094G0133
094G0133
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991. (LEGGE 14 febbraio 1994 n. 114)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 23/02/1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;
b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;
c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo - art. I
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA UNA PARTE E LE NAZIONI UNITE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER
L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA DALL'ALTRA RIGUARDANTE LA SEDE PER IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
Il Governo della Repubblica Italiana, le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).
Viste le risoluzioni 1714(XVI), 2095(XX), 3348(XXIX) e 3404(XXX) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni n. 1/61 , 4/65 e 22/75 della Conferenza dell'Organizzazione della Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura concernenti l'istituzione ed il funzionamento del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (PAM);
Considerato che il PAM, in conformita' alle pertinenti decisioni delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, e' attualmente situato presso la sede della FAO a Roma;
Riconosciuto il carattere umanitario dell'attivita' del PAM nonche' il suo importante ruolo nella lotta contro la fame e la poverta' nel mondo;
Preso atto dell'espressa intenzione del Governo della Repubblica Italiana di fornire al PAM i servizi necessari allo svolgimento delle sue funzioni ivi compresi, fra l'altro, propri immobili adeguati;
Vista inoltre la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 e la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, entrambe applicabili al Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO, ed alle quali l'Italia e' Parte;
Riconosciuta la necessita' di integrare le disposizioni delle sopracitate Convenzioni al fine di regolare le relazioni tra il PAM ed il Governo della Repubblica Italiana relativamente alla sede del PAM;
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Definizioni
Sezione I
Nel presente accordo:
(a) l'espressione "PAM" significa il Programma Alimentare Mondiale
istituito da risoluzioni dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite e della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura;
(b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana;
(c) l'espressione "Direttore Esecutivo" significa il Direttore
Esecutivo del PAM e, in sua assenza, il funzionamento da lui designato per sostituirlo;
(d) l'espressione "le competenti Autorita' Italiane" significa le
Autorita' nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformita' delle legge e degli usi della Repubblica Italiana;
(e) l'espressione "sede" significa:
(i) qualsiasi terreno od edificio, o parte di essi, posto a
disposizione del PAM dal Governo o preso in locazione dal o per conto del PAM sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede;
(ii) ogni altro terreno od edificio, o parte di essi, sul
territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal PAM;
(f) l'espressione "beni del PAM" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al PAM o in suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
(g) l'espressione "archivi del PAM" include gli atti, la
corrispondenza i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computers, le fotografie e i filmati, le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti al PAM o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; e
(h) l'espressione "funzionari del PAM" include il Direttore Esecutivo e tutto il personale del PAM nominato da lui o in suo nome.
Sezione 2
Salvo disposizioni diverse, ogni riferimento al presente Accordo includera' gli eventuali accordi suppletivi conclusi conformemente alla sezione 36.
Accordo - art. II
ARTICOLO II
Sede
Sezione
Il Governo fornira', o fara' in modo che siano messi a disposizione del PAM, finche' avra' sede in Roma, gli immobili adeguati ed i servizi necessari al suo funzionamento. Detti immobili saranno forniti a titolo gratuito, salvo che per le spese menzionate alle lettere (c) e (d) (ii) della presente sezione. In adempimento a questa disposizione:
(a) il Governo, in attesa che fornisca gli immobili adeguati,
assistera' il PAM per la loro locazione e, in particolare, rimborsera' al PAM ogni corrispettivo pagato per tale locazione;
(b) il Governo, messi a disposizione del PAM gli immobili
adeguati, sosterra' tutte le spese relative alla fornitura di mobili ed attrezzature, incluse quelle per le comunicazioni interne e, se necessario, per l'interpretazione simultanea, nonche' per l'installazione degli impianti di telecomunicazione e per i servizi pubblici, per le modifiche e ristrutturazioni degli immobili. Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprieta' del Governo. Il PAM partecipera' ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tali immobili;
(c) il PAM provvedera' a stipulare un'assicurazione a copertura di
ogni responsabilita' civile verso terzi riguardo la sede;
(d) nel momento in cui gli immobili di proprieta' statale verranno
messi a disposizione del PAM da parte del Governo, sara' stipulato in virtu' della sezione 36 un accordo suppletivo che specifichera' i termini e le condizioni in base alle quali saranno messi a disposizione e si provvedera' alla manutenzione di detti immobili. Tale accordo dovra, fra l'altro, contenere le seguenti disposizioni:
(i) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di
carattere straordinario e tutti gli altri interventi
necessari per uniformarsi ai provvedimenti legislativi od
amministrativi italiani; e
(ii) saranno a carico del PAM le spese di manutenzione
ordinaria degli immobili, delle comunicazioni e dei
servizi pubblici nella loro totalita';
(e) il PAM ed il Governo controlleranno l'adeguatezza degli
immobili dei servizi forniti al PAM in base alle necessita' di quest'ultimo a date ritenute opportune dal PAM e dal Governo.
