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058U0348

IT - Leggi di Ratifica

058U0348

Convenzione (LEGGE 26 febbraio 1958 n. 348)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofimna", con annesso Statuto, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso Statuto, ed al Protocollo addizionale di cui all'art. 1 nonche' al Protocollo di firma, firmato in Berna il 20 ottobre 1955.

Art. 3

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad oltrepassare, nella stipulazione dei contratti di noleggio vendita "Eurofima", il periodo di nove anni fissato dall'art. 12 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 4

La spesa di lire 194 milioni relativa al primo versamento da effettuare all'"Eurofima" nell'esercizio 1956-1957, in esecuzione della Convenzione di cui al precedente art. 1, e quella annua di lire 92 milioni relativa ai successivi versamenti da effettuare dall'esercizio 1957-58 a quello 1965-66, faranno carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo di spesa concernente la quota di partecipazione al capitale di enti e societa'.
Al predetto onere di lire 194 milioni afferente la gestione 1956-57, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fara' fronte con una riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 80 del proprio bilancio per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - ANGELINI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art. 1

ALLEGATO
Convenzione per la costituzione di "Eurofima"
(Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario)
I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia,
considerato che la ferrovia puo' assolvere il suo compito nell'economia generale solo se e in grado di procedere a investimenti corrispondenti a un rinnovamento normale e alla modernizzazione indispensabile del materiale rotabile; che i progressi realizzati nella standardizzazione del materiale e nel suo esercizio in comune trovano il loro complemento logico nell'adozione di un sistema di finanziamento internazionale degli acquisti;
considerato che tale finanziamento puo' costituire una vera operazione di consolidamento degli sforzi tecnici fatti per garantire una integrazione progressiva delle ferrovie sul piano europeo, e che questo sistema di finanziamento si presta pure particolarmente per i veicoli standardizzati, la cui proprieta' puo' essere facilmente trasferita da un Paese all'altro;
considerato che la Ferrovia federale Germanica, la Societa' Nazionale delle Ferrovie Francesi, le Ferrovie italiane dello Stato, la Societa' Nazionale delle Ferrovie Belghe, le Ferrovie Federali Svizzere, la Societa' anonima delle Ferrovie Olandesi, le Ferrovie Svedesi dello Stato, la Rete Nazionale delle Ferrovie Spagnole, la Societa' Nazionale delle Ferrovie Lussemburghesi, le Ferrovie Jugoslave, la Compagnia delle Ferrovie Portoghesi, le Ferrovie Federali Austriache, le Ferrovie Danesi dello Stato, le Ferrovie Norvegesi dello Stato
hanno convenuto di costituire "Eurofima", Societa' per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso "Societa'");
considerato che, sia per la sua composizione, sia per il suo scopo, la Societa' presenta un interessante pubblico e un carattere internazionale;
considerato in effetto che la Societa' si prefigge come scopo di favorire alle migliori condizioni possibili l'attrezzatura e l'esercizio del servizio pubblico dei trasporti per ferrovie delle Parti contraenti;
animati dal desiderio di accordare alla Societa' tutto l'appoggio possibile;
riconosciuto che l'azione della Societa' nel campo economico e in quello finanziario deve essere facilitata con provvedimenti eccezionali e che la costituzione e il funzionamento della medesima, non debbono avere come risultato di fare sopportare alle Amministrazioni ferroviarie interessate imposte e tasse, che non sarebbero state loro addebitate se ognuna di esse avesse provveduto alla dotazione del suo materiale con mezzi propri;
considerato che il credito della Societa', che dovra' ricorrere a prestiti per il finanziamento di gran parte degli acquisti fatti, potra' essere ottenuto e mantenuto solo a condizioni che gli impegni assunti nei suoi confronti dalle Amministrazioni ferroviarie siano rispettati in ogni circostanza;
hanno designato i rappresentanti sottoscritti, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
a) I Governi che partecipano alla presente Convenzione approvano la
costituzione della Societa' che sara' retta dallo Statuto accluso alla Convenzione medesima (chiamato in seguito "Statuto"), e, a titolo sussidiario, dal diritto dello Stato dove si trova la sede, in quanto la presente Convenzione non preveda deroghe.
b) Il Governo dello Stato ove si trova la sede prendera' i
provvedimenti necessari per permettere la costituzione della Societa' non appena sara' entrata in vigore la presente Convenzione.

Art. 2

Articolo 2.
a) Lo Statuto, come pure qualsiasi modifica allo stesso, apportata nelle condizioni ch'esso prevede, e tenuto conto delle seguenti disposizioni, sara' valevole e avra' effetto giuridico nonostante qualsiasi contraria disposizione del diritto dello Stato ove si trova la sede.
b) Le disposizioni dello Statuto riguardanti gli oggetti
sottoindicati saranno modificate con l'approvazione di tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione, in quanto trattisi di Governi di cui una Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa' la sede della Societa', il suo oggetto, la sua durata, le condizioni previste per ammettere un'Amministrazione ferroviaria come azionista della Societa', la maggioranza qualificata richiesta in certi casi per i voti dell'Assemblea generale, l'attribuzione del diritto di voto uguale a tutti gli amministratori, la garanzia da parte degli azionisti circa l'esecuzione dei contratti di finanziamento conclusi dalla Societa' (disposizioni figuranti rispettivamente negli articoli 2, 3, 4, 9, 15, 18 e 27 dello Statuto accluso).
c) Saranno subordinate all'accordo del governo dello Stato ove si trova la sede, le modifiche alle disposizioni dello Statuto riguardanti l'aumento o la diminuzione del capitale base, il diritto di voto degli azionisti, la composizione del Consiglio di amministrazione e la ripartizione degli utili (le relative disposizioni figurano negli articoli 5, 15, 18 e 30 dello Statuto accluso).
d) Il Governo dello Stato ove si trova la sede comunichera'
immediatamente agli altri Governi tutte le modifiche apportate allo Statuto, decise dalla Societa'. Nei casi previsti nei paragrafi b) e c) del presente articolo, queste modifiche saranno applicabili tre mesi dopo la data della notifica, sempre che un Governo, di cui sia richiesto l'accordo giusta i citati paragrafi, non abbia fatto opposizione. Le opposizioni fatte in virtu' del presente paragrafo saranno notificate al Governo dello Stato ove si trova la sede, il quale ne informera' gli altri Governi.
e) In caso d'opposizione da parte di in Governo, questo consultera'
gli altri Governi, se uno di questi lo domanda, allo scopo di esaminare l'opportunita' delle modifiche in questione.

Art. 3

Articolo 3.
a) Allorche' i contratti stipulati fra la Societa' e le
Amministrazioni ferroviarie per mettere a disposizione il materiale acquistato dalla Societa' saranno sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede, la Societa' restera' proprietaria del materiale in questione fino al momento in cui essa avra' ricevuto il prezzo totale, salvo espresso accordo contrario. Non sara' richiesta alcuna iscrizione ufficiale. In tale caso, verificandosi l'annullamento di un contratto a causa, di ritardo di un'Amministrazione, la Societa' avra' il diritto di chiedere, oltre il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto, la restituzione del materiale in questione, senza dover restituire i versamenti gia' ricevuti.
b) I tribunali dello Stato ove si trova la sede, quando saranno
aditi, conosceranno i litigi riguardanti i contratti stipulati fra la Societa' e le Amministrazioni ferroviarie, e sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede.

Art. 4

Articolo 4.
a) I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazioni richieste, per l'adempimento di tutti gli atti relativi alla costituzione della Societa'.
b) I Governi faciliteranno alle loro Amministrazioni ferroviarie
l'adempimento di tutti gli atti riguardanti l'attivita' della Societa'.

Art. 5

Articolo 5.
a) Se in virtu' di disposizioni nazionali esistenti, lo Stato non fosse vincolato dagli impegni contratti da un'Amministrazione ferroviaria del suo Paese, azionista della Societa', sia interamente, sia per una parte del suo patrimonio, il Governo garantira' gli impegni che tale Amministrazione ferroviaria ha assunto verso la Societa'.
b) Tuttavia, questa garanzia non sara' senz'altro accordata nel
caso in cui detta Amministrazione ferroviaria avesse assunto la garanzia a favore dell'Amministrazione ferroviaria non azionista della Societa' o di altro organismo ferroviario. In quest'ultimo caso, in mancanza della garanzia del Governo cui appartiene l'Amministrazione azionista, gli altri Governi non assumono alcun obbligo di garanzia.

Art. 6

Articolo 6.
a) Le decisioni della Societa' riguardanti la creazione di agenzie o di succursali devono essere approvate da tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa'. La procedura prevista nei paragrafi d) ed e) del precedente articolo 2 sara' applicata alle decisioni della Societa' contemplate nel presente paragrafo.
b) Ogni anno, la Societa' informera' i Governi che partecipano alla
presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria e' azionista, della Societa' sullo sviluppo della medesima, e sulla sua situazione finanziaria. Tali Governi si consulteranno su tutti i problemi d'interesse comune riguardanti il funzionamento della Societa' e sui provvedimenti che si rivelassero necessari in proposito.

Art. 7

Articolo 7.
a) In caso di bisogno, i Governi che partecipano alla Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, affinche' le operazioni fatte dalla Societa' nell'assegnazione del materiale ferroviario alle Amministrazioni ferroviarie, in proprieta' immediata o differita, si svolgano senza che ne risultino oneri fiscali supplementari rispetto all'acquisto diretto dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.
b) Analogamente, per quanto concerne le importazioni e le
esportazioni del materiale ferroviario, effettuate nel quadro delle operazioni contemplate nel precedente paragrafo, i Governi prenderanno, se necessario, i provvedimenti del caso, affinche' queste importazioni e esportazioni, siano effettuate senza, che risultino oneri fiscali o doganali supplementari rispetto alle importazioni ed esportazioni dirette dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.
c) I vantaggi speciali di carattere fiscale, consentiti dallo Stato
ove si trova la sede, in vista della costituzione e del funzionamento della Societa', figurano nel Protocollo addizionale alla presente Convenzione, concluso fra il Governo dello Stato ove si trova la sede e gli altri Governi che partecipano alla presente Convenzione.

Art. 8

Articolo 8.
I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari per facilitare, ove occorra, le importazioni e le esportazioni del materiale corrispondente all'attivita' della Societa'.

Art. 9

Articolo 9.
I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, nell'ambito della loro regolamentazione dei cambi, per assicurare il movimento di fondi risultante dalla costituzione e dall'attivita' della Societa'.

Art. 10

Articolo 10.
Se in seguito si dovesse constatare che l'applicazione di
disposizioni legali nel Paese ove si trova la sede, o nel Paese di un altro Governo che partecipa alla Convenzione, solleva difficolta' per il conseguimento degli scopi della Societa', il Governo in questione consultera' gli altri Governi, se uno di questi lo richiede, al fine di appianare tali difficolta' secondo lo spirito delle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.

Art. 11

Articolo 11.
a) A decorrere dall'applicazione della presente Convenzione, ogni Governo di un Paese europeo non firmatario potra' aderirvi mediante notifica indirizzata al Governo svizzero.
b) Tuttavia, l'adesione di un Governo non membro della Conferenza Europea dei Ministri per i trasporti diventera' effettiva solo quando tutti i Governi avranno notificato al Governo svizzero il loro consenso.
c) L'adesione alla presente Convenzione richiedera' l'adesione al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.

Art. 12

Articolo 12.
La presente Convenzione e' stipulata per la durata della Societa'.

Art. 13

Articolo 13.
a) Un Governo che partecipa alla presente Convenzione e di cui
nessuna Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa', o di cui tutte le Amministrazioni ferroviarie hanno cessato di essere azioniste della Societa', potra' ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica al Governo svizzero. Sara' osservato un termine di disdetta di 3 mesi. Se pero' la disdetta fosse data dal Governo dello Stato ove si trova la sede, esso non potra' ritirarsi dalla Convenzione prima che la sede della Societa' sia stata trasferita in un altro Stato.
b) Se un Governo si ritira dalla Convenzione conformemente al
presente articolo, tale ritiro non modifica gli obblighi da lui assunti, giusta il precedente articolo 5, per quanto concerne gli impegni contratti dalla sua o dalle sue Amministrazioni ferroviarie in qualita' di azioniste della Societa'.

Art. 14

Articolo 14.
Le divergenze che potessero sorgere tra Governi che fanno parte
della presente Convenzione in merito alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione stessa, saranno sottoposte alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, a meno che non sia stata concordata altra procedura.

Art. 15

Articolo 15.
a) La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo che il Governo svizzero l'avra' ratificata, unitamente al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7, e sempre che le azioni appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie dei Governi che l'hanno firmata, senza riserva di ratifica o che l'hanno firmata con riserva di ratifica e hanno depositato i loro strumenti di ratifica, rappresentino l'80 per cento del capitale sociale della Societa'.
b) Per il firmatario che la ratifichera' ulteriormente, la
Convenzione entrera' in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica.
c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo svizzero.

Art. 16

Articolo 16.
a) Nonostante le disposizioni del precedente articolo, i firmatari convengono di applicare la presente Convenzione a titolo provvisorio nella misura compatibile con le loro norme costituzionali. All'atto della firma, ogni Governo fara' conoscere ai quali condizioni e in quale misura esso applichera' la presente Convenzione a titolo provvisorio.
b) Il presente articolo entrera', in vigore per tutti i Governi che
hanno firmato la presente Convenzione, con riserva di ratifica, o no, allorche' il Governo svizzero avra' ratificato la Convenzione stessa e il Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.

Art. 17

Articolo 17.
Non appena ricevuto gli strumenti di ratifica, d'adesione o di
preavviso di ritiro, il Governo svizzero informera' tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e alla Societa'. Esso notifichera' loro anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato
i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e
italiana, in un solo esemplare che restera' depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmettera' copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.
Per la Repubblica Federale di Germania
SEEBOHM
con riserva di ratifica
Per l'Austria
WALDBRUNNER
con riserva di ratifica
Per il Belgio
E. ANSEKLE
con riserva di ratifica
Per la Danimarca
PALLE CHRISTENSEN
con riserva di ratifica
Per la Spagna
JOSE DE AGUINAGA
con riserva di ratifica
Per la Francia
L. CORNIGLION-MOLINIER
con riserva di ratifica
Per l'Italia
ARMANDO ANGELINI
con riserva di ratifica
Per il Lussemburgo
V. BODSON
con riserva di ratifica
Per la Norvegia
KOLBJORN VARMANN
con riserva di ratifica
Per i Paesi Bassi
J. ALGERA
con riserva di ratifica
Per il Portogallo
M. GOMES D'ARAUJO
con riserva di ratifica
Per la Svezia
SVEN ANDERSSON
con riserva di ratifica
Per la Svizzera
GIUSEPPE LEPORT
con riserva di ratifica
Per la Jugoslavia
PEKO DAPCEVIC
con riserva di ratifica
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Art. 1

STATUTO
Articolo 1.
Sotto la ragione sociale "Eurofima" Societa' europea per il
finanziamento di materiale ferroviario ("Eurofima" Societe' europeenne pour le financement de materiel ferroviaire, "Eurofima" Europaische Gesellschaft fur die Finanzierung von Eisenbahnmaterial) e' costituita una Societa' per azioni, retta dalla Convenzione internazionale relativa alla costituzione di detta Societa', dal presente Statuto e, a titolo sussidiario, dalla legge dello Stato ove ha sede la Societa'.

Art. 2

Articolo 2.
La Societa' ha sede a Basilea (Svizzera).

Art. 3

Articolo 3.
La Societa' ha per oggetto di fornire, alle migliori condizioni
possibili, alle amministrazioni ferroviarie sue azioniste, il materiale di tipo unificato o per prestazioni unificate, necessario al loro esercizio. Essa puo' effettuare tali forniture anche ad altre amministrazioni o imprese ferroviarie, solo se uno o piu', azionisti si portano garanti degli impegni assunti dalle stesse.
A tale scopo, essa fara' costruire questo materiale, sia per conto proprio, sia per conto delle amministrazioni ed organismi ferroviari interessati; nel primo caso, essa dara' a nolo o vendera' questo materiale ai detti interessati.
La Societa' si procurera' i concorsi finanziari necessari,
indipendentemente dai propri capitali, a mezzo di prestiti ed effettuera' tutte le operazioni commerciali e finanziarie utili alla realizzazione del suo oggetto.

Art. 4

Articolo 4.
La Societa' e' costituita per la durata di cinquanta anni.

Art. 5

Articolo 5.
Il capitale sociale della Societa' e' fissato in 50 milioni di
franchi svizzeri. Esso e' diviso in 5000 azioni del valore nominale di 10.000 franchi svizzeri ciascuna.
Queste azioni sono ripartite all'inizio come segue:
1300 azioni alla Ferrovia federale germanica, di cui: 130 azioni A; 1170 azioni B;
1300 azioni alla Societa' nazionale delle Ferrovie francesi di
cui: 130 azioni A; 1170 azioni B;
700 azioni alle Ferrovie italiane dello Stato, di cui: 70 azioni A; 630 azioni B;
550 azioni alla Societa' nazionale delle Ferrovie belghe, di cui:
60 azioni A; 490 azioni B;
400 azioni A alle Ferrovie federali svizzere;
300 azioni alle Ferrovie olandesi S. A., di cui: 30 azioni A; 270
azioni B;
100 azioni A alle Ferrovie svedesi dello Stato;
100 azioni A alla Rete Nazionale delle Ferrovie spagnole;
100 azioni A alla Societa' Nazionale delle Ferrovie
lussemburghesi;
100 azioni A alle Ferrovie jugoslave dello Stato;
20 azioni A alla Compagnia delle Ferrovie portoghesi;
10 azioni A alle Ferrovie federali austriache;
10 azioni A alle Ferrovie danesi dello Stato;
10 azioni A alle Ferrovie norvegesi dello Stato.

Art. 6

Articolo 6.
Le azioni della Societa' sono interamente liberate, le azioni A con
versamenti in denaro, le azioni B mediante apporto di carri.
La Ferrovia federale germanica da' in apporto alla Societa' carri per un valore complessivo di 11.700.000 franchi svizzeri e riceve in corrispettivo di questo apporto 1170 azioni B per un valore nominale di 11.700.000 franchi svizzeri.
La Societa' Nazionale delle Ferrovie francesi da' in apporto alla Societa' carri per un valore complessivo di 11.700.000 franchi svizzeri e riceve in corrispettivo di questo apporto 1170 azioni B per un valore nominale di 11.700.000 franchi svizzeri.
Le Ferrovie italiane dello Stato danno in apporto alla Societa'
carri per un valore complessivo di 6.300.000, franchi svizzeri e ricevono in corrispettivo di questo apporto 630 azioni B per un valore nominale di 6.300.000 franchi svizzeri.
La Societa' Nazionale delle Ferrovie belghe da' in apporto alla
Societa' carri per un valore complessivo di 4.900.000 franchi svizzeri e riceve in corrispettivo di questo apporto 490 azioni B per un valore nominale di 4.900.000 franchi svizzeri.
Le Ferrovie olandesi S. A. danno in apporto alla Societa' carri per
un valore complessivo di 2.700.000 franchi svizzeri e ricevono in corrispettivo di questo apporto 270 azioni B per un valore nominale di 2.700.000 franchi svizzeri.
Le liste numeriche dei carri dati in apporto ed i protocolli di
stima di questi carri saranno allegati al presente Statuto.
Le azioni B saranno convertite in azioni A, nel periodo di dieci
anni, in ragione di un decimo alla scadenza di ognuno dei dieci primi esercizi sociali.

Art. 7

Articolo 7.
Le azioni sono nominative.
Esse sono cedibili soltanto fra azionisti, tenuto conto delle
disposizioni del seguente articolo 9, e col consenso dell'Assemblea generale.
La Societa' tiene il libro dei soci nel quale figurano il nome e il
domicilio degli azionisti. La Societa' riconosce come azionisti soltanto coloro che sono iscritti in questo libro.

Art. 8

Articolo 8.
Il capitale della Societa' puo' essere aumentato in seguito a
deliberazione dell'Assemblea generale, col diritto per ogni azionista di sottoscrivere le nuove azioni proporzionalmente al numero totale delle azioni possedute al momento dell'aumento, tenuto conto delle disposizioni di cui al seguente articolo 9. L'azionista che non fa uso del suo diritto di sottoscrizione puo' cederlo ad un altro azionista, con il consenso dell'Assemblea generale.
L'Assemblea generale fissa le condizioni d'emissione delle nuove
azioni.

Art. 9

Articolo 9.
Su decisione dell'Assemblea generale, ogni amministrazione
ferroviaria appartenente ad uno Stato firmatario della convenzione internazionale relativa alla costituzione della Societa', o che abbia aderito a questa convenzione, puo' essere ammessa quale azionista della Societa', sia mediante la cessione di azioni, sia per mezzo di sottoscrizione a un aumento del capitale, a condizione che il Governo interessato abbia fatto conoscere preventivamente di essere disposto ad accordarle la sua garanzia.
Spetta all'Assemblea generale di fissare il numero delle azioni o dei diritti di opzione che devono essere ceduti per permettere l'ammissione di un nuovo azionista, come pure il prezzo di cessione di tali azioni o diritti. Il numero delle azioni o dei diritti di opzione che ogni azionista deve cedere sara' stabilito in modo proporzionale e utilizzando i residui piu' elevati, salvo accordo contrario degli azionisti.

Art. 10

Articolo 10.
L'assemblea generale e' l'organo supremo della Societa'.
Le sue attribuzioni sono le seguenti:
1) nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione;
2) designazione del presidente e dei vice-presidenti del
Consiglio d'amministrazione;
3) nomina dei commissari di verifica;
4) modificazioni dello Statuto;
5) decisioni circa l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
6) qualunque decisione concernente la cessione di azioni e di
diritti a sottoscriverne;
7) dichiarazione dello scioglimento della Societa' e nomina dei liquidatori;
8) proroga della Societa';
9) approvazione del regolamento gestione di cui all'articolo 22;
10) approvazione del rapporto dei commissari di verifica, esame e
approvazione della relazione sulla gestione, del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, decisioni sulla destinazione dell'utile netto e discarica agli amministratori della loro gestione;
11) determinazione dell'importo massimo dei prestiti contraibili entro un dato periodo;
12) decisione su tutte le altre questioni ad essa riservate o che
le vengono sottoposte dal Consiglio, di amministrazione.

Art. 11

Articolo 11.
L'assemblea, generale ordinaria si riunisce ogni anno, entro sei
mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12

Articolo 12.
Le Assemblee generali straordinarie sono convocate:
1) su decisione dell'Assemblea generale o del Consiglio
d'amministrazione;
2) su richiesta del Collegio dei commissari di verifica;
3) su richiesta di uno o piu' azionisti, le cui azioni
rappresentino complessivamente almeno il decimo del capitale sociale.
La richiesta sara' fatta per iscritto con l'indicazione dello scopo ripromesso.
Per la convocazione di una Assemblea generale straordinaria e la
sua organizzazione si seguono le stesse forme dell'Assemblea generale ordinaria.

Art. 13

Articolo 13.
Gli azionisti sono convocati in Assemblea generale con lettera
raccomandata, almeno due settimane prima della data della riunione.
La lettera di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e, se questo comporta una modifica dello Statuto (punti 4), 5) e 8) dell'articolo 10), il contenuto essenziale della modifica proposta.
Non si potra' prendere alcuna decisione su argomenti che non
figurino all'ordine del giorno, a meno che non si tratti di una proposta, fatta durante la seduta, di convocare una assemblea generale straordinaria.
Le assemblee generali si tengono presso la sede sociale salvo che il Consiglio d'amministrazione non decida altrimenti.

Art. 14

Articolo 14.
Gli azionisti esercitano il diritto di voto all'Assemblea generale proporzionalmente al valore nominale di tutte le azioni che posseggono.

Art. 15

Articolo 15.
L'Assemblea generale delibera validamente in prima convocazione se la maggioranza delle azioni e' rappresentata. Se questo quorum non e' raggiunto, sara' fatta una seconda convocazione, con un preavviso di almeno due settimane. Questa seconda Assemblea generale deliberera' validamente qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.
L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza di voti delle azioni rappresentate. Fanno eccezione i casi menzionati nei punti 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo 10 per i quali la maggioranza richiesta e' dei sette decimi del capitale sociale.
Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo il caso in cui un azionista domandi lo scrutinio segreto.

Art. 16

Articolo 16.
L'assemblea generale e' presieduta dal presidente del Consiglio
d'amministrazione o, in caso di suo impedimento, da uno dei vice presidenti o, in loro assenza, da, uno degli amministratori designato dal Consiglio.
L'Assemblea generale nomina, per alzata di mano, due scrutatori.
Essa nomina pure un segretario che non deve necessariamente essere un azionista.

Art. 17

Articolo 17.
Delle deliberazioni e decisioni dell'Assemblea generale deve essere
steso un verbale, che e' firmato dal presidente della seduta, dagli scrutatori e dal segretario.
Le copie o gli estratti sono firmati dal presidente del Consiglio o
da uno dei vice-presidenti.

Art. 18

Articolo 18.
Il Consiglio d'amministrazione e' incaricato di dirigere gli affari
della Societa'.
Gli amministratori sono designati dall'Assemblea generale, senza
condizioni di nazionalita', su proposta di ciascuno degli azionisti interessati, in ragione di due amministratori per azionista che possegga almeno il 2 per cento del capitale sociale.
Gli amministratori sono designati per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili. Dopo il primo periodo di tre anni, un terzo del Consiglio sara' rinnovato ogni anno. A questo scopo, in occasione dell'Assemblea generale che segue la fine del terzo esercizio sociale si procedera', mediante estrazione a sorte, alla designazione degli amministratori uscenti alla fine del 4° e 5° esercizio sociale.
Tutti gli amministratori posseggono uguale diritto di voto.

Art. 19

Articolo 19.
Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria.
Lo stesso dicasi per le elezioni complementari, eccetto il caso in cui la nomina immediata di un nuovo titolare ad un posto vacante venga chiesta da un azionista. In questo caso, il Consiglio d'amministrazione deve convocare senza indugio un'Assemblea generale straordinaria per procedere all'elezione complementare.
Se durante il periodo delle sue funzioni un amministratore cessa di
far parte del Consiglio il suo successore gli subentra lino al termine del periodo residuo.

Art. 20

Articolo 20.
Ogni azionista e' tenuto a depositare un'azione della Societa'
presso la Societa' medesima, per la durata delle funzioni di ogni amministratore che lo rappresenta.

Art. 21

Articolo 21.
L'Assemblea generale nomina, per la durata del loro mandato di
amministratori, il presidente e i vice-presidenti del Consiglio d'amministrazione i quali sono rieleggibili. Il Consiglio puo' nominare un segretario scelto fuori dei suoi membri.
In caso d'impedimento del presidente, la presidenza del Consiglio viene assunta da uno dei vice-presidenti o, in loro assenza, dall'amministratore piu' anziano presente alla riunione.

