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a prodotti specialmente destinati all'alimentazione, alla sanita', all'igiene, al vestiario o all'educazione dei bambini;
vi) ad alimenti o a bevande;
vii) ad utensili da cucina o ad apparecchi elettro-domestici, salvo in istituti militari, in siti militari ed in depositi d'approvvigionamento militari;
viii) ad oggetti di natura indiscutibilmente religiosi;
ix) a monumenti storici opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli
x) ad animali o a carcasse di animali
2. E' vietato in ogni circostanza impiegare trappole progettate per causare ferite inutili o sofferenze superflue.

Protocollo II - art. 7

Articolo 7
Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappole
1. Le parti ad un conflitto registreranno l'ubicazione:
a) di tutti i campi di mine pianificati che esse hanno installato;
b) di tutte le zone in cui sono state utilizzate trappole su grande scala ed in maniera pianificata.
2. Le parti faranno ogni sforzo per far registrare l'ubicazione di tutti gli altri campi di mine, delle mine e delle trappole che hanno posato o installato.
3. Tutte queste registrazioni saranno conservate dalle parti, che dovranno:
a) immediatamente dopo la cessazione delle ostilita' attive:
i) adottare tutte le misure necessarie ed appropriate compresa l'utilizzazione di queste registrazioni per proteggere i civili dagli effetti dei campi di mine, mine e trappole; nonche'
ii) qualora non vi siano forze di nessuna parte sul territorio della parte avversa, scambiare tra di loro e fornire al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano sul territorio della parte avversa; nonche'
iii) non appena le forze delle parti si saranno totalmente ritirate dal territorio della parte avversa, fornire a tale parte avversa ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano sul territorio della parte avversa;
b) quando una forza o missione delle Nazioni Unite esercita le sue funzioni in una zona o in zone qualsiasi, fornire all'autorita' di cui all'articolo 8 le informazioni fornite da questo articolo;
c) in tutta la misura del possibile, mediante accordo reciproco, assicurare la pubblicazione di informazioni relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole, in particolare negli accordi relativi alla cessazione delle ostilita'.

Protocollo II - art. 8

Articolo 8
Protezione delle forze e delle missioni delle Nazioni Unite dagli effetti dei campi di mine, di mine e di trappole
1. Quando una forza o una missione delle Nazioni Unite svolge funzioni di mantenimento della pace, di osservazione o funzioni analoghe in una zona, ciascuna delle parti al conflitto, se e' pregata in tal senso dal capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione, deve, nella misura in cui puo' farlo:
a) togliere o rendere innocue tutte le trappole o mine nella zona in questione;
b) adottare i provvedimenti che possono essere necessari per proteggere la forza o la missione dagli effetti dei campi di mine, di mine e trappole mentre essa esegue i suoi compiti; e c) mettere a disposizione del capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione tutte le informazioni in suo possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano in questa zona.
2. Quando una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite esercita le sue funzioni in una zona, la parte al conflitto interessata deve fornirgli una protezione salvo se, a causa dell'importanza di questa missione, essa non e' in grado di farlo in maniera soddisfacente. In tal caso essa deve mettere a disposizione del capo della missione le informazioni in suo possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappole che si trovano in questa zona.

Protocollo II - art. 9

Articolo 9
Cooperazione internazionale per l'eliminazione dei campi di mine, di mine e di trappole
Dopo la cessazione delle ostilita' attive, le parti si sforzeranno di concludere un accordo, sia tra di loro sia, se del caso, con altri Stati ed organizzazioni internazionali, per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni e la concessione di un'assistenza tecnica e materiale - nonche', se le circostanze lo consentono, l'organizzazione di operazioni congiunte - al fine di togliere o di neutralizzare in altra maniera i campi di mine, le mine e le trappole installate durante il conflitto.

Annesso

ANNESSO TECNICO AL PROTOCOLLO SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE
DELL'USO DI MINE, DI TRAPPOLE E
DI ALTRI DISPOSITIVI (PROTOCOLLO II)
Norme per la registrazione
Quando il protocollo prevede l'obbligo di registrare l'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappole, dovranno essere osservati i seguenti principi:
1. Per quanto concerne i campi di mine pianificati e l'utilizzazione, su grande scala e pianificata, di trappole;
a) predisporre carte, schizzi o altri documenti in modo da indicare la distesa del campo di mine o della zona dove si trovano le trappole;
b) precisare l'ubicazione del campo di mine o della zona dove si trovano le trappole rispetto alle coordinate di un punto di riferimento unico, nonche' le dimensioni previste della zona contenente mine e trappole rispetto a questo punto di riferimento unico:
2. Per quanto concerne gli altri campi di mine, di mine e di trappole posate o installate:
Per quanto possibile, registrare le informazioni pertinenti specificate al paragrafo 1 di cui sopra in modo da consentire la localizzazione di zone contenenti campi di mine, mine e trappole.

Protocollo III - art. 1

PROTOCOLLO SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE ARMI
INCENDIARIE
(PROTOCOLLO III)
Articolo primo
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
1. Per "arma incendiaria" si intende ogni arma o munizione essenzialmente progettata per appiccare il fuoco ad oggetti o per infliggere scottature a persone con l'azione delle fiamme, del calore o di una combinazione di fiamme e di calore, sprigionate da una reazione chimica di sostanza lanciata sul bersaglio.
a) le armi incendiarie possono avere la forma, ad esempio di lancia- fiamme, di mine sotterranee camuffate, di obici, di razzi, di granate, di mine, di bombe e di altri contenitori di sostanze incendiarie;
b) le armi incendiarie non includono:
i) le munizioni che possono avere effetti incendiari casuali, ad esempio le munizioni illiminanti, traccianti, fumogene o i sistemi di segnalamento;
ii) le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, di soffio o di frammentazione con effetto incendiario ad esempio i proiettili perforanti, le granate a frammentazione, le bombe esplosive e munizioni similari ad effetti combinati nelle quali l'effetto incendiario non mira espressamente ad infliggere scottature a persone, ma e' inteso per essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeronavi ed installazioni o mezzi di supporto logistico.
2. Per "concentrazione di civili" si intende una concentrazione di civili sia permanente sia temporanea, cosi' come ve ne sono nelle zone abitate delle citta' o dei borghi o nei villaggi abitati, o come quelle costituite dai campi e dalle colonne di rifugiati o di evacuati o da gruppi di nomadi.
3. Per "obiettivo militare" s'intende, quando si tratta di beni che sono presi di mira, ogni bene che per via della sua natura, della sua ubicazione, della sua destinazione o utilizzazione, fornisce un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre nella circostanza contingente un vantaggio militare preciso.
4. Per "beni a carattere civile" tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 3.
5. Per "precauzioni possibili" si intendono tutte le precauzioni che sono fattibili o che e' possibile adottare a livello pratico tenendo conto delle circostanze contingenti in particolare sulla base di considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

Protocollo III - art. 2

Articolo 2
Protezione dei civili e di beni di natura civile
1. E' vietato, in ogni circostanza, fare della popolazione civile in quanto tale, dei civili isolati o di beni di natura civile, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie.
2. E' vietato, in ogni circostanza, fare di un obiettivo militare situato all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate via aeronave.
3. E' inoltre vietato fare di un obiettivo militare situato all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate per mezzo di aeronave, salvo quando tale obiettivo militare e' chiaramente separato dalla concentrazione di civili e quando tutte le precauzioni possibili sono state adottate per limitare gli effetti incendiari all'obiettivo militare e per evitare, o comunque minimizzare, perdite accidentali di vite umane nella popolazione civile, ferite che potrebbero essere causate ai civili e danni causati a beni di natura civile.
4. E' vietato sottoporre le foreste ed altri tipi di rivestimenti vegetali ad attacchi per mezzo di armi incendiarie salvo se questi elementi naturali sono utilizzati per coprire, dissimulare o camuffare combattenti o altri bersagli militari, o costituiscono essi-stessi obiettivi militari.
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