Accordo - art. III
ARTICOLO III
Inviolabilita' della sede
Sezione 4
(a) La sede e' inviolabile. Nessun agente o funzionario della
Repubblica Italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede per esercitarvi una qualsiasi funzione se non con il consenso del Direttore Esecutivo e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Direttore Esecutivo per l'ingresso nella sede sara' presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata.
Tuttavia, se richiesta dal Direttore Esecutivo, ogni persona, il cui ingresso sia avvenuto a seguito di consenso presunto, dovra' lasciare immediatamente la sede. La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potra' avere luogo nella sede se non con il consenso del Direttore Esecutivo ed alle condizioni da lui approvate.
(b) La sede del PAM sara' sottoposta al controllo ed alla
autorita' del PAM che avra' il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede per il pieno ed indipendente adempimento delle sue funzioni.
(c) Ferme restando le disposizioni dell'articolo X, il PAM non
permettera' che la sede sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinario in base alle leggi della Repubblica Italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro paese o che tentino di sottrarsi
alla notifica od all'esecuzione di un atto giudiziario.
(d) La sede non dovra' essere utilizzata in alcun modo che non sia
compatibile con le funzioni del PAM.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV
Protezione della sede
Sezione 5
(a) Le Competenti Autorita' Italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillita' della sede siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorita' Italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede un'adeguata protezione di polizia.
(b) A richiesta del Direttore Esecutivo, le Competenti Autorita' Italiane forniranno le forza di polizia considerate necessarie ad assicurare il mantenimento dell'ordine all'interno della sede.
Sezione 6
Le competenti Autorita' Italiane adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede.
Accordo - art. V
ARTICOLO V
Servizi pubblici della sede
Sezione 7
(a) Le competenti Autorita' Italiane si varranno, su richiesta del
Direttore Esecutivo, delle facolta' in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta dei rifiuti ed i servizi antincendio. Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le competenti Autorita' Italiane prenderanno in considerazione le necessita' del PAM alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e di consequenza adotteranno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del PAM.
(b) Il Direttore Esecutivo prendera', su richiesta, le opportune misure affinche' rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici competenti possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilita' pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del PAM.
(c) Qualora il gas, l'elettricita' e l'acqua siano forniti dalle competenti Autorita' Italiane o da enti sotto il controllo di queste, il PAM usufruira' di tariffe speciali non superiori a quelle generalmente concesse alle amministrazioni statali italiane.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI
Beni appartenenti al PAM
Sezione 8
(a) Il PAM ed i sui beni, ovunque situati e da chiunque posseduti,
godranno dell'immunita' di giurisdizione tranne in quei casi particolari in cui vi sia espressa rinuncia a tale immunita' in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate. La rinuncia dell'immunita' di giurisdizione non implica la rinuncia all'immunita' da qualsivoglia forma di esecuzione per la quale sara' necessaria una separata rinuncia espressa.
(b) Tenendo presente le disposizioni di cui alla lettera (a) della
presente sezione, il PAM predisporra' le procedure previste nella sezione 42(i).
Sezione 9
I beni di proprieta' del PAM. ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno delle immunita' previste nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate.
Sezione 10
Gli archivi del PAM. ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso. saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti.
Sezione 11
Il PAM. agendo in nome e per conto delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, avra' la capacita':
(a) di stipulare contratti;
(b) di acquistare beni immobili e mobili e di disporre;
(c) di stare in giudizio.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII
Comunicazioni e trasporti
Sezione 12
(a) Tutte le comunicazioni dirette al PAM o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal PAM con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione od ingerenza. La presente disposizione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie e ai filmati, alle pellicole ed alle registrazioni sonore.
(b) Il PAM avra' il diritto di usare cifrari e di spedire e
ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.
(c) Nessuna disposizione della presente sezione potra' essere
interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il PAM ed il Governo.
Sezione 13
(a) Il PAM godra', per le sue comunicazioni ufficiali, di un
trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali, telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefono, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa ed alla radio.
(b) Il PAM puo' installare ed utilizzare presso la sede circuiti di telecomunicazione da punto a punto ed impianti radio rice- trasmittenti ad onde corte.
Sezione 14
Il PAM avra' diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII
Esecuzione da tassazioni
Sezione 15
Per quanto concerne tutte le attivita' ufficiali, il PAM ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.
Sezione 16
(a) Per quanto riguarda le imposte indirette, il PAM godra' delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre il PAM godra' delle esenzioni ed agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e) della presente sezione indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle amministrazioni statali italiane.
(b) Le operazioni e transazioni finanziarie del PAM, aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del PAM stesso e l'esercizio delle funzioni previste nelle risoluzioni istitutive del PAM, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.
(c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato ed in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), inclusa l'IVA sull'importazione, il PAM godra' dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire.
(d) Il PAM sara' esentato da dazi doganali e da ogni altra
imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura importate od esportate dal PAM a scopi ufficiali.
(e) In particolare il PAM sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni, a scopo ufficiale, di un numero di autoveicoli non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa automobilistica ed accordera' per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica od altra targa appropriata.
(f) Il PAM potra' alienare nel territorio della Repubblica
Italiana le merci od autoveicoli di cui alle lettere (d) o (e) della presente sezione unicamente alle condizioni stabilite dalle competenti Autorita' Italiane ivi comprese quelle rela- tive alla nazionalizzazione degli autoveicoli.
Sezione 17
Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non comprendono le tasse e le imposte che altro non siano che il pagamento di servizi resi.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX
Agevolazioni finanziarie
Sezione 18
(a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o
moratoria finanziaria, il PAM, al fine di svolgere la sua attivita', puo':
(i) liberamente acquistare fondi, valute e titoli e disporne tramite conti bancari che non saranno soggetti alle
restrizioni previste per i conti bancari dei residenti; (ii) liberamente trasferire i suoi fondi e valute nella o
dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro paese e
convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra
valuta.
(b) Il Governo assistera' il PAM affinche' esso ottenga le
migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio.
(c) Il PAM, dovra' nell'esercizio dei diritti accordatigli in
virtu' della presente sezione, tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo accogliendole nella misura in cui cio' sia compatibile con la contemporanea salvaguardia dei propri interessi.
Accordo - art. X
ARTICOLO X
Transito e soggiorno
Sezione 19
(a) Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare
l'entrata, il soggiorno nella, e la partenza dalla Repubblica Italiana delle persone qui appresso elencate indipendentemente dalla loro nazionalita' e non porra' alcun ostacolo al loro transito verso o dalla sede, accordando loro ogni necessaria forma di protezione durante il tragitto:
(i) i funzionari del PAM, le loro famiglie e gli altri
membri del nucleo familiare dei funzionari ai quali si
applica la sezione 31(a), (b) e (c), essendo inteso che
gli altri membri del nucleo familiare dei funzionari non
compresi nella predetta disposizione verranno accordate
ragionevoli facilitazioni in conformita' con le proce-
dure consuetudinarie;
(ii) i rappresentanti dei governi in visita alla sede per
affari ufficiali ed i membri delle loro famiglie;
(iii) gli esperti che compiano missioni ufficiali per conto
del PAM o che appartengano ad organi istituiti dal PAM
ed i loro coniugi;
(iv) i funzionari delle Nazioni Unite, delle loro istituzioni specializzate e dell'Agenzia Internazionale per
l'Energia Atomica e i funzionari di altre organizzazioni
intergovernative, di istituzioni internazionali e di
organizzazioni non-governative in visita alla sede per
affari ufficiali;
(v) i rappresentanti della stampa o di altri mezzi di
informazione accreditati dal PAM previa consultazione
con il Governo: e
(vi) le altre persone invitate alla sede dal PAM per affari
ufficiali.
(b) La presente sezione non e' applicabile in caso di interruzione
generale dei trasporti, nel qual caso vige il disposto della sezione 7(a), e non potra' neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto.
(c) Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate alla lettera (a) della presente sezione sara' accordato gratuitamente ed il piu' rapidamente possibile.
(d) Nessuna attivita' svolta per conto del PAM, nella loro
qualita' ufficiale, dalle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione potra' costituire motivo per impedire il loro ingresso nella Repubblica Italiana o per esigere che esse lascino il suo territorio.
(e) Nessuna delle persone indicate alla lettera (a) della presente
sezione potra' essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica Italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno derivante dall'esercizio di attivita' non connesse con le sue funzioni ufficiali:
(i) se il Governo ritiene che tale abuso sia avvenuto, esso, prima che sia iniziata qualsiasi azione per invitare una
persona a lasciare il territorio della Repubblica
Italiana, consultera' il Direttore Esecutivo e, se la
persona e' un rappresentante di un governo, consultera'
anche, o predisporra' la consultazione, del governo in
questione;
(ii) se l'azione di espulsione viene promossa nei confronti
di una delle persone indicate alla lettera (a) della
presente sezione, il Direttore Esecutivo avra' diritto
di comparire o di essere rappresentato in tale azione,
sia essa giudiziaria od amministrativa, in nome e per
conto della persona contro la quale e' stata promossa
l'azione; e
(iii) le persone che godono dei privilegi e delle immunita'
diplomatiche ai sensi della sezione 31(a), (b) e (c) non
potranno essere invitate a lasciare il territorio della
Repubblica Italiana se non con la procedura in uso per i
membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche
accreditate presso la Repubblica Italiana.
(f) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati da questa sezione rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a) e non esonera nemmeno dalla ragionevole applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.
Sezione 20
Il Direttore Esecutivo e le competenti Autorita' Italiane, su richiesta dell'uno o delle altre , si consulteranno sulle misure da adottare per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili alle persone provenienti dall'estero che desiderino visitare la sede, ma che non godano dei privilegi accordati dalla sezione 19.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI
Rappresentanti alle riunioni del PAM
Sezione 21
I rappresentanti dei governi che intervengono alle riunioni convocate dal PAM, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi verso e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunita':
(a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo;
(b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di
quanto previsto alla lettera (c) della presente sezione, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare tali funzioni;
(c) L'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle
giurisdizioni civili ed amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o da un aereo utilizzato o di proprieta' delle persone di cui si tratta, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazioni;
(d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti;
(e) diritto di usare cifrati e di ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;
(f) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
(g) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie o
di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
(h) le stesse immunita' e facilitazioni , per i loro bagagli
personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente di missioni diplomatiche;
(i) esenzione da tutti i tributi e le imposte personali o reali, nazionali, regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate nell'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.
Sezione 22
Un rappresentante indicato nella sezione 21, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godra' soltanto dei privilegi e delle immunita' ivi previste in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
Sezione 23
I membri delle famiglie dei rappresentanti indicati nella sezione 21 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate alle lettere (a) e (f) della sezione 21.
Sezione 24
Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno, i periodi durante i quali le seguenti persone si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per gli scopi sottoindicati non saranno calcolati:
(i) i rappresentanti indicati alla sezione 21 nell'esercizio delle loro funzioni; e
(ii) i membri delle loro famiglie che li accompagnino e che
non siano cittadini italiani.
Sezione 25
I privilegi e le immunita', previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendente esercizio delle loro funzioni presso il PAM. Questi privilegi ed immunita' sono concessi con l'intesa che i governi rinunceranno all'immunita' dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' stata accordata.
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII
Esperti incaricati di missioni od in servizio presso organi sussidiari del PAM e funzionari di organizzazioni
Sezione 26
Le seguenti categorie di persone godranno sul territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunita' nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni:
(i) esperti che non siano funzionari del PAM ai sensi
dell'articolo XIII e che compiano missioni ufficiali per
conto del PAM o prestino servizio presso organi
sussidiari del PAM; e
(ii) funzionari di organizzazioni intergovernative diversi da quelli ai quali si applica l'articolo XIII, di
istituzioni internazionali e di organizzazioni non-
governative in visita alla sede per affari ufficiali o
per partecipare a riunioni. Il Direttore Esecutivo
comunichera' al Governo i nomi di tali persone, nella
misura del possibile, anticipatamente.
(a) Immunita' della custodia cautelare, eccetto in caso di
flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tale caso le competenti Autorita' Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo;
(b) immunita' dal sequestro del loro bagaglio ufficiale;
(c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole
dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di svolgere missioni per conto del PAM o di prestare servizio presso organi sussidiari del PAM o di essere presenti alla sede o di partecipare a riunioni convocate dal PAM;
(d) inviolabilita' delle loro carte e documenti ufficiali;
(e) esenzione per se' e per i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
(f) le stesse facilitazioni, in materia di restrizione valutarie o
di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
(g) le stesse immunita' e facilitazioni, per i loro bagagli
personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana;
(h) le immunita' e facilitazioni di cui alle lettere (b) e (g)
della presente sezione saranno garantite nel rispetto delle misure di sicurezza che lo Stato applichi in conformita' al diritto internazionale.
Sezione 27
Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno i periodi durante i quali le persone indicate nel presente articolo si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni non saranno calcolati.
Sezione 28
Una persona indicata nella sezione 26, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godra' soltanto dei privilegi e delle immunita' ivi previsti in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da essa compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
Sezione 29
I privilegi e le immunita', previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. In conformita' con la sezione 23 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e la sezione 2(iii) dell'allegato 2 alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate, l'immunita' di tali persone sara' revocata in tutti i casi in cui l'immunita' stessa dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM.
Accordo - art. XIII
ARTICOLO XIII
Funzionari del PAM
Sezione 30
I funzionari del PAM godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunita':
(a) immunita' dalla custodia cautelare, eccetto in caso di
flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tal caso le competenti Autorita' Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo;
(b) immunita' dall'ispezione ed immunita' dal sequestro del loro bagaglio ufficiale;
(c) se il funzionario e' fra quelli previsti nella sezione 31,
immunita' dall'ispezione del bagaglio personale;
(d) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole
dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del PAM;
(e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari,
emolumenti ed indennita' pagati dal PAM;
(f) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza
italiana da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;
(g) esenzione per essi stessi, i coniugi ed i familiari a carico, dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
(h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne i cittadini italiani, tale esenzione sara' limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore Esecutivo ed approvata dal Governo.
Inoltre, nel caso di chiamata nel servizio nazionale di funzionari cittadini italiani, non compresi nella lista, il Governo accordera', su richiesta del Direttore Esecutivo, quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale;
(i) per i funzionari che non siano cittadini italiani, liberta'
di detenere nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, valuta e conti esteri ed altri beni mobili, nonche', alle stesse condizioni dei cittadini italiani, beni immobili. Tali funzionari possono liberamente portare i loro titoli esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica Italiana e, nel corso di ogni anno civile, possono effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennita' ricevute dal PAM in quell'anno. Inoltre, alla fine del loro impiego presso il PAM, tali funzionari possono portare fuori dalla Repubblica Italiana, tramite gli organi autorizzati e senza proibizioni o restrizioni, i loro fondi nella stessa valuta e per lo stesso ammontare che hanno ricevuto dal PAM o che hanno portato nella Repubblica Italiana tramite organi autorizzati;
(j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla
protezione da parte delle Autorita' Italiane per essi stessi, i loro coniugi ed i familiari a carico di cui godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;
(k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre
imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale o quando richiamati in Italia dopo un periodo di servizio all'estero, i loro mobili ed effetti personali incluso un'automezzo, in una o piu' spedizioni successive che verranno effettuate entro diciotto mesi dalla data in cui un funzionario acquisisce il diritto all'importazione, e di importare successivamente in quantita' ragionevoli le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti. Tuttavia, un funzionario assunto con contratto avente una durata inferiore ad un anno puo' esercitare il suo diritto di importazione entro i dodici mesi seguenti la data nella quale inizia la proroga del contratto per oltre un anno.
Cio' nonostante il Governo puo' prorogare i predetti periodi qualora ritenga che concorrano circostanze speciali;
(l) il diritto di importare, franco di dogana e di altre
imposizioni, proibizioni e restrizioni, quantita' ragionevoli di generi alimentari e di altri articoli per uso e consumo personale e non per donazione o vendita. Le quantita' di beni da importare e le procedure per tali importazioni saranno stabilite di comune accordo tra il Governo ed il PAM;
(m) i funzionari del PAM delle categorie equivalenti alle
categorie professionale e superiore del "sistema comune" delle Nazioni Unite avranno diritto:
(i) ad importare, franco di dogana e di altre imposizioni,
proibizioni e restrizioni, un automezzo ogni quattro
anni e, alla scadenza del quarto anno dalla data del
certificato di importazione emesso dalle competenti
Autorita' Italiane, a nazionalizzare e vendere, franco
di dogana, tale automezzo sul territorio della
Repubblica Italiana;
(ii) all'esenzione dalla tassa automobilistica; e
(iii) ad un contingente di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i
membri di rango equivalente di missioni diplomatiche.
Sezione 31
Oltre ai privilegi ed immunita' specificate nella sezione 30,
(a) al Direttore Esecutivo saranno accordati i privilegi e le
immunita' le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori capi di missione;
(b) al Vice-Direttore Esecutivo, o al funzionario superiore del
PAM, quando sostituisce il Direttore Esecutivo durante la sua assenza, sara' riconosciuto il rango di ambasciatore per tale periodo;
(c) agli altri funzionari superiori del PAM, designati dal
Direttore Esecutivo in ragione della loro responsabilita' nella direzione delle attivita' del PAM saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunita' e facilitazioni concessi al personale diplomatico di missioni accreditate presso la Repubblica Italiana. Ai fini del presente Accordo per "altri funzionari superiori" si intendono i funzionari di grado P-5 e superiori del "sistema comune" delle Nazioni Unite. Sulla base del bilancio biennale approvato, il PAM notifichera' al Governo il contingente numerico di tale categoria. Su tale base il PAM ed il Governo concorderanno annualmente il numero di persone a cui si applica la presente disposizione.
Sezione 32
Ogni anno il PAM comunichera' al Governo la lista dei funzionari del PAM.
Sezione 33
Il Governo rilascera' ai funzionari del PAM, ai loro coniugi ed ai familiari a carico che godano di privilegi, immunita' e facilitazioni una carta di identita' speciale che attesti che il titolare di tale documento e' un funzionario del PAM o il coniuge o un familiare a carico e che egli gode dei privilegi, immunita' e facilitazioni previsti nel presente articolo.
Sezione 34
(a) I privilegi e le immunita', previsti nel presente articolo,
sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. Conformemente con la sezione 20 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e la sezione 22 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate, l'immunita' di un funzionario verra' tolta qualora l'immunita' dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM. Nel caso del Direttore Esecutivo, ogni decisione in materia di revoca della sua immunita' verra' presa dal Comitato per le Politiche ed i Programmi di Aiuti Alimentari.
(b) Il PAM ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con
le competenti Autorita' Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, ed impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' concesse ai sensi del presente articolo.
Accordo - art. XIV
ARTICOLO XIV
Lasciapassare
Sezione 35
Il Governo riconoscera' ed accettera' il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari del PAM, come documento di viaggio valido ed equivalente al passaporto ed assicurera' che le competenti Autorita' Italiane ne siano debitamente informate.
Accordo - art. XV
ARTICOLO XV
Accordi suppletivi
Sezione 36
Le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il completo conseguimento degli scopi del presente Accordo.
Accordo - art. XVI
ARTICOLO XVI
Interpretazione
Sezione 37
(a) Nel caso in cui il Governo sia tenuto ad applicare al PAM le disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate, le dette Convenzioni ed il presente Accordo saranno considerati come complementari laddove le loro disposizioni si riferiscano alla medesima questione. In caso di incompatibilita' tra le Convenzioni ed il presente Accordo prevarranno le disposizioni di quest'ultimo.
(b) Il Presente Accordo sara' interpretato alla luce del suo scopo
fondamentale che e' quello di consentire che il PAM espleti pienamente ed efficacemente le proprie funzioni nella sua sede nel territorio della Repubblica Italiana e consegua i propri obbiettivi.
Accordo - art. XVII
ARTICOLO XVII
Emendamenti
Sezione 38
Su richiesta delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, o su richiesta del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti al presente Accordo. Ogni emendamento dovra' essere concordato tra le Parti del presente Accordo.
Accordo - art. XVIII
ARTICOLO XVIII
Soluzione delle controversie
Sezione 39
Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede o le relazioni tra il PAM ed il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque altro mezzo concordato di regolamento, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno designato dal Direttore Esecutivo, uno designato dal Governo ed il terzo, che fungera' da presidente del tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle due Parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sara' sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sara' definitiva e vincolante.
Accordo - art. XIX
ARTICOLO XIX
Disposizioni generali
Sezione 40
Fermi restando i privilegi e le immunita' conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.
Sezione 41
(a) Il Direttore Esecutivo prendera' tutte le misure atte ad
impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunita' concessi dal presente Accordo ed all'uopo stabilira' le norme ed i regolamenti eventualmente necessari ed utili nei riguardi dei funzionari del PAM e di tutte le altre persone interessate.
(b) Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio
o di una immunita' concessa dal presente Accordo, il Direttore Esecutivo consultera', su richiesta, le competenti Autorita' Italiane allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno abuso.
Nell'eventualita' in cui tali consultazioni non portassero ad un risultato soddisfacente per il Direttore Esecutivo e per il Governo, la questione sara' regolata in base alla procedura prevista nella sezione 39.
Sezione 42
Il PAM adottera' le disposizioni per istituire adeguati metodi di soluzione delle:
(i) controversie di diritto privato derivanti da contratti o da altre transazioni di cui il PAM sia parte, restando
inteso che le procedure adottate per la soluzione di
tali controversie saranno notificate dal PAM al Governo;
(ii) controversie che coinvolgono un funzionario del PAM che, in ragione della propria posizione ufficiale, goda di
immunita', qualora tale immunita' non sia stata tolta.
Sezione 43
Le immunita' e facilitazioni previste nella sezione 21(h), nella sezione 26(b) e (g) e nella sezione 30(c) non costituiscono impedimento all'applicazione delle misure relative al bagaglio personale di cui all'articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Nella misura del possibile, tali misure saranno applicate al PAM, ai suoi funzionari ed alle persone in visita al PAM per affari ufficiali solo con il consenso del Direttore Esecutivo ed in presenza di un funzionario incaricato dal Direttore Esecutivo.
Sezione 44
Con riferimento alla sezione 4, resta inteso che la procedura per la notifica ed esecuzione di atti giudiziari sara' concordata tramite scambio di note tra il Governo ed il Direttore Esecutivo.
Sezione 45
Le persone da considerare "membri del nucleo familiare dei funzionari" ai fini della sezione 19(a)(i) o "familiari a carico" ai fini della sezione 30(g) saranno determinate mediante procedure concordate. In attesa di un accordo su tali procedure, verra' applicata l'attuale pratica.
Accordo - art. XX
ARTICOLO XX
Entrata in vigore e cessazione
Sezione 46
(a) Il presente Accordo entrera' in vigore in seguito a notifica, resa da ognuna delle Parti, dell'espletamento delle formalita'
richieste dai rispettivi ordinamenti interni e rimarra' in
vigore per tutto il tempo in cui la sede del PAM sara' sul territorio della Repubblica Italiana.
(b) Nonostante quanto disposto nella lettera (a), il presente
Accordo potra' avere termine per mutuo consenso delle Parti dell'Accordo stesso.
Sezione 47
Qualora si decidesse di trasferire la sede del PAM fuori del territorio della Repubblica Italiana, il PAM notifichera' immediatamente tale decisione al Governo.
Fatto a Roma, in triplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 15 marzo 1991.
Per la Repubblica Italiana Per le Nazioni Unite
Parte di provvedimento in formato grafico
Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Scambio di note
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE Le Directeur General
LEG-DG/91/265 Rome 15.III.1991
Eccellenza,
ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo Italiano e di questa Organizzazione riguardanti l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito chiamato "l'Accordo di sede") firmato a Washington il 31 ottobre 1950. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto una intesa sull'interpretazione da dare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede, interpretazione che d'ora in avanti sara' considerata autentica tra le Parti.
1. Articolo III, sezione 6, lettere (a), (b) e (c)
"(a) Il Governo riconosce la extraterritorialita' della sede
centrale, la quale sara' sottoposta al controllo e
all'autorita' della FAO, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo:
(b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica Italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale.
(c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i
Tribunali della Repubblica Italiana avranno giurisdizione,
secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale".
Sua Eccellenza
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma
Viene concordato che:
(a) le disposizioni delle lettere (b) e (c) dell'articolo III,
sezione 6 non saranno in alcun modo interpretate come
limitative dell'immunita' dalla giurisdizione del paese
ospitante di cui gode l'Organizzazione stessa cosi' come
disposto nell'articolo VIII, sezione 16 dell'Accordo di sede e riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza
diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore
Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987 ;
(b) la FAO gode di autonomia assoluta rispetto a tutte le materie
riguardanti la propria amministrazione interna. I rapporti di
lavoro tra la FAO ed il proprio personale sono governati
esclusivamente dalle norme interne dell'Organizzazione e
quindi sottratti alla normativa italiana. Le disposizioni
dell'articolo III, sezione 6 (b) e (c) non saranno in alcun modo interpretate in maniera tale da implicare
l'applicabilita' del diritto del lavoro o della legislazione sociale italiana ai rapporti di lavoro tra la FAO ed i
funzionari della FAO cosi' come definiti nell'articolo I,
sezione 1(k). Le controversie derivanti da tali rapporti di lavoro saranno risolte secondo la procedura indicata nello
scambio di comunicazioni citato nel paragrafo (a) di cui sopra.
2. Articolo VII, sezione 14 (c)
"Il Governo riconosce la personalita' giuridica della FAO e in particolare la sua capacita':
(a) di stipulare contratti;
(b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;
(c) di stare in giudizio".
Viene concordato che:
la sezione 14 (c) sara' interpretata, in conformita' con il testo inglese, "to institute legal proceedings", quale capacita' "di
intentare azioni processuali" e non verra' intesa in modo da
comportare qualsivoglia limitazione all'immunita' dell'Organizzazione da ogni forma di giurisdizione in Italia.
3. Articolo VIII, sezione 16
"La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti,
godranno dell'immunita' di giurisdizione, tranne quei casi
particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato espressamente.
Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunita' possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione".
Viene concordato che:
il testo italiano sara' interpretato, in conformita' con il testo inglese, "immunity from every form of legal process", quale
riconoscimento dell'immunita' da ogni forma di giurisdizione. Il termine "immunita' di giurisdizione" sara', inoltre, interpretato come riferentesi a tutte le azioni siano esse attinenti a rapporti
di diritto privato (jure gestionis) o a rapporti di diritto
pubblico (jure imperii), eccetto i casi in cui la FAO abbia espressamente rinunciato a tale immunita'.
Tutto cio' in conformita' a quanto riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la
Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO e il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987 .
Nella fiducia che tale interpretazione corrisponda all'accordo raggiunto durante le negoziazioni, ha l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorra' inviarmi, costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede.
La presente Nota, redatta in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle proce- dure di approvazione dei rispettivi ordinamenti.
Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia piu' alta considerazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Edouard Saouma
L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza
001170 Roma, 15 marzo 1991
Signor Direttore Generale,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 15 marzo 1991 del seguente tenore:
"Eccellenza,
ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo Italiano e di questa Organizzazione riguardanti l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito chiamato "l'Accordo di sede") firmato a Washington il 31 ottobre 1950. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto una intesa sull'interpretazione da dare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede, interpretazione che d'ora in avanti sara' considerata autentica tra le Parti.
1. Articolo III, sezione 6, lettere (a), (b) e (c)
"(a) Il Governo riconosce la extraterritorialita' della sede
centrale, la quale sara' sottoposta al controllo e
all'autorita' della FAO, in conformita' alle disposizioni del presente accordo.
(b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica Italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale.
(c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i
Tribunali della Repubblica Italiana avranno giurisdizione,
secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale".
Sua Eccellenza
Edouard Saouma
Direttore Generale
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Roma
Viene concordato che:
(a) le disposizioni delle lettere (b) e (c) dell'articolo III,
sezione 6 non saranno in alcun modo interpretate come
limitative dell'immunuta' dalla giurisdizione del paese
ospitante di cui gode l'Organizzazione stessa cosi' come
disposto nell'articolo VIII, sezione 16 dell'Accordo di sede e riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza
diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore
Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987 ;
(b) la FAO gode di autonomia assoluta rispetto a tutte le materie
riguardanti la propria amministrazione interna. I rapporti di
lavoro tra la FAO ed il proprio personale sono governati
esclusivamente dalle norme interne dell'Organizzazione e
quindi sottratti alla normativa italiana. Le disposizioni
dell'articolo III, sezione 6 (b) e (c) non saranno in alcun modo interpretate in maniera tale da implicare
l'applicabilita' del diritto del lavoro o della legislazione sociale italiana ai rapporti di lavoro tra la FAO ed i
funzionari della FAO cosi' come definiti nell'articolo I,
sezione 1(k). Le controversie derivanti da tali rapporti di lavoro saranno risolte secondo la procedura indicata nello
scambio di comunicazioni citato nel paragrafo (a) di cui sopra.
2. Articolo VII, sezione 14 (c)
"Il Governo riconosce la personalita' giuridica della FAO e in particolare la sua capacita':
(a) di stipulare contratti;
(b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;
(c) di stare in giudizio".
Viene concordato che:
la sezione 14 (c) sara' interpretata, in conformita' con il testo inglese, "to institute legal proceedings", quale capacita' "di
intentare azioni processuali" e non verra' intesa in modo da
comportare qualsivoglia limitazione all'immunita' dell'Organizzazione da ogni forma di giurisdizione in Italia.
3. Articolo VIII, sezione 16
"La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti,
godranno dell'immunita' di giurisdizione, tranne quei casi
particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato
espressamente. Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunita' possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione".
Viene concordato che:
il testo italiano sara' interpretato, in conformita' con il testo inglese, "immunity from every form of legal process", quale
riconoscimento dell'immunita' da ogni forma di giurisdizione. Il termine "immunita' di giurisdizione" sara', inoltre, interpretato come riferentesi a tutte le azioni siano esse attinenti a rapporti
di diritto privato (jure gestionis) o a rapporti di diritto
pubblico (jure imperii), eccetto i casi in cui la FAO abbia espressamente rinunciato a tale immunita'.
Tutto cio' in conformita' a quanto riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la
Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO e il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987 .
Nella fiducia che tale interpretazione corrisponda all'accordo raggiunto durante le negoziazioni, ha l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorra' inviarmi, costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede.
La presente Nota, redatta in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle proce- dure di approvazione dei rispettivi ordinamenti".
A tale riguardo, ho l'onore di informarLa che la proposta che pre- cede e' accettabile per il Governo Italiano il quale concorda pertanto che la Sua lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese costituiscono una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.
Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia piu' alta considerazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Gian Luigi Valenza)
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE Le Directeur General
LEG-DG/91/264 Roma 15.III.1991
Eccellenza,
abbiamo l'onore di riferirci all'allegato scambio di lettere intervenuto in data 15 marzo 1991 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO riguardante l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura firmato a Washington il 31 ottobre 1950 (qui di seguito chiamato "scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO").
A tale riguardo ed agendo con riferimento al Programma Alimentare Mondiale, abbiamo l'onore di proporre che la citata interpretazione sia applicata, Mutatis mutandis, all'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura da una parte ed il Governo della Repubblica Italiana dall'altra riguardante la Sede per il Programma Alimentare Mondiale (qui di seguito chiamato "Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale") concluso in data 15 marzo 1991.
Se questa proposta e' accettabile, proponiamo inoltre che la presente lettera, allegato incluso e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale.
Sua Eccellenza
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma
La presente Nota entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. L'entrata in vigore della presente Nota rimane peraltro subordinata alla previa o contestuale entrata in vigore sia dell'Accordo di sede per il Programma Alimentare Mondiale sia dello scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO.
Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della nostra piu' alta considerazione.
Il Segretario Generale Il Direttore Generale
delle Nazioni Unite dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e
l'Agricoltura
Parte di provvedimento in formato grafico
L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza
001175 Roma, 15 marzo 1991
Signor Segretario Generale, Signor Direttore Generale,
ho l'onore di accusare ricevuta della Vostra lettera in data 15 marzo 1991 del seguente tenore:
"Eccellenza,
abbiamo l'onore di riferirci all'allegato scambio di lettere intervenuto in data 15 marzo 1991 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO riguardante l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura firmato a Washington il 31 ottobre 1950 (qui di seguito chiamato "scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO").
A tale riguardo ed agendo con riferimento al Programma Alimentare Mondiale, abbiamo l'onore di proporre che la citata interpretazione sia applicata, mutatis mutandis, all'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura da una parte ed il Governo della Repubblica Italiana dall'altra riguardante la Sede per il Programma Alimentare Mondiale (qui di seguito chiamato "Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale") concluso in data 15 marzo 1991.
Sua Eccellenza Javier Perez de Cuellar
Segretario Generale
Nazioni Unite
New York
Sua Eccellenza Edouard Saouma
Direttore Generale
Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Roma
Se questa proposta e' accettabile, proponiamo inoltre che la presente lettera, allegato incluso e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale.
La presente Nota entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. L'entrata in vigore della presente Nota rimane peraltro subordinata alla previa o contestuale entrata in vigore sia dell'Accordo di sede per il Programma Alimentare Mondiale sia dello scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO".
A tale riguardo, ho l'onore di informarVi che la proposta che pre- cede e' accettabile per il Governo italiano il quale concorda pertanto che la Vostra lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese, e l'allegato, anch'esso in ambedue le lingue, costituiscono una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede per il Programma Alimentare Mondiale, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.
Vogliate credere, Signor Segretario Generale e Signor Direttore Generale, ai sensi della mia piu' alta considerazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Gian Luigi Valenza)