084U0976
084U0976
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi. (LEGGE 18 dicembre 1984 n. 976)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i sottoindicati atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF);
appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV);
appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 della convenzione stessa.
Art. 3
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 120 milioni annui, fa carico al capitolo 303 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 4
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE UFFICIALE
(ai sensi dell'art. 28 della Convenzione)
CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF)
LE PARTI CONTRAENTI,
riunite in applicazione dell'articolo 69, par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e dell'articolo 64, par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970 oltre che in applicazione dell'articolo 27 della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966, - convinte dell'utilita' di una organizzazione internazionale, - riconosciuta la necessita' di adattare le disposizioni concernenti il diritto in materia di trasporto ai bisogni economici e tecnici, hanno convenuto quanto appresso:
Articolo 1
Organizzazione intergovernativa
par. 1. Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), in appresso definita "l'Organizzazione".
La sede dell'Organizzazione e' fissata a Berna.
par. 2. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Ha segnatamente la capacita' di contrarre, di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili nonche' di stare in giudizio.
L'Organizzazione, i funzionari, gli esperti ai quali ricorre ed i rappresentanti degli Stati membri godono dei privilegi e delle immunita' necessarie per attendere alla propria missione, secondo le condizioni stabilite nel Protocollo allegato alla Convenzione della quale fa parte integrante.
Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato in cui ha sede sono regolate mediante un accordo di sede.
par. 3 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese e il tedesco.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Scopo dell'Organizzazione
par. 1. L'Organizzazione ha lo scopo essenziale di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci in traffico internazionale diretto fra gli Stati membri, che impegnino le linee ferroviarie, nonche' di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo di tale regime.
par. 2. Il regime di diritto previsto al par. 1 puo' ugualmente essere applicato ai trasporti internazionali diretti che impegnino, oltre che linee ferroviarie, vie di comunicazione terrestri, marittime e vie d'acqua interne.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
Regole uniformi CIV e CIM
par. 1. I trasporti in traffico internazionale diretto sono sottoposti:
- alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)", che costituiscono l'Appendice A alla Convenzione;
- alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM)", che costituiscono l'Appendice B alla Convenzione.
par. 2. Le linee previste nell'articolo 2, su cui si effettuano tali trasporti, sono iscritte in due liste: lista delle linee CIV e lista delle linee CIM.
par. 3. Le imprese da cui dipendono le linee previste nell'articolo 2, par. 2, iscritte in tali liste, hanno gli stessi diritti e obblighi che derivano alle ferrovie dalle Regole uniformi CIV e CIM, salvo le deroghe rese necessarie dalle condizioni di esercizio proprie di ciascun modo di trasporto e pubblicate con le stesse forme delle tariffe.
Tuttavia, le regole concernenti la responsabilita' non possono formare oggetto di deroga.
par. 4. Le Regole uniformi CIV e CIM, compresi i relativi Allegati, sono parte integrante della Convenzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
Definizione della nozione "Convenzione"
Nei testi che seguono, l'espressione "Convenzione" comprende la Convenzione propriamente detta, il Protocollo previsto all'articolo 1, par. 2, alinea 2 e le Appendici A e B, unitamente ai loro Allegati, previsti dall'articolo 3, par. 1 e 4.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
Organi
Il funzionamento dell'Organizzazione e' assicurato dai seguenti Organi:
- Assemblea generale;
- Comitato amministrativo;
- Commissione di revisione;
- Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose;
- Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia (OCTI).
Convenzione - art. 6
Articolo 6
Assemblea generale
par. 1. L'Assemblea generale si compone dei rappresentanti degli Stati membri.
par. 2. L'Assemblea generale:
a) stabilisce il proprio regolamento interno;
b) determina la composizione del Comitato amministrativo in conformita' dell'articolo 7, par. 1;
c) emana direttive riguardanti l'attivita' del Comitato amministrativo e dell'Ufficio centrale;
d) fissa, per periodi quinquennali, l'ammontare massimo delle spese annuali dell'Organizzazione o emana direttive riguardanti la limitazione di tali spese;
e) decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 2, sulle proposte intese a modificare la Convenzione;
f) decide sulle richieste di adesione che le vengono sottoposte in base all'articolo 23, par. 2;
g) decide sulle altre questioni iscritte all'ordine del giorno conformemente al par. 3.
par. 3. L'Ufficio centrale convoca l'Assemblea generale una volta ogni cinque anni o su richiesta di un terzo degli Stati membri, nonche' nei casi previsti agli articoli 19, par. 2 e 23, par. 2 e invia agli Stati membri il progetto di ordine del giorno, almeno tre mesi prima dell'apertura della sessione.
par. 4. Nell'Assemblea generale, il quorum e' raggiunto allorche' vi e' rappresentata la maggioranza degli Stati membri.
Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati.
par. 5. Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione.
Tuttavia, per l'applicazione del par. 2 d) e del par. 2 e), in quest'ultimo caso quando si tratta di proposte di modifica della Convenzione propriamente detta e del Protocollo, la maggioranza richiesta e' quella dei due terzi.
par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita anche Stati non membri a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale.
D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni della Assemblea generale, organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno.
par. 7. Prima delle sessioni dell'Assemblea generale e secondo le direttive del Comitato amministrativo, viene convocata la Commissione di revisione per procedere all'esame preliminare delle proposte contemplate all'articolo 19, par. 2.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
Comitato amministrativo
par. 1. Il Comitato amministrativo si compone dei rappresentanti di undici Stati membri.
La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente e assume la presidenza del Comitato. Gli altri Stati vengono nominati per un periodo di cinque anni. La composizione del Comitato e' determinata per ogni quinquennio, tenendo conto in particolare di una equa ripartizione geografica. Nessuno Stato membro puo' far parte del Comitato per piu' di due periodi consecutivi.
Qualora si verifichi una vacanza, il Comitato designa un altro Stato membro per il restante periodo.
Ogni Stato membro facente parte del Comitato designa un delegato; esso puo' designare ugualmente un delegato supplente.
par. 2. Il Comitato:
a) stabilisce il proprio regolamento interno;
b) conclude l'accordo di sede;
c) stabilisce il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e lo statuto del personale dell'Ufficio centrale;
d) nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e da una equa ripartizione geografica, il direttore generale, il vice direttore generale, i consiglieri e i consiglieri aggiunti dell'Ufficio centrale; quest'ultimo informa in tempo utile gli Stati membri di ogni vacanza relativa a tali posti; il Governo svizzero presenta delle candidature per i posti di direttore generale e vice-direttore generale;
e) controlla l'attivita' dell'Ufficio centrale sia sul piano amministrativo sia sul piano finanziario;
f) vigila sulla corretta applicazione, da parte dell'Ufficio centrale, della Convenzione e delle decisioni adottate dagli altri organi; raccomanda, se del caso, le misure atte a facilitare l'applicazione della Convenzione e delle anzidette decisioni;
g) esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attivita' dell'Ufficio centrale e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal direttore generale dell'Ufficio centrale;
h) approva il programma annuale di lavoro dell'Ufficio centrale;
i) approva il bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione, il rapporto di gestione e i conti annuali;
j) comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto dei conti annuali nonche' le proprie decisioni e raccomandazioni;
k) stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell'Assemblea generale incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione, un rapporto sulla propria attivita', nonche' proposte relative al proprio rinnovamento.
par. 3. Se non decide diversamente, il Comitato si riunisce nella sede dell'Organizzazione.
Il Comitato tiene due sessioni ogni anno; si riunisce, inoltre, sia su decisione del presidente, sia su domanda di quattro dei suoi membri.
I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
Commissioni
par. 1. La Commissione di revisione e la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose, in appresso denominata "Commissione di esperti", si compone dei rappresentanti degli Stati membri.
Il direttore generale dell'Ufficio centrale o il suo rappresentante partecipa alla sessione con voto consultivo.
par. 2. La Commissione di revisione:
a) decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 3, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione;
b) esamina, in conformita' dell'articolo 6, par. 7, le proposte sottoposte all'Assemblea generale.
La Commissione di esperti:
decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 4, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione.
par. 3. L'Ufficio centrale convoca le Commissioni sia di propria iniziativa, sia a richiesta di almeno cinque Stati membri, nonche' nel caso previsto dall'articolo 6, par. 7, e invia il progetto dell'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione.
par. 4. Nella Commissione di revisione, il quorum e' raggiunto quando vi e' rappresentata la maggioranza degli Stati membri; nella Commissione di esperti, il quorum e' raggiunto quando vi e' rappresentato un terzo degli Stati membri.
Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati.
par. 5. Ogni Stato membro rappresentato ha diritto a un voto; la votazione si compie per alzata di mano ovvero, a richiesta, per appello nominale.
Una proposta e' adottata se il numero dei voti positivi e':
a) almeno uguale al terzo del numero degli Stati membri rappresentati al momento della votazione;
b) superiore al numero dei voti negativi.
par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni delle Commissioni, Stati non membri e organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. Alle stesse condizioni, alle sessioni della Commissione di esperti possono essere invitati esperti indipendenti.
par. 7. Le Commissioni eleggono per ogni sessione un presidente e uno o due vice-presidenti.
par. 8. Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi svolti in seduta in una delle lingue di lavoro sono tradotti sostanzialmente nell'altra lingua; le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente.
par. 9. I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Il testo francese fa fede per cio' che concerne le decisioni.
I processi verbali sono distribuiti agli Stati membri.
par. 10. Le Commissioni possono designare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni.
par. 11. Le Commissioni possono dotarsi di un regolamento interno.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
Ufficio centrale
par. 1. L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia assume il segretariato dell'Organizzazione.
par. 2. In particolare, l'Ufficio centrale:
a) esegue i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione;
b) istruisce le proposte di modificazione della Convenzione ricorrendo, se del caso, all'assistenza di esperti;
c) convoca le Commissioni;
d) invia, in tempo utile, agli Stati membri i documenti necessari alle sessioni dei diversi organi;
e) aggiorna e pubblica le liste delle linee previste all'articolo 3, par. 2;
f) riceve le comunicazioni fatte dagli Stati membri e dalle imprese di trasporto e le notifica, se del caso, agli altri Stati membri ed imprese di trasporto;
g) aggiorna e pubblica uno schedario di giurisprudenza;
h) pubblica un bollettino periodico;
i) rappresenta l'Organizzazione presso altre organizzazioni internazionali competenti, su questioni che hanno connessione con gli obiettivi previsti dall'Organizzazione;
j) elabora il progetto del bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione e lo sottopone all'approvazione del Comitato amministrativo;
k) gestisce le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio approvato;
l) tenta, su domanda di uno Stato membro o di una impresa di trasporto, prestando i suoi buoni uffici, di comporre tra detti Stati od imprese le controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
m) emette, su domanda delle parti in causa - Stati membri, imprese di trasporto o utenti - un parere sulle controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
n) collabora alla definizione dei litigi in via di arbitrato, conformemente al titolo III;
o) facilita, tra le imprese di trasporto, le relazioni finanziarie che derivano dal traffico internazionale, nonche' il recupero dei crediti insoluti.
par. 3. Il bollettino periodico contiene le notizie necessarie per l'applicazione della Convenzione, nonche' gli studi, le sentenze e le informazioni importanti per l'interpretazione, l'applicazione e l'evoluzione del diritto di trasporto ferroviario; detto bollettino e' pubblicato nelle lingue di lavoro.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
Liste delle linee
par. 1. Gli Stati membri inviano all'Ufficio centrale le loro comunicazioni concernenti l'iscrizione o la radiazione delle linee sulle liste di cui all'articolo 3, par. 2.
Le linee previste dall'articolo 2, par. 2, quando esse collegano degli Stati membri, non possono essere iscritte che per intervenuto accordo di questi Stati; per la radiazione di una tale linea e' sufficiente la comunicazione di uno solo di tali Stati.
L'Ufficio centrale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli Stati membri.
par. 2. Una linea e' sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua iscrizione.
par. 3. Una linea cessa di essere sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua radiazione, salvi i trasporti in corso, che debbono essere portati a termine.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
Finanze
par. 1. L'ammontare delle spese dell'Organizzazione e' fissato, per ogni esercizio, dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale - Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dagli Stati membri proporzionalmente alla lunghezza delle linee iscritte.
Tuttavia, le linee sulle vie marittime e sulle vie d'acqua interne si calcolano per meta' della loro lunghezza; per le altre linee il cui esercizio e' svolto in condizioni particolari, il contributo puo' essere ridotto nella misura massima della meta' mediante accordo fra il Governo interessato e l'Ufficio centrale, con riserva di approvazione del Comitato amministrativo.
par. 2. All'atto dell'invio agli Stati membri del rapporto di gestione e dell'estratto dei conti annuali, l'Ufficio centrale invita questi Stati a versare la loro quota di contributo alle spese dell'esercizio decorso nel piu' breve tempo possibile e non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno di invio.
Dopo tale data, le somme dovute sono gravate dell'interesse in ragione del cinque per cento l'anno.
Se, due anni dopo tale data, uno Stato membro non ha pagato la sua parte di contributo, il suo diritto di voto resta sospeso fino a quando non abbia soddisfatto l'obbligazione di pagamento.
Allo spirare di un termine supplementare di due anni, l'Assemblea generale esamina se il comportamento di tale Stato debba essere considerato come tacita denuncia della Convenzione e ne fissa, se del caso, la data di decorrenza.
par. 3. I contributi non riscossi continuano ad essere dovuti nel caso della denuncia di cui al par. 2 e all'articolo 25 nonche' nel caso di sospensione del diritto di voto.
par. 4. Le somme non recuperate devono, per quanto possibile, essere coperte mediante i crediti dell'Organizzazione; esse possono essere ripartite su quattro esercizi. La parte del disavanzo e' portata su un conto speciale a debito degli altri Stati membri, nella misura in cui essi erano partecipi della Convenzione durante il periodo di morosita'; l'imputazione e' effettuata in proporzione alla lunghezza delle loro linee iscritte nel giorno dell'apertura del conto speciale.
par. 5. Lo Stato che abbia denunciato la Convenzione puo' divenire nuovamente Stato membro per adesione, a condizione che abbia versato le somme di cui risulta debitore.
par. 6. L'Organizzazione percepisce una remunerazione per coprire le spese particolari derivanti dalle attivita' previste all'articolo 9, par. 2, da l) a n); nei casi previsti all'articolo 9, par. 2, l) e m), tale remunerazione e' fissata dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale; nel caso previsto all'articolo 9, par. 2, n), si puo' applicare l'articolo 15, par. 2.
par. 7. La concordanza delle scritture e delle documentazioni contabili e' verificata dal Governo svizzero, che presenta un rapporto al Comitato amministrativo.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
Competenze
par. 1. I litigi sorti fra gli Stati membri, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonche' i litigi tra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e immunita' possono, su richiesta di una delle parti, essere sottoposti al giudizio di un tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale.
par. 2. I litigi:
a) fra imprese di trasporto;
b) fra imprese di trasporto e utenti;
c) fra utenti,
derivanti dall'applicazione delle Regole uniformi CIV e dalle Regole uniformi CIM, se non sono definiti in via amichevole o sottoposti alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo tra le parti interessate, essere sottoposti a un tribunale arbitrale. Gli articoli da 13 a 16 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale.
par. 3. Ogni Stato puo', al momento della firma della Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte le disposizioni del par. 1 e del par. 2.
par. 4. Ogni Stato che abbia avanzato una riserva in applicazione del par. 3 puo' rinunziarvi in ogni momento, informandone il Governo depositario.
La rinunzia della riserva produce i suoi effetti il mese successivo alla data in cui il Governo depositario ne da' conoscenza agli Stati.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
Compromesso - Cancelleria
Le parti concludono un compromesso che specifica in particolare:
a) l'oggetto della controversia;
b) la composizione del tribunale ed i termini convenuti per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
c) il luogo convenuto come sede del tribunale.
Il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale, il quale assume le funzioni di cancelleria.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
Arbitri
par. 1. Una lista di arbitri e' stabilita e tenuta aggiornata dall'Ufficio centrale. Ogni Stato membro puo' far iscrivere sulla lista degli arbitri due propri cittadini specialisti di diritto internazionale dei trasporti.
par. 2. Il tribunale arbitrale si compone di uno, di tre o di cinque arbitri, in conformita' del compromesso.
Gli arbitri sono scelti fra le persone figuranti sulla lista di cui al par. 1.
Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro al di fuori della lista.
Se il compromesso prevede un arbitro unico, questi e' scelto di comune accordo fra le parti.
Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, secondo il caso; questi designano di comune accordo il terzo o il quinto arbitro, che presiede il tribunale arbitrale.
In caso di disaccordo tra le parti sulla designazione dell'arbitro unico o tra gli arbitri scelti sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, tale designazione e' compiuta dal direttore generale dell'Ufficio centrale.
par. 3. L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro deve essere di una nazionalita' diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non siano della stessa nazionalita'.
L'intervento nel litigio di una terza parte resta senza effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
Procedura - Spese
par. 1. Il tribunale arbitrale decide sulla procedura da adottare, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni:
a) istruisce e giudica le cause sulla base degli elementi forniti dalle parti, senza essere vincolato, quando e' chiamato a giudicare secondo la legge, dalle interpretazioni delle parti stesse;
b) non puo' accordare di piu' o cosa diversa di quanto richiesto nelle conclusioni dell'attore, ne' di meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto;
c) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti a cura dell'Ufficio centrale;
d) salvo contraria disposizione del diritto imperativo del luogo dove risiede il tribunale arbitrale, e salvo contrario accordo delle parti, la sentenza arbitrale e' definitiva.
par. 2. Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal direttore generale dell'Ufficio centrale.
La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali e decide della loro ripartizione tra le parti, nonche' di quella degli onorari degli arbitri.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
Prescrizione - Forza esecutiva
par. 1. La messa in atto della procedura ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, gli stessi effetti previsti dal diritto positivo disciplinante l'introduzione dell'azione dinanzi al giudice ordinario.
par. 2. La sentenza del tribunale arbitrale nei confronti delle imprese di trasporto o degli utenti acquista forza esecutiva in ogni Stato membro in seguito al compimento delle formalita' prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammessa la revisione sul merito della questione.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
Recupero dei crediti insoluti fra imprese di trasporto
par. 1. Le distinte di crediti, derivanti dai trasporti sottoposti alle Regole uniformi e rimasti insoluti, possono essere inviate dall'impresa di trasporto creditrice all'Ufficio centrale al fine di facilitarne il recupero; a tale scopo l'Ufficio mette in mora l'impresa debitrice affinche' paghi la somma dovuta o indichi i motivi del suo rifiuto di pagare.
par. 2. Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi del rifiuto siano sufficientemente fondati, propone alle parti di appellarsi o al giudice competente, o al tribunale arbitrale in conformita' dell'articolo 12, par. 2.
par. 3. Se l'Ufficio centrale ritiene che la totalita' o una parte della somma sia effettivamente dovuta, puo', dopo avere eventualmente consultato un esperto, dichiarare che l'impresa di trasporto debitrice e' tenuta a versare all'Ufficio centrale tutto o parte del credito; la somma cosi' versata deve restare in deposito fino alla decisione definitiva di merito del giudice competente o del tribunale arbitrale.
par. 4. Se l'impresa non versa, entro quindici giorni, la somma stabilita dall'Ufficio centrale, questo le trasmette una nuova messa in mora con indicazione delle conseguenze del rifiuto.
par. 5. Se tale nuova messa in mora resta infruttuosa per un periodo di due mesi, l'Ufficio centrale invia allo Stato membro al quale appartiene l'impresa una comunicazione motivata, invitandolo ad adottare delle misure e in particolare ad esaminare se esso debba mantenere sulla lista delle linee quelle di tale impresa.
par. 6. Se lo Stato membro dichiara che, malgrado il mancato pagamento mantiene l'iscrizione delle linee di tale impresa o se lascia senza risposta per un periodo di sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa, di pieno diritto, che esso garantisca il pagamento di tutti crediti derivanti dai trasporti sottoposti alle Regole uniformi.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
Giudizi - Sequestri - Cauzioni
par. 1. Allorche' le sentenze pronunciate in virtu' delle disposizioni della Convenzione, in contraddittorio o in contumacia, dal giudice competente, siano divenute esecutive a norma delle leggi applicate da tale giudice, esse acquistano forza esecutiva in ciascuno degli altri Stati membri dopo il compimento delle formalita' prescritte nello Stato in cui l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammessa la revisione sul merito della questione.
Questa disposizione non si applica ne' alle sentenze che sono provvisoriamente esecutive, ne' alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese.
Il primo alinea si applica ugualmente alle transazioni giudiziali.
par. 2. I crediti derivati da un trasporto soggetto alle Regole uniformi, a favore di una impresa di trasporto verso un'altra impresa di trasporto che non dipende dallo stesso Stato membro, non possono essere sequestrati che in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro al quale appartiene l'impresa titolare dei crediti da sequestrare.
par. 3. Il materiale rotabile della ferrovia, nonche' gli oggetti di qualsivoglia natura occorrenti per il trasporto e di sua proprieta', quali contenitori, attrezzi di carico e copertoni, non possono essere sequestrati su un territorio diverso da quello dello Stato membro al quale appartiene la ferrovia proprietaria, se non in forza di sentenza resa dall'autorita' giudiziaria di tale Stato.
I carri privati nonche' gli oggetti di qualsivoglia natura occorrenti per il trasporto che sono ivi contenuti, appartenenti, al proprietario del carro, non possono essere sequestrati su di un territorio diverso da quello dello Stato in cui il proprietario ha il domicilio, se non in forza di sentenza resa dall'autorita' giudiziaria di tale Stato.
par. 4. Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sulla Convenzione.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
Competenza
par. 1. Gli Stati membri inviano le proposte di modificazione della Convenzione all'Ufficio centrale, il quale lo porta immediatamente a conoscenza degli Stati membri.
par. 2. L'Assemblea generale decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni della Convenzione non previste ai par. 3 e 4.
L'iscrizione di una proposta di modificazione all'ordine del giorno di una sessione dell'Assemblea generale deve riportare l'adesione di almeno un terzo degli Stati membri.
Investita di una proposta di modificazione, l'Assemblea generale puo' decidere, con la maggioranza di cui all'articolo 6, par. 5, che una siffatta proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o piu' disposizioni la cui modificazione rientra nella competenza della Commissione di revisione in conformita' del par. 3.
In tale caso, l'Assemblea generale e' legittimata a decidere ugualmente sulla modificazione di questa o di queste disposizioni.
par. 3. Salvo difformi decisioni adottate dall'Assemblea generale giusta il par. 2, alinea 3, la Commissione di revisione decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni qui di seguito indicate:
a) Regole uniformi CIV:
- articolo 1, par. 3; articolo 4, par. 2; articoli 5 (eccetto il par. 2), 6, da 9 a 14, 15 (eccetto il par. 6), da 16 a 21, 22, par. 3; articoli da 23 a 25, 37, 43 (eccetto i par. 2 e 4), 48, 49, da 56 a 58, 61;
- gli importi espressi in unita' di conto agli articoli 30, 31, 38, 40 e 41, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tali importi;
b) Regole uniformi CIM:
- articolo 1, par. 2; articolo 3, par. da 2 a 5; articoli 4, 5, 6 (eccetto il par. 3), 7, 8, da 11 a 13, 14 (eccetto il par. 7), da 15 a 17, 19 (eccetto il par. 4), 20 (eccetto il par. 3), da 21 a 24, 25 (eccetto il par. 3), 26 (eccetto il par. 2), 27, 28, par. 3 e 6; articoli 29, 30 (eccetto il par. 3), 31, 32 (eccetto il par. 3), 33 (eccetto il par. 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (eccetto il par. 3), 48 (nella misura in cui si tratta di procedere ad un adattamento al diritto di trasporto internazionale marittimo), 52, 53, da 59 a 61, 64, 65;
- l'importo espresso in unita' di conto all'articolo 40, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tale importo;
- Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP), Allegato II;
- Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo), Allegato III;
- Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV.
par. 4. La Commissione di esperti decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi CIM.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
Decisioni dell'Assemblea generale
par. 1. Le modificazioni decise dall'Assemblea generale sono raccolte in un protocollo firmato dai rappresentanti degli Stati membri. Tale protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati il piu' sollecitamente possibile presso il Governo depositario.
par. 2. Allorche' il protocollo sara' stato ratificato, accettato o approvato da piu' di due terzi degli Stati membri, l'entrata in vigore delle decisioni ha luogo allo spirare del termine fissato dall'Assemblea generale.
par. 3. L'applicazione delle Regole uniformi CIV e CIM e' sospesa dal momento dell'entrata in vigore delle decisioni, per il traffico con e fra gli Stati membri che non avessero ancora depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione un mese prima della data prevista per tale entrata in vigore. L'Ufficio centrale notifica agli Stati membri tale sospensione; questa termina allo spirare di un mese a partire dalla data della notificazione da parte dell'Ufficio centrale della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione delle dette decisioni da parte degli Stati suddetti.
Tale sospensione non ha effetto per gli Stati membri che abbiano comunicato all'Ufficio centrale che essi applicano, senza aver depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, le modificazioni decise dall'Assemblea generale.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
Decisioni delle Commissioni
par. 1. Le modificazioni decise dalle Commissioni sono notificate dall'Ufficio centrale agli Stati membri.
par. 2. Tali decisioni entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello nel corso del quale l'Ufficio centrale le ha notificate agli Stati membri, salvo l'opposizione di un terzo degli Stati membri: formulata entro quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione.
Tuttavia, se uno Stato membro formula delle obiezioni avverso una decisione della Commissione di revisione, nel termine di quattro mesi e denunzia la Convenzione non piu' tardi di due mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore di tale decisione, quest'ultima non entra in vigore che al momento in cui la denunzia da parte dello Stato interessato produce effetto.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
Firma, ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione
par. 1. La Convenzione resta aperta a Berna, presso il Governo svizzero, fino al 31 dicembre 1980, alla firma degli Stati che sono stati invitati alla ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzione CIM e CIV.
par. 2. La Convenzione e' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione sono depositati presso il Governo svizzero, quale governo depositario.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
Adesione alla Convenzione
par. 1. Gli Stati che, invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, non abbiano sottoscritto la Convenzione nel termine previsto all'articolo 22, par. 1, possono ciononostante notificare la loro adesione alla Convenzione prima della sua entrata in vigore. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo depositario.
par. 2. Ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore invia al Governo depositario una richiesta ed una nota sulla situazione delle sue imprese di trasporto per ferrovia circa i trasporti internazionali. Il Governo depositario le comunica agli Stati membri ed all'Ufficio centrale.
La richiesta e' ritenuta accettata di pieno diritto sei mesi dopo la comunicazione di cui sopra, salvo opposizione formulata presso il Governo depositario da cinque Stati membri. Il Governo depositario ne da' avviso allo Stato richiedente, nonche' agli Stati membri e all'Ufficio centrale. Il nuovo Stato membro si conforma senza indugio alle disposizioni dell'articolo 10.
In caso di opposizione, il Governo depositario sottopone la richiesta di adesione all'Assemblea generale, che decide al riguardo.
Successivamente al deposito dello strumento di adesione, questa produce effetti il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale l'Ufficio centrale ha notificato agli Stati membri la lista delle linee del nuovo Stato membro.
par. 3. Ogni adesione alla Convenzione non puo' riguardare che la Convenzione e le sue modificazioni in vigore.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
Entrata in vigore della Convenzione
par. 1. Allorche' gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono stati depositati da quindici Stati, il Governo depositario si mette in relazione con i Governi interessati allo scopo di convenire l'entrata in vigore della Convenzione.
par. 2. L'entrata in vigore della Convenzione comporta l'abrogazione delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, nonche' della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
Denunzia della Convenzione
Ogni Stato membro che desideri denunziare la Convenzione ne da' avviso al Governo depositario. La denunzia produce effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.
Convenzione - art. 26
Articolo 26
Funzioni del Governo depositario
Il Governo depositario avvisa gli Stati invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, gli altri Stati che hanno aderito alla Convenzione, nonche' l'Ufficio centrale:
a) delle sottoscrizioni della Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e delle notificazioni di denunzia;
b) della data in cui la Convenzione entra in vigore in applicazione dell'articolo 24;
c) del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dei protocolli indicati nell'articolo 20.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
Riserve alla Convenzione
Non sono ammesse riserve alla Convenzione eccetto quelle espressamente previste in quest'ultima.
Convenzione - art. 28
Articolo 28
Testi della Convenzione
La Convenzione e' conclusa e firmata in lingua francese.
Al testo francese sono aggiunte delle traduzioni ufficiali nelle lingue tedesca, inglese, araba, italiana e olandese.
Il solo testo francese fa fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il nove maggio millenovecentottanta, in un solo esemplare originale in lingua francese, che resta depositato negli Archivi della Confederazione svizzera. Una copia conforme autenticata sara' rimessa a ciascuno degli Stati membri.
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO
sui privilegi ed immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia
(OTIF)
Articolo 1
par. 1. Nel quadro delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione beneficia dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione salvo:
a) il caso particolare in cui l'organizzazione abbia rinunciato espressamente in una certa misura ad una tale immunita';
b) il caso di azione civile di risarcimento, intentata da un terzo, relativa ad un incidente causato da un veicolo automotore od ogni altro mezzo di trasporto appartenente all'Organizzazione o circolante per suo conto od il caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione riguardante i mezzi di trasporto suddetti;
c) il caso di domanda riconvenzionale direttamente collegata ad una procedura intentata a titolo principale dall'Organizzazione;
d) il caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti dovuti dall'Organizzazione ad un suo funzionario.
par. 2. Gli averi ed i beni dell'Organizzazione, qualunque sia il luogo in cui essi si trovino, beneficiano dell'immunita' verso ogni forma di requisizione, confisca, deposito presso terzi od altre forma di sequestro o di espropriazione forzata, salvo nella misura in cui lo richiedano temporaneamente la prevenzione degli incidenti che mettono in causa veicoli automotori appartenenti all'Organizzazione o circolanti per conto di quest'ultima e le inchieste alle quali gli incidenti suddetti possano dare luogo.
Tuttavia, qualora sia necessaria una espropriazione per pubblica utilita', debbono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attivita' dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e senza indugio versata un'adeguata indennita'.
par. 3. Ogni Stato membro esonera dalle imposte dirette l'Organizzazione, i suoi beni e le sue entrate, per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali.
Quando sono effettuati od utilizzati dall'Organizzazione acquisti o servizi di notevole importo, strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, e quando il prezzo di tali acquisti o servizi comprende tasse o diritti, sono adottate appropriate disposizioni dagli Stati membri, quando cio' sia possibile, per l'esonero dalle tasse o diritti di tale natura o per il rimborso del loro importo.
Nessun esonero e' accordato per quanto concerne le imposte e tasse che non costituiscono che una semplice remunerazione di servizi resi.
I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione e strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, sono esonerati da tutti i diritti e tasse percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione.
Nessun esonero e' accordato, agli effetti del presente articolo, per quanto concerne gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione.
par. 4. I beni acquistati od importati in conformita' del par. 3 non possono essere venduti ne' ceduti, ne' utilizzati diversamente dalle condizioni fissate dagli Stati membri che hanno accordato gli esoneri.
par. 5. Le attivita' ufficiali dell'Organizzazione previste dal presente Protocollo sono quelle che rispondono agli scopi definiti nell'articolo 2 della Convenzione.
Protocollo - art. 2
Articolo 2
par. 1. L'Organizzazione puo' ricevere e detenere ogni fondo, divisa, numerario o valore mobiliare; essa ne puo' disporre liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque tipo di moneta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.
par. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali equipollenti.
Protocollo - art. 3
Articolo 3
I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei privilegi ed immunita' di cui appresso sul territorio di ogni Stato membro:
a) immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato;
b) immunita' di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;
c) immunita' di sequestro dei loro bagagli personali, salvo il caso di reato flagrante;
d) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
e) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti di tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalita' di registrazione degli stranieri;
f) stesse facilitazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Protocollo - art. 4
Articolo 4
I funzionari dell'Organizzazione godono, nell'esercizio delle proprie funzioni, dei privilegi ed immunita' di cui appresso sul territorio di ogni Stato membro:
a) immunita' di giurisdizione per le attivita', anche orali o scritte, compiute nell'esercizio delle proprie funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, anche dopo che essi hanno cessato di essere al servizio dell'Organizzazione; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da altro mezzo di trasporto appartenente ad un funzionario, dell'Organizzazione o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato;
b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
c) stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e la registrazione degli stranieri riconosciute generalmente ai funzionari delle organizzazioni internazionali; gli appartenenti alle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare godono delle stesse facilitazioni;
d) esonero dalla imposta nazionale sul reddito, con riserva di introduzione, a favore dell'Organizzazione, di un prelievo interno sugli stipendi, salari ed altri emolumenti versati dall'Organizzazione; tuttavia gli Stati membri hanno la possibilita' di tenere conto di questi stipendi, salari ed emolumenti nel calcolo dell'ammontare dell'imposta da percepire sulle entrate provenienti da altre fonti; gli Stati membri non sono tenuti ad applicare detto esonero fiscale sulle indennita' e pensioni e sulle rendite di sopravvivenza versate dall'Organizzazione ai suoi ex funzionari o loro aventi diritto;
e) per quanto concerne la regolamentazione sul cambio, gli stessi privilegi generalmente riconosciuti ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
f) in periodo di crisi internazionale le stesse facilitazioni di rimpatrio per essi e gli appartenenti al loro nucleo familiare, accordate ai funzionari delle organizzazioni internazionali.
Protocollo - art. 5
Articolo 5
Gli esperti dei quali l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o compiono delle missioni per essa stessa, godono dei privilegi e immunita' di cui appresso, nella misura in cui tali privilegi sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni o nel corso di dette missioni:
a) immunita' di giurisdizione per le attivita', anche orali o scritte, compiute nell'esercizio delle loro funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato; gli esperti continuano a beneficiare di detta immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;
b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
c) facilitazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione;
d) stesse facilitazioni, per quanto concerne i bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Protocollo - art. 6
Articolo 6
par. 1. I privilegi e immunita' previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone ai quali essi sono accordati. Le autorita' competenti tolgono ogni immunita' in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere tolte senza recare pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo per il quale siano state accordate.
par. 2. Le autorita' competenti di cui al par. 1 sono:
- gli Stati membri, per i loro rappresentanti;
- il Comitato amministrativo per il direttore generale;
- il direttore generale per gli altri funzionari nonche' per gli esperti dei quali l'Organizzazione si avvale.
Protocollo - art. 7
Articolo 7
par. 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo puo' mettere in causa il diritto di ogni Stato membro di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua pubblica sicurezza.
par. 2. L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati membri allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare il rispetto delle leggi e regolamenti degli Stati membri interessati e di impedire ogni abuso cui possono dar luogo i privilegi e immunita' previsti nel presente Protocollo.
Protocollo - art. 8
Articolo 8
Nessuno Stato membro ha l'obbligo di accordare privilegi e immunita' menzionati nel presente Protocollo:
- all'articolo 3, ad eccezione della lettera d);
- all'articolo 4, ad eccezione delle lettere a), b) e d);
- all'articolo 5, ad eccezione delle lettere a) e b) ai propri cittadini o alle persone che hanno in esso la loro residenza permanente.
Protocollo - art. 9
Articolo 9
L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati membri accordi complementari per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto concerne detto o detti Stati membri, nonche' altri accordi per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione.
Appendice A - art. 1
APPENDICE A
alla Convenzione relativa ai trasporti
internazionali per ferrovia (COTIF)
del 9 maggio 1980
REGOLE UNIFORMI
concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)
Articolo 1
Campo di applicazione
par. 1. Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e bagagli che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione.
Le Regole uniformi si applicano ugualmente, per cio' che concerne la responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, agli agenti di scorta dei convogli effettuati conformemente alle Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia (CIM).
par. 2. Le tariffe internazionali determinano le relazioni per le quali sono rilasciati i documenti internazionali di trasporto.
par. 3. Il termine "stazione" contenuto nelle Regole uniformi comprende: le stazioni ferroviarie, i porti per i servizi di navigazione e ogni altro impianto delle imprese di trasporto, aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasporto.
Appendice A - art. 2
Articolo 2
Eccezioni al campo di applicazione
par. 1. I trasporti la cui stazione di partenza e quella di destinazione sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggetti alle Regole uniformi:
a) se le linee su cui si effettua il transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza o
b) se gli Stati o le ferrovie interessate hanno convenuto di non considerare come internazionali questi trasporti.
par. 2. I trasporti fra stazioni di due Stati limitrofi e i trasporti tra stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da una ferrovia di uno di questi tre Stati e se le leggi e i regolamenti di uno di tali Stati non vi si oppongano, sono soggetti al regime del traffico interno applicabile a detta ferrovia.
Appendice A - art. 3
Articolo 3
Riserva relativa alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori
par. 1. Ogni Stato puo', al momento della firma della presente Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, riservarsi il diritto di non applicare, ai viaggiatori vittime di incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, allorche' questi siano suoi cittadini o persone aventi in detto Stato la loro residenza abituale.
par. 2. Ogni Stato che abbia fatto la suddetta riserva puo' rinunciarvi in ogni momento informando il Governo depositario. La rinuncia alla riserva produce i suoi effetti un mese dopo la data della comunicazione che il Governo svizzero da' agli Stati.
Appendice A - art. 4
Articolo 4
Obbligo di trasportare
par. 1. La ferrovia deve effettuare, alle condizioni delle Regole uniformi, qualunque trasporto di viaggiatori e bagagli, purche':
a) il viaggiatore osservi le prescrizioni delle Regole uniformi, delle disposizioni complementari e delle tariffe internazionali;
b) il trasporto sia possibile con il personale ed i mezzi normali di trasporto che permettono di soddisfare i bisogni regolari del traffico;
c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare.
par. 2. Quando l'autorita' competente abbia deciso che il servizio sia soppresso in tutto o in parte, i provvedimenti devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie; queste informano in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione.
par. 3. Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.
Appendice A - art. 5
Articolo 5
Tariffe - Accordi particolari
par. 1. Le tariffe internazionali devono, contenere tutte le condizioni speciali applicabili al trasporto, specialmente gli elementi necessari per il calcolo dei prezzi di trasporto e delle spese accessorie e, se del caso, le condizioni di conversione delle monete.
Le condizioni delle tariffe internazionali non possono derogare alle Regole uniformi se non sono da queste espressamente previste.
par. 2. Le tariffe internazionali devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni.
par. 3. Le ferrovie possono concludere degli accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, nella misura in cui siano praticate condizioni equiparabili nei confronti dei viaggiatori che si trovino in situazioni equiparabili.
Riduzioni di prezzi od altre agevolazioni possono essere accordate per il servizio della ferrovia, per il servizio di pubbliche amministrazioni e per gli enti di beneficenza, di educazione e di istruzione.
La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtu' del primo e del secondo alinea non e' obbligatoria.
par. 4. La pubblicazione delle tariffe internazionali e' obbligatoria soltanto negli Stati le cui ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di arrivo. Queste tariffe e le loro modificazioni entrano in vigore alla data stabilita all'atto della loro pubblicazione. In caso di aumento di prezzi o di aggravamento delle condizioni di trasporto, previste nelle tariffe medesime, le modificazioni entrano in vigore non prima di sei giorni dopo la loro pubblicazione.
Le modificazioni apportate ai prezzi di trasporto ed alle spese accessorie, previste nelle tariffe internazionali per tener conto delle fluttuazioni di cambio, come anche le rettifiche di errori evidenti, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
par. 5. In ogni stazione abilitata al traffico internazionale, il viaggiatore puo' consultare le tariffe internazionali o gli estratti di dette tariffe indicanti i prezzi dei biglietti internazionali ivi in vendita e le corrispondenti tasse per i bagagli.
Appendice A - art. 6
Articolo 6
Unita' di conto - Corso di conversione o di accettazione delle valute
par. 1. L'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' il Diritto speciale di prelievo cosi' definito dal Fondo Monetario Internazionale.
Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni.
par. 2. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato nel modo determinato da detto Stato.
Questo calcolo deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1.
par. 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui legislazione non permette di applicare il par. 1 od il par. 2, l'unita' di conto previsto dalle Regole uniformi e' considerata uguale a tre franchi oro.
Il franco-oro e' pari a 10/31 di un grammo d'oro al titolo di 0,900.
La conversione del franco-oro deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1.
par. 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione e ogni volta che un mutamento si produca nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unita' di conto, comunicano all'Ufficio centrale il loro metodo di calcolo conformemente al par. 2 od i risultati della conversione conformemente al par. 3.
L'Ufficio centrale notifica dette informazioni agli Stati.
par. 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali:
a) essa effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie estere, pagabili in moneta nazionale (corso di conversione);
b) essa accetta in pagamento monete estere (corso di accettazione).
Appendice A - art. 7
Articolo 7
Disposizioni complementari.
par. 1. Due o piu' Stati o due o piu' ferrovie possono stabilire disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi.
Esse non possono derogare alle Regole uniformi se non sono espressamente previste da queste.
par. 2. Le disposizioni complementari sono messe in vigore e pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. Le disposizioni complementari e la loro entrata in vigore sono comunicate all'Ufficio centrale.
Appendice A - art. 8
Articolo 8
Diritto nazionale
par. 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale.
par. 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i suoi diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge.
par. 3. Per l'applicazione delle disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il diritto nazionale e' quello dello Stato sul cui territorio si e' verificato l'incidente sofferto dal viaggiatore, comprese le regole relative ai conflitti di legge.
Appendice A - art. 9
Articolo 9
Orario e utilizzazione dei treni
par. 1. La ferrovia e' tenuta a portare a conoscenza del pubblico, in modo idoneo, l'orario dei treni.
par. 2. Gli orari o le tariffe devono indicare le limitazioni di utilizzazione di certi treni o di certe classi di vetture.
Appendice A - art. 10
Articolo 10
Esclusione del trasporto - Ammissione a determinate condizioni
par. 1. Sono escluse dal trasporto o possono esserne escluse durante il viaggio:
a) le persone in stato di ubriachezza, quelle che tengono un contegno sconveniente o non osservano le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato; queste persone non hanno diritto al rimborso ne' del prezzo del biglietto, ne' della tassa pagata per il trasporto dei loro bagagli;
b) le persone che per malattia o per altre cause potessero in modo evidente essere d'incomodo ai loro vicini, salvo che per tali persone sia stato riservato o possa essere messo a disposizione un compartimento intero a pagamento. Tuttavia, le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie; il prezzo del viaggio viene loro rimborsato conformemente all'articolo 25, previa deduzione della parte relativa al percorso effettuato; se del caso, si procede in modo analogo circa il trasporto dei bagagli.
par. 2. Per il trasporto delle persone affette da malattie contagiose valgono le Convenzioni e i regolamenti internazionali o, in mancanza di questi, le leggi e i regolamenti di ciascuno Stato.
Appendice A - art. 11
Articolo 11
Biglietti
par. 1. I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio, e' ammesso il segno
Parte di provvedimento in formato grafico
par. 2. Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonche' la loro forma e il loro contenuto.
par. 3. I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni, salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali:
a) le stazioni di partenza e di destinazione;
b) l'itinerario; se e' ammessa la facolta' di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovra' farne menzione;
c) la categoria del treno e la classe;
d) il prezzo del trasporto;
e) il giorno di inizio della validita';
f) la durata di validita'.
par. 4. I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi delle Regole uniformi.
par. 5. Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali; il biglietto e' cedibile solamente quando non e' nominativo e se il viaggio non e' stato iniziato.
par. 6. Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite.
par. 7. La durata della validita' dei biglietti e le fermate nel corso del viaggio sono fissate dalle tariffe internazionali.
Appendice A - art. 12
Articolo 12
Diritto al trasporto - Viaggiatore senza biglietto
par. 1. Il viaggiatore deve, fin dall'inizio del viaggio, munirsi di un titolo di trasporto valido; egli deve conservarlo per tutta la durata del viaggio e, a richiesta, presentarlo agli agenti ferroviari incaricati del controllo e restituirlo a viaggio ultimato. Le tariffe internazionali possono prevedere delle eccezioni.
par. 2. I biglietti che abbiano subito una illecita modificazione non sono validi e vengono ritirati dagli agenti ferroviari incaricati del controllo par.
3. Il viaggiatore che non puo' presentare un biglietto valido deve pagare, oltre al prezzo relativo al trasporto, una soprattassa calcolata in conformita' delle prescrizioni della ferrovia che esige il pagamento della soprattassa.
par. 4. Il viaggiatore che rifiuti il pagamento immediato del prezzo del trasporto o della soprattassa puo' essere escluso dal trasporto. Il viaggiatore escluso non puo' pretendere che i propri bagagli siano messi a sua disposizione in una stazione diversa da quella destinataria.
Appendice A - art. 13
Articolo 13
Riduzione di prezzo per i ragazzi
par. 1. I ragazzi di eta' fino a cinque anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, se per essi non e' richiesta l'occupazione di un apposito posto.
par. 2. I ragazzi di eta' da cinque fino a dieci anni compiuti e i ragazzi di eta' inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali prezzi non possono eccedere la meta' del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture, senza pregiudizio dell'arrotondamento effettuato secondo le prescrizioni applicabili dalla ferrovia che emette il biglietto.
Questa riduzione non e' obbligatoria se i biglietti offrono gia' una riduzione rispetto al prezzo normale del biglietto di corsa semplice.
par. 3. Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere limiti di eta' differenti da quelli indicati nei par. 1 e 2, nella misura in cui tali limiti non siano inferiori a quattro anni compiuti, per quanto concerne la gratuita' del trasporto di cui al par. 1, e a dieci anni compiuti nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal par. 2.
Appendice A - art. 14
Articolo 14
Occupazione dei posti
par. 1. L'occupazione, l'attribuzione e la prenotazione dei posti nei treni sono regolate secondo le prescrizioni della ferrovia che ha emesso il biglietto.
par. 2. Alle condizioni fissate dalle tariffe internazionali, il viaggiatore puo' utilizzare un posto di classe superiore o un treno di una categoria di prezzo superiore a quelle indicate sul biglietto o far modificare itinerario.
Appendice A - art. 15
Articolo 15
Introduzione di colli a mano e di animali nelle carrozze
par. 1. Il viaggiatore puo' recare con se' gratuitamente nelle carrozze oggetti facilmente trasportabili (colli a mano) Ogni viaggiatore dispone, per i suoi colli a mano, soltanto dello spazio situato al di sopra e al di sotto del posto che occupa, o dello spazio corrispondente nel caso delle carrozze di tipo speciale, segnatamente se esse sono munite di un compartimento riservato per i bagagli.
par. 2. Non possono essere introdotti nelle carrozze:
a) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto a bagaglio in virtu' dell'articolo 18 e), salvo le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe;
b) gli oggetti che possono recare noia od incomodo ai viaggiatori o provocare danni;
c) gli oggetti che secondo le disposizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non possono essere introdotti nelle carrozze;
d) gli animali vivi, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe.
par. 3. Le tariffe internazionali possono prevedere a quali condizioni gli oggetti introdotti nelle carrozze in violazione delle disposizioni dei par. 1 e 2 b) siano ciononostante trasportati come colli a mano o come bagagli.
par. 4. La ferrovia ha diritto di assicurarsi, in presenza del viaggiatore, della natura degli oggetti introdotti nelle carrozze, quando esiste un grave sospetto di una violazione delle disposizioni di cui al par. 2 a), b) e d). Se non e' possibile stabilire quale sia il viaggiatore che ha portato con se' gli oggetti sottoposti a verifica, la ferrovia effettua tale verifica in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia stessa.
par. 5. La sorveglianza degli oggetti e degli animali che il viaggiatore reca con se' nella carrozza incombe al viaggiatore stesso, salvo che non possa esercitarla per il fatto di trovarsi in una carrozza del tipo speciale previsto al par. 1.
par. 6. Il viaggiatore e' responsabile di ogni danno causato dagli oggetti o dagli animali che porta con se' nella vettura, se non prova che il danno sia dipeso da colpa della ferrovia, da colpa di un terzo o da circostanze che il viaggiatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
Tale disposizione non incide sulla responsabilita' che puo' derivare alla ferrovia in virtu' dell'articolo 26.
Appendice A - art. 16
Articolo 16
Coincidenze mancate - Soppressione dei treni
par. 1. Quando, in seguito al ritardo di un treno, la coincidenza con un altro treno viene a mancare, o quando un treno e' soppresso su tutto o su parte del percorso e il viaggiatore vuole continuare il suo viaggio, la ferrovia e' obbligata a trasportarlo, con i suoi bagagli, nei limiti del possibile e senza pagamento di alcun supplemento di prezzo, con un treno che si diriga verso la stessa destinazione sia per la stessa linea, sia per un'altra via appartenente alle ferrovie che partecipano all'itinerario del primo trasporto, in modo da permettergli di arrivare a destinazione con il minor ritardo possibile.
par. 2. La ferrovia deve, a seconda delle circostanze, attestare sul biglietto la mancata coincidenza o la soppressione del treno, prorogare nella misura necessaria la validita' del biglietto stesso e renderlo valido per il nuovo itinerario, per una classe superiore o per un treno di categoria di prezzo piu' elevata. Tuttavia, le tariffe o gli orari possono escludere l'utilizzazione di determinati treni.
Appendice A - art. 17
Articolo 17
Oggetti ammessi
par. 1. Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti che sono attinenti agli scopi di viaggio purche' contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio o altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi.
par. 2. Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali ed oggetti non indicati nel par. 1, segnatamente le autovetture al seguito del viaggiatore consegnate al trasporto con o senza rimorchio.
par. 3. Le tariffe o gli orari possono limitare o escludere il trasporto dei bagagli per determinati treni o per determinate categorie di treni.
Appendice A - art. 18
Articolo 18
Oggetti esclusi
Sono esclusi dal trasporto a bagaglio:
a) gli oggetti il cui trasporto e' proibito, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere;
b) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere;
c) le merci destinate al commercio;
d) gli oggetti ingombranti o di una massa eccessiva;
e) le materie e gli oggetti pericolosi, in particolare le armi cariche, le materie e gli oggetti esplosivi o infiammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive nonche' le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione; le tariffe internazionali possono ammettere al trasporto a bagaglio, sotto condizione, alcune di tali materie ed oggetti.
Appendice A - art. 19
Articolo 19
Registrazione e spedizione dei bagagli
par. 1. La registrazione dei bagagli si effettua soltanto su presentazione di biglietti validi almeno sino alla stazione destinataria dei bagagli e per l'itinerario indicato sui biglietti.
Se il biglietto e' valido per diversi itinerari, o se il luogo di destinazione e' servito da diverse stazioni, il viaggiatore deve indicare esattamente l'itinerario da seguire o la stazione per la quale la registrazione deve effettuarsi. La ferrovia non risponde delle conseguenze risultanti dalla inosservanza di questa disposizione da parte del viaggiatore.
par. 2. Se le tariffe lo prevedono, il viaggiatore puo', durante il periodo di validita' del suo biglietto, fare registrare i bagagli per il percorso totale o per qualunque frazione di tale percorso.
par. 3. Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti o per un itinerario diverso da quello indicato sul biglietto presentato. Quando le tariffe prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti, le disposizioni delle Regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai bagagli si applicano analogicamente allo speditore dei bagagli.
par. 4. Le tasse di porto dei bagagli devono essere pagate all'atto della registrazione.
par. 5. Per il resto, le formalita' di registrazione dei bagagli sono stabilite dalle disposizioni in vigore nella stazione che provvede alla registrazione.
par. 6. Il viaggiatore puo' indicare, in conformita' delle condizioni in vigore nella stazione che provvede alla registrazione, il treno con il quale i suoi bagagli debbono essere spediti. Se il viaggiatore non si avvale di tale facolta', l'inoltro si effettua con il primo treno utile.
Se i bagagli debbono essere trasbordati in una stazione di coincidenza, il trasporto deve effettuarsi con il primo treno che assicuri il servizio ordinario dei bagagli.
L'inoltro dei bagagli alle condizioni sopra indicate viene effettuato in quanto non ostino le formalita' richieste, in partenza o durante il trasporto, dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative.
Appendice A - art. 20
Articolo 20
Scontrino del bagaglio
par. 1. Al momento della registrazione del bagaglio, viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore.
par. 2. Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio e' ammesso il segno
Parte di provveidmento in formato grafico
par. 3. Le tariffe internazionali e gli accordi tra ferrovie stabiliscono la forma ed il contenuto degli scontrini dei bagagli, ed anche la lingua ed i caratteri in cui gli scontrini debbono essere stampati e compilati.
par. 4. Salvo le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, gli scontrini debbono indicare:
a) le stazioni di partenza e di destinazione;
b) l'itinerario;
c) il giorno della consegna ed il treno con cui i bagagli debbono essere spediti;
d) il numero dei viaggiatori;
e) il numero e la massa dei colli;
f) le tasse di porto e le altre spese.
par. 5. Il viaggiatore deve accertarsi, al momento del ritiro dello scontrino, che esso sia stato compilato in conformita' delle sue indicazioni.
Appendice A - art. 21
Articolo 21
Stato, condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli
par. 1. I colli il cui stato o condizionamento sia difettoso o con imballaggio insufficiente o che presentino segni manifesti di avarie possono essere rifiutati dalla ferrovia. Se tuttavia la ferrovia li accetta, puo' indicarne lo stato sullo scontrino del bagaglio. Se il viaggiatore accetta lo scontrino del bagaglio con una tale indicazione, cio' e' considerato come prova che egli ha riconosciuto l'esattezza di tale annotazione.
par. 2. Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo in uno spazio ben visibile, in modo tale da risultare sufficientemente stabile, in maniera chiara ed indelebile e che non generi alcuna confusione:
a) il suo nome ed il suo indirizzo;
b) la stazione ed il paese di destinazione.
Le indicazioni preesistenti debbono essere rese illeggibili o tolte dal viaggiatore.
La ferrovia puo' rifiutare i colli non recanti le indicazioni prescritte.
Appendice A - art. 22
Articolo 22
Responsabilita' del viaggiatore - Verifica - Soprattasse
par. 1. Il viaggiatore e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza degli articoli 17, 18 e 21, par. 2.
par. 2. La ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di verificare se il contenuto del bagaglio risponde alle prescrizioni, quando le leggi ed i regolamenti dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica Se non si presenta o se non puo' essere rintracciato, la verifica deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia par.
3. Se viene constatata una infrazione, le spese per la verifica devono essere pagate dal viaggiatore. In caso di infrazione agli articoli 17 e 18 la ferrovia puo' riscuotere una soprattassa fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del pagamento della differenza delle tasse di porto e del risarcimento del danno eventuale.
Appendice A - art. 23
Articolo 23
Riconsegna
par. 1. La riconsegna del bagaglio si effettua verso restituzione dello scontrino e, se del caso, contro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. La ferrovia ha il diritto, senza esservi tenuta, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna.
par. 2. Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino, se conformi alle prescrizioni in vigore nella stazione di riconsegna:
a) la consegna del bagaglio alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi, quando questi non si trovano sotto la custodia della ferrovia;
b) l'affidamento degli animali vivi a un terzo.
par. 3. Il possessore dello scontrino puo' chiedere la riconsegna dei bagagli all'ufficio della stazione destinataria, quando sia decorso, dopo l'arrivo del treno con il quale i bagagli dovevano essere trasportati, il tempo occorrente per mettere il bagaglio a sua disposizione e, se del caso, per l'adempimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative.
par. 4. In mancanza di restituzione dello scontrino, la ferrovia e' obbligata a riconsegnare i bagagli soltanto a colui che provi il suo diritto; se tale prova appare insufficiente, la ferrovia puo' esigere una cauzione.
par. 5. I bagagli vengono riconsegnati nella stazione per la quale sono stati registrati. Tuttavia, se il possessore dello scontrino lo abbia richiesto in tempo utile, se le circostanze lo permettano e se le prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non vi si oppongano, i bagagli possono essere restituiti nella stazione di partenza o riconsegnati in una stazione intermedia contro restituzione dello scontrino del bagaglio e, inoltre, se le tariffe lo esigono, verso presentazione del biglietto.
par. 6. Il possessore dello scontrino a cui i bagagli non siano riconsegnati secondo quanto previsto nel par. 3, puo' esigere l'annotazione, nello scontrino stesso, del giorno e dell'ora in cui e' stata richiesta la riconsegna.
par. 7. Se l'avente diritto ne fa richiesta, la ferrovia e' tenuta a procedere, in sua presenza, alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. L'avente diritto puo' rifiutare il ritiro dei bagagli se la ferrovia non da' corso alla sua richiesta.
par. 8. Per tutto quanto non previsto, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformita' delle prescrizioni in vigore nella, stazione che provvede alla riconsegna dei medesimi.
Appendice A - art. 24
Articolo 24
Compimento delle formalita' amministrative
Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative, tanto per cio' che riguarda la sua persona e gli animali che porta con se', quanto per cio' che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. La ferrovia non e' responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno derivante dal fatto che il viaggiatore non osservi tali obblighi.
Appendice A - art. 25
Articolo 25
Rimborso, restituzione e pagamento supplementare
par. 1. Il prezzo di trasporto e' rimborsato in tutto o in parte, quando:
a) il biglietto non e' stato utilizzato o lo e' stato parzialmente;
b) il biglietto, per mancanza di posto, e' stato utilizzato in una classe o in un treno di una categoria di prezzo inferiore a quella per la quale e' stato rilasciato;
c) i bagagli sono stati ritirati, alla stazione di partenza, o consegnati in una stazione intermedia.
par. 2. Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le attestazioni da presentare a corredo della richiesta di rimborso, le somme da rimborsare, nonche' le tasse da dedursi.
Dette tariffe possono escludere, in casi determinati, il rimborso del prezzo di trasporto o subordinarlo a determinate condizioni.
par. 3. Ogni domanda di rimborso basata sui paragrafi precedenti e sull'articolo 10, par. 1, b), e' irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi. Tale termine comincia a decorrere, per i biglietti, dal giorno successivo alla scadenza della loro validita', e per gli scontrini dei bagagli, dal giorno della loro emissione.
par. 4. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel calcolo o nella percezione del prezzo di trasporto e di altre spese, la differenza riscossa in piu' deve essere rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata a quest'ultima, soltanto se la differenza superi 1 unita' di conto per biglietto o per scontrino di bagagli.
par. 5. Per il calcolo della differenza in piu' o in meno, occorre applicare il corso del cambio ufficiale del giorno in cui e' stato riscosso il prezzo del trasporto. Se il pagamento e' stato effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile e' quello del giorno in cui ha luogo tale pagamento.
par. 6. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le ferrovie, valgono le prescrizioni in vigore nello Stato di partenza.
Appendice A - art. 26
Articolo 26
Fondamento della responsabilita'
par. 1. La ferrovia e' responsabile dei danni derivanti dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, od al momento in cui egli vi entra e ne esce.
La ferrovia e', inoltre, responsabile dei danni derivanti dall'avaria o dalla perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un tale incidente aveva sia su di se', sia con se' come colli a mano, ivi compresi gli animali.
par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita':
a) se l'incidente e' stato causato da circostanze estranee all'esercizio che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;
b) in tutto o in parte, nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore o ad un comportamento di questi non conforme alla normale condotta dei viaggiatori;
c) se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; se non e' esclusa la responsabilita' della ferrovia in virtu' di tale fatto, questa risponde per il tutto nei limiti delle Regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi.
par. 3. Le Regole uniformi non si applicano alla responsabilita' che puo' ricadere sulla ferrovia per i casi non previsti al par. 1.
par. 4. La ferrovia responsabile ai sensi di questo capitolo e' quella che, in base alla lista delle linee previste negli articoli 3 e 10 della Convenzione, ha l'esercizio della linea sulla quale si e' verificato l'incidente. Se, in base alla lista menzionata, vi e' coesercizio della linea da parte di due ferrovie, ciascuna di queste e' responsabile.
Appendice A - art. 27
Articolo 27
Risarcimento dei danni in caso di morte
par. 1. In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento comprende:
a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle per il trasporto della salma, di inumazione e di cremazione;
b) se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento previsto all'articolo 28.
par. 2. Se, in conseguenza della morte del viaggiatore, perdono il sostentamento persone verso le quali egli, in virtu' di disposizioni di legge, aveva od avrebbe avuto in futuro una obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante alle persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetto al diritto nazionale.
Appendice A - art. 28
Articolo 28
Risarcimento dei danni in caso di ferimento
In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende:
a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;
b) la ripartizione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
Appendice A - art. 29
Articolo 29
Riparazione di altri danni
Il diritto nazionale determina se ed in quale misura la ferrovia e' tenuta a corrispondere risarcimenti di danni diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28, in particolare dei danni morali, fisici (pretium doloris) ed estetici.
Appendice A - art. 30
Articolo 30
Forma e limite del risarcimento dei danni in caso di morte o di ferimento
par. 1. Il risarcimento di cui all'articolo 27, par. 2, ed all'articolo 28, b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale.
Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento e' corrisposto sotto tale forma allorche' il viaggiatore leso o gli aventi diritto indicati all'articolo 27, par. 2, lo richiedano.
par. 2. L'ammontare del risarcimento da corrispondere in virtu' del disposto del par. 1 viene determinato in base al diritto nazionale.
Tuttavia, per l'applicazione delle Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 70.000 unita' di conto in capitale od in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo d'ammontare inferiore.
Appendice A - art. 31
Articolo 31
Limitazione del risarcimento dei danni in caso di perdita o avaria di oggetti
Nel caso in cui la ferrovia e' responsabile ai sensi dell'articolo 26, par. 1, 2° alinea, e' tenuta al risarcimento del danno fino a concorrenza di 700 unita' di conto per ogni viaggiatore.
Appendice A - art. 32
Articolo 32
Divieto di limitare la responsabilita'
Sono nulle di pieno diritto le disposizioni tariffarie e quelle contenute negli accordi particolari conclusi tra la ferrovia e il viaggiatore tendenti ad esonerare preventivamente, in tutto o in parte, la ferrovia dalla sua responsabilita' in caso di morte o ferimento del viaggiatore, o che hanno per effetto l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dagli articoli 30, par. 2 e 31.
Tuttavia, tale nullita' non comporta quella del contratto di trasporto.
Appendice A - art. 33
Articolo 33
Trasporti misti
par. 1. Salvo quanto previsto dal par. 2, le disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori non sono applicabili ai danni sopravvenuti durante il trasporto su linee non ferroviarie iscritte nella lista delle linee prevista negli articoli 3 e 10 della Convenzione.
par. 2. Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su ferry-boat, le disposizioni concernenti la responsabilita' della ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori sono applicabili ai danni indicati nell'articolo 26, par. 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario sopravvenuto durante la permanenza del viaggiatore su detti veicoli, o al momento in cui egli vi monti o ne discenda.
Per l'applicazione dell'alinea di cui sopra, si intende per "Stato sul cui territorio l'incidente sopravvenuto al viaggiatore si e' verificato", lo Stato di cui il ferry-boat batte bandiera.
par. 3. Se, a seguito di circostanze eccezionali, la ferrovia e' costretta a sospendere provvisoriamente l'esercizio ferroviario e trasporta o fa trasportare i viaggiatori con altro mezzo di trasporto essa e' responsabile in base al diritto che disciplina tale mezzo di trasporto. Restano tuttavia applicabili l'articolo 18 della Convenzione e gli articoli 8, da 48 a 53 e 55 delle Regole uniformi.
Appendice A - art. 34
Articolo 34
Responsabilita' collettiva delle ferrovie
par. 1. La ferrovia che ha accettato bagagli al trasporto, rilasciando uno scontrino, e' responsabile dell'esecuzione del trasporto per tutto il percorso fino alla riconsegna.
par. 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il solo fatto della presa in consegna del bagaglio, partecipa al contratto di trasporto ed assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 51, par. 3, riguardanti la ferrovia di destinazione.
Appendice A - art. 35
Articolo 35
Limiti della responsabilita'
par. 1. La ferrovia e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dell'avaria dei bagagli sopravvenute dal momento dell'accettazione al trasporto e sino al momento della riconsegna, nonche' del ritardo nella riconsegna.
par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di costui non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
par. 3. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a uno o piu' delle seguenti cause:
a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;
b) natura speciale dei bagagli;
c) spedizione a bagaglio di oggetti esclusi dal trasporto.
Appendice A - art. 36
Articolo 36
Onere della prova
par. 1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 35, par. 2, incombe alla ferrovia.
par. 2. Quando la ferrovia stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, avuto riguardo alle circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti nell'articolo 35, par. 3, si presume che il danno sia risultato da una o piu' di queste cause.
L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
Appendice A - art. 37
Articolo 37
Presunzione di perdita del bagaglio
par. 1. L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 23, par.
3.
par. 2. Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato.
par. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che il collo gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennita' riscossa, deduzione fatta delle spese che fossero state comprese in questa indennita'. Egli conserva, ciononostante, i diritti all'indennita' per il ritardo nella riconsegna previsti all'articolo 40.
par. 4. Se il collo ritrovato non e' stato reclamato nel termine previsto dal par. 3 o se il collo e ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.
Appendice A - art. 38
Articolo 38
Indennita' in caso di perdita
par. 1. In caso di perdita totale o parziale dei bagagli la ferrovia deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento a) se l'ammontare del danno e provato, una indennita' uguale a tale ammontare con un massimo di 34 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 500 unita' di conto per ciascun collo, b) se l'ammontare del danno non e' provato, una indennita' forfettaria di 10 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 150 unita' di conto per collo.
Le modalita' di liquidazione delle indennita' per chilogrammo mancante o per collo sono determinate dalle tariffe internazionali.
par. 2. La ferrovia deve, inoltre, rimborsare il prezzo di trasporto, i diritti di dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del collo perduto.
Appendice A - art. 39
Articolo 39
Indennita' in caso di avaria
par. 1. In caso di avaria dei bagagli, la ferrovia deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, una indennita' equivalente al deprezzamento dei bagagli.
par. 2. L'indennita' non puo' superare:
a) se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
b) se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
Appendice A - art. 40
Articolo 40
Indennita' in caso di ritardo nella riconsegna
par. 1. In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, la ferrovia e' tenuta al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, per un tempo massimo di quattordici giorni:
a) se l'avente diritto prova che un danno, ivi compresa un'avaria, ne e' derivato, un'indennita' pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,40 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 7 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo;
b) se l'avente diritto non prova che un danno ne e' derivato, una indennita' forfettaria di 0,07 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 1,40 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo.
Le modalita' di liquidazione delle indennita', per chilogrammo o per collo, sono determinate dalle tariffe internazionali.
par. 2. In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennita' prevista nel par. 1 non e' cumulabile con quella di cui all'articolo 38.
par. 3. In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennita' prevista nel par. 1 e' corrisposta per la parte non perduta.
par. 4. In caso di avaria dei bagagli non risultante dal ritardo nella riconsegna, l'indennita' prevista nel par. 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'articolo 39.
par. 5. In nessun caso, il cumulo delle indennita' previste nel par. 1 con quelle degli articoli 38 e 39, puo' dar luogo a pagamento di un'indennita' superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.
Appendice A - art. 41
Articolo 41
Autovetture accompagnate
par. 1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella riconsegna di una autovettura accompagnata; la ferrovia deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo.
par. 2. Se l'avente diritto rinunzia al trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia, viene rimborsato il prezzo di trasporto del veicolo e dei viaggiatori all'avente diritto. Inoltre, questi puo' reclamare, allorche' provi che un danno e' derivato da detto ritardo, un'indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo.
par. 3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non puo' superare le 4000 unita' di conto. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo.
par. 4. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia non e' responsabile che del danno causato da sua colpa.
L'indennita' totale da corrispondere non puo' superare le 700 unita' di conto. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati sul veicolo, la ferrovia non e' responsabile.
par. 5. Le altre disposizioni concernenti la responsabilita' per i bagagli sono ugualmente applicabili al trasporto delle autovetture accompagnate.
Appendice A - art. 42
Articolo 42
Indennita' in caso di dolo o colpa grave
Quando il danno risulta da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e da 38 a 41 delle Regole uniformi, o quelle previste dal diritto nazionale, che limitano le indennita' ad un ammontare determinato.
In caso di colpa grave, tuttavia, l'indennita' per la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna dei bagagli e' limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli da 38 a 41.
Appendice A - art. 43
Articolo 43
Interessi sulle indennita'
par. 1. L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, decorrenti dal giorno del reclamo previsto all'articolo 49 o, in difetto di esso, dal giorno dell'atto di citazione.
par. 2. Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione del loro ammontare, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione.
par. 3. Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo quando l'indennita' superi le 4 unita' di conto per scontrino.
par. 4. Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
Appendice A - art. 44
Articolo 44
Responsabilita' in caso di incidenti nucleari
La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' delle Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in applicazione delle leggi e regolamenti in vigore in uno Stato regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
Appendice A - art. 45
Articolo 45
Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti
La ferrovia risponde dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto.
Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, tali agenti e altre persone compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.
Appendice A - art. 46
Articolo 46
Altre azioni
In tutti i casi in cui trovano applicazione le Regole uniformi, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti da dette Regole.
Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui la ferrovia risponde in base all'articolo 45.
Appendice A - art. 47
Articolo 47
Disposizioni speciali
par. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 41, la responsabilita' della ferrovia per il danno causato dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza resta soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui si e' prodotto il fatto.
par. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, la ferrovia e' responsabile solo per il danno causato da propria colpa per cio' che concerne gli oggetti e gli animali la cui sorveglianza incombe al viaggiatore conformemente all'articolo 15, par. 5 e per gli oggetti che il viaggiatore ha su di se'.
par. 3. Gli altri articoli del Titolo III e il Titolo IV non si applicano ai casi di cui ai par. 1 e 2.
Appendice A - art. 48
Articolo 48
Constatazione di perdita parziale o di avaria dei bagagli
par. 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale o un'avaria dei bagagli oppure se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia deve compilare, senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato dei bagagli, la loro massa e possibilmente l'entita' del danno, la causa e il momento in cui si e' prodotto.
Una copia di tale processo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.
par. 2. Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, puo' richiedere che lo stato e la massa dei bagagli nonche' la causa e l'ammontare del danno vengano accertati da un esperto nominato dalle parti o dall'autorita' giudiziaria. Tale procedura e' soggetta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato in cui l'accertamento ha luogo.
par. 3. Nel caso di perdita di colli, l'avente diritto, per facilitare le ricerche della ferrovia, deve fornire una descrizione dei colli perduti, la piu' esatta possibile.
Appendice A - art. 49
Articolo 49
Reclami
par. 1. I reclami relativi alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori devono essere indirizzati in forma scritta a una delle seguenti ferrovie:
a) la ferrovia responsabile; se secondo l'articolo 26, par. 4, due ferrovie sono responsabili, a una di esse;
b) la ferrovia di partenza;
c) la ferrovia di destinazione;
d) la ferrovia del domicilio o della residenza abituale del viaggiatore, a condizione che la sede sociale di tale ferrovia sia situata sul territorio di uno Stato membro.
par. 2. Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati in forma scritta alla ferrovia indicata nell'articolo 51, par. 2 e 3.
All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la restituzione dei biglietti o degli scontrini dei bagagli.
par. 3. Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'articolo 50.
par. 4. I biglietti, gli scontrini dei bagagli e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
Appendice A - art. 50
Articolo 50
Persone che possono proporre azioni contro la ferrovia
L'azione giudiziaria contro la ferrovia appartiene a colui che presenta il biglietto o lo scontrino del bagaglio, a seconda dei casi, o a colui che, in mancanza, provi il proprio diritto in altro modo.
Appendice A - art. 51
Articolo 51
Ferrovie contro le quali possono essere proposte azioni
par. 1. L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori puo' essere esercitata solo nei confronti della ferrovia responsabile, ai sensi dell'articolo 26, par. 4. Nel caso di coesercizio da parte di due ferrovie, l'attore ha la scelta tra queste due.
par. 2. L'azione giudiziaria per la ripetizione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro quella a profitto della quale tale somma e' stata percepita.
par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia di destinazione o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione.
La ferrovia di destinazione puo' essere citata, anche se non ha ricevuto il bagaglio.
par. 4. Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse.
par. 5. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 2 e 3, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
Appendice A - art. 52
Articolo 52
Competenze
par. 1. Le azioni giudiziarie fondate sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori possono essere promosse soltanto davanti alla competente magistratura dello Stato sul cui territorio si e' prodotto l'incidente subito dal viaggiatore, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi tra gli Stati o negli atti di concessione.
par. 2. Le altre azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi possono essere promosse soltanto davanti alla competente magistratura dello Stato cui appartiene la ferrovia convenuta, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi tra gli Stati o negli atti di concessione.
Quando una ferrovia esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente paragrafo.
Appendice A - art. 53
Articolo 53
Estinzione dell'azione fondata sulla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori
par. 1. Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore, entro tre mesi dalla conoscenza del danno, ad una delle ferrovie alle quali puo' essere presentato un reclamo secondo l'articolo 49, par. 1.
Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente alla ferrovia, quest'ultima deve rilasciargli un'attestazione di tale avviso verbale.
par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue, se:
a) entro il termine previsto al par. 1, l'avente diritto abbia presentato un reclamo ad una delle ferrovie indicate all'articolo 49, par. 1;
b) entro il termine previsto al par. 1, la ferrovia responsabile o se, secondo quanto disposto dall'articolo 26, par. 4, due ferrovie sono responsabili, una delle due ferrovie abbia avuto conoscenza in altro modo dell'incidente sopravvenuto al viaggiatore;
c) l'incidente non sia stato segnalato o sia stato segnalato in ritardo, in seguito a circostanze non imputabili all'avente diritto;
d) l'avente diritto fornisca la prova che l'incidente sia dovuto a colpa della ferrovia.
Appendice A - art. 54
Articolo 54
Estinzione dell'azione derivante dal contratto di trasporto dei bagagli
par. 1. Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna.
par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue:
a) in caso di perdita parziale o di avaria, se:
1° la perdita o l'avaria siano state accertate precedentemente al ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto conformemente all'articolo 48;
2° sia stato omesso, per colpa della ferrovia, l'accertamento che avrebbe dovuto essere stato compiuto in conformita' dell'articolo 48;
b) in caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto, se costui:
1° chieda l'accertamento conformemente all'articolo 48 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro del bagaglio, e
2° fornisca la prova, inoltre, che il danno si e' prodotto nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna;
c) in caso di ritardo nella riconsegna, se l'avente diritto, entro ventuno giorni, abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all'articolo 51, par. 3;
d) se l'avente diritto fornisca la prova che il danno sia stato causato da dolo o colpa grave imputabile, alla ferrovia.
Appendice A - art. 55
Articolo 55
Prescrizione dell'azione
par. 1. Le azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si prescrivono:
a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'indicente;
b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della morte del viaggiatore, purche' questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'incidente.
par. 2. Le altre azioni derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.
Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta di azione fondata:
a) su di un danno causato da dolo;
b) su di un caso di frode.
par. 3. La prescrizione prevista al par. 2 decorre per l'azione concernente:
a) l'indennita' per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 23, par. 3;
b) l'indennita' per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo;
c) il pagamento o il rimborso del prezzo di trasporto, delle spese accessorie o di soprattasse, o la correzione in caso di applicazione irregolare di una tariffa o di un errore nel calcolo o nella riscossione: dal giorno del pagamento o, se non vi e' stato pagamento, dal giorno in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato;
d) il pagamento di un supplemento di diritto reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda da parte di tali autorita';
e) in tutti gli altri casi relativi al trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza di validita' del biglietto.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini.
par. 4. In caso di reclamo presentato alla ferrovia conformemente all'articolo 49 unitamente alla documentazione necessaria, la prescrizione e' sospesa fino al giorno in cui la ferrovia respinge il reclamo per iscritto e restituisce la documentazione. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione della documentazione incombe alla parte che invoca tale fatto.
I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.
par. 5. L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale ne' sotto forma di eccezione.
par. 6. Salve le disposizioni che precedono, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.
Appendice A - art. 56
Articolo 56
Regolamento dei conti tra le ferrovie
Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la parte del prezzo di trasporto di loro spettanza che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.
Appendice A - art. 57
Articolo 57
Regresso in caso di perdita o di avaria
par. 1. La ferrovia che ha pagato una indennita' per perdita totale o parziale o per avaria di bagagli, in virtu' delle Regole uniformi, ha diritto di regresso nei confronti delle ferrovie che hanno partecipato al trasporto conformemente alle disposizioni seguenti:
a) la ferrovia che ha causato il danno ne e' la sola responsabile;
b) se il danno e' stato causato da piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato; se la distinzione non e' possibile, l'indennita' viene ripartita fra esse conformemente alla lettera c);
c) se non puo' essere fornita la prova che il danno e' stato causato da una o piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che forniscano la prova che il danno non si e' prodotto sulle loro linee; la ripartizione e' fatta in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe.
par. 2. Nel caso di insolvibilita' di una di dette ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe.
Appendice A - art. 58
Articolo 58
Regresso in caso di ritardo nella riconsegna
L'articolo 57 e' applicabile ai casi di indennita' pagate per il ritardo nella riconsegna. Se tale ritardo e' stato causato da piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee.
Appendice A - art. 59
Articolo 59
Procedura di regresso
par. 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle azioni di regresso previste negli articoli 57 e 58 non puo' essere contestata dalla ferrovia contro la quale il regresso viene esercitato, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e se detta ferrovia, debitamente citata, e' stata posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notificazione della citazione e per l'intervento.
par. 2. La ferrovia che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, in difetto essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate.
par. 3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito.
par. 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore.
par. 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.
Appendice A - art. 60
Articolo 60
Competenza per le azioni di regresso
par. 1. La giurisdizione competente in via esclusiva per tutte le azioni di regresso e' quella ove ha sede la ferrovia contro cui sono proposte tali azioni.
par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti in virtu' del par. 1, quello davanti il quale vuole proporre la sua domanda.
Appendice A - art. 61
Articolo 61
Accordi relativi al regresso
Le ferrovie possono derogare mediante accordi alle disposizioni sulle azioni di regresso reciproche del presente Titolo, ad eccezione del disposto di cui all'articolo 59, par. 5.
Appendice A - art. 62
Articolo 62
Deroghe
Le disposizioni delle Regole uniformi non possono prevalere su quelle che determinati Stati sono indotti ad emanare, nel traffico reciproco, in applicazione di taluni Trattati quali i Trattati relativi alla Comunita' Economica del Carbone e dell'Acciaio ed alla Comunita' Economica Europea.
Appendice B - art. 1
APPENDICE B
alla Convenzione relativa ai trasporti
internazionali per ferrovia (COTIF)
del 9 maggio 1980
REGOLE UNIFORMI
concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM)
Articolo 1
Campo d'applicazione
par. 1. Le Regole uniformi si applicano, salvo le eccezioni previste all'articolo 2, a tutte le spedizioni di merci consegnate per il trasporto con una lettera di vettura diretta, valida per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione.
par. 2. Nelle Regole uniformi, il termine "stazione" comprende: le stazioni ferroviarie, i porti dei servizi di navigazione e tutti gli altri impianti delle imprese di trasporto, aperti al pubblico per la esecuzione del contratto di trasporto.
Appendice B - art. 2
Articolo 2
Eccezione al campo d'applicazione
par. 1. Le spedizioni, la cui stazione di partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggette alle Regole uniformi:
a) quando le linee percorse in transito sono esercitate
esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza o
b) quando gli Stati o le ferrovie interessati hanno stabilito di non considerare questi trasporti come internazionali.
par. 2. Le spedizioni fra stazioni di due Stati limitrofi e le spedizioni tra le stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da una ferrovia di uno di questi tre Stati, sono soggette al regime di traffico interno applicabile a detta ferrovia, quando il mittente, utilizzando la relativa lettera di vettura, lo rivendichi e se le leggi ed i regolamenti degli Stati interessati non vi si oppongano.
Appendice B - art. 3
Articolo 3
Obbligo al trasporto
par. 1. La ferrovia deve effettuare, alle condizioni delle Regole uniformi, qualunque trasporto di merci a carro completo, purche':
a) il mittente osservi le Regole uniformi, le disposizioni complementari e le tariffe;
b) il trasporto sia possibile con il personale ed i mezzi normali di trasporto che permettono di soddisfare le ordinarie esigenze del traffico;
c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare.
par. 2. La ferrovia ha l'obbligo di accettare soltanto le merci il cui carico, trasbordo o scarico esigono l'uso di mezzi speciali soltanto se le stazioni ove tali operazioni devono essere eseguite dispongano di tali mezzi.
par. 3. La ferrovia ha l'obbligo di accettare le merci il cui trasporto possa eseguirsi senza ritardo; le prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza stabiliscono in quali casi le merci che non corrispondano alle condizioni predette debbano essere accettate provvisoriamente in deposito.
par. 4. Quando l'autorita' competente abbia deciso che:
a) il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte;
b) alcune spedizioni siano escluse o ammesse soltanto a determinate condizioni, tali provvedimenti devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie; quest'ultime informano in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione.
par. 5. Le ferrovie possono, di comune accordo, concentrare il trasporto di merci, per determinate relazioni, in punti di confine ed in paesi di transito determinati.
Tali provvedimenti sono comunicati all'Ufficio centrale. Essi vengono riportati dalle ferrovie in liste speciali, pubblicate nella forma prevista per le tariffe internazionali ed entrano in vigore un mese dopo la data della comunicazione all'Ufficio centrale.
par. 6. Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dare luogo ad una azione per il risarcimento del danno causato.
Appendice B - art. 4
Articolo 4
Oggetti esclusi dal trasporto
Sono esclusi dal trasporto:
a) gli oggetti il cui trasporto non e' consentito, sia pure su uno solo dei territori da percorrere;
b) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori da percorrere;
c) gli oggetti che per le loro dimensioni, la loro massa o il loro condizionamento, non si prestano al trasporto richiesto, a causa degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate;
d) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto conformemente al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi, salvo le deroghe previste nell'articolo 5, par. 2.
Appendice B - art. 5
Articolo 5
Oggetti ammessi al trasporto sotto condizione
par. 1. Sono ammessi al trasporto sotto condizione:
a) le materie e gli oggetti ammessi al trasporto alle condizioni del RID o degli accordi e delle clausole tariffarie previste al par. 2;
b) i trasporti di feretri, i veicoli ferroviari circolanti su loro proprie ruote, gli animali vivi, le spedizioni il cui trasporto presenta particolari difficolta' a causa delle loro dimensioni, della loro massa o del loro condizionamento: alle condizioni delle disposizioni complementari; queste ultime possono derogare alle Regole uniformi.
Gli animali vivi devono essere scortati da un custode fornito dal mittente. Il custode non e' tuttavia necessario quando cio' e' previsto dalle tariffe internazionali o qualora le ferrovie partecipanti al trasporto vi abbiano rinunciato su richiesta del mittente; in questo caso, salvo convenzione contraria, la ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' per ogni perdita o avaria risultanti da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.
par. 2. Due o piu' Stati, mediante accordi, o due o piu' ferrovie, mediante clausole tariffarie, possono stabilire le condizioni a cui devono soddisfare alcune materie o alcuni oggetti esclusi dal trasporto dal RID per esservi tuttavia ammessi.
Gli Stati o le ferrovie possono, nelle stesse forme, rendere meno rigorose le condizioni di ammissione previste dal RID.
Tali accordi e clausole tariffarie debbono essere pubblicate e comunicate all'Ufficio centrale, che le notifica agli Stati.
Appendice B - art. 6
Articolo 6
Tariffe - Accordi particolari
par. 1. Le tasse di porto e le tasse accessorie sono calcolate conformemente alle tariffe legalmente in vigore e debitamente pubblicate in ciascuno Stato, valevoli al momento della conclusione del contratto di trasporto, anche se le tasse di porto sono calcolate separatamente su diverse sezioni del percorso.
par. 2. Le tariffe devono contenere tutte le condizioni speciali applicabili al trasporto, in particolare gli elementi necessari al calcolo delle tasse di porto e delle tasse accessorie e, se del caso, le condizioni di conversione monetaria.
Le condizioni delle tariffe possono derogare alle Regole uniformi soltanto se queste lo prevedano espressamente.
par. 3. Le tariffe devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni.
par. 4. Le ferrovie possono concludere accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, nella misura in cui condizioni equiparabili siano praticate nei confronti degli utenti che si trovino in situazioni equiparabili.
Riduzioni di prezzo od altre agevolazioni possono essere accordate per il servizio della ferrovia, per il servizio delle pubbliche amministrazioni o per enti di beneficenza.
La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtu' del primo e del secondo alinea non e' obbligatoria.
par. 5. Le tariffe internazionali possono essere dichiarate obbligatoriamente applicabili nel traffico internazionale, con l'esclusione delle tariffe interne.
L'applicazione di una tariffa internazionale puo' essere subordinata alla sua espressa richiesta nella lettera di vettura.
par. 6. Le tariffe e le modificazioni delle tariffe sono considerate validamente pubblicate nel momento in cui la ferrovia le mette dettagliatamente a disposizione degli utenti.
La pubblicazione delle tariffe internazionali e' obbligatoria soltanto negli Stati in cui le ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di destinazione.
par. 7. Gli aumenti di prezzo delle tariffe internazionali e le altre disposizioni aventi l'effetto di aggravare le condizioni di trasporto previste da queste tariffe entrano in vigore solo quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo nei seguenti casi:
a) se una tariffa internazionale prevede l'estensione di una tariffa interna al percorso totale, si applicano i termini di pubblicazione di detta tariffa interna;
b) se le maggiorazioni dei prezzi di una tariffa internazionale derivano da un aumento generale dei prezzi delle tariffe interne di una ferrovia partecipante, esse entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione purche' l'adattamento dei prezzi della tariffa internazionale che causa tale aumento sia stato annunciato almeno quindici giorni prima; detto annuncio non puo' precedere, tuttavia, la data di pubblicazione dell'aumento dei prezzi delle tariffe interne in parola;
c) se le tasse di porto e le tasse accessorie previste nelle tariffe internazionali devono essere modificate per tener conto delle fluttuazioni dei cambi o se devono essere rettificati degli errori manifesti, tali modificazioni e rettifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
par. 8. Negli Stati in cui non esiste l'obbligo di pubblicare alcune tariffe, ne' di applicarle a tutti gli utenti alle stesse condizioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano nella misura in cui esse comportino tale obbligo.
par. 9. La ferrovia non puo' riscuotere oltre alle tasse di porto e alle tasse accessorie previste dalle tariffe, alcuna somma all'infuori delle spese da essa sostenute. Dette spese devono essere debitamente esposte e calcolate a parte sulla lettera di vettura, con ogni giustificazione utile. Quando queste giustificazioni siano state fornite mediante documenti allegati alla lettera di vettura e se il pagamento delle spese in questione incombe al mittente, detti documenti non sono rilasciati al destinatario insieme alla lettera di vettura, ma sono riconsegnati al mittente con il conto delle spese menzionate all'articolo 15, par. 7.
Appendice B - art. 7
Articolo 7
Unita' di conto - Corso di conversione o di accettazione delle valute
par. 1. L'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' il Diritto speciale di prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale.
Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni.
par. 2. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo quanto stabilito da tale Stato.
Tale calcolo deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1.
par. 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui legislazione non permette l'applicazione dei par. 1 o 2, l'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' considerata uguale a tre franchioro.
Il franco-oro e' definito da 10/31 di grammo d'oro al titolo di 0,900.
La conversione del franco-oro deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1.
par. 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione e ogni volta che si produce un mutamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della propria valuta nazionale in rapporto all'unita' di conto, comunicano all'Ufficio centrale il loro metodo di calcolo conformemente al par. 2 oppure i risultati della conversione conformemente al par. 3.
L'Ufficio centrale notifica queste informazioni agli Stati.
par. 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali:
a) effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, pagabili in valuta nazionale (corso di conversione);
b) accetta in pagamento valute estere (corso di accettazione).
Appendice B - art. 8
Articolo 8
Disposizioni speciali per determinati trasporti
par. 1. Per il trasporto dei carri privati, sono previste disposizioni particolari nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP), Allegato II alle Regole uniformi.
par. 2. Per il trasporto dei contenitori, sono previste disposizioni particolari nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo), Allegato III alle Regole uniformi.
par. 3. Per il trasporto dei colli espressi, le ferrovie possono, mediante clausole tariffarie, concordare disposizioni particolari conformi al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV alle Regole uniformi.
par. 4. Due o piu' Stati, mediante accordi, oppure due o piu' ferrovie, mediante disposizioni complementari o clausole tariffarie, possono concordare condizioni in deroga alle Regole uniformi per i trasporti concernenti:
a) le spedizioni con documento di trasporto negoziabile;
b) le spedizioni la cui riconsegna e' ammessa solo contro la restituzione del duplicato della lettera di vettura;
c) le spedizioni di giornali;
d) le spedizioni destinate alle fiere o esposizioni;
e) le spedizioni di attrezzi di carico e di mezzi di protezione contro il calore ed il freddo per le merci trasportate;
f) le spedizioni effettuate, su tutto o parte del percorso, con lettera di vettura che non serva come documento di tassazione e di fatturazione;
g) le spedizioni effettuate mediante l'utilizzazione della trasmissione automatica dei dati.
Appendice B - art. 9
Articolo 9
Disposizioni complementari
par. 1. Due o piu' Stati o due o piu' ferrovie possono stabilire disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi.
Esse non possono derogare alle Regole uniformi che nel caso in cui queste ultime lo prevedono espressamente.
par. 2. Le disposizioni complementari entrano in vigore e sono pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ogni Stato. Le disposizioni complementari e la loro entrata in vigore sono comunicate all'Ufficio centrale.
Appendice B - art. 10
Articolo 10
Diritto nazionale
par. 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale.
par. 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i suoi diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge.
Appendice B - art. 11
Articolo 11
Conclusione del contratto di trasporto
par. 1. Il contratto di trasporto e' concluso nel momento in cui la ferrovia di partenza ha accettato al trasporto la merce accompagnata dalla lettera di vettura. L'accettazione e' comprovata dall'apposizione sulla lettera di vettura e, quando del caso, su ciascun foglio complementare, del bollo della stazione mittente o dell'indicazione della macchina contabile, recante la data di accettazione.
par. 2. Il procedimento di cui al par. 1 deve aver luogo immediatamente dopo la consegna al trasporto della totalita' della merce che costituisce l'oggetto della lettera di vettura e, nella misura in cui lo prevedano le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza, il pagamento delle spese che il mittente prende a suo carico o il deposito di una garanzia conformemente all'articolo 15, par. 7. Detto procedimento deve avere luogo alla presenza del mittente se questi lo domanda.
par. 3. Dopo l'apposizione del bollo o dell'indicazione della macchina contabile, la lettera di vettura fa prova della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.
par. 4. Tuttavia, per cio' che concerne le merci il cui carico spetta al mittente in virtu' delle tariffe o degli accordi tra lui e la ferrovia, se accordi del genere sono ammessi alla stazione di partenza, le indicazioni figuranti sulla lettera di vettura relative alla massa della merce o al numero dei colli fanno prova contro la ferrovia solo se questa ultima abbia verificato detta massa o detto numero e ne abbia fatto annotazione sulla lettera di vettura. Se del caso, tali indicazioni possono essere provate con altri mezzi.
Se e' evidente che nessuna mancanza effettiva corrisponde alla differenza di massa o di numero di colli rispetto alle indicazioni riportare sulla lettera di vettura, queste non fanno prova contro la ferrovia. Cio' specialmente quando il carro sia consegnato al destinatario con i piombi di origine intatti.
par. 5. La ferrovia e' tenuta a certificare sul duplicato della lettera di vettura, con l'apposizione del bollo a data o con l'indicazione della macchina contabile, il ricevimento della merce e la data dell'accettazione al trasporto, prima di restituire tale duplicato al mittente.
Detto duplicato non ha il valore ne' della lettera di vettura che accompagna la merce, ne' di un titolo di credito negoziabile.
Appendice B - art. 12
Articolo 12
Lettera di vettura
par. 1. Il mittente deve presentare una lettera di vettura debitamente compilata.
Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura.
Una sola lettera di vettura puo' riguardare soltanto il carico di un solo carro.
Le disposizioni complementari possono derogare a dette regole.
par. 2. Le ferrovie fissano, per la piccola e per la grande velocita', il modello uniforme di lettera di vettura, che deve contenere un duplicato per il mittente.
La scelta della lettera di vettura da parte del mittente sta ad indicare se la merce deve essere trasportata a piccola o a grande velocita'. La richiesta della grande velocita' per una parte del percorso e della piccola velocita' per l'altra parte non e' ammessa, salvo accordo fra tutte le ferrovie interessate.
Per determinati traffici, particolarmente tra paesi limitrofi, le ferrovie possono prescrivere, nelle tariffe, l'impiego di una lettera di vettura di modello semplificato.
par. 3. La lettera di vettura deve essere stampata in due od eventualmente in tre lingue, delle quali una almeno deve essere scelta tra le lingue di lavoro dell'Organizzazione.
Le tariffe internazionali possono stabilire la lingua nella quale devono essere redatte le indicazioni che il mittente deve riportare sulla lettera di vettura. In mancanza, esse devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato di partenza e una traduzione in una delle lingue di lavoro dell'Organizzazione deve esservi allegata, a meno che le indicazioni non siano redatte in una di dette lingue.
Le indicazioni apposte dal mittente sulla lettera di vettura devono essere redatte in caratteri latini, salvo le deroghe previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe internazionali.
Appendice B - art. 13
Articolo 13
Tenore della lettera di vettura
par. 1. La lettera di vettura deve obbligatoriamente recare:
a) la designazione della stazione destinataria;
b) il nome e l'indirizzo del destinatario; come destinatario deve essere indicato una sola persona fisica o altro soggetto di diritto;
c) la designazione della merce;
d) la massa o, in mancanza, una indicazione analoga conforme alle prescrizioni in vigore alla stazione di partenza;
e) il numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio, per le spedizioni in piccole partite e per i carri completi costituiti da uno o piu' componenti del carico spediti in traffico ferroviario-marittimo e che debbono essere trasbordati;
f) il numero del carro e, inoltre, per i carri privati, la tara, per le merci il cui carico incombe al mittente;
g) l'enumerazione dettagliata dei documenti che sono richiesti dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, allegati alla lettera di vettura o menzionati e da tenersi a disposizione della ferrovia in una stazione designata o in un ufficio doganale o in un ufficio di qualsivoglia altra autorita';
h) il nome e l'indirizzo del mittente; una sola persona fisica o altro soggetto di diritto deve essere indicato come mittente; se le prescrizioni in vigore nella stazione mittente lo esigano, il mittente deve aggiungere al proprio nome e indirizzo la sua firma manoscritta, stampata o apposta mediante un timbro.
Le prescrizioni in vigore nella stazione mittente determinano, per tutto il percorso, le nozioni di "carro completo" e "spedizione in piccole partite".
par. 2. La lettera di vettura deve, se del caso, contenere tutte le altre indicazioni previste dalle Regole uniformi. Essa non puo' contenere altre indicazioni salvo che siano prescritte o ammesse dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato, dalle disposizioni complementari o dalle tariffe, e non siano contrarie alle Regole uniformi.
par. 3. Tuttavia, il mittente puo' inserire nell'apposito spazio della lettera di vettura riservato a tale scopo, ma a titolo di informazione per il destinatario, delle indicazioni che si riferiscono alla spedizione, senza che ne derivino obblighi o responsabilita' per la ferrovia.
par. 4. E' vietato sostituire la lettera di vettura con altri documenti o unirvi documenti diversi da quelli che sono prescritti o ammessi dalle Regole uniformi, dalle disposizioni complementari o dalle tariffe.
Appendice B - art. 14
Articolo 14
Itinerario e tariffe applicabili
par. 1. Il mittente puo' prescrivere, nella lettera di vettura, l'itinerario da seguire, determinandolo con l'indicazione dei punti di confine o delle stazioni di confine e, se del caso, con l'indicazione delle stazioni di transito tra ferrovie. Egli puo' indicare soltanto punti di confine e stazioni di confine aperti al traffico nella relazione considerata.
par. 2. Sono assimilate ad una prescrizione di itinerario:
a) l'indicazione delle stazioni nelle quali devono essere eseguite le formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, nonche' l'indicazione delle stazioni in cui devono essere fornite speciali cure alla merce (cura degli animali, righiacciamento, ecc.);
b) l'indicazione delle tariffe da applicare, se essa sia sufficiente a stabilire le stazioni fra le quali le tariffe domandate devono essere applicate;
c) l'indicazione del pagamento di tutte o parte delle spese fino a X (designando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe tra paesi limitrofi).
par. 3. All'infuori dei casi indicati nell'articolo 3, par. 4 e 5, e nell'articolo 33, par. 1, la ferrovia non puo' effettuare il trasporto per un itinerario diverso da quello prescritto dal mittente se non alla doppia condizione:
a) che le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, come pure le cure speciali da fornire alla merce, abbiano sempre luogo nelle stazioni designate dal mittente;
b) che le spese e i termini di resa non siano superiori alle spese e ai termini di resa calcolati in base all'itinerario prescritto dal mittente.
La lettera a) non si applica alle spedizioni in piccole partite se una delle ferrovie partecipanti al trasporto non puo' rispettare l'itinerario scelto dal mittente a causa delle prescrizioni di itinerario risultanti dalla propria organizzazione dei trasporti internazionali delle spedizioni in piccole partite.
par. 4. Fatta riserva del par. 3, le spese e i termini di resa sono calcolati secondo l'itinerario prescritto dal mittente o, in mancanza, secondo l'itinerario scelto dalla ferrovia.
par. 5. Nella lettera di vettura, il mittente puo' indicare le tariffe da applicare. La ferrovia deve applicare tali tariffe se sono soddisfatte le condizioni valevoli per la loro applicazione.
par. 6. Se le indicazioni fornite dal mittente non sono sufficienti per stabilire l'itinerario o le tariffe da applicare o se talune di queste indicazioni sono incompatibili, la ferrovia deve scegliere l'itinerario o le tariffe che essa giudica piu' vantaggiose per il mittente.
par. 7. La ferrovia e' responsabile dei danni risultanti dalla scelta effettuata conformemente al par. 6 soltanto in caso di dolo o di colpa grave.
par. 8. Se esiste una tariffa internazionale tra la stazione di partenza e quella destinataria e se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato questa tariffa, essa deve rimborsare all'avente diritto, su sua domanda, la differenza tra il prezzo di trasporto cosi' calcolato e quello che si sarebbe ottenuto, sullo stesso percorso, dalla sutura di altre tariffe, sempre che detta differenza superi le 4 unita' di conto per lettera di vettura.
La stessa procedura si applica se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato la sutura delle tariffe pur esistendo, ogni altra condizione essendo identica, una tariffa internazionale con tassazione piu' vantaggiosa.
Appendice B - art. 15
Articolo 15
Pagamento delle spese
par. 1. Le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti doganali ed altre spese sopravvenienti a partire dall'accettazione del trasporto fino alla riconsegna) sono pagate o dal mittente o dal destinatario, conformemente alle disposizioni qui appresso indicate.
Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, sono considerati come tasse di porto i diritti che, in base alla tariffa applicabile, devono essere aggiunti ai prezzi risultanti dai prontuari o dalle tariffe eccezionali al momento del calcolo delle tasse di porto.
par. 2. Il mittente che prende a suo carico la totalita' o una parte delle spese deve indicarlo nella lettera di vettura utilizzando una delle menzioni seguenti:
a) 1° "franco di porto", se prende a suo carico soltanto le tasse di porto;
2° "franco di porto ivi compreso...", se prende a suo carico altre spese oltre le tasse di porto; egli deve indicare esattamente tali spese; le ulteriori indicazioni devono riferirsi soltanto alle spese accessorie od alle altre spese sopravvenienti a partire dall'accettazione del trasporto fino alla riconsegna, come pure le somme riscosse dalla dogana o da altre autorita' amministrative, non devono avere per effetto di suddividere l'ammontare totale di una stessa categoria di spese (ad esempio l'ammontare totale dei diritti doganali e delle altre somme che devono essere pagate alla dogana, l'imposta sul valore aggiunto deve essere considerata come una categoria separata);
3° "franco di porto fino a X" (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra paesi limitrofi), se prende a suo carico le tasse di porto fino a X;
4° "franco di porto ivi compreso... fino a X" (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra paesi limitrofi), se prende a suo carico altre spese oltre le tasse di porto, fino a X, ad esclusione di tutte le spese riferentisi al paese od alla ferrovia susseguente; le disposizioni di cui al punto 2° sono applicabili per analogia;
b) "franco di tutte le spese", se prende a suo carico tutte le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti doganali ed altre spese);
c) "franco per...", se prende a suo carico una somma determinata;
detta somma deve essere espressa nella valuta del paese di partenza, salvo contrarie disposizioni nelle tariffe.
Le spese accessorie e le altre spese che, secondo le prescrizioni in vigore nella stazione mittente, devono essere calcolate per tutto il percorso interessato, come pure la tassa di interesse alla riconsegna prevista dall'articolo 16, par. 2, vanno sempre interamente corrisposte dal mittente nel caso di pagamento delle spese secondo la lettera a), 4°.
par. 3. Le tariffe internazionali possono prescrivere, in materia di pagamento delle spese, l'impiego esclusivo di determinate menzioni indicate nel par. 2 o l'impiego di altre menzioni.
par. 4. Le spese che il mittente non ha preso a suo carico sono considerate come poste a carico del destinatario. Tuttavia, le spese sono sempre a carico del mittente se il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura, ne' ha fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 28, par. 4, ne' ha modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31.
par. 5. Le tasse accessorie, come i diritti di sosta, di magazzinaggio, di pesatura, la cui riscossione sia determinata da un fatto imputabile al destinatario o a una domanda che questi abbia presentata, sono sempre pagate dal destinatario medesimo.
par. 6. La ferrovia di partenza puo' esigere dal mittente il pagamento anticipato delle spese quando trattasi di merce che, a suo giudizio, sono soggette a rapido deperimento o che, per il loro minimo valore o la loro natura, non le garantiscono sufficientemente il pagamento delle spese.
par. 7. Se l'importo delle spese che il mittente prende a suo carico non puo' essere fissato esattamente al momento della consegna al trasporto, tali spese sono iscritte in un bollettino di affrancazione, che deve formare oggetto di una regolarizzazione contabile con il mittente entro un massimo di trenta giorni dalla scadenza del termine di resa. La ferrovia puo' esigere a titolo di garanzia il deposito contro ricevuta di una somma rappresentante approssimativamente le spese. Un conto dettagliato delle spese compilato in base alle indicazioni del bollettino di affrancazione e' rilasciato al mittente contro restituzione della ricevuta.
par. 8. La stazione mittente deve specificare, nella lettera di vettura e nel duplicato, le spese riscosse in affrancato, a meno che le prescrizioni in vigore nella stazione suddetta non dispongano che tali spese devono essere specificate soltanto nel duplicato. Nel caso previsto al par. 7, tali spese non devono essere specificate nella lettera di vettura, ne' nel duplicato.
Appendice B - art. 16
Articolo 16
Interesse alla riconsegna
par. 1. Ogni spedizione puo' formare oggetto di una dichiarazione di interesse alla riconsegna. Il suo importo deve essere iscritto in cifre sulla lettera di vettura ed indicato nella valuta del paese di partenza, in altra valuta stabilita nelle tariffe o in unita' di conto.
par. 2. La tassa di interesse alla riconsegna e' calcolata, per tutto il percorso interessato, secondo le tariffe della ferrovia di partenza.
Appendice B - art. 17
Articolo 17
Assegno e spese anticipate
par. 1. Il mittente puo' gravare la merce di assegno fino a concorrenza del suo valore al momento dell'accettazione alla stazione mittente. L'importo dell'assegno deve essere indicato nella valuta del paese di partenza;
le tariffe possono prevedere delle eccezioni.
par. 2. La ferrovia non e' tenuta a pagare l'assegno se non in quanto l'importo sia stato versato dal destinatario. Questo importo deve essere messo a disposizione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di detto versamento; sono dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all'anno dalla scadenza di detto termine.
par. 3. Se la merce e' stata riconsegnata, in tutto o in parte, al destinatario senza il preventivo incasso dell'assegno, la ferrovia deve risarcire il mittente del danno fino a concorrenza dell'importo dell'assegno, salvo rivalsa verso il destinatario.
par. 4. La spedizione contro assegno da' luogo alla riscossione di una tassa fissata dalle tariffe; detta tassa e' dovuta anche se l'assegno e' annullato o ridotto in conseguenza di una modificazione del contratto di trasporto conformemente all'articolo 30, par. 1.
par. 5. Le spese anticipate sono ammesse soltanto in base alle disposizioni vigenti presso la stazione di partenza.
par. 6. L'importo dell'assegno e quello delle spese anticipate devono essere scritte in cifre sulla lettera di vettura.
Appendice B - art. 18
Articolo 18
Responsabilita' per le indicazioni esposte nella lettera di vettura
Il mittente e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni esposte a sua cura nella lettera di vettura. Egli sopporta tutte le conseguenze delle indicazioni che fossero irregolari, inesatte, incomplete o che fossero inserite in uno spazio diverso da quello che e' assegnato a ciascuna di esse. Se tale spazio e' insufficiente, il mittente vi deve apporre una annotazione che rinvii alla parte della lettera di vettura dove ha trovato posto il completamento dell'iscrizione.
Appendice B - art. 19
Articolo 19
Stato, imballaggio e marcatura della merce
par. 1. Allorche' la ferrovia accetta al trasporto una merce che presenta segni manifesti di avaria, puo' esigere che lo stato di essa sia indicato nella lettera di vettura.
par. 2. Allorche' la merce per sua natura esige un imballaggio, il mittente deve imballarla in modo tale che sia preservata in corso di trasporto da perdita totale o parziale e da avaria e che non possa produrre danni alle persone, al materiale o ad altre merci.
L'imballaggio deve, inoltre, essere conforme alle prescrizioni in vigore alla stazione di partenza.
par. 3. Se il mittente non si attiene alle prescrizioni del par. 2, la ferrovia puo' rifiutare la merce o esigere che il mittente riconosca, sulla lettera di vettura, la mancanza dell'imballaggio o il suo stato difettoso descrivendolo esattamente.
par. 4. Il mittente e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti dalla mancanza o dallo stato difettoso dell'imballaggio ed e' tenuto particolarmente a risarcire il danno derivante alla ferrovia da tale fatto. In mancanza di annotazioni nella lettera di vettura, la prova della mancanza o dello stato difettoso dell'imballaggio incombe alla ferrovia.
par. 5. Salve le eccezioni previste nelle tariffe, il mittente di una spedizione in piccole partite deve indicare su ciascuno dei colli o su di una etichetta accettata dalla ferrovia, in forma chiara e in maniera indelebile che non dia luogo a confusione e concordi esattamente con le indicazioni esposte nella lettera di vettura:
a) il nome e l'indirizzo del destinatario;
b) la stazione destinataria.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono altresi' figurare su di ogni componente del carico dei carri completi spediti in traffico ferroviario-marittimo e che devono essere trasbordati.
Le indicazioni e le etichette vecchie devono essere rese illeggibili o tolte dal mittente.
par. 6. Salve le eccezioni previste nelle disposizioni complementari o nelle tariffe, le merci fragili o che sono suscettibili di sparpagliarsi nei carri, nonche' quelle che potrebbero sporcare o danneggiare le altre merci, sono trasportate unicamente a carro completo, sempre che tali merci non siano imballate o riunite in modo da impedire che si rompano, si perdano, oppure sporchino o danneggino altre merci.
Appendice B - art. 20
Articolo 20
Consegna della merce al trasporto e suo carico
par. 1. Le operazioni di consegna della merce al trasporto sono regolate dalle prescrizioni in vigore nella stazione di partenza.
par. 2. Il carico incombe alla ferrovia od al mittente, a seconda delle prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza, sempre che le Regole uniformi non contengano disposizioni diverse o che la lettera di vettura non menzioni un accordo speciale intervenuto fra il mittente e la ferrovia.
Allorche' il carico incombe al mittente, questi deve rispettare il limite di carico. Se le linee che devono essere percorse comportano dei differenti limiti di carico, il limite piu' basso e' quello valevole per il percorso totale.
Le disposizioni indicanti i limiti di carico da osservarsi sono pubblicate nelle stesse forme delle tariffe. La ferrovia indica al mittente, su sua richiesta, il limite di carico da osservarsi.
par. 3. Il mittente e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti da un carico difettoso da lui effettuato e deve in particolare risarcire il danno subito dalla ferrovia per tale fatto.
Tuttavia, l'articolo 15 si applica al pagamento di spese derivate dal ripristino di un carico difettoso. La prova del carico difettoso incombe alla ferrovia.
par. 4. Le merci devono essere trasportate in carri coperti, in carri scoperti, in carri scoperti con copertone o in carri speciali attrezzati, a seconda delle disposizioni delle tariffe internazionali, sempre che le Regole uniformi non contengano in proposito disposizioni diverse. Se non vi sono tariffe internazionali o se esse non contengono disposizioni in merito, le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza sono valide per tutto il percorso.
par. 5. L'apposizioni dei sigilli sui carri e' regolata dalle prescrizioni in vigore nella stazione di partenza.
Il mittente deve annotare sulla lettera di vettura il numero ed il tipo dei sigilli che appone sui carri.
Appendice B - art. 21
Articolo 21
Verifica
par. 1. La ferrovia ha sempre il diritto di verificare se la spedizione corrisponde alle indicazioni esposte dal mittente sulla lettera di vettura e se sono state osservate le prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a determinate condizioni.
par. 2. Se si tratta della verifica del contenuto della spedizione, il mittente o il destinatario deve essere invitato ad assistervi, a seconda che esso abbia luogo nella stazione di partenza o nella stazione destinataria. Se l'interessato non si presenta o se la verifica ha luogo in corso di trasporto e in mancanza di altre prescrizioni legali o regolamentari in vigore nello Stato nel quale si effettua la verifica, essa deve essere compiuta alla presenza di due testimoni estranei alla ferrovia. La ferrovia puo' pero' procedere ad una verifica durante il trasporto se tale operazione e' imposta dalle necessita' dell'esercizio o dalle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative.
par. 3. Il risultato della verifica delle indicazioni esposte nella lettera di vettura deve essere menzionato su di essa. Se la verifica e' eseguita nella stazione di partenza, il risultato deve essere annotato ugualmente sul duplicato della lettera di vettura, se questo e' ancora in possesso della ferrovia.
Se la spedizione con corrisponde alle indicazioni esposte nella lettera di vettura o se non sono state osservate le prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a determinate condizioni, le spese derivanti dalla verifica gravano sulla merce, a meno che non siano state pagate immediatamente.
Appendice B - art. 22
Articolo 22
Constatazione della massa e del numero dei colli
par. 1. Le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato determinano le condizioni in cui la ferrovia deve constatare la massa della merce o il numero dei colli, nonche' la tara effettiva dei carri.
La ferrovia deve menzionare nella lettera di vettura il risultato di queste constatazioni.
par. 2. Se da una operazione di pesatura effettuata dalla ferrovia dopo la conclusione del contratto di trasporto risulta una differenza, la massa constatata dalla stazione mittente o, in mancanza, la massa dichiarata dal mittente resta determinante per il calcolo del prezzo delle tasse di porto:
a) se la differenza e' manifestamente dovuta alla natura della merce o alle influenze atmosferiche
o b) se detta pesatura e' eseguita su un ponte a bilico e non risulta una differenza superiore al due per cento della massa constatata dalla stazione mittente o, in mancanza, di quella dichiarata dal mittente.
Appendice B - art. 23
Articolo 23
Sovraccarico
par. 1. Quando il sovraccarico di un carro viene constatato dalla stazione di partenza o da una stazione intermedia, l'eccedenza di carico puo' essere scaricata dal carro, anche se non deve essere riscossa nessuna soprattassa. Se del caso, il mittente o, in caso di modificazione del contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, il destinatario e' invitato senza ritardo a dare istruzioni in relazione all'eccedenza di carico.
par. 2. Senza pregiudizio del pagamento delle soprattasse previste all'articolo 24, il sovraccarico e' tassato, per il percorso effettuato, in base alle tasse di porto applicate al carico principale. In caso di scarico dell'eccedenza di carico, le spese di queste operazioni sono riscosse in base alle tariffe della ferrovia che vi provvede.
Se l'avente diritto dispone di spedire il sovraccarico alla stazione di destinazione del carico principale, a un'altra stazione destinataria o di restituirlo alla stazione di partenza, esso e' considerato come una spedizione separata.
Appendice B - art. 24
Articolo 24
Soprattasse
par. 1. Senza pregiudizio del pagamento della differenza del prezzo di trasporto e di una indennita' per eventuali danni, la ferrovia puo' percepire:
a) una soprattassa uguale ad 1 unita' di conto per kg di massa lorda dell'intero collo:
1° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti esclusi dal trasporto in virtu' del RID;
2° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni in virtu' del RID, o di inosservanza di dette condizioni;
b) una soprattassa uguale a 5 unita' di conto per ogni 100 kg di massa eccedente il limite di carico allorche' il carro sia stato caricato dal mittente;
c) una soprattassa uguale al doppio della differenza:
1° tra le tasse di porto che avrebbero dovuto essere riscosse dalla stazione di partenza fino alla stazione destinataria e quelle che sono state calcolate, nel caso di dichiarazione irregolare, inesatta od incompleta di merci non previste alla lettera a) o in generale in caso di dichiarazione che possa far beneficiare la spedizione di una tariffa piu' ridotta di quella effettivamente applicabile;
2° tra le tasse di porto relative alla massa dichiarata e quelle relative alla massa constatata, in caso di indicazione di una massa inferiore a quella reale.
Quando una spedizione e' costituita da merci tassate a prezzi differenti e la massa di ciascuna di esse puo' essere determinata senza difficolta', la soprattassa e' calcolata secondo la tassa applicabile a ciascuna merce, se dalle modalita' di tale calcolo risulta una soprattassa inferiore.
par. 2. Se per un medesimo carro si verificano indicazione di massa inferiore alla massa reale e sovraccarico, le soprattasse relative a queste due infrazioni sono riscosse cumulativamente.
par. 3. Le soprattasse gravano sulla merce trasportata, qualunque sia il luogo nel quale furono constatati i fatti che giustificano la loro riscossione.
par. 4. L'importo delle soprattasse e il motivo della loro riscossione devono essere indicati nella lettera di vettura.
par. 5. Nessuna soprattassa puo' essere riscossa in caso:
a) di indicazione inesatta della massa, quando la ferrovia secondo le norme in vigore nella stazione di partenza, ha l'obbligo di eseguire la pesatura;
b) di indicazione inesatta della massa in caso di sovraccarico, se il mittente abbia domandato nella lettera di vettura che la pesatura sia eseguita dalla ferrovia;
c) di sovraccarico derivato nel corso del trasporto da influenze atmosferiche, quando sia provato che il carico del carro non superava il limite di carico al momento dell'accettazione al trasporto;
d) di aumento della massa sopravvenuto durante il trasporto, senza che vi sia sovraccarico, se e' provato che l'aumento e' dovuto ad influenze atmosferiche;
e) di indicazione della massa senza che vi sia sovraccarico, quando la differenza fra la massa indicata nella lettera di vettura e quella constatata non superi il tre per cento della massa dichiarata;
f) di sovraccarico di un carro, se la ferrovia non ha pubblicato, ne' indicato al mittente il limite di carico in modo tale da permettergli di osservarlo.
Appendice B - art. 25
Articolo 25
Documenti per le formalita' amministrative. - Chiusura doganale
par. 1. Il mittente deve allegare alla lettera di vettura i documenti necessari per compiere, prima della riconsegna della merce, le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. Questi documenti devono riguardare unicamente le merci che formano oggetto della stessa lettera di vettura, sempre che le prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative o le tariffe non dispongano diversamente.
Tuttavia, quando tali documenti non sono allegati alla lettera di vettura o se devono essere forniti dal destinatario, il mittente deve indicare nella lettera di vettura la stazione, l'ufficio doganale o di qualsiasi altra autorita' dove i rispettivi documenti saranno messi a disposizione della ferrovia e dove dovranno eseguirsi le formalita'. Se il mittente assiste di persona alle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative o se si fa rappresentare da un mandatario, e' sufficiente che detti documenti siano presentati al momento di dette formalita'.
par. 2. La ferrovia non e' tenuta ad esaminare se i documenti forniti sono sufficienti e esatti.
par. 3. Il mittente e' responsabile verso la ferrovia di tutti i danni che possono essere causati dalla mancanza, dall'insufficienza o dalla irregolarita' di questi documenti, salvo il caso di colpa della ferrovia.
La ferrovia e' responsabile, in caso di colpa, delle conseguenze della perdita, dell'inutilizzazione o dell'utilizzazione irregolare dei documenti indicati nella lettera di vettura ed a questa allegati o che sono consegnati alla ferrovia stessa; tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.
par. 4. Il mittente deve conformarsi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative relative all'imballaggio ed alla copertura della merce. Se il mittente non ha imballato o non ha coperto le merci in conformita' di queste prescrizioni, la ferrovia puo' provvedervi; le spese derivanti gravano sulla merce.
par. 5. La ferrovia puo' rifiutare le spedizioni i cui sigilli apposti dalla autorita' doganale o da altre autorita' amministrative siano danneggiati o difettosi.
Appendice B - art. 26
Articolo 26
Compimento delle formalita' amministrative
par. 1. In corso di trasporto, le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative vengono compiute dalla ferrovia. Non di meno, essa puo' affidare tali operazioni ad un mandatario.
par. 2. Nel compimento di dette formalita', la ferrovia risponde della propria, colpa o di quella del proprio mandatario; tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.
par. 3. Il mittente, mediante una menzione esposta nella lettera di vettura, o il destinatario, che da' un ordine conformemente all'articolo 31, puo' domandare:
a) di assistere di persona a queste formalita' o di farvisi rappresentare da un mandatario, per dare tutte le informazioni e fare tutte le osservazioni utili;
b) di compiere personalmente queste formalita' o di farle eseguire da un mandatario, nella misura in cui le leggi e i regolamenti dello Stato in cui devono effettuarsi dette formalita' lo consentano;
c) di procedere al pagamento dei diritti doganali e delle altre spese, se egli stesso o il suo mandatario assiste alle operazioni predette o le effettua, nella misura in cui le leggi e i regolamenti dello Stato in cui si eseguono dette operazioni lo consentano.
Ne' il mittente, ne' il destinatario che ha il diritto di disposizione, ne' il loro mandatario hanno il diritto di prendere possesso della merce.
par. 4. Se, per l'adempimento delle formalita', il mittente ha indicato una stazione in cui le prescrizioni in vigore non consentono il loro compimento, oppure se egli ha prescritto, per tali formalita', una diversa procedura che non puo' essere eseguita, la ferrovia opera nella maniera che ritiene piu' favorevole agli interessi dell'avente diritto e comunica al mittente i provvedimenti presi.
Se il mittente ha utilizzato nella lettera di vettura una menzione di affrancazione che comprenda i diritti di dogana, la ferrovia puo' compiere a sua scelta le formalita' doganali sia in corso di trasporto, sia alla stazione destinataria.
par. 5. Salva l'eccezione prevista nel par. 4, secondo alinea, il destinatario puo' compiere le formalita' doganali nella stazione destinataria provvista di un ufficio di dogana, se lo sdoganamento all'arrivo e' richiesto nella lettera di vettura o se, in mancanza di tale richiesta, la merce giunge vincolata a dogana. Dette formalita' possono essere ugualmente compiute dal destinatario nella stazione di destinazione non provvista di un ufficio doganale, se le leggi e i regolamenti dello Stato lo consentono o se vi e' una preventiva autorizzazione della ferrovia e della dogana. L'esercizio di uno di questi diritti comporta il preventivo pagamento delle spese che gravano sulla merce.
Tuttavia, la ferrovia puo' procedere conformemente al par. 4 se, nel termine previsto dalle prescrizioni in vigore nella stazione destinataria, il destinatario non abbia ritirato la lettera di vettura.
Appendice B - art. 27
Articolo 27
Termini di resa
par. 1. I termini di resa sono stabiliti da accordi conclusi tra le ferrovie partecipanti al trasporto o dalle tariffe internazionali applicabili dalla stazione di partenza fino alla stazione destinataria. Per alcuni traffici particolari e su certe relazioni, tali termini possono essere anche stabiliti sulla base dei piani di trasporto applicabili tra le ferrovie interessate; in tale caso, essi devono essere riportati nelle tariffe internazionali o nelle convenzioni speciali, che prevedono eventualmente le deroghe di cui ai successivi par. da 3 a 9.
Tutti questi termini non possono oltrepassare quelli che risultano dai seguenti paragrafi.
par. 2. In mancanza di indicazioni dei termini de cui al par. 1, e salve le disposizioni dei paragrafi di cui appresso, i termini di resa sono i seguenti:
a) per le spedizioni a carro completo:
1° a grande velocita':
termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ore;
termine di trasporto, per frazione indivisibile di 400 Km. . . 24 ore 2° a piccola velocita':
termine di spedizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore termine di trasporto, per frazione indivisibile di 300 Km. . . 24 ore b) per le spedizioni in piccole partite:
1° a grande velocita':
termine di spedizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ore termine di trasporto, per frazione indivisibile di 300 Km. . . 24 ore 2° a piccola velocita':
termine di spedizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore termine di trasporto, per frazione indivisibile di 200 Km. . . 24 ore
Tutte le distanze si riferiscono alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe.
par. 3. Il termine di trasporto e' calcolato sulla distanza totale fra la stazione di partenza e la stazione destinataria. Il termine di spedizione e' computato una sola volta, qualunque sia il numero delle reti attraversate.
par. 4. La ferrovia puo' fissare, nei seguenti casi, termini di resa supplementari di una determinata durata:
a) spedizioni consegnate per il trasporto o che devono essere riconsegnate fuori delle stazioni;
b) spedizioni che percorrono:
1° linee o reti che non sono attrezzate per il rapido trattamento delle spedizioni;
2° raccordi fra due linee di una stessa rete o di diverse reti; 3° linee secondarie;
4° linee di diverso scartamento;
5° il mare o vie di navigazione interne;
6° itinerari non serviti da ferrovie;
c) spedizioni cui sono applicate tariffe interne speciali o eccezionali a prezzi ridotti;
d) circostanze straordinarie tali da causare uno sviluppo anormale del traffico o anormali difficolta' per l'esercizio.
par. 5. I termini supplementari previsti nel par. 4 da a) a c) devono figurare nelle tariffe o nelle prescrizioni debitamente pubblicate in ciascuno Stato.
I termini supplementari previsti nel par. 4 d) devono essere pubblicati e non possono entrare in vigore prima della loro pubblicazione.
par. 6. Il termine di resa inizia a decorrere dalla mezzanotte successiva all'accettazione della merce al trasporto. Tuttavia, per le spedizioni a grande velocita', il termine comincia a decorrere ventiquattro ore dopo se il giorno successivo a quello dell'accettazione al trasporto e' una domenica o un giorno festivo legalmente riconosciuto e se la stazione di partenza non e' aperta, per le spedizioni a grande velocita', in tale domenica o giorno festivo.
par. 7. Il termine di resa e' prolungato, salvo in caso di colpa imputabile alla ferrovia, per la durata delle soste occorrenti per:
a) la verifica conforme agli articoli 21 e 22, par. 1, che riveli differenze nei confronti delle indicazioni esposte nella lettera di vettura;
b) l'adempimento delle formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative;
c) la modificazione del contratto di trasporto conformemente agli articoli 30 o 31;
d) le cure speciali da fornire alla merce;
e) il trasbordo o la sistemazione di un carico difettoso effettuato dal mittente;
f) ogni interruzione di traffico che temporaneamente impedisca l'inizio o la continuazione del trasporto.
La causa e la durata di tali prolungamenti devono essere menzionati nella lettera di vettura. Se del caso, possono essere provati con ogni altro mezzo.
par. 8. Il termine di resa e' sospeso per:
a) la piccola velocita', le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti;
b) la grande velocita', le domeniche e taluni giorni festivi legalmente riconosciuti, allorche' le prescrizioni in vigore in uno Stato prevedono per questi giorni la sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno;
c) la grande e la piccola velocita', i sabati allorche' le prescrizioni in vigore in uno Stato prevedono per tali giorni una sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno.
par. 9. Quando il termine di resa scade dopo l'ora di chiusura della stazione destinataria, la sua scadenza e' rinviata a due ore dopo l'ora della successiva riapertura della stazione.
Inoltre, per le spedizioni a grande velocita', se il termine di resa cade di domenica o di un giorno festivo come enunciato al par. 8 b), la scadenza di tale termine e' rinviata alla corrispondente ora del primo giorno lavorativo successivo.
par. 10. Il termine di resa e' osservato se, prima della sua scadenza:
a) e' notificata al destinatario l'arrivo della merce e questa e' tenuta a sua disposizione, trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo deve essere dato avviso;
b) la merce e' tenuta a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo non deve essere dato avviso;
c) la merce e' messa a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da riconsegnare fuori delle stazioni.
Appendice B - art. 28
Articolo 28
Riconsegna
par. 1. La ferrovia deve riconsegnare al destinatario, nella stazione destinataria, la lettera di vettura e la merce verso ricevuta e verso pagamento dei crediti della ferrovia posti a carico del destinatario.
L'accettazione della lettera di vettura obbliga il destinatario a pagare alla ferrovia l'importo dei crediti posti a suo carico.
par. 2. Sono assimilati alla riconsegna al destinatario, se effettuati conformemente alle prescrizioni in vigore nella stazione destinataria:
a) la consegna della merce alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi, quando questi non si trovino sotto la custodia della ferrovia;
b) l'immagazzinamento della merce presso la ferrovia od il deposito presso un commissionario-speditore, o in un deposito pubblico.
par. 3. Le prescrizioni in vigore nella stazione destinataria o le convenzioni con il destinatario stabiliscono se la ferrovia ha il diritto o l'obbligo di riconsegnare la merce al destinatario in un luogo diverso dalla stazione destinataria, o in un raccordo privato, od al suo domicilio, od in un deposito della ferrovia. Se la ferrovia consegna o fa consegnare la merce su un raccordo privato, a domicilio od in un deposito, la riconsegna e' considerata effettuata all'atto di detta consegna. Salvo contrario accordo tra la ferrovia e il titolare del raccordo, le operazioni effettuate dalla ferrovia, per conto e sotto la direzione di quest'ultimo, non rientrano nel contratto di trasporto.
par. 4. Dopo l'arrivo della merce nella stazione destinataria, il destinatario puo' richiedere alla ferrovia la consegna della lettera di vettura e della merce.
Se la perdita della merce e' accertata o se la merce non e' arrivata allo scadere del termine previsto nell'articolo 39, par. 1, il destinatario puo' far valere in proprio, verso la ferrovia, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto.
par. 5. L'avente diritto puo' rifiutare l'accettazione della merce, anche dopo il ricevimento della lettera di vettura e il pagamento delle spese, finche' non si sia proceduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto.
par. 6. Per il rimanente, la riconsegna della merce viene effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nella stazione destinataria.
Appendice B - art. 29
Articolo 29
Correzione delle riscossioni
par. 1. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella riscossione delle spese, la differenza in piu' deve essere restituita dalla ferrovia e quella in meno versata alla medesima soltanto se la differenza supera 4 unita' di conto per lettera di vettura. La restituzione e' effettuata d'ufficio.
par. 2. Il pagamento alla ferrovia delle differenze in meno incombe al mittente se la lettera di vettura non e' stata ritirata. Se la lettera di vettura e' stata accettata dal destinatario o se il contratto di trasporto e' stato modificato in base all'articolo 31, il mittente e' obbligato al pagamento della differenza in meno solo nella misura in cui quest'ultima incide sulle spese a suo carico in virtu' dell'indicazione di affrancazione esposta nella lettera di vettura. Il versamento della differenza riscossa in meno e' a carico del destinatario.
par. 3. Le somme dovute in base al presente articolo danno diritto al pagamento di interessi annui in ragione del cinque per cento a decorrere dal giorno della messa in mora o dal giorno della presentazione del reclamo previsto nell'articolo 53 o, se non vi sono stati ne' messa in mora ne' reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.
Se l'avente diritto non consegna alla ferrovia, entro un termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari alla definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
Appendice B - art. 30
Articolo 30
Modificazione da parte del mittente
par. 1. Il mittente puo', con ordini ulteriori, modificare il contratto di trasporto prescrivendo:
a) il ritiro della merce nella stazione di partenza;
b) il fermo della merce in corso di trasporto;
c) il differimento della riconsegna della merce;
d) la riconsegna della merce a persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di vettura;
e) la riconsegna della merce ad una stazione diversa da quella indicata nella lettera di vettura;
f) il rinvio della merce alla stazione di partenza;
g) la riscossione di un assegno;
h) l'aumento, la diminuzione o l'annullamento dell'assegno;
i) l'accollo a proprio carico di spese di una spedizione non affrancata o l'aumento di tali spese prese a carico conformemente all'articolo 15, par. 2.
Le tariffe della ferrovia mittente possono prevedere che gli ordini previsti da g) a i) non sono ammessi.
Le disposizioni complementari o le tariffe internazionali in vigore tra le ferrovie che partecipano al trasporto possono ammettere degli ordini oltre quelli di cui sopra.
In nessun caso gli ordini devono avere l'effetto di frazionare la spedizione.
par. 2. Tali ordini debbono essere dati alla stazione mittente mediante una dichiarazione scritta conforme al modello stabilito e pubblicato dalla ferrovia.
Questa dichiarazione deve essere riportata e firmata dal mittente nel duplicato della lettera di vettura, che deve essere presentato contemporaneamente alla ferrovia. La stazione di partenza certifica di aver ricevuto l'ordine apponendo il suo bollo a data sul duplicato, sotto la dichiarazione del mittente al quale sara' quindi restituito il duplicato.
Quando il mittente domanda che sia aumentato, diminuito od annullato un assegno, deve presentare il documento che gli fu rilasciato. In caso di aumento o di diminuzione dell'assegno, il documento, dopo la rettifica, e' restituito all'interessato; in caso di annullamento, il documento non e' restituito.
E' nullo qualsiasi ordine dato dal mittente in modo diverso da quello prescritto.
par. 3. Se la ferrovia da' seguito agli ordini del mittente senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura, quando questo sia stato trasmesso al destinatario, la ferrovia e' responsabile nei confronti di quest'ultimo del danno che ne deriva.
Tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.
par. 4. Il diritto del mittente di modificare il contratto di trasporto, anche se e' in possesso del duplicato della lettera di vettura, si estingue nei casi in cui il destinatario:
a) ha ritirato la lettera di vettura;
b) ha accettato la merce;
c) ha fatto valere i suoi diritti in conformita' dell'articolo 28, par. 4;
d) e' autorizzato, conformemente all'articolo 31, a dare ordini, dal momento in cui la spedizione entra nel territorio doganale del paese di destinazione.
A partire da tale momento, la ferrovia deve conformarsi agli ordini ed alle istruzioni del destinatario.
Appendice B - art. 31
Articolo 31
Modificazione da parte del destinatario
par. 1. Se il mittente non ha preso a suo carico le spese inerenti al trasporto nel paese di destinazione, ne' ha esposto sulla lettera di vettura l'indicazione "Destinatario non autorizzato a dare ulteriori ordini", il destinatario puo', mediante ordini ulteriori, modificare il contratto di trasporto prescrivendo:
a) il fermo della merce in corso di trasporto;
b) il differimento della riconsegna della merce;
c) la consegna della merce, nel paese di destinazione, a persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di vettura;
d) la consegna, nel paese di destinazione, della merce ad una stazione diversa dalla stazione destinataria indicata nella lettera di vettura, salve contrarie disposizioni contenute nelle tariffe internazionali;
e) compimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative conformemente all'articolo 26, par. 3.
Le disposizioni complementari o le tariffe internazionali in vigore fra le ferrovie partecipanti al trasporto possono ammettere degli ordini diversi da quelli sopra indicati.
In nessun caso, tali ordini devono avere per effetto il frazionamento della spedizione.
Gli ordini del destinatario diventano esecutivi soltanto dopo l'entrata della spedizione nel territorio doganale del paese di destinazione.
par. 2. Tali ordini devono essere dati alla stazione destinataria o a quella di entrata nel paese di destinazione, mediante dichiarazione scritta conforme al modello stabilito e pubblicato dalla ferrovia.
E' nullo qualsiasi ordine dato dal destinatario in modo diverso da quello prescritto.
par. 3. Il diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto si estingue nel caso in cui egli ha:
a) ritirato la lettera di vettura;
b) accettato la merce;
c) fatto valere i suoi diritti in conformita' dell'articolo 28, par. 4;
d) designato una persona in conformita' del par. 1 c) e questa ha ritirato la lettera di vettura o fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 28, par. 4.
par. 4. Se il destinatario ha ordinato di consegnare la merce ad altra persona, quest'ultima non e' autorizzata a modificare il contratto di trasporto.
Appendice B - art. 32
Articolo 32
Esecuzione degli ordini ulteriori
par. 1. La ferrovia non puo' rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti in conformita' degli articoli 30 e 31, ne' di ritardarne l'esecuzione, salvo che:
a) questa non sia piu' possibile nel momento in cui gli ordini pervengono alla stazione che deve eseguirli;
b) questa sia tale da perturbare il regolare svolgimento dell'esercizio;
c) questa risulti contraria, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, alle leggi ed ai regolamenti di uno Stato, specie per quanto si riferisce alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative;
d) il valore della merce, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, non comprenda, a giudizio della ferrovia, tutte le spese delle quali la merce stessa sara' gravata all'arrivo nella sua nuova destinazione, a meno che dette spese non siano pagate e non ne sia immediatamente garantito il pagamento.
Chi ha impartito gli ordini viene avvisato il piu' presto possibile degli impedimenti che si oppongono alla loro esecuzione.
Se la ferrovia non e' in grado di prevedere questi impedimenti, chi ha dato ordini sopporta tutte le conseguenze derivanti dal fatto di aver dato inizio alla loro esecuzione.
par. 2. Le spese risultanti dall'esecuzione di un ordine, ad eccezione di quelle derivanti da colpa della ferrovia, devono essere pagate in conformita' dell'articolo 15.
par. 3. Ad eccezione di quanto previsto al par. 1, la ferrovia e' responsabile, in caso di sua colpa, delle conseguenze della mancata o inesatta esecuzione di un ordine. Tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.
Appendice B - art. 33
Articolo 33
Impedimento al trasporto
par. 1. In caso di impedimento al trasporto, la ferrovia decide se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse del mittente, domandargli istruzioni fornendogli le informazioni utili di cui la stessa ferrovia dispone.
La ferrovia puo' esigere le tasse di porto applicabili all'itinerario percorso e disporre termini di resa corrispondenti al nuovo percorso, salvo il caso in cui essa sia in colpa.
par. 2. Se non e' possibile far proseguire il trasporto, la ferrovia domanda istruzioni al mittente. Questa richiesta non e' obbligatoria nel caso di impedimenti temporanei dovuti a misure prese in applicazione di quanto previsto all'articolo 3, par. 4.
par. 3. Il mittente puo' impartire istruzioni nella lettera di vettura per il caso in cui sopravvenga un impedimento al trasporto.
Se a giudizio della ferrovia dette istruzioni non possono essere eseguite, essa richiede nuove istruzioni.
par. 4. Il mittente, avvisato di un impedimento al trasporto, puo' dare le sue istruzioni sia alla stazione di partenza, sia alla stazione in cui si trova la merce. Se queste istruzioni modificano l'indicazione del destinatario o della stazione destinataria o sono impartite alla stazione in cui si trova la merce, il mittente deve iscriverle sul duplicato della lettera di vettura e presentarlo alla ferrovia.
par. 5. Se la ferrovia da' seguito alle istruzioni del mittente senza richiedere la presentazione del duplicato, quando quest'ultimo sia stato trasmesso al destinatario, la ferrovia e' responsabile verso costui del danno che puo' risultarne. Tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.
par. 6. Se il mittente, che sia stato avvisato di un impedimento al trasporto, non da', entro un termine ragionevole, istruzioni che si possano eseguire, la ferrovia procede conformemente alle disposizioni relative agli impedimenti alla riconsegna in vigore nel luogo in cui si trova ferma la merce.
Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano sulla merce stessa, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento e inferiore a dette spese, il mittente deve pagare la differenza.
par. 7. Se l'impedimento al trasporto cessa prima che giungano le istruzioni del mittente, la merce e' avviata a destinazione senza attendere le istruzioni; il mittente e' avvertito il piu' presto possibile.
par. 8. Se l'impedimento al trasporto si verifica dopo che il destinatario abbia modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, la ferrovia deve avvisarne detto destinatario. I par. 1, 2, 6, 7 e 9 si applicano per analogia.
par. 9. La ferrovia puo', in caso di impedimento al trasporto, percepire le tasse di sosta, salvo che non sia in colpa.
par. 10. L'articolo 32 si applica ai trasporti effettuati in conformita' dell'articolo 33.
Appendice B - art. 34
Articolo 34
Impedimento alla riconsegna
par. 1. Nel caso di impedimento alla riconsegna della merce, la stazione destinataria deve avvisarne senza indugio il mittente, tramite la stazione di partenza, chiedendo istruzioni. Il mittente deve essere avvisato direttamente o per lettera o per telegrafo o per telescrivente, quando lo abbia richiesto nella lettera di vettura; le spese di tale avviso gravano sulla merce.
par. 2. Se l'impedimento alla riconsegna cessa prima dell'arrivo delle istruzioni del mittente alla stazione destinataria, la merce e' riconsegnata al destinatario. Il mittente deve esserne avvisato senza indugio mediante lettera raccomandata; le spese di tale avviso gravano sulla merce.
par. 3. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di dare istruzioni, anche se non puo' presentare il duplicato della lettera di vettura.
par. 4. Mediante indicazione sulla lettera di vettura, il mittente puo' altresi' richiedere che la merce sia rinviata d'ufficio se sopraggiunga un impedimento alla riconsegna. Al di fuori di tale caso il suo consenso espresso e' necessario.
par. 5. A meno che le tariffe non dispongano diversamente, le istruzioni del mittente devono essere impartite tramite la stazione di partenza.
par. 6. Per tutto quanto non previsto sopra, la ferrovia incaricata della riconsegna procede conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo ove deve effettuarsi la riconsegna.
Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano sulla merce, deve essere tenuto a disposizione del mittente.
Se il provento e' inferiore a tali spese il mittente deve pagare la differenza.
par. 7. Allorche' l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario ha modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, la ferrovia deve darne avviso a detto destinatario.
I par. 1, 2 e 6 si applicano per analogia.
par. 8. L'articolo 32 si applica ai trasporti effettuati conformemente all'articolo 34.
Appendice B - art. 35
Articolo 35
Responsabilita' collettiva delle ferrovie
par. 1. La ferrovia che ha accettato al trasporto la merce con lettera di vettura e' responsabile dell'esecuzione del trasporto stesso per tutto il percorso fino alla riconsegna.
par. 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il fatto stesso della presa in consegna della merce con lettera di vettura, partecipa al contratto di trasporto conformemente alle clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 55, par. 3, riguardanti la ferrovia destinataria.
Appendice B - art. 36
Articolo 36
Limiti della responsabilita'
par. 1. La ferrovia e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dell'avaria della merce sopravvenute a decorrere dal momento dell'accettazione al trasporto sino alla riconsegna, nonche' del danno risultante per il superamento dei termini di resa.
par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il superamento dei termini di resa sono stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, calo, eccetera) o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
par. 3. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a una o piu' delle cause sotto indicate:
a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle disposizioni applicabili o alle convenzioni intervenute tra mittente e ferrovia ed indicate nella lettera di vettura;
b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per la loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
c) operazioni di carico effettuate dal mittente o di scarico effettuate dal destinatario in base alle disposizioni applicabili o alle convenzioni intervenute tra mittente e ferrovia e indicate nella lettera di vettura, o alle convenzioni intervenute tra destinatario e ferrovia;
d) carico difettoso quando tale carico sia stato effettuato dal mittente in virtu' delle disposizioni applicabili o di convenzioni intervenute tra questi e la ferrovia e indicate nella lettera di vettura;
e) adempimento da parte del mittente, del destinatario o di un mandatario di uno di essi, delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative;
f) natura di certe merci, soggette per cause inerenti a tale natura, sia alla perdita totale o parziale, sia all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione;
g) designazione irregolare, inesatta od incompleta di oggetti esclusi dal trasporto o ammessi a determinate condizioni, o inosservanza da parte del mittente delle misure precauzionali prescritte per gli oggetti ammessi a determinate condizioni;
h) trasporto di animali vivi;
i) trasporto che, in virtu' delle disposizioni applicabili o delle convenzioni intervenute tra il mittente e la ferrovia e indicate nella lettera di vettura, debba essere effettuato sotto scorta, se la perdita o l'avaria sia la conseguenza di un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.
Appendice B - art. 37
Articolo 37
Onere della prova
par. 1. La prova che la perdita, l'avaria o il superamento dei termini di resa abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 36, par. 2, incombe alla ferrovia.
par. 2. Quando la ferrovia stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, avuto riguardo alle circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti nell'articolo 36, par. 3, si presume che il danno sia derivato da una o piu' di queste cause.
L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
Questa presunzione non e' applicabile nel caso previsto nell'articolo 36, par. 3 a), quando la perdita e' di eccezionale importanza o vi e' perdita di colli.
Appendice B - art. 38
Articolo 38
Presunzione in caso di rispedizione
par. 1. Allorche' una spedizione effettuata conformemente alle Regole uniformi e' stata oggetto di una rispedizione soggetta a dette Regole ed una perdita parziale o un'avaria e' constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia prodotta durante la esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto, se la spedizione sia rimasta sotto custodia della ferrovia e sia stata rispedita cosi' com'e' giunta alla stazione di rispedizione.
par. 2. Tale presunzione sussiste ugualmente quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non sia soggetto alle Regole uniformi, quando queste ultime potevano essere applicate in caso di spedizione diretta tra la prima stazione mittente e l'ultima stazione di destinazione.
Appendice B - art. 39
Articolo 39
Presunzione di perdita della merce
par. 1. Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto puo' considerare la merce come perduta quando questa non sia stata riconsegnata al destinatario o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa.
par. 2. L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennita' per la merce perduta, puo' domandare per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce e' ritrovata entro l'anno che segue il pagamento dell'indennita'. La ferrovia da' atto per iscritto di tale domanda.
par. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che la merce gli sia riconsegnata in una delle stazioni del percorso. In tale caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui deve aver luogo la riconsegna e restituire l'indennita' riscossa, deduzione fatta delle spese che fossero state comprese in detta indennita'. Tuttavia, egli conserva ogni diritto relativo all'indennita' per il superamento dei termini di resa previsti negli articoli 43 e 46.
par. 4. In mancanza sia della domanda prevista nel par. 2, sia di istruzioni date nel termine di trenta giorni previsto nel par. 3, oppure se la merce e' ritrovata dopo piu' di un anno dal pagamento dell'indennita', la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale dipende.
Appendice B - art. 40
Articolo 40
Indennita' in caso di perdita
par. 1. In caso di perdita totale o parziale della merce, la ferrovia deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, una indennita' calcolata in base al corso della borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualita', nel giorno e nel luogo in cui la merce e' stata accettata al trasporto.
par. 2. L'indennita' non puo' superare le 17 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda, ad eccezione della riserva prevista all'articolo 45.
par. 3. La ferrovia deve restituire inoltre le tasse di porto, i diritti di dogana e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta.
par. 4. Se il calcolo dell'indennita' implica la conversione di somme espresse in unita' monetarie straniere, tale conversione e' compiuta in base al cambio del giorno e del luogo del pagamento dell'indennita'.
Appendice B - art. 41
Articolo 41
Responsabilita' in caso di calo stradale
par. 1. Per le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente, per il solo fatto del trasporto, una diminuzione di peso, la ferrovia risponde della sola parte del calo che oltrepassi, qualunque sia il percorso, i limiti di tolleranza seguenti:
a) due per cento della massa, per le merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido come pure per le seguenti merci: carboni e coke, cascami di pelli, corna e unghioni, crini, cuoi, frutta fresche, secche o cotte, funghi freschi, grassi, lane, legni da tinta triti o macinati, legni di liquirizia, legumi freschi, luppoli, mastice fresco, ossa intere o macinate, pelli, pellicce, pesci secchi, radici, sale, saponi e oli solidi, scorze, setole di maiale, tabacco in foglie fresche, tabacco trinciato, tendini d'animali, torba;
b) uno per cento della massa per tutte le altre merci secche.
par. 2. La limitazione di responsabilita' prevista nel par. 1 non puo' essere invocata quando sia provato, in base alle circostanze di fatto, che la perdita non sia dipesa dalle cause che giustificano l'anzidetta tolleranza.
par. 3. Nel caso in cui piu' colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, il calo stradale e' calcolato per ciascun collo quando la massa a partenza sia stata indicata separatamente nella lettera di vettura o possa essere accertata altrimenti.
par. 4. In caso di perdita totale della merce, non si procede ad alcuna detrazione per calo stradale per il calcolo della indennita'.
par. 5. Il presente articolo non deroga agli articoli 36 e 37.
Appendice B - art. 42
Articolo 42
Indennita' in caso di avaria
par. 1. In caso di avaria della merce, la ferrovia deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, una indennita' equivalente al deprezzamento della merce. L'ammontare e' calcolato applicando al valore della merce determinato conformemente all'articolo 40 la percentuale di deprezzamento constatata nel luogo di destinazione.
par. 2. L'indennita' non puo' superare:
a) se la totalita' della spedizione e' deprezzata a causa di avaria, l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
b) se soltanto una parte della spedizione e' deprezzata a causa di avaria, l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita della parte deprezzata.
par. 3. La ferrovia deve restituire, inoltre, nella proporzione determinata al par. 1, le spese previste all'articolo 40, par. 3.
Appendice B - art. 43
Articolo 43
Indennita' in caso di superamento del termine di resa
par. 1. Se un danno, ivi compresa una avaria, deriva dal superamento del termine di resa, la ferrovia deve liquidare un'indennita' che non puo' superare il triplo delle tasse di porto.
par. 2. In caso di perdita totale della merce, l'indennita' prevista nel par. 1 non puo' cumularsi con quella di cui all'articolo 40.
par. 3. In caso di perdita parziale della merce, l'indennita' prevista al par. 1 non puo' superare il triplo delle tasse di porto relative alla parte non perduta della spedizione.
par. 4. In caso di avaria della merce non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennita' prevista nel par. 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'articolo 42.
par. 5. In nessun caso, il cumulo della indennita' prevista nel par. 1 con quelle degli articoli 40 e 42 puo' dar luogo alla liquidazione di una indennita' superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita della merce.
par. 6. La ferrovia puo' prevedere, nelle tariffe internazionali o nelle convenzioni speciali, modalita' di indennizzo diverse da quelle previste nel par. 1 allorche', conformemente all'articolo 27, par. 1, il termine di resa e' stabilito in base ai piani di trasporto.
In tal caso, se i termini di resa previsti dall'articolo 27, par. 2, sono superati, l'avente diritto puo' richiedere o l'indennita' prevista al par. 1 di cui sopra o quella fissata dalla tariffa internazionale o dalla convenzione speciale applicata.
Appendice B - art. 44
Articolo 44
Indennita' in caso di dolo o colpa grave
Allorche' la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa oppure la non esecuzione o l'esecuzione irregolare di prestazioni accessorie della ferrovia previste dalle Regole uniformi siano state causate da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve indennizzare completamente l'avente diritto per il danno provato.
In caso di colpa grave, l'indennita' e' tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti dagli articoli 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 e 46.
Appendice B - art. 45
Articolo 45
Limitazione dell'indennita' secondo determinate tariffe
Allorche' la ferrovia accorda particolari condizioni di trasporto mediante tariffe speciali o eccezionali che comportano una riduzione delle tasse di porto calcolate in base alle tariffe ordinarie, essa puo' limitare l'indennita' dovuta all'avente diritto in caso di perdita, di avaria o di superamento del termine di resa, nella misura in cui una tale limitazione sia indicata nella tariffa.
Quando tali particolari condizioni di trasporto si applicano solamente su una frazione del percorso, detta limitazione puo' essere invocata solo se il fatto che ha dato luogo all'indennita' si sia prodotto su detta frazione del percorso.
Appendice B - art. 46
Articolo 46
Indennita' in caso di interesse alla riconsegna
In caso di dichiarazione di interesse alla riconsegna, puo' essere richiesto, oltre alle indennita' previste negli articoli 40, 42, 43 e 45, il risarcimento del danno supplementare provato fino a concorrenza dell'importo del valore dichiarato.
Appendice B - art. 47
Articolo 47
Interessi sulle indennita'
par. 1. L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, decorrenti dal giorno del reclamo previsto nell'articolo 53 o, se non sia stato presentato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.
par. 2. Gli interessi sono dovuti solamente se l'indennita' superi le 4 unita' di conto per lettera di vettura.
par. 3. Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
Appendice B - art. 48
Articolo 48
Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo
par. 1. Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano sulle linee indicate nell'articolo 2, par. 2, della Convenzione, ciascuno Stato puo', chiedendo che opportuna indicazione sia inserita nella lista delle linee soggette alle Regole uniformi, aggiungere a quelle previste nell'articolo 36 l'insieme delle cause di esonero enunciate qui appresso.
Il vettore puo' avvalersene soltanto se prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella resa siano sopravvenuti sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino a quello del suo scarico dalla nave stessa.
Tali cause d'esonero sono le seguenti:
a) atti, negligenza od omissioni del capitano, marinaio, pilota o dei preposti del vettore nella navigazione o nell'amministrazione della nave;
b) innavigabilita' della nave, a condizione che il vettore provi che tale innavigabilita' non e' imputabile a difetto della ragionevole diligenza da parte sua per mettere la nave in condizione di navigabilita' o per assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce e' caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce;
c) incendio, a condizione che il vettore provi che il medesimo non e' stato causato da suo fatto o colpa, da quelli del capitano, marinaio o pilota o dai suoi addetti;
d) pericoli, rischi od infortuni di mare o di altre acque navigabili;
e) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare;
f) carico della merce sul ponte della nave, purche' essa sia stata caricata sul ponte col consenso del mittente nella lettera di vettura e che essa non sia caricata su un carro ferroviario.
Le cause d'esonero di cui sopra non sopprimono ne' diminuiscono in nulla gli obblighi generali del vettore e segnatamente il proprio obbligo di esercitare la diligenza ragionevole per mettere la nave in condizione di navigabilita' o assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce e' caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce.
Quando il vettore faccia valere le cause d'esonero suddette, egli resta tuttavia responsabile se l'avente diritto provi che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa sono dovuti a colpa del vettore, capitano, marinaio, pilota o dei suoi preposti, per una causa diversa da quella prevista nella lettera a).
par. 2. Quando un percorso marittimo e' servito da piu' imprese iscritte nella lista indicata negli articoli 3 e 10 della Convenzione, il regime di responsabilita' applicabile a tale percorso deve essere il medesimo per tutte queste imprese.
Inoltre, quando tali imprese siano state iscritte nella lista su domanda di piu' Stati, l'adozione del suddetto regime deve preliminarmente formare oggetto di un accordo tra detti Stati.
par. 3. I provvedimenti presi in conformita' del presente articolo vengono comunicati all'Ufficio centrale. Essi entrano in vigore, al piu' presto, trenta giorni dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avra' reso noti tali provvedimenti agli altri Stati.
I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.
Appendice B - art. 49
Articolo 49
Responsabilita' in caso di incidente nucleare
La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' delle Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare o un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
Appendice B - art. 50
Articolo 50
Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti
La ferrovia risponde degli agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto.
Tuttavia, se a richiesta di un interessato detti agenti e altre persone compilano lettere di vettura, fanno traduzioni o compiono altre prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto della persona alla quale rendono queste prestazioni.
Appendice B - art. 51
Articolo 51
Altre azioni
In tutti i casi in cui si applicano le Regole uniformi, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti da dette Regole.
Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui la ferrovia risponde in base all'articolo 50.
Appendice B - art. 52
Articolo 52
Accertamento della perdita parziale o dell'avaria
par. 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio, e, se possibile, in presenza dell'avente diritto, alla redazione di un processo verbale, per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, possibilmente, l'entita' del danno, la sua causa ed il momento in cui si e' prodotto.
Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.
par. 2. L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del processo verbale, puo' domandare che lo stato e la massa della merce, nonche' le cause e l'ammontare del danno siano accertati da un perito nominato dalle parti o dall'autorita' giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui ha luogo l'accertamento.
Appendice B - art. 53
Articolo 53
Reclami
par. 1. I reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto alla ferrovia indicata nell'articolo 55.
par. 2. Il diritto di presentare un reclamo appartiene alle persone che hanno il diritto d'azione contro la ferrovia in virtu' dell'articolo 54.
par. 3. Il mittente, per presentare il reclamo, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, egli deve presentare l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che questi ha rifiutato la spedizione.
Il destinatario, per presentare reclamo, deve produrre la lettera di vettura se gli e' stata consegnata.
par. 4. La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richieda.
All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino dell'assegno per annotarvi l'avvenuta liquidazione.
Appendice B - art. 54
Articolo 54
Persone che possono convenire in giudizio la ferrovia
par. 1. L'azione giudiziaria per restituzione d'una somma pagata in base al contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che ha effettuato il pagamento.
par. 2. L'azione giudiziaria riguardante gli assegni previsti nell'articolo 17 appartiene soltanto al mittente.
par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto appartengono:
a) al mittente fino al momento in cui il destinatario abbia:
1° ritirato la lettera di vettura,
2° accettato la merce, o
3° fatto valere i diritti spettantigli in virtu' dell'articolo 28, par. 4, o dell'articolo 31;
b) al destinatario, a partire dal momento in cui abbia:
1° ritirato la lettera di vettura,
2° accettato la merce,
3° fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 28,
par. 4, o
4° fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 31; tuttavia, il diritto di esercitare tale azione di estingue a partire dal momento in cui la persona designata dal destinatario conformemente all'articolo 31, par. 1, c), abbia ritirato la lettera di vettura, abbia accettato la merce o abbia fatto valere i diritti che le spettano in base all'articolo 28, par. 4.
par. 4. Il mittente, per esercitare dette azioni, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, per l'esercizio delle azioni indicate al par. 3 a), egli deve produrre l'autorizzazione del destinatario o provare che questi abbia rifiutato la spedizione.
Il destinatario, per esercitare dette azioni, deve produrre la lettera di vettura, se gli e' stata consegnata.
Appendice B - art. 55
Articolo 55
Ferrovie che possono essere convenute in giudizio
par. 1. L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata in conseguenza del contratto di trasporto puo' essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro quella a profitto della quale la somma e' stata riscossa.
par. 2. L'azione giudiziaria relativa agli assegni di cui all'articolo 17 puo' essere esercitata soltanto contro la ferrovia di partenza.
par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione.
La ferrovia destinataria puo' essere convenuta in giudizio anche se essa non ha ricevuto ne' la merce, ne' la lettera di vettura.
par. 4. Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse.
par. 5. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 1, 2 e 3, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
Appendice B - art. 56
Articolo 56
Competenza
Le azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato dal quale dipende la ferrovia da citare, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.
Quando un'impresa esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente articolo.
Appendice B - art. 57
Articolo 57
Estinzione dell'azione contro la ferrovia
par. 1. L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa.
par. 2. Tuttavia, l'azione non si estingue:
a) in caso di perdita parziale o di avaria, se
1° la perdita o l'avaria sia stata constatata prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto conformemente all'articolo 52;
2° la constatazione che avrebbe dovuto esser fatta conformemente all'articolo 52, sia stata omessa per colpa imputabile alla ferrovia;
b) in caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente
diritto, se costui
1° richieda l'accertamento conformemente all'articolo 52 immediatamente dopo la scoperta del danno e al piu' tardi nei sette giorni successivi all'accettazione della merce, e
2° provi inoltre che il danno si e' prodotto tra il momento della accettazione al trasporto e quello della riconsegna;
c) in caso di superamento del termine di resa, se l'avente diritto abbia, entro sessanta giorni, fatto valere i suoi diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all'articolo 55, par. 3;
d) se l'avente diritto provi che il danno abbia come causa il dolo o la colpa grave imputabile alla ferrovia.
par. 3. Se la merce e' stata rispedita alle condizioni previste nell'articolo 38, par. 1, le azioni per perdita parziale o avaria derivanti da uno dei contratti di trasporto anteriori si estinguono come se si trattasse di un unico contratto.
Appendice B - art. 58
Articolo 58
Prescrizione dell'azione
par. 1. L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno.
Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta dell'azione:
a) per il pagamento di un assegno che la ferrovia abbia gia' incassato dal destinatario;
b) per il pagamento del residuo della somma ricavata da una vendita effettuata dalla ferrovia;
c) fondata su di un danno avente per causa il dolo;
d) fondata su di un caso di frode;
e) fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori alla rispedizione, nel caso previsto dall'articolo 38, par. 1.
par. 2. La prescrizione decorre nel caso di azione:
a) per indennita' per perdita totale: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
b) per indennita' per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna;
c) per pagamento, o per rimborso di tasse di porto, di spese accessorie, di altre spese o di soprattasse, oppure per correzione in caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella riscossione:
1° se vi e' stato pagamento: dal giorno del pagamento;
2° se non vi e' stato pagamento: dal giorno dell'accettazione della merce al trasporto se il pagamento incombe al mittente, o dal giorno in cui il destinatario ha ritirato la lettera di vettura se il pagamento incombe a lui;
3° se si tratta di somme affrancate con bollettino di affrancazione: dal giorno in cui la ferrovia trasmette al mittente il conto delle spese quale previsto nell'articolo 15, par. 7; in mancanza di tale trasmissione, il termine per i crediti della ferrovia decorre dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
d) della ferrovia per il pagamento di una somma corrisposta dal destinatario in luogo e vece del mittente, o viceversa, che la ferrovia deve restituire all'avente diritto: dal giorno in cui e' stata fatta la richiesta di restituzione;
e) relativa agli assegni previsti all'articolo 17: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
f) per il pagamento del residuo di una somma ricavata dalla vendita: dal giorno della vendita;
g) per il pagamento di un supplemento di diritti reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda di queste autorita';
h) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui puo' essere esercitato il diritto.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini.
par. 3. In caso di reclamo indirizzato alla ferrovia in conformita' dell'articolo 53 unitamente alla documentazione giustificativa necessaria, la prescrizione e' sospesa fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti.
In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto.
I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.
par. 4. L'azione prescritta non puo' essere esercitata ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione.
par. 5. Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e' l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.
Appendice B - art. 59
Articolo 59
Regolamento dei conti tra ferrovie
par. 1. Ogni ferrovia che abbia incassato, o alla partenza o all'arrivo, le spese od altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante.
Le modalita' di pagamento sono fissate negli accordi intervenuti tra le ferrovie.
par. 2. Salvi i propri diritti verso il mittente, la ferrovia di partenza e' responsabile delle tasse di porto e delle altre spese che non avesse incassato, mentre il mittente le aveva prese a suo carico conformemente all'articolo 15.
par. 3. Se la ferrovia destinataria effettua la riconsegna della merce senza riscuotere le spese o gli altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, essa ne e' responsabile verso le ferrovie che hanno partecipato al trasporto e gli altri interessati.
par. 4. In caso di mancato pagamento da parte di una delle ferrovie constatato dall'Ufficio centrale su domanda di una delle ferrovie creditrici, le conseguenze sono sopportate da tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla quota loro spettante sulle tasse di porto.
Resta riservato il diritto di regresso contro la ferrovia della quale e' stata constatata l'inadempienza.
Appendice B - art. 60
Articolo 60
Regresso in caso di perdita o d'avaria
par. 1. La ferrovia che ha pagato un'indennita' per perdita totale o parziale o per avaria in virtu' delle Regole uniformi ha un diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) la ferrovia che ha causato il danno ne e' la sola responsabile;
b) se il danno e' stato causato da piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno che ha causato; se la distinzione non e' possibile, la indennita' viene ripartita fra esse conformemente alla lettera c),
c) se non puo' essere provato che il danno e' stato causato da una o piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si e' prodotto sulle loro linee; la ripartizione e' fatta in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe.
par. 2. Nel caso di insolvibilita' di una delle ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita fra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe.
Appendice B - art. 61
Articolo 61
Regresso in caso di ritardo nella resa
par. 1. L'articolo 60 si applica in caso di indennita' pagata per ritardo nella resa. Se tale ritardo e' causato da piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee.
par. 2. I termini di resa stabiliti nell'articolo 27 sono ripartiti nel modo seguente:
a) se due ferrovie hanno partecipato al trasporto:
1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali;
2° il termine di trasporto e' diviso in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe;
b) se tre o piu' ferrovie hanno partecipato al trasporto:
1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali tra la ferrovia mittente e quella destinataria;
2° il termine di trasporto e' diviso tra tutte le ferrovie:
- per un terzo in parti uguali,
- per due terzi proporzionalmente alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe.
par. 3. I termini supplementari ai quali una ferrovia ha diritto sono attribuiti a detta ferrovia.
par. 4. L'intervallo tra la consegna della merce alla ferrovia e l'inizio del termine di spedizione e' attribuito esclusivamente alla ferrovia di partenza.
par. 5. La ripartizione di cui sopra entra in considerazione nel solo caso in cui il termine totale di resa non sia stato osservato.
Appendice B - art. 62
Articolo 62
Procedura di regresso
par. 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle azioni di regresso previste agli articoli 60 e 61 non puo' essere contestata dalla ferrovia contro la quale l'azione di regresso e' esercitata, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e se quest'ultima ferrovia, debitamente citata, fu posta in grado di intervenire nel giudizio. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini assegnati per la notificazione della citazione e per l'intervento.
par. 2. La ferrovia che esercita il suo regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, sotto pena di perdere il suo diritto di regresso contro le ferrovie non citate.
par. 3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito.
par. 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore.
par. 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.
Appendice B - art. 63
Articolo 63
Competenza per le azioni di regresso
par. 1. La giurisdizione in cui ricade la sede della ferrovia contro la quale si propone l'azione di regresso e' la sola competente per tutte le azioni di regresso.
par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra le giurisdizioni competenti in virtu' del par. 1, quella davanti alla quale vuole proporre la sua domanda.
Appendice B - art. 64
Articolo 64
Accordi relativi al regresso
Le ferrovie possono derogare mediante accordi alle norme sulle azioni di regresso reciproche del presente Titolo ad eccezione di quella prevista dall'articolo 62, par. 5.
Appendice B - art. 65
Articolo 65
Deroghe temporanee
par. 1. Se la situazione economica e finanziaria di uno Stato e' di natura tale da provocare gravi difficolta' per l'applicazione del Titolo VI. ogni Stato puo' derogare agli articoli 15, 17 e 30 decidendo, per determinati traffici, che:
a) Le spedizioni in partenza da tale Stato siano affrancate
1° sino alle sue frontiere, o
2° almeno sino alle sue frontiere;
b) le spedizioni a destinazione di tale Stato siano affrancate in partenza:
1° almeno fino alle sue frontiere, in quanto lo Stato di
partenza non imponga la restrizione prevista sub a) 1°, o
2° tutt'al piu' fino alle sue frontiere;
c) le spedizioni in provenienza o a destinazione di questo Stato non possono essere gravate di alcun assegno e che non siano ammesse spese anticipate, o che gli assegni e le spese anticipate siano ammessi soltanto in certi limiti;
d) il mittente non possa modificare il contratto di trasporto per quanto concerne il paese destinatario, l'affrancazione e l'assegno.
par. 2. Alle medesime condizioni gli Stati possono autorizzare le ferrovie a derogare agli articoli 15, 17, 30 e 31 decidendo, per i loro traffici reciproci, che:
a) le disposizioni concernenti il pagamento delle spese siano particolarmente fissate dopo accordi tra le ferrovie interessate; tuttavia queste non possono definire modalita' non previste all'articolo 15;
b) alcuni ordini ulteriori non siano ammessi.
par. 3. I provvedimenti adottati in conformita' dei par. 1 e 2 sono comunicati all'Ufficio centrale.
I provvedimenti indicati nel par. 1 entrano in vigore al piu' presto allo scadere del termine di otto giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale l'Ufficio centrale ha notificato tali provvedimenti agli altri Stati.
I provvedimenti indicati nel par. 2 entrano in vigore al piu' presto allo scadere del termine di due giorni a decorrere dalla data della loro pubblicazione negli Stati interessati.
par. 4. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.
Appendice B - art. 66
Articolo 66
Deroghe
Le disposizioni delle Regole uniformi non possono prevalere su quelle che alcuni Stati sono indotti ad emanare, nel traffico reciproco in applicazione di determinati Trattati, quali i Trattati relativi alla Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio ed alla Comunita' economica europea.
Allegati - Allegato I
ALLEGATO I
(Articoli 4 e 5)
Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)
Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo l'articolo 69, par. 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID), Allegato I alla CIM. La Commissione di Esperti ne adatta ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.
Allegati - Allegato II
ALLEGATO II
(Articolo 8, par. 1)
Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP)
Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo l'articolo 69, par. 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto dei carri privati (RIP), Allegato IV alla CIM. La Commissione di Esperti ne adatta ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.
Allegati - Allegato III
ALLEGATO III
(Articolo 8, par. 2)
Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo)
Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo l'articolo 69 par. 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto dei contenitori (RICo), Allegato V alla CIM. La Commissione di Esperti ne adatta ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.
Allegati - Allegato IV
ALLEGATO IV
(Articolo 8, par. 3)
Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx)
par. 1. Si considerano come colli espressi soltanto le merci trasportate in modo particolarmente rapido alle condizioni di una tariffa internazionale.
Si ammettono come colli espressi soltanto le merci che possono normalmente essere caricate nel bagagliaio dei treni viaggiatori. Le tariffe internazionali possono derogare a questa norma.
par. 2. Sono esclusi dal trasporto come colli espressi gli oggetti indicati nell'articolo 4 delle Regole uniformi. Le materie e gli oggetti elencati nel RID e quelli contemplati negli accordi e nelle clausole tariffarie conclusi in vi tu dell'articolo 5, par. 2, delle Regole uniformi sono ammessi al trasporto come colli espressi solo in quanto tale modo di trasporto sia espressamente previsto dal RID o dai suddetti accordi o clausole tariffarie. Le tariffe internazionali stabiliscono se altre merci possono essere ugualmente escluse dal trasporto o essere ammesse a determinate condizioni.
par. 3. I colli espressi possono essere consegnati al trasporto con un documento diverso da quello previsto nell'articolo 12, par. 2, delle Regole uniformi. Il modello da utilizzare e le indicazioni che debbono o possono esservi iscritte sono stabilite dalle tariffe internazionali. Detto documento deve obbligatoriamente comportare:
a) La designazione della stazione di partenza e di quella di destinazione;
b) il nome e l'indirizzo del mittente e del destinatario;
c) la designazione della merce;
d) il numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio;
e) l'enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, uniti al documento di trasporto.
par. 4. I colli espressi devono essere trasportati con mezzi rapidi nei termini previsti nelle tariffe internazionali. I termini di resa devono, in ogni caso, essere minori dei termini di resa stabiliti per le spedizioni a grande velocita'.
par. 5. Le tariffe internazionali possono anche prevedere delle deroghe alle Regole uniformi diverse da quelle sopra specificate. Non si puo' tuttavia derogare agli articoli da 35 a 38, da 40 a 42, 44 e da 47 a 58 delle Regole uniformi.
par. 6. Se le disposizioni che precedono e quelle delle tariffe internazionali non vi si oppongano, le Regole uniformi sono applicabili ai trasporti dei colli espressi.