Art. 22

Articolo 22.
Il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli affari che non
sono attribuiti ad altro organo della Societa'.
Il Consiglio d'amministrazione e' autorizzato ad affidare tutta o parte della gestione della Societa', a uno o piu' dei suoi membri (delegati) od a terzi che possono anche non essere amministratori (direttori).
Esso stabilisce un regolamento di gestione che fissa i diritti e
gli obblighi del Consiglio d'amministrazione, dei suoi delegati e della direzione.
In questo regolamento, che dev'essere approvato dall'Assemblea
generale, il Consiglio d'amministrazione deve tuttavia riservare alla sua decisione:
1) la composizione della direzione, la determinazione delle loro condizioni d'assunzione, la nomina e la revoca dei suoi membri, nonche' l'accettazione delle loro dimissioni;
2) la designazione degli amministratori autorizzati a firmare per
la Societa', come pure il conferimento del diritto alla firma a persone che non fanno parte del Consiglio d'amministrazione (direttori, procuratori);
3) la conclusione di prestiti sotto qualsiasi forma, entro i
limiti fissati dall'Assemblea generale;
4) la conclusione dei contratti di finanziamento di materiale
specialmente di noleggio e di vendita, come pure delle relative ordinazioni di materiale;
5) la compilazione della relazione sulla gestione, del bilancio annuale e delle proposte da sottoporre all'Assemblea generale. Esso fara' esaminare i conti da esperti contabili estranei alla gestione della Societa'.

Art. 23

Articolo 23.
Il Consiglio d'amministrazione e' convocato dal suo presidente o da
un vice-presidente ogni qualvolta ne sia avvertita la necessita', col minimo di una volta per trimestre. Le convocazioni sono fatte per lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno otto giorni in anticipo.
Il presidente e' tenuto a convocare il Consiglio su richiesta
scritta di un amministratore, la quale porti a conoscenza la questione di cui desidera l'iscrizione all'ordine del giorno. In tale caso, la riunione dovra' aver luogo al piu' tardi entro due settimane dal ricevimento della lettera di domanda.
La convocazione indica il luogo della riunione.
L'amministratore che sia impedito ad assistere alla seduta puo'
esprimere il suo voto per iscritto o farsi rappresentare da un altro amministratore al quale deleghi espressamente il suo diritto di voto.
Ogni amministratore puo' rappresentare solo uno dei suoi colleghi.
In casi urgenti, le decisioni possono essere prese mediante lettere
o telegrammi, a meno che uno degli amministratori non domandi che la decisione sia presa durante la seduta.

Art. 24

Articolo 24.
Il Consiglio d'amministrazione non puo' deliberare ne' prendere
decisioni valide se non e' stato convocato regolarmente e se la maggioranza degli amministratori non e' presente o rappresentata.
Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli
amministratori presenti o rappresentati. In caso di parita' di voti, quello del presidente della seduta e' prevalente. Fanno eccezione le decisioni concernenti il punto 3) dell'articolo 22, per le quali si richiede una maggioranza dei tre quarti.

Art. 25

Articolo 25.
Delle deliberazioni e decisioni del Consiglio d'amministrazione
deve essere steso un verbale che e' firmato dal presidente della seduta e dal segretario.
Le copie o gli estratti sono firmati dal presidente o da uno dei
vice-presidenti.

Art. 26

Articolo 26.
Gli amministratori non ricevono alcuna, retribuzione; tuttavia
possono essere loro corrisposti gettoni di presenza.

Art. 27

Articolo 27.
Gli azionisti garantiscono alla Societa', ognuno in proporzione
alla sua partecipazione al capitale sociale e al massimo per un importo equivalente a questa partecipazione, l'esecuzione dei contratti di finanziamento di materiale conclusi dalla Societa'.
Tuttavia, questa garanzia avra' solo carattere sussidiario, qualora
l'esecuzione del contratto in oggetto benefici di altre garanzie, segnatamente in virtu' dell'articolo 3 o della Convenzione internazionale citata nell'articolo 1.
Sara' fatto ricorso a questa garanzia, solo nella misura in cui gli
obblighi non assolti da una amministrazione inadempiente eccederanno l'ammontare della riserva speciale di garanzia prevista nell'articolo 30.
I versamenti effettuati dagli azionisti quali garanti saranno
rimborsati al pro-rata, fino a concorrenza delle somme che la Societa' avra' potuto ricuperare ulteriormente a titolo di credito relativo al contratto divenuto caduco o dal materiale contemplato nel contratto.

Art. 28

Articolo 28.
I conti della Societa' sono verificati la un Collegio di tre
commissari di verifica che l'Assemblea generale elegge, la prima volta, per un anno e, successivamente, per tre anni. Essi sono rieleggibili.
I commissari di verifica hanno in particolare il compito di
verificare se il conto dei profitti e delle perdite ed il bilancio corrispondono ai libri contabili; se questi ultimi sono tenuti con esattezza e se lo stato patrimoniale ed i risultati di gestione della Societa' sono conformi alle norme che regolano quest'ultima secondo l'articolo 1.
Nell'adempimento del loro compito i commissari di verifica hanno il
diritto di consultare i libri contabili e tutti i documenti giustificativi. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite devono essere loro sottoposti almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea generale.
Essi presentano all'Assemblea generale, chiamata a deliberare sui conti, una relazione scritta con le loro proposte.

Art. 29

Articolo 29.
I conti e il bilancio della Societa' sono chiusi alla fine di ogni anno civile.
Il bilancio dev'essere compilato conformemente ai principi
riconosciuti di una sana gestione commerciale.

Art. 30

Articolo 30.
Dall'utile ottenuto, dopo dedotti gli ammortamenti, sara' anzitutto
attribuito il 5 per cento al tondo di riserva ordinario, fino a che quest'ultimo raggiunga un quinto del capitale sociale gia' versato.
Non si puo' fare ricorso al fondo di riserva ordinario se non per la copertura di disavanzi.
Dal residuo, sara' prelevato un dividendo non superiore al 4 per
cento a favore delle azioni A, mentre le azioni B non ricevono dividendo.
La rimanenza finale e' destinata a costituire una riserva speciale di garanzia, salvo decisione contraria dell'Assemblea generale.

Art. 31

Articolo 31.
Raggiunto il termine fissato all'articolo 4 per la sua cessazione o
in caso di scioglimento anticipato, la Societa' entra in liquidazione. Da quel momento in poi essa e' considerata come esistente solo ai fini della sua liquidazione.
Questa liquidazione e' effettuata da liquidatori designati
dall'Assemblea generale. Essi hanno i piu' ampi poteri per realizzare l'attivo della Societa'.
Tuttavia, la liquidazione non puo' avvenire se non sono adempiuti tutti gli obblighi della Societa' segnatamente verso gli obbligazionisti, i noleggiatori e, se del caso, i costruttori di materiali.
Dopo l'estinzione del passivo e il rimborso delle azioni, il
residuo disponibile viene ripartito fra gli azionisti in proporzione all'importo nominale delle azioni in loro possesso.

Art. 32

Articolo 32.
Le comunicazioni agli azionisti sono fatte per lettera
raccomandata.
Le pubblicazioni ufficiali vengono fatte nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio.
Per tutte le altre pubblicazioni il Consiglio d'amministrazione
decide in quale maniera devono essere fatte e designa, all'occorrenza, i giornali sui quali dovranno apparire.

Art. 33

Articolo 33.
Ogni modifica dello Statuto va notificata al Governo dello Stato
ove ha sede la Societa'.

Art. 1

Protocollo addizionale alla Convenzione per la costituzione di "Eurofima"
(Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario)
I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia,
da una parte,
e il Governo della Confederazione svizzera,
dall'altra,
firmatari della Convenzione per la costituzione della Societa'
europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso "Convenzione");
visto il paragrafo c) dell'articolo 7 della suddetta Convenzione; constatato che lo Statuto della Societa' europea per il
finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso "Societa'") allegato alla Convenzione prevede che la sede della Societa' sara' a Basilea (Svizzera);
constatato che il Governo svizzero e disposto a concedere vantaggi particolari in materia fiscale, in vista della costituzione e del funzionamento della Societa';
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
La Societa' fruira' in Svizzera, fin tanto che vi avra' la sua
sede, degli esoneri fiscali indicati qui appresso, senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 a) e b) della Convenzione:
1) Esonero dalla tassa di emissione sulle azioni della Societa'.
2) Esonero dall'imposta di guerra sul reddito e sul capitale e
riserve, nonche' da ogni futura imposta federale diretta che potesse sostituirla.
3) Esonero dalla tassa di emissione, dalla tassa di bollo sui
tagliandi e dall'imposta anticipata per i titoli e interessi dei prestiti della Societa', messi in sottoscrizione esclusivamente all'estero, non ammessi alla quotazione delle borse svizzere, i cui interessi e rimborsi sono effettuati esclusivamente da uffici stranieri.
4) Rinuncia a percepire l'imposta anticipata sui dividendi che la
Societa' corrisponde alle Amministrazioni ferroviarie.
5) Rinuncia a percepire il supplemento alla tassa d'iscrizione al
registro di commercio.
6) Esonero dalle imposte cantonali e comunali sul reddito e sul patrimonio nel Cantone di Basilea-Citta'.

Art. 2

Articolo 2.
Il presente Protocollo entrera' in vigore non appena sara'
ratificato dal Governo svizzero, il quale notifichera' la ratifica agli altri Governi firmatari.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato
i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e
italiana, in un solo esemplare che restera' depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmettera' copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.
Per la Svizzera
GIUSEPPE LEPORI
con riserva di ratifica
Per la Repubblica Federale di Germania
SEEBOHM
con riserva di ratifica
Per l'Austria
WALDBRUNNER
con riserva di ratifica
Per il Belgio
E. ASSEELH
con riserva di ratifica
Per la Danimarca
PALLE CHRISTESEN
con riserva di ratifica
Per la Spagna
JOSE' DE AQUINAGA
con riserva di ratifica
Per la Francia
L. CORINIGLTON MOLINIER
con riserva di ratifica
Per l'Italia
ARMANDO ANGELINI
con riserva di ratifica
Per il Lussemburgo
V. BODSON
con riserva di ratifica
Per la Norvegia
KOLBJORN VARMANN
con riserva di ratifica
Per i Paesi Bassi
J. ALGERA
con riserva di ratifica
Per il Portogallo
M. GOMES D'ARAUJO
con riserva di ratifica
Per la Svezia
SVEN ANDERSSON
con riserva di ratifica
Per la Jugoslavia
PEKO DARCEVIC
con riserva di ratifica
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Protocollo

Protocollo di firma della Convenzione per la costituzione di "Eurofima"
(Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario)
I rappresentanti dei Governi firmatari della Convenzione per la
costituzione di "Eurofima", Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata in seguito "Convenzione"), firmata oggi.
I. - Hanno constatato di comune accordo quanto segue:
a) L'espressione "in caso di bisogno" figurante nell'articolo 7 della Convenzione significa in particolare che, se la legislazione di un Paese permette alla Societa' di effettuare le sue operazioni in conformita' dello Statuto e dell'Accordo di base, senza che risulti alcun onere fiscale supplementare, il Governo interessato non sara' tenuto ad adottare disposizioni di esonero.
b) L'espressione "materiale" figurante nell'articolo 8 della
Convenzione concerne il materiale ferroviario ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.
c) L'espressione "disposizioni legislative" giusta l'articolo 10 della Convenzione riguarda segnatamente le leggi fiscali.
II. - Hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni riguardanti gli
articoli 5, 7 e 9 della Convenzione:
a) I Governi della Repubblica federale di Germania, della
Repubblica Austriaca, del Regno della Danimarca, della Repubblica italiana, della Svezia e della Confederazione Svizzera dichiarano, per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, che nei loro Paesi lo Stato e' vincolato, in virtu' delle disposizioni legislative esistenti, dagli impegni contratti dalla loro Amministrazione ferroviaria partecipante alla costituzione di "Eurofima", ai sensi dell'art. 5 anzicitato.
b) Il Governo della Repubblica federale di Germania, riferendosi alla interpretazione che il presente Protocollo da' all'articolo 7 della Convenzione, dichiara che la propria legislazione attuale soddisfa alle disposizioni dell'articolo 7 senza che si debbano adottare provvedimenti d'esonero fiscale.
c) Il Governo della Confederazione Svizzera interpreta il testo dell'articolo 9 come segue:
1) I trasferimenti di fondi provenienti dalla sottoscrizione in
contanti ed i trasferimenti degli importi riguardanti i noleggi di carri che costituiscono apporti in natura avranno luogo fuori di ogni accordo bilaterale o multilaterale.
2) L'ammontare di un prestito emesso sul mercato di un Paese
diverso da quello dove si trova la sede di "Eurofima" sara' trasferito in quest'ultimo solo nella misura necessaria per permettere a "Eurofina" di far fronte ai suoi obblighi.
d) Il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara di non
considerarsi vincolato dall'interpretazione soprastante, che e' stata data all'articolo 9 della Convenzione, dal Governo della Confederazione Svizzera.
III. - Hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni fatte in
conformita' dell'articolo 16 della Convenzione:
a) I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Francese,
della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica Portoghese e della Confederazione Svizzera si sono dichiarati disposti, non appena entrato in vigore l'articolo 16 della Convenzione, ad adottare i provvedimenti richiesti per l'applicazione della Convenzione quando la stessa sara' entrata in vigore, fatta tuttavia eccezione:
per il Governo del Regno del Belgio, degli articoli 5, 7-a) e b), 8 e 14;
per il Governo della Repubblica Francese dell'articolo 7-a) e b);
per il Governo della Repubblica Italiana, degli articoli 3-6), 5, 7-a) e b), 8, 9, 11-c) e 14;
per il Governo del Granducato di Lussemburgo, degli articoli
7-a) e b) e 8.
Per quanto concerne tali articoli, i Governi in questione hanno
dichiarato che essi adotteranno i provvedimenti anzicitati non appena essi avranno ratificato la Convenzione.
b) I Governi della Repubblica Austriaca, del Regno della
Danimarca, della Spagna, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia si sono dichiarati disposti, non appena che essi avranno ratificato la Convenzione e sempre che l'articolo 16 sia entrato in vigore, ad adottare i provvedimenti richiesti per l'applicazione della Convenzione quando la stessa sara' in vigore, fatta tuttavia eccezione per il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dello articolo 5.
Per quanto concerne detto articolo, il Governo del Regno dei
Paesi Bassi dichiara che i provvedimenti richiesti dall'articolo 5 saranno presi non appena che le azioni appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie dei Governi che applicano la Convenzione conformemente all'articolo 16, ammonteranno all'80 per cento del capitale sociale di "Eurofina".
c) Il Governo della Repubblica federale di Germania ha dichiarato
che adottera' i provvedimenti richiesti per l'applicazione della Convenzione, dopo che essa sara' stata ratificata nella Repubblica federale.
IV. - I Governi della Spagna, della Repubblica Francese, della
Repubblica italiana, del Regno di Norvegia, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, riferendosi alla Decisione presa l'8 luglio 1955 dai Ministri del Gruppo ristretto N. 1 della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, dichiarano ch'essi considerano che, sia nei loro rapporti reciproci, sia in quelli con gli altri firmatari, il testo francese della Convenzione, del Protocollo addizionale alla Convenzione e del presente Protocollo, firmati oggi, fara' fede in caso di divergenza, dei testi.
Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e
italiana, in un solo esemplare che restera' depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmettera' copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza. Europea dei Ministri dei Trasporti.
Per la Repubblica Federale di Germania
SEEBOHM
Per l'Austria
WALDBRUNNER
Per il Belgio
E. ANSEELE
Per la Danimarca
PALLE CHRISTENSEN
Per la Spagna
JOSE' DE AGUINAGA
Per la Francia
L. CORNIGLION-MOLINIER
Per l'Italia
ARMANDO ANGELINI
Per il Lussemburgo
V. BODSON
Per la Norvegia
KOLBJKRN VARMANN
Per i Paesi Bassi
J. ALGERA
Per il Portogallo
B. GOMES D'ARAUJO
Per la Svezia
SVEN ANDEBISSON
Per la Svizzera
GIUSEPPE LEPORI
Per la Jugoslavia
PEKO DAPCEVIC
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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