050U0979
050U0979
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facolta' di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra a militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 anche dopo la cessazione delle ostilita'. (LEGGE 16 novembre 1950 n. 979)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45".
Art. 2
Si fa luogo a promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI