Monitoring Gesetzessammlung

062U0367

IT - Leggi di Ratifica

062U0367

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1 luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei. (LEGGE 01 febbraio 1962 n. 367)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi in Mogadiscio il 1 luglio 1960;
a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note;
b) Convenzione consolare;
c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note;
d) Accordo sui servizi aerei.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 6 del Trattato di amicizia, 36 della Convenzione consolare, 26 dell'Accordo commerciale, 10 dell'Accordo sui servizi aerei.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 febbraio 1962 GRONCHI FANFANI - SEGNI - SCELBA - GONELLA - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - MARTINELLI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Trattato- art. 1

Trattato di amicizia fra l'Italia e la Somalia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SOMALA, animati dal comune desiderio di riaffermare e consolidare gli stretti rapporti di amicizia che uniscono il popolo italiano e il popolo somalo, hanno stabilito di concludere un Trattato di amicizia.
A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. l'on. Carlo Russo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA:
S. E. l'on. dott. Mohamed Seek Mohamud GABIOU
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Vi sara' pace inviolabile e perpetua e sincera amicizia fra la
Repubblica italiana e la Repubblica somala.

Trattato- art. 2

Articolo 2
Le Alte Parti contraenti, ispirandosi ai principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite, affermano la loro piena ed attiva, adesione alle finalita' di tale Organizzazione, specialmente per quanto concerne il consolidamento della pace generale ed il rafforzamento della collaborazione internazionale.

Trattato- art. 3

Articolo 3
Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituira' presso l'altra
Parte una propria rappresentanza diplomatica con rango di Ambasciata.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' istituire nel
territorio dell'altra propri uffici consolari.

Trattato- art. 4

Articolo 4
Allo scopo di garantire in modo permanente la reciproca
collaborazione sul piano internazionale, i Governi delle Alte Parti contraenti si terranno in stretto contatto attraverso scambi di informazioni e periodiche consultazioni su tutte le questioni di comune interesse.

Trattato- art. 5

Articolo 5
Al cittadini di ciascun Paese saranno garantite nel territorio
dell'altro protezione e sicurezza per le loro persone e i loro beni e saranno assicurati gli stessi diritti, privilegi e trattamento che godono, nell'ambito delle leggi, i cittadini dell'altro Paese.

Trattato- art. 6

Articolo 6
Il presente Trattato sara' ratificato ed entrera' in vigore il
giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma al piu' presto possibile.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il
presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Mogadiscio, il 1 luglio 1960 in duplice esemplare.
Per la Repubblica italiana
CARLO RUSSO
Per la Repubblica Somala
MOHAMED S. GABIOU
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Scambio di note

SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL TRATTATO DI AMICIZIA
TRA L'ITALIA E LA SOMALIA
IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA
Mogadiscio, li' 1 luglio 1960
Eccellenza,
con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna tra
i nostri due Paesi ho l'onore di comunicare a V. E. quanto segue:
1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato
sopraindicato il Governo somalo subentrera' a quello italiano in tutti i diritti e in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualita' di Autorita' amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960;
2) ai fini e nello spirito dell'art. 12 dell'Accordo di Tutela
per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa.
Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni
responsabilita' ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi - per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia - sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati.
La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V. E.
vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato.
Mi e' gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V. E. gli
atti della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione italiana
CARLO RUSSO
A S. E. l'On. Dott. Mohamed Seek Mohamud GABIOU
Capo della Delegazione somala
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
ACCORDI PLURILATERALI STIPULATI DAL GOVERNO ITALIANO
ED ESTESI ALLA SOMALIA
30 settembre 1921 - Ginevra, Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli;
12 settembre 1923 - Ginevra, Convenzione per la repressione della pubblicazione e del traffico delle pubblicazioni oscene;
10 aprile 1926 - Bruxelles, Convenzione per l'unificazione di
alcune regole concernenti le immunita' delle navi di Stato;
21 giugno 1926 - Parigi, Convenzione sanitaria concernente la
protezione contro le malattie epidemiche;
25 settembre 1926 - Ginevra, Convenzione relativa alla schiavitu'; 7 giugno 1930 - Ginevra, Convenzioni per l'unificazione del diritto
cambiario:
a) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di
cambiale e di vaglia cambiario con Protocollo;
b) Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il
vaglia cambiario con Protocollo ed allegati;
c) Convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, con Protocollo;
19 marzo 1931 - Ginevra, Convenzioni per l'unificazione del diritto
cambiario:
a) Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario
(cheque);
b) Convenzione intesa a regolare taluni conflitti in materia di assegni bancari (cheques);
c) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di assegni
bancari;
13 luglio 1931 - Ginevra, Convenzione per limitare la fabbricazione
e regolare la distribuzione degli stupefacenti;
12 aprile 1933 - L'Aja, Convenzione sanitaria per la navigazione
aerea;
11 ottobre 1933 - Ginevra - Convenzione per facilitare la
circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche aventi carattere educativo;
29 maggio 1933 - Roma, Convenzione per l'unificazione di alcune
regole concernenti il sequestro conservativo degli aeromobili;
24 maggio 1934 - Bruxelles, Protocollo addizionale alla Convenzione
internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunita' delle navi di Stato firmato a Bruxelles il 10 aprile 1926; 22 dicembre 1934 - Parigi, Accordi internazionali concernenti: a) la soppressione di visti consolari sulle patenti di sanita'; b) la soppressione delle patenti di sanita';
31 ottobre 1938 - Parigi, Convenzione intesa a modificare la
Convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Mogadiscio, li' 1 luglio 1960
Eccellenza,
ho l'onore di segnare ricevuta della nota di V. E. in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna
tra i nostri due Paesi ho l'onore di comunicare a V. E. quanto segue:
1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato
sopraindicato il Governo somalo subentrera' a quello italiano in tutti i diritti ed in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualita' di Autorita' amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960;
2) ai fini e nello spirito dell'art. 12 dell'Accordo di tutela
per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita' lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa.
Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni
responsabilita' ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi - per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia - sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati.
La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V. E.
vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato.
Mi e' gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V. E. gli
atti della mia piu' alta considerazione".
In risposta ho l'onore di portare a conoscenza di V. E. che il
Governo somalo concorda perfettamente con quanto contenuto al paragrafo 1) di detta Nota e prende atto della comunicazione di cui al paragrafo 2) della Nota medesima.
Mi e' gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V. E. gli
atti della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione somala
MOHAMED S. GABIOU
A S. E. l'On. Carlo RUSSO
Capo della Delegazione italiana
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Convenzione- art. 1

Convenzione consolare tra l'Italia e la Somalia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SOMALA, animati dal desiderio di regolare la posizione dei consoli di ciascuna delle Alte Parti contraenti destinati ad esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra, hanno deciso di concludere una Convenzione consolare.
A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:
il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S. E. l'On. Avv. Carlo Russo
il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA
S. E. l'On. Dott. Mohamed Seek Mohamud GABIOU
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Agli effetti della presente Convenzione, si intende:
- per Stato inviante, l'Alta Parte contraente che nomina il
Console;
- per Stato di residenza, l'Alta Parte contraente sul territorio della quale il Console esercita le sue funzioni;
- per Ufficio consolare ogni ufficio istituito per lo svolgimento
di funzioni consolari, cioe' Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati, Agenzie consolari ed eventualmente la Cancelleria consolare della Missione diplomatica;
- per locali consolari ogni edificio o parte di edificio adibito a sede di ufficio consolare;
- per Console di carriera ogni funzionario dello Stato inviante nominato da quest'ultimo per esercitare esclusivamente le funzioni consolari in qualita' di Console Generale, Console o Vice Console;
- per Funzionario consolare il Console di carriera titolare di
ufficio consolare od altri funzionari di ruolo da esso dipendenti addetti all'ufficio stesso per l'esercizio di funzioni consolari;
- per Console onorario ogni cittadino di Stato inviante o dello Stato di residenza, nominato, secondo la legislazione dello Stato inviante, per esplicare nel territorio dello Stato di residenza le funzioni di Console Generale, Console o Vice Console e con facolta' di esercitare altra attivita' lucrativa;
- per Agente consolare ogni cittadino dello Stato inviante o
dello Stato di residenza delegato da un Console di carriera Capo di Ufficio consolare nello Stato di residenza per svolgere funzioni consolari e con facolta' di esercitare altra attivita' lucrativa;
- per Console il Console di carriera, il Console onorario e
l'Agente consolare;
- per Impiegato consolare ogni persona, cittadino di un qualsiasi
Stato, incaricato di funzioni consolari esecutive non autorizzato ad esercitare alcuna altra attivita' professionale o, comunque, lucrativa.

Convenzione- art. 2

Articolo 2
Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facolta' previo consenso
dello Stato di residenza, di istituire Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati ed Agenzie consolari nelle citta', porti e localita' dell'altra Parte.
I Consolati Generali ed i Consolati sono uffici autonomi. I Vice
Consolati e le Agenzie consolari, pur essendo uffici consolari a se stanti, dipendono, in conformita' con la legislazione dello Stato inviante, da un Consolato Generale o da un Consolato.
La sede e la circoscrizione di ciascun ufficio consolare saranno
fissate d'accordo tra le Alte Parti contraenti.

Convenzione- art. 3

Articolo 3
Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti
contraenti potra' nominare Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli di carriera, nonche' Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli onorari, Agenti consolari, funzionari ed Impiegati consolari, nel numero che riterra' necessario per ciascun ufficio consolare.
Le persone cosi' nominate godranno di tutte le prerogative
riconosciute dal diritto e dagli usi internazionali.

Convenzione- art. 4

Articolo 4
I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un
Consolato o di un Vice Consolato sono ammessi e riconosciuti dal Governo dello Stato di residenza su presentazione delle Lettere Patenti nelle quali e' indicata la sede e ha circoscrizione degli uffici alla cui direzione sono nominati.
L'exequatur e' concesso senza spese e senza indugi ma puo' essere rifiutato e revocato per gravi motivi.
Gli altri funzionari consolari sono autorizzati all'esercito delle loro funzioni su notifica della loro nomina. Tale autorizzazione non puo' essere rifiutata o revocata che per gravi motivi.

Convenzione- art. 5

Articolo 5
I funzionari e gli impiegati consolari possono esercitare
temporaneamente "ad interim", in qualita' di reggenti, le funzioni del Console capo di ufficio che sia deceduto o sia impedito per cause di malattia o di assenza o per qualunque altro motivo. I reggenti, previa notifica alle Autorita' locali, esercitano le loro funzioni e beneficiano delle disposizioni del presente Accordo in attesa che il titolare riassuma le funzioni o sia sostituito.
Il reggente di un ufficio consolare non puo' godere a motivo di
tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali e di dazi doganali di privilegi piu' ampi di quelli che, in base alla presente Convenzione, gli spettano per la sua qualita' di funzionario od impiegato consolare.

Convenzione- art. 6

Articolo 6
I funzionari consolavi titolari di un Consolato Generale o di un
Consolato possono nominare Vice-Consoli onorari e Agenti consolari nelle citta', nei porti e nelle localita' della loro circoscrizione, sotto riserva di approvazione da parte del Governo dello Stato di residenza.
I Vice-Consoli onorari e gli Agenti consolari devono essere muniti di una Lettera Patente rilasciata a questo scopo dal Console che li ha nominati e dal quale dipendono.

Convenzione- art. 7

Articolo 7
I titolari di un ufficio consolare sono tenuti a comunicare alle
Autorita' locali dello Stato di residenza i nomi e gli indirizzi dei funzionari e degli impiegati da loro dipendenti.

Convenzione- art. 8

Articolo 8
Le alte Parti contraenti potranno liberamente, con l'osservanza
delle condizioni prescritte dalla legge dello Stato di residenza, acquistare, prendere in locazione o possedere a qualsiasi altro titolo fabbricati, locali e terreni destinati a sede dei rispettivi uffici consolari, ad abitazione del proprio personale consolare ed a luogo di riunione delle collettivita' dei propri connazionali.
Gli edifici, parte di edifici e dipendenze, nonche' i terreni
annessi, di proprieta' dello Stato inviante ed adibiti esclusivamente a sede consolare - ivi compresi i locali di residenza del Console, purche' incorporati in detti stabili - sono esenti da tutte le imposte, tasse o tributi applicati o riscossi nello Stato, di residenza a che colpiscono detti immobili ed i loro redditi. Tale esenzione non si intende estesa ai tributi dovuti quale corrispettivo di servizi resi.
Gli atti ed i contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al
precedente comma sono esenti da imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere.

Convenzione- art. 9

Articolo 9
I funzionari consolari titolari di un ufficio consolare possono
collocare, all'esterno dell'immobiliare ove ha sede l'ufficio stesso, uno stemma con l'emblema dello Stato inviante, e con l'indicazione, nella lingua ufficiale di detto Stato, dell'ufficio, stesso.
Essi possono ugualmente, nel giorni di pubblica solennita' e nelle circostanze d'uso, innalzare la propria bandiera nazionale sull'edificio ove ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del titolare dell'ufficio stesso.
I titolari o reggenti di un ufficio consolare possono,
nell'esercizio delle loro funzioni, collocare la propria bandiera nazionale sulle autovetture, sui natanti, e sugli aerei da loro usati.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti assicura rispetto e protezione
alla bandiera ed agli stemmi dell'altra Parte.

Convenzione- art. 10

Articolo 10
Gli archivi, i documenti ed i registri consolari, ovunque si
trovino, sono inviolabili e le Autorita' dello Stato di residenza per nessun motivo e in nessuna circostanza possono esaminarli o sottoporli a sequestro.
Gli archivi, i documenti ed i registri consolari sono di regola
conservati in locali specificamente adibiti a tale scopo e nettamente distinti da quelli destinati ad abitazione personale dei funzionari, degli impiegati e degli agenti consolari.
I funzionari consolari hanno diritto di comunicare e corrispondere liberamente, anche in codice segreto, con le Autorita' del proprio Governo o con la missione diplomatica dalla quale dipendono.
Uguale diritto hanno i consoli onorari e gli agenti consolari nei rapporti con l'ufficio consolare da cui dipendono.
Tutta la corrispondenza degli uffici consolari e' inviolabile e
puo' essere spedita con plichi, sacchi o altri colli sigillati.

Convenzione- art. 11

Articolo 11
La polizia e le altre Autorita' dello Stato di residenza non
possono accedere nei locali consolari ne' effettuarvi perquisizioni senza il consenso del titolare dell'ufficio.
La stessa immunita' vige per i locali adibiti ad abitazione privata
dei funzionari, degli agenti e degli impiegati consolari. In caso di manifesta urgenza, conseguente ad incendio o ad altro sinistro, il consenso del titolare dell'ufficio viene presunto.
I funzionari, gli agenti e gli impiegati consolari dello Stato
inviante non possono essere soggetti a requisizioni personali o mobiliari di alcun genere.
I locali degli uffici consolari, la residenza dei funzionari
consolari, degli agenti e degli impiegati consolari dello Stato inviante come pure i beni mobili situati nei locali predetti sono esenti da ogni misura di requisizione, di alloggiamento militare o di contributi equivalenti.

Convenzione- art. 12

Articolo 12
I funzionari consolari godono dell'immunita' personale per cui non possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di reato, e non possono essere soggetti a misure di detenzione preventiva, a meno che non siano imputati di reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni secondo la legislazione dello Stato di residenza.
I funzionari consolari, i consoli, onorari, gli agenti consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti relativi alle loro funzioni.

Convenzione- art. 13

Articolo 13
I funzionari consolari non sono tenuti a comparire come testimoni davanti ai tribunali dello Stato di residenza. Se la loro deposizione e' necessaria nel corso di un procedimento giudiziario, essi saranno interrogati nel loro ufficio e nella loro residenza in modo che nessun disturbo sia apportato all'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Un congruo periodo di tempo sara' loro concesso, anche per l'eventualita' che essi ritengano di chiedere l'autorizzazione del proprio Governo.
Qualora i funzionari e gli impiegati consolari, i consoli ed i
vice-consoli onorari e gli agenti consolavi vengano richiesti dall'Autorita' giudiziaria dello Stato di residenza di testimoniare su atti relativi alle loro funzioni o su documenti di archivio o altri documenti consolari ovvero di produrre tali documenti o di interpretare una legge dello Stato inviante, essi possono esimersi dall'aderire a tale richiesta ove questa sia in contrasto con i loro doveri inerenti all'osservanza del segreto d'ufficio.

Convenzione- art. 14

Articolo 14
I funzionari consolari, i loro coniugi ed i loro figli minori con loro residenti, non sono sottoposti alle disposizioni dello Stato di residenza circa il permesso di soggiorno, la registrazione e il controllo degli stranieri.

Convenzione- art. 15

Articolo 15
Gli stipendi, le remunerazioni, i salari e gli emolumenti analoghi corrisposti ai Consoli, ai funzionari od agli impiegati consolari sono esenti da qualunque imposta, sia erariale che locale, sul reddito, applicata o riscossa nello Stato di residenza, a condizione che i beneficiari non siano cittadini di quest'ultimo Stato e che tali proventi derivino esclusivamente dalle funzioni consolari ivi esercitate.
Le disposizioni del precedente comma, non riguardano le imposte che
a qualsiasi titolo gravano sui beni immobili di cui i funzionari e gli impiegati consolari, i Consoli onorari e gli Agenti consolari siano proprietari nel territorio dello Stato di residenza.
I Consoli di carriera sono esenti inoltre dal pagamento dei tributi
applicabili ai veicoli ed alle imbarcazioni di cui siano proprietari.

Convenzione- art. 16

Articolo 16
Lo Stato, inviante ha diritto di introdurre nel territorio dello
Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione od a causa di essa, il mobilio, le suppellettili, le forniture ed altri oggetti destinati ad uso degli Uffici consolari. Lo stesso trattamento sara' usato nei riguardi degli autoveicoli, delle imbarcazioni e degli aeromobili, destinati esclusivamente ad uso degli uffici consolari, nei limiti fissati dalle disposizioni locali.
I funzionari consolari hanno diritto di importare nel territorio
dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione o da causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali, i generi di consumo ed altri oggetti. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano i funzionari consolari in occasione del loro primo stabilimento, sia alle successive spedizioni durante il periodo in cui sono assegnati all'Ufficio consolare. Lo stesso trattamento sara' usato per gli autoveicoli, le imbarcazioni, gli aeromobili e gli apparecchi riceventi radio e televisivi nei limiti fissati dalle disposizioni locali, sempreche' tali beni siano destinati ad uso personale dei funzionari consolari od a quello dei membri delle loro famiglie con loro conviventi.
I Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno
diritto, solo in occasione del loro primo stabilimento, ed entro un anno dalla data d'inizio delle loro funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto alla importazione, od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti ed altri oggetti d'uso domestico, se tali beni sono destinati esclusivamente per il loro uso personale o per l'uso dei membri delle loro famiglie con loro conviventi.
Nessuna imposta, limitazione o divieto di esportazione sara'
applicato ai funzionari ed impiegati consolari, ai consoli onorari ed agli agenti consolari per tutti i loro beni in occasione di rimpatrio per ultimata missione.

Convenzione- art. 17

Articolo 17
I funzionari consolari, i Consoli onorari, gli Agenti e gli
impiegati consolari hanno diritto ad una particolare protezione ed ai dovuti riguardi da parte di tutti i funzionari dello Stato di residenza.

Convenzione- art. 18

Articolo 18
Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti consolari tutelano gli interessi generali dello Stato inviante, e dei cittadini di detto Stato e possono, a tale effetto, indirizzarsi alle Autorita' competenti dello Stato di residenza.
Essi, inoltre, possono comunicare con i loro connazionali,
consigliarli, assisterli nelle loro pratiche, istanze o procedura presso le Autorita' locali ed assicurare loro, occorrendo, l'assistenza di legali o di interpreti.

Convenzione- art. 19

Articolo 19
Le Autorita' competenti sono tenute ad informare, appena possibile,
i Consoli, secondo la rispettiva competenza territoriale, dell'arresto o della detenzione di cittadini dello Stato inviante. I Consoli sono autorizzati, in conformita' alle norme processuali dello Stato di residenza, a visitare, personalmente o a mezzo di loro incaricati, i predetti cittadini per agevolarli nei riguardi della loro difesa e delle loro eventuali altre occorrenze.
Le Autorita' competenti dello Stato di residenza trasmetteranno ai Consoli ogni comunicazione a loro diretta dal cittadino dello Stato inviante detenuto.

Convenzione- art. 20

Articolo 20
I Consoli, secondo la rispettiva competenza stabilita dalle leggi e
dalle istruzioni dello Stato inviante, possono:
1) ricevere o trascrivere gli atti di stato civile riguardanti i loro cittadini;
2) celebrare matrimoni tra i loro cittadini, se detti matrimoni sono autorizzati dalla legislazione dello Stato inviante. I matrimoni stessi debbono essere notificati al piu' presto possibile alle Autorita', del Paese di residenza;
3) ricevere sotto forma notarile:
a) gli atti e i contratti che i loro cittadini vogliano
stipulare in tale forma, ad eccezione della costituzione di ipoteche riguardanti immobili siti nel territorio dello Stato di residenza;
b) gli atti e i contratti, qualunque sia la nazionalita' delle parti, concernenti beni situati o affari da trattare nel territorio dello Stato inviante, o destinati a produrre effetti giuridici nel territorio di detto Stato.
Gli atti ricevuti dai Consoli nelle forme richieste dalle leggi
dello Stato inviante, e le loro copie od estratti, debitamente legalizzati dai Consoli stessi e muniti del timbro ufficiale del loro Ufficio, fanno fede in giustizia e fuori, dinanzi a qualsiasi Autorita' dei due Stati ed hanno la stessa forza probante e lo stesso valore che avrebbero se fossero stati ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente dei due Paesi, a condizione tuttavia che siano stati sottoposti al bollo, alla registrazione e ad ogni altra formalita' in uso nello Stato di residenza.

Convenzione- art. 21

Articolo 21
I Consoli possono inoltre:
1) iscrivere nei registri dei nazionali i propri cittadini;
2) rilasciare a questi ultimi passaporti, lasciapassare e altri documenti personali;
3) vistare i passaporti o i documenti di viaggio di chiunque
desideri recarsi nel territorio dello Stato inviante;
4) effettuare tutte le operazioni relative al servizio militare nei confronti dei cittadini dello Stato inviante;
5) ricevere qualsiasi dichiarazione o stilare qualsiasi atto,
legalizzare o autenticare firme, vistare, certificare o tradurre documenti quando tali atti e formalita' sono richiesti dalle leggi o da istruzioni dello Stato inviante 6) tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle Autorita' dello Stato inviante; tali traduzioni avranno, nello Stato di residenza, la medesima forza e validita' che avrebbero se fossero eseguite da traduttori giurati del Paese.

Convenzione- art. 22

Articolo 22
Per l'applicazione delle disposizioni dei due articoli precedenti, lo Stato di residenza designera' l'Autorita' qualificata ad autenticare, nei confronti dei vari uffici della propria Amministrazione, le firme dei Consoli di carriera ed onorari e degli Agenti consolari. Tali firme saranno depositate presso la predetta Autorita'.
La medesima Autorita' ha titolo per autenticare le firme dei
funzionari della propria Amministrazione apposte su atti che il Console debba legalizzare, tradurre o trascrivere affinche' abbiano efficacia nel territorio dello Stato inviante.

Convenzione- art. 23

Articolo 23
I Consoli possono anche:
1) assumere, conformemente alle leggi dello Stato inviante, la
tutela o la curatela dei loro cittadini incapaci;
2) trasmettere, in materia civile o commerciale, gli atti
giudiziali ed extra-giudiziali e dare esecuzione alle Commissioni rogatorie dei tribunali dello Stato inviante;
3) ricevere in deposito le somme di denaro, i documenti e gli
oggetti di qualsiasi natura che vengano loro consegnati dai cittadini dello Stato inviante o per loro conto;
4) assicurare, ai termini dei Titoli IV e V della presente
Convenzione, l'amministrazione delle successioni dei loro cittadini e l'applicazione delle leggi dello Stato inviante sulla navigazione mercantile.

Convenzione- art. 24

Articolo 24
Oltre le funzioni specificamente indicate nella presente
Convenzione i Consoli sono autorizzati a svolgere ogni altra funzione conforme al diritto ed agli usi internazionali.

Convenzione- art. 25

Articolo 25
In caso di morte di un cittadino di una delle Alte Parti contraenti
nel territorio dell'altra, l'Autorita' locale competente e' tenuta a darne immediato avviso al Console nella circoscrizione del quale si e' verificata la morte. Il Console, da parte sua, se ne ha avuto notizia per primo, ne da' avviso all'Autorita' locale.
Se qualche erede del defunto non e' presente, ovvero e' minore o
incapace, oppure se gli esecutori testamentari nominati dal defunto non si trovano nel luogo dove si apre la successione, saranno apposti i sigilli, entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'avviso, su tutti i beni immobili, sui documenti e sulla corrispondenza del defunto.
L'apposizione e' effettuata, sia di ufficio che a richiesta delle parti interessate, dal Console in presenza dell'Autorita' locale che sara' stata da lui preavvertita.
Con le stesse modalita' menzionate al comma precedente si
procedera' alla rimozione dei sigilli.

Convenzione- art. 26

Articolo 26
Tolti i sigilli, il Console, dopo aver compilato l'inventario,
puo', se gli eredi lo richiedono, amministrare e liquidare la successione, sia direttamente, sia a mezzo di un suo incaricato. In conseguenza di cio' il Console puo' procedere, secondo le forme previste dalle leggi e dalle consuetudini dello Stato di residenza, alla vendita dei mobili e degli oggetti deperibili, o la cui conservazione fosse troppo onerosa; puo' riscuotere i crediti esigibili o che venissero a scadere, gli interessi dei crediti, gli affitti scaduti, ritirare depositi e fondi dalle banche e dalle casse di risparmio, procedere all'apertura delle casseforti, riscuotere e pagare le somme che sono o potrebbero essere dovute a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa in capitali e accessori, compiere tutti gli atti conservativi dei diritti e dei beni della successione, impiegare capitali rinvenuti al domicilio del defunto o recuperarli dopo la morte, promuovere l'estinzione degli oneri e dei debiti della successione e, in linea generale, fare tutto cio' che e' necessario per accertare e liquidare l'attivo.
Il Console da' notizia dell'avvenuto decesso nei principali
giornali della sua circoscrizione e affigge il relativo avviso nella sede della Cancelleria consolare. Egli non puo' procedere alla consegna dell'attivo della successione che dopo il regolamento dei debiti contratti dal defunto nello Stato di residenza e a condizione che entro sei mesi dalla pubblicazione del predetto avviso nessun reclamo sia stato prodotto nei riguardi della successione.

Convenzione- art. 27

Articolo 27
Quando un cittadino di una delle Alte Parti contraenti muore nel
territorio dell'altra in una localita' dove non esiste un Ufficio consolare del suo Stato, l'Autorita' locale prende tutte le misure conservativa per la salvaguardia della successione e ne avvisa immediatamente il Console nella circoscrizione del quale si e' verificato il decesso.
Il Console puo' presentarsi personalmente o inviare un suo
incaricato sul posto per assumere l'amministrazione e la liquidazione della successione conformemente agli articoli precedenti. Se il Console o un suo incaricato non si presenta, l'Autorita' locale procede all'amministrazione ed alla liquidazione della successione e gli rende conto del risultato di queste operazioni. L'Autorita' predetta gli rimette inoltre le quote dell'attivo della successione spettanti ai cittadini dello Stato inviante, che siano assenti dallo Stato di residenza.

Convenzione- art. 28

Articolo 28
Solo al Console spetta di redigere gli atti di inventario e
compiere le altre operazioni occorrenti per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura lasciati dai cittadini - marittimi o passeggeri dello Stato inviante, che fossero deceduti sia a bordo di una nave del loro Paese, prima dell'arrivo nel porto medesimo, sia a terra dopo lo sbarco, sia durante un viaggio oppure in transito per il territorio dello Stato di residenza.

Convenzione- art. 29

Articolo 29
Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante si trova in un porto dello Stato di residenza, il Console puo' recarsi personalmente o inviare suoi delegati a bordo della nave dopo l'ammissione di questa alla libera pratica.
Egli puo' in piena liberta' interrogare il capitano e i membri
dell'equipaggio, esaminare i documenti di bordo, ricevere qualsiasi dichiarazione sul viaggio, l'itinerario e la destinazione della nave e consegnare per conto dello Stato inviante tutti i documenti necessari alla partenza della nave stessa.
Il capitano e i membri dell'equipaggio sono autorizzati a
comunicare con il Console e a recarsi all'ufficio consolare.

Convenzione- art. 30

Articolo 30
Il Console provvede in materia di mantenimento dell'ordine interno e della disciplina a bordo delle navi mercantili battenti bandiera dello Stato inviante.
Egli puo' regolare le contestazioni di qualsiasi natura tra il
capitano, gli ufficiali della nave e i membri dell'equipaggio, comprese quelle che riguardano la paga e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Puo' altresi' esercitare i poteri che gli sono attribuiti dallo Stato inviante per quanto riguarda l'ingaggio, l'imbarco, lo sbarco dei marittimi e la gerarchia di bordo, nonche' provvedere se del caso, al ricovero in ospedale e al rimpatrio del capitano o dei membri dell'equipaggio sbarcati.

Convenzione- art. 31

Articolo 31
In conformita' con gli usi internazionali, le Autorita' dello Stato
di residenza non interverranno in alcuna questione avvenuta a bordo della nave ad eccezione del caso di incidenti di natura tale da turbare la tranquillita' e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o da portare pregiudizio alla salute e alla sicurezza pubblica, o nei quali persone estranee all'equipaggio si trovassero implicate.
Queste Autorita' - salvo rinuncia formale da parte degli
interessati - devono prevenire in tempo utile il Console competente affinche' questi possa assistere alle visite, alle indagini od agli arresti che le Autorita' stesse abbiano intenzione di effettuare.
La comunicazione inviata a tale scopo deve indicare un'ora precisa,
e se il Console non si presentasse, o non si facesse rappresentare, sara' proceduto in sua assenza.
Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il capitano o
membri dell'equipaggio dovessero fare dichiarazioni davanti ai tribunali o davanti alle Autorita' locali.

Convenzione- art. 32

Articolo 32
Il Console puo', in conformita' con le disposizioni in vigore nello
Stato inviante, ricevere qualsiasi dichiarazione o rilasciare qualsiasi documento riguardante:
1) l'immatricolazione di navi nello Stato inviante o la loro
cancellazione dall'immatricolazione;
2) l'armamento o il disarmo di navi immatricolate nello Stato
inviante;
3) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nelle proprieta' di navi immatricolate nello Stato inviante o nelle ipoteche o in altri diritti reali gravanti su dette navi;
4) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate
nello Stato inviante o la vendita di navi nazionali;
5) la demolizione di navi nazionali.

Convenzione- art. 33

Articolo 33
Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante naufraga o s'incaglia sul litorale dello Stato di residenza, il Console competente ne e' informato appena possibile dalle Autorita' locali.
Queste prendono tutte le misure d'urgenza necessarie per mantenere l'ordine, assicurare la protezione della nave, delle persone e dei beni che hanno subito il naufragio o per evitare i danni che potrebbero essere cagionati ad altre navi o alle attrezzature portuali.
Tutte le operazioni relative al salvataggio possono essere dirette dal Console competente o da un suo incaricato con l'assistenza delle Autorita' del posto. Salvo il caso di necessita', i mezzi idonei per le operazioni di salvataggio possono essere scelti dagli interessati al sinistro o dal Console.
Il Console puo' prendere, in assenza dell'armatore, tutte le
disposizioni opportune per cio' che riguarda, la sorte della nave nonche' la conservazione e la destinazione dei beni recuperati dal naufragio appartenenti a cittadini dello Stato inviante.
L'intervento delle Autorita' locali non da' luogo a rimborso - di spese di alcuna specie ad eccezione di quelle occorse per le operazioni di salvataggio e di conservazione dei beni salvati e di quelle che verrebbero a gravare in circostanze analoghe sulle navi dello Stato di residenza.
Le merci e i beni salvati dal naufragio non sono soggetti a diritti
e a tasse di importazione a meno che non siano destinati al consumo interno nel territorio dello Stato di residenza.

Convenzione- art. 34

Articolo 34
Gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari possono dar luogo alla riscossione dei diritti e tasse previsti dalla legislazione dello Stato inviante, ma non ne possono essere a loro volta gravati dallo Stato di residenza.

Convenzione- art. 35

Articolo 35
Qualora sorga fra le Alte Parti contraenti una
divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, esse si impegnano a sottoporla ad una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna Alta Parte.
Questi due rappresentanti, ove non raggiungano un accordo entro tre
mesi, designeranno di comune intesa un altro membro, cittadino di un terzo Stato. In mancanza di accordo entro due mesi sulla nomina, del terzo membro questo verra' designato, su domanda di una delle Alte Parti contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La Commissione di conciliazione assumera' allora il nome e le funzioni di Commissione di arbitrato.
La Commissione di arbitrato statuira' a maggioranza di voti. La sua
decisione sara' definitiva e vincolante per le Alte Parti contraenti.

Convenzione- art. 36

Articolo 36
La presente Convenzione entrera' in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche, che avra' luogo al piu' presto possibile a Roma.
Essa rimarra' in vigore fino a quando una delle Alte Parti
contraenti non la denunci con preavviso di un anno.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la
presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Mogadiscio, il 1 luglio 1960 in duplice esemplare.
Per la Repubblica italiana
CARLO RUSSO
Per la Repubblica Somala
MOHAMED S. GABIOU
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Accordo- art. 1

Accordo commerciale di pagamento e di collaborazione economica e tecnica tra l'Italia e la Somalia
Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal desiderio di rafforzare gli stretti legami di amicizia che uniscono i due Paesi e di sviluppare le loro relazioni economiche, nel rispetto dei reciproci interessi;
tenuti presenti i principi ai quali si ispira il Trattato di
Amicizia, firmato in data odierna,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare in ogni modo lo
sviluppo degli scambi commerciali ed a favorire una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilita' di importazione e di esportazione.
A tal fine le Parti contraenti si impegnano, in particolare, ad
accordare ogni facilitazione sia all'esportazione sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori in conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Accordo- art. 2

Articolo 2
Ciascuna Parte contraente si impegna ad ammettere l'importazione
nel proprio territorio delle merci originarie e provenienti dall'altra Parte con la massima liberalita' prevista, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
In particolare:
a) il Governo italiano si impegna a favorire l'importazione in
Italia delle merci originarie e provenienti dalla Somalia di cui alla Lista A annessa al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;
b) il Governo somalo si impegna a favorire l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie provenienti dalla Somalia di cui alla Lista A dell'Allegato i annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;
c) il Governo somalo si impegna a favorire l'importazione in
Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista B dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati, rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;
d) il Governo italiano si impegna a favorire la esportazione
verso la Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista B dell'Allegato I annesso al presente Accordo almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni.
Le Parti contraenti si impegnano inoltre a scambiarsi
periodicamente tutte le informazioni necessarie sullo stato di utilizzo dei contingenti previsti dalle Liste di cui all'Allegato 1 annesso al presente Accordo.

Accordo- art. 3

Articolo 3
Ciascuna Parte contraente consentira' ai propri esportatori ed
importatori di negoziare in piena liberta' le vendite, gli acquisti e le relative clausole mercantili, restando inteso che gli operatori ai quali incombe di provvedere all'assicurazione per il trasporto delle merci si atterranno per la stipulazione e per il relativo contratto di assicurazione alle disposizioni vigenti in materia nei propri Paesi.

Accordo- art. 4

Articolo 4
Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento
della nazione piu' favorita per quanto riguarda:
1) le formalita' concernenti l'importazione e l'esportazione
delle merci;
2) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le
modalita' di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalita' relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonche' al transito.

Accordo- art. 5

Articolo 5
Le disposizioni del precedente articolo non si applicheranno:
1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una
delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;
2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti
contraenti ad altri Paesi, in virtu' della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;
3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato
della Citta' del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia;
4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una
delle Parti contraenti, in rapporto alla, sua partecipazione ad una comunita' istituita fra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio o dei servizi o per provvedere alla loro sicurezza.

Accordo- art. 6

Articolo 6
Il Governo italiano, nell'intento di dare un particolare contributo
allo sviluppo delle importazioni di merci originarie e provenienti dalla Somalia, si impegna a conservare ad esse lo speciale regime doganale preferenziale attualmente applicato, a prescindere dalle Convenzioni speciali che possono essere stipulate per determinati prodotti, purche' tale regime preferenziale venga espressamente autorizzato dal G.A.T.T.

Accordo- art. 7

Articolo 7
Qualora, le disposizioni del presente Accordo e quelle contenute
negli atti istitutivi ed applicativi di comunita', alle quali le Parti contraenti aderiscano, istituite tra piu' Stati per promuovere in comune il loro sviluppo economico, regolino la stessa materia, valgono le norme contenute in tali atti.

Accordo- art. 8

Articolo 8
Le Parti contraenti si impegnano a conservare per un periodo di 2 anni, a partire dalla data della firma del presente Accordo, il sistema di pagamenti in compensazione generale attraverso un conto aperto presso l'Ufficio italiano dei Cambi al nome della Banca Nazionale Somala.

Accordo- art. 9

Articolo 9
Decaduto il sistema di compensazione generale previsto dall'art. 8,
i pagamenti tra i due Paesi verranno regolati, senza soluzione di continuita', in conformita' alle regolamentazioni valutarie vigenti nei rispettivi Paesi, in lire italiane di conto estero o in altre valute convertibili quotate sul mercato italiano dei cambi.

Accordo- art. 10

Articolo 10
Il periodo di 2 anni di cui all'art. 8 potra' essere ridotto a 18 mesi qualora intervenga una intesa tra i due Governi entro il quindicesimo mese a decorrere dalla entrata vigore del presente Accordo.

Accordo- art. 11

Articolo 11
Le Parti contraenti potranno concordare il mantenimento del regime di compensazione generale di cui all'art. 8 anche oltre i 2 anni previsti. La richiesta relativa dovra' essere avanzata entro il ventunesimo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo- art. 12

Articolo 12
I pagamenti oggetto del presente Accordo sono quelli di cui
all'elenco annesso (Allegato 2) che fa parte integrante dell'Accordo stesso.

Accordo- art. 13

Articolo 13
Il Governo italiano, desideroso di contribuire allo sviluppo
economico della Somalia specialmente per quanto concerne la valorizzazione delle sue risorse, l'aumento delle sue capacita' di produzione e l'espansione del suo commercio estero, facilitera', alle condizioni generali stabilite dal presente Accordo, la realizzazione di un programma di collaborazione economica e tecnica fra i due Paesi sia nel settore pubblico, sia in quello privato.

Accordo- art. 14

Articolo 14
Per la realizzazione del programma menzionato al precedente
articolo, il Governo italiano consente:
a) a prestare alla Somalia l'assistenza tecnica necessaria ai
fini del suo sviluppo economico;
b) a favorire l'investimento in Somalia di capitali italiani;
c) a facilitare forniture speciali con pagamento dilazionato da parte di ditte italiane ad enti ed imprese operanti in Somalia.
Il programma di cui sopra sara' sviluppato in particolare nei
settori dell'industria, del commercio, della agricoltura, della pesca, delle opere pubbliche, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle assicurazioni, del turismo e della cinematografia.

Accordo- art. 15

Articolo 15
L'assistenza tecnica di cui all'articolo 14, lettera a), potra'
realizzarsi mediante l'invio di esperti e tecnici; l'invio di missioni di studio; la cessione di diritti di brevetto e la concessione di licenze di uso di brevetti secondo modalita' da convenirsi; l'invio di documentazione tecnica; la collaborazione in organismi economici, tecnici, e scientifici; la concessione di borse di studio a tecnici somali secondo le condizioni stabilite nel sopra citato Trattato.
Detta elencazione non esclude ogni altra forma di assistenza
tecnica che potra' ritenersi utile.

Accordo- art. 16

Articolo 16
Il Governo italiano favorira' l'investimento di capitali italiani in Somalia, come previsto dall'articolo 14, lettera b); il Governo somalo s'impegna, da parte sua, ad assicurare ai detti capitali le necessarie garanzie, riservando ad essi lo stesso trattamento usato ai capitali somali o il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove piu' favorevole.

Accordo- art. 17

Articolo 17
Allo scopo di creare le condizioni piu' favorevoli per gli
investimenti di capitali italiani in Somalia sara' garantito ai cittadini e alle ditte italiane, per quanto concerne il trasferimento degli utili e dei capitali da rimpatriare, un trattamento non meno favorevole del seguente:
a) per gli investimenti produttivi, il trasferimento degli utili nei limiti del 15% annuo del capitale investito ed il trasferimento libero dei capitali dopo 5 anni ed in casi eccezionali dopo 3 anni;
b) per gli investimenti non produttivi, il trasferimento degli
utili, nei limiti del 10% annuo del capitale investito e il trasferimento libero dei capitali dopo 7 anni.
Gli utili comunque non trasferiti saranno considerati ai fini dei precedenti punti a) e b) come incremento dei capitale.
In ogni caso ai capitali italiani investiti in Somalia ed ai
relativi utili verra' riservato il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove piu' favorevole del trattamento predetto.

Accordo- art. 18

Articolo 18
Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione
tecnico-finanziaria, da parte del capitale privato italiano, nelle iniziative, imprese ed attivita' economiche che siano approvate dal Governo somalo e secondo le modalita' che saranno fissate dalla Commissione mista di cui all'articolo 23 del presente Accordo.
Cio' potra' avvenire attraverso la costituzione di societa' miste o
con altri sistemi consentiti dalla legislazione finanziaria in vigore in Somalia.
Il Governo somalo da parte sua si impegna a facilitare tali
iniziative e ad assicurare al capitale italiano le garanzie di cui agli articoli 16 e 17 del presente Accordo.

Accordo- art. 19

Articolo 19
Il Governo italiano, tenuto conto delle possibilita' dell'economia nazionale, e' disposto a concedere alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per forniture speciali con pagamento dilazionato al Governo somalo, agli enti pubblici ed a quelli preposti allo sviluppo economico e sociale del Paese nonche' alle imprese operanti in Somalia, e cio' in conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi.
Le Autorita' italiane, animate da uno spirito di amichevole
cooperazione, esamineranno i problemi relativi alle suddette forniture, specialmente al fine di concedere il termine di pagamento piu' favorevole possibile in relazione alla natura e all'ampiezza dei progetti da realizzare.
I crediti derivanti da forniture speciali i cui contratti sono
stati stipulati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo potranno beneficiare delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni della legislazione italiana fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A. di forniture.
Tre mesi prima della suddetta scadenza, i due Governi potranno, su richiesta di uno di essi, iniziare trattative per esaminare la possibilita' di fissare un nuovo ammontare.
Da parte sua il Governo somalo prestera' le garanzie necessarie per
il trasferimento, a ciascuna scadenza, degli importi dovuti ai creditori italiani.

Accordo- art. 20

Articolo 20
Le facilitazioni previste dall'articolo 19 del presente Accordo
potranno essere concesse qualora gli enti e le imprese operanti in Somalia abbiano ottenuto dall'Istituto di emissione della Somalia, in relazione all'inizio di trattative con fornitori italiani, un benestare preventivo per la concessione della garanzia di pagamento nell'eventualita' della conclusione del contratto.

Accordo- art. 21

Articolo 21
L'Istituto di emissione della Somalia, agendo per conto del Governo
somalo, dara' la sua garanzia, in buona e debita forma, per il pagamento ed il trasferimento alle scadenze previste nei singoli contratti degli ammontari stabiliti in favore delle imprese fornitrici italiane, in conformita' del regime dei pagamenti in vigore fra i due Paesi o, in mancanza, in valute convertibili.
I contratti entreranno in vigore dopo la concessione di detta
garanzia da parte dell'Istituto di emissione della Somalia.
I pagamenti relativi ai suddetti contratti verranno effettuati
direttamente dalle imprese operanti in Somalia alle imprese fornitrici italiane.

Accordo- art. 22

Articolo 22
Nello spirito di collaborazione, che e' alla base del presente
Accordo, ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'esenzione dai dazi doganali per la esportazione dall'Italia e l'importazione in Somalia di attrezzature, macchinari di qualsiasi genere, navi, aeromobili ed autoveicoli, destinati ad essere impiegati nelle impianto e nell'esercizio di imprese produttive, nonche' il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie per gli atti e contratti occorrenti per le forniture dei beni anzidetti.

Accordo- art. 23

Articolo 23
Al fine di vigilare sull'applicazione delle norme relative agli
scambi commerciali e di facilitare la collaborazione economica e tecnica, sara' costituita una Commissione mista composta dai rappresentanti dei due Governi, assistiti eventualmente da esperti.
Un Segretariato permanente di detta Commissione verra' istituito a Mogadiscio.

Accordo- art. 24

Articolo 24
La Commissione mista prevista dal precedente articolo 23 si
riunira', alternativamente nelle capitali dei due Paesi, ogni qualvolta una delle Parti contraenti ne faccia richiesta.
La Commissione mista beneficera' della collaborazione delle
Autorita' competenti dei due Paesi e sottoporra' ai due Governi raccomandazioni sulle questioni da essa esaminate.
Il Segretariato permanente della Commissione mista, con sede a
Mogadiscio, avra' il compito di assicurare il necessario carattere di continuita', ai lavori della Commissione e, in particolare, la elaborazione, la messa a punto ed il coordinamento dei progetti di sviluppo economico e tecnico che verranno eseguiti in virtu' delle facilitazioni concordate nel presente Accordo.

Accordo- art. 25

Articolo 25
Qualora sorga una divergenza relativa all'interpretazione o
all'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una adeguata soluzione facendo ricorso, ove necessario, alla Commissione di cui all'articolo 23.

Accordo- art. 26

Articolo 26
Il presente Accordo verra' sottoposto a ratifica.
Le Parti contraenti convengono peraltro di dargli esecuzione a
titolo provvisorio a partire dalla data della firma.
Esso avra' la durata di due anni e si intendera' tacitamente
rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti con un preavviso di tre mesi dalla scadenza.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il
presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Mogadiscio, il 1 luglio 1960 in duplice esemplare.
Per la Repubblica italiana
CARLO RUSSO
Per la Repubblica Somala
MOHAMED S. GABIOU
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Allegato 1

Allegato 1)
LISTA A
PRODOTTI SOMALI D'IMPORTAZIONE IN ITALIA
(Valori F. O. B.
in milioni
di lire italiane)
Granturco.......................................... 200
Frutta tropicali................................... 6.000
Cotone............................................. 200
Semi e frutti oleosi............................... 270
Carni preparate.................................... 230
Pesce preparato.................................... 250
Pelli crude non buone da pellicceria............... 400
Pelli semiconciate................................. 150
Altre merci........................................ 180
-----
Totale... 8.000
-----
LISTA B
MERCI ITALIANE D'IMPORTAZIONE IN SOMALIA
(Valori F. O. B.
in milioni
di lire italiane)
Farina di frumento................................. 250
Pasta di frumento.................................. 150
Riso............................................... 60
Conserve di pomodori pelati........................ 110
Prodotti dolciari.................................. 80
Altri prodotti alimentari, anche conservati........ 50
Vini e vermouth.................................... 55
Birra.............................................. 35
Olio di oliva...................................... 50
Tabacchi lavorati.................................. 75
Filati di cotone................................... 100
Tessuti di cotone, puri e misti.................... 800
Tessuti di fibre artificiali e sintetiche, puri e
misti............................................ 200
Altri tessuti...................................... 75
Maglierie, calze ed altri manufatti confezionati di
tessuti.......................................... 100
Cordami, cordicelle e spago........................ 75
Legno e lavori di legno, di giunchi e vimini....... 100
Carta e cartoni.................................... 350
Prodotti siderurgici............................... 200
Macchine e apparecchi di ogni specie, attrezzature
varie e loro parti............................... 2.000
Autoveicoli e loro parti........................... 600
Motociclette, motoscooters, motocicli, biciclette e
loro parti....................................... 30
Utensileria e ferramenta........................... 50
Materiale per elettricita', radio e telefonia....... 65
Altri prodotti dell'industria metalmeccanica....... 600
Calce, cementi e gesso............................. 100
Altri materiali da costruzione..................... 50
Prodotti chimici organici, inorganici compresi i
fertilizzanti; prodotti e preparazioni farmaceu-
tici............................................. 500
Colori, lacche, tinture, vernici e smalti.......... 50
Calzature di cuoio e di gomma...................... 100
Libri, giornali, e pubblicazioni periodiche........ 10
Pneumatici, camere d'aria ed altri manufatti di
gomma............................................ 150
Materie plastiche e lavori di tali materie......... 50
Armi e munizioni da caccia......................... 50
Elettrodomestici e cucine.......................... 100
Vasellame di metallo e posaterie................... 100
Prodotti dell'industria vetraria e ceramica........ 100
Benzina ed altri prodotti petroliferi.............. p. m.
Materiale fotografico e cinematografico, macchine,
apparecchi, pellicole, lastre, carta e cartoni
sensibilizzati, lastre radiografiche ed altro.... 50
Film di programmazione anche di terzi Paesi doppia-
ti in lingua italiana............................ 60
Altre merci........................................ 250
-----
Totale... 8.000
-----

Allegato 2

Allegato 2)
ELENCO DEI PAGAMENTI
Sono considerati pagamenti ammessi quelli relativi a:
1) merci esportate direttamente dall'uno verso l'altro Paese;
2) spese accessorie allo scambio di merci tra l'Italia e la
Somalia quali:
spese di trasporto terrestre, marittimo ed aereo (quando venga effettuato con navi od aerei italiani e somali), di magazzinaggio, assicurazione (premi e indennizzi), trasbordo, ecc.
3) spese e commissioni bancarie; differenze di cambio;
4) noli marittimi relativi al traffico diretto o indiretto per
trasporti effettuati a mezzo di navi battenti bandiera italiana nell'interesse somalo e di navi battenti bandiera somala nell'interesse italiano;
5) spese sostenute nei porti italiani o nei porti somali
rispettivamente da navi battenti bandiera somala o da navi battenti bandiera italiana, quali:
bunkeraggi, spese e tasse portuali, provviste di bordo, fondi abitualmente anticipati ai comandanti delle navi, spese per manutenzione, piccole riparazioni e carenaggio delle navi, spese per il carico e lo scarico, ecc.;
6) spese di rappresentanza, di propoganda e di pubblicita',
commissioni e senserie, spese di partecipazione a Fiere;
7) spese normali di trasformazione, di lavorazione per conto
(travail a' facon), di officina, di montaggio, di riparazione;
8) spese e benefici risultanti dal commercio di transito;
9) diritti e tasse di brevetto, licenze e marchi di fabbrica,
redevances e simili;
10) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
11) spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari somale in
Italia e spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Somalia, ivi compresi gli emolumenti dei Rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi; diritti consolari;
12) quote di associazione; sovvenzioni dovute a scuole e ad Enti culturali, scientifici, turistici e sportivi di uno dei due Paesi nell'altro; contributi a favore delle Camere di commercio;
13) pagamenti relativi alla collaborazione
tecnico-cinematografica fra i due Paesi nonche' all'intercambio di films, diritti di sfruttamento di films;
14) risparmi che i cittadini italiani e somali abbiano realizzato
con il loro lavoro in Somalia o rispettivamente in Italia, anche nel caso di loro definitivo rimpatrio;
15) spese di viaggio, soggiorno, studio e spedalita',
sostentamento e assistenza;
16) biglietti di passaggio per trasporti terrestri, aerei e
marittimi;
17) diritti di autore ed altre prestazioni analoghe inerenti alla
proprieta' intellettuale;
18) salari, stipendi, pensioni, compensi, premi e indennita' di assicurazione sociale, vitalizi e rendite;
19) imposte, ammende, spese giudiziarie, spese e depositi
cauzionali per servizi pubblici;
20) spese e utili derivanti dalla gestione di imprese;
21) partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese
generali (spese di regia) delle sedi centrali;
22) rendite di ogni altra categoria, specialmente interessi,
dividendi, locazioni;
23) saldi tra le Amministrazioni postali, telegrafiche,
telefoniche e ferroviarie dei due Paesi, fra le imprese pubbliche di trasporto, comprese le Compagnie di navigazione aerea;
21) saldi dei conti di riassicurazione, quando i relativi
pagamenti siano previsti in lire o in somali;
25) indennizzi assicurativi;
26) ricavo dalla vendita ad asta pubblica ed a licitazione
privata dei relitti di corpi di navi, di aeronavi e di autoveicoli in genere, come pure delle cose e delle merci recuperate in tali mezzi di trasporto; spese di ogni genere connesse alla gestione ed alla liquidazione dei ricavi e dei recuperi predetti;
27) trasferimenti di capitali, contributi, sussidi ed ogni altra forma di aiuti dovuti a qualsiasi titolo;
28) altre operazioni di pagamento ammesse di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala.

Allegato 3

Allegato 3)
IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA
Mogadiscio, li' 1 luglio 1960
Eccellenza,
con riferimento al Titolo Secondo dell'Accordo commerciale, di
pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, allo scopo di definire le modalita' di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale come previsto dall'art. 8 di detto Accordo, propone quanto segue:
1) L'Ufficio italiano dei Cambi, agente per conto del Governo
della Repubblica italiana, aprira' al nome della Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto di lire italiane infruttifero di interessi, denominato "Conto Generale", a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia.
2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i
pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.
3) Il "Conto Generale" previsto al punto 1) non potra' presentare
un saldo debitore o creditore eccedente 1 miliardo di lire italiane.
4) L'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si
comunicheranno giornalmente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalita' di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane.
I pagamenti agli aventi diritto nel due Paesi saranno disposti -
nei limiti delle disponibilita' di cui al punto 3) - secondo l'ordine cronologico di ricezione degli avvisi di versamento, rispettivamente degli ordini di pagamento.
5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverra' al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione:
a) del corso medio tra i limiti di intervento da parte
dell'Ufficio italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.;
b) della parita' del somalo rispetto al dollaro U.S.A.
Il cambio cosi' fissato sara' modificato ogni qualvolta si
verifichera' una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parita' del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sara' tempestivamente comunicata dall'una parte all'altra.
6) Su base di reciprocita' le Autorita' competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato.
Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri
pagamenti saranno stilate in lire italiane.
Attraverso il "Conto Generale" previsto al punto 1) saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data.
7) Il saldo che risultera' sul conto di compensazione aperto
dalla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopra citato, sara' girato al "Conto Generale" previsto al punto 1), della presente Nota.
8) L'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala
stabiliranno di comune intesa le modalita' tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota.
9) Il saldo che eventualmente sussistera' sul "Conto Generale"
alla data di cessazione del sistema di pagamento di compensazione generale sara' regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data.
Decorso detto termine il saldo ancora esistente sara' regolato
prontamente in valute convertibili.
Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare se il Suo Governo
concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna.
Mi e' gradita l'occasione di rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti
della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione italiana
CARLO RUSSO
A. S. E. l'On. Dott. MOHAMED SCEK GABIOU
Capo della Delegazione somala - MOGADISCIO
Visto, d'ordine dei Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Mogadiscio, li' 1 luglio 1960
Eccellenza,
ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di V. E.
in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo commerciale, di pagamento e di
collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, allo scopo di definire le modalita' di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale come previsto dall'art. 8 di detto Accordo, propone quanto segue:
1) L'Ufficio italiano dei Cambi, agente per conto del Governo
della Repubblica italiana, aprira' al nome della Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto di lire italiane infruttifero di interessi, denominato "Conto Generale", a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia.
2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i
pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.
3) Il "Conto Generale" previsto al punto 1) non potra' presentare
un saldo debitore o creditore eccedente 1 miliardo di lire italiane.
4) L'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si
comunicheranno giornalinente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalita' di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane.
I pagamenti agli aventi diritto nei due Paesi saranno disposti -
nei limiti delle disponibilita' di cui al punto 3) - secondo l'ordine cronologico di ricezione degli avvisi di versamento, rispettivamente degli ordini di pagamento.
5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverra' al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione:
a) del corso medio tra i limiti di intervento da parte
dell'Ufficio italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.;
b) della parita' del somalo rispetto al dollaro U.S.A.
Il cambio cosi' fissato sara' modificato ogni qualvolta ai
verifichera' una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parita' del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sara' tempestivamente comunicata dall'una parte all'altra.
6) Su base di reciprocita' le Autorita' competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato.
Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri
pagamenti saranno stilate in lire italiane.
Attraverso il "Conto Generale" previsto al punto 1) saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data.
7) Il saldo che risultera' sul conto di compensazione aperto
dalla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopra citato, sara' girato al "Conto Generale" previsto al punto 1) della presente Nota.
8) L'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala
stabiliranno di comune intesa le modalita' tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota.
9) Il saldo che eventualmente sussistera' sul "Conto Generale"
alla data di cessazione del sistema di pagamento in compensazione generale sara' regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data.
Decorso detto termine il saldo ancora esistente sara' regolato
prontamente in valute convertibili.
Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare che il Suo Governo
concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna.
Mi e' gradita l'occasione di rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti
della mia piu' alta considerazione".
In risposta ho l'onore di informare V. E. che il mio Governo
concorda pienamente con quanto dichiarato a proposito di detta Nota.
Mi e' gradita l'occasione, per rinnovare a V. E. gli atti della mia
piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione italiana
CARLO RUSSO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Art. 1

Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Somalia
Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal comune
desiderio di rafforzare le relazioni tra i due Paesi mediante l'istituzione di servizi aerei tra i rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione
sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprendente tutti gli annessi adottati in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della Convenzione, in base agli articoli 90 e 94 ad essa relativi;
b) il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso
dell'Italia, il Ministero della Difesa Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo, e nel caso della Somalia, il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni ed in entrambi i casi ogni persona od ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorita';
c) il termine "impresa designata" significa l'impresa che una
Parte contraente avra' designato, mediante notificazione scritta, all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;
d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo
internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Art. 2

Articolo 2
1. Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei stabiliti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione, per quanto ad essa non abbia ancora aderito la Somalia, avranno vigore nella forma attuale fra le Parti contraenti come se fossero parti integranti del presente Accordo e per la durata di questo.
2. Nel caso che vengano apportate alla predetta Convenzione
modifiche a cui l'Italia aderisca, il Governo italiano sottoporra' le modifiche stesse al Governo somalo per stabilire di comune intesa la loro applicazione ai rapporti regolati dal presente Accordo.

Art. 3

Articolo 3
1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti indicati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita sezione della Tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati "servizi convenuti" e "rotte specificate").
2. In conformita' con le disposizioni del presente Accordo,
l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio dei servizi convenuti, dei seguenti diritti:
a) sorvolare, senza farvi scalo, il territorio della altra Parte contraente;
b) atterrare nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi
non di traffico;
c) fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente sui
punti nominati nelle rotte specificate, al fine di imbarcare o sbarcare passeggeri, posta e/o merci a scopi commerciali.
3. Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente
articolo sara' intesa a conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte passeggeri, merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione od a noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 4

Articolo 4
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per
iscritto all'altra Parte contraente una sola impresa allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Al ricevimento della notificazione della designazione e
subordinatamente alle disposizioni contenuta nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte contraente dovra' concedere, senza indugi, all'impresa designata, il relativo permesso operativo.
3. Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono
richiedere che l'impresa designata dall'altra Parte contraente abbia i necessari requisiti per adempiere alle condizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.
4. Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1
e 2 del presente articolo, l'impresa designata ed autorizzata puo' iniziare ad esercire i servizi convenuti; tuttavia non dovra' essere esercito un servizio se non saranno in vigore, rispetto ad esso, la tariffe stabilite in conformita' con le disposizioni dello articolo 7 del presente Accordo.
5. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare,
revocare o sospendere il godimento, da parte dell'impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dello articolo 3 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di una impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi od ai regolamenti della Parte contraente che ha concesso detti diritti o altrimenti manchi di operare in conformita' con le condizioni prescritte nel presente Accordo, oppure in tutti i casi in cui detta Parte contraente non sia certa che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente che designa l'impresa o di suoi cittadini.

Art. 5

Articolo 5
1. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le
dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi, in detto territorio, a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte contraente, per essere impiegati allo uso esclusivo degli aeromobili stessi, nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale sotto l'osservanza delle formalita' doganali previste nei rispettivi Stati.
2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le
dotazioni e provviste normali di bordo esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente, autorizzate ad esercire i servizi convenuti, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte contraente, da dazio doganale e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati ed usati dagli stessi aeromobili nel corso dei voli al di sopra di detto territorio.
3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le
dotazioni e provviste normali di bordo che godono della suddetta esenzione fiscale non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto il controllo doganale.
4. Gli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte
contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio della altra, Parte contraente saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea dei diritti doganali, spese di ispezione ed altri gravami fiscali, sotto l'osservanza delle formalita' doganali dell'altra Parte contraente.

Art. 6

Articolo 6
1. Vi saranno eque e pari possibilita' per le imprese di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Durante l'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa di ciascuna
Parte contraente dovra' tener conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima esercisce su tutta od una parte della stessa rotta.
3. I servizi convenuti operati dall'impresa designata dovranno
ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere, come loro fine principale, l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di una adeguata capacita' per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti contraenti.
4. L'offerta della capacita' per il trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate nei territori di terzi Stati dovra' essere conforme al principio generale, per cui tale capacita' deve risultare adeguata:
a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine ed il Paese
di destinazione;
b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale
l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona;
c) alle esigenze inerenti all'esercizio di servizi aerei a lungo percorso.

Art. 7

Articolo 7
1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere
stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di servizio (quali gli "standards" di velocita' e confort) e prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni di questo articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo i di questo articolo sono
concordate, per ognuna delle rotte specificate, fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese operanti sulla intera rotta o su una parte di essa).
Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo internazionale. Le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di ambedue le Parti.
3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una
qualsiasi tariffa, o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa.
4. Qualora le Autorita' aeronautiche non concordino
nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad essa, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo.
5. a) Nessuna tariffa puo' entrare in applicazione se le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Accordo.
b) Quando siano stabilite, in conformita' delle disposizioni del
presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.

Art. 8

Articolo 8
1. Nell'eventualita' che sorga una controversia tra le Parti
contraenti, relativa all'interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati.
2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo
mediante negoziati:
a) esse possono convenire di deferire la controversia, per la
risoluzione, ad un tribunale arbitrale od a qualsiasi altra persona od ente, nominati di comune accordo; o
b) se non convengono su cio' o - se avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale - esse non riescono a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte contraente puo' demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente, il quale potra' essere in seguito istituito nell'ambito dell'ICAO o, in sua mancanza, al Consiglio dell'ICAO.
3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le
decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente Accordo.
4. Se e fino a quando ciascuna Parte contraente, o l'impresa
designata di ciascuna Parte contraente, non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che abbia concesso, in base al presente Accordo, alla altra Parte contraente o all'impresa designata di questa ultima.

Art. 9

Articolo 9
1. Se una delle Parti contraenti desideri modificare qualsiasi
disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti contraenti, entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note.
2. Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno apportare
modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti ed entreranno in vigore quando saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorita'.
3. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale
sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sara' emendato in modo da essere uniformato alle disposizioni di tale convenzione.

Art. 10

Articolo 10
Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio
degli strumenti di ratifica che avverra' a Roma appena possibile.
Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento dare notizia
all'altra che desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovra' essere contemporaneamente comunicata all'ICAO. Quando sia stata fatta tale comunicazione, il presente Accordo avra' termine dodici mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte contraente; a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricezione, si riterra' che la comunicazione sia stata da essa ricevuta quindici giorni dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'ICAO.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Mogadiscio il 1 luglio 1960 in duplice esemplare.
Per la Repubblica italiana
CARLO RUSSO
Per la Repubblica Somala
MOHAMED S. GABIOU
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Tabelle delle rotte

TABELLA DELLE ROTTE
Rotte italiane:
Scali in Italia-Atene e/o Beirut e/o Cairo e/o Gedda e/o Khartoum e/o Asmara e/o Addis Abeba e/o Mogadiscio e oltre verso l'Africa del Sud e/o l'Africa Occidentale e/o il Medio ed Estremo Oriente.
Con facolta' di omettere scali su alcuni o tutti i voli.
Rotte somale:
Le rotte somale saranno concordate nel momento in cui il Governo
somalo decidera' di dare inizio ai servizi.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht