096G0158
096G0158
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992. (LEGGE 12 marzo 1996 n. 173)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 31/3/1996 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 252 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina,
- ispirati ai valori comuni di liberta', democrazia e progresso sociale che guidano i loro popoli;
- convinti che il mantenimento della pace e la stabilita' internazionale, la diffusione di nuove forme di convivenza e l'affermazione di un ordine internazionale piu' sicuro e stabile, possono ricevere un notevole contributo dalla identificazione e dall'esempio di modelli originali di collaborazione tra Paesi appartenenti ad aree geografiche diverse;
- considerando che nell'area spaziale e nucleare, in condizioni di crescente interdipendenza tra gli Stati, la indivisibilita' tra pace e sicurezza, i profondi cambiamenti registrati nel mondo e le sfide del nostro tempo non consentono altra alternativa se non la cooperazione multilaterale, con mezzi e fini che assicurino globalmente il sistema di pace e sicurezza stabilito dalla carta delle Nazioni Unite;
- riaffermando l'impegno di entrambi i Paesi alla non proliferazione di armi di distruzione di massa che minacciano gravemente la pace e la sicurezza internazionali;
- esprimendo la loro ferma convinzione che per assicurare la pace internazionale e la sicurezza globale sia necessario uno sforzo coordinato ed una stretta cooperazione di tutti gli Stati sulla base della Carta delle Nazioni Unite col fine di risolvere le questioni essenziali, in particolare nel settore del disarmo - specie per quanto riguarda le armi di distruzione di massa - attraverso la risoluzione pacifica delle controversie, lo sviluppo economico, la conservazione dell'ambiente, la promozione e la protezione dei diritti umani e le liberta' fondamentali dell'Uomo;
- tenendo in considerazione la Relazione Associativa Particolare tra l'Italia e l'Argentina prevista dal Trattato e dall'Atto firmato a Roma il 10 dicembre 1987;
- riaffermando il contenuto delle lettere di intenti in materia di difesa scambiate il 10 settembre 1985 ed il 18 ottobre 1988 e mettendo in rilievo l'intenzione di entrambi i Governi di dare un nuovo impulso alla cooperazione nel settore della difesa;
convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
Le Parti contraenti stimoleranno e svilupperanno la collaborazione tra le rispettive Forze Armate nel campo dell'addestramento e della formazione professionale attraverso:
a) lo scambio di docenti ed istruttori delle rispettive Scuole di guerra;
b) lo scambio di personale tra le Forze Armate di entrambi i Paesi col fine di farle partecipare ai diversi corsi di perfezionamento professionale e ad esercizi congiunti.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2
Le Parti manterranno fra loro un flusso regolare di informazioni su temi di difesa di mutuo interesse, effettuando in particolare consultazioni sulle questioni di mutuo interesse, e coordineranno i loro sforzi relativamente alla definizione e realizzazione degli obiettivi comuni che verranno stabiliti.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3
In conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi, le Parti identificheranno formule di cooperazione e iniziative congiunte per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie in materia di difesa che, per la loro natura, rivestano una particolare importanza difensiva e offrano possibilita' di applicazione civile.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4
Ai fini del presente Accordo, si terranno le riunioni che siano ritenute necessarie dalle Parti e si potranno istituire gruppi di lavoro congiunti per analizzare determinate aree.
I rappresentanti dei Ministeri della Difesa dei due Paesi si riuniranno con l'obiettivo di stabilire programmi di cooperazione nei settori menzionati nell'articolo 3 ed in altri di mutuo interesse.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5
I programmi di cooperazione specifici verranno concordati per i canali diplomatici, con la stipula di Memoranda d'intesa soggetti alla disponibilita' di fondi all'uopo assegnati dalle Parti e tenendo conto di alcuni punti principali che, concordati da ambedue le Parti, assicurino il rispetto del concetto di reciprocita'.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6
Il presente Accordo fa salva la cooperazione, di ciascuna delle Parti con altri Stati e/o organizzazioni internazionali. Esso entrera' in vigore al momento in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo ha validita' sino alla denuncia di una delle Parti, con un preavviso di almeno 6 mesi e potra' essere modificato di comune accordo sempre per iscritto.
Il presente Accordo e' redatto in due esemplari, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, facendo entrambi ugualmente fede.
Roma, li 6 ottobre 1992
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA
Parte di provvedimento in formato grafico