Monitoring Gesetzessammlung

072U0864

IT - Leggi di Ratifica

072U0864

Protocollo (LEGGE 18 dicembre 1972 n. 864)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia:
a) Protocollo addizionale all'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia con allegati;
b) Protocollo finanziario;
c) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' economica europea del carbone e dell'acciaio, e atto finale con allegati;
d) Accordo interno relativo al protocollo finanziario.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 63, 12, 7 e 12 degli atti rispettivamente indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente.

Art. 3

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 22 miliardi 312.500.000, ripartita in cinque quote di lire 4.462.500.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 4

All'onere di lire 4.462.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente per gli anni finanziari 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il Governo della Repubblica e' autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli atti internazionali indicati nell'art. 1, ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi contenuti negli atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - NATALI - FERRI - COPPO - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art. 1

Protocollo addizionale
PREAMBOLO
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
e il Consiglio delle Comunita' europee,
da una parte,
Il Presidente della Repubblica di Turchia,
dall'altra,
Considerando che l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia prevede una fase transitoria della Associazione dopo la fase preparatoria,
Constatando che la fase preparatoria ha contribuito, in larga misura e in conformita' degli obiettivi dell'Accordo di Associazione, al rinforzamento tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia delle relazioni economiche in generale e alla espansione degli scambi commerciali in particolare,
Ritenendo che esistono le condizioni per passare alla fase transitoria,
Decisi a definire, in forma di Protocollo addizionale, le disposizioni relative alle condizioni, alle modalita' e ai ritmi di realizzazione di detta fase transitoria,
Considerando che nel corso della fase transitoria, le Parti Contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati, l'attuazione progressiva di una unione doganale fra la Turchia e la Comunita' nonche' il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunita', per assicurare il buon funzionamento della Associazione nonche' lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo,
Hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
S.E. Pierre HARMEL,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica federale di Germania
S.E. Walter SCHEEL,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica francese:
S.E. Maurice SCHUMANN,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
S.E. Mario PEDINI,
Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
S.E. Gaston THORN,
Ministro degli affari esteri;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
S.E.J.M.A.H. LUNS,
Ministro degli affari esteri;
Il Consiglio delle comunita' europee:
S.E. Walter SCHEEL,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee;
S.E. Franco Maria MALFATTI,
Presidente della Commissione delle Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica di Turchia:
S.E. thsan Sabri CAGLAYANGIL,
Ministro degli affari esteri;
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti allegate a l'Accordo di Associazione:
Articolo 1
Con il presente Protocollo sono stabilite le condizioni modalita' e ritmi di realizzazione della fase transitori di cui all'articolo 4 dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Art. 2

Articolo 2
1. Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano:
a) alle merci prodotte nella Comunita' o in Turchi: comprese quelle ottenute in tutto od in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella Comunita' o in Turchia;
b) alle merci in provenienza da paesi terzi che trovino in libera pratica nella Comunita' o in Turchi.
2. Sono considerati in libera pratica nella Comunita' o in Turchia i prodotti provenienti da paesi terzi, per quali siano state adempiute nella Comunita' o in Turchia le formalita' di importazione e siano stati riscossi dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale parziale di tali dazi o tasse.
3. Le merci importate da paesi terzi nella Comunita' o in Turchia con un regime doganale particolare a causa della loro origine o provenienza, non possono ivi considerarsi in libera pratica quando siano riesportate nell'altra Parte Contraente. Tuttavia il Consiglio di Associazione puo' apportare deroghe a tale norma alle condizioni che esso determina.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo alle merci esportate dalla Comunita' o dalla Turchia a partire dalla data della firma del presente Protocollo.

Art. 3

Articolo 3
1. Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunita' o in Turchia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica nella Comunita' o in Turchia. L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni e' tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo di compensazione la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal Consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, e' in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci in questione nello Stato di importazione. Il Consiglio di Associazione determina anche le modalita' di riscossione del prelievo di compensazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti prima del 1° luglio 1968, in materia, negli scambi tra gli Stati membri.
2. Tuttavia, il prelievo di compensazione non viene riscosso all'atto dell'esportazione dalla Comunita' o dalla Turchia delle merci ottenute alle condizioni di cui al presente articolo, fino a quando per la maggioranza delle merci importate nell'altra Parte Contraente, la riduzione dei dazi doganali non superi il 20%, tenendo conto dei vari ritmi di riduzione tariffaria fissati dal presente Protocollo.

Art. 4

Articolo 4
Il Consiglio di Associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

Art. 5

Articolo 5
1. Ciascuna Parte Contraente la quale ritenga che delle disparita' derivanti dall'applicazione dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonche' di ogni altra misura di politica commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficolta' economiche nel suo territorio puo' adire il Consiglio di Associazione, che all'occorrenza raccomanda i metodi atti ad evitare i danni che possono derivarne.
2. Se si manifestano deviazioni di traffico o difficolta' economiche e la Parte interessata ritiene necessaria una azione immediata, puo' prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole senza indugio al Consiglio di Associazione, il quale puo' decidere se detta Parte debba modificarle o sopprimerle.
3. Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e in particolare lo sviluppo normale degli scambi.

Art. 6

Articolo 6
Nel corso della fase transitoria, le Parti Contraenti procedono nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei ravvicinamenti gia' operati dagli Stati membri della Comunita'.

Art. 7

Articolo 7
1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione ed all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Tuttavia il Consiglio di Associazione puo' autorizzare le Parti Contraenti ad introdurre nuovi dazi doganali all'esportazione o tasse di effetto equivalente, se cio' risulta necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Art. 8

Articolo 8
I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra la Comunita' e la Turchia, sono progressivamente aboliti alle condizioni stabilite negli articoli da 9 a 11.

Art. 9

Articolo 9
All'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili alle importazioni in provenienza dalla Turchia.

Art. 10

Articolo 10
1. Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Turchia deve operare le successive riduzioni e' costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi della Comunita' alla data della firma del presente Protocollo.
2. Il ritmo delle riduzioni che la Turchia deve operare e' determinato come segue: la prima riduzione e' effettuata alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo. La seconda e la terza riduzione si operano rispettivamente tre anni e cinque anni piu' tardi. La quarta riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno in modo che l'ultima riduzione intervenga alla fine del periodo transitorio.
3. Ciascuna riduzione e' effettuata diminuendo del 10% il dazio di base di ciascun prodotto.

Art. 11

Articolo 11
In deroga all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, la Turchia abolisce progressivamente i dazi di base nei confronti della Comunita' durante un periodo di ventidue anni per i prodotti che figurano all'Allegato n. 3, secondo il seguente ritmo: una riduzione del 5% di ciascun dazio e' effettuata alla data d'entrata in vigore del presente Protocollo. Tre altre riduzioni del 5% si operano rispettivamente tre anni, sei anni e dieci anni piu' tardi.
Altre otto riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate rispettivamente dodici, tredici, quindici, diciassette, diciotto, venti, ventuno e ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 12

Articolo 12
1. Al fine di proteggere lo sviluppo di una nuova industria di trasformazione non esistente in Turchia alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo o di assicurare l'espansione, prevista nel piano di sviluppo turco in corso di applicazione al momento considerato, di un'industria di trasformazione esistente, la Turchia puo', durante i primi otto anni della fase transitoria, apportare all'Allegato n. 3 le necessarie modifiche a condizione:
- che il complesso di tali modifiche non si riferisca ad un valore di importazione, calcolato sulla base delle cifre del 1967, superiore al 10% delle importazioni in provenienza dalla Comunita' nel corso dello stesso anno;
- che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunita' dell'insieme dei prodotti riportati nell'Allegato n. 3, calcolato sempre sulla base delle cifre del 1967, non sia aumentato.
I prodotti aggiunti all'Allegato n. 3 possono essere sottoposti immediatamente ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 11. Quelli che ne sono tolti sono immediatamente sottoposti ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 10.
2. La Turchia notifica al Consiglio di Associazione le misure che essa prevede di adottare in virtu' delle disposizioni che precedono.
3. Allo stesso scopo contemplato al paragrafo 1 e nei limiti del 10% delle importazioni in provenienza dalla Comunita' durante il 1967, il Consiglio di Associazione puo' autorizzare la Turchia, durante la fase transitoria, a ripristinare, aumentare o introdurre dazi doganali all'importazione per i prodotti soggetti al regime di cui all'articolo 10.
Per ciascuna delle voci a cui si riferiscono, queste misure tariffarie non possono portare i dazi applicati alle importazioni in provenienza dalla Comunita' ad un livello superiore al 25% ad valorem.
4. Il Consiglio di Associazione puo' apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Art. 13

Articolo 13
1. A prescindere dalle disposizioni degli articoli da 9 a 11, le Parti Contraenti possono sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte, la quale deve esserne informata, segnatamente - per quanto riguarda la Turchia - per facilitare l'importazione di taluni prodotti necessari per incoraggiarne lo sviluppo economico.
2. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a ridurre i propri dazi nei confronti dell'altra Parte, secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli da 9 a 11, quando cio' sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine.

Art. 14

Articolo 14
Qualora la Turchia proceda all'abolizione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale nei confronti di un paese terzo all'Associazione secondo un ritmo piu' rapido di quello contemplato dagli articoli 10 e li, lo stesso ritmo sara' applicato per l'abolizione di tale tassa nei confronti della Comunita'.

Art. 15

Articolo 15
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, le Parti Contraenti aboliscono tra loro, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Art. 16

Articolo 16
1. Le disposizioni degli articoli 7, paragrafo 1, e da 8 a 15 inclusi sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale.
2. Fin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunita' e la Turchia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale.
3. La Turchia conserva la facolta' di sostituire tali dazi doganali di carattere fiscale con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 44.
4. Quando il Consiglio di Associazione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Turchia gravi difficolta', autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Turchia lo abolisca al piu' tardi alla fine della fase transitoria. L'autorizzazione deve essere richiesta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo.
In via provvisoria la Turchia puo' mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.

Art. 17

Articolo 17
L'allineamento della tariffa doganale della Turchia sulla tariffa doganale comune si opera durante la fase transitoria secondo le seguenti modalita', prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Turchia nei confronti dei paesi terzi alla data della firma del presente Protocollo.
1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data summenzionata non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10.
2. Negli altri casi la Turchia applica, un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10, dazi che riducono del 20% la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del presente Protocollo e quella della tariffa doganale comune.
3. Questa differenza e' ridotta nuovamente del 20% o all'atto della quinta e della settima riduzione dei dazi doganali previste dall'articolo 10.
4. La tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 10.

Art. 18

Articolo 18
In deroga all'articolo 17, per i prodotti che figurano nell'Allegato n. 3, la Turchia opera l'allineamento della sua tariffa durante un periodo di ventidue anni, secondo le seguenti modalita':
1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data della firma del presente Protocollo non si discostano piu' del 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11.
2. Negli altri casi, la Turchia applica, al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11, dazi che riducono del 20% la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del Protocollo e quella della tariffa doganale comune.
3. Questa differenza e' ridotta nuovamente del 30 e del 20% rispettivamente al momento della settima e della nona riduzione di cui all'articolo 11.
4. La tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del ventiduesimo anno.

Art. 19

Articolo 19
1. Per alcuni prodotti che non rappresentano piu' del 10% del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Turchia ha la facolta' di differire sino alla fine del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le riduzioni dei suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare in conformita' degli articoli 17 e 18.
2. Per alcuni prodotti che non rappresentano piu' del 5% del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Turchia ha la facolta' di mantenere, dopo un periodo di ventidue anni, nei confronti dei paesi terzi, dazi doganali superiori a quelli della tariffa doganale comune.
3. Tuttavia, l'applicazione dei paragrafi precedenti non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione e non puo' dar luogo ad un ricorso all'articolo 5 da parte della Turchia.
4. La Turchia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa doganale sulla tariffa doganale comune, mantiene a favore della Comunita' una preferenza equivalente a quella che risulta dai meccanismi previsti dal presente capitolo.
Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'Allegato n. 3, tale acceleramento non puo' avvenire prima del termine della fase transitoria, salvo autorizzazione preventiva del Consiglio di Associazione.
5. Per i dazi doganali che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista all'articolo 16, paragrafo 4, primo comma o che la Turchia puo' mantenere provvisoriamente, in conformita' dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, essa e' dispensata dall'applicare le disposizioni degli articoli 17 e 18. Allo scadere dell'autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero dall'applicazione di detti articoli.

Art. 20

Articolo 20
1. La Turchia ha la facolta' di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, previa autorizzazione del Consiglio di Associazione, al fine di facilitare l'importazione di alcuni prodotti in provenienza dai paesi con i quali la Turchia e' legata da accordi commerciali bilaterali, qualora l'esecuzione di detti accordi risenta in misura sensibile dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e delle misure adottate in esecuzione del medesimo.
2. Tale autorizzazione e' considerata come data quando i contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente rispondono ai seguenti requisiti:
a) il valore totale di detti contingenti non supera annualmente il 10% del valore medio delle importazioni turche provenienti dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche, dedotte le importazioni effettuate con le risorse di cui all'Allegato n. 4. L'ammontare del 10% e' diminuito dell'ammontare delle importazioni provenienti dai paesi terzi effettuate in franchigia da dazi doganali nel quadro dell'Allegato n.
4;
b) per ogni prodotto, il valore d'importazione previsto nel quadro dei contingenti tariffari non supera un terzo del valore medio delle importazioni turche di questo prodotto in provenienza dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche.
3. La Turchia notifica al Consiglio di Associazione le misure che essa intende adottare in conformita' del paragrafo 2.
Alla fine della fase transitoria, il Consiglio di Associazione puo' decidere se le disposizioni del paragrafo 2 debbano essere abolite o modificate.
4. In nessun caso il dazio di un contingente tariffario puo' essere inferiore a quello effettivamente applicato dalla Turchia alle importazioni provenienti dalla Comunita'.

Art. 21

Articolo 21
Salve le disposizioni che seguono, sono vietate tra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'importazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente.

Art. 22

Articolo 22
1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre fra loro nuove restrizioni quantitative all'importazione e misure di effetto equivalente.
2. Tuttavia, per quanto riguarda la Turchia, tale obbligo si applica, all'entrata in vigore del presente Protocollo, soltanto al 35% delle sue importazioni private in provenienza dalla Comunita' durante il 1967. Questa percentuale e' portata a 40, 45, 60 e 80% rispettivamente tre, otto, tredici e diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
3. Sei mesi prima di ciascuna delle tre ultime scadenze, il Consiglio di Associazione esamina le conseguenze dell'aumento dell'aliquota di liberalizzazione sullo sviluppo economico della Turchia e, se del caso, decide, allo scopo di assicurare uno sviluppo economico accelerato della Turchia, di rinviare la scadenza per un periodo di tempo che esso stesso fissa.
In mancanza di una decisione al riguardo, la scadenza e' rinviata di un anno. La procedura d'esame e' ripresa nuovamente sei mesi prima della scadenza di questo termine. Un secondo rinvio di un anno interviene se nuovamente il Consiglio di Associazione non prende una decisione.
Al termine di questo secondo periodo, la maggiorazione dell'aliquota di liberalizzazione e' applicata dalla Turchia, salvo decisione contraria del Consiglio di Associazione.
4. L'elenco dei prodotti in provenienza dalla Comunita', la cui importazione e' liberalizzata in Turchia, e' notificato alla Comunita' al momento della firma del presente Protocollo. Questo elenco e' consolidato nei confronti della Comunita'. Gli elenchi dei prodotti liberalizzati a ciascuna delle scadenze contemplate dal paragrafo 2, sono notificati alla Comunita' e consolidati nei confronti della medesima.
5. La Turchia puo' ripristinare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti liberalizzati, ma non consolidati a norma del presente articolo, a condizione di aprire, a favore della Comunita', contingenti almeno pari al 75% della media delle importazioni in provenienza dalla Comunita' effettuate durante gli ultimi tre anni che precedono tale ripristino. Questi contingenti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4.
6. In nessun caso la Turchia applica alla Comunita' un trattamento meno favorevole di quello riservato ai paesi terzi.

Art. 23

Articolo 23
Le Parti Contraenti si astengono, nei loro reciproci scambi, dal rendere piu' severe le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 5.

Art. 24

Articolo 24
La Comunita' abolisce, all'entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dalla Turchia. Questa liberalizzazione viene consolidata nei confronti della Turchia.

Art. 25

Articolo 25
1. La Turchia abolisce progressivamente le restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dalla Comunita' alle condizioni determinate nei paragrafi seguenti.
2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, sono aperti contingenti all'importazione a favore della Comunita' per ciascuno dei prodotti non liberalizzati in Turchia. Detti contingenti sono fissati in un ammontare pari alla media delle importazioni in provenienza dalla Comunita' realizzate nel corso degli ultimi - tre anni per i quali si dispone di statistiche, fatta deduzione delle importazioni realizzate:
a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti di investimento;
b) senza concessione di divise;
c) nel quadro della legge sull'incoraggiamento degli investimenti di capitali stranieri.
3. Quando per un prodotto non liberalizzato le importazioni provenienti dalla Comunita' effettuate nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, non raggiungono il 7% delle importazioni totali di tale prodotto, un contingente pari al 7% di tali importazioni e' fissato un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, la Turchia aumenta il complesso dei contingenti cosi' fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento di almeno il 10% del loro valore totale e di almeno il 5% o del valore del contingente relativo a ciascun prodotto. Ogni due anni, questi valori sono aumentati nelle stesse proporzioni rispetto al periodo precedente.
5. A decorrere dal tredicesimo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascun contingente e' aumentato, ogni due anni, di almeno il 20% rispetto al periodo precedente.
6. Quando per un prodotto non liberalizzato non e' stata effettuata nessuna importazione in Turchia durante il primo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le modalita' d'apertura e d'ampliamento di un contingente sono fissate dal Consiglio di Associazione.
7. Quando il Consiglio di Associazione costata che nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto non liberalizzato sono state sensibilmente inferiori al contingente aperto, questo contingente non puo' essere preso in considerazione nel calcolo del valore complessivo dei contingenti. In tal caso, la Turchia abolisce il contingente di questo prodotto nei confronti della Comunita'.
8. Tutte le restrizioni quantitative all'importazione in Turchia devono essere abolite al piu' tardi ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 26

Articolo 26
1. Le Parti Contraenti aboliscono tra loro tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione non oltre la fine di un periodo di ventidue anni. Il Consiglio di Associazione raccomanda gli adattamenti graduali da effettuare durante tale periodo, tenendo conto delle disposizioni adottate all'interno della Comunita'.
2. In particolare la Turchia abolisce progressivamente le cauzioni che devono essere versate dagli importatori per l'importazione di merci provenienti dalla Comunita', secondo i ritmi previsti dagli articoli 10 e 11.
Inoltre le cauzioni la cui percentuale e' superiore al 140% del valore in dogana delle merci importate in provenienza dalla Comunita', per quanto riguarda le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli autoveicoli della voce 87.06 della tariffa doganale turca, e le cauzioni la cui percentuale e' superiore al 120% di detto valore, per quanto riguarda gli altri prodotti, sono abbassate ai livelli sopra indicati a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 27

Articolo 27
1. Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente.
La Comunita' e la Turchia aboliscono tra loro, al piu' tardi alla fine della fase transitoria, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
2. In deroga al paragrafo precedente, la Comunita' e la Turchia, previa consultazione del Consiglio di Associazione, possono mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione di prodotti di base, nella misura necessaria a promuovere lo sviluppo di determinate attivita' della loro economia o a far fronte ad un'eventuale penuria di tali prodotti.
In questo caso, la Parte interessata apre, a favore dell'altra Parte, un contingente che tiene conto della media delle esportazioni degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche e dello sviluppo normale degli scambi determinato dall'attuazione progressiva dell'unione doganale.

Art. 28

Articolo 28
La Turchia si dichiara disposta ad eliminare nei confronti della Comunita', le restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione ad un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando cio' le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alla Turchia.

Art. 29

Articolo 29
Le disposizioni degli articoli da 21 a 27 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti Contraenti.

Art. 30

Articolo 30
1. Le Parti Contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa alla fine di un periodo di ventidue anni, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunita' e i cittadini turchi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro o la Turchia, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni e le esportazioni tra la Comunita' e la Turchia. Tali disposizioni si applicano altresi' ai monopoli di Stato delegati.
2. Le Parti Contraenti si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti.
3. Le modalita' e il ritmo per l'adattamento dei monopoli turchi di cui al presente articolo e per la riduzione degli ostacoli agli scambi fra la Comunita' e la Turchia, sono fissati dal Consiglio di Associazione al piu' tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.
Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dal comma precedente, le Parti Contraenti applicano ai prodotti che nell'altra Parte Contraente formano oggetto di un monopolio, un trattamento almeno altrettanto favorevole quanto quello applicato agli stessi prodotti del paese terzo piu' favorito.
4. Gli obblighi delle Parti Contraenti sussistono solamente in quanto siano compatibili con gli accordi internazionali esistenti.

Art. 31

Articolo 31
Il regime definito al capitolo IV per i prodotti agricoli e' applicabile ai prodotti sottoposti, al momento dell'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica in seguito all'attuazione della politica agricola comune.

Art. 32

Articolo 32
Salvo contrarie disposizioni previste dagli articoli da 33 a 35, le norme del presente Protocollo sono applicabili ai prodotti agricoli.

Art. 33

Articolo 33
1. Nel corso di un periodo di ventidue anni, la Turchia procede all'adattamento della propria politica agricola allo scopo di adottare, alla fine di tale periodo, le disposizioni della politica agricola comune la cui applicazione in Turchia e' indispensabile per l'attuazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunita' e la Turchia.
2. Durante il periodo contemplato al paragrafo 1, la Comunita', all'atto dell'instaurazione o durante lo sviluppo ulteriore della propria politica agricola, tiene conto degli interessi della agricoltura turca. La Turchia comunica alla Comunita' tutti gli elementi utili a questo scopo.
3. La Comunita' comunica alla Turchia le proposte della Commissione relative all'instaurazione o allo sviluppo della politica agricola comune, nonche' i pareri formulati e le decisioni prese in merito a queste proposte.
4. Il Consiglio di Associazione decide quali comunicazioni relative al settore agricolo devono essere trasmesse dalla Turchia alla Comunita'.
5. Nel quadro del Consiglio di Associazione, possono aver luogo consultazioni sulle proposte della Commissione di cui al paragrafo 3 e sulle misure che la Turchia intende adottare nel settore agricolo conformemente al paragrafo 1.

Art. 34

Articolo 34
1. Alla fine del periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, dopo aver costatato che la Turchia ha adottato le misure di politica agricola comune di cui all'articolo 33, paragrafo 1, adotta le disposizioni necessarie alla realizzazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunita' e la Turchia.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono comportare qualsiasi deroga necessaria alle norme previste dal presente Protocollo.
3. Il Consiglio di Associazione puo' modificare la data di cui al paragrafo 1.

Art. 35

Articolo 35
1. In attesa che le disposizioni previste all'articolo 34 siano adottate ed in deroga agli articoli da 7 a 11, da 15 a 18, 19 paragrafi 1 e 5, da 21 a 27 e 30, la Comunita' e la Turchia si accordano reciprocamente, per i loro scambi di prodotti agricoli, un regime preferenziale la cui ampiezza e le cui modalita' sono determinate dal Consiglio di Associazione.
2. Tuttavia, il regime applicabile sin dall'inizio della fase transitoria e' stabilito nell'Allegato n. 6.
3. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e successivamente ogni due anni, il Consiglio di Associazione esamina, a richiesta di una delle due Parti, i risultati del regime preferenziale applicabile ai prodotti agricoli. Esso puo' decidere i miglioramenti necessari per assicurare la realizzazione progressiva degli obiettivi dell'Accordo di Associazione.
4. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, sono applicabili.

Art. 36

Articolo 36
La libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia sara' realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all'articolo 12 dell'Accordo di Associazione tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore di detto Accordo.
Il Consiglio di Associazione stabilira' le modalita' all'uopo necessarie.

Art. 37

Articolo 37
Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalita' turca occupati nella Comunita' un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalita' nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione.

Art. 38

Articolo 38
Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia, il Consiglio di Associazione potra' esaminare tutti i problemi connessi con la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori di nazionalita' turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro.
A tal fine il Consiglio di Associazione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Art. 39

Articolo 39
1. Prima della fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Consiglio di Associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalita' turca che si spostano all'interno della Comunita' e delle loro famiglie residenti nella Comunita'.
2. Queste disposizioni dovranno permettere ai lavoratori di nazionalita' turca, secondo modalita' da fissare, il cumulo di periodi di assicurazione o di occupazione trascorsi nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e d'invalidita', nonche' l'assistenza sanitaria del lavoratore e della sua famiglia residenti nella Comunita'. Queste disposizioni non potranno creare un obbligo per gli Stati membri della Comunita' di prendere in considerazione i periodi trascorsi in Turchia.
3. Le disposizioni di cui sopra devono permettere di assicurare il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia del lavoratore risiede nella Comunita'.
4. Le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidita' acquisite in virtu' delle disposizioni prese in applicazione del paragrafo 2 dovranno poter essere esportati in Turchia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali esistenti tra la Turchia e gli Stati membri della Comunita' se essi prevedono un regime piu' favorevole ai cittadini turchi.

Art. 40

Articolo 40
Il Consiglio di Associazione puo' indirizzare raccomandazioni agli Stati membri ed alla Turchia per favorire lo scambio di giovani lavoratori ispirandosi alle misure risultanti dall'applicazione da parte degli Stati membri dell'articolo 50 del Trattato che istituisce la Comunita'.

Art. 41

Articolo 41
1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni alla liberta' di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
2. Conformemente ai principi enunciati agli articoli 13 e 14 dell'Accordo di Associazione, il Consiglio di Associazione stabilisce il ritmo e le modalita' secondo le quali le Parti Contraenti sopprimono progressivamente tra loro le restrizioni alla liberta' di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
Il Consiglio di Associazione stabilisce tale ritmo e tali modalita' per le diverse categorie di attivita', tenendo conto delle disposizioni analoghe gia' adottate dalla Comunita' in questi settori, nonche' della particolare situazione economica e sociale della Turchia. Sara' accordata priorita' alle attivita' che contribuiscono particolarmente allo sviluppo della produzione e degli scambi.

Art. 42

Articolo 42
1. Il Consiglio di Associazione estende alla Turchia, secondo le modalita' che adotta tenendo conto in particolare della situazione geografica della Turchia, le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' relative ai trasporti, e puo', alle stesse condizioni, estendere alla Turchia gli atti adottati dalla Comunita' in applicazione di dette disposizioni per i trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
2. Ove la Comunita', a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita', adotta disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, il Consiglio di Associazione decide se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese disposizioni per la navigazione marittima ed aerea turca.

Art. 43

Articolo 43
1. Il Consiglio di Associazione stabilisce, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le condizioni e modalita' per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 85, 86, 90 e 92 del Trattato che istituisce la Comunita'.
2. Durante la fase transitoria, si puo' considerare che la Turchia si trovi nella situazione prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunita'. A tale titolo, gli aiuti destinati a favorirne lo sviluppo economico sono considerati compatibili con il buon funzionamento dell'Associazione in quanto non alterino le condizioni degli scambi in una misura che sia contraria all'interesse comune delle Parti Contraenti.
Alla fine della fase transitoria il Consiglio di Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Turchia a tale data, se sia necessario prorogare la disposizione di cui al comma precedente.

Art. 44

Articolo 44
1. Nessuna Parte Contraente colpisce direttamente o indirettamente i prodotti dell'altra Parte con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari.
Nessuna Parte Contraente colpisce i prodotti dell'altra Parte con imposizioni interne che siano tali da proteggere indirettamente altre produzioni.
Le Parti Contraenti eliminano, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni esistenti alla data della firma di detto Protocollo che siano contrarie alle norme di cui sopra.
2. Negli scambi tra la Comunita' e la Turchia, i prodotti esportati non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore al livello delle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
3. Quando l'imposta sulla cifra di affari sia riscossa in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata, possono essere fissate aliquote medie per prodotto o gruppi di prodotti, per quanto riguarda le imposizioni interne applicate ai prodotti importati o i ristorni accordati ai prodotti esportati, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nei paragrafi precedenti.
4. Il Consiglio di Associazione vigila sull'applicazione delle precedenti disposizioni, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla Comunita' nel settore considerato dal presente articolo.

Art. 45

Articolo 45
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, negli scambi tra la Comunita' e la Turchia, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio di Associazione.

Art. 46

Articolo 46
Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficolta' risultanti sia dalla mancanza di decisioni del Consiglio di Associazione per la definizione delle condizioni e modalita' d'applicazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, sia da una mancata applicazione di tali decisioni o delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45.

Art. 47

Articolo 47
1. Qualora, durante un periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, su domanda di una delle Parti Contraenti, accerti l'esistenza di pratiche di dumping esercitate nelle relazioni tra la Comunita' e la Turchia, rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.
2. La Parte lesa puo', dopo averne informato il Consiglio di Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora:
a) il Consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della domanda;
b) pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal primo comma, le pratiche di dumping continuino a sussistere.
Inoltre, quando l'interesse della Parte lesa richieda un'azione immediata, detta Parte puo', dopo averne informato il Consiglio di Associazione, istituire, a titolo conservativo, misure provvisorie di protezione, ivi compresi dazi anti-dumping. La durata di queste misure non puo' superare tre mesi dalla presentazione della domanda o dalla data in cui la Parte lesa avra' preso misure di protezione in virtu' della lettera b) del comma precedente.
3. Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui alla lettera a), primo comma del paragrafo 2 o al secondo comma dello stesso paragrafo, il Consiglio di Associazione puo', in qualsiasi momento, decidere che tali misure di protezione siano sospese in attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al paragrafo 1.
Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), il Consiglio di Associazione puo' raccomandare di sopprimere o modificare dette misure di protezione.
4. I prodotti originari di una delle Parti Contraenti o che in essa si trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra Parte Contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima, senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Il Consiglio di Associazione puo' formulare tutte le raccomandazioni utili per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, ispirandosi all'esperienza acquisita dalla Comunita' in detto settore.

Art. 48

Articolo 48
Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente Protocollo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il Consiglio di Associazione puo' raccomandare a ciascuna delle Parti Contraenti di prendere misure volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Art. 49

Articolo 49
Ai fini di facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 17 dell'Accordo di Associazione, le Parti Contraenti si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le loro rispettive politiche economiche.
In caso di necessita' il Consiglio di Associazione raccomanda le misure adatte a far fronte alla situazione.

Art. 50

Articolo 50
1. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione, nella misura in cui cio' sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi ed i movimenti di capitali siano limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, si applicano per analogia, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni relative all'abolizione delle restrizioni quantitative, alla prestazione di servizi e ai movimenti dei capitali.
3. Le Parti Contraenti si impegnano a non rendere piu' restrittivo, salvo il preventivo consenso del Consiglio di Associazione, il regime da esse applicato ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'Allegato III del Trattato che istituisce la Comunita'.
4. Ove necessario, le Parti Contraenti si concertano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di cui all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione e al presente articolo.

Art. 51

Articolo 51
Ai fini della realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 20 dell'Accordo di Associazione, sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo la Turchia procura di migliorare il regime accordato ai capitali privati provenienti dalla Comunita' che possano contribuire al suo sviluppo economico.

Art. 52

Articolo 52
Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra loro, nonche' ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere piu' restrittivo il regime esistente.
Le Parti Contraenti semplificano, nella misura del possibile, le formalita' di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si concertano a tal fine.

Art. 53

Articolo 53
1. Le Parti Contraenti si concertano in sede di Consiglio di Associazione per assicurare, durante la fase transitoria, il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi, segnatamente nei settori contemplati dall'articolo 113, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita'.
A questo scopo, ciascuna Parte Contraente, comunica su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli accordi che essa conclude e che comportino disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche apportate al regime dei suoi scambi con l'estero.
Ove queste modifiche o questi accordi abbiano una incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Associazione, si procedera' a consultazioni adeguate, in sede di Consiglio di Associazione, per tener conto degli interessi delle Parti Contraenti.
2. Al termine della fase transitoria, le Parti Contraenti rafforzano, in sede di Consiglio di Associazione, il coordinamento delle loro politiche commerciali allo scopo di attuare una politica commerciale fondata su principi uniformi.

Art. 54

Articolo 54
1. Ove la Comunita' concluda un Accordo di associazione o un accordo preferenziale che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento della Associazione, si svolgeranno in sede di Consiglio di Associazione consultazioni adeguate per permettere alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi reciproci definiti dall'Accordo di Associazione tra la Comunita' e la Turchia.
2. Quando cio' risulti necessario per evitare ostacoli alla circolazione delle merci all'interno dell'Associazione, la Turchia procura di prendere tutte le misure utili per agevolare la soluzione dei problemi pratici che potrebbero essere posti dai suoi scambi con i paesi legati alla Comunita' da un accordo di associazione o da un accordo preferenziale.
Se tali misure non vengono prese, il Consiglio di Associazione puo' adottare le disposizioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 55

Articolo 55
In sede di Consiglio di Associazione avranno luogo consultazioni sull'applicazione della "Cooperazione Regionale per lo Sviluppo (R.C.D.)".
Il Consiglio di Associazione puo' all'occorrenza stabilire le disposizioni necessarie. Queste disposizioni non devono ostacolare il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 56

Articolo 56
Nel caso di un'adesione di uno Stato terzo alla Comunita', avranno luogo, in sede di Consiglio di Associazione, consultazioni adeguate per permettere che siano presi in considerazione gli interessi reciproci della Comunita' e della Turchia definiti dall'Accordo di Associazione.

Art. 57

Articolo 57
Le Parti Contraenti modificano progressivamente le condizioni di partecipazione ai contratti conclusi dalle amministrazioni o dalle imprese pubbliche, nonche' dalle imprese private alle quali siano stati concessi diritti speciali od esclusivi in modo da eliminare, alla fine di un periodo di ventidue anni, ogni discriminazione tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini della Turchia stabiliti sul territorio delle Parti Contraenti.
Il Consiglio di Associazione adotta le modalita' e il ritmo di tali modificazioni ispirandosi alle soluzioni adottate all'interno della Comunita' in questo settore.

Art. 58

Articolo 58
Nei settori coperti dal presente Protocollo:
- il regime applicato dalla Turchia nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro societa';
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Turchia non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' turche.

Art. 59

Articolo 59
Nei settori coperti dal presente Protocollo, la Turchia non puo' beneficiare di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtu' del Trattato che istituisce la Comunita'.

Art. 60

Articolo 60
1. Qualora in un settore dell'attivita' economica della Turchia si verifichino gravi perturbazioni, o tali da compromettere la sua stabilita' finanziaria con l'estero, ovvero qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione della Turchia, quest'ultima puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure, e le relative modalita' di applicazione, sono notificate senza indugio al Consiglio di Associazione.
2. Qualora in un settore dell'attivita' economica della Comunita' ovvero di uno o piu' Stati membri si verifichino gravi perturbazioni, tali da compromettere la stabilita' finanziaria con l'estero di uno o piu' Stati membri, ovvero qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunita', quest'ultima puo' adottare, o autorizzare lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad adottare le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure nonche' le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio di Associazione.
3. Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 deve essere data la precedenza alle misure che recano il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile ad ovviare alle difficolta' manifestatesi.
4. Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2, possono intervenire consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.

Art. 61

Articolo 61
La fase transitoria ha una durata di dodici anni, fatte salve le disposizioni particolari del presente Protocollo.

Art. 62

Articolo 62
Il presente Protocollo ed i suoi Allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Art. 63

Articolo 63
1. Il presente Protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sara' validamente concluso, per quanto concerne la Comunita', con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle Parti Contraenti dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.
3. Se l'entrata in vigore del presente Protocollo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il Consiglio di Associazione puo' abbreviare o prolungare i termini in esso previsti particolarmente per la realizzazione della libera circolazione delle merci, in modo da farli scadere alla fine dell'anno civile.

Art. 64

Articolo 64
Il presente Protocollo e' redatto in duplice esemplare, in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente. Protocollo addizionale.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre' novembre millenovecentosettanta.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Fur den Präesidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter SCHEEL
Pour le President de la Republique Francaise,
Maurice SCHUMANN
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS
In Narnen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautes Europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Walter SCHEEL Franco Maria MALFATTI
Türkiye Cumhurbaskani adina,
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL

Allegato 1

ALLEGATO N. 1
relativo al regime applicabile all'importazione, nella Comunita', di prodotti petroliferi in provenienza dalla Turchia
Articolo unico
1. In deroga alle disposizioni degli art. 9 e da 21 a 30 del Protocollo addizionale, i prodotti di cui al seguente elenco, raffinati in Turchia, sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali, nel limite di un contingente tariffario comunitario di volume annuo globale di 200.000 tonnellate:
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La Comunita' si riserva di modificare il regime definito dal paragrafo 1 nelle seguenti eventualita':
- adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi in provenienza dagli Stati terzi e dai paesi associati;
- decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;
- elaborazione di una politica energetica comune.
In tali eventualita', la Comunita' assicura alle importazioni di cui al paragrafo 1 vantaggi di portata equivalente a quelli previsti dallo stesso paragrafo.
3. Possono aver luogo consultazioni nell'ambito del Consiglio di Associazione sulle misure adottate in applicazione del paragrafo 2.
4. Qualora la Comunita', entro un termine di tre anni, non abbia adottato misure ai sensi del paragrafo 2, il Consiglio di Associazione potra' riesaminare il livello del contingente previsto al paragrafo 1.
5. Con riserva dei paragrafi 1 e 2, le disposizioni del Protocollo addizionale lasciano impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

Art. 1

ALLEGATO N. 2
relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di taluni prodotti tessili in provenienza dalla Turchia
Articolo 1
1. In deroga all'articolo 9 del Protocollo addizionale per i prodotti sottoelencati importati in provenienza dalla Turchia, la Comunita' sopprime progressivamente i dazi della tariffa doganale comune in un periodo di dodici anni mediante quattro riduzioni successive del 25% ciascuna. Tali riduzioni saranno operate alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale, nonche' quattro, otto e dodici anni dopo:
N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI
2. Tuttavia, per i prodotti di cui alle voci 55 05 e 55 09, importati in provenienza dalla Turchia, la Comunita' opera, sin dall'entrata in vigore del Protocollo addizionale, una riduzione del 75% dei dazi della tariffa doganale comune, nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annui rispettivamente di 300 tonnellate per la voce 55.05 e di 1.000 tonnellate per la voce 55.09.

Art. 2

Articolo 2
In deroga alle disposizioni degli articoli da 21 a 24 del
Protocollo addizionale, la Comunita' ha il diritto di introdurre nuove restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalla Turchia dei prodotti seguenti: N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Allegato 3

ALLEGATO N. 3
Elenco dei prodotti sottoposti al ritmo di riduzione tariffaria previsto dall'articolo 11
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

ALLEGATO N. 4
relativo all'utilizzazione delle risorse speciali di assistenza da parte della Turchia
Le Parti Contraenti,
desiderose di non ostacolare l'utilizzazione delle risorse speciali
di assistenza da parte della Turchia,
Hanno convenuto quanto segue:
1. Qualora le disposizioni dell'Accordo di Associazione o del
Protocollo addizionale ostacolino l'utilizzazione da parte della Turchia di risorse speciali d'assistenza messe a disposizione della sua economia, la Turchia, previa notifica al Consiglio di Associazione, ha la facolta':
a) di aprire contingenti tariffari, conformandosi all'art. 20,
paragrafo 4 del Protocollo addizionale, per l'importazione delle merci il cui acquisto e' finanziato con le risorse suddette;
b) d'importare in franchigia le merci che sono oggetto di doni
previsti dal titolo III della "Public Law 480" degli Stati Uniti o effettuati nel quadro di un programma di aiuto alimentare;
c) di limitare le pubbliche gare ai soli fornitori di prodotti
originari dei paesi che forniscono risorse speciali di assistenza, quando l'utilizzazione delle suddette risorse implica l'importazione di merci originarie di questi paesi e nel caso in cui disposizioni legislative turche o dei paesi in questione rendano necessario il ricorso a pubblica gara.
2. I prodotti importati in Turchia con il beneficio del presente
allegato non possono essere riesportati verso la Comunita', ne' allo stato naturale, ne' dopo lavorazione o trasformazione.
3. Le disposizioni del presente Allegato non devono ostacolare il
buon funzionamento della Associazione.
4. Alla fine della fase transitoria, il Consiglio di Associazione
puo' decidere se le disposizioni del presente Allegato debbano essere mantenute.
Se nel frattempo intervengono modifiche nella natura delle risorse
di cui al paragrafo 1 di presente Allegato o nelle procedure per la loro utilizzazione, oppure se si presentano difficolta' per tale utilizzazione, il Consiglio di Associazione riesamina la situazione per prendere misure adeguate.

Allegato 5

ALLEGATO N. 5
relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi
Le Parti Contraenti,
Considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania,
Hanno convenuto quanto segue:
1. Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla Legge
fondamentale della Repubblica Federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale non e' applicabile, rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo di Associazione e del Protocollo addizionale non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania.
2. Ciascuna Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente degli
accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non e' applicabile, e cosi' pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi della Associazione e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possono essere arrecati all'economia dell'altra Parte Contraente.
3. Ciascuna Parte Contraente puo' adottare misure idonee a
prevenire le difficolta' eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra Parte Contraente e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non e' applicabile.

Art. 1

ALLEGATO N. 6
relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli
Articolo 1
Il regime previsto all'articolo 35, paragrafo 2 del Protocollo
addizionale e' definito negli articoli seguenti.

Art. 2

Articolo 2
I prodotti sotto elencati, originari della Turchia, sono soggetti,
all'importazione nella Comunita', a dazi doganali pari al 50% dei dazi della tariffa doganale comune.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 3

Articolo 3
I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono ammessi
all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente: N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Art. 4

Articolo 4
1. I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunita', a dazi doganali pari al 60% dei dazi della tariffa doganale comune:
N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI
2. I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti all'importazione nella Comunita', a dazi doganali pari al 50% dei dazi della tariffa doganale comune:
N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI
3. Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili a condizione che sul mercato interno della Comunita' i prezzi degli agrumi importati dalla Turchia, dopo sdoganamento e tenuto conto dei coefficienti di adattamento in vigore per le varie categorie di agrumi e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse da dazi doganali, siano superiori o uguali ai prezzi di riferimento del periodo considerato, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 unita' di conto per 1.000 chilogrammi.
4. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Tuttavia, agli effetti della deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunita' si riserva la possibilita' di calcolare l'importo da dedurre in base alla provenienza, onde evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata 5. Le disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento n. 23 restano applicabili 6. Qualora i benefici risultanti dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fossero compromessi, o rischiassero di esserlo, da condizioni di concorrenza anormali, si potra' procedere a consultazioni in sede di Consiglio di Associazione al fine di esaminare i problemi posti, dalla situazione creatasi.

Art. 5

Articolo 5
I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti,
all'importazione nella Comunita', ad un dazio doganale del 3% ad valorem. Tale dazio e' ridotto a 2% un anno dopo la data di entrata in vigore del Protocollo addizionale e a 1% due anni dopo tale data.
Esso viene soppresso alla fine del terzo anno. N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Art. 6

Articolo 6
I prodotti seguenti, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella Comunita', ad un dazio doganale del 2,5% ad valorem, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 18.700 tonnellate:
N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Art. 7

Articolo 7
1. La Comunita' prende le disposizioni necessarie affinche' il
prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunita', sia il prelievo calcolato in conformita' delle disposizioni dell' articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unita' di conto per 100 chilogrammi.
2. Inoltre e a condizione che la Turchia applichi una tassa
speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' diminuisce, entro un limite di 4,5 unita' di conto per 100 chilogrammi, l'ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al paragrafo 1 di un importo pari a quello della tassa versata.
Ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per garantire
l'applicazione del presente paragrafo.
3. Circa il funzionamento del sistema definito nel presente
articolo, potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.

Art. 8

Articolo 8
I prodotti seguenti, originari della Turchia sono ammessi
all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali: N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Art. 9

Articolo 9
I prodotti sottoelencati, originari della Turchia, sono soggetti,
all'importazione nella Comunita', a dazi doganali pari al 25% dei dazi della tariffa doganale comune.
Tali dazi sono ridotti al 10% dei dazi della tariffa doganale
comune alla fine del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale.
Essi sono soppressi alla fine del terzo anno.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 10

Articolo 10
Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la Comunita'
adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilita' d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell'articolo 6 del Protocollo provvisorio.
Il Consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero
migliorare dette possibilita'.

Art. 11

Articolo 11
Il Consiglio di Associazione adotta il regime preferenziale
applicabile ai vini originari della Turchia.

Art. 12

Articolo 12
La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' delle merci seguenti, prodotte in Turchia e direttamente importate da questo paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell' articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, diminuito di 0,5 unita' di conto per tonnellata:
N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Art. 13

Articolo 13
1. A condizione che la Turchia applichi, per la segala della voce 1002 della tariffa doganale comune prodotta in Turchia e direttamente importata da questo paese nella Comunita', una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' diminuisce, di un importo uguale a quello della tassa versata ed entro i limiti di 8 unita' di conto per tonnellata, l'importo del prelievo applicabile all'importazione del prodotto in questione, calcolato conformemente alle disposizioni dell' articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
Ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente paragrafo.
2. Circa il funzionamento del sistema previsto dal presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.

Art. 14

Articolo 14
Fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato conformemente all' articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 1059/69 , che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, la Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' sia ridotto progressivamente conformemente al ritmo previsto dall'articolo 9 del presente Allegato, l'elemento fisso riscosso al momento dell'importazione nella Comunita' delle seguenti merci originarie della Turchia:
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 15

Articolo 15
Per prodotti di cui al presente Allegato, la Comunita' si riserva di modificare il regime in esso previsto, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria relativa agli stessi prodotti.
Al momento della modifica di tale regime la Comunita' concede, per le importazioni originarie dalla Turchia, un vantaggio comparabile a quello previsto dal presente Allegato.

Art. 16

Articolo 16
Il Consiglio di Associazione stabilisce la definizione della nozione di "prodotti originari" per l'applicazione del presente capitolo.

Art. 17

Articolo 17
La Turchia concede alla Comunita', nell'ambito delle importazioni effettuate a titolo commerciale, un regime preferenziale che possa assicurare un aumento soddisfacente delle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita'.

Art. 1

Protocollo finanziario
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
e il Consiglio delle Comunita' europee,
da una parte,
Il Presidente della Repubblica di Turchia,
dall'altra,
Solleciti di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, Hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
S.E. Pierre HARMEL,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
S.E. Walter SCHEEL,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica francese:
S.E. Maurice SCHUMANN,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
S.E. Mario PEDINI,
Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
S.E. Gaston THORN,
Ministro degli affari esteri;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Passi:
S.E. J.M.A.H. LUNS,
Ministro degli affari esteri;
Il Consiglio delle Comunita' europee:
S.E. Walter SCHEEL,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee;
S.E. Franco Maria MALFATTI,
Presidente della Commissione delle Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica di Turchia:
S.E. thsan Sabri, CAGLAYANGIL,
Ministro degli affari esteri;
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
Nel quadro dell'Associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, la Comunita' partecipa, alle condizioni indicate nel presente Protocollo, alle misure atte a promuovere lo sviluppo della Turchia mediante uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto da tale paese.

Art. 2

Articolo 2
1. Lo Stato turco, gli enti e le imprese pubbliche o private che abbiano la sede o uno stabilimento in Turchia possono presentare domande di finanziamento alla Banca Europea per gli Investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande.
2. Sono ammessi al finanziamento i progetti d'investimento che:
a) contribuiscono all'aumento della produttivita' dell'economia turca e in particolare mirano a dotare la Turchia di una migliore infrastruttura economica, di un'agricoltura a reddito piu' elevato nonche' di imprese, sia industriali, sia di servizi, moderne e razionalmente gestite, indipendentemente dalla natura - pubblica o privata - della gestione;
b) favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione;
c) si inseriscono nel piano di sviluppo turco in vigore.
3. Quanto alla selezione dei progetti d'investimento, nell'ambito delle disposizioni anzidette:
a) possono essere finanziati solo progetti individualizzati;
b) in linea di massima, possono essere finanziati progetti di investimento da realizzare in territorio turco, in tutti i settori dell'economia.
4. Sara' riservata particolare considerazione ai progetti atti a contribuire al miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti della Turchia.

Art. 3

Articolo 3
1. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti che agisce in virtu' di un mandato degli Stati membri della Comunita'.
2. L'ammontare totale di tali prestiti puo' raggiungere 195 milioni di unita' di conto ed essere impegnato nel corso di un periodo che scade il 23 maggio 1976. L'eventuale rimanenza sussistente alla scadenza di detto periodo sara' utilizzata fino ad esaurimento secondo le stesse modalita' previste nel presente Protocollo.
3. L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a titolo dei prestiti concessi deve essere ripartito il piu' regolarmente possibile su tutto il periodo di applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno raggiungere - entro limiti ragionevoli - un ammontare proporzionalmente piu' elevato.
4. All'ammontare di cui al paragrafo 2 va ad aggiungersi la parte non versata dei crediti impegnati in virtu' del primo Protocollo finanziario ed annullati prima che sia stata effettuata la totalita' o una parte dei versamenti.

Art. 4

Articolo 4
1. Le domande di finanziamento, sempre che non siano presentate dal Governo turco, possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo di questo ultimo.
2. La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco e' subordinata ad una garanzia dello Stato turco.
3. Le imprese i cui capitali a rischio provengono in tutto o in parte da paesi della Comunita' hanno accesso, a parita' di condizioni con le imprese a capitali di origine nazionale, ai finanziamenti previsti dal presente Protocollo.

Art. 5

Articolo 5
1. I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.
2. I prestiti che si riferiscono agli investimenti a redditivita' diffusa o differita possono essere concessi per la durata massima di trent'anni e fruire di un periodo di franchigia di ammortamento fino ad otto anni.
Il saggio d'interesse di tali prestiti non potra' essere inferiore al 2,5% all'anno.
3. I prestiti che si riferiscono al finanziamento di progetti a redditivita' normale, il cui importo non puo' essere inferiore al 30% dell'importo annuo dei prestiti concessi alla Turchia, possono essere assoggettati alle condizioni seguenti:
a) durata e periodo di franchigia determinati dalla Banca - nei limiti previsti al paragrafo 2 - in condizioni atte a facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti;
b) saggio d'interesse che non potra' essere inferiore al 4,5% all'anno.
4. I prestiti di cui al paragrafo precedente possono essere accordati tramite organismi turchi appropriati.
La scelta dei progetti da finanziare tramite tali organismi nonche' le condizioni alle quali le somme prestate dalla Banca saranno riprestate dall'organismo o dagli organismi intermediari alle imprese beneficiarie sono subordinate all'accordo preventivo della Banca.
5. Le somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, che non devono essere utilizzate immediatamente dagli organismi intermediari per l'ammontare dei prestiti della Banca, sono centralizzate in un conto speciale; il loro impiego e' subordinato all'accordo della Banca.

Art. 6

Articolo 6
1. Per la concessione dei prestiti, possono partecipare alle aste, alle licitazioni, ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche della Turchia e degli Stati membri della Comunita'.
2. I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese d'importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti d'investimento approvati, incluse le spese di studio, per ingegneri consulenti e di assistenza tecnica.
3. La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera piu' razionale ed in conformita' delle finalita' dell'Accordo di Associazione.

Art. 7

Articolo 7
Per tutta la durata dei prestiti, la Turchia si impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di tali prestiti, le divise necessarie al servizio degli interessi, delle commissioni e al rimborso dei capitali.

Art. 8

Articolo 8
Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti puo' assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorita' ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunita'.

Art. 9

Articolo 9
1. Durante l'applicazione del presente Protocollo, la Comunita' esaminera' la possibilita' di completare l'ammontare dei prestiti di cui all'articolo 3 con prestiti accordati dalla Banca Europea per gli Investimenti con proprie risorse e alle condizioni del mercato, ed il cui ammontare complessivo potra' raggiungere 25 milioni di unita' di conto.
2. Questi prestiti saranno destinati al finanziamento di progetti a redditivita' normale da realizzare in Turchia da parte di imprese del settore privato.
3. A tali prestiti saranno applicabili le disposizioni dello statuto della Banca Europea per gli Investimenti nonche' gli articoli 4, 7 e 8 del presente Protocollo.

Art. 10

Articolo 10
Un anno prima della scadenza del presente Protocollo, le Parti Contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere previste nel settore dell'assistenza finanziaria per un nuovo periodo.

Art. 11

Articolo 11
Il presente Protocollo e' allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Art. 12

Articolo 12
1. Il presente. Protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sara' validamente concluso, per quanto concerne la Comunita', con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle Parti Contraenti dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.

Art. 13

Articolo 13
Il presente Protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscrittori hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo finanziario.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre' novembre millenovecentosettanta.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Walter SCHEEL
Pour le President de la Republique Francaise,
Maurice SCHUMANN
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS
In Namen des Rates des Europaischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautes Europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Walter SCHEEL Franco Maria MALFATTI
Türkiye Cumhurbaskani adina,
thsan Sabri CAGLAYANGIL

Art. 1

Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,
da una parte,
e il Presidente della Repubblica di Turchia,
dall'altra,
Considerando che gli Stati membri menzionati hanno concluso tra loro il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Considerando che hanno del pari concluso il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea il cui articolo 232 prevede che le disposizioni di tale Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri,
Prendendo in considerazione il fatto che l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e la Turchia gli scambi di tali prodotti,
Hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
S.E. Pierre HARMEL,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
S.E. Walter SCHEEL,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica francese:
S.E. Maurice SCHUMANN,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
S.E. Mario PEDINI,
Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
S.E. Gaston THORN,
Ministro degli affari esteri;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
S.E. J.M.A.H. LUNS,
Ministro degli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica di Turchia:
S.E. thsan Sabri CAGLAYANGIL,
Ministro degli affari esteri;
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
Per i prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio provenienti dagli Stati membri e dalla Turchia, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonche' le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente vigenti tra gli Stati membri e la Turchia, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del capitolo X del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, sono progressivamente soppressi alle condizioni indicate nell'articolo 2 del presente Accordo.

Art. 2

Articolo 2
1. L'eliminazione degli ostacoli agli scambi sara' effettuata dagli Stati membri e dalla Turchia secondo un ritmo fissato di comune accordo dalle Parti Contraenti.
2. Le Parti Contraenti fissano inoltre le condizioni alle quali i prodotti di cui al presente Accordo beneficiano del regime preferenziale.

Art. 3

Articolo 3
Nei settori contemplati dal presente Accordo la Turchia non puo' fruire di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente a norma del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Art. 4

Articolo 4
Tra le Parti interessate si terranno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Art. 5

Articolo 5
Il presente Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio ne' i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni di tale Trattato.

Art. 6

Articolo 6
L'Allegato relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 7

Articolo 7
1. Il presente Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles.
2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 8

Articolo 8
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre' novembre millenove centosettanta.
Pour sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland.
Walter SCHEEL
Pour le President de la Republique francaise,
Maurice SCHUMANN
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Gaston THORN
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
J.M.A.H. LUNS
Turkiye Cumhurbaskani adina,
thsan Sabri CAGLAYANGIL

Accordo-Allegato

ALLEGATO relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi
Le Parti Contraenti,
Considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania,
Hanno convenuto quanto segue:
1. Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non e' applicabile rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania.
2. Ciascuna Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non e' applicabile, e cosi' pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possono essere arrecati all'economia dell'altra Parte Contraente.
3. Ciascuna Parte Contraente puo' adottare misure idonee a prevenire le difficolta' eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra Parte Contraente e i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non e' applicabile.

Atto finale

ATTO FINALE
I plenipotenziari
di Sua Maesta' il Re dei Belgi,
del Presidente della Repubblica Federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
e del Consiglio delle Comunita' Europee,
da una parte, e
del Presidente della Repubblica di Turchia,
dall'altra,
riuniti a Bruxelles, il ventitre novembre millenovecentosettanta, in occasione della firma
- del Protocollo addizionale, ai quali sono aggiunti sei allegati,
- del Protocollo finanziario, e
- dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, al quale e' aggiunto un allegato hanno adottato le dichiarazioni comuni delle Parti Contraenti relative al Protocollo addizionale qui di seguito elencate:
1. Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse,
2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 paragrafo 2,
3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 paragrafo 1 e all'articolo 18 paragrafo 1,
4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 25 paragrafo 4,
5. Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 paragrafo 2,
6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 34,
7. Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli Allegati n. 2 e n. 6.
I plenipotenziari hanno del pari adottato le dichiarazioni interpretative seguenti:
- Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 del Protocollo addizionale,
- Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unita' di conto di cui all'articolo 3 del Protocollo finanziario.
Hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica Federale di Germania concernenti l'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio qui di seguito menzionate:
1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,
2. Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio a Berlino.
Tali dichiarazioni sono allegate al presente Atto finale.
I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto finale saranno sottoposte, qualora se ne manifesti la necessita', alle procedure interne necessarie ad assicurare la loro validita';
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre' novembre millenovecentosettanta.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pietre HARMEL
Fur den Prasidenten der Bundesrepublilc Deutschland,
Walter SCHEEL
Pour le President de la Republique Francaise,
Maurice SCHUMANN
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Gaston THORN
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS
In Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautes Europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Walter SCHEEL
Franco Maria MALFATTI
Turkiyve Cumhurbaskani adina,
thsan Sabri CAGLAYANGIL

Atto finale-Dichiarazioni

ALLEGATO
DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE
1. Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse.
Le Parti Contraenti convengono che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente calcolati conformemente alle norme previste dal Protocollo addizionale sono applicati arrotondando al primo decimale.
2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 paragrafo 2.
Le Parti Contraenti convengono che le merci giacenti in un deposito doganale o viaggianti per essere esportate, o che sono gia' state oggetto di un contratto di vendita definitivo al momento della notifica al Consiglio di Associazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12 del Protocollo addizionale, saranno sottoposte ai dazi doganali applicabili prima dell'adozione delle misure prese dalla Turchia conformemente alle disposizioni dello stesso articolo.
3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 paragrafo 1 e all'articolo 18 paragrafo 1.
Resta inteso che i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 17, paragrafo 1 all'articolo 18, paragrafo i del Protocollo addizionale, sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati al momento dell'allineamento della tariffa doganale turca alla tariffa doganale comune.
4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 25 paragrafo 4.
Le Parti Contraenti dichiarano che nel calcolo del valore totale dell'insieme dei contingenti che devono formare oggetto di un aumento periodico del 10% in conformita' delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4 del Protocollo addizionale non si deve tener conto del valore delle importazioni liberalizzate dalla Turchia durante i periodi contemplati nello stesso paragrafo.
5. Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 paragrafo 2.
Le Parti Contraenti dichiarano che le disposizioni dell'articolo 27 paragrafo 2, del Protocollo addizionale si applicano anche ai metalli non ferrosi.
6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 34.
Le Parti Contraenti convengono che i lavori con i quali dovranno essere preparate le constatazioni cui dovra' procedere il Consiglio di Associazione conformemente all'articolo 34 del Protocollo addizionale, potranno incominciare un anno prima della fine del periodo di ventidue anni.
7. Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli Allegati n. 2 e n. 6.
Resta inteso che i dazi della tariffa doganale comune di cui agli Allegati n. 2 e n. 6 sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati in ogni momento nei confronti delle Parti Contraenti al GATT.
DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE
Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 del Protocollo addizionale.
Resta inteso che le importazioni realizzate:
a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti d'investimento;
b) senza concessione di divise;
c) nel quadro della legge sull'incoraggiamento degli investimenti di capitali stranieri, non potranno essere imputati all'ammontare dei contingenti aperti in favore della Comunita' conformemente all'articolo 25 del Protocollo addizionale ed in ispecie ai paragrafi 4 e 5.
Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unita' di conto di cui all'articolo 3 del Protocollo finanziario.
Le Parti Contraenti dichiarano che:
1. Il valore dell'unita' di conto utilizzata per esprimere l'ammontare di cui all'articolo 3 del Protocollo finanziario e' di 0,88867088 grammi d'oro fino.
2. La parita' della moneta di uno Stato membro della Comunita' rispetto all'unita' di conto definita nel precedente paragrafo 1 e' il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in tale unita' di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parita' di detta moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parita' dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostino dalla parita' di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parita' della moneta sara' calcolato in base al tasso di cambio applicato nello Stato membro per i pagamenti correnti, nel giorno del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro, e in base alla parita' dichiarata al Fondo monetario di tale moneta convertibile.
3. L'unita' di conto definita nel precedente paragrafo 1, restera' immutata durante tutto il periodo di esecuzione del Protocollo finanziario. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultimo dovesse intervenire una modifica uniformemente proporzionale della parita' di ogni moneta rispetto all'oro, decisa dal Fondo monetario internazionale a norma dell'articolo 4, sezione 7, del suo statuto, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa a tale modifica.
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' non dessero applicazione alla decisione presa dal Fondo monetario internazionale, di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia il Consiglio delle Comunita' Europee esaminera' la situazione in tale modo creatasi e adottera', a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.
DICHIARAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTI L'ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.
Devono esser considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania.
2. Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio a Berlino.
L'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle Parti Contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.

Art. 1

Accordo interno relativo al Protocollo finanziario
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in seno al Consiglio,
Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia,
Considerando che e' necessario definire le condizioni interne per l'applicazione di detto Protocollo finanziario,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
I prestiti previsti dall'articolo 3 del Protocollo finanziario sono concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti che agisce in virtu' di un mandato degli Stati membri.

Art. 2

Articolo 2
Le operazioni rientranti nel mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate. Il rischio su ciascun prestito e' ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'articolo 4.

Art. 3

Articolo 3
Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo e' assicurato:
a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca dagli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni,
oppure
b) mediante risorse che la Banca puo' raccogliere con:
1. lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti,
2. l'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.

Art. 4

Articolo 4
L'importo di 195 milioni di unita' di conto previsto dall'articolo 3 del Protocollo finanziario e' ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:
- Belgio [14,5] milioni di unita di conto
- Repubblica Fe- [65,2] milioni di unita di conto
derale di Ger-
mania
- Francia [65,2] milioni di unita di conto
- Italia [35,7] milioni di unita di conto
- Lussemburgo [ 0,31 milioni di unita di conto
- Paesi Bassi [14,1] milioni di unita di conto
Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.

Art. 5

Articolo 5
Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in unita' di conto delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro non e' tenuto a fornire contributi supplementari ne' ad assumere altri oneri o rischi.
Nella misura in cui uno Stato membro non fornisce alla Banca le somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro s'impegna a sostenere gli oneri relativi alla provvista dei fondi corrispondenti alla propria quota in unita' di conto. Tale impegno puo' in particolare assumere le forme seguenti:
a) messa a disposizione della Banca delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino a che la Banca abbia ottenuto altre risorse nei modi indicati nell'articolo 3, lettera b);
b) messa a disposizione della Banca, a titolo di saldatura, delle somme necessarie ad assicurare il rimborso delle risorse ottenute nei modi indicati nell'articolo 3, lettera b), quando tale rimborso deve avvenire prima di quello dei prestiti concessi;
c) concessione delle garanzie necessarie per consentire alla Banca di ottenere risorse presso terzi;
d) conguaglio delle differenze tra il costo dei capitali impiegati dalla Banca e il ricavato degli interessi dei prestiti concessi.
Per l'importo e le condizioni delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera b), e' necessario l'accordo preliminare dello Stato membro sulla cui quota saranno imputate queste operazioni.

Art. 6

Articolo 6
Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari.
Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Articolo 7
Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati alla quota di detto Stato in base alle parita' rispetto all'unita' di conto in vigore alla data del ritiro dei fondi in vista del versamento ai mutuatari.
I movimenti di fondi fra la Banca e gli Stati membri vengono effettuati a scelta di questi ultimi, sia traendo sul Tesoro degli Stati membri, sia mediante conti aperti da ciascuno Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso enti da esso designati.
I ritiri di fondi da parte della Banca hanno luogo man mano che detti fondi vengano effettivamente utilizzati.

Art. 8

Articolo 8
Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato dalla Banca sono espressi in unita' di conto ed imputati nel giorno della firma di ogni contratto di prestito, sull'ammontare globale dell'aiuto finanziario, quale e' fissato nell'articolo 3 del Protocollo finanziario.
Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalita' o una parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata e' ritenuta non essere stata concessa.
I versamenti ai mutuatari sono effettuati nelle monete di cui la Banca dispone in applicazione dell'articolo 3; le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parita' in vigore alla data del versamento tra l'unita' di conto e la moneta versata.
I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali e' rimborsabile l'importo del prestito.
Gli importi incassati dalla Banca in capitale ed interessi su ciascun prestito sono ripartiti fra gli Stati membri proporzionalmente al capitale di tale prestito imputato alla loro quota. Tali importi vengono restituiti secondo modalita' da convenire tra la Banca e ciascun Stato membro.

Art. 9

Articolo 9
Laddove non siano fissati nel Protocollo finanziario, i principi generali concernenti la scelta dei progetti e le condizioni dei prestiti vengono stabiliti nel mandato conferito alla Banca Europea per gli Investimenti.
Il Consiglio dei Governatori della Banca stabilisce le direttive relative alla politica che la Banca dovra' seguire tenendo particolarmente conto degli obiettivi fissati dall'Accordo di Associazione.

Art. 10

Articolo 10
I prestiti vengono accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista dal suo Statuto per le sue operazioni normali, fatte salve le disposizioni seguenti:
Le domande di prestiti che abbiano formato oggetto di un parere favorevole del Governo turco vengono trasmesse dalla Banca agli Stati membri ed alla Commissione, accompagnate da ogni osservazione utile.
Si ritiene che la domanda di prestito non solleva obiezioni se la Banca - entro quattro settimane a decorrere dall'invio dei documenti - non riceve, da parte di uno Stato membro, una richiesta di consultazione fra gli Stati membri.
In caso contrario, un Comitato formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro ed al quale partecipa un rappresentante della Commissione esamina la ricevibilita' della domanda.
Il Comitato invita esperti della Banca ad assistere alle sue riunioni.
Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 67 voti, in base alla seguente ponderazione:
- Belgio [ 8]
- Repubblica Federale di Germania [33]
- Francia [33]
- Italia [18]
- Lussemburgo [ 1]
- Paesi Bassi [ 7]

Art. 11

Articolo 11
In proporzione della quota sottoscritta del capitale della Banca, gli Stati membri si impegnano a rendersi garanti verso la Banca, rinunciando al beneficio della escussione, di tutti gli impegni finanziari e pecuniari derivanti per i suoi mutuatari dai suoi interventi sotto forma di prestiti su fondi propri concessi in applicazione dell'articolo 9 del Protocollo finanziario, nei limiti di un importo equivalente a 25 milioni di unita' di conto.
Gli impegni derivanti dalle disposizioni del paragrafo precedente formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Art. 12

Articolo 12
Il presente Accordo sara' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifichera' al Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procedera' per ultimo a detta notifica.

Art. 13

Articolo 13
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre' novembre millenovecentosettanta
Pierre HARMEL
Walter SCHEEL
Maurice SCHUMANN
Mario PEDINI
Gaston THORN
J.M.A.H. LUNS
Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht