Monitoring Gesetzessammlung

073U1043

IT - Leggi di Ratifica

073U1043

Convention CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE L'ITALIE ET LE MAROC. Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 12 dicembre 1973 n. 1043)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia ed il Marocco relativa al reciproco aiuto giudiziario, all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 51 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convention

CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE L'ITALIE ET LE MAROC.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione.
CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E IL MAROCCO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO
Nell'intento di stabilire una collaborazione efficace in materia di assistenza giudiziaria, fra i due paesi,
Hanno deciso di stipulare la presente convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione,
Hanno designato a tal fine, come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
Il signor Aldo MORO, Ministro degli affari esteri,
Sua Maesta' il Re del Marocco:
Il signor Youssef BEN ABBES ATARJI, Ministro degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno, sul territorio dell'altra parte, libero e facile accesso a tutte le giurisdizioni per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.

Art. 2

Articolo 2
Non potranno essere imposti ai cittadini di ciascuna delle parti contraenti ne' cauzione, ne' deposito sotto qualsiasi denominazione, in ragione sia della loro qualita' di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel paese.
Il comma precedente si applica, salvo le disposizioni di ordine pubblico del paese in cui l'azione e introdotta, alle persone giuridiche costituite o autorizzate secondo le leggi di una delle due parti contraenti.

Art. 3

Articolo 3
Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, sia in materia civile e commerciale che in materia penale, salvo le disposizioni che regolano il regime di estradizione, destinati a persone residenti sul territorio di uno dei due paesi, saranno trasmessi per via diplomatica normale.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per le parti contraenti di far pervenire direttamente, per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari o extra-giudiziari destinati a propri cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalita' del destinatario dell'atto sara' determinata dalla legge del paese in cui deve aver luogo la consegna.

Art. 4

Articolo 4
Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari non saranno tradotti ma la lettera o la nota di trasmissione sara' redatta nella lingua dell'autorita' richiesta e dovra' contenere le indicazioni seguenti: autorita' da cui emana l'atto;
natura dell'atto di cui si tratta;
nome e qualita' delle parti;
nome e indirizzo del destinatario;
e, in materia penale, qualificazione del reato.

Art. 5

Articolo 5
Se l'autorita' richiesta non e' competente, trasmettera' l'atto d'ufficio a quella competente informandone subito l'autorita' richiedente, per via diplomatica.

Art. 6

Articolo 6
L'autorita' richiesta si limitera' a far effettuare la consegna dell'atto al destinatario.
Se questi l'accetta volontariamente, la prova della consegna si fara' a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un attestato dell'autorita' richiesta e constatante il fatto, il modo e la data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti sara' inviato direttamente all'autorita' richiedente.
Se la consegna dell'atto non puo' avvenire per qualunque causa, l'autorita' richiesta lo restituira' immediatamente a quella richiedente indicando il motivo della mancata consegna.

Art. 7

Articolo 7
La consegna degli atti giudiziari ed extra-giudiziari non dara' luogo al rimborso di alcuna spesa.

Art. 8

Articolo 8
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono, in materia civile e commerciale, la facolta', per gli interessati residenti sul territorio di una delle due parti contraenti, di far assicurare in uno dei due paesi la notifica e la consegna di tutti gli atti alle persone residenti in tale paese. La notifica e la consegna devono essere effettuate secondo le modalita' in vigore nel paese in cui esse devono aver luogo.

Art. 9

Articolo 9
Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale da eseguirsi sul territorio di una delle due parti contraenti, saranno espletate dalle autorita' giudiziarie.
Esse saranno trasmesse per via diplomatica normale.
Se l'autorita' richiesta e' incompetente, trasmettera' di ufficio la commissione rogatoria a quella competente informandone immediatamente l'autorita' richiedente.
Le disposizioni di questo articolo non precludono la facolta' per le parti contraenti di far eseguire direttamente dai loro rappresentanti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie relative all'audizione dei loro cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalita' della persona di cui e' richiesta l'audizione sara' determinata dalla legge del paese in cui deve essere eseguita la commissione rogatoria.

Art. 10

Articolo 10
Le commissioni rogatorie in materia penale da eseguirsi nel territorio di una delle due parti contraenti, saranno trasmesse per via diplomatica ed espletate dalle autorita' giudiziarie.
Se l'autorita' giudiziaria richiesta e' incompetente, trasmettera' d'ufficio le commissioni rogatorie a quella competente informandone immediatamente l'autorita' richiedente per via diplomatica.
Nei casi di urgenza, esse potranno essere inoltrate direttamente.
Esse saranno restituite, in ogni caso, per via diplomatica.

Art. 11

Articolo 11
L'autorita' richiesta potra' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria se, in base alla legge del proprio paese, questa non e' di sua competenza o se e' per sua natura tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui deve aver luogo.

Art. 12

Articolo 12
Le persone di cui e' richiesta la testimonianza saranno invitate a comparire secondo la procedura del paese richiesto; se rifiutano di comparire l'autorita' richiesta dovra' usare i mezzi di coercizione previsti dalla legge del proprio paese.

Art. 13

Articolo 13
Su espressa domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta dovra':
1) Eseguire la commissione rogatoria secondo le modalita' indicate dall'autorita' giudiziaria richiedente se queste non sono incompatibili con la legislazione del proprio paese.
2) Informare, in tempo utile, l'autorita' richiedente della data e del luogo in cui si procedera' all'esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano assistervi, nel quadro della legislazione del paese richiesto.

Art. 14

Articolo 14
Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate dalla traduzione nella lingua dell'autorita' richiesta. Tale traduzione sara' autenticata da un traduttore giurato o di cui sara' ricevuto il giuramento conformemente alle leggi del paese richiedente.

Art. 15

Articolo 15
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non potra' dar luogo ad alcun rimborso di spesa, salvo cio' che concerne gli onorari di esperti.

Art. 16

Articolo 16
Se la comparizione personale di un testimone e' necessaria in un procedimento penale, il Governo del paese in cui risiede il testimone lo invitera' a rispondere alla convocazione che gli e' stata rivolta.
In tal caso, le indennita' di trasferta e di soggiorno, calcolate sulla base della residenza del testimone, saranno almeno uguali a quelle accordate sulla base delle tariffe e regolamenti in vigore nel paese in cui dovra' aver luogo l'audizione; a richiesta del testimone, questi ricevera', a cura delle autorita' consolari del paese richiedente, l'anticipo di tutte o di parte delle spese di viaggio.
Nessun testimone, qualunque sia la sua nazionalita', che, citato in uno dei due paesi, si presenti volontariamente davanti ai giudici dell'altro paese potra' essere perseguito o arrestato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. Tale immunita' cessera' trenta giorni dopo la data in cui avra' avuto termine la deposizione e in cui sia stato possibile il ritorno del testimone.

Art. 17

Articolo 17
Le domande di comparizione di testimoni detenuti saranno trasmesse per via diplomatica.
Sara' dato seguito alla domanda sempre che particolari circostanze non vi si oppongano ed a condizione che detti detenuti siano rinviati entro breve termine.

Art. 18

Articolo 18
In materia civile e commerciale, le decisioni emesse dalle autorita' giudiziarie in Italia o in Marocco saranno rese esecutive sul territorio dell'altro paese, se rispondono ai seguenti requisiti:
a) che la decisione sia stata pronunciata da un giudice competente ai sensi delle norme di diritto internazionale riconosciute nel paese in cui deve aver luogo l'esecuzione, salvo espressa rinuncia dell'interessato;
b) che le parti siano state regolamentate citate, rappresentate o dichiarate contumaci;
c) che la decisione, in base alla legge del paese in cui e' stata pronunciata, abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata o sia suscettibile di esecuzione;
d) che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del paese in cui e' richiesta la sua esecuzione o ai principi di diritto pubblico applicabili in detto paese. Inoltre, essa non deve essere contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto paese che abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata;
e) che nessun giudice dello Stato richiesto sia stato investito di una domanda fra le stesse parti e per lo stesso oggetto prima della proposizione della domanda davanti al giudice che ha emesso la decisione di cui si chiede l'exequatur.

Art. 19

Articolo 19
Le decisioni di cui all'articolo precedente non potranno dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorita' dell'altro paese, ne' formare oggetto, da parte di dette autorita', di alcuna pubblica formalita', quali l'iscrizione, la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri, se non dopo che siano state dichiarate esecutive.

Art. 20

Articolo 20
L'exequatur e' concesso dall'autorita' competente secondo la legge del paese in cui e' richiesta su domanda di ogni parte interessata.
La procedura per la relativa domanda e' quella seguita dalla legge del paese in cui e' richiesta l'esecuzione.

Art. 21

Articolo 21
L'autorita' competente si limita a verificare se la decisione di cui e' richiesto l'exequatur risponde ai requisiti di cui agli articoli precedenti per godere dell'autorita' di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione.
Nel concedere l'exequatur, l'autorita' competente dispone, se necessario, che siano adottati tutti i mezzi, perche' la decisione straniera sia resa pubblica secondo le stesse modalita' richieste dalla legge del paese in cui la decisione medesima e' dichiarata esecutiva.
L'exequatur puo' essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.

Art. 22

Articolo 22
La decisione d'exequatur ha effetto fra tutte le parti che ne hanno fatto istanza e per tutto il territorio in cui queste disposizioni sono applicabili.
Essa consente alla decisione resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti di quella pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.

Art. 23

Articolo 23
La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:
a) una copia della decisione che contenga i requisiti necessari per la sua autenticita';
b) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;
c) un certificato dei cancellieri competenti con l'attestazione che nessuna impugnazione e' stata proposta contro la decisione;
d) una copia autentica della citazione della parte rimasta contumace;
e) una traduzione completa degli atti suddetti certificata conforme da un traduttore giurato.

Art. 24

Articolo 24
Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali sono regolati dalla convenzione di New York adottata il 10 giugno 1958 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dalle due parti contraenti.

Art. 25

Articolo 25
Gli atti autentici, particolarmente gli atti notarili, esecutivi in uno dei due paesi, sono dichiarati esecutivi nell'altro paese dall'autorita' competente, secondo la legge del paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.
Detta autorita' verifica soltanto se gli atti rispondono ai requisiti necessari per la loro autenticita' nel paese in cui sono stati ricevuti e se le disposizioni in base alle quali l'esecuzione e' richiesta non siano contrarie allo ordine pubblico del paese in cui e' richiesto l'exequatur.

Art. 26

Articolo 26
Le ipoteche immobiliari (terrestres) convenzionali, consentite in uno dei due paesi, saranno iscritte e avranno effetto nell'altro paese allorche' la validita' degli atti che ne contengono la stipulazione sara' stata constatata dall'autorita' competente, secondo la legge del paese in cui e' richiesta l'iscrizione. Tale autorita' verifica soltanto se gli atti e le procure, che ne sono il complemento, contengono i requisiti necessari per la loro validita' nel paese in cui sono stati ricevuti.
Le stesse disposizioni valgono anche per gli atti di consenso alla cancellazione o alla riduzione approvata in uno dei due paesi.

Art. 27

Articolo 27
Le disposizioni del presente titolo si applicano qualunque sia la nazionalita' delle parti.

Art. 28

Articolo 28
Tutte le disposizioni della presente convenzione si applicano sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, queste ultime costituite secondo le leggi in vigore in Marocco e in Italia e aventi la loro sede in uno di questi paesi.

Art. 29

Articolo 29
Le parti contraenti s'impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorita' giudiziarie dell'altro Stato.

Art. 30

Articolo 30
Le parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino sara' accertata al momento della infrazione per la quale e' richiesta l'estradizione.
Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a far perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, quando l'altra parte le inviera' per via diplomatica una richiesta di procedimento penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La parte richiedente sara' informata del seguito che sara' dato alla sua richiesta.

Art. 31

Articolo 31
Saranno sottoposti ad estradizione:
1) le persone che sono perseguite per crimini o delitti puniti dalle leggi delle parti contraenti con pena non inferiore almeno a due anni di detenzione;
2) le persone che, per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, sono condannate in contraddittorio o in contumacia, dai tribunali dello Stato richiedente, a pena non inferiore almeno a sei mesi di detenzione.
Se il crimine, per cui e' richiesta l'estradizione, e' punito con la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, tale pena sara' sostituita con quella prevista per il medesimo reato dalla legge del paese richiesto.

Art. 32

Articolo 32
L'estradizione non sara' accordata se si tratta di reato considerato politico dalla parte richiesta o come fatto connesso a reato di tale natura.
Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non sara' considerato come reato politico.

Art. 33

Articolo 33
L'estradizione potra' non essere accordata se l'infrazione per la quale e' richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.

Art. 34

Articolo 34
In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sara' accordata alle condizioni previste dalla presente convenzione, solo se in tal senso sara' stato deciso dalle parti contraenti, con semplice scambio di lettere, per ogni singolo reato o categoria di reati specificamente indicati.

Art. 35

Articolo 35
L'estradizione sara' rifiutata:
a) se i reati per i quali e' stata richiesta sono stati commessi nello Stato richiesto;
b) se i reati sono stati giudicati per via definitiva nello Stato richiesto;
c) se per qualunque causa l'azione penale o la pena e' estinta secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto al momento della ricezione della richiesta di estradizione;
d) se trattandosi di reati commessi fuori del territorio dello Stato richiedente, da uno straniero, la legislazione del paese richiesto non consente il perseguimento dell'azione penale per gli stessi reati commessi fuori dal suo territorio da uno straniero.
L'estradizione potra' essere rifiutata se i reati formano oggetto di azioni penali nello Stato richiesto o sono stati giudicati in uno Stato terzo.

Art. 36

Articolo 36
La richiesta di estradizione sara' fatta per iscritto o presentata per via diplomatica. Si dovra' esibire a sostegno di tale richiesta:
a) l'originale o la copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato d'arresto o di ogni altro atto avente la medesima forza, emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente;
b) un'esposizione sui fatti per i quali e' richiesta l'estradizione, sul tempo ed il luogo in cui questi sono stati commessi, sulla loro qualificazione giuridica ed una indicazione il piu' possibile esatta sui riferimenti alle disposizioni di legge ad essi applicabili;
c) una copia delle disposizioni di legge applicabili nonche' i connotati, il piu' possibile precisi, della persona di cui si tratta, con ogni altra indicazione atta ad individuarne la identita' e la nazionalita'.

Art. 37

Articolo 37
In caso d'urgenza, su richiesta delle autorita' competenti dello Stato richiedente, si procedera' all'arresto provvisorio, in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al paragrafo a) dell'articolo 36.
La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa alle autorita' competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per mezzo della Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), sia per ogni altro mezzo che ne lasci una traccia scritta.
Con essa si dovra' menzionare l'esistenza di uno dei documenti di cui al paragrafo a) dell'articolo 36 e si dovra' manifestare l'intenzione di inviare una domanda di estradizione. Con essa sara' fatta menzione altresi' del reato per il quale e' richiesta l'estradizione, del tempo e del luogo in cui e' stato commesso, nonche' dei connotati, il piu' possibile precisi, della persona di cui si tratta. L'autorita' richiedente sara' informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Art. 38

Articolo 38
Si potra' porre fine all'arresto provvisorio se nel termine di 30 giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avra' ricevuto la domanda di estradizione e i documenti menzionati all'articolo 36.
La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.

Art. 39

Articolo 39
Se le informazioni fornite dalla parte richiedente sono giudicate insufficienti al fine di consentire che la parte richiesta possa prendere una decisione in applicazione della presente convenzione, quest'ultima parte richiedera' il necessario supplemento d'informazione e potra' fissare un termine per ottenerle.

Art. 40

Articolo 40
Se l'estradizione e' richiesta contemporaneamente da piu' Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della relativa gravita' e del luogo dei reati.

Art. 41

Articolo 41
Nel concedere l'estradizione, tutti gli oggetti che provengono da reato o che possono servire come mezzi di prova, trovati in possesso della persona estradata, al momento del suo arresto, o scoperti successivamente saranno sequestrati e consegnati, su richiesta dello Stato richiedente, a quest'ultimo.
Detta consegna potra' essere effettuata anche se la estradizione non puo' aver piu' seguito per l'evasione o per la morte dell'estradando.
Saranno tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi su detti oggetti, che dovranno essere restituiti, se tali diritti esistono, allo Stato richiesto, il piu' presto possibile e gratuitamente, al termine delle azioni penali esercitate nello Stato richiedente.
Lo Stato richiesto potra' trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora li giudichi necessari per il procedimento penale.
Esso potra' ugualmente, trasmettendoli, riservarsi di averli in restituzione per lo stesso motivo, obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.

Art. 42

Articolo 42
Lo Stato richiesto informera' per via diplomatica lo Stato richiedente della sua decisione sull'estradizione.
Ogni rigetto completo o parziale sara' motivato.
In caso di concessione lo Stato richiedente sara' informato del luogo e della data della consegna.
In mancanza di accordo su tal punto, l'estradando sara' condotto, a cura dello Stato richiesto, nel luogo che sara' indicato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente.
Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, lo Stato richiedente dovra' far prendere in consegna l'estradando dai suoi agenti, nel termine di un mese a partire dalla data stabilita conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Trascorso detto termine, l'estradando sara' posto in liberta' e non potra' piu' essere richiesto per lo stesso fatto.
Se circostanze eccezionali impediscono la consegna o il ricevimento dell'estradando, lo Stato interessato ne informera' l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati stabiliranno d'accordo una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.

Art. 43

Articolo 43
Se l'individuo reclamato e' accusato o condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione e' richiesta, quest'ultimo Stato dovra' ugualmente decidere sulla domanda e far conoscere allo Stato richiedente la relativa decisione giusta quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 48. La consegna dell'accusato tuttavia, nel caso di accettazione, sara' differita fino a che sia stata soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto.
Detta consegna sara' effettuata nella data che sara' concordata in conformita' delle disposizioni del terzo comma dell'articolo 42, e saranno allora applicabili i commi 4, 5 e 6 del detto articolo.
Le disposizioni del presente articolo non impediranno che l'interessato possa essere inviato temporaneamente a comparire davanti alle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente, sotto l'espressa condizione che sara' restituito non appena dette autorita' si saranno pronunciate.

Art. 44

Articolo 44
L'individuo che sara' stato consegnato non potra' essere ne' perseguito, ne giudicato in contraddittorio, ne' essere detenuto in vista dell'esecuzione di una pena per un reato anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale era stata richiesta l'estradizione, salvo nei casi seguenti:
1) quando, avendo avuto la liberta' di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, nei 30 giorni che seguono il suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale e' stato consegnato o se vi e' ritornato dopo averlo lasciato;
2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi consente, una domanda dovra' essere presentata a tal fine, accompagnata dai documenti previsti al paragrafo a) dell'articolo 36 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e la menzione della possibilita' che gli e' stata data di inviare una memoria difensiva alle autorita' dello Stato richiesto.
Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato non sara' perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi dell'infrazione, nuovamente qualificata, permetterebbero l'estradizione.

Art. 45

Articolo 45
Salvo che nel caso in cui l'interessato sia rimasto nel territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente o che vi sia ritornato in dette condizioni, il consenso dello Stato richiesto sara' necessario perche' lo Stato richiedente possa consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli sara' stato consegnato.

Art. 46

Articolo 46
L'estradizione, in transito attraverso il territorio di una delle parti contraenti, di un individuo consegnato all'altra parte, sara' concessa su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno della domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un reato che da' luogo ad estradizione. Non sara' tenuto conto delle condizioni previste all'articolo 27 e relative alla durata delle pene.
Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea, si applicheranno le disposizioni seguenti:
1) qualora non sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente avvertira' lo Stato di cui sara' sorvolato il territorio ed attestera' l'esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo a) dell'articolo 36. In caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione produrra' gli effetti della domanda di arresto provvisorio di cui allo articolo 37 e lo Stato richiedente inviera' una domanda di transito alle condizioni previste ai paragrafi precedenti;
2) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente inviera' una domanda di transito.
Nel caso in cui lo Stato richiesto del transito chiedesse pure la estradizione, si potra' soprassedere al transito fino a che l'individuo reclamato abbia soddisfatto la giustizia di detto Stato.

Art. 47

Articolo 47
Le spese derivanti dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamera' ne' spese di procedura, ne' spese di carcerazione.

Art. 48

Articolo 48
Le due parti contraenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimini e delitti pronunciate dalle autorita' giudiziarie di ciascuna delle parti contro i cittadini dell'altra parte, nonche' le misure successive a dette condanne.
Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica.
Tuttavia, in caso d'urgenza, tali notizie potranno essere comunicate per mezzo dell'Interpol.

Art. 49

Articolo 49
I cittadini di ciascuno dei due paesi godranno sul territorio dell'altro del beneficio dell'assistenza in giudizio alla pari dei nazionali purche' si attengano alla legge del paese nel quale sara' richiesta l'assistenza.

Art. 50

Articolo 50
Il certificato di poverta' sara' rilasciato al richiedente dalle autorita' del luogo di residenza abituale se egli risiede nel territorio di uno dei due paesi. Tale certificato sara' rilasciato dal console del suo paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un paese terzo.
Qualora l'interessato risieda nel paese in cui e' presentata la domanda, potranno essere assunte informazioni, a titolo complementare, presso le autorita' del paese di cui egli e' cittadino.

Art. 51

Articolo 51
La presente convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo non appena possibile.
La presente convenzione e' applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla data della sua entrata in vigore.
Tuttavia, le parti contraenti potranno concedere l'estradizione per crimini e delitti commessi anteriormente alla presente convenzione sulla base della legislazione rispettiva dei due Stati.
Essa restera' in vigore fino allo spirare di un anno a contare dal giorno in cui una delle parti contraenti avra' dichiarato di volerne fare cessare gli effetti.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Roma, il 12 febbraio 1971, in duplice originale.
(Seguono le firme).
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht