090G0136
090G0136
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987. (LEGGE 09 aprile 1990 n. 99)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 03/05/1990 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dallo scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'accordo.
Art. 3
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione italiana, Societa' per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12 miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed e' ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente articolo e' assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI.
2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabilite le modalita' di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.
Art. 4
1. Eventuali ricapitalizzazioni per perdite del bilancio della RAI debbono essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali, che invia, al riguardo, una relazione al Parlamento.
Art. 5
1. La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'accordo di cui all'articolo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge finanziaria con le modalita' di cui all' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , verra' versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Societa' italiana concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale scopo, sara' stipulata un'apposita convenzione.
2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la verifica dell'attivita' che la Societa' concessionaria svolgera' in applicazione dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 6
1. All'onere di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 aprile 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Allegati
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Roma, 23 ottobre 1987
Eccellenza,
a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporLe la seguente dichiarazione, relativa alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva:
"La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizio del diritto ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione.
Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'art. 52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, firmata a Roma il 29 aprile 1953".
Se il Governbo di San Marino e' d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
On. Dr. Gabriele GATTI
Segretario di Stato
per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino
REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI
Roma, 23 ottobre 1987
Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna, del seguente tenore:
"Eccellenza,
a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporLe la seguente dichiarazione, relativa alla riacqusizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva:
"La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizio del diritto di installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione.
Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'art. 52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione d'Amicizia e Buon Vicinato, firmato a Roma il 29 aprile 1953".
On. Giulio ANDREOTTI
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Se il Governo di San Marino e' d'accordo su quanto pecede, la presente lettera e la risposta dell'Eccelenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Voglia gradire, Eccelenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione."
Ho l'onore di comunicare all'E.V. che il governo della Repubblica di San Marino e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione.
IL SEGRETARIO DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico
((...)) ((...)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in G.U. 4/6/1990, n. 128 ha disposto che tra gli atti cui si riferisce la presente legge, non sono compresi i documenti pubblicati nelle pagine 142, 143 e 144.
Accordo
Accordo
Parte di provvedimento in formato grafico