Monitoring Gesetzessammlung

077U0441

IT - Leggi di Ratifica

077U0441

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975. (LEGGE 16 maggio 1977 n. 441)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.

Art. 3

E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 si provvedera' a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'allegato V, punto 5, del trattato di pace con l'Italia e nello spirito della feconda collaborazione tra i due Paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue:
Art. 1.
Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato in via transitoria fino al 31 dicembre 1976 dalle norme di cui all'accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957 e scaduto il 15 settembre 1975.

Accordo - art. 2

Art. 2.
Per l'acqua fornita dalla Goriski vodovodi in Nova Gorica per il consumo del comune di Gorizia resta concordato il prezzo di L. 27 (ventisette) al metro cubo a decorrere dal 16 settembre 1975.

Accordo - art. 3

Art. 3.
Il presente accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche.
FATTO a Nova Gorica il 21 novembre 1975 in duplice originale in lingua italiana e slovena, ambedue i testi facenti uguale fede.
p. La Repubblica italiana
Vincenzo MOLINARI
p. La Repubblica socialista federativa
di Jugoslavia
Ivo MURKO
Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht