054U1120
054U1120
Trattato (LEGGE 10 novembre 1954 n. 1120)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 10 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - TREMELLONI - ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Art. 1
Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania La Repubblica
italiana e il Regno Hascenita di Giordania nel comune desiderio di rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia e cordialita' esistenti fra i due Paesi, ed essendo ambedue ugualmente desiderosi di vedere con un tale Trattato promossi gli interessi dei loro rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia ed hanno a tal fine designato come loro Plenipotenziari:
da parte del Presidente della Repubblica italiana:
Sua Eccellenza PIERLUIGI LA TERZA, Inviato Straordinario e
Ministro Plenipotenziario in Amman,
da parte di Sua Maesta' Talal I Re del Regno Hascemita di
Giordania:
Sua Eccellenza TEWFIC PASCIA' ABOULHUDA, Primo Ministro e
Ministro degli Affari Esteri,
i quali avendo verificato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Vi sara' inviolabile pace e perpetua e sincera amicizia fra la
Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania.
Art. 2
Art. 2.
Le Alte Parti Contraenti convengono di stabilire relazioni
diplomatiche fra i due Stati. Esse avranno il diritto di inviare reciprocamente rappresentanti diplomatici debitamente accreditati i quali, in base ai principi di reciprocita', godranno nel Paese in cui risiedono un trattamento speciale relativo ai privilegi, immunita' e esenzioni concessi a simili rappresentanti in conformita' dei principi del diritto internazionale.
Art. 3
Art. 3.
Ciascuna delle Alte parti Contraenti avra' il diritto di nominare Consoli generali e Consoli di carriera in base ai suoi propri regolamenti. Se i Consoli non sono di carriera e non sono cittadini dello Stato che li ha nominati deve essere chiesto il consenso dell'altro Stato in via diplomatica prima che la nomina abbia luogo.
I Consoli avranno il diritto di esercitare le loro funzioni
ufficiali nel Paese in cui sono inviati sempreche' siano stati ammessi secondo le forme prescritte dalla legge e consuetudinarle nel medesimo. Dopo presentazione delle loro patenti essi riceveranno al piu' presto possibile l'exquatur; la loro giurisdizione consolare sara' precisata nelle patenti e ogni successiva modifica di tale giurisdizione sara' notificata.
Art. 4
Art. 4.
Ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente sara' permesso di
entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altra Parte Contraente, di esercitare attivita' commerciali sotto ogni forma che non sia contraria alle leggi locali, di avere il diritto di acquistare in proprieta', possedere o disporre di beni mobili e immobili in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascun Paese, relativamente al possesso e al diritto di disporre di tali beni, di istituire centri culturali in base alle leggi in vigore in ciascun Paese.
Art. 5
Art. 5.
I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno soggetti al pagamento di tutti gli oneri, e tasse che sono richiesti dalle leggi in vigore nello Stato in cui risiedono.
Art. 6
Art. 6.
I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno libero
accesso ai Tribunali dell'altra Alta Parte Contraente in conformita' alle leggi locali e cio' tanto quali attori che quali convenuti e in tutte le istanze di giurisdizione stabilite dalla legge.
Art. 7
Art. 7.
I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, assoggettandosi alle condizioni imposte ai cittadini di questa ultima, la costante protezione e sicurezza per le loro persone e proprieta' ivi inclusi gli ecclesiastici, gli studenti e i professionisti.
Art. 8
Art. 8.
Le Alte Parti Contraenti convengono di iniziare al piu' presto
possibile negoziati per la conclusione di un trattato di commercio come pure di un accordo relativo alla reciprocita' e alla validita' dei titoli di studio.
Art. 9
Art. 9.
Il presente Trattato e' redatto in doppio originale ciascuno nelle lingue italiane, araba e inglese, facenti tutti e tre i testi ugualmente fede.
Art. 10
Art. 10.
Ciascuna Alta Parte Contraente avra' il diritto di chiedere, in
qualsiasi momento, l'abrogazione del presente Trattato, ma esso rimarra' in vigore ancora un anna a decorrere dalla data della richiesta della sua abrogazione.
Art. 11
Art. 11.
Il presente Trattato sara' ratificato e lo scambio delle ratifiche avra' luogo ad Amman nel piu' breve termine possibile. Il Trattato entrera' in vigore immediatamente dopo la data dello scambio delle ratifiche.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato
in doppio originale nelle lingue italiana, araba e inglese e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto ad Amman, addi' ventiquattro aprile
millenovecentocinquantadue.
Per l'Italia Per la Giordania
P. LA TERZA TEWFIC ABOULHUDA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO